Informativa - APA Confartigianato

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Informativa - APA Confartigianato
ConLegno
Consorzio Servizi Legno Sughero
Foro Buonaparte, 65
20121 – Milano – Italy
Milano, 30 settembre 2011
Regolamento UE n.995/2010 del Parlamento e del Consiglio europeo, del
20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati
Nota informativa sull’implementazione di un Sistema di “Due Diligence”.
La presente informativa ha come obiettivo quello di facilitare e supportare la
conoscenza del Regolamento UE 995/2010 in vista dell’entrata in vigore in data
3 marzo 2013.
L’ambito di applicazione (categorie merceologiche coinvolte) del
Regolamento UE 995/2010 è riportato all’interno dell’allegato I del
Regolamento. Sono incluse la maggior parte dei prodotti in legno commercializzati
nell’Unione Europea, ad esclusione dei prodotti riciclati e di derivazione da bambù.
L’ambito di applicazione del Regolamento UE 995/2010 comprende “Pasta di
legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con
l’eccezione di prodotti a base di bambù, (anche le piante stagionali non legnose
sono quindi escluse dal Regolamento UE in quanto non legno) e materiali riciclati
(avanzi o rifiuti)”.
Il Regolamento non comprende invece i prodotti editoriali stampati (codice 49 della
Nomenclatura combinata).
La maggior parte dei requisiti previsti dal Regolamento UE 995/2010 si applicano
alle imprese che per prime immettono il legno ed i prodotti in legno sul
mercato comunitario. Sono stati inoltre approntati specifici requisiti inerenti la
tracciabilità dei prodotti cui tutti gli altri attori della filiera, prima della vendita al
consumatore finale, dovranno risultare conformi.
Il Regolamento UE 995/2010 definisce quindi due soggetti specifici:
•
“Operatore: una persona fisica o giuridica che commercializza legno o
prodotti derivati” (Fonte Regolamento UE 995/2010). In sintesi sono i soggetti
che immettono per primi il legno ed i prodotti in legno nel mercato.
•
“Rivenditore (commerciante): una persona fisica o giuridica che,
nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato
interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno”
(Fonte Regolamento UE 995/2010).
Gli “Operatori” sono i soggetti più coinvolti dal Regolamento UE 995/2010 e
per essi è vietata l’immissione e l’utilizzo sul mercato comunitario di
legname di provenienza illegale.
I “Rivenditori” devono in sintesi conservare le informazioni sull'azienda
da cui acquistano il legno ed i prodotti in legno e quelle del cliente a cui li
vendono. Quasi tutte le aziende conservano già la suddetta documentazione,
pertanto difficilmente sarà necessario introdurre misure integrative per essere
conformi al suddetto requisito. Da notare che occorre conservare la
documentazione per cinque anni e solo fino all’ultimo punto di vendita all’interno
delle operazioni di commercializzazione. Non sono necessarie le informazioni
sulle vendite ai consumatori finali.
2
Qui di seguito uno schema sintetico in merito all’applicazione del Regolamento UE
995/2010:
Gli “Operatori”, per risultare conformi al Regolamento UE 995/2010, dovranno
implementare un sistema di Due Diligence (Dovuta Diligenza), che si compone dei
seguenti 3 elementi fondamentali:
1.
Informazioni.
2.
Procedure di valutazione del rischio.
3.
Procedure di attenuazione del rischio.
1.
•
•
•
•
Informazioni: gli organismi di controllo devono poter accedere:
Alla descrizione della produzione.
Al Paese in cui è effettuato il raccolto del legname.
Alla quantità.
Al fornitore.
3
•
•
Al cliente.
Alla conformità
con
la
normativa
vigente
in
materia
di
silvicoltura.
2.
Procedure di valutazione del rischio:
•
Garanzia di conformità alla normativa vigente (es: certificazioni, verifiche,
FLEGT, ecc…).
•
Prevalenza di taglio illegale di specie forestali.
•
Prevalenza di taglio illegale nel Paese o Regione.
•
Eventuale presenza di sanzioni internazionali (per esempio dell’ONU) o
conflitti armati.
•
Complessità della Supply Chain (catena di approvvigionamento).
3.
Procedure di Mitigazione del rischio:
•
Si realizzano attraverso misure e procedure adeguate e proporzionate
finalizzate ad un’efficace riduzione del rischio.
•
Possono includere: informazioni aggiuntive, documenti aggiuntivi e/o controlli
da parte di enti terzi indipendenti.
A livello sanzionatorio ogni Stato membro dovrà sviluppare una serie di norme
sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste dalla
Normativa stessa. Le sanzioni dovranno essere efficaci, proporzionate e
dissuasive.
L’art. 19 del Regolamento UE 995/2010 prevede i seguenti 3 livelli sanzionatori:
1.
sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore del legno o
dei prodotti da esso derivati in questione, alle perdite fiscali ed al danno economico
derivante dalla violazione. Le sanzioni pecuniarie per violazioni gravi reiterate sono
gradualmente inasprite;
2.
sequestro del legno e dei prodotti da esso derivati;
3.
immediata sospensione dell’autorizzazione ad esercitare un’attività
commerciale.
Un sistema di Due Diligence potrà essere messo a punto e implementato dalla
singola impresa (”Operatore”) oppure sarà possibile utilizzare un sistema di
Dovuta Diligenza sviluppato e monitorato da un’Organismo di
monitoraggio riconosciuto dall’Unione Europea (“Organismo di monitoraggio”:
sono enti privati in grado di fornire un sistema di Dovuta diligenza pronto all’uso).
Inoltre, ogni Stato Membro dovrà procedere a designare un’Autorità Competente
avente il compito di verificare la conformità al Regolamento UE 995/2010. In
Italia, tale Autorità non è ancora stata designata.
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ConLegno in collaborazione con FederlegnoArredo e con Assocarta sta
promuovendo un Progetto Pilota per un sistema di Due Diligence a livello
nazionale.
Contestualmente si verificherà la possibilità di promuovere il Consorzio come
Organizzazione di Monitoraggio. In caso di esito positivo, spetterà a ConLegno,
in linea con quanto previsto dal Regolamento UE 995/2010 svolgere i seguenti
compiti:
•
•
•
•
Sviluppare un sistema di “Dovuta Diligenza” funzionale.
Accordare agli operatori il diritto di utilizzare il sistema di Dovuta Diligenza.
Verificare l’impiego adeguato del sistema da parte degli operatori.
Adottare azioni appropriate in caso di errore da parte di un operatore.
Fin da subito è operativo un servizio di informazione, approfondimento e di
supporto a tutte le imprese interessate.
L’ufficio
Tecnico
di
ConLegno
nella
persona
di
Cristiano
Clerici
([email protected]) è a disposizione per ogni necessità.
Con la speranza di avere fornito una panoramica sull’argomento il più esaustiva
possibile vi salutiamo e vi ringraziamo del tempo dedicatoci.
Comitato Tecnico LegnOK
Il Coordinatore
Giampiero Paganoni
•
ALLEGATO A
“ALLEGATO I AL REGOLAMENTO
“COINVOLTI
ConLegno
Il Segretario Generale
Sebastiano Cerullo
UE
995/2010
-
SETTORI
MERCEOLOGICI
•
ALLEGATO B
“Domande e Risposte più frequenti sul Regolamento UE 995/20
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ALLEGATO A
ALLEGATO I AL REGOLAMENTO UE N 995/2010
SETTORI MERCEOLOGICI COINVOLTI
Si segnala che i codici a fianco di ogni settore merceologico sono i codici “taric” che
corrispondono a quelli “Istat” per i controlli e la classificazione doganale
Legno e prodotti da esso derivati secondo la classificazione della nomenclatura
combinata di cui all’allegato I ai quali si applica Regolamento
- 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in
piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche
agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
- 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
- 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili
- 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato,
levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
- 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di
legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno
segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in
parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
- 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato
(con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli,
smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o
più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
- 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli
simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri
leganti organici
- 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con
resine o altri leganti organici
- 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile
- 44130000 Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati
- 441400 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili
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- 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi
(rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di carico, semplici, pallets o pedanecasse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (materiale
non da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per
sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)
- 44160000 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno,
compreso il legname da bottaio
- 4418 Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i
pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura
("shingles" e "shakes") di legno, legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti)
per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a
forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature,
arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o
incollato con giunture di testa
- Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con
l’eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti)
- 940330, 940340, 94035000, 940360 e 94039030 Mobili in legno
- 94060020 Costruzioni prefabbricate.
[1] Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del
7.9.1987, pag. 1).
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Allegato B
Prime Domande e Risposte più frequenti
Operatore o rivenditore?
Il punto di partenza per qualsiasi azienda operante all'interno dell'UE è decidere se
essa rientra nella categoria degli operatori o dei rivenditori, in quanto solo ai primi
è richiesta l'implementazione di un sistema di dovuta diligenza. Gli esempi riportati
di seguito dovrebbero offrire alcune indicazioni al riguardo.
1. La mia azienda acquista legname/mobili/pannelli/cellulosa/carta da
fornitori in Cina e Vietnam e li vende ai rivenditori al dettaglio in diversi
paesi dell’UE
Siete un operatore in quanto siete il primo anello della supply chain che immette
i legname/mobili/pannelli sul mercato comunitario.
2. La mia società vende mobili/carta forniti da un’azienda di produzione
italiana, ma la materia prima utilizzata è legno di latifoglie importato dagli
Stati Uniti e Brasile dall’azienda stessa.
Siete un rivenditore in quanto acquistate da un’azienda dell’UE.
3. La mia azienda importa sfogliati/cellulosa da fornitori di tutto il
mondo, compresi Cina, Stati Uniti, Finlandia e Francia e li commercializza in
tutta l’UE.
Siete sia un operatore che un rivenditore. Per quanto riguarda il materiale che
importate da paesi al di fuori dell’UE, siete il primo anello della supply chain ad
immettere i prodotti sul mercato comunitario e questo fa di voi un operatore.
D’altro canto, poiché acquistate materiale da fornitori in altri paesi dell’UE,
rientrate nella categoria dei rivenditori.
4. Faccio parte di un gruppo d’acquisto di un grande rivenditore al
dettaglio. Acquistiamo dalla Cina. I contratti d’acquisto sono stipulati
direttamente tra la mia azienda e i fornitori cinesi, mentre la spedizione e
l’importazione nel mercato comunitario, nonché la distribuzione ai vari
magazzini sono gestite da un agente. Vendiamo direttamente ai consumatori
finali.
Siete un operatore. Sebbene sia coinvolto un agente, questi non acquista o
vende direttamente alla vostra azienda i prodotti acquistati direttamente dal
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produttore cinese. Pertanto, voi siete il primo elemento della supply chain ad
immettere i prodotti sul mercato comunitario.
5. Acquisto tronchi per conto di una piccola segheria da un’impresa locale
che si occupa del taglio e della raccolta di legname e che acquista
legname ‘in piedi’, lo taglia e lo vende sotto forma di tronchi.
Siete un rivenditore. L'imprenditore che si occupa del taglio del legname è un
operatore, in quanto è il primo ad immettere il legname sul mercato comunitario.
6. Possiedo 50 ettari di foresta e provvedo io stesso al taglio del legname. Al
momento del taglio, in base alle circostanze, decido se provvedere
personalmente al raccolto e alla vendita dei tronchi o se vendere gli alberi ad
un’impresa che si occupa di taglio/raccolto.
Siete un operatore. Quando vi occupate del taglio e vendete i tronchi per vostro
conto siete un operatore che immette per la prima volta legname sul
mercato comunitario. Quando vendete solo le “piante in piedi” senza tagliarle,
non siete interessati direttamente dal Regolamento 995/UE sul legno. Tuttavia, è
possibile che dobbiate fornire all’azienda che si occupa del taglio tutte le
informazioni necessarie al suo sistema di dovuta diligenza.
7. Il prodotto è certificato secondo un programma che garantisce i
requisiti previsti dalla normativa
Se il prodotto è certificato secondo un programma di certificazione che offre
adeguate garanzie di conformità alla legislazione vigente, il rischio è basso. Sia la
certificazione FSC che PEFC offrono garanzia di basso rischio perché le
certificazioni FSC e PEFC certificano sia la gestione delle foreste che la
catena di custodia, affrontando in tal modo sia la questione della legalità
del taglio che della tracciabilità.
Per contro, programmi di certificazione nazionali, in particolare quelli
sviluppati in paesi con alto livello di illegalità, potrebbero essere meno
affidabili e di conseguenza, non offrire la certificazione concernente la catena di
custodia. Le certificazioni ISO 9000 e le certificazioni ISO 14001 non
offrono garanzia di taglio legale del legname
Nota: molti fornitori sono in possesso di certificati FSC o PEFC concernenti la
catena di custodia, ma non tutti i prodotti che commercializzano sono certificati. È
importante assicurare che siano certificati i prodotti, non solo il fornitore.
Questo obiettivo si raggiunge inserendo i requisiti per la certificazione nella
documentazione d’acquisto e garantendo che compaiano chiaramente sulla fattura.
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8. Il legname di cui sono costituiti i prodotti da esso derivati è
riconosciuto come legale da un programma di certificazione in cui sono
contemplati i requisiti previsti dalla normativa
Se il prodotto è realizzato con legname proveniente da una foresta controllata
secondo un programma di certificazione che offre adeguate garanzie di conformità
alla legislazione vigente, il rischio è basso. I programmi di certificazione
disponibili sono numerosi; tuttavia, solo alcuni offrono garanzie adeguate.
E’ importante controllare l’ambito di applicazione delle leggi valutate (deve
comprendere tutta la legislazione afferente, non solo il diritto di taglio del
legname) e la qualità dei controlli. I programmi gestiti dagli enti di certificazione
accreditati a livello internazionale garantiscono tendenzialmente controlli più
affidabili.
Non tutti i programmi di verifica comprendono il controllo della catena di
custodia per la quale, di conseguenza, occorrerà comunque provvedere.
9. Il prodotto è realizzato con legname provvisto di licenza FLEGT o con
autorizzazione CITES
Il Regolamento 995/UE stabilisce che il legname con licenza FLEGT o
autorizzazione CITES risulta automaticamente conforme ai requisiti dello
stesso.
Le licenze FLEGT e le autorizzazioni CITES sono verificate ai punti di ingresso
nell’UE dopodiché è necessario fornire la documentazione di tracciabilità nella
supply chain all’interno del mercato comunitario.
10.Il prodotto è realizzato con legname raccolto in un paese con livelli di
illegalità trascurabili
Vi sono molti paesi in cui l’applicazione della legge è rigorosa e il rischio di
legname proveniente da taglio illegale è molto basso. Laddove la suddetta
condizione possa essere effettivamente dimostrata (ad es. tramite revisione
indipendente ed attendibile dell'applicazione della legge), i prodotti realizzati
con legname proveniente da quel paese possono essere considerati a
basso rischio. Sarà comunque necessario implementare adeguati controlli della
catena di custodia.
11. Il prodotto è corredato da documentazione originale che ne attesta la
legalità
Vi sono alcune situazioni e Paesi in cui è possibile raccogliere documenti che
attestano la legalità della foresta di provenienza (es. accordi di concessione,
piani di gestione e rapporti di ispezioni governative) e prove di controlli della
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supply chain. Questo approccio funziona al meglio laddove il legname proviene da
un'unica fonte (es. una concessione forestale) e la supply chain è corta (es. una
segheria).
12. Il paese in cui il legname è stato tagliato e raccolto è a rischio di
illegalità
Vi sono alcuni paesi noti per avere elevati livelli di illegalità. Talvolta sono i
governi stessi dei paesi ad evidenziare tale rischio, mentre in altri casi tale
situazione è denunciata da osservatori esterni.
Se il legname è stato raccolto in un paese ad alto rischio di taglio illegale, saranno
necessarie più informazioni per dimostrarne la provenienza legale.
13. Paesi a rischio e Paesi non a Rischio.
Ad oggi è possibile valutare il potenziale di rischio facendo riferimento ad indici,
quali il Transparency International Corruption Perceptions Index
(attualmente il più utilizzato in campo forestale). Ulteriori informazioni sul rischio
di raccolto illegale sono disponibili visitando i siti
14. Le sanzioni di Istituzioni
Regolamento UE 995/2010
Internazionali
e
l’applicazione
del
Talvolta le Nazioni Unite e l’UE impongono delle sanzioni nei confronti di
determinati paesi. Questo perché gli utili derivanti dalla vendita di legname
potrebbero essere utilizzati per finanziare guerre civili o azioni repressive.
Il legname proveniente da paesi con sanzioni in vigore ai fini del
Regolamento UE 995/2010 non deve essere immesso sul mercato
europeo.
15. La supply chain è lunga o complessa
Dalla foresta al prodotto finale, il legname passa attraverso diverse fasi di
lavorazione, spesso coinvolgendo proprietari e paesi diversi. Nei casi in cui la
supply chain è lunga o complessa, è molto più difficile essere certi dell’origine del
legname, in quanto ogni anello aggiuntivo della catena è un ulteriore punto in cui
si può inserire – involontariamente o volutamente - legname raccolto illegalmente.
Se la supply chain è lunga o complessa sarà necessario disporre di
documentazione valida comprovante l’esistenza di controlli adeguati
lungo tutta la catena, in modo tale garantire la possibilità di identificare la
provenienza del legno nel prodotto finale.
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La certificazione della catena di custodia offre la garanzia che la supply chain è
controllata e, solitamente, è associata a programmi di certificazione di gestione
forestale; tuttavia, molti enti di certificazione offrono anche una certificazione della
catena di custodia per legname non certificato (es. legname di cui è verificata
l'origine legale o dotato di licenza FLEGT).
16. Il prodotto è un composito realizzato con legname proveniente da
fonti diverse
Molti prodotti in legno sono realizzati con legname di diversa provenienza e
variano da prodotti in legno massiccio (mobili) a pannelli (compensato, MDF) e
carta.
Per quanto riguarda i prodotti in materiale composito, sarà necessario
collaborare con i fornitori per mettere a punto le modalità necessarie
all’identificazione della provenienza di tutti i vari componenti. Una di
queste modalità è la certificazione poiché offre una garanzia senza dover
raccogliere singole informazioni su ogni fonte. Un’altra soluzione consiste
nell’acquistare materiale da segherie/produttori di cellulosa che attuano una
politica rigorosa per la fornitura di legname legale in tutti i contratti con i fornitori
e che dispongono di un sistema di controllo dell’adempimento delle suddette
condizioni contrattuali
17. Non sono disponibili informazioni sulla provenienza del legname
presente nel prodotto
Ci saranno inevitabilmente molti casi in cui i fornitori non sono in grado di fornire
alcuna informazione circa la provenienza del legname utilizzato in un prodotto. In
questo caso esistono due alternative:
•
Interrompere l’acquisto dai fornitori che non sono in grado di fornire
informazioni adeguate
•
Lavorare con i fornitori per aiutarli a comprendere e gestire le fonti
di approvvigionamento così che possano offrire prodotti a basso rischio
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