regolamento in materia di politiche dell`orario di lavoro

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regolamento in materia di politiche dell`orario di lavoro
REGOLAMENTO IN MATERIA DI
POLITICHE DELL’ORARIO DI LAVORO
ART. 1 - OGGETTO
1.
Il presente regolamento, adottato con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell’art.
89, comma 6, del d.lgs n. 267/2000, disciplina le
modalità di gestione delle politiche dell’orario di
lavoro dei dipendenti sia a tempo indeterminato che
a tempo determinato.
ART. 2 - ORARIO DI SERVIZIO
1.
2.
Si intende orario di servizio il tempo giornaliero
utile a garantire la funzionalità degli uffici e
l’erogazione dei servizi del Comune di Cittiglio.
L’orario di servizio del Comune di Cittiglio, fatte
salve particolari esigenze organizzative, è articolato
su sei giorni settimanali come segue:
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:.00
ART. 3 - ORARIO DI LAVORO
1.
2.
Si intende orario di lavoro la durata contrattuale
della prestazione lavorativa individuale, la cui
articolazione è distribuita nell’ambito dell’orario di
servizio.
L’orario di lavoro ordinario del personale
dipendente del Comune di Cittiglio, fatte salve
particolari esigenze organizzative, si articola su sei
giorni la settimana come segue
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:.00
ART. 4 - ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
1. Si intende orario di apertura al pubblico il tempo
giornaliero, nell’ambito dell’orario di servizio, in
cui è possibile l’accesso al pubblico, sia interno che
esterno.
2. Fatte salve eventuali esigenze di carattere
eccezionale, l’orario di apertura al pubblico è così
articolato:
Settore Affari Generali - Servizi Demografici,
Segreteria
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore
13:30
Sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:30
Settore Economico Finanziario – Servizi Finanziari,
Tributi, Ragioneria
Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 10:00 alle
ore 13:30
Sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:30
Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali,
Scolastici, Cultura
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle
ore 13:30
Sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:30
Biblioteca Comunale
Lunedì, Martedì e Sabato dalle ore 09:30 alle ore
12:30
Martedì dalle 15:00 alle ore 18:30
Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 20:00
Settore Gestione del Territorio – Servizi Edilizia
Privata, Lavori Pubblici
Martedì e Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:30
Sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:30
ART. 5 - ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE
Purché non incida sugli orari di apertura al pubblico e
sulla fascia oraria di massima produttività, al personale
dipendente è concessa una flessibilità oraria ovvero la
possibilità di posticipare l’orario di inizio e/o anticipare
l’orario di uscita, non superiore a 30 minuti sia in
entrata che in uscita.
La flessibilità in entrata e in uscita non è prevista per i
servizi organizzati in turni e/o orario rigido ovvero:
Trasporti scolastici
La fascia oraria di massima produttività, per la quale
deve essere garantita la completa funzionalità di tutti
gli uffici comunali è individuata come segue:
dalle ore 10.00 alle ore 13.30.
E’ compito dei singoli responsabili di settore articolare
e organizzare l’orario di lavoro del personale
dipendente in funzione della suddetta fascia oraria.
Il dipendente che ha usufruito della flessibilità sia in
entrata che in uscita è comunque tenuto a garantire la
copertura del debito orario nell’arco della giornata di
riferimento considerando il seguente criterio:
entrata dalle ore 8.01 alle ore 8.30 = recupero
in uscita minuti ritardo.
oltre i 30 e sino ad un massimo di mezzora =
recupero di 15 minuti per ogni frazione di
quarto d’ora. (a titolo esemplificativo.
Timbratura 8,35 in entrata, timbratura 14,45
in uscita. Timbratura 8,46 in entrata,
timbratura 15,00 in uscita.)
In caso di mancato recupero si opera, nel corso del
mese successivo, la proporzionale decurtazione della
retribuzione e del trattamento economico accessorio.
Eventuali “eccedenze” rispetto all’orario ordinario,
sono recuperate, fatte salve particolari esigenze
organizzative e previo accordo con il responsabile di
settore, entro il mese successivo.
Comune di Cittiglio
Provincia di Varese
ART. 6 – TURNAZIONI
La turnazione si applica a specifiche funzioni e uffici
del Comune di Cittiglio, al fine di garantire un orario di
servizio settimanali su cinque, sei o sette giorni. Alla
turnazione si fa ricorso qualora le altre tipologie di
orario ordinario non siano sufficienti a coprire le
esigenze di servizio.
Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale
in prestabilite articolazioni giornaliere. Le prestazioni
lavorative svolte in turnazione, ai fini della
corresponsione della relativa indennità, devono essere
distribuite nell’arco del mese in modo tale da far
risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei
turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e,
se previsto, notturno, in relazione, all’articolazione
adottata nell’ente.
I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani possono
essere attuati per funzioni e uffici che prevedano un
orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
I turni notturni comunque non possono essere superiori
a 10 al mese, facendo comunque salve le eventuali
esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o
eventi naturali.
La ripartizione del personale nei vari turni deve
avvenire sulla base delle professionalità necessarie in
ciascun turno.
La programmazione dei turni può prevedere una
parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e
quello del turno precedente, con durata limitata alle
esigenze dello scambio delle consegne e comunque non
superiore a 30 minuti.
Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da
ciascun dipendente non può essere superiore al 20%
dei giorni festivi dell’anno.
All’interno di ogni periodo di 24 ore deve essere
garantito un periodo di riposo minimo così come
previsto dalla normativa vigente in materia.
L’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
successivo. Per turno notturno festivo si intende quello
che cade nel periodo compreso tra le 22 del giorno
prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22
del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
Spetta al responsabile di settore la predisposizione
della programmazione della turnazione.
ART. 7 – REPERIBILITA’
L’istituto della reperibilità consiste nel porre a
disposizione un servizio, di una funzione o di un
ufficio dell’ente un determinato contingente di
personale, che resta disponibile presso il proprio
domicilio, in modo da garantire la possibilità di
intervento nel posto di lavoro assegnato, nell’arco di
trenta minuti, su chiamata telefonica.
All’istituto della reperibilità può farsi ricorso soltanto
per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che
non possono essere coperte attraverso l’adozione di
altre forme di articolazioni dell’orario, riferite a figure
professionali addette a: …(es. impianti a ciclo
continuo, a servizi di emergenza, a compiti
direttamente attinenti all’esercizio delle funzioni
istituzionali, di ordine e di sicurezza pubblica, di
relazioni internazionali, di diretta collaborazione con
l’opera del Sindaco e/o degli Assessori)
Il responsabile di settore stabilisce i turni di
reperibilità, su base mensile, indicando i dipendenti e il
modulo del turno di reperibilità.
L’art. 23 del CCNL stabilisce che ciascun dipendente
non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte
in un mese, pertanto il turno di reperibilità (“volta) è
dato da tutto il tempo giornaliero che non è classificato
quale orario di lavoro.
Il dipendente è altresì tenuto a fornire il proprio
numero telefonico (fisso o di cellulare) per eventuali
necessità che dovessero sopravvenire fuori dell’orario
di lavoro, fermo restando che questo non si configura
come reperibilità.
ART. 8 – PRESTAZIONI DI LAVORO
STRAORDINARIO
Le prestazioni di lavoro straordinario ovvero tutte le
prestazioni rese dal personale dipendente oltre l’orario
normale di lavoro sono rivolte a fronteggiare situazioni
di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere
utilizzate come fattore ordinario di programmazione
del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.
La prestazione di lavoro straordinario è espressamente
autorizzata dal responsabile di settore, sulla base delle
esigenze organizzative e di servizio individuate
dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata
di autorizzazione. Eccezionalmente l’autorizzazione
può avvenire anche il giorno successivo Il
provvedimento di autorizzazione dovrà indicare la
motivazione del ricorso alla prestazione di lavoro
straordinario, il numero delle ore, nonché i tempi e le
modalità di svolgimento della prestazione medesima.
Le prestazioni straordinarie sono riconosciute tali se
effettuate in frazioni di 30 minuti. Prestazioni, rese
oltre l’orario di lavoro, inferiori ai 30 minuti non sono
riconosciute come straordinario.
Per esigenze eccezionali debitamente motivate in
relazione all’attività di diretta assistenza agli organi
istituzionali riguardanti un numero non superiore al 2%
dell’organico, il limite massimo individuale di cui
all’art. 14 comma 4 del CCNL del 01/04/1999 può
essere elevato in sede di contrattazione decentrata
integrativa, fermo restando il limite delle risorse dal
CCNL.
La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo
resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco
massimo giornaliero di 10 ore, facendo comunque
salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle
derivanti dal calamità o eventi naturali.
Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro
straordinario, debitamente autorizzate, possono dar
luogo
a
riposo
compensativo,
da
fruire
compatibilmente con le esigenze organizzative e di
servizio.
Comune di Cittiglio
Provincia di Varese
ART. 9 – PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO
Il personale, è tenuto a rispettare una particolare
articolazione oraria, che può essere, temporaneamente
e in funzione delle esigenze rilevate dal Responsabile
di Settore, impiegato secondo una differente
articolazione oraria pur nell’ambito delle tipologie
definite in sede di contrattazione decentrata ai sensi
dell’art. 33, comma 3 del CCNL 1 APRILE 1999. Ciò
al fine di contenere al massimo il ricorso a prestazioni
di lavoro straordinario.
Ogni responsabile è tenuto a comunicare le proprie
iniziative in merito, all’ufficio personale ed
all’assessore al personale.
ART. 10 – PERMESSI – (Art. 20 CCNL del 6/7/1995)
Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su
valutazione del Responsabile di Settore o suo delegato.
Tali permessi non possono essere di durata superiore
alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, purchè
questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive
e non possono comunque superare le 36 ore annue.
Per consentire al Responsabile di Settore o suo
delegato di adottare le misure ritenute necessarie per
garantire la continuità del servizio, la richiesta del
permesso deve essere effettuata in tempo utile, e
comunque, non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata
lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità,
valutati dal Responsabile di Settore.
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate
entro il mese successivo secondo modalità individuate
dal Responsabile di Settore o suo delegato; in caso di
mancato recupero, si determina la proporzionale
decurtazione della retribuzione.
ART. 11 – PAUSA
Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le
sei ore continuative, anche nei casi di attività per
prestazioni di lavoro straordinario o per recupero, il
personale, purché non turnista, ha diritto a beneficiare
di un intervallo con una pausa non superiore a due ore
e non inferiore a trenta minuti al fine del recupero delle
energie psicofisiche e della eventuale consumazione
del pasto.
Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro
secondo le modalità definite dal Comune di Cittiglio,
per l’utilizzo dei buoni pasto.
Durante l’orario di lavoro, ma al di fuori dell’orario di
apertura al pubblico degli uffici, il Responsabile di
Settore o suo delegato può autorizzare, in via generale
e preventiva, la fruizione di una pausa giornaliera della
durata di trenta minuti e per una sola volta durante la
giornata lavorativa, per esigenze di carattere personale.
Il personale che usufruisce della pausa di cui al comma
precedente, deve segnare sia l’uscita che il rientro
utilizzando opportunamente il badge e la differenza di
orario sarà recuperata previa intesa con il Responsabile
di Settore o suo delegato.
Fermo restando l’attribuzione del buono pasto, le
particolari e limitate figure professionali che, in
considerazione dell’esigenza di garantire il regolare
svolgimento
delle
attività
e
la
continuità
dell’erogazione dei servizi ed anche dell’impossibilità
di introdurre modificazioni nell’organizzazione del
lavoro, possono fruire di una pausa per la
consumazione dei pasti di durata pari a trenta minuti e
collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno di
lavoro.
ART. 12 – RIPOSO GIORNALIERO
Ferma restando la durata normale dell’orario
settimanale, il lavoratore ha diritto al riposo giornaliero
consecutivo ogni ventiquattro ore secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia.
Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo
consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da
periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da
regimi di reperibilità.
ART. 13 – RIPOSO SETTIMANALE E ATTIVITA’
PRESTATA IN GIORNO FESTIVO
INFRASETTIMANALE E IN GIORNO FERIALE
NON LAVORATIVO
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di
riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di
regola in coincidenza con la domenica, da cumulare
con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periodo di
riposo consecutivo è calcolato come media in un
periodo non superiore a 14 giorni.
Al dipendente che per particolari esigenze di servizio
non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve
essere corrisposto, per ogni ora di lavoro
effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al
50% della retribuzione oraria, con diritto al riposo
compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e
comunque non oltre il bimestre successivo.
L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà
titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo
compensativo o alla corresponsione del compenso per
lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per
il lavoro straordinario festivo.
L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a
seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà
titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo
compenso compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario con festivo.
ART. 14 – FERIE
Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un
periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al
dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le
indennità previste per prestazioni di lavoro
straordinario e quelle che non siano corrisposte per
dodici mensilità.
La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi,
comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1,
comma 1, lettera a), della Legge 23/12/1977, n. 937.
Comune di Cittiglio
Provincia di Varese
I dipendenti neo assunti dopo la stipulazione del
contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie
comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
Dopo tre anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma
3 spettano i giorni di ferie previste al comma 2.
In caso di distribuzione dell’orario settimanale di
lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non
lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei
commi 2 e 3 sono ridotti rispettivamente a 28 e 26,
comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1,
comma 1, lettera a) della Legge 23/12/1977, n°937.
A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di
riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle
condizioni previste dalla menzionata legge n.
937/1977. E’ altresì considerata giorno festivo la
ricorrenza del Santo Patrono purché ricadente in giorno
lavorativo.
Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la
durata delle ferie è determinata in proporzione dei
dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese
superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli
effetti mese intero.
Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di
cui all’art. 19 CCNL conserva il diritto alle ferie.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono
monetizzabili, salvo quanto previsto al comma 16.
Esse sono fruibili nel corso di ciascun anno solare, in
periodi compatibili con le oggettive esigenze di
servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
Compatibilmente con le oggettive esigenze del
servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più
periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel
rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando
comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il
godimento di almeno due settimane continuative di
ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre.
In funzione delle esigenze degli uffici e tenuto conto
del diritto del dipendente, che ne abbia fatto richiesta,
di fruire di almeno due settimane di ferie in modo
consecutivo nel periodo 1 giugno – 30 settembre, è
predisposto un piano ferie annuale, che dovrà tener
conto delle esigenze dei dipendenti e di quelle degli
uffici, anche prevedendo una rotazione nel godimento
nei periodi di maggior richiesta.
Il piano ferie è predisposto entro il 30 aprile ed il 30
settembre di ogni anno rispettivamente per il periodo
estivo (giugno/settembre) e quello invernale
(novembre/gennaio) entro il 31 maggio ed il 31 ottobre
successivi il Responsabile di Settore comunica le
proprie determinazioni, in mancanza delle quali, il
piano ferie si intende autorizzato.
Le ferie non possono essere fruite ad ore.
L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il
periodo di preavviso.
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o
sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto
al rimborso delle spese documentate per il viaggio di
rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di
svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di
missione per la durata del medesimo viaggio; il
dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese
anticipate per il periodo di ferie non godute.
In caso di indifferibili esigenze di servizio che non
abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel
corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il
primo semestre dell’anno successivo.
In caso di motivate esigenze di carattere personale e
compatibilmente con le esigenze di servizio, il
dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31
dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a
quello di spettanza.
Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e
debitamente documentate che si siano protratte per più
di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero
ospedaliero. L’Amministrazione deve essere stata posta
in grado di accertarle con tempestiva informazione.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per
malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano
protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il
godimento delle ferie deve essere previamente
autorizzato dal Responsabile di Settore, in relazione
alle esigenze di servizio, anche oltre il termine di cui ai
commi 12 e 13.
Resta fermo il disposto dell'art. 5, comma 8, del d.l. n.
95/2012 relativo al pagamento sostitutivo delle stesse
ad esclusione dei casi di cessazione dal servizio in cui
l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o
riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso,
malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro
per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo
obbligatorio per maternità.
ART.
15
–
PERSONALE
DELL’AREA
DELLE
ORGANIZZATIVE
INCARICATO
POSIZIONI
L’incarico di posizione organizzativa non modifica
l’obbligazione all’orario di lavoro che rimane fermo
nelle 36 ore settimanali, senza nessuna particolare
flessibilità, eccetto quanto previsto dall’art. 5 del
presente regolamento.
Gli stessi sono tenuti ad effettuare prestazioni
lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, mentre
non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che
gli interessati effettuino, in relazione all’incarico
affidato e agli obiettivi da conseguire, ad eccezione per
il lavoro straordinario prestato per le consultazioni
elettorali o referendarie.
Essendo vietata la corresponsione del compenso per
lavoro straordinario, deve ritenersi vietata anche
l’applicazione di istituti sostitutivi di detto compenso.
Pertanto, le eventuali maggiori prestazioni rese oltre il
normale orario d’obbligo settimanale (36 ore) non
danno in alcun caso titolo a corrispondenti riposi
compensativi.
Il titolare di posizione organizzativa non ha diritto a
compensi aggiuntivi o a riposi compensativi neppure
nel caso di prestazione resa in giornata festiva
infrasettimanale.
L’orario minimo settimanale, del titolare di posizione
organizzativa, è soggetto alla vigente disciplina relativa
a tutto il personale dell’ente e agli ordinari controlli
sulla relativa quantificazione. La vigente contrattazione
collettiva di comparto, non attribuisce in alcun modo,
Comune di Cittiglio
Provincia di Varese
al dipendente, il potere o il diritto alla autogestione
dell’orario settimanale consentita, invece, al solo
personale dirigenziale, né questa potrebbe essere
consentita dal datore di lavoro.
ART. 16 – UTILIZZO TESSERINO MAGNETICO
L’ingresso al lavoro, l’uscita e qualsiasi altra
interruzione della prestazione giornaliera deve essere
documenta mediante la “strisciata” nel terminale
presente nella sede di servizio del tesserino magnetico
di cui ogni dipendente è in possesso.
Il tesserino magnetico è strettamente personale e come
tale deve essere utilizzato esclusivamente dalla persona
a cui è intestato.
Il dipendente è soggetto a quanto previsto dagli artt.
55-quater e 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001
relativamente al licenziamento disciplinare e false
attestazioni e certificazioni.
Entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento
ad ogni responsabile di settore è trasmessa copia di
eventuali anomalie riscontrate, per il relativo controllo.
In caso di smarrimento o deterioramento del tesserino
magnetico è dovere del dipendente richiedere la
sostituzione al servizio gestione risorse umane del
Comune di Cittiglio.
Al dipendente è addebitato il relativo costo dopo
l’eventuale smarrimento di due tesserini.
Comune di Cittiglio
Provincia di Varese