Risposte alle domande più frequenti

Transcript

Risposte alle domande più frequenti
Risposte alle domande più frequenti
per la procedura per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni
culturali
GENERALI
Dove trovo la documentazione sul conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore
di beni culturali?
Tutte le informazioni rilevanti sono pubblicate sul sito istituzionale www.beniculturali.it al seguente
link . La parte fondamentale della documentazione consiste del bando pubblicato il 12 settembre
2014 e delle Linee guida applicative pubblicate il 4 settembre 2014.
In particolare la lettura del bando è basilare per comprendere la procedura: si prega di non
indirizzare domande alla casella [email protected] senza averla prima letto
almeno il bando.
Dal momento che la procedura viene riavviata dopo una lunga interruzione dovuta al
legislatore , posso riprendere la mia domanda da dove la ho lasciata?
No, in realtà la procedura è stata fortemente modificata dal legislatore e questo ha comportato la
completa riscrittura dell’applicazione informatica che la consente. Di conseguenza occorrerà :
accedere a una pagina web del tutto nuova;
effettuare nuovamente la registrazione, fornendo propri dati personali, copia di un documento di
identità in corso di validità e del codice fiscale o tessera sanitaria, oltrechè un proprio indirizzo di
posta elettronica;
accedere, se si vuole, alla funzione “Dati del bando precedente” che consente di visualizzare dati e
documenti inseriti prima della interruzione della procedura, anche nel caso che non la si fosse
completata, e inoltre consente lo scaricamento di qualsiasi documento allegato in passato;
compilare la domanda dall’inizio inserendo le opportune informazioni e allegando documentazione
obbligatoria e opzionale, e inviarla telematicamente.
La partecipazione alla procedura per il conseguimento della qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali pregiudica la partecipazione a quella per il conseguimento della
qualifica di restauratore di beni culturali?
(modificata il 26/9/14)
Assolutamente no, si può partecipare indipendentemente ad ambedue le procedure , naturalmente
avendo i requisiti necessari per farlo.
Inoltre l’acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore comporta, come indicato al
vigente art. 182 , comma 1 quinquies del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, la possibilità di
acquisire successivamente la qualifica di Restauratore in base a superamento di una specifica prova
di idoneità.
Naturalmente, per accedere alla prova di idoneità anzidetta, occorrerà comunque partecipare alla
procedura per il conseguimento della qualifica di restauratore, inviando la relativa domanda con
l’indicazione del possesso del requisito relativo (aver conseguito la qualifica di collaboratore
restauratore).
Vorrei sapere dove trovare il modulo della domanda?
Non esiste un modulo di domanda pubblicato separatamente, nel senso che la domanda stessa può
essere prodotta e inviata solo tramite l’applicazione che l’amministrazione ha predisposto a tal fine.
I richiedenti sono invitati quindi ad accedere all’applicazione e a procedere alla compilazione che è
guidata e supportata.
D’altra parte la domanda comporta in sostanza la dichiarazione di uno o più requisiti elencati nel
bando e, prima ancora, nell’art.182 e ss.mm.ii. del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici,
facilmente consultabili nella sezione normativa.
Tuttavia per facilitare il più possibile i richiedenti nella comprensione della procedura, all’interno
della sezione “Documentazione” sono reperibili:
1) Una bozza di domanda in formato pdf protetto e non stampabile che esprime tutte le
alternative di compilazione possibili;
2) Una scheda descrittiva delle attività di restauro in formato pdf protetto e non stampabile che
viene creata all’interno dell’applicazione per ogni attività di restauro indicata nella
domanda;
3) Il modello in formato rtf della dichiarazione del datore di lavoro corredato delle note per la
sua compilazione.
Indietro
MODALITA' DI ASSISTENZA
Non sono d’accordo con le norme che governano questa procedura o con i criteri
interpretativi e applicativi adottati: posso chiedere chiarimenti in proposito?
Non verrà data risposta a domande con cui vengano sollevate perplessità o vengano formulate
critiche o vengano richieste modifiche, in ordine alle scelte operate dalla normativa legislativa o
regolamentare, come anche ai criteri interpretativi ed applicativi accolti nelle Linee guida
applicative. Nei confronti di tali scelte e criteri, ogni interessato ha a disposizione gli ordinari
strumenti di partecipazione procedimentale e di tutela giurisdizionale. In ogni caso non è la casella
destinata all’assistenza la sede opportuna per discutere la procedura.
Vorrei porre delle domande molto specifiche sulla validità dei titoli di studio in mio possesso o
di attività di restauro svolte, lo posso fare?
(modificata il 3/10/14)
No, non è compito del servizio che fornisce l’assistenza garantire la validità di specifici titoli
segnalati o delle attività di restauro svolte. Quello che il servizio di assistenza deve fornire , è
l’indicazione dei criteri in base ai quali titoli e attività di restauro risultano validi ai fini della
procedura. I chiarimenti potranno dunque riguardare soltanto questioni di massima, la cui
valutazione prescinde dalla conoscenza della situazione concreta del richiedente. Alla stessa stregua
non potrà essere effettuato un vaglio anticipato del curriculum del richiedente, al fine di stabilire se
sussistono o meno i requisiti richiesti. In sostanza come indicato nel terzo avviso del 3/10/14 alle
sole domande relative a difficoltà tecniche nella compilazione e invio telematico della domanda
saranno date risposte individuali, tutti gli altri quesiti troveranno risposta nelle “domande più
frequenti” , che verranno periodicamente aggiornate, o in generale nella documentazione presente
nella pagina dedicata alla presente procedura.
Come funziona l’assistenza fornita tramite la casella di posta elettronica
[email protected] ?
(modificata il 3/10/14)
Tutte le richieste di chiarimento e assistenza vanno unicamente formulate e inviate per posta
elettronica all’indirizzo [email protected] .
Alle sole domande relative a difficoltà tecniche nella compilazione e invio telematico della
domanda saranno date risposte individuali.
Tutti gli altri quesiti troveranno risposta nelle “domande più frequenti” , che verranno
periodicamente aggiornate, o in generale nella documentazione presente nella pagina dedicata alla
presente procedura.
Indietro
PROBLEMI INFORMATICI
Che fare in caso di duplice registrazione?
(pubblicata il 17/10/2014)
La duplice registrazione risulta possibile solo se non è stata convalidata la prima registrazione a seguito
della mail ricevuta contenente un link che consente di effettuare la convalida.
In questo caso si deve usare per la convalida il link contenuto nella mail più recente pervenuta, dal
momento che la registrazione precedente è stata automaticamente annullata.
E’ possibile che il client di posta elettronica adottato per la visualizzazione della mail alteri il link di
convalida, spezzandolo in più parti. Cosa fare per renderlo funzionante?
(pubblicata il 17/10/2014)
Si può:
Aprire la mail di convalida da un client di posta diverso da quello di normale utilizzo e usare il link , se
compare in forma intera;
Ricomporre le parti spezzate del link di convalida copiandole separatamente e incollandole tra loro,
facendo attenzione a non lasciare spazi tra l’una e l’altra. Il link così ricostruito va poi incollato sul
browser.
Se non si risolve il problema in nessuna delle due modalità indicate , inoltrare la mail contenente il link a
[email protected] segnalando la difficoltà.
Indietro
TITOLI DI STUDIO
Ho una laurea xxxxxxxxx, posso partecipare alla selezione per conseguimento della qualifica
di collaboratore restauratore di beni culturali?
Può partecipare se e solo se il titolo di laurea posseduto è riportato tra quelli elencati del bando, o è
un titolo di studio equiparato o equipollente ai sensi della normativa vigente a quelli elencati nel
bando.
Per quanto riguarda la laurea in Conservazione dei beni culturali il bando specifica l’equiparazione
che deve essere dichiarata dalla Università rilasciante ai fini della validità per la presente procedura.
La caselle di assistenza [email protected] non risponderà a domande
specifiche in merito: eventuali verifiche vanno effettuate presso l’ente che ha rilasciato il titolo o
l’amministrazione competente.
Mi sto per laureare , posso partecipare alla selezione per conseguimento della qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali?
No, i requisiti che consentono la partecipazione e che sono tutti elencati nel bando, debbono essere
posseduti entro e non oltre la data di pubblicazione dello stesso, ossia entro il 12 settembre 2014.
Ho una laurea presa all’estero , posso partecipare alla selezione per conseguimento della
qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali?
(pubblicata il 29/09/14)
Se e solo se il il titolo di laurea posseduto è equiparato o equipollente ai sensi della normativa
vigente a quelli elencati nel bando come requisiti.
Difficilmente l’equiparazione o l’equipollenza sono già riconosciuti , e, in generale, occorre
chiederne il riconoscimento. Le modalità di tale procedura sono indicate sul sito del Ministero della
Università
e
della
Ricerca
,
si
veda
ad
esempio
il
seguente
link:
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0359Il_ric/0361Docume/1482Equipo_cf2.h
tm
,
oppure
si
veda
la
pagina
del
Ministero
degli
Affari
Esteri
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/Riconoscimento_titoli_studio/
. Su quest’ultimo link è possibile anche consultare l’elenco degli accordi bilaterali già esistenti.
Per dichiarare questo titolo occorre usare la sezione della domanda dove si dichiarano i titoli di
studio equipollenti o equiparati , con l’obbligo di allegare l’atto di riconoscimento di equipollenza.
Come è possibile partecipare al bando per accedere alla qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali se si posseggono titoli di studio conseguiti all’estero e
attestazioni di restauri eseguiti sempre all’estero?
(Pubblicata il 20/10/14)
La questione relativa ai titoli accademici acquisiti all’estero o alle attività svolte all’estero deve
essere inquadrata sotto due profili previsti dalle normative vigenti;
Per il riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro stato membro le procedure
previste dalla direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con d.lgs. 206/07, prevedono nel campo del
restauro come professioni regolamentate, pertanto rientranti nel campo di applicazione della citata
normativa le seguenti professioni:
Restauratore di beni culturali
Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali (previsto
D.M.86/2009 non ancora definito l’iter formativo)
Tecnico del restauro dei beni culturali
Il bando di concorso riguarda la professione di tecnico del restauro, una delle tre professioni
inclusa nella citata direttiva.
Pertanto in virtù di tale normativa coloro che saranno valutati, secondo la procedura prevista dalla
direttiva, essere in possesso di una qualifica professione corrispondente a quella di collaboratore
restauratore italiana (= Tecnico del restauro di beni culturali), avranno diritto all’accesso all’elenco
e quindi all’ esercizio della professione regolamentata in Italia senza effettuare il concorso.
Coloro che diversamente volessero partecipare al bando dovranno dimostrare di possedere i
requisiti richiesti dal bando stesso, esibendo titoli accademici riconosciuti equipollenti secondo le
procedure previste dal MIUR in proposito. Le Università ricevuti i titoli acquisiti all'estero ne
valutano la corrispondenza ai propri corsi di laurea e possono o ratificarne l'equipollenza o
diversamente o riconoscere crediti utili per acquisire il corrispondente titolo accademico.
Per l’attività di restauro svolta all’estero si richiama quanto previsto nelle linee guida al punto 5.3.6.
Indietro
INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA PA COME ASSISTENTE TECNICO
RESTAURATORE
E' obbligatorio per i dipendenti delle P.A. operanti nel settore del restauro partecipare al
Bando per il conseguimento delle qualifiche professionali? E nel caso si scelga di non
partecipare – e, conseguentemente, di non essere iscritti nell'Elenco come Collaboratore
Restauratore o come Restauratore – quali sono (o potrebbero essere) gli esiti sul piano
professionale, visto che comunque ciascun dipendente svolge attualmente l'attività prevista
dalla declaratoria del proprio profilo professionale e ciò a seguito di emissione di Decreto
Ministeriale ad personam o di stipula di contratto nominale?
(pubblicata il 15/10/14)
Il codice dei beni culturali all’art. 29 prevede che…. gli interventi di manutenzione e restauro su beni
culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono
restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia...
Gli interni che non saranno inseriti negli elenchi continueranno a svolgere i compiti inerenti il proprio
profilo nello stretto ambito del contratto sottoscritto
È considerato utile ai fini del conseguimento della qualifica di Collaboratore Restauratore l'
inquadramento iniziale nel MiBAC di dipendenti operanti nel settore della conservazione e
del restauro come Operatore Tecnico per le varie specializzazioni, dati i successivi
inquadramenti degli stessi come Assistente tecnico, Assistente Tecnico Scientifico e poi,
nuovamente, come Assistente Tecnico, prima nella VI q.f., quindi nella posizione B3, fino
all’attuale inquadramento nell’Area II?
(pubblicata il 15/10/14)
SI è considerato utile. E’ evidente che proprio perché l’inquadramento attuale non consente
un’individuazione specifica dell’attività svolta all’interno del profilo come tecnico del restauro solo coloro
che avranno svolto attività di restauro corrispondente al proprio profilo saranno inseriti in elenco a seguito
della selezione prevista nel bando.
Indietro
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RESTAURO
Come
posso
calcolare
la
durata
dell’attività
svolta?
Per ogni singola attività di restauro, occorre indicare data di inizio e di conclusione di ogni periodo
in cui è stata svolta l’attività stessa. Di solito questa decorre dalla data del verbale di consegna o del
contratto e vanno esclusi eventuali periodi di sospensione. Se il soggetto competente per la tutela,
conferma, in base alla documentazione disponibile o per conoscenza diretta, il periodo o i periodi di
attività dichiarati dal richiedente, la durata calcolata sarà equivalente ai giorni naturali, successivi e
continuativi che comprendono data di inizio e di conclusione di ogni periodo: ad esempio il periodo
dal 02/03/2000 al 21/05/2000 equivale a una durata di 81 giorni. Quando la somma della durata di
uno o più periodi raggiunge la cifra di 365 giorni si è realizzata la durata di un anno. Non è
possibile indicare per la stessa attività di restauro su un bene culturale, quindi all’interno di una
scheda di attività di restauro, più periodi che coincidano, anche parzialmente. E’ invece possibile, in
quanto previsto dalla legge (che adotta un criterio convenzionale) cumulare periodi relativi ad
attività di restauro su beni diversi, e quindi dichiarati in schede di attività di restauro diverse , anche
se
cronologicamente
coincidenti.
Posso raggruppare più attività di restauro e dichiararle insieme nella stessa scheda di attività
di
restauro?
Ogni scheda di attività di restauro deve riguardare un’attività svolta su uno o più beni culturali in
base ad un contratto o ad un incarico specifico. Pertanto, è possibile raggruppare nella stessa scheda
attività concernenti una pluralità di beni soltanto qualora il contratto o l’incarico sia unico e la
competenza
all’attestazione
sia
omogenea.
Posso dichiarare una attività di restauro che si è prolungata oltre la data limite stabilita dalle
norme?
Sì, certamente, anche se ai fini del calcolo della durata si terrà conto esclusivamente del periodo o
dei periodi di attività realizzati fino alla data limite che poi è quella di pubblicazione del bando,
ossia
il
12/9/2014.
Non ho svolto attività di restauro continuativamente per il periodo necessario al
riconoscimento del requisito, ma in un arco di tempo maggiore e sporadicamente,come posso
fare?
Non è affatto necessario che le varie attività utili a completare con la loro durata il periodo
necessario al riconoscimento del requisito siano state svolte in maniera continuativa: possono essere
state svolte in un periodo di tempo molto maggiore, ma, naturalmente debbono sempre essere state
svolte
prima
della
data
limite
eventualmente
stabilita
dalle
norme.
La durata complessiva delle mie attività di restauro eccede quella necessaria, posso indicarle
tutte
comunque?
Sì, è opportuno che il richiedente indichi il maggior numero possibile di attività di restauro che
ritiene di aver svolto, anche se eccedenti la durata utile richiesta dalla normativa: ciò al fine di
ovviare al rischio che talune attività non vengano considerate utili (ad esempio, per carenza di
documentazione,
etc.).
Che cos'è il "numero di inventario di un bene culturale"? E come posso inserirne più di uno?
E' una informazione che si può non indicare, ma che è opportuno fornire, se posseduta, per facilitare
l'identificazione del bene oggetto dell'attività di restauro che si dichiara. Ha rilevanza nel caso di
beni culturali mobili, e indica il numero di inventario generale apposto sull'oggetto e corrispondente
a quello trascritto nei corrispondenti registri dell'Ente proprietario, dove è corredato da una
descrizione del bene. Non sempre tale numero è presente, o perché l’oggetto non è stato
inventariato, o perché il numero apposto sull’oggetto è andato smarrito; anche per questo motivo,
l’inserimento di questo dato non è obbligatorio. Si segnala che, se occorre inserirne più di uno,
questo risulta possibile, essendo il campo di destinazione lungo 255 caratteri.
Che
cos’è
la
"cronologia
del
bene
culturale"?
E' una informazione che si può non indicare, ma che è opportuno fornire, se posseduta, per facilitare
l’identificazione del bene oggetto dell’attività di restauro che si dichiara. Si tratta del periodo di
esecuzione (fabbricazione) del bene,e può essere indicato in formato del tutto libero.
Come si attribuiscono ai richiedenti le attività di restauro che risultano affidate ad un
consorzio di imprese, ad una società cooperativa, ad una società di persone oppure ad una
impresa
familiare
?
Si tratta di imprese appaltatrici che hanno la caratteristica di essere composte da diversi soggetti
(rispettivamente: imprese, soci persone fisiche, persone fisiche legate da rapporti di parentela), di
regola
tutti
direttamente
coinvolti
nell’attività
di
restauro.
In questi casi, se non vi sono elementi che dimostrino il contrario (l’ipotesi più evidente è quella in
cui figurino come componenti soci o persone che svolgono proprie attività lavorative professionali
in settori fin diversi da quello del restauro, e che ricoprono nell’impresa un ruolo di tipo
amministrativo, contabile, finanziario o legale), l’attività di restauro si attribuisce ai componenti
secondo
quanto
dichiarato
dal
legale
rappresentante
dell’impresa
appaltatrice.
Ho dei dubbi sul contenuto dell’autocertificazione ed in particolare su cosa intendere per
"ente per il quale si è svolto il lavoro"?
(pubblicato il 20/10/14)
A sostegno dell’attività di restauro svolta il candidato fornirà autocertificazione dei lavori eseguiti
su commissione dell’ente committente. Nell’autocertificazione, indicherà se il lavoro è stato
eseguito in proprio o per conto di altro soggetto (ente per cui conto si è svolta l’attività) precisando
la durata (da … a ….) e indicando, qualora ne sia a conoscenza, il funzionario dell’ente di tutela che
ha seguito i lavori.
Tale lavoro, eseguito in proprio o per altro ente, dovrà essere stato autorizzato in quanto trattasi di
intervento eseguito su bene culturale sottoposto a tutela e pertanto l’ente di tutela avrà emesso o
emetterà dichiarazione di buon esito per il lavoro di che trattasi.
Ho svolto un tirocinio di 6 mesi presso un’impresa di restauro collaborando direttamente
all’attività in corso nel laboratorio. Posso conteggiare il periodo del tirocinio tra l’attività di
restauro necessaria al raggiungimento dei quattro anni?
(pubblicato il 20/10/14)
Il tirocinio è considerato un’attività formativa, nel tempo di lavoro devono infatti contenere ore
specifiche dedicate alla formazione. Non si ritiene pertanto che possano essere considerate alla
stregua di una attività di lavoro. Normativa di riferimento D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167
Indietro