Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà

Transcript

Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà
Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti
in Proprietà Industriale di Enti o Imprese
www.aicipi.it
[email protected]
Segretario
Dr.ssa Maria PODESTA’
[email protected]
Presidente
Dr. Francesco MACCHETTA
[email protected]
Tesoriere
Dr. Daniele PIERACCIOLI
[email protected]
26/09/2003
POSIZIONE AICIPI
GRUPPO DI LAVORO SU:
PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RELATIVA ALLA BREVETTABILITA' DELLE INVENZIONI ATTUATE PER MEZZO
DI ELABORATORI ELETTRONICI
(Bibliografia in appendice)
PREMESSA: La Direttiva e le sue Giustificazioni
La direttiva (il cui studio è stato iniziato all'inizio del 1999) ha alla base alcune motivazioni
e spiegazioni fra cui sicuramente una delle più rilevanti è l'importanza o, meglio, la necessità di
armonizzare le leggi e le giurisprudenze nazionali per ciò che riguarda la brevettabilità delle
invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.
E' infatti noto, ed emerge anche dal memorandum esplicativo della direttiva [2], come a fronte di
una legislazione di concessione dei brevetti, sostanzialmente uniformata dall'Ufficio Europeo dei
Brevetti (EPO), esistano in contrasto comportamenti giurisprudenziali diversificati nei vari Paesi
della Comunità, per cui di fatto le giurisprudenze nazionali non sono tenute a seguire le decisioni
degli organi di appello dell'EPO.
La direttiva comunitaria, naturalmente, andrebbe a sanare una tale situazione, in quanto dovrebbe
essere recepita da tutti i Paesi della Comunità.
Un ulteriore elemento presente nel memorandum esplicativo della direttiva [2] è una chiara
indicazione di come la protezione associata alla brevettazione sia complementare e distinta da
quella del Diritto d'Autore per cui risulta possibile una doppia protezione, una associata alla
brevettazione ed una associata al diritto d'autore, ad esempio, per lo stesso programma per
elaboratore elettronico.
Tuttavia, mentre la protezione del Diritto d'Autore esiste ed è automatica per qualsiasi programma
(originale) per elaboratore, la protezione brevettuale è riservata esclusivamente a quei programmi
che contengano un'invenzione che risponda a tutti i normali requisiti di novità e inventività. Non
tutti i programmi originali presuppongono un'invenzione, ma tutti (o quasi tutti) sono meritevoli
della protezione del Diritto d'Autore.
AICIPI su questi due elementi è pienamente d'accordo e ritiene che una Direttiva fondata su
tali basi sarebbe un utile strumento unificante e chiarificatore a breve e medio termine nell'ambito
della Comunità per la materia trattata.
Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese
Codice Fiscale 97132550159
Purtroppo AICIPI rileva come alcuni articoli della direttiva, così come ultimamente proposta
[7], ed in particolare l'Art. 6a rivolto a rendere non proteggibile da contraffazione la conversione
delle convenzioni usate da due diversi computer o sistemi di computer, siano in contrasto con le
motivazioni e le spiegazioni alla base della stessa direttiva.
AICIPI rileva, infine, che, per quanto utile sia l'obiettivo di armonizzare i comportamenti dei
vari Paesi della Comunità, un eccessiva legislazione, in particolare per settori tecnologici oramai
consolidati o in via di consolidamento, possa risultare controproducente.
In effetti, la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici dovrebbe
essere riportata, almeno a medio termine, nell'alveo della brevettabilità delle invenzioni attuate in
un qualsiasi settore della tecnica, che siano nuove, inventive ed abbiano carattere industriale.
Pag. 2 di 6
Gruppo di Lavoro AICIPI "Computer Implemented Inventions"
Diritti di copia riservati
Materiale di lavoro - NON per uso pubblico - NON copiabile né citabile
Commento agli articoli
Art. 1) definisce gli scopi della direttiva
Commenti: NESSUNO
Art. 2) definisce le “computer-implemented inventions”
Commenti: NESSUNO
Art. 3) CANCELLATO
Art. 4) Illustra le condizioni di brevettabilità
Commenti: è sostanzialmente in linea con la posizione dell’EPO (EPC + sentenze)
Risulta un po’ artificiosa la definizione di inventive step e occorre fare riferimento anche
all’Art. 2 punto b) per una corretta interpretazione:
• Art. 4 punto a) secondo paragrafo: …per avere inventive step, ci vuole un contributo
tecnico…
• Art. 2 punto b): …. “contributo tecnico” significa un contributo.. in un campo tecnico…
non ovvio al tecnico del ramo….
• Art. 4 punto b): ….il contributo tecnico è una condizione necessaria per l’inventive step …
In poche parole, per avere l’inventive step occorre un contributo tecnico e il contributo tecnico
richiede la non ovvietà (in un campo tecnico) per un tecnico del ramo.
Art. 4a) Esclusione dalla brevettabilità per assenza di contributo tecnico
Comment i: è sostanzialmente in linea con le decisioni dell’EPO e su tale base è considerata
positivamente da AICIPI. Questo articolo conferma, nei fatti, che la posizione in ambito
europeo rimane distante da quella USA e che è improponibile allo stato attuale una
convergenza su tale punto.
Art. 5) Specifica le possibili tipologie di claims
Commenti: prevede anche la possibilità di rivendicare, oltre ai computer programmati e ai
processi realizzati tramite tali computer, anche i programmi atti ad essere eseguiti su computer.
E’ sostanzialmente in linea con le decisioni dell’EPO. Impatta positivamente con le esigenze di
AICIPI.
Art. 6) Stabilisce che il brevetto non deve impedire la decompilazione per
l’interoperabilità, già permessa dal copyright
Commenti: non è chiara l’utilità di tale articolo, né la necessità di mischiare gli aspetti
brevettuali con quelli di copyright. L’intenzione è quella di non vietare col regime brevettale la
decompilazione di software a fini di interoperabilità, già concessa dalla direttiva sul copyright.
Pag. 3 di 6
Gruppo di Lavoro AICIPI "Computer Implemented Inventions"
Diritti di copia riservati
Materiale di lavoro - NON per uso pubblico - NON copiabile né citabile
L’impressione è che tale condizione sia superflua, in quanto il reverse engineering di tecnologie
brevettate è già unanimemente concesso per scopi di studio o ricerca, o anche al fine di un
perfezionamento della tecnologia esistente (si noti che quasi mai il codice sorgente, necessario
per la decompilazione, viene descritto nel brevetto, e che quindi la decompilazione da parte di
terzi può avvenire solo dopo l’acquisto di una copia del software, quando il diritto del titolare
del brevetto si è già esaurito). Quindi, mentre l’esigenza di una tale norma era comprensibile
per il copyright, poiché la realizzazione di una copia del software ai fini di decompilazione
sarebbe stata perseguibile in base al copyright, una norma analoga per i brevetti appare senza
senso.
Art. 6a) Precisa che non è atto di contraffazione l’uso di tecniche brevettate qualora tale
uso serva per la conversione delle convenzioni usate da due diversi computer o
sistemi di computer.
Commenti: Tale articolo comporterebbe un'incertezza nell'interpretazione della Direttiva ed
impedirebbe la protezione di molte invenzioni attualmente brevettabili in diversi campi della
tecnologia relativa alla comunicazione di dati, particolarmente per le industrie attive nel campo
delle telecomunicazioni e dell'informatica. Una giustificazione addotta per la proposta
introduzione dell'art. 6a e' quella di impedire un abuso di posizione dominante. Si rileva che le
leggi nazionali e quelle dell'Unione Europea in materia di Concorrenza offrono già gli
strumenti necessari per combattere e impedire eventuali abusi di posizione dominante. Un altro
strumento efficace per realizzare l'interoperabilità tra sistemi e' la diffusione degli Standard. Va
altresì rilevato che l’art 6a sembra in palese conflitto con quanto disposto dall’art 27 degli
accordi TRIPS, che prevede la bevettabilita’ per qualsiasi campo della tecnologia, oltre che in
contrasto con la pratica corrente dell'EPO, che da anni sta concedendo brevetti per soluzioni
tecniche riguardanti la tecnologia di cui sopra.
In particolare, fra le soluzioni tecniche che potrebbero risultare escluse dalla protezione
brevettale ci sono ad esempio le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
Telefonia mobile: tecniche di connessione di un apparecchio al sistema di telefonia
mobile; conversione dei suoni in segnali trasmissibili; comunicazione fra un sistema
mobile e un sistema fisso o altri sistemi
Computers: collegamento a dispositivi periferici (stampanti, display, disk drive, …);
compressione dei dati; comunicazione fra programmi diversi
Connessioni “wireless”: connessione di un telefono mobile con un PDA; connessioni
tramite radiazione infrarossa
E-commerce: sicurezza delle transazioni on-line tramite crittografia
Controllo remoto: comunicazione con dispositivi remoti (TV, garage, luci, altri
apparecchi domestici o in ufficio)
Reti di comunicazione:collegamento fra reti e/o elementi di rete che usano protocolli
diversi
Set-top boxes: per vedere segnali digitali o da satellite su una TV convenzionale
Pag. 4 di 6
Gruppo di Lavoro AICIPI "Computer Implemented Inventions"
Diritti di copia riservati
Materiale di lavoro - NON per uso pubblico - NON copiabile né citabile
Chiaramente tale articolo trova parere sfavorevole da parte di AICIPI, che rappresenta interessi di
aziende che realizzano e propongono molte di queste tecnologie.
A parere di AICIPI tale articolo (Art. 6a) dovrebbe essere rimosso dalla direttiva.
Art 7)
Precisa che la Commissione monitorerà gli effetti della protezione brevettuale sul
software, in particolare relativamente alla piccola e media industria
Commenti: NESSUNO
Art 8)
Prevede che la Commissione riferisca al Parlamento Europeo e al Consiglio
d’Europa su un certo numero di questioni, fra cui l’utilità dell’inserimento del
periodo di grazia per i brevetti e l’utilità di rivedere la Convenzione sul brevetto
europeo, anche alla luce della presente direttiva.
Commenti: l’utilità del periodo di grazia è già oggetto di separato dibattito con riferimento al
brevetto europeo. L’opinione diffusa fra i rappresentanti dell’industria (fra cui AICIPI) è che tale
strumento sia inopportuno e in certi termini pericoloso nel sistema brevettale europeo.
Considerazioni Conclusive
La direttiva ha come obiettivo dichiarato (si veda Memorandum esplicativo della direttiva)
l'armonizzazione delle leggi nazionali in materia di brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo
di elaboratori elettronici.
Tale obiettivo di armonizzazione è valutato positivamente in quanto, se raggiunto,
permetterebbe un più chiaro quadro di riferimento sia per l'ottenimento dei brevetti che per i
procedimenti di contraffazione e nullità nei vari Paesi della Comunità.
Nella opinione di AICIPI, tale armonizzazione dovrà perseguire come obiettivo quello di
codificare in norma lo "status quo" definito dalla pratica corrente dell'Ufficio Europeo dei Brevetti.
In tale ottica dovranno essere valutati i commenti puntuali agli articoli della proposta di direttiva.
Pag. 5 di 6
Gruppo di Lavoro AICIPI "Computer Implemented Inventions"
Diritti di copia riservati
Materiale di lavoro - NON per uso pubblico - NON copiabile né citabile
BIBLIOGRAFIA
1] THE PATENTABILITY OF COMPUTER-IMPLEMENTED INVENTIONS - Brussels,
19.10.2000;
2] Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla
brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici - Bruxelles,
20.02.2002;
3] DOCUMENTO DI LAVORO sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici - 11
giugno 2002;
4] EPO Hearing on patentability of computer implemented inventions - 7 November 2002;
5] Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici";
6] Direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7-marzo-2002 che istituisce
un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
7] Report on the proposal for a directive of the European Parliament and the Council on the
patentability of computer-implemented inventions 18-6-2003.
Pag. 6 di 6
Gruppo di Lavoro AICIPI "Computer Implemented Inventions"
Diritti di copia riservati
Materiale di lavoro - NON per uso pubblico - NON copiabile né citabile