Le novità della revisione legale: il recepimento della Direttiva 2014

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Le novità della revisione legale: il recepimento della Direttiva 2014
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo
29 novembre 2016
Le novità della revisione legale: il
recepimento della Direttiva 2014/56/UE
e le modifiche al D. Lgs. 39/2010
Silvia Carrara – Revisore Legale
Novità in materia di deontologia,
riservatezza e indipendenza
► Nuovo quadro normativo di riferimento
► Aggiornamento delle regole sulla revisione
► Deontologia, scetticismo, riservatezza e segreto
professionali
► Nuovo quadro normativo
► Focus sulle novità
► Sindaci-revisori: debolezze riscontrate
► Indipendenza e obiettività
►Nuovo quadro normativo
►Elementi chiave dell’art. 10 originario
►Elementi chiave dell’art. 10|Novità introdotte
►Focus su altre novità
►Recap delle novità
►Questioni interpretative
►Sindaci-revisori: carenze riscontrate
Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza|Nuovo quadro normativo di
riferimento
Soggetti non EIP e
diversi da Enti sottoposti
a regime intermedio
•
•
Artt. 9, 9-bis, 10 e 10-bis D. Lgs. 39/2010;
Principi di deontologia professionale, indipendenza e
obiettività elaborati da ordini e associazioni professionali
congiuntamente al MEF e alla Consob ex artt. 9 comma 1
e 10, comma 12, D.Lgs. 39/2010, previa sottoscrizione di
una Convenzione (in via transitoria PR100).
EIP
(Emittenti valori
mobiliari;
Banche e Assicurazioni)
•
•
Disciplina Generale;
Art. 17 D. Lgs. 39/2010, con richiamo ad un Regolamento
Consob in tema di indipendenza;
Artt. 4,5 e 6 Regolamento UE 537/2014.
Enti sottoposti a regime
intermedio (es. Sim,
Sicav, Sgr, Società diffuse)
3
•
•
•
•
Disciplina Generale;
Art. 17 D. Lgs. 39/2010, con richiamo ad un Regolamento
Consob in tema di indipendenza;
Artt. 4, paragrafi 1 e 2, art. 5, paragrafi 1 e 5, e art. 6,
paragrafo 1, Regolamento UE 537/2014.
Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza| Aggiornamento delle regole sulla
revisione
Applicabilità per sindaci-revisori:
• Applicabilità per i revisori individuali/società di revisione:
nessuno adattamento per i sindaci-revisori.
• Per i sindaci-revisori le nuove regole, più strette, prevalgono
su quelle dei sindaci.
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Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza|Deontologia, scetticismo, riservatezza
e segreto professionali|Nuovo quadro normativo
D. Lgs. 39/2010 originario:
• Art. 9 – Deontologia
professionale, riservatezza e
segreto professionale
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D. Lgs. 39/2010 novellato:
• Art. 9 – Deontologia e
scetticismo professionale
• Art. 9 bis – Riservatezza e
segreto professionale
Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza|Deontologia, scetticismo, riservatezza
e segreto professionali/Nuovo quadro normativo
Modifica
Art. 9
Scissione in 2 articoli
Nuovo Art. 9
«Deontologia e
scetticismo
professionale»
DEFINIZIONE:
DEFINIZIONE
per “scetticismo
professionale” si
intende un
atteggiamento
caratterizzato da un
approccio
dubitativo, dal
costante monitoraggio
delle condizioni che
potrebbero indicare
una potenziale
inesattezza dovuta a
errore o frode,
nonché da una
valutazione critica
della documentazione
inerente alla revisione.
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RIMANDO:
Rimando ai principi di
deontologia
professionale:
• elaborati da ordini e
associazioni
convenzionati
(CNDCEC, Assirevi,
INRL) + MEF +
CONSOB;
• da emettere da
parte del MEF
(sentita CONSOB);
• ancora da emettere
(ma
sostanzialmente già
pronti).
Nuovo Art. 9 – bis
«Riservatezza e
segreto
professionale»
APPLICAZIONE
APPLICAZIONE:
Il revisore legale che
effettua la revisione
legale dei conti
esercita nel corso
dell’intera revisione
lo scetticismo
professionale,
riconoscendo la
possibilità che si
verifichi un errore
significativo attribuibile
a fatti o comportamenti
che sottintendono
irregolarità, compresi
frodi o errori.
FOCUS:
Il revisore legale che
effettua la revisione
legale esercita lo
scetticismo
professionale in
particolare durante la
revisione delle stime
fornite dalla direzione
riguardanti: il fair
value, la riduzione di
valore delle attività,
gli accantonamenti, i
flussi di cassa futuri
e il going concern.
Benché la definizione di
‘’scetticismo
professionale’’
contenuta nel D. Lgs.
39/2010 non sia
perfettamente allineata
a quella riveniente dagli
ISA Italia, si ritiene che
una condotta
improntata al rispetto
dei principi di revisione
soddisfi anche gli
obblighi previsti dal D.
Lgs. 39/2010.
Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza|Deontologia, scetticismo, riservatezza
e segreto professionali|Nuovo quadro normativo
Modifica
Art. 9
Scissione in 2 articoli
Nuovo Art. 9
«Deontologia e
scetticismo
professionale»
Fino a quando il potere di
cui all’art. 9-bis, comma 2,
non sarà esercitato, può
ritenersi ragionevole che il
revisore tenga in
considerazione le
disposizioni rinvenibili
negli ISA (Italia), che
rappresentano l’unico
punto di riferimento
esistente. Inoltre, si ritiene
che l’obbligo di
riservatezza non sia
soggetto a limiti temporali.
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APPLICAZIONE:
Tutte le informazioni
e i documenti ai quali
hanno accesso il
revisore legale e la
società di revisione
legale nello
svolgimento della
revisione legale sono
coperti dall’obbligo di
riservatezza e dal
segreto
professionale.
L’obbligo di
riservatezza e segreto
professionale riguarda
sia i documenti che le
informazioni.
Nuovo Art. 9 – bis
«Riservatezza e
segreto
professionale»
RIMANDO:
Rimando a principi di
riservatezza e segreto:
• elaborati da ordini e
associazioni
convenzionati +
MEF + CONSOB;
• da emettere da
parte del MEF
(sentita CONSOB);
• ancora da emettere
(ma in stato
avanzato).
PERIODO DI RIF.:
Gli obblighi di
riservatezza e segreto
professionale di cui ai
commi 1 e 2
continuano a valere
anche
successivamente al
termine della
partecipazione
all’incarico di
revisione.
CAMBIO REVISORE:
Quando un revisore
legale è sostituito da
un altro revisore legale,
il revisore legale
uscente consente al
revisore legale entrante
l’accesso a tutte le
informazioni
concernenti l’ente
sottoposto a
revisione e l’ultima
revisione di tale ente.
É consentito anche il
trasferimento di
info/documenti al
revisore estero della
capogruppo estera.
Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza|Deontologia, scetticismo, riservatezza
e segreto professionali|Focus sulle novità
FOCUS SULLE NOVITÀ
Il concetto, dettagliato, di scetticismo professionale.
La permanenza nel tempo dell’obbligo di riservatezza (anche
dopo la chiusura della revisione o dell’incarico).
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Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza | |Deontologia, scetticismo,
riservatezza e segreto professionali|Sindaci-revisori: debolezze riscontrate
SINDACI-REVISORI: DEBOLEZZE RISCONTRATE
• Rapporto con il cliente e scetticismo professionale:
incarichi che si rinnovano all’infinito di triennio in
triennio
• Rapporti nulli o insufficienti con il ‘’revisore’’ uscente
in caso di primo incarico:
• CNDCEC – Linee Guida per il Sindaco-Revisore
alla luce degli ISA Italia – Luglio 2016 – Capitolo
specifico.
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Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza|Indipendenza e obiettività|Nuovo
quadro normativo
D.Lgs.
originario:
39/2010
• Art. 10 – Indipendenza e
obiettività.
D. Lgs. 39/2010 novellato:
• Art. 10 – Indipendenza e
obiettività.
• Artt. 10 bis, ter, quarter,
quinquies – Modalità di
svolgimento della revisione
legale, con rinvii alle
tematiche di ‘’indipendenza’’.
I requisiti fondamentali dell’articolo non subiscono sostanziali modifiche ma
vengono inseriti gli artt. 10 bis, ter, quarter, quinquies sotto il titolo ‘’modalità
di svolgimento della revisione legale’’ dove, fra l’altro, si continua a
parlare di indipendenza.
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Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza|Indipendenza e obiettività|Nuovo quadro
normativo
I requisiti fondamentali non subiscono sostanziali modifiche
viene però fornito un MAGGIORE DETTAGLIO  Art. 10
Nuova formulazione
Vecchia formulazione
Comma 1:
Il revisore legale deve essere indipendente e non deve
essere in alcun modo coinvolto nel processo
decisionale dell’ente sottoposto al controllo.
Comma 1 - bis:
N/A
CHI
QUANDO
NEW
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Comma 1:
Il revisore, nonché qualsiasi persona fisica in grado di
influenzare direttamente o indirettamente l’esito della
revisione legale (Novità/Rinvio a questioni interpretative),
non devono essere in alcun modo coinvolti nel processo
decisionale dell’ente sottoposto al controllo.
Comma 1 - bis:
Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il
periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a
revisione legale e durante il periodo in cui viene
eseguita la revisione legale stessa. (Novità)
Divieti per il revisore:
detenere strumenti finanziari emessi e/o garantiti
dall’ente sottoposto a loro revisione;
intrattenere rapporti lavorativi o rivestire cariche sociali
negli organi dell’ente soggetto a revisione o negli
organi dell’ente che ha conferito l’incarico di revisione
accettare regali o favori, anche non pecuniari, dall’ente
sottoposto a revisione o enti ad esso collegati, a meno
che non si tratti di favori dal valore trascurabile o
insignificante agli occhi di «un terzo informato,
obiettivo e ragionevole»
Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza|Indipendenza e obiettività|Elementi
chiave dell’art. 10 originario
Gli elementi chiave dell’art.10 originario erano:
1. estensione alla ‘’rete’’;
2. la dialettica ‘’minaccia/salvaguardia’’;
3. i corrispettivi per la revisione legale.
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Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza|Indipendenza e obiettività|Elementi
chiave dell’art.10|Novità introdotte
1. Estensione alla ‘’rete’’:
Per ‘’rete’’ si intende (art. 1 novellato, punto I):
• struttura più ampia cui appartiene un revisore, finalizzata alla cooperazione e
• che persegue chiaramente la condivisione di utili o di costi o
• è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o
• condivide:
• direttive o procedure comuni di controllo della qualità o,
• una strategia aziendale comune o ,
• l’utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o,
• una parte significativa delle risorse professionali.
Attenzione: se c’è rete, quello che fa un elemento della rete è come se lo facesse il professionista.
Novità: mantenuto l’obbligo di indipendenza e non coinvolgimento nel processo
decisionale del soggetto sottoposto a revisione per revisore e qualsiasi persona in
grado di influenzare direttamente o indirettamente l’esito della revisione (rinvio a a
questioni interpretative).
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Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza|Indipendenza e obiettività|Elementi
chiave dell’art.10|Novità introdotte
2. Mantenuto un approccio di cd. minaccia/salvaguardia:
• adozione di misure ragionevoli per garantire che l’indipendenza non sia influenzata da
conflitto di interessi, anche solo potenziali, relazioni d’affari o di altro genere riguardanti il
revisore legale, la sua rete, i membri degli organi di amministrazione, dirigenti, revisori,
dipendenti, qualsiasi persona i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il
controllo del revisore o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al
revisore (Novità/rinvioa questioni interpretative);
• divieto di prestare attività di revisione nel caso di rischi di autoriesame, interesse
personale o rischi derivanti dall’esercizio del patrocinio legale, familiarità, minaccia di
intimidazione, determinanti da relazioni finanziarie, personali, d’affari, di lavoro o di altro
genere con la società di revisione, la sua rete e qualsiasi persona fisica in grado di
influenzare l’esito della revisione legale (Novità/rinvio a questioni interpretative) e
che non sono gestiti da apposite misure di salvaguardia. Giudizio del terzo informato,
obiettivo e ragionevole.
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Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza|Indipendenza e obiettività|Elementi
chiave dell’art.10|Novità introdotte
Divieto di effettuare la revisione in presenza di:
•
•
•
rischi di autoriesame, interesse personale, familiarità, intimidazione
determinati da relazioni finanziarie, personali, d’affari, di lavoro, di altro genere
tra la società e revisore, società di revisione, rete, persona fisica influente
SE
tenendo conto di misure di salvaguardia
il terzo informato, obiettivo, ragionevole riterrebbe l’indipendenza compromessa
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Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza|Indipendenza e obiettività|Elementi
chiave dell’art.10|Novità introdotte
3. Medesima disciplina del passato in relazione ai corrispettivi per la revisione legale
La novella non riguarda i criteri di determinazione dei corrispettivi, che vengono confermati:
• divieto di subordinare il corrispettivo a condizioni, risultati della revisione, o alla
prestazione di altri servizi della revisione alla società, sue controllate, sue controllanti;
• obbligo di determinare il corrispettivo cosi da garantire qualità ed affidabilità,
determinando:
• risorse professionali
• tempi
in funzione di:
• dimensione, composizione, rischiosità di grandezze patrimoniali, economiche,
finanziarie;
• presenza di un bilancio consolidato;
• preparazione tecnica/esperienza necessaria;
• necessità di supervisione.
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Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza|Indipendenza e obiettività|Elementi
chiave dell’art.10|Novità introdotte
• La novella riguarda invece:
• il divieto di sollecitare o accettare regali o favori di natura pecuniaria o
non pecuniaria da parte della società o da un ente ad essa legato per:
• revisore, società di revisione, responsabili chiave;
• dipendenti, collaboratori operanti nella revisione della società;
• persone legate alle entità citate.
Salvo i casi di valore non significativo (giudizio del terzo)
• Rimando a principi di indipendenza e obiettività:
• elaborati da ordini e associazioni convenzionate + MEF + CONSOB;
• da emettere da parte del MEF (sentita CONSOB);
• ancora da emettere.
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Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza|Indipendenza e obiettività|Focus su
altre novità
Novità: previsione espressa del periodo durante il quale il revisore deve essere indipendente
Periodo a cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione e periodo in cui viene
eseguita la revisione.
Es.: conferimento dell’incarico a marzo 2017 per l’esercizio in corso;
Il revisore deve essere indipendente dal 1 gennaio 2017 (per EIP e enti sottoposti a
regime intermedio occorre osservare anche le previsioni di cui all’art. 5 Regolamento UE
537/2014).
Novità: disciplina della cd. revolving door (precedentemente previsto solo per EIP)
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Divieto per revisore, per responsabile chiave (rinvio a questioni interpretative), soci,
dipendenti persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo
del revisore, abilitati alla revisione, di assumere cariche sociali in organi di
amministrazione della società che ha conferito l’incarico di revisione né di prestare per
tale soggetto lavoro autonomo o subordinato svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo per
un anno dalla cessazione dell’attività di revisione/coinvolgimento diretto nell’incarico.
Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza|Indipendenza e obiettività|Focus su
altre novità
Novità: divieto di partecipare alla revisione o di influenzare l’esito in presenza di particolari situazioni
(comma 5):
Possesso di strumenti finanziari
della società sottoposta a
revisione, salvo che si tratti di
interessi detenuti indirettamente
attraverso regimi di investimento
collettivo diversificati.
Possesso di strumenti finanziari di
qualsiasi ente collegato a un ente
sottoposto a revisione, la cui proprietà
potrebbe causare un conflitto di
interessi
o
potrebbe
essere
generalmente percepita come tale,
salvo che si tratti di interessi detenuti
indirettamente attraverso regimi di
investimento collettivo diversificati.
Esistenza di rapporto di lavoro
dipendente o una relazione d’affari o
di altro tipo con l’ente sottoposto a
revisione nel periodo di cui al comma
1-bis, che potrebbe causare un
conflitto di interessi o potrebbe essere
generalmente percepita come tale.
Per chi?
Revisore, responsabili chiave della revisione, personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui servizi
sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale e che partecipa direttamente all’attività di
revisione legale e le persone loro strettamente legate ex art. 1, punto 2, Direttiva 2004/72/CE (coniuge, altro
partner equiparato, figli a carico, altri parenti conviventi per almeno 1 anno, enti giuridici diretti o controllati da
soggetti di cui sopra (rinvio a Questioni interpretative))
Quesito interpretativo: locuzione ‘’che
che partecipa direttamente all’attività di revisione legale’’ a quali soggetti
è riferito? Solo ai soggetti coinvolti nell’attività di revisione dell’ente di cui sono detenuti gli strumenti finanziari
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Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza|Indipendenza e obiettività|Focus su
altre novità
La gestione dell’indipendenza in presenza di operazioni straordinarie
Nel caso di operazioni straordinarie inclusive nel corso del periodo cui
si riferisce il bilancio:
• Valutazione della nuova situazione dal punto di vista
dell’indipendenza.
• Entro tre mesi da progetto di fusione/acquisizione:
• cessazione di interessi/relazioni che compromettono
l’indipendenza;
• adozione di misure di salvaguardia;
• (non indicata ma implicita, se necessario, la cessazione per
rinuncia).
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Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza||Indipendenza e obiettività|Recap delle
novità
Recap novità:
• Puntuale definizione dei soggetti interessati ed estensione:
• alle persone in grado di influenzare;
• alle persone legate ai soggetti interessati (per certi aspetti)
• Chiara definizione dei periodi rilevanti
• L’anno di decantazione per i revisori di società non EIP
• Il divieto di sollecitare favori
• Rimando a emanandi principi
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Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza|Indipendenza e obiettività|Recap delle
novità
• Per soci/amministratori di società di revisione:
• divieto di partecipare ad una revisione in modo da compromettere
indipendenza/obiettività del responsabile dell’incarico.
•
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Obbligo di documentare nelle carte di lavoro:
• rischi rilevanti per l’indipendenza;
• misure di salvaguardia adottate.
Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza||Indipendenza e obiettività|Recap delle
novità|Documentazione indipendenza
Art. 10 - bis
Concerne l'attività di valutazione dei rischi per l'indipendenza, che
deve precedere l'avvio della revisione legale
e che obbliga il revisore a documentare la propria indipendenza o, eventualmente, i possibili rischi ai quali
potrebbe essere soggetto, le contromisure e le risorse a disposizione.
«Comma 1:
Il revisore legale o la società di revisione legale, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e documentare:
a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all’articolo 10 e, ove applicabile, all’articolo 17;
b) l’eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli;
c) la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l’incarico di
revisione;
d) nel caso di società di revisione legale, l’abilitazione del responsabile dell’incarico all’esercizio della revisione legale ai sensi del
presente decreto.»
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Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza|Indipendenza e obiettività|Questioni
interpretative
Chi sono le ‘’persone in grado di influenzare l’esito della revisione legale’’?
Riferimento: Code of Ethics emanato dallo IESBA nella definizione di «audit team»: «all partners
and staff performing the engagement» inclusi i soggetti coinvolti nel controllo di qualità
dell’incarico, gli esperti interni e esclusi gli esperti esterni (comunque soggetti a specifiche
disposizioni dell’ISA Italia 620)
Cosa si intende per ‘’persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo
del revisore legale o della società di revisione legale’’?
I soggetti che collaborano in modo continuativo dovrebbero essere assimilati ai dipendenti della
società di revisione ai fini della verifica dell’indipendenza. Per i collaboratori occasionali
l’indipendenza va valutata con riferimento al singolo incarico. Per lo staff non professionale:
rinvio alle procedure interne
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Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza|Indipendenza e obiettività|Questioni
interpretative
Chi è il ‘’responsabile chiave della revisione legale’’?
Definizione contenuta nell’art. 1, lett. i-bis), D. Lgs. 39/2010, cosi come modificato dal D. Lgs.
135/2016 (‘’responsabile/responsabili chiave della revisione’’: 1) il responsabile/i responsabili
dell’incarico come definiti alla lettera i) del presente articolo (sostanzialmente chi firma la
relazione di revisione); 2) nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore o i revisori
legali designati da una società di revisione legale come i responsabili dell’esecuzione della
revisione legale del bilancio consolidato, nonché il revisore o i revisori legali designati come i
responsabili a livello delle società controllate significative’’).
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Novità in materia di deontologia, riservatezza ed indipendenza|Indipendenza e obiettività| Sindacirevisori: carenze riscontrate
• Assente o insufficiente valutazione della rete
• Insufficiente valutazione di rischi di conflitto d’interesse
nella prestazione di altri servizi alla società;
• Sottovalutazione dei rischi di:
• autoriesame (servizi fiscali, tenuta della contabilità
generale, tenuta del payroll, compilazione del bilancio);
• familiarità (incarichi rinnovati di triennio in triennio);
• Inadeguata
determinazione
dei
corrispettivi
(valori
complessivi spesso inadeguati);
• Mancata
documentazione
della
sussistenza
dell’indipendenza e elle eventuali misure di salvaguardia
richieste.
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Novità in materia di svolgimento
dell’attività di revisione legale
► Relazione di revisione e giudizio sul bilancio
► Art. 14 D.Lgs. 39/2010 novellato
Lo svolgimento della revisione|Relazione di revisione e giudizio sul bilancio
Art. 14
Paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a
revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società
=
Paragrafo introduttivo un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di
esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo
sull’informazione finanziaria applicato alla sua redazione
una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione
dei principi di revisione osservati
=
=
=
una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei
principi di revisione osservati
un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle
norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
dell'esercizio
eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei
destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio
la relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione
Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un
giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un
giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione
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NEW - Art. 14
un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle
norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
dell'esercizio
eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei
destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi
=
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e
sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una
dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione
dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di
revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella
relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura
di tali errori.
+ una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o
a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità
della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale
=
La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile dell’incarico.
Quando la revisione legale è effettuata da una società di revisione, la
relazione reca almeno la firma dei responsabili della revisione che
effettuano la revisione per conto della società medesima. Qualora l’incarico
sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali, la relazione di
revisione è firmata da tutti i responsabili dell’incarico.
=
Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un
giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un
giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione
Lo svolgimento della revisione|Art. 14 Novellato
Art. 14 novellato: relazione di revisione e giudizio sul bilancio
• La novella conferma i contenuti dell’art. 14 originario.
• Oltre al giudizio di conformità della relazione sulla gestione con il bilancio viene richiesto:
• un giudizio di conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge;
• una dichiarazione, sulla base della comprensione dell’impresa e del suo contesto circa errori
significativi nella relazione sulla gestione e con indicazioni sulla loro natura.
• Viene inoltre richiesta una dichiarazione circa incertezze significative sulla continuità aziendale.
• Nella relazione sul consolidato il giudizio di coerenza è riferito a bilancio e relazione consolidati.
ATTENZIONE!
• Le novità si applicano a partire dalle revisioni dei bilancio degli esercizi successivi a quello in
corso, tranne che per:
• il giudizio di conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge;
• la dichiarazione, sulla base della comprensione dell’impresa e del suo contesto circa errori
significativi nella relazione sulla gestione e con indicazioni sulla loro natura.
• Occorre modificare il PdR SA Italia 720B.
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Brevi riferimenti alle novità introdotte per
gli Enti di interesse pubblico e per gli
Enti sottoposti a regime intermedio
► Contesto normativo di riferimento
► Focus:
►Servizi vietati, diversi dalla revisione
►Relazione di revisione
►Relazione aggiuntiva per il CCI-RC
►Conferimento dell’incarico
►Durata dell’incarico
►Controllo della qualità
►Enti sottoposti a regime intermedio
EIP|Contesto normativo di riferimento
Normativa
 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 novellato dal
D.Lgs. 135/2016
 Regolamento (UE) n. 537/2014
Data entrata in vigore: 17 giugno 2016
Destinatari
 tutte le tipologie di imprese
 società rientranti nelle definizione di EIP e Enti
sottoposti a regime intermedio per alcuni
aspetti
EIP (Art. 16 D.Lgs. 39/2010 novellato):
 le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla quotazione sui mercati
italiani e dell’Unione Europea;
 le banche;
 le imprese di assicurazione e di riassicurazione.
31
EIP|Servizi vietati, diversi dalla revisione
RISCHI
 indipendenza
 auto-riesame
REGOLA GENERALE
Digitarel'equazionequi.
Un revisore legale che effettua la revisione legale dei conti di un EIP o qualsiasi membro
della rete a cui il revisore legale appartiene, non fornisce, direttamente o indirettamente,
all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre o alle sue imprese controllate
all'interno dell'Unione alcun servizio diverso dalla revisione contabile vietato durante:

32
a) il lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto di revisione e l'emissione della
relazione di revisione
b) l'esercizio immediatamente precedente a tale periodo di cui alla lettera a)
per quanto riguarda i servizi di cui alla lettera e), secondo comma
(controllo interno).
EIP|Servizi vietati, diversi dalla revisione
RISCHI
 indipendenza
 auto-riesame

33
EIP|Servizi vietati, diversi dalla revisione
RISCHI
 indipendenza
 auto-riesame
DEFINIZIONE DI SERVIZI VIETATI, DIVERSI DALLA REVISIONE CONTABILE
(preparazione moduli, imposte sui salari, dazi doganali, individuazione di sovvenzioni pubbliche e
incentivi fiscali, assistenza in caso di verifiche fiscali, calcolo imposte dirette/indirette/differite, consulenze fiscali)
•
•
•
•
servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale
contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio
servizi di gestione della contabilità del personale
progettazione/realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio
relative alla preparazione/controllo dell'informativa finanziaria, progettazione/realizzazione
di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria
servizi di valutazione
servizi legali (resp.affari legali generali, negoziazione per conto del cliente, azione di patrocinio in risoluzione di
•
•

controversie)
•
•
34
servizi fiscali
Digitarel'equazionequi.
•
servizi correlati all’Internal Audit
servizi legati a finanziamento, struttura e allocazione del capitale, strategia d’investim.
EIP|Servizi vietati, diversi dalla revisione
RISCHI
 indipendenza
 auto-riesame
DEFINIZIONE DI SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE CONTABILE
•
•

35
Digitarel'equazionequi.
promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell'ente sottoposto a revisione
servizi che interessano le risorse umane (ricerca/selezione/verifica delle referenze di candidati
per
posizioni dirigenziali in grado di esercitare un'influenza significativa sull'elaborazione delle registrazioni contabili o sulla
formazione del bilancio oggetto di revisione legale dei conti, strutturazione della progettazione dell'organizzazione,
controllo dei costi)
EIP|Relazione di revisione
Il revisore legale illustra i risultati della revisione legale dei conti di un ente di
interesse pubblico in una relazione di revisione.
rif. art. 28 Direttiva
le seguenti informazioni:
+

36
 da chi o da quale organo sia stato
incaricato il revisore legale
 la
data
di
conferimento
dell'incarico e il periodo di incarico
interrotto (es. rinnovi)
 i più rilevanti rischi valutati di
errori significativi
 in quale misura la revisione legale
sia stata ritenuta in grado di
rilevare irregolarità, frodi incluse
 conferma che il giudizio di
revisione è in linea con la
relazione aggiuntiva destinata al
CCI-RC
 dichiarazione che non siano stati
prestati servizi vietati diversi dalla
revisione contabile e che il revisore
Digitarel'equazionequi.
legale sia rimasto indipendente
dall'ente sottoposto a revisione
nell'esecuzione della revisione
 indicazione circa qualsiasi servizio,
in aggiunta alla revisione legale dei
conti, prestato all’ente sottoposto a
revisione e/o alle sue imprese
controllate e che non sia stato
oggetto di informazione nel bilancio
EIP|Relazione aggiuntiva per il CCI-RC
I revisori legali che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse
pubblico presentano una relazione aggiuntiva al CCI-RC dell’ente sottoposto a
revisione non oltre la data di emissione della relazione di revisione.
• Non oltre la data di emissione della relazione di revisione
Termini
Digitarel'equazionequi.
• In forma scritta, datata e firmata
Modalità
Contenuto
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37
• Informazioni in merito ai risultati della revisione legale dei
conti effettuata (previsto un contenuto minimo)
EIP|Relazione aggiuntiva per il CCI-RC
Contenuto minimo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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38
dichiarazione di indipendenza
in caso di impresa di revisione contabile, ciascun responsabile della revisione coinvolto nella revisione
stessa
conferma in merito all’indipendenza da parte di esperti esterni e/o altro revisore legale non facente
parte della rete, eventualmente coinvolti nell’attività di revisione
descrizione di natura, frequenza e portataDigitarel'equazionequi.
delle comunicazioni con il CCI-RC, con l'organo di
direzione e l’organo di amministrazione, comprese le date delle riunioni con detti organi
descrizione della portata e tempistica della revisione contabile
in caso di joint audit, descrizione della distribuzione dei compiti tra i revisori legali
descrizione della metodologia utilizzata
livello quantitativo di significatività applicato in fase di esecuzione della revisione legale dei conti
giudizi su eventi o circostanze identificati che possano sollevare dubbi significativi sulla capacità
dell'ente di continuare a operare come un'entità in funzionamento e se sussiste un'incertezza
significativa
carenze significative nel sistema di controllo interno per l'informativa finanziaria e/o nel sistema
contabile, con indicazione dell’eventuale risoluzione da parte della direzione
questioni significative riguardanti casi di non conformità, effettiva o presunta, a leggi e regolamenti o
disposizioni statutarie
EIP|Relazione aggiuntiva per il CCI-RC
Contenuto minimo:
•
•
•
•

39
descrizione e valutazione dei metodi di valutazione applicati, compreso l'eventuale impatto delle
modifiche di tali metodi
in caso di bilancio consolidato
• ambito di consolidamento e criteri di esclusione applicati e conformità dei criteri applicati al
quadro normativo sull’informazione finanziaria
• attività di revisione svolta da revisore Digitarel'equazionequi.
di un paese terzo o imprese di revisione contabile non
facenti parte della stessa rete del revisore del bilancio consolidato
indicazione se l'ente sottoposto a revisione ha fornito tutte le spiegazioni e i documenti richiesti
segnalazione in merito a:
• eventuali difficoltà significative incontrate
• eventuali questioni significative emerse, discusse o oggetto di corrispondenza con la direzione
• eventuali altri questioni emerse che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono
significative ai fini della supervisione del processo di predisposizione dell’informativa finanziaria
EIP|Conferimento dell’incarico
OBIETTIVI
 maggiore trasparenza nelle procedure di conferimento dell’incarico
 potenziamento del ruolo del CCI-RC
NOVITÀ
Introduzione di una procedura di selezione disposta dall’ente sottoposto a revisione
 responsabilità
 svolgimento
 conclusione
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EIP|Conferimento dell’incarico
 responsabilità
 svolgimento
 CONCLUSIONE
RACCOMANDAZIONE emessa dal CCI-RC all’organo di amministrazione in merito al
conferimento dell’incarico:
motivata
almeno due possibili alternative di conferimento
specificazione della preferenza debitamente giustificata
dichiarazione :
 nessuna influenza da terze parti
 assenza di clausole volte a limitare la scelta dell’Assemblea
PROPOSTA da organo di amministrazione all’Assemblea
41
EIP|Durata dell’incarico
Durata
minima
Durata
massima
1 anno
10 anni, quale combinazione di incarico iniziale ed
eventuali rinnovi
In Italia la durata è fissa per 9 anni
Digitarel'equazionequi.
Il Regolamento consente l’allungamento
delle durate massime in casi specifici
Al termine
della durata
massima
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Né il revisore legale, né alcun membro della rispettiva rete nell’Unione,
effettua la revisione legale dei conti dello stesso EIP nel successivo
quadriennio
EIP|Durata dell’incarico
PARTNER ROTATION
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EIP|Controllo della qualità
LE AUTORITÀ COMPETENTI
 pongono in essere un sistema efficace di controllo della qualità della revisione
 conducono i controlli della qualità di revisori legali che effettuano revisioni legali di
EIP sulla base di un’analisi del rischio
TEMPISTICHE dei controlli della qualità
Digitarel'equazionequi.
• almeno ogni 3 anni, in caso di revisori legali che effettuano revisioni legali
dei conti di EIP diversi dalle piccole e medie imprese (rif. art. 3, parr. 2 e 3
della Direttiva 2013/34/UE);
• almeno ogni 6 anni negli altri casi
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44
D.LGS. 39/2010 novellato|Enti sottoposti a Regime Intermedio
Enti sottoposti a
Regime Intermedio
Art. 19 bis
Art. 19 ter
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45
Enti che, sebbene espunti dal novero degli enti di interesse pubblico (dunque non sottoposti
alla disciplina specifica contenuta nel regolamento), il legislatore ritiene che per esigenze di
vigilanza rimangano assoggettati ad obblighi maggiormente stringenti rispetto a quelli previsti
per la generalità delle società sottoposte a revisione.
Sono ENTI sottoposti a Regime Intermedio:
a) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati
regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante
b) le società di gestione dei mercati regolamentati
c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia
d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari
e) le società di intermediazione mobiliare
f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti
g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso
h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE
i) gli istituti di moneta elettronica
l) gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB
DISCIPLINA APPLICABILE: normativa NON EIP oltre alle seguenti norme applicabili agli EIP:
a) art. 17 del nuovo D.Lgs. 39/2010: «Indipendenza»
b) artt. di seguito elencati del nuovo Regolamento n. 537/2014:
- art. 4, par. 1 e 2: «Corrispettivi per la revisione»
- art. 5, par. 1 e 5: «Divieto di prestare servizi diversi dalla revisione contabile»
- art. 6, par 1:
«Preparazione alla revisione legale dei conti e valutazione dei rischi per
l’indip.»
- art. 7:
« Irregolarità»
- art. 8:
«Riesame della qualità dell’incarico»
- art. 12:
«Comunicazioni alle autorità di vigilanza»
- art. 17:
«Durata dell’incarico di revisione»
Grazie per l’attenzione
Per quesiti o approfondimenti
Silvia Carrara
Senior Manager
Tel: +39 345 8432336
E-mail: [email protected]