Il Piano Paesaggistico della Regione Toscana Lucia Gracili
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Il Piano Paesaggistico della Regione Toscana Lucia Gracili
Il Piano Paesaggistico della Regione Toscana Considerazioni Pavia 19 novembre 2014 Lucia Gracili - Servizio Sviluppo del Territorio - Provincia di Grosseto Cenni sull'esperienza pianificatoria della Provincia di Grosseto L'esperienza della Provincia di Grosseto sul governo del territorio e la pianificazione di area vasta, si riassume con il PTC nelle due diverse edizioni (1999 e 2010), nelle numerose Conferenze Tecniche per gli Accordi di Pianificazione (fra Regione, Provincia e Comuni interessati), quindi nell'attività tecnico-amministrativa di supporto tai Comuni per variare e/o approvare i Piani Strutturali ed i Regolamenti Urbanistici. Si traduce anche nella approvazione dei Piani di Settore, quali quello delle Aree Sciistiche Attrezzate interprovinciale (di Grosseto e Siena), delle Attività Estrattive, Interprovinciale dei Rifiuti, per le Aree Attrezzate multifunzionali e per l'Emergenza di Protezione Civile (in sei Comuni dichiarati a rischio sismico), del Piano Programmato dei Trasporti e della Mobilità Extraurbana, dei Percorsi e Impianti Fissi per Mezzi Fuoristrada, dei Piani Faunistico-Venatorio e per la Pesca nelle acque interne, del Piano dello Sport, il Regolamento di Gestione e Fruizione delle Riserve Naturali provinciali ed altri. Significativa e compiuta è l'esperienza del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale Coordinato -Progetto “Città del Tufo”, in compartecipazione con la Regione Toscana ed i Comuni di Pitigliano, Sorano e Castell'Azzara (2 appartenenti ad un'unica Unione dei Comuni montani e l'altro ad altra Unione fra quelle costituite per trasformazione di Comunità Montane - tot. 18) sul complesso delle attuali 26 Unioni toscane (8 fra queste costituite ex novo). Questa esperienza è maturata in ambiti territoriali sufficientemente omogenei (che non corrispondono alle Unioni dei Comuni o ex intercomunali o ex C. Montane toscane) sulla base dell'articolazione del ns. PTC in “sottosistemi” locali (le 7 “Città della Maremma”), rappresentati da un'entità territoriali le cui esigenze di governo coinvolgono tutti i Comuni che ne fanno parte, rinviando a specifici momenti di autocoordinamento e confronto. In parte, il PTC in entrambe le sue edizioni, ha comunque anticipato, quella che la nuova Legge Reg.le Toscana n. 65/2014 sul governo del territorio definisce “Pianificazione Intercomunale” (peraltro oggi imposta per i PS ai Comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, pena la formazione del Piano Operativo al solo “ambito urbanizzato”). Trattasi di un'esperienza che risale agli anni 2004-2006, finanziata e redatta in compartecipazione con la Reg.ne T.na che, assieme ai tre Comuni, ha redatto anche la componente propositiva. Fu allora istituito un unico Ufficio di Piano anche con l'ausilio delle Soprintendenze per i Beni Ambientali Architettonici e del Paesaggio e dei Beni Archeologici. Il primo Piano Strutturale (PS) fu adottato solo nel 2008 (Pitigliano) ed approvato nel 2009; negli altri due Comuni fu adottato nel 2009 ed approvato da Castell'Azzara nel 2010 e da Sorano addirittura nel 2011. Ad oggi solo uno dei tre Comuni ha il Regolamento Urbanistico approvato (Castell'Azzara). Nonostante questa esperienza abbia interessato piccole realtà comunali dell'entroterra - nel complesso non si raggiungono i 10:000 ab. - ha determinato proficue sinergie di collaborazione fra Enti ed importanti risultati tecnici, mentre sul piano amministrativo ha scontato comunque tempi eccessivi perché il Piano potesse essere definitivamente essere approvato nei Consigli Comunali dei singoli Comuni. Elemento questo, che ha contraddistinto la maggioranza degli strumenti di Pianificazione e gli Atti di governo del territorio in Toscana. E' un'esperienza però che ha avuto sicuramente un significato e che ha tracciato una metodologia, che ritroviamo nella nuova L.R. toscana sul governo del territorio e nel mutato quadro istituzionale, laddove i Comuni possono utilizzare per i loro PS sia il quadro conoscitivo del PTC ma (e sopratutto) il loro Statuto. Ci auguravamo comunque che la Regione Toscana si spingesse più avanti, quantomeno per i Comuni obbligati obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, permettendo di utilizzare in “toto” il PTC -con i dovuti adeguamenti- in sostituzione del Piano Strutturale, indirizzando la pianificazione solo sul versante urbanistico operativo. Ciò avrebbe naturalmente snellito oltremodo i tempi di attuazione della “filiera”. La Provincia di Grosseto -caratterizzata da molte piccole realtà comunali- da sempre ha indistintamente fornito assistenza e supporto tecnico continuo ai Comuni in materia di pianificazione urbanistico-territoriale, attuato anche attraverso azioni concertative con vari soggetti, mediante stesura di Protocolli di Intesa. Questi, hanno interessato la previsione di varie attività Produttive e sopratutto Turistiche, oppure l'adeguamento dei Porti e la Nautica Sociale (con l'ausilio della Autorità Portuale Regionale), ovvero tramite collaborazione e supporto con gli Enti Parco: sulla tutela e valorizzazione dei geositi -Tuscan Mining Geopark - Rete dei Geoparchi europea e globale dell’UNESCO, con il Parco dell'Arcipelago Toscano, ecc.. Significativa anche la costituzione e la gestione tecnico-amministrativa del Nucleo Provinciale di Valutazione Ambientale Strategica (per la V.A.S.) sui Piani Provinciali e su quelli dei Comuni con cui è stata stipulata una specifica Convenzione (n.5 Comuni dell'entroterra maremmano e n. 1 Comune costiero). Da segnalare infine il Protocollo di intesa per la filiera delle Energie Rinnovabili, a seguito del quale è stato redatto un Regolamento Edilizio Comunale “tipo” per il risparmio energetico e sull’Edilizia Bio-eco Sostenibile redatto con la compartecipazione di alcune ASL Toscane, due Società della Salute ed ARPAT. Significativo anche il contributo e le considerazioni fatte pervenire dalle Province toscane alla Regione a seguito della adozione del Piano di Indirizzo Territoriale con specifica considerazione dei valori Paesaggistici -2 luglio 2014- tramite il Documento congiunto di UPI e di quelli singoli di ciascuna Provincia. Il Piano di Indirizzo Territoriale con specifica considerazione dei valori Paesaggistici della Regione Toscana: i contributi e le considerazioni della Provincia di Grosseto La Toscana dispone da circa 20 anni di un importante patrimonio pianificatorio redatto dagli Enti territoriali a varie scale e tutto orientato nel principio dello sviluppo sostenibile e duraturo delle attività pubbliche e private: - il PIT del luglio 2007 - oggi integrato con la componente paesaggistica - i PTC delle 10 Province ed i relativi Piani di Settore - i Piani Strutturali ed i Regolamenti urbanistici dei Comuni Sul Metodo e sui Principi Ferma restando la competenza esclusiva dello Stato e della Regione nella formazione del Piano Paesaggistico (PP), non si è certamente trattato in questo caso di un Piano adottato dopo un approfondito processo di condivisione. Il complesso degli elaborati e della disciplina sono stati resi disponibili in modo organico solo in prossimità dell'adozione o addirittura solo dopo. E' mancato quel dialogo e quella trasparenza che avevano sempre caratterizzato l'operare toscano. Inoltre la mole di Elaborati e di Allegati, nonché la frammentazione dei documenti costituenti il Piano nel suo complesso -il nuovo PIT da un lato e sua la componente paesaggistica dall'altro- ha determinato una difficoltà estrema di lettura e di consultazione, che si è riflessa quindi anche sui contributi e le osservazioni formulate. Occorre premettere che Province toscane con i relativi PTC, hanno dedicato nel corso degli anni notevoli risorse (anche economiche derivanti dalla Regione e provenienti dalla Comunità Europea) sia al quadro conoscitivo, che a quello propositivo e regolativo e nella fattispecie agli aspetti ecologicio-ambientali, agronomici, forestali, idrogeologici ed idraulici, geomorfologici e culturali, a quelle che in altri termini sono state definite invarianti strutturali nel PP. L'azzeramento del processo partecipativo istituzionale al Piano, si scontra peraltro con la Convenzione Europea sul Paesaggio, secondo cui i cui valori sono condivisi dalle comunità locali, data la natura identitaria e culturale del Paesaggio. Tale pubblicità e partecipazione è così importante che è peraltro sancita all'Art.144, c.1 del Codice del Paesaggio di cui al D. Lgs. 42/'04. A prescindere dal riconoscimento dell'importante spessore culturale e disciplinare che l'Università di Firenze ha impresso nel PP, si riscontra da un lato, che i precetti imposti sono vaghi e rinviati a generiche direttive nella dispersa normativa e dall'altro invece, che sono presenti prescrizioni cogenti, che data la priorità e la prevalenza che tale Piano assume rispetto agli altri strumenti ed atti del governo del territorio, ingenerano difficoltà sia interpretative che gestionali. Pertanto, se da un lato è complessa la sua lettura, sarà ancora più difficoltosa la sua applicazione, trattandosi di un Piano esteso a tutto il territorio regionale che, essendo sovraordinato, impone l'obbligo di conformazione di tutti gli altri piani e programmi, sia regionali che locali. Ad oggi, quasi tutti gli Enti Locali toscani auspicano che la Regione vi ponga dei correttivi, quantomeno alla attuale frammentazione e diversificazione di cogenza normativa, composta dalla sovrapposizione di numerose e articolate regole (sui medesimi territori) che determinano faticose verifiche incrociate su: - direttive-prescrizioni sui beni paesaggistici riconosciuti con D.M. (art.136 del Codice); - direttive-prescrizioni sui beni tutelati per legge ex 431/85 (art. 142 del Codice); - obiettivi generali e specifici sulle invarianti strutturali; - direttive sugli ambiti di paesaggio. Il Piano è difatti composto da un insieme di terminologie e definizioni di controversa applicazione operativa, il cui valore generico e descrittivo, per lo più si presta ad interpretazioni soggettive e come tali difficilmente gestibili. Inoltre, l'applicazione del Piano prevede processi lunghi e complessi di adeguamento dei vari strumenti di pianificazione alle diverse scale territoriali: PTC provinciali, Piani Strutturali e Regolamenti Urbanistici comunali. L'Architettura del Piano Il piano è articolato su 2 livelli: 1) REGIONALE (Obiettivi, Direttive e Prescrizioni); - Invarianti Strutturali - Beni Paesaggistici-aree tutelate con DD.MM..e Beni tutelati per Legge 2) 20 AMBITI DI PAESAGGIO (specifiche Schede articolate in 5 sezioni: profilo, descrizione, invarianti, interpretazione di sintesi e disciplina d'uso). Gli Elaborati di piano: Disciplina di Piano (del PIT); Elaborati cartografici: Carta topografica 1:50.000 (71 tavolette) Carta dei caratteri del paesaggio 1:50.000 (24 tavolette) Carta dei sistemi morfogenetici (1:25.000 e 1:50.000) Carta delle rete Ecologica Abachi delle Invarianti 81.50.000) I paesaggi rurali storici della Toscana 1. 250.000 Visibilità e caratteri percettivi “Vestizione” dei beni vincolati per decreto legge: Beni ex art. 136 Codice - Identificazione del vincolo- Analitico descrittiva - Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000 – Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, e Disciplina d’uso articolata in Indirizzi, Direttive, Prescrizioni d’uso Beni ex art.142 Codice - (Lett. a,b,c,d,e,f,g,h,i,m) Allegati - Norme comuni per le energie rinnovabili (impianti da biomasse ed eolici) - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio - Linee guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città contemporanea Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale - Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive - Schede Bacini estrattivi Alpi Apuane. Sugli Elaborati costituenti il Piano La complessità degli elaborati sopra elencati, richiede una loro articolazione dei beni paesaggistici suddivisa per ogni ambito provinciale e per ogni Comune -non in base alle attuali aree di competenza delle Soprintendenze. Inoltre le “Schede identificative dei beni paesaggistici” devono essere contenute in un Unico documento -trattandosi del medesimo bene quindi del medesimo Articolo del Codice, comprensivo di tutte le sue “sfaccettature” (identificazione, metodologia, direttive e prescrizioni, ecc..), oppure le varie normative necessitano di essere raccolte in un unico testo. Inoltre, laddove per i vincoli la rappresentazione cartografica è in scala 1:10.000quindi di estremo dettaglio per un Piano di area vasta- necessita di una esatta ed aggiornata interpretazione del vincolo; il confronto iniziale avvenuto con le Province sull'art. 142 del Codice non sembra essere stato esauriente, nonostante l'esperienza da queste maturata in più di 25 anni, sin dalla emanazione della DCR 296/'88 e quantomeno di un confronto preliminare con tutti i Comuni sui PS e sui RU già approvati e vigenti, proprio per non vanificarne i contenuti previsionali. Peraltro l'eccessivo dettaglio utilizzato, contrasta con i rinvii agli strumenti della pianificazione, agli atti di governo del territorio ed ai piani di settore degli Enti territoriali (“ciascuno per la propria competenza” senza ben specificare la “scala” territoriale, la gerarchia, l'efficacia) per definizioni normative, cartografiche, informative, ecc... Si ritiene che un Piano di estremo dettaglio e complessità di elaborati, quale quello adottato dal Consiglio Regionale toscano, non debba rinviare ulteriormente ad adempimenti a scala locale per i quali invece occorre trovare sintesi nell'ambito di una dovuta concertazione e condivisione istituzionale. Sulla connessione tra Codice del Paesaggio (D.Lgs. 42/04) e PIT - P. Paesaggistico Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sancisce che a far data dall'adozione del Piano Paesaggistico non sono consentiti interventi in contrasto con le sue prescrizioni di tutela e che a far data dalla sua approvazione, le previsioni ivi contenute sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei Piani Territoriali ed Urbanistici. Ciò significa che le previsioni del P. Paesaggistico non sono derogabili e sono prevalenti su tutti i Piani dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e per la tutela del paesaggio sono comunque prevalenti sulle disposizioni eventualmente difformi e vincolanti per gli interventi di settore, compresi quelli degli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve. Infine sempre il Codice sancisce che la Regione è tenuta a stabilire il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici, alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando comunque la partecipazione degli organi ministeriali. Ecco quindi l'altro elemento che ingenera forti preoccupazioni a livello locale: per sancire la coerenza con il PIT si impone ai Comuni (alle Province, Città Metropolitane ed Enti Parco) la trasmissione -sia al Ministero che alla Regioneanche dell'avvio del procedimento del Piano Strutturale comunale, oltre che della sua adozione come quella del Regolamento Urbanistico, successivamente alla scadenza del termine delle osservazioni ed esaurito il processo dell'eventuale accoglimento o meno delle stesse. Ciò naturalmente dilata oltremodo i tempi già lunghi e complessi di approvazione degli strumenti urbanistici, peraltro aggravati anche dalla indizione della Conferenza che la Regione Toscana è tenuta a convocare dopo il periodo delle osservazioni. Tale trasmissione intasa gli uffici delle Soprintendenze, che oltretutto ad oggi non detengono competenze tecnicamente adeguate a siffatta pianificazione. In tal caso sarebbe stata sufficiente una comunicazione. E' invece stata omessa la trasmissione alla Provincia, Ente sicuramente fra quelli interessati e fra quelli competenti tenuti ad esprimere pareri, nulla osta, e quant'altro necessario ad apportare un contributo. Come è ben noto, la Provincia è ancora contemplata tra gli Enti di cui Titolo V della Costituzione, con competenze territoriali di area vasta e sopratutto perché detiene approfondite conoscenze del proprio territorio. Ciò in sostanza significa esautorare le competenze di coordinamento territoriale attribuite anche alla “nuova” Provincia dalla L. 56/2014. Quindi laddove fosse mantenuta l'ipotesi della Conferenza, riteniamo doverosa la specificazione della partecipazione dell'Ente Provincia e con diritto di voto. A tal fine nonostante non sia imputabile alla Regione ma al Codice (non certo nel principio tanto invocato della snellezza), tutti i Piani e tutte le varianti urbanistiche potranno essere approvati dall'Ente pianificatore solo dopo aver ottenuto il visto di adeguatezza al PP da parte della Soprintendenza, oltre a quello della Regione. Ciò comporterà nella migliore delle ipotesi il protrarsi di almeno ulteriori 3 - 4 mesi, fino alla paralisi dei procedimenti di pianificazione, vista l'attuale inadeguatezza delle Soprintendenze a fronteggiare le nuove complesse competenze. Si ritiene che tale questione, data l'importanza, debba essere sottoposta anche all'attenzione del Ministero quindi del Governo, al fine di apportare un correttivo al Codice, di recente ulteriormente modificato ma con riappropriazione ed accentramento delle competenze statali. In tal modo difatti, si esautora totalmente le competenze urbanistico-territoriali di ogni Ente, per non parlare di quelle di area vasta, quindi di coordinamento territoriale ancora attribuite alla Provincia dalla Legge “ Delrio”. Infine, nel PIT - PP come se non bastasse, viene reintrodotta l'indizione di una ulteriore Conferenza di Servizi propedeutica alla approvazione dei P. Attuativi comunali che investono beni paesaggistici, fino alla conformazione dei Regolamenti Urbanistici al PIT. Tale Conferenza era già stata istituita con il PIT 2007, ma con finalità di salvaguardia in attesa del P. Paesaggistico, oggi invece quantomeno adottato. A tale Conferenza sono chiamati a partecipare tutti gli altri Enti territoriali oltre il Ministero, si dice anche “al fine di semplificare il successivo procedimento autorizzativo”. Poi si precisa che a seguito di esito favorevole, “il procedimento istruttorio per l'autorizzazione paesaggistica ha ad oggetto la sola valutazione della conformità dei singoli interventi al Piano Attuativo”. Non trattasi quindi di un effettivo snellimento, che invece per potersi definire tale, doveva spingersi fino all'Autorizzazione Paesaggistica. Per quanto attiene l'Autorizzazione Paesaggistica, nulla è cambiato prima e dopo l'approvazione del P. Paesaggistico della Regione Toscana. Tale Autorizzazione -che costituisce atto autonomo e presupposto per ottenere il Permesso di Costruire (o SCIA, ecc) sull'intervento urbanistico-edilizio- è rilasciata dal Comune, su delega della Regione, dopo aver acquisito il parere della Commissione Comunale sul Paesaggio e dopo aver acquisito il parere vincolante del Soprintendente sugli interventi da eseguire. Pertanto, anche per ottenere l'Autorizzazione, i tempi non diverranno più speditivi con l'approvazione del PP e -se non sussistono problemi- occorrerà attendere almeno tre -quattro mesi. Il PP della Toscana poteva cogliere l'occasione di introdurre le (seppur modeste) semplificazioni previste dal Codice. Poteva, difatti individuare le aree “ex Galasso”, ove la realizzazione degli interventi era condizionata solo all'accertamento della conformità -in ambito comunale- con il P. Paesaggistico e con lo strumento urbanistico a questo adeguato. Tutto ciò all'interno della pratica edilizia, senza necessità di ulteriore autorizzazione paesaggistica, quindi con un effettivo sgravio delle procedure sia per i cittadini interessati che per gli Enti. Il Codice inoltre dava la possibilità, anch'essa non recepita, di individuare le aree gravemente compromesse o degradate in cui il recupero e la riqualificazione non avrebbero richiesto il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica. Questa opportunità poteva o potrebbe riguardare vari ambiti della Toscana. La Regione Toscana - in coopianificazione con il Mibact - poteva cogliere queste modeste opportunità offerte dal Codice di semplificazione procedurale. Di contro per tutto quanto sopra, il PP porterà nell'immediato un aggravio degli adempimenti istruttori nella gestione delle numerose pratiche paesaggistiche, senza ridurne il numero nemmeno anche su interventi modesti e irrilevanti in aree del territorio prive di reale interesse paesaggistico. Sulla “Disciplina di Piano” (P.I.T.) es. Attività Estrattive Il PIT adeguato stabilisce che tutte le nuove attività estrattive debbano essere sottoposte a valutazione paesaggistica, imponendo così un approfondimento valutativo -peraltro già sostanzialmente previsto dalla vigente normativa di settoreintroducendo alcune prescrizioni che rischiano di rimettere in discussione scelte pianificatorie già approvate a vario livello (v. pianificazione regionale, provinciale e comunale). In particolare impone che le nuove attività estrattive non debbano interferire in modo significativo con vari elementi del paesaggio tra cui le “linee di crinale”, sancendo lo stesso precetto sia per la cave attive che per quelle in ampliamento. In alcuni casi tale prescrizione può disporsi in antitesi con le indicazioni sulle modalità di coltivazione contenute nei vigenti Piano Territoriale di Coordinamento (v. Provincia di Grosseto: coltivazioni a gradoni per “fette orizzontali”), con il rischio di porre forti limitazioni, se non del tutto vanificare, l’attuazione e la verifica paesaggistico-ambientale già approvata e assentita. es. Grandi strutture di vendita La valutazione di sostenibilità introdotta per le grandi strutture di vendita ed alle aggregazioni delle medie strutture, è ricondotta a scala sovracomunale (mediante iniziative congiunte fra EE.LL.). Da annotare, la indeterminatezza su tali “iniziative congiunte” contenuta nel PP, per le quali comunque la L.R. 65/14 ha rinviato ad altro atto regionale la definizione di tali ambiti, suddividendo al momento il territorio della Provincia di Grosseto in tre ambiti (e di cui al PIT 2007), di cui uno appartenente all'attuale ambito della Provincia di Livorno (i Comuni Elbani), estraneo ai contesti di riferimento relazionali. Si ritiene che l'Ente Provincia e la sua estensione territoriale in rapporto agli ambiti “sovracomunali” individuati con i PTC, siano a tutt'oggi quelli più idonei a definire l'esatta scala di riferimento. Quantomeno sono da considerare ambiti relazionali-territoriali adeguati, fra cui anche quelli dell'Unione dei Comuni, comunque capaci di delineare una visione unitaria. Salvaguardie Le norme di salvaguardia sia nel loro complesso che nei vari punti, sono state formulate in maniera farraginosa, troppo articolata o quantomeno di difficile interpretazione ed applicazione, tanto da aver dovuto richiedere nell'immediato, la emanazione di una Circolare regionale Esplicativa. Il Piano impone di far entrare sin da subito nei Piani adottati, in vigore le prescrizioni contenute: • nella disciplina dei beni paesaggistici (per ex beni “Galasso”); nelle schede di cui ai DD.MM; nei vari Allegati: sui Sistemi costieri, nelle zone di interesse archeologico, su Biomasse e sull' Eolico. Insomma, la ratio della salvaguardia è quella di garantire sin dall'adozione del P. Paesaggistico, il rispetto delle sue prescrizioni, mentre per i Piani già da tempo vigenti, il rispetto degli obiettivi generali e specifici di qualità (Direttive contraddistinte da completa vaghezza, senza attribuire comunque dei tempi di adeguamento. sulle Schede d’Ambito es. aspetti generali sui vigneti (e l’impiego di fertilizzanti chimici) Forti perplessità sono state espresse sulla richiesta del Piano di contenere i processi di intensificazione produttiva (quali i vigneti) che comportano conseguente riduzione del corredo vegetazionale, semplificazione del paesaggio e rischio erosivo, legata agli impianti specializzati di grande e continua estensione che investono porzioni del territorio di produzione dei vigneti DOC. La disciplina pare definire limitazioni per una delle principali attività trainanti lo sviluppo rurale locale, peraltro già in essere e non suscettibile di profonde modifiche o intensificazioni. Parrebbe più opportuno che la disciplina contenesse solo direttive a carattere generale con l’obbiettivo di non limitare la proliferazione dei processi di intensificazione produttiva, ma di favorire un migliore inserimento nei vari ambito di paesaggio. sulla “Disciplina dei beni paesaggistici” (ex “Aree Galasso”): aree tutelate per Legge Anche in questo caso la disciplina contiene Obiettivi, Direttive e Prescrizioni, molti dei quali già contenuti nei PTC e nei PS. Sia negli negli Obiettivi che nelle Direttive sono posti comunque dei rinvii agli Enti di individuazioni e riconoscimenti. Nelle Prescrizioni sono contenuti gli interventi non ammessi. Si ritiene utile ricordare che con la legge istitutiva (ex L. 431/85) fu imposto un vincolo generalizzato “tout court” su determinati beni meglio conosciuti come “Aree Galasso”, in relazione alla loro alla presunta valenza paesaggistica. Ciò costituiva una sorta di “salvaguardia”, a tutela della presunta rilevanza ambientale di detti beni in attesa della formazione dei PP regionali, ai quali era demandato il compito di selezionare le aree che effettivamente rivestono carattere paesaggistico e quelle invece da “svincolare” per carenza di requisiti (art. 143, c. 4 del Codice). Questo rappresentava uno dei compiti principali assegnati alla pianificazione paesaggistica regionale e doveva portare ad una semplificazione dell’originario quadro conoscitivo di riferimento, alle sole aree effettivamente permeate da valore paesaggistico. Con il PP adottato dalla Regione Toscana, in virtù di interpretazioni di alcune definizioni di legge sui beni paesaggistici, si è avuto viceversa un incremento di zone sottoposte a vincolo, in aree talvolta prive di interesse paesaggistico. A tal proposito mal si comprende come mai nel PP toscano, si sia dato alle definizioni ex lege dei vari beni tutelati, una “lettura” diversa da quella codificata in quasi 30 anni di gestione del vincolo medesimo; ciò con riferimento- in un primo tempo- alle individuazioni cartografiche redatte dalle Province sin dal 1988 e -in seguito- alle cartografie digitali redatte dai vari uffici SIT provinciali, realizzate in sinergia con la Regione Toscana nell’ambito dei progetti DOCUP, finanziamenti FESR 2000/2006 Misura 2.8, poi confluite nel Sistema Informativo geografico regionale. Tali cartografie hanno rappresentato il riferimento nel corso del tempo per tutti gli Enti Territoriali, oltre che per i professionisti ed i privati cittadini in genere. Naturalmente la mancata condivisione con gli Enti (Province e Comuni) che hanno gestito i vincoli per più di 25 anni, ha determinato svariate discrasie. Ciò è ravvisabile ad es. per i “i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”, laddove sono stati considerati da sempre solo i “laghi naturali”, con la sola eccezione di alcuni “laghi artificiali” di valore significativo per dimensioni e/o valenza paesaggistico–territoriale, mentre la Regione li ha così definiti: “Per laghi si intendono i corpi idrici superficiali interni fermi a carattere permanente, naturali, modificati e/o artificiali, compresi gli invasi artificiali, le acque di transizione (lagune, laghi salmastri e stagni costieri) ….. le cave allagate completamente esaurite e dismesse con perimetro superiore a 500 metri, qualora (….)”. Questa “nuova definizione” attribuita ai laghi comporta un notevole aumento delle aree tutelate dalla L. 431/85 art. 1 lett. b) assoggettando a vincolo anche aree di scarso (o nullo) interesse paesaggistico (anonimi invasi artificiali ad uso irriguo per usi agricoli avente il perimetro superiore a 500 m.). Inoltre, si ritiene erronea la inclusione tra i laghi delle acque di transizione ed in particolare con riferimento alle Lagune, trattandosi di “zone umide” da inserire nelle aree vincolate di cui alla successiva lettera i) dell’art. 142 del Codice. Medesima cosa per es. per i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ove si ritiene che la metodologia di individuazione del quadro conoscitivo delle aree vincolate nel PP, debba essere conformata con quella da sempre adottata nel SIT Provinciale e nella stessa DCR 95/86 (la cui validità è fatta salva per legge - v. Art. 142, 3° comma, del D. Lgs. 42/2004) di approvazione dell’elenco regionale dei tratti esclusi, con riferimento al sistema delle “acque pubbliche”. Da segnalare in proposito anche la individuazione de “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento”. Si ritiene quasi impossibile la puntuale ed esatta redazione di una cartografia 1:10.000 delle effettive aree boscate, in quanto categoria “dinamica” mutabile nel tempo e come tale da accertare in talune situazioni “caso per caso” mediante studi più approfonditi (da svolgersi in sede progettuale). Nonostante la metodologia di acquisizione del bene sembri ineccepibile, ha portato alla identificazione di aree, come ad es. gli argini artificiali di corsi d’acqua, annualmente soggetti a sfalci di mantenimento, che in realtà non sono da comprendere tra le aree oggetto di vincolo. Da segnalare infine anche l'es. de “le zone di interesse archeologico” ove il vincolo è posto anch'esso a tutela paesaggistica, quindi riferito a porzioni di territorio con presenza di “resti archeologici emergenti” (e non quelle ove è solo presumibile una presenza archeologica nel sottosuolo) ed il legame tra questi con il paesaggio naturale. Di quanto sopra, non sembra si sia tenuto conto nel PP tant'è che si riscontra essere state comprese aree di notevole ampiezza rispetto alla ubicazione e consistenza delle effettive presenze archeologiche. E' il caso ad es. di un'amplissima area ricompresa in due diversi Comuni (Comuni di Magliano in Toscana e Scansano) che riguarda due insediamenti tra loro distinti ed appartenenti ad epoche diverse: un insediamento etrusco (Ghiaccio Forte) ed un insediamento romano (Città di Heba). Il vincolo previsto di ha. 6.300 ca., pone ingiustificate notevoli limitazioni alle attività agricolorurali ivi presenti. Per tutto quanto sopra si ritiene indispensabile -nelle more di approvazione del PP da parte del Consiglio Regionale- anche una ridefinizione complessiva delle “Aree Galasso” ritenendo almeno in questa fase quantomai necessario un maggiore coinvolgimento degli Uffici provinciali e comunali. Conclusioni Occorre, in sostanza che la Regione Toscana, da sempre capofila nelle politiche del governo del territorio, apra un confronto serio tecnico-istituzionale apportando i necessari correttivi al Piano Paesaggistico, dando così dignità e risposte adeguate agli Enti Locali, in linea con il percorso da sempre tracciato in ordine alla filiera pianificatoria e riconfermato con la nuova L. urbanistica n. 65/2014. Tali nuove regole, che consentiranno alla Toscana tutta, uno sviluppo di qualità fondato sulla tutela delle aree agricole perché fondata sul principio di contrastare l'uso indiscriminato di suolo, ha richiesto difatti un lungo impegno dialettico di condivisione e di partecipazione delle istituzioni, permettendo così di comporre un testo che ci pone all'avanguardia e ci avvicina alle normative europee più avanzate. E' una Legge molto importante che permette di ottenere risultati efficaci di sostenibilità ambientale, inibendo la previsione della tradizionale edificazione degli spazi aperti, promuovendo altresì gli interventi di ripristino, conservazione, recupero e soprattutto di riqualificazione e rigenerazione urbana. Altra svolta significativa è data dalla normativa approvata di recente sempre dal Consiglio Regionale Toscano che riguarda la protezione civile. E' una norma tesa a velocizzare ulteriormente gli affidamenti dei lavori per le opere di ripristino e mitigazione del rischio idraulico in caso di eventi alluvionali o franosi. Trattasi di scelte compiute a seguito delle ultime ondate di maltempo, causate sì dai mutamenti climatici, ma anche e sopratutto dall'opera dell'uomo, dalla eccessiva antropizzazione ed urbanizzazione che ha determinato un elevato consumo di suolo.