DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE

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DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE
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PAGHE NEWS
Ravenna, lì
06 agosto 2013
DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE ‐ ASPI E MINI ASPI ‐ LAVORATORI STAGIONALI SETTORE TURISTICO ‐ 2013 In collaborazione con il Centro per l’ Impiego siamo a comunicare che per evitare lunghe attese ai cittadini, come lo scorso anno, anche quest'anno, il Centro per l'impiego di Ravenna e la sede distaccata di Cervia, dal 19 agosto 2013 riceveranno, su appuntamento, i lavoratori che hanno cessato l'attività stagionale. L'appuntamento può essere già preso telefonando ai numeri: 0544/608023 ‐ 0544/608038 Il servizio telefonico risponde dal 1 agosto nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8,30 alle 13,30. martedì e giovedì dalle 8,30 alle 16,30. 1. prendere appuntamento al Centro per l'impiego di Ravenna/Cervia telefonando ai numeri: 0544/608023 ‐ 0544/608038 2. andare al Centro impiego di Ravenna o di Cervia nella data e nell'ora stabilita; 3. andare al Patronato per fare la domanda di aspi o mini aspi in via telematica. I lavoratori che non hanno il codice fiscale validato dovranno andare a farlo validare all'Agenzia delle Entrate; in mancanza di codice fiscale validato, l'Inps non può pagare l'indennità aspi o mini aspi. Emilia Romagna: approvata la legge regionale sui tirocini L'Assemblea legislativa della Regione ha approvato la regolamentazione sui tirocini che entrerà in vigore dal prossimo 16 settembre e sarà applicabile ai tirocini attivati da quella data. Il provvedimento prevede le tre seguenti tipologie di tirocinio: ‐ tirocini formativi e di inserimento; si tratta di una tipologia finalizzata ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra la formazione (scuola/università/formazione professionale) e il lavoro. I destinatari sono le persone che hanno conseguito un titolo di studio negli ultimi 12 mesi. La durata massima è di 6 mesi; ‐ tirocini di inserimento o di reinserimento al lavoro; rivolti principalmente a disoccupati, persone in mobilità e inoccupati, ma attivabili anche in favore di lavoratori in cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione degli ammortizzatori sociali. La durata massima è di 12 mesi; ‐ tirocini in favore di soggetti svantaggiati; rivolti a persone con disabilità, persone svantaggiate, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale. La durata massima è di 12 mesi per i tirocini in favore di soggetti svantaggiati e di 24 mesi per i tirocini in favore di soggetti con disabilità. Non può essere realizzato più di un tirocinio con il medesimo tirocinante e i tirocini devono essere promossi da un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro ospitante (tra i due deve essere stipulata una convenzione). L’azienda può ospitare un tirocinante se è in regola con le norme sulla sicurezza sul lavoro e sul collocamento obbligatorio dei disabili. Inoltre non deve aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e non avere in atto sospensioni di lavoratori per attività equivalenti a quelle del tirocinio. È previsto l’obbligo di erogazione al tirocinante di una indennità pari a 450 euro mensili (salvo il caso dei beneficiari di tirocinio che già percepiscono qualche forma di sostegno al reddito, a cui devono essere comunque rimborsate le spese sostenute). In caso di violazioni degli obblighi del soggetto promotore e/o ospitante sono previste l’immediata interruzione del tirocinio e il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi 12 mesi. Donne e ultracinquantenni disoccupati: le istruzioni per fruire del beneficio contributivo Recentemente sono state fornite precisazioni normative e indicazioni operative in merito all’incentivo per l’assunzione di uomini e donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi. Per completezza, i benefici previsti, a decorrere dall’1.1.2013, riguardano incentivi per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori: 1. uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi; 2. donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 3. donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. Per maggiore chiarezza, occorre dare una definizione puntuale di quanto previsto ai veri punti: 1. Stato di disoccupazione: si richiama la disciplina di cui al d.lgs. 181/2000; il lavoratore dovrà pertanto essere un disoccupato registrato presso il Centro Per l’Impiego competente per domicilio e la durata della disoccupazione deve essere superiore a 12 mesi. 2. Donne prive di impiego regolarmente retribuito: quelle lavoratrici che, negli ultimi sei mesi, non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi; ovvero coloro che, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione. I rapporti di lavoro di durata inferiore a 6 mesi sono pertanto considerati non regolarmente retribuiti. Sono considerati allo stesso modo quelle attività la cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione (4.800 euro per il lavoro autonomo e 8.000 euro per le co.co.co. e le altre prestazioni di cui all’art. 50, co. 1, lett. c‐bis) del DPR 917/1986. Residenti in aree svantaggiate: il Ministero del Lavoro ricorda che sono consultabili all’indirizzo http://www.dps.mef.gov.it/QSN/qsn aiuti di stato.asp, tra cui risulta il comune di Ravenna. Non è richiesta una durata minima, purché si tratti di una residenza effettiva e non apparente. Il rapporto di lavoro può quindi svolgersi anche al di fuori delle aree indicate. 3. Professione o settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere: al momento i decreti per l’identificazione di tali zone per il 2013 ed il 2014 sono in corso di definizione. 4. Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi: occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno 6 mesi, o un’attività di co.co.co. la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro, o un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro, a prescindere dalla registrazione al CPI. L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per 18 mesi. In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta, invece, fino a 12 mesi. Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi 18 mesi. L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, fino al limite complessivo di 12 mesi. L’Inps precisa, inoltre, che l’incentivo spetta anche in caso di assunzione a scopo di somministrazione, sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato. Gli incentivi sono subordinati alla regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della L. 296/2006, inerente:  l’adempimento degli obblighi contributivi;  l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;  il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti;  all’applicazione dei principi stabiliti dall’art. 4, commi 12, 13 e 15, della L. 92/2012 (gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, se l'assunzione viola il diritto di precedenza, se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale);  alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli artt. 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;  incremento occupazionale netto a seguito dell’assunzione. Questo non è necessario qualora il posto o i posti occupati si siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. L’incentivo si applica ai soli datori di lavoro che esercitano attività economica, nell’ambito di un determinato mercato, indipendentemente dallo scopo di lucro e/o dall’organizzazione aziendale. Risultano esclusi dal campo di applicazione dell’incentivo i datori di lavoro domestico. Concludendo Attualmente l’agevolazione può essere fruita in caso di: 1. assunzione di uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi; 2. donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; 3. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Rimane invece ancora preclusa, in attesa della pubblicazione sulla G.U. del necessario decreto ministeriale, l’applicazione della riduzione contributiva per le donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, impiegate in un settore economico o per una professione caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale che supera di almeno il 25% la disparità media occupazionale di genere. Per fruire dell’incentivo i datori di lavoro interessati devono utilizzare il modello 92‐2012 da inoltrare on line. Nuove modalità di utilizzo del Cassetto fiscale delegato Con provvedimento del 29 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha indicato le nuove modalità di utilizzo del servizio di consultazione del “Cassetto fiscale delegato” da parte degli intermediari abilitati, tra cui i consulenti del lavoro, i commercialisti ed i CAF. L’intermediario, preventivamente delegato dal cliente alla consultazione del cassetto, deve sottoscrivere il Regolamento allegato al provvedimento e trasmetterlo all’Agenzia in via telematica, tramite il servizio Entratel. Per il perfezionamento dell’operazione occorre che l’Agenzia fornisca l’attestato di accettazione. L’Agenzia precisa che il soggetto delegante può conferire delega fino a due intermediari, tramite modalità che saranno rese note a breve. La delega ha validità di quattro anni, è rinnovabile alla scadenza o revocabile, sia da parte dell’intermediario che del delegante. Il servizio sarà operativo entro il 31 ottobre 2013: attraverso il sito internet dell’Agenzia ne sarà data apposita notizia. Fino a tale data, gli intermediari che erano già stati delegati secondo le precedenti condizioni possono utilizzare il “Cassetto fiscale delegato” aderendo alle nuove regole entro il 31 ottobre 2014, indipendentemente dalla scadenza dell’attuale adesione. Inoltre, le adesioni avvenute in base alle precedenti condizioni non sono tacitamente rinnovabili. Infine, le deleghe attive conservano la validità fino alla scadenza, salvo i casi di revoca. Il Responsabile Servizio Libri Paga Michele Ianiri