Il Piano Paesaggistico della Regione Toscana Lucia Gracili

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Il Piano Paesaggistico della Regione Toscana Lucia Gracili
Il Piano Paesaggistico
della Regione Toscana
Considerazioni
Pavia 19 novembre 2014
Lucia Gracili - Servizio Sviluppo del Territorio - Provincia di Grosseto
Cenni sull'esperienza pianificatoria della Provincia di Grosseto
L'esperienza della Provincia di Grosseto sul governo del territorio e la pianificazione
di area vasta, si riassume con il PTC nelle due diverse edizioni (1999 e 2010), nelle
numerose Conferenze Tecniche per gli Accordi di Pianificazione (fra Regione,
Provincia e Comuni interessati), quindi nell'attività tecnico-amministrativa di
supporto tai Comuni per variare e/o approvare i Piani Strutturali ed i Regolamenti
Urbanistici.
Si traduce anche nella approvazione dei Piani di Settore, quali quello delle Aree
Sciistiche Attrezzate interprovinciale (di Grosseto e Siena), delle Attività Estrattive,
Interprovinciale dei Rifiuti, per le Aree Attrezzate multifunzionali e per l'Emergenza
di Protezione Civile (in sei Comuni dichiarati a rischio sismico), del Piano
Programmato dei Trasporti e della Mobilità Extraurbana, dei Percorsi e Impianti Fissi
per Mezzi Fuoristrada, dei Piani Faunistico-Venatorio e per la Pesca nelle acque
interne, del Piano dello Sport, il Regolamento di Gestione e Fruizione delle Riserve
Naturali provinciali ed altri.
Significativa e compiuta è l'esperienza del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale
Coordinato -Progetto “Città del Tufo”, in compartecipazione con la Regione Toscana
ed i Comuni di Pitigliano, Sorano e Castell'Azzara (2 appartenenti ad un'unica
Unione dei Comuni montani e l'altro ad altra Unione fra quelle costituite per
trasformazione di Comunità Montane - tot. 18) sul complesso delle attuali 26 Unioni
toscane (8 fra queste costituite ex novo).
Questa esperienza è maturata in ambiti territoriali sufficientemente omogenei (che
non corrispondono alle Unioni dei Comuni o ex intercomunali o ex C. Montane
toscane) sulla base dell'articolazione del ns. PTC in “sottosistemi” locali (le 7 “Città
della Maremma”), rappresentati da un'entità territoriali le cui esigenze di governo
coinvolgono tutti i Comuni che ne fanno parte, rinviando a specifici momenti di
autocoordinamento e confronto. In parte, il PTC in entrambe le sue edizioni, ha
comunque anticipato, quella che la nuova Legge Reg.le Toscana n. 65/2014 sul
governo del territorio definisce “Pianificazione Intercomunale” (peraltro oggi
imposta per i PS ai Comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni
fondamentali, pena la formazione del Piano Operativo al solo “ambito
urbanizzato”).
Trattasi di un'esperienza che risale agli anni 2004-2006, finanziata e redatta in
compartecipazione con la Reg.ne T.na che, assieme ai tre Comuni, ha redatto anche la
componente propositiva. Fu allora istituito un unico Ufficio di Piano anche con
l'ausilio delle Soprintendenze per i Beni Ambientali Architettonici e del Paesaggio e
dei Beni Archeologici. Il primo Piano Strutturale (PS) fu adottato solo nel 2008
(Pitigliano) ed approvato nel 2009; negli altri due Comuni fu adottato nel 2009 ed
approvato da Castell'Azzara nel 2010 e da Sorano addirittura nel 2011. Ad oggi solo
uno dei tre Comuni ha il Regolamento Urbanistico approvato (Castell'Azzara).
Nonostante questa esperienza abbia interessato piccole realtà comunali dell'entroterra
- nel complesso non si raggiungono i 10:000 ab. - ha determinato proficue sinergie di
collaborazione fra Enti ed importanti risultati tecnici, mentre sul piano
amministrativo ha scontato comunque tempi eccessivi perché il Piano potesse essere
definitivamente essere approvato nei Consigli Comunali dei singoli Comuni.
Elemento questo, che ha contraddistinto la maggioranza degli strumenti di
Pianificazione e gli Atti di governo del territorio in Toscana.
E' un'esperienza però che ha avuto sicuramente un significato e che ha tracciato una
metodologia, che ritroviamo nella nuova L.R. toscana sul governo del territorio e nel
mutato quadro istituzionale, laddove i Comuni possono utilizzare per i loro PS sia il
quadro conoscitivo del PTC ma (e sopratutto) il loro Statuto. Ci auguravamo
comunque che la Regione Toscana si spingesse più avanti, quantomeno per i Comuni
obbligati obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, permettendo di
utilizzare in “toto” il PTC -con i dovuti adeguamenti- in sostituzione del Piano
Strutturale, indirizzando la pianificazione solo sul versante urbanistico operativo. Ciò
avrebbe naturalmente snellito oltremodo i tempi di attuazione della “filiera”.
La Provincia di Grosseto -caratterizzata da molte piccole realtà comunali- da sempre
ha indistintamente fornito assistenza e supporto tecnico continuo ai Comuni in
materia di pianificazione urbanistico-territoriale, attuato anche attraverso azioni
concertative con vari soggetti, mediante stesura di Protocolli di Intesa. Questi, hanno
interessato la previsione di varie attività Produttive e sopratutto Turistiche, oppure
l'adeguamento dei Porti e la Nautica Sociale (con l'ausilio della Autorità Portuale
Regionale), ovvero tramite collaborazione e supporto con gli Enti Parco: sulla tutela e
valorizzazione dei geositi -Tuscan Mining Geopark - Rete dei Geoparchi europea e
globale dell’UNESCO, con il Parco dell'Arcipelago Toscano, ecc..
Significativa anche la costituzione e la gestione tecnico-amministrativa del Nucleo
Provinciale di Valutazione Ambientale Strategica (per la V.A.S.) sui Piani Provinciali
e su quelli dei Comuni con cui è stata stipulata una specifica Convenzione (n.5
Comuni dell'entroterra maremmano e n. 1 Comune costiero).
Da segnalare infine il Protocollo di intesa per la filiera delle Energie Rinnovabili, a
seguito del quale è stato redatto un Regolamento Edilizio Comunale “tipo” per il
risparmio energetico e sull’Edilizia Bio-eco Sostenibile redatto con la
compartecipazione di alcune ASL Toscane, due Società della Salute ed ARPAT.
Significativo anche il contributo e le considerazioni fatte pervenire dalle Province
toscane alla Regione a seguito della adozione del Piano di Indirizzo Territoriale con
specifica considerazione dei valori Paesaggistici -2 luglio 2014- tramite il Documento
congiunto di UPI e di quelli singoli di ciascuna Provincia.
Il Piano di Indirizzo Territoriale con specifica considerazione dei valori
Paesaggistici della Regione Toscana: i contributi e le considerazioni della
Provincia di Grosseto
La Toscana dispone da circa 20 anni di un importante patrimonio pianificatorio
redatto dagli Enti territoriali a varie scale e tutto orientato nel principio dello sviluppo
sostenibile e duraturo delle attività pubbliche e private:
- il PIT del luglio 2007 - oggi integrato con la componente paesaggistica
- i PTC delle 10 Province ed i relativi Piani di Settore
- i Piani Strutturali ed i Regolamenti urbanistici dei Comuni
Sul Metodo e sui Principi
Ferma restando la competenza esclusiva dello Stato e della Regione nella formazione
del Piano Paesaggistico (PP), non si è certamente trattato in questo caso di un Piano
adottato dopo un approfondito processo di condivisione. Il complesso degli elaborati
e della disciplina sono stati resi disponibili in modo organico solo in prossimità
dell'adozione o addirittura solo dopo. E' mancato quel dialogo e quella trasparenza
che avevano sempre caratterizzato l'operare toscano.
Inoltre la mole di Elaborati e di Allegati, nonché la frammentazione dei documenti
costituenti il Piano nel suo complesso -il nuovo PIT da un lato e sua la componente
paesaggistica dall'altro- ha determinato una difficoltà estrema di lettura e di
consultazione, che si è riflessa quindi anche sui contributi e le osservazioni formulate.
Occorre premettere che Province toscane con i relativi PTC, hanno dedicato nel corso
degli anni notevoli risorse (anche economiche derivanti dalla Regione e provenienti
dalla Comunità Europea) sia al quadro conoscitivo, che a quello propositivo e
regolativo e nella fattispecie agli aspetti ecologicio-ambientali, agronomici, forestali,
idrogeologici ed idraulici, geomorfologici e culturali, a quelle che in altri termini
sono state definite invarianti strutturali nel PP.
L'azzeramento del processo partecipativo istituzionale al Piano, si scontra peraltro
con la Convenzione Europea sul Paesaggio, secondo cui i cui valori sono condivisi
dalle comunità locali, data la natura identitaria e culturale del Paesaggio. Tale
pubblicità e partecipazione è così importante che è peraltro sancita all'Art.144, c.1 del
Codice del Paesaggio di cui al D. Lgs. 42/'04.
A prescindere dal riconoscimento dell'importante spessore culturale e disciplinare che
l'Università di Firenze ha impresso nel PP, si riscontra da un lato, che i precetti
imposti sono vaghi e rinviati a generiche direttive nella dispersa normativa e dall'altro
invece, che sono presenti prescrizioni cogenti, che data la priorità e la prevalenza che
tale Piano assume rispetto agli altri strumenti ed atti del governo del territorio,
ingenerano difficoltà sia interpretative che gestionali.
Pertanto, se da un lato è complessa la sua lettura, sarà ancora più difficoltosa la sua
applicazione, trattandosi di un Piano esteso a tutto il territorio regionale che, essendo
sovraordinato, impone l'obbligo di conformazione di tutti gli altri piani e programmi,
sia regionali che locali.
Ad oggi, quasi tutti gli Enti Locali toscani auspicano che la Regione vi ponga dei
correttivi, quantomeno alla attuale frammentazione e diversificazione di cogenza
normativa, composta dalla sovrapposizione di numerose e articolate regole (sui
medesimi territori) che determinano faticose verifiche incrociate su:
- direttive-prescrizioni sui beni paesaggistici riconosciuti con D.M. (art.136 del
Codice);
- direttive-prescrizioni sui beni tutelati per legge ex 431/85 (art. 142 del Codice);
- obiettivi generali e specifici sulle invarianti strutturali;
- direttive sugli ambiti di paesaggio.
Il Piano è difatti composto da un insieme di terminologie e definizioni di controversa
applicazione operativa, il cui valore generico e descrittivo, per lo più si presta ad
interpretazioni soggettive e come tali difficilmente gestibili.
Inoltre, l'applicazione del Piano prevede processi lunghi e complessi di adeguamento
dei vari strumenti di pianificazione alle diverse scale territoriali: PTC provinciali,
Piani Strutturali e Regolamenti Urbanistici comunali.
L'Architettura del Piano
Il piano è articolato su 2 livelli:
1) REGIONALE (Obiettivi, Direttive e Prescrizioni);
- Invarianti Strutturali
- Beni Paesaggistici-aree tutelate con DD.MM..e Beni tutelati per Legge
2) 20 AMBITI DI PAESAGGIO (specifiche Schede articolate in 5 sezioni: profilo,
descrizione, invarianti, interpretazione di sintesi e disciplina d'uso).
Gli Elaborati di piano:
Disciplina di Piano (del PIT);
Elaborati cartografici:
Carta topografica 1:50.000 (71 tavolette)
Carta dei caratteri del paesaggio 1:50.000 (24 tavolette)
Carta dei sistemi morfogenetici (1:25.000 e 1:50.000)
Carta delle rete Ecologica
Abachi delle Invarianti 81.50.000)
I paesaggi rurali storici della Toscana 1. 250.000
Visibilità e caratteri percettivi
“Vestizione” dei beni vincolati per decreto legge:
Beni ex art. 136 Codice
- Identificazione del vincolo- Analitico descrittiva
- Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000
– Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, e
Disciplina d’uso articolata in Indirizzi, Direttive, Prescrizioni d’uso
Beni ex art.142 Codice
- (Lett. a,b,c,d,e,f,g,h,i,m)
Allegati
- Norme comuni per le energie rinnovabili (impianti da biomasse ed eolici)
- Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul
territorio
- Linee guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città
contemporanea Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale
- Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive
- Schede Bacini estrattivi Alpi Apuane.
Sugli Elaborati costituenti il Piano
La complessità degli elaborati sopra elencati, richiede una loro articolazione dei beni
paesaggistici suddivisa per ogni ambito provinciale e per ogni Comune -non in base
alle attuali aree di competenza delle Soprintendenze. Inoltre le “Schede identificative
dei beni paesaggistici” devono essere contenute in un Unico documento -trattandosi
del medesimo bene quindi del medesimo Articolo del Codice, comprensivo di tutte le
sue “sfaccettature” (identificazione, metodologia, direttive e prescrizioni, ecc..),
oppure le varie normative necessitano di essere raccolte in un unico testo.
Inoltre, laddove per i vincoli la rappresentazione cartografica è in scala 1:10.000quindi di estremo dettaglio per un Piano di area vasta- necessita di una esatta ed
aggiornata interpretazione del vincolo; il confronto iniziale avvenuto con le Province
sull'art. 142 del Codice non sembra essere stato esauriente, nonostante l'esperienza da
queste maturata in più di 25 anni, sin dalla emanazione della DCR 296/'88 e
quantomeno di un confronto preliminare con tutti i Comuni sui PS e sui RU già
approvati e vigenti, proprio per non vanificarne i contenuti previsionali.
Peraltro l'eccessivo dettaglio utilizzato, contrasta con i rinvii agli strumenti della
pianificazione, agli atti di governo del territorio ed ai piani di settore degli Enti
territoriali (“ciascuno per la propria competenza” senza ben specificare la “scala”
territoriale, la gerarchia, l'efficacia) per definizioni normative, cartografiche,
informative, ecc...
Si ritiene che un Piano di estremo dettaglio e complessità di elaborati, quale quello
adottato dal Consiglio Regionale toscano, non debba rinviare ulteriormente ad
adempimenti a scala locale per i quali invece occorre trovare sintesi nell'ambito di
una dovuta concertazione e condivisione istituzionale.
Sulla connessione tra Codice del Paesaggio (D.Lgs. 42/04) e PIT - P. Paesaggistico
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sancisce che a far data dall'adozione del
Piano Paesaggistico non sono consentiti interventi in contrasto con le sue prescrizioni
di tutela e che a far data dalla sua approvazione, le previsioni ivi contenute sono
immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei Piani Territoriali ed
Urbanistici.
Ciò significa che le previsioni del P. Paesaggistico non sono derogabili e sono
prevalenti su tutti i Piani dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e per
la tutela del paesaggio sono comunque prevalenti sulle disposizioni eventualmente
difformi e vincolanti per gli interventi di settore, compresi quelli degli Enti gestori
dei Parchi e delle Riserve.
Infine sempre il Codice sancisce che la Regione è tenuta a stabilire il procedimento di
conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici, alle previsioni della
pianificazione paesaggistica, assicurando comunque la partecipazione degli organi
ministeriali.
Ecco quindi l'altro elemento che ingenera forti preoccupazioni a livello locale: per
sancire la coerenza con il PIT si impone ai Comuni (alle Province, Città
Metropolitane ed Enti Parco) la trasmissione -sia al Ministero che alla Regioneanche dell'avvio del procedimento del Piano Strutturale comunale, oltre che della sua
adozione come quella del Regolamento Urbanistico, successivamente alla scadenza
del termine delle osservazioni ed esaurito il processo dell'eventuale accoglimento o
meno delle stesse.
Ciò naturalmente dilata oltremodo i tempi già lunghi e complessi di approvazione
degli strumenti urbanistici, peraltro aggravati anche dalla indizione della Conferenza
che la Regione Toscana è tenuta a convocare dopo il periodo delle osservazioni.
Tale trasmissione intasa gli uffici delle Soprintendenze, che oltretutto ad oggi non
detengono competenze tecnicamente adeguate a siffatta pianificazione. In tal caso
sarebbe stata sufficiente una comunicazione. E' invece stata omessa la trasmissione
alla Provincia, Ente sicuramente fra quelli interessati e fra quelli competenti tenuti ad
esprimere pareri, nulla osta, e quant'altro necessario ad apportare un contributo.
Come è ben noto, la Provincia è ancora contemplata tra gli Enti di cui Titolo V della
Costituzione, con competenze territoriali di area vasta e sopratutto perché detiene
approfondite conoscenze del proprio territorio. Ciò in sostanza significa esautorare le
competenze di coordinamento territoriale attribuite anche alla “nuova” Provincia
dalla L. 56/2014. Quindi laddove fosse mantenuta l'ipotesi della Conferenza,
riteniamo doverosa la specificazione della partecipazione dell'Ente Provincia e con
diritto di voto.
A tal fine nonostante non sia imputabile alla Regione ma al Codice (non certo nel
principio tanto invocato della snellezza), tutti i Piani e tutte le varianti urbanistiche
potranno essere approvati dall'Ente pianificatore solo dopo aver ottenuto il visto di
adeguatezza al PP da parte della Soprintendenza, oltre a quello della Regione.
Ciò comporterà nella migliore delle ipotesi il protrarsi di almeno ulteriori 3 - 4 mesi,
fino alla paralisi dei procedimenti di pianificazione, vista l'attuale inadeguatezza delle
Soprintendenze a fronteggiare le nuove complesse competenze. Si ritiene che tale
questione, data l'importanza, debba essere sottoposta anche all'attenzione del
Ministero quindi del Governo, al fine di apportare un correttivo al Codice, di recente
ulteriormente modificato ma con riappropriazione ed accentramento delle
competenze statali.
In tal modo difatti, si esautora totalmente le competenze urbanistico-territoriali di
ogni Ente, per non parlare di quelle di area vasta, quindi di coordinamento territoriale
ancora attribuite alla Provincia dalla Legge “ Delrio”.
Infine, nel PIT - PP come se non bastasse, viene reintrodotta l'indizione di una
ulteriore Conferenza di Servizi propedeutica alla approvazione dei P. Attuativi
comunali che investono beni paesaggistici, fino alla conformazione dei Regolamenti
Urbanistici al PIT. Tale Conferenza era già stata istituita con il PIT 2007, ma con
finalità di salvaguardia in attesa del P. Paesaggistico, oggi invece quantomeno
adottato.
A tale Conferenza sono chiamati a partecipare tutti gli altri Enti territoriali oltre il
Ministero, si dice anche “al fine di semplificare il successivo procedimento
autorizzativo”. Poi si precisa che a seguito di esito favorevole, “il procedimento
istruttorio per l'autorizzazione paesaggistica ha ad oggetto la sola valutazione della
conformità dei singoli interventi al Piano Attuativo”. Non trattasi quindi di un
effettivo snellimento, che invece per potersi definire tale, doveva spingersi fino
all'Autorizzazione Paesaggistica.
Per quanto attiene l'Autorizzazione Paesaggistica, nulla è cambiato prima e dopo
l'approvazione del P. Paesaggistico della Regione Toscana. Tale Autorizzazione -che
costituisce atto autonomo e presupposto per ottenere il Permesso di Costruire (o
SCIA, ecc) sull'intervento urbanistico-edilizio- è rilasciata dal Comune, su delega
della Regione, dopo aver acquisito il parere della Commissione Comunale sul
Paesaggio e dopo aver acquisito il parere vincolante del Soprintendente sugli
interventi da eseguire.
Pertanto, anche per ottenere l'Autorizzazione, i tempi non diverranno più speditivi
con l'approvazione del PP e -se non sussistono problemi- occorrerà attendere almeno
tre -quattro mesi.
Il PP della Toscana poteva cogliere l'occasione di introdurre le (seppur modeste)
semplificazioni previste dal Codice. Poteva, difatti individuare le aree “ex Galasso”,
ove la realizzazione degli interventi era condizionata solo all'accertamento della
conformità -in ambito comunale- con il P. Paesaggistico e con lo strumento
urbanistico a questo adeguato. Tutto ciò all'interno della pratica edilizia, senza
necessità di ulteriore autorizzazione paesaggistica, quindi con un effettivo sgravio
delle procedure sia per i cittadini interessati che per gli Enti.
Il Codice inoltre dava la possibilità, anch'essa non recepita, di individuare le aree
gravemente compromesse o degradate in cui il recupero e la riqualificazione non
avrebbero richiesto il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica. Questa opportunità
poteva o potrebbe riguardare vari ambiti della Toscana.
La Regione Toscana - in coopianificazione con il Mibact - poteva cogliere queste
modeste opportunità offerte dal Codice di semplificazione procedurale.
Di contro per tutto quanto sopra, il PP porterà nell'immediato un aggravio degli
adempimenti istruttori nella gestione delle numerose pratiche paesaggistiche, senza
ridurne il numero nemmeno anche su interventi modesti e irrilevanti in aree del
territorio prive di reale interesse paesaggistico.
Sulla “Disciplina di Piano” (P.I.T.)
es. Attività Estrattive
Il PIT adeguato stabilisce che tutte le nuove attività estrattive debbano essere
sottoposte a valutazione paesaggistica, imponendo così un approfondimento
valutativo -peraltro già sostanzialmente previsto dalla vigente normativa di settoreintroducendo alcune prescrizioni che rischiano di rimettere in discussione scelte
pianificatorie già approvate a vario livello (v. pianificazione regionale, provinciale e
comunale).
In particolare impone che le nuove attività estrattive non debbano interferire in modo
significativo con vari elementi del paesaggio tra cui le “linee di crinale”, sancendo lo
stesso precetto sia per la cave attive che per quelle in ampliamento.
In alcuni casi tale prescrizione può disporsi in antitesi con le indicazioni sulle
modalità di coltivazione contenute nei vigenti Piano Territoriale di Coordinamento
(v. Provincia di Grosseto: coltivazioni a gradoni per “fette orizzontali”), con il rischio
di porre forti limitazioni, se non del tutto vanificare, l’attuazione e la verifica
paesaggistico-ambientale già approvata e assentita.
es. Grandi strutture di vendita
La valutazione di sostenibilità introdotta per le grandi strutture di vendita ed alle
aggregazioni delle medie strutture, è ricondotta a scala sovracomunale (mediante
iniziative congiunte fra EE.LL.). Da annotare, la indeterminatezza su tali “iniziative
congiunte” contenuta nel PP, per le quali comunque la L.R. 65/14 ha rinviato ad altro
atto regionale la definizione di tali ambiti, suddividendo al momento il territorio
della Provincia di Grosseto in tre ambiti (e di cui al PIT 2007), di cui uno
appartenente all'attuale ambito della Provincia di Livorno (i Comuni Elbani), estraneo
ai contesti di riferimento relazionali. Si ritiene che l'Ente Provincia e la sua estensione
territoriale in rapporto agli ambiti “sovracomunali” individuati con i PTC, siano a
tutt'oggi quelli più idonei a definire l'esatta scala di riferimento. Quantomeno sono da
considerare ambiti relazionali-territoriali adeguati, fra cui anche quelli dell'Unione
dei Comuni, comunque capaci di delineare una visione unitaria.
Salvaguardie
Le norme di salvaguardia sia nel loro complesso che nei vari punti, sono state
formulate in maniera farraginosa, troppo articolata o quantomeno di difficile
interpretazione ed applicazione, tanto da aver dovuto richiedere nell'immediato, la
emanazione di una Circolare regionale Esplicativa.
Il Piano impone di far entrare sin da subito nei Piani adottati, in vigore le prescrizioni
contenute:
• nella disciplina dei beni paesaggistici (per ex beni “Galasso”); nelle schede di
cui ai DD.MM; nei vari Allegati: sui Sistemi costieri, nelle zone di interesse
archeologico, su Biomasse e sull' Eolico.
Insomma, la ratio della salvaguardia è quella di garantire sin dall'adozione del P.
Paesaggistico, il rispetto delle sue prescrizioni, mentre per i Piani già da tempo
vigenti, il rispetto degli obiettivi generali e specifici di qualità (Direttive
contraddistinte da completa vaghezza, senza attribuire comunque dei tempi di
adeguamento.
sulle Schede d’Ambito
es. aspetti generali sui vigneti (e l’impiego di fertilizzanti chimici)
Forti perplessità sono state espresse sulla richiesta del Piano di contenere i processi di
intensificazione produttiva (quali i vigneti) che comportano conseguente riduzione
del corredo vegetazionale, semplificazione del paesaggio e rischio erosivo, legata agli
impianti specializzati di grande e continua estensione che investono porzioni del
territorio di produzione dei vigneti DOC.
La disciplina pare definire limitazioni per una delle principali attività trainanti lo
sviluppo rurale locale, peraltro già in essere e non suscettibile di profonde modifiche
o intensificazioni. Parrebbe più opportuno che la disciplina contenesse solo direttive a
carattere generale con l’obbiettivo di non limitare la proliferazione dei processi di
intensificazione produttiva, ma di favorire un migliore inserimento nei vari ambito di
paesaggio.
sulla “Disciplina dei beni paesaggistici” (ex “Aree Galasso”): aree tutelate per Legge
Anche in questo caso la disciplina contiene Obiettivi, Direttive e Prescrizioni, molti
dei quali già contenuti nei PTC e nei PS. Sia negli negli Obiettivi che nelle Direttive
sono posti comunque dei rinvii agli Enti di individuazioni e riconoscimenti. Nelle
Prescrizioni sono contenuti gli interventi non ammessi.
Si ritiene utile ricordare che con la legge istitutiva (ex L. 431/85) fu imposto un
vincolo generalizzato “tout court” su determinati beni meglio conosciuti come “Aree
Galasso”, in relazione alla loro alla presunta valenza paesaggistica. Ciò costituiva
una sorta di “salvaguardia”, a tutela della presunta rilevanza ambientale di detti beni
in attesa della formazione dei PP regionali, ai quali era demandato il compito di
selezionare le aree che effettivamente rivestono carattere paesaggistico e quelle
invece da “svincolare” per carenza di requisiti (art. 143, c. 4 del Codice).
Questo rappresentava uno dei compiti principali assegnati alla pianificazione
paesaggistica regionale e doveva portare ad una semplificazione dell’originario
quadro conoscitivo di riferimento, alle sole aree effettivamente permeate da valore
paesaggistico. Con il PP adottato dalla Regione Toscana, in virtù di interpretazioni di
alcune definizioni di legge sui beni paesaggistici, si è avuto viceversa un incremento
di zone sottoposte a vincolo, in aree talvolta prive di interesse paesaggistico.
A tal proposito mal si comprende come mai nel PP toscano, si sia dato alle
definizioni ex lege dei vari beni tutelati, una “lettura” diversa da quella codificata in
quasi 30 anni di gestione del vincolo medesimo; ciò con riferimento- in un primo
tempo- alle individuazioni cartografiche redatte dalle Province sin dal 1988 e -in
seguito- alle cartografie digitali redatte dai vari uffici SIT provinciali, realizzate in
sinergia con la Regione Toscana nell’ambito dei progetti DOCUP, finanziamenti
FESR 2000/2006 Misura 2.8, poi confluite nel Sistema Informativo geografico
regionale.
Tali cartografie hanno rappresentato il riferimento nel corso del tempo per tutti gli
Enti Territoriali, oltre che per i professionisti ed i privati cittadini in genere.
Naturalmente la mancata condivisione con gli Enti (Province e Comuni) che hanno
gestito i vincoli per più di 25 anni, ha determinato svariate discrasie.
Ciò è ravvisabile ad es. per i “i territori contermini ai laghi compresi in una fascia
della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui
laghi”, laddove sono stati considerati da sempre solo i “laghi naturali”, con la sola
eccezione di alcuni “laghi artificiali” di valore significativo per dimensioni e/o
valenza paesaggistico–territoriale, mentre la Regione li ha così definiti: “Per laghi si
intendono i corpi idrici superficiali interni fermi a carattere permanente, naturali,
modificati e/o artificiali, compresi gli invasi artificiali, le acque di transizione
(lagune, laghi salmastri e stagni costieri) ….. le cave allagate completamente
esaurite e dismesse con perimetro superiore a 500 metri, qualora (….)”.
Questa “nuova definizione” attribuita ai laghi comporta un notevole aumento delle
aree tutelate dalla L. 431/85 art. 1 lett. b) assoggettando a vincolo anche aree di
scarso (o nullo) interesse paesaggistico (anonimi invasi artificiali ad uso irriguo per
usi agricoli avente il perimetro superiore a 500 m.).
Inoltre, si ritiene erronea la inclusione tra i laghi delle acque di transizione ed in
particolare con riferimento alle Lagune, trattandosi di “zone umide” da inserire nelle
aree vincolate di cui alla successiva lettera i) dell’art. 142 del Codice.
Medesima cosa per es. per i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piedi
degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ove si ritiene che la metodologia di
individuazione del quadro conoscitivo delle aree vincolate nel PP, debba essere
conformata con quella da sempre adottata nel SIT Provinciale e nella stessa DCR
95/86 (la cui validità è fatta salva per legge - v. Art. 142, 3° comma, del D. Lgs.
42/2004) di approvazione dell’elenco regionale dei tratti esclusi, con riferimento al
sistema delle “acque pubbliche”.
Da segnalare in proposito anche la individuazione de “i territori coperti da foreste e
da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento”. Si ritiene quasi impossibile la puntuale ed esatta redazione di una
cartografia 1:10.000 delle effettive aree boscate, in quanto categoria “dinamica”
mutabile nel tempo e come tale da accertare in talune situazioni “caso per caso”
mediante studi più approfonditi (da svolgersi in sede progettuale). Nonostante la
metodologia di acquisizione del bene sembri ineccepibile, ha portato alla
identificazione di aree, come ad es. gli argini artificiali di corsi d’acqua, annualmente
soggetti a sfalci di mantenimento, che in realtà non sono da comprendere tra le aree
oggetto di vincolo.
Da segnalare infine anche l'es. de “le zone di interesse archeologico” ove il vincolo è
posto anch'esso a tutela paesaggistica, quindi riferito a porzioni di territorio con
presenza di “resti archeologici emergenti” (e non quelle ove è solo presumibile una
presenza archeologica nel sottosuolo) ed il legame tra questi con il paesaggio
naturale.
Di quanto sopra, non sembra si sia tenuto conto nel PP tant'è che si riscontra essere
state comprese aree di notevole ampiezza rispetto alla ubicazione e consistenza delle
effettive presenze archeologiche. E' il caso ad es. di un'amplissima area ricompresa in
due diversi Comuni (Comuni di Magliano in Toscana e Scansano) che riguarda due
insediamenti tra loro distinti ed appartenenti ad epoche diverse: un insediamento
etrusco (Ghiaccio Forte) ed un insediamento romano (Città di Heba). Il vincolo
previsto di ha. 6.300 ca., pone ingiustificate notevoli limitazioni alle attività agricolorurali ivi presenti.
Per tutto quanto sopra si ritiene indispensabile -nelle more di approvazione del PP da
parte del Consiglio Regionale- anche una ridefinizione complessiva delle “Aree
Galasso” ritenendo almeno in questa fase quantomai necessario un maggiore
coinvolgimento degli Uffici provinciali e comunali.
Conclusioni
Occorre, in sostanza che la Regione Toscana, da sempre capofila nelle politiche del
governo del territorio, apra un confronto serio tecnico-istituzionale apportando i
necessari correttivi al Piano Paesaggistico, dando così dignità e risposte adeguate agli
Enti Locali, in linea con il percorso da sempre tracciato in ordine alla filiera
pianificatoria e riconfermato con la nuova L. urbanistica n. 65/2014.
Tali nuove regole, che consentiranno alla Toscana tutta, uno sviluppo di qualità
fondato sulla tutela delle aree agricole perché fondata sul principio di contrastare
l'uso indiscriminato di suolo, ha richiesto difatti un lungo impegno dialettico di
condivisione e di partecipazione delle istituzioni, permettendo così di comporre un
testo che ci pone all'avanguardia e ci avvicina alle normative europee più avanzate.
E' una Legge molto importante che permette di ottenere risultati efficaci di
sostenibilità ambientale, inibendo la previsione della tradizionale edificazione degli
spazi aperti, promuovendo altresì gli interventi di ripristino, conservazione, recupero
e soprattutto di riqualificazione e rigenerazione urbana.
Altra svolta significativa è data dalla normativa approvata di recente sempre dal
Consiglio Regionale Toscano che riguarda la protezione civile. E' una norma tesa a
velocizzare ulteriormente gli affidamenti dei lavori per le opere di ripristino e
mitigazione del rischio idraulico in caso di eventi alluvionali o franosi. Trattasi di
scelte compiute a seguito delle ultime ondate di maltempo, causate sì dai mutamenti
climatici, ma anche e sopratutto dall'opera dell'uomo, dalla eccessiva antropizzazione
ed urbanizzazione che ha determinato un elevato consumo di suolo.