Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata – Diritti Riserv
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Anno 2012 N.RF126 www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 4 DETRAZIONE 36%-55% - LA RITENUTA DECIDE SULLA SPETTANZA RIFERIMENTI RM N. 55 DEL 07/06/2012 CIRCOLARE DEL 14/06/2012 Sintesi: in merito alle modalità di effettuazione del bonifico per il pagamento delle spese relative alla detrazione del 36% (da estendere per analogia alla detrazione del 55%), l'Agenzia ha chiarito che risulta indispensabile che la banca abbia proceduto ad effettuare la prevista ritenuta a carico del beneficiario, a pena di decadenza dalla detrazione. Pertanto: in mancanza dei dati richiesti (norma di riferimento, codice fiscale e partita IVA degli interessati) la banca non effettua la ritenuta e il contribuente perde di conseguenza il diritto alla detrazione; la ripetizione del pagamento mediante nuovo bonifico, concordando con la controparte la restituzione del versato, permette di fruire della detrazione nell'anno in cui interviene (principio di cassa). Come noto, per poter fruire (art. 1 DM 41/98): della detrazione del 36% relativamente alle spese per interventi di ripristino del patrimonio edilizio e acquisto di box/posti auto pertinenziali della detrazione del 55% in relazione ai lavori di riqualificazione energetica è necessario effettuare i relativi pagamenti con bonifico bancario/postale dal quale risulti: a) la causale del versamento, con l’indicazione della norma di riferimento (fino al 2011 andava richiamata la L. 449/97 mentre, dal 2012, va richiamato l'art. 16-bis, TUIR) b) il codice fiscale del soggetto che intende fruire della detrazione c) la partita IVA o codice fiscale del beneficiario del bonifico (ditta che ha eseguito i lavori). FORMALITÀ - PRECEDENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA L'Agenzia delle Entrate ha in passato fornito numerosi chiarimenti in relazione alle situazioni di irregolarità più frequenti; alcuni sono ancora attuali, mentre altri devono considerarsi superati. CHIARIMENTI ANCORA ATTUALI pagamento senza bonifico: in generale: l'adozione di modalità dal bonifico (es.: assegno) comporta la decadenza dall'agevolazione in deroga: il pagamento con bonifico non è richiesto: in caso di acquisto di immobili ristrutturati da imprese (o cooperative edilizie) o per il pagamento di diritti o tributi - oneri di urbanizzazione - imposta di bollo - diritti per concessioni/autorizzazioni/DIA risultanze di fatture e bonifici: in caso di non coincidenza tra soggetto intestatario delle fatture e relativi bonifici più soggetti beneficiari della detrazione non risultanti dai bonifici e/o fatture è possibile fruire dell’agevolazione qualora gli interessati provvedano ad integrare le fatture con l'indicazione della spesa effettivamente sostenuta da ciascun soggetto (CM 20/2011). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it OGGETTO Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata – Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale ODCEC VASTO Redazione Fiscale Info Fisco 126/2012 Pag. 2 / 4 Detrazione del 36%: il soggetto che non ha inviato la Comunicazione a Pescara, deve indicare nell'apposito campo della dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto che vi ha provveduto. CHIARIMENTI NON PIU' ATTUALI L'Agenzia ha sostenuto in passato la mancata decadenza nel caso in cui: pur in assenza dei dati richiesti nel bonifico il contribuente provvedesse, alternativamente: a) a comunicare all'istituto di credito (banca/posta) i dati (da quest'ultimo trasmessi successivamente alle Entrate) relativi a: codice fiscale del soggetto ordinante il bonifico che intende fruire della detrazione partita IVA o codice fiscale del beneficiario (RM 353/08) b) in sede di controllo formale, a fornire la prova della coincidenza tra (RM 300/08): il soggetto ordinante il bonifico ed il soggetto destinatario della fattura tra la ditta beneficiaria del bonifico è quella che ha emesso la fattura. ERRORI SUL BONIFICO CHIARIMENTI NON PIU' ATTUALI Rif. NON RIPORTA IL La detrazione spetta purché il contribuente dimostri che le spese RIFERIMENTO DI sono state sostenute nel rispetto delle condizioni e dei limiti CM 95/00 LEGGE previsti dalla normativa Gli altri contitolari possono fruire della detrazione purché CM COMPROPRIETARI E indichino in Dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto 20/2010, BONIFICO INDICANTE 1 che ha effettuato la comunicazione a Pescara (già riportato sul 57/98 e SOLO CODICE FISCALE bonifico) 122/99 L'errore è sanato fornendo tali dati alla Banca o Posta, la quale disporrà così di tutti gli elementi necessari per trasmettere RM 353/08 telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei OMESSO CODICE beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti FISCALE DELL'ORDINANTE E L’incompletezza del bonifico è sanabile quando dall’analisi dei PARTITA IVA DEL documenti prodotti dal contribuente in sede di accertamento BENEFICIARIO formale si possa rilevare la coincidenza tra il soggetto ordinante il RM 300/08 bonifico ed il soggetto destinatario della fattura, nonché tra la ditta beneficiaria del bonifico e quella che ha emesso la fattura. BONIFICO INCOMPLETO: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE Con la recente RM 55/2012 l’Agenzia stabilisce (rettificando quanto aveva precedentemente precisato con la RM 300/08), che si perde il diritto alla detrazione: qualora la Banca/Posta non sia in grado di effettuare la ritenuta d’acconto del 4% all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti (art. 25 DL78/2010) in conseguenza del bonifico regolare in cui non siano indicati: gli estremi della norma di riferimento il codice fiscale del beneficiario della detrazione la partita IVA/codice fiscale del destinatario del pagamento CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Tali indicazioni, in seguito all'introduzione dell'obbligo di effettuazione della ritenuta sul beneficiario, non vanno più ritenuti applicabili. Redazione Fiscale Info Fisco 126/2012 Pag. 3 / 4 Art. 25 DL 78/2010: nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal DL 98/2011 si dispone che “a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.” La ritenuta, che anticipa parte del prelievo dovuto dai contribuenti sui compensi per la realizzazione degli interventi che danno diritto alla detrazione del 36% e del 55%, ha finalità di contrasto alla evasione; la sua elusione a causa del contribuente comporta la sua decadenza dall'agevolazione. Nota: si noti che la decadenza è collegata all'omessa effettuazione della ritenuta; pertanto laddove l'istituto di credito procedere comunque ad effettuare la ritenuta, tornano attuali i precedenti chiarimenti dell'Agenzia a favore del contribuente. Tuttavia ciò non trova di fatto applicazione concreta; infatti, se anche venga in qualche modo comunicato alla banca l'obbligo di procedere alla ritenuta, in tale occasione l'istituto di credito richiede tutti gli altri dati precedentemente non indicati che essa è tenuta a trasmettere telematicamente La RM 55/2012 suggerisce le modalità per evitare di incorrere nella decadenza dalla detrazione. Essa stabilisce infatti che: al fine di non perdere l’agevolazione è possibile ripetere il pagamento mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, tutti i dati ritenuti necessari. In tal modo l'istituto di credito sarà posto nella condizione di poter effettuare la ritenuta e di procedere a trasmettere telematicamente i dati del beneficiario del pagamento. TEMPI DELLA REGOLARIZZAZIONE: l'Agenzia non impone un termine entro cui il bonifico va regolarizzata ma si limita a chiarire che la detrazione: spetta "nell’anno di sostenimento della spesa" (principio di cassa) e cioè nell'anno in cui si regolarizza il bonifico. La regolarizzazione può avvenire anche in periodi di imposta successivi; in presenza degli altri presupposti per poter beneficiare dell'agevolazione, la detrazione andrà fruita nella relativa dichiarazione dei redditi. Il sig. Rossi ha effettuato la sostituzione dell'impianto idraulico nella propria abitazione. L'impresa Idraulica Bianchi ha emesso la fattura di € 10.000 + 1.500 Iva in data 15/09/2011. Il signor Rossi ha proceduto immediatamente ad effettuare un bonifico online, senza indicare i codici fiscali richiesti; la banca non ha proceduto ad effettuare la ritenuta. Esempio In sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi si accorge dell'errore. Procede dunque in data 1/07/2012 ad accordarsi con impresa: a fronte della restituzione di quanto pagato con assegno di € 11.500 il signor Rossi procede ad effettuare nuovo bonifico corretto, su cui la banca applica la ritenuta (4% su €. 11.500/1,2). Il contribuente conserva la documentazione al fine di fruire della detrazione del 36% in sede di compilazione di Unico2013 per l'anno 2012 (l'impresa può in questo caso scomputare la ritenuta nella dichiarazione per il periodo 2011, applicata prima della sua trasmissione). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it REGOLARIZZAZIONE - NUOVO BONIFICO Redazione Fiscale Pag. 4 / 4 Info Fisco 126/2012 Resta nell’ambito dell'autonomia negoziale delle parti definire le modalità di restituzione dell’importo originariamente pagato. BONIFICI “INCOMPLETI” NEL 2011 (LA BANCA/POSTA NON HA OPERATO LA RITENUTA DEL 4%) L’AGEVOLAZIONE NON PUÒ ESSERE FRUITA NEL MOD. 730/2012 O UNICO PF 2012 POSSIBILE RIPETERE IL PAGAMENTO NEL 2012 CON BONIFICO CORRETTO E FRUIRE DELLA DETRAZIONE A 730/2013 O UNICO PF 2013 Detrazione 55%: analogamente alle agevolazione del 36% i chiarimenti delle Entrate si applicano anche al pagamento delle spese effettuate in relazione agli interventi di riqualificazione energetica (bonus 55%) ORDINE DI BONIFICO (FAC‐SIMILE) ORDINANTE: MARIO ROSSI BENEFICIARIO DEL PAGAMENTO: EDIL LEGNO SRL Via Roma, 43 Trento (TN) PARTITA IVA: 00153224015 BANCA DEL BENEFICIARIO: Unicredit ABI: ….. CAB: ……….. CONTO: ……………………… Spa IMPORTO: € 15.000,00 Vi autorizziamo ad addebitare il ns. C/C n° ………..…. Data 07/06/2012 BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE: MARIO ROSSI CODICE FISCALE: RSSMRA5721PL378Q In questa parte vanno indicati: - cod. fiscale/P. Iva del destinatario - la legge di riferimento in materia di ristrutturazioni (L.449/97) I 2 elementi sono obbligatori; la loro omissione comporta la perdita della detrazione. L’omessa indicazione della norma di riferimento, impedisce la ritenuta del 4%. Segue, infine, l’indicazione del numero di fattura di riferimento. NOTE: - CF destinatario : 00153224015 - Saldo fatt. n. 31 del 05/06/2012 per lavori di manutenzione straordinaria (Art. 1 c. 3 L. 449/97 e succ. modif.) Giornata di studio “STUDI DI SETTORE 2012” VICENZA ‐ ALFA FIERA HOTEL ‐ Uscita Autostrada Vicenza Ovest ‐ Martedì 26 giugno 2012 TREVISO ‐ PARK HOTEL VILLA FIORITA ‐ Monastier (TV) ‐ Mercoledì 27 giugno 2012 CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it