repubblica di san marino - Consiglio Grande e Generale

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Decreto 16 aprile 2002 n.53
REPUBBLICA DI SAN
MARINO
Individuazione della figura del datore di lavoro nella Pubblica Amministrazione, Settori
Autonomi ed Enti Autonomi dello Stato, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, della Legge
18 febbraio 1998, n.31
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera b, della Legge 18 febbraio 1998, n.31;
Vista la delibera del Congresso di Stato in data 8 aprile 2002 n.19;
ValendoCi delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:
Art.1
(Finalità)
1. Le norme del presente Decreto sono dirette alla definizione della figura del datore di lavoro nella
Pubblica Amministrazione, Settori Autonomi ed Enti Autonomi dello Stato e pertanto nel Settore
Pubblico Allargato, ai fini dell'applicazione della Legge 18 febbraio 1998, n.31.
Art.2
(Definizione)
1. Si identifica nel Congresso di Stato la sussistenza dei poteri sostanziali di decisione di spesa così
come previsto all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge 18 febbraio 1998, n.31 per tutti i settori,
servizi e uffici del Settore Pubblico Allargato e pertanto ad esso si riconosce il destinatario dei
disposti della Legge 18 febbraio 1998, n.31 per quanto attiene agli obblighi previsti a carico della
figura del datore di lavoro.
Art.3
(Delega)
1. Il Congresso di Stato, datore di lavoro pubblico, organizza la prevenzione per tutti i luoghi di
lavoro attraverso la delega generale ad adempiere ai disposti normativi in materia di igiene e
sicurezza attribuita ai Dirigenti specificatamente individuati, che in conseguenza della delega
assumono la funzione di "Datore di lavoro":
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Aziende Autonome di Stato: Direttore;
Istituto per la Sicurezza Sociale: Direttore Generale;
Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese: Segretario Generale;
Istituto Musicale Sammarinese: Direttore;
Poste e Telecomunicazioni: Direttore Generale;
Tribunale Commissariale Civile e Penale e Tribunale Amministrativo: Cancelliere con
maggiore anzianità di servizio;
Centro di Formazione Professionale, Scuola dell'Infanzia, Scuola Elementare, Scuola Media
Inferiore, Scuola Media Superiore: Direttore o Preside;
Università degli Studi: Direttore del Rettorato;
San Marino RTV: Direttore;
Istituto di Credito Sammarinese: Direttore;
G.A.P.S. - Gestione Parcheggi: Responsabile del Servizio;
Centrale del Latte: Direttore.
2. In tutti gli altri settori non specificatamente indicati, la delega della funzione di datore di lavoro
viene attribuita al Dirigente e/o al funzionario al quale secondo la legge, mandato o incarico è
affidata la responsabilità del servizio.
3. La nomina e la successiva assunzione dell'incarico devono essere controfirmate per accettazione
da parte dell'interessato.
Art.4
(Obblighi del datore di lavoro)
1. Gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e
degli edifici adibiti a pubblici uffici, ivi comprese le strutture scolastiche ed educative,
restano a carico dell'Amministrazione, Congresso di Stato, tenuta per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e/o manutenzione. Pertanto gli obblighi previsti per il datore
di lavoro preposto agli uffici interessati s'intendono assolti con la richiesta del loro
adempimento alla Amministrazione competente, Congresso di Stato.
2. I datori di lavoro partecipano alla definizione degli stanziamenti stabilendo un piano
generale di interventi sulla base del documento elaborato ai sensi dell'art. 6, comma 2, della
Legge 18 febbraio 1998, n.31, da presentare annualmente assieme al piano di interventi al
Congresso di Stato entro il 31 ottobre di ogni anno.
3. Il Congresso di Stato dovrà entro il 15 dicembre di ogni anno deliberare in merito agli
interventi da predisporre.
4. In attesa dell'espletamento degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo da parte
del Congresso di Stato, il datore di lavoro, previa consultazione del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico del Lavoro, adotta tutte le misure
alternative precauzionali provvisorie, utili o necessarie per garantire il massimo livello di
sicurezza praticabile.
5. Ai datori di lavoro sono demandati gli obblighi previsti degli articoli 5, 6 e 7 della Legge 18
febbraio 1998, n.31:
a. valutare i rischi per la salute e la sicurezza;
b. elaborare il documento con la relazione sui rischi, le misure adottate e quelle programmate
per il miglioramento delle misure di prevenzione;
c. designare il Medico del Lavoro;
d. designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
e.
f.
g.
h.
i.
j.
designare i lavoratori addetti all'emergenza;
aggiornare le misure di prevenzione;
fornire i dispositivi di protezione individuali quando necessario;
esigere dai lavoratori il rispetto delle norme di sicurezza;
esigere dal Medico del Lavoro l'osservanza delle norme in materia di sorveglianza sanitaria;
informare i lavoratori sui rischi e sulle norme da attuare in caso di pericolo grave ed
immediato;
k. consentire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di prendere visione della
documentazione di rischio;
l. istituire i registri infortuni;
m) adottare le misure di prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso.
Art.5
(Capitoli di Spesa)
Per l'attuazione delle disposizioni previste dalla Legge 18 febbraio 1998, n.31 e successivi Decreti
Reggenziali applicativi saranno istituiti appositi capitoli di spesa. Nelle more di tale istituzione le
risorse necessarie verranno reperite mediante i normali strumenti amministrativi.
Art.6
(Disposizioni finali)
Le disposizioni di cui al presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 2003.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 aprile 2002/1701 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Antonio L. Volpinari - G. Francesco Ugolini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Fiorenzo Stolfi