Premessa La presente Nota Informativa, che non

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Premessa La presente Nota Informativa, che non
Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico
Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg.
Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale
Sociale Euro 6.000.000,00 i.v.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006
(G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A.
NOTA INFORMATIVA – POLIZZA BENTOS AUTO
Premessa
La presente Nota Informativa, che non sostituisce le Condizioni Generali di Polizza, illustra le caratteristiche della
Polizza fornendo preventivamente al Contraente le informazioni necessarie ad una corretta valutazione
dell’Assicurazione prescelta.
In questa sede sono recepite le disposizioni di cui all’art. 185 del D.lgs. 209/2205 (Codice delle Assicurazioni Private) e
quelle impartite dall’ISVAP in tema di informativa al Contraente.
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato e/o del Contraente sulla necessità di leggere attentamente la Polizza
prima di sottoscriverla, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, la
durata della Polizza, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro, il diritto di
recesso e i periodi di carenza contrattualmente previsti.
1. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
1.1. Informazioni generali
La denominazione sociale dell’Impresa di Assicurazione è BENTOS ASSICURAZIONI ed è costituita nella forma
giuridica di Società per Azioni con socio unico (l’”Impresa”). La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in
Italia, in: Via Crocefisso, 27- 20122 MILANO, tel. n. 02 58212611, fax n. 02 582112610, www.bentosassicurazioni.it, indirizzo di posta elettronica: [email protected].
L’Impresa, Cod. fisc., partita IVA e iscr. al Registro delle Imprese di Milano n. 05242480969, è stata autorizzata
all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20/12/2006 (G.U. n. 1 del 02/01/2007), è
iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione italiane al n. 1.00156 e appartiene al Gruppo Delta ed è
soggetto all’attività di direzione e coordinamento di Delta S.p.A.
La società di revisione è PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede in Via Monte Rosa, n. 91 – 20149 MILANO.
1.2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
L’ammontare del patrimonio netto è pari a 8,9 milioni di euro, di cui Euro 6.000.000,00 (sei milioni/00)relativi al capitale
sociale interamente versato e sottoscritto e 2,9 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali al 31.12.2007.
L’indice di solvibilità dell’Impresa, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e
l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 148,19%.
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE
2.1. Modalità di perfezionamento dell’Assicurazione
L’Assicurazione si perfeziona con la sottoscrizione della Polizza e produce effetto dalle ore 24 del giorno indicato
nella Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno
del pagamento.
2.2. Durata e proroga dell’Assicurazione
L’Assicurazione ha durata non inferiore ad un anno. In mancanza di disdetta, da esercitarsi mediante Raccomandata
ar, spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l’Assicurazione è prorogata per un anno e così
successivamente.
Se il Contraente e/o l’Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore
24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le
successive scadenze.
2.3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
L’Assicurazione è articolata nelle seguenti sezioni:
Sezione A: Garanzia Auto Rischi Diversi;
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Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg.
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Sezione
B:
Garanzia Assistenza;
Sezione C: Garanzia Tutela Legale della Circolazione;
Sezione D: Garanzia Infortuni del Conducente.
L’Impresa si obbliga: (i) con riferimento alla Sezione A, a indennizzare l’Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal
Veicolo, compresi gli Accessori, a seguito degli eventi specificamente indicati nelle Condizioni Generali di Assicurazione
alla Sezione A; (ii) con riferimento alla Sezione B, a fornire all’Assicurato una prestazione di immediato aiuto
(assistenza) nel caso in cui quest’ultimo si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro; (iii)
con riferimento alla Sezione C, ad assumere a proprio carico le spese legali e peritali occorrenti all’Assicurato per la
difesa dei suoi interessi in sede stragiudiziale e giudiziale a seguito di un Sinistro relativo al Veicolo o alla persona
assicurata indicata in Polizza; (iv) con riferimento alla Sezione D,a tenere indenne il Legittimo Conducente del Veicolo
da Infortuni occorsigli, mediante la liquidazione di un Indennizzo commisurato alla Combinazione prescelta.
Per gli aspetti di dettaglio, concernenti nullità, decadenze, esclusioni, limitazioni, sospensioni delle Garanzie,
rivalse e rinunce, requisiti di assicurabilità, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione di seguito
riportate.
2.4. Premio
Il Premio, il cui ammontare è indicato in Polizza, è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno (salvo il
caso di Contratti di durata inferiore) ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Il Premio è determinato in base:
- al valore del Veicolo Assicurato indicato in Polizza nella Sezione “Valore Assicurato” alla voce “Importo Assicurato”
- al tipo di Veicolo indicato in Polizza nella Sezione “Descrizione del Rischio”;
- al luogo di Residenza del Proprietario indicato in Polizza nella Sezione “Dati Anagrafici dell’Assicurato”.
Con riferimento alla garanzia ARD e limitatamente al caso di leasing, il Premio è determinato sulla base della
Residenza o della sede legale del Contraente/Locatario.
Il Premio è versato all’Intermediario assicurativo che ha intermediato la Polizza o direttamente all’Impresa.
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati
pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
In caso di mancato pagamento del Premio o delle rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle
ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del
pagamento, ferme restando le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai
sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Relativamente a quest’ultimo caso, resta inteso che il pagamento tardivo della rata di Premio non determinerà
un’efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto.
2.5. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione
degli altri contratti stipulati.
Al verificarsi del Sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913 c.c. e può
richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato,
purchè le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Se l’Assicurato omette dolosamente di dare il predetto avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare
l’indennità (art. 1910, co. 2, c.c.).
2.6. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte, false o reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione
del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione della
copertura assicurativa ex. artt. 1892, 1893 e 1894 cod.civ.
2.7. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di dare per iscritto immediata comunicazione all’Impresa dei mutamenti
che aggravano il rischio.
In caso di mancata comunicazione, salvo quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c., l’Impresa può recedere
dall’Assicurazione entro un mese dal giorno in cui ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
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Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto alla prestazione/Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.
Ove il Contraente o l’Assicurato comunichi all’Impresa mutamenti che producono una diminuzione del rischio, tale che
se fosse stata conosciuta al momento della sottoscrizione della Polizza avrebbe portato alla stipulazione di un premio
minore, l’Impresa, nei termini indicati all’art. 1897 c.c., è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla
comunicazione del Contraente e/o Assicurato ma ha la facoltà di recedere dal Contratto.
2.8. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
In caso di Sinistro, per consentire la liquidazione dell’Indennizzo, l’Assicurato: a) con riferimento alla Garanzia ARD
deve: in caso di furto/rapina del Veicolo oppure di eventi socio-politici o atti vandalici, sporgere tempestivamente
denuncia all’Autorità Giudiziaria del luogo in cui è avvenuto il fatto; in caso di incendio oppure di eventi atmosferici o
rottura cristalli, presentare denuncia scritta all’Impresa; in caso di kasko oppure di collisione, presentare denuncia scritta
all’Impresa; b) con riferimento alla Garanzia Assistenza, deve informare telefonicamente la Centrale Operativa di
Assistenza (cfr. Sezione “Definizioni”); c) con riferimento alla Garanzia Tutela Legale, ha la facoltà di libera scelta
dell’avvocato o di altro professionista, purché questi sia abilitato dalla legge per la difesa o la rappresentanza dei propri
interessi in caso di Sinistro e deve inviare per iscritto all’Impresa una descrizione dettagliata dei fatti; d) con riferimento
alla Garanzia Infortuni al Conducente, l’Assicurato deve tempestivamente sporgere tempestivamente denuncia
dell'Infortunio all’Impresa, con l'indicazione dalle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico.
La denuncia dei Sinistri deve essere effettuata seguendo le modalità indicate nelle Condizioni Generali di Assicurazione
di seguito riportate.
Nelle ipotesi di cui alla lettera b) che precede, l’Impresa utilizza, per le prestazioni assicurative, personale e attrezzature
di terzi. In particolare l’Impresa affida la gestione dei Sinistri alla seguente Centrale Operativa: Filo diretto Service SpA.
avente sede legale in via Paracelso, 14, 20041 Agrate Brianza (MI).
L’Impresa, verificata l’operatività della Garanzia attivata, provvederà al pagamento dell’Indennizzo entro 30 (trenta)
giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa relativa al Sinistro denunciato, purché non sia stata
fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari.
2.9 Termine di prescrizione dei contratti
I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro i termini previsti dall’art. 2952 del Codice Civile.
2.10. Facoltà di recesso in caso di Sinistro
Salvo quanto previsto dalla legge, dopo ogni Sinistro, regolarmente denunciato ai termini delle Condizioni
Generali di Assicurazione e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo o dalla
definizione del Sinistro, il Contraente o l’Impresa possono recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione
all’altra Parte mediante Raccomandata ar.
Il recesso ha effetto:
• nel caso di recesso dell’Assicurato: dalla data di ricezione, da parte dell’Impresa, della sua comunicazione;
• nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato della
comunicazione inviata dall’Impresa.
In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia del recesso,
rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
2.11. Legge applicabile
L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana.
Le Parti convengono, altresì, che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla
giurisdizione italiana.
2.12. Lingua
L’Assicurazione ed ogni documento ad essa allegato, sono redatti in lingua italiana.
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2.13. Regime fiscale
All’Assicurazione, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, si applica la normativa fiscale italiana così come disciplinata
dal D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche.
2.14. Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di
responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute dall’avente
diritto, o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto direttamente all’Impresa.
Modalità di presentazione dei reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inviati per iscritto a: Bentos
Assicurazioni S.p.A., - Ufficio Reclami - Via Crocefisso, n. 27, 20122 Milano, Fax n. 02.58212612, indirizzo e-mail:
[email protected] .
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel
termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà presentare reclamo all’ISVAP.
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore vanno presentati direttamente a ISVAP.
Modalità di presentazione dei reclami all’ISVAP
Il reclamo deve essere inviato a: ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, e deve contenere le seguenti indicazioni:
(i) nome, cognome e domicilio del reclamante; (ii) l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato; (iii) una breve
descrizione del motivo di doglianza.
Il reclamo deve essere corredato della copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito da
quest’ultima.
Non rientrano nella competenza dell’ISVAP i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative,
all’attribuzione di responsabilità ed i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
2.15. Informativa in corso di Contratto
L’Impresa si impegna a comunicare tempestivamente all’Assicurato e al Contraente le eventuali variazioni delle
informazioni contenute nella presente Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa
successive alla conclusione del Contratto.
2.16 Arbitrato
Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l’arbitrato, si precisa che è in ogni caso
possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Bentos Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti
nella presente Nota Informativa.
Il Legale Rappresentante
Lorenzo Gerosa
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - POLIZZA BENTOS AUTO
DEFINIZIONI
Alienazione:
Accessori:
la vendita, la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva del Veicolo.
le apparecchiature/installazioni aggiuntive rispetto alla dotazione del Veicolo fornita dalla casa
costruttrice. Gli Accessori devono essere stabilmente installati sul Veicolo e da esso non amovibili
(esclusa, comunque, ogni loro parte amovibile). Gli Accessori sono assicurati a condizione che il loro
valore rientri nell’importo assicurato indicato in Polizza alla Sezione “Valore Assicurato”. In caso di
Sinistro indennizzabile in forza del presente Contratto, la presenza di tali Accessori deve essere
comprovata da apposita documentazione.
Assicurato:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione; nelle prestazioni di Assistenza il conducente
del Veicolo, sia esso il Contraente o la persona da lui autorizzata all'uso dello stesso nonché,
qualora la prestazione lo preveda, le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso.
Assicurazione (o “Contratto”): il presente contratto di assicurazione.
Assistenza
l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del
verificarsi del Sinistro.
Centrale Operativa: la struttura di Filo diretto Service SpA con sede in via Paracelso, 14, 20041 Agrate Brianza (MI) in
funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente contratto di appalto con
l’Impresa e limitatamente alla Garanzia Assistenza disciplinata alla Sezione B delle Condizioni
Particolari del presente Contratto provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato (ai
numeri indicati alla Sez. D delle Condizioni Particolari), organizzare gli interventi sul posto ed
erogare, con costi a carico dell’Impresa, le prestazioni relative alla predetta Garanzia Assistenza.
Contraente:
la persona fisica o giuridica che sottoscrive in Polizza.
Danno parziale: ogni danno il cui ammontare sia inferiore al 70% del valore del Veicolo al momento del Sinistro.
Danno Totale:
ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari al 70% del valore del Veicolo al
momento del Sinistro.
Durata dell’Assicurazione: il periodo di efficacia del Contratto indicato in Polizza nella sezione “Durata
dell’Assicurazione”, fermo restando quanto previsto dall’art. 2 che segue.
Esplosione:
conseguenza di sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica
che si autopropaga con elevata velocità.
Finanziaria:
la società finanziaria iscritta nell'elenco speciale ex art. 107, D. Lgs. 385/93 che ha erogato il
finanziamento per l’acquisto del Veicolo assicurato.
Furto:
il reato previsto dall’art.624 del Codice Penale.
Franchigia:
importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro.
Garanzie di Polizza:
le prestazioni assicurative previste nelle Sezioni A, B, C del presente Contratto.
Guasto:
il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con
esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per
l'Assicurato l'utilizzo in condizioni normali.
Impresa:
Bentos Assicurazioni S.p.A., con sede legale in via Crocefisso 27- 20122 - Milano;
Incendio:
la combustione, con sviluppo di fiamma, del Veicolo assicurato che può auto estendersi e
propagarsi.
Incidente:
il Sinistro, subito dal Veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o
regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi
danni al Veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Indennizzo (o “Indennità”):
la somma dovuta dall'Impresa all’Assicurato o al beneficiario in caso di Sinistro
coperto dalle Garanzie di Polizza.
Infortunio:
evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente
constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’Invalidità Permanente o il Ricovero.
Invalidità Permanente: la perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale e -a seguito di
Infortunio, della capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi attività.
Legittimo Conducente: Proprietario del Veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del Veicolo
assicurato.
(Modulo di) Polizza:
il documento che prova l'esistenza dell'Assicurazione, firmato dall’Impresa e dal Contraente.
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Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale
Sociale Euro 6.000.000,00 i.v.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006
(G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A.
Premio:
la somma di denaro versata dal Contraente all’Impresa.
Proprietario del Veicolo: l’intestatario al PRA del Veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la
titolarità del diritto di proprietà.
Rapina:
il reato previsto dall’art. 628 del codice penale.
Residenza: :
il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato
anagrafico, ai sensi dell’art. 43, co. 2 del codice civile.
Ricovero:
le degenza, comportante pernottamento in istituto di cura, conseguente ad Infortunio.
Rivista Quattroruote: la principale rivista mensile legata al mondo delle auto e dei motori, contenente schede,
rubriche, recensioni e dettaglio listino prezzi.
Rivista Tuttotrasporti: la principale rivista mensile legata al mondo dei veicoli commerciali.
Scoperto:
la parte di danno, indennizzabile, espresso in percentuale, a sensi del Contratto, che l'Assicurato
tiene a suo carico per ogni Sinistro.
Scoppio:
il repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccesso di pressione
interna.
Sinistro:
il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale sono erogate le Garanzie di Polizza.
Società di Leasing:
la società finanziaria iscritta nell'elenco speciale ex art. 107, D. Lgs. 385/93 che ha erogato il
finanziamento per la concessione in godimento del Veicolo assicurato.
Valore commerciale:
il valore di mercato del Veicolo al momento del Sinistro desunto dalle quotazioni aggiornate di
“Quattroruote/Tuttotrasporti” o, in assenza, di altre riviste specializzate.
Valore del Veicolo:
la somma (comprensiva di Accessori) dichiarata dal Contraente e riportata in Polizza.
Veicolo:
mezzo meccanico di trasporto (fino e oltre 35 quintali) guidato dall’Assicurato, azionato da motore e
destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private, identificato in
Polizza, nonché eventuale rimorchio o semirimorchio.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Premessa
Le presenti Condizioni Generali di Polizza disciplinano le seguenti garanzie assicurative offerte congiuntamente
dall’Impresa in favore dell’Assicurato:
- garanzia Auto Rischi Diversi (“Garanzia ARD”), disciplinate nel dettaglio alla Sez A delle Condizioni Particolari;
- garanzia assistenza (“Garanzia Assistenza”), disciplinata nel dettaglio alla Sez. B delle Condizioni Particolari;
- garanzia tutela legale della Circolazione (“Garanzia TL”), disciplinata nel dettaglio alla Sez. C delle Condizioni
Particolari;
- garanzia Infortuni al Conducente (“Garanzia IC”), disciplinata nel dettaglio alla Sez. D delle Condizioni Particolari;
(di seguito collettivamente: le “Garanzie di Polizza” o “Copertura Assicurativa Bentos Auto CVT”).
ART. 1 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
1.1.
Il Premio è determinato in base:
- al Valore del Veicolo Assicurato indicato in Polizza nella Sezione “Valore Assicurato”, alla voce “Importo Assicurato”;
- al tipo di Veicolo indicato in Polizza nella Sezione “Descrizione del Rischio”;
- al luogo di Residenza del Proprietario indicato in Polizza nella Sezione “Dati Anagrafici dell’Assicurato”.
Con riferimento alla Garanzia ARD e limitatamente al caso di leasing, il Premio è determinato sulla base della Residenza
o della sede legale del Contraente/Locatario.
Il Modulo di Polizza indica l’ammontare del Premio anche con riferimento alle singole Garanzie di Polizza.
1.2.
Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione all'Impresa delle eventuali modifiche alle dichiarazioni
rese all’Impresa in Polizza e successivamente ed intervenute successivamente alla sottoscrizione della Polizza nonché
in corso di Contratto. In caso di dichiarazioni inesatte, false o reticenti dell’Assicurato, rese al momento della stipula del
contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni
variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è
dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.
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Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg.
Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale
Sociale Euro 6.000.000,00 i.v.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006
(G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A.
ART. 2 - EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO
2.1.
Per aderire al presente Contratto deve essere pagata la prima rata di Premio prevista; le rate successive
devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'Impresa che indicano la data del
pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00
del giorno indicato in Polizza nella Sezione “Durata dell’Assicurazione” alla voce “Decorrenza” se il Premio o la prima
rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (“Termine di Decorrenza”).
2.2.
Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24
del 15mo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,
fermi le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice
Civile.
2.3.
Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di Contratti di durata
inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
2.4.
In caso di Danno Totale il Contraente è tenuto a corrispondere la parte di Premio o gli eventuali frazionamenti
Premio successivi alla risoluzione del Contratto per Sinistro e relativi al periodo intercorrente tra la data del Sinistro
stesso e la data di scadenza dell’annualità assicurativa in corso. Tale adempimento deve essere documentato dal
Contraente o dall’Assicurato all’atto della richiesta di pagamento del Sinistro.
ART. 3 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE E PROROGA
3.1.
In mancanza di disdetta, da esercitarsi mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della
scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Qualora trattasi di Assicurazione stipulata a Premio unico anticipato, alla sua naturale scadenza sarà rinnovata per un
anno e così successivamente; pertanto l’Impresa provvederà all’emissione di una quietanza – salvo diverse indicazioni –
il cui importo verrà conteggiato rapportando il Premio alla firma al periodo della copertura prestata.
ART. 4 – RECESSO
4.1.
Salvo quanto previsto dalla legge, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato ai termini delle Condizioni
Generali di Assicurazione e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'Indennizzo è stato pagato od il Sinistro è stato
altrimenti definito, l’Assicurato e/o l'Impresa possono recedere dal Contratto, dandone comunicazione all’altra Parte
mediante lettera raccomandata AR.
Il recesso ha effetto:
- nel caso di recesso dell’Assicurato: dalla data di ricezione, da parte dell’Impresa, della relativa comunicazione;
- nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato della
comunicazione inviata dall’Impresa.
In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la
quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
4.2.
Il Contraente comunica per iscritto all’Impresa l’esercizio del diritto di recesso di mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento (“Raccomandata ar”), da inviarsi a Bentos Assicurazioni S.p.A., via
Crocefisso n. 27, 20122 – Milano - all’attenzione dell’Ufficio Gestione e Assistenza Clienti o a mezzo fax al n.
02.58212610. Nel caso di comunicazione dell’esercizio del diritto di recesso a mezzo fax, dovrà comunque fare seguito,
entro 48 (quarantotto) ore, una Raccomandata ar da inviarsi all’Impresa all’indirizzo come sopra riportato.
ART. 5 – SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL CONTRATTO
5.1.
Se il Contraente, intende sospendere l’efficacia del Contratto di Assicurazione, è tenuto a darne comunicazione
all’Impresa indicando il termine di decorrenza della sospensione richiesta e con un preavviso di almeno 60 giorni.
La richiesta di sospensione di efficacia del Contratto potrà essere accettata dall’Impresa esclusivamente in caso di
vendita o demolizione del Veicolo e con riferimento ai Contratti di durata superiore ad un anno.
L’Impresa, qualora accetti tale richiesta di sospensione, provvederà a rilasciare un’apposita appendice alla Polizza che
dovrà essere sottoscritta da entrambe le Parti.
5.2.
Al momento della sospensione, la durata residua del Contratto di Assicurazione (con Premio pagato) deve
essere non inferiore a tre mesi; qualora tale durata sia inferiore a tre mesi, l’ammontare del Premio dovrà essere
rideterminato dall’Impresa e il Contraente sarà tenuto a versare un’integrazione del Premio in conseguenza
dell’estensione della durata del Contratto fino a raggiungere 3 mesi.
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5.3.
Decorsi dodici mesi dall’accettazione della sospensione dell’efficacia del Contratto, senza che il Contraente
abbia richiesto il ripristino dell’efficacia del Contratto (“Riattivazione”), il Contratto si intenderà risolto ed il Premio
non goduto resterà acquisito dall’Impresa.
La Riattivazione del Contratto dovrà essere richiesta con lettera raccomandata ar entro un anno dalla decorrenza
della sospensione. In tal caso, l’Impresa procederà all’emissione di una Polizza che sarà identica alla precedente salvo
l’indicazione nella Sezione “Durata dell’Assicurazione” di una nuova data di scadenza dell’Assicurazione (la durata del
Contratto sarà prorogata di un periodo pari alla durata della sospensione stessa). Nel caso in cui la Riattivazione venga
richiesta entro tre mesi dalla decorrenza della sospensione, non si darà luogo ad alcuna proroga. L’Impresa all’atto della
Riattivazione determinerà il Premio dovuto dal Contraente in base alla tariffa in vigore sul Contratto alla data della sua
sospensione e conteggerà a favore del Contraente stesso il rateo di premio imponibile pagato e non goduto.
ART. 6 – TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ DEL VEICOLO
6.1.
Il trasferimento di proprietà del Veicolo assicurato determina la cessazione del Contratto ed il conseguente
rimborso da parte dell’Impresa del Premio netto pagato e non goduto.
ART. 7 – CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA
7.1.
Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del Veicolo
assicurato, il Contratto si intende risolto con rimborso da parte dell’Impresa di Premio netto pagato e non goduto, salvo il
caso in cui il Contraente/Assicurato chieda che il Contratto sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà.
L’Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di Premio mancanti fino alla scadenza del Contratto, a condizione che
non siano intervenuti Sinistri.
ART. 8 - ESTENSIONE TERRITORIALE
8.1.
Con riferimento alle Garanzie ARD e Assistenza, l'Assicurazione ha efficacia negli Stati facenti parte dell'Unione
Europea, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati indicati sul certificato
internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle internazionali non siano sbarrate.
8.2.
Con riferimento alla Garanzia TL, l'Assicurazione ha efficacia negli Stati facenti parte dell’Unione Europea, nello
Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
8.3.
Con riferimento alla Garanzia IC, l’Assicurazione ha efficacia negli Stati facenti parte dell’Unione Europea, nello
Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
ART. 9 – VINCOLO (operante esclusivamente nel caso in cui in Polizza vengano riportati i dati richiesti).
a) per i Veicoli concessi in locazione finanziaria (leasing)
Premesso che il Veicolo assicurato, di proprietà della Società di Leasing ed immatricolato al PRA a nome di
quest’ultima, è stato concesso in leasing al Contraente/Assicurato sino alla data di scadenza del Vincolo indicata in
Polizza, l’Impresa si impegna nei confronti della Società di Leasing stessa:
- a comunicare alla Società di Leasing ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15
giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- a comunicare alla Società di Leasing, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio
scaduto, nonché l’eventuale mancata proroga del Contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il
mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inoltre inteso che, in caso di danni al Veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l’Indennizzo, da
liquidarsi ai sensi del Contratto verrà, a norma dell’art. 1891 secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla Società
di Leasing nella sua qualità di proprietario di detto Veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza
liberatoria. Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di recedere dall’Assicurazione fino alla data di scadenza del
leasing indicata nella Polizza, salvo che l’Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dalla Società di Leasing.
b) per Veicoli venduti tramite finanziamento
L’Assicurazione è vincolata sino alla data indicata in Polizza in favore della Finanziaria e, pertanto, l’Impresa si obbliga,
per la durata dell’Assicurazione, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A., a:
- comunicare alla Finanziaria ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato nella Polizza entro 15 giorni
dalla ricezione della relativa denuncia;
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(G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A.
-
comunicare alla Finanziaria, con lettera raccomandata ar, qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio scaduto,
nonché l’eventuale mancata proroga del Contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato
pagamento del Premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge;
- non pagare, in caso di danni al Veicolo assicurato riconducibili alle Garanzie di Polizza, l’Indennizzo che fosse
liquidato senza il consenso scritto della Finanziaria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a
quest’ultimo l’Indennità liquidata contro quietanza liberatoria, al cui rilascio la Finanziaria è fin d’ora autorizzata dal
Contraente/Assicurato.
Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di recedere dall’Assicurazione fino alla data di scadenza del vincolo
indicata nella Polizza, salvo che l’Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dalla Finanziaria.
Nei casi indicati alle lett. a) e b) che precedono, il Vincolo in favore, rispettivamente, della Società di Leasing o della
finanziaria cessa:
1) ove il Contraente proceda all’estinzione anticipata del finanziamento con la Società di Leasing o con la Finanziaria;
2) nel caso di cessazione del Contratto di Assicurazione;
3) nel caso di cessione del contratto di finanziamento stipulato dal Contraente con la Finanziaria o con la Società di
Leasing da parte di quest’ultima ad altro intermediario finanziario, salvo che il Contraente abbia manifestato all’Impresa
la volontà di cessione del presente Contratto al nuovo intermediario finanziario.
Art. 10 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
10.1. Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
10.2. In particolare, il Contraente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della residenza (se persona fisica)
ovvero della sede legale (se persona giuridica) dell’intestatario al PRA o del locatario del Veicolo.
In caso di mancata comunicazione, salvo quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c., l’Impresa può recedere
dall’Assicurazione entro un mese dal giorno in cui ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Art. 11 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
11.1. Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio, ai sensi dell’art. 1897 del Codice
Civile, ma ha la facoltà di recedere dal Contratto.
ART. 12 – DENUNCIA DEL SINISTRO
12.1. Garanzia ARD. Nel caso di Sinistro relativo alla Garanzia ARD disciplinata rispettivamente alle Sez. A che segue,
il Contraente e/o l’Assicurato devono sporgere tempestivamente denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza (ove richiesto)
ed inoltrare alla Impresa copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. In caso di Furto o Rapina avvenuti all'estero, la
denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana. Per maggiori dettagli si rinvia alla Sezione E delle Condizioni
Particolari.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo
1915 del Codice Civile.
12.2. Garanzia Assistenza. Nel caso di Sinistro relativo alla Garanzia Assistenza disciplinata alla Sez. B che segue,
il Contraente e/o l’Assicurato deve informarne telefonicamente la Centrale Operativa di Assistenza (cfr. Sezione
“Definizioni”) componendo il numero verde 800-383386 (dall’estero occorre comporre il numero +390396899965) e
successivamente deve inviare denuncia per iscritto alla Centrale Operativa di Assistenza entro 5 giorni dal verificarsi
del Sinistro stesso o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e
delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Per maggiori dettagli si rinvia alla Sezione E delle Condizioni
Particolari.
12.3. Garanzia Tutela Legale. Nel caso di Sinistro relativo alla Garanzia Tutela Legale, il Contraente, ai sensi dell’art.
164 co. 2 lett. c) del D.Lgs.vo 209/2005 e come previsto dall’art. 3.1. della Sez. C delle Condizioni Particolari di
Assicurazione, ha la facoltà di libera scelta dell’avvocato o di altro professionista, purché questi sia abilitato dalla
legge, per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in caso di Sinistro. Il Contraente è tenuto a comunicare
all’Impresa il nominativo del professionista scelto e a denunciare il sinistro. L’Impresa si limita a valutare il diritto del
Contraente ad esigere la prestazione assicurativa.
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12.4
Garanzia Infortuni al Conducente. Nel caso di Sinistro relativo alla Garanzia IC, disciplinata alla Sezione D che
segue, il Contraente e/o l’Assicurato devono sporgere tempestivamente denuncia all’Impresa corredata di certificato
medico, indicando le cause che lo hanno determinato. Tale denuncia deve essere fatta tempestivamente per iscritto e
comunque non oltre tre giorni lavorativi dall'Infortunio o dal momento in cui il Contraente/Assicurato od i suoi aventi
diritto ne abbiano avuto conoscenza.
ART. 13 - COMUNICAZIONI
13.1. Ove il Contraente abbia indicato un indirizzo di posta elettronica, l’Impresa potrà provvedere alle comunicazioni
mediante tale mezzo di comunicazione, così come preventivamente e espressamente accettato sottoscrivendo la
Dichiarazione di Adesione. Il Contraente garantisce l’esclusiva titolarità del menzionato indirizzo di posta elettronica ed
esonera l’Impresa da ogni responsabilità per il suo utilizzo improprio derivante, a titolo esemplificativo,
dall’accesso non autorizzato di terzi all’indirizzo stesso.
ART. 14 - RECLAMI
14.1. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto
a Bentos Assicurazioni S.p.A., Via Crocefisso, n. 27, 20122 Milano, Ufficio Reclami – fax n. 02.58212612 –
indirizzo e-mail: [email protected].
14.2
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del
Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Assicuratore.
14.3
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda
che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove
esistenti.
ART. 15 - IMPOSTE E TASSE
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 16 - TERMINE DI PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono in due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il Sinistro ed
il diritto poteva essere esercitato, a norma dell’art. 2952 del Codice Civile.
Art. 17 – LEGGE – GIURISDIZIONE - FORO
17.1. Per quanto non è regolato nelle Condizioni di Assicurazione, valgono le norme della legge italiana.
17.2. Il Foro competente per le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione è
quello del luogo di residenza o domicilio del Contraente. Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica il Foro
competente è quello della sede dell’Impresa.
17.3. Limitatamente alla Garanzia Tutela Legale disciplinata alla Sez. C delle Condizioni Particolari di Assicurazione,
in caso di disaccordo tra il Contraente e l’Impresa sulla gestione del Sinistro, le parti possono adire l’autorità giudiziaria
(art. 17.2.) o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità.
CONDIZIONI PARTICOLARI
SEZIONE A -GARANZIA AUTO RISCHI DIVERSI
Premessa
Il Contraente, all’atto della sottoscrizione della Polizza, ha la facoltà di scegliere una delle seguenti forme della Garanzia
ARD, di seguito disciplinate:
A.1. Incendio e Furto;
A.2. Eventi Speciali;
A.3. Garanzia Kasko.
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ART. 1.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A.1 - Incendio e Furto
L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal Contratto e sempreché sia stato
corrisposto il relativo Premio, dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo identificato in Polizza, compresi gli Accessori,
a seguito di:
- A.1.1 - Incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del Veicolo; esplosione e
sprofondamento della sede stradale;
- A.1.2 - Furto o Rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo identificato nella Polizza nella esecuzione
di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal Veicolo in conseguenza della circolazione
successiva al Furto od alla Rapina del Veicolo stesso.
In caso di Furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all’interno del Veicolo, l’Impresa indennizza
all’Assicurato, previa detrazione di una Franchigia pari a € 250,00, i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo
Assicurato.
A.2 – Eventi Speciali
In aggiunta alle garanzie previste al punto A.1 si intendono comprese le seguenti garanzie solo se è stato
corrisposto il relativo Premio riportato in Polizza:
A.2.1 Eventi Naturali
L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal Contratto, delle spese
sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo identificato nella Polizza, compresi gli Accessori, a
seguito di eventi atmosferici quali: trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, caduta di neve, vento, inondazioni,
alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti.
Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all’interno del Veicolo attraverso finestrini, porte e tetti
rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.
A.2.2 Atti Vandalici
L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal Contratto, dei danni materiali e
diretti subiti dal Veicolo identificato in Polizza, compresi gli Accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a
seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo, o sabotaggio e vandalismo.
La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo. Restano comunque
esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.
A.2.3 Rottura Cristalli
L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire parabrezza, lunotto posteriore,
materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del Veicolo assicurato, in caso di danni determinati da
causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro e con massimo
risarcimento di € 2.500,00 per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre
parti del Veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.
A.2.4 Ricorso Terzi da Incendio
L’Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del Veicolo identificato in Polizza,
quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 – risponde, fino alla
concorrenza di € 250.000,00 delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese,
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.
Sono in ogni caso esclusi i danni:
a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato con la sola eccezione dei danni
materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del Veicolo;
b) da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.
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A.3 - Garanzia Kasko
La copertura assicurativa in aggiunta ai precedenti punti A.1 e A.2 si intende estesa alla sotto indicata garanzia la
quale è valida ed operante solo se è stata richiamata in Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio.
A.3.1 – Oggetto della garanzia
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal Contratto, dei danni materiali e
diretti subiti dal Veicolo identificato in Polizza, compresi gli Accessori, a seguito di: urto, collisione, ribaltamento,
uscita di strada, caduta aeromobili.
A.3.2 – Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Kasko
Ferme restando le esclusioni previste al successivo art. 1.2, la garanzia non è altresì operante:
– se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
– se il Sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
– in conseguenza di attività illecite;
– se il Sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada
nonché ad operazioni di carico/scarico del Veicolo;
– se i danni risultano causati da atti vandalici.
In ogni caso l’Impresa, per la garanzia kasko, non risarcirà un importo superiore all’80% del valore del Veicolo al
momento del Sinistro.
A.3.3 – Criteri di indennizzo relativamente alla garanzia Kasko
In caso di Sinistro con responsabilità totale di terzi identificati, l’Indennizzo sarà corrisposto per l’intero importo del danno
senza applicazione dello Scoperto e del degrado eventualmente previsti. In caso di Sinistro con responsabilità anche
concorsuale dell’Assicurato, rimangono a carico del medesimo il degrado e lo Scoperto pattuiti in Polizza.
Tuttavia in ogni caso di Sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati,
l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa il modello CAI, la denuncia inoltrata alla propria Compagnia che
garantisce la R.C. Auto e ogni altra documentazione atta a determinare il grado di responsabilità nel Sinistro
(es. verbale delle Autorità intervenute).
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili sarà esercitata dall’Impresa
per lo stesso titolo dell’Indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei
trasportati.
ART. 1.2 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
L'Assicurazione non comprende:
– i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il
Veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall’Indennizzo anche i danni determinati da colpa
grave delle persone sopra precisate.
– i danni da semplici bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto
di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
– le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al Veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
– i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel
regolamento di gara;
– i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, calamità naturali, eventi atmosferici, atti
vandalici e/o dolosi (salvo quanto previsto agli Artt. A.2.1 e A.2.2), atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari
nonché sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
– i danni, perdite, costi o spese di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causati, o risultanti da, o collegati
a utilizzo di armi, inquinamento, contaminazione o esplosione di sostanze biologiche, chimiche, radioattive o
nucleari.
Resta inteso che la liquidazione dell’Indennizzo è soggetta all’applicazione di Franchigie e/o Scoperti con
relativi minimi così come indicato in Polizza.
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Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg.
Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale
Sociale Euro 6.000.000,00 i.v.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006
(G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A.
ART. 1.3 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO
All’atto della stipulazione della Polizza l’Assicurato dichiara:
a) la marca, il modello, la targa e l'allestimento del Veicolo da assicurare;
b) il mese/anno di prima immatricolazione del Veicolo, anche se l’immatricolazione fosse avvenuta all'estero;
c) il valore del Veicolo, comprensivo del valore degli Accessori eventualmente installati.
Il valore assicurato del Veicolo ed il relativo Premio, riportati in Polizza, dopo ogni periodo di 12 mesi vengono adeguati
automaticamente e riportati sulla quietanza di rinnovo, qualora la Polizza venga emessa con tacito rinnovo.
ART. 1.4 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO
Premesso che la liquidazione del Sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni del presente Contratto, ai fini della
liquidazione medesima l’Assicurato deve contattare l’Impresa e tenere a disposizione il Veicolo per gli
accertamenti peritali per un periodo di 8 (otto) giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte
dell’Impresa della denuncia del Sinistro. L’Impresa effettua il rimborso secondo le modalità contrattuali previste.
Art. 1.4.1 Danno Parziale
Nei primi dodici (12) mesi dalla data di prima immatricolazione, l’Indennizzo verrà determinato senza dedurre il
deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado.
Dal 13° mese in poi dalla data di prima immatricolazione, l’Indennizzo verrà determinato secondo il Valore Commerciale
del Veicolo al momento del Sinistro (riferimento Rivista “Quattroruote”/Tuttotrasporti).
L'Indennizzo non può comunque superare il valore del Veicolo calcolato in base alla tabella di degrado operante, ferma
restando l’eventuale detrazione del valore di recupero.
Art . 1.4.2 Danno Totale
L'Impresa rimborsa il valore del Veicolo determinato secondo il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro
(riferimento Rivista “Quattroruote”/Tuttotrasporti), ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero del relitto
stabilito in sede di perizia.
Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 70% del valore del Veicolo al momento
del sinistro.
In caso di perdita totale avvenuta entro i primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione l’indennizzo verrà
determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado.
ART. 1.5 - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO - NOMINA DEL PERITO
Verificata la fondatezza del diritto all’Indennizzo da parte dell’Assicurato, la valutazione dei danni è effettuata mediante
accordo tra le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di
disaccordo, verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l’accordo tra i primi due, verrà effettuata dal
Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale
dell’Assicurato.
Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, le quali, tuttavia
si riservano, sin d’ora, facoltà di impugnativa anche presso l’Autorità Giudiziaria.
Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese a delle
competenze del terzo.
ART. 1.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'Indennizzo
sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.
Nella determinazione dell'ammontare del danno l'Impresa terrà conto dell'incidenza dell'IVA quando rimanga a carico
dell'Assicurato e l'importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del Veicolo e relativi Accessori.
In caso di Furto totale, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa le seconde chiavi (o altri simili apparecchi di controllo
del Veicolo) del Veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In tutti i casi di danno totale, l'Assicurato
deve far pervenire all'Impresa (oltre alle seconde chiavi), copia (se possibile) della fattura di acquisto nonché i documenti
rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a:
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individuare il Veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato
Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato);
– verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà).
In caso di Incendio, l'Assicurato deve inoltre far pervenire all'Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se
intervenuti, o dichiarazione equivalente.
L’Assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta installazione ed il relativo valore, degli Accessori per i
quali viene richiesto l’indennizzo.
L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del Sinistro ed a
condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30
(trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purchè non sia stata fatta opposizione da
parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari.
–
ART. 1.7 - RECUPERO DEL VEICOLO
L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del Veicolo rubato o di parte
di esso. In caso di ritrovamento del Veicolo rubato prima della liquidazione dell'Indennizzo, l'eventuale danno sarà
considerato parziale e pertanto sarà liquidato applicando i criteri propri di quest'ultimo. Prima di procedere alla
liquidazione del danno, l'Assicurato si impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del Veicolo rubato
all'Impresa mediante sottoscrizione di idonea procura. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse
recuperato. In questo caso l’Assicurato dovrà restituire quanto precedentemente liquidato al netto del danno
valutato e riconosciuto dall’ Impresa.
SEZIONE B -GARANZIA ASSISTENZA
La Copertura Assicurativa si intende estesa alla sottoindicata Garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata
richiamata in Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio.
Art. 2.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga, dietro pagamento del Premio convenuto, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione
dell’Assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà
a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel Contratto e comunque occorso durante il periodo di
validità della Garanzia. L’Assistenza è materialmente erogata dalla Centrale Operativa presso la quale opera la struttura
organizzativa dell’assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. I massimali indicati relativamente alle
singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.
Art. 2.2 - MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA
L’Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa componendo il numero verde 800.383386; dall’estero occorre
comporre il numero +39.039.6899965, ed in caso di chiamate dall’estero la Centrale Operativa/l’Impresa accetta
addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall’Assicurato. La
Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di Assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Centrale Operativa è a
disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno per accogliere le richieste dell’Assicurato. L’Impresa ha il diritto di
verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la Garanzia; l’Assicurato, su richiesta dell’Impresa, deve
fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso.
Art. 2.3 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato per ottenere Assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Centrale Operativa alla quale dovrà
comunicare le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di
intervento richiesto, nonché (per l’inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell’officina incaricata delle
riparazioni.
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di
assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa
organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente Contratto) nel caso in cui la Centrale
Operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione
dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese
sostenute dall’Assicurato.
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Art. 2.4 - PRESTAZIONI
Le prestazioni si intendono valide per autovetture, camper, autocarri fino a 35 q.li ed oltre 35 q.li, salvo
diversamente specificato.
2.4.1.Soccorso Stradale
Se il Veicolo è immobilizzato in seguito a Guasto meccanico od elettrico, Incidente stradale, Incendio, esplosione,
Scoppio, tentato Furto, Furto di parti del Veicolo (furto parziale), smarrimento e/o rottura chiavi, batteria scarica,
esaurimento od errato rifornimento carburante, rottura o foratura pneumatico/i, rottura cristallo parabrezza o venisse
ritrovato dopo Furto o Rapina, in condizioni tali da non essere in grado di spostarsi autonomamente, la Centrale
Operativa invierà il mezzo di soccorso stradale sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di
assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure all’officina meccanica più vicina.
Il costo dell’intervento è a carico dell’Impresa.
Sono a carico dell’Assicurato:
- i costi dei pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi di recupero eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il
recupero del veicolo;
- il costo del soccorso qualora il guasto o l’incidente avvengano durante la circolazione al di fuori della rete stradale
pubblica o ad aree ad esse equivalenti (ad es. percorsi in circuito o fuoristrada).
Gli eventuali costi di deposito giornaliero sono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di 3 giorni.
Per gli autocarri oltre i 35 q.li, questa prestazione è operante con una Franchigia di € 500,00 e con un limite
massimo per evento di € 5.000,00.
La franchigia di € 500,00 deve essere corrisposta obbligatoriamente al momento dell’erogazione della
prestazione di soccorso. In caso contrario l’Impresa si riserva la facoltà di non procedere all’erogazione del
servizio.
2.4.2.Officina mobile (prestazione erogata solo in Italia)
Se il Veicolo è immobilizzato in seguito a Guasto meccanico od elettrico, Incidente stradale, Incendio, esplosione,
Scoppio, tentato Furto, Furto di parti del Veicolo (furto parziale), smarrimento e/o rottura chiavi, batteria scarica,
esaurimento od errato rifornimento carburante, rottura o foratura pneumatico/i, rottura cristallo parabrezza la Centrale
Operativa invierà il mezzo di soccorso stradale sul luogo dell'immobilizzo per provvedere alla riparazione sul posto
quando ciò sia possibile. Se il Guasto non fosse riparabile sul posto si provvederà al traino del veicolo come previsto dal
precedente punto Soccorso Stradale.
Il costo dell’intervento è a carico dell’Impresa.
Sono a carico dell’Assicurato:
– i costi dei pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione;
– le spese relative all’intervento di mezzi di recupero eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il
recupero del veicolo;
– il costo del soccorso qualora il guasto o l’incidente avvengano durante la circolazione al di fuori della rete stradale
pubblica o ad aree ad esse equivalenti (ad es. percorsi in circuito o fuoristrada).
Per gli autocarri oltre 35 q.li, questa prestazione è operante con una Franchigia di € 500,00 e con un limite
massimo per evento di € 5.000,00.
La franchigia di € 500,00 deve essere corrisposta obbligatoriamente al momento dell’erogazione della
prestazione di soccorso. In caso contrario l’Impresa si riserva la facoltà di non procedere all’erogazione del
servizio.
2.4.3. Autovettura in sostituzione (valida solo per autovetture)
Se il Veicolo subisce il Furto totale, o dopo il traino organizzato dalla Centrale Operativa o disposto dalla Pubblica Autorità,
è immobilizzato in seguito a Guasto meccanico od elettrico, Incidente stradale, Incendio, esplosione, Scoppio, tentato
Furto, Furto di parti del Veicolo (furto parziale) o ritrovamento dopo Furto o Rapina e la relativa riparazione richiede più
di 8 ore lavorative di manodopera certificate secondo i prontuari dei tempi di riparazione della Casa Costruttrice, dal
responsabile dell’autofficina o dal soccorritore stradale mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa, oppure in
caso di furto totale o rapina, verrà messa a disposizione dell’Assicurato un’autovettura in sostituzione, ad uso privato,
senza autista, di pari cilindrata e comunque non superiore a 1.600 c.c. secondo i seguenti criteri:
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− fino ad un massimo di 3 giorni in caso di guasto;
− fino ad un massimo di 10 giorni in caso di danni materiali derivanti da Furto, Incendio o Incidente stradale
− fino ad un massimo di 21 giorni in caso di perdita totale del Veicolo.
Sono a carico dell’Impresa i costi del noleggio e delle polizze assicurative obbligatorie mentre a carico dell’Assicurato
rimangono:
− il costo delle polizze facoltative non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
− le spese di carburante, di pedaggio (ad es. autostrade), eventuali multe;
− cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio (le quali possono richiedere all’Assicurato i dati della sua carta di
credito a titolo di cauzione), eventuali eccedenze di noleggio, rispetto al massimo previsto, se non autorizzate dalla
Centrale Operativa.
Il noleggio è subordinato alla disponibilità di autovetture delle Case di Autonoleggio convenzionate.
Non danno luogo alla prestazione i giorni di fermo del veicolo per operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di
riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare. In caso di furto parziale o totale è
indispensabile inviare all’Impresa copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.
2.4.4. Anticipo di denaro (valida solo per autocarri oltre 35 q.li)
Se l’Assicurato si trova nella situazione di dover forzatamente sostenere delle spese impreviste e non è in grado di
provvedere al pagamento di tali spese per mancanza o insufficienza di disponibilità finanziaria immediata a seguito di
furto o smarrimento di ogni forma di pagamento disponibile (ad es. contanti, assegni, carte di credito od altro) la Centrale
Operativa anticiperà la somma necessaria, rendendola disponibile nel più breve tempo possibile presso la località e il
luogo ove si presenta la necessità, entro un massimale di € 5.000,00.
I casi che danno diritto alla prestazione sono: pagamento di riparazioni meccaniche e /o di carrozzeria (compresi i
cristalli), abbandono e demolizione del veicolo a seguito di guasto o incidente, acquisto di carburante, spese di prima
necessità (ad es. vitto, alloggio), spese amministrative (ad es. rifacimento dei documenti personali o del veicolo
indispensabili per il proseguimento del viaggio/rientro).
La prestazione è subordinata a previa garanzia di copertura bancaria in Italia fornita per iscritto all’Impresa da
un garante (familiare o datore di lavoro o istituto bancario) dell’Assicurato. Tale garanzia prevede il rimborso della
somma anticipata entro 10 giorni dall’evento. Oltre tale termine l’Impresa avrà facoltà di applicare gli interessi di
legge nonché attivarsi per la tutela dei propri interessi.
2.4.5. Invio pezzi di ricambio all’estero
Se il Veicolo si trova all’estero ed è immobilizzato in seguito a Guasto meccanico od elettrico, Incidente stradale,
Incendio, esplosione, Scoppio, tentato Furto, Furto di parti del Veicolo (furto parziale) o ritrovamento dopo Furto o
Rapina ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nel Paese in cui si è verificato il
sinistro, la Centrale Operativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l’Impresa terrà a carico le
relative spese di trasporto. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La
prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i Concessionari Ufficiali della rete della Casa Costruttrice.
La prestazione non è operante nel caso in cui l'Assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio
e delle spese doganali.
2.4.6. Spese di albergo
Qualora il Veicolo sia immobilizzato in seguito a Guasto meccanico od elettrico, Incidente stradale, Incendio, esplosione,
Scoppio, tentato Furto, Furto di parti del Veicolo (furto parziale) ad oltre 50 Km dalla residenza dell’Assicurato e la
riparazione renda necessaria una sosta di una o più notti, oppure in caso di Furto totale o Rapina che costringa l’Assicurato
ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o del proseguimento del viaggio, la Centrale Operativa organizza e l’Impresa
tiene a carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino al massimale di € 400,00 per Sinistro, qualunque sia
il numero delle persone coinvolte.
Le spese diverse da quelle sopra indicate sono a carico dell’Assicurato.
2.4.7. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio
Qualora il Veicolo sia immobilizzato in seguito a Guasto meccanico od elettrico, Incidente stradale, Incendio, esplosione,
Scoppio, tentato Furto, Furto di parti del Veicolo (furto parziale) ad oltre 50 Km dalla residenza dell’Assicurato, per i quali
fosse necessario un fermo per le riparazioni superiore alle 24 ore in Italia o alle 72 ore all’estero, oppure in caso di Furto
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totale o Rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa organizza il proseguimento del viaggio dell’Assicurato e dei
passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
biglietto aereo classe economica/biglietto ferroviario prima classe/passaggio in nave classe turistica. Il massimale è, sia
in Italia che all’estero, di € 800,00 per Sinistro.
2.4.8. Invio taxi
Se il Veicolo è immobilizzato in seguito a Guasto meccanico od elettrico, Incidente stradale, Incendio, esplosione,
Scoppio, tentato Furto, Furto di parti del Veicolo (furto parziale) o ritrovamento dopo Furto o Rapina la Centrale
Operativa invia un taxi fino all’officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è
verificato l’immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di
autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso
il luogo di residenza. L’Impresa tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di € 100,00 qualsiasi sia
il numero dei passeggeri.
2.4.9. Rimpatrio del veicolo (valida solo per autovetture e camper)
Se il Veicolo è immobilizzato all’estero in seguito a Guasto meccanico od elettrico, Incidente stradale, Incendio,
esplosione, Scoppio, tentato Furto, Furto di parti del Veicolo (furto parziale) o ritrovamento dopo Furto o Rapina e il
relativo fermo per la riparazione è superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa effettuerà con il mezzo di soccorso
adeguato, il trasporto del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall’Assicurato. L’Impresa
terrà a proprio carico i costi del trasporto e dell'eventuale custodia del Veicolo entro un massimale di € 2.000,00
per Sinistro.
2.4.10. Piantonamento del veicolo (valida solo per autocarri fino a 35 q.li e oltre 35 q.li)
Qualora in seguito a Guasto meccanico od elettrico, Incidente stradale, Incendio, esplosione, Scoppio, tentato Furto,
Furto di parti del Veicolo (furto parziale) o ritrovamento dopo Furto o Rapina il Veicolo è immobilizzato in condizioni tali
da richiedere la custodia dei beni trasportati, l’Impresa provvede ad organizzare la vigilanza dei beni trasportati per il
tempo necessario ad effettuare il trasporto del veicolo e/o le riparazioni atte a ripristinare la sicurezza del Veicolo.
I costi di intervento sono a carico dell’Impresa sino ad un importo massimo di € 600,00 per Sinistro e per anno
assicurativo.
Art. 2.5 - ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA ASSISTENZA
Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative
prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o
vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni
verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente.
Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di
assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa
organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale
Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione
dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire all’Impresa o alla Centrale Operativa i giustificativi in originale
delle spese sostenute dall’Assicurato.
L’Impresa e/o la Centrale Operativa non assumono responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato
intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato.
Relativamente a ciascun Assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza
continuativa all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l’Impresa e/o la Centrale Operativa non
sono tenute a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
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SEZIONE C -GARANZIA TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE
La Copertura Assicurativa si intende estesa alla sottoindicata Garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata
richiamata in Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio.
Art. 3.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa, verso il pagamento del Premio, assume a proprio carico le spese legali e peritali occorrenti all’Assicurato per
la difesa dei suoi interessi in sede stragiudiziale e giudiziale a seguito di un Sinistro relativo al Veicolo o alla persona
assicurata indicata in Polizza, ed è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro.
L’Impresa riconosce all’Assicurato la facoltà di libera scelta dell’avvocato o di altro professionista, purché questi sia
abilitato dalla legge, per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in caso di Sinistro, non appena abbia il
diritto di esigere l’intervento dell’Impresa.
La presente Garanzia consiste nel rimborso delle spese legali e peritali sostenute dall’Assicurato.
Sono assicurati il proprietario o locatario del Veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi
connessi al Veicolo identificato.
La Copertura Assicurativa è operante nei seguenti casi:
1. arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, relativamente a controversie inerenti richieste di
risarcimento danni;
2. danni subiti dal Veicolo, dal proprietario, dal conducente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere
da altri soggetti in occasione dell'uso dei Veicolo;
3. danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso
del Veicolo;
4. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in
conseguenza dell'uso del Veicolo;
5. istanza di dissequestro del Veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione;
6. istanza di modifica del provvedimento di sospensione della patente in conseguenza di incidente della circolazione.
Art. 3.2 - RISCHI ESCLUSI
Dalla Copertura Assicurativa si intendono esclusi anche i Sinistri avvenuti :
a) se il Veicolo indicato in Polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di
circolazione, dalle disposizione vigenti;
c) se il conducente del Veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
d) nei casi di violazione dei seguenti articoli del Codice della Strada: art. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool),
art.187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti), art. 189 (comportamento in caso di incidente);
e) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di
gare di pura regolarità indette dall'ACI;
f) per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Compagnia di Responsabilità Civile Automobilistica del
Veicolo indicato in Polizza inerenti il mancato pagamento del Premio assicurativo;
g) nel caso in cui la compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149
del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).
Art. 3.3 - LIMITI TERRITORIALI
La validità territoriale della presente copertura assicurativa è limitata agli Stati facenti parte dell’Unione Europea, allo
Stato della Città del Vaticano e alla Repubblica di San Marino.
SEZIONE D - GARANZIA INFORTUNI AL CONDUCENTE
La Copertura Assicurativa si intende estesa alla sottoindicata Garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata
richiamata in Polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 4.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa, verso il pagamento del Premio, garantisce il Legittimo Conducente del Veicolo assicurato per gli Infortuni
occorsigli mentre è alla guida, a seguito di Incidente stradale o di Guasto al Veicolo stesso. Sono compresi nella
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Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg.
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(G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A.
presente garanzia anche gli Infortuni che colpiscano il Legittimo Conducente, in caso di fermata accidentale del Veicolo,
nel corso delle operazioni necessarie per rimetterlo in marcia nonché in occasione della salita e della discesa dal Veicolo
stesso.
Sono compresi nella presente garanzia gli Incidenti conseguenti a colpi di sole o di calore, stato di malore od
incoscienza non sottesi da patologia conosciuta, nonché le ernie traumatiche e le lesioni muscolari e tendinee
determinate da sforzo. Non sono considerate Infortuni le ernie da sforzo. A deroga dell’art. 1900 Codice Civile, sono
ricompresi nella presente garanzia gli Infortuni causati da colpa grave dell’Assicurato.
4.1.1. Somme assicurabili
All’atto della sottoscrizione del Modulo di Polizza, il Contraente può scegliere una delle seguenti combinazioni di
massimali relativi alle garanzie di cui all’art. 4.3. (“Combinazione”):
Combinazione A):
Combinazione B):
Combinazione C):
morte - Invalidità permanente: € 25.000,00.
rimborso spese da Ricovero: € 1.500,00.
morte: - Invalidità permanente: € 40.000,00.
rimborso spese da Ricovero: € 2.500,00.
morte - Invalidità permanente: € 50.000,00.
rimborso spese da Ricovero: € 5.000,00.
Art.. 4.2 - RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi dall’Assicurazione gli Infortuni verificatisi:
• durante la partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti;
• se l’Assicurato, alla guida del Veicolo al momento del Sinistro, non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in
vigore;
• se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del libretto di circolazione;
• durante le operazioni di carico/scarico del Veicolo;
• in connessione con atti di guerra, insurrezioni, sommosse, calamità naturali, esplosioni contaminazioni radioattive;
• come conseguenza di intossicazione acuta di sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, farmaci);
• in conseguenza di atti temerari o di azioni dolose.
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute, le persone affette da dipendenza da
sostanze psicoattive, infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità, sindromi organiche cerebrali. L’Assicurazione
cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni.
L’Impresa indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni
fisiche e stati patologici preesistenti, purché la denuncia avvenga entro un anno dalla data dell’Infortunio.
Per gli Assicurati che abbiano compiuto il 75° anno di età, le somme assicurate, a partire dalla prima scadenza
annua successiva al compimento, si intendono ridotte del 50% (cinquanta percento), fermo il Premio.
ART. 4.3 - GARANZIE PRESTATE
4.3.1. Invalidità Permanente
Qualora l’Infortunio abbia per conseguenza una Invalidità Permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel
quale l’Infortunio è accaduto, l’Impresa corrisponderà per tale titolo un Indennizzo determinato in base alla
Combinazione prescelta alla percentuale di invalidità calcolata in base alla tabella delle percentuali di invalidità allegata
al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 (tabella ANIA) e successive modifiche; fermo restando che sarà operante una Franchigia
assoluta di 5 punti percentuali e che nulla è dovuto per Invalidità Permanenti inferiori a tale percentuale.
Tuttavia qualora l’Invalidità Permanente, valutata in base alle percentuali ed ai criteri previsti, sia di grado pari o
superiore al 66% l’Indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% senza applicazione di alcuna Franchigia.
L’Indennizzo per Invalidità Permanente non è cumulabile con quella per morte.
4.3.2. Morte
Qualora l’Infortunio abbia per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel
quale l’Infortunio è accaduto, l’Impresa liquida ai Beneficiari, indicati dall’Assicurato o in mancanza, agli eredi legittimi, il
massimale previsto in base alla Combinazione prescelta in Polizza.
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Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale
Sociale Euro 6.000.000,00 i.v.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006
(G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A.
L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento
di un Indennizzo per Invalidità Permanente, l’Assicurato (entro un anno dall’infortunio) muore in conseguenza del
medesimo Infortunio, l’Impresa corrisponde ai Beneficiari soltanto l’eventuale differenza tra indennizzo per morte
e quello già pagato per Invalidità Permanente.
4.3.3. Rimborso spese di cura da Ricovero
In caso di Infortunio, indennizzabile a termini della presente Sezione e che abbia comportato Ricovero, l’Impresa, entro i
limiti del massimale previsto in base alla Combinazione prescelta in Polizza, rimborsa le spese relative al periodo di
Ricovero per rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami, nonché le spese per interventi chirurgici e
precisamente: onorari del chirurgo, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, ivi compresi gli
apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l’intervento.
Si precisa che l’Impresa provvederà al rimborso delle spese di cura sopra indicate, solo se sostenute durante il periodo
di Ricovero, restando escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera.
Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative fatture, notule e ricevute
debitamente quietanzate.
Il rimborso delle spese di cura è cumulabile con l’Indennizzo per morte o per Invalidità Permanente.
ART. 4.4 - RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA
Salvo che per le spese di cura da Ricovero, l’Impresa rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di
surrogazione di cui all’art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell’Infortunio.
SEZIONE E - NORME OPERATIVE IN CASO DI SINISTRO
ART. 5 NORME OPERATIVE IN CASO DI SINISTRO
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna Garanzia di Polizza, occorre specificare correttamente il
danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, bisogna allegare alla denuncia del Sinistro la
documentazione indicata in ciascuna Garanzia di Polizza e di seguito riassunta.
ART. 5 . 1. GARANZIA ARD
5.1.A. In Caso di Furto/Rapina del Veicolo oppure di Eventi Sociopolitici o Atti /Vandalici
Presentare subito denuncia all’Autorità Giudiziaria del luogo in cui è avvenuto il fatto, avendo cura di specificare in
denuncia se è stata sottratta anche la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà. In
caso di Danno Totale occorre far pervenire tutte le chiavi del Veicolo, copia (se possibile) della fattura di acquisto e, se si
tratta di Danno Parziale, dovranno essere specificate in denuncia le parti asportate e/o danneggiate.
Copia autentica della denuncia deve essere inviata all’Impresa corredata da:
– Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del Veicolo, rilasciato dal P.R.A.;
– Perdita di possesso;
– Procura a vendere intestata all’Impresa.
In caso di danni al Veicolo avvenuti all’estero, occorre presentare denuncia anche presso la competente Autorità
Italiana.
Qualora il Veicolo venga ritrovato, inviare copia del relativo verbale rilasciato dall’Autorità Giudiziaria allegando
dettagliata descrizione delle parti asportate e/o danneggiate.
5.1.B. In Caso di Incendio oppure di Eventi Atmosferici o Rottura Cristalli
Presentare denuncia scritta all’Impresa descrivendo dettagliatamente i fatti ed allegando copia del verbale dei Vigili del
Fuoco o di altra Autorità, se vi è stato il loro intervento oppure dichiarazione equivalente. In caso di incendio totale
occorre inviare all’Impresa anche Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del Veicolo, rilasciato dal
P.R.A. nonché la perdita di possesso.
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5.1.C. In Caso di Kasko
Presentare denuncia all’Impresa descrivendo dettagliatamente il Sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle
Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell’incidente. Se
entrambe le persone coinvolte nell’incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente –
modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il Sinistro, occorre trasmettere tale modello
C.A.I. alla Centrale di Gestione dei Sinistri (cfr. “Definizioni”).
5.2.GARANZIA ASSISTENZA
5.2.A. In Caso di Assistenza al Veicolo
Contattare la Centrale Operativa Filo diretto Service SpA, telefonando al seguente numero verde 800.383386;
dall’estero occorre comporre il numero +39.039.6899965, comunicando subito le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome
• Numero di Polizza
• Targa del Veicolo e la sua reperibilità per eventuale perizia e/o stima del danno
• Motivo della chiamata
• Numero telefonico e/o indirizzo per i successivi contatti
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a: Centrale Operativa Filo diretto Service SpA – via Paracelso, 14
– 20041 Agrate Brianza (MI)
5.3. GARANZIA TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE
5.3.A. In Caso di Tutela Legale della Circolazione
Occorre inviare all’Impresa una descrizione dettagliata dei fatti che hanno originato la controversia legale, l’imputazione
del reato, il sequestro del mezzo od il ritiro della patente. Se l’Assicurato è sottoposto a procedimento penale o pensa
che ciò possa accadere, deve attivarsi celermente nella denuncia del Sinistro affinché l’Impresa possa intervenire con la
massima efficacia.
5.3.B. Nota Importante
– Nel caso in cui il Veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio occorre inviare copia della
denuncia al creditore ipotecario od alla Società di leasing proprietaria dello stesso Veicolo;
– In caso di qualsiasi Danno Totale, suggeriamo di richiedere l’atto di demolizione ed il certificato di perdita di
possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del Veicolo distrutto;
– Occorre fornire ai richiedenti gli originali delle fatture delle riparazioni nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a
seguito del Sinistro, fermo restando il diritto degli stessi di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per
una corretta valutazione del Sinistro denunciato.
E’ necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente
alla stipula del contratto.
5.4. GARANZIA INFORTUNI AL CONDUCENTE
5.4.A La denuncia dell'Infortunio, con l'indicazione dalle cause che lo hanno determinato corredata di certificato
medico, deve essere fatta tempestivamente per iscritto e comunque non oltre tre giorni lavorativi dall'Infortunio o dal
momento in cui il Contraente/Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto conoscenza, all’Impresa: Bentos
Assicurazioni S.p.A. - con sede legale in Via Crocefisso n. 27, 20122 Milano, Ufficio Sinistri.
L'Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al numero verde
800.046.600. L’Assicuratore si riserva, in pendenza della denuncia di un Sinistro ed al fine di verificare la fondatezza
delle informazioni contenute nella predetta denuncia e nella documentazione alla medesima allegata, la facoltà di
richiedere un’integrazione documentale e di disporre, a proprie spese, accertamenti o perizie mediche.
Quando I’Infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura,
deve esserne dato immediato avviso telegrafico all’Impresa. L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono
consentire alla visita di medici dell’Impresa ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo
dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicuralo stesso. Le spese relative ai certificati medici e
quello di cura, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dall'Assicurato.
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INFORMATIVA BENTOS ASSICURAZIONI SPA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”), Bentos le
fornisce le seguenti informazioni circa il trattamento dei Suoi dati personali.
1.
Finalità e modalità del trattamento
I Suoi dati personali, raccolti da Bentos presso di Lei o alla stessa comunicati da terzi (ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali
in cui Lei riveste la qualità di assicurato o beneficiario, stipulate anche per il tramite intermediari assicurativi), saranno trattati da Bentos,
anche con mezzi elettronici, per dare esecuzione ai rapporti derivanti dal contratto da Lei concluso o stipulato in Suo favore (ad esempio, per
l’attivazione della copertura assicurativa, la riassicurazione, la coassicurazione, la raccolta dei premi, la trattazione di eventuali reclami, la
liquidazione di eventuali sinistri, la prevenzione delle frodi assicurative, l’adempimento di obblighi di legge) e per attività funzionali a tali
rapporti.
2.
Categorie di dati trattati
Per le finalità indicate al paragrafo 1, Bentos potrà trattare anche i dati sensibili relativi alla Sua persona (precisamente, dati idonei a rivelare il
Suo stato di salute contenuti, ad esempio, in questionari, certificati medici e cartelle cliniche) che dovessero occorrere per lo svolgimento delle
verifiche necessarie all’instaurazione del rapporto di Assicurazione e all’esecuzione delle prestazioni eventualmente richieste nello
svolgimento di tale rapporto (ad esempio, la liquidazione di un sinistro).
3.
Natura facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto a rispondere
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Tuttavia, senza i Sui dati, Bentos non sarebbe in grado di dare inizio al rapporto di
Assicurazione e di fornire le relative prestazioni.
4.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
Per le finalità previste dal paragrafo 1, i Suoi dati personali potranno essere comunicati:
(i) alle società del Gruppo cui Bentos appartiene;
(ii) a soggetti che forniscono specifici servizi funzionali all’esecuzione del rapporto di Assicurazione (in particolare: intermediari assicurativi,
riassicuratori, consulenti medici e legali, investigatori, periti, società di servizi cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il
pagamento dei sinistri, società di servizi informatici, società che svolgono lavorazioni massive di trasmissione, imbustamento, trasporto
e smistamento delle comunicazioni alla clientela, società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti
con la clientela), nonché a società di revisione contabile e di certificazione di bilancio;
(iii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo, per l’adempimento di obblighi di legge o di contratto (tra gli
altri, ISVAP, ANIA, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, Ministero del Welfare, Banca d’Italia, etc ).
L’elenco dei soggetti appartenenti a tali categorie è disponibile presso la sede di Bentos. Sempre per le finalità previste dal paragrafo 1,
inoltre, potranno venire a conoscenza dei Suoi dati i soggetti designati da Bentos quali responsabili ed incaricati del trattamento.
5.
Trattamento per finalità diverse dall’instaurazione e gestione del rapporto di Assicurazione
Barrando le apposite caselle presenti nel modulo di adesione, potrà decidere se acconsentire o meno a che i Suoi dati anagrafici siano trattati
da Bentos per finalità commerciali e per rilevare la qualità dei propri servizi. In assenza del Suo consenso al trattamento per tali finalità,
Bentos non potrà fornirLe aggiornamenti circa la propria offerta di prodotti assicurativi né verificare presso di Lei il gradimento dei servizi
erogati.
6.
Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di ottenere:
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comprensibile dei dati medesimi, della loro origine, nonché delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica su cui il
trattamento si basa;
(ii) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
(iii) l'attestazione che le operazioni di cui al precedente punto (ii) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Lei ha, altresì, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano:
(i) per motivi legittimi, anche se i dati sono pertinenti alle finalità per cui sono stati raccolti;
(ii) a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
7.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Bentos Assicurazioni S.p.A., Via Crocefisso, n. 27, 20122 Milano, tel.: 02 58212611 - fax: 02
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SCOPERTI E FRANCHIGIE
(previsti per le Garanzie Incendio, Furto, Eventi Speciali, Kasko)
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VALORE ASSICURATO : fino a € 80.000,00
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€ 250,00
scop. 10% minimo
€ 250,00
scop. 20% minimo
€ 500,00
Roma, ABRUZZO, BASILICATA, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA,
LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA,
UMBRIA,
scop. 10% minimo
€ 250,00
scop. 10% minimo
€ 250,00
scop. 10% minimo
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scop. 10% minimo
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scop. 10% minimo
€ 250,00
scop. 10% minimo
€ 500,00
Furto/Incendio
Eventi speciali
Kasko
CALABRIA, CAMPANIA, LAZIO, SARDEGNA, SICILIA
€ 250,00
scop. 10% minimo
€ 250,00
scop. 20% minimo
€ 500,00
Roma, ABRUZZO, BASILICATA, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA,
LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA,
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scop. 10% minimo
€ 250,00
scop. 10% minimo
€ 500,00
ALTRE REGIONI
€ 250,00
scop. 10% minimo
€ 250,00
scop. 10% minimo
€ 500,00
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VALORE ASSICURATO : fino a € 100.000,00
REGIONE / PROVINCIA
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Dei DANNI PARZIALI da INCENDIO e FURTO / KASKO – calcolato dalla data
di prima immatricolazione
1° ANNO
100%
2° ANNO
85%
3° ANNO
70%
4° ANNO
60%
5° ANNO e oltre
50%
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