Risposte alle domande più frequenti
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Risposte alle domande più frequenti
Risposte alle domande più frequenti per la procedura per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali GENERALI Dove trovo la documentazione sul conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali? Tutte le informazioni rilevanti sono pubblicate sul sito istituzionale www.beniculturali.it al seguente link . La parte fondamentale della documentazione consiste del bando pubblicato il 12 settembre 2014 e delle Linee guida applicative pubblicate il 4 settembre 2014. In particolare la lettura del bando è basilare per comprendere la procedura: si prega di non indirizzare domande alla casella [email protected] senza averla prima letto almeno il bando. Dal momento che la procedura viene riavviata dopo una lunga interruzione dovuta al legislatore , posso riprendere la mia domanda da dove la ho lasciata? No, in realtà la procedura è stata fortemente modificata dal legislatore e questo ha comportato la completa riscrittura dell’applicazione informatica che la consente. Di conseguenza occorrerà : accedere a una pagina web del tutto nuova; effettuare nuovamente la registrazione, fornendo propri dati personali, copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale o tessera sanitaria, oltrechè un proprio indirizzo di posta elettronica; accedere, se si vuole, alla funzione “Dati del bando precedente” che consente di visualizzare dati e documenti inseriti prima della interruzione della procedura, anche nel caso che non la si fosse completata, e inoltre consente lo scaricamento di qualsiasi documento allegato in passato; compilare la domanda dall’inizio inserendo le opportune informazioni e allegando documentazione obbligatoria e opzionale, e inviarla telematicamente. La partecipazione alla procedura per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali pregiudica la partecipazione a quella per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali? (modificata il 26/9/14) Assolutamente no, si può partecipare indipendentemente ad ambedue le procedure , naturalmente avendo i requisiti necessari per farlo. Inoltre l’acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore comporta, come indicato al vigente art. 182 , comma 1 quinquies del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, la possibilità di acquisire successivamente la qualifica di Restauratore in base a superamento di una specifica prova di idoneità. Naturalmente, per accedere alla prova di idoneità anzidetta, occorrerà comunque partecipare alla procedura per il conseguimento della qualifica di restauratore, inviando la relativa domanda con l’indicazione del possesso del requisito relativo (aver conseguito la qualifica di collaboratore restauratore). Vorrei sapere dove trovare il modulo della domanda? Non esiste un modulo di domanda pubblicato separatamente, nel senso che la domanda stessa può essere prodotta e inviata solo tramite l’applicazione che l’amministrazione ha predisposto a tal fine. I richiedenti sono invitati quindi ad accedere all’applicazione e a procedere alla compilazione che è guidata e supportata. D’altra parte la domanda comporta in sostanza la dichiarazione di uno o più requisiti elencati nel bando e, prima ancora, nell’art.182 e ss.mm.ii. del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, facilmente consultabili nella sezione normativa. Tuttavia per facilitare il più possibile i richiedenti nella comprensione della procedura, all’interno della sezione “Documentazione” sono reperibili: 1) Una bozza di domanda in formato pdf protetto e non stampabile che esprime tutte le alternative di compilazione possibili; 2) Una scheda descrittiva delle attività di restauro in formato pdf protetto e non stampabile che viene creata all’interno dell’applicazione per ogni attività di restauro indicata nella domanda; 3) Il modello in formato rtf della dichiarazione del datore di lavoro corredato delle note per la sua compilazione. Indietro MODALITA' DI ASSISTENZA Non sono d’accordo con le norme che governano questa procedura o con i criteri interpretativi e applicativi adottati: posso chiedere chiarimenti in proposito? Non verrà data risposta a domande con cui vengano sollevate perplessità o vengano formulate critiche o vengano richieste modifiche, in ordine alle scelte operate dalla normativa legislativa o regolamentare, come anche ai criteri interpretativi ed applicativi accolti nelle Linee guida applicative. Nei confronti di tali scelte e criteri, ogni interessato ha a disposizione gli ordinari strumenti di partecipazione procedimentale e di tutela giurisdizionale. In ogni caso non è la casella destinata all’assistenza la sede opportuna per discutere la procedura. Vorrei porre delle domande molto specifiche sulla validità dei titoli di studio in mio possesso o di attività di restauro svolte, lo posso fare? (modificata il 3/10/14) No, non è compito del servizio che fornisce l’assistenza garantire la validità di specifici titoli segnalati o delle attività di restauro svolte. Quello che il servizio di assistenza deve fornire , è l’indicazione dei criteri in base ai quali titoli e attività di restauro risultano validi ai fini della procedura. I chiarimenti potranno dunque riguardare soltanto questioni di massima, la cui valutazione prescinde dalla conoscenza della situazione concreta del richiedente. Alla stessa stregua non potrà essere effettuato un vaglio anticipato del curriculum del richiedente, al fine di stabilire se sussistono o meno i requisiti richiesti. In sostanza come indicato nel terzo avviso del 3/10/14 alle sole domande relative a difficoltà tecniche nella compilazione e invio telematico della domanda saranno date risposte individuali, tutti gli altri quesiti troveranno risposta nelle “domande più frequenti” , che verranno periodicamente aggiornate, o in generale nella documentazione presente nella pagina dedicata alla presente procedura. Come funziona l’assistenza fornita tramite la casella di posta elettronica [email protected] ? (modificata il 3/10/14) Tutte le richieste di chiarimento e assistenza vanno unicamente formulate e inviate per posta elettronica all’indirizzo [email protected] . Alle sole domande relative a difficoltà tecniche nella compilazione e invio telematico della domanda saranno date risposte individuali. Tutti gli altri quesiti troveranno risposta nelle “domande più frequenti” , che verranno periodicamente aggiornate, o in generale nella documentazione presente nella pagina dedicata alla presente procedura. Indietro PROBLEMI INFORMATICI Che fare in caso di duplice registrazione? (pubblicata il 17/10/2014) La duplice registrazione risulta possibile solo se non è stata convalidata la prima registrazione a seguito della mail ricevuta contenente un link che consente di effettuare la convalida. In questo caso si deve usare per la convalida il link contenuto nella mail più recente pervenuta, dal momento che la registrazione precedente è stata automaticamente annullata. E’ possibile che il client di posta elettronica adottato per la visualizzazione della mail alteri il link di convalida, spezzandolo in più parti. Cosa fare per renderlo funzionante? (pubblicata il 17/10/2014) Si può: Aprire la mail di convalida da un client di posta diverso da quello di normale utilizzo e usare il link , se compare in forma intera; Ricomporre le parti spezzate del link di convalida copiandole separatamente e incollandole tra loro, facendo attenzione a non lasciare spazi tra l’una e l’altra. Il link così ricostruito va poi incollato sul browser. Se non si risolve il problema in nessuna delle due modalità indicate , inoltrare la mail contenente il link a [email protected] segnalando la difficoltà. Indietro TITOLI DI STUDIO Ho una laurea xxxxxxxxx, posso partecipare alla selezione per conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali? Può partecipare se e solo se il titolo di laurea posseduto è riportato tra quelli elencati del bando, o è un titolo di studio equiparato o equipollente ai sensi della normativa vigente a quelli elencati nel bando. Per quanto riguarda la laurea in Conservazione dei beni culturali il bando specifica l’equiparazione che deve essere dichiarata dalla Università rilasciante ai fini della validità per la presente procedura. La caselle di assistenza [email protected] non risponderà a domande specifiche in merito: eventuali verifiche vanno effettuate presso l’ente che ha rilasciato il titolo o l’amministrazione competente. Mi sto per laureare , posso partecipare alla selezione per conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali? No, i requisiti che consentono la partecipazione e che sono tutti elencati nel bando, debbono essere posseduti entro e non oltre la data di pubblicazione dello stesso, ossia entro il 12 settembre 2014. Ho una laurea presa all’estero , posso partecipare alla selezione per conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali? (pubblicata il 29/09/14) Se e solo se il il titolo di laurea posseduto è equiparato o equipollente ai sensi della normativa vigente a quelli elencati nel bando come requisiti. Difficilmente l’equiparazione o l’equipollenza sono già riconosciuti , e, in generale, occorre chiederne il riconoscimento. Le modalità di tale procedura sono indicate sul sito del Ministero della Università e della Ricerca , si veda ad esempio il seguente link: http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0359Il_ric/0361Docume/1482Equipo_cf2.h tm , oppure si veda la pagina del Ministero degli Affari Esteri http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/Riconoscimento_titoli_studio/ . Su quest’ultimo link è possibile anche consultare l’elenco degli accordi bilaterali già esistenti. Per dichiarare questo titolo occorre usare la sezione della domanda dove si dichiarano i titoli di studio equipollenti o equiparati , con l’obbligo di allegare l’atto di riconoscimento di equipollenza. Come è possibile partecipare al bando per accedere alla qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali se si posseggono titoli di studio conseguiti all’estero e attestazioni di restauri eseguiti sempre all’estero? (Pubblicata il 20/10/14) La questione relativa ai titoli accademici acquisiti all’estero o alle attività svolte all’estero deve essere inquadrata sotto due profili previsti dalle normative vigenti; Per il riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro stato membro le procedure previste dalla direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con d.lgs. 206/07, prevedono nel campo del restauro come professioni regolamentate, pertanto rientranti nel campo di applicazione della citata normativa le seguenti professioni: Restauratore di beni culturali Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali (previsto D.M.86/2009 non ancora definito l’iter formativo) Tecnico del restauro dei beni culturali Il bando di concorso riguarda la professione di tecnico del restauro, una delle tre professioni inclusa nella citata direttiva. Pertanto in virtù di tale normativa coloro che saranno valutati, secondo la procedura prevista dalla direttiva, essere in possesso di una qualifica professione corrispondente a quella di collaboratore restauratore italiana (= Tecnico del restauro di beni culturali), avranno diritto all’accesso all’elenco e quindi all’ esercizio della professione regolamentata in Italia senza effettuare il concorso. Coloro che diversamente volessero partecipare al bando dovranno dimostrare di possedere i requisiti richiesti dal bando stesso, esibendo titoli accademici riconosciuti equipollenti secondo le procedure previste dal MIUR in proposito. Le Università ricevuti i titoli acquisiti all'estero ne valutano la corrispondenza ai propri corsi di laurea e possono o ratificarne l'equipollenza o diversamente o riconoscere crediti utili per acquisire il corrispondente titolo accademico. Per l’attività di restauro svolta all’estero si richiama quanto previsto nelle linee guida al punto 5.3.6. Indietro INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA PA COME ASSISTENTE TECNICO RESTAURATORE E' obbligatorio per i dipendenti delle P.A. operanti nel settore del restauro partecipare al Bando per il conseguimento delle qualifiche professionali? E nel caso si scelga di non partecipare – e, conseguentemente, di non essere iscritti nell'Elenco come Collaboratore Restauratore o come Restauratore – quali sono (o potrebbero essere) gli esiti sul piano professionale, visto che comunque ciascun dipendente svolge attualmente l'attività prevista dalla declaratoria del proprio profilo professionale e ciò a seguito di emissione di Decreto Ministeriale ad personam o di stipula di contratto nominale? (pubblicata il 15/10/14) Il codice dei beni culturali all’art. 29 prevede che…. gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia... Gli interni che non saranno inseriti negli elenchi continueranno a svolgere i compiti inerenti il proprio profilo nello stretto ambito del contratto sottoscritto È considerato utile ai fini del conseguimento della qualifica di Collaboratore Restauratore l' inquadramento iniziale nel MiBAC di dipendenti operanti nel settore della conservazione e del restauro come Operatore Tecnico per le varie specializzazioni, dati i successivi inquadramenti degli stessi come Assistente tecnico, Assistente Tecnico Scientifico e poi, nuovamente, come Assistente Tecnico, prima nella VI q.f., quindi nella posizione B3, fino all’attuale inquadramento nell’Area II? (pubblicata il 15/10/14) SI è considerato utile. E’ evidente che proprio perché l’inquadramento attuale non consente un’individuazione specifica dell’attività svolta all’interno del profilo come tecnico del restauro solo coloro che avranno svolto attività di restauro corrispondente al proprio profilo saranno inseriti in elenco a seguito della selezione prevista nel bando. Indietro SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RESTAURO Come posso calcolare la durata dell’attività svolta? Per ogni singola attività di restauro, occorre indicare data di inizio e di conclusione di ogni periodo in cui è stata svolta l’attività stessa. Di solito questa decorre dalla data del verbale di consegna o del contratto e vanno esclusi eventuali periodi di sospensione. Se il soggetto competente per la tutela, conferma, in base alla documentazione disponibile o per conoscenza diretta, il periodo o i periodi di attività dichiarati dal richiedente, la durata calcolata sarà equivalente ai giorni naturali, successivi e continuativi che comprendono data di inizio e di conclusione di ogni periodo: ad esempio il periodo dal 02/03/2000 al 21/05/2000 equivale a una durata di 81 giorni. Quando la somma della durata di uno o più periodi raggiunge la cifra di 365 giorni si è realizzata la durata di un anno. Non è possibile indicare per la stessa attività di restauro su un bene culturale, quindi all’interno di una scheda di attività di restauro, più periodi che coincidano, anche parzialmente. E’ invece possibile, in quanto previsto dalla legge (che adotta un criterio convenzionale) cumulare periodi relativi ad attività di restauro su beni diversi, e quindi dichiarati in schede di attività di restauro diverse , anche se cronologicamente coincidenti. Posso raggruppare più attività di restauro e dichiararle insieme nella stessa scheda di attività di restauro? Ogni scheda di attività di restauro deve riguardare un’attività svolta su uno o più beni culturali in base ad un contratto o ad un incarico specifico. Pertanto, è possibile raggruppare nella stessa scheda attività concernenti una pluralità di beni soltanto qualora il contratto o l’incarico sia unico e la competenza all’attestazione sia omogenea. Posso dichiarare una attività di restauro che si è prolungata oltre la data limite stabilita dalle norme? Sì, certamente, anche se ai fini del calcolo della durata si terrà conto esclusivamente del periodo o dei periodi di attività realizzati fino alla data limite che poi è quella di pubblicazione del bando, ossia il 12/9/2014. Non ho svolto attività di restauro continuativamente per il periodo necessario al riconoscimento del requisito, ma in un arco di tempo maggiore e sporadicamente,come posso fare? Non è affatto necessario che le varie attività utili a completare con la loro durata il periodo necessario al riconoscimento del requisito siano state svolte in maniera continuativa: possono essere state svolte in un periodo di tempo molto maggiore, ma, naturalmente debbono sempre essere state svolte prima della data limite eventualmente stabilita dalle norme. La durata complessiva delle mie attività di restauro eccede quella necessaria, posso indicarle tutte comunque? Sì, è opportuno che il richiedente indichi il maggior numero possibile di attività di restauro che ritiene di aver svolto, anche se eccedenti la durata utile richiesta dalla normativa: ciò al fine di ovviare al rischio che talune attività non vengano considerate utili (ad esempio, per carenza di documentazione, etc.). Che cos'è il "numero di inventario di un bene culturale"? E come posso inserirne più di uno? E' una informazione che si può non indicare, ma che è opportuno fornire, se posseduta, per facilitare l'identificazione del bene oggetto dell'attività di restauro che si dichiara. Ha rilevanza nel caso di beni culturali mobili, e indica il numero di inventario generale apposto sull'oggetto e corrispondente a quello trascritto nei corrispondenti registri dell'Ente proprietario, dove è corredato da una descrizione del bene. Non sempre tale numero è presente, o perché l’oggetto non è stato inventariato, o perché il numero apposto sull’oggetto è andato smarrito; anche per questo motivo, l’inserimento di questo dato non è obbligatorio. Si segnala che, se occorre inserirne più di uno, questo risulta possibile, essendo il campo di destinazione lungo 255 caratteri. Che cos’è la "cronologia del bene culturale"? E' una informazione che si può non indicare, ma che è opportuno fornire, se posseduta, per facilitare l’identificazione del bene oggetto dell’attività di restauro che si dichiara. Si tratta del periodo di esecuzione (fabbricazione) del bene,e può essere indicato in formato del tutto libero. Come si attribuiscono ai richiedenti le attività di restauro che risultano affidate ad un consorzio di imprese, ad una società cooperativa, ad una società di persone oppure ad una impresa familiare ? Si tratta di imprese appaltatrici che hanno la caratteristica di essere composte da diversi soggetti (rispettivamente: imprese, soci persone fisiche, persone fisiche legate da rapporti di parentela), di regola tutti direttamente coinvolti nell’attività di restauro. In questi casi, se non vi sono elementi che dimostrino il contrario (l’ipotesi più evidente è quella in cui figurino come componenti soci o persone che svolgono proprie attività lavorative professionali in settori fin diversi da quello del restauro, e che ricoprono nell’impresa un ruolo di tipo amministrativo, contabile, finanziario o legale), l’attività di restauro si attribuisce ai componenti secondo quanto dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa appaltatrice. Ho dei dubbi sul contenuto dell’autocertificazione ed in particolare su cosa intendere per "ente per il quale si è svolto il lavoro"? (pubblicato il 20/10/14) A sostegno dell’attività di restauro svolta il candidato fornirà autocertificazione dei lavori eseguiti su commissione dell’ente committente. Nell’autocertificazione, indicherà se il lavoro è stato eseguito in proprio o per conto di altro soggetto (ente per cui conto si è svolta l’attività) precisando la durata (da … a ….) e indicando, qualora ne sia a conoscenza, il funzionario dell’ente di tutela che ha seguito i lavori. Tale lavoro, eseguito in proprio o per altro ente, dovrà essere stato autorizzato in quanto trattasi di intervento eseguito su bene culturale sottoposto a tutela e pertanto l’ente di tutela avrà emesso o emetterà dichiarazione di buon esito per il lavoro di che trattasi. Ho svolto un tirocinio di 6 mesi presso un’impresa di restauro collaborando direttamente all’attività in corso nel laboratorio. Posso conteggiare il periodo del tirocinio tra l’attività di restauro necessaria al raggiungimento dei quattro anni? (pubblicato il 20/10/14) Il tirocinio è considerato un’attività formativa, nel tempo di lavoro devono infatti contenere ore specifiche dedicate alla formazione. Non si ritiene pertanto che possano essere considerate alla stregua di una attività di lavoro. Normativa di riferimento D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 Indietro