Derivati di copertura - Università di Torino

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Derivati di copertura - Università di Torino
Sinergie Grafiche srl
Fabrizio Bava - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Approfondimento
Bilancio
Derivati di copertura: le scritture
contabili degli IRS
sugli interessi di mutui
di Piero Pisoni, Donatella Busso, Alain Devalle, Fabio Rizzato e Fabrizio Bava (*)
Il nuovo art. 2426, punto 11-bis c.c., come modificato dal D.Lgs. n. 139/2015 di attuazione della Direttiva
UE 34/2013, impone, in linea con i principi contabili internazionali, l’iscrizione in bilancio degli strumenti
finanziari derivati sottoscritti dall’impresa, a seconda che il loro fair value sia positivo o negativo, tra le attività o le passività dello stato patrimoniale. Si esaminano le implicazioni operative di tale obbligo, analizzando in particolare le rilevazioni contabili necessarie per l’iscrizione in bilancio di uno degli strumenti finanziari derivati più comunemente presenti nelle imprese, l’IRS per la copertura dei flussi finanziari su di
un mutuo passivo a tasso variabile.
1. Premessa
I punti esaminati di seguito sono i seguenti:
1) obbligo di iscrizione degli strumenti finanziari derivati tra le attività o le passività dello stato
patrimoniale;
2) la regola generale di iscrizione degli strumenti finanziari derivati al fair value;
3) l’iscrizione in bilancio delle variazioni di fair
value per i derivati non di copertura e per quelli
di copertura;
4) l’individuazione della relazione di copertura
e le sue tipologie: copertura di un flusso finanziario (cash flow hedge) e copertura di fair value
(fair value hedge);
5) le informazioni da fornire nella nota integrativa;
6) un caso operativo di strumento finanziario
derivato di copertura: IRS su mutuo a tasso variabile e relative scritture contabili.
(*) Università di Torino.
(1) Cfr. F. Dezzani, “Derivati di ‘copertura’ e ‘speculativi’:
adozione ‘Principi IAS’ anche per il Codice civile”, in il fisco, n.
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2. Obbligo di iscrizione dei derivati
tra le attività o le passività
dello stato patrimoniale
Il D.Lgs. n. 139/2015 di attuazione della Direttiva UE 34/2013 ha introdotto nel bilancio l’obbligo di iscrivere gli strumenti finanziari derivati
sottoscritti dalla società tra le attività o tra le
passività dello stato patrimoniale, a seconda
che il loro fair value alla data di riferimento del
bilancio sia positivo o negativo (1).
Tale obbligo appare in linea con i principi contabili internazionali IFRS, da cui sono tratte anche le definizioni di attività finanziaria (IAS 32,
paragrafo 11), di passività finanziaria (IAS 32,
paragrafo 11) e di strumento derivato (IAS 39,
paragrafo 9), in funzione del rinvio esplicito effettuato dal comma 2 dell’art. 2426 c.c.
In particolare, secondo le indicate definizioni,
un contratto derivato è un’attività finanziaria
quando conferisce il diritto a scambiare attività
o passività finanziarie con un’altra parte a condi-
46/2015, pag. 4455; A. Sura, “Definita una disciplina ad hoc per
la rilevazione in bilancio dei derivati”, ivi, pag. 4462.
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zioni potenzialmente favorevoli (es.: acquisto di
un’opzione call o di un’opzione put): più in generale, uno strumento derivato è un’attività finanziaria quando il suo fair value è positivo.
Un contratto derivato è invece una passività finanziaria quando conferisce il diritto a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra
parte a condizioni potenzialmente sfavorevoli
(es.: vendita di un’opzione call o di un’opzione
put): più in generale, uno strumento derivato è
una passività finanziaria quando il suo fair
value è negativo.
La definizione di derivato contenuta nei principi contabili internazionali sottolinea che un derivato è uno strumento finanziario o un altro
contratto che possiede contemporaneamente le
seguenti caratteristiche.
a) il suo valore cambia in relazione al cambiamento di un tasso di interesse, del prezzo di
uno strumento finanziario, del prezzo di una
merce, del tasso di cambio in valuta estera, di
un indice di prezzi o di tassi o di un’altra variabile, denominata “sottostante”;
b) non richiede un investimento netto iniziale,
(ovvero ha un valore di mercato (fair value) nullo al momento della sua sottoscrizione, e pertanto non dà origine ad incassi o pagamenti iniziali) o richiede un investimento netto iniziale
(incasso/pagamento) che sia minore di quanto
sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui
ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
c) è regolato a data futura.
In concreto, sono strumenti finanziari derivati i
forward, gli swap, le option, anche incorporati in
altri contratti, sia che siano negoziati in mercati
regolamentati sia che siano negoziati al di fuori
di mercati regolamentati (over-the-counter), fattispecie che si verifica con la maggiore frequenza.
La prima esigenza operativa indotta dalla nuova
disposizione civilistica è quindi quella di individuare gli strumenti finanziari derivati in essere,
per poterne predisporre la relativa nuova contabilizzazione.
3. Regola generale di iscrizione
dei derivati al fair value
Il nuovo punto 11-bis del comma 1 dell’art.
2426 c.c. stabilisce che “gli strumenti finanziari
derivati, anche se incorporati in altri strumenti
finanziari, sono iscritti al fair value”.
Come già sottolineato, quindi, uno strumento finanziario derivato con fair value positivo deve
essere iscritto tra le attività, mentre un derivato
con fair value negativo deve iscritto tra le passività.
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Per ottenere questo risultato, sono state operate
le seguenti modifiche allo schema di stato patrimoniale:
- la voce dell’attivo B.III.4 diventa Strumenti finanziari derivati attivi (anziché Azioni proprie);
- la voce dell’attivo C.III.5 diventa Strumenti finanziari derivati attivi (anziché Azioni proprie);
- la voce del passivo B.3 diventa Strumenti finanziari derivati passivi (anziché Altri fondi per
rischi ed oneri).
La definizione di fair value contenuta nei principi contabili internazionali (IFRS 13, paragrafo
9) fa riferimento al prezzo che si percepirebbe
per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in
una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione.
La “gerarchia” di informazioni utili per la determinazione del fair value, secondo l’IFRS 13,
è la seguente:
- prezzi di mercato;
- input osservati sul mercato;
- input non osservati sul mercato.
La norma civilistica riprende i medesimi concetti nell’art. 2426, comma 4, che stabilisce
quanto segue:
“il fair value è determinato con riferimento:
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore del
mercato non sia facilmente individuabile per
uno strumento, ma possa essere individuato per
i suoi componenti o per uno strumento analogo,
il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
b) al valore che risulta da modelli e tecniche
di valutazione generalmente accettati, per gli
strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo, tali modelli
e tecniche di valutazione devono assicurare una
ragionevole approssimazione al valore di mercato”.
Anche civilisticamente, quindi, occorre rispettare una priorità ben precisa per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari.
Nel caso in cui sia individuabile facilmente un
mercato attivo di riferimento, il fair value degli
strumenti finanziari è determinato sulla base
del valore alla chiusura dell’esercizio, cosı̀ come risultante dal mercato di quotazione. Si tratta indubbiamente della migliore modalità di determinazione del valore del derivato in quanto
presuppone l’esistenza di quotazioni ufficiali su
un mercato attivo.
Nel caso in cui non esista un mercato attivo per
la determinazione del fair value (o non sia facilmente individuabile) dello strumento finanzia-
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rio, l’art. 2426 c.c. prevede l’impiego di una tecnica di valutazione. In prima istanza, occorre
utilizzare il valore di mercato rilevato in un
mercato attivo dei componenti dello strumento
finanziario o di uno strumento finanziario analogo e sulla base di questi valori, attraverso opportune tecniche di valutazione, determinare il
fair value dello strumento finanziario di riferimento. Si tratta comunque di un fair value determinato utilizzando opportune tecniche di valutazione, ma partendo da input oggettivamente
rilevabili sul mercato.
Infine, nel caso in cui il valore dello strumento
finanziario non sia desumibile da un mercato
attivo, né tantomeno si possa determinare dal
mercato il valore delle sue componenti o di
strumenti finanziari analoghi, occorre ricorrere
a tecniche di valutazione generalmente accettate. È pero necessario che tali modelli e tecniche
di valutazione assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato dello strumento finanziario derivato, altrimenti il fair value non deve essere determinato (art. 2426, p.to
11-bis, ultimo comma).
Da un punto di vista grafico, l’impostazione da
seguire può essere rappresentata nel modo seguente:
Il fair value, indipendentemente dalla modalità
di determinazione, è il valore di iscrizione del
derivato, attivo o passivo, nel bilancio.
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4. Iscrizione in bilancio delle variazioni
di fair value per i derivati non di copertura
e per quelli di copertura
Le variazioni di fair value di uno strumento derivato possono essere iscritte in bilancio in uno
dei seguenti modi:
a) imputazione diretta a una riserva di patrimonio netto, se lo strumento copre il rischio di
variazione dei flussi finanziari attesi di un altro
Come si può osservare dal grafico sopra riportato, le voci previste per la contabilizzazione delle
indicate differenti situazioni operative, aggiunte
in occasione dell’introduzione delle norme qui
esaminate, sono le seguenti:
- voce D.18) Rivalutazioni, lett. d) “di strumenti
finanziari derivati”;
- voce D.19) Svalutazioni, lett. d) “di strumenti
finanziari derivati”;
- voce A.VII del passivo dello stato patrimoniale
“Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi”, che può essere sia positiva che
negativa.
Nell’ipotesi di derivato di copertura (caso sub
a), la variazione di fair value ha come contropartita una riserva positiva o negativa di patrimonio netto.
In proposito, la norma ha stabilito che tali riserve, che derivano dalla valutazione al fair value
di derivati di copertura:
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strumento finanziario o di un’operazione programmata (cash flow hedge);
b) imputazione a conto economico, se il derivato non può essere considerato di copertura o
se si tratta di un derivato di copertura di fair value (fair value hedge).
Graficamente:
- se negative, non sono considerate nel computo
del patrimonio netto per la determinazione dei
limiti all’emissione di obbligazioni (art. 2412
c.c.), della distribuzione degli utili ai soci (art.
2433 c.c.), del passaggio da riserve a capitale
(art. 2442 c.c.), per il conteggio della riduzione
del capitale per perdite (art. 2446 c.c.) e per il
conteggio della riduzione del capitale sociale al
di sotto del limite legale (art. 2447 c.c.);
- se positive, non sono disponibili e non sono
utilizzabili a copertura delle perdite.
Nel caso di derivato non considerabile di copertura o di derivati di copertura di fair value (caso sub
b), invece, la variazione di fair value ha dunque
come contropartita un componente positivo o negativo di reddito, che influenza direttamente il risultato economico del corrispondente esercizio.
In proposito, la norma ha stabilito che non siano
distribuibili utili che derivino dalla valutazione a
fair value degli strumenti finanziari derivati non
utilizzati o non necessari per la copertura.
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5. Relazioni di copertura:
cash flow hedge e fair value hedge
La contabilizzazione in bilancio degli strumenti
finanziari derivati presuppone, come si è visto,
la loro classificazione in una delle due categorie previste dalla norma.
A questi fini, è necessario individuare l’esistenza
o meno di una relazione di copertura tra lo strumento finanziario derivato e il suo sottostante.
La presenza di una relazione di copertura di
flussi finanziari (cash flow hedge), infatti, determina come conseguenza l’utilizzo del modello contabile che prevede l’iscrizione delle variazioni di fair value del derivato direttamente in
una riserva, e non a conto economico (il trattamento di tali riserve è stato illustrato nel punto
precedente).
La presenza di una relazione di copertura di
fair value (fair value hedge), invece, determina
le seguenti conseguenze:
- utilizzo del modello contabile che prevede l’iscrizione delle variazioni di fair value del derivato direttamente a conto economico, e non
nella voce A.VII) Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi;
- valutazione degli elementi oggetto di copertura in modo “simmetrico” rispetto allo strumento
derivato di copertura.
La norma, in proposito, cosı̀ stabilisce: “si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata relazione tra le
caratteristiche dello strumento o dell’operazione
coperti e quelle dello strumento di copertura”.
In proposito, i principi contabili richiedono la
presenza congiunta dei seguenti elementi:
- la copertura deve essere designata come tale
all’inizio, ovvero al momento della sottoscrizione del derivato;
- deve essere presente una documentazione
che attesti, fin dall’inizio, la presenza della relazione di copertura;
- deve essere dimostrata la correlazione tra elemento coperto e strumento di copertura.
Le regole internazionali (IAS 39 e IFRS 9) appaiono molto rigide soprattutto in tema di dimostrazione, quantitativa, della correlazione tra
elemento coperto e strumento di copertura.
Sul piano applicativo, è pertanto auspicabile che
l’OIC preveda che la verifica dell’efficacia della copertura possa avvenire in via qualitativa, senza la
necessità di dimostrazione quantitativa, almeno
quando gli elementi distintivi della relazione di
copertura (es.: importo nominale, scadenza, mercato di riferimento dei parametri) siano tra di loro coerenti, in modo che si possa affermare che il
valore dello strumento di copertura si evolve nella
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direzione opposta di quello dell’elemento coperto
in conseguenza del medesimo rischio.
Dato il diverso trattamento contabile delle variazioni di fair value, è utile sottolineare che, oltre a individuare la funzione economica del derivato (copertura o speculativo), è anche necessario, all’interno dei derivati di copertura, individuare se si tratta di un derivato di copertura
di flussi finanziari o di un derivato di copertura
del fair value.
Al riguardo, anche attraverso l’ausilio dei Principi contabili internazionali, sono individuabili
due diverse tipologie di copertura:
a) copertura di un flusso finanziario (cash flow
hedge): riguarda l’esposizione alla variabilità dei
flussi finanziari, attribuibile ad un particolare
rischio associato ad una attività o ad una passività rilevata (es.: pagamento di interessi futuri
su un debito a tassi variabili) o ad una operazione programmata altamente probabile;
b) copertura di fair value (fair value hedge): riguarda l’esposizione alle variazioni di fair value
di un’attività o passività rilevata o un impegno
irrevocabile non iscritto, attribuibile ad un rischio particolare.
Un esempio di copertura di un flusso finanziario potrebbe riguardare la copertura degli interessi passivi a tasso variabile generati da un finanziamento.
L’andamento del tasso di interesse influenza il
valore dei futuri oneri finanziari pagati, in quanto un incremento dei tassi di interesse comporta
un incremento degli oneri finanziari generati dalla passività, mentre un decremento dei tassi di interesse comporta un decremento dei medesimi
oneri finanziari: in entrambi i casi, i movimenti
sui tassi di interesse non hanno nessuna conseguenza sul valore della passività finanziaria.
In questo caso, i flussi di costi derivanti dalla
passività possono essere oggetto di una copertura di flussi finanziari (cash flow hedge), ovvero
di una copertura finalizzata a neutralizzare le
variazioni di valore dei costi derivanti dall’andamento del tasso di interesse, ad esempio attraverso un Interest Rate Swap (IRS), che trasformi
gli interessi futuri da variabili a fissi.
Un altro esempio di cash flow hedge potrebbe riguardare un’impresa che realizza una parte delle proprie vendite in valuta estera (es.: dollari
USA) e che è in grado di dimostrare (es.: grazie
all’esperienza storica) che i flussi di vendita in
valuta estera indicati nel budget del successivo
trimestre sono “altamente probabili”.
Tale impresa è sottoposta al rischio di variazione nel tasso di cambio della valuta estera,
con possibili ricadute negative sul conto economico: infatti, la conversione delle vendite in eu-
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ro al tasso di cambio del giorno dell’operazione
potrebbe determinare un importo inferiore, in
euro, rispetto all’importo previsto nel budget.
In questa situazione, l’impresa potrebbe designare una parte delle vendite del prossimo trimestre come operazioni coperte in una relazione di “cash flow hedge” ed utilizzare un opportuno strumento di copertura, quale, ad esempio,
un forward per la vendita a termine di dollari
per “neutralizzare” le possibili variazioni del
tasso di cambio della valuta estera.
Un esempio di copertura di fair value, invece,
potrebbe essere riferito a un’attività finanziaria,
ad esempio un titolo di Stato, sulla quale matura un interesse fisso.
L’andamento futuro del tasso di interesse può
influenzare il valore di tale attività, in quanto
un incremento del tasso comporta una riduzione di valore dell’attività, mentre un decremento
del tasso determina un incremento di valore
della medesima attività.
In questo caso, i movimenti sui tassi d’interesse
non hanno alcuna conseguenza sui proventi finanziari rilevati nel conto economico, che rimangono costanti, proprio in virtù del fatto che
su tale attività matura un interesse fisso.
L’impresa potrebbe però stipulare una copertura di fair value, finalizzata a neutralizzare le variazioni di valore dell’attività originate dall’andamento del tasso di interesse.
7. Un caso di derivato di copertura:
IRS su interessi di un mutuo
e scritture contabili
6. Informazioni in nota integrativa
Per coprirsi dal rischio di oscillazione del tasso
di interesse, l’impresa Alfa ha stipulato un contratto derivato Interest Rate Swap con un valore nozionale di 500.000 e durata decennale.
Le caratteristiche tecniche del derivato sono le
seguenti:
In presenza di strumenti finanziari derivati, la
norma civilistica (art. 2427-bis) prevede che nella nota integrativa vengano fornite, per ciascuna
categoria di strumenti finanziari derivati, le seguenti informazioni:
a) il loro fair value;
b) le informazioni sulla loro entità e sulla loro
natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
c) gli assunti fondamentali su cui si basano i
modelli e le tecniche di valutazione, qualora il
fair value non sia stato determinato sulla base
di evidenze di mercato;
d) le variazioni di valore iscritte direttamente
nel conto economico, nonché quelle imputate
alle riserve di patrimonio netto;
e) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.
In proposito, si segnala la particolare difficoltà
di individuare le informazioni sub c).
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Nel presente punto si presenta un’esemplificazione di uno strumento finanziario derivato di
copertura, in particolare di copertura di cash
flow, riferito ad un IRS sui flussi finanziari relativi ad un mutuo passivo, essendo questo uno
dei casi più ricorrenti.
Il 1˚ luglio 2016 la società Alfa ha stipulato un
contratto di mutuo passivo decennale per un
importo di 500.000 ad un tasso di interesse variabile calcolato sull’andamento dell’Euribor a 6
mesi e maggiorato di uno spread pari all’1%. Il
rimborso della quota capitale avviene a scadenza in un’unica soluzione mentre gli interessi
vengono corrisposti semestralmente a decorrere
dal 31 dicembre 2016.
In sintesi:
Durata
10 anni
Importo del mutuo
500.000 (Bullet non ammortizzato)
Data di erogazione
1/7/2016
Tasso di interesse
Variabile Euribor 6 mesi
Spread
1%
Fixing
Primo giorno lavorativo di ciascun periodo
Ammortamento
Non previsto
Data pagamento
Ogni 6 mesi, decorrenza ultimo giorno
lavorativo di ciascun semestre
Durata
10 anni
Nozionale
500.000 (Bullet non ammortizzato)
Data di negoziazione/efficacia
1/7/2016
Incasso cliente
Tasso variabile Euribor 6 mesi
Pagamento cliente
Tasso fisso pari al 4%
Ammortamento
Non previsto
Data pagamento
Ogni 6 mesi, ultimo giorno lavorativo di
ciascun semestre
Fixing
Primo giorno lavorativo di ciascun periodo
Avendo le medesime caratteristiche qualitative
del contratto di mutuo, ed essendoci sin dall’inizio una stretta relazione tra le caratteristiche del
mutuo passivo e le caratteristiche dell’Interest
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Rate Swap, gli amministratori attribuiscono all’IRS stipulato la funzione economica di copertura sui flussi finanziari (cash flow hedge) e preparano la relativa documentazione a supporto
Si ipotizza che per il periodo 1˚ luglio 2016 – 31
luglio 2016 l’Euribor a 6 mesi relativo al primo
giorno lavorativo del semestre sia pari a 0,5%.
Da ciò deriva che l’impresa Alfa dovrà corrispondere a fine anno un ammontare di interessi passivi di 3.750. Tale valore è ottenuto attraverso la seguente formula:
Nel caso specifico:
Debito residuo 500.000
Tasso di interesse 1,5% (Euribor 6 mesi 0,5% +
spread 1%)
Mesi di competenza 6 (1/7 - 31/12)
La scrittura contabile del pagamento degli interessi passivi è la seguente:
Contestualmente al pagamento dell’interesse
passivo sul contratto di mutuo, l’impresa deve
rilevare in contabilità anche gli effetti dello
strumento finanziario derivato di copertura.
In particolare:
- l’impresa paga alla banca il tasso fisso di
10.000, cosı̀ calcolato:
- Incassa dalla banca l’Euribor a 6 mesi pari a
1.250, cosı̀ calcolato:
Il differenziale negativo che l’impresa deve rilevare a conto economico sarà pertanto pari a
8.750, ottenuto come differenza tra gli interessi
passivi pagati alla banca a fronte della stipula
dell’IRS (pari a 10.000) e gli interessi attivi in-
cassati dalla banca a fronte dello strumento finanziario di copertura (pari a 1.250).
La scrittura contabile connessa agli effetti dell’IRS è pertanto la seguente:
Come si può osservare dagli importi, l’IRS semestre considerato ha comportato effetti negativi per l’impresa, che ha pagato maggiori interessi passivi rispetto a quelli che avrebbe pagato se
non avesse stipulato un contratto di copertura.
In particolare l’impresa ha pagato interessi pas-
sivi complessivi pari a 12.500 (3.750 + 8.750),
ossia il 5% del debito residuo.
L’effetto dell’IRS è stato pertanto quello di trasformare nella sostanza un mutuo a tasso variabile in un mutuo a tasso fisso, con interesse pari
al 4% maggiorato dello spread dell’1%.
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Prima della redazione del bilancio d’esercizio
relativo all’annualità 2016, l’impresa Alfa riceve
dalla banca la comunicazione del mark to market dello strumento finanziario che, al 31 dicembre 2016, è negativo per 2.000.
La scrittura contabile relativa alla rilevazione
del fair value dello strumento finanziario derivato è la seguente:
Il bilancio d’esercizio dell’impresa Alfa al 31 dicembre 2016 relativo alle voci interessate è pertanto il
seguente:
Conto economico 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016
Rendiconto finanziario 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016
Il comportamento contabile da attuare nel 2017
sarà analogo all’esercizio 2016.
In particolare nei due semestri si avranno le seguenti rilevazioni contabili.
PRIMO SEMESTRE
Ipotizzando che l’Euribor a 6 mesi relativo al
semestre 1˚gennaio 2017 – 30 giugno 2017 sia
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pari allo 0,7% (più ulteriore 1% di spread),
l’impresa dovrà corrispondere interessi passivi
semestrali pari a 4.250, ottenuti nel modo seguente:
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La scrittura contabile del pagamento degli interessi passivi relativi al primo semestre è la seguente:
Contestualmente al pagamento dell’interesse
passivo sul contratto di mutuo, l’impresa deve
rilevare in contabilità anche gli effetti dello strumento finanziario derivato di copertura relativi
al primo semestre 2017.
In particolare:
- l’impresa paga alla banca interessi di 10.000 corrispondenti al tasso fisso dell’IRS, cosı̀ calcolati:
- Incassa dalla banca l’Euribor a 6 mesi pari allo 0,7%, cosı̀ calcolato:
Il differenziale negativo che l’impresa deve rilevare a conto economico sarà pertanto pari a
8.250, ottenuto come differenza tra gli interessi
passivi pagati alla banca a fronte della stipula
dell’IRS (pari a 10.000) e gli interessi attivi in-
cassati dalla banca a fronte dello strumento finanziario di copertura (pari a 1.750).
La scrittura contabile connessa agli effetti dell’IRS è pertanto la seguente:
SECONDO SEMESTRE
Ipotizzando che l’Euribor a 6 mesi relativo al
semestre 1˚ luglio 2017 – 31 dicembre 2017 sia
pari al’1% (più ulteriore 1% di spread), l’impre-
sa dovrà corrispondere interessi passivi semestrali pari a 5.000, ottenuti nel modo seguente:
La scrittura contabile del pagamento degli interessi passivi relativi al secondo semestre è la seguente:
Per ciò che concerne il secondo semestre 2017,
l’impresa deve ancora rilevare in contabilità gli
effetti dello strumento finanziario derivato di
copertura.
In particolare, sulla base dell’andamento del-
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l’Euribor a 6 mesi che, per il secondo semestre,
ammonta all’1%:
- l’impresa paga alla banca il flusso di interesse
determinato con il tasso fisso di 10.000, cosı̀
calcolato:
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- Incassa dalla banca l’Euribor a 6 mesi pari all’1%, cosı̀ calcolato:
Il differenziale negativo dell’impresa da rilevare
a conto economico sarà pertanto pari a 7.500,
ottenuto come differenza tra gli interessi passivi
pagati alla banca a fronte della stipula dell’IRS
pari a 10.000 e gli interessi attivi incassati dalla
banca a fronte dello strumento finanziario di
copertura pari a 2.500.
La scrittura contabile connessa agli effetti dell’IRS è pertanto la seguente:
Come si può osservare dagli importi, l’IRS nel
2017 ha comportato effetti negativi per l’impresa
che ha pagato differenziali negativi per 15.750.
Inoltre, l’impresa ha anche corrisposto interessi
passivi sul mutuo pari a 9.250. Complessivamente, gli oneri finanziari ammontano a 25.000, pari
a un tasso di interesse annuale del 5% (il tasso di
interesse fisso sull’IRS 4% + lo spread dell’1%).
Anche nel 2017, pertanto, l’effetto dell’IRS è stato quello di trasformare nella sostanza un mutuo a tasso variabile in un mutuo a tasso fisso,
con interesse pari al 4% maggiorato dello
spread dell’1%.
L’impresa Alfa riceve dalla banca la comunicazione del mark to market dello strumento finanziario che, al 31 dicembre 2017, è negativo
per 1.800.
La scrittura contabile relativa alla rilevazione
del fair value dello strumento finanziario derivato è la seguente:
Il bilancio d’esercizio dell’impresa Alfa al 31 dicembre 2017 relativamente alle voci interessate è pertanto il seguente:
Conto economico 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017
Rendiconto finanziario 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017
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