Intervento a favore delle autofficine di installazione
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Intervento a favore delle autofficine di installazione
Intervento a favore delle autofficine di installazione della provincia di Firenze per la partecipazione al percorso formativo di qualificazione per la trasformazione dei veicoli per l’uso di metano e/o GPL come carburante Articolo 1 – Finalità La Camera di Commercio di Firenze ha destinato la somma di € 12.000,00 al fine di favorire l’aggiornamento o la qualificazione delle officine di installazione per la trasformazione dei veicoli per l’uso di metano e/o GPL come carburante conformemente alla tabella NC 120-01 emessa dalla Commissione Tecnica di Unificazione nell’autoveicolo (CUNA) approvata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione “Requisiti tecnici delle imprese che trasformano i veicoli per l’uso del gas metano e GPL” Articolo 2 – Soggetti beneficiari Possono beneficiare dell’intervento camerale le imprese attive e iscritte all’Albo delle imprese artigiane della Camera di Commercio di Firenze che, al momento della presentazione della domanda di contributo risultano: a. esercitare in provincia di Firenze attività di autoriparazione meccanica (codice Ateco 2007 45.20.10) ed elettrauto (codice Ateco 2007 45.20.30) ed in possesso della copia dell’avvenuto deposito di firma alla Motorizzazione Civile e dell’autorizzazione alla esecuzione e certificazione prova idraulica rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b. in regola con il pagamento del diritto annuale; c. in possesso dei requisiti di micro, piccola e media impresa come definiti dal Decreto del Ministero delle Attività produttive 18.04.2005 secondo i dati ricavabili dall’ultimo esercizio contabile approvato1; d. non soggette alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e al D. Lgs. 09.01.2006, n. 5 Le imprese artigiane non devono trovarsi in difficoltà, ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea sugli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (2004/C 244/02)2. Articolo 3 – Spese ammissibili Sono ritenute ammissibili, ai fini dell’assegnazione dei contributi previsti dal presente disciplinare, le spese per la partecipazione al percorso formativo per l’ottenimento della qualificazione di “Esperto tecnico di installazione impianti GPL e metano” o per l’aggiornamento di tale qualifica conformemente ai requisiti ECE/ONU R. 115 con tabelle CUNA NC120-01 e le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni. Si precisa che, ai fini dell’ammissibilità e della successiva concessione del contributo, la partecipazione al percorso formativo deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di contributo e le relative spese dovranno essere fatturate in data successiva a quella della spedizione della domanda e comunque non oltre il 31.12.2011. Non saranno in alcun caso ritenute ammissibili le spese per i servizi resi da soggetti controllati, collegati, partecipati e di emanazione delle imprese richiedenti o aventi legali rappresentanti, amministratori o soci in comune. 1 Micro impresa: impresa impresa con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di Euro Piccola Impresa: Impresa impresa con meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di Euro Media Impresa: Impresa impresa con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro Nel caso di imprese associate o collegate, come definite dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale occorre procedere come stabilito nello stesso articolo 2 Un’impresa è considerata in difficoltà nei seguenti casi: a. nel caso di società a responsabilità limitata qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiamo la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi c. per tutte le forme di società qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza Articolo 4 – Ammontare del contributo L’intervento della Camera di Commercio consiste in un contributo pari al: - 50% delle spese, oneri fiscali e previdenziali esclusi, per la partecipazione all’intero percorso formativo per l’ottenimento dell’attestato di esperto tecnico per installazione di impianti a gas GPL e a metano con tabella CUNA NC 120-01 e per il rilascio dell’attestazione minimo di spesa € 600,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi massimale contributo camerale € 650,00 - 60% delle spese, oneri fiscali e previdenziali esclusi, per la partecipazione al solo corso di aggiornamento per l’ottenimento dell’attestato di esperto tecnico per installazione di impianti a gas GPL e a metano con tabella CUNA NC 120-01 e per il rilascio dell’attestazione minimo di spesa € 500,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi massimale contributo camerale € 300,00 Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda Le domande di contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente l’apposito modulo, compilato in tutte le sue parti. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e deve essere corredata dalla seguente documentazione: a. preventivo di spesa; b. copia dell’avvenuto deposito di firma alla Motorizzazione Civile; c. copia della certificazione prova idraulica rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d. copia dell’attestato di esperto tecnico per installazione di impianti a gas GPL e a metano con tabella CUNA NC 120-01 (in alternativa alla documentazione di cui alle precedenti lettere b. e c. per coloro che presentano domanda per la partecipazione al corso di aggiornamento); e. fotocopia del documento di identità del firmatario in corso di validità Il presente disciplinare sarà valido fino ad esaurimento dei fondi stanziati. Le domande di contributo devono essere trasmesse a partire dal 2 novembre 2011 tramite raccomandata A/R alla Camera di Commercio di Firenze – Unità Operativa Attività promozionali e Sviluppo nuove imprese, Piazza dei Giudici, 3 – 50122 Firenze oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected] Articolo 6 – Ammissibilità La Camera di Commercio effettuerà l’esame preliminare delle istanze pervenute per valutare che l’impresa sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2. Le domande che, alla suddetta verifica risulteranno complete e regolari saranno ordinate cronologicamente secondo la data del timbro postale di spedizione o di invio tramite Pec, e per ciascuna di esse sarà calcolato l’ammontare del contributo presunto. Qualora, invece, una domanda risulti incompleta o irregolare, l’ufficio provvederà a darne apposita comunicazione – tramite raccomandata A/R – al soggetto interessato, prevedendo la possibilità di integrare e regolarizzare la posizione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione camerale. Tali domande assumeranno la data della regolarizzazione e saranno ordinate cronologicamente. Anche in questo caso, per ciascuna di esse verrà calcolato l’ammontare del contributo presunto. Allorché in fase di esaurimento fondi più domande rechino la stessa data si procederà a ridurre i relativi contributi con criterio proporzionale. Il provvedimento dirigenziale per l’ammissione in graduatoria delle domande regolari o regolarizzate sarà predisposto entro 60 giorni dalla presentazione delle domande. Articolo 7 – Concessione del contributo Entro il 15.02.2012 dovrà essere trasmessa, utilizzando l’apposito modulo, la seguente documentazione: a. copia delle fatture o altro documento di spesa fiscalmente valido, regolarmente quietanzati, relativi alle voci di spesa di cui all’articolo 3 e ammessi al contributo. Tale documentazione, si ricorda, deve essere emessa a partire dalla data di spedizione della domanda ed entro il 31.12.2011; b. copia dell’attestazione rilasciata da agenzia formativa riconosciuta dalla regione di appartenenza o dal soggetto formatore che abbia provveduto a qualificare il corso formativo da un organismo di certificazione accreditato. Il contributo sarà concesso alle imprese artigiane che avranno mantenuto i requisiti dell’articolo 2 anche al momento della presentazione della rendicontazione, con determinazione del dirigente competente entro 90 giorni dalla presentazione della medesima. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere integrazioni alla documentazione prodotta dall’impresa al fine di completare l’istruttoria per la concessione del contributo; in tal caso l’ufficio provvederà a darne apposita comunicazione – tramite raccomandata A/R – al soggetto interessato. Il termine di 90 giorni per la predisposizione della determinazione di concessione del contributo viene sospeso dalla data di ricevimento della raccomandata A/R e riprenderà a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni richieste. Con analogo provvedimento dirigenziale sarà disposta l’archiviazione delle domande cui non può essere concesso il contributo. L’erogazione del contributo concesso sarà effettuata in base alle disponibilità di cassa della Camera di Commercio. Articolo 8 – Revoca del contributo La Camera di Commercio, al fine di procedere al pagamento del contributo concesso con il provvedimento di cui all’articolo 7, effettuerà un ulteriore controllo tramite visura camerale per verificare che l’impresa beneficiaria non si trovi in una delle seguenti situazioni: a. apertura di procedura concorsuale; b. impresa in fase di liquidazione; c. impresa inattiva Qualora da controllo risulti il verificarsi di uno dei suddetti casi il contributo verrà revocato Articolo 9 – Ricorso gerarchico Avverso il provvedimento dirigenziale di cui agli articoli 6 e 7 potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Articolo 10 – Aiuti di Stato Le agevolazioni disciplinate dal presente disciplinare non sono cumulabili con altre concesse allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici. Il contributo è concesso in regime “de minimis” ai sensi del regolamento CE 15.12.2006, n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti dei importanza minore. La Camera di Commercio si riserva ogni facoltà di accertamento in proposito.