REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DEI
Transcript
REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DEI
REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SENO ALL’ASSEMBLEA DEL FONDO PERSEO SIRIO 1. Indizione delle elezioni Le elezioni per la costituzione dell’Assemblea dei Delegati sono indette dal Consiglio d’Amministrazione, che provvede ad informare tutte le OO.SS. stipulanti l’Accordo di fusione tra il fondo Perseo e Sirio, di cui al verbale sottoscritto dalle parti costitutive dei fondi Perseo e Sirio in data 16 luglio 2014, l’Aran, la Conferenza delle Regioni, l’ANCI, l’UPI ed il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Contestualmente il C.d.A. provvede ad informare tutti i lavoratori associati mediante invio di posta elettronica e avviso da affiggere nelle bacheche sindacali delle amministrazioni e, per i pensionati, con idonea comunicazione. Le elezioni debbono essere indette almeno 180 gg. prima della scadenza del mandato dei componenti l’Assemblea dei Delegati, e debbono svolgersi almeno 45 gg. prima della scadenza dell’Assemblea in carica. Ove il C.d.A. non provvedesse ad avviare la procedura elettorale nei termini sopra indicati, le parti stipulanti l’Accordo di fusione tra il fondo Perseo e Sirio, di cui al verbale sottoscritto dalle parti costitutive dei fondi Perseo e Sirio in data 16 luglio 2014, entro 15 gg. dai 180 gg. antecedenti la scadenza del mandato dell’Assemblea dei Delegati, provvedono alla indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti. 2. Elettorato attivo e passivo Hanno diritto al voto (elettorato attivo) tutti gli iscritti nel libro degli associati almeno 30 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni. Sono eleggibili (elettorato passivo) gli iscritti nel libro degli associati almeno 60 giorni antecedenti lo svolgimento delle elezioni. Gli elenchi degli elettori sono depositati presso la segreteria della Commissione elettorale nazionale, di cui all’art. 3, e sono a disposizione di qualunque socio ne faccia richiesta. Gli elenchi degli aventi diritto di elettorato passivo devono essere depositati entro il 55° giorno antecedente quello fissato per le elezioni. Gli elenchi degli aventi diritto di elettorato attivo devono essere depositati entro il 25° giorno antecedente quello fissato per le elezioni. Gli elenchi in questione devono recare cognome, nome, luogo, data di nascita, amministrazione di appartenenza, provincia e regione dell’amministrazione di appartenenza delle persone che vi sono iscritte. Del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affiggere all’albo elettronico della Commissione elettorale presente sulla pagina web del sito internet del fondo di cui al successivo art. 6. 3. Commissione elettorale nazionale All’atto della indizione delle elezioni, e comunque entro 10 gg., il C.d.A. costituisce, presso la sede del Fondo la Commissione elettorale nazionale, designando, su loro indicazione, un componente per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria dell’Accordo di fusione, di cui al verbale sottoscritto dalle parti costitutive dei fondi Perseo e Sirio in data 16 luglio 2014. Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente. La Commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione elettorale dura in carica fino ai 40 gg. successivi alla proclamazione degli eletti ed ha essenzialmente funzioni organizzative delle elezioni: 1. Sulla base delle comunicazioni fornite dal C.d.A., forma ed aggiorna gli elenchi, in ordine alfabetico, dell’elettorato attivo e passivo, distinto per amministrazione di appartenenza, provincia e regione dell’amministrazione di appartenenza. 2. Deposita presso la segreteria della Commissione entro i termini stabiliti gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo e ne dà comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affiggere all’albo elettronico della Commissione elettorale, di cui al successivo art 6; 3. Riceve le liste elettorali e verifica l'ammissibilità delle stesse, il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste, attribuisce loro un numero progressivo in base all’ordine di presentazione, ne dà comunicazione mediante affissione all’albo; 4. invia alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo di fusione, di cui al verbale sottoscritto dalle parti costitutive dei fondi Perseo e Sirio in data 16 luglio 2014 nonché ai presentatori di altre liste gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo, suddivisi per ente di appartenenza, provincia e regione dell’amministrazione di appartenenza; 5. Approva la procedura per il voto elettronico come da allegato tecnico al presente regolamento; 6. Da indicazioni per l’istituzione dell’albo elettronico; 7. Da indicazione per la predisposizione delle schede per le votazioni e fissa il giorno e l’orario di svolgimento delle elezioni; 8. Procede alle operazioni di scrutinio; 9. Redige il verbale delle elezioni; 10. Esamina i ricorsi in materia di liste elettorali e candidature. Tre giorni dopo l’affissione delle liste all’albo la Commissione Elettorale può essere integrata con un rappresentante per ciascuna organizzazione presentatrice di lista non rappresentata in Commissione. 4. Erronea compilazione degli elenchi Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammessa istanza di revisione alla Commissione elettorale nazionale entro il termine perentorio di 3 gg. dalla data di affissione all’albo elettronico, di cui al successivo art. 6, dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi e la Commissione decide entro i 3 giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. 5. Formazione e presentazione delle liste elettorali Le liste sono a carattere nazionale e possono essere presentate: a) congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie dell’Accordo di fusione, di cui al verbale sottoscritto dalle parti costitutive dei fondi Perseo e Sirio in data 16 luglio 2014, sottoscritte dai rispettivi Segretari Generali; b) da gruppi di soci del fondo. In tal caso devono essere sottoscritte da minimo l’1% degli associati al Fondo iscritti a libro soci almeno 60 giorni antecedenti lo svolgimento delle elezioni, rappresentativi di almeno 4 regioni; c) da altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente regolamento. In tal caso devono essere sottoscritte dai rispettivi segretari generali e da minimo l’1% degli associati al Fondo iscritti a libro soci almeno 60 giorni antecedenti lo svolgimento delle elezioni, rappresentativi di almeno 4 regioni. Le liste debbono riportare l’indicazione dell’Organizzazione sindacale presentatrice, e contenere i nominativi dei candidati e, per le liste di cui al comma 1 lettera a), il nome del proprio rappresentante nella Commissione elettorale nazionale con i relativi recapiti. Accanto ai nominativi dei candidati devono essere riportati i seguenti elementi: luogo e data di nascita, amministrazione di appartenenza, qualifica, firma per accettazione della designazione. Ciascun candidato non può figurare in più di una lista e non può essere presentatore né della propria né di altre liste. Ciascuna lista può contenere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere. Qualora un delegato venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, la sostituzione avviene secondo i criteri definiti nello statuto. I presentatori delle liste dovranno apporre la propria firma in calce, o in foglio allegato, alla lista. Dei sottoscrittori dovranno essere indicati: cognome, nome, numero di codice d’associazione al fondo. Sottoscrittori e presentatori possono sottoscrivere e presentare una sola lista a pena di nullità di quelle presentate successivamente. I componenti della Commissione elettorale nazionale non possono essere candidati. Le liste sono presentate alla Commissione elettorale nazionale almeno 40 gg. prima della data di svolgimento delle elezioni accompagnate dai simboli che dovranno apparire sulle schede elettorali, in qualunque formato grafico e su supporto elettromagnetico. La Commissione, verificata l'ammissibilità delle liste, attribuisce loro un numero progressivo in base all’ordine di presentazione e ne dà comunicazione mediante affissione all’albo elettronico che dovrà avvenire almeno 35 giorni antecedenti lo svolgimento delle elezioni. Trascorsi 3 gg. dalla data di affissione, le liste elettorali sono considerate valide. Le liste debbono essere esposte nelle bacheche in ogni singola amministrazione e accessibili sul sito internet del fondo di cui al successivo art. 6. 6 Modalità delle votazioni Sul sito internet del fondo sarà istituita una pagina web dedicata alle elezioni, che costituirà albo elettronico della Commissione elettorale, contenente tutte le informazioni riguardanti le elezioni che si terranno con modalità di voto elettronico. Lo scrutinio avviene in modo automatico. 7. Operazioni di scrutinio Le operazioni di scrutinio, come da allegato tecnico, hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro espletamento. Delle operazioni di scrutinio va redatto verbale, in duplice copia, dal quale debbono risultare in particolare: A) il numero degli elettori e quello dei votanti B) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista C) il numero delle schede bianche. 8. Attribuzione dei seggi e individuazione degli eletti Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano alla Commissione elettorale nazionale. La Commissione elettorale nazionale somma tutti i voti e determina la cifra elettorale di ciascuna lista, che è costituita dalla somma dei voti riportati dalla stessa lista. Per l’assegnazione del numero di delegati a ciascuna lista, occorre procedere con il seguente ordine di operazioni: a) si definisce il quorum; b) si ripartiscono i posti da eleggere tra le liste; c) si individuano i candidati delle liste che li hanno conseguito l’elezione a delegato. Per calcolare il quorum si divide il numero dei votanti (schede valide più schede bianche) per il numero di delegati da attribuire. Il quorum non va arrotondato. Per la ripartizione dei posti da eleggere tra le liste la Commissione elettorale Centrale procede a dividere i voti validi di ciascuna lita per il quorum ed otterrà il numero intero dei posti da attribuire più i resti. Se non saranno attribuiti tutti i posti da delegato in base ai numeri interi ottenuti dai quozienti, i residui posti saranno assegnati in base ai migliori resti. Per l’individuazione dei candidati di ciascuna lista da eleggere si procede in ordine crescente assegnando i posti a ciascuna lista a partire dal primo candidato in lista. La Commissione elettorale nazionale procede alla proclamazione degli eletti, entro 3 giorni dalla conclusione delle operazioni di voto mediante affissione del relativo elenco nell’albo elettronico della Commissione stessa. La Commissione elettorale nazionale provvede a diramare copia dell’elenco agli organi del fondo pensione “PERSEO SIRIO” e alle organizzazioni sindacali interessate. 9. Ricorsi contro la proclamazione degli eletti, controllo generale e conservazione della documentazione La Commissione elettorale nazionale trasmette al Presidente del Fondo il verbale e la documentazione relativa al procedimento elettorale entro i cinque giorni successivi alla proclamazione dei risultati. I presentatori delle liste dei candidati possono presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 5 giorni dalla proclamazione dei risultati. Detti ricorsi dovranno essere definiti entro i 5 giorni successivi alla presentazione del ricorso. Contro la decisione della Commissione elettorale le parti entro 5 giorni possono presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione che dovrà decidere entro i successivi 5 giorni dalla data di presentazione del ricorso. Il C.d.A., nei 30 gg. successivi alla proclamazione, esamina comunque il contenuto dei verbali al fine di verificare la congruenza e la coerenza dei dati in esso riportati. Qualora ritenga la sussistenza di gravi irregolarità, ne chiede conto alla Commissione elettorale. Il C.d.A. conserva le schede elettorali per il periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni. I verbali relativi alle operazioni di voto sono invece conservati fino alle elezioni successive. 10. Designazione dei rappresentanti delle amministrazioni Secondo quanto previsto dallo Statuto all’art. 15, comma 1, i rappresentanti delle amministrazioni, in numero di 30 delegati, sono designati dalle Amministrazioni su proposta dei competenti Comitati di Settore che provvedono a notificare i nominativi, completi dei dati necessari alla loro identificazione, agli organi del Fondo. 11. Clausola generale Tutti i termini indicati nel presente regolamento, si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo utile se coincidenti con festività nazionali. Norma transitoria 1 In sede di prima elezione dell’Assemblea dei delegati, le elezioni vengono indette e tutte le procedure avviate dal primo Consiglio di Amministrazione, nominato in sede di costituzione del Fondo. Il primo consiglio di Amministrazione provvede ad indire le elezioni e ad avviare tutte le procedure connesse, al momento in cui, nel libro degli associati, risultano iscritti almeno 30.000 lavoratori dei comparti contemplati nello Statuto. In sede di prima elezione, le modalità di voto saranno le seguenti: il voto si esprime elettronicamente Esempio di assegnazione dei posti tra le liste Posti da attribuire 30 Elettori 30.000 Votanti 27.500 Schede valide 26.000 Schede bianche Quorum LISTE Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 1.500 916,667 Voti riportati 6.000 12.000 posti resti 6 posti da resti totale lista (6),5454 1 7 13 (13),0909 1 14 4.500 4 (4),9090 1 5 3.500 3 (3),8181 1 4 4 30 26