Premessa La presente Nota Informativa, che non
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Premessa La presente Nota Informativa, che non
Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006 (G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A. NOTA INFORMATIVA – POLIZZA BENTOS AUTO Premessa La presente Nota Informativa, che non sostituisce le Condizioni Generali di Polizza, illustra le caratteristiche della Polizza fornendo preventivamente al Contraente le informazioni necessarie ad una corretta valutazione dell’Assicurazione prescelta. In questa sede sono recepite le disposizioni di cui all’art. 185 del D.lgs. 209/2205 (Codice delle Assicurazioni Private) e quelle impartite dall’ISVAP in tema di informativa al Contraente. Si richiama l’attenzione dell’Assicurato e/o del Contraente sulla necessità di leggere attentamente la Polizza prima di sottoscriverla, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, la durata della Polizza, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro, il diritto di recesso e i periodi di carenza contrattualmente previsti. 1. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA 1.1. Informazioni generali La denominazione sociale dell’Impresa di Assicurazione è BENTOS ASSICURAZIONI ed è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni con socio unico (l’”Impresa”). La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Italia, in: Via Crocefisso, 27- 20122 MILANO, tel. n. 02 58212611, fax n. 02 582112610, www.bentosassicurazioni.it, indirizzo di posta elettronica: [email protected]. L’Impresa, Cod. fisc., partita IVA e iscr. al Registro delle Imprese di Milano n. 05242480969, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20/12/2006 (G.U. n. 1 del 02/01/2007), è iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione italiane al n. 1.00156 e appartiene al Gruppo Delta ed è soggetto all’attività di direzione e coordinamento di Delta S.p.A. La società di revisione è PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede in Via Monte Rosa, n. 91 – 20149 MILANO. 1.2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa L’ammontare del patrimonio netto è pari a 8,9 milioni di euro, di cui Euro 6.000.000,00 (sei milioni/00)relativi al capitale sociale interamente versato e sottoscritto e 2,9 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali al 31.12.2007. L’indice di solvibilità dell’Impresa, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 148,19%. 2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE 2.1. Modalità di perfezionamento dell’Assicurazione L’Assicurazione si perfeziona con la sottoscrizione della Polizza e produce effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 2.2. Durata e proroga dell’Assicurazione L’Assicurazione ha durata non inferiore ad un anno. In mancanza di disdetta, da esercitarsi mediante Raccomandata ar, spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l’Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Se il Contraente e/o l’Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 2.3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni L’Assicurazione è articolata nelle seguenti sezioni: Sezione A: Garanzia Auto Rischi Diversi; Mod.BAU01 – Ed. Aprile 2009 Pagina 1 di 22 Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006 (G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A. - Sezione B: Garanzia Assistenza; Sezione C: Garanzia Tutela Legale della Circolazione; Sezione D: Garanzia Infortuni del Conducente. L’Impresa si obbliga: (i) con riferimento alla Sezione A, a indennizzare l’Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, compresi gli Accessori, a seguito degli eventi specificamente indicati nelle Condizioni Generali di Assicurazione alla Sezione A; (ii) con riferimento alla Sezione B, a fornire all’Assicurato una prestazione di immediato aiuto (assistenza) nel caso in cui quest’ultimo si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro; (iii) con riferimento alla Sezione C, ad assumere a proprio carico le spese legali e peritali occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede stragiudiziale e giudiziale a seguito di un Sinistro relativo al Veicolo o alla persona assicurata indicata in Polizza; (iv) con riferimento alla Sezione D,a tenere indenne il Legittimo Conducente del Veicolo da Infortuni occorsigli, mediante la liquidazione di un Indennizzo commisurato alla Combinazione prescelta. Per gli aspetti di dettaglio, concernenti nullità, decadenze, esclusioni, limitazioni, sospensioni delle Garanzie, rivalse e rinunce, requisiti di assicurabilità, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione di seguito riportate. 2.4. Premio Il Premio, il cui ammontare è indicato in Polizza, è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno (salvo il caso di Contratti di durata inferiore) ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Il Premio è determinato in base: - al valore del Veicolo Assicurato indicato in Polizza nella Sezione “Valore Assicurato” alla voce “Importo Assicurato” - al tipo di Veicolo indicato in Polizza nella Sezione “Descrizione del Rischio”; - al luogo di Residenza del Proprietario indicato in Polizza nella Sezione “Dati Anagrafici dell’Assicurato”. Con riferimento alla garanzia ARD e limitatamente al caso di leasing, il Premio è determinato sulla base della Residenza o della sede legale del Contraente/Locatario. Il Premio è versato all’Intermediario assicurativo che ha intermediato la Polizza o direttamente all’Impresa. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In caso di mancato pagamento del Premio o delle rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Relativamente a quest’ultimo caso, resta inteso che il pagamento tardivo della rata di Premio non determinerà un’efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto. 2.5. Assicurazione presso diversi assicuratori Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. Al verificarsi del Sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913 c.c. e può richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. Se l’Assicurato omette dolosamente di dare il predetto avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità (art. 1910, co. 2, c.c.). 2.6. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte, false o reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa ex. artt. 1892, 1893 e 1894 cod.civ. 2.7. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di dare per iscritto immediata comunicazione all’Impresa dei mutamenti che aggravano il rischio. In caso di mancata comunicazione, salvo quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c., l’Impresa può recedere dall’Assicurazione entro un mese dal giorno in cui ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Mod.BAU01 – Ed. Aprile 2009 Pagina 2 di 22 Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006 (G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione/Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile. Ove il Contraente o l’Assicurato comunichi all’Impresa mutamenti che producono una diminuzione del rischio, tale che se fosse stata conosciuta al momento della sottoscrizione della Polizza avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’Impresa, nei termini indicati all’art. 1897 c.c., è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o Assicurato ma ha la facoltà di recedere dal Contratto. 2.8. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo In caso di Sinistro, per consentire la liquidazione dell’Indennizzo, l’Assicurato: a) con riferimento alla Garanzia ARD deve: in caso di furto/rapina del Veicolo oppure di eventi socio-politici o atti vandalici, sporgere tempestivamente denuncia all’Autorità Giudiziaria del luogo in cui è avvenuto il fatto; in caso di incendio oppure di eventi atmosferici o rottura cristalli, presentare denuncia scritta all’Impresa; in caso di kasko oppure di collisione, presentare denuncia scritta all’Impresa; b) con riferimento alla Garanzia Assistenza, deve informare telefonicamente la Centrale Operativa di Assistenza (cfr. Sezione “Definizioni”); c) con riferimento alla Garanzia Tutela Legale, ha la facoltà di libera scelta dell’avvocato o di altro professionista, purché questi sia abilitato dalla legge per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in caso di Sinistro e deve inviare per iscritto all’Impresa una descrizione dettagliata dei fatti; d) con riferimento alla Garanzia Infortuni al Conducente, l’Assicurato deve tempestivamente sporgere tempestivamente denuncia dell'Infortunio all’Impresa, con l'indicazione dalle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico. La denuncia dei Sinistri deve essere effettuata seguendo le modalità indicate nelle Condizioni Generali di Assicurazione di seguito riportate. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) che precede, l’Impresa utilizza, per le prestazioni assicurative, personale e attrezzature di terzi. In particolare l’Impresa affida la gestione dei Sinistri alla seguente Centrale Operativa: Filo diretto Service SpA. avente sede legale in via Paracelso, 14, 20041 Agrate Brianza (MI). L’Impresa, verificata l’operatività della Garanzia attivata, provvederà al pagamento dell’Indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa relativa al Sinistro denunciato, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari. 2.9 Termine di prescrizione dei contratti I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro i termini previsti dall’art. 2952 del Codice Civile. 2.10. Facoltà di recesso in caso di Sinistro Salvo quanto previsto dalla legge, dopo ogni Sinistro, regolarmente denunciato ai termini delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo o dalla definizione del Sinistro, il Contraente o l’Impresa possono recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante Raccomandata ar. Il recesso ha effetto: • nel caso di recesso dell’Assicurato: dalla data di ricezione, da parte dell’Impresa, della sua comunicazione; • nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato della comunicazione inviata dall’Impresa. In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte. 2.11. Legge applicabile L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Le Parti convengono, altresì, che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana. 2.12. Lingua L’Assicurazione ed ogni documento ad essa allegato, sono redatti in lingua italiana. Mod.BAU01 – Ed. Aprile 2009 Pagina 3 di 22 Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006 (G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A. 2.13. Regime fiscale All’Assicurazione, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, si applica la normativa fiscale italiana così come disciplinata dal D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche. 2.14. Reclami Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute dall’avente diritto, o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto direttamente all’Impresa. Modalità di presentazione dei reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inviati per iscritto a: Bentos Assicurazioni S.p.A., - Ufficio Reclami - Via Crocefisso, n. 27, 20122 Milano, Fax n. 02.58212612, indirizzo e-mail: [email protected] . Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà presentare reclamo all’ISVAP. I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore vanno presentati direttamente a ISVAP. Modalità di presentazione dei reclami all’ISVAP Il reclamo deve essere inviato a: ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, e deve contenere le seguenti indicazioni: (i) nome, cognome e domicilio del reclamante; (ii) l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato; (iii) una breve descrizione del motivo di doglianza. Il reclamo deve essere corredato della copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito da quest’ultima. Non rientrano nella competenza dell’ISVAP i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative, all’attribuzione di responsabilità ed i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. 2.15. Informativa in corso di Contratto L’Impresa si impegna a comunicare tempestivamente all’Assicurato e al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del Contratto. 2.16 Arbitrato Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l’arbitrato, si precisa che è in ogni caso possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria. Bentos Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Legale Rappresentante Lorenzo Gerosa Mod.BAU01 – Ed. Aprile 2009 Pagina 4 di 22 Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006 (G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - POLIZZA BENTOS AUTO DEFINIZIONI Alienazione: Accessori: la vendita, la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva del Veicolo. le apparecchiature/installazioni aggiuntive rispetto alla dotazione del Veicolo fornita dalla casa costruttrice. Gli Accessori devono essere stabilmente installati sul Veicolo e da esso non amovibili (esclusa, comunque, ogni loro parte amovibile). Gli Accessori sono assicurati a condizione che il loro valore rientri nell’importo assicurato indicato in Polizza alla Sezione “Valore Assicurato”. In caso di Sinistro indennizzabile in forza del presente Contratto, la presenza di tali Accessori deve essere comprovata da apposita documentazione. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione; nelle prestazioni di Assistenza il conducente del Veicolo, sia esso il Contraente o la persona da lui autorizzata all'uso dello stesso nonché, qualora la prestazione lo preveda, le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso. Assicurazione (o “Contratto”): il presente contratto di assicurazione. Assistenza l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi del Sinistro. Centrale Operativa: la struttura di Filo diretto Service SpA con sede in via Paracelso, 14, 20041 Agrate Brianza (MI) in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente contratto di appalto con l’Impresa e limitatamente alla Garanzia Assistenza disciplinata alla Sezione B delle Condizioni Particolari del presente Contratto provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato (ai numeri indicati alla Sez. D delle Condizioni Particolari), organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico dell’Impresa, le prestazioni relative alla predetta Garanzia Assistenza. Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive in Polizza. Danno parziale: ogni danno il cui ammontare sia inferiore al 70% del valore del Veicolo al momento del Sinistro. Danno Totale: ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari al 70% del valore del Veicolo al momento del Sinistro. Durata dell’Assicurazione: il periodo di efficacia del Contratto indicato in Polizza nella sezione “Durata dell’Assicurazione”, fermo restando quanto previsto dall’art. 2 che segue. Esplosione: conseguenza di sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Finanziaria: la società finanziaria iscritta nell'elenco speciale ex art. 107, D. Lgs. 385/93 che ha erogato il finanziamento per l’acquisto del Veicolo assicurato. Furto: il reato previsto dall’art.624 del Codice Penale. Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro. Garanzie di Polizza: le prestazioni assicurative previste nelle Sezioni A, B, C del presente Contratto. Guasto: il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'Assicurato l'utilizzo in condizioni normali. Impresa: Bentos Assicurazioni S.p.A., con sede legale in via Crocefisso 27- 20122 - Milano; Incendio: la combustione, con sviluppo di fiamma, del Veicolo assicurato che può auto estendersi e propagarsi. Incidente: il Sinistro, subito dal Veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi danni al Veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. Indennizzo (o “Indennità”): la somma dovuta dall'Impresa all’Assicurato o al beneficiario in caso di Sinistro coperto dalle Garanzie di Polizza. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’Invalidità Permanente o il Ricovero. Invalidità Permanente: la perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale e -a seguito di Infortunio, della capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi attività. Legittimo Conducente: Proprietario del Veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del Veicolo assicurato. (Modulo di) Polizza: il documento che prova l'esistenza dell'Assicurazione, firmato dall’Impresa e dal Contraente. Mod.BAU01 – Ed. Aprile 2009 Pagina 5 di 22 Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006 (G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A. Premio: la somma di denaro versata dal Contraente all’Impresa. Proprietario del Veicolo: l’intestatario al PRA del Veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Rapina: il reato previsto dall’art. 628 del codice penale. Residenza: : il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico, ai sensi dell’art. 43, co. 2 del codice civile. Ricovero: le degenza, comportante pernottamento in istituto di cura, conseguente ad Infortunio. Rivista Quattroruote: la principale rivista mensile legata al mondo delle auto e dei motori, contenente schede, rubriche, recensioni e dettaglio listino prezzi. Rivista Tuttotrasporti: la principale rivista mensile legata al mondo dei veicoli commerciali. Scoperto: la parte di danno, indennizzabile, espresso in percentuale, a sensi del Contratto, che l'Assicurato tiene a suo carico per ogni Sinistro. Scoppio: il repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccesso di pressione interna. Sinistro: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale sono erogate le Garanzie di Polizza. Società di Leasing: la società finanziaria iscritta nell'elenco speciale ex art. 107, D. Lgs. 385/93 che ha erogato il finanziamento per la concessione in godimento del Veicolo assicurato. Valore commerciale: il valore di mercato del Veicolo al momento del Sinistro desunto dalle quotazioni aggiornate di “Quattroruote/Tuttotrasporti” o, in assenza, di altre riviste specializzate. Valore del Veicolo: la somma (comprensiva di Accessori) dichiarata dal Contraente e riportata in Polizza. Veicolo: mezzo meccanico di trasporto (fino e oltre 35 quintali) guidato dall’Assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private, identificato in Polizza, nonché eventuale rimorchio o semirimorchio. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Premessa Le presenti Condizioni Generali di Polizza disciplinano le seguenti garanzie assicurative offerte congiuntamente dall’Impresa in favore dell’Assicurato: - garanzia Auto Rischi Diversi (“Garanzia ARD”), disciplinate nel dettaglio alla Sez A delle Condizioni Particolari; - garanzia assistenza (“Garanzia Assistenza”), disciplinata nel dettaglio alla Sez. B delle Condizioni Particolari; - garanzia tutela legale della Circolazione (“Garanzia TL”), disciplinata nel dettaglio alla Sez. C delle Condizioni Particolari; - garanzia Infortuni al Conducente (“Garanzia IC”), disciplinata nel dettaglio alla Sez. D delle Condizioni Particolari; (di seguito collettivamente: le “Garanzie di Polizza” o “Copertura Assicurativa Bentos Auto CVT”). ART. 1 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 1.1. Il Premio è determinato in base: - al Valore del Veicolo Assicurato indicato in Polizza nella Sezione “Valore Assicurato”, alla voce “Importo Assicurato”; - al tipo di Veicolo indicato in Polizza nella Sezione “Descrizione del Rischio”; - al luogo di Residenza del Proprietario indicato in Polizza nella Sezione “Dati Anagrafici dell’Assicurato”. Con riferimento alla Garanzia ARD e limitatamente al caso di leasing, il Premio è determinato sulla base della Residenza o della sede legale del Contraente/Locatario. Il Modulo di Polizza indica l’ammontare del Premio anche con riferimento alle singole Garanzie di Polizza. 1.2. Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione all'Impresa delle eventuali modifiche alle dichiarazioni rese all’Impresa in Polizza e successivamente ed intervenute successivamente alla sottoscrizione della Polizza nonché in corso di Contratto. In caso di dichiarazioni inesatte, false o reticenti dell’Assicurato, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile. Mod.BAU01 – Ed. Aprile 2009 Pagina 6 di 22 Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006 (G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A. ART. 2 - EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO 2.1. Per aderire al presente Contratto deve essere pagata la prima rata di Premio prevista; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza nella Sezione “Durata dell’Assicurazione” alla voce “Decorrenza” se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (“Termine di Decorrenza”). 2.2. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile. 2.3. Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di Contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. 2.4. In caso di Danno Totale il Contraente è tenuto a corrispondere la parte di Premio o gli eventuali frazionamenti Premio successivi alla risoluzione del Contratto per Sinistro e relativi al periodo intercorrente tra la data del Sinistro stesso e la data di scadenza dell’annualità assicurativa in corso. Tale adempimento deve essere documentato dal Contraente o dall’Assicurato all’atto della richiesta di pagamento del Sinistro. ART. 3 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE E PROROGA 3.1. In mancanza di disdetta, da esercitarsi mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Qualora trattasi di Assicurazione stipulata a Premio unico anticipato, alla sua naturale scadenza sarà rinnovata per un anno e così successivamente; pertanto l’Impresa provvederà all’emissione di una quietanza – salvo diverse indicazioni – il cui importo verrà conteggiato rapportando il Premio alla firma al periodo della copertura prestata. ART. 4 – RECESSO 4.1. Salvo quanto previsto dalla legge, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato ai termini delle Condizioni Generali di Assicurazione e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'Indennizzo è stato pagato od il Sinistro è stato altrimenti definito, l’Assicurato e/o l'Impresa possono recedere dal Contratto, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata AR. Il recesso ha effetto: - nel caso di recesso dell’Assicurato: dalla data di ricezione, da parte dell’Impresa, della relativa comunicazione; - nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato della comunicazione inviata dall’Impresa. In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte. 4.2. Il Contraente comunica per iscritto all’Impresa l’esercizio del diritto di recesso di mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (“Raccomandata ar”), da inviarsi a Bentos Assicurazioni S.p.A., via Crocefisso n. 27, 20122 – Milano - all’attenzione dell’Ufficio Gestione e Assistenza Clienti o a mezzo fax al n. 02.58212610. Nel caso di comunicazione dell’esercizio del diritto di recesso a mezzo fax, dovrà comunque fare seguito, entro 48 (quarantotto) ore, una Raccomandata ar da inviarsi all’Impresa all’indirizzo come sopra riportato. ART. 5 – SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL CONTRATTO 5.1. Se il Contraente, intende sospendere l’efficacia del Contratto di Assicurazione, è tenuto a darne comunicazione all’Impresa indicando il termine di decorrenza della sospensione richiesta e con un preavviso di almeno 60 giorni. La richiesta di sospensione di efficacia del Contratto potrà essere accettata dall’Impresa esclusivamente in caso di vendita o demolizione del Veicolo e con riferimento ai Contratti di durata superiore ad un anno. L’Impresa, qualora accetti tale richiesta di sospensione, provvederà a rilasciare un’apposita appendice alla Polizza che dovrà essere sottoscritta da entrambe le Parti. 5.2. Al momento della sospensione, la durata residua del Contratto di Assicurazione (con Premio pagato) deve essere non inferiore a tre mesi; qualora tale durata sia inferiore a tre mesi, l’ammontare del Premio dovrà essere rideterminato dall’Impresa e il Contraente sarà tenuto a versare un’integrazione del Premio in conseguenza dell’estensione della durata del Contratto fino a raggiungere 3 mesi. Mod.BAU01 – Ed. Aprile 2009 Pagina 7 di 22 Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006 (G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A. 5.3. Decorsi dodici mesi dall’accettazione della sospensione dell’efficacia del Contratto, senza che il Contraente abbia richiesto il ripristino dell’efficacia del Contratto (“Riattivazione”), il Contratto si intenderà risolto ed il Premio non goduto resterà acquisito dall’Impresa. La Riattivazione del Contratto dovrà essere richiesta con lettera raccomandata ar entro un anno dalla decorrenza della sospensione. In tal caso, l’Impresa procederà all’emissione di una Polizza che sarà identica alla precedente salvo l’indicazione nella Sezione “Durata dell’Assicurazione” di una nuova data di scadenza dell’Assicurazione (la durata del Contratto sarà prorogata di un periodo pari alla durata della sospensione stessa). Nel caso in cui la Riattivazione venga richiesta entro tre mesi dalla decorrenza della sospensione, non si darà luogo ad alcuna proroga. L’Impresa all’atto della Riattivazione determinerà il Premio dovuto dal Contraente in base alla tariffa in vigore sul Contratto alla data della sua sospensione e conteggerà a favore del Contraente stesso il rateo di premio imponibile pagato e non goduto. ART. 6 – TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ DEL VEICOLO 6.1. Il trasferimento di proprietà del Veicolo assicurato determina la cessazione del Contratto ed il conseguente rimborso da parte dell’Impresa del Premio netto pagato e non goduto. ART. 7 – CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA 7.1. Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del Veicolo assicurato, il Contratto si intende risolto con rimborso da parte dell’Impresa di Premio netto pagato e non goduto, salvo il caso in cui il Contraente/Assicurato chieda che il Contratto sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà. L’Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di Premio mancanti fino alla scadenza del Contratto, a condizione che non siano intervenuti Sinistri. ART. 8 - ESTENSIONE TERRITORIALE 8.1. Con riferimento alle Garanzie ARD e Assistenza, l'Assicurazione ha efficacia negli Stati facenti parte dell'Unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle internazionali non siano sbarrate. 8.2. Con riferimento alla Garanzia TL, l'Assicurazione ha efficacia negli Stati facenti parte dell’Unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. 8.3. Con riferimento alla Garanzia IC, l’Assicurazione ha efficacia negli Stati facenti parte dell’Unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. ART. 9 – VINCOLO (operante esclusivamente nel caso in cui in Polizza vengano riportati i dati richiesti). a) per i Veicoli concessi in locazione finanziaria (leasing) Premesso che il Veicolo assicurato, di proprietà della Società di Leasing ed immatricolato al PRA a nome di quest’ultima, è stato concesso in leasing al Contraente/Assicurato sino alla data di scadenza del Vincolo indicata in Polizza, l’Impresa si impegna nei confronti della Società di Leasing stessa: - a comunicare alla Società di Leasing ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; - a comunicare alla Società di Leasing, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio scaduto, nonché l’eventuale mancata proroga del Contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge. Resta inoltre inteso che, in caso di danni al Veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l’Indennizzo, da liquidarsi ai sensi del Contratto verrà, a norma dell’art. 1891 secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla Società di Leasing nella sua qualità di proprietario di detto Veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di recedere dall’Assicurazione fino alla data di scadenza del leasing indicata nella Polizza, salvo che l’Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dalla Società di Leasing. b) per Veicoli venduti tramite finanziamento L’Assicurazione è vincolata sino alla data indicata in Polizza in favore della Finanziaria e, pertanto, l’Impresa si obbliga, per la durata dell’Assicurazione, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A., a: - comunicare alla Finanziaria ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato nella Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; Mod.BAU01 – Ed. Aprile 2009 Pagina 8 di 22 Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006 (G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A. - comunicare alla Finanziaria, con lettera raccomandata ar, qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio scaduto, nonché l’eventuale mancata proroga del Contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge; - non pagare, in caso di danni al Veicolo assicurato riconducibili alle Garanzie di Polizza, l’Indennizzo che fosse liquidato senza il consenso scritto della Finanziaria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest’ultimo l’Indennità liquidata contro quietanza liberatoria, al cui rilascio la Finanziaria è fin d’ora autorizzata dal Contraente/Assicurato. Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di recedere dall’Assicurazione fino alla data di scadenza del vincolo indicata nella Polizza, salvo che l’Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dalla Finanziaria. Nei casi indicati alle lett. a) e b) che precedono, il Vincolo in favore, rispettivamente, della Società di Leasing o della finanziaria cessa: 1) ove il Contraente proceda all’estinzione anticipata del finanziamento con la Società di Leasing o con la Finanziaria; 2) nel caso di cessazione del Contratto di Assicurazione; 3) nel caso di cessione del contratto di finanziamento stipulato dal Contraente con la Finanziaria o con la Società di Leasing da parte di quest’ultima ad altro intermediario finanziario, salvo che il Contraente abbia manifestato all’Impresa la volontà di cessione del presente Contratto al nuovo intermediario finanziario. Art. 10 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 10.1. Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. 10.2. In particolare, il Contraente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della residenza (se persona fisica) ovvero della sede legale (se persona giuridica) dell’intestatario al PRA o del locatario del Veicolo. In caso di mancata comunicazione, salvo quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c., l’Impresa può recedere dall’Assicurazione entro un mese dal giorno in cui ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Art. 11 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO 11.1. Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, ma ha la facoltà di recedere dal Contratto. ART. 12 – DENUNCIA DEL SINISTRO 12.1. Garanzia ARD. Nel caso di Sinistro relativo alla Garanzia ARD disciplinata rispettivamente alle Sez. A che segue, il Contraente e/o l’Assicurato devono sporgere tempestivamente denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza (ove richiesto) ed inoltrare alla Impresa copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. In caso di Furto o Rapina avvenuti all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana. Per maggiori dettagli si rinvia alla Sezione E delle Condizioni Particolari. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile. 12.2. Garanzia Assistenza. Nel caso di Sinistro relativo alla Garanzia Assistenza disciplinata alla Sez. B che segue, il Contraente e/o l’Assicurato deve informarne telefonicamente la Centrale Operativa di Assistenza (cfr. Sezione “Definizioni”) componendo il numero verde 800-383386 (dall’estero occorre comporre il numero +390396899965) e successivamente deve inviare denuncia per iscritto alla Centrale Operativa di Assistenza entro 5 giorni dal verificarsi del Sinistro stesso o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Per maggiori dettagli si rinvia alla Sezione E delle Condizioni Particolari. 12.3. Garanzia Tutela Legale. Nel caso di Sinistro relativo alla Garanzia Tutela Legale, il Contraente, ai sensi dell’art. 164 co. 2 lett. c) del D.Lgs.vo 209/2005 e come previsto dall’art. 3.1. della Sez. C delle Condizioni Particolari di Assicurazione, ha la facoltà di libera scelta dell’avvocato o di altro professionista, purché questi sia abilitato dalla legge, per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in caso di Sinistro. Il Contraente è tenuto a comunicare all’Impresa il nominativo del professionista scelto e a denunciare il sinistro. L’Impresa si limita a valutare il diritto del Contraente ad esigere la prestazione assicurativa. Mod.BAU01 – Ed. Aprile 2009 Pagina 9 di 22 Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006 (G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A. 12.4 Garanzia Infortuni al Conducente. Nel caso di Sinistro relativo alla Garanzia IC, disciplinata alla Sezione D che segue, il Contraente e/o l’Assicurato devono sporgere tempestivamente denuncia all’Impresa corredata di certificato medico, indicando le cause che lo hanno determinato. Tale denuncia deve essere fatta tempestivamente per iscritto e comunque non oltre tre giorni lavorativi dall'Infortunio o dal momento in cui il Contraente/Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto conoscenza. ART. 13 - COMUNICAZIONI 13.1. Ove il Contraente abbia indicato un indirizzo di posta elettronica, l’Impresa potrà provvedere alle comunicazioni mediante tale mezzo di comunicazione, così come preventivamente e espressamente accettato sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione. Il Contraente garantisce l’esclusiva titolarità del menzionato indirizzo di posta elettronica ed esonera l’Impresa da ogni responsabilità per il suo utilizzo improprio derivante, a titolo esemplificativo, dall’accesso non autorizzato di terzi all’indirizzo stesso. ART. 14 - RECLAMI 14.1. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Bentos Assicurazioni S.p.A., Via Crocefisso, n. 27, 20122 Milano, Ufficio Reclami – fax n. 02.58212612 – indirizzo e-mail: [email protected]. 14.2 Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Assicuratore. 14.3 In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. ART. 15 - IMPOSTE E TASSE Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 16 - TERMINE DI PRESCRIZIONE I diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono in due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il Sinistro ed il diritto poteva essere esercitato, a norma dell’art. 2952 del Codice Civile. Art. 17 – LEGGE – GIURISDIZIONE - FORO 17.1. Per quanto non è regolato nelle Condizioni di Assicurazione, valgono le norme della legge italiana. 17.2. Il Foro competente per le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione è quello del luogo di residenza o domicilio del Contraente. Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica il Foro competente è quello della sede dell’Impresa. 17.3. Limitatamente alla Garanzia Tutela Legale disciplinata alla Sez. C delle Condizioni Particolari di Assicurazione, in caso di disaccordo tra il Contraente e l’Impresa sulla gestione del Sinistro, le parti possono adire l’autorità giudiziaria (art. 17.2.) o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. CONDIZIONI PARTICOLARI SEZIONE A -GARANZIA AUTO RISCHI DIVERSI Premessa Il Contraente, all’atto della sottoscrizione della Polizza, ha la facoltà di scegliere una delle seguenti forme della Garanzia ARD, di seguito disciplinate: A.1. Incendio e Furto; A.2. Eventi Speciali; A.3. Garanzia Kasko. Mod.BAU01 – Ed. Aprile 2009 Pagina 10 di 22 Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006 (G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A. ART. 1.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE A.1 - Incendio e Furto L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal Contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo Premio, dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo identificato in Polizza, compresi gli Accessori, a seguito di: - A.1.1 - Incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del Veicolo; esplosione e sprofondamento della sede stradale; - A.1.2 - Furto o Rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo identificato nella Polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal Veicolo in conseguenza della circolazione successiva al Furto od alla Rapina del Veicolo stesso. In caso di Furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all’interno del Veicolo, l’Impresa indennizza all’Assicurato, previa detrazione di una Franchigia pari a € 250,00, i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo Assicurato. A.2 – Eventi Speciali In aggiunta alle garanzie previste al punto A.1 si intendono comprese le seguenti garanzie solo se è stato corrisposto il relativo Premio riportato in Polizza: A.2.1 Eventi Naturali L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal Contratto, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo identificato nella Polizza, compresi gli Accessori, a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, caduta di neve, vento, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti. Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all’interno del Veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche. A.2.2 Atti Vandalici L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal Contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo identificato in Polizza, compresi gli Accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo, o sabotaggio e vandalismo. La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo. Restano comunque esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati. A.2.3 Rottura Cristalli L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del Veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro e con massimo risarcimento di € 2.500,00 per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del Veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli. A.2.4 Ricorso Terzi da Incendio L’Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del Veicolo identificato in Polizza, quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 – risponde, fino alla concorrenza di € 250.000,00 delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi. Sono in ogni caso esclusi i danni: a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del Veicolo; b) da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. Mod.BAU01 – Ed. Aprile 2009 Pagina 11 di 22 Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006 (G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A. A.3 - Garanzia Kasko La copertura assicurativa in aggiunta ai precedenti punti A.1 e A.2 si intende estesa alla sotto indicata garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata in Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio. A.3.1 – Oggetto della garanzia L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal Contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo identificato in Polizza, compresi gli Accessori, a seguito di: urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada, caduta aeromobili. A.3.2 – Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Kasko Ferme restando le esclusioni previste al successivo art. 1.2, la garanzia non è altresì operante: – se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti; – se il Sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove; – in conseguenza di attività illecite; – se il Sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del Veicolo; – se i danni risultano causati da atti vandalici. In ogni caso l’Impresa, per la garanzia kasko, non risarcirà un importo superiore all’80% del valore del Veicolo al momento del Sinistro. A.3.3 – Criteri di indennizzo relativamente alla garanzia Kasko In caso di Sinistro con responsabilità totale di terzi identificati, l’Indennizzo sarà corrisposto per l’intero importo del danno senza applicazione dello Scoperto e del degrado eventualmente previsti. In caso di Sinistro con responsabilità anche concorsuale dell’Assicurato, rimangono a carico del medesimo il degrado e lo Scoperto pattuiti in Polizza. Tuttavia in ogni caso di Sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa il modello CAI, la denuncia inoltrata alla propria Compagnia che garantisce la R.C. Auto e ogni altra documentazione atta a determinare il grado di responsabilità nel Sinistro (es. verbale delle Autorità intervenute). L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’Indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati. ART. 1.2 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE L'Assicurazione non comprende: – i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il Veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall’Indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate. – i danni da semplici bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; – le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al Veicolo modifiche, aggiunte o migliorie; – i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; – i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, calamità naturali, eventi atmosferici, atti vandalici e/o dolosi (salvo quanto previsto agli Artt. A.2.1 e A.2.2), atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; – i danni, perdite, costi o spese di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causati, o risultanti da, o collegati a utilizzo di armi, inquinamento, contaminazione o esplosione di sostanze biologiche, chimiche, radioattive o nucleari. Resta inteso che la liquidazione dell’Indennizzo è soggetta all’applicazione di Franchigie e/o Scoperti con relativi minimi così come indicato in Polizza. Mod.BAU01 – Ed. Aprile 2009 Pagina 12 di 22 Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006 (G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A. ART. 1.3 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO All’atto della stipulazione della Polizza l’Assicurato dichiara: a) la marca, il modello, la targa e l'allestimento del Veicolo da assicurare; b) il mese/anno di prima immatricolazione del Veicolo, anche se l’immatricolazione fosse avvenuta all'estero; c) il valore del Veicolo, comprensivo del valore degli Accessori eventualmente installati. Il valore assicurato del Veicolo ed il relativo Premio, riportati in Polizza, dopo ogni periodo di 12 mesi vengono adeguati automaticamente e riportati sulla quietanza di rinnovo, qualora la Polizza venga emessa con tacito rinnovo. ART. 1.4 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO Premesso che la liquidazione del Sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni del presente Contratto, ai fini della liquidazione medesima l’Assicurato deve contattare l’Impresa e tenere a disposizione il Veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 (otto) giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell’Impresa della denuncia del Sinistro. L’Impresa effettua il rimborso secondo le modalità contrattuali previste. Art. 1.4.1 Danno Parziale Nei primi dodici (12) mesi dalla data di prima immatricolazione, l’Indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado. Dal 13° mese in poi dalla data di prima immatricolazione, l’Indennizzo verrà determinato secondo il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro (riferimento Rivista “Quattroruote”/Tuttotrasporti). L'Indennizzo non può comunque superare il valore del Veicolo calcolato in base alla tabella di degrado operante, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero. Art . 1.4.2 Danno Totale L'Impresa rimborsa il valore del Veicolo determinato secondo il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro (riferimento Rivista “Quattroruote”/Tuttotrasporti), ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia. Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 70% del valore del Veicolo al momento del sinistro. In caso di perdita totale avvenuta entro i primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado. ART. 1.5 - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO - NOMINA DEL PERITO Verificata la fondatezza del diritto all’Indennizzo da parte dell’Assicurato, la valutazione dei danni è effettuata mediante accordo tra le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l’accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell’Assicurato. Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, le quali, tuttavia si riservano, sin d’ora, facoltà di impugnativa anche presso l’Autorità Giudiziaria. Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese a delle competenze del terzo. ART. 1.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'Indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Nella determinazione dell'ammontare del danno l'Impresa terrà conto dell'incidenza dell'IVA quando rimanga a carico dell'Assicurato e l'importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del Veicolo e relativi Accessori. In caso di Furto totale, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa le seconde chiavi (o altri simili apparecchi di controllo del Veicolo) del Veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In tutti i casi di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa (oltre alle seconde chiavi), copia (se possibile) della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a: Mod.BAU01 – Ed. Aprile 2009 Pagina 13 di 22 Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006 (G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A. individuare il Veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato); – verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà). In caso di Incendio, l'Assicurato deve inoltre far pervenire all'Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente. L’Assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta installazione ed il relativo valore, degli Accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo. L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del Sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purchè non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari. – ART. 1.7 - RECUPERO DEL VEICOLO L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del Veicolo rubato o di parte di esso. In caso di ritrovamento del Veicolo rubato prima della liquidazione dell'Indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale e pertanto sarà liquidato applicando i criteri propri di quest'ultimo. Prima di procedere alla liquidazione del danno, l'Assicurato si impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del Veicolo rubato all'Impresa mediante sottoscrizione di idonea procura. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso l’Assicurato dovrà restituire quanto precedentemente liquidato al netto del danno valutato e riconosciuto dall’ Impresa. SEZIONE B -GARANZIA ASSISTENZA La Copertura Assicurativa si intende estesa alla sottoindicata Garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata in Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio. Art. 2.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE L’Impresa si obbliga, dietro pagamento del Premio convenuto, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel Contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della Garanzia. L’Assistenza è materialmente erogata dalla Centrale Operativa presso la quale opera la struttura organizzativa dell’assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA. Art. 2.2 - MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA L’Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa componendo il numero verde 800.383386; dall’estero occorre comporre il numero +39.039.6899965, ed in caso di chiamate dall’estero la Centrale Operativa/l’Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall’Assicurato. La Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di Assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno per accogliere le richieste dell’Assicurato. L’Impresa ha il diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la Garanzia; l’Assicurato, su richiesta dell’Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso. Art. 2.3 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO L’Assicurato per ottenere Assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Centrale Operativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l’inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell’officina incaricata delle riparazioni. L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente Contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato. Mod.BAU01 – Ed. Aprile 2009 Pagina 14 di 22 Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006 (G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A. Art. 2.4 - PRESTAZIONI Le prestazioni si intendono valide per autovetture, camper, autocarri fino a 35 q.li ed oltre 35 q.li, salvo diversamente specificato. 2.4.1.Soccorso Stradale Se il Veicolo è immobilizzato in seguito a Guasto meccanico od elettrico, Incidente stradale, Incendio, esplosione, Scoppio, tentato Furto, Furto di parti del Veicolo (furto parziale), smarrimento e/o rottura chiavi, batteria scarica, esaurimento od errato rifornimento carburante, rottura o foratura pneumatico/i, rottura cristallo parabrezza o venisse ritrovato dopo Furto o Rapina, in condizioni tali da non essere in grado di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa invierà il mezzo di soccorso stradale sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure all’officina meccanica più vicina. Il costo dell’intervento è a carico dell’Impresa. Sono a carico dell’Assicurato: - i costi dei pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione; - le spese relative all’intervento di mezzi di recupero eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo; - il costo del soccorso qualora il guasto o l’incidente avvengano durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (ad es. percorsi in circuito o fuoristrada). Gli eventuali costi di deposito giornaliero sono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di 3 giorni. Per gli autocarri oltre i 35 q.li, questa prestazione è operante con una Franchigia di € 500,00 e con un limite massimo per evento di € 5.000,00. La franchigia di € 500,00 deve essere corrisposta obbligatoriamente al momento dell’erogazione della prestazione di soccorso. In caso contrario l’Impresa si riserva la facoltà di non procedere all’erogazione del servizio. 2.4.2.Officina mobile (prestazione erogata solo in Italia) Se il Veicolo è immobilizzato in seguito a Guasto meccanico od elettrico, Incidente stradale, Incendio, esplosione, Scoppio, tentato Furto, Furto di parti del Veicolo (furto parziale), smarrimento e/o rottura chiavi, batteria scarica, esaurimento od errato rifornimento carburante, rottura o foratura pneumatico/i, rottura cristallo parabrezza la Centrale Operativa invierà il mezzo di soccorso stradale sul luogo dell'immobilizzo per provvedere alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile. Se il Guasto non fosse riparabile sul posto si provvederà al traino del veicolo come previsto dal precedente punto Soccorso Stradale. Il costo dell’intervento è a carico dell’Impresa. Sono a carico dell’Assicurato: – i costi dei pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione; – le spese relative all’intervento di mezzi di recupero eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo; – il costo del soccorso qualora il guasto o l’incidente avvengano durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (ad es. percorsi in circuito o fuoristrada). Per gli autocarri oltre 35 q.li, questa prestazione è operante con una Franchigia di € 500,00 e con un limite massimo per evento di € 5.000,00. La franchigia di € 500,00 deve essere corrisposta obbligatoriamente al momento dell’erogazione della prestazione di soccorso. In caso contrario l’Impresa si riserva la facoltà di non procedere all’erogazione del servizio. 2.4.3. Autovettura in sostituzione (valida solo per autovetture) Se il Veicolo subisce il Furto totale, o dopo il traino organizzato dalla Centrale Operativa o disposto dalla Pubblica Autorità, è immobilizzato in seguito a Guasto meccanico od elettrico, Incidente stradale, Incendio, esplosione, Scoppio, tentato Furto, Furto di parti del Veicolo (furto parziale) o ritrovamento dopo Furto o Rapina e la relativa riparazione richiede più di 8 ore lavorative di manodopera certificate secondo i prontuari dei tempi di riparazione della Casa Costruttrice, dal responsabile dell’autofficina o dal soccorritore stradale mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa, oppure in caso di furto totale o rapina, verrà messa a disposizione dell’Assicurato un’autovettura in sostituzione, ad uso privato, senza autista, di pari cilindrata e comunque non superiore a 1.600 c.c. secondo i seguenti criteri: Mod.BAU01 – Ed. Aprile 2009 Pagina 15 di 22 Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006 (G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A. − fino ad un massimo di 3 giorni in caso di guasto; − fino ad un massimo di 10 giorni in caso di danni materiali derivanti da Furto, Incendio o Incidente stradale − fino ad un massimo di 21 giorni in caso di perdita totale del Veicolo. Sono a carico dell’Impresa i costi del noleggio e delle polizze assicurative obbligatorie mentre a carico dell’Assicurato rimangono: − il costo delle polizze facoltative non obbligatorie per Legge e le relative franchigie; − le spese di carburante, di pedaggio (ad es. autostrade), eventuali multe; − cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio (le quali possono richiedere all’Assicurato i dati della sua carta di credito a titolo di cauzione), eventuali eccedenze di noleggio, rispetto al massimo previsto, se non autorizzate dalla Centrale Operativa. Il noleggio è subordinato alla disponibilità di autovetture delle Case di Autonoleggio convenzionate. Non danno luogo alla prestazione i giorni di fermo del veicolo per operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare. In caso di furto parziale o totale è indispensabile inviare all’Impresa copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie. 2.4.4. Anticipo di denaro (valida solo per autocarri oltre 35 q.li) Se l’Assicurato si trova nella situazione di dover forzatamente sostenere delle spese impreviste e non è in grado di provvedere al pagamento di tali spese per mancanza o insufficienza di disponibilità finanziaria immediata a seguito di furto o smarrimento di ogni forma di pagamento disponibile (ad es. contanti, assegni, carte di credito od altro) la Centrale Operativa anticiperà la somma necessaria, rendendola disponibile nel più breve tempo possibile presso la località e il luogo ove si presenta la necessità, entro un massimale di € 5.000,00. I casi che danno diritto alla prestazione sono: pagamento di riparazioni meccaniche e /o di carrozzeria (compresi i cristalli), abbandono e demolizione del veicolo a seguito di guasto o incidente, acquisto di carburante, spese di prima necessità (ad es. vitto, alloggio), spese amministrative (ad es. rifacimento dei documenti personali o del veicolo indispensabili per il proseguimento del viaggio/rientro). La prestazione è subordinata a previa garanzia di copertura bancaria in Italia fornita per iscritto all’Impresa da un garante (familiare o datore di lavoro o istituto bancario) dell’Assicurato. Tale garanzia prevede il rimborso della somma anticipata entro 10 giorni dall’evento. Oltre tale termine l’Impresa avrà facoltà di applicare gli interessi di legge nonché attivarsi per la tutela dei propri interessi. 2.4.5. Invio pezzi di ricambio all’estero Se il Veicolo si trova all’estero ed è immobilizzato in seguito a Guasto meccanico od elettrico, Incidente stradale, Incendio, esplosione, Scoppio, tentato Furto, Furto di parti del Veicolo (furto parziale) o ritrovamento dopo Furto o Rapina ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nel Paese in cui si è verificato il sinistro, la Centrale Operativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l’Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i Concessionari Ufficiali della rete della Casa Costruttrice. La prestazione non è operante nel caso in cui l'Assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali. 2.4.6. Spese di albergo Qualora il Veicolo sia immobilizzato in seguito a Guasto meccanico od elettrico, Incidente stradale, Incendio, esplosione, Scoppio, tentato Furto, Furto di parti del Veicolo (furto parziale) ad oltre 50 Km dalla residenza dell’Assicurato e la riparazione renda necessaria una sosta di una o più notti, oppure in caso di Furto totale o Rapina che costringa l’Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o del proseguimento del viaggio, la Centrale Operativa organizza e l’Impresa tiene a carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino al massimale di € 400,00 per Sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra indicate sono a carico dell’Assicurato. 2.4.7. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio Qualora il Veicolo sia immobilizzato in seguito a Guasto meccanico od elettrico, Incidente stradale, Incendio, esplosione, Scoppio, tentato Furto, Furto di parti del Veicolo (furto parziale) ad oltre 50 Km dalla residenza dell’Assicurato, per i quali fosse necessario un fermo per le riparazioni superiore alle 24 ore in Italia o alle 72 ore all’estero, oppure in caso di Furto Mod.BAU01 – Ed. Aprile 2009 Pagina 16 di 22 Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006 (G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A. totale o Rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa organizza il proseguimento del viaggio dell’Assicurato e dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica/biglietto ferroviario prima classe/passaggio in nave classe turistica. Il massimale è, sia in Italia che all’estero, di € 800,00 per Sinistro. 2.4.8. Invio taxi Se il Veicolo è immobilizzato in seguito a Guasto meccanico od elettrico, Incidente stradale, Incendio, esplosione, Scoppio, tentato Furto, Furto di parti del Veicolo (furto parziale) o ritrovamento dopo Furto o Rapina la Centrale Operativa invia un taxi fino all’officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l’immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. L’Impresa tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di € 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri. 2.4.9. Rimpatrio del veicolo (valida solo per autovetture e camper) Se il Veicolo è immobilizzato all’estero in seguito a Guasto meccanico od elettrico, Incidente stradale, Incendio, esplosione, Scoppio, tentato Furto, Furto di parti del Veicolo (furto parziale) o ritrovamento dopo Furto o Rapina e il relativo fermo per la riparazione è superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa effettuerà con il mezzo di soccorso adeguato, il trasporto del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall’Assicurato. L’Impresa terrà a proprio carico i costi del trasporto e dell'eventuale custodia del Veicolo entro un massimale di € 2.000,00 per Sinistro. 2.4.10. Piantonamento del veicolo (valida solo per autocarri fino a 35 q.li e oltre 35 q.li) Qualora in seguito a Guasto meccanico od elettrico, Incidente stradale, Incendio, esplosione, Scoppio, tentato Furto, Furto di parti del Veicolo (furto parziale) o ritrovamento dopo Furto o Rapina il Veicolo è immobilizzato in condizioni tali da richiedere la custodia dei beni trasportati, l’Impresa provvede ad organizzare la vigilanza dei beni trasportati per il tempo necessario ad effettuare il trasporto del veicolo e/o le riparazioni atte a ripristinare la sicurezza del Veicolo. I costi di intervento sono a carico dell’Impresa sino ad un importo massimo di € 600,00 per Sinistro e per anno assicurativo. Art. 2.5 - ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA ASSISTENZA Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire all’Impresa o alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato. L’Impresa e/o la Centrale Operativa non assumono responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato. Relativamente a ciascun Assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l’Impresa e/o la Centrale Operativa non sono tenute a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Mod.BAU01 – Ed. Aprile 2009 Pagina 17 di 22 Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006 (G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A. SEZIONE C -GARANZIA TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE La Copertura Assicurativa si intende estesa alla sottoindicata Garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata in Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio. Art. 3.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE L’Impresa, verso il pagamento del Premio, assume a proprio carico le spese legali e peritali occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede stragiudiziale e giudiziale a seguito di un Sinistro relativo al Veicolo o alla persona assicurata indicata in Polizza, ed è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro. L’Impresa riconosce all’Assicurato la facoltà di libera scelta dell’avvocato o di altro professionista, purché questi sia abilitato dalla legge, per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in caso di Sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l’intervento dell’Impresa. La presente Garanzia consiste nel rimborso delle spese legali e peritali sostenute dall’Assicurato. Sono assicurati il proprietario o locatario del Veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi connessi al Veicolo identificato. La Copertura Assicurativa è operante nei seguenti casi: 1. arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, relativamente a controversie inerenti richieste di risarcimento danni; 2. danni subiti dal Veicolo, dal proprietario, dal conducente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso dei Veicolo; 3. danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del Veicolo; 4. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del Veicolo; 5. istanza di dissequestro del Veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione; 6. istanza di modifica del provvedimento di sospensione della patente in conseguenza di incidente della circolazione. Art. 3.2 - RISCHI ESCLUSI Dalla Copertura Assicurativa si intendono esclusi anche i Sinistri avvenuti : a) se il Veicolo indicato in Polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizione vigenti; c) se il conducente del Veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; d) nei casi di violazione dei seguenti articoli del Codice della Strada: art. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), art.187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti), art. 189 (comportamento in caso di incidente); e) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; f) per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Compagnia di Responsabilità Civile Automobilistica del Veicolo indicato in Polizza inerenti il mancato pagamento del Premio assicurativo; g) nel caso in cui la compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private). Art. 3.3 - LIMITI TERRITORIALI La validità territoriale della presente copertura assicurativa è limitata agli Stati facenti parte dell’Unione Europea, allo Stato della Città del Vaticano e alla Repubblica di San Marino. SEZIONE D - GARANZIA INFORTUNI AL CONDUCENTE La Copertura Assicurativa si intende estesa alla sottoindicata Garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata in Polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. Art. 4.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE L’Impresa, verso il pagamento del Premio, garantisce il Legittimo Conducente del Veicolo assicurato per gli Infortuni occorsigli mentre è alla guida, a seguito di Incidente stradale o di Guasto al Veicolo stesso. Sono compresi nella Mod.BAU01 – Ed. Aprile 2009 Pagina 18 di 22 Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006 (G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A. presente garanzia anche gli Infortuni che colpiscano il Legittimo Conducente, in caso di fermata accidentale del Veicolo, nel corso delle operazioni necessarie per rimetterlo in marcia nonché in occasione della salita e della discesa dal Veicolo stesso. Sono compresi nella presente garanzia gli Incidenti conseguenti a colpi di sole o di calore, stato di malore od incoscienza non sottesi da patologia conosciuta, nonché le ernie traumatiche e le lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzo. Non sono considerate Infortuni le ernie da sforzo. A deroga dell’art. 1900 Codice Civile, sono ricompresi nella presente garanzia gli Infortuni causati da colpa grave dell’Assicurato. 4.1.1. Somme assicurabili All’atto della sottoscrizione del Modulo di Polizza, il Contraente può scegliere una delle seguenti combinazioni di massimali relativi alle garanzie di cui all’art. 4.3. (“Combinazione”): Combinazione A): Combinazione B): Combinazione C): morte - Invalidità permanente: € 25.000,00. rimborso spese da Ricovero: € 1.500,00. morte: - Invalidità permanente: € 40.000,00. rimborso spese da Ricovero: € 2.500,00. morte - Invalidità permanente: € 50.000,00. rimborso spese da Ricovero: € 5.000,00. Art.. 4.2 - RISCHI ESCLUSI Sono esclusi dall’Assicurazione gli Infortuni verificatisi: • durante la partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti; • se l’Assicurato, alla guida del Veicolo al momento del Sinistro, non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; • se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del libretto di circolazione; • durante le operazioni di carico/scarico del Veicolo; • in connessione con atti di guerra, insurrezioni, sommosse, calamità naturali, esplosioni contaminazioni radioattive; • come conseguenza di intossicazione acuta di sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, farmaci); • in conseguenza di atti temerari o di azioni dolose. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute, le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive, infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità, sindromi organiche cerebrali. L’Assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni. L’Impresa indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti, purché la denuncia avvenga entro un anno dalla data dell’Infortunio. Per gli Assicurati che abbiano compiuto il 75° anno di età, le somme assicurate, a partire dalla prima scadenza annua successiva al compimento, si intendono ridotte del 50% (cinquanta percento), fermo il Premio. ART. 4.3 - GARANZIE PRESTATE 4.3.1. Invalidità Permanente Qualora l’Infortunio abbia per conseguenza una Invalidità Permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l’Infortunio è accaduto, l’Impresa corrisponderà per tale titolo un Indennizzo determinato in base alla Combinazione prescelta alla percentuale di invalidità calcolata in base alla tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 (tabella ANIA) e successive modifiche; fermo restando che sarà operante una Franchigia assoluta di 5 punti percentuali e che nulla è dovuto per Invalidità Permanenti inferiori a tale percentuale. Tuttavia qualora l’Invalidità Permanente, valutata in base alle percentuali ed ai criteri previsti, sia di grado pari o superiore al 66% l’Indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% senza applicazione di alcuna Franchigia. L’Indennizzo per Invalidità Permanente non è cumulabile con quella per morte. 4.3.2. Morte Qualora l’Infortunio abbia per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’Infortunio è accaduto, l’Impresa liquida ai Beneficiari, indicati dall’Assicurato o in mancanza, agli eredi legittimi, il massimale previsto in base alla Combinazione prescelta in Polizza. Mod.BAU01 – Ed. Aprile 2009 Pagina 19 di 22 Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006 (G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A. L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, l’Assicurato (entro un anno dall’infortunio) muore in conseguenza del medesimo Infortunio, l’Impresa corrisponde ai Beneficiari soltanto l’eventuale differenza tra indennizzo per morte e quello già pagato per Invalidità Permanente. 4.3.3. Rimborso spese di cura da Ricovero In caso di Infortunio, indennizzabile a termini della presente Sezione e che abbia comportato Ricovero, l’Impresa, entro i limiti del massimale previsto in base alla Combinazione prescelta in Polizza, rimborsa le spese relative al periodo di Ricovero per rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami, nonché le spese per interventi chirurgici e precisamente: onorari del chirurgo, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l’intervento. Si precisa che l’Impresa provvederà al rimborso delle spese di cura sopra indicate, solo se sostenute durante il periodo di Ricovero, restando escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera. Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative fatture, notule e ricevute debitamente quietanzate. Il rimborso delle spese di cura è cumulabile con l’Indennizzo per morte o per Invalidità Permanente. ART. 4.4 - RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA Salvo che per le spese di cura da Ricovero, l’Impresa rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell’Infortunio. SEZIONE E - NORME OPERATIVE IN CASO DI SINISTRO ART. 5 NORME OPERATIVE IN CASO DI SINISTRO In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna Garanzia di Polizza, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, bisogna allegare alla denuncia del Sinistro la documentazione indicata in ciascuna Garanzia di Polizza e di seguito riassunta. ART. 5 . 1. GARANZIA ARD 5.1.A. In Caso di Furto/Rapina del Veicolo oppure di Eventi Sociopolitici o Atti /Vandalici Presentare subito denuncia all’Autorità Giudiziaria del luogo in cui è avvenuto il fatto, avendo cura di specificare in denuncia se è stata sottratta anche la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà. In caso di Danno Totale occorre far pervenire tutte le chiavi del Veicolo, copia (se possibile) della fattura di acquisto e, se si tratta di Danno Parziale, dovranno essere specificate in denuncia le parti asportate e/o danneggiate. Copia autentica della denuncia deve essere inviata all’Impresa corredata da: – Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del Veicolo, rilasciato dal P.R.A.; – Perdita di possesso; – Procura a vendere intestata all’Impresa. In caso di danni al Veicolo avvenuti all’estero, occorre presentare denuncia anche presso la competente Autorità Italiana. Qualora il Veicolo venga ritrovato, inviare copia del relativo verbale rilasciato dall’Autorità Giudiziaria allegando dettagliata descrizione delle parti asportate e/o danneggiate. 5.1.B. In Caso di Incendio oppure di Eventi Atmosferici o Rottura Cristalli Presentare denuncia scritta all’Impresa descrivendo dettagliatamente i fatti ed allegando copia del verbale dei Vigili del Fuoco o di altra Autorità, se vi è stato il loro intervento oppure dichiarazione equivalente. In caso di incendio totale occorre inviare all’Impresa anche Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del Veicolo, rilasciato dal P.R.A. nonché la perdita di possesso. Mod.BAU01 – Ed. Aprile 2009 Pagina 20 di 22 Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006 (G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A. 5.1.C. In Caso di Kasko Presentare denuncia all’Impresa descrivendo dettagliatamente il Sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell’incidente. Se entrambe le persone coinvolte nell’incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente – modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il Sinistro, occorre trasmettere tale modello C.A.I. alla Centrale di Gestione dei Sinistri (cfr. “Definizioni”). 5.2.GARANZIA ASSISTENZA 5.2.A. In Caso di Assistenza al Veicolo Contattare la Centrale Operativa Filo diretto Service SpA, telefonando al seguente numero verde 800.383386; dall’estero occorre comporre il numero +39.039.6899965, comunicando subito le seguenti informazioni: • Nome e Cognome • Numero di Polizza • Targa del Veicolo e la sua reperibilità per eventuale perizia e/o stima del danno • Motivo della chiamata • Numero telefonico e/o indirizzo per i successivi contatti La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a: Centrale Operativa Filo diretto Service SpA – via Paracelso, 14 – 20041 Agrate Brianza (MI) 5.3. GARANZIA TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE 5.3.A. In Caso di Tutela Legale della Circolazione Occorre inviare all’Impresa una descrizione dettagliata dei fatti che hanno originato la controversia legale, l’imputazione del reato, il sequestro del mezzo od il ritiro della patente. Se l’Assicurato è sottoposto a procedimento penale o pensa che ciò possa accadere, deve attivarsi celermente nella denuncia del Sinistro affinché l’Impresa possa intervenire con la massima efficacia. 5.3.B. Nota Importante – Nel caso in cui il Veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio occorre inviare copia della denuncia al creditore ipotecario od alla Società di leasing proprietaria dello stesso Veicolo; – In caso di qualsiasi Danno Totale, suggeriamo di richiedere l’atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del Veicolo distrutto; – Occorre fornire ai richiedenti gli originali delle fatture delle riparazioni nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del Sinistro, fermo restando il diritto degli stessi di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del Sinistro denunciato. E’ necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto. 5.4. GARANZIA INFORTUNI AL CONDUCENTE 5.4.A La denuncia dell'Infortunio, con l'indicazione dalle cause che lo hanno determinato corredata di certificato medico, deve essere fatta tempestivamente per iscritto e comunque non oltre tre giorni lavorativi dall'Infortunio o dal momento in cui il Contraente/Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto conoscenza, all’Impresa: Bentos Assicurazioni S.p.A. - con sede legale in Via Crocefisso n. 27, 20122 Milano, Ufficio Sinistri. L'Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al numero verde 800.046.600. L’Assicuratore si riserva, in pendenza della denuncia di un Sinistro ed al fine di verificare la fondatezza delle informazioni contenute nella predetta denuncia e nella documentazione alla medesima allegata, la facoltà di richiedere un’integrazione documentale e di disporre, a proprie spese, accertamenti o perizie mediche. Quando I’Infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico all’Impresa. L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici dell’Impresa ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicuralo stesso. Le spese relative ai certificati medici e quello di cura, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dall'Assicurato. Mod.BAU01 – Ed. Aprile 2009 Pagina 21 di 22 Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006 (G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A. INFORMATIVA BENTOS ASSICURAZIONI SPA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”), Bentos le fornisce le seguenti informazioni circa il trattamento dei Suoi dati personali. 1. Finalità e modalità del trattamento I Suoi dati personali, raccolti da Bentos presso di Lei o alla stessa comunicati da terzi (ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali in cui Lei riveste la qualità di assicurato o beneficiario, stipulate anche per il tramite intermediari assicurativi), saranno trattati da Bentos, anche con mezzi elettronici, per dare esecuzione ai rapporti derivanti dal contratto da Lei concluso o stipulato in Suo favore (ad esempio, per l’attivazione della copertura assicurativa, la riassicurazione, la coassicurazione, la raccolta dei premi, la trattazione di eventuali reclami, la liquidazione di eventuali sinistri, la prevenzione delle frodi assicurative, l’adempimento di obblighi di legge) e per attività funzionali a tali rapporti. 2. Categorie di dati trattati Per le finalità indicate al paragrafo 1, Bentos potrà trattare anche i dati sensibili relativi alla Sua persona (precisamente, dati idonei a rivelare il Suo stato di salute contenuti, ad esempio, in questionari, certificati medici e cartelle cliniche) che dovessero occorrere per lo svolgimento delle verifiche necessarie all’instaurazione del rapporto di Assicurazione e all’esecuzione delle prestazioni eventualmente richieste nello svolgimento di tale rapporto (ad esempio, la liquidazione di un sinistro). 3. Natura facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto a rispondere Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Tuttavia, senza i Sui dati, Bentos non sarebbe in grado di dare inizio al rapporto di Assicurazione e di fornire le relative prestazioni. 4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza Per le finalità previste dal paragrafo 1, i Suoi dati personali potranno essere comunicati: (i) alle società del Gruppo cui Bentos appartiene; (ii) a soggetti che forniscono specifici servizi funzionali all’esecuzione del rapporto di Assicurazione (in particolare: intermediari assicurativi, riassicuratori, consulenti medici e legali, investigatori, periti, società di servizi cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi informatici, società che svolgono lavorazioni massive di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la clientela), nonché a società di revisione contabile e di certificazione di bilancio; (iii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo, per l’adempimento di obblighi di legge o di contratto (tra gli altri, ISVAP, ANIA, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, Ministero del Welfare, Banca d’Italia, etc ). L’elenco dei soggetti appartenenti a tali categorie è disponibile presso la sede di Bentos. Sempre per le finalità previste dal paragrafo 1, inoltre, potranno venire a conoscenza dei Suoi dati i soggetti designati da Bentos quali responsabili ed incaricati del trattamento. 5. Trattamento per finalità diverse dall’instaurazione e gestione del rapporto di Assicurazione Barrando le apposite caselle presenti nel modulo di adesione, potrà decidere se acconsentire o meno a che i Suoi dati anagrafici siano trattati da Bentos per finalità commerciali e per rilevare la qualità dei propri servizi. In assenza del Suo consenso al trattamento per tali finalità, Bentos non potrà fornirLe aggiornamenti circa la propria offerta di prodotti assicurativi né verificare presso di Lei il gradimento dei servizi erogati. 6. Diritti dell’interessato Lei ha diritto di ottenere: (i) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma comprensibile dei dati medesimi, della loro origine, nonché delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica su cui il trattamento si basa; (ii) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; (iii) l'attestazione che le operazioni di cui al precedente punto (ii) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Lei ha, altresì, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano: (i) per motivi legittimi, anche se i dati sono pertinenti alle finalità per cui sono stati raccolti; (ii) a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 7. Titolare del trattamento Titolare del trattamento è Bentos Assicurazioni S.p.A., Via Crocefisso, n. 27, 20122 Milano, tel.: 02 58212611 - fax: 02 58212610, e-mail: [email protected]. Mod.BAU01 – Ed. Aprile 2009 Pagina 22 di 22 Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Via Crocefisso n. 27 - 20122 Milano - Tel. 02.58212611 - Fax 02.58212610 - Cod. Fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Milano n. 05242480969 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00156 - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con Provvedimento ISVAP n. 2493 del 20.12.2006 (G.U. n. 1 del 02.01.2007) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta S.p.A. SCOPERTI E FRANCHIGIE (previsti per le Garanzie Incendio, Furto, Eventi Speciali, Kasko) AUTOVETTURE SENZA SATELLITARE VALORE ASSICURATO : fino a € 80.000,00 REGIONE / PROVINCIA Furto/Incendio Eventi speciali Kasko CALABRIA, CAMPANIA, LAZIO, SARDEGNA, SICILIA scop. 10% minimo € 250,00 scop. 10% minimo € 250,00 scop. 20% minimo € 500,00 Roma, ABRUZZO, BASILICATA, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, UMBRIA, scop. 10% minimo € 250,00 scop. 10% minimo € 250,00 scop. 10% minimo € 500,00 ALTRE REGIONI scop. 10% minimo € 250,00 scop. 10% minimo € 250,00 scop. 10% minimo € 500,00 Furto/Incendio Eventi speciali Kasko CALABRIA, CAMPANIA, LAZIO, SARDEGNA, SICILIA € 250,00 scop. 10% minimo € 250,00 scop. 20% minimo € 500,00 Roma, ABRUZZO, BASILICATA, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, UMBRIA, € 250,00 scop. 10% minimo € 250,00 scop. 10% minimo € 500,00 ALTRE REGIONI € 250,00 scop. 10% minimo € 250,00 scop. 10% minimo € 500,00 AUTOVETTURE CON SATELLITARE VALORE ASSICURATO : fino a € 100.000,00 REGIONE / PROVINCIA TABELLA DEGRADO PER IL CALCOLO DEL MASSIMO INDENNIZZO Dei DANNI PARZIALI da INCENDIO e FURTO / KASKO – calcolato dalla data di prima immatricolazione 1° ANNO 100% 2° ANNO 85% 3° ANNO 70% 4° ANNO 60% 5° ANNO e oltre 50% Mod.BAU01 – Ed. Aprile 2009 Pagina 1 di 1