Separazioni personali, affidamento dei figli e genitore testimone di

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Separazioni personali, affidamento dei figli e genitore testimone di
31 gennaio 2017
www.istrevi.it/ius
I problemi che sorgono nell’affidamento dei figli minori di coniugi separati
quando i genitori professano religioni diverse
Separazioni personali,
affidamento dei figli
e genitore testimone di Geova
DARIO CRESTANI
(magistrato)
Fino agli anni sessanta del secolo scorso il numero delle separazioni coniugali
decretate in Italia dai Tribunali si aggirava su dieci-quindicimila all’anno. Nei decenni
successivi il numero è via via aumentato, fino a raggiungere ai nostri giorni la cifra,
allarmante, di oltre ottanta mila ogni anno. È compito degli studiosi di sociologia
analizzarne le cause, che sono molteplici e che vanno dal mutato costume sociale che,
privilegiando più i diritti che i doveri, porta le persone ad accettare malvolentieri
vincoli duraturi, all’indipendenza morale ed economica conquistata dalla donna, alla
fragilità di molti giovani che affrontano il matrimonio senza un adeguato e ponderato
progetto di vita comune. Ma un peso rilevante l’hanno avuto anche importanti
innovazioni legislative, in particolare l’introduzione dell’istituto del divorzio nel 1970, e
le leggi sul nuovo diritto di famiglia del 1975 che hanno “liberalizzato” l’istituto della
separazione facendone un diritto del coniuge anche in mancanza di una colpa dell’altro.
Innovazioni condivisibili sotto il profilo sociale e giuridico, attese da anni, ispirate
al principio che non è compito della legge e dello Stato tenere vincolate le persone
quando è venuta meno tra loro quella che il Diritto Romano chiamava “affectio
maritalis”, mentre la legge dei nostri giorni parla, più prosaicamente, di “intollerabilità
della prosecuzione della convivenza”. L’aspetto negativo del gran numero di
separazioni è, fortunatamente, controbilanciato dal fatto che, a differenza di un tempo,
oggi le stesse sono quasi sempre consensuali, nel senso che i coniugi vanno davanti al
giudice (e nei casi più semplici solo davanti all’ufficiale di stato civile) con l’accordo su
tutto, e quindi senza litigi. Se l’accordo non c’è la separazione è giudiziale, nel senso che
sarà il Tribunale a risolvere il contrasto, che in genere riguarda questioni economiche, o
l’affidamento dei figli.
Una vicenda di separazione giudiziale dagli aspetti particolari si è conclusa di
recente davanti la Corte di Cassazione, dopo essere stata esaminata prima dal Tribunale
e poi dalla Corte d’Appello.
Nell’ambito di una coppia coniugata con due figli sotto i dieci anni, la moglie
chiede che il giudice pronunci la separazione per colpa del marito (la dizione
giuridicamente esatta è “con addebito”al coniuge) e disponga l’affidamento a se stessa
dei due figli, con esclusione quindi del padre, in quanto questi, essendosi convertito al
credo religioso dei Testimoni di Geova, avrebbe disconosciuto i valori da lui fino allora
accettati e trasmessi ai figli, e aderito a valori inconciliabili con quelli propri del
cattolicesimo, manifestati con il matrimonio celebrato in chiesa.
Dario CRESTANI - Affidamento dei figli a genitori di confessioni diverse
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I giudici decretano la separazione, ma respingono entrambe le domande della
moglie. Affermano che il mutamento di fede religiosa si configura come esercizio del
diritto garantito dall’art. 19 della Costituzione, e come tale non può, di per sé solo,
integrare una colpa, se non si dimostra che l’adesione al nuovo credo abbia indotto il
marito a comportamenti contrari ai doveri di condotta coniugale. Va escluso poi,
secondo i giudici, che la scelta religiosa del marito possa giustificare di per sé
l’affidamento esclusivo dei minori alla madre, essendo risultato che il papà è legato
affettivamente ai figli e capace di accudirli nella quotidianità.
Appare quindi rispondente all’interesse morale e materiale dei minori stessi
conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, con
conseguente affidamento condiviso ad entrambi. I giudici non hanno comunque
mancato di dettare delle prescrizioni al padre, volte ad assicurare che la sua nuova
professione di fede non influisca sulla continuità dell’indirizzo fino allora seguito
nell’educazione dei figli (del tipo di non portare i bambini alle riunioni della nuova
confessione religiosa). Ciò per l’esigenza di evitare che lo sviluppo della loro personalità
di giovanissimi, fino allora improntata a determinati valori religiosi, possa risultare
pregiudicato dall’effetto di un improvviso contatto con le nuove e diverse pratiche di
culto del genitore.
Pubblicato su “il Giornale di Vicenza” del 31 gennaio 2017
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