REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DEI

Transcript

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DEI
REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SENO
ALL’ASSEMBLEA DEL FONDO PERSEO SIRIO
1. Indizione delle elezioni
Le elezioni per la costituzione dell’Assemblea dei Delegati sono indette dal Consiglio
d’Amministrazione, che provvede ad informare tutte le OO.SS. stipulanti l’Accordo di fusione tra il
fondo Perseo e Sirio, di cui al verbale sottoscritto dalle parti costitutive dei fondi Perseo e Sirio in data
16 luglio 2014, l’Aran, la Conferenza delle Regioni, l’ANCI, l’UPI ed il Ministero per la semplificazione e
la pubblica amministrazione.
Contestualmente il C.d.A. provvede ad informare tutti i lavoratori associati mediante invio di posta
elettronica e avviso da affiggere nelle bacheche sindacali delle amministrazioni e, per i pensionati, con
idonea comunicazione.
Le elezioni debbono essere indette almeno 180 gg. prima della scadenza del mandato dei componenti
l’Assemblea dei Delegati, e debbono svolgersi almeno 45 gg. prima della scadenza dell’Assemblea in
carica.
Ove il C.d.A. non provvedesse ad avviare la procedura elettorale nei termini sopra indicati, le parti
stipulanti l’Accordo di fusione tra il fondo Perseo e Sirio, di cui al verbale sottoscritto dalle parti
costitutive dei fondi Perseo e Sirio in data 16 luglio 2014, entro 15 gg. dai 180 gg. antecedenti la
scadenza del mandato dell’Assemblea dei Delegati, provvedono alla indizione delle elezioni ed ai
relativi adempimenti.
2. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto al voto (elettorato attivo) tutti gli iscritti nel libro degli associati almeno 30 giorni prima
della data di svolgimento delle elezioni.
Sono eleggibili (elettorato passivo) gli iscritti nel libro degli associati almeno 60 giorni antecedenti lo
svolgimento delle elezioni.
Gli elenchi degli elettori sono depositati presso la segreteria della Commissione elettorale nazionale, di
cui all’art. 3, e sono a disposizione di qualunque socio ne faccia richiesta.
Gli elenchi degli aventi diritto di elettorato passivo devono essere depositati entro il 55° giorno
antecedente quello fissato per le elezioni.
Gli elenchi degli aventi diritto di elettorato attivo devono essere depositati entro il 25° giorno
antecedente quello fissato per le elezioni.
Gli elenchi in questione devono recare cognome, nome, luogo, data di nascita, amministrazione di
appartenenza, provincia e regione dell’amministrazione di appartenenza delle persone che vi sono
iscritte.
Del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da
affiggere all’albo elettronico della Commissione elettorale presente sulla pagina web del sito internet
del fondo di cui al successivo art. 6.
3. Commissione elettorale nazionale
All’atto della indizione delle elezioni, e comunque entro 10 gg., il C.d.A. costituisce, presso la sede del
Fondo la Commissione elettorale nazionale, designando, su loro indicazione, un componente per
ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria dell’Accordo di fusione, di cui al verbale sottoscritto
dalle parti costitutive dei fondi Perseo e Sirio in data 16 luglio 2014.
Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente.
La Commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.
Tutte le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La Commissione elettorale dura in carica fino ai 40 gg. successivi alla proclamazione degli eletti ed ha
essenzialmente funzioni organizzative delle elezioni:
1. Sulla base delle comunicazioni fornite dal C.d.A., forma ed aggiorna gli elenchi, in ordine
alfabetico, dell’elettorato attivo e passivo, distinto per amministrazione di appartenenza,
provincia e regione dell’amministrazione di appartenenza.
2. Deposita presso la segreteria della Commissione entro i termini stabiliti gli elenchi
dell’elettorato attivo e passivo e ne dà comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito
avviene, mediante avviso da affiggere all’albo elettronico della Commissione elettorale, di cui al
successivo art 6;
3. Riceve le liste elettorali e verifica l'ammissibilità delle stesse, il rispetto delle condizioni
stabilite per la presentazione delle liste, attribuisce loro un numero progressivo in base
all’ordine di presentazione, ne dà comunicazione mediante affissione all’albo;
4. invia alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo di fusione, di cui al verbale
sottoscritto dalle parti costitutive dei fondi Perseo e Sirio in data 16 luglio 2014 nonché ai
presentatori di altre liste gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo, suddivisi per ente di
appartenenza, provincia e regione dell’amministrazione di appartenenza;
5. Approva la procedura per il voto elettronico come da allegato tecnico al presente regolamento;
6. Da indicazioni per l’istituzione dell’albo elettronico;
7. Da indicazione per la predisposizione delle schede per le votazioni e fissa il giorno e l’orario di
svolgimento delle elezioni;
8. Procede alle operazioni di scrutinio;
9. Redige il verbale delle elezioni;
10. Esamina i ricorsi in materia di liste elettorali e candidature.
Tre giorni dopo l’affissione delle liste all’albo la Commissione Elettorale può essere integrata con un
rappresentante per ciascuna organizzazione presentatrice di lista non rappresentata in Commissione.
4. Erronea compilazione degli elenchi
Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammessa istanza di revisione alla Commissione
elettorale nazionale entro il termine perentorio di 3 gg. dalla data di affissione all’albo elettronico, di
cui al successivo art. 6, dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi e la Commissione decide
entro i 3 giorni successivi alla data di presentazione del ricorso.
5. Formazione e presentazione delle liste elettorali
Le liste sono a carattere nazionale e possono essere presentate:
a) congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie dell’Accordo di fusione, di cui al
verbale sottoscritto dalle parti costitutive dei fondi Perseo e Sirio in data 16 luglio 2014,
sottoscritte dai rispettivi Segretari Generali;
b) da gruppi di soci del fondo. In tal caso devono essere sottoscritte da minimo l’1% degli associati
al Fondo iscritti a libro soci almeno 60 giorni antecedenti lo svolgimento delle elezioni,
rappresentativi di almeno 4 regioni;
c) da altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo,
purché abbiano aderito al presente regolamento. In tal caso devono essere sottoscritte dai
rispettivi segretari generali e da minimo l’1% degli associati al Fondo iscritti a libro soci
almeno 60 giorni antecedenti lo svolgimento delle elezioni, rappresentativi di almeno 4
regioni.
Le liste debbono riportare l’indicazione dell’Organizzazione sindacale presentatrice, e contenere i
nominativi dei candidati e, per le liste di cui al comma 1 lettera a), il nome del proprio rappresentante
nella Commissione elettorale nazionale con i relativi recapiti.
Accanto ai nominativi dei candidati devono essere riportati i seguenti elementi: luogo e data di nascita,
amministrazione di appartenenza, qualifica, firma per accettazione della designazione.
Ciascun candidato non può figurare in più di una lista e non può essere presentatore né della propria
né di altre liste.
Ciascuna lista può contenere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da
eleggere.
Qualora un delegato venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, la sostituzione avviene secondo
i criteri definiti nello statuto.
I presentatori delle liste dovranno apporre la propria firma in calce, o in foglio allegato, alla lista.
Dei sottoscrittori dovranno essere indicati: cognome, nome, numero di codice d’associazione al fondo.
Sottoscrittori e presentatori possono sottoscrivere e presentare una sola lista a pena di nullità di
quelle presentate successivamente.
I componenti della Commissione elettorale nazionale non possono essere candidati.
Le liste sono presentate alla Commissione elettorale nazionale almeno 40 gg. prima della data di
svolgimento delle elezioni accompagnate dai simboli che dovranno apparire sulle schede elettorali, in
qualunque formato grafico e su supporto elettromagnetico. La Commissione, verificata l'ammissibilità
delle liste, attribuisce loro un numero progressivo in base all’ordine di presentazione e ne dà
comunicazione mediante affissione all’albo elettronico che dovrà avvenire almeno 35 giorni
antecedenti lo svolgimento delle elezioni.
Trascorsi 3 gg. dalla data di affissione, le liste elettorali sono considerate valide.
Le liste debbono essere esposte nelle bacheche in ogni singola amministrazione e accessibili sul sito
internet del fondo di cui al successivo art. 6.
6 Modalità delle votazioni
Sul sito internet del fondo sarà istituita una pagina web dedicata alle elezioni, che costituirà albo
elettronico della Commissione elettorale, contenente tutte le informazioni riguardanti le elezioni che si
terranno con modalità di voto elettronico. Lo scrutinio avviene in modo automatico.
7. Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio, come da allegato tecnico, hanno inizio immediatamente dopo la chiusura
delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro espletamento.
Delle operazioni di scrutinio va redatto verbale, in duplice copia, dal quale debbono risultare in
particolare:
A) il numero degli elettori e quello dei votanti
B) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista
C) il numero delle schede bianche.
8. Attribuzione dei seggi e individuazione degli eletti
Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano alla Commissione elettorale nazionale.
La Commissione elettorale nazionale somma tutti i voti e determina la cifra elettorale di ciascuna lista,
che è costituita dalla somma dei voti riportati dalla stessa lista.
Per l’assegnazione del numero di delegati a ciascuna lista, occorre procedere con il seguente ordine di
operazioni:
a) si definisce il quorum;
b) si ripartiscono i posti da eleggere tra le liste;
c) si individuano i candidati delle liste che li hanno conseguito l’elezione a delegato.
Per calcolare il quorum si divide il numero dei votanti (schede valide più schede bianche) per il
numero di delegati da attribuire. Il quorum non va arrotondato.
Per la ripartizione dei posti da eleggere tra le liste la Commissione elettorale Centrale procede a
dividere i voti validi di ciascuna lita per il quorum ed otterrà il numero intero dei posti da attribuire
più i resti. Se non saranno attribuiti tutti i posti da delegato in base ai numeri interi ottenuti dai
quozienti, i residui posti saranno assegnati in base ai migliori resti.
Per l’individuazione dei candidati di ciascuna lista da eleggere si procede in ordine crescente
assegnando i posti a ciascuna lista a partire dal primo candidato in lista.
La Commissione elettorale nazionale procede alla proclamazione degli eletti, entro 3 giorni dalla
conclusione delle operazioni di voto mediante affissione del relativo elenco nell’albo elettronico della
Commissione stessa.
La Commissione elettorale nazionale provvede a diramare copia dell’elenco agli organi del fondo
pensione “PERSEO SIRIO” e alle organizzazioni sindacali interessate.
9. Ricorsi contro la proclamazione degli eletti, controllo generale e conservazione della
documentazione
La Commissione elettorale nazionale trasmette al Presidente del Fondo il verbale e la documentazione
relativa al procedimento elettorale entro i cinque giorni successivi alla proclamazione dei risultati.
I presentatori delle liste dei candidati possono presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 5
giorni dalla proclamazione dei risultati. Detti ricorsi dovranno essere definiti entro i 5 giorni successivi
alla presentazione del ricorso.
Contro la decisione della Commissione elettorale le parti entro 5 giorni possono presentare ricorso al
Consiglio di Amministrazione che dovrà decidere entro i successivi 5 giorni dalla data di presentazione
del ricorso.
Il C.d.A., nei 30 gg. successivi alla proclamazione, esamina comunque il contenuto dei verbali al fine di
verificare la congruenza e la coerenza dei dati in esso riportati. Qualora ritenga la sussistenza di gravi
irregolarità, ne chiede conto alla Commissione elettorale.
Il C.d.A. conserva le schede elettorali per il periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento
delle elezioni.
I verbali relativi alle operazioni di voto sono invece conservati fino alle elezioni successive.
10. Designazione dei rappresentanti delle amministrazioni
Secondo quanto previsto dallo Statuto all’art. 15, comma 1, i rappresentanti delle amministrazioni, in
numero di 30 delegati, sono designati dalle Amministrazioni su proposta dei competenti Comitati di
Settore che provvedono a notificare i nominativi, completi dei dati necessari alla loro identificazione,
agli organi del Fondo.
11. Clausola generale
Tutti i termini indicati nel presente regolamento, si intendono prorogati al primo giorno lavorativo
successivo utile se coincidenti con festività nazionali.
Norma transitoria 1
In sede di prima elezione dell’Assemblea dei delegati, le elezioni vengono indette e tutte le procedure
avviate dal primo Consiglio di Amministrazione, nominato in sede di costituzione del Fondo.
Il primo consiglio di Amministrazione provvede ad indire le elezioni e ad avviare tutte le procedure
connesse, al momento in cui, nel libro degli associati, risultano iscritti almeno 30.000 lavoratori dei
comparti contemplati nello Statuto.
In sede di prima elezione, le modalità di voto saranno le seguenti:
il voto si esprime elettronicamente
Esempio di assegnazione dei posti tra le liste
Posti da
attribuire
30
Elettori
30.000
Votanti
27.500
Schede valide
26.000
Schede bianche
Quorum
LISTE
Lista 1
Lista 2
Lista 3
Lista 4
1.500
916,667
Voti
riportati
6.000
12.000
posti
resti
6
posti da
resti
totale
lista
(6),5454
1
7
13 (13),0909
1
14
4.500
4
(4),9090
1
5
3.500
3
(3),8181
1
4
4
30
26