Esclusi dalla base imponibile IVA gli sconti concessi dai rivenditori

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Esclusi dalla base imponibile IVA gli sconti concessi dai rivenditori
CIRCOLARE N.
34
Dicembre 2012
Ai gentili clienti
Loro sedi
Esclusi dalla base imponibile IVA gli sconti concessi
dai rivenditori auto
La norma principio
I rivenditori di auto spesso concedono, all’atto della vendita dei veicoli, alcuni sconti, consistenti
in beni (ad esempio, pneumatici) o in servizi (ad esempio, tagliandi) concessi gratuitamente.
Al fine di individuare il trattamento IVA di tali “sconti”, occorre, tuttavia, distinguere tra beni e
servizi.
I beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono sono esclusi dalla base imponibile alla duplice
condizione, stabilita dall’art. 15, comma 1, n. 2) del DPR 633/72, che:
- la cessione sia prevista dalle originarie condizioni contrattuali;
- non riguardi beni soggetti ad aliquota più elevata rispetto a quella dei beni alla cui vendita sono
collegati.
Ancorché esclusi dalla base di commisurazione dell’imponibile, in fattura deve essere indicato il
loro
valore
normale
ex
art.
2,
comma
2,
lett.
d)
del
DPR
633/72.
Occorre, inoltre, sottolineare che l’esclusione da IVA opera a prescindere dalla circostanza che i
beni ceduti formino o meno oggetto dell’attività propria d’impresa ovvero siano diversi da quelli
della cessione principale (cfr. R.M. 21 dicembre 1979 n. 363705 e R.M. 14 luglio 1986 n. 362125).
Se lo sconto, previsto contrattualmente, è stato concesso al momento della vendita e rilevato
direttamente in fattura, l’IVA viene commisurata soltanto sul prezzo del bene al netto dello sconto
stesso.
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Studio Villa & Villa e Associati / S.E.A.D. S.r.l.
Per gli sconti, previsti contrattualmente, per i quali sia già stata emessa la relativa fattura, si
dovrebbe, invece, applicare la procedura di variazione in diminuzione dell’imponibile e
dell’imposta, di cui all’art. 26, comma 2 del DPR 633/72.
Si osserva, inoltre, che l’IVA assolta all’atto dell’acquisto dei beni ceduti a titolo di sconto è
detraibile (salvo che si tratti di beni ad indetraibilità oggettiva ex art. 19-bis1 del DPR 633/72), in
quanto relativa a beni acquistati nell’esercizio dell’attività d’impresa, destinati all’effettuazione di
operazioni imponibili.
Occorre, altresì, evidenziare che, stando al tenore letterale dell’art. 15, comma 1, n. 2) del DPR
633/72, la disciplina in esame è limitata ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono. Per i
servizi resi gratuitamente dovrebbe, invece, operare la disciplina ordinaria prevista dall’art. 3,
comma 3 del DPR 633/72, ossia l’imponibilità se le prestazioni sono di valore superiore a 25,82
euro.
Interessi di mora e interessi Legali di mora
Tanto premesso, sotto il profilo contabile, ai sensi dell’art. 2425-bis comma 1 c.c., i ricavi e i
proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi.
Qualora lo sconto sia concesso al momento della vendita e rilevato in fattura, i ricavi possono
essere contabilizzati già al netto dello sconto oppure contabilizzando il ricavo al lordo e
separatamente lo sconto concesso (in fattura, come sopra esposto, lo sconto viene sottratto
dall’imponibile).
Nel caso in cui, invece, lo sconto venga concesso in un momento successivo alla vendita, lo
sconto viene documentato mediante emissione di una nota di accredito, che contabilmente andrà a
rettificare, in capo al venditore, il credito di fornitura, l’IVA a debito e il ricavo di vendita.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento.
Cordiali saluti.
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