- Comune di Laigueglia
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Comune di Laigueglia Provincia di Savona ORIGINALE SETTORE AFFARI GENERALI Determinazione N. settoriale 235 del 25.06.2015 (Reg. gen. n.710) Oggetto: INTERVENTO FINANZIARIO AD ASSOCIAZIONI LOCALI DI PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVA A TITOLO DI CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SULL'ATTIVITA' ORDINARIA 2012 E 2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. L’anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese giugno, nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI, RANISE CORRADI RAFFAELE, nell’esercizio delle proprie funzioni, Visti gli artt.107 e 109 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in merito alle competenze di gestione dei responsabili di servizio, ivi compresa l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come autorizzazioni, concessione o analoghi. Preso atto che il Sindaco con decreto n.1 del 06/02/2015 ha conferito al sottoscritto, quale Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI, le funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché l’incarico di titolare di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL firmato il 31/03/1999. adotta il presente provvedimento. Determinazione N. settoriale 235 del 25.06.2015 (Reg. gen. n. 710) IL RESPONSABILE DEL SETTORE Visto l’art. 13, comma 1, del TUEL 267/2000 in base al quale spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Richiamato l’art. 118 della Costituzione che impone espressamente ai Comuni di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d’interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Considerato che l’indiscussa e consolidata tradizione di Laigueglia quale Comune a vocazione spiccatamente turistica, se da un lato impone l’organizzazione di una serie di eventi, iniziative e manifestazioni di intrattenimento, svago e interesse socio-culturale nei periodi di maggiore afflusso di turisti e villeggianti, in grado di tradursi in un positivo ritorno di immagine per il paese e in un importante fattore di sviluppo per il locale tessuto economico e sociale, dall’altra non può fare a meno del prezioso e fattivo apporto dell’associazionismo locale il quale, da diversi anni ormai, a fronte della costante riduzione di risorse pubbliche, collabora sempre più di frequente ed in modo significativo con il Comune nell’organizzazione - lungo l’intero anno - di manifestazioni, iniziative ed eventi nell’interesse della collettività residente e non solo, attuando concretamente quella sussidiarietà orizzontale di cui al sopra richiamato dettato costituzionale. Considerato in particolare che le Associazioni presenti sul territorio Coro Capo Mele-Corale Alassina, Vecchia Laigueglia, Pro Loco Laigueglia, A.S.D. Aquilia e Polisportiva Laigueglia contribuiscono da lungo tempo ed in maniera rilevante alla promozione e alla crescita del paese, sotto i rispettivi profili di competenza, costituendosi come consapevoli e mirati luoghi di aggregazione e socializzazione, alcuni con finalità sportive, culturali, ricreative, altri con finalità di recupero, promozione e valorizzazione della storia e delle tradizioni locali. Preso atto che: • l’attività che rientra nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province costituisce una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione. • conseguentemente il sostegno d’iniziative di un soggetto terzo, riconducibili ai fini istituzionali dello stesso ente pubblico, non si configura quale sponsorizzazione - vietata ai sensi del D. L. 78/2010 - la quale, invece, presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza dell’ente pubblico, così da promuoverne l’immagine Esaminato il consolidato orientamento emergente dai pareri emessi sul punto dalla Magistratura Contabile (deliberazioni Corte Conti Sezione Lombardia n. 9/2006, n. 10/2006, n. 18/2006, n. 26/2007, n. 35/2007, n. 59/2007, n. 39/2008, n. 75/2008, n. 1138/2009, n. 1/2010, n. 981/2010, n. 530/2011, n. 262/2012, n. 218/2014/PAR) nei quali è stato precisato che, in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all’ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 16/06/2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, in base alla quale è stato concesso un finanziamento straordinario aggiuntivo su quanto erogato per l’attività svolta negli anni 2012 e 2013 sulla base della documentazione contabile a consuntivo agli atti d’ufficio alle Associazioni sotto nominate per gli importi a fianco di ciascuna indicato: • Coro di Capo Mele - Corale Alassina € 318,82 • Associazione Vecchia Laigueglia € 368,58 • Pro Loco Laigueglia € 2.126,13 • • A.S.D. Aquilia Polisportiva Laigueglia € € 4.741,49 2.166,56. Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa e provvedere alla contestuale liquidazione degli importi sopra quantificati. Preso atto che il medesimo atto deliberativo testé richiamato ha disposto il recupero dall’Associazione Pro Loco dell’indebito di € 599,43 pari alla differenza tra l’acconto liquidato sul contributo 2013 inizialmente quantificato e quello rideterminato a consuntivo, mediante decurtazione di pari importo sull’intervento finanziario sopra concesso. Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.9 del 25/06/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex D.P.R. n.194/1996, il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n.118/2011 e la relazione previsionale e programmatica 2015-2017. Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.119 del 25/06/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l’anno 2015 ed affidato ai responsabili di settore le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi. Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. Visto il D.Lgs. n. 118/2011. Visto ed applicato: • il vigente statuto comunale, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 27/04/2004 e ss.mm.ii.; • il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 24/11/2004 e ss.mm.ii.. Accertato preventivamente, ai sensi dell’art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità. DETERMINA Per le motivazioni in premessa citate e che qui si intendono tutte richiamate, di impegnare in favore delle Associazioni locali Coro Capo Mele-Corale Alassina, Vecchia Laigueglia, Pro Loco Laigueglia, A.S.D. Aquilia e Polisportiva Laigueglia, ai sensi dell’art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate per un importo complessivo pari ad € 9.821,58, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a titolo di finanziamento straordinario aggiuntivo su quanto erogato per l’attività svolta negli anni 2012 e 2013 sulla base della documentazione contabile a consuntivo agli atti d’ufficio: A.S.D. Aquilia (€ 4.741,49), Polisportiva Laigueglia(€ 2.166,56) cap. PEG. n. 2970/0 codice di bilancio D. leg.vo 267/2000 n. 1.06.03.05 Descrizione: Promozione, manifestazioni diffusione dello sport - Contributi Esercizio Finanziario anno _2015 Anno di scadenza del pagamento e relativo importo e Anno 2015 € 6.908,05 Anno 2016 €. Anno 2017 €. COD. CIG: == Coro Capo Mele-Corale Alassina (€ 318,82), Vecchia Laigueglia (€ 468,58), Pro Loco Laigueglia (€ 2.126,13) cap. PEG. n. 7020/0 Esercizio Finanziario anno _2015 codice di bilancio D. leg.vo 267/2000 n. 1.07.02.05 Anno di scadenza del pagamento e relativo importo Descrizione: Contributi per manifestazioni varie di promozione turistica Anno 2015 € 2.913,53 Anno 2016 €. Anno 2017 €. COD. CIG: == Di liquidare contestualmente alle Associazioni sotto nominate gli importi a fianco di ciascuna indicato: • Coro di Capo Mele - Corale Alassina € 318,82 • Associazione Vecchia Laigueglia € 468,58 • Pro Loco Laigueglia € 2.126,13 • A.S.D. Aquilia € 4.741,49 • Polisportiva Laigueglia € 2.166,56 Di disporre il recupero dall’Associazione Pro Loco dell’indebito di € 599,43 pari alla differenza tra l’acconto liquidato sul contributo 2013 inizialmente quantificato e quello rideterminato a consuntivo, mediante decurtazione di pari importo sull’intervento finanziario sopra concesso. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza. IL RESPONSABILE DEL SETTORE RANISE CORRADI RAFFAELE Determinazione N. settoriale 235 del 25.06.2015 (Reg. gen. n. 710 ) Esemplare della presente determinazione deve essere trasmessa a: - Ufficio Segreteria - Responsabile del servizio interessato IL RESPONSABILE DEL SETTORE RANISE CORRADI RAFFAELE . Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 151, comma 4° del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all’art.151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell’art.184, comma 4° del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Si rifiuta il visto in quanto: _____________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________. Laigueglia, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RAG. SIMONETTA MISSAGLIA _______________________________________________________________________________