Pdf Parere - Regione Marche

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GIUNTA REGIONE MARCHE
Parere n. 80/2008
Servizio governo del territorio
mobilità e infrastrutture
Posizione di funzione urbanistica
Prot. n. 0015972
del 24/01/2008
OGGETTO: Parere in merito alla definizione di distanza dal confine stabilita dall’articolo 13 del
R.E.C.
Il Comune fa presente che il Regolamento edilizio comunale “riporta integralmente la
definizione degli indici e parametri edilizi così come stabiliti nel Regolamento edilizio tipo
approvato dalla Regione Marche” e che pertanto definisce come “confine” oltre “che la linea di
separazione delle diverse proprietà esistenti o la linea che definisce i diversi lotti o comparti dei
piani attuativi, anche la linea di delimitazione di aree pubbliche per servizi o attrezzature
individuata negli strumenti urbanistici”.
Fa notare che “le N.T.A. del Piano regolatore del Comune, per le zone di completamento B2.1,
stabiliscono sia le distanze tra i fabbricati (10 mt) che tra i confini (5 mt), la cui definizione è
rimandata a quanto stabilito nel R.E.C.” e prevedono inoltre che è ammessa la costruzione a
distanze inferiori a quelle indicate “qualora previsto in uno strumento urbanistico attuativo, ovvero
qualora si tratti di pareti non finestrate e purché sia intercorso un accordo con i proprietari
confinanti”.
Il Comune rileva che problemi sull’applicazione di tale norma “si hanno nel caso in cui il lotto
confini con un’area sempre dello stesso proprietario, ma con destinazione urbanistica prevista dal
P.R.G. come verde pubblico in cui non sono previste edificazioni fuori terra”.
Ritiene che in tal caso “la distanza dal confine stabilita dalle N.T.A. per l’edificazione va comunque
rispettata anche se le due zone appartengono allo stesso proprietario, tuttavia è facoltà del Comune,
previo accordo con il proprietario stesso, considerare distanze inferiori in base a quanto stabilito
dalle N.T.A. stesse, poiché nelle zone a verde non sono ammesse nuove edificazioni” e chiede se
questa valutazione possa considerarsi corretta.
Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.
Il Regolamento edilizio tipo della Regione (RET) - emanato con il D.P.G.R., n 23 del 14.9.1989 e
pubblicato nel B.U.R. n. 100 bis con la medesima data - all’art. 13, comma 1, lett. p), relativo al
“distacco dai confini”, stabilisce che “si intende come confine, oltre che la linea di separazione delle
diverse proprietà esistenti o la linea che definisce i diversi lotti o comparti dei piani attuativi, anche
la linea di delimitazione di aree pubbliche per servizi o attrezzature individuata negli strumenti
urbanistici”.
La linea di delimitazione di aree pubbliche per servizi o attrezzature individuata negli strumenti
urbanistici è quella che delimita le aree destinate a servizi pubblici o ad attrezzature pubbliche da
parte degli strumenti urbanistici generali, anche se non sono state ancora acquisite dal Comune per
essere utilizzate secondo le previsioni di questi. Dopo l’acquisizione delle aree da parte del Comune
tale linea coincide con quella di separazione delle diverse proprietà esistenti. Diviene cioè un
confine di proprietà.
Se, come risulta dal quesito, il Regolamento edilizio del Comune ribadisce quanto stabilito dall’art.
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GIUNTA REGIONE MARCHE
Parere n. 80/2008
Servizio governo del territorio
mobilità e infrastrutture
Posizione di funzione urbanistica
13, comma 1, lett. p) del R.E.T., si ritiene che la valutazione espressa dal Comune sia corretta,
anche se nel caso di specie non si può parlare di un vero e proprio “accordo” con il proprietario
confinante in quanto l’area destinata a verde pubblico inedificabile da parte del vigente P.R.G. non
risulta essere stata ancora acquisita dal Comune che, quindi, non ne è proprietario, ed appartiene
ancora al proprietario dell’adiacente lotto edificabile.
Il Comune tenga presente che in base alla norma contenuta nel proprio P.R.G. la parete che
fronteggerà l’area destinata a verde pubblico non dovrà essere finestrata, anche se in essa non sono
ammesse nuove edificazioni. La linea che la delimita potrebbe infatti cessare di essere anche
“confine” ai sensi dei Regolamento edilizio, qualora l’area non venga acquisita dal Comune, per
essere utilizzata come verde pubblico, entro cinque anni dal giorno in cui è divenuto efficace l’atto
di approvazione del P.R.G. che le ha impresso tale destinazione (vedi: art. 9 del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, già art. 2, primo comma, della legge 19.11.1968, n. 1187).
In tal caso l’area tornerebbe ad essere a tutti gli effetti privata, anche se sottoposta ai limiti di
edificabilità di cui all’art. 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (già art. 4, ultimo comma, della legge
28 gennaio 1977, n. 10) in quanto rimasta priva di disciplina urbanistica (cd. area bianca), fino a
quando lo strumento urbanistico generale del comune non le riconfermi la precedente destinazione
o non gliene imprima una nuova.
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