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RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE DEFINITIVA IN UN PAESE DELL’UNIONE EUROPEA (U.E.) O
ADERENTI ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)
Non è possibile radiare un veicolo dal PRA se prima non si cancellano i fermi amministrativi.
Non è possibile radiare se è annotata la sospensione del fermo amministrativo. In presenza di altri vincoli,
come ipoteche non scadute o vincoli di natura giudiziaria occorre allegare alla richiesta l’atto che dimostra
l’assenso alla radiazione o il venir meno del vincolo. Prima di trasferire il veicolo all’estero è consigliabile
verificare l’assenza di fermo amministrativo o un altro gravame o vincolo con una visura PRA.
CHI PUO’ RICHIEDERE LA RADIAZIONE
L’art. 103 del codice della strada prevede che la parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo
o rimorchio, o l’avente titolo deve comunicare al competente ufficio del PRA, entro sessanta giorni, la
definitiva esportazione all’estero del veicolo.
Sono "avente titolo": l’erede dell’intestatario del veicolo, con atto di accettazione di eredità in bollo da € 16
con sottoscrizione autenticata non trascritto al PRA oppure chiunque abbia a proprio favore un atto di
vendita in bollo da € 16 con sottoscrizione autenticata non trascritto al PRA.
La richiesta di radiazione per esportazione può essere presentata anche all’estero all’Ambasciata o al
Consolato d’Italia che l'inoltrerà al PRA via PEC.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
- Veicolo già immatricolato all'estero
1. Fotocopia della carta di circolazione estera o attestazione di immatricolazione resa dall’autorità estera
2. Documento di identità/riconoscimento in corso di validità del proprietario/acquirente/erede e una
fotocopia completa del documento
3. In caso di società: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante
4. Codice fiscale
5. Certificato di Proprietà. Se il documento è stato ritirato dall’autorità estera, il richiedente dovrà dichiarare
questo evento sul modello NP3C.
- Veicolo non ancora immatricolato all'estero
1. Targhe (anteriore e posteriore).
In caso di smarrimento/furto/distruzione di una o entrambe le targhe occorre la relativa denuncia in originale
o in copia conforme all’originale o in copia dichiarata conforme all’originale oppure l’autocertificazione di aver
reso denuncia fatta da chi ha sporto denuncia
2. Carta di circolazione.
Il PRA restituisce al richiedente la carta di circolazione italiana annullata.
In caso di smarrimento, furto o distruzione della carta di circolazione oppure se la carta di circolazione è in
condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni sua parte, gli interessati devono
richiederne prima il duplicato alla Motorizzazione Civile.
3. Certificato di Proprietà oppure Foglio Complementare.
In caso di smarrimento/furto/distruzione del Certificato di Proprietà o del Foglio Complementare occorre la
relativa denuncia in originale o in copia conforme all’originale o in copia dichiarata conforme all’originale
oppure l’autocertificazione di aver reso denuncia fatta da chi ha sporto denuncia.
Se è già stato rilasciato un Certificato di Proprietà Digitale non occorre nessuna denuncia di
smarrimento/furto/distruzione del documento.
4. Documento di identità/riconoscimento in corso di validità di chi ha esportato il veicolo (intestatario o
acquirente o erede) e una fotocopia completa del documento
5. In caso di società: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante e suo documento di identità
6. Codice fiscale
7. Documentazione comprovante l’avvenuto trasferimento del veicolo all’estero (vedi tabella su sito).
MODULISTICA
- Chi richiede la radiazione (intestatario, erede o acquirente) deve compilare e firmare il retro del Certificato
di Proprietà o in mancanza il modello NP3C. Nella richiesta va indicato in quale Paese Comunitario è stato
esportato il veicolo.
- L'interessato può delegare una terza persona alla presentazione della richiesta. Il delegato deve presentarsi
con la delega, col proprio documento di identità in corso di validità e una fotocopia completa del documento.
CASI PARTICOLARI
Radiazione da “avente titolo” o “proprietario non intestatario”
- Se il veicolo è stato esportato dall'acquirente dell'intestatario al PRA l’acquirente - anche se residente
all’estero e non in Italia – può richiedere la radiazione per esportazione.
Alla richiesta occorre allegare anche l'atto di vendita in bollo da € 16,00 a suo favore, fatto nell’apposito
riquadro posto sul retro del Certificato di Proprietà con firma del venditore intestatario al PRA autenticata
oppure un atto di vendita su modulo a parte in bollo da € 16 con firma del venditore autenticata.
- Se la radiazione per esportazione è richiesta da un acquirente sulla base di un atto di vendita ex art. 2688
codice civile è sempre necessario allegare il certificato di proprietà in originale e non è possibile sostituire il
documento con una denuncia di smarrimento/furto/distruzione.
- Se il veicolo è stato esportato dall’erede dell’intestatario , occorre allegare alla richiesta anche l’atto di
accettazione di eredità in bollo da € 16 con firma autenticata.
Dove autenticare la firma: sono autorizzati ad autenticare le firme i notai, gli uffici comunali, il PRA, la
motorizzazione civile e i titolari degli sportelli telematici.
- Se l’autentica di firma è fatta al PRA è obbligatorio presentare contestualmente la pratica di radiazione
per esportazione, occorre quindi essere già in possesso di tutta la documentazione necessaria per richiedere
l'esportazione.
Occorre presentarsi personalmente con una marca da bollo da € 16 e un documento di identità in corso di
validità. Se il veicolo è intestato ad una società deve firmare il legale rappresentante con documento di
identità e una visura camerale non scaduti o dichiarazione sostitutiva per verificare i poteri di firma.
QUANTO COSTA
- Con Certificato di Proprietà: Emolumenti e diritti PRA: € 13,50 + Imposta Bollo: € 32,00 + Diritti
Motorizzazione Civile: € 10,20 + 1,78 spese postali (totale € 57,48) .
- Con Modello NP-3C: Emolumenti e diritti PRA: € 13,50 + Imposta Bollo: € 48,00 + Diritti Motorizzazione
Civile: € 10,20 + 1,78 spese postali (totale € 73,48).
Gli importi previsti per legge si versano alla cassa in contanti o con carte di debito del circuito
PagoBancomat, VISA (inclusi V-PAY e VISA Electron) e Mastercard (incluso Maestro) o con le carte di debito
prepagate a condizione che si tratti di carte dei circuiti suindicati (non sono pertanto accettate le carte
PostePay che non usano i suddetti circuiti).
Non sono accettate le carte di credito.
Le pratiche automobilistiche possono essere svolte curando personalmente tutti gli adempimenti necessari o
rivolgendosi alle Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI. In questo caso vanno previsti costi ulteriori
(variabili in regime di libero mercato) per il servizio di intermediazione fornito.
ATTENZIONE
- La Direttiva 1999/37/CE che regola la nuova immatricolazione di un veicolo proveniente da un altro Paese
U.E. prevede l’obbligo di consegnare, in sede di reimmatricolazione all’estero, solo la carta di circolazione.
Non è obbligatoria la preventiva radiazione dal PRA.
Paesi Comunitari o aderenti S.E.E. Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Norvegia,Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Ungheria.