parere ncc taxicar

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PI5772 - NCC TAXICAR
Provvedimento n. 17092
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 luglio 2007;
SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;
VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11
luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
1. Con richiesta di intervento pervenuta in data 25 gennaio 2007, un consorzio di concorrenti ha segnalato la presunta
ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di alcuni messaggi pubblicitari diffusi
dal Consorzio Autisti di rimessa denominato “TAXICAR” rispettivamente attraverso: 1) inserzione sulle Pagine bianche,
versione informatica, in data 1° agosto 2006; 2) inserzione sulle Pagine bianche e gialle anno 2006/2007 diffuse nella
città di Udine e provincia; 3) vetrofania presente sul lunotto posteriore e anteriore nonché sulla fiancata sinistra di un
autoveicolo ad uso taxi nella città di Udine rilevata con riproduzione fotografica del giorno 23 marzo 2006.
Nella richiesta di intervento si evidenzia come nei messaggi in questione verrebbe impropriamente utilizzata la
denominazione “TAXI”, mentre l’operatore pubblicitario risulterebbe titolare di un’autorizzazione per il servizio di
noleggio con conducente.
II. MESSAGGI
2. Il messaggio diffuso sulle pagine bianche, versione informatica, in data 1 agosto 2006, e cartacea, nell’edizione
della città di Udine e provincia, anno 2006/2007 alla voce “Taxi”, consiste in un riquadro ove è scritto. “Taxicar
0432.44966 servizi per la città e aeroporti e tutte le località 24 ore su 24 ore” ; il messaggio diffuso sulle Pagine Gialle
Udine e provincia – edizione 2006/07, sotto la voce “Taxi” riporta la seguente informazione: “Taxicar Consorzio autisti
di rimessa” seguito dall’indirizzo della sede e dal numero telefonico. Infine, il messaggio diffuso sulla vetrofania
presente sul lunotto posteriore e anteriore nonché sulla fiancata sinistra di un autoveicolo ad uso taxi nella città di
Udine rilevata con riproduzione fotografica del giorno 23 marzo 2006 consiste nella scritta Taxicar Udine, seguita dal
numero di telefono.
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
3. In data 9 febbraio 2007 è stato comunicato al Consorzio segnalante e al Consorzio Autisti di rimessa Taxicar, in
qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che
l’eventuale ingannevolezza e illiceità del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbero state
valutate ai sensi artt. 19, 20 e 21, lettere a) e c), del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo alle effettive
caratteristiche del servizio offerto, nonché alla qualifica dell’operatore pubblicitario.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
4. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto al Consorzio Autisti di rimessa
Taxicar in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire
informazioni e relativa documentazione riguardanti le caratteristiche del servizio prestato, le autorizzazioni e/o licenze
amministrative di cui è titolare l’operatore pubblicitario ai fini dell’esercizio della propria attività nella provincia di
Udine, nonché di fornire informazioni in merito alla programmazione pubblicitaria dei messaggi oggetto di intervento,
precisando le modalità di diffusione e le relative date.
5. In data 2 marzo 2007, è pervenuta una memoria del Consorzio Autisti di rimessa Taxicar con la quale ha evidenziato
quanto segue:
il consorzio si pone come unico obiettivo l’organizzazione, il coordinamento e la promozione dell’attività dei consorziati,
anche mediante l’istituzione di condizioni e tariffe uniformi per l’erogazione del servizio da parte degli stessi;
attualmente aderiscono al consorzio cinque autisti, ciascuno munito di autovettura propria e di autonoma licenza
all’esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Udine;
nell’ambito dell’attività di promozione del servizio svolto dai singoli consorziati il consorzio, nell’anno 2005, richiedeva
alla SEAT Pagine Gialle l’inserimento nelle pagine bianche edizione 2006-2007 del messaggio pubblicitario allegato,
corrispondendo per il servizio l’importo di € 1.533,60;
automaticamente, senza che vi fosse stata alcuna specifica richiesta in tal senso da parte del consorzio, la SEAT Pagine
Gialle provvedeva ad inserire il medesimo messaggio anche nella versione informatica 2006 della pagine bianche,
nonché a riportare il nominativo del consorzio nelle pagine gialle edizione 2006 – 2007 sotto la voce Taxi;
nella predetta edizione delle Pagine Gialle, fatta eccezione per il Radiotaxi di Udine e per i nominativi riportati sotto i
comuni di Grado, Tarvisio e Lignano Sabbiadoro, tutti i nominativi ivi riportati alla voce Taxi si riferiscono a ditte che
effettuano servizi di autonoleggio con conducente;
quanto alle vetrofanie ed agli adesivi presenti sugli automezzi dei consorziati, gli stessi, di forma, caratteristiche e
colore identici per tutti, sono stati applicati solo previa autorizzazione del Comune di Udine. Peraltro, sia sul lunotto
posteriore che sul parabrezza anteriore di ogni veicolo, immediatamente dopo la richiesta dd. 1.8.06 della C.A.P.U.
S.r.l. è stata apposta la scritta chiaramente visibile N.C.C. e tutti i veicoli sono altresì stati muniti di contrassegno
inamovibile del Comune di Udine.
6. In data 15 marzo 2007 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo
12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
7. A seguito di tale comunicazione, in data 29 maggio 2007 il segnalante ha inviato una memoria conclusiva nella
quale – oltre a ribadire quanto già riportato nella richiesta di intervento - si evidenzia che:
dalla visura CCIAA emerge inequivocabilmente la denominazione della “TAXICAR – Consorzio Autisti di rimessa”,
denominazione che avrebbe dovuto essere pubblicata nella sua totalità in sede pubblicitaria, ove, per contro, è stata
pubblicata sola la dizione “Taxicar”, come tale confondibile con il servizio Taxi e Radiotaxi legittimamente esercitato
dalla istante;
l’inserzione della ditta in esame, - esercente il servizio di “Noleggio con Conducente” è stata pubblicata non nella
competente Sezione “Autonoleggio” ma in quelle dedicate ai Taxi, attività con la quale non vi è – come precisato –
alcuna attinenza relativamente alla natura giuridica del Servizio, né la stessa ha fornito prova di aver richiesto la
pubblicazione nelle Pagine Gialle e Bianche nella competente categoria “Autonoleggio”, né di aver indicato
compiutamente la propria denominazione e la propria attività di esercente il “Noleggio con conducente”;
quanto alla esposizione della indicazione “N.C.C.” sulle autovetture della TAXICAR- consorzio Autisti di rimessa –
Udine”, la stessa ha prodotto le fotografie dalle quali si evince chiaramente di aver applicato l’indicazione “N.C.C.” sul
portellone posteriore dell’auto e sul lunotto posteriore dell’auto;
non risulta altresì rispettato il disposto di cui al Regolamento Comunale del Comune di Udine per l’esercizio degli
autoservizi pubblici non di linea di data 5.8.1996, che impone all’articolo 6 “il veicolo adibito al servizio di noleggio con
conducente deve essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile ed esporre all’interno del
parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta noleggio con conducente”; medesimo
principio è ribadito nella “Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, articolo
12, del 15 gennaio 1996;
pertanto, non viene prevista l’ipotesi di poter esporre sul parabrezza anteriore, sul lunotto posteriore e sulle fiancate
altre scritte, in particolare nel caso in esame la denominazione “Taxicar”, facilmente confondibili con l’esercizio
dell’attività di Taxi e/o Radiotaxi e peraltro senza la benché minima indicazione di Noleggio con conducente.
In data 24 maggio 2007 la Taxicar ha inviato copia dell’ultimo bilancio relativo all’anno 2006.
V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
8. Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi attraverso la stampa e su sito internet, in
data 1 giugno 2007 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 26,
comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 21 giugno 2007, la suddetta Autorità ha ritenuto che i messaggi in esame costituiscono
una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli sensi artt. 19, 20 e 21, lettere a) e c), del citato Decreto
Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:
- l’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 stabilisce che costituiscono autoservizi non di linea, ossia servizi di
trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici, il
“servizio di taxi” con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale e il “servizio di noleggio con
conducente” e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- il “servizio di taxi”, secondo quanto disposto dagli artt. 2, 12 e 13 della suddetta legge, è svolto in seguito a richiesta
diretta del trasportato, dietro pagamento di un corrispettivo calcolato sulla base di tariffe determinate dalle competenti
autorità amministrative con tassametro omologato, laddove il corrispettivo per “ il servizio di noleggio con
conducente”, al contrario, è direttamente concordato tra l’utenza e il vettore;
- l’articolo 11 della citata legge prevede, inoltre, che i veicoli adibiti a “servizio taxi” possono circolare e sostare
liberamente, secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali, mentre per i veicoli adibiti a servizio di noleggio con
conducente è vietata la sosta in posteggio di stazionamento in suolo pubblico;
- alla luce delle disposizioni vigenti, si osserva che i due servizi, pur costituendo entrambi autoservizi pubblici non di
linea, presentano caratteristiche sostanzialmente difformi, tanto che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8 della
legge citata, non è ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, delle licenze per l’esercizio di entrambi i servizi;
- per l’effetto, i messaggi in esame, in quanto riportano l’esplicito termine “taxi”, sono in grado di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione del fatto che lasciano intendere che l’operatore pubblicitario
sia regolarmente abilitato ad esercitare il servizio di trasporto taxi nei termini di quanto stabilito dalle norme
attualmente in vigore sopra richiamate, nel rispetto in particolare delle regole preposte alla disciplina della relativa
attività nonché di quelle che disciplinano i criteri di tariffazione, mentre, dalla documentazione allegata alla memoria
difensiva, si evince chiaramente che l’operatore pubblicitario risulta titolare soltanto di un’autorizzazione a svolgere il
servizio di noleggio con conducente;
- pertanto, i messaggi pubblicitari sopra descritti risultano idonei ad indurre in errore le persone alle quali sono rivolti o
da essi raggiunte sulla natura del servizio effettivamente prestato, lasciando intendere, contrariamente al vero, che
l’operatore pubblicitario sia regolarmente abilitato ad esercitare il servizio di trasporto taxi e, a causa della loro
ingannevolezza, paiono suscettibili di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, con pericolo di danno
anche per i concorrenti, inducendoli a rivolgersi all’operatore pubblicitario, in luogo di altri titolari di idonei titoli
abilitativi a svolgere il servizio taxi, in base a qualità inesistenti.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
9. Preliminarmente si osserva che gli “autoservizi pubblici non di linea”, ai sensi della normativa vigente – legge 15
gennaio 1992, n. 21 – sono i servizi di trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed
integrativa rispetto ai trasporti pubblici.
L’articolo 1 della legge sopra citata dispone che costituiscono autoservizi pubblici non di linea, ossia servizi di trasporto
collettivo individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici:
a) il “servizio di taxi” con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il “servizio di noleggio con conducente” e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
Il “servizio di taxi”, secondo quanto disposto dagli artt. 2, 12 e 13 della suddetta legge, è svolto in seguito a richiesta
diretta del trasportato, dietro pagamento di un corrispettivo calcolato sulla base di tariffe determinate dalle competenti
autorità amministrative con tassametro omologato, laddove il corrispettivo per “il servizio di noleggio con conducente”,
al contrario, è direttamente concordato tra l’utenza e il vettore.
L’articolo 11 della citata legge prevede, inoltre, che i veicoli adibiti a “servizio taxi” possono circolare e sostare
liberamente, secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali, mentre per i veicoli adibiti a servizio di noleggio con
conducente è vietata la sosta in posteggio di stazionamento in suolo pubblico. Alla luce delle disposizioni vigenti, si
osserva che i due servizi, pur costituendo entrambi autoservizi pubblici non di linea, presentano caratteristiche
sostanzialmente difformi, e che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8 della legge citata, non è ammesso il cumulo,
in capo al medesimo soggetto, delle licenze per l’esercizio di entrambi i servizi.
Tutto ciò premesso si osserva che, come riportato e allegato dall’operatore pubblicitario nella propria memoria
difensiva del 2 marzo 2007, lo stesso ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie nonché l’autorizzazione del
Comune di Udine, per “il servizio di noleggio con conducente” e che lo stesso ha formato, con altri cinque operatori, un
“Consorzio Autisti di rimessa”. I messaggi in esame, diffusi dall’operatore pubblicitario sulle Pagine Bianche, versione
informatica, in data 1° agosto 2006, sulle Pagine Bianche e Gialle – edizione 2006/2007 – nella città di Udine e
provincia, nonché mediante vetrofania presente sul lunotto posteriore e anteriore oltre che sulla fiancata sinistra
dell’autoveicolo adibito ad uso “taxi” nella città di Udine con riproduzione fotografica del giorno 23 marzo 2006, stante
l’esplicito utilizzo del termine “taxi”, lasciano intendere che l’operatore pubblicitario sia regolarmente abilitato ad
esercitare il servizio di trasporto taxi nei termini di quanto stabilito dalle norme attualmente in vigore sopra richiamate,
nel rispetto in particolare delle regole preposte alla disciplina della relativa attività nonché di quelle che disciplinano i
criteri di tariffazione.
Dalla visura effettuata presso la camera di Commercio locale esibita dallo stesso operatore, si evince chiaramente che
l’operatore pubblicitario risulta titolare di un “Consorzio Autisti di Rimessa” autorizzato soltanto a svolgere il servizio di
noleggio con conducente.
I messaggi in esame pertanto costituiscono, sotto tale profilo, elemento confusorio con riguardo all’identità e
qualificazione della natura di attività dell’operatore, nonché evidenti profili di ambiguità per il consumatore, il quale,
viste le autovetture utilizzate che sono dello stesso colore degli usuali “taxi”, nonché la scritta “Taxi” riportata sulle
fiancate potrebbe essere indotto a confondere la reale qualificazione ed il tipo di servizio offerto dall’operatore
pubblicitario.
In merito infine, al potenziale pregiudizio economico basti rilevare che i consumatori possono essere indotti a rivolgersi
all’operatore pubblicitario, e non ad altri soggetti titolari di idonei titoli abilitativi a svolgere il servizio taxi, sulla base
delle false credenze ingenerate dal messaggio relativamente alla natura del servizio effettivamente prestato, alle tariffe
praticate ed alle qualifiche effettivamente possedute dall’operatore pubblicitario.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità
dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e
della durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo
11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in
particolare, del comportamento tenuto dall’operatore pubblicitario della capacità di penetrazione del mezzo,
dell’ampiezza di diffusione del messaggio, nonché della durata dello stesso.
Nella fattispecie in esame l’operatore pubblicitario è rappresentato da una piccola impresa individuale che ha diffuso i
messaggi oggetto di contestazione in un circoscritto ambito locale.
Considerati tali elementi, si applica la sanzione pecuniaria nella misura di 1.000 € (mille euro), pari cioè al minimo
edittale;
RITENUTO, pertanto, conformemente al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi
pubblicitari in esame sono idonei ad indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche del servizio offerto e
alla qualifica dell’operatore pubblicitario, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico degli
stessi;
DELIBERA
a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente provvedimento, diffusi dal “Consorzio Autisti di Rimessa
Taxicar”, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai
sensi degli articoli 19, 20 e 21, lettere a) e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
b) che, per tale comportamento, venga comminata al “Consorzio Autisti di Rimessa Taxicar”, una sanzione
amministrativa pecuniaria di 1.000 € (mille euro), pari cioè al minimo edittale.
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione
oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento,
così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di
mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino
alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge
n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario
per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello
attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, in caso di inottemperanza alla presente delibera
l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 26, comma 12,
del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero
può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.
p. IL SEGRETARIO GENERALE
Francesca Romana Ferri
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà