Vademecum pensioni 2006
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Vademecum pensioni 2006
Spi-Cgil Fnp-Cisl Uilp-Uil Via dei Frentani, 4/a 00185 Roma tel. 06/44481.1 e-mail: [email protected] Via Castelfidardo, 47 00185 Roma tel. 06/44881.1 e-mail: [email protected] Via Po, 162 00198 Roma tel. 06/852591 e-mail: [email protected] A cura dei dipartimenti previdenza delle Organizzazioni sindacali dei sindacati della Cgil, della Cisl e della Uil Grafica e impaginazione: MEDIAGRAPHICS Stampa: Litografia Colitti & figli - Roma Finito di stampare nel mese di marzo 2006 Indice Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 11 PARTE PRIMA: I NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI Le novità della legge finanziaria per il 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 15 Le novità del “Decreto fiscale” collegato alla legge finanziaria per il 2006 . . . ” 25 I decreti attuativi delle deleghe contenute nella Legge 243/2004 sul sistema pensionistico italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 27 PARTE SECONDA: SCHEDE DI APPROFONDIMENTO Gli arretrati di pensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 37 Prepensionamento – cumulo con i reddti da lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 39 Maggiorazione – ex combattenti: perequazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 40 L’INPDAP subentra alle amministrazioni pubbliche nella liquidazione delle pensioni ai dipendenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 41 PARTE TERZA: TABELLE E PRONTUARI IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA C come CALCOLO I due sistemi di calcolo delle pensioni Il sistema retributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 44 Il sistema contributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 45 Il periodo transitorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 48 Modifiche agli elementi della formula di calcolo di pensione e quote corrispondenti . . . ” 50 Gli elementi della formula di calcolo della pensione con il sistema retributivo, quota per quota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 50 Elementi per il calcolo delle pensioni Aliquota di trasformazione retribuzione/pensione - per anni di servizio alla data del pensionamento Lavoratori iscritti agli ex Istituti di previdenza del Ministero del tesoro . . . . . . . . . . . . . ” 63 Dipendenti civili dello Stato con meno di 15 anni di servizio al 31.12.1994 . . . . . . . . . ” 67 - per anni e mesi di servizio alla data del pensionamento Dipendenti civili dello Stato che avevano già 15 anni di servizio al 31.12.1994 . . . . . . pag. - 68 per frazioni di anno Dipendenti civili dello Stato con meno di 15 anni di servizio al 31.12.1994 . . . . . . . . . ” 69 Lavoratori iscritti agli ex Istituti di previdenza del Ministero del tesoro . . . . . . . . . . . . . ” 69 Trasformazione montante/pensione nel sistema contributivo - aliquote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 69 - divisori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 70 Limite massimo di retribuzione imponibile nel sistema contributivo . . . . . . . . . . . . . . . . ” 70 Limite massimo di reddito pensionabile per artigiani e commercianti nel sistema retributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 71 Coefficienti di capitalizzazione del montante contributivo – Pensioni o quote calcolate con il sistema contributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 71 Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni / redditi pensionabili – Pensioni o quote con decorrenza 2006 calcolate con il sistema retributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 72 Fasce di retribuzione pensionabile (tetto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 74 Aliquote contributive IVS 1956 - 2005 e fattore di riduzione dell’anzianità contributiva in caso di opzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 76 C come CONTRIBUTI Contributi obbligatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 80 Iscritti alla gestione speciale INPS coltivatori diretti, coloni e mezzadri . . . . . . . . . . . . . ” 81 Iscritti alla gestione speciale INPS artigiani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 81 Iscritti alla gestione speciale INPS esercenti attività commerciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 82 Iscritti alla gestione separata INPS lavoratori indipendenti e parasubordinati . . . . . . . . ” 84 Limite minimo di retribuzione imponibile per il versamento dei contributi previdenziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 86 Contributi volontari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 88 Contributi figurativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 90 Contributi da riscatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 92 La totalizzazione dei periodi assicurativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 94 Il limite minimo settimanale per l’accredito dei contributi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 96 Maggiorazioni dell’anzianità contributiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 97 C come CUMULO Il cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 102 Diagrammi per la determinazione della disciplina di cumulo applicabile trattamenti di invalidità – lavoro dipendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 116 trattamenti di invalidità – lavoro autonomo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 117 pensione di anzianità – lavoro dipendente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 118 pensione di anzianità – lavoro autonomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 120 Il cumulo di più indennità integrative speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 122 F come FAMIGLIA Assegni familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 128 Limiti di reddito individuale mensile per il diritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 129 Tasso d’inflazione programmato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 130 Limiti di reddito familiare annuale per la corresponsione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 131 Assegno al nucleo familiare Quadro riepilogativo delle tabelle ANF per tipologia e situazione familiare . . . . . . . . . . . . . ” 137 Tabelle degli importi mensili tab. 11: nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 138 tab. 12: nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 140 tab. 13: nuclei orfanili composti solo da minori non inabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 142 tab. 14: nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui sia presente almeno un componente inabile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 144 tab. 15: nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore (in cui sia presente almeno componente inabile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 146 tab. 16: nuclei orfanili composti da almeno un minore (in cui sia presente almeno un componente inabile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 148 tab. 17: nuclei con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 150 tab. 18: nuclei con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 152 tab. 19: nuclei orfanili composti solo da maggiorenni inabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 154 tab. 20 A: nuclei con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) . . . . . . . . . . . . . . . ” 156 tab. 20 B: nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) . . . . . . . . . . . . . . . ” 158 tab. 21 A: nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 160 tab. 21 B: nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 162 tab. 21 C: nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 164 tab. 21 D: nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile) . . . ” 166 G come GESTIONI Le gestioni previdenziali italiane Fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 168 Fondi contrattuali di previdenza complementare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 173 I come INTERESSI Gli interessi legali di mora e la rivalutazione monetaria del credito . . . . . . . . . . ” 176 I come IRPEF L’imposta sul reddito delle persone fisiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 177 Calcolo dell’imposta mensile sulla pensione Determinazione della base imponibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 180 Determinazione dell’imposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 181 Determinazione dell’imposta sulla 13 mensilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 181 Calcolo dell’imposta annua sulla pensione Determinazione della base imponibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 182 Determinazione dell’imposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 183 Azzeramento e riduzione d’imposta per titolari di solo reddito da pensione. . . . . . . . . . ” 183 Prontuario per l’applicazione delle norme di salvaguardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 183 Promemoria della normativa vigente al 31 dicembre 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 184 Promemoria della normativa vigente al 31 dicembre 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 187 Importo aggiuntivo delle pensioni al minimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 190 P come PENSIONI Pensione di vecchiaia Nel regime retributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 191 Tabella per l’individuazione dei requisiti nel periodo transitorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 192 Schema per la ricerca del requisito contributivo ridotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 193 Nel regime contributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 194 Pensione di anzianità I requisiti per il diritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 195 Lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico – regime retributivo . . . . . . . . . . . ” 198 Lavoratori autonomi – regime retributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 199 Tutti i lavoratori – regime contributivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 200 Le decorrenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 201 Lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico – tutti i regimi . . . . . . . . . . . . . . . ” 201 Lavoratori autonomi – tutti i regimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 202 Trattamenti di invalidità di natura previdenziale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 203 Limite di reddito per il diritto all’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità . . . . ” 206 Limite di reddito oltre il quale la pensione di invalidità viene sospesa . . . . . . . . . . . . . . ” 206 Riduzione dell’importo dell’assegno di invalidità in presenza di altri redditi . . . . . . . . . ” 207 Il supplemento di pensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 208 La pensione supplementare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 209 Le pensioni ai superstiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 210 Riduzione dell’importo della pensione ai superstiti in presenza di altri redditi . . . . . . . . ” 214 L’integrazione al trattamento minimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 215 Importo della pensione integrata al minimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 215 Limiti di reddito per il diritto all’integrazione al minimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 218 Fasce di reddito coniugale per l’integrazione al minimo ex L 385/2000 . . . . . . . . . . . . ” 220 La maggiorazione sociale della pensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 222 Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale della pensione . . . . . . . . . . . . ” 224 Importo pensione con maggiorazione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 225 La maggiorazione della pensione per gli ex combattenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 226 Importo di pensione al minimo con maggiorazione - decorrenza fra aprile 1968 e gennaio 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 228 - decorrenza precedente il mese di aprile 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 229 Le pensioni di guerra Trattamenti tabellari ai pensionati di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 230 Pensione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 241 Importo della pensione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 246 Importo della pensione sociale con aumento della pensione sociale (APS) . . . . . . . . . . . ” 246 Limiti di reddito per il diritto alla pensione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 247 Calcolo dell’importo mensile della pensione sociale in base al reddito posseduto . . . . . . ” 248 Limiti di reddito per il diritto all’aumento della pensione sociale (APS) . . . . . . . . . . . . . ” 250 Calcolo dell’importo mensile dell’aumento della pensione sociale (APS) in base al reddito posseduto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 251 Assegno sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 255 Importo dell’assegno sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 259 Importo dell’assegno sociale con maggiorazione dell’assegno sociale (MAS) . . . . . . . . . ” 259 Limiti di reddito per il diritto all’assegno sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 260 Calcolo dell’importo mensile dell’assegno sociale in base al reddito posseduto . . . . . . . . ” 261 Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione dell’assegno sociale (MAS) . . . . . . . . . ” 263 Calcolo dell’importo mensile della maggiorazione dell’assegno sociale (MAS) in base al reddito posseduto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 264 Le prestazioni economiche in favore dei disabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 269 Le categorie di disabili ai fini dei trattamenti economici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 271 I diversi trattamenti economici previsti per i disabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 271 I trattamenti economici previsti per le diverse categorie di disabili . . . . . . . . . . . . . . . . ” 272 Pensione di inabilità (invalidi) - pensione non reversibile (ciechi parziali, ciechi assoluti ricoverati, sordomuti). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 274 Pensione non riversibile per i ciechi assoluti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 277 Assegno mensile di assistenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 280 Indennità di frequenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 283 Assegno a vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 284 Maggiorazione della pensione o dell’assegno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 286 Pensione sociale e assegno sociale sostitutivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 288 Aumento dell’importo della pensione sociale e dell’assegno sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 293 Aumento dell’importo del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni di età . . . . . . . . . ” 299 Aumento della pensione sociale (APS) e maggiorazione dell’assegno sociale (MAS) . . . . . . . ” 305 Nuovo aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni di età. . . . . . . . . . . . . . ” 314 Incremento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 323 Indennità di accompagnamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 330 Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 331 Indennità speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 332 Indennità di comunicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 333 La pensione sociale opzionale (assegni vitalizi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 334 La perequazione delle pensioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 335 Le aliquote di aumento delle pensioni dal 1992 ad oggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 339 Perequazione automatica delle pensioni di importo superiore al triplo del trattamento minimo INPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 340 Indennità Integrativa Speciale corrisposta in maniera separata sulle pensioni INPDAP - pensioni con decorrenza precedente al luglio 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 341 - pensioni con decorrenza da luglio 1988 in poi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 342 Le prestazioni collegate a limiti di reddito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 343 Le prestazioni collegate a limiti di reddito (rilevanze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 346 Redditi influenti sulle prestazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 374 Redditi influenti per rilevanza e componenti il nucleo familiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 382 S come SIGLE E CODICI Le sedi dell’INPS per codice numerico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 384 Il codice delle organizzazioni sindacali convenzionate con l’INPS . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 385 Le pensioni erogate dall’INPS per codice e sigla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 388 Le sedi regionali delle Organizzazioni sindacali dei pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 394 Indice alfabetico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 397 In terza di copertina: prospetto riassuntivo degli importi e dei limiti di reddito 2006 Presentazione I l “Vademecum” sulle pensioni, realizzato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei pensionati della Cgil, della Cisl e della Uil, giunge quest’anno alla sua nona edizione e si conferma come uno strumento utile per orientarsi in una materia così complessa qual è la legislazione italiana in materia previdenziale e assistenziale, testimoniando anche la validità di un’iniziativa unitaria ormai quasi decennale. Il volume offre infatti, grazie all’impegno degli esperti Spi, Fnp, Uilp, un quadro sintetico, ma preciso e aggiornato, di tutti gli argomenti fondamentali della previdenza e può essere un efficace aiuto per chi deve conoscere la materia nel dettaglio e fornire risposte e consulenze. Ripercorrendo le edizioni degli anni passati, inoltre, è possibile tracciare uno scenario esauriente dei mutamenti avvenuti nella legislazione italiana in questo campo. Come ormai consueto, il Vademecum viene presentato pure su supporto informatico, così da renderne ancora più agevole l’uso e la consultazione. Anche la struttura del volume ripropone uno schema già collaudato, con una prima parte dedicata ai nuovi provvedimenti legislativi, una seconda parte dedicata alle schede di approfondimento e una terza parte più strettamente operativa comprendente tabelle e note esplicative. Tra le novità normative, il Vademecum analizza in particolare i decreti attuativi della legge delega sulle pensioni e la legge finanziaria 2006 per quelle disposizioni che interessano più da vicino i lavoratori e i pensionati. Si tratta di provvedimenti sui quali le Organizzazioni sindacali dei pensionati della Cgil, della Cisl e della Uil hanno espresso molte riserve. Per quanto riguarda la legge delega sulle pensioni, i sindacati hanno in primo luogo criticato il fatto che il Governo, senza alcuna verifica dei risultati conseguiti dalla legge 335 (come previsto dalla stessa norma) e senza alcun reale confronto con le parti sociali, abbia sostenuto la necessità di intervenire sul sistema pensionistico per ragioni di compatibilità finanziaria. Critiche inoltre sono state espresse relativamente alla farraginosità delle procedure e ad alcune evidenti iniquità introdotte. Anche più negative le valutazioni sulla legge finanziaria, considerata 11 Presentazione inutile, dannosa e incapace sia di produrre sviluppo sia di migliorare le condizioni di vita delle fasce più deboli della popolazione, tra cui sono numerosi gli anziani. Spi, Fnp e Uilp, in occasione della formulazione della legge finanziaria avevano chiesto che venissero accolte alcune precise rivendicazioni: - recupero del potere d’acquisto delle pensioni, fortemente eroso negli ultimi anni, e protezione nel tempo del loro valore; - estensione dell’aumento a 516 euro al mese a tutti coloro che ancora ricevono una pensione di importo inferiore; - nuove misure a sostegno di quanti hanno redditi così bassi da non poter usufruire di detrazioni fiscali (i cosiddetti incapienti); - modifica dell’attuale sistema di tassazione ed eliminazione della discriminazione che oggi penalizza i pensionati per quanto riguarda l’area non tax (oggi pari a 7.000 euro per i pensionati e a 7.500 euro per i lavoratori dipendenti); - abolizione del nuovo sistema di tassazione degli arretrati, che penalizza i pensionati che ricevono con ritardo quanto dovuto; - istituzione di un Fondo nazionale per la tutela delle persone non autosufficienti e realizzazione di una rete di servizi e sostegni radicata nel territorio. Nessuna di queste richieste è stata accolta. Queste rivendicazioni restano tuttavia al centro dell’azione unitaria dei tre sindacati confederali dei pensionati, consapevoli del progressivo peggioramento delle condizioni di vita di milioni di anziani e della necessità di urgenti misure in grado di porvi riparo. Le segreterie nazionali SPI FNP UILP 12 PARTE PRIMA I nuovi provvedimenti legislativi I nuovi provvedimenti legislativi Le novità della legge finanziaria per il 2006 L a legge n. 266 del 23 dicembre 2005, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Finanziaria per il 2006), è composta di un solo articolo con 612 commi. Il testo è stato pubblicato 3 volte: dopo la prima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2005, il testo è stato ripubblicato il 13 gennaio 2006. In questa occasione, ogni comma è stato corredato di un titolo redazionale che permette di individuarne l’argomento. Con la seconda ripubblicazione, il 27 gennaio, sono state aggiunte le consuete note contenenti il testo degli altri provvedimenti richiamati o modificati dalla legge attuale. Di seguito, riportiamo una selezione dei commi dell’articolo unico della legge finanziaria che possono interessare lavoratori e pensionati, con una breve spiegazione. LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 (LEGGE FINANZIARIA PER IL 2006) articolo 1, commi: 52, riduzione indennità parlamentari: Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384; 53, riduzione trattamento economico sottosegretari: è altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212; 54, riduzione trattamento economico membri eletti Regioni ed Enti locali: per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; 15 Le novità della legge finanziaria per il 2006 16 b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita; 55, limite ai futuri incrementi trattamenti economici: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53; 56, riduzione trattamento economico consulenze: le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005; 57, limite ai futuri incrementi compensi consulenze: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all’ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56; 58, riduzione indennità organi collegiali: le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi d’indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005; 59, limite ai futuri incrementi delle indennità: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58; 60, riduzione indennità Ministero economia: le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai comma 58 e 59 si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario, nonché agli altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i componenti delle citate strutture. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l’indennità di carica spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della Scuola superiore dell’economia e delle finanze è ridotta del 10 per cento e non può essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica; 61, relazione Ministero economia: le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari; 62, riduzione compensi agli organi di autogoverno della Magistratura: i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all’ importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell’Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell’importo complessivamente assegnato nell’esercizio 2005; 63, destinazione dei risparmi dovuti alla riduzione dei compensi: a decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 107, esonero versamento contributi (anno 2005) della quota a carico dei datori di lavoro delle imprese di autotrasporto per lavoratori dipendenti (qualifica autisti livello 3° e 4°): relativamente all’anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e 3° super, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a 20, determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro; 117-124, agevolazioni fiscali alle imprese: con questi commi sono prorogati ancora per il 2006 numerosi interventi di agevolazione fiscale destinati agli imprenditori agricoli, marittimi, della pesca, ai lavoratori frontalieri e ai cittadini per interventi a salvaguardia dei boschi o per ristrutturazione edilizia (41%), già prorogate con continuità da tutte le leggi finanziarie intervenute successivamente alle disposizioni originarie. In particolare, è prorogata fino alla dichiarazione dei redditi del 2007, relativa al reddito 2006, la possibilità di optare per le disposizio- I nuovi provvedimenti legislativi 17 Le novità della legge finanziaria per il 2006 18 ni in materia di Irpef in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero al 31 dicembre 2004, se più favorevoli di quelle vigenti; 137, soglia di detassazione: crediti o debiti d’imposta che dalla dichiarazione dei redditi risultino d’importo inferiore a 12 euro, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non verranno rimborsati né esatti, neanche se la dichiarazione è effettuata con modello 730. Inoltre, in questi casi i soggetti professionali che prestano assistenza fiscale (CAF) o i sostituti d’imposta che presentino comunque la dichiarazione non otterranno il relativo compenso dallo Stato, nonostante il fatto che per verificare che il debito o credito superi i 12 euro la dichiarazione bisogna prima elaborarla. Questa disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2006 in poi, quindi anche per le dichiarazioni relative ai redditi percepiti nel 2005; 151, differimento norme fiscali: le speciali norme che determinano il limite massimo imponibile previdenziale per i dipendenti di autorità indipendenti (antitrust, privacy, ecc), che sarebbero dovute entrare in vigore il 1° gennaio 2000, entrano in vigore il 15 gennaio 2006, data entro la quale dovrebbe essere adottato il relativo decreto ministeriale; 165 e 277, proroga blocco addizionali Irpef: è confermato per tutto il 2006 il divieto di aumentare le addizionali Irpef (ora IRE) per gli Enti locali abilitati, con la sola eccezione delle Regioni che abbiano necessità di coprire un disavanzo di spesa sanitaria. Anzi, a questo proposito, in altra parte della legge finanziaria, al comma 277, è stabilito che l’aliquota dell’addizionale regionale Irpef (oltre alle maggiorazioni Irap) venga applicata nella misura massima con riferimento all’anno di imposta 2006 qualora il commissario straordinario non adotti i provvedimenti necessari per ripianare il disavanzo entro il 31 maggio 2006; 210-211, equo indennizzo: la base di calcolo per la determinazione dell’equo indennizzo è costituita dal solo stipendio tabellare spettante alla data della domanda, senza considerare le altre voci retributive, anche se a carattere fisso e continuativo. La prima parte della disposizione attuale riproduce il testo dell’art. 22, comma 27, della legge 724/94, legge finanziaria per il 1995, con il quale la base di calcolo dell’equo indennizzo era stata già limitata al solo stipendio tabellare vigente alla data di presentazione della domanda: tuttavia, allora, lo stipendio tabellare non comprendeva – come invece comprende oggi – l’importo della IIS, che vi è stata conglobata nel 2003. Il testo attuale, quindi, suona come una conferma della inclusione della IIS nella base di calcolo dell’equo indennizzo. La seconda parte, invece, costituisce una specificazione del tutto nuova, mirante ad escludere voci retributive che alcune categorie di dipendenti pubblici hanno considerato comprese nella base di calcolo fino ad oggi. Infatti, non essendo di interpretazione autentica, tale norma ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge che la contiene: ad ogni buon conto, viene stabilito che tale disposizione non si applica neanche agli indennizzi richiesti con domanda presentata entro il 31 dicembre 2005 ma liquidati in data successiva; 219-221, causa di servizio: con la modifica di più provvedimenti del 1957 e del 1962, le amministrazioni pubbliche vengono sollevate dall’onere per le spese di cura necessarie a seguito di infermità dipendenti da causa di servizio, comprese le spese per ricoveri in istituti sanitari e per protesi (salvo che il danno all’integrità fisica si sia prodotto nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale), e vengono abrogate tutte le disposizioni contrattuali che pongono spese di cura a carico dell’amministrazione. A differenza che nel caso delle disposizioni sull’equo indennizzo, questa ha effetto anche nei confronti di soggetti che hanno conseguito in passato infermità dipendenti da causa di servizio; 226, passaggi di carriera dipendenti Stato: l’importo dell’assegno ad personam non riassorbibile, nei casi di passaggio di carriera dei dipendenti dello Stato in cui si determini la necessità di corrisponderlo, deve essere calcolato sulla base del solo trattamento fisso e continuativo, escludendo la retribuzione di risultato e le voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi; 259-262, personale Pubblica Sicurezza: una serie di norme tese ad “incrementare la funzionalità della Amministrazione della pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato”, tra le quali la concessione del trattamento di quiescenza spettante ai prefetti ai dirigenti generali di livello B, quello spettante ai dirigenti di livello B ai dirigenti generali con quattro anni di qualifica e la promozione a dirigente generale ai dirigenti superiori con almeno 5 anni di qualifica all’atto del pensionamento; 263-266, trasferimenti pubblici agli Enti previdenziali: le consuete disposizioni per trasferimenti economici dovuti dallo Stato agli Enti previdenziali in base all’art. 37 della legge 88/89; 267, soppressione trasferimento all’Enpals: viene soppresso il contributo dello Stato all’Enpals istituito nel 1996 per assicurarne la correntezza delle prestazioni; 268, contributi volontari miniere siciliane: la base di calcolo dei contributi volontari versati dalle imprese a partecipazione pubblica che gestivano miniere di zolfo e sali potassici in Sicilia a favore dei loro ex dipendenti in base alla legge regionale 42/1975 è costituita dall’importo dell’indennità mensile corrisposta dalla Regione autonoma siciliana in fase di chiusura delle attività estrattive. Trattandosi di norma di interpretazione autentica, questa disposizione si tradurrà nella riliquidazione delle pensioni percepite dagli ex dipendenti delle aziende del settore sali potassici, i cui versamenti volontari – e quindi la retribuzione pensionabile – erano stati calcolati su base minore. I dipendenti delle aziende solfifere avevano avuto il calcolo corretto fin dall’inizio; 269-271, compensazioni alle imprese: le imprese che conferiranno a forme di previdenza complementare il TFR maturando per i propri dipendenti, avranno, in cambio, forme agevolate di credito, per le quali verrà costituito apposito Fondo, I nuovi provvedimenti legislativi 19 Le novità della legge finanziaria per il 2006 e la fiscalizzazione di parte degli oneri sociali, a partire da quello per l’assegno al nucleo familiare, indennità di maternità e disoccupazione. Queste disposizioni erano state già inserite nel provvedimento fiscale collegato alla finanziaria 2006, DL 203/2005, convertito in legge 248/2005, con decorrenza 1° gennaio 2006. Ora, a causa dello slittamento dell’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, ne viene spostata la decorrenza al 1° gennaio 2008 e conseguentemente ne viene rideterminato onere finanziario e stanziamento; 274, riconferma disposizioni intesa Stato – Regioni nell’ambito del settore sanitario: nell’ ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi: - gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con la citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire l’equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali; - l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 279, erogazione da parte dello stato di 2.000 milioni di euro (anno 2006) al servizio sanitario nazionale a titolo di regolazione debitoria per gli anni 2002, 2003 e 2004: lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l’anno 2006. L’ erogazione del suddetto importo da parte dello Stato è subordinata all’adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni; 300, gestione separata parasubordinati: i titolari dei contratti di formazione specialistica (ex assistenti medici con contratti di formazione lavoro) sono iscritti alla gestione separata parasubordinati dell’INPS; 306, agevolazioni IVA: con l’abrogazione dell’art. 1, comma 467, della legge 311/2004, hanno termine le agevolazioni in materia di IVA stabilite, come esenzione o riduzione di imposta, per le prestazioni di formazione o di cura rese da cooperative sociali; 20 330-334, assegno di natalità: un assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2005 e nel 2006 (nel 2006 si esclude il primo figlio). L’assegno viene erogato dall’ufficio postale di pertinenza dei genitori, che saranno avvisati dal Ministero dell’economia entro il mese successivo alla nascita o adozione (entro il 15 gennaio 2006 per gli eventi 2005). L’assegno è a carico di un Fondo istituito presso il Ministero dell’economia, con dotazione di 1.140 milioni di euro destinati alla realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico; 335, detraibilità retta asilo nido: limitatamente al periodo d’imposta 2005, la retta relativa alla frequenza di asili nido costituisce onere detraibile per il 19% del suo importo . Con circolare del 13 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha precisato che: - “è possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia privato che pubblico”; - i fanciulli per i quali compete la detrazione sono “quelli che sono ammessi e frequentano l’asilo nido”, la cui età, quindi, dipende dallo specifico regolamento della struttura denominata “asilo nido”; - la quota da detrarre va calcolata sul totale delle somme erogate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005, indipendentemente dall’anno scolastico cui si riferiscono; la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in proporzione all’onere da ciascuno effettivamente sostenuto, cosa che risulta dall’intestazione del documento di spesa o da apposita annotazione su di essa; 336, mutui agevolati prima casa: istituzione di un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza per la contrazione di mutui legati alla prima casa da parte di soggetti di età non superiore a 35 anni, con reddito inferiore a 40.000 euro annui e con contratto di lavoro a tempo determinato o atipico; 337-340, cinque per mille per attività sociali: destinazione del 5 per mille dell’Irpef (in aggiunta e non in sostituzione all’attuale 8 per mille) a favore di soggetti ammessi al riparto del gettito sulla base di un apposito DPCM. Le finalità cui è destinata la quota del 5 per mille sono le attività sociali svolte dal Comune di residenza, il finanziamento della ricerca scientifica e dell’università, il finanziamento della ricerca sanitaria e il sostegno delle associazioni di volontariato, delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni operanti nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria; dell’assistenza sanitaria; della beneficenza; dell’istruzione; della formazione; dello sport dilettantistico; della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico; della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; della promozione della cultura e dell’arte; della tutela dei diritti civili; della ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 343-345, fondo indennizzo vittime di frodi finanziarie: istituito un fondo per indennizzare le vittime di frodi finanziarie e i detentori di titoli argentini; I nuovi provvedimenti legislativi - 21 Le novità della legge finanziaria per il 2006 22 346, cessione del quinto di pensione: con l’art. 13 bis del DL 35/2005, convertito nella legge 80/2005, è stata introdotta una deroga al principio dell’intangibilità della pensione nel caso in cui si tratti di prestiti contratti dal pensionato con banche e intermediari finanziari. Questa deroga viene inserita nel DPR 180/50, che regola in generale pignorabilità e cedibilità di stipendi e pensioni. Ora la pensione è cedibile fino ad un quinto del suo ammontare. La cessione del quinto da parte di persone in età, come i pensionati, va accompagnata da un’assicurazione sulla vita che intervenga in caso di premorienza. Il nuovo assetto del DPR 180/50 viene ora ulteriormente modificato: si stabilisce che la cessione della quota di pensione abbia effetto solo dalla data di comunicazione all’ente pensionistico erogatore (con l’eccezione delle pensioni erogate da amministrazioni pubbliche, come gli Enti previdenziali, per le quali si segue un’altra procedura) e si introduce l’intangibilità di una quota pari al trattamento minimo; 347, estensione Fondo credito Inpdap ai pensionati: si demanda all’emanazione di un decreto, entro il 15 marzo 2006, la fissazione delle condizioni per l’estensione ai pensionati, titolari di prestazioni a carico dell’Inpdap e di altri Enti che erogano pensioni ad ex dipendenti pubblici, della possibilità di accesso al fondo credito dell’Istituto. Attualmente l’accesso al credito agevolato Inpdap, riservato ai dipendenti pubblici in servizio, è condizionato al versamento di un contributo obbligatorio; 361, esonero aliquota contributiva Cuaf: riduzione di un punto dell’aliquota contributiva complessiva a carico dei datori di lavoro a favore della Gestione dell’Inps per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, comprendente le assicurazioni malattia, maternità, disoccupazione, TBC, integrazione guadagni, fondo di garanzia per il TFR e l’assegno al nucleo familiare, sul quale graverà prioritariamente la riduzione; in caso di in capienza, la riduzione investirà, nell’ordine, anche le aliquote per maternità e disoccupazione e le altre, escludendo comunque il Fondo di garanzia TFR (perché l’esonero, in questo caso, deve essere limitato alle imprese che devolvano il TFR a forme di previdenza contrattuale dal 1° gennaio 2008 in poi e limitatamente ai lavoratori interessati); 364, taglio dell’intervento annuo da parte della finanza pubblica per premi assicurativi dovuti all’INAIL dalla gestione “agricoltura”: la misura dei premi assicurativi dovuti all’INAIL è rideterminata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell’andamento infortunistico delle singole gestioni e dell’attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da garantire comunque l’equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica; 374, automatismo iscrizione artigiani e commercianti all’INPS: con questo comma, dal 1° gennaio 2006 la domanda di iscrizione alla Camera di Commercio e agli elenchi anagrafici di categoria da parte di artigiani e commer- cianti ha effetto anche ai fini dell’iscrizione all’Ente previdenziale e li esonera dalla relativa domanda. Entro il 2007 gli Enti previdenziali devono allineare i propri archivi alle risultanze del registro delle imprese; 375, tariffe elettriche agevolate ai soggetti disagiati: entro il 31 marzo 2006 il Ministero per le attività produttive deve dettare i criteri per l’applicazione di tariffe elettriche agevolate ai clienti economicamente svantaggiati: a questo proposito è prevista una revisione della fascia di protezione sociale in modo da comprendervi anche le famiglie economicamente disagiate; 390-391, autenticazione atti compravendita veicoli: viene modificato l’elenco dei soggetti autorizzati ad autenticare gli atti necessari alla compravendita di veicoli, gratuitamente o no; 410-411, deroga ai limiti di concessione CIGS, mobilità e DS speciale: in caso di crisi occupazionali, il Ministero del lavoro è autorizzato ad intervenire con ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2006 in deroga ai vigenti limiti di legge, anche utilizzando eventuali eccedenze di bilancio risultanti dall’applicazione di deroghe simili riferite ad anni precedenti; 504, contributi lavoratori autonomi: i lavoratori autonomi, che accettano il regime di programmazione fiscale istituito a regime dalla legge finanziaria 2006 per favorire l’emersione fiscale, possono versare i contributi previdenziali solo per la parte di reddito programmata, fatto salvo il minimale contributivo; 523-524, potenziamento attività di vigilanza Inps, Inail e Ispettori lavoro: una nuova programmazione potenziata dell’attività ispettiva e sanzionatoria diretta a contrastare i fenomeni di elusione ed evasione contributiva verrà realizzata nel triennio 2006-2008; a tal fine sono autorizzate assunzioni di personale in deroga al blocco in vigore; 533, contribuzione previdenziale: il documento di regolarità contributiva di cui al alla legge 210/2002 verrà richiesto alle imprese anche ai fini dell’accesso a benefici e sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti; 554-555, studenti universitari “fuorisede”: è istituito in via sperimentale un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari, con dotazione iniziale di 25 milioni di euro; 562-565, vittime del dovere: i benefici previsti dalla legge in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo vengono estese ai dipendenti pubblici che muoiano o riportino infermità permanentemente invalidanti in particolari attività di servizio; a questo fine viene autorizzata una spesa annua non superiore a 10 milioni di euro, con le modalità da stabilire con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2006 su proposta del Ministero della difesa; 567, certificazione Ipsema per esposizione amianto: per i lavoratori marittimi iscritti all’Ipsema la certificazione di esposizione all’amianto viene rilasciata dall’Ipsema anche se la domanda di certificazione è stata presentata all’Inail; I nuovi provvedimenti legislativi 23 Le novità della legge finanziaria per il 2006 24 572, contributo all’acquisto di decoder: un contributo di 90 o 70 euro, a seconda dell’anno di acquisto o noleggio, è concesso agli abbonati Rai-Tv residenti in alcune particolari aree della Sardegna e della Valle d’Aosta; 594, indennizzi ex Jugoslavia: per accelerare l’erogazione degli indennizzi previsti dalla legge 137/2001, il Governo fu autorizzato nel 2004 a stipulare convenzioni con Enti pubblici o società direttamente controllate dallo Stato ai fini dell’esame delle domande e dell’istruttoria delle pratiche; con la legge finanziaria attuale tali convenzioni possono essere rinnovate per il 2006; 597-600, alienazione immobili IACP: entro il 30 giugno 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri dovrà emanare norme di semplificazione delle norme che regolano la dismissione degli immobili Iacp, in particolare per quanto riguarda l’ordine di prelazione degli attuali inquilini. La vendita può essere affidata a società immobiliari. Le novità del “decreto fiscale” collegato alla legge finanziaria per il 2006 C on il DL 30 settembre 2005, n. 203, concernente “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, sono stati disposti alcuni provvedimenti per il contenimento della spesa pubblica che fanno parte integrante della manovra finanziaria per il 2006. In fase di conversione nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, il decreto-legge subito numerose modifiche e integrazioni. Il testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione è pubblicato nel supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 281 del 2 dicembre 2005. Il “decreto fiscale” prevede, tra l’altro: – l’estensione ai consulenti del lavoro (art. 3-bis, comma 10) e agli esperti contabili (art. 7-quinquies) della facoltà di prestare assistenza fiscale, in relazione ai modelli 730, ai contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa; – l’esonero dall’ICI per gli immobili usati per le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive “a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse” (art. 7, comma 2-bis); – l’estensione dei diritti di opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali che erano privi del titolo, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare, purché essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa sulle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento dell’indennità di occupazione, nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla data di inizio dell’occupazione, ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinunzia ai giudizi eventualmente pendenti (art. 7-bis); – l’istituzione di un Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari (art. 8); – il trasferimento all’INPS delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 10); – l’introduzione di provvedimenti tesi a migliorare l’efficienza delle Amministrazioni pubbliche (art. 10-bis); 25 – lo stanziamento di 160 milioni di euro per la copertura finanziaria degli oneri Le novità del derivanti dall’esercizio della totalizzazione prevista dalla delega di cui all’arti“decreto fiscale” colo 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243 (art. 11); collegato alla legge finanziaria – la classificazione come “lavoro accessorio”, quindi sottoposto a norme semplificate quanto ad assoggettabilità a fisco e contribuzione previdenziale, dell’eper il 2006 secuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario effettuate da studenti o pensionati (art. 11-quaterdecies, comma 6); – la previsione di un prestito vitalizio ipotecario da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti (art. 11-quaterdecies, comma 12). 26 I decreti attuativi delle deleghe contenute nella legge 243/2004 sul sistema pensionistico italiano L a legge 23 agosto 2004, n. 243 “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno della previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”, entrata in vigore il 6 ottobre 2004, contiene disposizioni applicabili in via immediata e disposizioni di delega al Governo. Per ognuna delle deleghe, la legge contiene l’indicazione dei criteri che il Governo deve seguire per la loro attuazione e dei termini temporali entro cui devono essere emanati i decreti necessari: per alcune, un anno dalla data di entrata in vigore della legge – delega, per altre, quelle che si oprevee richiedano un maggior impegno, un anno e mezzo. Per le prime il termine è scaduto il 6 ottobre 2005, per le altre scade il 6 aprile 2006. Alla data in cui il “Vademecum” va in stampa, solo una parte delle deleghe annuali è stata attuata (e, di esse, solo una entro i termini inizialmente previsti, mentre per altre sono state disposte opportune proroghe): delle altre non è difficile prevedere lo slittamento oltre il termine, perché coincide con la data di svolgimento delle elezioni politiche. Le disposizioni di delega previste dalla legge 243/2004 Le prime e più importanti disposizioni di delega al Governo sono contenute nell’art. 1, comma 1. Entro il termine del 6 ottobre 2005 sarebbero dovuti essere emanati “uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a: a) liberalizzare l’età pensionabile; b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro; c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari; d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi”. Sempre nell’art. 1 (la legge, essendo stata approvata con il voto di fiducia, consta di un solo articolo), al comma 10 è prevista una disposizione di delega che ha lo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo dell’elevazione dell’età media di 27 I decreti attuativi delle deleghe contenute nella legge 243/2004 sul sistema pensionistico italiano accesso al pensionamento a tutti i regimi pensionistici. Per attuare questa disposizione è previsto che o che vengano emanati uno o più decreti legislativi entro il 6 aprile 2006 sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) tenere conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività interessati all’elevazione dell’età pensionabile; b) prevedere l’introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti; c) prevedere il potenziamento dei benefìci agevolativi per le lavoratrici madri; d) definire i termini di decorrenza (le cosiddette “finestre”) per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni. Nel comma seguente la legge fissa principi e criteri direttivi per l’emanazione (sempre entro il 6 aprile 2006) di uno o più decreti legislativi, nel caso in cui possano essere praticate soluzioni alternative alla drastica elevazione dei requisiti per la pensione di anzianità previsti in altra parte della legge a decorrere dal 1° gennaio 2008. Queste soluzioni devono incidere, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva e devono: a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli prodotti dalla soluzione già prevista; b) riguardare i regimi pensionistici di cui all’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività; c) prevedere l’introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività usuranti; d) confermare in ogni caso l’accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva; e) prevedere il potenziamento dei benefìci agevolativi per le lavoratrici madri; f) definire le finestre di decorrenza per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni. 28 Nel comma 31 è prevista l’adozione di uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo l’obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell’attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali. Anche in questo caso, il termine è il 6 aprile 2006. Con il comma 50, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi entro il 6 aprile 2006 recanti testi unici delle disposizioni legislative vigenti in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare. Nel comma 53 le indicazioni operative per il Ministero del lavoro, che, a questo scopo, deve costituire un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche. I nuovi provvedimenti legislativi Inoltre, dato che con il comma 23 si istituisce il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti a forme di previdenza obbligatoria, con il comma 24, è stabilito che entro il 6 dicembre 2004, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, fossero definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d’imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse. Infine, la legge demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le modalità di attuazione delle disposizioni sull’incentivo al posticipo del pensionamento, contenute nei commi da 12 a 16, senza stabilire termini, mentre nel comma 2, lettera p), è prevista genericamente l’estensione dell’incentivo anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico. Le deleghe attuate Allo stato attuale, in attuazione delle deleghe contenute nella legge 243/2004, il Governo ha adottato i seguenti provvedimenti: – il DM 6 ottobre 2004 sull’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti del settore privato; – il DM 4 febbraio 2005 sull’operatività del Casellario centrale delle posizioni previdenziali dei lavoratori in attività; – il DLgs 5 dicembre 2005, n. 252, sulla previdenza complementare (che entrerà in vigore il 1° genaio 2008); – il DLgs 2 febbraio 2006, n. 42, sulla totalizzazione dei periodi assicurativi. L’incentivo al posticipo del pensionamento Si tratta della prima disposizione attuata: il decreto ministeriale è stato emanato il giorno stesso dell’entrata in vigore della legge-delega. Con questo provvedimento, all’art. 1, si stabilisce che “i lavoratori dipendenti del settore privato” che abbiano raggiunto i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, ma non a quella di vecchiaia, possono rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicura- 29 I decreti attuativi delle deleghe contenute nella legge 243/2004 sul sistema pensionistico italiano zione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima se contestuale o posteriore alla predetta scadenza. L’importo dei contributi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono. Tale importo è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Nell’articolo 2 sono indicate le procedure da seguire perché gli Enti previdenziali interessati possano esonerare i datori di lavoro e i lavoratori dall’obbligo contributivo. (Decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 6 ottobre 2004, recante “Incentivi al posticipo del pensionamento attuativo dell’art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della L. 23 agosto 2004, n. 243”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004) Il Casellario delle posizioni assicurative Con il decreto ministeriale vengono definiti scopi, organizzazione e funzioni del Casellario istituito dalla legge 243/2004 e destinato ad affiancare il preesistente Casellario centrale dei pensionati nell’INPS. Il Casellario amministra l’Anagrafe generale delle posizioni assicurative attive, alla cui alimentazione provvedono tutti gli enti gestori di regimi previdenziali. Il Casellario cura la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e delle altre informazioni relative alle posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni previdenziali italiane e per questo si avvale delle strutture logistiche, dei beni strumentali e delle risorse professionali messe a disposizione dall’INPS. Lo scopo principale del Casellario è quello di permettere la predisposizione e l’invio a domicilio di ciascun lavoratore di un estratto-conto integrato, contenente tutti i periodi assicurativi. Per questo è previsto un calendario di adempimenti piuttosto rigido. Entro il 28 giugno 2005 gli Enti previdenziali dovrebbero aver trasmesso al Casellario i dati anagrafici relativi alle posizioni correnti, seguiti, entro il 28 dicembre 2005, dai periodi di iscrizione e contribuzione, con evidenziazione delle date di inizio e fine, riferiti a tutte le posizioni assicurative aperte risultanti nei propri archivi e, ove disponibili, anche i dati relativi alle retribuzioni e ai redditi nonché a tutte le contribuzioni, ivi comprese quelle figurative. 30 Entro il 28 marzo 2006 il Casellario deve incrociare per codice fiscale le informazioni trasferite dagli Enti. L’Anagrafe generale evidenzia così per ciascun attivo la sequenza temporale delle posizioni assicurative che lo riguardano, consentendo di allestire quadri informativi relativi ai contribuenti, alle posizioni silenti e ad altre informazioni utili per l’attività di analisi e previsione. I nuovi provvedimenti Entro il 28 marzo 2007 gli Enti previdenziali inviano ai propri iscritti l’estratto legislativi conto dal quale risultano, secondo le informazioni contenute negli archivi, i periodi assicurativi maturati presso le gestioni da essi amministrate. Sulla base delle segnalazioni ricevute dagli iscritti gli Enti provvedono, entro il 28 marzo 2008, a variare, qualora necessario, le posizioni degli assicurati nei propri archivi e a comunicarle al Casellario. Infine, completata l’Anagrafe generale, l’Ente cui da ultimo risulta iscritto l’assicurato, sulla base dei dati contenuti nel Casellario, direttamente o per il tramite del Casellario stesso, provvede, entro il 28 marzo 2009, ad inviare agli assicurati l’estratto conto integrato, contenente tutti i periodi assicurativi. Successivamente, il predetto estratto conto è inviato con la periodicità prevista dall’art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cioè ogni anno. Resterà da stabilire come questa disposizione si concili con la decisione dell’INPS di non inviare più estratti-conto ma solo aggiornamenti annuali. L’attività del Casellario è soggetta al controllo di un’apposica Commissione ministeriale, alla quale il Casellario presenta ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione di quanto disposto dal decreto e, altresì, un’analisi della situazione del mercato del lavoro riguardante i livelli di occupazione, il numero delle posizioni degli attivi, dei silenti, degli inoccupati, della mobilità intersettoriale nonché dei movimenti tra entrate ed uscite dal mercato del lavoro relative a tutte le tipologie di lavoratori e ai diversi settori di attività. Nel rapporto sono identificate, inoltre, le posizioni contributive e le altre informazioni utili per il monitoraggio sia del mercato del lavoro che del sistema previdenziale ed assistenziale, anche su base regionale. Si tratta di dati che il Casellario deve rendere disponibili per gli Enti previdenziali e per gli iscritti che vogliano conoscere, previa procedura identificativa, la rappresentazione della propria storia contributiva risultante nel Casellario. (Decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 4 febbraio 2005, recante “Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 72 del 29 marzo 2005) La previdenza complementare L’attuazione della delega sulla previdenza complementare ha richiesto più tempo di quanto previsto inizialmente. Per questo, il Governo ha prorogato di 6 mesi la scadenza del termine con l’art. 2 della legge 25 giugno 2005, n. 109. Con il nuovo testo viene sostituito integralmente il DLgs 124/93, delegato dalla legge 421/92 (c. d. riforma Amato), che continuerà ad avere effetto soltanto per quanto riguarda le misure di deducibilità dei premi e dei contributi versati e 31 I decreti attuativi delle deleghe contenute nella legge 243/2004 sul sistema pensionistico italiano il regime di tassazione delle prestazioni per i soggetti già iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigora del nuovo decreto, limitatamente alle prestazioni maturate fino a tale data. Le modifiche più rilevanti alla vecchia disciplina riguardano: – le modalità di devoluzione del TFR a fondi di previdenza complementare; essa avverrà con il principio del silenzio-assenso, che si applicherà dopo la scadenza di un termine semestrale dalla data di assunzione o, per i già assunti, dalla data del 1° gennaio 2008. Chi decida inizialmente di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro potrà successivamente revocare la scelta, conferendo la somma maturanda ad una forma complementare. Nel caso invece in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nel predetto periodo di 6 mesi, a partire dal mese successivo alla scadenza il datore di lavoro trasferirà il TFR maturando alla forma collettiva prevista dal contratto o, nel caso in cui siano presenti più forme pensionistiche, a quella cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori presenti in azienda o ancora, in assenza di fondi contrattuali, alla forma complementare che verrà appositamente istituita presso l’INPS; – la possibilità di trasferire il montante maturato e la futura contribuzione, comprensiva eventualmente del TFR maturando, ad altro fondo diverso da quello di provenienza, trascorso un periodo di iscrizione di due anni; – le possibilità di deduzione dei contributi versati a forme di previdenza complementare dal reddito assoggettabile all’Irpef e il regime fiscale del rendimento del capitale previdenziale accumulato dagli Enti gestori; – l’introduzione di specifiche agevolazioni nell’accesso al credito e in tema di oneri sociali per i datori di lavoro, in cambio dellaloro disponibilità a lasciare che i lavoratori devolvano a Fondi di previdenza complementare gli accantonamenti di legge già a titolo di TFR. La data di entrata in vigore del nuovo decreto è fissata al 1° gennaio 2008, tranne per una parte dei 23 articoli che lo compongono, che è in vigore dal 13 dicembre 2005; si tratta di quelli relativi al funzionamento, ai compiti e alle risorse della commissione di vigilanza sui fondi pensione e quelli che riguardano l’attività promozionale nelle imprese e la realizzazione di campagne pubblicitarie informative sui contenuti della riforma stessa. Il 1° gennaio 2008 è anche la data dalla quale avrà effetto l’abrogazione del DLgs 124/93 e decorrerà il termine di 6 mesi per decidere se lasciare il TFR maturando nella disponibilità del datore di lavoro o no. 32 (Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 200/L alla Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005) La totalizzazione dei periodi assicurativi I nuovi Anche se il decreto è entrato in vigore il giorno seguente quello di pubblica- provvedimenti zione, le disposizioni in materia di totalizzazione si applicano fin dal 1° gennaio legislativi 2006 e sostituiscono quelle vigenti a tale data, introdotte con l’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con D.M. 7 febbraio 2003, n. 57 del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Con le nuove disposizioni, che si applicano ai fini del conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, di anzianità, ai superstiti e di inabilità assoluta e permanente (non per l’assegno di invalidità né per gli altri trattamenti di invalidità previsti nel settore pubblico), sono totalizzabili periodi assicurativi di entità complessiva non minore di sei anni ciascuno. Esercitando il diritto alla totalizzazione, ciascuna delle gestioni pensionistiche interessate liquiderà la quota di propria competenza esclusivamente con il sistema contributivo, secondo i criteri che si seguono in caso di opzione, anche se la posizione assicurativa di sua pertinanza raggiunga e superi il limite di contribuzione necessario per il raggiungimento del diritto a pensione autonoma. Deroghe a questa condizione e altre disposizioni particolari sono previste per le sole quote di pertinenza delle casse professionali (DLgs 509/94) e per quelle dei liberi professionisti senza obbligo di iscrizione ad un albo (DLgs 103/96). Per un’esposizione di maggior dettaglio si veda il capitolo “La totalizzazione dei periodi assicurativi” in questo stesso Vademecum. (Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante “Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2006) 33 34 PARTE SECONDA Schede di approfondimento Gli arretrati di pensione C on due sentenze (n.ri 12796 e 12797) entrambe del 15 giugno 2005, la Corte di Cassazione si è pronunciata a sezioni unite in merito alla incidenza sul reddito annuale della liquidazione degli arretrati ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali. La questione di come computare le somme arretrate fra i redditi influenti sul diritto a prestazioni previdenziali, se secondo il criterio di cassa (tutte insieme nell’anno di riscossione) o secondo il criterio di competenza (dividerne l’importo per gli anni di riferimento e considerarle come percepite in tali anni), sottoposta più volte alla Magistratura, era stata quasi sempre risolta con pronunciamento per il criterio di cassa. Questa volta, con le sentenze sopra richiamate, la Corte di Cassazione ha cambiato orientamento, anche se non con le motivazioni dei pensionati che – come sempre - sostenevano il criterio di competenza contro l’Ente previdenziale che aveva operato secondo quello di cassa; anzi, la Corte ha ribadito tutti i motivi addotti nella giurisprudenza precedente contro il criterio di competenza. Ricorrere a tale criterio, infatti, significa negare che, nell’anno di percezione degli arretrati, si sia verificata per il titolare una condizione effettiva di concreta, attuale disponibilità di mezzi economici, non importa di quale natura. Inoltre, considerare separatamente le somme arretrate negli anni di competenza potrebbe anche risolversi in danno dei ricorrenti, quando il reddito in questione è di entità tale che provocherebbe la perdita del diritto alla prestazione ad esso condizionata non nel solo anno di materiale corresponsione ma in tutti gli anni cui si riferisce.. D’altronde, continuano le motivazioni della Corte, scartare il criterio di competenza e optare per quello di cassa non può risolversi in danno di chi riceve in ritardo quanto gli è dovuto, per giunta a causa dell’inadempimento dell’Ente previdenziale. Il criterio di cassa, infatti, attribuisce valore decisivo ad un evento del tutto casuale, oltre che dipendente dall’inadempimento dell’Ente previdenziale, e per sua natura non è destinato a riprodursi nel tempo successivo: la condizione economica complessiva del pensionato che riceve gli emolumenti dovutigli anno per anno e di chi invece li percepisce in modo cumulato sotto forma di arretrati in un anno successivo è identica e quindi è priva di ogni giustificazione la maggiore onerosità di una soluzione rispetto all’altra. In base a queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto di individuare un principio avente carattere generale in base al quale “in ogni caso in cui l’erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati – purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge – non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”. 37 Gli arretrati di pensione 38 In questo modo la Corte, pur confermando il principio di cassa, lo ha temperato, per così dire, con gli aspetti della competenza e sembrerebbe aver stabilito in pratica il seguente nuovo criterio: quando le somme dovute non comporterebbero il superamento del limite di reddito, se computate negli anni di competenza, il superamento non deve determinarsi neanche nell’anno di percezione. Quando invece il superamento del limite di reddito avverrebbe comunque, l’effetto sulla prestazione assistenziale deve esplicarsi soltanto nell’anno in cui il reddito è stato effettivamente percepito. La pronuncia, apparentemente del tutto favorevole, nasconde tuttavia una ambiguità non chiarita dalla motivazione. La stessa infatti potrebbe essere interpretata nel senso che l’attribuzione ai singoli anni della quota di arretrato di loro pertinenza potrebbe incidere sul diritto, con riferimento agli stessi e non solo all’anno di effettivo pagamento. Occorre pertanto fare ogni sforzo perchè nei successivi eventuali giudizi venga accreditata interpretazione diversa tale da limitare gli effetti esclusivamente all’anno di pagamento considerando solo la quota relativa all’anno medesimo. Prepensionamenti - cumulo con redditi da lavoro autonomo L a vicenda relativa al cumulo prepensionamenti e reddito da lavoro autonomo, con particolare riferimento a quelli destinati agli appartenenti al settore della siderurgia (dl 299/94 convertito con la l. 451/94) è stata ripetutamente oggetto di controversie giudiziarie. L’INPS infatti riteneva che i titolari di tale trattamento fossero soggetti al cumulo parziale, piuttosto che a quello integrale. Bisogna al riguardo ricordare che la legge 537/93 ha stabilito che in favore dei soggetti che conseguano i requisiti minimi entro il 31.12.1994 mantengono le regole vigenti anteriormente a tale data, che consentono il totale cumulo della pensione con il reddito da lavoro autonomo. Con ripetute sentenze la Cassazione, nel tempo, si è pronunciata in senso favorevole ai pensionati; solo in una occasione, invertendo l’orientamento affermatosi, si è pronunciata per il cumulo parziale (minimo + 50% eccedenza). Per questo motivo la questione è giunta all’esame della Corte a Sezioni Unite che, con sentenza 20336 del 21 ottobre 2005 si è pronunciata per il riconoscimento del cumulo totale. In tale ultima occasione la Corte ha preso in esame la situazione di un lavoratore appartenente alla siderurgia che, utilizzando l’opportunità offerta dal d.l. 299/94 convertito nella legge 451/94, ha cessato l’attività il 31 dicembre 1994 giovandosi, per il raggiungimento del requisito minimo di 35 anni, della copertura degli anni mancanti. In sintesi la Cassazione ha così motivato la sua decisione: 1) La copertura degli anni mancanti non è un accredito figurativo che si colloca in un preciso periodo, ma è più semplicemente una maggiorazione della contribuzione realmente esistente (almeno 30 anni) che deve pertanto considerarsi perfezionata all’atto della cessazione del rapporto di lavoro; 2) il prepensionamento non è un istituto diverso ma una ordinaria pensione di anzianità, pertanto ad esso vanno applicate anche le regole del cumulo secondo quanto disposto dalla citata legge 537/93. Nonostante l’autorevolezza propria delle decisioni della Corte di Cassazione a SS.UU., non risulta che l’INPS abbia applicato il principio a tutti i pensionati che si trovano nella stessa situazione di chi ha provocato la sentenza. 39 Maggiorazione ex combattenti: perequazione L a legge 140/85 ha introdotto, in favore degli ex combattenti ed assimilati che non abbiano fruito dei benefici previsti dalla L. 336/70, una maggiorazione del trattamento pensionistico di L. 30.000 mensili, soggetta per espressa previsione normativa “alla disciplina della perequazione automatica”. Quest’ultima disposizione è stata da sempre interpretata dall’INPS nel senso che la rivalutazione annuale opera solo dopo che il beneficio è stato riconosciuto sulla pensione della quale la maggiorazione diventa parte integrante. Sulla questione si è pronunciata la Cassazione con sentenza n. 14285 del 7 luglio 2005 pervenendo a soluzione del tutto opposta. Ad avviso della Cassazione, infatti, la maggiorazione spetta nello stesso importo applicabile agli assicurati che ne hanno fruito già dal 1985, anno della sua istituzione, con tutti gli aumenti dovuti per perequazione automatica che devono essere applicati sulla maggiorazione rappresentata dalle 30.000 lire, anno dopo anno, dal 1985 in poi, e spettano nella misura rivalutata, anche a coloro che hanno ottenuto la pensione successivamente al 1985. Diversamente si determinerebbe una disparità di trattamento tra pensionati aventi titolo alla maggiorazione, in violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, in quanto il beneficio verrebbe corrisposto in misura diversa a seconda dell’anno di pensionamento. In conclusione, per i giudici della Cassazione, sui trattamenti in questione il beneficio spetta non nella misura iniziale, ma in quella nel frattempo aggiornata a seguito dell’applicazione del meccanismo perequativo. 40 L’INPDAP subentra alle amministrazioni pubbliche nella liquidazione delle pensioni ai dipendenti I n una prima, lunga fase dalla sua istituzione, l’INPDAP si limitò di fatto a subentrare alle Direzioni provinciali del tesoro nel pagamento dei trattamenti di quiescenza agli ex dipendenti di amministrazioni pubbliche. Queste ultime detenevano e continuavano, di fatto, a gestire lo stato di servizio, ovvero la posizione assicurativa, del proprio personale e a istruire le pratiche di concessione dei trattamenti di quiescenza, ivi compreso il decreto di concessione del trattamento, che trasmettevano all’Inpdap. In molti casi si trattava di trattamenti calcolati di fatto in misura provvisoria, che l’Inpdap doveva riesaminare alla luce di tutta la documentazione e riliquidare in misura definitiva. Era questa situazione, la principale responsabile dei grandi ritardi che i pensionati del settore subivano nella liquidazione dei trattamenti definitivi, della frequentissima formazione di indebiti da restituire e, non ultimo, del fallimento dell’operazione SONAR lanciata dall’Inpdap qualche anno fa per la costruzione dell’archivio centrale delle posizioni assicurative di tutti i dipendenti pubblici. Nel 2003 l’Istituto è stato messo in grado di superare questa autentica subalternità alle scelte delle Amministrazioni pubbliche, con all’introduzione di sanzioni per quelle che non osservassero l’obbligo di trasmissione all’Inpdap di dati indispensabili per la determinazione dei trattamenti previdenziali. Successivamente, a partire dai settori compresi nell’ambito degli ex Istituti di previdenza del Ministero del tesoro (principalmente i dipendenti degli Enti locali), l’Inpdap ha messo in atto le procedure necessarie all’acquisizione di ogni residua competenza delle amministrazioni pubbliche, statali e non, in tema di pensione. Attualmente, risultano trasferite all’Inpdap le funzioni relative alla gestione della posizione assicurativa di tutti i dipendenti pubblici, compresi gli agenti delle polizie ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Guardia forestale). Rimangono ancora soggetti alla giurisdizione della propria amministrazione in campo previdenziale i dipendenti militari dello Stato, ivi compresi gli agenti delle polizie ad ordinamento militare (Corpo dei carabinieri, Guardia di finanza). Di seguito, l’elenco completo delle disposizioni amministrative con le quali l’Inpdap è subentrato via via nelle funzioni dei diversi comparti dell’amministrazione pubblica. Le circolari di subentro Circolare n. 14 - 7 maggio 2003. “Inosservanza dell’obbligo delle Amministrazioni e degli Enti, datori di lavoro, di trasmissione dei dati di pertinenza di questo Istituto” 41 L’INPDAP subentra alle amministrazioni pubbliche nella liquidazione delle pensioni ai dipendenti 42 Circolare n. 34 - 17 dicembre 2003 “Liquidazione e pagamento della pensione in modalità definitiva da parte dell’INPDAP – Nuove modalità per la trasmissione delle informazioni necessarie alla liquidazione ed al pagamento del trattamento di pensione” Circolare n. 10 - 10 febbraio 2004 “Disposizioni operative in merito alla liquidazione e al pagamento della pensione in modalità definitiva da parte dell’INPDAP” Circolare n. 33 - 27 maggio 2004 “Liquidazione e pagamento della pensione in modalità definitiva da parte dell’INPDAP – Precisazioni” Circolare. 52 - 12 agosto 2004 “ENAV S.p.A.: gestione delle attività pensionistiche relative al personale non dirigente” Circolare n. 62 - 29 novembre 2004 “Gestione delle attività pensionistiche del personale del Corpo Forestale dello Stato: avvio della fase sperimentale” Circolare n. 67 - 16 dicembre 2004 “Subentro nella gestione dei trattamenti pensionistici al personale delle Amministrazioni statali” Circolare n. 1 - 25 gennaio 2005 “Gestione delle attività pensionistiche del personale delle Università” Circolare n. 6 - 23 marzo 2005 ”Gestione delle attività pensionistiche del personale della Polizia di Stato” Circolare n. 13 - 27 aprile 2005 “Subentro nella gestione dei trattamenti pensionistici alle Amministrazioni statali – Programmazione delle attività” Circolare n. 17 - 23 maggio 2005 “Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero dell’Interno” Circolare n. 19 - 1 giugno 2005 “Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione PenitenziariaCircolare n. 26 - lì, 27 giugno 2005Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero Affari Esteri” Circolare n. 28 - 12 luglio 2005 “Gestione delle attività pensionistiche del personale magistratuale e amministrativo dell’Amministrazione centrale, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e della carriera ausiliaria del Ministero della Giustizia” Circolare n. 29 - 12 luglio 2005 “Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca – Direzione Generale Alta formazione artistica, musicale e coreutica” Circolare n. 40 - 13 settembre 2005 “Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” Circolare n. 47 - 17 ottobre 2005 “DLgs n. 254 del 28 luglio 2000. Instaurazione del rapporto di impiego con i medici già addetti alle attività di guardia medica e di emergenza territoriale, con i medici della medicina dei servizi e con gli specialisti ambulatoriali” PARTE TERZA Tabelle e prontuari in materia di previdenza e assistenza I due sistemi di calcolo delle pensioni IL SISTEMA RETRIBUTIVO È quello che assume come base di calcolo la retribuzione del lavoratore. In particolare si assume l'ultima retribuzione percepita o la media delle retribuzioni o dei redditi riferiti ad un periodo più o meno lungo della carriera lavorativa (a seconda dell'ordinamento di appartenenza) rivalutati in modo da rapportarli al valore delle retribuzioni dell'ultimo periodo precedente la pensione. Con questo metodo di calcolo continuano ad essere liquidate interamente le prestazioni di coloro i quali, alla fine del 1995, possono far valere 18 o più anni di contributi. Per coloro, invece, che alla stessa data possono far valere un’anzianità contributiva inferiore, sarà calcolata con il sistema retributivo soltanto la quota di pensione relativa ai periodi di contribuzione maturati fino al 31 dicembre 1995, mentre per la quota relativa ai periodi successivi si usa il sistema contributivo. Gli elementi del calcolo retributivo sono: • la retribuzione pensionabile, che in genere è la media delle retribuzioni percepite in un periodo immediatamente precedente la decorrenza della pensione; l’ampiezza del periodo è variabile a seconda del settore di appartenenza del lavoratore e della sua anzianità contributiva; le retribuzioni più remote vengono opportunamente rivalutate per perequarle al valore dell’anno immediatamente precedente quello di decorrenza della pensione; • l’aliquota di rendimento o di trasformazione (la percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione pensionabile), che varia a seconda dei Fondi pensionistici ma che, per le quote di pensione maturate a partire dal 1995, di norma è pari al 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di anzianità contributiva maturata in tutti i Fondi. Da tenere presente il massimo di retribuzione pensionabile, che è una fascia oltre la quale sono previste aliquote di rendimento inferiori al 2% e gradatamente decrescenti; • l’anzianità contributiva utile, che è data dal numero degli anni o mesi o settimane (a seconda dell’unità di misura di riferimento) di contribuzione utile versata o accreditata; l’anzianità contributiva può considerarsi utile entro un limite massimo che può essere diverso tra settore e settore, ma che in genere corrisponde a 40 anni. La formula del calcolo retributivo può essere così sintetizzata: P = RP x (A x AC) 44 dove P è l’importo annuo della pensione, RP è la retribuzione che costituisce la base pensionabile, determinata secondo le regole di ciascun settore, A è l’aliquota che indica la parte della retribuzione che si trasforma in pensione per ciascuna unità di anzianità contributiva (anno, mese o settimana) e AC è l’anzianità contributiva complessiva utile. In alcuni casi A è una costante. In altri casi, dove l’aliquota di trasformazione cresce con progressione non costante al crescere dell’anzianità contributiva, per determinare il valore che, nella formula, è chiuso tra parentesi, è necessario ricorrere ad una tabella (vedi pag. 57). C calcolo - i due sistemi IL SISTEMA CONTRIBUTIVO E’ quello che assume come base di calcolo i contributi versati dal lavoratore; in base a questo sistema, introdotto dalla legge n. 335/95, la pensione è direttamente commisurata all’importo dei contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa. Sono interessate dal calcolo contributivo le pensioni dei lavoratori che hanno iniziato a versare contributi dopo il 1995 o che optano per il nuovo sistema, nonché le quote di pensione per coloro che al 31 dicembre 1995 possono far valere meno di 18 anni di contributi. Gli elementi del calcolo contributivo sono: • il montante contributivo, che è la somma di tutti i contributi computati e rivalutati annualmente, su base composta, al tasso di capitalizzazione. La misura dei contributi si determina anno per anno, applicando l’aliquota di computo alla retribuzione o al reddito da lavoro lordi conseguiti nello stesso anno; l’importo risultante si “accantona” e si rivaluta l’anno seguente, assieme agli “accantonamenti” degli anni precedenti, al tasso di capitalizzazione. L’aliquota di computo è pari, per i lavoratori dipendenti, al 33%, per i lavoratori autonomi al 20% mentre, per i lavoratori indipendenti iscritti all’apposita gestione separata dell’Inps, al 19,70%, gradualmente destinata a salire fino al 20%. Per i lavoratori iscritti alla gestione separata, ma titolari di pensione o di altra posizione di previdenza obbligatoria, l’aliquota di computo è rispettivamente il 15% e il 10%. Il tasso di capitalizzazione è pari alla media mobile quinquennale dell’indice di incremento della ricchezza nazionale (Pil nominale); • il coefficiente di trasformazione, che, applicato al montante, consente di ottenere l’importo annuo della pensione. Il suo valore cresce in funzione dell’età del soggetto che richiede la pensione: esprimendolo in percentuale, si va dal 4,72% con 57 anni al 6,136% con 65. La formula del calcolo contributivo, che è uguale per tutti i Fondi o Gestioni pensionistici, è la seguente: P=MxC dove P sta per pensione annua, M per montante contributivo e C per coefficiente di trasformazione. 45 Il sistema contributivo Il calcolo in caso di opzione per il sistema contributivo Le persone che possono far valere periodi di contribuzione per meno di 18 anni precedenti il 1996, per le quali il calcolo di pensione va effettuato parte con il sistema retributivo e parte con quello contributivo, possono optare per il calcolo dell’intera pensione esclusivamente con il sistema contributivo: ad età oltre i 62 anni, o in presenza di retribuzioni che nel periodo di riferimento per il calcolo retributivo sono più basse di quelle precedenti e quindi deprimerebbero la media pensionabile, questo può rivelarsi più conveniente. Per far ciò, è necessario esercitare l’opzione prevista all’art. 1, comma 23, della legge 335/95 e seguire una normativa particolare, nel calcolo, dettata dalla necessità di far rientrare nella logica del “montante” anche i periodi di contribuzione accreditata prima dell’entrata in vigore del sistema contributivo. In questi casi, infatti, l’importo complessivo della pensione è costituito dalla somma degli importi della parte relativa al periodo dal 1° gennaio 1996 in poi (per la quale si seguono le regole descritte brevemente qui sopra) e della parte relativa al periodo precedente. La procedura per calcolare quest’ultima prevede la determinazione di un montante virtuale alla data del 31 dicembre 1995 e la sua rivalutazione con i normali coefficienti PIL fino alla data di decorrenza della pensione. 46 Per la formazione del montante virtuale al 31 dicembre 1995 si seguono alcune norme particolari: le retribuzioni considerate per estrarne la contribuzione pensionabile non sono quelle effettivamente percepite nel corso di tutto il periodo antecedente il 1996, ma solo quelle di un periodo ridotto immediatamente a ridosso: gli ultimi 10 anni per l’AGO e forme sostitutive mentre, per le forme esclusive dell’AGO, gli ultimi 3 anni o - per i soggetti con più di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992 - l’ultimo anno e mezzo prima del 1° gennaio 1996. La contribuzione di ciascuno degli anni del periodo di riferimento viene calcolata applicando alla retribuzione o reddito pensionabile l’aliquota contributiva vigente in ciascun anno in ciascuna gestione (purché entro il limite massimo dell’aliquota contemporaneamente vigente nel FPLD) e viene rivalutata con i coefficienti PIL fino alla data di decorrenza della pensione. Infine, per determinare il montante virtuale al 31 dicembre 1995, la media annua, mensile o settimanale delle contribuzioni del periodo di riferimento viene moltiplicata per il numero complessivo di anni, mesi o settimane di contributi accreditati dall’inizio dell’assicurazione fino al 31 dicembre 1995; questo numero, però, viene opportunamente ridotto riducendo l’anzianità contributiva, anno per anno, in base al rapporto di grandezza tra l’aliquota contributiva vigente in ciascun anno e quella media ponderata vigente, nella gestione che deve liquidare la pensione, nel decennio temporale immediatamente precedente l’anno in cui è stata effettuata l’opzione. In pratica, si procede così: 1. si individua la base imponibile nel periodo di riferimento (dipendenti privati e autonomi: 10 anni; dipendenti pubblici con almeno 15 anni di servizio al 31.12.1992: 18 mesi; dipendenti pubblici con meno di 15 anni di contribuzione alla data del 31.12.1992: 3 anni). In ciascun anno, la base imponibile non può essere presa in considerazione per un importo superiore all’importo del massimale imponibile vigente per il sistema contributivo, opportunamente svalutato, rispetto al 1996, in base al coefficiente desunto dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; C calcolo - i due sistemi 2. si calcola l’ammontare dei contributi considerabili per ciascun anno, moltiplicando la base imponibile per l’aliquota contributiva vigente nella gestione di appartenenza in quell’anno. Per aliquote che presentino variazioni in corso d’anno, gli Enti previdenziali hanno l’uso di determinare l’aliquota media annua ponderata; in ogni caso, il risultato non può eccedere il valore dell’aliquota (o della media delle aliquote) vigente nello stesso anno nel FPLD. Per i dipendenti dello Stato, si applicano le stesse aliquote del FPLD, ad eccezione degli ufficiali giudiziari che hanno le proprie già dal 1984; per i lavoratori autonomi, per gli anni precedenti al 1990, si applicano le stesse aliquote in vigore nel 1990; 3. si rivaluta ciascuna contribuzione annua su base composta fino al 31 dicembre 1995 mediante il tasso annuo di capitalizzazione PIL e si sommano i risultati; 4. si calcola la contribuzione media rivalutata al 31 dicembre 1995, dividendo la somma per il numero di anni (o di mesi o di settimane) presi in considerazione; 5. si individua l’anzianità contributiva precedente al periodo di riferimento espressa in anni, mesi o settimane a seconda dell’unità di misura prescelta (lavorare in settimane permette calcoli più rapidi e precisi). Quindi, se il periodo di riferimento è completamente coperto di contribuzione, si tratta dei contributi dall’inizio del rapporto assicurativo fino a tutto il 1985 per i dipendenti privati e gli autonomi e fino a tutto il 1992 per i dipendenti pubblici, indipendentemente – questa volta – dal fatto che abbiano più o meno di 15 anni di contributi al 31.12.1992 (almeno secondo le disposizioni dell’INPDAP con circ. 65 del 30.11.2001); 6. si riduce il numero di contributi (settimanali o mensili, a seconda dei casi) presenti in ciascuno degli anni antecedenti al periodo di riferimento (come individuati al punto 5) moltiplicandolo per il quoziente che risulta dal rapporto tra l’aliquota contributiva IVS in vigore in ciascuno di questi anni (o, come fanno gli Enti previdenziali, la media ponderata delle aliquote, in caso di variazione 47 Il sistema contributivo in corso d’anno) e la media delle aliquote contributive che sono state in vigore in ciascuno dei 10 anni precedenti l’anno durante il quale è stata effettuata l’opzione. Anche in questo caso, le aliquote vanno prese entro il limite costituito dalle aliquote contemporaneamente vigenti nel FPLD. L’esclusione del periodo di riferimento dall’operazione di abbattimento della contribuzione comporta problemi, in caso di contribuzione mista lavoro dipendente - lavoro autonomo prima del 1996, che il Ministero del lavoro ha risolto stabilendo un calcolo separato per ognuno dei periodi di contribuzione in gestioni diverse (circ. INPS n. 1 08 del 7 giugno 2002 con esempi di calcolo). Invece, almeno per quanto riguarda l’INPDAP, ai fini del calcolo della media contributiva dei 10 anni precedenti l’anno in cui è stata effettuata l’opzione, periodi di vuoto contributivo presenti eventualmente nel decennio, seguiti da iscrizione a gestione previdenziale diversa da quella precedente, vanno riempiti come se fosse stata in vigore l’aliquota della gestione seguente il periodo vuoto; 7. si sommano i contributi ridotti secondo l’operazione di cui al punto 6 e ad essi si aggiunge, senza alcuna riduzione, il numero di contributi compresi nel periodo di riferimento. Si determina così l’anzianità contributiva complessiva per il periodo precedente il 1996; 8. si moltiplica la contribuzione media rivalutata di cui al punto 4 (mensile, settimanale o annua) per l’anzianità contributiva complessiva precedente il 1996, come ottenuta al punto precedente (a sua volta omogeneamente espressa in mesi, settimane o anni di contributi). Il risultato costituisce la quota di montante relativa al periodo precedente il 1996, da rivalutare con i coefficienti PIL nel periodo dal 1996 fino all’anno precedente la data di decorrenza della pensione; 9. si determina l’importo annuo lordo della pensione sommando le due quote di montante rivalutato e applicandovi l’aliquota di trasformazione relativa all’età raggiunta dal soggetto al momento della decorrenza della pensione. IL PERIODO TRANSITORIO 48 Nel corso degli anni ’90 del secolo scorso, il regime pensionistico di tutte le forme assicurative previdenziali ha subito profonde modificazioni e, con esso, il sistema di calcolo della pensione. La modifica principale è rappresentata dall’introduzione del regime contributivo (regole per il diritto e regole per il calcolo dell pensione) in tutte le forme assicurative: esso si applica, però, solo alle persone prive di anzianità assicurativa alla data del 1° gennaio 1996. Per tutti gli altri, le modifiche delle regole per il diritto e quelle delle modalità di calcolo sono intervenute all’interno del regime retributivo loro applicabile, soprattutto in direzione di una sempre più pronunciata armonizzazione della normativa vigente nelle diverse forme assicurative. Poiché le modifiche sono intervenute in momenti successivi e poiché, in genere, ogni nuovo intervento legislativo conteneva clausole di salvaguardia della normativa previgente per gli assicurati in particolari condizioni di età o di anzianità contributiva, per tutto il periodo transitorio (cioè fino a quando non si applicherà soltanto il regime contributivo, vale a dire approssimativamente dopo il 2036) le pensioni dovranno essere calcolate contemporaneamente con due o più sistemi diversi, ognuno dei quali dà luogo ad una quota del prodotto finale: l’importo della pensione è la somma di tali quote. C calcolo - i due sistemi Si possono avere le seguenti quote di pensione: • la quota A, che è quella calcolata con le regole del retributivo proprie di ciascun fondo o gestione vigenti prima dell’inizio del processo di riforma (media retributiva degli ultimi 5 anni, rivalutata con i vecchi criteri, nell’assicurazione generale obbligatoria; retribuzione, ovvero stipendio dell’ultimo mese, semestre o anno per i fondi esclusivi e per alcuni sostitutivi), con riferimento ai periodi di contribuzione versata o accreditata prima del 1° gennaio 1993; • la quota B, relativa ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1992 e calcolata con le nuove regole del retributivo (media retributiva degli ultimi 10 anni, o anche meno, per chi ha maturato 15 anni al 31.12.1992, ovvero media dell’intera vita per chi alla stessa data può far valere meno di 15 anni). In alcuni Fondi pensionistici questa quota può essere suddivisa in “sottoquote” in relazione alle diverse tappe del processo di armonizzazione cui sono stati sottoposti e che hanno prodotto modificazioni degli elementi fondamentali del calcolo con decorrenza da date diverse; • la quota C, determinata con il sistema contributivo per coloro che al 31 dicembre 1995 non possono far valere 18 anni di anzianità contributiva; è relativa ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995. La particolare forma che comprende anche una quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo viene detta anche calcolo con il sistema misto. Nelle pagine seguenti, un quadro mostra la successione delle modifiche legislative con indicazione degli elementi della formula di calcolo su cui tali modifiche hanno avuto effetto e la quota di pensione su cui insistono. Un secondo quadro entra sinteticamente nel merito delle quote di pensione, per quanto riguarda il solo sistema retributivo nell’AGO e nelle forme esclusive di essa. Di seguito al quadro, una descrizione più dettagliata dei sistemi di calcolo applicabili nel periodo transitorio alle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle Gestioni speciali lavoratori autonomi, alle pensioni a carico dell’INPDAP e a quelle liquidate con le norme dei tre principali Fondi sostitutivi dell’AGO. Per la definizione di AGO e Fondi alternativi, si veda a pag. 168. 49 Quadro 1 - Modifiche agli elementi della formula di calcolo di pensione e quote corrispondenti legge data forma assicurativa elemento modificato base pensionabile (periodo) DLgs 503/92 1-1-1993 tutte L 724/94 aliquota di trasformazione (tetto) aliquota di trasformazione (2%) 1-1-1995 forme esclusive dell’AGO base pensionabile (IIS) L 335/95 e decreti legislativi delegati 1-1-1996 L 449/97 1-1-1998 forme esclusive e sostitutive dell’AGO forme esclusive e sostitutive dell’AGO base pensionabile (elementi accessori) base pensionabile (periodo) tutte tutti (sistema contributivo) aliquota di trasformazione (tetto) anzianità contributiva (arrotondamento) Quadro 2 - Gli elementi della formula di calcolo della pensione con il sistema retributivo, quota Quota A Forme assicurative Forme esclusive dell’AGO IVS Anzianità contributiva Base pensionabile Voci Stato (stipendio base più RIA più alcune ind. ricorrenti) maggiorato del 18% più IIS dovuto al momento del pensionamento EE LL e sanità voci retributive assoggettate a contribuzione (tutto, con esclusione di alcune indennità non ricorrenti) più IIS retribuzione annua spettante alla data di cessazione dal servizio FPLD art. 6 DLgs 314/97 dalla data di decorrenza indietro per 260 settimane GGSS LLAA artt. 5 e 8 L 233/90 dalla data di decorrenza indietro per 120 mesi maturata al 31.12.1992 AGO IVS 50 Periodo articolo C quota calcolo artt. 3 e 7 art. 12 art. 17, c. 1 - i due sistemi B-B1 art. 15, c. 3 art. 2, cc. 9-11 B2 art. 1, c. 17 art. 1, c. 6 art. 59, c. 1 art. 59, c. 1, lett. b) C B3 per quota Aliquota trasformazione 35% con i primi 15 anni di servizio; 1,8% annuo per anni successivi; max 80% con 40 anni di servizio come da tabella (max 100% con 40 anni di servizio) 2% annuo (max 80% con 40 anni AC) con riduzioni art. 12 DLgs 503/92 Segue 51 Segue Gli elementi della formula quota per quota Quota B - B1 Forme assicurative Anzianità contributiva Base pensionabile Voci Periodo Stato Forme esclusive dell’AGO IVS EE LL e sanità FPLD AGO IVS maturata negli anni 1993-1994 maturata negli anni dal 1998 in poi GGSS LLAA tutte (ma solo sulle retribuzioni dal 1996 in poi) dalla data di decorrenza indietro per 120 mesi (o fino al 1° gennaio 1993 per chi aveva meno di 15 anni di contributi al 31.12.1992) tutte (art. 6 DLgs 314/97) dalla data di decorrenza indietro per 520 settimane (o fino al 1° gennaio 1988 per chi aveva meno di 15 anni di contributi al 31.12.1992) artt. 5 e 8 L 233/90 dalla data di decorrenza indietro per 180 mesi Quota B2 Forme assicurative Anzianità contributiva Base pensionabile Voci Stato Forme esclusive dell’AGO IVS EE LL e sanità FPLD AGO IVS 52 GGSS LLAA maturata negli anni 1995-1997 tutte (ma solo sulle retribuzioni dal 1996 in poi) Periodo dalla data di decorrenza indietro per 120 mesi (o fino al 1° gennaio 1993 per chi aveva meno di 15 anni di contributi al 31.12.1992) C Aliquota trasformazione calcolo - i due sistemi come quota A ma applicando progressivamente le riduzioni di cui all’art. 12 del DLgs 503/92 2% annuo (max 80% con 40 anni di anzianità contributiva) con riduzioni art. 12 DLgs 503/92 Aliquota trasformazione 2% annuo (purché aliquota complessiva non superi quella determinabile con il sistema previgente) e applicando progressivamente le riduzioni di cui all’art. 12 DLgs 503/92 Segue 53 Segue Gli elementi della formula quota per quota Quota B3 Forme assicurative Stato Forme esclusive dell’AGO IVS Base pensionabile Anzianità contributiva EE LL e sanità maturata negli anni 1998 in poi Voci Periodo dalla data di decorrenza indietro per 120 mesi (o art. 6 DLgs 314/97 fino al 1° gennaio 1993 (ma solo sulle retribuzioni per chi aveva meno di 15 dal 1996 in poi) anni di contributi al 31.12.1992) FPLD AGO IVS Il sistema contributivo GGSS LLAA Lavoratori dipendenti del settore privato iscritti al FPLD e lavoratori autonomi Le regole del metodo di calcolo vigente nell’assicurazione generale obbligatoria sono contenute nella legge n. 297/82, come modificata dal decreto legislativo n. 503/92 e dalla legge n. 335/1995. La formula di calcolo nel regime generale è: P = RMP x 2% x AC dove P sta per pensione annua; RMP sta per retribuzione media pensionabile annua; 2% è la percentuale della retribuzione pensionabile che si trasforma in pensione per ogni anno di anzianità contributiva; AC sta per anzianità contributiva utile espressa in anni. Nella pratica si usa la Retribuzione Media Settimanale (RMS) come base pensionabile, purché anche l’Anzianità Contributiva (AC) sia espressa in settimane: il risultato non cambia. Nell’assicurazione generale obbligatoria, il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione media pensionabile va dagli ultimi 5 anni, per la quota A, agli ultimi 10 anni, ovvero all’intera vita lavorativa a seconda dell’anzianità contributiva al 31.12.1992, per la quota B; l’aliquota di trasformazione è pari al 2% per ogni anno di contribuzione; il limite massimo di anzianità contributiva utile è pari a 40 anni. Lavoratori dipendenti pubblici 54 Il calcolo delle pensioni dei dipendenti pubblici e, in generale, dei soggetti iscritti ai regimi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps presen- Aliquota trasformazione 2% annuo (purché aliquota complessiva non superi quella determinabile con il sistema previgente) e applicando integralmente le riduzioni di cui all’art. 12 DLgs 503/92, come nell’AGO C calcolo - i due sistemi ta alcune differenze in relazione ai periodi maturati negli anni passati e che incidono, soprattutto, sul calcolo della quota A della pensione. In particolare si registrano le seguenti differenze con il regime generale. La retribuzione pensionabile Per la quota A della pensione, relativa all’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992, la retribuzione pensionabile coincide con l’ultimo stipendio base (o con la retribuzione annua spettante nell’ultimo mese di servizio), con esclusione degli elementi variabili e non ricorrenti della retribuzione, cosiddetti “elementi accessori” (ma tale non è la 14° mensilità di retribuzione corrisposta ai lavoratori postelegrafonici, che pertanto entra anche nella base di calcolo della quota A di pensione a carico dell’IPOST). L’equiparazione tra la retribuzione pensionabile dei dipendenti privati e quella dei dipendenti pubblici è avvenuta a partire dal 1996, con riferimento all’intera quota B di pensione, ma solo per le retribuzioni percepite dal 1996 in poi che eventualmente entrino nella base di calcolo, perchè solo da tale data c’è corrispondenza tra elementi assoggettati a contribuzione previdenziale ed elementi pensionabili. Per i dipendenti dello Stato iscritti all’apposita gestione dell’Inpdap, la base di calcolo costituita della qota A di pensione, costituita dal solo stipendio tabellare percepito nell’ultimo mese di servizio, è aumentata del 18% a titolo di considerazione forfetaria degli elementi accessori. Ai fini del calcolo della quota B di pensione, il salario accessorio viene considerato quando supera il 18% aggiuntivo, al posto di esso. Quando invece esso è inferiore, la base pensionabile è comunque costituita dal 118% dello stipendio tabellare. 55 Il sistema contributivo L’Indennità integrativa speciale nella base di calcolo Fino al 31 dicembre 1994, l’indennità integrativa speciale, componente della retribuzione dei dipendenti pubblici, non entrava nel calcolo della pensione base ma veniva aggiunta ad essa per formare il trattamento pensionistico complessivo (c.d. di ‘quiescenza’). L’Indennità integrativa speciale da aggiungere alla pensione veniva determinata in rapporto agli anni di servizio, in caso di pensioni anticipate di anzianità, ovvero veniva corrisposta in misura intera (cioè, per i pensionati, nella misura pari all’80% di quella dei dipendenti in servizio) nei casi di pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti. Per effetto della legge n. 724/94, l’indennità integrativa speciale è entrata, a tutti gli effetti, nella retribuzione pensionabile di tutte le quote di pensione, per le pensioni con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1995, ma, per gli statali, rimane fuori della base maggiorabile del 18%. L’aliquota di rendimento o di trasformazione Fino al 31 dicembre 1994 le aliquote di rendimento erano differenti tra lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e lavoratori iscritti a regimi esclusivi o sostitutivi di essa, come si può vedere nella tabella a fianco. Dal 1° gennaio 1995, sulle quote di pensione relative a periodi contributivi maturati a partire da tale data, si applica per tutti l’aliquota dell’assicurazione generale obbligatoria pari al 2%; tuttavia, per espressa disposizione di legge, il rendimento non può essere superiore a quello che sarebbe spettato mantenendo l’applicazione delle aliquote precedenti, il cui incremento annuo, in certi casi e per certi periodi, è inferiore a 2 punti percentuali. Questo determina ancora per lungo tempo una situazione differenziata tra soggetto e soggetto, in relazione al numero di anni di contribuzione già maturati alla data in cui è avvenuto il cambiamento. I prontuari per l’individuazione dell’aliquota in base al numero di anni di contribuzione raggiunti alla data del 31 dicembre 1994 sono riportati a pag. 62. 56 Il limite massimo di retribuzione pensionabile Con il decreto legislativo n. 503/92 fu prevista l’introduzione graduale del sistema di abbattimento delle aliquote di trasformazione oltre il limite massimo di retribuzione pensionabile, già in vigore nell’AGO, che prima del 1993 non esisteva affatto per gli iscritti ai fondi esclusivi (ed a quasi tutti i sostitutivi). Dal 1998, per effetto della legge 449/97, questo sistema di abbattimento ha trovato applicazione piena. Di conseguenza: – la quota A della pensione degli iscritti ai fondi esclusivi (e sostitutivi) è calcolata senza l’applicazione di limiti massimali alla retribuzione pensionabile; – la parte di quota B della pensione, riferita alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 (o anche prima per altri fondi speciali) è calcolata con limiti massimali più elevati di quelli vigenti nel regime generale, in graduale lenta diminuzione fino ad eguagliare il limite comune; Scale parametrali per anni di assicurazione relative a quote di pensione riferite ad anzianità contributive maturate fino al 31.12.1994 * Anni AGO (INPS) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 Personale civile dello Stato * 35,0 36,8 38,6 40,4 42,2 44,0 45,8 47,6 49,4 51,2 53,0 54,8 56,6 58,4 60,2 62,0 63,8 65,6 67,4 69,2 71,0 72,8 74,6 76,4 78,2 80,0 41,3 43,4 45,5 47,7 49,8 51,9 54,0 56,2 58,3 60,4 62,5 64,7 66,8 68,9 71,0 73,2 75,3 77,4 79,5 81,6 83,8 85,9 88,0 90,1 92,3 94,4 Ex CPDEL 37,5 38,8 40,2 41,7 43,3 45,0 46,8 48,7 50,7 52,8 55,0 57,3 59,7 62,2 64,8 67,5 70,3 73,2 76,2 79,3 82,5 85,8 89,2 92,7 96,3 100,0 Sono qui evidenziate due colonne, la seconda delle quali presenta, come massimo raggiungibile con 40 anni di contributi, il valore di 94,4% invece dell’80%, che compare nella prima. La differenza è dovuta al fatto che i valori della seconda colonna, spesso utilizzati per brevità al posto degli altri, incorporano l’aumento del 18% della retribuzione pensionabile facendolo riferire all’aliquota di trasformazione invece che alla base di calcolo: infatti 94,4 è esattamente l’80% di 118. Non sono stati riportati i valori relativi al personale militare e ai corpi di polizia, per i quali la curva consentiva il raggiungimento del tetto massimo con 30 anni di anzianità. Ora anche per questi settori, per effetto del DLgs 165/97, l’anzianità contributiva massima si sta elevando gradualmente ai 40 anni previsti per tutti gli altri lavoratori. 57 Il sistema contributivo 58 – la parte di quota B della pensione, riferita alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1998, è calcolata applicando per intero i limiti massimali vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria e, quindi, i rendimenti decrescenti per le fasce di retribuzione eccedenti il massimale. Lavoratori iscritti ai Fondi sostitutivi dell’AGO Caratteristica fondamentale dei Fondi sostitutivi dell’AGO è, in genere, la diversa retribuzione di riferimento, sia in termini di voci retributive che la compongono sia in termini di periodo di riferimento. La fase di riordino previdenziale recentemente trascorsa ha visto l’emanazione di numerose norme che hanno introdotto una serie di cambiamenti normativi e, circa il metodo di calcolo delle pensioni, sono stati introdotti criteri di graduale parificazione con quello del FPLD. Alcuni dei fondi sostitutivi sono gestiti dall’INPS e vengono comunemente chiamati “Fondi speciali”, per distinguerli dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Essi sono: 1. il fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea; 2. il fondo per il clero cattolico e delle altre confessioni religiose. I fondi di previdenza per i dipendenti dell’ENEL e delle aziende elettriche private, per i dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto e per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia sono stati soppressi recentemente, in momenti diversi, e sono confluiti nel FPLD, che ha preso in carico anche i trattamenti già liquidati. Poiché una parte del calcolo della pensione degli iscritti a questi fondi rimarrà regolata dalle vecchie norme ancora per qualche tempo, riportiamo di seguito alcuni cenni in proposito. Lavoratori dipendenti dell’ENEL e delle aziende elettriche private Il loro Fondo previdenziale è stato assorbito nel FPLD con la legge 488/99. In precedenza, il Decreto Lgs. 562/96, concernente l’armonizzazione del Fondo Elettrici, aveva introdotto una serie di novità nel calcolo della pensione. È stato eliminato il sistema di arrotondamento ad anno intero dei contributi pari ad almeno 6 mesi. Il calcolo delle pensioni viene effettuato in settimane e su quattro quote che (escludendo l’eventuale quota C calcolata con il sistema contributivo) sono denominate come segue: – quota A, per servizio utile sino al 31.12.92, rendimento 2,514% a base annua, ovvero con coefficiente 0,01934061 per calcolo settimanale; – quota B1, per servizio negli anni 1993 e ‘94, sempre con rendimento del 2,514; – quota B2 per gli anni 1995 e ‘96 con rendimento al 2 percento. Le quote B1 e B2 riducono il loro rendimento base sopra indicato per le fasce di retribuzione superiori agli scaglioni più elevati, secondo la tabella di graduale avvicinamento ai valori del regime AGO. – Quota B3, per il servizio utile dal 1° gennaio 1997; il calcolo viene effettuato con gli stessi criteri dei rendimenti e dei massimali AGO applicati per la quota B nel FPLD. Per il calcolo della quota A, la retribuzione è quella degli ultimi 6 mesi di attività pienamente retribuiti e rapportati ad anno (ultimi 6 mesi x 2). Per il calcolo delle quote B, ferme restando le specifiche prima annotate, il periodo di riferimento delle retribuzioni pensionabili varia in funzione della data di decorrenza della pensione ed è in fase di crescita fino a raggiungere i valori fissati per il FPLD. Le norme di armonizzazione consentono il computo di un servizio utile sino ad un massimo di 40 anni (2080 sett.), mentre in precedenza la pensione era riferita in quarantesimi della retribuzione pensionabile, sino ad un massimo di 35 pari all’88 percento della retribuzione della quota A. Le nuove disposizioni e le interpretazioni ministeriali hanno stabilito che, pur calcolata nelle quattro quote prima indicate, la pensione massima erogata dal Fondo non possa superare il più favorevole tra l’importo pari all’80% della retribuzione AGO e l’88% della media ponderale delle retribuzioni di quota A e B del Fondo. Lavoratori dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto Il loro Fondo previdenziale è stato assorbito nel FPLD (con separata evidenza contabile) con DLgs 414/96. Le particolari condizioni di passaggio del Fondo all’AGO hanno però consentito agli iscritti di conservare alcuni vantaggi previsti dalla precedente normativa: – calcolo della pensione con le precedenti regole del Fondo per il servizio sino al 31/12/95; – mantenimento del sistema di arrotondamento ad anno intero per periodi superiori a 6 mesi, per il servizio sino al 31/12/95 ma solo ai fini della misura (in quarantesimi); – nel caso di servizio utile al 31/12/95 superiore a 35 anni e 6 mesi il calcolo della pensione avviene praticamente tutto in quota A. Ulteriore anzianità, seppure segnalata, non assume peso nel calcolo della pensione. Il calcolo retributivo di una pensione (quindi sempre escludendo l’eventuale quota C) avviene nelle seguenti quote: – quota A, riferita all’anzianità contributiva maturata al 31.12.1992; – quota B1, riferita all’anzianità maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1994; – quota B2, riferita all’anzianità maturata dal 1.1.1995 al 31.12.1995 – per rapporti in essere al 24.8.1996 – e dal 1.1.1995 alla cessazione, per rapporti di lavoro risolti anteriormente a tale data; C calcolo - i due sistemi 59 Il sistema contributivo 60 – quota B3 (o “quota AGO”), riferita alle anzianità maturate post. 1.1.1996 ovvero ante e post 1.1.1996 a seconda della pensione in liquidazione, per rapporti di lavoro in essere al 24.8.1996. L’aliquota di rendimento, per ogni anno di contribuzione sino al 31.12.1994 è del 2,5 percento. Per i periodi sino al 31.12.1992 il 2,5% si riferisce alla retribuzione Fondo degli ultimi 12 mesi (30 x 12 = 360 gg.); le retribuzioni accessorie percepite nel periodo, però, non possono essere computate per un importo superiore al 40% di quelle percepite nell’arco degli ultimi 36 mesi. Per gli anni 1993 e ‘94 pur rimanendo il rendimento al 2,5% occorre far riferimento ad un più ampio arco temporale di retribuzione che si raccorda alla data di decorrenza della pensione. Per l’anno 1995 il rendimento scende al 2 per cento. Per contribuzioni successive al 1995 il calcolo è come quello della quota B dell’AGO, stessi criteri, parametri e coefficienti: tale quota, nel Fondo trasporti viene chiamata quota B3. Si annota infine che per le quote B1 e B2 (anni 1993, ‘94 e ‘95) anche la retribuzione del Fondo trasporti subisce un abbattimento nel rendimento base a partire dalle fasce superiori. Lavoratori addetti ai pubblici servizi di telefonia Il calcolo della pensione viene effettuato nelle seguenti 4 quote (sempre se si esclude l’eventuale quota C): quota A, per il servizio utile sino al 31.12.92; quota B1, per il servizio utile negli anni 1993 e 1994; quota B2, per il servizio utile negli anni 1995 e 1996; quota B3, per il servizio utile dall’1°.1.1997. La retribuzione di cui si deve tenere conto nelle varie quote è la seguente: per il calcolo della quota A si deve far riferimento alla retribuzione teorica pensionabile secondo le regole del Fondo degli ultimi 12 mesi, raffrontati con l’ultimo triennio, purché non superiore alla media maggiorata del 12 per cento. Per la quota A non esistono limiti massimi di retribuzione pensionabile; per il calcolo delle quote B1 e B2 si utilizza sempre la retribuzione teorica del Fondo; la retribuzione media settimanale è ricavata, in base alla decorrenza, su un numero di settimane crescente, dopo aver rivalutato le retribuzioni dei vari anni con gli stessi coefficienti della quota B/AGO. Pur non esistendo, di fatto, massimale, è in atto la diminuzione progressiva dei rendimenti; per la quota B3 sono integralmente applicate le norme AGO, salvo il numero di settimane da prendere a riferimento per la RMS che è determinato con gli stessi criteri in uso per le quote B1 e B3. La pensione massima erogabile non può superare il 90% della media ponderata della RMS (x 52) delle quote A e B1, ovvero, se più favorevole, dell’80% della retribuzione AGO. C calcolo Elementi per il calcolo delle pensioni 62 Anni di contribuzione alla data del pensionamento ALIQUOTA DI TRASFORMAZIONE retribuzione/pensione per anni di servizio alla data del 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 giorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 24,456 25,093 25,775 26,502 27,275 28,093 28,956 29,865 30,819 31,819 32,865 33,955 35,091 36,273 37,500 38,800 40,200 41,700 43,300 45,000 46,800 48,700 50,700 52,700 54,700 56,700 58,700 60,700 62,700 64,700 66,700 68,700 70,700 72,700 74,700 76,700 78,700 80,700 82,700 84,700 25,093 25,775 26,502 27,275 28,093 28,956 29,865 30,819 31,819 32,865 33,955 35,091 36,273 37,500 38,800 40,200 41,700 43,300 45,000 46,800 48,700 50,700 52,700 54,700 56,700 58,700 60,700 62,700 64,700 66,700 68,700 70,700 72,700 74,700 76,700 78,700 80,700 82,700 84,700 25,775 26,502 27,275 28,093 28,956 29,865 30,819 31,819 32,865 33,955 35,091 36,273 37,500 38,800 40,200 41,700 43,300 45,000 46,800 48,700 50,700 52,700 54,700 56,700 58,700 60,700 62,700 64,700 66,700 68,700 70,700 72,700 74,700 76,700 78,700 80,700 82,700 84,700 26,502 27,275 28,093 28,956 29,865 30,819 31,819 32,865 33,955 35,091 36,273 37,500 38,800 40,200 41,700 43,300 45,000 46,800 48,700 50,700 52,700 54,700 56,700 58,700 60,700 62,700 64,700 66,700 68,700 70,700 72,700 74,700 76,700 78,700 80,700 82,700 84,700 27,275 28,093 28,956 29,865 30,819 31,819 32,865 33,955 35,091 36,273 37,500 38,800 40,200 41,700 43,300 45,000 46,800 48,700 50,700 52,700 54,700 56,700 58,700 60,700 62,700 64,700 66,700 68,700 70,700 72,700 74,700 76,700 78,700 80,700 82,700 84,700 28,093 28,956 29,865 30,819 31,819 32,865 33,955 35,091 36,273 37,500 38,800 40,200 41,700 43,300 45,000 46,800 48,700 50,700 52,700 54,700 56,700 58,700 60,700 62,700 64,700 66,700 68,700 70,700 72,700 74,700 76,700 78,700 80,700 82,700 84,700 28,956 29,865 30,819 31,819 32,865 33,955 35,091 36,273 37,500 38,800 40,200 41,700 43,300 45,000 46,800 48,700 50,700 52,700 54,700 56,700 58,700 60,700 62,700 64,700 66,700 68,700 70,700 72,700 74,700 76,700 78,700 80,700 82,700 84,700 29,865 30,819 31,819 32,865 33,955 35,091 36,273 37,500 38,800 40,200 41,700 43,300 45,000 46,800 48,700 50,700 52,700 54,700 56,700 58,700 60,700 62,700 64,700 66,700 68,700 70,700 72,700 74,700 76,700 78,700 80,700 82,700 84,700 30,819 31,819 32,865 33,955 35,091 36,273 37,500 38,800 40,200 41,700 43,300 45,000 46,800 48,700 50,700 52,700 54,700 56,700 58,700 60,700 62,700 64,700 66,700 68,700 70,700 72,700 74,700 76,700 78,700 80,700 82,700 84,700 31,819 32,865 33,955 35,091 36,273 37,500 38,800 40,200 41,700 43,300 45,000 46,800 48,700 50,700 52,700 54,700 56,700 58,700 60,700 62,700 64,700 66,700 68,700 70,700 72,700 74,700 76,700 78,700 80,700 82,700 84,700 anni di contribuzione posseduti alla data del 31 dicembre 1994 pensionamento 32,865 33,955 35,091 36,273 37,500 38,800 40,200 41,700 43,300 45,000 46,800 48,700 50,700 52,700 54,700 56,700 58,700 60,700 62,700 64,700 66,700 68,700 70,700 72,700 74,700 76,700 78,700 80,700 82,700 84,700 12 33,955 35,091 36,273 37,500 38,800 40,200 41,700 43,300 45,000 46,800 48,700 50,700 52,700 54,700 56,700 58,700 60,700 62,700 64,700 66,700 68,700 70,700 72,700 74,700 76,700 78,700 80,700 82,700 84,700 13 35,091 36,273 37,500 38,800 40,200 41,700 43,300 45,000 46,800 48,700 50,700 52,700 54,700 56,700 58,700 60,700 62,700 64,700 66,700 68,700 70,700 72,700 74,700 76,700 78,700 80,700 82,700 84,700 14 36,273 37,500 38,800 40,200 41,700 43,300 45,000 46,800 48,700 50,700 52,700 54,700 56,700 58,700 60,700 62,700 64,700 66,700 68,700 70,700 72,700 74,700 76,700 78,700 80,700 82,700 84,700 15 37,500 38,800 40,200 41,700 43,300 45,000 46,800 48,700 50,700 52,700 54,700 56,700 58,700 60,700 62,700 64,700 66,700 68,700 70,700 72,700 74,700 76,700 78,700 80,700 82,700 84,700 16 38,800 40,200 41,700 43,300 45,000 46,800 48,700 50,700 52,700 54,700 56,700 58,700 60,700 62,700 64,700 66,700 68,700 70,700 72,700 74,700 76,700 78,700 80,700 82,700 84,700 17 40,200 41,700 43,300 45,000 46,800 48,700 50,700 52,700 54,700 56,700 58,700 60,700 62,700 64,700 66,700 68,700 70,700 72,700 74,700 76,700 78,700 80,700 82,700 84,700 18 41,700 43,300 45,000 46,800 48,700 50,700 52,700 54,700 56,700 58,700 60,700 62,700 64,700 66,700 68,700 70,700 72,700 74,700 76,700 78,700 80,700 82,700 84,700 19 43,300 45,000 46,800 48,700 50,700 52,700 54,700 56,700 58,700 60,700 62,700 64,700 66,700 68,700 70,700 72,700 74,700 76,700 78,700 80,700 82,700 84,700 20 45,000 46,800 48,700 50,700 52,700 54,700 56,700 58,700 60,700 62,700 64,700 66,700 68,700 70,700 72,700 74,700 76,700 78,700 80,700 82,700 84,700 21 46,800 48,700 50,700 52,700 54,700 56,700 58,700 60,700 62,700 64,700 66,700 68,700 70,700 72,700 74,700 76,700 78,700 80,700 82,700 84,700 segue Scala incremento unitario in vigore prime del 1995 11 lavoratori iscritti ex Istituti di previdenza Ministero del tesoro – 0,591 0,637 0,682 0,727 0,773 0,818 0,863 0,909 0,954 1,000 1,046 1,090 1,136 1,182 1,227 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300 3,400 3,500 3,600 3,700 63 ALIQUOTA DI TRASFORMAZIONE retribuzione/pensione per anni di servizio alla data del anni di contribuzione alla data del pensionamento anni di contribuzione posseduti alla data del 31 dicembre 1994 64 1 giorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32 48,700 50,700 52,700 54,700 56,700 58,700 60,700 62,700 64,700 66,700 68,700 70,700 72,700 74,700 76,700 78,700 80,700 82,700 84,700 50,700 52,700 54,700 56,700 58,700 60,700 62,700 64,700 66,700 68,700 70,700 72,700 74,700 76,700 78,700 80,700 82,700 84,700 52,800 54,800 56,800 58,800 60,800 62,800 64,800 66,800 68,800 70,800 72,800 74,800 76,800 78,800 80,800 82,800 84,800 55,000 57,000 59,000 61,000 63,000 65,000 67,000 69,000 71,000 73,000 75,000 77,000 79,000 81,000 83,000 85,000 57,300 59,300 61,300 63,300 65,300 67,300 69,300 71,300 73,300 75,300 77,300 79,300 81,300 83,300 85,300 59,700 61,700 63,700 65,700 67,700 69,700 71,700 73,700 75,700 77,700 79,700 81,700 83,700 85,700 62,200 64,200 66,200 68,200 70,200 72,200 74,200 76,200 78,200 80,200 82,200 84,200 86,200 64,800 66,800 68,800 70,800 72,800 74,800 76,800 78,800 80,800 82,800 84,800 86,800 67,500 69,500 71,500 73,500 75,500 77,500 79,500 81,500 83,500 85,500 87,500 70,300 72,300 74,300 76,300 78,300 80,300 82,300 84,300 86,300 88,300 73,200 75,200 77,200 79,200 81,200 83,200 85,200 87,200 89,200 pensionamento 76,200 78,200 80,200 82,200 84,200 86,200 88,200 90,200 34 79,300 81,300 83,300 85,300 87,300 89,300 91,300 35 82,500 84,500 86,500 88,500 90,500 92,500 36 85,800 87,800 89,800 91,800 93,800 37 38 89,200 91,200 92,700 93,200 94,700 95,200 96,700 39 40 96,300 98,300 100,000 Scala incremento unitario in vigore prime del 1995 33 lavoratori iscritti ex Istituti di previdenza Ministero del tesoro 0,591 0,637 0,682 0,727 0,773 0,818 0,863 0,909 0,954 1,000 1,046 1,090 1,136 1,182 1,227 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300 3,400 3,500 3,600 3,700 Per determinare l'aliquota di trasformazione da utilizzare per il calcolo di una pensione , individuare la colonna relativa al numero degli anni di servizio e contribuzione raggiunti alla data del 31.12.1994 e scendere fino alla riga relativa al numero di anni di servizio e contribuzione raggiunti alla data di cessazione dal servizio. La colonna separata a destra costituisce un pro-memoria dell'incremento dell'aliquota per ogni anno intero di servizio in base alla normativa in vigore prima del 1995. NB Questa tabella è applicabile solo nel caso in cui alla data del 31.12.1994 si sia raggiunto un numero intero di anni di servizio, senza arrotondamento. Nel caso in cui siano presenti frazioni di anno, è necessario determinare l'aliquota al 31.12.1994 procedendo come descritto sopra e attribuendo l'incremento unitario riportato nella colonna separata, se pari o inferiore al 2%, altrimenti il 2% annuo. Per attribuire frazioni di anno, agire come riportato a pag. 69 sull'aliquota spettante o sul 2%. 65 66 Anni di contribuzione alla data del pensionamento ALIQUOTA DI TRASFORMAZIONE retribuzione/pensione per anni di servizio alla data del 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00 42,00 44,00 46,00 48,00 50,00 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00 2,33 4,33 6,33 8,33 10,33 12,33 14,33 16,33 18,33 20,33 22,33 24,33 26,33 28,33 30,33 32,33 34,33 36,33 38,33 40,33 42,33 44,33 46,33 48,33 50,33 52,33 54,33 56,33 58,33 60,33 62,33 64,33 66,33 68,33 70,33 72,33 74,33 76,33 78,20 80,00 4,67 6,67 8,67 10,67 12,67 14,67 16,67 18,67 20,67 22,67 24,67 26,67 28,67 30,67 32,67 34,67 36,67 38,67 40,67 42,67 44,67 46,67 48,67 50,67 52,67 54,67 56,67 58,67 60,67 62,67 64,67 66,67 68,67 70,67 72,67 74,60 76,40 78,20 80,00 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 19,00 21,00 23,00 25,00 27,00 29,00 31,00 33,00 35,00 37,00 39,00 41,00 43,00 45,00 47,00 49,00 51,00 53,00 55,00 57,00 59,00 61,00 63,00 65,00 67,00 69,00 71,00 72,80 74,60 76,40 78,20 80,00 9,33 11,33 13,33 15,33 17,33 19,33 21,33 23,33 25,33 27,33 29,33 31,33 33,33 35,33 37,33 39,33 41,33 43,33 45,33 47,33 49,33 51,33 53,33 55,33 57,33 59,33 61,33 63,33 65,33 67,33 69,20 71,00 72,80 74,60 76,40 78,20 80,00 11,67 13,67 15,67 17,67 19,67 21,67 23,67 25,67 27,67 29,67 31,67 33,67 35,67 37,67 39,67 41,67 43,67 45,67 47,67 49,67 51,67 53,67 55,67 57,67 59,67 61,67 63,67 65,60 67,40 69,20 71,00 72,80 74,60 76,40 78,20 80,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00 42,00 44,00 46,00 48,00 50,00 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00 62,00 63,80 65,60 67,40 69,20 71,00 72,80 74,60 76,40 78,20 80,00 16,33 18,33 20,33 22,33 24,33 26,33 28,33 30,33 32,33 34,33 36,33 38,33 40,33 42,33 44,33 46,33 48,33 50,33 52,33 54,33 56,33 58,33 60,20 62,00 63,80 65,60 67,40 69,20 71,00 72,80 74,60 76,40 78,20 80,00 18,67 20,67 22,67 24,67 26,67 28,67 30,67 32,67 34,67 36,67 38,67 40,67 42,67 44,67 46,67 48,67 50,67 52,67 54,67 56,60 58,40 60,20 62,00 63,80 65,60 67,40 69,20 71,00 72,80 74,60 76,40 78,20 80,00 anni di contribuzione posseduti alla data del 31 dicembre 1994 9 21,00 23,00 25,00 27,00 29,00 31,00 33,00 35,00 37,00 39,00 41,00 43,00 45,00 47,00 49,00 51,00 53,00 54,80 56,60 58,40 60,20 62,00 63,80 65,60 67,40 69,20 71,00 72,80 74,60 76,40 78,20 80,00 10 23,33 25,33 27,33 29,33 31,33 33,33 35,33 37,33 39,33 41,33 43,33 45,33 47,33 49,33 51,20 53,00 54,80 56,60 58,40 60,20 62,00 63,80 65,60 67,40 69,20 71,00 72,80 74,60 76,40 78,20 80,00 dipendenti civili dello STATO con meno di 15 anni di servizio al 31.12.1994 11 25,67 27,67 29,67 31,67 33,67 35,67 37,67 39,67 41,67 43,67 45,67 47,60 49,40 51,20 53,00 54,80 56,60 58,40 60,20 62,00 63,80 65,60 67,40 69,20 71,00 72,80 74,60 76,40 78,20 80,00 12 28,00 30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00 42,00 44,00 45,80 47,60 49,40 51,20 53,00 54,80 56,60 58,40 60,20 62,00 63,80 65,60 67,40 69,20 71,00 72,80 74,60 76,40 78,20 80,00 13 30,33 32,33 34,33 36,33 38,33 40,33 42,20 44,00 45,80 47,60 49,40 51,20 53,00 54,80 56,60 58,40 60,20 62,00 63,80 65,60 67,40 69,20 71,00 72,80 74,60 76,40 78,20 80,00 14 32,67 34,67 36,67 38,60 40,40 42,20 44,00 45,80 47,60 49,40 51,20 53,00 54,80 56,60 58,40 60,20 62,00 63,80 65,60 67,40 69,20 71,00 72,80 74,60 76,40 78,20 80,00 15 Scala incremento unitario in vigore prime del 1995 pensionamento 35,00 36,80 38,60 40,40 42,20 44,00 45,80 47,60 49,40 51,20 53,00 54,80 56,60 58,40 60,20 62,00 63,80 65,60 67,40 69,20 71,00 72,80 74,60 76,40 78,20 80,00 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 Per determinare l’aliquota di trasformazione da utilizzare per il calcolo di una pensione, individuare la colonna relativa al numero degli anni di servizio e contribuzione raggiunti alla data del 31.12.1994 e scendere fino alla riga relativa al numero di anni di servizio e contribuzione raggiunti alla data di cessazione dal servizio. La colonna separata a destra costituisce un pro-memoria dell’incremento dell’aliquota per ogni anno intero di servizio in base alla normativa in vigore prima del 1995. 67 ALIQUOTA DI TRASFORMAZIONE retribuzione/pensione per anni e mesi di servizio alla data del pensionamento dipendenti STATALI che avevano già 15 anni di servizio al 31 dicembre 1994 M E S I ANNI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 68 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 35,00 36,80 38,60 40,40 42,20 44,00 45,80 47,60 49,40 51,20 53,00 54,80 56,60 58,40 60,20 62,00 63,80 65,60 67,40 69,20 71,00 72,80 74,60 76,40 78,20 80,00 35,15 36,95 38,75 40,55 42,35 44,15 45,95 47,75 49,55 51,35 53,15 54,95 56,75 58,55 60,35 62,15 63,95 65,75 67,55 69,35 71,15 72,95 74,75 76,55 78,35 35,30 37,10 38,90 40,70 42,50 44,30 46,10 47,90 49,70 51,50 53,30 55,10 56,90 58,70 60,50 62,30 64,10 65,90 67,70 69,50 71,30 73,10 74,90 76,70 78,50 35,45 37,25 39,05 40,85 42,65 44,45 46,25 48,05 49,85 51,65 53,45 55,25 57,05 58,85 60,65 62,45 64,25 66,05 67,85 69,65 71,45 73,25 75,05 76,85 78,65 35,60 37,40 39,20 41,00 42,80 44,60 46,40 48,20 50,00 51,80 53,60 55,40 57,20 59,00 60,80 62,60 64,40 66,20 68,00 69,80 71,60 73,40 75,20 77,00 78,80 35,75 37,55 39,35 41,15 42,95 44,75 46,55 48,35 50,15 51,95 53,75 55,55 57,35 59,15 60,95 62,75 64,55 66,35 68,15 69,95 71,75 73,55 75,35 77,15 78,95 35,90 37,70 39,50 41,30 43,10 44,90 46,70 48,50 50,30 52,10 53,90 55,70 57,50 59,30 61,10 62,90 64,70 66,50 68,30 70,10 71,90 73,70 75,50 77,30 79,10 36,05 37,85 39,65 41,45 43,25 45,05 46,85 48,65 50,45 52,25 54,05 55,85 57,65 59,45 61,25 63,05 64,85 66,65 68,45 70,25 72,05 73,85 75,65 77,45 79,25 36,20 38,00 39,80 41,60 43,40 45,20 47,00 48,80 50,60 52,40 54,20 56,00 57,80 59,60 61,40 63,20 65,00 66,80 68,60 70,40 72,20 74,00 75,80 77,60 79,40 36,35 38,15 39,95 41,75 43,55 45,35 47,15 48,95 50,75 52,55 54,35 56,15 57,95 59,75 61,55 63,35 65,15 66,95 68,75 70,55 72,35 74,15 75,95 77,75 79,55 36,50 38,30 40,10 41,90 43,70 45,50 47,30 49,10 50,90 52,70 54,50 56,30 58,10 59,90 61,70 63,50 65,30 67,10 68,90 70,70 72,50 74,30 76,10 77,90 79,70 36,65 38,45 40,25 42,05 43,85 45,65 47,45 49,25 51,05 52,85 54,65 56,45 58,25 60,05 61,85 63,65 65,45 67,25 69,05 70,85 72,65 74,45 76,25 78,05 79,85 ALIQUOTA DI TRASFORMAZIONE retribuzione/pensione per frazioni di anno * dipendenti civili dello STATO con meno di 15 anni di servizio al 31 dicembre 1994 * lavoratori iscritti agli ex II PP del Ministero del tesoro Per ragioni di spazio non è possibile pubblicare una tabella che evidenzi l’aliquota annua frazionata in mesi per le categorie di cui sopra In questi casi, per tenere conto dei mesi di servizio, nel computo dell’aliquota di trasformazione, è necessario procedere in questo modo: 1 Individuare la propria aliquota nella tabella appropriata, in base agli anni di servizio, considerando solo la parte intera e trascurando i mesi 2 Sottrarre l’aliquota individuata da quella seguente nella stessa colonna 3 Dividere la differenza per 12 4 Moltiplicare il quoziente per il numero di mesi di servizio da considerare 5 Sommare il prodotto all’aliquota individuata al punto 1 ALIQUOTE DI TRASFORMAZIONE montante/pensione per frazioni di anno tutte le pensioni o quote di esse calcolate con il sistema contributivo mesi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 57 4,7200 4,7317 4,7433 4,7550 4,7667 4,7783 4,7900 4,8017 4,8133 4,8250 4,8367 4,8483 58 4,8600 4,8722 4,8843 4,8965 4,9087 4,9208 4,9330 4,9452 4,9573 4,9695 4,9817 4,9938 59 60 ANNI 61 62 63 5,0060 5,0191 5,0322 5,0453 5,0583 5,0714 5,0845 5,0976 5,1107 5,1238 5,1368 5,1499 5,1630 5,1773 5,1915 5,2058 5,2200 5,2343 5,2485 5,2628 5,2770 5,2913 5,3055 5,3198 5,3340 5,3490 5,3640 5,3790 5,3940 5,4090 5,4240 5,4390 5,4540 5,4690 5,4840 5,4990 5,5140 5,5300 5,5460 5,5620 5,5780 5,5940 5,6100 5,6260 5,6420 5,6580 5,6740 5,6900 5,7060 5,7231 5,7402 5,7573 5,7743 5,7914 5,8085 5,8256 5,8427 5,8598 5,8768 5,8939 64 5,9110 5,9298 5,9485 5,9673 5,9860 6,0048 6,0235 6,0423 6,0610 6,0798 6,0985 6,1173 65 6,1360 69 DIVISORI PER LA TRASFORMAZIONE montante/pensione per frazioni di anno tutte le pensioni o quote di esse calcolate con il sistema contributivo mesi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 57 21,1869 21,1361 21,0852 21,0344 20,9836 20,9327 20,8819 20,8311 20,7802 20,7294 20,6786 20,6277 Elementi per il calcolo delle pensioni 58 20,5769 20,5269 20,4769 20,4269 20,3769 20,3269 20,2769 20,2269 20,1769 20,1269 20,0769 20,0269 59 19,9769 19,9261 19,8752 19,8244 19,7736 19,7227 19,6719 19,6211 19,5702 19,5194 19,4686 19,4177 60 19,3669 19,3152 19,2636 19,2119 19,1602 19,1086 19,0569 19,0052 18,9536 18,9019 18,8502 18,7986 ANNI 61 18,7469 18,6961 18,6452 18,5944 18,5436 18,4927 18,4419 18,3911 18,3402 18,2894 18,2386 18,1877 62 18,1369 18,0861 18,0352 17,9844 17,9336 17,8827 17,8319 17,7811 17,7302 17,6794 17,6286 17,5777 63 17,5269 17,4761 17,4252 17,3744 17,3236 17,2727 17,2219 17,1711 17,1202 17,0694 17,0186 16,9677 LIMITE MASSIMO DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE nel sistema contributivo (art. 2, comma 18, L. 335/95) anno 1997 1998 1999 2000 2001 70 64 65 16,9169 16,2969 16,8652 16,8136 16,7619 16,7102 16,6586 16,6069 16,5552 16,5036 16,4519 16,4002 16,3486 2002 2003 2004 2005 2006 limite lire lire lire lire lire euro euro euro euro euro euro 137.148.000 139.480.000 141.991.000 144.263.000 148.014.000 76.442,85 78.507,00 80.391,00 82.401,00 84.049,00 85.478,00 C LIMITE MASSIMO DI REDDITO PENSIONABILE per artigiani e commercianti nel sistema retributivo calcolo limite max FPLD + 2/3 (art. 5, c. 4, e art. 1, c. 4, L 233/90) - i due sistemi anno 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 limite L. L. L. L. L. € € € € € € 105.090.000 106.876.667 108.800.000 110.540.000 113.413.000 58.573,10 60.155,00 61.598,00 63.138,00 64.402,00 65.495,00 COEFFICIENTI DI CAPITALIZZAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO Pensioni o quote di pensione calcolate con il sistema contributivo (art. 1, comma 9, L 335/95) coefficiente da utilizzare dal 31 dicembre dell’anno per rivalutare il montante maturato al 31 dicembre dell’anno 1,055871 1,053597 1,056503 1,051781 1,047781 1,043698 1,041614 1,039272 1,040506 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 NB Il montante e l’accantonamento di ciascun anno si rivalutano solo al 31 dicembre dell’anno seguente con il coefficiente relativo allo stesso anno seguente (art. 1, comma 8, L 335/95 e nota Min. lavoro, Dir. gen. prev. soc., n. 7/61418/L 335/95 del 15.10.99) 71 COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI/REDDITI PENSIONABILI Pensioni o quote con decorrenza 2006 calcolate con il sistema retributivo N.B. Fino al 1998, i coefficienti di rivalutazione relativi alla quota A della pensione sono stati calcolati in base alla variazione dell'indice del costo vita calcolato ai fini della scala mobile, mentre quelli per la quota B in base all'indice dei prezzi al consumo. Dal 1998, invece, anche i coefficienti quota A sono stati rapportati all'indice dei prezzi al consumo, moltiplicando i coefficienti quota A sono stati rapportati all'indice dei prezzi al consumo per lo stesso anno (art. 59, comma 12, L 449/97). Il coefficiente quota B beneficia dell'aumento composto di 1 punto percentuale. 72 anno coefficiente di rivalutazione quota A quota B 2006 1,0000 1,0000 2005 1,0000 1,0000 2004 1,0170 1,0272 2003 1,0373 1,0580 2002 1,0628 1,0947 2001 1,0886 1,1321 2000 1,1178 1,1737 1999 1,1464 1,2152 1998 1,1645 1,2460 1997 1,1854 1,2802 1996 1,2032 1,3145 1995 1,2581 1,3783 1994 1,3389 1,4653 1993 1,3960 1,5366 1992 1,4556 1,6156 1991 1,5240 1,7180 1990 1,6417 1,8441 1989 1,7594 1,9736 1988 1,8735 2,1223 1987 1,9735 2,2464 1986 2,0810 2,3701 1985 2,2037 2,5358 1984 2,3894 2,7768 1983 2,6539 3,0959 1982 3,0248 3,5891 1981 3,5075 4,2097 1980 4,1519 5,0373 1979 4,9064 6,1512 1978 5,6546 7,1758 1977 6,3674 8,1325 anno coefficiente di rivalutazione anno coefficiente di rivalutazione quota A quota B quota A quota B 1976 7,4959 9,6795 1946 53,8504 84,4573 1975 8,7466 11,3660 1945 63,5536 100,3026 1974 10,2084 13,4198 1944 125,1712 198,7848 1973 11,9670 16,1515 1943 556,2537 888,8741 1972 13,4047 17,9615 1942 932,8477 1.499,8600 1971 14,2824 19,1134 1941 1.078,2010 1.744,1985 1970 15,0127 20,2188 1940 1.247,5540 2.030,4656 1969 15,7668 21,4042 1939 1.455,8919 2.383,9084 1968 16,2944 22,1670 1938 1.520,1963 2.504,1971 1967 16,5607 22,6134 1937 1.636,9317 2.712,6402 1966 16,9189 23,2327 1936 1.791,8365 2.987,0155 1965 17,3635 23,8683 1935 1.927,1780 3.231,6410 1964 18,1844 25,0831 1934 1.954,5381 3.296,8001 1963 19,4822 26,7588 1933 1.853,6587 3.144,9271 1962 21,1749 28,9727 1932 1.744,0732 2.976,2072 1961 22,3924 30,6632 1931 1.698,3535 2.914,9404 1960 22,9772 31,7788 1930 1.534,3147 2.648,5298 1959 23,5562 32,8477 1929 1.485,6775 2.579,2270 1958 23,4627 32,9343 1928 1.509,4321 2.635,3553 1957 24,3577 34,7470 1927 1.398,8767 2.456,1325 1956 25,0819 35,6572 1926 1.278,9420 2.258,1681 1955 26,3767 37,6827 1925 1.379,6019 2.449,5070 1954 26,9437 38,9988 1924 1.549,7873 2.766,9611 1953 27,5552 40,3125 1923 1.604,3441 2.880,1910 1952 27,9340 41,3678 1922 1.595,0503 2.879,2398 1951 28,5751 43,4072 1921 1.585,4831 2.877,6089 1950 31,3507 47,9327 1920 1.875,7574 3.422,9516 1949 30,9297 47,5940 1948 31,3830 48,6012 1947 33,2284 51,7867 73 LIMITE MASSIMO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE nel sistema retributivo Quota A della pensione (anzianità contributiva al 31 dic. 1992) art. 21, c. 6, L 67/88 fasce di retribuzione pensionabile importo settimanale anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 74 importo annuo coefficienti di trasformazione di retribuzione o reddito in pensione per pens. mese: per pens. anno: coefficiente aliquota % fino a lire ulteriori lire ulteriori lire oltre lire 1.275.462 420.902 420.902 2.117.266 66.324.000 21.886.920 21.886.920 110.097.840 0,00153846 0,0011538 0,000961538 0,00076923 2 1,5 1,25 1 fino a lire ulteriori lire ulteriori lire oltre lire 1.308.615 431.843 431.843 2.172.301 68.048.000 22.455.840 22.455.840 112.959.680 0,00153846 0,0011538 0,000961538 0,00076923 2 1,5 1,25 1 fino a euro ulteriori euro ulteriori euro oltre euro 675,85 223,03 223,03 1.121,90 35.143,86 11.597,48 11.597,48 58.338,81 0,00153846 0,0011538 0,000961538 0,00076923 2 1,5 1,25 1 fino a euro ulteriori euro ulteriori euro oltre euro 694,1 229,05 229,05 1.152,20 36.093,00 11.910,69 11.910,69 59.914,38 0,00153846 0,0011538 0,000961538 0,00076923 2 1,5 1,25 1 fino a euro ulteriori euro ulteriori euro oltre euro 710,77 234,55 234,55 1.179,87 36.960,00 12.196,80 12.196,80 61.353,60 0,00153846 0,0011538 0,000961538 0,00076923 2 1,5 1,25 1 fino a euro ulteriori euro ulteriori euro oltre euro 728,54 240,42 240,42 1.209,37 37.884,00 12.501,72 12.501,72 62.887,44 0,00153846 0,0011538 0,000961538 0,00076923 2 1,5 1,25 1 fino a euro ulteriori euro ulteriori euro oltre euro 743,10 245,22 245,22 1.233,54 38.641,00 12.751,53 12.751,53 64.144,06 0,00153846 0,0011538 0,000961538 0,00076923 2 1,5 1,25 1 fino a euro ulteriori euro ulteriori euro oltre euro 755,71 249,38 249,38 1.254,48 39.297,00 12.968,01 12.968,01 65.233,02 0,00153846 0,0011538 0,000961538 0,00076923 2 1,5 1,25 1 Quota B della pensione (anzianità contributiva a partire dal 1 gen. 1993) art. 12 DLgs 503/92 fasce di retribuzione pensionabile anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 fino a lire ulteriori lire ulteriori lire ulteriori lire oltre lire fino a lire ulteriori lire ulteriori lire ulteriori lire oltre lire fino a euro ulteriori euro ulteriori euro ulteriori euro oltre euro fino a euro ulteriori euro ulteriori euro ulteriori euro oltre euro fino a euro ulteriori euro ulteriori euro ulteriori euro oltre euro fino a euro ulteriori euro ulteriori euro ulteriori euro oltre euro fino a euro ulteriori euro ulteriori euro ulteriori euro oltre euro fino a euro ulteriori euro ulteriori euro ulteriori euro oltre euro importo settimanale importo annuo 1.275.462 420.902 420.902 306.110 2.423.376 1.308.615 431.843 431.843 314.068 2.486.369 675,85 223,03 223,03 162,21 1.284,11 694,1 229,05 229,05 166,58 1.318,78 710,77 234,55 234,55 170,59 1.350,46 728,54 240,42 240,42 174,85 1.384,22 743,10 245,22 245,22 178,34 1.411,88 755,71 249,38 249,38 181,37 1.435,85 66.324.000 21.886.920 21.886.920 15.917.760 126.015.600 68.048.000 22.455.840 22.455.840 16.331.520 129.291.200 35.143,86 11.597,48 11.597,48 8.434,53 66.773,34 36.093,00 11.910,69 11.910,69 8.662,32 68.576,70 36.960,00 12.196,80 12.196,80 8.870,40 70.224,00 37.884,00 12.501,72 12.501,72 9.092,16 71.979,60 38.641,00 12.751,53 12.751,53 9.273,84 73.417,90 39.297,00 12.968,01 12.968,01 9.431,28 74.664,30 coefficienti di trasformazione di retribuzione o reddito in pensione per pens. mese: per pens. anno: coefficiente aliquota % 0,00153846 0,001230769 0,001038461 0,000846153 0,000692307 0,00153846 0,001230769 0,001038461 0,000846153 0,000692307 0,00153846 0,001230769 0,001038461 0,000846153 0,000692307 0,00153846 0,001230769 0,001038461 0,000846153 0,000692307 0,00153846 0,001230769 0,001038461 0,000846153 0,000692307 0,00153846 0,001230769 0,001038461 0,000846153 0,000692307 0,00153846 0,001230769 0,001038461 0,000846153 0,000692307 0,00153846 0,001230769 0,001038461 0,000846153 0,000692307 2 1,6 1,35 1,1 0,9 2 1,6 1,35 1,1 0,9 2 1,6 1,35 1,1 0,9 2 1,6 1,35 1,1 0,9 2 1,6 1,35 1,1 0,9 2 1,6 1,35 1,1 0,9 2 1,6 1,35 1,1 0,9 2 1,6 1,35 1,1 0,9 75 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS 1956 - 2005 E FATTORI DI RIDUZIONE ANZIANITÁ CONTRIBUTIVA Lavoratori autonomi Anno 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 76 FPLD e dip. Stato aliquota fattore 9,38 9,38 11,77 11,76 15,91 15,91 19,28 22,03 19,01 18,71 18,56 18,91 19,60 20,56 20,56 18,91 19,01 19,01 19,95 20,73 23,31 23,31 23,31 23,31 23,89 24,01 24,16 24,51 0,29 0,29 0,36 0,36 0,49 0,49 0,59 0,67 0,58 0,57 0,57 0,58 0,60 0,63 0,63 0,58 0,58 0,58 0,61 0,63 0,71 0,71 0,71 0,71 0,73 0,73 0,74 0,75 artigiani aliquota 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 commercianti fattore 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 aliquota 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 coltivatori diretti coloni mezzadri fattore aliquota fattore 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 IN CASO DI OPZIONE ESERCITATA NELL’ANNO: 2006 Istituti di previdenza Ministero del tesoro dipendenti Enti locali aliquota 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,05 fattore 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 sanitari aliquota 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 26,70 insegnanti fattore 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,83 aliquota 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,55 fattore 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 ufficiali giudiziari aliquota 15,91 15,91 15,28 22,03 19,01 18,71 18,56 18,91 19,60 20,56 20,56 18,91 19,01 19,01 19,95 20,73 23,31 23,31 23,31 23,31 23,89 24,01 24,16 24,51 Anno fattore 0,49 0,49 0,47 0,68 0,59 0,58 0,57 0,58 0,61 0,64 0,64 0,58 0,59 0,59 0,62 0,64 0,72 0,72 0,72 0,72 0,74 0,74 0,75 0,76 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 segue 77 segue ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E FATTORI DI RIDUZIONE Lavoratori autonomi Anno 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 * 1993 * 1994 * 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Media 96/2005 78 FPLD e dip. Stato artigiani commercianti aliquota fattore aliquota fattore aliquota fattore 24,51 24,51 25,51 25,51 25,51 25,92 25,92 26,09 26,47 26,97 26,97 27,12 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 0,75 0,75 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,75 13,50 14,29 15,00 15,00 15,00 15,00 15,80 16,00 16,20 16,40 16,60 16,80 17,00 17,20 0,74 0,74 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,75 13,50 14,29 15,00 15,00 15,09 15,39 16,19 16,39 16,59 16,70 16,99 17,19 17,39 17,59 0,73 0,73 32,70 16,20 16,55 coltivatori diretti coloni mezzadri aliquota fattore 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,75 14,50 16,29 17,00 17,00 17,00 17,00 17,80 18,30 18,80 19,30 19,80 20,30 20,30 20,30 0,74 0,74 18,89 (*) Sulle quote di retribuzione eccedenti la 1° fascia di retribuzione pensionabile (€ 27.617,54 nel 1993, € 28.592,61 nel 1 punto percentuale ai fini della determinazione della media contributiva del periodo di riferimento. NB: I fattori di riduzione sono calcolati nell'ambito della stessa gestione previdenziale. Se si tratta di gestioni diverse, il fattore la gestione che deve erogare la pensione. Istituti di previdenza Ministero del tesoro dipendenti Enti locali sanitari insegnanti ufficiali giudiziari Anno aliquota fattore aliquota fattore aliquota fattore aliquota fattore 23,05 23,83 24,00 24,00 24,00 24,25 24,55 25,77 26,45 27,65 28,15 28,40 28,75 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 0,72 0,74 0,75 0,75 0,75 0,76 0,77 0,81 0,83 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 27,10 27,85 29,15 29,65 29,90 30,25 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,84 0,87 18,55 19,50 19,50 19,50 19,50 19,75 20,05 21,10 21,85 23,15 23,65 23,90 30,25 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 0,58 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,66 0,68 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,05 28,35 29,32 30,45 31,45 37,95 32,20 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,88 0,91 0,94 31,99 32,14 32,14 32,35 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Media 96/2005 1994 e € 29.736,56 nel 1995) e comprese entro i limiti del massimale contributivo, le aliquote devono essere maggiorate di va calcolato a mano, dividendo l'aliquota della gestione di appartenenza, nell'anno da ridurre, per la media in grassetto del- 79 Contributi obbligatori S ono i contributi versati presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o presso le forme di essa esclusive, sostitutive o esonerative, in relazione all’attività di lavoro svolta dal soggetto assicurato (lavoratore dipendente o autonomo). Sono calcolati in percentuale sulla retribuzione presa a base per il versamento dei contributi, che è la stessa utilizzata per il calcolo della pensione (o di una quota di essa). Per i lavoratori subordinati i contributi obbligatori sono ripartiti tra dipendente e datore di lavoro ed è su quest’ultimo che grava l’obbligo di versarli, compresa la quota di competenza del lavoratore. La misura dei contributi. Per i lavoratori dipendenti in genere, la quota di contribuzione è pari al 32,7% della retribuzione imponibile previdenziale (cioè al netto dei soli trattamenti di famiglia); l'aliquota è ripartita tra datore di lavoro (23,81%) e lavoratore (8,89%). Per gli iscritti all’Inpdap presso i vecchi istituti di previdenza l’aliquota comporta 0,35 punti in meno. Differenze più consistenti sono previste in relazione al settore di attività dell’impresa (es. agricoltura), al fondo pensionistico di iscrizione in corso di armonizzazione (es. volo, spettacolo), l’ambito geoeconomico (zone montane, zone svantaggiate), il tipo di contratto riferito alla figura del dipendente (apprendisti, incremento occupazionale) ed eventualmente al processo di regolarizzazione dell’impresa (contratti di riemersione). Fasce di retribuzione convenzionale ed aliquote diverse sono previste per i lavoratori domestici e i lavoratori italiani occupati all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale. Sulle fasce di retribuzione pensionabile oltre il limite massimo di retribuzione pensionabile (vedi), l’aliquota a carico del lavoratore è aumentata di un punto. Per le pensioni o quote di pensioni calcolate con il sistema contributivo, si considera come se si fosse versato il 33% (aliquota di computo). Per i lavoratori autonomi iscritti ad una delle gestioni speciali dell'INPS (artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e per i lavoratori indipendenti e parasubordinati iscritti alla gestione separata dell'INPS istituita con l'art. 2, comma 26, della legge 335/95, le aliquote contributive sono riportate nelle tabelle seguenti. Per artigiani, commercianti e per i lavoratori indipendenti e parasubordinati non iscritti anche ad altra gestione pensionistica né pensionati, l'aliquota è in corso d'incremento fino a raggiungere il 19%. 80 C ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE INPS COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI (art. 7 e art. 12 L. 233/90) contributi Fasce di reddito agrario n. convenzionale giornate per ogni unità attiva aliquota 1° 2° 3° 4° 156 208 260 312 20,30% - obbligatori ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE INPS ARTIGIANI (art. 1 L. 233/90; art. 10 DL 155/93) Anno 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 dal 2014 Aliquota contributiva IVS 15,00% 15,00% 15,80% 16,00% 16,20% 16,40% 16,60% 16,80% 17,00% 17,20% 17,40% 17,60% 17,80% 18,00% 18,20% 18,40% 18,60% 18,80% 19,00% di computo 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% Normativa di riferimento art. 59, c. 16, L 449/97 81 ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE INPS ESERCENTI ATTIVITÁ COMMERCIALI (art. 1 L. 233/90; art. 10 DL 155/93) Soggetti con meno di 65 anni o senza pensione Anno Aliquota contributiva 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 dal 2013 Contributi obbligatori 82 Pensionati ultra65enni IVS indennizzo tot - di computo nel contributivo Aliquota contributiva - di computo nel contributivo 15,00% 15,30% 16,10% 16,30% 16,50% 16,70% 16,90% 17,10% 17,30% 17,50% 17,70% 17,90% 18,10% 18,30% 18,50% 18,70% 18,90% 19,00% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% – 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 15,09% 15,39% 16,19% 16,39% 16,59% 16,70% 16,99% 17,19% 17,39% 17,59% 17,79% 17,99% 18,19% 18,39% 18,59% 18,79% 18,99% 19,09% 10,00% 10,00% 18,10% 18,30% 18,50% 18,70% 18,90% 19,10% 19,30% 19,50% 19,70% 19,90% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,30% 8,05% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,50% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,30% 8,05% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,50% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% C Normativa di riferimento contributi - obbligatori art. 2, c. 44. L 549/95 art. 59, c. 16, L 449/97 art. 44, c. 6, L 289/2002 art. 45 DL 269/2003 83 ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS LAVORATORI INDIPENDENTI E PARASUBORDINATI (art. 2, c. 29, L. 335/95) Soggetti non iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza Anno IVS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 dal 2013 Contributi obbligatori 84 10,00% 10,00% 11,50% 11,50% 12,50% 12,50% 13,50% 13,50% 17,30% 17,50% 17,70% 17,90% 18,10% 18,30% 18,50% 18,70% 18,90% 19,00% Aliquota contributiva ANF/MAL Totale 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 10,00% 10,00% 12,00% 12,00% 13,00% 13,00% 14,00% 14,00% 17,80% 18,00% 18,20% 18,40% 18,60% 18,80% 19,00% 19,20% 19,40% 19,50% - di computo 10,00% 10,00% 12,50% 12,50% 14,50% 14,50% 15,50% 15,50% 19,30% 19,50% 19,70% 19,90% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% Soggetti iscritti ad altre forme obbligatorie Titolari di pensione diretta Iscritti ad altre forme o titolari di pensione ai superstiti - contributiva - di computo - contributiva - di computo 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,50% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,50% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% Normativa di riferimento art. 2, c. 29, L 335/95 art. 59, c. 16, L 449/97 art. 51, c. 1, L 488/99 art. 44, c. 6, L 289/2002 art. 45 DL 269/2003 C contributi - obbligatori 85 Contributi obbligatori Sono iscritti alla gestione separata dell'INPS lavoratori indipendenti e parasubordinati anche i lavoratori con contratto di "associazione in partecipazione". I lavoratori indipendenti occasionali e i venditori a domicilio sono iscritti solo se il reddito annuo da lavoro supera il limite di 5.000 euro. Per tutti questi lavoratori (autonomi, indipendenti e parasubordinati) vige l’aumento di un punto percentuale per il calcolo dei contributi relativi alle quote di reddito eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile prevista per i lavoratori dipendenti. Il limite minimo Non sono ammessi versamenti su retribuzioni di importo inferiore al minimo giornaliero stabilito dal contratto di categoria applicabile o da leggi specifiche, e comunque il contributo deve essere commisurato ad una retribuzione di importo non inferiore al minimo generale, stabilito in misura pari al 9,5% del trattamento minimo di pensione INPS vigente nell’anno. LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (art. 7, comma 1, L 638/83; art. 1, comma 2, L 389/89) anno limite minimo di retribuzione giornaliera misura 1997 lire 686.050 9,5% lire 65.175 1998 lire 697.700 9,5% lire 66.282 1999 lire 710.250 9,5% lire 67.474 2000 lire 721.600 9,5% lire 68.552 lire 740.350 9,5% lire 70.333 euro 382,36 9,5% euro 36,33 2002 euro 392,69 9,5% euro 37,31 2003 euro 402,12 9,5% euro 38,21 2004 euro 412,18 9,5% euro 39,16 2005 euro 420,43 9,5% euro 39,94 2006 euro 427,58 9,5% euro 40,62 2001 86 TM INPS Il riscatto I periodi di lavoro per i quali si sia verificata un’omissione contributiva già caduta in prescrizione, possono essere recuperati costituendo una rendita vitalizia presso il FPLD INPS, dietro versamento della “riserva matematica”, a condizione che si possano esibire documenti dell’epoca che comprovino l'esistenza del rapporto di lavoro. Questa possibilità è azionabile anche da parte del lavoratore interessato. Quest’ultimo potrà rivalersi con un’azione di danno nei confronti del datore di lavoro. C contributi - obbligatori L’esonero dall’obbligo contributivo Nel sistema previdenziale italiano, l’obbligo contributivo non ammette eccezioni. Solo recentemente sono state introdotte due deroghe transitorie: • la prima riguarda i lavoratori a contratto di collaborazione che avevano già compiuto 65 anni di età alla data del 30 giugno 1996, quando è stato introdotto l’obbligo contributivo anche per le attività di collaborazione, prima esenti, o che li avrebbero compiuti entro il quinquennio seguente, cioè entro il 30 giugno 2001; • la seconda riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato. Se decidono di rimanere al lavoro anche dopo il raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità, è data loro facoltà di rinunciare all’accredito di contribuzione previdenziale in loro favore a decorrere dalla data di apertura della prima “finestra” di decorrenza utile o dal primo giorno del mese seguente quello di effettuazione della scelta, se posteriore, e fino al 31 dicembre 2007 o alla data di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, se precedente. In conseguenza della scelta, il lavoratore avrà in busta-paga la quota che avrebbe dovuto essere versata all’ente previdenziale ma la sua pensione verrà calcolata sulla base dell’anzianità contributiva esistente alla data di inizio del regime di incentivo. Essa verrà liquidata all’atto della domanda, nella misura suddetta, incrementata degli scatti di perequazione intervenuti nel frattempo. 87 Contributi volontari S ono quei contributi che il lavoratore ha la facoltà di versare per i periodi di non lavoro, non coperti da altri tipi di contribuzione (obbligatoria, figurativa e da riscatto). Per poter esercitare questa facoltà, l’interessato deve chiedere l’autorizzazione all’ente previdenziale a cui risulta iscritto (fino al 1997 la prosecuzione volontaria era possibile solo nell’assicurazione generale obbligatoria e, con regole diverse, nei fondi sostitutivi). Fino al 1996, l’autorizzazione era concessa solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro: dal 1996, invece, per effetto del DLgs. n. 564/96, successivamente modificato dal DLgs 278/98, che costituisce attuazione di una delle deleghe della legge n. 335/1995, nonchè per effetto della legge 53/2000 sui congedi parentali, è possibile chiedere la prosecuzione volontaria anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi seguenti: • sospensione del rapporto di lavoro prevista da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa (aspettative non retribuite per motivi di famiglia o altri); • di formazione professionale, studio e ricerca, privi di copertura assicurativa e finalizzati alla riqualificazione professionale; • di non effettuazione dell'attività di lavoro all’interno di un rapporto di lavoro part time di tipo orizzontale, verticale o ciclico; • di astensione facoltativa per maternità oltre il sesto mese e tra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino, ad integrazione dei contributi figurativi accreditati (in misura non superiore al 200% dell’assegno sociale) per questi stessi periodi; • di assenza dal lavoro per malattia del bambino, tra il terzo e l’ottavo anno di vita, ad integrazione dei contributi figurativi accreditati (in misura non superiore al 200% dell’assegno sociale) per questi stessi periodi. • inoltre, la legge 243/2004 (art. 1, comma 2, lettera t) prevede l'emanazione di un decreto legislativo entro il 5 ottobre 2005 con la possibilità, per gli iscritti alla gestione previdenziale lavoratori indipendenti e parasubordinati, di ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme; In questi casi, quindi, non è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa che resta, invece, condizione necessaria per l’autorizzazione in tutti gli altri casi. 88 I requisiti necessari per la concessione dell’autorizzazione ai versamenti volontari, sono i seguenti: C • cessazione dell’attività lavorativa (tranne nei casi che si è detto ed in altri casi in cui il versamento volontario integra la misura di un contributo obbligatorio già presente, come è per il lavoro domestico sotto le 24 ore settimanali e il lavoro agricolo dipendente a tempo determinato sotto il limite di giornate previsto per la copertura dell’anno); contributi • almeno 5 anni di contributi. - volontari In assenza di contributi per 5 anni ne sono sufficienti 3, purché presenti negli ultimi 5 anni precedenti la domanda di autorizzazione. In deroga a quest’ultimo requisito, è possibile far valere un requisito ridotto, non inferiore ad un anno nell’ultimo quinquennio, nel caso in cui la prosecuzione volontaria serva per periodi: • intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro, a carattere stagionale, ovvero all’interno di rapporti di lavoro temporaneo o discontinuo, come l’interinale; • di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione e all’interno di rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e ciclico; • quando essa venga effettuata nella gestione speciale dell’INPS per i lavoratori parasubordinati. I versamenti volontari hanno la stessa efficacia di quelli obbligatori e sono incompatibili con qualsiasi altro tipo di contributi eventualmente versati o accreditati per gli stessi periodi. Inoltre, ai fini fiscali l’importo dei versamenti volontari, prima considerato onere detraibile, viene ora considerato onere deducibile. Si ricorda che le detrazioni agiscono sull’imposta lorda, mentre gli oneri deducibili contribuiscono ad abbassare il reddito imponibile. 89 Contributi figurativi S ono contributi assicurativi accreditati in assenza di effettivi versamenti e a particolari condizioni. L’accreditamento avviene, infatti, con riferimento al verificarsi di particolari eventi giudicati meritevoli di tutela da parte della legge. Questi periodi, pur essendo privi di contribuzione obbligatoria o versata ad altro titolo, sono comunque coperti sul piano pensionistico e vengono considerati utili ai fini del diritto e del calcolo della pensione. I contributi figurativi hanno lo stesso valore di quelli obbligatori (salvo rare eccezioni). La contribuzione figurativa per i lavoratori dipendenti è prevista per i seguenti periodi: 90 - di disoccupazione indennizzata (non utili per il diritto alla pensione di anzianità); - di malattia e di infortunio (non utili per il diritto alla pensione di anzianità) entro il limite massimo di 1 anno e dieci mesi (a regime); - di percezione dell’indennità di mobilità; - di cassa integrazione guadagni; - di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio; - corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio quando la maternità sia intervenuta in un periodo in cui non si prestava attività lavorativa, in presenza di almeno 5 anni di contributi versati o accreditati in costanza di rapporto di lavoro dipendente; - di assenza dal lavoro per malattia del bambino di età fino a tre anni; - di astensione facoltativa oltre i sei mesi e tra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino (contribuzione figurativa pari al 200% del valore massimo dell’assegno sociale, con facoltà di integrazione da parte dell’interessato); - di assenza dal lavoro per malattia del bambino tra il terzo e l’ottavo anno di vita (contribuzione figurativa pari al 200% del valore massimo dell’assegno sociale con facoltà di integrazione da parte dell’interessato); - di educazione ed assistenza dei figli fino al 6° anno di vita per le pensioni contributive (massimo 170 giorni per figlio); - di assistenza a portatori di handicap; - di assenza dal lavoro per assistenza a figli con più di 6 anni, al coniuge o al genitore con handicap grave, per le pensioni liquidate con il metodo contributivo (25 giorni l’anno, entro un massimo di 24 mesi); - di assistenza antitubercolare; - di servizio militare ed equiparati; - di persecuzione politica e razziale; - riconosciuti a lavoratori licenziati per motivi politici di credo politico, sindacale e religioso; - di aspettativa per svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per cariche sindacali provinciali e nazionali; - di retribuzioni ridotte per contratti di solidarietà; - di fruizione di sussidi per lavori socialmente utili; - di percezione della pensione di inabilità successivamente revocata; - di godimento dell’assegno di invalidità, durante i quali non è stata svolta attività lavorativa; si tratta di periodi utili solo per il diritto (e non per la misura) alla pensione di vecchiaia, nel caso in cui il titolare dell’assegno compia l’età pensionabile e l’assegno stesso venga trasformato, nonché per la pensione ai superstiti; - per le giornate di riposo fruite dai donatori di sangue. C contributi - figurativi 91 Contributi da riscatto S ono contributi versati per dare copertura assicurativa a quei periodi privi di contribuzione obbligatoria che la legge ha voluto rendere utilizzabili ai fini della pensione, nella maggior parte dei casi mediante il pagamento di un onere da riscatto da parte del lavoratore interessato. I contributi da riscatto hanno lo stesso valore di quelli obbligatori. Possono essere riscattati i seguenti periodi: - di lavoro prestato tra il 1° luglio 1920 ed il 31 agosto 1950 con qualifica di impiegato e con retribuzione superiore ai limiti all’epoca previsti per l’assoggettamento all’obbligo assicurativo; - di lavoro subordinato all’estero, presso Paesi non legati all’Italia da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale; - di internamento nei campi di concentramento; - del corso legale di laurea; - del corso legale di diplomi professionali (per lo più universitari) diversi dalla laurea, a condizione che il titolo sia richiesto per l’ammissione in servizio o per la progressione in carriera; - corrispondenti a quelli di assenza facoltativa per maternità, al di fuori del rapporto di lavoro; - di congedo per motivi familiari di assistenza e cura a disabili in misura non inferiore all’80%; - di effettuazione di lavori socialmente utili, quando il periodo sia considerabile utile soltanto ai fini del diritto a pensione e non anche della sua misura; e, in alternativa alla prosecuzione volontaria: 92 - di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previste da specifiche disposizioni di legge o e contrattuali e privi di copertura assicurativa; - di formazione professionale, studio e ricerca, privi di copertura assicurativa e finalizzati all’inserimento professionale; nonché i periodi corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro (stage, borse di studio, contratti di inserimento) ove non comportanti l’obbligo assicurativo; - intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro a carattere stagionale, o all’interno di rapporti di lavoro temporanei o discontinui; - di non effettuazione dell'attività di lavoro all’interno di un rapporto di lavoro part time; - di astensione facoltativa per maternità oltre il sesto mese e tra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino; ad integrazione dei contributi figurativi accreditati (in misura non superiore al 200% dell’assegno sociale) per questi stessi periodi; - C contributi - da riscatto di assenza dal lavoro per malattia del bambino tra il terzo e l’ottavo anno di vita, ad integrazione dei contributi figurativi accreditati (in misura non superiore al 200% dell’assegno sociale) per questi stessi periodi. Inoltre, i lavoratori iscritti alla gestione separata del lavoro autonomo, di cui al comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/95, possono riscattare fino a cinque annualità precedenti l’istituzione dell’obbligo assicurativo presso la gestione stessa (avvenuta nel 1996), a determinate condizioni. 93 La totalizzazione dei periodi assicurativi D al 1° gennaio 2006 cambiano le regole per la totalizzazione dei periodi assicurativi, secondo quanto stabilito nel Decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, attuativo della delega conferita al Governo con l’art. 1, comma 2, lettera o) della legge n. L 243/04. Conseguentemente, viene abrogata la disciplina introdotta con l’art. 71 della legge 388/2000, in vigore fin dal 1° gennaio 2001; tuttavia, quando risultino più favorevoli, le disposizioni previste in quella disposizione di legge possono ancora essere applicate nei casi in cui la domanda di totalizzazione sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, cioè entro il 31 dicembre 2005. La disciplina attuale conferma la facoltà di cumulo di periodi assicurativi presenti in gestioni diverse, purché non coincidenti temporalmente e purché di entità non inferiore a 6 anni ciascuno. È da rilevare che nessuna condizione relativa all’entità dei periodi era presente nella legge 388/2000 mentre, nella legge delega, il limite di durata era stato previsto nella misura di “almeno” 5 anni. I periodi assicurativi, ora, possono essere oggetto di totalizzazione anche se singolarmente sufficienti a raggiungere il requisito a pensione autonoma nella gestione di appartenenza: nella disposizione precedente, invece, la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi era limitata ai soggetti che non raggiungessero il diritto a pensione in nessun altra maniera che ricorrendo alla totalizzazione. Più in particolare possono essere totalizzati i contributi versati nell’AGO, nelle forme sostitutive, esonerative ed esclusive della stessa, nella gestione separata dei parasubordinati (art. 2, c. 26, l. 335/95) e nel Fondo clero, anche quando i singoli spezzoni siano già sufficienti per conseguire il diritto a pensione. È preclusa in ogni caso la totalizzazione a chi abbia già acquisito la pensione o abbia chiesto la restituzione dei contributi versati (ove tale possibilità sia prevista) in data successiva all’entrata in vigore della legge in esame. 94 La preclusione riguarda anche coloro la cui domanda di ricongiunzione, presentata in data successiva all’entrata in vigore del DLgs 42/2006, sia stata accettata. Non c’è ostacolo al ricorso alla totalizzazione, invece, nei casi in cui la ricongiunzione sia stata richiesta prima, purché l’operazione non si sia conclusa con il pagamento totale dell’onere; in caso di versamento già iniziato, ma non completato, l’interessato può recedere dalla domanda e chiedere la restituzione di quanto versato con maggiorazione degli interessi. In base alle nuove disposizioni, la totalizzazione è prevista soltanto per conseguire: – la pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, sia per gli uomini che per le donne, in presenza di almeno 20 anni di contributi e degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti nei vari ordinamenti; C contributi – la pensione di anzianità indipendentemente dall’età anagrafica, in presenza di almeno 40 anni di contribuzione e degli ulteriori requisiti eventualmente previsti nei vari ordinamenti; – la pensione di inabilità assoluta e permanente in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti nella gestione in cui il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato inabilitante; – la pensione ai superstiti di assicurato in possesso del requisito di assicurazione e contribuzione richiesti dalla forma assicurativa cui lo stesso era iscritto al momento del decesso. La domanda di totalizzazione va inoltrata all’Ente previdenziale di ultima iscrizione. A seguito della domanda, ogni gestione interessata liquida la quota parte di pensione di propria competenza esclusivamente con il sistema contributivo, ricorrendo alle particolari modalità di calcolo previste in caso di opzione nel DLgs 180/1997; quest’obbligo vige anche nel caso in cui il periodo assicurativo totalizzabile raggiunga o superi il requisito minimo richiesto nella gestione di appartenenza e quindi sia di per sé sufficiente alla liquidazione di una pensione autonoma con le regole comuni. La materiale corresponsione del trattamento risultante dalla somma delle quote così calcolate è effettuata dall’INPS con decorrenza del mese successivo alla domanda di totalizzazione, fatta eccezione per la pensione ai superstiti che decorre invece dal 1° giorno del mese successivo al decesso del dante causa. Particolari disposizioni sono dettate per il trattamento dei periodi giacenti presso una delle casse professionali privatizzate con il DLgs 509/94 e per quelle dei liberi professionisti senza obbligo di iscrizione ad un albo, istituite in base al DLgs 103/96. In particolare, per questi ultimi, si applicano le comuni regole di calcolo, mentre, per le casse professionali, il montante contributivo segue un sistema di capitalizzazione basato su indici meno efficaci di quelli previsti dalla legge 335/95 (la media mobile quinquennale della variazione dell’importo nominale del PIL); in compenso, la quota di pensione così calcolata viene maggiorata in proporzione all’anzianità contributiva maturata presso il fondo categoriale. Se la quota da calcolare è pertinente ad un periodo assicurativo pari o superiore al requisito minimo per il diritto a pensione autonoma nella Cassa, allora si applicano le regole di calcolo comuni agli iscritti alla Cassa stessa. 95 Il limite minimo settimanale per l’accredito dei contributi Q ualunque sia il tipo di contribuzione accreditata, c’è una stretta correlazione tra l’importo della retribuzione di riferimento (reale, figurativa, tabellare) e il numero di contributi settimanali accreditabili. Dal 1983, infatti, un contributo settimanale può essere accreditato solo quando la retribuzione di riferimento raggiunge o supera un determinato limite che, attualmente, è pari al 40% del trattamento minimo di pensione INPS vigente nello stesso anno. Se la media settimanale della retribuzione percepita nel corso di un anno solare, beninteso nei periodi coperti da contribuzione, è inferiore a tale limite, il numero di contributi settimanali accreditati nella posizione assicurativa dell’interessato si contrae in proporzione, dividendo per il minimale la somma delle retribuzioni percepite nell’anno. Esempio: lavoratore che nel 2004 ha lavorato (compresi i periodi coperti figurativamente, es. malattia) per 30 settimane, percependo 3.540 euro lordi. • Prima si controlla la capienza: 3.540 : 30 = 118,00, importo inferiore al minimo consentito; • quindi si deve procedere alla contrazione del numero delle settimane da accreditare, dividendo l’importo complessivo della retribuzione per il minimale settimanale e arrotondando sempre per eccesso il quoziente: 3.540 : 164,87 = 21,47 contributi settimanali accreditabili nell'anno, da arrotondare a 22. LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE PER L’ACCREDITO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IN MISURA PIENA (art. 7, comma 1, L 638/83; art. 1, comma 2, L 389/89) anno 1998 1999 2000 2001 96 2002 2003 2004 2005 2006 TM INPS lire lire lire lire € € € € € € 697.700 710.250 721.600 740.350 382,36 392,69 402,12 412,18 420,43 427,58 limite minimo di retribuzione settimanale annuo misura 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% lire lire lire lire € € € € € € 279.080 284.100 288.640 296.140 152,95 157,08 160,85 164,87 168,17 171,03 lire lire lire lire € € € € € € 14.512.160 14.773.200 15.009.280 15.399.280 7.953,40 8.168,16 8.364,20 8.573,24 8.744,84 8.893,56 Maggiorazioni dell’anzianità contributiva I n alcuni casi l’effettuazione di attività lavorative particolari comporta una copertura assicurativa potenziata: il contributo previdenziale corrispondente a tali periodi, che sarebbe spettato in condizioni normali, viene moltiplicato per determinati coefficienti di maggiorazione. Si tratta in genere di periodi di attività effettuata in condizioni disagiate; quando la maggiorazione ha effetto sull’anzianità contributiva utile per il diritto alla pensione, la finalità cui risponde la maggiorazione è l’anticipazione del momento in cui è possibile ritirarsi in pensione, cessando quindi l’attività lavorativa disagiata se ancora in svolgimento; quando ha effetto anche sulla misura della pensione, la finalità è anche la compensazione del maggior dispendio di energia fisica e psichica necessaria per l’effettuazione dell’attività. Dal 1° gennaio 1998 il complesso dei periodi contributivi dovuti a maggiorazione di qualsiasi tipo per “particolari attività professionali” non può superare il limite di 5 anni, fermo rimanendo il diritto ai periodi di maggiorazione già maturati a tale data che, se di durata oltre i 5 anni, rimangono cristallizzati e non possono crescere ulteriormente (art. 59, comma 1, lettera a, della legge 449/97). Non sono soggetti a questa limitazione i periodi di lavoro svolti da ciechi e sordomuti, in quanto la maggiorazione è riferita alle condizioni del soggetto che effettua l’attività e non alle particolarità dell’attività professionale stessa. Si riporta di seguito uno schema delle maggiorazioni previste dai principali ordinamenti pensionistici italiani. attività / soggetto codice CUD tipo ed entità della maggiorazione fonte normativa servizio prestato a bordo di navi - anche in riserva - dai militari della marina e servizio di navigazione compiuto dai carabinieri, dalla guardia di finanza, dalle guardie di pubblica sicurezza, dagli agenti di custodia, dai vigili del fuoco, dagli ufficiali della Marina imbarcati come medici e dal personale civile imbarcato su navi militari 29 1/3 del periodo art. 19, c. 1-2 DPR 1.092/73 servizio prestato a bordo di navi militari 31 1/2 del periodo art. 19, c. 4 DPR 1.092/73 servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine 30 40% del periodo art. 19, c. 3 DPR 1.092/73 97 attività / soggetto servizio di volo servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del corpo della guardia di finanza servizio prestato dal personale dell’Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate* o particolarmente disagiate** (compreso il periodo di viaggio tra una sede e l’altra) servizi prestati nelle scuole e in altre istituzioni educative e culturali italiane all’estero servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale dell’Azienda di Stato per i servizi di telefonia 98 codice CUD 1 tipo ed entità della maggiorazione 1/3 del periodo 1/2 del 2e3 periodo per i primi 2 anni 1/3 per i successivi fonte normativa art. 20 DPR 1.092/73 art. 21 DPR 1.092/73 1/2 del 6e5 periodo di servizio in sedi disagiate 3/4 del periodo di servizio in sedi particolarmente disagiate 1/2 del 7e8 37 art. 23 DPR 1.092/73 periodo per i primi 2 anni 1/3 per i successivi art. 24 DPR 1.092/73 1/3 del art. 50 DPR 1.092/73 periodo impiegate coniugate o con prole a carico 5 anni (8 per le ispettrici e le assistenti del corpo di polizia femminile) per maturare il diritto alla pensione di anzianità ambasciatori e consiglieri di ambasciata, prefetti, questori, ispettori generali di pubblica sicurezza cinque anni e aumento di un terzo del servizio per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità ispettrici e dalle assistenti del Corpo di polizia femminile nel caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (56 anni) aumento di cinque anni attività / soggetto codice CUD le campagne di guerra tipo ed entità della maggiorazione fonte normativa un anno ogni campagna i servizi prestati nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena 4 1/5 del periodo art. 22 DPR 1.092/73 operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici 9 1/4 del periodo art. 24 DPR 1.092/73 personale direttivo, docente ed assistente educatore della scuola ed istituzioni statali aventi particolari finalità 43 1/3 del periodo art. 63 L 312/80 1/2 del periodo art. 13, c. 7 L 257/92 esposizione ad amianto 14 lavoro svolto da persone non vedenti lavoro svolto da sordomuti e invalidi con grado di invalidità non inferiore al 74% dal 2 ottobre 2004 1/4 del periodo art. 47 DL 269/ 03 conv. L 326/04 19 1/3 del periodo L 113/85 e L 120/91 42 1/6 del periodo art. 80, c. 3 L 388/2000 lavoro in sottosuolo in miniere, cave o torbiere che hanno cessato l’attività (solo ai fini del diritto) da 1/5 a 1/4 del periodo, art. 78, c. 23 a seconda della durata L 388/2000 pensione di inabilità pari al periodo mancante alla data di compimento dell’età pensionabile art. 2 L 222/84 leggi specifiche prepensionamenti 18 (portuali) c. s. entro determinati limiti massimi (in genere 5, 7 o 10 anni) servizio in colonia e in territorio somalo 10 e 11 1/2 per servizio in zona di armistizio 12 e 13 1/2 per poi 1/3 poi 1/3 i primi due anni, art. 26 DPR 1.092/73 i primi due anni, art. 27 DPR 1.092/73 99 attività / soggetto attività particolarmente usuranti e particolarmente usuranti di maggior gravità codice CUD tipo ed entità della maggiorazione fonte normativa un anno del coefficiente di trasformazione ogni 6 anni di attività usurante ai fini del calcolo della art. 1, commi 15, 16 pensione esclusivamente 35 e 37 e 17 con il sistema contributi- L 335/ 95 vo, in luogo dell’anticipazione del limite di età nel retributivo 1/2 100 attività di lavoro svolta prima del raggiungimento del 18° anno di età 20 dell’importo della contribuzione ai fini del art. 1, c. 7 calcolo della pensione L 335/95 esclusivamente con il sistema contributivo ex combattenti e relativi superstiti con eventuali invalidità indotte 22 art. 2 L 336/70 percezione dell'indennità per servizio d'istituto o, dal 25 aprile 1981, funzioni di polizia espletate da dipendenti della Polizia di Stato 23 1/5 del periodo art. 3 L 284/77 impiego operativo di campagna per militari Esercito, Marina, Aviazione 24 1/5 del periodo art. 17 L 187/76 impiego operativo per reparti di truppe alpine 25 1/5 del periodo art. 18 L 78/83 navigazione mercantile 26 1/2 del periodo art. 31 DPR 1.092/73 imbarco su mezzi di superficie 27 imbarco su sommergibili 28 1/3 del periodo (misura 3,5%) art. 18 L 78/83 1/3 del art. 18 L 78/83 periodo (misura 6%) attività / soggetto controllo spazio aereo di I, II e III livello codice CUD 29, 30 e 31 tipo ed entità della maggiorazione 1/3 del periodo fonte normativa art. 18 L 78/83 1/2 servizio all’estero con compiti di cooperazione con Paesi in via di sviluppo in sedi disagiate* e particolarmente disagiate** 40 e 41 del periodo di serviart. 23 zio in sedi disagiate 3/4 del periodo di servi- L 49/87 zio in sedi particolarmente disagiate * Residenze disagiate (tabella A del DM 1° maggio 1954) Addis Abeba; Algeri; Amman; Asmara; Assunzione; Avana; Bahia Blanca; Bogotà; Bombay; Bona; Bucarest; Budapest; Caifa; Calcutta; Campinas; Ciudad Truyillo; Colombo; Curitiba; Dar es Salaam; Gerusalemme; Hong Kong Hankow; La Paz; Londrina; Lourenso Marques; Managua; Manila; New Delhi; Orano; Pechino; Porto Alegre; Porto Principe; Praga; Quito; Recife; Santos; Shanghai; Sofia; Tananarive; Tegucigalpa; Teheran; Tel Aviv; Tientsin; Varsavia. ** Residenze particolarmente disagiate (tabella B del DM 1° maggio 1954) Abidjan; Accra; Aden; Bagdad; Bangkok; Bengasi; Chisimaio; Ciudad Bolivar; Conakry; Dakar; Djakarta; Elisabethville; Gedda; Hargheisa; Kabul; Karachi ; Kartoum; Kuala Lampur; Lagos; Leopoldville; Luanda; Maracaibo; Massana; Mogadiscio; Monrovia; Rangoon; Saigon; Singapore; Seoul; Taiz; Tirana; Yaoundè. NB i codici CUD sono relativi ai campi da 77 a 80 della parte “dati previdenziali e assistenziali”. I codici 21,35,36,38 e 39 non danno luogo a maggiorazioni, attualmente 101 Il cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro P er verificare se una pensione può essere cumulata, ed, eventualmente, in quale misura, con il reddito derivante dall’effettuazione di un’attività lavorativa, occorre tenere conto: • del regime pensionistico applicabile (regime retributivo o regime contributivo); • del tipo di pensione (pensione ai superstiti; pensione di invalidità; assegno di invalidità; pensione di inabilità; pensione di vecchiaia; pensione di anzianità); Nel caso si tratti di pensione di anzianità o di trattamento di invalidità occorre tenere conto anche: - dell’età del titolare della pensione (se inferiore o no all’”età stabilita per la pensione di vecchiaia”1); - del numero di contributi sulla base dei quali è stata liquidata la pensione; - del tipo di attività dalla quale deriva il reddito (alle dipendenze altrui o lavoro autonomo)2; - della forma assicurativa presso la quale è stato conseguito il diritto alla pen- 102 1 Nelle forme previdenziali esclusive dell’AGO quest’espressione, contenuta nell’art. 10 del DLgs 503/92, si interpreta con riferimento all’età per il collocamento a riposo d’ufficio fissata dal regolamento dell’amministrazione statale o dell’Ente locale di appartenenza. Questo limite di età, per gli uomini, è sempre pari a 65 anni (salvo limitate eccezioni in alto per i magistrati e professori universitari e, in basso, per alcune figure del personale viaggiante delle ferrovie e dei mezzi di trasporto pubblico) e, per le donne, è diverso a seconda dell’Ente di appartenenza. Tuttavia, poiché con la legge 335/95 è stato stabilito che la pensione conseguita da donne con almeno 60 anni di età in seguito a dimissioni prima del raggiungimento dell’età per il collocamento a riposo d’ufficio vada considerata pensione di vecchiaia e non pensione anticipata, ai fini del cumulo si può assumere che l’età “stabilita per la pensione di vecchiaia” anche nel pubblico impiego sia di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini. 2 Ai fini del cumulo si applicano le definizioni di lavoro dipendente e lavoro autonomo adottate dal Codice civile indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali. Quindi, ad esempio, il reddito da collaborazione coordinata e continuativa, che ai fini fiscali è stato assimilato a reddito da lavoro dipendente con la legge 342/2000, rimane considerato reddito da lavoro autonomo ai fini del cumulo con la pensione, come già riconosciuto dall’INPS con la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001, punto 7. Sempre l’INPS, nella circolare n. 197 del 23 dicembre 2003 ridefinisce quelli da lavoro autonomo come redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, e quindi: • i redditi prodotti da coltivatori diretti, mezzadri e coloni (quota del reddito agrario attribuibile al soggetto); • i redditi prodotti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali (quota reddito di impresa attribuibile al soggetto); • i redditi prodotti dai titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; • i redditi prodotti in dipendenza di altri rapporti di collaborazione (es. amministratore, sindaco o revisore dei conti di società ed enti, collaborazione a giornali e riviste, incarichi di presidenza di enti o associazioni, ecc.); • le indennità percepite per gli incarichi di presidente e di membro di organi collegiali; • le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro; • i redditi derivanti dalla qualità di socio accomandante di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo connessi ad attività di lavoro autonomo (messaggio INPS n. 292 del 31 ottobre 2001); • i redditi d’impresa connessi ad attività di lavoro; • i compensi percepiti per l’esercizio di arti e professioni. sione (assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, con il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi; forme assicurative esclusive dell’AGO; Fondi sostitutivi dell’AGO)3; - della data di decorrenza della pensione (in particolare: entro il 31 dicembre 1994 o dopo); - della data nella quale sono stati maturati i requisiti contributivi (come sopra). Si riportano di seguito le disposizioni vigenti nei casi di cumulo pensione con reddito da lavoro. In primo luogo l’elenco delle attività di lavoro che sono cumulabili con qualsiasi tipo di pensione; poi l’esposizione delle regole vigenti nel regime retributivo e nel regime contributivo per le pensioni dirette; infine una sintesi delle disposizioni che regolano il cumulo delle pensioni ai superstiti. In fondo a questo capitolo, 4 diagrammi per la ricerca veloce della disciplina di cumulo applicabile in ciascuno di questi casi: - titolare di pensione o assegno d’invalidità occupato alle dipendenze di terzi; - titolare di pensione o assegno d’invalidità che svolge lavoro autonomo; - titolare di pensione di anzianità (e assimilate) occupato alle dipendenze di terzi; - titolare di pensione di anzianità (e assimilate) che svolge lavoro autonomo. C cumulo - pensionato che lavora Le attività che non comportano mai trattenute sulla pensione Non sono soggetti ad alcuna limitazione del cumulo con qualsiasi tipo di pensione i seguenti emolumenti: • le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione della legge n. 816/854 e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive. Quindi, oltre a quelle relative alle cariche richiamate nella legge 816/85, non sono rilevanti ai fini del cumulo neanche le indennità percepite, ad esempio, dai presidenti e dai membri dei consigli regionali e quelle dei parlamentari nazionali ed europei (art. 1, comma 173 ter, L 662/96 e nota del Min. Lavoro del 4 marzo 1998) né quelle percepite dalle persone che ricoprono le cariche richiamate nei primi due commi dell’art. 82 del TUEL ( messaggio INPS n. 340 del 29 settembre 2003); 3 Per l’elenco delle forme di previdenza oggi esistenti in italia, si veda la voce “G come gestioni” in questo stesso volume. 4 Si tratta delle indennità relative: • alla carica di sindaco e assessore comunale, presidente e assessore delle amministrazioni provinciali, presidente e componente di organi esecutivi delle aziende speciali di enti territoriali, presidente e componente di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende; • alla presenza alle sedute dei rispettivi organi di consiglieri comunali, consiglieri provinciali, componenti di organi esecutivi dei Comuni, delle Province e delle loro aziende o consorzi; • alle missioni compiute da sindaci, presidenti di amministrazioni provinciali, Comunità montane, comitati di gestione e assemblea delle unità sanitarie locali, consigli di amministrazione delle aziende municipali, provinciali e consortili, di consorzi e associazioni tra Comuni, nonché da componenti degli organi dei suddetti enti. 103 Il cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro • gli assegni alimentari corrisposti a pensionati sospesi dal servizio a norma dei regolamenti per il personale degli Enti di appartenenza. In caso di riammissione in servizio con regolarizzazione delle retribuzioni, ai fini del cumulo si dovrà far riferimento alla “retribuzione da lavoro dipendente” e non agli “assegni alimentari”; • le indennità derivanti dallo svolgimento di attività nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (art. 10, comma 5, DLgs 503/92); • le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace (art. 11, comma 4 bis, L 673/94); • le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice onorario aggregato (art. 8 L 276/97); • le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario (art. 34 L 342/2000). Nel regime retributivo Le pensioni che si possono cumulare con qualsiasi tipo di reddito da lavoro La regola Sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro: • le pensioni di vecchiaia (art. 72 legge 388/2000). Per pensione di vecchiaia si intende la pensione il cui diritto si consegue al compimento dell’età considerata pensionabile nell’ordinamento di appartenenza. Ai fini del cumulo, sono equiparate alla pensione di vecchiaia le pensioni di qualsiasi tipo5 quando il titolare abbia raggiunto l’età richiesta per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia6. • le pensioni di qualsiasi tipo liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (art. 72 legge 388/2000). È necessario tenere presente che non si tratta di avere la pensione liquidata semplicemente col massimo pensionabile previsto nell’ordinamento previdenziale di appartenenza, ma sono necessari proprio 40 anni di contributi. Si tratta di tutti i contributi utili per la determinazione della misura della pensione o di suoi supplementi: in altre parole, si computano anche i contributi che non sono utili per il diritto alla pensione di anzianità (es. contributi figurativi per disoccupazione o malattia); inoltre, non è necessario che i 40 anni di contributi siano tutti presenti alla data di decorrenza della pensione, ma è possibile raggiungerli anche continuando a lavorare e liquidando supplementi successivi7. 104 5 Ad eccezione della pensione di inabilità, che, per definizione, esclude la possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa 6 Per età pensionabile nel settore dell’impiego pubblico, cfr sopra, nota n. 1 7 Vedi circolare INPS n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio dell’INPS n. 4233 del 23 luglio 1999. • le pensioni di anzianità conseguite con almeno 37 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età (art. 44, comma 1, L 289/2002). I predetti requisiti devono sussistere all’atto del pensionamento e, a differenza che nel caso precedente, non è utile che vengano raggiunti lavorando dopo la data di decorrenza della pensione, liquidando supplementi successivi e aspettando l’età anagrafica. • le pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive dell’AGO i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini IRPEF. Si tratta delle pensioni privilegiate ordinarie cosiddette “tabellari”, corrisposte a seguito di infermità contratte durante il servizio militare di leva (art. 10, comma 2, DLgs 503/92). Infine i titolari di pensioni di anzianità con decorrenza fino al 1° dicembre 2002, possono acquisire a pagamento l’esonero dal divieto di cumulo con reddito da lavoro autonomo o retribuzione da lavoro dipendente (art. 44, commi 2-4, L 289/2002). È sufficiente versare una sola volta, all’Ente previdenziale che ha in carico la pensione, un importo calcolato in base alla formula seguente: – 30% della quota di pensione eccedente il minimo vigente nell’anno in cui si effettua il pagamento moltiplicato – la differenza tra 95 e la somma, arrotondata all’intero, del numero degli anni di età e degli anni di contribuzione posseduti alla data del pensionamento, arrotondati al primo decimale. L’importo da versare non può essere comunque inferiore al 20% della rata di pensione di riferimento né superiore al triplo di essa. Una volta calcolato, l’importo va aumentato del 20%. Il versamento va effettuato entro 3 mesi dalla data di inizio dell’attività. Solo i titolari di pensione di anzianità con decorrenza fino al 1° dicembre 2002, già in attività di lavoro non cumulabile alla data del 30 novembre 2002, hanno potuto usufruire della tariffa non maggiorata del 20%, purché abbiano effettuato il pagamento in unica soluzione entro il 17 marzo 2003. Chi era in attività alla data del 30 novembre 2002 e non ha attivato la possibilità di acquisto entro il 17 marzo 2003 non può più accedere a tale facoltà (circ. INPS n. 197 del 23 dicembre 2003, punto 3.2.2). Un esempio: persona che ha conseguito la pensione di anzianità il 1° aprile 2001 con 35 anni e 5 mesi di contributi e 54 anni e 10 mesi di età (settore pubblico) ed intraprenderà una nuova attività di lavoro nel 2006. In quest’anno, l’importo lordo mensile della sua pensione è pari a 1.040,80 euro. L’importo da pagare è la risultante della seguente espressione: [(1.040,80 - 427,58) X 30%] X [95 - (35,41 + 54,83)] = (613,22 X 30%) X (95 - 90,2) = 183,97 X 5 = 919,85. C cumulo - pensionato che lavora 105 Il cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro Trovandosi il risultato di 919,85 euro compreso tra il limite minimo di 208,16 (cioè il 20% di 1.040,80) e il massimo di 3.122,40 euro (cioè il triplo di 1.040,80), la somma che in questo esempio dovrà essere versata ammonta a 919,85 + 20% = 1.103,82 euro. Le eccezioni Per le pensioni di vecchiaia liquidate dai Fondi sostitutivi dell’AGO, fino a qualche tempo fa vigeva il principio che se dalla nuova occupazione derivava l’iscrizione alla stessa gestione che aveva liquidato la pensione, questa veniva sospesa o revocata perché non era compatibile la percezione di pensione e la contemporanea iscrizione allo stesso Fondo. Alla fine del periodo di nuova occupazione, il trattamento pensionistico veniva riliquidato con il computo di tutta la contribuzione, compresa quella versata dopo la prima decorrenza della pensione. Se la pensione è erogata da una forma esclusiva dell’AGO, con l’indennità integrativa speciale distinta dalla “pensione base”, viene sospesa l’erogazione della indennità integrativa speciale per tutto il periodo di rioccupazione 8. In questo caso, invece, il comportamento dei Fondi esclusivi dell’AGO è ancora in atto e contrasta con la disciplina generale introdotta con il DLgs 503/92 e ribadita con la legge 388/2000. Si è in attesa di nuove disposizioni interpretative più coerenti con l’impianto della regolamentazione del cumulo pensione – lavoro. Il cumulo delle pensioni di invalidità – assegni di invalidità con retribuzione da lavoro dipendente La regola Le pensioni di invalidità dell’AGO9 e gli assegni di invalidità10 sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella misura del trattamento minimo INPS più la metà della quota che eccede il minimo, fermo restando che l’importo della trattenuta non può comunque superare quello del reddito da lavoro. Anche per le pensioni o assegni di invalidità liquidati dai Fondi sostitutivi dell’AGO, fino a qualche tempo fa vigeva il principio che se dalla nuova occupazione 106 8 Sull’argomento si veda il capitolo successivo “Il cumulo di più indennità integrative speciali”. 9 Si tratta delle pensioni liquidate da una delle gestioni dell’AGO in data anteriore al 1° luglio 1984. Da tale data, con la legge 12 giugno 1984, n. 222, la “pensione di invalidità” è stata sostituita da due diversi trattamenti: “l’assegno di invalidità e la “pensione di inabilità”. 10 L’importo dell’assegno di invalidità cumulabile interamente o parzialmente con i redditi da lavoro è quello risultante dopo la eventuale applicazione del divieto di cumulo con la rendita INAIL derivante dallo stesso evento e della rideterminazione dell’importo se il titolare dell’assegno ha redditi da lavoro superiori a determinati importi, come stabilito dall’art. 1, commi 43 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i limiti di reddito, vedi il capitolo “trattamenti di invalidità” sotto la voce “P come pensioni” in questo volume. derivava l’iscrizione alla stessa gestione che aveva liquidato la pensione, questa veniva sospesa o revocata perché non era compatibile la percezione di pensione e la contemporanea iscrizione allo stesso Fondo. Alla fine del periodo di nuova occupazione, il trattamento pensionistico veniva riliquidato con il computo di tutta la contribuzione, compresa quella versata dopo la prima decorrenza della pensione. Se la pensione è erogata da una forma esclusiva dell’AGO, con l’indennità integrativa speciale distinta dalla “pensione base”, viene sospesa l’erogazione della indennità integrativa speciale per tutto il periodo di rioccupazione 11 In questo caso, invece, il comportamento dei Fondi esclusivi dell’AGO è ancora in atto e contrasta con la disciplina generale introdotta con il DLgs 503/92 e ribadita con la legge 388/2000. Si è in attesa di nuove disposizioni interpretative più coerenti con l’impianto della regolamentazione del cumulo pensione – lavoro. C cumulo - pensionato che lavora Le eccezioni A Le pensioni e gli assegni di invalidità, a carico di qualsiasi Fondo o gestione, qualsiasi decorrenza abbiano, possono essere cumulate interamente con retribuzione, reddito o assegni derivanti da determinate attività di lavoro dipendente; si tratta di: - attività svolta con contratti di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore a cinquanta giornate nell’anno solare. La cumulabilità in parola è correlata soltanto alla durata complessiva, nell’anno solare, dei rapporti di lavoro instaurati sulla base di contratti a termine e non all’entità del reddito; - attività dalla quale derivi un reddito complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia e delle quote dovute per contributi previdenziali e assistenziali, non superiore all’importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La cumulabilità, in questo caso, è correlata esclusivamente all’entità del reddito prodotto e prescinde dalla durata e dalla tipologia dell’attività lavorativa svolta; - occupazione in qualità di operai agricoli; - occupazione in qualità di addetti ai servizi domestici e familiari; - occupazione in qualità di agenti non di ruolo alle dipendenze delle Comunità europee da data anteriore al 1° febbraio 1991, a norma del regolamento n. 31 (CEE) n.11 (CEEA) dei Consigli del 18 dicembre 1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 20 febbraio 1968 e successive modificazioni; 11 Sull’argomento si veda il capitolo successivo “Il cumulo di più indennità integrative speciali”. 107 Il cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro B le pensioni e gli assegni di invalidità, liquidati da tutte le forme previdenziali esclusive dell’AGO e dai Fondi sostitutivi per i lavoratori elettrici, telefonici e dipendenti da aziende di navigazione aerea con decorrenza fino al 31 dicembre 1994, possono essere cumulate interamente con qualsiasi retribuzione da lavoro dipendente12. Il cumulo delle pensioni di invalidità – assegni di invalidità con reddito da lavoro autonomo La regola Le pensioni di invalidità dell’AGO e gli assegni di invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del trattamento minimo INPS più il 70% della quota che eccede il minimo, fermo restando che l’importo della trattenuta non può comunque superare la misura del 30% del reddito da lavoro. In altre parole, il trattamento di invalidità subirà una riduzione il cui importo corrisponde al minore fra i due seguenti: • il 30% della quota eccedente il minimo di pensione INPS; • il 30% del reddito derivante dal lavoro svolto dal pensionato. Alcuni esempi: 1) titolare di pensione di invalidità di importo mensile lordo pari a 1.070,45 euro, con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per 550 euro al mese; • il 30% della parte di pensione eccedente il minimo previsto nel 2006 è 1.070,45 - 427,58 = 642,87 X 30% = 192,86 euro; • il 30% del reddito è 165 euro; • la trattenuta mensile sulla pensione è pari a 165 euro. 2) titolare di pensione di invalidità di importo mensile lordo pari a 1.070,45 euro, con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per 1.000 euro al mese; • il 30% della parte di pensione eccedente il minimo previsto nel 2006 è 1.070,45 - 427,58 = 642,87 X 30% = 192,86 euro; • il 30% del reddito è 300 euro; • la trattenuta mensile sulla pensione è pari a 192,86 euro. 3) titolare di pensione di invalidità di importo mensile lordo pari a 550 euro, con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per 1.000 euro al mese; 12 108 Si tenga sempre conto della prassi in uso quando la rioccupazione comporti l’iscrizione allo stesso Fondo sostitutivo che eroga la pensione. Restano ferme, inoltre, le incompatibilità eventualmente previste per rioccupazione con iscrizione previdenziale nello stesso Fondo, Restano ferme per i trattamenti di inidoneità alla mansione previsti da norme diverse dalla L 222/84 e il divieto di cumulo degli aumenti per perequazione automatica attribuiti in cifra fissa: in quest’ultimo caso è comunque salvo il trattamento minimo • il 30% della parte di pensione eccedente il minimo previsto nel 2006 è 550 - 427,58 = 122,42 X 30% = 36,73 euro; • il 30% del reddito è 300 euro; • la trattenuta mensile sulla pensione è pari a 36,73 euro. Quella fin qui descritta è la regola introdotta con l’art. 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in vigore dal 1° gennaio 2001. Tuttavia, con la stessa disposizione di legge si è stabilito che le pensioni con decorrenza precedente al 2001 conservano la disciplina precedente, se è più favorevole. A sua volta, la disciplina in vigore prima del 2001, introdotta con l’art. 59, comma 14, della legge 449/97, prevede che le pensioni con decorrenza precedente al 1998 conservino la disciplina che regolava la loro situazione di cumulo con reddito da lavoro autonomo prima dell’entrata in vigore della stessa, se è più favorevole. Data la concatenazione delle norme, si riportano di seguito soltanto quelle, tra le disposizioni previgenti, che siano più favorevoli dell’attuale. Le eccezioni A non comporta conseguenze sul trattamento pensionistico un reddito complessivo annuo da lavoro autonomo non superiore all’importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La cumulabilità, in questo caso, è correlata esclusivamente all’entità del reddito prodotto e prescinde dalla durata e dalla tipologia dell’attività lavorativa svolta; B le pensioni e gli assegni di invalidità liquidati a carico di qualsiasi Fondo o gestione con decorrenza fino al 31 dicembre 1994 possono essere cumulati interamente con reddito da lavoro autonomo di qualsiasi importo. C cumulo - pensionato che lavora Il cumulo delle pensioni di anzianità13 con retribuzione da lavoro dipendente La regola Se non si è nei casi in cui è prevista la deroga (37 anni di contributi e 58 anni di età all’atto del pensionamento o 40 anni di contributi) e non si è pagato il “riscatto” per i titolari di pensione con decorrenza fino al 1° dicembre 2002, le pensioni di anzianità liquidate da qualsiasi fondo o gestione non possono essere cumulate, neanche parzialmente, con retribuzione da lavoro dipendente, fino al compimento dell’età pensionabile, dopodiché si applicano le disposizioni in vigore per il cumulo delle pensioni di vecchiaia con la retribuzione. Resta fermo, comunque, che se l’importo della retribuzione è inferiore all’importo della pensione, si continuerà a percepire la differenza di pensione. 13 Sono assimilati alle pensioni di anzianità, ai fini dell’applicazione delle norme sul cumulo tutti i trattamenti anticipati, i cosiddetti “prepensionamenti”, conseguiti in seguito a particolari norme di legge emanate a sostegno delle ristrutturazioni industriali in questi ultimi anni. 109 Il cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro 14 110 Le eccezioni A la pensione di anzianità liquidata a carico di qualsiasi Fondo o gestione può essere cumulata totalmente con la retribuzione se il pensionato si è rioccupato in qualità di - operaio agricolo - lavoratore domestico - agente di organismo internazionale (già in servizio al 1.2.1991) purché il pensionato sia titolare di una pensione a carico di qualsiasi fondo o gestione assicurativa da data precedente il 1° gennaio 1995 ovvero il pensionato abbia già raggiunto il requisito contributivo previsto per la pensione di anzianità nel suo ordinamento alla data del 31 dicembre 1994. In quest’ultimo caso, però, è necessario distinguere tra pensioni a carico di una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e tutte le altre: • se si tratta di pensioni a carico di una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi presso l’INPS e la pensione ha decorrenza fino al 1° dicembre 1997 compreso, non sono necessarie altre condizioni, è sufficiente aver raggiunto 35 anni di contribuzione utili per il diritto della pensione di anzianità alla data del 31 dicembre 1994; • se si tratta di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di Fondo sostitutivo o di forma previdenziale esclusiva dell’AGO, o pensione a carico di una Gestione speciale lavoratori autonomi con decorrenza dal 1 gennaio 1998, occorre verificare anche se si rientra in almeno una delle seguenti situazioni, che sono alternative tra loro: - la decorrenza della pensione è compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il 30 settembre 1996 o nel mese di dicembre del 199614; - alla data del 30 settembre 1996 era stato già raggiunto il livello massimo di anzianità contributiva pensionabile prevista dal loro ordinamento; - alla data del 30 settembre 1996 erano stati già raggiunti 36 anni di contributi; - alla data del 30 settembre 1996 erano stati già raggiunti 35 anni di contributi ed erano stati anche già compiuti 52 anni di età. le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza compresa nel mese di dicembre dell’anno 1996 mantengono fino al 31 dicembre 1997 la disciplina di cumulo previgente alla legge 662/96. Infatti, se le pensioni con decorrenza compresa tra il 30 settembre ed il 30 novembre del 1996 e le pensioni con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1997, sono state assoggettate al regime di cumulo previsto dalla legge 662/96, che ha fatto salvi gli atti intervenuti in vigenza del decreto-legge 508 del 30 settembre 1996, non convertito in legge, e gli effetti prodottisi durante il suo periodo di vigenza, le pensioni con decorrenza compresa tra la data di decadenza del predetto decreto-legge e la data di decorrenza della legge 662/96 sono fuori. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con sentenza n. 416 del 27 ottobre – 4 novembre 1999, ritenendo che rientri nella potestà del legislatore fare salvi gli atti di un decreto-legge decaduto ed anche recepirne i contenuti in un nuovo provvedimento di legge, quale è la legge 662/96, ma non già conferire ad essa efficacia retroattiva per il periodo – dicembre 1996 - in cui il decreto legge decaduto non esplicava più efficacia e non era ancora intervenuta la nuova disposizione. Resta inteso che anche le pensioni decorrenti nel mese di dicembre del 1996 vengono assoggettate alla disciplina AGO dalla data del 1° gennaio 1998. B le pensioni a carico di Fondi o gestioni alternativi all’AGO con decorrenza fino al 31 dicembre 1997 conservano la disciplina, propria del regime previdenziale cui appartengono, che regolava la loro situazione di cumulo prima dell’entrata in vigore della legge 449/97; soltanto con questa legge, infatti, si è estesa la disciplina vigente nell’AGO a tutte le altre forme assicurative, limitatamente ai trattamenti con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1998. Tenuto conto della precedente evoluzione della normativa, risultano poter beneficiare di cumulo totale con la retribuzione i soggetti che: • sono titolari di una pensione a carico di forme assicurative esclusive dell’AGO15 da data precedente il 31 marzo 198316; • sono titolari di una pensione a carico del Fondo volo purché la data di decorrenza della loro pensione non sia posteriore al 31 dicembre 1994 oppure a tale data avessero già raggiunto il requisito contributivo richiesto dal loro ordinamento per la pensione di anzianità. In quest’ultimo caso, però, occorre verificare anche se rientrano in almeno una delle seguenti situazioni, che sono alternative tra loro: - la decorrenza della loro pensione è compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il 30 settembre 1996 o nel mese di dicembre 199617; - alla data del 30 settembre 1996 avevano già raggiunto il livello massimo di anzianità contributiva pensionabile prevista dal loro ordinamento; - alla data del 30 settembre 1996 avevano già raggiunto 36 anni di contributi; - alla data del 30 settembre 1996 avevano già raggiunto 35 anni di contributi e avevano anche già compiuto 52 anni di età18; C cumulo - pensionato che lavora Il cumulo delle pensioni di anzianità con reddito da lavoro autonomo La regola Se non si è nei casi in cui è prevista la deroga (37 anni di contributi e 58 anni di età all’atto del pensionamento o 40 anni di contributi) e non si è pagato il “riscatto” per i titolari di pensione con decorrenza fino al 1° dicembre 2002, le pen- 15 Si tenga sempre presente il divieto di cumulo di due o più IIS e di IIS con altro tipo di perequazione automatica. 16 Data di entrata in vigore dell’art. 10 del DL 17/83, come modificato dalla legge di conversione n. 79/83, che dispone l’applicazione anche alle pensioni a carico delle forme esclusive dell’AGO della disciplina del cumulo delle pensioni di anzianità a carico dell’AGO, stabilita con l’art. 22 della legge 153/69. 17 vedi nota n. 14 18 Si tenga sempre conto della vigente incompatibilità in caso di rioccupazione con iscrizione allo stesso Fondo volo. 111 Il cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro sioni di anzianità liquidate da qualsiasi fondo o gestione possono essere cumulate con reddito da lavoro autonomo nella misura del trattamento minimo INPS più il 70% della quota che eccede il minimo, fermo restando che l’importo della trattenuta non può comunque superare la misura del 30% del reddito da lavoro. In altre parole, la pensione di anzianità subirà una riduzione il cui importo corrisponde al minore fra i due seguenti: • il 30% della quota eccedente il minimo di pensione INPS; • il 30% del reddito derivante dal lavoro svolto dal pensionato. Quella fin qui descritta è la regola introdotta con l’art. 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in vigore dal 1° gennaio 2001. Tuttavia, con la stessa disposizione di legge si è stabilito che le pensioni con decorrenza precedente al 2001 conservano la disciplina precedente, se è più favorevole. A sua volta, la disciplina in vigore prima del 2001, introdotta con l’art. 59, comma 14, della legge 449/97, prevede che le pensioni con decorrenza precedente al 1998 conservino la disciplina che regolava la loro situazione di cumulo con reddito da lavoro autonomo prima dell’entrata in vigore della stessa, se è più favorevole. Data la concatenazione delle norme, si riportano di seguito soltanto quelle, tra le disposizioni previgenti, che siano più favorevoli dell’attuale. Le eccezioni Tenuto conto della precedente evoluzione della normativa, risultano poter beneficiare di cumulo totale con il reddito da lavoro autonomo i soggetti che sono titolari di una pensione a carico di qualsiasi fondo o gestione assicurativa da data precedente il 1° gennaio 1995 ovvero abbiano già raggiunto il requisito contributivo previsto per la pensione di anzianità nel loro ordinamento alla data del 31 dicembre 1994. In quest’ultimo caso, però, è necessario distinguere tra pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’AGO, pensioni a carico delle gestioni speciali dell’AGO per i lavoratori autonomi e pensioni a carico di forme esclusive o sostitutive dell’AGO. Infatti: • se la pensione è a carico del FPLD occorre verificare se la sua decorrenza è compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il 30 settembre 1996 o nel mese di dicembre del 199619, ovvero se alla data del 30 settembre 1996 risultano già raggiunti 36 anni di contributi, ovvero 52 di età; • se la pensione è a carico di una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’INPS occorre verificare se la sua decorrenza è compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1996, ovvero se alla data del 30 settembre 1996 risultano già raggiunti 55 anni di età; 112 19 vedi nota n. 14 • se la pensione è a carico di una delle forme esclusive o sostitutive dell’AGO, occorre verificare se la sua decorrenza è compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il 30 settembre 1996 o nel mese di dicembre del 199620, ovvero se alla data del 30 settembre 1996 risulta già raggiunto il massimo pensionabile, ovvero 36 anni di contributi, ovvero 35 anni di contributi insieme a 52 di età. Possono usufruire della disciplina di cumulo previgente anche i soggetti per i quali alla data del 28 settembre 1994 risultasse già accolta la domanda di pensionamento anticipato (o, se non è previsto l’accoglimento, risultasse già presentata la domanda alla stessa data) a condizione che fossero stati già raggiunti i requisiti allora vigenti per la pensione di anzianità o lo siano stati comunque entro il 31 dicembre del 1994. C cumulo - pensionato che lavora Nel regime contributivo Nel regime contributivo, le pensioni di qualsiasi genere mutano disciplina di cumulo a seconda dell’età del titolare. 1. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni (articolo 1, comma 21, della legge n. 335) la pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo è - del tutto non cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, fino a concorrenza della retribuzione; - parzialmente cumulabile con il reddito da lavoro autonomo. La trattenuta sulla pensione è pari al 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria, fino a concorrenza del reddito stesso. 2. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni (articolo 1, comma 22, della legge n. 335) la pensione è parzialmente cumulabile sia con la retribuzione da lavoro dipendente che con il reddito da lavoro autonomo. La trattenuta sulla pensione è pari al 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria, fino a concorrenza della retribuzione o del reddito. Il cumulo delle pensioni ai superstiti La regola Le pensioni ai superstiti (sia la pensione indiretta che la pensione di reversibilità) si possono cumulare interamente sia con il reddito da lavoro autonomo che con la retribuzione da lavoro dipendente; tuttavia, questo principio trova piena applicazione solo per le pensioni ai superstiti con più di un titolare e per quelle liquida- 20 vedi nota n. 14 113 Il cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro te a fronte di 40 anni di contribuzione o derivanti da diretta liquidata a fronte di 40 anni di contribuzione; per le altre, infatti, sono applicabili alcune eccezioni di seguito riportate. La tabella F della legge 335/95 Va tenuto presente che il reddito da lavoro concorre con gli altri redditi all’applicazione della norma per cui, dal 17 agosto del 1995, l’importo della pensione ai superstiti si riduce del 25, del 40 o del 50% a seconda dell’ammontare dei redditi posseduti (escludendo quello derivante dalla pensione stessa nonché da ogni altra eventuale pensione ai superstiti e gli stessi redditi che non influiscono sul diritto all’integrazione al minimo). Per i limiti di reddito, vedi il capitolo “Le pensioni ai superstiti” sotto la voce “P come pensioni” in questo stesso volume. Altre particolarità • Non sono cumulabili con la retribuzione da lavoro dipendente gli aumenti di perequazione in cifra fissa di cui all’articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n.160, eventualmente attribuiti alle pensioni ai superstiti con un solo titolare (articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n.843); • l’indennità integrativa speciale liquidata con attribuzione separata su pensioni a carico di una delle forme esclusive dell’AGO viene sospesa sia in caso di cumulo con retribuzione da lavoro dipendente che in caso di percezione di quote fisse a titolo di perequazione automatica di cui sopra, ovvero di altra indennità integrativa speciale associata ad altro trattamento pensionistico 21. 114 21 Si veda, per questo, il capitolo seguente “Il cumulo di più indennità integrative speciali”. 115 DIAGRAMMI PER LA DETERMINAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUMULO APPLICABILE TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO Il cumulo dei trattamenti di INVALIDITÁ con la retribuzione di lavoro DIPENDENTE Trattamento con almeno 40 anni di contributi o età pensionabile già raggiunta SI NO Rioccupazione come salariata/o in agricoltura, colf e dipendente organismo internazionale SI NO Rioccupazione per meno di 50 giornate nell’anno CUMULO TOTALE SI NO Rioccupazione con reddito inferiore all’importo del minimo INPS SI NO Pensione a carico del fondo volo, EL o TT o forma esclusiva dell’AGO SI SI Decorrenza precedente all’anno 1995 NO 116 CUMULO PARZIALE (trattenuta = 50% quota di pensione eccedente il trattamento minimo) NO Il cumulo dei trattamenti di INVALIDITÁ con il reddito da lavoro AUTONOMO Trattamento con almeno 40 anni di contributi o età pensionabile già raggiunta SI NO Rioccupazione con reddito inferiore all’importo del minimo INPS SI CUMULO TOTALE Non si effettua alcuna trattenuta sulla pensione NO Decorrenza precedente all’anno 1995 SI NO CUMULO PARZIALE (trattenuta = • 30% quota di pensione eccedente il trattamento minimo ovvero, se inferiore • 30% reddito da lavoro autonomo) 117 Il cumulo della pensione di ANZIANITÁ con la retribuzione di lavoro DIPENDENTE • 37 anni di contribuzione e 58 di età all’atto del pensionamento o • 40 anni di contributi o • età pensionabile già raggiunta SI NO Pensione a carico di forma esclusiva AGO con decorrenza anteriore al 31 marzo 1983 SI NO NO Rioccupazione come • salariata/o in agricoltura • colf • dipendente organismo internazionale (già in servizio al 1.2.1991) SI Decorrenza precedente all’anno 1995 DIVIETO DI CUMULO SI NO (Pensioni con decorrenza fino al 1° dicembre 2002: per acquisire il diritto al cumulo totale, vedi pag. 105) 118 NO Requisito contributivo (richiesto dall’ordinamento di appartenenza) raggiunto entro il 31.12.1994 SI C cumulo SI SI CUMULO TOTALE SI Decorrenza precedente all’anno 1998 SI SI SI Pensione a carico Gestione speciale autonomi NO NO NO Alla data del 30.9.96 presenti • la pensione, o: • il massimo pensionabile,o: • 36 anni di contributi, o: • 35 anni contrib. + 52 di età 119 Il cumulo della pensione di ANZIANITÁ con il reddito da lavoro AUTONOMO CUMULO PARZIALE (trattenuta = • 30% quota di pensione eccedente il trattamento minimo ovvero, se inferiore • 30% reddito da lavoro autonomo) (Pensioni con decorrenza fino al 1° dicembre 2002: per acquisire il diritto al cumulo totale vedi pag. 105) • 37 anni di contribuzione e 58 di età all’atto del pensionamento o • 40 anni di contributi o • età pensionabile già raggiunta NO NO Alla data del 31 dicembre 1994 raggiunto il requisito allora richiesto per la pensione di anzianità Decorrenza precedente all’anno 1995 NO SI Decorrenza precedente all’anno 1998 SI Pensione a carico FPLD Pensione a carico di una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi NO SI SI Decorrenza pensione entro il 31 dicembre 1996 oppure al 30.9.1996 già compiuti 55 anni d’età Decorrenza pensione entro il 30.9.1996 o nel mese di dicembre ‘96 oppure a tale data già raggiunti: • 40 anni di contributi oppure • 36 anni di contributi oppure • 52 anni d’età NO SI SI 120 CUMULO TOTALE NO C cumulo SI - pensionato che lavora CUMULO TOTALE SI NO NO CUMULO PARZIALE Pensione a carico di altri Fondi o gestioni SI Decorrenza pensione entro il 30.9.1996 o nel mese di dicembre ‘96 oppure a tale data già raggiunti: • il massimo pensionabile, oppure • 36 anni di contributi, oppure • 35 anni di contributi insieme con 52 anni d’età. Oppure: dipendente pubblico “bloccato” con requisiti entro 31.12.1996 SI CUMULO TOTALE NO trattenuta = • 30% quota di pensione eccedente il trattamento minimo ovvero, se inferiore • 30% reddito da lavoro autonomo (Pensioni con decorrenza fino al 1° dicembre 2002: per acquisire il diritto al cumulo totale, vedi pag. 105) 121 Il cumulo di più indennità integrative speciali I l cumulo della Indennità Integrativa Speciale (IIS), corrisposta in maniera distinta sulla pensione, con altra indennità integrativa speciale (corrisposta a sua volta su altra pensione o sulla retribuzione per servizi alle dipendenze di pubblica amministrazione) o con indennità avente analoga funzione corrisposta su retribuzione da lavoro subordinato, è regolato attualmente da una serie di provvedimenti legislativi sui quali hanno agito numerose pronunce della magistratura (Corte Costituzionale e Corte dei Conti). La normativa La legge 27 maggio 1959 n. 324, istitutiva dell'indennità integrativa speciale, ha stabilito, tra l'altro, che nei casi di cumulo di impieghi o titolarità di più pensioni od assegni ordinari, tale indennità compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole. Successivamente, sono intervenute le seguenti disposizioni di legge: 122 - l'art. 99 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 (la norma conferma I'art. 4 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1081), dispone che la corresponsione dell'indennità integrativa speciale è sospesa anche nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e in genere gli enti pubblici ivi compresi quelli economici; - l'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, estende il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. E' fatto salvo, comunque, l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i pensionati con rapporto di lavoro in atto al 31/12/78 il divieto opera sugli incrementi dell'indennità spettante dal 1.1.79. - l’art. 10 del DLgs n. 503/92 e successive modifiche ed integrazioni (vedi capitolo cumulo pensione-redditi), col quale è stata ridisciplinata la normativa sul cumulo tra pensioni e redditi di lavoro; Il comma 1 di tale articolo, che riguarda le pensioni di vecchiaia e di invalidità, stabilisce che “agli effetti delle presenti disposizioni le quote delle pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive dell’indennità stessa”. Pertanto nel caso di pensionato di vecchiaia (o che ha com- piuto l’età per la pensione di vecchiaia) o di invalidità che si rioccupi alle dipendenze di terzi non si sarebbe dovuto più far luogo alla sospensione dell’intera IIS, ma si dovevano applicare le regole di cumulo previste dalla legislazione generale. La norma, di fatto, non è mai stata applicata dagli Istituti Previdenziali competenti. - Analoga situazione si presenta per le pensioni di anzianità liquidate sulla base di almeno 40 anni di anzianità contributiva, ovvero almeno 37 anni se si erano già raggiunti i 58 anni di età alla data del pensionamento, nonché negli altri casi il cui il pensionato, in applicazione dell’art. 44 della legge 289/2002, ha acquisito titolo alla totale cumulabilità tra pensione e redditi di lavoro. Sta di fatto, però, che le disposizioni che hanno innovato la normativa sul cumulo (qui richiamate) non hanno mai esplicitamente abrogato quanto disposto in merito alla non cumulabilità di più IIS. C cumulo - indennità integrative speciali La giurisprudenza La Corte costituzionale • Con sentenza n. 566 del 13/22 dicembre 1989, la Corte costituzionale ha ritenuto che l’art. 99, comma quinto del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, “stabilendo la sospensione della corresponsione dell’indennità integrativa speciale nei confronti di titolari di pensioni che prestino opera in favore dello Stato e degli altri enti pubblici, senza dare alcun rilievo alla misura dell’emolumento percepito per la nuova attività, si pone in parziale contrasto con l’art. 36, primo comma della Costituzione”. La Corte ha altresì precisato che la fissazione di detto limite, nel rispetto del principio di ragionevolezza, compete al legislatore al cui intervento è rimessa la riformulazione della norma. • Con sentenza n. 172 dell’8-22 aprile 1991 la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 17 primo comma della legge 843 del 1978 “nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni (così come è disposto nei confronti del pensionato che lavori alle dipendenze di terzi) pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti”. • Con successiva sentenza n. 204 del 5-29 aprile 1992 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 17 primo comma della legge 843 del 1978 e dell’art. 15 del DL 663 del 1979 “nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione oltre la quale diventano operanti l’esclusione e il congelamento dell’indennità integrativa speciale”, ribadendo che tale determinazione e quella della relativa decorrenza spetta al legislatore e deve esplicarsi in modo da salvaguardare il precetto dell’art. 36, primo comma, della Costituzione. 123 Il cumulo di più indennità integrative speciali • Con successiva sentenza n. 494 del 29-31 dicembre 1993 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, secondo comma del D.P.R. 1092, nella parte in cui non prevede che, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo (sulla seconda pensione) l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. • La stessa Corte, con sentenza n. 376 del 26 ottobre / 7 novembre 1994, riassumendo i precedenti pronunciamenti ne ha ribadito gli effetti relativamente al divieto di cumulo in presenza di due o più trattamenti di quiescenza. Secondo la Corte costituzionale, il divieto di cumulo in questione è rimasto parimenti valido (in quanto espressamente confermato nel dispositivo delle sentenze n. 172 e n. 494) sempre che la seconda o ulteriore pensione risulti superiore all'importo determinato, corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito in precedenza con la sentenza n. 172 sopra richiamata. La Corte costituzionale, invece, non si è pronunciata, in quell'occasione, sul divieto di cumulo delle indennità integrative riferite a pensione più retribuzione; su questo nodo la discussione è tuttora aperta e, nelle more dell'intervento del legislatore (che finora, peraltro, non si è attuato), sono state sostenute in giurisprudenza tesi diverse e contrastanti. • Con ordinanza n. 438/1998 la Corte costituzionale è nuovamente intervenuta in materia, affermando che l'articolo 2, sesto e settimo comma della legge n. 324/1959 è da ritenersi espunto dall'ordinamento, perché trasfuso nell' articolo 99, secondo e quinto comma del DPR n. 1092/1973. • Nel 2002, con la sentenza n. 516 e con l’ordinanza 517, la Corte costituzionale ha ulteriormente precisato la propria posizione: “l’illegittimità costituzionale non deriva dal divieto di cumulo, di per se non incostituzionale, …. ma si verifica in presenza di divieto di cumulo …. generalizzato, cioè senza che sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo . … al di sotto del quale non si debba operare il divieto stesso” ribadendo, ancora una volta, che “spetta al legislatore la scelta tra diverse soluzioni … con possibilità di distinguere la disciplina del cumulo anche con differenziazioni temporali, collegate alla diversa, nuova natura e funzione dell’indennità anzidetta e alla progressiva trasformazione – anche per effetto del conglobamento pensionistico – dell’incidenza del problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724”. Stante l’inerzia del legislatore e permanendo il “divieto di cumulo generalizzato” questo non può che essere ritenuto illegittimo. 124 • Infine, la Corte costituzionale è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’articolo 99 – secondo comma – del DPR 1.092/73 e con una recente ordinanza (n. 89/2005) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione ribadendo che “una normativa non è illegittima perché suscet- tibile di una interpretazione che ne comporta il contrasto con precetti costituzionali, ma soltanto perché non può essere interpretata in modo da essere in armonia con la Costituzione”. In sostanza nella sentenza si rileva che secondo la Corte Costituzionale i Giudici che hanno posto la questione non hanno evidenziato altre possibili interpretazioni della norma oltre alla sollevazione di dubbi sui quali la Corte si è già pronunciata con le precedenti sentenze. Pertanto la sentenza non introduce elementi nuovi rispetto a quelli che danno luogo al contenzioso in atto. C cumulo - indennità integrative speciali La Corte dei Conti A seguito delle sentenze della Corte costituzionale e in carenza di interventi adeguati del legislatore, si è sviluppato un imponente contenzioso con incertezze giurisprudenziali non ancora superate. Si segnalano di seguito le sentenze più rilevanti della Corte dei conti pronunciate a sezioni riunite. • Le sentenze n. 100/C del 13 luglio 1994 e 39-40/97/QM dell'11 agosto1997, nelle quali si è affermato che gli interventi della Corte costituzionale in materia hanno fatto venire meno il divieto di cumulare l'unica indennità integrativa speciale, correlata alla pensione, con la retribuzione relativa alla contemporanea prestazione lavorativa per la quale non sia corrisposta altra indennità integrativa speciale, mentre rimarrebbe il divieto di cumulo di due indennità integrative speciali. A sostegno della tesi della persistenza del divieto di cumulo sono state richiamate le disposizioni recate dagli articoli 2, sesto e settimo comma della legge n. 324 del 1959 (ritenute tuttora vigenti) e dall’articolo 130 del DPR n. 1092/1973, nella considerazione del carattere di assegno accessorio da riconoscersi all'indennità integrativa speciale superate poi dall’ordinanza della Corte costituzionale 438/98. • La sentenza n. 1 del 3 gennaio 2000, con la quale la Corte afferma, a sezioni riunite, che “il pensionato - il quale presti opera retribuita presso terzi e che per tale prestazione percepisca, in aggiunta alla indennità integrativa sulla retribuzione, anche quella relativa alla pensione - ha diritto a ricevere, in aggiunta alla indennità integrativa sulla retribuzione, anche quella relativa alla pensione, solo se la retribuzione percepita, al lordo dell'IRPEF e al netto dell’indennità integrativa speciale, non superi il limite corrispondente all'importo reddituale massimo annualmente stabilito per la sussistenza della condizione economica di nullatenenza dei congiunti ai fini della reversibilità delle pensioni ordinarie. Qualora la retribuzione come sopra calcolata superi il limite indicato, l'indennità integrativa speciale sulla pensione dovrà essere sospesa in applicazione del c.d. divieto di cumulo della doppia indennità di cui al sopracitato articolo 99, comma quinto del D.P:R. n. 1092/1973, norma già dichiarata parzialmente incostituzionale per l'omessa previsione di una soglia retributiva e che, per la parte residua, non è stata colpita da censura di inco- 125 Il cumulo di più indennità integrative speciali stituzionalità ed opera tuttora nell'ordinamento, con il correttivo della applicazione della soglia retributiva come sopra individuata”. • Le Sezioni riunite della Corte dei conti, con sentenza n. 14/QM/2003, hanno ritenuto che “il titolare di due pensioni ha diritto a percepire l' indennità integrativa speciale sulla seconda pensione soltanto nei limiti necessari per ottenere l' integrazione della pensione sino all' importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondi pensioni lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS)”. Come si può rilevare le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno assunto orientamenti difformi e diversificati in ordine alle due casistiche che si prospettano in materia di cumulo di più indennità integrative: a) cumulo indennità integrativa con reddito da lavoro dipendente: orientamento favorevole sul diritto, soluzioni diverse rispetto la misura (la prima riconosce il diritto all’importo intero, la seconda subordina il diritto a condizioni reddituali); b) cumulo più indennità integrativa su pensioni: orientamento negativo, fatto salvo il trattamento minimo INPS. Al riguardo va però evidenziato che le Sezioni Regionali e le Sezioni Centrali d’Appello della Corte dei Conti si sono orientate per una soluzione favorevole per entrambe le casistiche, non condividendo – in particolare – le motivazioni che hanno determinato il giudizio delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza 14/QM/2003. Nonostante l’orientamento prevalente delle Sezioni Regionali e Centrali d’Appello della Corte dei Conti che ritiene ormai divenuto inoperante il divieto di cumulo, la mancanza di uno specifico intervento legislativo per il caso di coesistenza di due pensioni, da una parte, e del mancato riferimento alla normativa generale del cumulo pensione - retribuzione, dall’altro, fanno sì che il problema non possa dirsi ancoro risolto e pertanto non può che essere affrontato in termini di contenzioso La situazione attuale Allo stato attuale, la situazione è la seguente: 1) gli Enti competenti continuano o sospendere per intero l'indennità integrativa speciale, senza preoccuparsi dell'entità dell'importo residuo della pensione, nel caso di cumulo di più IIS, e senza osservare le regole generali sul cumulo (di cui al Dlgs 503/92 e successive modifiche) nel caso di pensionato che si rioccupa nel settore privato; 126 2) la corresponsione di più indennità integrative a pensionati titolari di più pensione avviene solo a seguito di sentenza passata in giudicato; 3) per quanto riguarda la corresponsione dell’indennità integrativa in presenza di reddito da lavoro dipendente, l’INPDAP, di concerto con i Ministeri Vigilanti, ha assunto la decisione di risolvere in via amministrativa i casi per i quali vi è ricorso legale inoltrato entro il 31/10/2004. Per tali casi, l’INPDAP ha deciso di corrispondere l’indennità integrativa (più interessi legali o rivalutazione monetaria) previa rinuncia al ricorso e per i ratei maturati nel termine prescrizionale di cinque anni dalla data del primo atto interruttivo. C cumulo - indennità integrative speciali Una possibile soluzione definitiva Una soluzione che risponda a criteri generali di equità e di adattabilità a tutte le situazioni non può che essere una soluzione che tenda ad armonizzare alla disciplina dell'AGO la normativa delle forme di previdenza esclusive anche per le pensioni già in essere. Le organizzazioni sindacali dei pensionati avevano già a suo tempo sottoposto al “Tavolo tecnico” presso il Ministero del lavoro una serie di proposte che sono rimaste lettera morta. Utili indicazioni si possono ricavare anche dalla Sentenza n. 516/2000 della Corte costituzionale. Allo stato attuale non ci consta siano in discussione o previsioni legislative tese ad affrontare e risolvere la questione e, pertanto, ai pensionati interessati non resta che proseguire con il contenzioso. 127 Assegni familiari P er alcune categorie di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, caratisti imbarcati) e per i pensionati ex lavoratori autonomi è prevista una prestazione che, per i primi, continua ad essere denominata "assegni familiari" mentre per i secondi è denominata "quote di maggiorazione della pensione" per carichi di famiglia. È pari a £ 19.760 mensili (ora 10,21 euro) per ogni familiare a carico ed è concessa in base alla normativa precedente alla legge n. 153/88 (istitutiva dell’assegno per il nucleo familiare). Questo trattamento spetta, se il reddito familiare non supera determinati limiti, per i seguenti componenti del nucleo: il coniuge a carico; i figli minori o maggiorenni inabili ed a carico del pensionato; i figli studenti fino a 21 anni, se frequentanti le scuole superiori, e fino a 26 anni, se frequentanti l’università; i figli maggiorenni apprendisti; gli equiparati ai figli. Erano legalmente equiparati ai figli, anche per quanto riguarda il diritto agli assegni familiari, solo i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti. Ora, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99, vanno inclusi tra essi anche i nipoti dei quali risulti la vivenza a carico dei nonni (v. scheda “pensione ai superstiti”). La normativa regolante l'attribuzione dei trattamenti di famiglia è la stessa sia per i coltivatori diretti in attività che pensionati delle gestioni speciali. Per stabilire il diritto e la misura del trattamento di famiglia spettante è necessario in primo luogo individuare i soggetti da considerare a carico del titolare della pensione o del reddito di coltivatore diretto, in base alla tabella relativa al reddito individuale mensile. Successivamente, è necessario procedere al controllo del reddito complessivo del nucleo familiare perché dal 1 gennaio 1984 trova applicazione il disposto della legge 27.12.1983, n. 730, concernente la cessazione del pagamento delle quote di maggiorazione non spettanti in rapporto al reddito familiare annuale. 1) Limiti di reddito individuale mensile per il diritto agli assegni familiari (art. 43 L 30.4.69, n. 153 e art. 6 DL 267/72, conv. L 11.8.1972, n. 485; art. 3 bis L 27 luglio 1994, n. 473) 128 I limiti di reddito individuale di cui alla tabella seguente sono riferiti al reddito mensile assoggettabile all'IRPEF contestuale all'eventuale diritto al trattamento, comprensivo del rateo mensile di emolumenti ultramensili, e sono dati da: • l'importo del trattamento minimo mensile di pensione INPS determinato in via previsionale alle diverse decorrenze di perequazione (art. 6, comma 18, DL 30.12.87, n. 536, conv. L 29.12.88, n. 48; art. 24, comma 5, L 28.2.1986, n. 41; delibera CdA INPS n. 157 del 18.7.1980) • maggiorato di 1/12 (a titolo di rateo di tredicesima mensilità) • ulteriormente maggiorato del 30%. LIMITI DI REDDITO MENSILE Importo Decorrenza Per il coniuge, figlio o genitore (TM+1/12) +30% Per la coppia di genitori [(TM+1/12) +30%] +75% gen. 2002 euro 553,04 euro 967,82 gen. 2003 euro 566,32 euro 991,06 gen. 2004 euro 580,49 euro 1.015,86 gen. 2005 euro 591,53 euro 1.035,18 gen. 2006 euro 602,17 euro 1.053,80 2) Limiti di reddito familiare per la corresponsione del trattamento (art. 20 L 27.12.1983, n. 730; art. 23, commi 1-4 della L 28 febbraio 1986, n. 41) Ai fini dell'individuazione del reddito complessivo familiare che influisce sul numero degli assegni o quote di maggiorazione da corrispondere, si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura degli stessi soggetti per i quali può essere corrisposto il trattamento di famiglia, più quello del soggetto percettore. Se questi è in particolari condizioni (famiglia monoparentale in presenza di minorenni, presenza di un invalido totale) i limiti di reddito sono proporzionalmente più alti. Il reddito percepito in un anno è influente sulla corresponsione degli assegni familiari nel periodo dal 1° luglio dell'anno seguente fino al 30 giugno dell'anno ancora successivo (art. 6, comma 20, DL 30.12.87, n. 536, conv. L 29.2.88, n. 48). In dettaglio, i redditi da prendere in considerazione sono: • redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF (compresi quelli a tassazione separata, quelli prodotti all’estero, l’assegno di mantenimento corrisposto al coniuge separato, ad eccezione della quota destinata ai figli) • redditi di qualsiasi natura, compresi, se complessivamente superiori a 2 milioni di lire (1.032,92 euro), quelli esenti da imposta (assegni e pensioni sociali, borse di studio, assegni e pensioni agli invalidi civili, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (BOT, CCT, interessi bancari e postali, vincite del Lotto, ecc.) F famiglia - assegni familiari 129 Assegni familiari - Sono invece esclusi: trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni arretrati delle integrazioni salariali riferite ad anni precedenti quello di erogazione assegno per il nucleo familiare ed ogni altro trattamento di famiglia indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio pensioni di guerra rendite INAIL indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai pensionati INPS di inabilità assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato indennità di trasferta per la parte non soggetta ad IRPEF. Il limite di reddito originario è stato stabilito con la legge 730/83 e modificato più volte. Esso viene perequato ogni anno in ragione del tasso programmato d’inflazione. A seguito di un’interpretazione ministeriale, il tasso d’inflazione programmato da prendere a riferimento è quello contenuto nella relazione previsionale e programmatica per l’anno precedente quello da rivalutare. TASSO D’INFLAZIONE PROGRAMMATO… 130 … per l’anno: valevole per la perequazione limiti AF per l’anno: Valore Fonte 1997 1998 1,7% Circ. INPS 11/1998 1998 1999 1,8% Circ. INPS 19/1999 1999 2000 1,5% Circ. INPS 21/2000 2000 2001 1,7% Circ. INPS 7/2001 2001 2002 2,3% Circ. INPS 2/2002 2002 2003 1,7% Circ. INPS 4/2003 2003 2004 1,4% Circ. INPS 2/2004 2004 2005 1,7% Circ. INPS 174/2004 2005 2006 1,6% Circ. INPS 2/2006 NUCLEO FAMILIARE SITUAZIONE BASE Livelli di reddito percepito negli anni 2004 - 2005 dal nucleo familiare nel suo insieme valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell’anno 2006 Nucleo familiare composto da: per cessazione 1° figlio e genitori per cessazione di tutti gli assegni o quote 1 persona euro 8.019,47 - 2 persone euro 13.307,43 euro 15.937,05 3 persone euro 17.110,84 euro 20.488,64 4 persone euro 20.434,59 euro 24.471,63 5 persone euro 23.761,16 euro 28.454,61 6 persone euro 26.928,99 euro 32.249,04 7 persone ed oltre euro 30.096,24 euro 36.042,87 RICHIEDENTE VEDOVO/A, DIVORZIATO/A, SEPARATO/A LEGALMENTE, CELIBE O NUBILE Livelli di reddito percepito negli anni 2004 - 2005 dal nucleo familiare nel suo insieme valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell’anno 2006 Nucleo familiare composto da: per cessazione 1° figlio e genitori per cessazione di tutti gli assegni o quote 1 persona euro 8.821,14 - 2 persone euro 14.639,97 euro 17.530,25 3 persone euro 18.820,57 euro 22.536,72 4 persone euro 22.479,28 euro 26.918,85 5 persone euro 26.135,77 euro 31.300,99 6 persone euro 29.621,65 euro 35.473,69 7 persone ed oltre euro 33.104,74 euro 39.646,42 131 NUCLEO FAMILIARE CON SOGGETTI TOTALMENTE INABILI PER I QUALI POSSONO ESSERE CORRISPOSTI TRATTAMENTI DI FAMIGLIA Livelli di reddito percepito negli anni 2004 - 2005 dal nucleo familiare nel suo insieme valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell’anno 2006 Nucleo familiare composto da: per cessazione 1° figlio e genitori per cessazione di tutti gli assegni o quote 1 persona euro 12.026,11 - 2 persone euro 19.959,44 euro 23.903,04 3 persone euro 25.662,30 euro 30.732,39 4 persone euro 30.651,89 euro 36.705,48 5 persone euro 35.638,66 euro 42.680,82 6 persone euro 40.390,65 euro 48.370,73 7 persone ed oltre euro 45.143,23 euro 54.061,20 RICHIEDENTE VEDOVO/A, DIVORZIATO/A, SEPARATO/A LEGALMENTE, CELIBE O NUBILE E TOTALMENTE INABILE O IN NUCLEO FAMILIARE CON SOGGETTI TOTALMENTE INABILI PER I QUALI POSSANO ESSERE ATTRIBUITI I TRATTAMENTI DI FAMIGLIA Livelli di reddito percepito negli anni 2004 - 2005 dal nucleo familiare nel suo insieme valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell’anno 2006 Nucleo familiare composto da: 132 per cessazione 1° figlio e genitori per cessazione di tutti gli assegni o quote 1 persona euro 12.828,91 euro - 2 persone euro 21.290,30 euro 25.496,23 3 persone euro 27.373,16 euro 32.779,91 4 persone euro 32.693,77 euro 39.153,83 5 persone euro 38.014,37 euro 45.525,49 6 persone euro 43.084,47 euro 51.593,72 7 persone ed oltre euro 48.151,17 euro 57.665,31 Assegno al nucleo familiare È una prestazione introdotta dal DL 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella L 13 maggio 1988, n. 153 che spetta sia ai lavoratori dipendenti attivi sia ai pensionati ex lavoratori dipendenti e che, per queste categorie, ha sostituito i vecchi assegni familiari, a partire dal 1988. Serve ad integrare il reddito del nucleo familiare quando inferiore a determinati limiti e la sua misura varia in rapporto al reddito ed al numero dei componenti del nucleo familiare comprendente il titolare della pensione o il lavoratore dipendente che richiedono l’assegno I soggetti aventi diritto Il nucleo familiare da considerare, sia per l’individuazione del reddito sia per la determinazione dell’importo dell’assegno, è composto da: il pensionato ex dipendente o dal lavoratore dipendente che richiedono l’assegno; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (a cui, in base all'art. 1, comma 559, della L 311/2004, l'assegno va materialmente corrisposto); i figli ed equiparati di minore età o maggiorenni se inabili. Se orfani di entrambi i genitori, non coniugati e senza diritto alla pensione ai superstiti, anche i nipoti, i fratelli e le sorelle di minore età, o maggiorenni se inabili. Erano legalmente equiparati ai figli, anche per quanto riguarda il diritto ai trattamenti di famiglia, solo i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti. Ora, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99, vanno inclusi tra essi anche i nipoti dei quali risulti la vivenza a carico dei nonni (v. scheda “pensione ai superstiti”). Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona nei seguenti due casi: • quando si tratti di orfano (minorenne o maggiorenne inabile) di entrambi i genitori, titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari; • quando si tratti di coniuge superstite (anche in questo caso minorenne o maggiorenne inabile) titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari. In ambedue i casi si utilizzano le tabelle orfanili nn. 13, 16 e 19, a seconda dei casi (circ. INPS n. 98 del 6 maggio 1998). In seguito a nuove disposizioni dell’INPS (circolare 182 del 7 novembre 2000) l’assegno al nucleo familiare spetta anche a titolari di pensioni categoria PSO (vedi capitolo “Assegni vitalizi - pensioni PSO”). Inoltre, con la legge finanziaria per il 2001, è stato stabilito che gli assegni al nucleo familiare, che spettano ai soggetti iscritti alla Gestione speciale INPS per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, vengano corrisposti con le stesse modalità previste per i lavoratori dipendenti. 133 Assegno al nucleo familiare 134 I limiti di reddito I redditi da prendere in considerazione sono quelli conseguiti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno da tutti i soggetti che, alla stessa data del 1° luglio, si trovano a comporre il nucleo familiare. Si tratta dei: • redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF (compresi quelli a tassazione separata, quelli prodotti all’estero, l’assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, ad eccezione della quota destinata ai figli) • redditi di qualsiasi natura, compresi, quando siano complessivamente di importo superiore a 2 milioni: - i redditi esenti da imposta (es. pensioni sociali, borse di studio, assegni erogati agli invalidi civili) - i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva (es. interessi bancari e postali, interessi da BOT o CCT) - i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell’IRPEF (es. vincite del lotto o di altri giochi a premi) Sono invece esclusi dal computo: - trattamenti di fine rapporto, comprese le anticipazioni - arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti quello di erogazione - l’assegno per il nucleo familiare e ogni altro trattamento di famiglia - indennità a ciechi parziali e sordi prelinguali - pensioni tabellari a militari di leva vittime di infortunio - pensioni di guerra - rendite INAIL - indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ciechi civili e pensionati INPS di inabilità - assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato - indennità di trasferta, per la parte non soggetta ad IRPEF. Per aver diritto all’assegno, la somma dei redditi da lavoro dipendente e da pensione o da altre prestazioni previdenziali non deve essere inferiore al 70% del reddito familiare complessivo. A questo fine, tra i redditi da lavoro dipendente possono essere computati anche i redditi da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a partire dal 1.1.2001 (art. 34 L 3 42/2000 e circ. INPS 199/2003). L’importo dell’ANF La misura dell’assegno non è soggetta a perequazione automatica, mentre i livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal 1° luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT. Sia i livelli di reddito che la misura degli assegni al nucleo familiare, come determinati nell’art. 2 della disposizione istitutiva della prestazione, sono stati successivamente modificati in cinque diverse occasioni: • nel 1994 fu aumentato l’importo mensile dell’assegno per i nuclei familiari con 2 o più figli nella misura di 20.000 lire per ogni figlio oltre il primo; • nel 1995 fu disposto un aumento di 84.000 lire per ogni figlio dal terzo in poi, originariamente solo in via provvisoria; • nel 1996, a titolo di restituzione delle somme trattenute in misura distorta per effetto del cosiddetto “drenaggio fiscale” che aveva colpito, negli anni passati, i nuclei familiari che vivono di lavoro dipendente, è stato confermato l’aumento sopra indicato ed è stato disposto l’aumento dell’importo mensile in misura variabile, a seconda della composizione del nucleo, solo per i nuclei con figli minorenni; • nel 1997 sono stati aumentati del 20% gli importi mensili dell’assegno, vigenti al 31.12.1996, per tutti; è stato aumentato il valore delle fasce di reddito per aumentare del 20% il numero dei beneficiari di questa prestazione ed è stato ulteriormente aumentato, del 25%, l’importo dell’assegno per i nuclei familiari comprendenti soggetti inabili; • nel 1998, sempre in luogo della restituzione del drenaggio fiscale, gli importi e i limiti di reddito vigenti al 31.12.97 per i nuclei familiari con figli sono stati ulteriormente aumentati in varia misura, con particolare riferimento ai nuclei con più figli, ai nuclei monoparentali e a quelli in cui sono presenti soggetti portatori di handicap. La sequenza degli interventi legislativi e delle conseguenti sistemazioni amministrative, periodo per periodo, fino a oggi, può essere ricostruita sulla base delle seguenti circolari dell’INPS: – – – – – – – – – – – – – – – – F famiglia - assegno al nucleo familiare 1993/94: n. 120 del 28.5.93; 1994/95: n. 190 del 18.6.94; 2° semestre 1995: n. 182 del 28.6.95 n. 265 del 24.10.95; 1° semestre 1996: n. 118 del 2.6.96; 2° semestre 1996: n. 118 del 2.6.96; 1° semestre 1997: n. 113 del 20.5.97 e n. 128 del 10.6.97; 2° semestre 1997: n. 128 del 10.6.97; 1° semestre 1998: n. 130 del 16.6.98 e n. 136 del 24.6.98; 1998/99: n. 136 del 24.6.98 e n. 158 del 21.7.98; 1999/2000: n. 143 del 28.6.99; 2000/2001: n. 113 del 14.6.2000; 2001/2002: n. 121 del 5.6.2001; 2002/2003: n. 110 del 13.6.2002; 2003/2004: n. 110 del 24.6.2003; 2004/2005: n. 94 del 15.6.2004; 2005/2006: n. 70 del 30.5.2005. La situazione attuale può essere riassunta in 11 diverse tipologie: le prime 10 sono quelle interessate da una o più delle modificazioni che sono intervenute sul- 135 Assegno al nucleo familiare corrisposto dalle Regioni l’importo degli assegni o dei livelli di reddito, mentre l’11°, che riguarda il nucleo familiare senza figli e senza altri soggetti interessati dalle modifiche, non è mai stata modificata dal 1988; la 10° e l’11°, inoltre, vanno “sviluppate”, rispettivamente, in due e in quattro tabelle, per evidenziare i diversi limiti di reddito applicabili nei casi di nuclei monoparentali e/o con inabili. Si arriva così ad un totale di 15 tabelle, numerate a partire dal n. 11 fino al n. 21d. Questa numerazione, che abbiamo rispettato nel quadro riepilogativo che segue, deriva dal fatto che le prime 10 tabelle (che non si pubblicano) contengono il mero importo degli aumenti apportati dai successivi decreti, mentre le tabelle da 11 a 20 riportano l’effetto di tali aumenti sugli importi preesistenti, cioè le situazioni reali, e la 21esima la situazione che non ha mai subito modificazioni dal 1988. Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori corrisposto dalle Regioni Dal 2001, per i nuclei familiari con almeno tre figli di minore età e con un indicatore di situazione economica complessiva (ISE) – determinato ai sensi del d. lgs. n. 109/98 – pari a 36 milioni annui, rapportato a cinque componenti, è concesso un assegno di ammontare massimo complessivo di 200.000 lire mensili. Lo ha stabilito l’art. 65 della legge n. 448/1998 modificato dall’art. 80 della legge 388/2000. Si tratta di una prestazione diversa dall’omonimo assegno istituito dalla legge 153/88 (che è destinato ai soli lavoratori dipendenti e pensionati) in quanto riguarda la generalità dei nuclei familiari ed è finalizzato al loro sostegno economico. Come tale è finanziato dalla fiscalità generale mediante un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La prestazione, tra l’altro, inaugura l’utilizzo dell’Ise come misuratore della capacità economica dei nuclei familiari. 136 MINORENNI MAGGIORENNI NUCLEI CON FIGLI NUCLEI SENZA FIGLI TIPOLOGIE MAI MODIFICATE TIPOLOGIE MODIFICATE ALMENO UNA VOLTA QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE TABELLE ANF PER TIPOLOGIA E SITUAZIONE FAMILIARE (in nero i nuclei con inabili) Nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili) Nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili) Nuclei orfanili composti solo da minori non inabili Nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui sia presente almeno un componente inabile) Nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore (in cui sia presente almeno un componente inabile) Nuclei orfanili composti da almeno un minore (in cui sia presente almeno un componente inabile) Nuclei con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile Nuclei con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile Nuclei orfanili composti solo da maggiorenni inabili Nuclei con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) Nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili) Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili) Nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile) Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A 20 B 21 A 21 B 21 C 21 D 137 TABELLA numero 11 Livelli di reddito percepito durante l’anno dal nucleo familiare nel suo insieme valevole per il periodo: dal 1° luglio al 30 giugno da euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro 1.000 1,00 22.119.000 12.229,36 27.370.000 15.132,74 32.620.000 18.035,56 37.868.000 20.937,24 43.120.000 23.841,19 48.370.000 26.743,99 53.622.000 29.647,94 58.870.000 32.549,64 64.120.000 35.452,46 69.369.000 38.354,70 74.622.000 41.259,22 79.872.000 44.162,02 85.123.000 47.065,42 90.373.000 49.968,22 95.625.000 52.872,18 a euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro 2004 2005 2006 22.118.000 12.229,35 27.369.000 15.132,73 32.619.000 18.035,55 37.867.000 20.937,23 43.119.000 23.841,18 48.369.000 26.743,98 53.621.000 29.647,93 58.869.000 32.549,63 64.119.000 35.452,45 69.368.000 38.354,69 74.621.000 41.259,21 79.871.000 44.162,01 85.122.000 47.065,41 90.372.000 49.968,21 95.624.000 52.872,17 100.877.000 55.776,13 1 2 3 130,66 114,65 92,45 65,59 43,90 25,82 15,49 15,49 12,91 12,91 12,91 Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. (*) 138 Per ogni componente oltre il settimo NUCLEI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE (IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI) Numero dei componenti il nucleo familiare 4 5 6 7 oltre 7 Importo mensile euro 250,48 220,53 190,57 158,04 111,55 81,60 57,33 38,73 25,82 25,82 23,24 23,24 23,24 358,94 339,83 312,97 283,02 241,70 217,43 176,63 135,83 102,77 91,93 91,93 78,50 78,50 78,50 492,18 481,34 473,07 453,97 407,48 390,96 364,10 339,31 317,62 225,18 154,42 154,42 132,21 132,21 132,21 619,75 600,64 584,11 565,00 507,68 488,57 466,88 439,50 426,08 398,70 292,83 218,98 218,98 189,02 189,02 189,02 681,72 660,70 642,52 621,50 558,44 537,43 513,56 483,46 468,68 438,58 322,11 240,88 240,88 207,93 207,93 207,93 +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) 139 TABELLA numero 12 Livelli di reddito percepito durante l’anno dal nucleo familiare nel suo insieme valevole per il periodo: dal 1° luglio al 30 giugno da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro 1.000 1,00 25.619.000 14.164,56 30.870.000 17.067,96 36.118.000 19.969,63 41.369.000 22.873,02 46.621.000 25.776,98 51.871.000 28.679,79 57.121.000 31.582,59 62.371.000 34.485,42 67.620.000 37.387,66 72.873.000 40.292,18 78.124.000 43.195,56 83.372.000 46.097,24 88.624.000 49.001,20 93.875.000 51.904,57 99.128.000 54.808,52 a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro 2004 2005 2006 25.618.000 14.164,55 30.869.000 17.067,95 36.117.000 19.969,62 41.368.000 22.873,01 46.620.000 25.776,97 51.870.000 28.679,78 57.120.000 31.582,58 62.370.000 34.485,41 67.619.000 37.387,65 72.872.000 40.292,17 78.123.000 43.195,55 83.371.000 46.097,23 88.623.000 49.001,19 93.874.000 51.904,56 99.127.000 54.808,51 104.377.000 57.711,32 1 2 99,68 79,53 54,23 23,24 20,66 20,66 3 184,89 164,75 136,34 102,26 73,85 48,55 34,09 34,09 28,41 28,41 28,41 Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. (*) 140 per ogni componente oltre il settimo NUCLEI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE (IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI) Numero dei componenti il nucleo familiare 4 5 6 7 oltre 7 Importo mensile euro 412,13 372,37 332,60 289,73 230,34 190,57 159,07 136,34 119,30 119,30 102,26 102,26 102,26 554,16 531,43 491,67 454,48 403,35 369,27 315,56 261,33 221,56 204,52 204,52 176,11 176,11 176,11 724,59 715,81 701,86 676,04 616,65 593,93 559,84 528,34 499,93 378,05 284,05 284,05 244,28 244,28 244,28 891,92 869,20 843,89 821,17 744,21 721,49 693,09 659,00 639,37 605,29 465,84 369,27 369,27 318,14 318,14 318,14 981,11 956,12 928,28 903,28 818,64 793,64 762,39 724,90 703,31 665,82 512,43 406,19 406,19 349,95 349,95 349,95) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) 141 TABELLA numero 13 Livelli di reddito percepito durante l’anno dal nucleo familiare nel suo insieme valevole per il periodo: dal 1° luglio al 30 giugno da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire 1,00 1.000 14.164,56 25.619.000 17.067,96 30.870.000 19.969,63 36.118.000 22.873,02 41.369.000 25.776,98 46.621.000 28.679,79 51.871.000 31.582,59 57.121.000 34.485,42 62.371.000 37.387,66 67.620.000 40.292,18 72.873.000 43.195,56 78.124.000 46.097,24 83.372.000 49.001,20 88.624.000 51.904,57 93.875.000 54.808,52 99.128.000 a euro lire a euro lire a euro lire a euro lire a euro lire a euro lire a euro lire a euro lire a euro lire a euro lire a euro lire a euro lire a euro lire a euro lire a euro lire a euro lire Note: (*) per ogni componente oltre il settimo 142 2004 2005 2006 14.164,55 25.618.000 17.067,95 30.869.000 19.969,62 36.117.000 22.873,01 41.368.000 25.776,97 46.620.000 28.679,78 51.870.000 31.582,58 57.120.000 34.485,41 62.370.000 37.387,65 67.619.000 40.292,17 72.872.000 43.195,55 78.123.000 46.097,23 83.371.000 49.001,19 88.623.000 51.904,56 93.874.000 54.808,51 99.127.000 57.711,32 104.377.000 1 2 54,23 20,66 18,08 90,90 76,95 56,81 34,09 28,41 28,41 3 217,94 200,90 178,18 149,77 127,05 107,42 96,06 96,06 81,60 81,60 81,60 NUCLEI ORFANI COMPOSTI SOLO DA MINORI NON INABILI Numero dei componenti il nucleo familiare 4 5 6 7 oltre 7 Importo mensile euro 396,64 368,23 334,15 302,64 251,51 223,11 197,80 177,66 163,72 163,72 140,99 140,99 140,99 512,33 492,70 461,20 432,79 390,44 364,62 322,27 279,40 245,32 231,37 231,37 199,87 199,87 199,87 651,25 639,89 631,11 611,48 560,36 543,31 517,49 492,18 469,46 372,88 295,93 295,93 256,16 256,16 256,16 783,98 764,36 744,21 724,59 664,68 645,05 622,33 596,51 579,46 554,16 440,54 366,68 366,68 315,56 315,56 315,56 862,38 840,79 818,64 797,05 731,15 709,56 684,56 656,16 637,41 609,57 484,59 403,35 403,35 347,11 347,11 347,11 +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) 143 TABELLA numero 14 Livelli di reddito percepito durante l’anno dal nucleo familiare nel suo insieme valevole per il periodo: dal 1° luglio al 30 giugno da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro 1.000 1,00 39.621.000 21.906,55 44.870.000 24.808,80 50.120.000 27.711,60 55.371.000 30.614,99 60.621.000 33.517,82 65.872.000 36.421,18 71.120.000 39.322,88 76.372.000 42.226,83 81.620.000 45.128,50 86.872.000 48.032,45 92.122.000 50.935,26 97.374.000 53.839,21 102.623.000 56.741,46 107.876.000 59.645,41 113.128.000 62.549,36 a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro 2004 2005 2006 39.620.000 21.906,54 44.869.000 24.808,79 50.119.000 27.711,59 55.370.000 30.614,98 60.620.000 33.517,81 65.871.000 36.421,17 71.119.000 39.322,87 76.371.000 42.226,82 81.619.000 45.128,49 86.871.000 48.032,44 92.121.000 50.935,25 97.373.000 53.839,20 102.622.000 56.741,45 107.875.000 59.645,40 113.127.000 62.549,35 118.378.000 65.452,75 1 2 3 139,44 122,40 99,68 73,85 48,55 28,41 15,49 15,49 12,91 12,91 12,91 Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. (*) 144 Per ogni componente oltre il settimo NUCLEI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE) Numero dei componenti il nucleo familiare 4 5 6 7 oltre 7 Importo mensile euro 270,11 238,60 204,52 170,43 119,30 88,31 62,49 39,77 28,41 28,41 23,24 23,24 23,24 388,38 368,75 337,25 306,26 260,81 234,99 189,54 147,19 113,10 98,64 98,64 81,60 81,60 81,60 529,88 521,62 510,26 490,12 438,99 421,95 393,54 368,23 342,41 243,25 166,30 166,30 137,89 137,89 137,89 668,81 648,67 629,04 608,90 546,41 526,79 500,96 475,66 458,61 430,21 313,49 237,05 237,05 197,29 197,29 197,29 735,69 713,54 691,95 669,79 601,05 579,46 551,06 523,22 504,48 473,23 344,84 260,76 260,76 217,02 217,02 217,02 +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) 145 TABELLA numero 15 Livelli di reddito percepito durante l’anno dal nucleo familiare nel suo insieme valevole per il periodo: dal 1° luglio al 30 giugno euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire 1,00 1.000 23.841,19 43.120.000 26.743,99 48.370.000 29.647,94 53.622.000 32.549,64 58.870.000 35.452,46 64.120.000 38.354,70 69.369.000 41.259,22 74.622.000 44.162,02 79.872.000 47.065,97 85.124.000 49.968,22 90.373.000 52.871,05 95.623.000 55.774,43 100.874.000 58.675,53 106.121.000 61.578,93 111.372.000 64.480,03 116.619.000 euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire 2004 2005 2006 23.841,18 43.119.000 26.743,98 48.369.000 29.647,93 53.621.000 32.549,63 58.869.000 35.452,45 64.119.000 38.354,69 69.368.000 41.259,21 74.621.000 44.162,01 79.871.000 47.065,96 85.123.000 49.968,21 90.372.000 52.871,04 95.622.000 55.774,42 100.873.000 58.675,52 106.120.000 61.578,92 111.371.000 64.480,02 116.618.000 67.382,83 121.868.000 1 2 3 106,91 86,25 56,29 23,76 20,66 20,66 198,84 178,18 145,64 110,01 77,47 53,71 35,64 35,64 29,95 29,95 29,95 Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. (*) 146 Per ogni componente oltre il settimo NUCLEI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE) Numero dei componenti il nucleo familiare 4 5 6 7 oltre 7 Importo mensile euro 445,70 403,87 359,45 315,04 249,45 208,13 172,50 145,64 127,56 127,56 106,91 106,91 106,91 600,12 573,27 531,43 493,22 433,82 398,19 341,38 281,99 237,57 220,01 220,01 184,38 184,38 184,38 783,98 772,10 760,22 730,79 665,20 641,44 605,80 570,17 540,73 410,07 305,74 305,74 255,65 255,65 255,65 965,26 941,50 911,55 887,79 804,64 780,88 748,35 712,71 692,05 656,42 502,00 398,19 398,19 332,60 332,60 332,60 1.061,78 1.035,65 1.002,70 976,57 885,10 858,97 823,18 783,98 761,26 722,06 552,20 438,01 438,01 365,86 365,86 365,86 +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) 147 TABELLA numero 16 Livelli di reddito percepito durante l’anno dal nucleo familiare nel suo insieme valevole per il periodo: dal 1° luglio al 30 giugno euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire 1,00 1.000 23.841,19 43.120.000 26.743,99 48.370.000 29.647,94 53.622.000 32.549,64 58.870.000 35.452,46 64.120.000 38.354,70 69.369.000 41.259,22 74.622.000 44.162,02 79.872.000 47.065,97 85.124.000 49.968,22 90.373.000 52.871,05 95.623.000 55.774,43 100.874.000 58.675,53 106.121.000 61.578,93 111.372.000 64.480,03 116.619.000 euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire 2004 2005 2006 23.841,18 43.119.000 26.743,98 48.369.000 29.647,93 53.621.000 32.549,63 58.869.000 35.452,45 64.119.000 38.354,69 69.368.000 41.259,21 74.621.000 44.162,01 79.871.000 47.065,96 85.123.000 49.968,21 90.372.000 52.871,04 95.622.000 55.774,42 100.873.000 58.675,52 106.120.000 61.578,92 111.371.000 64.480,02 116.618.000 67.382,83 121.868.000 1 56,29 20,66 18,08 2 100,19 82,63 59,39 35,64 29,95 29,95 3 233,44 215,36 191,61 162,17 138,41 117,24 102,77 102,77 85,73 85,73 85,73 Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. (*) 148 Per ogni componente oltre il settimo NUCLEI ORFANILI COMPOSTI DA ALMENO UN MINORE (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE) Numero dei componenti il nucleo familiare 4 5 6 7 oltre 7 Importo mensile euro 427,63 395,09 359,45 324,33 270,62 241,19 211,75 191,09 176,11 176,11 147,19 147,19 147,19 551,06 530,40 497,86 465,33 420,91 391,47 344,48 300,06 264,43 249,45 249,45 209,17 209,17 209,17 698,77 689,47 678,11 656,93 603,74 585,66 556,74 529,88 503,55 402,32 319,69 319,69 268,04 268,04 268,04 845,44 822,20 801,54 780,37 715,81 694,63 670,88 641,96 623,88 597,02 475,66 393,54 393,54 329,50 329,50 329,50 929,98 904,42 881,70 858,40 787,39 764,10 737,97 706,15 686,27 656,73 523,22 432,89 432,89 362,45 362,45 362,45 +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) 149 TABELLA numero 17 Livelli di reddito percepito durante l’anno dal nucleo familiare nel suo insieme valevole per il periodo: dal 1° luglio al 30 giugno euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire 1,00 1.000 21.906,55 39.621.000 24.808,80 44.870.000 27.711,60 50.120.000 30.614,99 55.371.000 33.517,82 60.621.000 36.421,18 65.872.000 39.322,88 71.120.000 42.226,83 76.372.000 45.128,50 81.620.000 48.032,45 86.872.000 euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire 2004 2005 2006 21.906,54 39.620.000 24.808,79 44.869.000 27.711,59 50.119.000 30.614,98 55.370.000 33.517,81 60.620.000 36.421,17 65.871.000 39.322,87 71.119.000 42.226,82 76.371.000 45.128,49 81.619.000 48.032,44 86.871.000 50.935,25 92.121.000 1 2 3 107,94 96,58 73,85 54,23 34,09 15,49 Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. (*) 150 Per ogni componente oltre il settimo NUCLEI CON ENTRAMBI I GENITORI, SENZA FIGLI MINORI E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE Numero dei componenti il nucleo familiare 4 5 6 7 oltre 7 Importo mensile euro 170,43 150,81 130,66 107,94 88,31 68,17 48,55 28,41 289,22 274,76 255,13 234,99 221,04 200,90 166,82 132,73 98,64 408,00 402,32 393,54 379,60 373,91 359,45 339,83 319,69 300,06 223,11 526,79 512,33 498,38 483,92 472,56 458,61 438,47 415,75 404,39 381,66 293,86 579,46 563,56 548,22 532,31 519,81 504,48 482,32 457,32 444,82 419,83 323,25 +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) 151 TABELLA numero 18 Livelli di reddito percepito durante l’anno dal nucleo familiare nel suo insieme valevole per il periodo: dal 1° luglio al 30 giugno euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire 1,00 1.000 23.841,19 43.120.000 26.743,99 48.370.000 29.647,94 53.622.000 32.549,64 58.870.000 35.452,46 64.120.000 38.354,70 69.369.000 41.259,22 74.622.000 44.162,02 79.872.000 47.065,97 85.124.000 49.968,22 90.373.000 euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire 2004 2005 2006 23.841,18 43.119.000 26.743,98 48.369.000 29.647,93 53.621.000 32.549,63 58.869.000 35.452,45 64.119.000 38.354,69 69.368.000 41.259,21 74.621.000 44.162,01 79.871.000 47.065,96 85.123.000 49.968,21 90.372.000 52.871,04 95.622.000 1 2 65,59 50,61 35,64 15,49 3 127,56 113,10 91,93 71,27 50,61 29,95 Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. (*) 152 Per ogni componente oltre il settimo NUCLEI CON UN SOLO GENITORE, SENZA FIGLI MINORI E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE Numero dei componenti il nucleo familiare 4 5 6 7 oltre 7 Importo mensile euro 252,03 230,86 210,20 189,54 165,78 145,12 123,95 103,29 375,98 361,00 340,35 319,69 304,71 284,05 248,42 212,78 177,14 499,93 494,25 485,47 470,49 464,29 449,83 428,66 408,00 387,34 307,29 624,40 609,42 594,44 582,56 567,59 553,13 531,95 511,29 496,32 475,66 380,63 686,84 670,36 653,89 640,82 624,34 608,44 585,15 562,42 545,95 523,22 418,69 +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) 153 TABELLA numero 19 Livelli di reddito percepito durante l’anno dal nucleo familiare nel suo insieme valevole per il periodo: dal 1° luglio al 30 giugno euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire euro da lire 1,00 1.000 23.841,19 43.120.000 26.743,99 48.370.000 29.647,94 53.622.000 32.549,64 58.870.000 35.452,46 64.120.000 38.354,70 69.369.000 41.259,22 74.622.000 44.162,02 79.872.000 47.065,97 85.124.000 49.968,22 90.373.000 euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire 2004 2005 2006 23.841,18 43.119.000 26.743,98 48.369.000 29.647,93 53.621.000 32.549,63 58.869.000 35.452,45 64.119.000 38.354,69 69.368.000 41.259,21 74.621.000 44.162,01 79.871.000 47.065,96 85.123.000 49.968,21 90.372.000 52.871,04 95.622.000 1 2 41,83 15,49 77,47 65,59 50,61 29,95 3 201,42 189,54 165,78 145,12 123,95 103,29 Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. (*) 154 Per ogni componente oltre il settimo NUCLEI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI Numero dei componenti il nucleo familiare 4 5 6 7 oltre 7 Importo mensile euro 325,37 304,71 284,05 262,88 242,22 218,46 197,80 177,14 449,83 434,86 414,20 393,02 378,56 357,39 321,75 286,12 250,48 573,78 567,59 558,81 546,93 538,15 523,17 502,51 481,85 460,68 380,63 697,73 683,27 671,39 656,42 641,44 626,46 605,80 585,15 570,17 549,51 457,58 767,51 751,60 738,53 722,06 705,58 689,11 666,38 643,66 627,19 604,46 503,34 +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) +53,71 (*) 155 TABELLA numero 20 A Livelli di reddito percepito durante l’anno 2004 dal nucleo familiare nel suo insieme valevole per il periodo: dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire 156 1,00 1.000 21.293,85 38.513.000 24.194,96 43.760.000 27.098,91 49.012.000 30.001,72 54.262.000 32.905,11 59.513.000 35.807,92 64.763.000 38.710,74 70.013.000 41.614,11 75.264.000 44.515,80 80.512.000 47.419,75 85.764.000 euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire 1 21.293,84 38.512.000 24.194,95 43.759.000 27.098,90 49.011.000 30.001,71 54.261.000 32.905,10 59.512.000 35.807,91 64.762.000 38.710,73 70.012.000 41.614,10 75.263.000 44.515,79 80.511.000 47.419,74 85.763.000 50.322,55 91.013.000 2 F NUCLEI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI (CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE) famiglia Numero dei componenti il nucleo familiare 3 4 5 6 185,92 173,01 154,94 136,86 123,95 105,87 74,89 43,90 12,91 229,82 222,08 216,91 204,00 198,84 185,92 167,85 149,77 129,11 61,97 7 o più - assegno al nucleo familiare Importo mensile euro 98,13 87,80 67,14 49,06 30,99 12,91 142,03 123,95 105,87 87,80 67,14 49,06 30,99 12,91 273,72 260,81 247,90 234,99 222,08 211,75 191,09 173,01 160,10 142,03 61,97 157 TABELLA numero 20 B Livelli di reddito percepito durante l’anno 2004 dal nucleo familiare nel suo insieme valevole per il periodo: dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire 158 1,00a fino 23.227,92 42.011.000 26.131,87 47.263.000 29.034,68 52.513.000 31.936,93 57.762.000 34.839,17 63.011.000 37.742,56 68.262.000 40.645,95 73.513.000 43.549,34 78.764.000 46.453,29 84.016.000 49.356,09 89.266.000 a euro lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire 1 23.227,91 42.010.000 26.131,86 47.262.000 29.034,67 52.512.000 31.936,92 57.761.000 34.839,16 63.010.000 37.742,55 68.261.000 40.645,94 73.512.000 43.549,33 78.763.000 46.453,28 84.015.000 49.356,08 89.265.000 52.257,77 94.513.000 2 56,81 43,90 30,99 12,91 NUCLEI MONOPARENTALI (in cui, cioé, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) SENZA FIGLI (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE) - assegno al nucleo familiare Numero dei componenti il nucleo familiare 3 4 5 6 185,92 173,01 154,94 136,86 123,95 105,87 74,89 43,90 12,91 229,82 222,08 216,91 204,00 198,84 185,92 167,85 149,77 129,11 61,97 F famiglia 7 o più Importo mensile euro 98,13 87,80 67,14 49,06 30,99 12,91 142,03 123,95 105,87 87,80 67,14 49,06 30,99 12,91 273,72 260,81 247,90 234,99 222,08 211,75 191,09 173,01 160,10 142,03 61,97 159 TABELLA numero 21 A Livelli di reddito percepito durante l’anno 2004 dal nucleo familiare nel suo insieme valevole per il periodo: dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire 160 1,00 1.000 11.616,09 21.010.000 14.519,48 26.261.000 17.422,86 31.512.000 20.325,11 36.761.000 23.227,92 42.011.000 26.131,87 47.263.000 29.034,68 52.513.000 31.936,93 57.762.000 34.839,17 63.011.000 37.742,56 68.262.000 a euro lire a euro lire a euro lire a euro lire a euro lire a euro lire a euro lire a euro lire a euro lire a euro lire a euro lire 1 11.616,08 21.009.000 14.519,47 26.260.000 17.422,85 31.511.000 20.325,10 36.760.000 23.227,91 42.010.000 26.131,86 47.262.000 29.034,67 52.512.000 31.936,92 57.761.000 34.839,16 63.010.000 37.742,55 68.261.000 40.645,94 73.512.000 2 46,48 36,15 25,82 10,33 F NUCLEI SENZA FIGLI, CON I SOLI CONIUGI O CON ENTRAMBI I CONIUGI E ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE (IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI) famiglia - assegno al nucleo familiare Numero dei componenti il nucleo familiare 3 4 5 6 154,94 144,61 129,11 113,62 103,29 87,80 61,97 36,15 10,33 191,09 185,92 180,76 170,43 165,27 154,94 139,44 123,95 108,46 51,65 7 o più Importo mensile euro 82,63 72,30 56,81 41,32 25,82 10,33 118,79 103,29 87,80 72,30 56,81 41,32 25,82 10,33 227,24 216,91 206,58 196,25 185,92 175,60 160,10 144,61 134,28 118,79 51,65 161 TABELLA numero 21 B Livelli di reddito percepito durante l’anno 2004 dal nucleo familiare nel suo insieme valevole per il periodo: dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro da lire euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro 162 1.000 1,00 24.510.000 13.551,30 29.762.000 16.455,26 35.010.000 19.356,93 40.260.000 22.259,74 45.513.000 25.164,27 50.763.000 28.067,07 56.014.000 30.970,46 61.262.000 33.872,15 66.513.000 36.775,53 71.764.000 39.678,91 a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro 1 24.509.000 13.551,29 29.761.000 16.455,25 35.009.000 19.356,92 40.259.000 22.259,73 45.512.000 25.164,26 50.762.000 28.067,06 56.013.000 30.970,45 61.261.000 33.872,14 66.512.000 36.775,52 71.763.000 39.678,90 77.014.000 42.582,29 2 46,48 36,15 25,82 10,33 NUCLEI MONOPARENTALI (in cui, cioé, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, abbandonato/a) SENZA FIGLI E CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE (IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI) Numero dei componenti il nucleo familiare 3 4 5 6 154,94 144,61 129,11 113,62 103,29 87,80 61,97 36,15 10,33 191,09 185,92 180,76 170,43 165,27 154,94 139,44 123,95 108,46 51,65 F famiglia - assegno al nucleo familiare 7 o più Importo mensile euro 82,63 72,30 56,81 41,32 25,82 10,33 118,79 103,29 87,80 72,30 56,81 41,32 25,82 10,33 227,24 216,91 206,58 196,25 185,92 175,60 160,10 144,61 134,28 118,79 51,65 163 TABELLA numero 21 C Livelli di reddito percepito durante l’anno 2004 dal nucleo familiare nel suo insieme valevole per il periodo: dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro 164 1.000 1,00 38.513.000 21.293,85 43.760.000 24.194,96 49.012.000 27.098,91 54.262.000 30.001,72 59.513.000 32.905,11 64.763.000 35.807,92 70.013.000 38.710,74 75.264.000 41.614,11 80.512.000 44.515,80 85.764.000 47.419,75 a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro a lire euro 1 38.512.000 21.293,84 43.759.000 24.194,95 49.011.000 27.098,90 54.261.000 30.001,71 59.512.000 32.905,10 64.762.000 35.807,91 70.012.000 38.710,73 75.263.000 41.614,10 80.511.000 44.515,79 85.763.000 47.419,74 91.013.000 50.322,55 2 46,48 36,15 25,82 10,33 F NUCLEI SENZA FIGLI, CON I SOLI CONIUGI O CON ENTRAMBI I CONIUGI E ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN CONIUGE INABILE E NESSUN ALTRO COMPONENTE INABILE) famiglia - assegno al nucleo familiare Numero dei componenti il nucleo familiare 3 4 5 6 154,94 144,61 129,11 113,62 103,29 87,80 61,97 36,15 10,33 191,09 185,92 180,76 170,43 165,27 154,94 139,44 123,95 108,46 51,65 7 o più Importo mensile euro 82,63 72,30 56,81 41,32 25,82 10,33 118,79 103,29 87,80 72,30 56,81 41,32 25,82 10,33 227,24 216,91 206,58 196,25 185,92 175,60 160,10 144,61 134,28 118,79 51,65 165 TABELLA numero 21 D Livelli di reddito percepito durante l’anno 2004 dal nucleo familiare nel suo insieme valevole per il periodo: dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro da euro lire lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro lire da euro 166 1.000 1,00 42.011.000 23.227,92 47.263.000 26.131,87 52.513.000 29.034,68 57.762.000 31.936,93 63.011.000 34.839,17 68.262.000 37.742,56 73.513.000 40.645,95 78.764.000 43.549,34 84.016.000 46.453,29 89.266.000 49.356,09 lire a euro lire a euro lire a euro lire a euro a euro lire lire a euro lire a euro lire a euro lire a euro lire a euro lire a euro 1 42.010.000 23.227,91 47.262.000 26.131,86 52.512.000 29.034,67 57.761.000 31.936,92 63.010.000 34.839,16 68.261.000 37.742,55 73.512.000 40.645,94 78.763.000 43.549,33 84.015.000 46.453,28 89.265.000 49.356,08 94.513.000 52.257,77 2 46,48 36,15 25,82 10,33 NUCLEI MONOPARENTALI (in cui, cioé, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) SENZA FIGLI E CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE (IN CUI SOLO IL RICHIEDENTE SIA INABILE) Numero dei componenti il nucleo familiare 3 4 5 6 154,94 144,61 129,11 113,62 103,29 87,80 61,97 36,15 10,33 191,09 185,92 180,76 170,43 165,27 154,94 139,44 123,95 108,46 51,65 F famiglia - assegno al nucleo familiare 7 o più Importo mensile euro 82,63 72,30 56,81 41,32 25,82 10,33 118,79 103,29 87,80 72,30 56,81 41,32 25,82 10,33 227,24 216,91 206,58 196,25 185,92 175,60 160,10 144,61 134,28 118,79 51,65 167 Le gestioni previdenziali italiane Fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria L’ordinamento previdenziale italiano prevede che tutti i lavoratori dipendenti - sia “privati” sia “pubblici” - e quasi tutti i lavoratori autonomi siano iscritti obbligatoriamente ad una delle forme previdenziali. Le forme previdenziali obbligatorie sono quattro: - ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA (AGO) gestita dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale); - FORME SOSTITUTIVE DELL’AGO gestite da “Fondi” o “Casse” pensioni; - FORME ESCLUSIVE DELL’AGO gestite dall’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica) istituito con il Dlgs n. 479/94, e dall’IPOST. Con la legge finanziaria per il 2000 la gestione pensionistica FS è stata trasferita ad un apposito Fondo istituito presso l’INPS; - PREVIDENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI gestita dai “Fondi” o “Casse” pensioni istituite nell’ambito di ciascuna professione o per professioni similari. L’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA è esercitata attraverso le seguenti gestioni: • FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI (FPLD) al quale sono iscritti la generalità dei lavoratori dipendenti con la esclusione di quei lavoratori dipendenti iscritti obbligatoriamente a forme sostitutive o esclusive dell’AGO. Al FPLD sono iscritti anche: - i soci di società e di enti cooperativi di produzione e lavoro (DPR n. 602/70); - le persone dedite alla “piccola pesca” marittima e delle acque interne (legge n. 250/58); - i lavoratori a domicilio; 168 Nell’ambito del FPLD vi sono categorie di lavoratori con particolari normative previdenziali. Tra queste citiamo: - i naviganti marittimi (legge n. 413/84); - i soci di società e di enti cooperativi (DPR n. 602/70) - i lavoratori dipendenti da aziende agricole; - i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto dopo la soppressione, con effetto dall’1 gennaio 1996, dell’apposito Fondo sostitutivo dell’AGO (Dlgs n. 414/96); - i lavoratori dipendenti dall’ENEL e dalle aziende di produzione di elettricità nonché i lavoratori addetti ai servizi di telefonia dopo la soppressione dei rispettivi Fondi sostitutivi, già gestiti dall’INPS, operata con la legge finanziaria per il 2000; - i dirigenti d’azienda industriale, dopo la soppressione dell’INPDAI con la legge 249/2002 (legge finanziaria per il 2003); - i lavoratori domestici; - gli apprendisti. • GESTIONI SPECIALI ISTITUITE NELL’AMBITO DELL’INPS - GESTIONE SPECIALE per i dipendenti dagli Enti creditizi (ex fondi c.d. “esonerativi” dell’A.G.O. costituiti nell’ambito del FPLD con Dlgs n. 357/90); - GESTIONE SPECIALE AD ESAURIMENTO per gli iscritti al soppresso Fondo per gli spedizionieri doganali (legge n. 230/97); - GESTIONE SPECIALE per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere (legge n. 5/60); - FONDO DI PREVIDENZA per la erogazione dei trattamenti previdenziali del personale consortile in pensione e in servizio alla data del 31 marzo 1977 alle dipendenze del Consorzio autonomo del porto di Genova e in servizio alla data del 1° gennaio 1978 alle dipendenze dell’Ente porto di Trieste (art. 13 DL n. 873/86); • GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI. Si tratta delle seguenti gestioni: - ART: per la gestione della previdenza degli artigiani (legge n. 463/59); - COMM: per la gestione della previdenza degli addetti alle attività commerciali (legge n. 613/66); - CD/C/M: per la gestione della previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri (legge n. 1047/57) - GESTIONE SEPARATA per i lavoratori indipendenti e parasubordinati (art. 2, comma 26, legge n. 335/95). Sono iscritti in questa gestione i: - lavoratori titolari di rapporto di collaborazione in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni e di collaborazione coordinata e continuativa (ora collaborazione a progetto) (art. 50, comma 1, lettera c bis, del DPR 917/86 e art. 61, commi 1-3, DLgs 276/2003); - soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, arti e professioni, attività di lavoro autonomo con redditi diversi da quelli d'impresa, per cui, con o senza obbligo di iscrizione ad Albo professionale, non è prevista altra forma di assicurazione previdenziale obbligatoria (art. 53, comma 1, DPR 917/86); - lavoratori incaricati di vendite a domicilio il cui reddito annuo superi il limite di 5.000 euro (art. 36 L 426/71 e art. 44, comma 2, DL 269/2003); - prestatori di lavoro autonomo occasionale il cui reddito annuo superi il limite di 5.000 euro (art. 67, comma 1, lettera l del DPR 917/86 e art. 44, comma 2, DL 269/2003); G gestioni 169 Le gestioni previdenziali italiane - lavoratori con contratto di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549-54 del codice civile, i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (articolo 53, comma 2, lettera c, DPR 917/86 e art. 43 DL 269/2003, come modificato dall'art. 1, comma 157, L 311/2004). Le FORME SOSTITUTIVE dell’AGO sono gestite da alcuni Fondi operanti nell’ambito dell’INPS e da altri con propria autonomia gestionale • FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA (Gestione INPS) soppresso con la legge finanziaria per il 2000; • FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO (Gestione INPS ad esaurimento); • FONDO DI PREVIDENZA DEL CLERO SECOLARE E DEI MINISTRI DI CULTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA (Gestione INPS); • FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’ENEL E DELLA AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE (Gestione INPS) soppresso con la legge finanziaria per il 2000; • FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA (Gestione INPS) • ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI (INPDAI), soppresso con l’art. 42 della legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003); • ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” (INPGI) privatizzato a seguito del dlgs n. 509/94; • ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI (ENPALS) 170 Le FORME ESCLUSIVE dell’AGO sono riferite essenzialmente al trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti e dei dipendenti di alcuni Enti pubblici che hanno optato per esso. Per i dipendenti dello Stato e delle Aziende Autonome il trattamento di quiescenza era gestito direttamente dal Ministero del Tesoro tranne che per i dipendenti dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato per i quali vi era una apposita gestione nell’ambito della stessa azienda e per i dipendenti degli Uffici Locali di Agenzie del Ministero delle poste per i quali provvedeva l’IPOST (istituto Postelegrafonici). Per i dipendenti degli Enti Locali provvedevano quattro Casse Pensioni degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro. Attualmente si registra la seguente situazione: • per i dipendenti dell’ex Azienda Autonoma delle FS, opera il Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. costituito presso l’INPS (art. 43 legge 488/99); • a seguito della trasformazione del servizio delle poste in Ente Poste, con effetto dall’1 agosto 1994 anche i dipendenti degli Uffici Principali di tale Ente (oggi Poste Italiane S. p. A.) sono iscritti all’IPOST; • le quattro casse pensioni già gestite dagli Istituti di Previdenza, sono state trasferite nella competenza dell’INPDAP. Tali casse sono: – Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali - CPDEL (R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680); – Cassa Pensioni Sanitari - CPS (Legge 6 luglio 1939 n. 1035); – Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate - CPI (Legge 6 febbraio 1941 n. 176); – Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari - CPUG (Legge 12 luglio 1934 n. 2312). • Nell’ambito dell’INPDAP è costituita anche la Cassa Trattamenti Pensionistici per i Dipendenti dello Stato (CTPDS). La PREVIDENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI è gestita da Casse o Fondi pensioni organizzate, in genere, per singola professione. Tali gestioni sono: • Cassa di Previdenza per AVVOCATI E PROCURATORI (Legge 8 gennaio 1952 n. 6) • Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i CONSULENTI DEL LAVORO (Legge 23 novembre 1971 n. 1100) • Ente Nazionale Previdenza e Assistenza per i Dottori commercialisti (Legge 3 febbraio 1963 n. 100) • Ente Nazionale Previdenza e Assistenza per i FARMACISTI (R.D. 7 novembre 1929 n. 2174 DPR 9 novembre 1956 n.1719; DPR 6 febbraio 1976 n.175); • Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i GEOMETRI (Legge 24 ottobre 1955 n. 990) • Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli INGEGNERI E ARCHITETTI (Legge 4 marzo 1958 n. 179, D.P.R. 31 marzo 1961 n. 521) • Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i MEDICI (ENPAM) (R.D. 14 luglio 1937 n. 1484, D.M. 18 novembre 1981) • Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i NOTAI (DL 27 maggio 1923, n. 1324; D.M. 26 aprile 1948) • Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (Legge 9 febbraio 1963 n. 160) • Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i VETERINARI (Legge 15 febbraio 1958 n. 91; legge 18 agosto 1965, n. 1357; Legge 12 aprile 1991, n. 136); • Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura ENPAIA (DPR 1 luglio 1981, 1025; DM 2 gennaio 1986). Questo Ente gestisce il TFR e forme aggiuntive di previdenza per questi lavoratori. Si ricorda inoltre che il Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ha reso obbligatoria la tutela previdenziale anche per i liberi professionisti che ne erano sprovvisti. G gestioni 171 Le gestioni previdenziali italiane 172 È da tener presente che oltre alle quattro FORME PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE più sopra illustrate, vi sono alcuni Fondi o casse che erogano TRATTAMENTI INTEGRATIVI delle prestazioni erogate dalla forma di previdenza obbligatoria. Alcuni di questi Fondi o Casse sono gestiti direttamente dall’INPS: – FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE; – FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS; – GESTIONE SPECIALE per gli ex dipendenti da Enti disciolti e per gli ex dipendenti trasferiti alle dipendenze delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (istituita con l’art. 75 del DPR n. 761/79): Altri Fondi sono gestiti da appositi Enti come l’ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza agli Agenti e Rappresentanti di Commercio). Altri ancora sono gestiti direttamente dagli Enti datori di lavoro tra i quali l’INPS, l’ENPALS, l’INAIL e l’INPDAP. Vi sono infine altre Casse che fanno capo ad appositi Fondi che a loro volta affidano la gestione a compagnie di assicurazione o ad investitori istituzionali. Fondi contrattuali di previdenza complementare La previdenza complementare è in fase di riorganizzazione in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal DLgs 5 dicembre 2005, n. 252, con il quale sono state disciplinate le FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI e stabilito che le forme integrative già in essere devono conformarsi alla nuova disciplina. I Fondi contrattuali attivi al 31 dicembre 2005 sono 42. Ne riportiamo la denominazione in ordine alfabetico, l’indirizzo e il settore interessato. A sinistra di ogni denominazione il numero di iscrizione all’albo dei Fondi pensione, per i Fondi già autorizzati all’attività; i Fondi senza numero sono autorizzati alla sola raccolta delle adesioni e alla data della rilevazione hanno presentato istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività. Le notizie sono desunte dai siti Internet della Mefop S.p.A., controllata dal Ministero dell’economia, che ha il compito di sviluppare il mercato dei fondi pensione e della Co.Vi.P., Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione, istituita con lo stesso DLgs 124/93, che ha il compito di vigilare sul funzionamento dei fondi pensione e riferirne al Ministero del lavoro e, quindi, al Parlamento. G gestioni 89 ALIFOND - Viale dell’Astronomia, 30 - 00144 ROMA INDUSTRIA ALIMENTARE E AFFINI 106 ARCO - Via Foro Bonaparte, 65 - 20121 MILANO LEGNO E BOSCHIVO - LATERIZI E MANUFATTI - AFFINI - ARTIFOND - Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 ROMA LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE ARTIGIANO 148 ASTRI - Viale Liegi, 33 - 00198 ROMA LAVORATORI DEL SETTORE AUTOSTRADE, STRADE, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE 124 BYBLOS - Via Andrea Noale, 200 - 00010 ROMA EDITORIALI - GRAFICI - CARTOTECNICI - CARTAI - TRASFORMATRICI CARTA -CARTONI - PASTE SETTORI AFFINI 61 COMETA - Via Vittor Pisani, 31 - 20124 MILANO METALMECCANICI E AFFINI 122 CONCRETO - Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 ROMA INDUSTRIA CEMENTO CALCE E GESSO - MANUFATTI IN GESSO 96 COOPERLAVORO - Via C. Bartolomeo Piazza, 8 - 00161 ROMA COOPERATIVE DI LAVORO: LAVORATORI SOCI E DIPENDENTI 141 EDILPRE - Via delle Sette Chiese, 146 - 00145 ROMA LAVORATORI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI 145 ESPERO - Via M. Carcani, 61 - 00153 ROMA DIPENDENTI PUBBLICI DELLA SCUOLA 173 129 EUROFER - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA TRASPORTO PUBBLICO FERROVIE DELLO STATO SpA E SETTORI AFFINI CONNESSI AL TRASPORTO 128 F.I.L.COOP. PENSIONISTICO - Via Torino, 6 - 00184 ROMA COOPERATIVE E CONSORZI DEI SETTORI AGRICOLO AGRO-ALIMENTARE, FORESTALE E SETTORI AFFINI 107 FONCER - Via Giuseppe Mazzini, 329 – 40049 SASSUOLO (MO) CERAMICA PIASTRELLE E AFFINI 1 FONCHIM - Via G. B. Pirelli, 16/b - 20124 MILANO CHIMICA, FARMACEUTICA E SETTORI AFFINI 116 FONDAPI - Via Donatello, 75 - 00196 ROMA INTERCATEGORIALE PICCOLE E MEDIE AZIENDE CONFAPI 105 FONDARTIGIANI - Via Crescenzo del Monte, 25 - 00153 ROMA ARTIGIANI E PICCOLI E MEDI IMPRENDITORI 131 FONDAV - Via Alessandro Marchetti, 111 - 00148 ROMA PERSONALE NAVIGANTE DI CABINA 2 FONDENERGIA - Via del Giorgione, 63 - 00147 ROMA GRUPPO ENI 108 FONDO FAMIGLIA - Via dei Cappuccini, 6 - 00187 ROMA CASALINGHE E LAVORATORI PARASUBORDINATI – costituito dalla FEDERCASALINGHE 77 FONDODENTISTI - Via Sicilia, 43 – 00187 ROMA DENTISTI 125 FONDO GOMMA PLASTICA - Via San Vittore, 36 - 20123 MILANO INDUSTRIA GOMMA ED AFFINI E MATERIE PLASTICHE 143 FONDOPOSTE - Viale Europa, 175 - 00144 ROMA PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A 3 FONDO QUADRI E CAPI FIAT - Via Marochetti, 11 – 00187 TORINO QUADRI E CAPI DELLE AZIENDE DEL GRUPPO FIAT 94 FONSER - Via A. Salaino, 10 - 20144 MILANO AZIENDE DI ASSICURAZIONE E ASSISTENZA 123 FON.TE. - Piazza Giuseppe Gioacchino Belli, 2 - 00153 ROMA TERZIARIO - DISTRIBUZIONE - SERVIZI (CONFCOMMERCIO) E SETTORI AFFINI (COMMERCIO TURISMO E SERVIZI) 142 FOPADIVA - Avenue Conseil des Commis, 32 - 11100 AOSTA LAVORATORI DIPENDENTI DELLA VALLE D’AOSTA 174 99 FOPEN - Viale Regina Margherita, 137 - 00198 ROMA DIPENDENTI GRUPPO ENEL 101 FUNDUM - Via Nazionale, 60 - 00184 ROMA OPERATORI DEL COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO – costituito dalla CONFESERCENTI 93 LABORFONDS - Via della Rena, 26 - 39100 BOLZANO LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTINO ALTO ADIGE 146 MARCO POLO - Via Nazionale, 60 - 00184 ROMA SETTORI TURISMO (CONFESERCENTI) - TERMALE - DISTRIBUZIONE ED AFFINI - INDUSTRIA TURISTICA (FEDERTURISMO-CONFINDUSTRIA) - CATENE ALBERGHIERE (AICA) - FEDERTERME 126 MEDIAFOND - Viale Europa, 48 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI) MEDIASET E RADIOTELEVISIVO PRIVATO 100 PEGASO - Via Cavour, 179/A - 00184 ROMA INTERCATEGORIALE ELETTRICITA’ GAS E ACQUA MUNICIPALIZZATE 127 PREVAER - Viale Castello della Magliana, 38 - 00148 ROMA AZIENDE DI GESTIONE AEROPORTUALE E DEI SERVIZI AEROPORTUALI DI ASSISTENZA A TERRA, PERSONALE A TERRA COMPAGNIE AEREE 136 PREVEDI - Via Nomentana, 126 - 00161 IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANE EDILI E AFFINI 88 PREVIAMBIENTE - Via Modena, 50 - 00184 ROMA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE E AFFINI 102 PREVICOOPER - Via C. Bartolomeo Piazza, 8 - 00161 ROMA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA 130 PREVIDOC - Via Poli, 29 - 00187 ROMA COMMERCIALISTI 117 PREVIMODA - Viale Sarca, 223 - 20126 MILANO TESSILE - ABBIGLIAMENTO - CALZATURA - PELLI - CUOIO E VARIE (INDUSTRIA) 104 PREVIVOLO - Viale Alessandro Marchetti, 111 - 00148 ROMA PILOTI E TECNICI DI VOLO 139 PRIAMO - Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 ROMA ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E LAVORATORI SETTORI AFFINI 87 SOLIDARIETA’ VENETO - Via Querini, 27 - 30172 VENEZIA LAVORATORI DELLE AZIENDE DI TUTTI I SETTORI INDUSTRIALI DEL VENETO 103 TELEMACO - Via Tagliamento, 14 - 00198 ROMA TELECOMUNICAZIONE 175 Gli interessi legali di mora e la rivalutazione monetaria del credito T utti gli Istituti di previdenza sono tenuti a corrispondere interessi legali in caso di ritardato pagamento delle prestazioni: fino a tutto il 1991, spettava anche la maggior somma per svalutazione monetaria mentre, dal 1° gennaio 1992, per effetto della legge n. 412/91, i due benefici non possono essere cumulati, restando fruibile quello più favorevole. Attualmente l’INPS corrisponde gli interessi computati a partire dal 121° giorno dalla domanda di prestazione; l’INPDAP paga d’ufficio interessi e rivalutazione monetaria per i provvedimenti di riconoscimento di pensione (decreti) emessi dal 1° gennaio 1992 in poi, prescindendo dalla prescrizione per tutto il periodo in cui il trattamento ha avuto la caratteristica della provvisorietà. Per i provvedimenti emessi in data anteriore al 1° gennaio 1992, fermi restando i termini di prescrizione che decorrono dal decreto di pensione definitiva, gli interessi sono liquidati a domanda dell’interessato. Riportiamo di seguito la tabella riepilogativa dei valori percentuali degli interessi spettanti nel tempo. Per quanto riguarda l’individuazione del momento della formazione del ritardo (dies a quo) l’INPDAP fa riferimento ai termini previsti dai Regolamenti emanati dalle diversi Amministrazioni, in attuazione della L. 241/90 sulla trasparenza. Tale posizione è peraltro avallata da una consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti. Va in ogni caso tenuto presente che per i pubblici dipendenti, a decorrere dal 29 marzo 1997, il ritardo si verifica se la prestazione viene liquidata dopo il 30° giorno dalla data di cessazione dal servizio. Il diritto agli interessi è soggetto a prescrizione quinquennale, salvo interruzione dei termini. 176 DISPOSIZIONE LEGISLATIVA PERIODO Codice civile - Art. 1284 Legge 26/11/1990, n. 353 (art. 1) Legge 29/12/1990, n. 408 (art. 13) Legge 23/12/1996 n. 662 D.M. Ministro tesoro, bilancio e Programmazione economica 11/12/2000 D.M. Ministro finanze e economia 11/12/2001 D.M. economia e finanze Fino al 15/12/1990 dal 16/12/1990 al 31/12/1996 dall’1/1/1997 al 31/12/1998 dall’1/1/2001 al 31/12/2001 5% 3,5% dall’1/1/2002 al 31/12/2003 dall’1/1/2004 3% 2,5% MISURA SAGGIO 5% 10% L’imposta sul reddito delle persone fisiche I n due distinte occasioni, con la legge 289/2002 e con la legge 311/2004 (il primo e il secondo “modulo” della riforma fiscale del Governo Berlusconi), il Testo Unico delle disposizioni sull’Imposta sui Redditi delle persone fisiche, il DPR 917/86 (TUIR), è stato profondamente modificato. Dal sistema vigente fino al 2002, caratterizzato sostanzialmente dalla modulazione dell’onere fiscale ottenuta mediante l’applicazione di diverse e dettagliate detrazioni ad un’imposta calcolata sulla pressoché totalità del reddito, si è passati ad un sistema in cui la modulazione del carico fiscale avviene esclusivamente nella fase di determinazione del reddito da considerare imponibile. A conti fatti, il reddito imponibile può coincidere con il reddito complessivo, con una parte di esso o risultare pari a zero dopo l’applicazione di deduzioni a vario titolo e d’importo inversamente proporzionale a quello del reddito complessivo. Questo sistema – secondo i promotori – permetterebbe di rispettare anche il principio costituzionale della progressività dell’imposta che, con il sistema precedente, era garantito dal numero e dalla dinamica delle aliquote, ore ridotte a tre. Eliminate le detrazioni d’imposta di qualsiasi tipo (resta possibile detrarre dall’imposta lorda solo la quota detraibile di oneri quali gli interessi passivi per mutuo casa, le spese mediche e sanitarie, ecc., di cui all’art. 15 del TUIR), dal 1° gennaio 2005 il calcolo dell’imposta sul reddito avviene in due fasi: 1. determinazione della base imponibile. Per determinare la base imponibile ai fini dell’Irpef nazionale, oltre alla deduzione degli oneri e dei redditi indicati nell’art. 10 del TUIR si deve procedere anche alla deduzione di una somma di importo variabile a seconda del tipo (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo) e dell’importo del reddito complessivo (art. 11 del TUIR). Chi ha carichi di famiglia, procederà ad una seconda deduzione, determinata, in maniera del tutto analoga alla prima, sulla base dell’importo del reddito e del carico familiare (art. 12 del TUIR). Per determinare l’imponibile delle aliquote addizionali locali dell’Irpef, il reddito assoggettabile va ridotto degli oneri e redditi deducibili di cui all’art. 10 del TUIR e della nuova deduzione per carichi di famiglia di cui all’art. 12 TUIR (Agenzia delle entrate del Ministero economia e finanze, circolare n. 31/E del 6 giugno 2005) mentre non può essere applicata la deduzione di cui all’art. 11 TUIR (art. 2, comma 4, L 289/2002); 2. determinazione dell’imposta lorda. Per determinare l’imposta, si applicano alla base imponibile le aliquote di tassazione pertinenti per ciascuno dei tre scaglioni di reddito. Sulla quota oltre i 100.000 euro annui si applica un tributo aggiuntivo, cosiddetto “di solidarietà”, nella misura del 4%. Questo tri- 177 L’imposta sul reddito delle persone fisiche buto non fa parte delle disposizioni del TUIR ma deve essere trattato come un’imposta vera e propria, ai fini della determinazione e della materiale corresponsione. La clausola di salvaguardia Per l’anno di prima applicazione, il 2005, l’imposta determinata secondo queste disposizioni viene applicata d’ufficio dal sostituto d’imposta nel corso dell’anno ma il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi (quindi nel 2006) può rideterminare l’imposta dovuta applicando le disposizioni del primo modulo, vigenti dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2004, oppure quelle vigenti in precedenza, se più favorevoli, ottenendo il rimborso della differenza con modello 730. Questa possibilità è stata confermata anche per il 2006, quindi in sede di dichiarazione dei redditi da effettuare nel 2007, con l’art. 1, com. 124, della legge 23.12.2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006) La tassazione delle pensioni Con l’introduzione della deduzione, per la prima volta si è determinata una differenza a danno dei pensionati rispetto ai lavoratori dipendenti, ancorché il reddito da pensione sia fiscalmente assimilato a reddito da lavoro dipendente. Infatti, il reddito da pensione non è imponibile se non supera 7.000 euro annui, mentre i lavoratori dipendenti non pagano tasse fino a 7.500 euro. Per ovviare in parte a questa disparità, è stata introdotta una correzione nella normativa: l’imposta dovuta sulle pensioni di importo annuo compreso fra 7.001 e 7.500 euro non è dovuta se il titolare non ha altri redditi oltre la o le pensioni o se tali redditi non siano costituiti altro che dalla rendita catastale dell’abitazione principale e sue pertinenze e dal reddito di terreni, purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Inoltre, per neutralizzare l’“effetto - soglia”, l’imposta dovuta su pensioni di importo annuo compreso tra 7.501 e 7.800 euro, quando il titolare possa far valere le condizioni generali sopra richiamate, viene ridotta, se superiore, all’importo della differenza tra il reddito da pensione e la soglia di 7.500 euro. Le deduzioni d’imponibile esplicano la loro efficacia per 12 mensilità all’anno e non vengono applicate in sede di calcolo dell’Irpef sulla tredicesima mensilità; inoltre, per evitare di trattenere da ogni rata di pensione anche una quota di Irpef dovuta sulla tredicesima mensilità prima che essa sia stata effettivamente percepita, l’importo mensile degli scaglioni per la determinazione dell’aliquota d’imposizione corrisponde all’importo annuo degli stessi diviso per dodici e non per tredici. Tutto questo comporta una differenza tra l’importo netto della tredicesima mensilità di pensione e quello delle altre mensilità. Anche l’importo netto della rata di dicembre risulta differente da quello delle rate precedenti, perché la legge prescrive che l’Irpef addizionale dovuto in base al reddito di un anno venga trattenuto l’anno seguente in non più di 11 rate e comunque fino e non oltre il rateo di novembre. 178 Perciò, per calcolare l’imposta effettivamente dovuta su ciascuna delle prime 12 rate di pensione, si utilizzano i valori mensili delle deduzioni e degli scaglioni d’aliquota; per calcolare l’imposta dovuta sulla tredicesima, invece, occorre sommare le quote di Irpef effettivamente trattenute dalle prime dodici rate e sottrarre tale somma dall’importo dell’imposta calcolata sull’intero reddito annuo: la differenza costituisce l’importo dell’Irpef dovuta sulla tredicesima. Questa regola ha un’eccezione: quando una stessa persona percepisca più di un trattamento pensionistico gli Enti erogatori, sostituti d’imposta, sono tenuti a calcolare la tassa dovuta sull’importo complessivo delle pensioni e a ripartirla in proporzione all’imponibile erogato da ciascuno di essi. Di conseguenza, poiché quello che viene ripartito è il risultato del calcolo condotto utilizzando i valori annui di deduzioni e di scaglioni d’aliquota, il peso dell’Irpef risulterà ripartito equamente su tutte le rate di pensione, tredicesima compresa (Agenzia delle entrate del Ministero dell’economia e finanze, circolare n. 57 del 22 dicembre 2003). I irpef Per facilitare le operazioni di calcolo, questo “Vademecum” riporta di seguito deduzioni e scaglioni d’aliquota prima nei loro valori mensili e poi nei loro valori annui. Per permettere una valutazione della convenienza delle norme previgenti, inoltre, si riportano anche (su fondo grigio) le tabelle con i valori annui delle aliquote e detrazioni vigenti, rispettivamente, al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2004. 179 CALCOLO DELL’IMPOSTA MENSILE SULLA PENSIONE come effettuata dal sostituto d’imposta Mensilità di pensione diverse dalla 13ª 1 - Determinazione della base imponibile Pensionati senza carichi di famiglia importo mensile della pensione al netto degli oneri deducibili compreso fra importo della deduzione applicabile (art. 11 del TUIR) base imponibile mensile pari o superiore all’importo mensile della pensione zero € 1,00 ed € 573,18 € 573,19 ed € 2.538,46 583,33 X [(33.000 - importo annuo pensione) : 26.000] importo mensile pensione meno deduzione € 2.538,47 ed € qualsiasi zero intero importo mensile pensione Nota: Il risultato delle operazioni contenute nella parentesi quadra va troncato al quarto decimale Pensionati con familiari a carico Importo massimo teorico deduzione per: mensile annuo art. 11 583,33 266,67 287,50 308,33 266,67 241,67 7.000 3.200 3.450 3.700 3.200 2.900 art. 12 assicurare la progressività dell’imposizione coniuge a carico ciascun figlio di età inferiore a 3 anni ciascun figlio portatore di handicap primo figlio se il coniuge manca ciascun altro figlio a carico Importo denominatore formula 26.000 78.000 Importo effettivamente applicabile formule per l’importo delle deduzioni art. 11 art. 12 180 base imponibile mensile importo mensile pensione meno risultato della formula art. 11 somma deduzioni mensili massime X meno risultato [(78.000 + somma deduzioni annue massime - pensione annua) : 78.000] della formula art. 12 583,33 X [(33.000 - importo annuo pensione) : 26.000] Note: Il risultato delle operazioni contenute nella parentesi quadra va troncato al quarto decimale Nelle formule vanno inseriti gli importi massimi delle sole deduzioni teoricamente spettanti in base alla situazione familiare Gli importi delle deduzioni per i figli vanno moltiplicati per il numero dei soggetti a carico e divisi in relazione alla quota di pertinenza 2 - Determinazione dell’imposta Aliquote d’imposizione in vigore dal 1° gennaio 2005 Scaglione in cui si situa l’importo complessivo mensile del reddito imponibile Aliquota marginale da applicare Correttivo da detrarre dal risultato (imposta massima dello scaglione) Da € 1,00 a€ 2.166,67 23,0% - 498,33 Da € 2.166,68 a€ 2.791,67 33,0% 216,67 704,58 Da € 2.791,68 a€ 8.333,33 39,0% 384,17 2.865,83 Da € 8.333,34 in poi 43,0% 717,50 s. q. NB Se dovute, l’addizionale regionale dell’IRPEF e le altre addizionali locali verranno trattenute nel corso dell’anno seguente in un numero massimo di 11 rate 13ª mensilità di pensione Determinazione dell’imposta imposta calcolata sul reddito annuo da pensione meno (imposta calcolata su base mensile X n. mensilità riscosse nello stesso anno esclusa la 13ª) uguale imposta da detrarre dalla 13ª mensilità I irpef 181 CALCOLO DELL’IMPOSTA ANNUA SULLA PENSIONE 1 - Determinazione della base imponibile Pensionati senza carichi di famiglia importo della deduzione applicabile (art. 11 del TUIR) importo annuo della pensione al netto degli oneri deducibili compreso fra € € 1,00 ed € fissa 7.000,00 3.000,00 7.000,01 ed € 33.000,00 € 33.000,01 ed€ rapportabile al periodo + totale (se anno pieno) 4.000,00 = 7.000 7.000 X [(33.000 - reddito) / 26.000] qualsiasi base imponibile zero importo annuo pensione meno deduzione intero importo annuo pensione 0,00 Note Il risultato delle operazioni contenute nella parentesi quadra va troncato al quarto decimale Lo schema può essere utilizzato anche per reddito da lavoro dipendente o autonomo, avendo cura di sostituire l’importo di 4.000 euro rispettivamente con 4.500 e 1.500 e, conseguentemente, quello di 7.000 con, rispettivamente, 7.500 e 4.500 Pensionati con familiari a carico Importo massimo teorico deduzione per: annuo art. 11 assicurare la progressività dell’imposizione coniuge a carico ciascun figlio di età inferiore a 3 anni art. 12 ciascun figlio portatore di handicap primo figlio se il coniuge manca ciascun altro figlio a carico spese per assistenza personale continuativa a sé o familiare 7.000 3.200 3.450 3.700 3.200 2.900 1.820 Importo denominatore formula 26.000 78.000 Importo effettivamente applicabile formule per l’importo delle deduzioni art. 11 7.000 X [(33.000 - importo annuo pensione) : 26.000] art. 12 somma deduzioni annue massime X [(78.000 + somma deduzioni annue massime - pensione annua) : 78.000] 182 base imponibile annua importo annuo pensione meno risultato della formula art. 11 meno risultato della formula art. 12 Note Il risultato delle operazioni contenute nella parentesi quadra va troncato al quarto decimale. Nelle formule vanno inseriti gli importi massimi delle sole deduzioni teoricamente spettanti in base alla situazione familiare. Gli importi delle deduzioni per i figli vanno moltiplicati per il numero dei soggetti a carico e divisi per quota di pertinenza. L’mporto massimo teorico della deduzione per spese di assistenza non può superare l’importo annuo delle spese effettivamente sostenute, se inferiore a 1.820 euro. 2 - Determinazione dell’imposta Aliquote d’imposizione in vigore dal 1° gennaio 2005 Scaglione in cui si situa l’importo complessivo annuo del reddito imponibile Aliquota marginale da applicare Correttivo da detrarre dal risultato (imposta massima dello scaglione) Da € 1,00 a€ 26.000,00 23,0% - 5.980,00 Da € 26.000,01 a€ 33.500,00 33,0% 2.600,00 8.455,00 Da € 33.500,01 a€ 100.000,00 39,0% 4.610,00 34.390,00 Da € 100.000,01 in poi 43,0% 8.610,00 s. q. NB Se dovute, l’addizionale regionale dell’IRPEF e le altre addizionali locali verranno trattenute nel corso dell’anno seguente in un numero massimo di 11 rate AZZERAMENTO E RIDUZIONE D’IMPOSTA PER TITOLARI DI SOLO REDDITO DA PENSIONE* Se l’importo annuo della pensione è compreso fra … * € € 1,00 7.000,01 ed € ed € 7.000,00 7.500,00 € 7.500,01 ed € 7.800,00 € 7.800,01 ed € qualsiasi L’imposta netta risultante dal calcolo è pari a zero viene azzerata si paga fino a un massimo pari all’importo annuo del reddito di pensione diminuito di 7.500 euro si paga integralmente senza limiti oltre, eventualmente, a reddito da terreni di importo annuo non superiore a 185,92 euro e reddito di qualsiasi importo dell’abitazione principale e pertinenze Prontuario per l’applicazione delle norme di salvaguardia In occasione dell’introduzione del primo modulo della riforma fiscale la legge istitutiva conteneva una norma di salvaguardia secondo la quale chi avesse subito un aggravio d’imposta nell’applicare le nuove norme al reddito di competenza dell’anno 2003 avrebbe potuto applicare le vecchie e recuperare a conguaglio l’eventuale differenza, con quanto già trattenuto dal sostituto d’imposta, in sede di denuncia dei redditi, cioè nel 2004 (art. 2, commi 3 e 11, L 289/2002). L’anno dopo, questa possibilità fu ripetuta (art. 2, comma 12, L 350/2003) e quindi, nel 2005, per calcolare l’imposta sui redditi prodotti nel corso del 2004, fu possibile scegliere se applicare le norme vigenti dal 1 gennaio 2003 o quelle vigenti fino al 31 dicembre 2002. Dal 1 gennaio 2005 è entrato in vigore anche il secondo modulo della riforma I irpef 183 fiscale e, con esso, una nuova norma di salvaguardia: chi subisca un aggravio d’imposta a causa delle nuove disposizioni, nel 2006 potrà chiedere in alternativa l’applicazione non solo di quelle vigenti al 31 dicembre 2004 ma anche di quelle vigenti al 31 dicembre 2002 (art. 1, comma 352, L 311/2004). L’opzione sarà esercitabile anche nel 2007, in sede di denuncia dei redditi conseguiti nel 2006, in base alla proroga stabilita con la legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 124, L 266/2005). Per permettere una scelta consapevole, in questo prontuario sono riprodotte le tabelle utili per il calcolo dell’imposta secondo ambedue le normative previgenti, raggruppate ed organizzate in due rapidi promemoria. L’imposta sul reddito delle persone fisiche Promemoria della normativa vigente al 31 dicembre 2002 (L 388/2000) 1. Determinazione della base imponibile. La base imponibile si determinava semplicemente deducendo dal reddito complessivo assoggettabile all’Irpef l’importo degli oneri e redditi deducibili elencati nell’art. 10 del TUIR. 2. Determinazione dell’imposta lorda. L’imposta lorda si calcolava applicando alla base imponibile l’aliquota o le aliquote pertinenti di cui alla tabella allora in vigore, che si riporta qui sotto. 3. Determinazione dell’imposta netta. L’imposta netta si ricavava dalla lorda detraendovi l’importo delle detrazioni d’imposta allora riconosciute: detrazione per spese di produzione del reddito da lavoro dipendente, che si applicava anche ai redditi di pensione; detrazione per carichi di famiglia; detrazione riservata ai titolari di solo reddito da pensione. Se ne riportano le tabelle di seguito, nelle pagine 185, 186 e 187. Inoltre, dall’imposta lorda poteva essere detratta parte delle spese detraibili elencate nell’art. 15 del TUIR. Determinazione dell’imposta lorda Aliquote d’imposizione in vigore al 31 dicembre 2002 Scaglione in cui si situa l’importo complessivo annuo del reddito imponibile Aliquota marginale da applicare Correttivo da detrarre dal risultato (imposta massima dello scaglione) Da € 0,01 a€ 10.329,14 18,0% - 1.859,25 Da € 10.329,15 a€ 15.493,71 24,0% 619,75 3.098,74 Da € 15.493,72 a€ 30.987,41 32,0% 1.859,24 8.056,73 Da € 30.987,42 a€ 69.721,68 39,0% 4.028,36 23.163,10 184 Da € 69.721,69 in poi 45,0% 8.211,55 s.q Determinazione dell’imposta netta Detrazione per lavoro dipendente e pensioni in vigore al 31 dicembre 2002 Scaglione in cui si situa l’importo complessivo annuo del reddito Importo annuo Importo mensile Da € 0,01 a € 6.197,48 1.146,53 95,54 Da € 6.197,49 a € 6.352,42 1.084,56 90,38 Da € 6.352,43 a € 6.507,36 1.032,91 86,08 Da € 6.507,37 a € 7.746,85 981,27 81,77 Da € 7.746,86 a € 7.901,79 903,80 75,32 Da € 7.901,80 a € 8.056,73 826,33 68,86 Da € 8.056,74 a € 8.211,66 748,86 62,41 Da € 8.211,67 a € 8.263,31 686,89 57,24 Da € 8.263,32 a € 8.779,77 650,74 54,23 Da € 8.779,78 a € 9.296,22 614,58 51,22 Da € 9.296,23 a € 9.812,68 578,43 48,20 Da € 9.812,69 a € 15.493,71 542,28 45,19 Da € 15.493,72 a € 20.658,28 490,63 40,89 Da € 20.658,29 a € 25.822,84 438,99 36,58 Da € 25.822,85 a € 30.987,41 387,34 32,28 Da € 30.987,42 a € 31.142,35 335,70 27,97 Da € 31.142,36 a € 36.151,98 284,05 23,67 Da € 36.151,99 a € 41.316,55 232,41 19,37 Da € 41.316,56 a € 46.481,12 180,76 15,06 Da € 46.481,13 a € 46.687,70 129,11 10,76 Da € 46.687,71 a € 51.645,69 77,47 6,46 Da € 51.645,70 in poi 51,65 4,30 I irpef 185 Ulteriore detrazione per i pensionati* in vigore al 31 dicembre 2002 Scaglione in cui si situa l’importo annuo del reddito da pensione Età < 75 ≥ 75 Fino a euro a€ Fino a euro da € 4.854,70 a€ da € 9.296,23 a€ da € 9.554,46 a€ Importo annuo Importo mensile 98,13 61,97 222,08 185,92 92,96 46,48 8,18 5,16 18,51 15,49 7,75 3,87 4.854,69 9.296,22 4.854,69 9.296,22 9.554,45 9.812,68 da € 4.854,70 * Spetta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo non superiore a quelli indicati nella tabella ed eventualmente: - il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; - reddito da terreni di importo non superiore ad euro 185,92 Detrazione per coniuge a carico in vigore al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2004 Scaglione in cui si situa l’importo complessivo annuo del reddito Da € Da € Da € Da € 0,01 15.493,72 30.987,42 51.645,70 a€ a€ a€ in poi Importo annuo 15.493,71 30.987,41 51.645,69 Importo mensile 546,18 496,60 459,42 422,23 45,51 41,38 38,28 35,19 Detrazione per figli a carico in vigore al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2004 Carico familiare contribuente con un figlio a carico contribuente con due figli a carico contribuente con tre figli a carico con quattro o più figli a carico 186 Reddito del contribuente Fino da € 36.151,99 oltre € 51.654,69 Fino da € 41.316,56 oltre € 51.645,69 Fino da € 46.481,13 oltre € 51.645,69 Importo annuo spettante a € 36.151,98 a € 51.645,69 a € 41.316,55 per ambedue a € 51.645,69 per il primo per ambedue a € 46.481,12 per ciascuno a € 51.645,69 per il primo per ciascuno indipendentemente dal reddito €516,46 €303,68 €285,08 €516,46 €303,68 per il secondo € 336,73 €285,08 €516,46 €303,68 per ciascun altro € 336,73 €285,08 per ciascuno €516,46 Se la detrazione spetta a più contribuenti, l’importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto. Per i figli di età inferiore a tre anni spetta una ulteriore detrazione di importo annuo di € 123,95 per ciascun figlio. Detrazione per persone a carico diverse dal coniuge e dai figli in vigore al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2004 Reddito Da 0,01 a 51.645,69 Da 51.645,70 in poi Importo annuo mensile 303,68 285,08 25,31 23,76 Se la detrazione spetta ad un solo contribuente viene attribuita per intero. Se la detrazione spetta a più contribuenti, l’importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto. Promemoria della normativa vigente al 31 dicembre 2004 (L 289/2002) 1. Determinazione della base imponibile. La base imponibile si determinava deducendo dal reddito complessivo assoggettabile all’Irpef sia l’importo degli oneri e dei redditi deducibili elencati nell’art. 10 del TUIR sia la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, di cui all’art. 11 del TUIR, calcolata secondo gli stessi criteri che si seguono oggi e che sono riportati sopra, a pag. 182. 2. Determinazione dell’imposta lorda. L’imposta lorda si calcolava applicando alla base imponibile l’aliquota o le aliquote pertinenti di cui alla tabella allora in vigore, che si riporta a pagina seguente. 3. Determinazione dell’imposta netta. L’imposta netta si ricavava dalla lorda detraendovi l’importo delle detrazioni d’imposta per assicurare la progressività dell’imposizione che, nel periodo 2003-2004, hanno sostituito quelle in precedenza previste per spese di produzione del reddito, e le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, che erano rimaste immutate. L’ulteriore detrazione d’imposta per i pensionati era stata abrogata. Per le detrazioni d’imposta per assicurare la progressività del reddito si veda sotto, alle pagg. 188-189. Per le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia (coniuge, figli e persone diverse) si usano le stesse tabelle pubblicate in questa stessa pagina e nella pagina a fianco. Immutata, e quindi applicabile, la normativa degli oneri detraibili. I irpef 187 Determinazione dell’imposta lorda Aliquote d’imposizione in vigore al 31 dicembre 2004 Scaglione in cui si situa l’importo complessivo annuo del reddito imponibile Aliquota marginale da applicare Correttivo da detrarre dal risultato (imposta massima dello scaglione) Da € 1,00 a€ 15.000,00 23,0% - 3.450,00 Da € 15.001,00 a€ 29.000,00 29,0% 900,00 7.510,00 Da € 29.001,00 a€ 32.600,00 31,0% 1.480,00 8.626,00 Da € 32.601,00 a€ 70.000,00 39,0% 4.088,00 23.212,00 Da € 70.001,00 in poi 45,0% 8.288,00 s. q. Determinazione dell’imposta netta Detrazione per reddito da lavoro dipendente in vigore al 31 dicembre 2004 Scaglione in cui si situa l’importo complessivo* annuo del reddito Da € Da € Da € Da € Da € Da € Da € L’imposta sul reddito delle persone fisiche 188 a€ a€ a€ a€ a€ a€ in poi 1,00 27.001,00 29.501,00 36.501,00 41.501,00 46.701,00 52.001,00 * 27.000,00 29.500,00 36.500,00 41.500,00 46.700,00 52.000,00 Importo annuo 0,00 130,00 235,00 180,00 130,00 25,00 0,00 Importo mensile 0,00 10,83 19,58 15,00 10,83 2,08 0,00 Ai fini delle detrazioni d’imposta, il reddito complessivo si intende al netto della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze. Detrazione per reddito da pensione in vigore al 31 dicembre 2004 Scaglione in cui si situa l’importo complessivo* annuo del reddito Da € Da Da Da Da Da Da Da Da € € € € € € € € 1,00 24.501,00 27.001,00 29.001,00 31.001,00 36.501,00 41.501,00 46.701,00 52.001,00 a € a € a € a € a € a € a € a € in poi 24.500,00 27.000,00 29.000,00 31.000,00 36.500,00 41.500,00 46.700,00 52.000,00 Importo annuo 0,00 70,00 170,00 290,00 230,00 180,00 130,00 25,00 0,00 Importo mensile 0,00 5,83 14,17 24,17 19,17 15,00 10,83 2,08 0,00 Detrazione per reddito da lavoro autonomo in vigore al 31 dicembre 2004 Scaglione in cui si situa l’importo complessivo* annuo del reddito Da Da Da Da Da * € € € € € 1,00 25.501,00 29.401,00 31.001,00 32.001,00 a € a € a € a € in poi 25.500,00 29.400,00 31.000,00 32.000,00 Importo annuo 0,00 80,00 126,00 80,00 0,00 Ai fini delle detrazioni d’imposta, il reddito complessivo si intende al netto della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze. Importo mensile 0,00 6,67 10,50 6,67 0,00 I irpef 189 IMPORTO AGGIUNTIVO DELLE PENSIONI AL MINIMO (Art. 70, commi 7 - 10, della legge 388/2000) 2006 misura intera dell’importo aggiuntivo limite di importo della/delle pensioni - fino al quale l’importo aggiuntivo spetta in misura intera - oltre il quale l’importo aggiuntivo non spetta neanche in misura parziale limite di reddito per il diritto all’importo aggiuntivo - limite individuale - limite coniugale (in aggiunta al limite individuale) mensile annuo (€ 11,92) € 154,94 € 427,58 € 5.558,54 € 439,50 € 5.713,48 - € 8.337,81 € 16.675,62 NB - nell’importo delle pensioni non vanno considerati i trattamenti di famiglia; vanno considerati, invece, la maggiorazione sociale delle pensioni, di qualsiasi importo, il relativo incremento e la maggiorazione ex combattenti - nel reddito personale e coniugale vanno considerati soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF (esclusi la rendita della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate) L’imposta sul reddito delle persone fisiche - incapienti 190 Pensione di vecchiaia REGIME RETRIBUTIVO Il requisito di età L a pensione di vecchiaia spetta, in presenza di un requisito contributivo piuttosto contenuto, al raggiungimento dell’età cosiddetta pensionabile, fissata a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini in tutti i Fondi o Gestioni, salvi i seguenti casi particolari: personale di volo e il personale viaggiante delle ferrovie e delle società di trasporto pubblico; particolari categorie dello spettacolo; i lavoratori non vedenti ed i lavoratori invalidi in misura non inferiore all’80%; gli appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, i vigili del fuoco, le guardie carcerarie e forestali; i lavoratori che svolgono attività usuranti, per i quali l'età pensionabile è anticipata. Il requisito di contribuzione Il requisito minimo assicurativo e contributivo è pari a 20 anni (era pari a 15 fino al 1993, anno dal quale è cominciato a crescere fino al 2001, quando si é raggiunta quota 20). È confermato il precedente requisito di 15 anni di contributi o il requisito inferiore spettante in base a condizioni particolari: • per coloro che entro il 31.12.1992 hanno maturato i 15 anni di contribuzione ed assicurazione; • per coloro che hanno ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell’iscrizione alla gestione o fondo previdenziale di provenienza entro il 31 dicembre 1992, anche se non hanno mai effettuato versamenti volontari; • per i lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa ma che per almeno 10 anni risultino occupati per meno di 52 settimane all'anno; • per i lavoratori non vedenti (10 anni di anzianità contributiva ed assicurativa). Per i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari nel periodo tra il 30 aprile 1951 ed il 31 dicembre 1961, si mantengono i particolari requisiti ridotti acquisiti con tale autorizzazione. Inoltre, i lavoratori dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se aumentata dei periodi intercorrenti tra questa data e il compimento dell’età pensionabile, non consentirebbe di conseguire il nuovo requisito assicurativo e contributivo (art. 2, comma 3, lettera c, del DLgs 503/92), possono far valere un requisito ridotto fino ad un minimo costituito dal vecchio requisito (15 anni). 191 TABELLA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL PERIODO DI PASSAGGIO DAI 55 AI 60 (DONNE) E DAI 60 AI 65 ANNI (UOMINI) E DAI 15 AI 20 ANNI DI CONTRIBUTI Se la data di nascita è compresa nel periodo: donne uomini 1.1.1937 - 31.12.1937 1.1.1938 - 31.12.1938 1.1.1939 - 30.6.1939 1.7.1939 - 31.12.1939 1.1.1940 - 30.6.1940 1.7.1940 - 31.12.1940 dal 1941 in poi 1.1.1932 - 31.12.1932 1.1.1933 - 31.12.1933 1.1.1934 - 30.6.1934 1.7.1934 - 31.12.1934 1.1.1935 - 30.6.1935 1.7.1935 - 31.12.1935 dal 1936 in poi La pensione di vecchiaia la prima decorrenza utile (in presenza di tutti i requisiti e secondo la data di nascita) è compresa nel periodo: 1.2.1992 - 1.1.1993 1.2.1993 - 1.1.1994 1.2.1995 - 1.7.1995 1.8.1996 - 1.1.1997 1.2.1998 - 1.7.1998 1.8.1999 - 1.1.2000 dal 1.1.2001 Cessazione del rapporto di lavoro dipendente e decorrenza della pensione Per tutti i trattamenti con decorrenza successiva al 1° gennaio 1993, condizione per l’accesso è la cessazione del rapporto di lavoro. La pensione decorre dal mese successivo a quello in cui risultano perfezionati tutti e tre i requisiti (di età, contributivo e di cessazione del rapporto): tuttavia è possibile scegliere la decorrenza al 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, sempreché si sia in presenza di tutti i requisiti. Riepilogo Dal momento che i requisiti di età e di contribuzione sono stati in graduale aumento nel periodo che va dal 1° gennaio 1993 al 1° gennaio 2001, la tabella sopra permette la ricerca dei requisiti di età e contribuzione richiesti nel periodo transitorio basandosi sulla data di nascita dell’interessato. A fianco, uno schema di calcolo permette di determinare il requisito personale ridotto per le persone che, avendo iniziato a versare contributi prima del 1° gennaio 1993, compiono l’età pensionabile prima di avere raggiunto il requisito contributivo minimo stabilito dalla legge. 192 P pensione - di vecchiaia età pensionabile richiesta nel periodo (in anni) donne 55 55 56 57 58 59 60 requisito assicurativo e contributivo richiesto nel periodo uomini in anni in settimane in giornate (agricoli) 60 60 61 62 63 64 65 15 16 17 17 18 19 20 780 832 884 884 936 988 1.040 4.050 4.320 4.590 4.590 4.860 5.130 5.400 SCHEMA PER LA RICERCA DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO RIDOTTO (art. 2, comma 3, lettera c, DLgs 503/92) La data di compimento dell’età pensionabile è …………… Numero di contributi settimanali accreditati al 31.12.1992: ______________________ + Numero di settimane di calendario tra la data del 1.1.1993 e la fine del mese in cui si compirà l’età pensionabile: ______________________ = NUOVO REQUISITO PERSONALE ====================== MA: - se il risultato è minore di 780 allora il requisito è fissato a 15 anni - se il risultato è maggiore del requisito pieno allora è sufficiente il possesso di quest’ultimo 193 La pensione di vecchiaia REGIME CONTRIBUTIVO Per i lavoratori che hanno iniziato la loro “vita” lavorativa e assicurativa dopo il 1995, la legge 335/95 aveva previsto la possibilità di ottenere la pensione in presenza di un requisito contributivo molto ridotto e ad un’età variabile, a scelta del lavoratore, fra i 57 e i 65 anni, senza differenze fra donne e uomini. Ulteriori condizioni, il rapporto di lavoro risolto e l’importo della prestazione da liquidare prima del 65° anno di età, non inferiore ad 1,2 volte quello dell’assegno sociale. A questi requisiti estremamente ridotti, fino all’età di 62 anni sarebbe corrisposto un importo di pensione anch’esso ridotto, rispetto a quanto ottenibile in teoria con il calcolo retributivo alla stessa età e con lo stesso numero di contributi; ad età superiori, invece, il particolare sistema di calcolo permette risultati anche più vantaggiosi di quelli ottenibili nelle stesse condizioni con il sistema contributivo. Queste condizioni rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2007. Dal 1° gennaio 2008, invece, anche nel regime contributivo il diritto alla pensione si conseguirà al compimento del 60° anno di età, le donne, e del 65°, gli uomini. Rimangono ferme le altre condizioni, cioè i 5 anni di contributi, il limite di importo pari ad 1,2 volte l'assegno sociale (questa solo per le donne che chiedono la pensione prima del 65° anno di età) e la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (art. 1, comma 6, lettera b, L 243/2004). 194 Pensione di anzianità È la prestazione pensionistica che può essere liquidata anche prima dell’età pensionabile, a patto che l’interessato possa far valere una grande anzianità contributiva ed assicurativa, tendenzialmente coincidente con l’anzianità contributiva massima riconoscibile nel calcolo di pensione. REGIME RETRIBUTIVO Al requisito fondamentale dell’anzianità contributiva possono affiancarsi altri requisiti aggiuntivi, a seconda dei casi. Per i lavoratori dipendenti, ad esempio, è sempre richiesta la cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, quando non possono far valere l’anzianità contributiva massima (40 anni di contributi di qualsiasi tipo), lavoratori dipendenti e autonomi possono ottenere la pensione con un’anzianità contributiva inferiore, pari a 35 anni di contributi, ma solo al raggiungimento di una determinata età. Nei 35 anni non possono essere computati i periodi esclusivamente coperti da contribuzione figurativa relativa ad indennità ordinaria di disoccupazione o ad indennità di malattia, infortunio, infortunio sul lavoro e malattia professionale. Il raggiungimento dei requisiti per il diritto non è sufficiente per la liquidazione immediata della pensione, per la quale si dovrà attendere un tempo più o meno lungo a seconda di altre, diverse, condizioni. In questi casi, la cessazione del rapporto di lavoro è sufficiente che intervenga il giorno precedente la data di decorrenza della pensione. I requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti Attualmente, i requisiti di anzianità contributiva e assicurativa richiesti ai lavoratori dipendenti sono in fase di crescita graduale e sono esposti, a partire dal 2000, nella tabella a pag. 198. Fino al 2007 Nella colonna del requisito con 35 anni di contributi, condizionato al raggiungimento di una determinata età, si può vedere come, in base alla legge 449/97, il percorso di accrescimento del limite di età fosse inizialmente differente per i dipendenti pubblici e per i lavoratori titolari di una deroga particolare, che li manteneva collegati alla tabella originale stabilita con la legge 335/95. Si tratta dei lavoratori con qualifica operaia o equivalente, dei lavoratori cosiddetti “precoci” e, in alcuni casi, di lavoratori in mobilità o cassa integrazione. 195 Pensione di anzianità Operai Lavoratori dipendenti pubblici e privati inquadrati con qualifica operaia, nell’ambito del rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro. La qualifica risulta dalla busta paga. Per i lavoratori iscritti all’INPS, la qualifica operaia è contrassegnata con il codice 1 nell’apposito campo del modello O1M e ora del modello CUD. E’ sufficiente che la qualifica risulti posseduta alla data della domanda di pensione. Lavoratori con qualifica equivalente a qualifica operaia La legge 449/97 aveva previsto che, con decreto ministeriale, qualifiche contrattuali caratterizzate dallo svolgimento di mansioni esecutive e ripetitive, sostanzialmente assimilabili alle qualifiche operaie, venissero mantenute nella vecchia tabella di accrescimento dell’età stabilita per la pensione di anzianità, alla pari delle qualifiche operaie. Il decreto non è mai stato emanato. Si tratta di uno dei non pochi inadempimenti che caratterizzano la materia del diritto previdenziale nel nostro Paese. Lavoratori precocemente avviati al lavoro Sono quei lavoratori dipendenti che hanno iniziato a lavorare in età compresa tra i 14 ed i 19 anni compiuti e che, in tale periodo, risultino essere stati iscritti per non meno di un anno ad una forma di assicurazione previdenziale obbligatoria a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa. Lavoratori in mobilità o cassa integrazione La stessa norma derogatoria, inoltre, si applica anche nei casi previsti da disposizioni temporanee per alcune specifiche tipologie di lavoratori in mobilità, cassa integrazione, prepensionamento o autorizzati ai versamenti volontari, ovvero appartenenti ad alcuni settori produttivi (credito e ferrovie). Dal 2008 Nella tabella sono esposti anche i nuovi requisiti che verranno richiesti a partire dal 2008 in base alla legge 243/2004, di riforma del sistema pensionistico, che ha introdotto un nuovo processo di crescita oltre i 57 anni inizialmente stabiliti dalla legge 335/95 come punto di arrivo ed ha anche provocato una grave frattura nel processo di gradualità previsto: come si vede, nel giro di una notte il requisito di età passerà dai 57 ai 60 anni, per fermarsi, a regime, a 62. Per le donne la pensione di anzianità non sarà più un’alternativa a quella di vecchiaia mentre, per gli uomini, tenendo conto anche del differimento della decorrenza, si arriverà ad età molto vicine a quella pensionabile. 196 Il passaggio alle nuove disposizioni prevede alcune eccezioni: i lavoratori che si ritroveranno nelle condizioni ivi contemplate conserveranno il regime di requisiti e anche di decorrenze in vigore al 31 dicembre 2007. Chi raggiunge i requisiti prima del 2008 Chi abbia raggiunto entro il 31 dicembre 2007 i requisiti previsti dalla normativa attualmente in vigore potrà avvalersene in qualsiasi momento, nei limiti e alle condizioni previste dalla vecchia normativa (art. 1, commi 3-5, L 243/2004), anche per quanto riguarda le decorrenze (art. 1, comma 6, lettera c, penultimo periodo, L 243/2004). A questo proposito è prevista la possibilità di farsi rilasciare, dall’Ente di previdenza, apposita certificazione attestante l’acquisizione del diritto secondo la normativa attualmente vigente. P pensione - di anzianità Versamenti volontari I requisiti per la pensione di anzianità richiesti dalla normativa attuale continueranno ad applicarsi a chi abbia ottenuto (non soltanto richiesto) l'autorizzazione ai versamenti volontari prima del 1° marzo 2004 (art. 1, comma 8, L 243/2004) Mobilità e Fondi di solidarietà L 662/96 La stessa deroga è accordata a non più di 10.000 fra i lavoratori che verranno collocati in mobilità nei territori del Mezzogiorno in base ad accordi stipulati prima del 1° marzo 2004 e che raggiungeranno il requisito entro il periodo di percezione dell'indennità. Sono compresi nei 10.000 anche i lavoratori di enti ed aziende pubblici e privati in crisi, erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali (cui la legge 662 del 1996 ha esteso un trattamento analogo all'indennità di mobilità) che abbiano definito entro il 29 febbraio 2004 la costituzione dei previsti Fondi di solidarietà di settore ed il trattamento economico di accompagnamento alla pensione (art. 1, comma 10, L 243/2004). Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco Infine, conserveranno i requisiti della loro normativa speciale in vigore al 31 dicembre 2007 anche i dipendenti delle Forze armate, delle Forze di polizia e i Vigili del fuoco (art. 1, commi 18-19, L 243/2004). 197 Lavoratori dipendenti - requisiti per la pensione di anzianità - regime retributivo Anno Requisito contributivo assoluto Requisito con 35 anni di contributi condizionato all’età anni di età assieme a 35 anni di contributi anni di contributi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 dal 2014 37 37 37 37 38 38 39 39 40 40 40 40 40 40 40 settore PRIVATO settore PUBBLICO 55 56 57 57 54 55 55 56 57 57 qualifiche operaie e altre deroghe 54 54 55 55 56 56 57 57 60 60 61 61 61 61 62 NB Concorrono al raggiungimento del requisito contributivo assoluto anche i contributi figurativi non utili per la pensione di anzianità, sia pure nella misura massima di 1, 2, 3, fino a 5 anni che costituiscono la differenza tra il requisito assoluto richiesto e i 35 anni di contributi del requisito con età.” Pensione di anzianità 198 Pensione di anzianità e part time In deroga al divieto di cumulo tra la pensione di anzianità ed i redditi da lavoro dipendente, i lavoratori che trasformano il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale possono accedere, secondo le regole prima indicate, alla pensione di anzianità, il cui importo è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione d’orario. Condizione per l’accesso a questa particolare forma di pensionamento, per i lavoratori del settore privato, è l’assunzione di nuovo personale per un tempo di lavoro non inferiore alla riduzione dell’orario di lavoro del lavoratore che passa a part time. I requisiti richiesti ai lavoratori autonomi Ferma restando la possibilità di conseguire la pensione con il massimo dell’anzianità contributiva, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni la pensione di anzianità richiede attualmente, e richiederà dopo il 2008, requisiti di età più elevati che per i lavoratori dipendenti, come si vede nella tabella seguente. I lavoratori dipendenti che intendano raggiungere il diritto alla pensione di anzianità con il concorso determinante di contribuzione versata in una o più delle gestioni dei lavoratori autonomi devono fare riferimento alla tabella dei requisiti previsti per i lavoratori autonomi e conseguono una pensione a carico della relativa gestione. Lavoratori autonomi - requisiti per la pensione di anzianità regime retributivo Anno Requisito contributivo assoluto Requisito alternativo con 35 anni di contributi condizionato all’età Anni di contributi anni di età assieme a 35 anni di contributi 2000 2001-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 dal 2014 40 40 40 40 40 40 40 40 40 57 58 61 61 62 62 62 62 63 REGIME CONTRIBUTIVO Nel regime contributivo, fino al 2007 rimane la possibilità di ottenere la pensione a 57 anni di età con 5 anni di contributi (vedi il capitolo “Pensione di vecchiaia”). Accanto a questa possibilità, la legge istitutiva prevede un accesso alla pensione svincolato da qualsiasi limite di età se si possono far valere 40 anni di contributi, fra i quali non possono essere computati periodi coperti da contribuzione volontaria né periodi di studio riscattati. In compenso, i contributi relativi al lavoro prestato prima del 18° anno di età sono valutati una volta e mezza. 199 Pensione di anzianità Dal 2008, ferma rimanendo la possibilità di pensionamento con 40 anni di contributi, le disposizioni sui requisiti per la pensione di anzianità vigenti nel regime retributivo si applicheranno anche nel contributivo, determinando la situazione che segue: Tutti i lavoratori - requisiti per la pensione di anzianità - regime contributivo Anno 1996-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 dal 2014 Requisito contributivo assoluto Requisito condizionato all’età anni di contributi anni di contributi 40 40 40 40 40 40 40 40 5 35 35 35 35 35 35 35 anni di età lavoratori dipendenti lavoratori autonomi 57 60 60 61 61 61 61 62 61 61 62 62 62 62 63 NB Fino al 2007, la pensione contributiva (qui per comodità etichettata come “di anzianità”), per cui sono richiesti almeno 5 anni di contributi e 57 anni di età, viene liquidata solo se l’importo di essa raggiunge e supera di un quinto quello dell’assegno sociale. Dal 2008, con i nuovi requisiti, tale condizione non dovrebbe più essere richiesta. Una sperimentazione per le donne Con la fissazione del requisito d’età a 60, 61 e poi 62 anni, si è visto come per le donne, dal 2008, la pensione di anzianità non costituirà più un’alternativa alla pensione di vecchiaia, almeno nel regime retributivo. Infatti, la legge 243/2004 (art. 1, comma 9) prevede che dal 2008 al 2015 il diritto a pensione di anzianità sarà riconosciuto in via sperimentale con 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 per le autonome, escluse le iscritte alla gestione parasubordinati) "nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo" definite col DLgs 180/97. In teoria, quindi, la pensione di anzianità continuerà ad esistere per le donne, almeno per un certo periodo, e anche se in via sperimentale, nel regime contributivo. 200 In pratica, le cose stanno diversamente. Come è ben noto, la possibilità di esercitare l’opzione per il regime contributivo è preclusa fin dal 2001 alle persone che avevano almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995. Ora, chi non aveva 18 anni di contributi nel 1996 potrà averne al massimo 30 nel 2008: ciò vuol dire che tale possibilità rimane di fatto impraticabile come minimo fino al 2013, a meno che non venga introdotta una specifica deroga al divieto introdotto con il DL 355/2001, convertito in legge 417/2001. IL DIFFERIMENTO DELLA DECORRENZA (C. D. FINESTRE DI USCITA) Fin dal 1993, l’accesso alla pensione di anzianità da parte di chi ne ha raggiunto i requisiti richiesti, è possibile solo a partire da date prefissate nel corso dell’anno, che variano a seconda della data in cui i requisiti sono stati raggiunti e, in alcuni casi, anche dell’età che il lavoratore raggiunge alla vigilia della data di decorrenza. La tabella di differimento della data di decorrenza della pensione rispetto alla data di raggiungimento dei requisiti è stata ritoccata più volte, nel 1995, nel 1998 e, con la legge 243/2004, anche a partire dal 2008. Fin dall’inizio, il regime di decorrenze è stato differente fra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Anche ai fini della decorrenza della pensione, i lavoratori dipendenti che hanno raggiunto il diritto alla pensione di anzianità con il concorso determinante di contribuzione versata in una o più delle gestioni dei lavoratori autonomi devono fare riferimento alla tabella delle decorrenze fissata per gli autonomi. Lavoratori dipendenti - decorrenze della pensione di anzianità regime retributivo e contributivo data di maturazione del requisito per il diritto ulteriore condizione di età per la decorrenza entro il primo trimestre dell’anno entro il secondo trimestre dell’anno entro il terzo trimestre dell’anno entro il quarto trimestre dell’anno 57 anni entro il giorno precedente la decorrenza 57 anni entro il giorno precedente la decorrenza – – data di decorrenza della pensione differenza fino al 2007 dal 2008 1° gennaio dell’anno seguente 1° gennaio 1° ottobre dell’anno seguente 1° gennaio 1° luglio dell’anno seguente dell’anno seguente 1° aprile 1° luglio dell’anno seguente dell’anno seguente 1° luglio + 6 mesi + 3 mesi + 6 mesi + 3 mesi 201 Lavoratori autonomi - decorrenze della pensione di anzianità regime retributivo e contributivo data di maturazione del requisito entro il primo trimestre dell'anno entro il secondo trimestre dell'anno entro il terzo trimestre dell'anno entro il quarto trimestre dell'anno Pensione di anzianità 202 data di decorrenza della pensione differenza fino al 2007 dal 2008 1° ottobre dello stesso anno 1° gennaio dell'anno seguente 1° aprile dell'anno seguente 1° luglio dell'anno seguente 1° luglio dell'anno seguente 1° luglio dell'anno seguente 1° gennaio del 2° anno successivo 1° gennaio del 2° anno successivo + 9 mesi + 6 mesi + 9 mesi + 6 mesi Trattamenti di invalidità di natura previdenziale La pensione di inabilità È la prestazione che, in base alle leggi n. 222/84 e n. 335/95, spetta ai lavoratori, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps ed alle forme esclusive e sostitutive, che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività di lavoro. Per il diritto alla prestazione, oltre alla condizione di assoluta inabilità al lavoro, occorre aver maturato almeno cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre negli ultimi cinque che precedono la domanda. Si prescinde dal requisito contributivo quando l’inabilità è connessa a finalità di servizio. La prestazione è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa ed è calcolata sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra la decorrenza della pensione ed il compimento dell’età pensionabile (l’anzianità contributiva finale non può, però, superare i 40 anni). L’importo delle pensioni di inabilità liquidate a dipendenti pubblici non può superare quello della pensione privilegiata attribuibile alle stesse condizioni. E’ incumulabile con le rendite vitalizie dell’Inail liquidate per lo stesso evento invalidante. L’incumulabilità opera fino a concorrenza della rendita stessa (le quote di pensione eccedenti la rendita vengono messe in pagamento) e riguarda le pensioni liquidate dopo l’agosto 1995. I trattamenti liquidati prima di settembre 1995 sono congelati. Con il disegno di legge n. 3.448, presentato al Senato il 31 maggio 2005, è previsto il ripristino della cumulabilità, limitatamente all’importo derivante dal calcolo (eventualmente integrato al minimo), senza la maggiorazione di anzianità contributiva. La decorrenza è fissata al mese successivo a quello di presentazione della domanda o all’insorgere dello stato inabilitante se successivo. In ogni caso la pensione non può essere erogata fino alla cessazione dell’attività lavorativa. L’assegno di invalidità E’ la prestazione che, in base alla legge n. 222/84, spetta ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, ed a buona parte delle forme sostitutive, che hanno una capacità di lavoro ridotta a meno di 1/3. Occorre che il lavoratore abbia maturato almeno 5 anni di contributi, dei quali almeno 3 nel quinquennio che precede la domanda. Si prescinde dal requisito contributivo, quando l’invalidi- 203 Trattamenti di invalidità di natura previdenziale 204 tà è connessa a finalità di servizio e se non spettano prestazioni dell’assicurazione infortuni per lo stesso evento invalidante. La prestazione ha carattere temporaneo, con durata triennale. Alla fine di ogni triennio e, comunque, entro e non oltre il 120° giorno successivo alla scadenza, può esserne richiesto il rinnovo, subordinato all’accertamento della permanenza dello stato invalidante. Al terzo riconoscimento consecutivo, l’assegno diventa definitivo e, al compimento dell’età pensionabile, si trasforma in pensione di vecchiaia in presenza dei requisiti per quest’ultima prestazione, ivi compreso la cessazione dell’attività lavorativa. L’assegno può essere trasformato anche in pensione di anzianità, in presenza dei prescritti requisiti; la decorrenza è fissata al mese successivo a quello della domanda. L’integrazione al minimo dell’assegno La prestazione è calcolata sulla base della contribuzione versata e accreditata. Nel caso in cui il suo importo risulti inferiore al trattamento minimo, può essere integrato di una quota non superiore all’importo dell’assegno sociale, e comunque entro il limite del trattamento minimo stesso, se il titolare non possiede redditi superiori a due volte l’importo dell’assegno sociale. Se il richiedente è coniugato, ai fini dell’integrazione al minimo, il reddito cumulato con quello del coniuge non deve essere superiore a tre volte l’importo dell’assegno sociale. I redditi da valutare sono i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto di contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione del reddito della casa di abitazione. Dal 1995 è escluso dal computo dei redditi l’importo a calcolo dell’assegno da integrare. La riduzione dell’importo in presenza di redditi da lavoro L’assegno è compatibile con attività di lavoro ed è cumulabile con i redditi derivanti da tale attività nelle seguenti misure: • interamente quando i redditi sono inferiori a 4 volte il trattamento minimo annuo; • per tre quarti del suo ammontare (al 75%) quando i redditi da lavoro sono di importo tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo annuo; • per la metà del suo ammontare (50%), quando i redditi da lavoro superano il limite delle cinque volte il minimo annuo. In presenza di redditi di importo inferiore al limite, l’assegno viene posto in pagamento in misura ridotta o, se già in pagamento, viene ridotto alle percentuali indicate, tranne gli assegni con decorrenza precedente al 1996 che vengono congelati quando i redditi da lavoro superano i limiti indicati o se li superavano già alla data di entrata in vigore della legge 335/95, il 17 agosto 1995. Le riduzioni in questione operano in presenza di redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale, o di impresa conseguiti in Italia anche presso organismi internazionali, o all’estero. I redditi devono essere considerati al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei trattamenti di famiglia. Non devono essere valutati i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, né le competenze arretrate soggette a tassazione separata. Il cumulo con la rendita INAIL L’assegno, se liquidato in conseguenza di infortunio e malattia professionale, è incumulabile con le rendite vitalizie dell’Inail liquidate per lo stesso evento invalidante, allo stesso modo della pensione di inabilità. Anche per l’assegno è in progetto il ripristino del cumulo, limitatamente all’importo a calcolo anche se inferiore al minimo. La decorrenza La decorrenza è fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o al mese successivo al riconoscimento dello stato di invalidità se intervenuto dopo la presentazione della domanda. P pensione - trattamenti di invalidità La vecchia pensione di invalidità È la prestazione che veniva liquidata ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps ed a cui era stata riconosciuta la riduzione a meno di 1/3 della capacità di guadagno in attività confacenti alle proprie attitudini. Questa prestazione è stata soppressa dalla legge n. 222/1984 che ha istituito la pensione di inabilità e l’assegno di invalidità. Continua ad essere erogata, tuttavia, a tutti coloro a cui è stata liquidata prima dell’entrata in vigore della legge n. 222/84. È calcolata sulla base della contribuzione versata e accreditata. È compatibile con l’attività di lavoro. È soggetta alle regole sul cumulo con i redditi da lavoro e viene, inoltre, completamente sospesa in caso di redditi da lavoro di importo superiore a tre volte il minimo, quando il pensionato è di età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia. In questo caso sono da considerare i redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale, o di impresa conseguiti in Italia anche presso organismi internazionali, o all’estero. I redditi devono essere considerati al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei trattamenti di famiglia. Non devono essere valutati i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, né le competenze arretrate soggette a tassazione separata. La pensione di invalidità può essere trasformata a domanda in pensione di vecchiaia o anzianità in presenza dei rispettivi requisiti. Le pensioni anticipate per invalidità dei dipendenti pubblici Per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria non è previsto l’assegno di invalidità ma pensioni anticipate per invalidità o per malattia, che presuppongono la dispensa dal servizio. Diversi sono anche i requisiti sanitari e di anzianità assicurativa e contributiva per la concessione di queste prestazioni. Accanto ad esse sono previste, poi, le prestazioni privilegiate per causa di servizio che assolvono quella funzione indennitaria e risarcitoria svolta dalle rendite dell’assicurazione contro gli infortuni che non opera per buona parte dei dipendenti pubblici. 205 Trattamenti di invalidità di natura previdenziale LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' oltre i quali l'integrazione non spetta art. 1 L 222/84; art. 3, c. 6, L 335/95; lettera Min. lavoro n. 7/61587/L.335/95 del 24.7.1997 Anno *1999 **2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 * ** Pensionato non coniugato (ASx26) L. L. L. € € € € € € 16.010.800 16.749.200 17.150.900 8.875,16 9.114,82 9.333,74 9.567,22 9.758,58 9.924,72 Pensionato coniugato (ASx39) L. L. L. € € € € € € 24.037.650 25.123.800 25.726.350 13.312,74 13.672,23 14.000,61 14.350,83 14.637,87 14.887,08 Nel 1999 l’importo dell’assegno sociale è stato aumentato di 100.000 lire mensili Nel 2000 l’importo dell’assegno sociale è stato aumentato di 18.000 lire mensili LIMITE DI REDDITO OLTRE IL QUALE LA PENSIONE DI INVALIDITA’ VIENE SOSPESA E L’ASSEGNO D’INVALIDITA’ SOTTOPOSTO A REVISIONE art. 8 DL 463/83 conv. L 638/83; art. 9 L 222/84 limite individuale (TM X 39) Anno 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 206 L. L. L. € € € € € € 27.699.750 28.142.400 28.873.650 14.912,04 15.314,91 15.682,68 16.075,02 16.396,77 16.675,62 RIDUZIONE DELL’IMPORTO DELL’ASSEGNO D’INVALIDITA’ IN PRESENZA DI ALTRI REDDITI tabella G art. 1, comma 42, L 335/95 anno percentuale di riduzione della pensione ammontare dei redditi fino a lire 38.498.200 (TM x 52) da lire 38.498.201 a lire 48.122.750 (TM x 65) da lire 48.122.751 in poi fino a euro 19.882,67 (TM x 52) da euro 19.882,68 a euro 24.853,33 (TM x 65) da euro 24.853,34 in poi fino a euro 20.419,88 (TM x 52) da euro 20.419,89 a euro 25.524,85 (TM x 65) da euro 25.524,85 in poi fino a euro 20.910,24 (TM x 52) da euro 20.910,25 a euro 26.137,80 (TM x 65) da euro 26.137,81 in poi fino a euro 21.433,36 (TM x 52) da euro 21.433,37 a euro 26.791,70 (TM x 65) da euro 26.791,71 in poi fino a euro 21.862,36 (TM x 52) da euro 21.862,37 a euro 27.327,95 (TM x 65) da euro 27.327,96 in poi fino a euro 22.234,16 (TM x 52) da euro 22.234,16 a euro 27.792,70 (TM x 65) da euro 27.792,70 in poi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Nessuna 25 per cento 50 per cento Nessuna 25 per cento 50 per cento Nessuna 25 per cento 50 per cento Nessuna 25 per cento 50 per cento Nessuna 25 per cento 50 per cento Nessuna 25 per cento 50 per cento Nessuna 25 per cento 50 per cento NB Per evitare che la riduzione dell’assegno determini per alcuni la percezione di un reddito complessivamente minore di quello di altri che subiscono una riduzione relativa ad una fascia inferiore o non ne subiscono, è necessario confrontare i seguenti importi per potere eventualmente mitigare la riduzione mettendo in pagamento l’importo di miglior favore: A importo dell’assegno ridotto della percentuale relativa alla fascia in cui si situa il soggetto B importo dell’assegno ridotto della percentuale relativa alla fascia immediatamente precedente oppure senza alcuna riduzione più importo limite superiore fascia di reddito preced. meno ammontare reddito influente del soggetto Se B risulta maggiore di A, si mette in pagamento B (circ. INPS n. 234 del 25 agosto 1995) 207 Il supplemento di pensione N ell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS, i contributi relativi a periodi di lavoro successivi alla pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione del cosiddetto supplemento di pensione, che viene determinato con i normali criteri di calcolo delle pensioni. La domanda di supplemento può essere presentata quando: sono trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento; - sono trascorsi almeno due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, purché il pensionato abbia compiuto l’età pensionabile; in questo caso la domanda può essere presentata una sola volta; per le successive richieste occorrerà attendere nuovamente 5 anni. Nell’art. 1, comma 2, lettera d, della legge 243/2004 è previsto che il Governo riveda questo regime unico di due anni dalla data di decorrenza della pensione o dal supplemento precedente. Il supplemento decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e diventa parte integrante della pensione. - 208 La pensione supplementare È un particolare tipo di pensione liquidata dall’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps al lavoratore pensionato presso forme esclusive o sostitutive, che può far valere, presso la predetta assicurazione generale obbligatoria, contribuzione non sufficiente per il diritto ad una pensione ‘autonoma’. Questa prestazione è concessa, quindi, qualunque sia il numero di contributi versati a condizione che il richiedente sia già pensionato. È prevista anche la pensione supplementare ai superstiti. Decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. È calcolata in base alle stesse regole previste per le altre pensioni ma non è integrabile al trattamento minimo. Il ricorso alla pensione supplementare é d’obbligo quando non esistono forme di collegamento (ricongiunzione, totalizzazione) tra diverse forme assicurative: un esempio comune é l’attività di collaborazione (coordinata e continuativa o meno) svolta con iscrizione all’apposita gestione dell’INPS dopo un’attività di lavoro in altra forma assicurativa o dopo il pensionamento. Poiché il trattamento pensionistico alla gestione speciale INPS per i titolari di rapporti di collaborazione é ottenibile esclusivamente con le regole del regime contributivo, esso é liquidabile a partire dal 57° anno di età ad una persona che abbia già conseguito il diritto a pensione in altra gestione, senza altre condizioni (circolare INPS n. 112 del 25.5.1996 e messaggio INPS n. 404 dell’11.12.2003). 209 Le pensioni ai superstiti C - on la denominazione ‘pensione ai superstiti’ si indicano due tipi di prestazione pensionistica, le cui modalità di calcolo ed i cui beneficiari sono, tuttavia, identici: la pensione indiretta ai superstiti di lavoratore assicurato; la pensione di reversibilità ai superstiti di pensionato. Soggetti aventi diritto e condizioni 210 Spetta, in primo luogo, al coniuge ed ai figli superstiti del pensionato o del lavoratore assicurato. In particolare, hanno diritto alla pensione: - il coniuge superstite. Il coniuge ha diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data della morte del coniuge ne è separato legalmente. Se si tratta di separazione consensuale, o per colpa del defunto, il coniuge superstite ha diritto alla pensione ai superstiti senza altre condizioni; se il coniuge superstite, invece, è separato per propria colpa (o comunque con addebito sancito da sentenza passata in giudicato), la pensione ai superstiti spetta a condizione che sia stato riconosciuto in suo favore il diritto agli alimenti a carico del coniuge defunto (circ. INPS n. 277 del 28 dicembre 1989); - l’ex o gli ex coniugi superstiti divorziati. In questo caso, la pensione spetta a condizione che sia stato riconosciuto il diritto agli alimenti a carico del coniuge defunto, tenendo presente che, sia in questo che nel caso di coniuge separato per sua colpa, non è necessario che l’assegno sia stato materialmente percepito, purché ne risulti stabilita la titolarità in seguito a sentenza giudiziaria già pronunciata (art. 5 L. 263/2005). In caso di coesistenza di altro coniuge superstite (non divorziato al momento della morte) e/o altri ex coniugi, le modalità di ripartizione spettano in base ad una serie di elementi, esposti di seguito in questo stesso testo e riepilogati nella circolare dell’INPS n. 132 del 27 giugno 2001; - i figli e gli equiparati: di età inferiore ai 18 anni; di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, se frequentanti le scuole superiori, a carico del genitore al momento del decesso e non prestanti attività retribuita; di età compresa entro il 26° anno, se studenti universitari a carico del genitore al momento del decesso e non prestanti attività retribuita; di qualsiasi età, se inabili a carico del genitore al momento del decesso. Erano legalmente equiparati ai figli, anche per quanto riguarda il diritto ai trattamenti di famiglia, solo i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti. Ora, a seguito della sentenza della Corte Costitu- zionale n. 180/99, vanno inclusi tra essi anche i nipoti dei quali risulti la vivenza a carico dei nonni; - in mancanza del coniuge e dei figli, i genitori a carico, privi di pensione diretta o indiretta e di età superiore ai 65 anni; - in mancanza di tutti i soggetti prima elencati, i fratelli celibi o le sorelle nubili a carico del lavoratore deceduto, inabili e privi di diritto a pensione diretta o indiretta ad altro titolo. Per il diritto alla prestazione, devono sussistere l’una o l’altra delle seguenti condizioni: • la titolarità di pensione diretta da parte del soggetto deceduto; • che il lavoratore deceduto iscritto al sistema fosse in possesso di almeno 15 anni di contributi, oppure del requisito per le prestazioni di invalidità (almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio precedente la morte). Nel caso in cui la morte del lavoratore dipenda da cause di servizio (che non abbiano dato, però, luogo alla liquidazione di una rendita dell’assicurazione infortuni) la pensione indiretta ai superstiti è liquidata a prescindere dal requisito contributivo. Nel regime contributivo, qualora non sussistano i requisiti sopra indicati in caso di morte di assicurato, e i superstiti si trovino in condizioni economiche entro i limiti di reddito previsti per il diritto all’assegno sociale (vedi), spetta loro un’indennità costituita dall’importo mensile dell’assegno sociale moltiplicato il numero di annualità di contribuzione accreditata a favore dell’assicurato. Le modalità di attribuzione di tale indennità una tantum sono state determinate con il decreto del Ministero del lavoro del 13 gennaio 2003 (circ. INPS n. 104 del 16.6.2003). P pensione - ai superstiti La misura della pensione La misura della pensione ai superstiti è data dall’applicazione delle seguenti aliquote di commisurazione alla pensione diretta in pagamento o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto: Percentuale 60% 80% 100% 70% 80% 100% 15% Beneficiari coniuge coniuge con un figlio coniuge con due figli un figlio due figli tre o più figli un genitore Percentuale 30% 15% 30% 45% 60% 75% 90% Beneficiari due genitori un fratello o una sorella due sorelle o fratelli tre fratelli o sorelle quattro fratelli o sorelle cinque fratelli o sorelle sei fratelli o sorelle 211 Le pensioni ai superstiti In presenza di altri redditi del coniuge superstite, l’importo della pensione spettante a quest’ultimo e calcolata come sopra può subire riduzioni. In particolare, se la vedova o il vedovo possiedono redditi: • non superiori a tre volte il trattamento minimo annuo, la pensione viene erogata per intero; • fra tre e quattro volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 75%; • tra quattro e cinque volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 60%; • oltre le cinque volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 50%. Non si procede a queste riduzioni quando nel nucleo familiare superstite, avente diritto alla pensione, ci sono figli minori, studenti o inabili. I redditi rilevanti sono gli stessi che vengono presi a riferimento per la verifica del diritto all’integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza posteriore al 1993 (vedi) escludendo però sia la pensione ai superstiti oggetto della verifica sia altre eventuali pensioni ai superstiti. La pensione ai superstiti in caso di divorzio 212 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 159/98, risolvendo questioni di interpretazione dell'art. 9, c. 3, della Legge 898/70, come modificato dall'art. 13 della Legge 74/87, ha affermato il principio secondo il quale in caso di sopravvivenza di un coniuge divorziato ed un coniuge superstite, all'uno o all'altro spetta una quota dell'unico trattamento di reversibilità diviso tra i due aventi diritto. La ripartizione della pensione di reversibilità va fatta dal Tribunale che tiene conto della durata del matrimonio. Tale indirizzo è stato superato da un successivo intervento della Cassazione (sent. 2920/00) che sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 419 del dicembre 1999, ha ritenuto che l'espressione "tenuto conto della durata del matrimonio" usata dal legislatore, non stia ad indicare l'unico elemento, ancorché sia preponderante, cui il Tribunale deve attenersi per individuare la quota di pensione spettante all'uno e all'altro avente titolo; ad esso invece vanno affiancati altri elementi di valutazione, quale la condizione economica dei due superstiti. Solo in questo modo, secondo la richiamata giurisprudenza, si giustifica l'intervento del Tribunale, operazione che, diversamente, potrebbe essere fatta automaticamente dall'Istituto assicuratore risolvendosi in un puro calcolo aritmetico. Tenuto conto dei principi sopra enunciati, il coniuge divorziato: • ha diritto, ricorrendone le condizioni, all'integrazione al minimo, in misura corrispondente alla quota di pensione attribuita dal Tribunale; • subisce la riduzione della propria quota di pensione in caso di superamento dei limiti reddituali, come previsto dall'art. 1, comma 41 della legge 335/95; • ha diritto, a domanda, all'intero trattamento di reversibilità in caso di decesso o successivo matrimonio del coniuge superstite; • ha diritto, in caso di proprio successivo matrimonio, all'assegno previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 39/45, nell'importo pari a due annualità della quota di pensione di sua spettanza. P pensione - ai superstiti Il cumulo con la rendita INAIL indiretta Se il lavoratore o pensionato che ha dato origine alla pensione ai superstiti è deceduto in conseguenza di infortunio e malattia professionale per il quale i superstiti percepiscono la rendita INAIL indiretta, dal mese di agosto del 1995 al mese di giugno del 2000 la pensione ai superstiti è stata corrisposta solo per differenza. Dal 1° luglio del 2000 le due prestazioni sono tornate cumulabili. Per le modalità di riattivazione del cumulo e corresponsione dei relativi arretrati si vedano le circolari dell’INPS n. 207 dell’11 dicembre 2000 e n. 38 del 15 febbraio 2001. 213 RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI IN PRESENZA DI ALTRI REDDITI (tabella F art. 1, comma 41, L 335/95) anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 214 ammontare dei redditi fino a lire 28.873.650 (TM x 39) da lire 28.873.651 a lire 38.498.200 (TM x 52) da lire 38.498.201 a lire 48.122.750 (TM x 65) da lire 48.122.752 in poi fino a euro 14.912,00 (TM x 39) da euro 14.912,01 a euro 19.882,67 (TM x 52) da euro 19.882,68 a euro 24.853,33 (TM x 65) da euro 24.853,34 in poi fino a euro 15.314,91 (TM x 39) da euro 15.314,92 a euro 20.419,88 (TM x 52) da euro 20.419,89 a euro 25.524,85 (TM x 65) da euro 25.524,86 in poi fino a euro 15.682,68 (TM x 39) da euro 15.682,69 a euro 20.910,24 (TM x 52) da euro 20.910,25 a euro 26.137,80 (TM x 65) da euro 26.137,81 in poi fino a euro 16.075,02 (TM x 39) da euro 16.075,03 a euro 21.433,36 (TM x 52) da euro 21.433,37 a euro 26.791,70 (TM x 65) da euro 26.791,71 in poi fino a euro 16.396,77 (TM x 39) da euro 16.396,78 a euro 21.862,36 (TM x 52) da euro 21.862,37 a euro 27.327,95 (TM x 65) da euro 27.327,96 in poi fino a euro 16.675,62 (TM x 39) da euro 16.675,62 a euro 22.234,16 (TM x 52) da euro 22.234,16 a euro 27.792,70 (TM x 65) da euro 27.792,70 in poi percentuale di riduzione della pensione Nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento Nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento Nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento Nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento Nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento Nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento Nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento NB Per evitare che la riduzione della pensione determini per alcuni la percezione di un reddito complessivamente minore di quello di altri che subiscono una riduzione relativa ad una fascia inferiore o non ne subiscono, è necessario confrontare gli importi per potere eventualmente mitigare la riduzione mettendo in pagamento l’importo di miglior favore. Per il meccanismo di salvaguardia si veda a pag. 207. L’integrazione al trattamento minimo L’ integrazione al minimo è una somma che si aggiunge alle pensioni di qualsiasi tipo (con l’eccezione delle pensioni supplementari e delle pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo) quando quest’ultime, nel cosiddetto importo ‘a calcolo’, risultino di importo inferiore ad un determinato livello, il trattamento minimo. Per gli assegni di invalidità, la quota di integrazione da corrispondere non può superare l’importo dell’assegno sociale. Fino al 1983 l’integrazione al minimo era possibile anche su più pensioni facenti capo ad un unico titolare. Dal 1983 spetta, invece, su una sola pensione. Prima del 1983, però, non tutte le categorie avevano diritto all’integrazione al minimo su più pensioni. Questa disparità di trattamento per i periodi anteriori al 1983 ha dato luogo ad un vastissimo contenzioso che ha poi portato a ripetute pronunce della Corte costituzionale – fra cui la 314/85 - che hanno equiparato i trattamenti per i periodi anteriori al 1983; inoltre, con la sentenza n. 240/94, la Corte Costituzionale ha stabilito che, di tali pensioni, quella che perdeva il diritto all’integrazione in seguito alle nuove disposizioni di legge, andasse cristallizzata all’importo del trattamento minimo vigente alla data del 30 settembre 1983, ferma rimanendo la condizione del non superamento del limite di reddito. Dal 1996, con la legge 335/95, l’integrazione al minimo è stata estesa anche ai pensionati ex dipendenti pubblici. Importo pensione integrata al minimo Anno mensile definitivo mensile presuntivo annuo definitivo annuo presuntivo L. 8.910.200 1997 L. 686.050 L. 685.400 L. 8.918.650 1998 L. 697.700 L. 697.700 L. 9.070.100 L. 9.070.100 1999 L. 710.250 L. 709.550 L. 9.233.250 L. 9.224.150 2000 L. 721.600 L. 720.900 L. 9.380.800 L. 9.371.700 L. 740.350 L. 738.900 L. 9.624.550 L. 9.605.700 € 382,36 € 381,61 € 4.970,67 € 4.960,43 2002 € 392,69 € 392,69 € 5.104,97 € 5.104,97 2003 € 402,12 € 402,12 € 5.227,56 € 5.227,56 2004 € 412,18 € 412,18 € 5.358,34 € 5.358,34 2005 € 420,43 € 420,02 € 5.465,59 € 5.460,26 2006 € 427,58 € 427,58 € 5.558,54 € 5.558,54 2001 215 L’integrazione al trattamento minimo Le pensioni cui non spetta l’integrazione La legge prevede esplicitamente che le pensioni supplementari, attribuite a titolare di pensione in possesso di contribuzione accreditata in altra gestione, non sufficiente ad integrare il requisito contributivo in tale gestione previsto e non ricongiunta o totalizzata (vedi la scheda apposita in questo stesso “Vademecum”), non sono integrabili al minimo. Ugualmente, la disciplina dell’integrazione al minimo non è applicabile alle pensioni liquidate esclusivamente con le regole del nuovo sistema contributivo; tuttavia, in questi casi, all’età di 65 anni, i titolari di pensione di importo intorno al limite di 1,2 volte l’assegno sociale possono ottenere una quota integrativa di assegno sociale pari al massimo ad 1/3 dell’importo dell’assegno stesso. Infine, l’assegno di invalidità è integrabile al minimo con regole e misure diverse da quelle in vigore per il resto dei trattamenti pensionistici, riportate nel corpo della scheda relativa all’assegno di invalidità in questo stesso “Vademecum”. Le condizioni reddituali Per verificare il diritto all’integrazione al minimo occorre considerare la situazione reddituale del pensionato. Fino al decreto legislativo n. 503/1992 (riforma Amato), si consideravano i soli redditi personali del pensionato. Dopo il decreto legislativo n. 503/92, come modificato dalla legge n. 335/95 (riforma Dini) occorre far riferimento anche ai redditi del coniuge, sia pure solo per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° febbraio 1994 in poi. Pertanto, per aver diritto all’integrazione al minimo, i redditi dell’interessato (insieme, eventualmente, a quelli del suo coniuge) non devono superare i limiti esposti nella tabella a pagina 218. 1. Pensionato solo Ha diritto all’integrazione in misura intera se possiede redditi entro il limite dell’ammontare annuo del trattamento minimo, calcolato moltiplicando per 13 l’importo mensile in pagamento a gennaio. Ha diritto all’integrazione in misura parziale se i suoi redditi sono compresi tra questo limite ed uno pari al doppio del trattamento minimo annuo, calcolato moltiplicando per 26 l’importo mensile in pagamento a gennaio. Se il reddito supera anche questo secondo limite, il diritto all’integrazione al minimo viene meno. 2. Pensionato coniugato 216 Oltre al reddito personale (vedi punto 1) si deve tener conto anche del reddito del coniuge che, sommato a quello personale, non deve essere superiore a quattro volte quello del trattamento minimo annuo, calcolato moltiplicando per 52 l’im- porto mensile in pagamento a gennaio. Questo limite vale per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995 in poi. Per le pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994, il limite di reddito cumulato con quello del coniuge è pari a 5 volte l’importo annuo del trattamento minimo. Una deroga a tale disciplina è stata prevista dalla legge 385/2000: hanno diritto ad una quota, sia pure ridotta, di integrazione al minimo, le lavoratrici e i lavoratori che si trovavano in determinate condizioni di età e contribuzione alla data del 31 dicembre 1992, anche se il reddito coniugale di cui dispongono supera il limite di 4, 5 e 6 volte l’importo del trattamento minimo che vale come parametro di riferimento. P pensione - l’integrazione al minimo Per le pensioni, infine, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994, continua a valere la vecchia disciplina e si devono considerare, quindi, solo i limiti di reddito personale. Il tipo di reddito influente Il reddito da prendere in considerazione è il reddito assoggettabile all’IRPEF, conseguito nello stesso anno di corresponsione della pensione, con esclusione: • dell’importo della pensione da integrare • del reddito della casa d’abitazione • dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati • solo per le pensioni con decorrenza dal 1/1/94 in poi, dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Per reddito assoggettabile all’IRPEF deve intendersi il reddito al lordo di qualsiasi deduzione o detrazione comunque specificata (deduzione per assicurare la progressività dell’imposta, oneri deducibili, detrazioni d’imposta) introdotta solo per alleviare la pressione di imposta ai singoli soggetti, e al netto del soli contributi previdenziali e assistenziali. Quindi non devono essere presi in considerazione, oltre ai redditi già citati: • i redditi già tassati per intero alla fonte (interessi, premi o altri frutti corrisposti al possessore di obbligazioni) • i redditi esenti da imposta sul reddito (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, rendite INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni e indennità percepite da ciechi, invalidi civili e sordomuti, pensioni erogate da organismi esteri aventi natura risarcitoria). Nel computo dei redditi vanno compresi anche quelli conseguiti all’estero o derivanti da lavoro presso organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all’IRPEF. 217 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA, ANZIANITA’ O AI SUPERSTITI art. 6 DL 463/83 conv. L 638/83; art. 4 DLgs 503/92; art. 11, c. 38, L 537/93; art. 2, c. 14, L 335/95 Limite individuale Anno 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 218 2002 2003 2004 2005 2006 entro il quale l’integrazione spetta in misura intera oltre il quale l’integrazione non spetta (limite meno 1 importo annuo defin.) (TM definitivo al 1° gennaio X 26) L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. € € € € € € 3.364.300 4.006.900 4.253.950 4.776.700 5.041.250 5.307.000 5.680.100 6.085.650 6.496.150 7.188.450 7.407.550 7.758.250 8.143.850 8.583.900 8.918.650 9.070.100 9.233.250 9.380.800 9.624.550 4.970,67 5.104,97 5.227,56 5.358,34 5.465,59 5.558,54 L. 7.177.300 L. 8.325.200 L. 8.988.200 L. 9.776.000 L. 10.332.400 L. 10.877.100 L. 11.759.800 L. 12.597.000 L. 13.508.300 L. 14.640.600 L. 15.021.500 L. 15.661.100 L. 16.287.700 L. 17.167.800 L. 17.837.300 L. 18.140.200 L. 18.466.500 L. 18.761.600 L. 19.249.100 € 9.941,34 € 10.209,94 € 10.455,12 € 10.716,68 € 10.931,18 € 11.117,08 Limite coniugale pensioni con decorrenza pensioni con decorrenza tra il 1° feb. e il 31 dic. 1994 dal 1995 in poi entro il quale oltre il quale entro il quale oltre il quale l’integrazione l’integrazione l’integrazione l’integrazione spetta in non spetta spetta in non spetta misura intera misura intera (limite meno 1 (TM definitivo al importo annuo defin.) 1° gennaio X 65) (limite meno 1 (TM definitivo al importo annuo defin.) 1° gennaio X 52) L. 31.249.900 L. 32.575.400 L. 34.335.600 L. 35.674.600 L. 36.280.400 L. 36.933.000 L. 37.523.200 L. 38.498.200 € 19.882,67 € 20.419,88 € 20.910,24 € 21.433,36 € 21.862,36 € 22.234,16 L. 24.431.550 L. 25.751.700 L. 26.755.950 L. 27.210.300 L. 27.699.750 L. 28.142.400 L. 28.873.650 € 14.912,00 € 15.314,92 € 15.682,68 € 16.075,02 € 16.396,77 € 16.675,62 L. 39.152.750 L. 40.719.250 L. 42.919.500 L. 44.593.250 L. 45.350.500 L. 46.166.250 L. 46.904.000 L. 48.122.750 € 24.853,33 € 25.524,85 € 26.137,80 € 26.791,70 € 27.327,95 € 27.792,70 L. 32.575.400 L. 34.335.600 L. 35.674.600 L. 36.280.400 L. 36.933.000 L. 37.523.200 L. 38.498.200 € 19.882,67 € 20.419,88 € 20.910,24 € 21.433,36 € 21.862,36 € 22.234,16 La normativa speciale di cui alla legge 385/2000 La deroga introdotta dalla legge 385/2000 alla disciplina dell’integrazione al minimo è operante nei confronti di due distinti gruppi di soggetti. Si tratta di: 1. lavoratori che siano nelle condizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503 del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data; P pensione - l’integrazione al minimo 2. lavoratori ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data. Per quanto riguarda l’aspetto età, pertanto, i soggetti destinatari della deroga, in presenza delle altre condizioni richieste, sono: • le donne nate entro il 31 dicembre 1940 e gli uomini nati entro il 31 dicembre 1935 che liquidino, o abbiano liquidato, la pensione a carico del FPLD; • le donne nate entro il 31 dicembre 1935 e gli uomini nati entro il 31 dicembre 1930 che liquidino, o abbiano liquidato, la pensione a carico di una delle gestioni dei lavoratori autonomi. Per quanto riguarda il punto 1, le condizioni di cui all’art. 2, comma 3, del DLgs 503/92, riguardano: • lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato 15 anni di assicurazione e contribuzione; • lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992; • lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare; • lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all’età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 2 del decreto n. 503. Per quanto riguarda le condizioni reddituali, applicabili sia al punto 1 che al punto 2, perché la deroga sia operante, il reddito coniugale non deve superare i limiti riportati nella tabella che segue: 219 Fasce di reddito coniugale e percentuale di integrazione Legge n. 385 del 14 dicembre del 2000 anno percentuale di integrazione = 70% percentuale di integrazione = 40% da lire 38.498.201 a lire 48.122.750 da lire 48.122.751 a lire 57.747.300 da euro 19.882,67 a euro 24.853,33 da euro 24.853,34 a euro 29.824,00 2002 da euro 20.419,89 a euro 25.524,85 da euro 25.524,86 a euro 30.629,82 2003 da euro 20.910,24 a euro 26.137,80 da euro 26.137,81 a euro 31.365,36 2004 da euro 21.433,36 a euro 26.791,70 da euro 26.791,71 a euro 32.150,04 2005 da euro 21.862,36 a euro 27.327,95 da euro 27.327,96 a euro 32.793,54 2006 da euro 22.234,16 a euro 27.792,70 da euro 27.792,71 a euro 33.351,24 2001 L’integrazione al trattamento minimo Per la migliore applicazione della normativa di deroga, si riporta di seguito uno stralcio della circolare dell’INPS n. 49 del 2 marzo 2001. “… L’integrazione, determinata in base all’aliquota prevista per la fascia in cui si colloca il reddito cumulato posseduto, è attribuita in misura intera a condizione che non venga superato il limite massimo di reddito previsto per tale fascia. Qualora la corresponsione dell’integrazione in tale misura comporti il superamento di detto limite, l’integrazione spetta in misura tale da non far superare il limite stesso; della parte di integrazione eccedente deve essere attribuita una quota determinata moltiplicando l’eccedenza stessa per il rapporto tra l’aliquota prevista per la fascia successiva e quella relativa alla fascia in cui si colloca il reddito cumulato. Pertanto, qualora il reddito cumulato si collochi, ad esempio, nella fascia in cui l’integrazione deve essere attribuita nella misura del 70 per cento, e l’integrazione determinata in tale misura, aggiunta al reddito cumulato posseduto, comporti il superamento del limite massimo di tale fascia, l’integrazione deve essere corrisposta in misura pari alla differenza tra il predetto limite e il reddito cumulato posseduto, e della parte eccedente devono essere corrisposti i 40/70. 220 Ovviamente, in caso di reddito cumulato compreso tra cinque volte e sei volte l’ammontare annuo del trattamento minimo, qualora l’attribuzione dell’integrazione – calcolata nell’aliquota del 40 per cento – comporti il superamento del limite massimo previsto (pari a sei volte l’ammontare annuo del trattamento minimo) l’integrazione deve essere corrisposta fino a concorrenza del predetto limite, e nulla deve essere corrisposto della parte eccedente. Dal coordinamento delle disposizioni dell’articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni, con quelle contenute nella legge n. 385 del 2000 consegue che per le pensioni con decorrenza dal 1995 in poi, per le quali il limite di reddito cumulato previsto dal predetto articolo 6 è pari a 4 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, se il reddito cumulato posseduto, sebbene inferiore al predetto limite, non consente l’integrazione totale della pensione, l’integrazione deve essere corrisposta nella misura parziale spettante ai sensi del citato articolo 6, e della parte eccedente devono essere corrisposti i 70/100. Come esplicitamente previsto dalle disposizioni in esame, resta fermo il limite di reddito personale; la misura dell’integrazione annua spettante in relazione al reddito cumulato deve pertanto essere posta a confronto con la misura dell’integrazione annua attribuibile in relazione al reddito personale. L’integrazione annua deve essere corrisposta nella minore delle due misure”. P pensione - l’integrazione al minimo ……… “8. Effetti delle variazioni del reddito posseduto Ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge in esame, “L’importo erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo ai sensi dei commi 1 e 2 è rideterminato ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell’ammontare del reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della pensione”. Per tali pensioni non è pertanto prevista la cristallizzazione dell’integrazione già corrisposta (prevista invece dal comma 7 dell’articolo 6 della legge n. 638) qualora la variazione del reddito cumulato posseduto comporti la perdita del diritto all’integrazione ovvero la diminuzione dell’importo di integrazione spettante. In caso di variazione del reddito cumulato l’integrazione deve pertanto essere rideterminata nella misura derivante dall’ammontare del reddito stesso ovvero sospesa in caso di reddito superiore a sei volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del FPLD. Al riguardo occorre peraltro tenere presente che l’importo di integrazione spettante a seguito della variazione del reddito non può essere comunque inferiore a quello eventualmente dovuto, anche se cristallizzato, a norma del predetto articolo 6”. 221 La maggiorazione sociale della pensione L a maggiorazione sociale della pensione (MSP) è una prestazione mensile, di carattere assistenziale, aggiuntiva della pensione. Spetta, a domanda, ai titolari di pensione di qualsiasi tipo, che sia di importo inferiore a quello risultante dalla somma del minimo e della maggiorazione teoricamente spettante in base all'età, a condizione che non posseggano altri redditi oltre la pensione o ne posseggano in misura tale da consentire l'attribuzione della maggiorazione in misura parziale. Importo della maggiorazione sociale Al contrario della pensione, che aumenta ogni anno per perequazione automatica, la maggiorazione sociale è fissa ed esente da Irpef. Inizialmente l'importo della MSP era pari a 30.000 e 80.000 lire mensili (per 13 mensilità) rispettivamente per i soggetti con almeno 60 e quelli con almeno 65 anni di età. Dal 1° gennaio 2001 fu portato a 50.000 lire per i soggetti con 60 anni, 160.000 lire per quelli con 65 e fu introdotto un ulteriore livello, di 180.000 lire, al compimento del 75° anno di età. Dal 1° gennaio 2002 è stato introdotto un quarto livello, di 123,77 euro (239.652 lire), al compimento del 70° anno di età. Quest'incremento, che non modifica ma si aggiunge all'importo preesistente della maggiorazione sociale, assorbe di fatto il livello previsto per i 75 anni di età (che, tuttavia, continua ad essere evidenziato nei certificati di pensione) nel modo seguente: età (in anni) importo mensile in euro 60 65 70 75 maggiorazione incremento totale 25,83 82,64 82,64 92,97 41,13 30,80 25,83 82,64 123,77 123,77 Si deve tenere presente che il limite di età fissato per l’incremento a 70 anni può essere ridotto, fino a un massimo di 5 anni (cioè fino a 65 anni di età) nella misura di un anno ogni 5 anni di contribuzione complessivamente fatta valere dal soggetto, considerando che la frazione di quinquennio pari o superiore a 2 anni e mezzo si arrotonda a 5 anni come è esposto nello specchietto seguente. Anzianità contributiva in anni 222 meno di 2 e mezzo da 2 e mezzo da 7 e mezzo da 12 e mezzo da 17 e mezzo da 22 e mezzo in poi Età in settimane fino a 129 da 130 fino a 389 da 390 fino a 649 da 650 fino a 909 da 910 fino a 1.169 da 1.170 in poi n. anni di riduzione 0 1 2 3 4 5 alla quale spetta l’incremento 70 69 68 67 66 65 I titolari di pensione di inabilità che siano nelle condizioni per il diritto alla maggiorazione sociale, invece, possono ottenere l’incremento fin dall’età di 60 anni. Insieme ai limiti di reddito, anche il limite di incremento, stabilito inizialmente in 516,46 euro, aumenta di anno in anno, tanto di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni INPS. Quindi, in costanza di condizioni reddituali, i titolari di pensione integrata al minimo continuano a percepire ogni anno lo stesso importo complessivo di maggiorazione e incremento, pari a 123,77 euro, mentre i titolari di pensioni di importo superiore al minimo ne ricevono ogni anno una quota minore e i titolari di assegno e pensione sociale, che si trovano sotto il minimo INPS, invece, percepiscono ogni anno di più. Trattamenti pensionistici su cui spetta la maggiorazione sociale Dal 1° gennaio 2001, la maggiorazione sociale spetta anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, alle medesime condizioni. Limiti di reddito e misura della maggiorazione sociale La maggiorazione sociale della pensione spetta ai soggetti che: a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo del trattamento minimo di pensione vigente nel FPLD e della maggiorazione stessa; b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo della pensione al minimo, della maggiorazione stessa e dell’ammontare annuo dell’assegno sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. In presenza di reddito, di importo inferiore al limite stabilito, la maggiorazione verrà corrisposta in misura parziale, fino a concorrenza del limite stabilito. In caso di coppia di coniugi, la maggiorazione verrà corrisposta nella minor misura necessaria ad integrare il limite personale o il limite coniugale. Redditi da considerare • si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e del reddito catastale della casa di abitazione. Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all’estero o assimilati. • Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito della casa di abitazione: – le pensioni di guerra; – le indennità di accompagnamento di ogni tipo; – l’indennità per i ciechi parziali e i sordi prelinguali; – l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; – l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dalla legge 388/2000. • Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni connessi a situazioni personali e contingenti senza continuità. Nel reddito personale e in quello coniugale va considerato anche l’importo della pensione su cui deve essere attribuita la maggiorazione. Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno solare cui si riferisce la maggiorazione sociale. 223 La maggiorazione LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE sociale SOCIALE DELLA PENSIONE della pensione oltre uno solo dei quali la maggiorazione non spetta (art. 1, commi 1 e 12, L 544/88 e art. 38 L. 448/2001) anno limite individuale (TM+MS)x13 o (TM+MS+INC)x13 limite coniugale (in aggiunta al limite individuale) (TM+MS+PS poi AS)x13 o (TM+MS+INC+PS poi AS)x13 MAGGIORAZIONE CON 75 ANNI* L. 11.964.550 L. 20.556.900 2001 € 61.79,18 € 10.616,76 2002 € 6.313,58 € 10.870,99 2003 € 6.436,17 € 11.103,04 2004 € 6.566,95 € 11.350,56 2005 € 6.674,20 € 11.553,49 2006 € 6.767,15 € 11.729,51 INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE (dal 70° anno di età o prima)* 2002 € 6.713,98 € 11.271,39 2003 € 6.836,57 € 11.503,44 2004 € 6.967,35 € 11.750,96 2005 € 7.074,60 € 11.953,89 2006 € 7.167,55 € 12.129,91 MAGGIORAZIONE CON 65 ANNI* L. 11.704.550 L. 20.296.900 2001 € 6.044,90 € 10.482,48 2002 € 6.179,29 € 10.736,70 2003 € 6.301,88 € 10.968,75 2004 € 6.432,66 € 11.216,27 2005 € 6.539,91 € 11.419,20 2006 € 6.632,86 € 11.595,22 MAGGIORAZIONE CON 60 ANNI* L. 10.274.550 L. 18.866.900 2001 € 5.306,37 € 9.743,95 2002 € 5.440,76 € 9.998,17 2003 € 5.563,35 € 10.230,22 2004 € 5.694,13 € 10.477,74 2005 € 5.801,38 € 10.680,67 2006 € 5.894,33 € 10.856,69 224 IMPORTO PENSIONE CON MAGGIORAZIONE SOCIALE (art. 1, commi 1 e 12, L 544/88 e art. 38 L 448/2001) Anno mensile definitivo mensile presuntivo annuo definitivo annuo presuntivo PENSIONE CON MAGGIORAZIONE 75 ANNI (TM mens. + L 180.000) 2001 L. 920.350 L. 918.900 L. 11.964.550 L. 11.945.700 PENSIONE CON MAGG. E INCREMENTO 70 ANNI o meno* (TM mens. + differenza fino a euro 516,46)* 2002 € 516,46 € € 6.713,98 € 2003 € 525,89 € 525,89 € 6.836,57 € 6.836,57 2004 € 535,95 € 535,95 € 6.967,35 € 6.967,35 2005 € 544,20 € 543,79 € 7.074,60 € 7.069,27 2006 € 551,35 € 551,35 € 7.167,55 € 7.167,55 PENSIONE CON MAGGIORAZIONE 65 ANNI (TM mens + £ 160.000 - 80.000 fino al 2000 - o € 82,64) * L. 900.350 L. 898.900 L. 11.704.550 L. 11.685.700 2001 € 465,00 € 464,25 € 6.045,00 € 6.035,25 2002 € 475,33 € 475,33 € 6.179,29 € 6.179,29 2003 € 484,76 € 484,76 € 6.301,88 € 6.301,88 2004 € 494,82 € 494,82 € 6.432,66 € 6.432,66 2005 € 503,07 € 502,66 € 6.539,91 € 6.534,58 2006 € 510,22 € 510,22 € 6.632,86 € 6.632,86 PENSIONE CON MAGGIORAZIONE 60 ANNI (TM mens + £ 50.000 - 30.000 fino al 2000 - o € 25,83) * L. 790.350 L. 788.900 L. 10.274.550 L. 10.255.700 2001 € 408,19 € 407,45 € 5.306,47 € 5.296,85 2002 € 418,52 € 418,52 € 5.440,76 € 5.440,76 2003 € 427,95 € 427,95 € 5.563,35 € 5.563,35 2004 € 438,01 € 438,01 € 5.694,13 € 5.694,13 2005 € 446,26 € 445,85 € 5.801,38 € 5.796,05 2006 € 453,41 € 453,41 € 5.894,33 € 5.894,33 Note * In particolari condizioni, l’incremento della maggiorazione sociale fino a concorrenza di euro 516,46 spetta anche a pensionati con età inferiore a 70 anni, purché pari almeno a 65 o, se titolari di pensione di inabilità, a 60 anni. In questi casi, si applicano le condizioni reddituali e i limiti previsti per i soggetti 70enni 225 La maggiorazione della pensione per gli ex combattenti L a maggiorazione della pensione fu istituita nel 1985, con l’art. 6 della legge 140/85, in favore di persone che potessero far valere la qualifica di ex combattente e che non potessero ottenere, allo stesso titolo, dei benefici pensionistici stabiliti con la legge 336/70 a favore degli iscritti a forme previdenziali esclusive dell’AGO e consistenti, in sostanza, nell’impiego di un’aliquota di trasformazione base pensionabile/pensione più elevata di 7 anni rispetto a quella spettante in funzione del servizio utile. I criteri per l’individuazione della qualifica furono ripresi dalla legge 336/70: si trattava di persone che, in quanto militari, avessero partecipato in modo diretto e immediato allo svolgimento di operazioni di guerra. Inoltre, alla categoria degli ex combattenti sono assimilate le categorie di partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l’applicazione del trattato di pace. Il beneficio pensionistico, invece di risultare dal meccanismo di calcolo, come con la legge 336/70, fu stabilito in misura uguale per tutti: una maggiorazione di 30.000 lire mensili (15,49 euro). Inizialmente, il diritto alla maggiorazione fu esteso anche a coloro che erano già in pensione alla data di entrata in vigore della legge, il 1° gennaio 1985, purché con decorrenza non anteriore alla data in cui il disegno di legge, poi approvato col n. 336/70, era stato presentato in Parlamento, l’8 marzo 1968. Per i primi due anni l’importo fu corrisposto per la metà, e in misura intera dal 1° gennaio 1987. Dal 1° gennaio 1989, infine, con l’art. 6 della legge 544/88, ottennero la maggiorazione anche i titolari di pensione con decorrenza precedente l’8 marzo 1968, che iniziarono a percepire la maggiorazione nell’importo di 30.000 lire quando i loro commilitoni che avevano ottenuto la maggiorazione dal 1° gennaio 1985, in quanto pensionati con decorrenza successiva alla loro, stavano già percependo la maggiorazione nell’importo di 36.688 lire al mese, (euro 18,95) per effetto della perequazione automatica. Nel testo di ambedue le leggi è stabilito che: 226 - la maggiorazione è reversibile; - la maggiorazione è soggetta alla disciplina della perequazione automatica; - la maggiorazione è da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti, viene aggiunta all’importo complessivo, non viene assorbita dall’integrazione al minimo né trasforma la pensione in superiore al minimo. Si tratta di indicazioni chiare intorno alle quali, però, non sono mancate interpretazioni che hanno dato luogo a controversie, alcune delle quali sono ancora in atto. P pensione - maggiorazione ex combattenti I superstiti di ex combattenti Una prima questione nacque rispetto alla possibilità dei superstiti di ex combattente, titolari di pensione di reversibilità o indiretta da esso originata, di attivare il diritto alla maggiorazione. La legge stabilisce che la maggiorazione è reversibile: secondo gli Enti erogatori, però, tale espressione andava intesa nel senso che, una volta acquisita sulla pensione della persona in possesso della qualifica, la maggiorazione sarebbe entrata a far parte della pensione di reversibilità ai superstiti, nell’aliquota di legge. In altre parole, il diritto non sarebbe stato azionabile su pensioni indirette né su pensioni di reversibilità nate prima che il dante causa avesse potuto far domanda di maggiorazione o comunque prima dell’entrata in vigore della legge istitutiva (4 maggio 1985). Soltanto con la sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 1990 la questione fu risolta in senso favorevole per i superstiti di pensionato o ex combattente deceduto senza aver ottenuto l’attribuzione della maggiorazione o del riconoscimento della qualifica ai fini pensionistici. Questo diritto è azionabile ancora oggi dai superstiti di ex combattente o assimilato, sebbene con effetto soltanto dal mese seguente quello in cui viene inoltrata la domanda di riconoscimento. La perequazione del trattamento Nella legge istitutiva, è specificato che la maggiorazione “è da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti”. Inoltre, con un comma a parte, si stabilisce che “la maggiorazione prevista dai precedenti commi è soggetta alla disciplina della perequazione automatica”. Questa frase fu sempre intesa nel senso che, una volta attribuita nell’importo iniziale, la maggiorazione ex combattenti subisce la perequazione automatica come la pensione di cui è parte integrante, a differenza della maggiorazione sociale della pensione (tanto per fare un esempio) che invece rimane sempre nell’importo fissato per la fascia di età. Di diverso avviso la Magistratura che, con la sentenza n. 14.285 della Corte di Cassazione del 7 luglio 2005, ha sancito il diritto ad un importo iniziale della maggiorazione rapportato al valore del denaro nel 1985, quando la maggiorazione fu istituita. In altre parole, secondo la Corte di Cassazione, chi ottenga oggi la maggiorazione ex combattenti dovrebbe vedersi riconosciuta la somma di 34,69 euro al mese anziché 15,49. 227 Il diritto si estenderebbe anche al passato, cioè alla differenza tra l’importo La maggiorazione percepito volta per volta (entro il limite massimo dei 10 anni di prescrizione) e lo della pensione stesso importo rivalutato con tutti gli scatti di perequazione dal 1985 al mese conper gli ex siderato. Lo stesso ragionamento può essere fatto per le pensioni ai superstiti, rapcombattenti portando l’importo dovuto e le relative differenze all’aliquota di reversibilità. IMPORTO DI PENSIONE FPLD INTEGRATA AL TRATTAMENTO MINIMO COMPRENSIVO DI MAGGIORAZIONE EX COMBATTENTI Pensione con decorrenza compresa fra aprile 1968 e gennaio 1985 Maggiorazione intera Anno 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 228 mensile definitivo L L L L L € € € € € € 741.450 754.040 767.600 779.870 800.140 413,38 424,55 434,74 445,62 454,54 462,27 in aliquota di reversibilità coniuge 1997 L 719.290 1998 L 731.504 1999 L 744.660 2000 L 756.562 L 776.224 2001 € 400,97 2002 € 411,81 2003 € 421,69 2004 € 432,24 2005 € 440,89 2006 € 448,39 mensile presuntivo annuo definitivo annuo presuntivo L L L L L € € € € € € 740.750 754.040 766.850 779.110 798.570 412,43 424,55 434,74 445,62 454,10 462,27 L 9.638.850 L 9.802.520 L 9.978.800 L 10.138.310 L 10.401.820 € 5.373,94 € 5.519,15 € 5.651,65 € 5.793,06 € 5.908,97 € 6.009,51 L 9.629.750 L 9.802.520 L 9.969.050 L 10.128.430 L 10.381.410 € 5.361,59 € 5.519,15 € 5.651,65 € 5.793,06 € 5.903,30 € 6.009,51 L L L L L € € € € € € 718.610 731.504 743.930 755.826 774.702 400,10 411,81 421,69 432,24 440,47 448,39 L 9.350.770 L 9.509.552 L 9.680.580 L 9.835.306 L 10.090.912 € 5.212,64 € 5.353,48 € 5.482,01 € 5.619,17 € 5.731,62 € 5.829,12 L 9.341.930 L 9.509.552 L 9.671.090 L 9.825.738 L 10.071.126 € 5.201,33 € 5.353,48 € 5.482,01 € 5.619,17 € 5.726,08 € 5.829,12 P pensione - maggiorazione ex combattenti Pensione con decorrenza precedente il mese di aprile 1968 Maggiorazione intera Anno 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 mensile definitivo L L L L L € € € € € € 731.540 743.960 757.340 769.440 789.430 407,71 418,73 428,79 439,52 448,32 455,95 in aliquota di reversibilità coniuge 1997 L 713.344 1998 L 725.456 1999 L 738.504 2000 L 750.304 L 769.798 2001 € 397,57 2002 € 408,31 2003 € 418,12 2004 € 428,58 2005 € 437,16 2006 € 444,60 mensile presuntivo annuo definitivo annuo presuntivo L L L L L € € € € € € 730.840 743.960 756.600 768.700 787.890 406,92 418,73 428,79 439,52 447,88 455,95 L 9.510.020 L 9.671.480 L 9.845.420 L 10.002.720 L 10.262.590 € 5.300,23 € 5.443,49 € 5.574,27 € 5.713,76 € 5.828,16 € 5.927,35 L 9.500.920 L 9.671.480 L 9.835.800 L 9.993.100 L 10.242.570 € 5.289,96 € 5.443,49 € 5.574,27 € 5.713,76 € 5.822,44 € 5.927,35 L L L L L € € € € € € 712.664 725.456 737.780 749.580 768.294 396,80 408,31 418,12 428,58 436,74 444,60 L 9.273.472 L 9.430.928 L 9.600.552 L 9.753.952 L 10.007.374 € 5.168,41 € 5.308,08 € 5.435,59 € 5.571,59 € 5.683,13 € 5.779,83 L L L L L € € € € € € 9.264.632 9.430.928 9.591.140 9.744.540 9.987.822 5.158,35 5.308,08 5.435,59 5.571,59 5.677,57 5.779,83 229 Le pensioni di guerra S ono prestazioni di carattere risarcitorio erogate a tutti i cittadini che hanno subito menomazioni derivanti da eventi bellici, ovvero il cui coniuge, genitore, collaterale è morto a causa della guerra. Sono pertanto previsti trattamenti diretti e trattamenti indiretti, la cui misura varia a seconda del grado della menomazione. Accanto ai trattamenti pensionistici sono previsti, inoltre, indennità, assegni, aumenti di integrazione o di maggiorazione. Tutta la disciplina è contenuta nel DPR del 23 dicembre 1978, n. 915. La perequazione degli importi e dei limiti di reddito avviene in base alle variazioni dell’indice ISTAT delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell’industria, secondo l’art. 9 della legge 3 giugno 1975, n.160 e l'art. 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342. TRATTAMENTI TABELLARI AI PENSIONATI DI GUERRA Legge 10 ottobre 1989, n. 342 PENSIONI DIRETTE Tabella C 2005 230 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità 2ª categoria 3ª categoria 4ª categoria 5ª categoria 6ª categoria 7ª categoria 8ª categoria 2006 mensile annuo mensile annuo 489,86 440,79 391,19 343,40 294,33 245,34 196,21 147,13 5.878,34 5.289,46 4.694,34 4.120,84 3.531,96 2.944,11 2.354,49 1.765,60 504,75 454,19 403,09 353,84 303,28 252,80 202,17 151,61 6.057,04 5.450,26 4.837,05 4.246,11 3.639,33 3.033,61 2.426,07 1.819,27 Tabella F Assegno per cumulo di infermità 2005 Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A -A/bis-B Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lett. A e A/bis e l’altra nelle lettere C-D-E Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lett. B e l’altra nelle lettere C-D-E Per due superinvalidità contemplate nella tab. E Per una seconda infermità della 1ª categ.tab A Per una seconda infermità della 2ª categ.tab.A Per una seconda infermità della 3ª categ.tab.A Per una seconda infermità della 4ª categ.tab.A Per una seconda infermità della 5ª categ.tab.A Per una seconda infermità della 6ª categ.tab.A Per una seconda infermità della 7ª categ.tab.A Per una seconda infermità della 8ª categ.tab.A 2006 mensile annuo mensile annuo 1.873,16 22.477,96 1.930,11 23.161,29 1.426,61 17.119,28 1.469,98 17.639,71 784,73 9.416,73 808,58 9.703,00 589,34 7.072,04 607,25 7.287,03 446,62 5.359,40 460,19 5.522,33 402,06 4.824,67 414,28 4.971,34 357,23 4.286,79 368,09 4.417,11 312,66 3.751,95 322,17 3.866,01 268,03 3.216,37 276,18 3.314,15 223,27 2.679,25 230,06 2.760,70 178,57 2.142,86 184,00 2.208,00 134,02 1.608,19 138,09 1.657,08 231 Tabella E Assegno di superinvalidità 2005 Lettera A Lettera A/bis Lettera B Lettera C Lettera D Lettera E Lettera F Lettera G Lettera H Assegno integrativo di 1ª categoria 2006 mensile annuo mensile annuo 1.412,05 1.270,82 1.129,59 988,37 847,21 705,99 564,76 423,61 282,38 16.944,56 15.249,85 13.555,11 11.860,38 10.166,55 8.471,83 6.777,10 5.083,29 3.388,55 1.454,97 1.309,45 1.163,93 1.018,41 872,97 727,45 581,93 436,49 290,96 17.459,67 15.713,45 13.967,19 12.220,94 10.475,61 8.729,37 6.983,12 5.237,82 3.491,56 141,19 1.694,27 145,48 1.745,78 Indennità di assistenza e di accompagnamento 2005 Lettera A Lettera A/bis Lettera B Lettera C Lettera D Lettera E Lettera F Lettera G Lettera H 232 2006 mensile annuo mensile annuo 669,19 583,80 515,83 453,10 383,39 317,17 249,20 182,98 120,25 8.030,28 7.005,57 6.190,00 5.437,15 4.600,68 3.806,02 2.990,43 2.195,78 1.442,94 689,53 601,54 531,51 466,87 395,05 326,81 256,78 188,54 123,90 8.274,40 7.218,54 6.378,18 5.602,44 4.740,54 3.921,72 3.081,34 2.262,53 1.486,81 Integrazione all’indennità di assistenza e accompagnamento Indennità di accompagnamento aggiuntiva Ulteriore integrazione art. 2, c. 2 e 3, L 422/90 2005 2006 Art. 3 L 656/86 A n.1 - Ciechi con mancanza dei due arti inferiori o sordità bilaterale con 1ª integrazione mensile annuo mensile annuo 2.459,24 29.510,94 2.534,01 30.408,07 Idem con 1ª e 2ª integrazione 4.918,49 59.021,86 5.068,01 60.816,12 Idem con 1ª integrazione e ulteriore importo di 1ª integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*) 2.684,36 32.212,31 2.765,96 33.191,56 Idem con 1ª e 2ª integrazione e ulteriori importi di 1ª e 2ª integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*) 5.368,72 64.424,60 5.531,93 66.383,11 A n. 2 - Perdita anatomica o funzionale dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle mani e dei piedi insieme, con 1ª integrazione 2.459,24 29.510,94 2.534,01 30.408,07 Idem con 1ª e 2ª integrazione 4.918,49 59.021,86 5.068,01 60.816,12 A n.1 - Ciechi con perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani (A/bis n.1), con indennità aggiuntiva 2.459,24 29.510,94 2.534,01 30.408,07 Idem con indennità aggiuntiva e 1ª integrazione 4.918,49 59.021,86 5.068,01 60.816,12 Idem con indennità aggiuntiva e 1ª e 2ª integrazione 7.377,73 88.532,80 7.602,02 91.224,20 Art. 8 L 656/86 233 2005 mensile 234 2006 annuo mensile annuo Idem con indennità aggiuntiva e ulteriore importo di 1ª integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*) 2.684,36 32.212,31 2.765,96 33.191,56 Idem con indennità aggiuntiva, 1ª integrazione e ulteriori importi di 1ª e 2ª integrazione art. 2 comma 2 Legge 422 (*) 5.368,72 64.424,60 5.531,93 66.383,11 Idem con indennità aggiuntiva, 1ª e 2ª integrazione e ulteriori importi di 1ª, 2ª e 3ª integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*) 8.053,08 96.636,91 8.297,89 99.574,67 A n. 1 - Ciechi con disarticolazione di ambo le cosce o l’amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell’applicazione dell’apparecchio di protesi (A/bis n. 2), con indennità aggiuntiva 2.459,24 29.510,94 2.534,01 30.408,07 Idem con indennità aggiuntiva e 1ª integrazione 4.918,49 59.021,86 5.068,01 60.816,12 Idem con idennità aggiuntiva e 1ª e 2ª integrazione” 7.377,73 88.532,80 7.602,02 91.224,20 Idem con idennità aggiuntiva e ulteriore importo di 1ª integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*) 2.684,36 32.212,31 2.765,96 33.191,56 2005 mensile 2006 annuo mensile annuo Idem con indennità aggiuntiva, 1ª integrazione e ulteriori importi di 1ª e 2ª integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*) 5.368,72 64.424,60 5.531,93 66.383,11 Idem con indennità aggiuntiva, 1ª e 2ª integrazione e ulteriori importi di 1ª, 2ª e 3ª integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*) 8.053,08 96.636,91 8.297,89 99.574,67 A n. 2 - Perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore della gamba e degli avambracci, con indennità aggiuntiva 2.459,24 29.510,94 2.534,01 30.408,07 Idem con indennità aggiuntiva e 1ª integrazione 4.918,49 59.021,86 5.068,01 60.816,12 Idem con indennità aggiuntiva e 1ª e 2ª integrazione” 7.377,73 88.532,80 7.602,02 91.224,20 1.639,50 19.673,94 1.689,34 20.272,03 3.278,99 39.347,91 3.378,67 40.544,09 1.639,50 3.278,99 19.673,94 39.347,91 1.689,34 3.378,67 20.272,03 40.544,09 Art. 3 L 656/86 A nn. 1 - 3 - 4 (comma 2° e 3°) con 1ª integrazione” Idem con 1ª e 2ª integrazione A n. 1 - Ciechi con perdita funzionale dei due arti inferiori fino al limite della perdita dei due piedi, con 1ª integrazione Idem con 1ª e 2ª integrazione 235 2005 mensile 236 2006 annuo mensile annuo Idem con 1ª integrazione e ulteriore importo di 1ª integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*) 1.639,50 19.673,94 1.921,29 23.055,53 Idem con 1ª e 2ª integrazione e ulteriori importi di 1ª e 2ª integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*) 3.278,99 39.347,91 3.842,59 46.111,07 A n.1 - Ciechi con perdita di un arto fino al limite di una mano o di un piede con 1ª integrazione (**) 1.639,50 19.673,94 1.689,34 20.272,03 Idem con 1ª e 2ª integrazione 3.278,99 39.347,91 3.378,67 40.544,09 Idem con 1ª integrazione e ulteriore importo di 1ª integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*) 1.752,05 21.024,64 1.805,32 21.663,79 Idem con 1ª e 2ª integrazione e ulteriori importi di 1ª e 2ª integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*) 3.504,11 42.049,27 3.610,63 43.327,57 A/bis n.1 con 1ª integrazione 1.092,70 13.112,37 1.125,92 13.510,99 Idem con 1ª e 2ª integrazione 2.185,39 26.224,74 2.251,83 27.021,97 A/bis n. 2 con 1ª integrazione 545,90 6.550,77 562,49 6.749,91 Assegno per cumulo art. 17 DPR 23.12.1978, n. 915 (cumuli di II categoria) 2005 mensile 2/10 3/10 5/10 38,05 57,08 95,13 2006 annuo mensile annuo 456,63 684,95 1.141,58 39,21 58,81 98,02 470,51 705,77 1.176,28 Assegno di incollocabilità o compensativo art. 20 DPR 23.12.1978, n. 915 2005 mensile 1ª categoria 2ª categoria 3ª categoria 4ª categoria 5ª categoria 6ª categoria 7ª categoria 8ª categoria 141,19 331,45 381,05 428,84 477,91 526,90 576,03 625,11 2006 annuo mensile annuo 1.694,27 3.977,44 4.572,55 5.146,06 5.734,95 6.322,78 6.912,40 7.501,29 145,48 341,53 392,63 441,88 492,44 542,92 593,54 644,11 1.745,78 4.098,35 4.711,56 5.302,50 5.909,29 6.514,99 7.122,54 7.729,33 * Beneficio da concedere a domanda degli interessati e con provvedimento dell’amministr. centrale (art. 2, c. 4, L 422/90) ** Le altre invalidità previste dall’art. 2, c. 2, della L 422/90 risultano assorbite da quelle indicate nei punti precedenti PENSIONI INDIRETTE Tabella G 2005 mensile Vedove ed orfani Vedove grandi invalidi 278,05 278,05 2006 annuo mensile annuo 3.336,57 3.336,57 286,50 286,50 3.438,00 3.438,00 237 Assegno supplementare alle vedove di grandi invalidi 2005 Lettera A Lettera A/bis Lettera B Lettera C Lettera D Lettera E Lettera F Lettera G Lettera H e incollocobilità 1ª categoria senza superinvalidità 2006 mensile annuo mensile annuo 706,02 635,41 564,80 494,16 423,61 352,99 282,38 211,86 141,19 8.472,28 7.624,92 6.777,55 5.930,19 5.083,29 4.235,92 3.388,55 2.542,31 1.694,27 727,49 654,73 581,97 509,21 436,49 363,72 290,96 218,30 145,48 8.729,84 7.856,72 6.983,59 6.110,47 5.237,82 4.364,69 3.491,56 2.619,60 1.745,78 70,59 847,13 72,74 872,88 Assegno di maggiorazione 2005 mensile 2006 annuo 68,84 826,04 mensile annuo 70,93 851,15 Tabella N Riversibilità vedove ed orfani 2005 238 2ª categoria 3ª categoria 4ª categoria 5ª categoria 6ª categoria 7ª categoria 8ª categoria 2006 mensile annuo mensile annuo 161,81 142,98 125,50 107,64 89,66 82,33 80,09 1.941,72 1.715,75 1.505,99 1.291,65 1.075,89 987,91 961,08 166,73 147,33 129,31 110,91 92,38 84,83 82,52 2.000,75 1.767,91 1.551,77 1.330,92 1.108,60 1.017,94 990,30 Tabella M Genitori che abbiano perduto uno o più figli 2005 mensile 2006 annuo mensile annuo 134,05 254,70 375,35 496,00 616,65 737,30 857,95 978,60 1.608,66 3.056,45 4.504,26 5.952,04 7.399,83 8.847,63 10.295,41 11.743,22 138,13 262,45 386,77 511,08 635,40 759,72 884,03 1.008,35 1.657,56 3.149,37 4.641,19 6.132,98 7.624,78 9.116,60 10.608,39 12.100,21 Genitori rimasti totalmente privi di prole Per 1 figlio caduto 201,08 Per 2 figli caduti 321,73 Per 3 figli caduti 442,38 Per 4 figli caduti 563,03 Per 5 figli caduti 683,68 Per 6 figli caduti 804,33 Per 7 figli caduti 924,98 Per 8 figli caduti 1.045,63 2.412,99 3.860,78 5.308,57 6.756,37 8.204,17 9.651,96 11.099,75 12.547,55 207,20 331,51 455,83 580,15 704,46 828,78 953,10 1.077,42 2.486,34 3.978,15 5.469,95 6.961,76 8.453,58 9.945,38 11.437,18 12.929,00 1.578,75 2.999,62 4.420,48 5.841,35 7.262,23 8.683,10 10.103,96 11.524,83 135,56 257,57 379,57 501,58 623,58 745,59 867,59 989,60 1.626,74 3.090,81 4.554,86 6.018,93 7.483,00 8.947,07 10.411,12 11.875,18 Per 1 figlio caduto Per 2 figli caduti Per 3 figli caduti Per 4 figli caduti Per 5 figli caduti Per 6 figli caduti Per 7 figli caduti Per 8 figli caduti Tabella S Genitori che abbiano perduto uno o più figli Per 1 figlio caduto Per 2 figli caduti Per 3 figli caduti Per 4 figli caduti Per 5 figli caduti Per 6 figli caduti Per 7 figli caduti Per 8 figli caduti 131,56 249,97 368,37 486,78 605,19 723,59 842,00 960,40 239 Genitori rimasti totalmente privi di prole 2005 mensile Per 1 figlio caduto Per 2 figli caduti Per 3 figli caduti Per 4 figli caduti Per 5 figli caduti Per 6 figli caduti Per 7 figli caduti Per 8 figli caduti 197,34 315,75 434,15 552,56 670,97 789,37 907,78 1.026,18 MEDAGLIE annuo mensile annuo 2.368,12 3.788,98 5.209,85 6.630,73 8.051,60 9.472,47 10.893,33 12.314,21 203,34 325,35 447,35 569,36 691,36 813,37 935,37 1.057,38 2.440,11 3.904,16 5.368,23 6.832,30 8.296,37 9.760,43 11.224,49 12.688,56 2005 mensile Medaglia d’oro Medaglia d’argento Medaglia di bronzo Croce di guerra 2006 2006 annuo 317,06 56,37 17,61 10,57 3.804,74 676,39 211,37 126,82 mensile annuo 326,70 58,08 18,15 10,89 3.920,40 696,95 217,80 130,68 LIMITE DI REDDITO PER IL DIRITTO AI TRATTAMENTI TABELLARI DI GUERRA Legge 10 ottobre 1989, n. 342 e art. 2 L. 236/2000 2005 mensile annuo - 240 2006 12.439,80 mensile annuo - 12.817,97 Pensione sociale È una prestazione di natura assistenziale, istituita dalla legge n. 153/69 (art. 26). A partire dal 1° gennaio 1996 questa prestazione è stata sostituita dall’“assegno sociale” (vedi) ma continua ad essere erogata, sussistendone le condizioni, a tutti coloro che l’hanno conseguita entro la stessa data. La pensione sociale (PS) è corrisposta alle persone ultrasessantacinquenni prive di reddito o in possesso di rendite, prestazioni o redditi di importo non superiore a quello della pensione sociale stessa. E’ condizione per il diritto la residenza in Italia. Spetta a domanda per 13 mensilità l’anno e decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. La pensione sociale spetta anche ai mutilati e invalidi civili, totali e parziali, e ai sordomuti che abbiano compiuto i 65 anni di età entro il 31 dicembre 1995, in sostituzione delle specifiche prestazioni loro corrisposte fino a tale età. I ciechi civili, invece, continuano a percepire anche dopo il 65° anno di età il trattamento economico cui hanno diritto. Per una trattazione completa delle prestazioni spettanti ai minorati civili, prima e dopo i 65 anni di età, si veda il capitolo sui trattamenti economici per i disabili. L’importo L’importo della pensione sociale è adeguato al costo della vita con lo stesso meccanismo di perequazione previsto per la generalità delle prestazioni pensionistiche. Oltre che per perequazione, l’importo mensile della pensione sociale è stato aumentato, dal 1° gennaio 1999, con l’art. 67 della L 448/98 e, dal 1° gennaio 2000, con l’art. 52 della legge 488/99, rispettivamente di 100 e 18mila lire: ambedue questi aumenti sono entrati a far parte dell’importo della pensione sociale stessa, e quindi ne seguono la perequazione automatica. In presenza di rendite, prestazioni o redditi, purché di importo non superiore al limite, la pensione sociale è ottenibile in misura parziale. Per i mutilati e invalidi civili, totali e parziali, e i sordomuti, la pensione sociale sostitutiva, invece, è sempre corrisposta in misura intera purché il reddito non superi il limite (circ. INPS n. 739 AGO – 66030 O dell’11 maggio 1981). Anche a causa di questa differenza, gli aumenti della pensione stabiliti dalle leggi del 1998 e 1999 costituiscono una prestazione a sé stante, per questi soggetti: infatti questi aumenti vengono attribuiti alle stesse condizioni vigenti per i 241 Pensione sociale richiedenti non invalidi e, in presenza di reddito, possono essere corrisposti in misura parziale. I limiti di reddito Per ottenere la pensione, il reddito eventualmente posseduto non deve superare determinati limiti. In particolare, il richiedente non deve possedere reddito personale in misura superiore all’importo annuo della pensione sociale; inoltre, se è coniugato, oltre a rispettare il limite di reddito personale, non deve possedere redditi che, cumulati con quelli del coniuge, siano superiori ad un determinato importo, pari inizialmente a 4,15 volte l’importo annuo della PS. Dal 1999, per effetto dell’aumento dell’importo della PS disposto dalla L 448/98, che non ha aumentato anche il limite di reddito coniugale, tale rapporto è sceso a 3,53 e a 3,48 dal 2000, per effetto del nuovo aumento. I redditi da considerare sono quelli soggetti ad Irpef in generale, con l’esclusione del reddito della casa di abitazione e delle indennità temporanee sostitutive della retribuzione (malattia, disoccupazione e simili); tuttavia, nel solo reddito personale, l’INPS considera anche la pensione di guerra, la rendita Inail e tutte le “rendite o prestazioni economiche previdenziali o assistenziali con carattere di continuità”. L’anno di riferimento per il reddito è quello stesso di percezione della pensione. La pensione sociale sostitutiva dei trattamenti economici dei mutilati e invalidi civili, totali o parziali, e dei sordomuti che hanno compiuto 65 anni di età Per verificare la sussistenza del diritto alla pensione sociale nei confronti dei mutilati e invalidi civili e dei sordomuti che, avendo compiuto 65 anni di età entro il 31 dicembre 1995, hanno conseguito la pensione sociale in luogo del trattamento per invalidità civile di cui beneficiavano, si continuano ad utilizzare gli stessi criteri vigenti per stabilire il diritto a tali trattamenti per invalidità civile. 242 Ricorrendo le condizioni di reddito, ad un invalido civile o sordomuto che l’abbia conseguita prima del 1996 la pensione sociale continua ad essere corrisposta nella misura – base, cioè senza gli aumenti introdotti con le manovre finanziarie del 1999 e del 2000, senza l’aumento non perequabile introdotto con la legge 544/88 e senza i relativi incrementi introdotti prima con legge 388/2000 e poi, fino a concorrenza di un milione di lire, con legge 448/2001. Per ottenere anche l’importo corrispondente agli aumenti di cui alle leggi finanziarie del 1999 e del 2000, che variano in funzione del reddito posseduto, i soggetti interessati devono sottoporsi alla verifica del reddito alle stesse condizioni previste per la generalità dei richiedenti la pensione sociale, considerando quindi, se del caso, anche il reddito coniugale. Per l’aumento di cui alla legge 544/88 e relativi incrementi, il reddito da verificare è ancora diverso. L’aumento della pensione sociale di cui alla legge 544/88 P pensione - sociale E’ una prestazione introdotta dalla legge n. 140/1985 ed ha subito modifiche con la legge n. 544/1988. Al pari della pensione sociale è un trattamento di natura assistenziale che è stato sostituito dall’assegno sociale. Continuerà, però, ad essere corrisposto, in presenza delle condizioni, a coloro che l’hanno conseguito entro il 1° gennaio 1996. L’aumento della pensione sociale (APS) è corrisposto alle persone ultrasessantacinquenni prive di reddito o in possesso di rendite, prestazioni o redditi di importo non superiore a quello della pensione sociale comprensivo dell’importo dell’aumento stesso. E’ condizione per il diritto la residenza in Italia. Spetta a domanda per 13 mensilità l’anno e decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. L’aumento si aggiunge, in genere, alla pensione sociale ma può essere erogato, in alcuni casi, anche al cittadino in situazione di reddito che non consente l’ottenimento della pensione sociale. Al contrario della pensione sociale non è soggetto a perequazione automatica. L’importo iniziale era pari a 75.000, poi a 125.000 lire mensili (per 13 mensilità); dal 1° gennaio 2001, con gli aumenti di 25.000 e 40.000 lire mensili disposti, rispettivamente, per i soggetti con meno di 75 anni di età e per quelli più anziani, il suo importo massimo è salito rispettivamente a 150.000 e 165.000 lire al mese. Dal 1° gennaio 2002, inoltre, l’importo dell’aumento della pensione sociale (insieme a quello della maggiorazione sociale delle pensioni e della maggiorazione dell’assegno sociale) è stato incrementato di una cifra variabile, tale da garantire al pensionato un trattamento mensile complessivo pari a 516,46 euro per 13 mensilità; infatti, l’importo dell’aumento varia in relazione ai redditi posseduti. Insieme ai limiti di reddito, anche il limite di incremento, stabilito inizialmente in 516,46 euro, aumenta di anno in anno, tanto di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni INPS. Quindi, in costanza di condizioni reddituali, i titolari di pensione integrata al minimo continuano a percepire ogni anno lo stesso importo complessivo di maggiorazione e incremento, pari a 123,77 euro, mentre i titolari di pensioni di importo superiore al minimo ne ricevono ogni anno una quota minore e i titolari di assegno e pensione sociale, che si trovano sotto il minimo INPS, invece, percepiscono ogni anno di più. 243 Pensione sociale L’APS spetta ai soggetti che: a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell’aumento stesso; b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo della pensione sociale, dell’aumento stesso e dell’ammontare annuo dell’assegno sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e del reddito catastale della casa di abitazione. Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali. Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito catastale della casa di abitazione: – le pensioni di guerra; – le indennità di accompagnamento di ogni tipo; – l’indennità per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali; – l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; – l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità. Nel reddito personale e in quello coniugale va considerato anche l’importo della pensione sociale su cui deve essere attribuito l’aumento. Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno solare cui si riferisce l’APS. 244 A queste condizioni, l’aumento è attribuibile anche ai titolari di pensione sociale che sostituisce i trattamenti economici corrisposti fino al 65° anno di età ai mutilati e invalidi civili nonché ai sordomuti. Ai ciechi civili, invece, l’aumento può spettare sotto forma di maggiorazione dell’assegno sociale (vedi) anche se i soggetti abbiano compiuto 65 anni di età prima del 1° gennaio 1996. Ai soggetti invalidi al 100%, un aumento di pari misura e alle stesse condizioni è attribuito fin dalla data di compimento del 60° anno di età. P pensione - sociale 245 Pensione sociale IMPORTO DELLA PENSIONE SOCIALE (comprensivo degli aumenti di cui alla legge 448/98 e 488/99) Anno 1997 1998 *1999 *2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 mensile definitivo L. L. L. L. L. € € € € € € 391.000 397.650 504.800 530.900 544.700 281,32 288,91 295,85 303,25 309,32 314,58 mensile presuntivo L. L. L. L. L. € € € € € € 390.600 397.650 504.400 530.350 543.650 280,78 288,91 295,85 303,25 309,02 314,58 annuo definitivo annuo presuntivo L. 5.083.000 L. 5.169.450 L. 6.562.400 L. 6.901.700 L. 7.081.100 € 3.657,16 € 3.755,83 € 3.846,05 € 3.942,25 € 4.021,16 € 4.089,54 L. 5.077.800 L. 5.169.450 L. 6.557.200 L. 6.894.550 L. 7.067.450 € 3.650,14 € 3.755,83 € 3.846,05 € 3.942,25 € 4.017,26 € 4.089,54 ... CON AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE (APS) (comprensivo dell’incremento di cui alla legge 388/2000) Anno mensile definitivo mensile presuntivo annuo definitivo annuo presuntivo CON APS E INC 70 ANNI (PS mens. + differenza fino a TM + 123,77) 2002 € 516,46 € 516,46 € 6.713,98 € 6.713,98 2003 € 525,89 € 525,89 € 6.836,57 € 6.836,57 2004 € 535,95 € 535,95 € 6.967,35 € 6.967,35 2005 € 544,20 € 543,79 € 7.074,60 € 7.069,27 2006 € 551,35 € 551,35 € 7.167,55 € 7.167,55 CON APS 65 ANNI (PS mens. + L 150.000 o € 77,47 - 125.000 fino al 2000)** 1997 L. 516.000 L. 515.600 L. 6.708.000 L. 6.702.800 1998 L. 522.650 L. 522.650 L. 6.794.450 L. 6.794.450 *1999 L. 629.800 L. 629.400 L. 8.187.400 L. 8.182.200 *2000 L. 655.900 L. 655.350 L. 8.526.700 L. 8.519.550 L. 694.700 L. 693.650 L. 9.031.100 L. 9.017.450 2001 € 358,79 € 358,25 € 4.664,27 € 4.657,25 * 246 Nel 1999 l'importo della PS è stato aumentato di L. 100.000 mensili e nel 2000 di altre L. 18.000 ** Si riportano solo i valori fino al 2001 perché, da tale anno in poi, chi abbia meno di 70 anni di età può avere ottenuto solo l'assegno sociale (vedi), che dal 1996 ha sostituito la pensione sociale e il relativo aumento. LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE SOCIALE art. 26 L 153/69 entro il quale la pensione spetta in misura intera anno 1997 1998 ** 1999 ** 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 limite coniugale per il titolare coniugato (in aggiunta al limite individuale) limite individuale L. L. L. L. L. € € € € € € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L. 16.048.550 L. 16.321.350 L. 16.615.150 L. 16.881.000 L. 17.319.900 € 8.944,99 € 9.186,50 € 9.406,98 € 9.642,16 € 9.835,01 € 10.002,18 oltre anche uno solo dei quali la pensione non spetta limite individuale (PSx13) L. L. L. L. L. € € € € € € 5.083.000 5.169.450 6.562.400 6.901.700 7.081.100 3.657,09 3.755,83 3.846,05 3.942,25 4.021,16 4.089,54 limite coniugale per il titolare coniugato (in aggiunta al limite individuale) P pensione - sociale L. 21.131.550 L. 21.490.800 L. 23.177.550 L. 23.782.700 L. 24.401.000 € 12.602,07 € 12.942,33 € 13.253,03 € 13.584,41 € 13.856,17 € 14.091,72 ** Nel 1999 l'importo della PS è stato aumentato di L. 100.000 mensili e nel 2000 di altre L. 18.000 247 CALCOLO IMPORTO MENSILE PENSIONE SOCIALE IN BASE AL REDDITO ANNUO art. 26 L 153/69; art. 28, commi 1 e 2, L 843/78; art. 67 L 448/98; art. 52 L 488/99 decorrenza 2002 2003 2004 2005 2006 reddito annuo del pensionato (RP) reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT) zero 3.755,83 3.755,83 3.755,83 ≤ ≥ < < ≥ ≤ 9.186,50 qualunque 12.942,33 9.186,50 < 3.755,83 > 9.186,50 zero 3.846,05 3.846,05 3.846,05 ≤ ≥ < < ≥ ≤ 9.406,98 qualunque 13.253,03 9.406,98 < 3.846,05 > 9.406,98 ≤ ≥ < < zero 3.942,25 3.942,25 3.942,25 ≥ ≤ 9.642,16 qualunque 13.584,41 9.642,16 < 3.942,25 > 9.642,16 zero 4.021,16 4.021,16 4.021,16 ≤ ≥ < < ≥ ≤ 9.835,01 qualunque 13.856,17 9.835,01 < 4.021,16 > 9.835,01 zero 4.089,54 4.089,54 4.089,54 ≤ ≥ < < ≥ ≤ 10.002,18 qualunque 14.091,72 10.002,18 < 4.089,54 > 10.002,18 e < 12.942,33 e < 13.253,03 e < 13.584,41 e < 13.856,17 e < 14.091,72 * Dall’importo mensile della pensione sociale dev’essere detratto il più elevato dei due quozienti. 248 POSSEDUTO importo mensile da detrarre dalla pensione sociale importo mensile pensione sociale zero 288,91 288,91 RP:13 RP:13 (*) (RT-9.186,50): 13 (*) zero 295,85 295,85 RP:13 RP:13 (*) (RT-9.406,98): 13 (*) zero 303,25 305,25 RP:13 RP:13 (*) (RT-9.642,16): 13 (*) zero 309,32 309,32 RP:13 RP:13 (*) (RT-9.835,01): 13 (*) zero 314,58 314,58 RP:13 RP:13 (*) (RT-10.002,18): 13 (*) 288,91 zero zero variabile P pensione - sociale variabile 295,85 zero zero variabile variabile 303,25 zero zero variabile variabile 309,32 zero zero variabile variabile 314,58 zero zero variabile variabile 249 Pensione sociale LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE oltre anche uno solo dei quali l’aumento non spetta art. 2 L 544/88 e art. 38 L. 448/2001 limite individuale anno (PS+APS)x13 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 1997 1998 **1999 *** 2000 * 2001 2002 2003 2004 2005 * 250 L. € € € € € € limite coniugale (in aggiunta al limite individuale) (PS+APS+TM)x13 dal 2002 (PS+APS+AS)x13 AUMENTO DELLA PS 75 ANNI 9.226.100 L. 4.764,88 € 4.863,69 € 4.953,91 € 5.050,11 € 5.129,02 € 5.197,40 € 18.850.650 9.735,55 9.968,66 10.181,47 10.408,45 10.594,61 10.755,94 INCREMENTO DELL'AUMENTO (dal 70° anno di età) € 6.713,98 € 11.271,39 € 6.836,57 € 11.503,44 € 6.967,35 € 11.750,96 € 7.074,60 € 11.953,89 € 7.167,55 € 12.129,91 L. L. L. L. L. € € € € € AUMENTO DELLA PS 65 ANNI ** 6.708.000 L. 6.794.450 L. 8.187.400 L. 8.526.700 L. 9.031.100 L. € 4.664,14 4.762,94 € 4.853,16 € 4.949,36 € 5.028,27 € 15.626.650 15.864.550 17.420.650 17.907.500 18.655.650 9.634,82 9.867,91 10.080,72 10.307,70 10.493,86 Si riportano i valori solo fino al 2005 perché dal 2006 nessun titolare di PS può avere meno di 75 anni d'età. ** Aumenti importo PS: L. 100.000 nel 1999 e 18.000 nel 2000. *** Nel 2001 l'importo dell'APS è stato portato a 150.000 lire per i soggetti con 65 anni di età e a 165.000 per quello con almeno 75 anni. CALCOLO IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE IN BASE AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO art. 2 L 544/88, art. 70, c. 4, L 388/2000, art. 38 L 448/2001 anno 2002 2003 2004 2005 2006 importo mensile spettante* A B C A B C A B C A B C A B C P pensione - sociale INCREMENTO DELL'APS 75 ANNI € 142,33 € 6.713,98 - RP) / 13 € 11.271,39 - RC) / 13 € 144,82 € 6.836,57 - RP) / 13 € 11.503,44 - RC) / 13 € 147,48 € 6.967,35 - RP) / 13 € 11.750,96 - RC) / 13 € 149,66 € 7.074,60 - RP) / 13 € 11.953,89 - RC) / 13 € 151,55 € 7.167,55 - RP) / 13 € 12.129,91 - RC) / 13 251 Pensione sociale CALCOLO IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE IN BASE AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 252 importo mensile spettante* A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C AUMENTO DELLA PS 75 ANNI L. 165.000 L. 9.226.100 - RP) / 13 L. 18.850.650 - RC) / 13 € 85,22 € 4.764,89 - RP) / 13 € 9.735,57 - RC) / 13 € 85,22 € 4.863,69 - RP) / 13 € 9.968,66 - RC) / 13 € 85,22 € 4.953,91 - RP) / 13 € 10.181,47 - RC) / 13 € 85,22 € 5.050,11 - RP) / 13 € 10.408,45 - RC) / 13 € 85,22 € 5.129,02 - RP) / 13 € 10.594,61 - RC) / 13 € 85,22 € 5.197,40 - RP) / 13 € 10.755,94 - RC) / 13 P anno 2002 2003 2004 2005 2006 importo mensile spettante* INCREMENTO DELL'APS (dal 70° anno d'età) A € 150,08 B € 6.713,98 - RP) / 13 C € 11.271,39 - RC) / 13 A € 152,57 B € 6.836,57 - RP) / 13 C € 11.503,44 - RC) / 13 A € 155,23 B € 6.967,35 - RP) / 13 C € 11.750,96 - RC) / 13 A € 157,41 B € 7.074,60 - RP) / 13 C € 11.953,89 - RC) / 13 A € 159,30 B € 7.167,55 - RP) / 13 C € 12.129,91 - RC) / 13 pensione - sociale 253 Pensione sociale CALCOLO IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE IN BASE AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO anno 1997 1998 1999 2000 254 * Si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C ** Si riportano i valori solo fino al 2005 perché dal 2006 nessun titolare di PS può avere meno di 75 anni d'età RP = reddito personale del richiedente l'aumento, nel quale va computato l'importo della pensione sociale senza aumento; RC = reddito coniugale, pari al reddito personale di cui sopra più il reddito del coniuge. 2001 2002 2003 2004 2005 importo mensile spettante* A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C AUMENTO DELLA PS CON 65 ANNI ** L. 125.000 L. 6.708.000 - RP) / 13 L. 15.626.650 - RC) / 13 L. 125.000 L. 6.794.450 - RP) / 13 L. 15.864.550 - RC) / 13 £ 125.000 L. 8.182.200 - RP) / 13 L. 17.406.350 - RC) / 13 L. 125.000 L. 8.526.700 - RP) / 13 L. 17.907.500 - RC) / 13 L. 150.000 L. 9.031.100 - RP) / 13 L. 18.655.650 - RC) / 13 € 77,47 € 4.664,18 - RP) / 13 € 9.634,84 - RC) / 13 € 77,47 € 4.762,94 - RP) / 13 € 9.867,91 - RC) / 13 € 77,47 € 4.853,16- RP) / 13 € 10.080,72 - RC) / 13 € 77,47 € 4.949,36 - RP) / 13 € 10.307,70 - RC) / 13 € 77,47 € 5.028,27 - RP) / 13 € 10.493,86 - RC) / 13 Assegno sociale È la prestazione assistenziale introdotta dall’art. 3, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell’assegno stesso, che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale. E’ condizione per il diritto la residenza in Italia. L’assegno sociale spetta a domanda per 13 mensilità l’anno e decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. La pensione sociale resta in pagamento anche dopo il 1995 per coloro che l’hanno conseguita fino al gennaio ‘96, sussistendone le condizioni. Ai titolari di pensione sociale che, avendone perso il diritto per uno o più anni, la richiedano di nuovo dopo il 31 dicembre 1995, viene corrisposto invece l’assegno sociale, nella misura e alle condizioni previste per questa prestazione. Ciò vale per tutte le domande di prestazione sociale avanzate dal 1° gennaio 1996 in poi, indipendentemente dall’epoca di maturazione dei requisiti e quindi dall’eventualità di aver compiuto i 65 anni di età prima del 1996 (Min. lavoro, lettera 7/61587/L335.95 del 24 luglio 1997). A partire dal 1° febbraio 1996 l’assegno sociale spetta anche ai mutilati e invalidi civili, totali e parziali, e ai sordomuti che compiano 65 anni di età, sostituendosi agli specifici trattamenti loro corrisposti fino a tale età. I ciechi civili, invece, parziali o assoluti, continuano a percepire le loro specifiche prestazioni anche dopo il 65° anno di età. Quando siano d’importo inferiore a quello dell’assegno sociale, o in caso siano coniugati, in assenza di altri redditi i ciechi civili possono ottenere una quota integrativa di assegno sociale. Per una trattazione completa delle prestazioni spettanti ai minorati civili, prima e dopo i 65 anni di età, si veda il capitolo sui trattamenti economici per i disabili. L’importo L’importo mensile dell’assegno fu stabilito inizialmente nella misura di 480.000 lire dalla legge 335/95 ed è adeguato al costo della vita con lo stesso meccanismo di perequazione previsto per la generalità delle prestazioni pensionistiche. Oltre che per perequazione, dal 1° gennaio 1999 è stato aumentato di lire 100.000 con l’art. 67 della L 448/98; questo aumento, ricorrendo le condizioni reddituali, è attribuibile agli assegni sociali corrisposti in sostituzione dei trattamenti economici erogati a mutilati e invalidi civili e ai sordomuti ed anche alle pensioni dei ciechi civili oltre i 65 anni di età. Dal 1° gennaio 2000 è intervenuto un nuovo aumento di 18.000 lire (art. 52 L 488/99), anch’esso attribuibile anche agli assegni sostitutivi di trattamenti eco- 255 Assegno sociale nomici corrisposti ad invalidi civili e sordomuti. A differenza che l’aumento disposto nell’anno precedente, questo aumento non è destinato anche alle pensioni dei ciechi civili né alle quote integrative di assegno sociale eventualmente loro spettante. I limiti di reddito In presenza di redditi, purché di importo non superiore al limite stabilito, l’assegno sociale è ottenibile in misura parziale, fino a concorrenza del limite. Questa regola non vale per gli assegni sostitutivi per mutilati e invalidi civili, totali e parziali, e sordomuti, ai quali l’assegno è sempre corrisposto in misura intera purché il reddito non superi il limite, analogamente a quanto avviene con la pensione sociale. A questi soggetti sono erogabili in misura parziale gli aumenti della legge 448/98 e 488/99, che costituiscono per loro vere e proprie prestazioni a sé stanti. Se il richiedente non è coniugato, il limite di reddito coincide con l’importo dell’assegno. Se il richiedente è coniugato, viene considerato solo il reddito della coppia, che non deve superare un importo pari a 2 volte quello dell’assegno stesso. In questo caso, in presenza di reddito di importo inferiore al limite, l’assegno può essere erogato per differenza fino a questo secondo limite e comunque fino a concorrenza del suo importo intero. Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta) al netto dell’imposizione fiscale, con la sola esclusione del reddito della casa di abitazione e dei trattamenti di fine rapporto. L’anno di riferimento per i redditi è quello stesso di percezione dell’assegno. Non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo in misura corrispondente ad 1/3 della pensione stessa ma non superiore ad 1/3 della misura dell’assegno sociale. 256 L’assegno sociale sostitutivo dei trattamenti economici dei mutilati e invalidi civili, totali o parziali, e dei sordomuti che hanno compiuto il 65° anno di età Per verificare la sussistenza del diritto all’assegno sociale nei confronti dei mutilati e invalidi civili e dei sordomuti che, avendo compiuto 65 anni di età dopo il 31 dicembre 1995, hanno conseguito l’assegno sociale in sostituzione del trattamento per invalidità civile di cui beneficiavano, si continuano ad utilizzare gli stessi criteri vigenti per stabilire il diritto a tali trattamenti per invalidità civile. Ricorrendo le condizioni di reddito, l’assegno sociale viene corrisposto agli invalidi civili e ai sordomuti senza gli aumenti introdotti con le manovre finanziarie del 1999 e del 2000. Per ottenere anche l’importo corrispondente a questi aumenti, che varia in funzione del reddito posseduto, i soggetti interessati devono sottoporsi alla verifica del reddito alle stesse condizioni previste per la generalità dei richiedenti l’assegno sociale, considerando quindi, se del caso, anche il reddito del coniuge. Per le relative tabelle, si veda il capitolo apposito. La maggiorazione dell’assegno sociale (MAS) Dal 1° gennaio 2001 l’importo dell’assegno sociale è stato maggiorato di 25.000 o di 40.000 lire mensili a seconda dell’età. Questa maggiorazione costituisce una quota aggiuntiva dell’assegno, separata da esso, in cifra fissa non soggetta a perequazione automatica. Dal 1° gennaio 2002, l’importo della maggiorazione (insieme a quello dell’aumento della pensione sociale e della maggiorazione sociale delle pensioni) è stato incrementato di una cifra variabile, tale comunque da garantire al pensionato un trattamento mensile complessivo pari a 516,46 euro per 13 mensilità, per i soggetti con almeno 70 anni (o con età inferiore, in presenza di anzianità contributiva che il soggetto possa far valere in qualsiasi fondo o gestione). Insieme ai limiti di reddito, anche il limite di incremento, stabilito inizialmente in 516,46 euro, aumenta di anno in anno, tanto di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni INPS. Quindi, in costanza di condizioni reddituali, i titolari di pensione integrata al minimo continuano a percepire ogni anno lo stesso importo complessivo di maggiorazione e incremento, pari a 123,77 euro, mentre i titolari di pensioni di importo superiore al minimo ne ricevono ogni anno una quota minore e i titolari di assegno e pensione sociale, che si trovano sotto il minimo INPS, invece, percepiscono ogni anno di più. In ogni caso, l’importo della nuova maggiorazione assorbe l’importo previsto per i titolari ultrasettantacinquenni, dato che le condizioni di reddito sono più favorevoli. Infatti, la nuova maggiorazione dell’assegno sociale spetta ai soggetti che: a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e della maggiorazione stessa; b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore alla somma dell’importo del limite di cui al punto a) più l’ammontare annuo dell’assegno sociale: in pratica, due volte l’assegno sociale più la maggiorazione. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. P pensione - assegno sociale Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e del reddito catastale della casa di abitazione. Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali. Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito catastale della casa di abitazione: – le pensioni di guerra; – le indennità di accompagnamento di ogni tipo; – l’indennità per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali; 257 Assegno sociale 258 – l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; – l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità. Nel reddito personale e in quello coniugale va considerato anche l’importo dell’assegno sociale su cui deve essere attribuito l’aumento. Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno solare cui si riferisce la maggiorazione. Per il solo anno 2001, ai fini del diritto alla maggiorazione nell’importo stabilito con la legge 388/2000, si è tenuto conto anche del reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito sia deducibile fiscalmente a norma dell’articolo 10, comma 3 bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 388 del 2000. A queste condizioni, la maggiorazione è attribuibile anche ai titolari di assegno sociale sostitutivo dei trattamenti economici corrisposti ai mutilati e invalidi civili nonché ai sordomuti e ai ciechi civili. Ai soggetti invalidi al 100% (invalidi civili totali, sordomuti e ciechi assoluti, oltre che titolari di pensione di inabilità), l’incremento fino a 516,46 euro è attribuito fin dalla data di compimento del 60° anno di età. Nel caso in cui si tratti di attribuire sia la MAS che gli altri aumenti previsti dalle leggi finanziarie per il 1999 e per il 2000, si procede prima alla verifica del diritto a questi ultimi, perché devono essere considerati parte integrante dell’assegno sociale: nel reddito da considerare non va incluso l’importo della MAS eventualmente percepito dal soggetto. Si procede poi alla verifica del diritto a quest’ultima (MAS), considerando nel reddito influente l’intero importo dell’assegno sociale come risultante dopo l’applicazione degli aumenti del 1999 e del 2000, nella misura intera o ridotta eventualmente spettante. IMPORTO DELL’ASSEGNO SOCIALE P (comprensivo degli aumenti di cui alla legge 448/98 e 488/99) mensile definitivo Anno 1997 1998 *1999 **2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 L. L. L. L. L. € € € € € € 498.700 507.200 616.350 644.200 660.950 341,36 350,57 358,99 367,97 375,33 381,72 mensile presuntivo L. L. L. L. L. € € € € € € 498.250 507.200 615.800 643.600 659.650 340,68 350,57 358,99 367,97 374,97 381,72 annuo definitivo L. L. L. L. L. € € € € € € 6.483.100 6.593.600 8.012.550 8.374.600 8.592.350 4.437,68 4.557,41 4.666,87 4.783.61 4.879,29 4.962,36 pensione annuo presuntivo L. L. L. L. L. € € € € € € - assegno sociale 6.477.250 6.593.600 8.005.400 8.366.800 8.575.450 4.428,84 4.557,41 4.666,87 4.783,61 4.874,61 4.962,36 ...CON MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE (MAS) mensile definitivo Anno 2001 L mensile presuntivo annuo definitivo CON MAS 75 ANNI (AS mens. + L. 40.000) 700,950 L 699,650 L 9.112.350 annuo presuntivo L 9.095.450 CON MAS E INC (dal 70° anno d’età) (AS mens. + differenza fino a TM + 123,77) *** 2002 € 516,46 - € 6.713,98 2003 € 525,89 € 525,89 € 6.836,57 € 6.836,57 2004 € 535,95 € 535,95 € 6.967,35 € 6.967,35 2005 € 544,20 € 543,79 € 7.074,60 € 7.069,27 2006 € 551,35 € 551,35 € 7.167,55 € 7.167,55 2001 2002 2003 2004 2005 2006 CON MAS 65 ANNI (AS mens. + L. 25.000 o € 12,92) *** L. 685.950 L. 684.650 L. 8.917.350 L. 8.900.450 € 354,27 € 353,60 € 4.605,51 € 4.596,80 € 363,49 € 363,49 € 4.725,37 € 4.725,37 € 371,91 € 371,91 € 4.834,83 € 4.834,83 € 380,89 € 380,89 € 4.951,57 € 4.951,57 € 388,25 € 387,89 € 5.047,25 € 5.042,57 € 394,64 € 394,64 € 5.130,32 € 5.130,32 * Aumento dell’assegno sociale pari a lire 100.000 mensili (art. 67 L.448/98) ** Aumento dell’assegno sociale pari a lire 18.000 mensili (art. 52 L.488/99) *** In particolari condizioni, la maggiorazione dell’assegno fino a concorrenza di euro 516,46 spetta anche a pensionati con età inferiore a 70 anni. In questi casi, si applicano le condizioni reddituali e i limiti previsti per i soggetti 70enni. 259 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’ASSEGNO SOCIALE art. 3, comma 6, L 335/95 Anno 1997 1998 *1999 ** 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Limite individuale per i non coniugati oltre il quale l’assegno non spetta (ASx13) L. L. L. L. L. € € € € € € 6.483.100 6.593.600 8.012.550 8.374.600 8.592.350 4.437,68 4.557,41 4.666,87 4.783,61 4.879,29 4.962,36 * Aumento di lire 100.000 mensili (art. 67 L 448/98) ** Aumento di lire 18.000 mensili (art. 52 L 488/99) Assegno sociale 260 Limite coniugale per i coniugati oltre il quale l’assegno non spetta (ASx26) L. L. L. L. L. € € € € € € 12.966.200 13.187.200 16.025.100 16.749.200 17.184.700 8.875,36 9.114,82 9.333,74 9.567,22 9.758,58 9.924,72 CALCOLO IMPORTO MENSILE DELL’ASSEGNO SOCIALE IN BASE AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO art. 3, comma 6, L 335/95 e art. 67 L. 448/98 e art. 52 L. 488/99 PENSIONATO NON CONIUGATO Anno 2002 2003 2004 2005 2006 Reddito personale annuo (RP) e e e e e = > < ≥ = > < ≥ = > < ≥ = > < ≥ = > < ≥ 0 0 4.557,41 4.557,41 0 0 4.666,87 4.666,87 0 0 4.783,61 4.783,61 0 0 4.879,29 4.879,29 0 0 4.962,36 4.962,36 Importo mensile spettante 350,57 P pensione - assegno sociale (4.557,41 - RP) / 13 0 358,99 (4.666,87 - RP) / 13 0 367,97 (4.783,61 - RP) / 13 0 375,33 (4.879,29 - RP) / 13 0 381,72 (4.962,36 - RP) / 13 0 261 Assegno sociale CALCOLO IMPORTO MENSILE DELL’ASSEGNO SOCIALE IN BASE AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO PENSIONATO CONIUGATO anno 2002 2003 2004 2005 2006 262 Reddito annuo complessivo della coppia (RC) e e e e e ≤ > < ≥ ≤ > < ≥ ≤ > < ≥ ≤ > < ≥ ≤ > < ≥ 4.557,41 4.557,41 9.114,82 9.114,82 4.666,87 4.666,87 9.333,74 9.333,74 4.783,61 4.783,61 9.567,22 9.567,22 4.879,29 4.879,29 9.758,58 9.758,58 4.962,36 4.962,36 9.924,72 9.924,72 Importo mensile spettante (entro il limite massimo mensile dell’AS) 350,57 (9.114,82- RC) / 13 0 358,99 (9.333,74 - RC) / 13 0 367,97 (9.567,22 - RC) / 13 0 375,33 (9.758,58 - RC) / 13 0 381,72 (9.924,72 - RP) / 13 0 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE oltre anche uno solo dei quali l’aumento non spetta art. 70 L 388/2000 e art. 38 L 448/2001 limite individuale anno (AS+MAS)x13 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006 L. € € € € € € P pensione limite coniugale (in aggiunta al limite individuale) - assegno sociale Per MAS: (AS+MAS+TM)x13 Per INC: (2AS+MAS)x13 MAGGIORAZIONE DELL’AS 75 ANNI 9.112.350 L. 4.706,13 € 4.825,99 € 4.935,45 € 5.052,19 € 5.147,87 € 5.230,94 € 18.736.900 9.676,81 9.930,96 10.163,01 10.410,53 10.613,46 10.789,48 INCREMENTO DELLA MAS (dal 70 anno d’età) * € 6.713,98 € 11.271,39 € 6.836,57 € 11.503,44 € 6.967,35 € 11.750,96 € 7.074,60 € 11.953,89 € 7.167,55 € 12.129,91 L. € € € € € € MAGGIORAZIONE DELL’AS 65 ANNI 8.917.350 L. 4.605,43 € 4.725,37 € 4.834,83 € 4.951,57 € 5.047,25 € 5.130,32 € 18.541.900 9.576,10 9.830,34 10.062,39 10.309,91 10.512,84 10.688,86 * In particolari condizioni, la maggiorazione dell’assegno fino a concorrenza di euro 516,46 spetta anche a pensionati con età inferiore a 70 anni. In questi casi, si applicano le condizioni reddituali e i limiti previsti per i soggetti 70enni. 263 CALCOLO IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE IN BASE AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO art. 70 L. 388/2000 e art. 38 L. 448/2001 importo mensile spettante * anno 2002 2003 2004 2005 2006 264 A B C A B C A B C A B C A B C INCREMENTO DELLA MAS 75 ANNI € 145,23 € 4.825,99 - RP) / 13 € 9.930,96 - RC) / 13 € 146,24 € 4.935,45 - RP) / 13 € 10.163,01 - RC) / 13 € 147,32 € 5.052,19 - RP) / 13 € 10.410,53 - RC) / 13 € 148,21 € 5.147,87 - RP) / 13 € 10.613,46 - RC) / 13 € 148,9 € 5.230,94 - RP) / 13 € 10.789,48 - RC) / 13 importo mensile spettante * anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C MAGGIORAZIONE DELL'AS 75 ANNI L. 40.000 L. 9.112.350 - RP) / 13 L. 18.736.900 - RC) / 13 € 20,66 € 4.706,13 - RP) / 13 € 9.676,81 - RC) / 13 € 20,66 € 4.825,99 - RP) / 13 € 9.930,96 - RC) / 13 € 20,66 € 4.935,45 - RP) / 13 € 10.163,01 - RC) / 13 20,66 € 5.052,19 - RP) / 13 € 10.410,53 - RC) / 13 20,66 € 5.147,87 - RP) / 13 € 10.613,46 - RC) / 13 20,66 (5.230,94 - RP) / 13 (10.789,48 - RC) / 13 * Si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C ** In particolari condizioni, la maggiorazione dell’assegno fino a concorrenza di euro 516,46 spetta anche a pensionati con età inferiore a 70 anni. In questi casi, si applicano le condizioni reddituali e i limiti previsti per i soggetti 70enni RP = reddito personale del richiedente l’aumento, nel quale va computato l’importo dell’assegno sociale senza aumento RC = reddito coniugale, pari al reddito personale di cui sopra più il reddito del coniuge. 265 CALCOLO IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE IN BASE AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO importo mensile spettante * anno 2002 2003 2004 2005 2006 266 A B C A B C A B C A B C A B C INCREMENTO DELLA MAS (dal 70° anno d'età) ** € 152,97 € 6.713,98 - RP) / 13 € 11.271,39 - RC) / 13 € 153,98 € 6.836,57 - RP) / 13 € 11.503,44 - RC) / 13 € 155,06 € 6.967,35 - RP) / 13 € 11.750,96 - RC) / 13 € 155,95 € 7.074,60 - RP) / 13 € 11.953,89 - RC) / 13 € 156,71 € 7.167,55 - RP) / 13 € 12.129,91 - RC) / 13 importo mensile spettante * anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C MAGGIORAZIONE DELL'AS 65 ANNI ** L. 25.000 L. 8.917.350 - RP) / 13 L. 18.541.900 - RC) / 13 € 12,92 4.605,43 - RP) / 13 € 9.576,10 - RC) / 13 € 12,92 € 4.725,37 - RP) / 13 € 9.830,34 - RC) / 13 € 12,92 € 4.834,83 - RP) / 13 € 10.062,39 - RC) / 13 € 12,92 € 4.951,57 - RP) / 13 € 10.309,91 - RC) / 13 € 12,92 € 5.047,25 - RP) / 13 € 10.512,84 - RC) / 13 € 12,92 € 5.130,32 - RP) / 14 € 10.688,86 - RC) / 14 * Si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C ** In particolari condizioni, la maggiorazione dell'assegno fino a concorrenza di euro 516,46 spetta anche a pensionati con età inferiore a 70 anni. In questi casi, si applicano le condizioni reddituali e i limiti previsti per i soggetti 70enni " RP = reddito personale del richiedente l'aumento, nel quale va computato l'importo della pensione sociale senza aumento. RC = reddito coniugale, pari al reddito personale di cui sopra più il reddito del coniuge 267 268 Le prestazioni economiche in favore dei disabili V anno sotto il nome di “civile” le categorie di soggetti colpiti da patologie e menomazioni invalidanti che non dipendono da cause di guerra, lavoro o servizio: ci sono, così, i mutilati e invalidi civili, i ciechi civili, i sordomuti. Per queste categorie, anche quando sprovviste della tutela previdenziale che nasce dall’esistenza di una posizione assicurativa, il Ministero dell’interno, prima, e le Regioni, ora, assicurano trattamenti economici di natura assistenziale, di importo e a condizioni diverse a seconda del tipo di trattamento, dell’età, della categoria di disabili cui appartiene il soggetto e della gravità della sua menomazione. I trattamenti previsti, che vengono erogati dall’INPS, sono di due tipi: 1. la pensione di inabilità, l’assegno mensile di assistenza e simili; trattamenti che, come le prestazioni di tipo previdenziale, sono erogati per 13 mensilità. La concessione di questi trattamenti dipende da determinate condizioni economiche: il reddito che si prende in considerazione, in genere, è quello assoggettabile all’IRPEF conseguito dalla persona che richiede l’intervento economico. Tuttavia, recentemente, tali trattamenti sono stati aumentati di somme che spettano solo dietro verifica del reddito di qualsiasi genere (ivi compreso il reddito esente da IRPEF, come la prestazione stessa) conseguito, oltre che dal soggetto interessato, anche dal coniuge; 2. per le persone che presentano caratteristiche di invalidità totale, che siano o non siano titolari delle pensioni o degli assegni mensili di cui sopra, sono previste anche provvidenze economiche chiamate indennità. Queste indennità sono state istituite come partecipazione della collettività alle spese di persone che per compiere gli atti quotidiani della vita hanno bisogno di assistenza continua o di particolari supporti; quindi, sono corrisposte per 12 mesi all’anno e, spettando a titolo esclusivo della minorazione, non sono condizionate dal reddito del disabile. A loro volta, queste indennità non costituiscono reddito influente sul diritto e la misura di altre prestazioni previdenziali o assistenziali. Sia le pensioni o assegni che le indennità sono attribuiti, oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini esteri. Per i cittadini di Stati extracomunitari è determinante la carta di soggiorno. Condizione per il diritto è la residenza in Italia. Negli ultimi anni la gamma delle prestazioni previste per i disabili si è ampliata in misura notevole, soprattutto nelle fasce di età più elevate. Le prestazioni che si sono venute accumulando differiscono l’una dall’altra per ambito di applicazione, condizioni di concessione, età minima prevista ed ora anche in base alla con- 269 Le prestazioni economiche in favore dei disabili 270 tribuzione previdenziale che qualche titolare di pensione o assegno di assistenza possa far comunque valere. Per orientarsi in questa congerie di trattamenti e condizioni è necessario aver presente la gamma delle categorie di disabili e delle ulteriori condizioni rilevanti ai fini dell’accesso ad una o più prestazioni: l’elenco completo è riportato di seguito, nella tabella 1. Nella tabella 2, l’elenco completo delle diverse prestazioni previste per i disabili in genere, contraddistinte da una lettera dell’alfabeto. La lettera rimanda ad un quadro nel quale si possono trovare, in sintesi, tutte le informazioni relative alla prestazione stessa: una breve descrizione, l’importo della prestazione e del relativo limite di reddito, i redditi influenti sul diritto, eccetera. Nella tabella 3, infine, l’elenco delle categorie di disabili, divise per fasce di età e l’elenco delle prestazioni accessibili per ogni categoria ad ogni fascia di età. Tab. 1 – Le categorie di disabili ai fini dei trattamenti economici codice categoria 1 2 3 4 5 6 7 Mutilati e invalidi civili totali (100%) Mutilati e invalidi civili parziali (74 – 99%) Ciechi civili assoluti non ricoverati Ciechi civili assoluti ricoverati Ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 Ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/10 (categoria abrogata nel 1966) Sordomuti Tab. 2 – I diversi trattamenti economici previsti per i disabili quadro A B C D E F G H I L M N O P Q R prestazione Pensione di inabilità (invalidi totali) – Pensione non riversibile (ciechi parziali, ciechi assoluti ricoverati e sordomuti) Pensione non riversibile per i ciechi assoluti non ricoverati Assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali Indennità di frequenza per i minorenni invalidi o ipoacusici Assegno a vita per i ciechi “decimisti” Maggiorazione della pensione, dell’assegno o dell’indennità (art. 70, comma 6, L 388/2000) Pensione sociale e assegno sociale sostitutivi dei trattamenti per gli invalidi civili e i sordomuti con almeno 65 anni (art. 10 L 381/70 e art. 19 L 118/71) Aumento dell’importo della pensione sociale e dell’assegno sociale (art. 67, comma 2, L 448/98 e art. 52, comma 2, L 488/99) Aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni (art. 67, comma 3, L 448/98 – corrisponde a H) Aumento della pensione sociale (art. 2 L 544/88) e maggiorazione dell’assegno sociale (art. 70, comma 1, L 388/2001) Nuovo aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni (art. 70, comma 5, L 388/2000 – corrisponde a L) Incremento fino a 516,46 euro (art. 38 L 448/2001) Indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti Indennità speciale per i ciechi parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 Indennità di comunicazione per i sordomuti pag. 274 277 280 283 284 286 288 293 299 305 314 323 330 331 332 333 271 Tab. 3 – I trattamenti economici previsti per le diverse categorie di disabili categoria 1 2 condizioni Mutilati e invalidi civili totali a b c d e minorenni meno di 60 60 - 65 65 – 70 da 70 in poi Invalidi civili parziali a b c d e minorenni meno di 60 60 - 65 65 – 70 da 70 in poi non ricoverati a b c d e minorenni meno di 60 60 - 65 65 – 70 da 70 in poi ricoverati a b c d e minorenni meno di 60 60 - 65 65 – 70 da 70 in poi residuo visivo non superiore a 1/20 a b c d e minorenni meno di 60 60 - 65 65 – 70 da 70 in poi residuo visivo non superiore a 1/10 c d e 60 - 65 65 – 70 da 70 in poi a b c d e minorenni meno di 60 60 - 65 65 – 70 da 70 in poi 3 Ciechi civili assoluti 4 5 Ciechi civili parziali 6 7 anni di età Sordomuti 272 NB ETA’ in grigio: in presenza di contribuzione previdenziale, l’incremento fino all’importo del Trattamento minimo prestazioni accessibili (in presenza delle condizioni reddituali prescritte) O (indennità di accompagnamento) A (pensione); F (maggiorazione); O (indennità di accompagnamento) A (pensione); F (maggiorazione); N (incremento); O (indennità di accompagnamento) G (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); H (aumenti PS o AS); N (incremento); O (indennità di accompagnamento) D (indennità di frequenza); F (maggiorazione) C (assegno di assistenza); F (maggiorazione) G (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); H (aumenti PS o AS); L (APS o MAS) G (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); H (aumenti PS o AS); N (incremento) P (indennità di accompagnamento) B (pensione); F (maggiorazione); P (indennità di accompagnamento) B (pensione); F (maggiorazione); N (incremento); P (indennità di accompagnamento) B (pensione); I (aumento ultra65enni); N (incremento); P (indennità di accompagnamento) P (indennità di accompagnamento) A (pensione); F (maggiorazione); P (indennità di accompagnamento) A (pensione); F (maggiorazione); N (incremento); P (indennità di accompagnamento) A (pensione); I (aumento ultra65enni); N (incremento); P (indennità di accompagnamento) A (pensione); Q (indennità speciale) A (pensione); F (maggiorazione); Q (indennità speciale) A (pensione); I (aumento ultra65enni); M (nuovo aumento ultra65enni); Q (indennità speciale) A (pensione); I (aumento ultra65enni); N (incremento); Q (indennità speciale) E (assegno a vita); F (maggiorazione) E (assegno a vita); I (aumento ultra65enni); M (nuovo aumento ultra65enni) E (assegno a vita); I (aumento ultra65enni); N (incremento) R (indennità di comunicazione) A (assegno di assistenza); F (maggiorazione); R (indennità di comunicazione) A (assegno di assistenza); F (maggiorazione); N (incremento); R (indennità di comunicazione) G (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); H (aumenti PS o AS); N (incremento); R (indennità di comunicazione) più 123,77 euro può spettare ad età inferiore 273 Le prestazioni economiche in favore dei disabili Quadro A PENSIONE DI INABILITÀ (invalidi) - PENSIONE NON REVERSIBILE (ciechi parziali, ciechi assoluti ricoverati e sordomuti) (Invalidi civili: art. 12 L. 118/71; art. 14 septies L. 33/80; art. 8 DLgs 509/88; art. 3 L 407/90; art. 12 L 412/91 Ciechi: L 66/62; artt. 7 e 8 L 382/70; art. 14 septies L 33/80; art. 5 L 508/88; art. 3 L 407/90; art. 12 L 412/91 Sordomuti: art. 1 L 381/70; art. 14 septies L 33/80; art. 8 DLgs 509/88; art. 12 L 407/90; art. 12 L 412/91; DM sanità 5/2/92) I trattamenti spettano per 13 mensilità – ai mutilati ed invalidi civili totali, ovvero ai cittadini, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, riconosciuti invalidi civili con una percentuale di invalidità del 100% (inabilità assoluta e permanente); – ai ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione (c.d. ventesimisti), senza limiti di età (anche al minore) che non superino un reddito individuale annuo fissato per legge; – ai ciechi assoluti ricoverati gratuitamente in struttura pubblica a causa della loro menomazione; ai soggetti non ricoverati, o non ricoverati gratuitamente, può spettare la pensione di cui al quadro B; – ai sordomuti di età compresa tra i 18 e i 65, ovvero ai cittadini con il requisito di soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel. La legge n. 407/90 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Detta incompatibilità è stata rimossa con la legge n. 412/91 (articolo 12). Per i ciechi e sordomuti la pensione è compatibile con l’attività lavorativa. Ambedue i trattamenti, al compimento del 65° anno di età del titolare, si trasformano in assegno sociale a carico dell’INPS. L’importo è identico a quello dell’assegno mensile di assistenza (vedi quadro C) per gli invalidi parziali, ma il limite di reddito è più alto di quello. 274 Non è prevista la corresponsione in misura parziale: se il reddito assoggettabile all’IRPEF conseguito dal soggetto nell’anno precedente è inferiore al limite stabilito per l’anno in corso, anche di un solo centesimo, i trattamenti spettano in misura intera. Importo - importo - base 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 mensile presuntivo mensile definitivo Anno L. L. L. L. L. € € € € € € 381.970 388.460 395.450 401.780 412.230 212,90 218,65 223,90 229,50 234,09 238,07 L. L. L. L. L. € € € € € € 381.600 388.460 395.060 401.380 411.420 212,49 218,65 223,90 229,50 233,87 238,07 annuo presuntivo annuo definitivo L. L. L. L. L. € € € € € € 4.965.604 5.049.980 5.140.850 5.223.140 5.358.990 2.767,70 2.842,45 2.910,67 2.983,50 3.043,17 3.094,91 L. L. L. L. L. € € € € € € 4.960.799 5.049.980 5.135.780 5.217.940 5.348.460 2.762,37 2.842,45 2.910,67 2.983,50 3.040,31 3.094,91 P pensione - disabili - importo con maggiorazione di 20.000 lire L 388/2000 (vedi quadro F) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 mensile presuntivo mensile definitivo Anno L. € € € € € € 432.230 223,23 228,98 234,23 239,83 244,42 248,40 L. € € € € € € 431.420 222,82 228,98 234,23 239,83 244,20 248,40 annuo definitivo annuo presuntivo L. 5.618.990 L. 5.608.460 € 2.901,99 € 2.896,66 € 2.976,74 € 2.976,74 € 3.044,96 € 3.044,96 € 3.117,79 € 3.117,79 € 3.177,46 € 3.174,60 € 3.229,20 € 3.229,20 Limite di reddito limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta Anno 1997 1998 1999 2000 L. L. L. L. L. 2001 € Limite di reddito 22.310.775 22.846.235 23.211.775 23.583.165 24.078.410 12.435,46 Limite di reddito Anno 2002 2003 2004 2005 2006 € € € € € 12.796,09 13.103,20 13.430,78 13.739,69 13.973,26 275 La pensione di inabilità la pensione non reversibile l’assegno di assistenza Tipo di reddito influente Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF. Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante. Soggetti il cui reddito è influente Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo soggetto invalido, con esclusione di quello conseguito dai suoi familiari. Periodo di riferimento Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dell’anno precedente quello in cui la prestazione si riferisce. 276 Quadro B PENSIONE NON REVERSIBILE PER I CIECHI ASSOLUTI (L 66/62; L 382/70; art. 14 septies L 33/80; art. 3 L 407/90; art. 12 L 412/91; art. 5 L 508/88) P pensione - disabili La pensione spetta ai cittadini che abbiano più di 18 anni e che siano stati riconosciuti ciechi assoluti (cioè totalmente privi della vista o in grado di percepire solo ombre e luci). Con la legge 29/2/80 n. 33 la pensione era stata estesa anche ai minori di anni 18. Con la legge 21/11/88 n. 508 detta prestazione è stata sostituita dall’indennità di accompagnamento. La pensione spetta, per 13 mensilità, se il cittadino riconosciuto cieco assoluto non possiede redditi di importo superiore al limite stabilito e non è ricoverato gratuitamente in struttura pubblica a causa della sua infermità. In quest’ultimo caso, può spettare la pensione di cui al quadro A. La legge n. 407/90 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Tale incompatibilità è stata rimossa con legge 412/91, art. 12. La pensione è compatibile con l’attività lavorativa. Per tale prestazione non si procede alla trasformazione in assegno sociale al compimento del 65° anno di età. L’importo in pagamento rimane tale: al compimento del 65°, 70° o 75° anno di età, ad esso vengono aggiunti gli aumenti o le maggiorazioni spettanti per legge. L’importo della pensione è maggiore di quello della pensione di inabilità che spetta agli invalidi civili totali, mentre il limite di reddito coincide con quello. Non è prevista la corresponsione in misura parziale: se il reddito assoggettabile all’IRPEF conseguito dal soggetto nell’anno precedente è inferiore al limite stabilito per l’anno in corso, anche di un solo centesimo, la prestazione spetta in misura intera. 277 La pensione non reversibile ai ciechi assoluti Importo della pensione - importo - base 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 mensile presuntivo mensile definitivo Anno L. L. L. L. L. € € € € € € 413.055 420.080 427.640 434.480 445.780 230,23 236,45 242,13 248,19 253,16 257,47 L. L. L. L. L. € € € € € € 412.657 420.080 427.220 434.050 444.910 229,78 236,45 242,13 248,19 252,91 257,47 annuo presuntivo annuo definitivo L. L. L. L. L. € € € € € € 5.369.715 5.461.040 5.559.320 5.648.240 5.795.140 2.992,99 3.073,85 3.147,69 3.226,47 3.291,08 3.347,11 L. L. L. L. L. € € € € € € 5.364.541 5.461.040 5.553.860 5.642.650 5.783.830 2.987,14 3.073,85 3.147,69 3.226,47 3.287,83 3.347,11 - importo con maggiorazione di 20.000 lire L 388/2000 (vedi quadro F) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 mensile presuntivo mensile definitivo Anno L. € € € € € € 465.780 240,56 246,78 252,46 258,52 263,49 267,80 L. € € € € € € 431.420 240,11 246,78 252,46 258,52 263,24 267,80 annuo definitivo annuo presuntivo L. 6.055.140 L. 5.608.460 € 3.127,28 € 3.121,43 € 3.208,14 € 3.208,14 € 3.281,98 € 3.281,98 € 3.360,76 € 3.360,76 € 3.425,37 € 3.422,12 € 3.481,40 € 3.481,40 Limite di reddito limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta Anno 1997 1998 1999 2000 278 L. L. L. L. L. 2001 € Limite di reddito 22.310.775 22.846.775 23.211.775 23.583.165 24.078.410 12.435,47 Anno 2002 2003 2004 2005 2006 Limite di reddito € € € € € 12.796,09 13.103,20 13.430,78 13.739,69 13.973,26 Tipo di reddito influente Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF. Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. P pensione - disabili I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante. Soggetti il cui reddito è influente Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo titolare, con esclusione di quello conseguito dai suoi familiari. Periodo di riferimento Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dell’anno precedente quello cui la prestazione si riferisce. 279 Le prestazioni economiche in favore dei disabili Quadro C ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA (art. 13 L. 118/71; art. 14 septies L. 29/12/80 N. 33; artt. 8 e 9 DLgs 509/88; art. 3 L. 29/12/90 n. 407; art. 12 L. 412/91) L’assegno di assistenza spetta per 13 mensilità ai cittadini di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, riconosciuti invalidi civili con una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%. I requisiti in dettaglio: – riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 74% (dal 12 marzo 1992). In precedenza la percentuale era del 67%; – possesso di redditi propri inferiori a limiti stabiliti per legge; – incollocamento al lavoro per il tempo in cui perdura la condizione di invalidità. L’incollocamento sussiste solo quando lo stato di disoccupazione si accompagna all’iscrizione (o alla domanda di iscrizione) nelle speciali liste di collocamento degli invalidi civili. La mancata iscrizione si traduce in un difetto del requisito; – incompatibilità dal 1° gennaio 1982 con la titolarità di pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, coltivatori diretti. Dal 1° gennaio 1991 l’incompatibilità è estesa a qualsiasi altro trattamento diretto pensionistico erogato a titolo di invalidità concesso per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole. Al compimento del 65° anno di età l’assegno mensile viene trasformato in assegno sociale a carico dell’INPS L’assegno è d’importo pari a quello previsto per gli invalidi totali (vedi quadro A), ma il limite di reddito fissato per averne diritto è notevolmente più basso e coincide con l’importo della pensione sociale. Non è prevista la corresponsione in misura parziale: se il reddito assoggettabile all’IRPEF conseguito dal soggetto nell’anno precedente è inferiore al limite stabilito per l’anno in corso, anche di un solo centesimo, la prestazione spetta in misura intera. 280 Importo dell’assegno - importo - base 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 mensile presuntivo mensile definitivo Anno L. L. L. L. L. € € € € € € 381.970 388.460 395.450 401.780 412.230 212,90 218,65 223,90 229,50 234,09 238,07 L. L. L. L. L. € € € € € € 381.600 388.460 395.060 401.380 411.420 212,49 218,65 223,90 229,50 233,87 238,07 annuo presuntivo annuo definitivo L. L. L. L. L. € € € € € € 4.965.604 5.049.980 5.140.850 5.223.140 5.358.990 2.767,70 2.842,45 2.910,70 2.983,50 3.043,17 3.094,91 L. L. L. L. L. € € € € € € 4.960.799 5.049.980 5.135.780 5.217.940 5.348.460 2.762,37 2.842,45 2.910,70 2.983,50 3.040,31 3.094,91 P pensione - disabili - importo con maggiorazione di 20.000 lire L 388/2000 (vedi quadro F) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 mensile presuntivo mensile definitivo Anno L. € € € € € € 432.230 223,23 228,98 234,23 239,83 244,42 248,40 L. € € € € € € 431.420 222,82 228,98 234,23 239,83 244,20 248,40 annuo definitivo annuo presuntivo L. 5.618.990 L. 5.608.460 € 2.901,99 € 2.896,66 € 2.976,74 € 2.976,74 € 3.044,99 € 3.044,99 € 3.117,79 € 3.117,79 € 3.177,46 € 3.174,60 € 3.229,20 € 3.229,20 Limite di reddito Dal 1991 il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile per gli invalidi civili parziali è pari all’importo annuo della pensione sociale in vigore nello stesso anno (art. 12 L 412/91) limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta Anno 1997 1998 1999 2000 L. L. L. L. L. 2001 € Limite di reddito 5.083.000 5.169.450 6.562.400 6.901.700 7.081.100 3.657,09 Limite di reddito Anno 2002 2003 2004 2005 2006 € € € € € 3.755,83 3.846,05 3.942,25 4.021,16 4.089,54 281 L’assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili parziali Tipo di reddito influente Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF. Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante. Soggetti il cui reddito è influente Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo soggetto invalido, con esclusione di quello conseguito dai suoi familiari. Periodo di riferimento Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dell’anno precedente quello in cui la prestazione si riferisce. 282 Quadro D INDENNITA’ DI FREQUENZA (art. 1 L 289/90; L 412/91) L’indennità di frequenza spetta ai minori di anni 18, riconosciuti invalidi in quanto hanno difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e ai minorenni ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz. P pensione - disabili La concessione dell’indennità è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap o alla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. La concessione dell’indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. L’indennità mensile di frequenza è di importo pari all’assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili parziali, è erogata alle medesime condizioni reddituali e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica (vedi quadro C). Ad essa può essere attribuita la maggiorazione di 20.000 lire introdotta con la legge 388/2000 sulla base degli stessi criteri reddituali (vedi quadro F). E’ incompatibile con le indennità di accompagnamento, con la speciale indennità per i ciechi parziali, con l’indennità di comunicazione. 283 Le prestazioni economiche in favore dei disabili Quadro E ASSEGNO A VITA (art. 19 L 66/62; art. 6 L 382/70) Soggetti aventi diritto L’assegno è stato abrogato con la legge 66/62. Si continua a corrisponderlo, per 13 mensilità, ai soggetti che ne beneficiavano alla data di abrogazione, riconosciuti ciechi cosiddetti decimisti (cioè aventi residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo di entrambi gli occhi, con eventuale correzione). Anche per questa prestazione è stata rimossa dalla legge 412/91 l’incompatibilità con altri trattamenti pensionistici di invalidità, ma è comunque assoggettata a limiti di reddito. Non è prevista la corresponsione in misura parziale: se il reddito assoggettabile all’IRPEF conseguito dal soggetto nell’anno precedente è inferiore al limite stabilito per l’anno in corso, la prestazione spetta in misura intera. Importo dell’assegno - importo - base 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 mensile presuntivo mensile definitivo Anno L. L. L. L. L. € € € € € € 283.425 288.240 293.430 298.120 305.870 157,97 162,24 166,14 170,30 173,71 176,67 L. L. L. L. L. € € € € € € 283.151 288.240 293.140 297.830 305.270 157,66 162,24 166,14 170,30 173,54 176,67 annuo presuntivo annuo definitivo L. L. L. L. L. € € € € € € 3.684.525 3.747.120 3.814.590 3.875.560 3.976.310 2.053,61 2.109,12 2.159,82 2.213,90 2.258,23 2.296,71 L. L. L. L. L. € € € € € € 3.680.963 3.747.120 3.810.820 3.871.790 3.968.510 2.049,58 2.109,12 2.159,82 2.213,90 2.256,02 2.296,71 - importo con maggiorazione di 20.000 lire L 388/2000 (vedi quadro F) 2001 284 2002 2003 2004 2005 2006 mensile presuntivo mensile definitivo Anno L. € € € € € € 325.870 168,30 172,57 176,47 180,63 184,04 187,00 L. € € € € € € 431.420 167,99 172,57 176,47 180,63 183,87 187,00 annuo definitivo annuo presuntivo L. 4.236.310 L. 5.608.460 € 2.187,90 € 2.183,87 € 2.243,41 € 2.243,41 € 2.294,11 € 2.294,11 € 2.348,19 € 2.348,19 € 2.392,52 € 2.390,31 € 2.431,00 € 2.431,00 Limite di reddito limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta Anno 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Limite di reddito L. L. L. L. L. € € € € € € 10.726.330 10.983.760 11.159.500 11.338.050 11.576.150 5.978,59 6.151,97 6.299,62 6.457,12 6.605,64 6.717,94 P pensione - disabili Tipo di reddito influente Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF. Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante. Soggetti il cui reddito è influente Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo titolare, con esclusione di quello conseguito dai suoi familiari. Periodo di riferimento Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dell’anno precedente quello cui la prestazione si riferisce. 285 Le prestazioni economiche in favore dei disabili Quadro F MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE O DELL’ASSEGNO (art. 70, comma 6, L 388/2000) Soggetti aventi diritto Sulla pensione di inabilità e sull’assegno di assistenza corrisposto agli invalidi civili spetta una maggiorazione di 20mila lire al mese, a condizione che la persona titolare si trovi in particolari condizioni di reddito. La maggiorazione spetta a condizione che la persona invalida: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e della predetta maggiorazione; b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo dell’assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. Come per le altre prestazioni economiche per invalidità civile, non è prevista la corresponsione della maggiorazione in misura parziale: se il reddito assoggettabile all'IRPEF conseguito dal soggetto nell'anno precedente è inferiore al limite stabilito per l'anno in corso, anche di un solo centesimo, la maggiorazione spetta in misura intera (circ. INPS n. 61 del 14.3.2001 e n. 77 del 12.4.2002). - importo della maggiorazione e limiti di reddito Anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 286 Reddito personale annuo (AS+MAG)x13 L. € € € € € € 8.852.350 4.571,86 4.691,70 4.801,16 4.917,90 5.013,58 5.096,65 Reddito annuo complessivo della coppia (AS+MAG+TM)x13 L. € € € € € € 18.476.900 9.542,53 9.796,67 10.028,72 10.276,24 10.479,17 10.655,19 Importo mensile della maggiorazione L. € € € € € € 20.000 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 Limite di reddito Il limite di reddito personale è pari alla somma dell’importo annuo dell’assegno sociale e dell’importo annuo della maggiorazione stessa. Il limite coniugale è pari alla somma del limite personale e dell’importo annuo del trattamento minimo di pensione vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. P pensione - disabili Tipo di reddito influente In mancanza di indicazioni nella legge, si prende in considerazione lo stesso tipo di redditi presi a riferimento per la concessione della pensione e dell’assegno di assistenza: si tratta, quindi dei soli redditi assoggettabili all’IRPEF. Non si prendono in considerazione i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante. Soggetti il cui reddito è influente Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello del coniuge. Periodo di riferimento Si prende in considerazione il reddito dell’anno precedente quello cui la prestazione si riferisce. 287 Le prestazioni economiche in favore dei disabili 288 Quadro G PENSIONE SOCIALE E ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVI (art. 10 L 381/70 e art. 19 L 118/71) Al compimento del 65° anno di età, la pensione di inabilità e l’assegno mensile di assistenza in pagamento ai mutilati o invalidi civili, totali o parziali, e ai sordomuti, sono sostituiti da una prestazione di importo pari all’assegno sociale. Se il 65° anno di età è stato raggiunto prima del 1996, i trattamenti in pagamento sono stati sostituiti da una prestazione di importo pari alla pensione sociale, il trattamento assistenziale disponibile prima dell’istituzione dell’attuale assegno sociale. Chi ha ottenuto la pensione sociale sostitutiva, prima del 1996, continua a percepirla anche oggi. Pur essendo ambedue trattamenti economici di tipo assistenziale, pensione e assegno sociale differiscono profondamente per concezione di fondo e quindi per criteri di attribuzione. Essi comportano anche una rilevante differenza d’importo, che in genere è celata entro l’importo complessivo risultante dall’applicazione dei “trattamenti accessori”, quali l’aumento della pensione sociale e la maggiorazione dell’assegno sociale e, ancor più, ora, con l’incremento fino a 516,46 euro. Per quanto riguarda la differenza tra i criteri di attribuzione, questo aspetto non influisce su pensione e assegno sociale quando siano concessi in sostituzione dei trattamenti per invalidità civile, perché in questo caso si mantengono le condizioni reddituali previste per i trattamenti di provenienza (quadri A e C): a differenza di quanto previsto per pensione e assegno sociale, i criteri per invalidità civile prendono in considerazione il solo reddito assoggettabile all’IRPEF, il reddito del solo soggetto interessato, con esclusione di quello del coniuge, permettono la corresponsione in misura intera del trattamento finché il reddito posseduto rimane sotto il limite, anche di un solo centesimo, e infine prendono in considerazione il reddito conseguito durante l’anno precedente. Per quanto riguarda la differenza d’importo (e quindi di limite di reddito), invece, la differenza si fa notare in tutta la sua ampiezza perché pensione e l’assegno sociale sostitutivi vengono corrisposti agli invalidi civili e sordomuti nel loro importo – base, cioè senza i trattamenti accessori (APS e MAS) ma anche senza i veri e propri aumenti di importo introdotti con le manovre finanziarie per il 1999 e per il 2000. Ciò comporta quindi che la pensione sociale e l’assegno sociale, quando concessi in sostituzione di trattamenti agli invalidi civili e sordomuti, non solo siano d’importo differente tra di loro, ma anche di importo differente dalla pensione sociale e dall’assegno sociale concessi a cittadini che invalidi non sono. Per avere diritto alla pensione sociale e all’assegno sociale nella stessa misura vigente per la generalità dei cittadini, infatti, invalidi civili e sordomuti oltre i 65 anni di età devono sottoporsi a verifica reddituale alle condizioni stabilite per la pensione e l’assegno sociale. Quindi, la differenza tra la misura della pensione o assegno sociale sostitutivo e quella della pensione o assegno sociale previsto per la generalità dei cittadini (corrispondente, in pratica, all’importo originario degli aumenti perequato nel tempo) può essere considerata una vera e propria prestazione a se stante, spettante ai disabili con più di 65 anni di età (vedi quadri H e I). Lo stesso accade per i trattamenti accessori (quadri L, M e N) per i quali, tuttavia, i disabili condividono fin dall’inizio l’assoggettamento a condizioni reddituali particolari e ancora diverse da quelle previste per le prestazioni – base e i relativi aumenti. Riportiamo di seguito, separatamente, l’importo e il limite di reddito previsto per il diritto alla pensione sociale sostitutiva (ancora corrisposta a invalidi civili e sordomuti che hanno compiuto 65 anni entro il 1995, cioè nati prima del 1° gennaio 1931) e l’importo e il limite di reddito previsti per il diritto all’assegno sociale sostitutivo. Le caratteristiche del reddito influente, invece, che sono identiche, sono riportate in un unico paragrafo. P pensione - disabili Importo della pensione sociale sostitutiva - importo - base 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 mensile presuntivo mensile definitivo Anno L. L. L. L. L. € € € € € € 391.000 397.650 404.800 411.300 422.000 217,95 223,83 229,20 234,93 239,63 243,71 L. L. L. L. L. € € € € € € 390.600 397.650 404.400 410.750 421.150 217,51 223,83 229,20 234,93 239,40 243,71 annuo presuntivo annuo definitivo L. L. L. L. L. € € € € € € 5.083.000 5.169.450 5.262.400 5.346.900 5.486.000 2.833,35 2.909,79 2.979,60 3.054,09 3.115,19 3.168,23 L. L. L. L. L. € € € € € € 5.077.800 5.169.450 5.257.200 5.339.750 5.474.950 2.827,63 2.909,79 2.979,60 3.054,09 3.112,20 3.168,23 - importo con aumenti di 100 e di 18mila lire L 448/98 e L 488/99 (vedi quadro H) Anno 1999 L. 2000 L. L. 2001 € 2002 € 2003 € 2004 € 2005 € 2006 € mensile presuntivo mensile definitivo 504.800 530.900 544.700 281,32 288,91 295,85 303,25 309,32 314,58 L. L. L. € € € € € € 504.400 530.350 543.650 280,78 288,91 295,85 303,25 309,02 314,58 annuo definitivo annuo presuntivo L. 6.562.400 L. 6.557.200 L. 6.901.700 L. 6.894.550 L. 7.081.100 L. 7.067.450 € 3.657,16 € 3.650,14 € 3.755,83 € 3.755,83 € 3.846,05 € 3.846,05 € 3.942,25 € 3.942,25 € 4.021,16 € 4.017,26 € 4.089,54 € 4.089,54 289 La pensione sociale e l’assegno sociale sostitutivi - con aumenti L 448/98 e L 488/99 e con APS di 125, 150mila lire e poi con incremento (quadri H, L e N) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 mensile presuntivo mensile definitivo Anno L. L. L. L. L. € € € € € € 516.000 522.650 629.800 655.900 694.700 358,79 516,46 525,89 535,95 544,20 551,35 L. L. L. L. L. € € € € € € 515.600 522.650 629.400 655.350 693.650 358,25 516,46 525,89 535,95 543,79 551,35 annuo presuntivo annuo definitivo L. L. L. L. L. € € € € € € 6.708.000 6.794.450 8.187.400 8.526.700 9.031.100 4.664,27 6.713,98 6.836,57 6.967,35 7.074,60 7.167,55 L. L. L. L. L. € € € € € € 6.702.800 6.794.450 8.182.200 8.519.550 9.017.450 4.657,25 6.713,98 6.836,57 6.967,35 7.069,27 7.167,55 Limite di reddito per la pensione sociale sostitutiva Il livello di reddito influente per il diritto alla pensione sociale sostitutiva coincide con quello applicabile ai soggetti sotto i 65 anni di età (si veda il quadro C per gli invalidi civili parziali e il quadro A per gli invalidi civili totali e i sordomuti). A sua volta, il limite di reddito per gli invalidi civili parziali coincide con il limite individuale stabilito per il diritto alla pensione sociale (livello stabilito per la generalità dei cittadini, quindi pari all’importo della pensione sociale comprensivo degli aumenti). limite di reddito individuale annuo oltre il quale l’importo - base della prestazione non spetta Anno 1997 1998 1999 2000 2001 290 2002 2003 2004 2005 2006 Mutilati ed invalidi civili totali e sordomuti L. L. L. L. L. € € € € € € 22.310.775 22.846.235 23.211.775 23.583.165 24.078.410 12.435,47 12.796,09 13.103,20 13.430,78 13.739,69 13.973,26 Mutilati ed invalidi civili parziali L. L. L. L. L. € € € € € € 5.083.000 5.169.450 6.562.400 6.901.700 7.081.100 3.657,09 3.755,83 3.846,05 3.942,25 4.021,16 4.089,54 Importo dell’assegno sociale sostitutivo - importo - base 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 mensile presuntivo mensile definitivo Anno L. L. L. L. L. € € € € € € 498.700 507.200 516.350 524.600 538.250 277,99 285,49 292,34 299,65 305,64 310,85 L. L. L. L. L. € € € € € € 498.250 507.200 515.800 524.100 537.200 277,45 285,49 292,34 299,65 305,35 310,85 annuo presuntivo annuo definitivo L. L. L. L. L. € € € € € € 6.483.100 6.593.600 6.712.550 6.819.800 6.997.250 3.613,87 3.711,37 3.800,42 3.895,45 3.973,32 4.041,05 L. L. L. L. L. € € € € € € 6.477.250 6.593.600 6.705.400 6.813.300 6.983.600 3.606,85 3.711,37 3.800,42 3.895,45 3.969,55 4.041,05 P pensione - disabili - importo con aumenti di 100 e di 18mila lire L 448/98 e L 488/99 (vedi quadro H) Anno 1999 L. 2000 L. L. 2001 € 2002 € 2003 € 2004 € 2005 € 2006 € mensile presuntivo mensile definitivo 616.350 644.200 660.950 341,36 350,57 358,99 367,97 375,33 381,72 L. L. L. € € € € € € 615.800 643.600 659.650 340,69 350,57 358,99 367,97 374,97 381,72 annuo definitivo annuo presuntivo L. 8.012.550 L. 8.005.400 L. 8.374.600 L. 8.366.800 L. 8.592.350 L. 8.575.450 € 4.437,68 € 4.428,97 € 4.557,41 € 4.557,41 € 4.666,87 € 4.666,87 € 4.783,61 € 4.783,61 € 4.879,29 € 4.874,61 € 4.962,36 € 4.962,36 291 La pensione sociale e l’assegno sociale sostitutivi - con aumenti L 448/98 e L 488/99 e con MAS di 25.000 lire, poi con incremento (quadri H, L e N) Anno mensile definitivo mensile presuntivo annuo definitivo annuo presuntivo a 65 anni (AS mensile + L. 25.000 o € 12,92) L. 685.950 L. 684.650 L. 8.917.350 L. 8.900.450 2001 € 354,28 € 353,61 € 4.605,64 € 4.596,93 2002 € 363,49 € 363,49 € 4.725,37 € 4.725,37 2003 € 371,91 € 371,91 € 4.834,83 € 4.834,83 2004 € 380,89 € 380,89 € 4.951,67 € 4.951,57 2005 € 388,25 € 387,89 € 5.047,25 € 5.042,57 2006 € 394,64 € 394,64 € 5.130,32 € 5.130,32 a 70 anni o invalidi totali (AS mensile + incremento fino a € 516,46) 2002 € 516,46 € 516,46 € 6.713,98 € 6.713,98 2003 € 525,89 € 525,89 € 6.836,57 € 6.836,57 2004 € 535,95 € 535,95 € 6.967,35 € 6.967,35 2005 € 544,20 € 543,79 € 7.074,60 € 7.069,27 2006 € 551,35 € 551,35 € 7.167,55 € 7.167,55 Limite di reddito per l’assegno sociale sostitutivo Il livello di reddito influente stabilito per i mutilati e invalidi civili parziali coincide con quello stabilito per il diritto all’assegno sociale, mentre quello stabilito per i mutilati e invalidi civili totali e per i sordomuti è di misura maggiore e coincide con quello applicabile alle corrispondenti categorie sotto i 65 anni di età. limite di reddito individuale annuo Anno 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 292 Mutilati ed invalidi civili totali e sordomuti L. L. L. L. L. € € € € € € 22.310.775 22.846.235 23.211.775 23.583.165 24.078.410 12.435,47 12.796,09 13.103,20 13.430,78 13.739,69 13.973,26 Mutilati ed invalidi civili parziali L. L. L. L. L. € € € € € € 6.483.100 6.593.600 8.012.550 8.374.600 8.592.350 4.437,57 4.557,41 4.666,87 4.783,61 4.879,29 4.962,36 Tipo di reddito influente sia sul diritto alla pensione sociale sostitutiva che all’assegno sociale sostitutivo Per verificare la sussistenza del diritto alla pensione sociale nei confronti dei mutilati e invalidi civili e sordomuti che, avendo compiuto 65 anni di età entro il 31 dicembre 1995, hanno conseguito la pensione sociale in luogo del trattamento per invalidità civile di cui beneficiavano, si continuano ad utilizzare gli stessi criteri vigenti per stabilire il diritto a tali trattamenti per invalidità civile (circ. INPS n. 86 del 27 aprile 2000). P pensione - disabili Si tratta, quindi dei soli redditi assoggettabili all’IRPEF. Non si prendono in considerazione i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante. Quadro H AUMENTI DELL’IMPORTO DELLA PENSIONE SOCIALE E DELL’ASSEGNO SOCIALE (art. 67, comma 2, L 448/98 e art. 52, comma 2, L 488/99) Con la legge finanziaria per il 1999 la pensione sociale e l’assegno sociale furono aumentati di 100.000 lire al mese; con la legge finanziaria dell’anno seguente, fu attribuito un secondo aumento di 18.000 lire. Questi aumenti furono estesi alle pensioni e agli assegni sociali sostitutivi dei trattamenti economici per invalidi civili e sordomuti a condizione che si tenesse conto “dei criteri economici adottati per l’accesso e il calcolo della … pensione sociale o dell’assegno sociale” e non dei criteri seguiti per la concessione dei trattamenti economici previsti fino al 65° anno di età e della pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivi di essi. Per questa ragione, la differenza tra la misura della pensione o assegno sociale sostitutivo e quella della pensione o assegno sociale previsto per la generalità dei cittadini può essere considerata una vera e propria prestazione a se stante, spettante ai disabili con più di 65 anni di età. In pratica, il suo importo per gli invalidi civili e i sordomuti corrisponde all’importo originario degli aumenti perequato nel tempo: 100.000 lire nel 1999; 119.600 nel 2000 (100.000 + perequazione + 18.000); 122.700 nel 2001 (119.600 + perequazione) e così via. 293 Aumenti dell’importo della pensione sociale e dell’assegno sociale Invece, per quanto riguarda i ciechi civili, c’è da considerare una sensibile differenza: la legge finanziaria per il 1999, con la quale era stato introdotto l’aumento di 100.000 lire, stabiliva che lo stesso aumento fosse corrisposto “anche ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, in base alle regole di computo e ai requisiti di reddito personale e cumulato…” adottati per l’accesso e il calcolo alla pensione e all’assegno sociale. Non così la legge finanziaria per il 2000, per cui l’importo dell’aumento per i ciechi civili presenta una differenza in meno, rispetto a quello riservato alle altre categorie di disabili, pari inizialmente all’importo di lire 18.000 e, in seguito, aumentato della perequazione automatica: per i ciechi civili, infatti, questo aumento ammonta a 100.000 lire nel 1999, 101.600 nel 2000, 104.250 nel 2001 e così via (vedi quadro I). Gli aumenti della pensione sociale sono corrisposti agli invalidi civili e ai sordomuti titolari di pensione sociale sostitutiva in una misura che consenta all’avente diritto di raggiungere un reddito pari all’importo della pensione sociale spettante alla generalità dei cittadini, come incrementata con l’art. 67 della legge 448/98 e l’art. 52 della legge 488/99, tenendo conto dei criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo della pensione sociale stessa. Per i titolari di assegno sociale sostitutivo, invece, gli aumenti sono corrisposti in modo da raggiungere un reddito pari all’importo dell’assegno sociale spettante alla generalità dei cittadini, quindi incrementato con l’art. 67 della legge 448/98 e con l’art. 52 della legge 488/99 (sempre tenendo conto dei criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo dell’assegno sociale stesso). Riportiamo di seguito, separatamente, l’importo, il limite di reddito e le condizioni reddituali per il diritto all’aumento della pensione sociale e per il diritto all’aumento dell’assegno sociale. TITOLARI DI PENSIONE SOCIALE SOSTITUTIVA Il limite di reddito personale è pari all’importo annuo della pensione sociale, comprensivo degli aumenti: coincide di fatto con il limite previsto per gli invalidi civili parziali. Se il pensionato è coniugato si considera la somma dei redditi dei coniugi e si prende a riferimento il limite di reddito coniugale per la pensione sociale più l’importo degli aumenti stessi. Per ottenere sulla loro prestazione l’importo corrispondente a questi aumenti, i soggetti interessati devono sottoporsi prima alla verifica del reddito personale e poi procedere alla verifica del reddito cumulato con quello del coniuge. 294 Importo degli aumenti calcolo degli aumenti della PS in funzione del reddito posseduto Anno ≤ > e < 2002 > e < ≥ ≤ > e < 2003 > e < ≥ ≤ > e < 2004 > e < ≥ ≤ > e < 2005 > e < ≥ ≤ > e < 2006 > e < ≥ Reddito personale annuo (RP) € 2.909,79 € 2.909,79 € 3.755,83 € 2.909,79 € 3.755,83 € 3.755,83 qualunque € 2.979,60 € 2.979,60 € 3.846,05 € 2.979,60 € 3.846,05 € 3.846,05 qualunque € 3.054,09 € 3.054,09 € 3.942,25 € 3.054,09 € 3.942,25 € 3.942,25 qualunque € 3.115,19 € 3.115,19 € 4.021,16 € 3.115,19 € 4.021,16 € 4.021,16 qualunque € 3.168,23 € 3.168,23 € 4.089,54 € 3.168,23 € 4.089,54 € 4.089,54 qualunque * il minore fra i due risultati Reddito annuo complessivo della coppia (RC) Importo mensile degli aumenti < € 12.096,29 € 65,08 < € 12.096,29 (3.755,83 - RP) / 13 > € 12.096,29 e < € 12.942,33 qualunque > € 12.942,33 < € 12.386,58 < € 12.386,58 > € 12.386,58 e < € 13.253,03 qualunque > € 13.253,03 < € 12.696,25 < € 12.696,25 > € 12.696,25 e < € 13.584,41 qualunque > € 13.584,41 < € 12.950,24 < € 12.950,24 > € 12.950,24 e < € 13.856,21 qualunque > € 13.856,21 < € 13.170,41 < € 13.170,41 > € 13.170,41 e < € 14.091,72 qualunque > € 14.091,72 (3.755,83 - RP) / 13 (*) (12.942,33 - RC) / 13 (*) 0 € 66,65 (3.846,05 - RP) / 13 (3.846,05 - RP) / 13 (*) (13.253,03 - RC) / 13 (*) 0 € 68,32 (3.942,25 - RP) / 13 (3.942,25 - RP) / 13 (*) (13.584,41 - RC) / 13 (*) 0 € 69,69 (4.021,16 - RP) / 13 (4.021,16 - RP) / 13 (*) (13.856,21 - RC) / 13 (*) 0 € 70,87 (4.089,54 - RP) / 13 (4.089,54 - RP) / 13 (*) (14.091,72 - RC) / 13 (*) 0 295 Aumenti dell’importo della pensione sociale e dell’assegno sociale Tipo di reddito influente sul diritto agli aumenti Sono da considerare i redditi assoggettabili all’IRPEF, con le seguenti eccezioni: – pur essendo soggetti ad IRPEF, non si considerano né il reddito catastale della casa di abitazione né le indennità temporanee sostitutive della retribuzione; – pur essendo redditi esenti da IRPEF o non costituendo reddito, si considerano anche la rendita INAIL, la pensione di guerra, tutte le “rendite o prestazioni economiche previdenziali o assistenziali erogate con carattere di continuità” quando ne sia titolare il soggetto richiedente (non nel caso in cui siano percepiti dal coniuge). Soggetti il cui reddito è influente Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello del coniuge. Periodo di riferimento Si prende in considerazione il reddito dello stesso anno cui l’aumento si riferisce. TITOLARI DI ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVO Il limite di reddito personale è di importo pari all’importo annuo dell’assegno sociale, comprensivo degli aumenti. Se il pensionato è coniugato si considera il limite di reddito coniugale che, in questo caso, è pari al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale, comprensivo degli aumenti. Per ottenere sulla loro prestazione l’importo corrispondente a questi aumenti, i soggetti coniugati non devono sottoporsi prima alla verifica del reddito personale, ma passano direttamente alla verifica del solo reddito cumulativo. 296 Importo degli aumenti calcolo degli aumenti dell’AS in funzione del reddito posseduto Pensionato non coniugato Anno 2002 2003 2004 2005 2006 e e e e e ≥ > < ≥ ≥ > < ≥ ≥ > < ≥ ≥ > < ≥ ≥ > < ≥ Pensionato coniugato Reddito personale annuo (RP) Importo mensile spettante Reddito annuo complessivo della coppia (RP) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 65,08 ≤ > < ≥ ≤ > < ≥ ≤ > < ≥ ≤ > < ≥ ≤ > < ≥ 3.711,37 3.711,37 4.557,41 4.557,41 3.800,42 3.800,42 4.666,87 4.666,87 3.895,45 3.895,45 4.783,61 4.783,61 3.973,32 3.973,32 4.879,29 4.879,29 4.041,05 4.041,05 4.962,36 4.962,36 (4.557,41 - RP) / 13 e 0 € 66,65 (4.666,87 - RP) / 13 e 0 € 68,32 (4.783,61 - RP) / 13 e 0 € 69,69 (4.879,29 - RP) / 13 e 0 € 70,87 (4.962,36 - RP) / 13 0 e € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 8.268,78 8.268,78 9.114,82 9.114,82 8.467,29 8.467,29 9.333,74 9.333,74 8.679,06 8.679,06 9.567,22 9.567,22 8.852,61 8.852,61 9.758,58 9.758,58 9.003,41 9.003,41 9.924,72 9.924,72 Importo mensile spettante € 65,08 (9.114,82 - RC) / 13 0 € 66,65 (9.333,74 - RC) / 13 0 € 68,32 (9.567,22 - RC) / 13 0 € 69,69 (9.758,58 - RC) / 13 0 € 70,87 (9.924,72 - RC) / 13 0 NB nel reddito annuo, personale o coniugale, deve essere compreso l’importo dell’AS sostitutivo P pensione - disabili 297 Aumenti dell’importo della pensione sociale e dell’assegno sociale Tipo di reddito influente sul diritto agli aumenti Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da IRPEF, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, la rendita INAIL e la pensione di guerra percepiti dal titolare o dal coniuge) al netto dell’imposizione fiscale. Sono esclusi dal computo il reddito catastale della casa di abitazione, l’importo degli arretrati (di pensione o altri arretrati soggetti a tassazione separata) e del trattamento di fine rapporto, nonché l’indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordomuti percepite dal titolare o dal coniuge. Non concorre a formare reddito la pensione liquidata con il sistema contributivo, in misura corrispondente ad 1/3 della pensione ma non superiore ad 1/3 della misura dell’assegno sociale. Soggetti il cui reddito è influente Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello del coniuge. Periodo di riferimento Si prende in considerazione il reddito dello stesso anno cui l’aumento si riferisce. 298 Quadro I AUMENTO DELL’IMPORTO DEL TRATTAMENTO AI CIECHI CIVILI CON ALMENO 65 ANNI DI ETA’ (art. 67, comma 3, L 448/98) Quando compiono 65 anni di età, agli invalidi civili e ai sordomuti viene corrisposta una prestazione di importo pari a quello dell’assegno o della pensione sociale, a seconda del fatto che la data del 65° compleanno cada entro il 1995 o dopo. I ciechi civili, parziali o assoluti, invece, continuano a percepire le loro specifiche prestazioni (vedi quadri B ed E) anche dopo il 65° anno di età, alle stesse condizioni ivi descritte. P pensione - disabili Tuttavia, con la stessa legge che ha istituito l’aumento di 100.000 lire a favore dei titolari di pensione sociale e di assegno sociale (L 448/98, legge finanziaria per il 1999), è stato stabilito che un aumento di pari importo venga attribuito sia alla pensione sociale che all’assegno sociale “sostitutivi” corrisposti agli invalidi civili e sordomuti a partire dal 65° anno di età, sia ai trattamenti corrisposti ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni, “tenendo conto dei criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell’assegno sociale”. Quindi, mentre per gli invalidi e sordomuti si adottarono i criteri economi appropriati semplicemente tenendo conto del fatto che fossero titolari di prestazione sostitutiva di importo pari alla pensione sociale o all’assegno sociale, per i ciechi civili fu necessario ricorrere al criterio anagrafico, distinguendo i ciechi nati prima del 1° gennaio del 1931 dagli altri: – per i primi, che hanno compiuto 65 anni di età prima della data di entrata in vigore della normativa dell’assegno sociale, si fa riferimento ai criteri e ai limiti di reddito previsti per la pensione sociale; – per i secondi, che hanno compiuto o compiranno 65 anni in vigenza della normativa dell’assegno sociale, si fa riferimento ai criteri e ai limiti previsti per quest’ultimo. Come per gli invalidi civili e i sordomuti, anche per i ciechi civili l’aumento costituisce una prestazione a se stante, poiché viene appoggiato ad una prestazione conseguibile sulla base di criteri reddituali affatto diversi. Insomma, l’aumento che può essere assegnato ai ciechi civili al compimento del 65° anno di età, in aggiunta al trattamento economico che percepiscono, corrisponde in tutto e per tutto all’aumento della pensione sociale e dell’assegno sociale conseguibile sia dalla generalità dei cittadini che dalle altre categorie di disabili (per le quali il compimento del 65° anno di età comporta la sostituzione dei loro trattamenti con la pensione o l’assegno sociale), se non fosse che per un particolare nient’affatto irrilevante: l’ulteriore aumento di 18.000 lire introdotto dal 1° gennaio 2000 con la legge 488/99 (legge finanziaria per il 2000) in 299 Aumento dell’importo del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni di età favore dei titolari di pensione o assegno sociale, fu esteso agli invalidi civili e sordomuti ma non anche ai ciechi civili. Così, è venuta a determinarsi tra categoria e categoria una differenza di importo, destinata ad aumentare nel tempo per effetto della perequazione automatica, e quindi una differenza di limite di reddito che costringe a tenere separati esposizione e tabelle quando si tratti di ciechi civili. Nella sua misura iniziale, stabilita per il 1999, l’aumento ammontava a lire 100.000 mensili. L’aumento è soggetto a perequazione automatica con gli stessi criteri della pensione sociale e dell’assegno sociale e può essere corrisposto in misura parziale, in presenza di redditi del richiedente o del coniuge. L’aumento è corrisposto ai ciechi civili ultra65enni in una misura che consenta all’avente diritto di non superare, a seconda dei casi, un reddito pari all’importo della pensione sociale o un reddito pari all’importo dell’assegno sociale, come incrementati con l’art. 67 della legge 448/98, tenendo conto dei criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo, rispettivamente, della pensione o dell’assegno sociale stessi. Non è indifferente a quali dei due criteri si faccia riferimento: perché, anche con gli aumenti di cui alle leggi finanziarie per il 1999 e il 2000, l’importo della pensione sociale e dell’assegno sociale rimangono piuttosto distanti e, di conseguenza, il limite di reddito per il diritto all’aumento con i criteri dell’assegno sociale è di gran lunga più favorevole di quello con i criteri della pensione sociale, almeno per il soggetto singolo. Si riportano di seguito, separatamente, l’importo, il limite di reddito e le condizioni reddituali previste per il diritto all’aumento previsto dalla legge 448/98 per i ciechi civili nati prima del 1° gennaio 1931 (regole della pensione sociale) e quelli previsti per i ciechi civili nati dopo il 31 dicembre 1930 (regole dell’assegno sociale). CIECHI CIVILI NATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 1931 Il limite di reddito personale per il diritto all’aumento è pari all’importo annuo della pensione sociale, comprensivo dell’aumento nella misura risultante dall’applicazione della perequazione automatica all’importo originario di 1.300.000 lire (100.000 lire X 13). Se il pensionato è coniugato si considera la somma dei redditi dei coniugi e si prende a riferimento il limite di reddito coniugale per la pensione sociale più l’importo dell’aumento stesso. 300 Se il pensionato è coniugato, prima deve verificare se rientra nel limite di reddito personale e poi deve fare lo stesso controllo con il limite di reddito coniugale, sommando i propri redditi con quelli del coniuge. Se passa ambedue gli esami, per sapere quanto gli spetta di aumento deve calcolare la differenza tra ciascun limite di reddito e il reddito corrispondente (personale e poi coniugale); il risultato minore è l’importo di aumento che gli spetta sulla prestazione. Importo dell’aumento previsto dalla legge 448/98 calcolo dell’aumento con limiti PS in funzione del reddito posseduto (nati prima del 1931) Anno Reddito personale annuo (RP) ≤ > e < 2002 > e < ≥ € 2.909,79 € 2.909,79 € 3.628,69 € 2.909,79 € 3.628,69 € 3.628,69 qualunque € 2.979,60 € 2.979,60 € 3.715,79 € 2.979,60 € 3.715,79 € 3.715,79 qualunque € 3.054,09 € 3.054,09 € 3.808,74 € 3.054,09 € 3.808,74 € 3.808,74 qualunque € 3.115,19 € 3.115,19 € 3.885,05 € 3.115,19 € 3.885,05 € 3.885,05 qualunque € 3.168,23 € 3.168,23 € 3.951,22 € 3.168,23 € 3.951,22 € 3.951,22 qualunque ≤ > e < 2003 > e < ≥ ≤ > e < 2004 > e < ≥ ≤ > e < 2005 > e < ≥ ≤ > e < 2006 > e < ≥ * il minore fra i due risultati Reddito annuo complessivo della coppia (RC) < € 12.096,29 < € 12.096,29 > € 12.096,29 e < € 12.815,19 qualunque > € 13.122,77 < € 12.386,58 < € 12.386,58 > € 12.386,58 e < € 13.122,77 qualunque > € 13.122,77 < € 12.696,25 < € 12.696,25 > € 12.696,25 e < € 13.450,90 qualunque > € 13.450,90 < € 12.950,24 < € 12.950,24 > € 12.950,24 e < € 13.720,10 qualunque > € 13.720,10 < € 13.170,41 < € 13.170,41 > € 13.170,41 e < € 13.953,40 qualunque > € 13.953,40 Importo mensile spettante parziali e ricoverati assoluti non ricoverati € 55,30 € 42,68 (3.628,69 - RP) / 13 (3.628,69 - RP) / 13 (*) (12.815,19 - RC) / 13 (*) 0 € 56,63 € 43,70 (3.715,79 - RP) / 13 (3.715,79 - RP) / 13 (*) (13.122,77 - RC) / 13 (*) 0 € 58,05 € 44,79 (3.808,74 - RP) / 13 (3.808,74 - RP) / 13 (*) (13.450,90 - RC) / 13 (*) 0 € 59,22 € 45,69 (3.885,05 - RP) / 13 (3.885,05 - RP) / 13 (*) (13.720,10 - RC) / 13 (*) 0 € 60,23 € 46,47 (3.951,22 - RP) / 13 (3.951,22 - RP) / 13 (*) (13.953,40 - RC) / 13 (*) 0 301 Aumento dell’importo del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni di età Tipo di reddito influente sul diritto all’aumento Sono da considerare i redditi soggetti ad IRPEF, con le seguenti eccezioni: – pur essendo soggetti ad IRPEF, non si considerano il reddito catastale della casa di abitazione né le indennità temporanee sostitutive della retribuzione (malattia, disoccupazione e simili); – pur essendo redditi esenti da IRPEF o non costituendo reddito, si considerano anche la rendita INAIL, la pensione di guerra, tutte le “rendite o prestazioni economiche previdenziali o assistenziali erogate con carattere di continuità” quando ne sia titolare il soggetto richiedente (non nel caso in cui siano percepiti dal coniuge). Nel reddito da prendere in considerazione per il diritto all’aumento deve essere incluso l’importo della pensione da cieco civile. Soggetti il cui reddito è influente Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge. Periodo di riferimento Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno cui l’aumento si riferisce. CIECHI CIVILI NATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1930 Il limite di reddito personale è di importo pari all’importo annuo dell’assegno sociale, comprensivo dell’aumento nell’importo risultante dall’applicazione della perequazione automatica all’importo originario di 1.300.000 lire (100.000 lire X 13). Se il pensionato è coniugato si prende a riferimento il limite di reddito coniugale che, in questo caso, è pari al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale, comprensivo dell’aumento (una volta sola). Per ottenere sulla loro prestazione l’importo corrispondente a quest’aumento, i soggetti coniugati non devono sottoporsi prima alla verifica del reddito personale, ma passano direttamente alla verifica del solo reddito cumulativo. 302 Importo dell’aumento previsto dalla legge 448/98 calcolo dell’aumento con limiti AS in funzione del reddito posseduto (nati dopo il 1930) Pensionato non coniugato Anno 2002 2003 2004 2005 2006 e e e e e ≥ > < ≥ ≥ > < ≥ ≥ > < ≥ ≥ > < ≥ ≥ > < ≥ Pensionato coniugato Reddito personale annuo (RP) Importo mensile spettamte Reddito annuo complessivo della coppia (RP) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 55,30 ≤ > < ≥ ≤ > < ≥ ≤ > < ≥ ≤ > < ≥ ≤ > < ≥ 3.711,37 3.711,37 4.430,27 4.430,27 3.800,42 3.800,42 4.536,61 4.536,61 3.895,45 3.895,45 4.650,10 4.650,10 3.973,32 3.973,32 4.743,18 4.743,18 4.041,05 4.041,05 4.824,04 4.824,04 (4.430,27 - RP) / 13 e 0 € 56,63 (4.536,61 - RP) / 13 e 0 € 58,05 (4.650,10 - RP) / 13 e 0 € 59,22 (4.743,18 - RP) / 13 e 0 € 60,23 (4.824,04 - RP) / 13 0 e € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 8.141,64 8.141,64 8.860,54 8.860,54 8.337,03 8.337,03 9.073,22 9.073,22 8.679,06 8.679,06 9.433,71 9.433,71 8.852,61 8.852,61 9.622,47 9.622,47 9.003,41 9.003,41 9.786,40 9.786,40 Importo mensile spettante € 55,30 (8.860,54 - RC) / 13 0 € 56,63 (9.073,22 - RC) / 13 0 € 58,05 (9.433,71 - RC) / 13 0 € 59,22 (9.622,47 - RC) / 13 0 € 60,23 (9.786,40 - RC) / 13 0 NB nel reddito annuo, personale o coniugale, deve essere compreso l’importo dell’AS sostitutivo P pensione - disabili 303 Aumento dell’importo del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni di età Tipo di reddito influente sul diritto all’aumento Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da IRPEF, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, la rendita INAIL e la pensione di guerra percepiti dal titolare o dal coniuge) al netto dell’imposizione fiscale. Sono esclusi dal computo il reddito catastale della casa di abitazione, l’importo degli arretrati (di pensione o altri arretrati soggetti a tassazione separata) e del trattamento di fine rapporto, nonché l’indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordomuti percepite dal titolare o dal coniuge. Non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo in misura corrispondente ad 1/3 della pensione stessa ma non superiore ad 1/3 della misura dell’assegno sociale. Nel reddito da prendere in considerazione per il diritto all’aumento deve essere incluso l’importo della pensione da cieco civile. Soggetti il cui reddito è influente Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge. Periodo di riferimento Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno cui l’aumento si riferisce. 304 Quadro L AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE (APS) E MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE (MAS) P pensione (art. 2 L 544/88 e art. 70 L 388/2000) - disabili Negli anni, tutte le prestazioni assistenziali hanno subito migliorìe e aumenti. Dapprima la pensione sociale, l’unica prestazione assistenziale che c’era: poi l’assegno sociale, che l’ha sostituita dal 1° gennaio 1996. Nata nel 1969, la pensione sociale subì un primo aggiustamento nel 1972 ed il suo importo fu aumentato in due riprese, nel 1999 e nel 2000, interessando anche i titolari di pensione sociale sostitutiva dei trattamenti di invalidità civile e, in parte, i ciechi civili. Tuttavia, fin dal 1985, i titolari di pensione sociale senza altri redditi potettero contare su un trattamento accessorio, l’Aumento della Pensione Sociale (APS), di 75.000 lire al mese (importo fisso non perequabile). Nel 1988 l’importo dell’APS fu portato a 125.000 lire al mese e nel 2001 a 150.000, elevabile a 165.000 al compimento del 75° anno di età. Infine, dal 2002 l’APS è stato incrementato, alle stesse condizioni reddituali, fino a raggiungere un reddito proprio di 516,46 euro mensili (un milione di lire). L’incremento è destinato ai pensionati che abbiano compiuto i 70 anni di età (o meno se esiste contribuzione); ma, per aver conseguito la pensione sociale prima del 1996, attualmente i titolari di APS sono tutti in questa condizione. L’assegno sociale fu istituito nel 1996, nell’importo iniziale di 480.000 lire al mese, perequabile. L’assegno fu istituito in sostituzione della pensione sociale (che continua ad essere corrisposta a chi l’aveva conseguita prima dell’entrata in vigore della norma istitutiva dell’assegno sociale) e, quindi, si volle far corrispondere il suo importo a quello della vecchia prestazione, più l’APS. Tuttavia, nelle more dell’approvazione della norma, l’importo fissato nel disegno di legge rimase immutato e così, alla data dell’entrata in vigore, la pensione sociale aveva subito due scatti di perequazione. L’”aggancio” voluto dal legislatore era andato perso, e ancora oggi l’importo mensile dell’assegno sociale è inferiore di circa 10 euro alla somma della pensione sociale ed aumento della pensione sociale. Questa differenza, infatti, si mantiene costante perché ogni aumento o maggiorazione subiti dall’assegno sociale negli anni (1999, aumento di 100.000 lire; 2000, aumento di 18.000 lire; 2001, maggiorazione) corrisponde ad un intervento parallelo effettuato sulla pensione sociale o sul suo trattamento accessorio. La maggiorazione dell’assegno sociale (MAS) spetta a partire dal 1° gennaio 2001 nella misura di 25.000 lire mensili per i soggetti con età fino a 75 anni e di lire 40.000 per i soggetti di 75 anni di età e superiore. A partire dal 2002, l’importo della MAS è incrementato fino a concorrenza di un reddito complessivo personale pari a 516,46 euro mensili per i pensionati con almeno 70 anni di età, 305 Aumento della pensione sociale (APS) e maggiorazione dell’assegno sociale (MAS) almeno 65 in presenza di contribuzione previdenziale o almeno 60 se invalidi totali o sordomuti. Riportiamo di seguito, separatamente, gli importi, i limiti di reddito e i tipi di reddito influente per l'Aumento della pensione sociale e della Maggiorazione dell'assegno sociale. Titolari di Aumento della Pensione Sociale Di fatto, trattandosi di persone nate prima del 1931, dal 2002 l’APS viene incrementato per tutti gli aventi diritto e quindi il suo importo viene assorbito da quello dell'incremento (si veda quadro N). Tuttavia, poiché l'INPS riporta gli importi in maniera separata, sul certificato di pensione, si continuano a pubblicare separatamente le tabelle corrispondenti all'APS e all'INC, salvo che non è più necessario pubblicare quelle relative all'importo dell'APS spettante ai titolari tra i 65 e i 74 anni, perché dopo il 31 dicembre 1995 tutti hanno superato la soglia dei 75 anni d’età. L'APS spetta ai soggetti che a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento stesso; b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo della pensione sociale comprensivo dell'aumento e dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. Nel caso in cui si tratti di attribuire sia l’APS che gli altri aumenti previsti dalle leggi finanziarie per il 1999 e per il 2000, si procede prima alla verifica del diritto a questi ultimi, perché devono essere considerati parte integrante della pensione sociale: nel reddito da considerare non va incluso l'importo dell’APS eventualmente percepito dal soggetto. Si procede poi alla verifica del diritto a quest'ultimo (APS), considerando nel reddito influente l'intero importo della pensione sociale come risultante dopo l’applicazione degli aumenti del 1999 e del 2000, nella misura intera o ridotta eventualmente spettante. 306 Importo dell’APS calcolo dell’importo dell’APS in funzione del reddito posseduto a 65 anni ** Anno Importo mensile spettante* A 2002 B C A 2003 B C A 2004 B C A 2005 B C a 75 anni ** € 77,47 € 4.762,94 - RP) / 13 € 9.867,91 - RC) / 13 € 77,47 € 4.853,16 - RP) / 13 € 10.080,72 - RC) / 13 € 77,47 € 4.949,36 - RP) / 13 € 10.307,70 - RC) / 13 € 77,47 € 5.028,27 - RP) / 13 € 10.493,86 - RC) / 13 Anno Importo mensile spettante* 2002 2003 2004 2005 2006 A B C A B C A B C A B C A B C P pensione - disabili € 85,22 € 4.863,69 - RP) / 13 € 9.968,66 - RC) / 13 € 85,22 € 4.953,91 - RP) / 13 € 10.181,47 - RC) / 13 € 85,22 € 5.050,11 - RP) / 13 € 10.408,45 - RC) / 13 € 85,22 € 5.129,02 - RP) / 13 € 10.594,61 - RC) / 13 € 85,22 € 5.197,40 - RP) / 13 € 10.755,94 - RC) / 13 * Si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C ** Si riportano i valori solo fino al 2005 perché dal 2006 nessun titolare di PS può avere meno di 75 anni d'età RP = reddito personale del richiedente l'aumento (nel quale va computato l'importo della pensione sociale/assegno sociale sostitutivi e aumenti di 118.000 lire); RC = reddito coniugale, pari al reddito personale di cui sopra più il reddito del coniuge. 307 Aumento della pensione sociale (APS) e maggiorazione dell’assegno sociale (MAS) Limiti di reddito limite di reddito individuale annuo oltre il quale l’APS non spetta Limite coniugale (oltre il limite individuale) (PS + APS + TM) X 13 Limite individuale (PS+ APS) X 13 Anno a 65 anni * 1997 1998 ** 1999 ** 2000 *** 2001 2002 2003 2004 2005 L. L. L. L. L. € € € € € 6.708.000 6.794.450 8.187.400 8.526.700 9.031.100 4.664,14 4.762,94 4.853,16 4.949,36 5.028,27 L. L. L. L. L. € € € € € 15.626.650 15.864.550 17.420.650 17.907.500 18.655.650 9.634,82 9.867,91 10.080,72 10.307,70 10.493,86 L. € € € € € € 9.226.100 4.764,89 4.863,69 4.953,91 5.050,11 5.129,02 5.197,40 L. € € € € € € 18.850.650 9.735,57 9.968,66 10.181,47 10.408,45 10.594,61 10.755,94 a 75 anni * *** 2001 2002 2003 2004 2005 2006 * Si riportano i valori solo fino al 2005 perché dal 2006 nessun titolare di PS può avere meno di 75 anni d'età ** Nel 1999 l'importo della PS è stato aumentato di £ 100.000 mensili (art. 67 L 448/98) e nel 2000 di altre £ 18.000 (art. 52 L 488/99) *** Nel 2001 l'importo dell'APS è stato portato a 150.000 lire per i soggetti con 65 anni di età e a 165,000 per quello con almeno 75 anni. 308 Tipo di reddito influente sul diritto all'APS Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali. Fino al 2001 doveva essere altresì valutato il reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito fosse deducibile fiscalmente a norma dell'articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n.388 del 2000. P pensione - disabili Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia: – le pensioni di guerra; – le indennità di accompagnamento di ogni tipo; – l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali; – l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; – il rimborso forfettario di 200.000 lire per l'anno 2000 di cui all'articolo 1 bis del decreto legge 30 settembre 2000, n.268, convertito con la legge 23 novembre 2000, n.354; – l'importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388. Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità. Nel reddito personale e in quello del coniuge va considerato anche l'importo della pensione sociale su cui deve essere attribuito l'aumento. Soggetti il cui reddito è influente Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge. Periodo di riferimento Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno cui si riferiva l'APS. 309 Aumento della pensione sociale (APS) e maggiorazione dell’assegno sociale (MAS) TITOLARI DI MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE Come accennato, dal 2002, a partire dai 70 anni di età (60 per gli invalidi totali e sordomuti), la maggiorazione dell’assegno sociale spetta nella misura necessaria a garantire un reddito proprio di 516,46 euro al mese: per questi soggetti si veda il quadro N, relativamente agli anni dal 2002 in poi. Per il 2001, invece, e, per quanto riguarda gli invalidi parziali tra i 65 e i 70 anni, anche dal 2002 in poi, la MAS spetta nella misura fissa stabilita con la legge istitutiva, a condizione che gli interessati: a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e della maggiorazione stessa; b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo dell’assegno sociale comprensivo della maggiorazione e dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. In caso di possesso di redditi di importo inferiore al limite stabilito, la maggiorazione viene corrisposta in misura parziale, fino a concorrenza del limite. Nel caso in cui si tratti di attribuire sia la MAS che gli altri aumenti previsti dalle leggi finanziarie per il 1999 e per il 2000, si procede prima alla verifica del diritto a questi ultimi, perché devono essere considerati parte integrante dell'assegno sociale: nel reddito da considerare non va incluso l'importo della MAS eventualmente percepito dal soggetto. Si procede poi alla verifica del diritto a quest'ultima (MAS), considerando nel reddito influente l'intero importo dell'assegno sociale come risultante dopo l'applicazione degli aumenti del 1999 e del 2000, nella misura intera o ridotta eventualmente spettante. 310 Importo della MAS calcolo dell’importo della MAS in funzione del reddito posseduto Importo mensile spettante* Anno a 65 anni 2002 2003 2004 2005 2006 A B C A B C A B C A B C A B C € 12,92 € 4.725,37 - RP) / 13 € 9.830,34 - RC) / 13 € 12,92 € 4.834,83 - RP) / 13 € 10.062,39 - RC) / 13 € 12,92 € 4.951,57 - RP) / 13 € 10.309,91 - RC) / 13 € 12,92 € 5.047,25 - RP) / 13 € 10.512,84 - RC) / 13 € 12,92 € 5.130,32 - RP) / 13 € 10.688,86 - RC) / 13 A B C A B C A B C A B C A B C € 20,66 € 4.825,99 - RP) / 13 € 9.930,96 - RC) / 13 € 20,66 € 4.935,45 - RP) / 13 € 10.163,01 - RC) / 13 € 20,66 € 5.052,19 - RP) / 13 € 10.410,53 - RC) / 13 € 20,66 € 5.147,87 - RP) / 13 € 10.613,46 - RC) / 13 € 20,66 € 5.230,94 - RP) / 13 € 10.789,48 - RC) / 13 P pensione - disabili a 75 anni 2002 2003 2004 2005 2006 * si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C 311 Aumento della pensione sociale (APS) e maggiorazione dell’assegno sociale (MAS) Limiti di reddito limite di reddito individuale annuo oltre il quale la MAS non spetta Limite coniugale (oltre il limite individuale) (AS + MAS + TM) X 13 Limite individuale (AS+ MAS) X 13 Anno a 65 anni 2001 2002 2003 2004 2005 2006 L. € € € € € € 8.917.350 4.605,43 4.725,37 4.834,83 4.951,57 5.047,25 5.130,32 L. € € € € € € 18.541.900 9.576,10 9.830,34 10.062,39 10.309,91 10.512,84 10.688,86 L. € € € € € € 9.112.350 4.706,13 4.825,99 4.935,45 5.052,19 5.147,87 5.230,94 L. € € € € € € 18.736.900 9.676,81 9.930,96 10.163,01 10.410,53 10.613,46 10.789,48 a 75 anni 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tipo di reddito influente sul diritto alla MAS Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e del reddito catastale rivalutato della casa di abitazione. Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito della casa di abitazione: – le pensioni di guerra; – le indennità di accompagnamento di ogni tipo; 312 – l’indennità per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali; – l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; – l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388. Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità. P pensione - disabili Nel reddito personale e coniugale va considerato anche l’importo dell’assegno sociale da maggiorare. Per il solo anno 2001 è stato considerato anche il reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito sia deducibile fiscalmente a norma dell’articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n.388 del 2000. Soggetti il cui reddito è influente Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge. Periodo di riferimento Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno cui la maggiorazione si riferisce. 313 Nuovo aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni di età 314 Quadro M NUOVO AUMENTO DEL TRATTAMENTO AI CIECHI CIVILI CON ALMENO 65 ANNI DI ETA’ (art. 70, comma 5, L 388/2000) Il fatto che, a differenza degli invalidi civili e dei sordomuti, i ciechi civili continuino a percepire le loro specifiche prestazioni anche dopo il compimento del 65° anno di età, comporta la conseguenza che ogni aumento o maggiorazione della pensione o dell’assegno sociale che vengano eventualmente disposti per legge (come è successo più volte negli ultimi anni) debbano essere esplicitamente estesi ogni volta ai ciechi civili, con il rischio di determinare qualche dimenticanza (come è successo con la legge finanziaria per il 2000) e quindi un disallineamento delle prestazioni economiche fra i ciechi ultra65enni e le altre categorie di disabili che sono invece “agganciate” alla sorte dei due trattamenti assistenziali previsti per la generalità dei cittadini oltre i 65 anni di età. Nello stabilire l’aumento dell’APS e l’istituzione della MAS (quadro L) con la legge finanziaria per il 2001, il legislatore non si è dimenticato dei ciechi civili, che quindi possono usufruire di aumenti dello stesso importo alle stesse condizioni reddituali; solo che, anche in questo caso, come già nel caso dell’aumento previsto dalla legge finanziaria per il 1999 (quadri H e I), mentre per gli invalidi e sordomuti si adottarono i criteri economi appropriati semplicemente tenendo conto del fatto che fossero titolari di prestazione sostitutiva di importo pari alla pensione sociale o all’assegno sociale, per i ciechi civili fu necessario ricorrere al criterio anagrafico, distinguendo i ciechi nati prima del 1° gennaio del 1931 dagli altri. Per i primi, che hanno compiuto 65 anni di età prima della data di entrata in vigore della normativa dell’assegno sociale, si fa riferimento ai limiti di reddito previsti per l’aumento della pensione sociale (APS); per i secondi, che hanno compiuto o compiranno 65 anni in vigenza della normativa dell’assegno sociale, si fa riferimento ai limiti previsti per la maggiorazione quest’ultimo (MAS). Vale la pena di notare che questi nuovi aumenti sono concessi a condizioni affatto diverse da quelle previste per l’aumento di cui alla legge finanziaria per il 1999. In primo luogo, lì si tratta delle stesse condizioni reddituali previste per la pensione sociale (ad esempio, la pensione di guerra e la rendita INAIL sono rilevanti) o l’assegno sociale (ad esempio, si tiene conto del reddito al netto dell’IRPEF e, nel caso di pensionato coniugato, non si procede al doppio controllo del reddito); qui, invece, delle condizioni previste per l’APS e la MAS che sono identiche fra loro, non tengono conto di pensione di guerra o rendita INAIL, costringono alla doppia verifica: reddito individuale – reddito coniugale e per le quali, fino al 2001, era rilevante anche il reddito della casa di abitazione che invece era stato escluso fin dall’inizio ai fini del diritto alla pensione e all’assegno sociale. In secondo luogo, all’età stabilita per il diritto all’incremento dell’APS e della MAS, questi nuovi aumenti scompaiono di fatto, assorbiti nel nuovo importo per il diritto al quale vigono le stesse identiche condizioni reddituali (vedi quadro N). Non così per l’aumento della legge finanziaria per il 1999, che è soggetto a condizioni reddituali diverse e che quindi potrebbe spettare anche a chi non rientri nei parametri per il diritto all’incremento. Riportiamo di seguito, separatamente, gli importi, i limiti di reddito e i tipi di reddito influente per il nuovo aumento spettante ai ciechi civili nati prima del 1931 e a quelli nati dal 1931in poi. P pensione - disabili CIECHI CIVILI NATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 1931 Come per l'APS, l'importo del nuovo aumento dal 2002 è di fatto assorbito da quello dell'incremento (si veda il quadro N), trattandosi di persone con più di 70 anni d'età. Il nuovo aumento spetta a soggetti che: a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale, comprensivo dell'aumento di cui alla legge finanziaria per il 1999 e del nuovo aumento stesso; b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale, comprensivo dell'aumento di cui alla legge finanziaria per il 1999 e del nuovo aumento stesso, più l'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. 315 Nuovo aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni di età Importo calcolo del nuovo aumento con i limiti PS in funzione del reddito posseduto (nati prima del 1931) Importo mensile spettante** Anno a 65 anni* A 2002 B C A 2003 B C A 2004 B C A 2005 B C € 12,92 € 3.796,65 - RP) / 13 € 8.901,62 - RC) / 13 € 12,92 € 3.883,75 - RP) / 13 € 9.111,31 - RC) / 13 € 12,92 € 3.976,70 - RP) / 13 € 9.335,04 - RC) / 13 € 12,92 € 4.053,01 - RP) / 13 € 9.518,60 - RC) / 13 a 75 anni 2002 2003 2004 2005 2006 * 316 A B C A B C A B C A B C A B C € 20,66 € 3.897,27 - RP) / 13 € 9.002,24 - RC) / 13 € 20,66 € 3.984,37 - RP) / 13 € 9.211,93 - RC) / 13 € 20,66 € 4.077,32 - RP) / 13 € 9.435,66 - RC) / 13 € 20,66 € 4.153,63 - RP) / 13 € 9.619,22 - RC) / 13 € 20,66 € 4.219,80 - RP) / 13 € 9.778,34 - RC) / 13 Si riportano i valori solo fino al 2005 perché dal 2006 tutte le persone nate prima del 1931 hanno almeno 75 anni ** Si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C RP = reddito personale del richiedente l'aumento (nel quale va computato l'importo della pensione INVCIV e quello dell'aumento di 100.000 lire) RC = reddito coniugale, pari al reddito personale di cui sopra più il reddito del coniuge. Limiti di reddito P individuale annuo oltre il quale il nuovo aumento non spetta Limite coniugale (oltre il limite individuale) (PS base + aum. 100.000 + nuovo aumento + TM) X 13 Limite individuale Anno (PS base + aum. 100.000 + nuovo aumento) X 13 pensione - disabili a 65 anni* 2001 2002 2003 2004 2005 L. € € € € € 7.166.250 3.701,10 3.796,65 3.883,75 3.976,70 4.053,01 L. € € € € € 16.790.800 8.671,78 8.901,62 9.111,31 9.335,04 9.518,60 L. € € € € € € 7.361.250 3.801,72 3.897,27 3.984,37 4.077,32 4.153,63 4.219,80 L. € € € € € € 16.985.600 8.772,40 9.002,24 9.211,93 9.435,66 9.619,22 9.778,34 a 75 anni 2001 2002 2003 2004 2005 2006 * Si riportano i valori solo fino al 2005 perché dal 2006 tutte le persone nate prima del 1931 hanno almeno 75 anni Tipo di reddito influente Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali. Per il solo 2001 doveva essere altresì valutato il reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito fosse deducibile fiscalmente 317 Nuovo aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni di età a norma dell'articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 388 del 2000. Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia: – le pensioni di guerra; – le indennità di accompagnamento di ogni tipo; – l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali; – l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; – il rimborso forfettario di 200.000 lire per l'anno 2000 di cui all'articolo 1 bis del decreto legge 30 settembre 2000, n.268, convertito con la legge 23 novembre 2000, n.354; – l'importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388. Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità. Nel reddito personale e in quello del coniuge va considerato anche l'importo della pensione INVCIV, con relativo aumento di 100.000 lire, su cui deve essere attribuito il nuovo aumento. Soggetti il cui reddito è influente Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge. Periodo di riferimento Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno cui l'aumento si riferisce. CIECHI CIVILI NATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1930 Come accennato, dal 2002, a partire dai 70 anni di età (60 per i ciechi assoluti), il nuovo aumento spettante ai ciechi civili nati dal 1931 in poi spetta nella misura necessaria a garantire un reddito proprio di 516,46 euro al mese: per questi soggetti si veda il quadro N, relativamente agli anni dal 2002 in poi. 318 Per il 2001, invece, e, per quanto riguarda i ciechi parziali tra i 65 e i 70 anni, anche dal 2002 in poi, il nuovo aumento spetta nella misura fissa stabilita con la legge istitutiva, a condizione che gli interessati: a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale, comprensivo dell’aumento di cui alla legge finanziaria per il 1999, e del nuovo aumento stesso; b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo dell’assegno sociale, comprensivo dell’aumento di cui alla legge finanziaria per il 1999, del nuovo aumento stesso e dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. P pensione - disabili In caso di possesso di redditi di importo inferiore al limite stabilito, il nuovo aumento viene corrisposto in misura parziale, fino a concorrenza del limite. 319 Nuovo aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni di età Importo calcolo del nuovo aumento con i limiti AS in funzione del reddito posseduto Importo mensile spettante* Anno a 65 anni* A 2002 B C A 2003 B C A 2004 B C A 2005 B C A 2006 B C € 12,92 € 4.598,23 - RP) / 13 € 9.703,20 - RC) / 13 € 12,92 € 4.704,57 - RP) / 13 € 9.932,13 - RC) / 13 € 12,92 € 4.818,06 - RP) / 13 € 10.176,40 - RC) / 13 € 12,92 € 4.911,14 - RP) / 13 € 10.376,73 - RC) / 13 € 12,92 € 4.992,00 - RP) / 13 € 10.550,54 - RC) / 13 a 75 anni 2002 2003 2004 2005 2006 320 A B C A B C A B C A B C A B C € 20,66 € 4.698,85 - RP) / 13 € 9.803,82 - RC) / 13 € 20,66 € 4.805,19 - RP) / 13 € 10.032,75 - RC) / 13 € 20,66 € 4.918,68 - RP) / 13 € 10.277,02 - RC) / 13 € 20,66 € 5.011,76 - RP) / 13 € 10.477,35 - RC) / 13 € 20,66 € 5.092,62 - RP) / 13 € 10.651,16 - RC) / 13 * si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C RP = reddito personale del richiedente l'aumento (nel quale va computato l'importo della pensione INVCIV e quello dell'aumento di 100.000 lire) RC = reddito coniugale, pari al reddito personale di cui sopra più il reddito del coniuge. Limiti di reddito limite di reddito individuale annuo oltre il quale il nuovo aumento non spetta Limite individuale (AS base + aum. 100.000 + nuovo aumento) X 13 Anno Limite coniugale (oltre il limite individuale) (AS base + aum. 100.000 + nuovo aumento + TM) X 13 P pensione - disabili a 65 anni 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a 75 anni 2001 2002 2003 2004 2005 2006 L. € € € € € € 8.677.500 4.481,56 4.598,23 4.704,57 4.818,06 4.911,14 4.992,00 L. € € € € € € 18.302.050 9.452,22 9.703,20 9.932,13 10.176,40 10.376,73 10.550,54 L. € € € € € € 8.872.500 4.582,24 4.698,85 4.805,19 4.918,68 5.011,76 5.092,62 L. € € € € € € 18.497.050 9.552,92 9.803,82 10.032,75 10.277,02 10.477,35 10.651,16 Tipo di reddito influente Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali. Per il solo 2001 doveva essere altresì valutato il reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito fosse deducibile fiscalmente a norma dell’articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 388 del 2000. 321 Nuovo aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni di età Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia: – le pensioni di guerra; – le indennità di accompagnamento di ogni tipo; – l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali; – l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; – il rimborso forfettario di 200.000 lire per l’anno 2000 di cui all’articolo 1 bis del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con la legge 23 novembre 2000, n. 354; – l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità. Nel reddito personale e in quello del coniuge va considerato anche l’importo della pensione INVCIV, con relativo aumento di 100.000 lire, su cui deve essere attribuito il nuovo aumento. Soggetti il cui reddito è influente Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge. Periodo di riferimento Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno cui la maggiorazione si riferisce. 322 Quadro N INCREMENTO (art. 38 L 448/2001; art. 39 L. 289/2002) L’importo della maggiorazione sociale della pensione (MSP) istituita con legge 140/85, ridisciplinata dall’art. 1 della legge 544/88 e già aumentato nel 2001; l’importo dell’aumento della pensione sociale (APS), anch’esso istituito con la legge 140/85, ridisciplinato con l’art. 2 della legge 544/88 ed aumentato nel 2001; l’importo della maggiorazione dell’assegno sociale (MAS), istituita con l’art. 70, comma 1, della legge 388/2000, dal 1° gennaio 2002 sono stati incrementati di una somma variabile, tale da “garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese” (art. 38, comma 1, L 448/2001). Dal 2003 anche questo limite è soggetto a perequazione, ed ammonta oggi a 551,35 euro. I medesimi benefici sono garantiti anche ai titolari dei trattamenti trasferiti all’INPS ai sensi della legge 381/70 (sordomuti) e della legge 118/71 (mutilati e invalidi civili) nonché ai ciechi civili titolari di pensione (art. 38, comma 2, L 448/2001). Il fatto che l’incremento non sia stato cristallizzato in un importo definito, ma agisca “a concorrenza” del limite, indipendentemente dal livello della prestazione che concorre ad incrementare e il fatto che esso riguardi per legge pressocché tutti i trattamenti assistenziali esistenti, permettono la sostanziale perequazione dei trattamenti economici di tipo assistenziale, realizzando il superamento delle differenze, piccole o grandi, imputabili alla lenta e contraddittoria formazione del “parco” trattamenti assistenziali nel nostro Paese. Se questo apre diversi grandi problemi di principio, nei confronti di pensionati che hanno contribuito al finanziamento del sistema previdenziale per anni e che vengono assorbiti tra coloro che risultano a carico della fiscalità generale, tuttavia, almeno nel campo dei disabili anziani, costituisce un’opera di razionalizzazione di cui si sentiva il bisogno. L’incremento spetta ai soggetti con almeno 70 anni di età, con due eccezioni: 1. in presenza di contribuzione previdenziale, anche non utilizzata per la liquidazione della pensione, il limite di età può scendere fino a 65 anni, in ragione di un anno ogni 5 di contribuzione fatta valere. Poiché spezzoni di almeno 2 anni e mezzo di contribuzione sono arrotondati per eccesso, il limite di età può abbassarsi di un anno in presenza di 2 anni e mezzo di contribuzione, di due anno in presenza di 7 anni e mezzo di contribuzione, e così via. Per altri dettagli sulla contribuzione da considerare si veda l’apposita scheda di approfondimento in questo stesso manuale; 2. gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti, i sordomuti e i titolari di pensione di inabilità di cui alla legge 222/84, hanno diritto all’incremento all’età di 60 anni. L’incremento spetta ai soggetti che a. non possiedano redditi propri per un importo annuo pari o superiore all’importo annuo del limite; 323 L’incremento delle maggiorazioni sociali 324 b. non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore alla somma dell’importo del limite di cui al punto a) più l’ammontare annuo dell’assegno sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. In pratica, qualunque sia la prestazione – base percepita dal richiedente, la maggiorazione può essere corrisposta fino a concorrenza del limite vigente se il soggetto stesso non possieda altri redditi ed il suo coniuge non abbia niente di più che l’assegno sociale o reddito equivalente. In caso contrario, “l’incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi” (art. 38, comma 5, lettera c, della L 448/2001) o non spetta affatto. Con la legge 289/2002, per mantenere inalterato l’importo di tale incremento, tale limite viene aumentato di anno in anno, tanto di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni INPS. Quindi, in costanza di condizioni reddituali, i titolari di MSP continuano a percepire ogni anno lo stesso importo complessivo di maggiorazione e incremento, pari a 123,77 euro, i titolari di pensioni di importo superiore al minimo ne ricevono ogni anno una quota minore e i titolari di trattamenti di importo inferiore, come le persone disabili, percepiscono ogni anno di più. Di fatto, questa nuova prestazione assorbe l’importo delle maggiorazioni sociali a partire dall’età a cui è concesso. Poiché i titolari di APS hanno superato tutti l’età massima richiesta (70 anni), si può affermare che l’incremento di cui alla legge finanziaria per il 2002 ha soppiantato completamente la normativa dell’aumento della pensione sociale e delle maggiorazioni comunque denominate spettanti ai disabili nati prima del 1° gennaio 1931. In ogni caso, per non creare soluzioni di continuità nel diritto, l’INPS ha assunto che, a partire dal 2002, le condizioni reddituali richieste per il diritto all’incremento, in quanto più favorevoli (non si computa il reddito della casa di abitazione), si applichino anche alle maggiorazioni eventualmente spettanti prima della data di compimento dei 70 anni di età. L’importo della quota di incremento Nelle tabelle seguenti si riporta la quota di incremento nell’importo massimo spettante alle diverse categorie di disabili e, per ciascuna, alle diverse età, considerando come dato di partenza l’importo complessivo del trattamento economico spettante a quella determinata età. Nel far questo, si è tenuto conto solo dei trattamenti che potrebbero continuare a spettare anche in mancanza del diritto all’incremento, in quanto condizionati da norme reddituali più favorevoli, senza riportare le maggiorazioni spettanti in base a condizioni assimilabili a quelle stabilite per l’incremento e quindi da esso assorbite di fatto. Unica eccezione, invalidi civili parziali e ciechi parziali che conseguono il diritto all’incremento 5 anni dopo il conseguimento delle maggiorazioni stesse. In questi casi, come dato di partenza si è indicato un importo composto da trattamento-base, aumento e maggiorazione (che può essere costituita da APS, MAS o nuovo aumento per i ciechi civili). Calcolo dell’incremento in funzione del reddito posseduto Reddito personale annuo (RP) Anno Reddito annuo complessivo della coppia (RC) (AS + MAG + TM) x 13 Importo mensile dell’incremento 1c, 7c, 4c - invalidi civili totali, ciechi assoluti ricoverati e sordomuti età 60-64 importo mensile di partenza: 238,07 + 10,33 = € 248,40 ≤ > e < 2006 > e < ≥ € € € € € € 3.229,20 3.229,20 7.167,55 3.229,20 7.167,55 7.167,55 qualunque < € 8.191,56 € 302,95 < € 8.191,56 (7.167,55 - RP) / 13 > € 8.191,56 e < € 12.129,91 qualunque > € 12.129,91 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*) ( 12.129,91 - RC) / 13 (*) 0 1de, 7de - invalidi civili totali e sordomuti titolari di Pensione sociale sostitutiva importo mensile di partenza: 243,71 + 70,87 = 314,58 ≤ > e < 2006 > e < ≥ € € € € € € 4.089,54 4.089,54 7.167,55 4.089,54 7.167,55 7.167,55 qualunque < € 9.051,90 € 236,77 < € 9.051,90 (7.167,55 - RP) / 13 > € e < € 9.051,90 12.129,91 qualunque > € 12.129,91 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*) ( 12.129,91 - RC) / 13 (*) 0 1de, 7de - invalidi civili totali e sordomuti titolari di Assegno sociale sostitutivo importo mensile di partenza: 310,85 + 70,87 = € 381,72 ≤ > e < 2006 > e < ≥ € € € € € € 4.962,36 4.962,36 7.167,55 4.962,36 7.167,55 7.167,55 qualunque < € 9.924,72 € 169,63 < € 9.924,72 (7.167,55 - RP) / 13 > € e < € 9.924,72 12.129,91 qualunque > € 12.129,91 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*) ( 12.129,91 - RC) / 13 (*) 0 segue 325 Reddito personale annuo (RP) Anno Reddito annuo complessivo della coppia (RC) (AS + MAG + TM) x 13 Importo mensile dell’incremento 2e - invalidi civili parziali con età 70 e titolari di Pensione sociale sostitutiva e APS importo mensile di partenza: 243,71 + 70,87 + 77,47 = € 392,05 ≤ > e < 2006 > e < ≥ € € € € € € 5.096,65 5.096,65 7.167,55 5.096,65 7.167,55 7.167,55 qualunque < € 10.059,01 € 159,30 < € 10.059,01 ( 7.167,55 - RP) / 13 > € e < € 10.059,01 12.129,91 qualunque > € 12.129,91 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*) ( 12.129,91 - RC) / 13 (*) 0 2e - invalidi civili parziali con età 70 e titolari di Assegno sociale sostitutivo e MAS importo mensile di partenza: 310,85 + 70,87+ 12,92 = € 394,64 ≤ > e < 2006 > e < ≥ € € € € € € 5.130,32 5.130,32 7.167,55 5.130,32 7.167,55 7.167,55 qualunque < € 10.092,68 € 156,71 < € 10.092,68 ( 7.167,55 - RP) / 13 > € e < € 10.092,68 12.129,91 qualunque > € 12.129,91 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*) ( 12.129,91 - RC) / 13 (*) 0 3c - ciechi civili assoluti non ricoverati età 60-64 importo mensile di partenza: 257,47 + 10,33 = € 267,80 ≤ > e < 2006 > e < ≥ 326 € € € € € € 3.481,40 3.481,40 7.167,55 3.481,40 7.167,55 7.167,55 qualunque < € 8.443,76 € 283,55 < € 8.443,76 ( 7.167,55 - RP) / 13 > € e < € 8.443,76 12.129,91 qualunque > € 12.129,91 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*) ( 12.129,91 - RC) / 13 (*) 0 segue Reddito personale annuo (RP) Anno Reddito annuo complessivo della coppia (RC) (AS + MAG + TM) x 13 Importo mensile dell’incremento 4c, 1c, 7c - ciechi assoluti ricoverati, invalidi civili totali e sordomuti età 60-64 importo mensile di partenza: 238,07 + 10,33 = € 248,40 ≤ > e < 2006 > e < ≥ € € € € € € 3.229,20 3.229,20 7.167,55 3.229,20 7.167,55 7.167,55 qualunque < € 8.191,56 € 302,95 < € 8.191,56 ( 7.167,55 - RP) / 13 > € e < € 8.191,56 12.129,91 qualunque > € 12.129,91 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*) ( 12.129,91 - RC) / 13 (*) 0 3de - ciechi civili assoluti non ricoverati nati prima del 1931 importo mensile di partenza: 257,47 + 46,47 + 12,92 = € 316,86 ≤ > e < 2006 > e < ≥ € € € € € € 4.119,18 4.119,18 7.167,55 4.119,18 7.167,55 7.167,55 qualunque < € 9.081,54 € 234,49 < € 9.081,54 ( 7.167,55 - RP) / 13 > € e < € 9.081,54 12.129,91 qualunque > € 12.129,91 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*) ( 12.129,91 - RC) / 13 (*) 0 3de - ciechi civili assoluti non ricoverati nati dopo il 1930 con almeno 65 anni di età importo mensile di partenza: 257,47 + 60,23 + 12,92 = € 330,62 ≤ > e < 2006 > e < ≥ € € € € € € 4.298,06 4.298,06 7.167,55 4.298,06 7.167,55 7.167,55 qualunque < € 9.260,42 € 220,73 < € 9.260,42 ( 7.167,55 - RP) / 13 > € e < € 9.260,42 12.129,91 qualunque > € 12.129,91 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*) ( 12.129,91 - RC) / 13 (*) 0 segue 327 Reddito personale annuo (RP) Anno Reddito annuo complessivo della coppia (RC) (AS + MAG + TM) x 13 Importo mensile dell’incremento 4de - ciechi civili assoluti ricoverati con almeno 65 anni di età (data di nascita ininfluente) importo mensile di partenza: 238,07 + 60,23 + 12,92 = € 311,22 ≤ > e < 2006 > e < ≥ € € € € € € 4.045,86 4.045,86 7.167,55 4.045,86 7.167,55 7.167,55 qualunque < € 9.008,22 € 240,13 < € 9.008,22 ( 7.167,55 - RP) / 13 > € e < € 9.008,22 12.129,91 qualunque > € 12.129,91 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*) ( 12.129,91 - RC) / 13 (*) 0 5e - ciechi civili parziali 1/20 con almeno 70 anni di età (data di nascita ininfluente) importo mensile di partenza: 238,07 + 60,23 + 12,92 = € 311,22 ≤ > e < 2006 > e < ≥ € € € € € € 4.045,86 4.045,86 7.167,55 4.045,86 7.167,55 7.167,55 qualunque < € 9.008,22 € 240,13 < € 9.008,22 ( 7.167,55 - RP) / 13 > € e < € 9.008,22 12.129,91 qualunque > € 12.129,91 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*) ( 12.129,91 - RC) / 13 (*) 0 5e - ciechi civili parziali 1/10 con 70 anni di età (data di nascita ininfluente) importo mensile di partenza: 176,67 + 60,23 + 12,92 = 249,82 ≤ > e < 2006 > e < ≥ 328 € € € € € € 3.247,66 3.247,66 7.167,55 3.247,66 7.167,55 7.167,55 qualunque < € 8.210,02 € 301,53 < € 8.210,02 ( 7.167,55 - RP) / 13 > € e < € 8.210,02 12.129,91 qualunque > € 12.129,91 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*) ( 12.129,91 - RC) / 13 (*) 0 Tipo di reddito influente sul diritto all’incremento Le caratteristiche del reddito influente sul diritto all’incremento sono le stesse che sono state in vigore per la maggiorazione sociale della pensione, la maggiorazione dell’assegno sociale e l’aumento della pensione sociale fino al 2001, con l’unica eccezione costituita dall’esclusione del reddito della casa di abitazione. Dal 2002, peraltro, del reddito della casa di abitazione non si tiene più conto neanche per il diritto alle maggiorazioni citate alle fasce di età che non danno ancora luogo all’incremento del loro importo. P pensione - disabili Quindi, stando alla normativa che regola il diritto a queste tre prestazioni, e che ora è identica in tutti i casi, sono influenti i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi i redditi esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettabili all’IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, vanno considerati al lordo dell’imposizione fiscale ed anche degli oneri deducibili. Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali. Non sono influenti: – i trattamenti di famiglia comunque denominati; – il reddito catastale della casa di abitazione; – le pensioni di guerra; – le indennità di accompagnamento di ogni tipo; – l’indennità per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali; – l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; – l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i titolari di pensioni al minimo, cosiddetti “incapienti”. Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità. Il periodo di riferimento del reddito influente Si prende in considerazione il reddito conseguito nello stesso anno di corresponsione dell’incremento. 329 Le prestazioni economiche in favore dei disabili Quadro O INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO (L 18/80; L 392/84; art. 1 L 508/88; L 289/90; L 429/91) Spetta ai cittadini invalidi che sono nell’assoluta impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche a causa della loro inabilità. Fermi restando i requisiti sanitari previsti, l’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età o prima dei 18 anni. L’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Dal 1° marzo 1991, la legge 429/91 consente alle persone affette da più minorazioni, che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile, di cumulare le due indennità. Per la sua erogazione si prescinde dai redditi sia personali che familiari. E’ erogata per 12 mensilità. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l’importo della indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili è stabilito in L. 539.000 mensili. L’importo iniziale è perequato annualmente. Importo dell’indennità di accompagnamento Anno 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 330 mensile L. L. L. L. L. € € € € € € 767.980 783.190 795.970 808.130 817.330 422,12 426,09 431,19 436,77 443,83 450,78 annuo (12 mensilità) L. L. L. L. L. € € € € € € 9.213.360 9.398.280 9.551.640 9.697.560 9.807.960 5.065,44 5.113,08 5.174,28 5.241,24 5.325,96 5.409,36 Quadro P INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO PER I CIECHI ASSOLUTI (L 406/68; L 382/70; L 682/79; L 165/83; L 508/88; L 289/90; L 429/91) L’indennità spetta ai cittadini riconosciuti ciechi civili assoluti. Fermi restando i requisiti sanitari previsti, l’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età o prima dei 18 anni.L’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Per la sua erogazione si prescinde dai redditi sia personali che familiari. E’ erogata per 12 mensilità. La legge n. 682/79 ha equiparato, a partire dal 1° gennaio 1982, l’indennità a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della Tab. E Lett. A bis n. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 in materia di pensionistica di guerra. Il processo di equiparazione è stato particolarmente lento. La definitiva equiparazione è intervenuta con la legge 31 dicembre 1991 n. 429 e con decorrenza 1.3 91. La legge ha esteso altresì alla provvidenza i meccanismi di adeguamento automatico vigenti per le pensioni ed indennità di guerra, previsti dall’articolo 1 della legge 10/10/89 n. 342, mediante l’applicazione dell’indice della dinamica salariale sugli importi percepiti al 31 dicembre dell’anno precedente. La legge n. 429/91 ha consentito altresì alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile, di cumulare le due indennità a far tempo dal 1° marzo 1991. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l’importo della indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti è stabilito in L. 588.000 mensili. L’importo iniziale è perequato annualmente. P pensione - disabili Importo dell’indennità di accompagnamento Anno 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 mensile L. L. L. L. L. € € € € € € 1.056.750 1.093.100 1.124.690 1.155.620 1.179.660 609,25 619,85 633,68 649,15 669,21 689,56 annuo (12 mensilità) L. L. L. L. L. € € € € € € 12.681.000 13.117.200 13.496.280 13.867.440 14.155.920 7.311,00 7.438,20 7.604,16 7.789,80 8.030,52 8.274,72 331 Le prestazioni economiche in favore dei disabili Quadro Q INDENNITA’ SPECIALE (art. 3 L 508/88; L 289/90; L 131/2001; art. 39, c.6, L 289/2002) A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilità. L’importo iniziale è perequato annualmente. Dal 1° gennaio 2002 l’importo è stato elevato a 215.730 lire mensili con la legge 131/2001: l’aumento ha assorbito lo scatto di perequazione relativo al 2002. La perequazione riprende a decorrere dal 1° gennaio 2003 con le modalità stabilite nell’art. 3, comma 4, della legge 508/88. Dal 1° gennaio 2004, inoltre, con la legge finanziaria per il 2003, l’indennità aumenta di 41 euro per 12 mensilità. L’indennità può essere chiesta anche prima dei 18 anni e dopo i 65. Per la sua erogazione si prescinde dai redditi sia personali che familiari. Importo dell’indennità speciale Anno 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 2003 2004** 2005 2006 mensile L. L. L. L. L. € € € € € € annuo (12 mensilità) 89.195 90.915 92.360 93.740 94.780 48,95 111,42 113,91 157,69 161,30 164,96 * aumento L 131/2001 ** aumento di 41 euro art. 39 L 289/2002 332 L. L. L. L. L. € € € € € € 1.070.340 1.090.980 1.108.320 1.124.880 1.137.360 587,40 1.337,04 1.366,92 1.892,28 1.935,60 1.979,52 Quadro R INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE (art. 4 L 508/88; DM sanità del 5.2.1992; art. 80, c. 17, L 289/2002) A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordomuti, come definiti nel secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è concessa una indennità di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell’importo di L. 200.000 mensili per dodici mensilità. L’importo iniziale è perequato annualmente. A decorrere dal 1° gennaio 2003, con la legge finanziaria per il 2003, l’indennità è stata aumentata di 41 euro per 12 mensilità. P pensione - disabili L’indennità può essere richiesta anche prima dei 18 anni e dopo i 65. Con il decreto ministeriale del 92 è stata fissata la misura dell’ipoacusia ai fini della concessione dell’indennità di comunicazione. Essa deve essere pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore, qualora si tratti di minore di anni 12; pari o superiore a 75 decibel se il richiedente abbia compiuto il 12° anno, a condizione che sia dimostrabile l’insorgenza dell’ipoacusia prima del compimento del 12° anno. I beneficiari dell’indennità di comunicazione concessa prima di tale data a causa di perdita uditiva inferiore a 75 decibel decadono dal godimento del beneficio al compimento di detta età. Per la sua erogazione si prescinde dal reddito, sia personale che familiare. Importo dell’indennità di comunicazione Anno 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 2004 2005 2006 mensile L. L. L. L. L. € € € € € € 311.780 318.660 324.440 329.940 334.100 172,55 174,35 217,66 220,18 223,38 226,53 * aumento di 41 euro L. 289/2002 annuo (12 mensilità) L. L. L. L. L. € € € € € € 3.741.360 3.823.920 3.893.280 3.959.280 4.009.200 2.070,60 2.092,20 2.611,92 2.642,16 2.680,56 2.718,36 333 Assegni vitalizi - pensioni “PSO” F ino al 31.12.75, in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione dei dipendenti ENPDEDP, IPOST e INADEL, venivano liquidati da parte degli Enti di appartenenza degli assegni vitalizi che venivano posti a carico del Fondo Sociale presso l’INPS equiparandoli a tutti gli effetti alla pensione sociale secondo quanto previsto dall’art. 26 della legge n. 153 del 30 aprile 1969. Nel 1976 la legge n. 177 ha disciplinato normativamente la posizione previdenziale di questi aspetti stabilendo che si deve procedere alla costituzione della posizione assicurativa nell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia ed i superstiti presso l’INPS, secondo le disposizioni dell’art. 124 della legge n. 1092 del 29 dicembre 1973. Sono esclusi dall’applicazione di queste disposizioni i titolari di assegni vitalizi che si sono avvalsi del diritto di opzione per il mantenimento degli assegni in godimento. I titolari di assegni vitalizi di importo superiore a quello della pensione sociale, che non abbiano esercitato diritto di opzione, mantengono il trattamento più favorevole, fino a quando la parte eccedente l’importo della pensione sociale viene assorbita per effetto degli aumenti che intervengono nel tempo. In ogni caso le pensioni di categoria PSO sono considerate trattamenti previdenziali (delibera CdA INPS n. 156 del 18.7.1980 e circ. INPS 738 AGO del 2 marzo 1981) e, come tali, possono dare luogo a corresponsione di trattamenti di famiglia, di maggiorazione sociale della pensione ex art. 1 L 544/88 e di relativo incremento di cui all’art. 38 della legge 448/2001, quando ne ricorrano le condizioni. Importo dell’assegno vitalizio mensile definitivo Anno 2002 2003 2004 2005 2006 334 € € € € € 223,83 229,20 234,93 239,63 243,71 mensile presuntivo € € € € € 223,83 229,20 234,93 239,40 243,71 annuo definitivo € € € € € 2.909,79 2.979,60 3.054,09 3.115,19 3.168,23 annuo presuntivo € € € € € 2.909,79 2.979,60 3.054,09 3.112,20 3.168,23 La perequazione delle pensioni Pensioni previdenziali a carico di qualsiasi fondo o gestione, pensione sociale e assegno sociale C on il decreto del 18 novembre 2005 (GU n. 278 del 29 novembre 2005), il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro, ha fissato in via previsionale per il 2005 la percentuale di variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'ISTAT ai fini della perequazione delle pensioni, nella misura dell'1,7%, da attribuire alle pensioni a partire dalla rata di gennaio 2006, "salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo". Il conguaglio si rende necessario quando la percentuale di variazione accertata definitivamente si rivela diversa da quella determinata in via presuntiva. Infatti, per permettere agli Enti previdenziali le operazioni di ricalcolo delle pensioni in tempo utile per pagarle nell’importo adeguato fin dal 1° gennaio di ogni anno, il Ministero del tesoro li autorizza ad attribuire la perequazione automatica sulla base di una percentuale di variazione, dell’indice medio annuo dell’ISTAT rispetto a quello dell’anno precedente, che non è ancora definitiva al momento in cui viene determinata. Mancando ancora i valori degli indici mensili degli ultimi tre mesi, l’indice medio annuo viene “ricostruito”: l'indice del mese di ottobre viene ricavato da quello di settembre, aumentando quest’ultimo tanto quanto era aumentato l'anno precedente; l’indice di ottobre, così determinato, viene poi replicato a novembre e dicembre così com'è, senza ulteriori aumenti. Di solito, alla fine del mese di gennaio dell’anno seguente, i valori definitivi sono tutti disponibili e quindi, se si è verificato uno scostamento rispetto alla misura fissata presuntivamente, si possono aggiornare i limiti di reddito e di retribuzione imponibili che sono legati all’andamento della perequazione. Per correggere l’importo delle pensioni e restituire la differenza, invece, si attende la conferma ufficiale del Ministero del lavoro, che avviene con lo stesso decreto con il quale si comunica la percentuale presuntiva per l’anno ancora successivo. Poiché il decreto viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nel mese di dicembre, soltanto a gennaio dell’anno successivo potranno essere effettuate le necessarie operazioni di conguaglio di pensione. Questa volta, il valore effettivo della variazione dell'indice ISTAT 2005 rispetto a quello del 2004 coincide con quello calcolato in via presuntiva: la comunicazione ufficiosa che si tratta dell'1,7% in via definitiva è contenuta nella circolare INPS n. 18 dell’8 febbraio 2006. Di conseguenza, i valori riportati nel presente 335 La perequazione automatica delle pensioni vademecum possono considerarsi tutti definitivi e non ci saranno conguagli sulla prima rata di pensione del 2007. Sulla prima rata di pensione del 2006, invece, sono stati già corrisposti i conguagli relativi allo scostamento di 1/10 di punto tra la percentuale di aumento attribuita in via previsionale alle pensioni nel corso del 2005 e quella dovuta (2% anziché 1,9%). Pensioni previdenziali in pagamento con Indennità integrativa speciale separata Per le pensioni alla quali viene aggiunta una quota mensile a titolo di indennità integrativa speciale, fino al 1983 l'adeguamento avveniva mediante aumento della sola quota di IIS in cifra assoluta. Dal 1984, in applicazione dell'art. 21 della legge 730/83, la percentuale di perequazione viene attribuita sull'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, costituito dalla pensione base e dall'indennità integrativa speciale (considerata, all'inizio, nell'importo che aveva raggiunto a tale data), nelle misure spettanti secondo aliquote decrescenti per fasce d'importo, da applicarsi prima sull'Indennità integrativa speciale e successivamente sull'importo della pensione. La quota di IIS corrisposta sulla 13° rata di pensione è di importo leggermente inferiore alle altre. Si veda l'importo della IIS alle varie scadenze nelle tabelle riportate in questo capitolo. Criteri di attribuzione dello scatto di perequazione alle pensioni previdenziali Lo "scatto" di perequazione automatica non esplica la sua efficacia per intero se la pensione supera determinati limiti. Dopo numerosi interventi di “sterilizzazione” parziale della c. d. scala mobile, dal 2001 l'aliquota di aumento si applica: – al 100 per cento sulla quota di pensione fino al limite pari a tre volte il trattamento minimo INPS; – ridotta al 90 per cento sulla quota compresa fra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS; – ridotta al 75 per cento sulla quota restante, oltre cinque volte il predetto trattamento minimo. 336 In caso di contitolarità di pensioni, in genere gli Enti previdenziali applicano quanto disposto con l'art. 34 della legge 448/98, secondo cui l'aumento di perequazione è determinato dal Casellario centrale dei pensionati in base all'importo complessivo dei trattamenti di pensione corrisposti alla stessa persona; l’importo dell’aumento così determinato viene ripartito sui diversi trattamenti, in proporzione al loro ammontare. Quando la contitolarità si determina esclusivamente con trattamenti di sua pertinenza, invece, l'INPDAP continua ad applicare i criteri contenuti al punto A1) della circolare n. 4 del 24 marzo 1999, diramata dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d’intesa con la Direzione Centrale degli Uffici Locali e con l'INPDAP stesso. Secondo tali disposizioni, l'aumento di perequazione automatica presuppone l'individuazione di un trattamento da considerarsi "principale" e uno (o più) da considerare "secondario". Dopo aver attribuito l'aumento alla pensione "principale" nella misura calcolata come se si trattasse di una pensione a se stante, alla pensione "secondaria" (o alle pensioni “secondarie”) viene attribuita soltanto la differenza con l'aumento calcolato sul cumulo dei trattamenti. P pensione - la perequazione automatica Viene considerata “principale” la pensione sulla quale viene corrisposta l’indennità integrativa speciale come separato assegno, ovvero, in mancanza di detto emolumento, quella di maggiore importo annuo lordo. Nel caso di concorso di più quote di IIS, delle quali una in misura differenziale ai sensi dell’art. 17 della legge n. 843/1978 e un’altra in misura intera, ai fini del calcolo dell’aumento di perequazione si considera "principale" la pensione con la IIS ridotta e "secondaria" l'altra: per quest'ultima, dal 1999, la parte residua dell’aumento di perequazione, calcolata secondo il criterio sopra descritto, va ad incrementare la sola voce "pensione annua lorda". Quindi, sulla medesima pensione, l’importo dell’annessa indennità integrativa speciale è rimato invariato nella misura spettante al 31 dicembre 1998. Il criterio di aumentare il solo importo di pensione, tenendo cristallizzato quello dell'eventuale IIS, si segue anche quando si tratta di applicare l'aumento in misura proporzionale tra trattamenti pensionistici a carico di Enti diversi. Trattamenti per invalidi civili, ciechi e sordomuti La perequazione dei trattamenti per gli invalidi civili, ciechi e sordomuti si effettua con riferimento a più indici dell’ISTAT. In particolare: – le pensioni e gli assegni per gli invalidi civili, i ciechi e i sordomuti seguono l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come tutte le pensioni di carattere previdenziale e assistenziale. Quindi, nel 2006, questi trattamenti aumentano dell' 1,7%; – i limiti di reddito per il diritto alle pensioni per gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti e quelli parziali (ventesimisti e decimisti) e i sordomuti aumentano della percentuale di variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra i periodi agosto-luglio precedenti il 1°gennaio di ciascun anno. Per il 2006, anche questi importi aumentano dell' 1,7%; 337 La perequazione automatica delle pensioni – il limite di reddito per l’assegno di assistenza per gli invalidi civili parziali segue invece i criteri di perequazione della pensione sociale, che aumenta anch'essa dell'1,7%; – le indennità economiche di accompagnamento e assimilate aumentano della percentuale di variazione dell’indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell’industria (al netto delle variazioni del volume di lavoro) tra i due periodi agosto-luglio immediatamente precedenti il 1° gennaio di ciascun anno. Ai fini dell'aumento di tali indennità nel 2006, tale valore è pari al 3,04%, con l’avvertenza che tale percentuale va applicata sull’intero importo solo all’indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili. Per tutte le altre indennità, infatti, si segue il criterio di applicare l'aliquota di perequazione ad una quota fissa (pari a € 25,82 nel caso dell'indennità speciale per i ciechi ventesimisti, € 228,38 nel caso dell’indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili e di € 103,29 nel caso dell’indennità di comunicazione): l'importo che si ricava costituisce l'aumento, da aggiungere all'importo complessivo in pagamento l'anno precedente. Pensioni di guerra Le pensioni di guerra sono state perequate per il 2006 nella misura del 3,04% (circolare n. 589 del 29 novembre 2005, Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro). Della stessa percentuale è aumentato anche il limite di reddito. Privilegiate INPDAP Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria seguono lo stesso indice di perequazione delle pensioni di guerra e quindi anch’essi sono aumentati del 3,04%. 338 LE ALIQUOTE DI AUMENTO DELLE PENSIONI DAL 1992 AD OGGI * data di applicazione aliquota definitiva aliquota presuntiva mag. 1992 nov. 1992 gen. 1993 giu. 1993 dic. 1993 gen. 1994 nov. 1994 nov. 1995 1996 1997 1998 2,6 1,8 1,7 0,7* 4 5,4 3,9 1,7 ** 2,6 1,8 3,5 5,2 3,8 1,7 1999 *** 1,8 1,7 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1,6 2,6 2,7 2,4 2,5 2 1,7 1,5 2,4 2,7 2,4 2,5 1,9 1,7 riferimento di legge art. 24, L 28/2/86 n. 41 art. 2, c. 1, DL 384/92 art. 2, c. 1, DL 384/92 art. 2, c. 1bis, DL 384/92 art. 2, c. 1bis, DL 384/92 art. 11, c. 5. L 537/93 art. 11, c. 1, DLgs 503/92 art. 14 L 724/94 art. 14 L 724/94 art. 14 L 724/94 art. 59, c. 13, L 449/97 art. 59, c. 13, L 449/97 art. 34, c. 1, L 448/98 art. 59, c. 13, L 449/97 art. 69, c. 1 e 2, L 388/2000 L’aumento dello 0,7 è stato attribuito solo alle pensioni di importo non superiore ad 1 milione. Le pensioni di importo compreso tra 1 milione e lo stesso importo aumentato, cioè 1.007.000, sono state aumentate fino a concorrenza di tale importo. ** Nell’anno 1998 alle pensioni che al 31.12.1997 superavano l’importo di lire 3.430.250 (5 volte il minimo 1997) non è stata attribuita perequazione. Le pensioni di importo compreso tra tale limite e lo stesso perequato (3.481.550) sono state aumentate fino a concorrenza di tale importo. *** A partire dal 1999 l’aliquota di perequazione si applica all’importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti allo stesso titolare. 339 PEREQUAZIONE AUTOMATICA PER LE PENSIONI DI IMPORTO SUPERIORE AL TRIPLO DEL TRATTAMENTO MINIMO INPS Riduzione delle aliquote per fasce d’importo della pensione art. 24 L. 28 febbraio 1986, n. 41 e art. 69, comma 1, L. 388/2000 periodo provvisoria aliquota piena dal 1 gennaio aliquota al 90% 2001 2,4 aliquota al 75% 1,8 aliquota piena aliquota al 90% aliquota al 75% aliquota piena aliquota al 90% aliquota al 75% aliquota piena aliquota al 90% aliquota al 75% aliquota piena aliquota al 90% aliquota al 75% aliquota piena aliquota al 90% aliquota al 75% 2,7 2,43 2,025 2,4 2,16 1,80 2,5 2,25 1,875 1,9 1,71 1,425 1,7 1,53 1,275 dal 1 gennaio 2002 dal 1 gennaio 2003 dal 1 gennaio 2004 dal 1 gennaio 2005 dal 1 gennaio 2006 340 aliquota 2,16 definitiva fino a lire fino a euro da lire 2,34 da euro da lire 1,95 da euro 2,7 fino a euro 2,43 da euro 2,025 da euro 2,4 fino a euro 2,16 da euro 1,80 da euro 2,5 fino a euro 2,25 da euro 1,875 da euro 2 fino a euro 1,8 da euro 1,5 da euro 1,7 fino a euro 1,53 da euro 1,275 da euro 2,6 fascia di pensione 2.164.800 1.118,03 2.164.850 1.118,04 3.608.050 1.863,39 1.147,08 1.047,09 1.911,81 1.178,07 1.178,08 1.963,46 1.206,36 1.206,37 2.010,61 1.236,54 1.236,55 2.060,91 1.261,29 1.261,30 2.102,16 a lire 3.608.000 a euro 1.863,38 in poi in poi a euro in poi 1.911,80 a euro in poi 1.963,45 a euro in poi 2.010,60 a euro in poi 2.060,90 a euro in poi 2.102,15 IIS corrisposta in maniera separata sulle pensioni INPDAP Pensioni con decorrenza precedente al 1 luglio 1988* Periodo dal: 1-01-1995 1-01-1996 1-01-1997 1-01-1998 1-01-1999 1-01-2000 1-01-2001 1-01-2002 1-01-2003 1-01-2004 1-01-2005 2-01-2006 importo mensile (1) definitivo L. L. L. L. L. L. L. € € € € € € 959.454 1.011.264 1.050.703 1.068.565 1.087.800 1.105.204 1.133.940 585,63 601,44 615,87 631,27 643,90 654,85 13° mensilità (2) presuntivo L. L. L. L. L. L. L. € € € € € € 959.454 1.009.345 1.049.693 1.068.565 1.086.731 1.104.177 1.131.730 584,49 601,44 615,87 631,27 643,26 654,85 definitivo L. L. L. L. L. L. L. € € € € € € 920.734 972.545 1.011.984 1.029.845 1.049.079 1.066.484 1.095.220 565,63 581,45 595,87 611,27 623,90 634,85 presuntivo L. L. L. L. L. L. L. € € € € € € 920.734 970.625 1.010.973 1.029.844 1.048.011 1.065.395 1.093.010 564,49 581,45 595,87 611,27 623,26 634,85 * 1.1.81 per i dipendenti FFSS (1) Importi corrisposti mensilmente e per 12 mensilità. (2) Importo corrisposto ad integrazione dal 1975: corrisponde al valore mensile detratte 38.720 lire (poi arrotondate a 20 euro). P pensione - la perequazione automatica 341 Pensioni con decorrenza dal 1° luglio 1988* in poi l’importo della IIS è pari a quello per le pensioni con decorrenza precedente, da cui va detratto il seguente importo conglobato in paga-base che varia in relazione agli anni di servizio maturati alla data di cessazione Anni di servizio * Somma da detrarre dall’importo IIS 15 16 17 18 19 20 21 22 23 31.529 33.151 34.772 36.394 38.015 39.637 41.258 42.880 44.501 24 25 26 27 28 29 30 31 32 15 16 17 18 19 20 21 22 23 16,28 17,12 17,96 18,80 19,63 20,47 21,31 22,15 22,98 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Somma da detrarre dall’importo IIS importi in lire 46.123 47.744 49.366 50.987 52.609 54.230 55.851 57.473 59.095 importi in euro 23,82 24,66 25,50 26,33 27,17 28,01 28,84 29,68 30,52 Anni di servizio Somma da detrarre dall’importo IIS 33 34 35 36 37 38 39 40 60.716 62.338 63.959 65.581 67.202 68.824 70.445 72.067 33 34 35 36 37 38 39 40 31,36 32,19 33,03 33,87 34,71 35,54 36,38 37,22 (art. 54 del DPR 8/5/87, n. 266; per i dipendenti Fs, art. 2 della legge 22/12/1980, n. 885, con decorrenza dal 1/1/1981) La perequazione automatica delle pensioni 342 Anni di servizio Le prestazioni collegate a limiti di reddito N el corso degli anni, sono nate nuove prestazioni, previdenziali e assistenziali, il cui conseguimento dipende da determinate condizioni reddituali e, inoltre, prestazioni che già esistevano sono state man mano sottoposte a nuove condizioni reddituali. Le prestazioni che presentano condizioni collegate al reddito del titolare, o anche del coniuge e di altri familiari, sono ormai circa 30. Più della metà dei pensionati italiani deve rispondere, in qualche modo, a determinati requisiti economici. Solo per quanto riguarda l’INPS, il numero degli interessati si aggira intorno a 10 milioni. Inoltre, le disposizioni di legge che regolano il rapporto tra reddito e ciascuna prestazione differiscono tutte, tra loro, per uno o più aspetti, quale il tipo di reddito influente, il periodo di riferimento, le persone del nucleo familiare che sono coinvolte nell’accertamento del diritto. Poche sono le prestazioni per le quali hanno rilievo soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF: la maggioranza dipende anche dai redditi esenti da imposta fiscale, redditi che non è possibile desumere dalle dichiarazioni fatte all’amministrazione tributaria e che quindi vanno denunciati a parte. Per quanto riguarda il maggiore Ente pensionistico italiano, l’INPS, il lavoro di predisposizione dei modelli per le dichiarazioni e, poi, di inserimento dei dati in archivio, è gigantesco. Per farvi fronte, dal 1983 ad oggi (cioè da quando la necessità di verifica dei redditi si è fatta pressante su larga scala), l’INPS ha tentato diversi modelli organizzativi che solo negli ultimi anni sembrano aver raggiunto una configurazione definitiva. Un sistema che, da una parte, permette di disporre di dichiarazioni più attendibili che in passato e, dall’altra, consente finalmente di rispettare la frequenza annuale di controllo dei redditi, prescritta fin dal 1991 dalla legge n. 412. La frequenza del controllo è l’unico modo per evitare che si formino debiti di importo insostenibile, come succede quando una prestazione continua ad essere corrisposta per anni e anni anche dopo che il diritto sia venuto meno. In questo senso va la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno 2003, secondo la quale gli interventi di modifica dell’importo della prestazione in pagamento, resi necessari dal riscontro dei dati risultanti dal controllo dei redditi, vanno effettuati dell’Ente erogatore entro l’anno stesso in cui il titolare ha presentato la dichiarazione reddituale. 343 Le prestazioni collegate a limiti di reddito Il reddito influente sulle prestazioni e il sistema di controllo Per effettuare i controlli, l’INPS ha classificato in 35 voci i tipi di reddito influente sul diritto o la misura di una o più delle prestazioni legate al reddito ed ha individuato 25 rilevanze che possono interessare, da sole o insieme ad altre, ciascuna delle prestazioni. Di questi, 22 sono i redditi e 14 le rilevanze soggette a verifica mediante sistema RED, mentre negli altri casi l’INPS procede a sistemi di controllo diversi. Per “rilevanza” si intende il motivo per il quale una prestazione (pensione, assegno o altro) è soggetta a determinate condizioni di reddito. Una stessa prestazione può essere soggetta a condizioni di reddito per diversi motivi: ad esempio, una pensione ai superstiti integrata al minimo, su cui sono corrisposti maggiorazione sociale, incremento della maggiorazione sociale e trattamenti di famiglia. In questo caso si tratta di una pensione interessata da ben 5 rilevanze. Per “reddito influente” si intende quel particolare tipo di reddito (es: reddito da lavoro, reddito della casa di abitazione, reddito soggetto a ritenuta alla fonte) di cui la legge indica si debba tener conto in presenza di una determinata rilevanza. Per “sistema RED”, infine, si intende la procedura di controllo che implica la partecipazione attiva del titolare mediante sua dichiarazione dei redditi, asseverata o autocertificata che sia. Infatti, altri sistemi di controllo sono possibili anche senza dichiarazione del pensionato, mediante controlli automatici: ad esempio, il controllo del diritto alla corresponsione della pensione di invalidità (rilevanza n. 2), in presenza di reddito da lavoro dipendente o autonomo, viene effettuato dall’INPS incrociando i dati dell’archivio pensioni con quelli dell’archivio posizioni assicurative. Per quanto riguarda le prestazioni di prima liquidazione, la procedura di controllo è descritta nella circolare 184 del 16 dicembre 2002 (in particolare il documento ivi allegato al n. 2). Per quanto riguarda la rilevazione dei dati reddituali in anni successivi alla liquidazione della prestazione, e la loro immissione nella banca dati del sistema RED, invece, l’INPS ha stipulato una convenzione con i CAF, i Centri di assistenza fiscale autorizzati dal Ministero dell’economia ad assistere i cittadini negli adempimenti fiscali, e con altri soggetti professionisti abilitati a rendere i medesimi servizi, come consulenti del lavoro, ragionieri, commercialisti, ecc. Sono loro i soli abilitati ad asseverare (certificare) la documentazione prodotta dai pensionati interessati e a trasmettere i dati reddituali all’INPS per via telematica, secondo un tracciato che può essere attivato soltanto mediante il codice identificativo a barre stampigliato sulla lettera di invito a rendere la dichiarazione dei redditi. Anche per la dichiarazione autocertificata dal pensionato sono competenti i CAF e soggetti equiparati: essi debbono farsi garanti dell’identità del dichiarante. 344 Questo sistema in “appalto” prevede che il servizio reso dai CAF sia assolutamente gratuito per i pensionati. I CAF vengono remunerati direttamente dall’INPS, per il servizio svolto per suo conto, e - secondo norme perentorie - in misura tassativamente non superiore a quanto lo stesso servizio sarebbe costato se svolto nelle sedi dell’Istituto dal personale INPS. Questo stesso modello è stato adottato dall’INPDAP, dall’ENPALS e dall’IPOST che, a partire dal 2006, hanno “appaltato” all’INPS la verifica dei redditi influenti su prestazioni di loro pertinenza. Questo modello prevede l’invio ai pensionati della richiesta RED e della certificazione fiscale (modello CUD) all’inizio di ogni anno ed in unica occasione: questo mette in condizione i pensionati interessati sia alla dichiarazione dei redditi che alla dichiarazione RED di adempiere ad ambedue gli obblighi contemporaneamente e con l’assistenza dello stesso soggetto professionista abilitato, con risparmio di tempo e riduzione della possibilità di errori. R RED - prestazioni e reddito Per fornire uno strumento utile a chi è impegnato nel lavoro di assistenza ai pensionati che devono adempiere agli obblighi di legge, il “Vademecum pensioni” riporta di seguito due prospetti e una tabella che riguardano tutte le prestazioni previdenziali e assistenziali condizionate a limiti di reddito secondo le disposizioni legislative vigenti (quindi anche le prestazioni attualmente fuori dal sistema RED) e tutti i redditi influenti per qualsiasi ragione su almeno una di esse (quindi anche i redditi che, pur entrando nella procedura di controllo attivata con sistema RED, non devono essere dichiarati dal pensionato perché rilevabili automaticamente dall’Ente che eroga la prestazione soggetta a verifica). Prospetto 1: questo prospetto contiene l’indicazione sintetica dei redditi influenti per ciascuna rilevanza. Nella prima colonna è riportato, ove attribuito dall’INPS, anche un numero di codice. Se stampato su fondo bianco, esso corrisponde al codice che è riportato tra parentesi nella prima pagina della lettera di richiesta dei redditi inviata ai pensionati dall’INPS, perché si tratta di rilevanza per il controllo della quale gli Enti previdenziali ricorrono al sistema RED. Se invece il codice è in una casella a fondo grigio o è assente, allora si tratta di prestazione per il controllo della quale l’INPS, l’INPDAP o altro Ente eventualmente competente adotta un diverso sistema di verifica. Prospetto 2: questo prospetto contiene la descrizione dettagliata di ogni reddito che sia influente per una o più rilevanze. Anche in questo caso è riportata la codifica (vecchio e nuovo tipo) attribuita dall’INPS. Dove il numero di codice sia riportato su fondo bianco, si tratta di reddito il cui importo deve essere dichiarato sul tracciato RED a cura del titolare. Dove la casella sia grigia, invece, si tratta di reddito che, pur essendo influente per questa o quella rilevanza, non deve essere mai dichiarato dal pensionato perché il sistema RED ne tiene conto automaticamente. Tabella 3: in questa tabella vengono incrociate le rilevanze con i redditi influenti. Sia pure soltanto attraverso i rispettivi numeri di codice, è possibile avere il quadro completo di quali redditi siano rilevanti per ciascuna delle rilevanze e viceversa, ovvero per quali rilevanze è influente un determinato reddito. 345 Prospetto 1 - Le prestazioni collegate a limiti di reddito e le rilevanze INPS e INPDAP Soggetti il cui reddito è influente Descrizione prestazione 1 Integrazione al minimo. Pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994 Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione: - del reddito della casa d’abitazione e pertinenze - dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati - dell’importo della pensione da integrare Stesso anno per il quale viene erogata la prestazione Titolare 2 Sospensione della pensione di invalidità (decorrenza anteriore al 1° luglio 1984). Reddito da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali, o all’estero, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione: - dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni Stesso anno per il quale viene erogata la prestazione Titolare Integrazione al minimo dell’assegno di invalidità. Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione: - del reddito della casa di abitazione - dell’importo a calcolo dell’assegno da integrare Stesso anno per il quale viene erogata la prestazione Titolare e coniuge 3 346 Periodo di percezione del reddito influente Codice INPS Reddito influente Limite di reddito ed effetti sulla prestazione Limiti anno in corso (2006) 2 volte l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD Oltre il limite, la pensione rimane liquidata nell’importo a calcolo o, se già integrata, viene cristallizzata nell’importo in pagamento al 31 dicembre dell’anno precedente, fino a suo superamento per effetto della perequazione automatica corrisposta sull’importo a calcolo. In presenza di redditi di importo inferiore al limite, l’integrazione può essere corrisposta in misura parziale fino a concorrenza dell’importo del trattamento minimo. € 11.117,08 3 volte l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD. Oltre il limite, la pensione viene sospesa fino a domanda di ripristino, da inoltrare quando sono cessate le cause di sospensione. € 16.675,62 Fonti normative Legge 11/11/83 n. 638 art. 6, commi da 1 a 7 Pensionato non coniugato: - 2 volte l’importo annuo dell’assegno sociale € 9.924,72 Pensionato coniugato: - 3 volte l’importo annuo dell’assegno sociale € 14.887,08 La quota di integrazione al minimo non può superare l’importo dell’assegno sociale vigente nello stesso anno. Oltre il limite di reddito applicabile all’interessato, l’assegno rimane liquidato nell’importo a calcolo o, se già integrato, viene riliquidato con revoca della quota di integrazione dal 1° gennaio dell’anno nel quale è avvenuto il superamento del limite. In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, l’integrazione spetta sempre in misura intera ma comunque entro il massimo costituito dall’importo dell’assegno sociale. Legge 11/11/83 n. 638 art. 87 Legge 12/6/84 n. 222, art. 1, comma 4 347 Codice INPS Descrizione prestazione Reddito influente Periodo di percezione del reddito influente 4 Integrazione al minimo. Pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1994. Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione: - del reddito della casa d’abitazione e relative pertinenze - dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati - dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata - dell’importo della pensione da integrare Stesso anno per il quale viene erogata la prestazione Maggiorazione sociale della pensione Redditi di qualsiasi natura, e quindi: - reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la pensione del richiedente la prestazione - redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva - redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF - redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti o Organismi internazionali - redditi esenti da imposte con esclusione: - del reddito della casa di abitazione (l’esclusione ha effetto soltanto a partire dal 1° gennaio 2002) - dei trattamenti di famiglia comunque denominati - delle pensioni di guerra - delle indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo - dell’indennità per ciechi parziali (art. 3 legge 508/88) e per sordi prelinguali (art. 4 legge 508/88) - dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile - delle 200.000 lire di rimborso fiscale forfettario per l’anno 2000 (art.1 bis della legge n. 354/2000) - delle 300.000 lire di importo aggiuntivo (art. 70 della legge n. 388/2000) - dei sussidi economici erogati da Comuni ed altri Enti in favore degli anziani senza carattere di continuità Stesso anno per il quale Titolare e viene erogata coniuge la prestazione 5 348 Soggetti il cui reddito è influente Titolare e coniuge Limite di reddito ed effetti sulla prestazione Pensionato non coniugato: - 2 volte l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD. Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite - limite personale, come sopra - limite coniugale: 5 volte l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD per le pensioni con decorrenza nell’anno 1994, e 4 volte l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD per le pensioni con decorrenza dal 1/1/95 in poi. Oltre anche uno solo di tali limiti, la pensione rimane liquidata nell’importo a calcolo o, se già integrata, viene cristallizzata nell’importo in pagamento al 31 dicembre dell’anno precedente, fino a suo superamento per effetto della perequazione automatica corrisposta sull’importo a calcolo. In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, l’integrazione può essere corrisposta in misura parziale fino a concorrenza dell’importo del trattamento minimo. Pensionato non coniugato: - pari alla somma del trattamento minimo annuo del FPLD e dell’importo annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all’età del pensionato Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite - limite personale, come sopra - limite coniugale: pari alla somma del trattamento minimo annuo del FPLD, dell’importo annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all’età del pensionato e dell’importo annuo dell’assegno sociale. Oltre anche uno solo di tali limiti, la maggiorazione sociale non spetta. In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, la maggiorazione è riconosciuta in misura tale da non far superare i limiti previsti Limiti anno in corso (2006) € 11.117,08 € 11.117,08 € 27.792,70 € 22.234,16 Fonti normative Legge 11/11/83 n. 638 art. 6, commi da 1 a 7 Decreto legislativo 30/12/92 n. 503, art. 4 Legge 24/12/93 n. 537 art.11, comma 38 Legge 8/8/95 n. 335 art. 2, comma 14 da 60 a 64 anni: € 5.894,33 da 65 a 74 anni: € 6.632,86 da 75 anni: € 6.767,15 NB Da 70 anni vedi il n. 24 (incremento) da 60 a 64 anni: € 10.856,69 da 65 a 74 anni: € 11.595,22 da 75 anni: € 11.729,51 NB Da 70 anni vedi il n. 24 (incremento) Legge 15/4/1985 n. 140 art. 1 Legge 29/12/1988 n. 544 art. 1 Legge 23/12/2000 n. 388 art. 69 Legge 28/12/2001 n. 448 art. 38 349 Codice INPS Descrizione prestazione Reddito influente Periodo di percezione del reddito influente Soggetti il cui reddito è influente Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali Rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali erogate con continuità dallo Stato o da altri Enti pubblici o da Stati esteri (per il solo titolare, l’inclusione vale anche quando tali redditi siano esenti da imposte, come rendita INAIL, pensione di guerra, pensione privilegiata ordinaria tabellare per infermità contratte durante il servizio militare di leva, ecc.) 6 Pensione sociale Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva Redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF Redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti o Organismi internazionali Con esclusione: - dei trattamenti di famiglia comunque denominati - del reddito della casa di abitazione e relative pertinenze - dell’assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915/18 e precedenti 350 Stesso anno per il quale viene erogata la prestazione Titolare e coniuge Limite di reddito ed effetti sulla prestazione Pensionato non coniugato: - pari all’importo annuo della pensione sociale stessa Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite - limite personale, come sopra - limite coniugale: misura fissata dalla legge 153/69 e perequata di anno in anno Limiti anno in corso (2006) Fonti normative € 4.089,54 Legge 30/4/1969, n. 153 art. 26 € 4.089,54 € 14.091,72 Legge 16/4/1974, n. 114 art.2 351 Codice INPS 7 352 Descrizione prestazione Assegno sociale Reddito influente Redditi di qualsiasi natura, e quindi: - reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al netto dell’imposizione fiscale - redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva - redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF - redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti o Organismi internazionali - redditi esenti da imposte - l’assegno sociale percepito dal coniuge del titolare con esclusione: - dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni - delle competenze arretrate soggette a tassazione separata - del reddito della casa di abitazione e relative pertinenze - dell’assegno sociale percepito dal titolare - dei trattamenti di famiglia comunque denominati - delle indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo - dell’indennità per ciechi parziali (art. 3 legge 508/88) e per sordi prelinguali (art. 4 legge 508/88) - della pensione liquidata secondo il sistema contributivo a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati in misura corrispondente ad un terzo della pensione e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale Periodo di percezione del reddito influente Stesso anno per il quale viene erogata la prestazione Soggetti il cui reddito è influente Titolare e coniuge Limite di reddito ed effetti sulla prestazione Limiti anno in corso (2006) Pensionato non coniugato: - pari all’importo annuo dell’assegno sociale stesso € 4.962,36 Pensionato coniugato: - 2 volte l’importo annuo dell’assegno sociale € 9.924,72 Fonti normative Legge 8/8/1995, n. 335 art. 3, comma 6 353 Codice INPS Descrizione prestazione Reddito influente Periodo di percezione del reddito influente Soggetti il cui reddito è influente Redditi di qualsiasi natura, e quindi: - reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali - redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva - redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF - redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti o Organismi internazionali - redditi esenti da imposte, compresa la pensione sociale del richiedente 8 354 Aumento della pensione sociale con esclusione: - del reddito della casa di abitazione (l’esclusione ha effetto soltanto a partire dal 1° gennaio 2002) - dei trattamenti di famiglia comunque denominati - delle pensioni di guerra; - delle indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo - dell’indennità per ciechi parziali (art. 3 legge 508/88) e per sordi prelinguali (art. 4 legge 508/88) - dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile - delle 200.000 lire di rimborso fiscale forfettario per l’anno 2000 (art. 1 bis della legge n. 354/2000) - delle 300.000 lire di importo aggiuntivo (art. 70 della legge n. 388/2000) - dei sussidi economici erogati da Comuni ed altri Enti in favore degli anziani senza carattere di continuità. Stesso anno per il quale Titolare e viene erogata coniuge la prestazione Limite di reddito ed effetti sulla prestazione Limiti anno in corso (2006) Fonti normative Pensionato non coniugato: - pari all’importo annuo della pensione sociale più l’importo annuo dell’aumento (da 65 a 74 anni: Legge 15/4/1985 € 5.096,65) n. 140 art. 2 da 75 anni: Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite: € 5.197,40 Legge 29/12/1988 - limite personale, come sopra n. 544 art. 2 (da 65 a 74 anni: - limite coniugale: pari all’importo annuo della pensione sociale, più l’importo annuo dell’aumento, più l’importo del trattamento minimo € 10.655,19) Legge 23/12/2000 da 75 anni: FPLD n. 388 art. 70 € 10.755,94 Oltre anche uno solo di tali limiti, l’aumento della pensione sociale non Legge 28/12/2001 spetta. n. 448 art. 38 In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, l’aumento è riconosciuto in misura tale da non far superare i limiti previsti. NB Dal 2001 l'aumento dell'assegno sociale è di fatto assorbito dall'incremento. Per i limiti di reddito vedi al n. 24 355 Codice INPS Descrizione prestazione Reddito influente Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali Redditi di qualsiasi natura, ivi compresi (se complessivamente di importo superiore a 1.033 euro annui) anche: - redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva - redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF - redditi esenti da imposte 9 356 Assegno per il nucleo familiare Periodo di percezione del reddito influente Soggetti il cui reddito è influente Titolare, coniuge, figli e altri componenti il nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare, Anno che con esclusione di: oltre precede quello - trattamenti di fine rapporto comprese le il richiedente in cui inizia il anticipazioni ed il suo periodo di - arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad anni coniuge non percezione precedenti legalmente dell’ANF (il - l’assegno per il nucleo familiare e ogni altro ed periodo di trattamento di famiglia effettivamente percezione va - indennità per ciechi parziali (art. 3 legge 508/88) separato, dal 1° luglio e per sordi prelinguali (art. 4 legge 508/88) i figli di un anno al - pensioni tabellari a militari di leva vittime di minorenni, 30 giugno infortunio i figli dell’anno - pensioni di guerra maggiorenni successivo) - rendite INAIL inabili, fratelli - indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo sorelle e nipoti - assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate che siano dello Stato orfani di - indennità di trasferta, per la parte non soggetta ad entrambi IRPEF. i genitori e non abbiano Almeno il 70% del reddito complessivo deve essere diritto costituito da redditi da lavoro dipendente o da pensione, alla pensione di qualsiasi tipo, o da prestazione previdenziale derivante ai superstiti da lavoro dipendente. Limite di reddito ed effetti sulla prestazione Limiti anno in corso (2006) Fonti normative Legge 13/5/88 n. 153 di conv. del D.L. 13/3/88 n. 69 (art. 2) Legge 19/7/94 n. 451, di conv. del D.L. 16/5/94 n. 299 (art. 12 c. 8) Legge 22/3/95 n. 85 di conv. del D.L. 23/2/95 n. 41 (art. 47 quinquies) e relativo DM di attuazione del 1/8/95 L’assegno compete in misura differenziata in rapporto sia ai livelli di reddito sia al numero dei componenti il nucleo familiare, con agevolazioni per i nuclei monoparentali e per quelli con inabili. La misura dell’assegno si riduce progressivamente con l’aumentare del livello di reddito. Legge 28/12/95 n. 550 (art. 3, comma 3) e relativo D.M. di attuazione dell’11/4/96 Legge 23/12/96 n. 663 (art. 3, comma 2) e relativo D.M. di attuazione del 19/3/97 Legge 27/12/97 n. 550 (art. 3, comma 2) e relativo D.M. di attuazione del 13/5/98 Legge 27/12/97 n. 449 (art. 59, comma 16) e relativo D.M. di attuazione del 27/5/98 Legge 23/12/98 n. 448 (art. 26) 357 Codice INPS Descrizione prestazione 10 Assegni familiari ai coltivatori diretti o quote di maggiorazione della pensione per carichi familiari su pensioni dei lavoratori autonomi 11 358 Pensione ai superstiti (riduzione per redditi) Reddito influente Lo stesso che per l’assegno al nucleo familiare (vedi n. 9) senza la condizione del 70% Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione: - del reddito della casa d’abitazione e relative pertinenze - dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati - dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata - dell’importo della pensione ai superstiti in questione e di quello di eventuali altre pensioni ai superstiti Periodo di percezione del reddito influente Soggetti il cui reddito è influente Anno che precede quello in cui inizia il periodo di percezione dell’ANF (il periodo di percezione va dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell’anno successivo) Titolare, coniuge, figli e altri familiari a carico del titolare. Stesso anno per il quale viene erogata la prestazione Titolare Limite di reddito ed effetti sulla prestazione Il limite di reddito per essere considerati a carico: - è pari all’importo mensile del trattamento minimo del FPLD determinato in via previsionale al 1° gennaio di ciascun anno - aumentato di 1/12 a titolo rateo di 13ª mensilità - moltiplicato per 1,30 se si tratta di figlio, coniuge o un genitore - ulteriormente moltiplicato per 1,75 per 2 genitori Limiti anno in corso (2006) € 602,17 € 1.053,80 Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale si colloca il reddito posseduto. D.P.R. 30/5/55 n. 797 (T.U.A.F.) Legge 28/2/86 n. 41, art. 23 (cessazione o riduzione degli A.F.) Legge 27/7/94 n. 473 di conversione del D.L. 31/5/94 n. 330 (art. 3bis) (esclusione di alcune tipologie di reddito) Il limite di reddito per la corresponsione degli assegni: - è stabilito in misura differenziata a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare, con agevolazioni per i nuclei monoparentali e per quelli con inabili In presenza di redditi di importo: - non superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo, la pensione viene erogata per intero; - fra 3 e 4 volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 75%; - tra 4 e 5 volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 60%; - oltre le 5 volte il minimo annuo, la pensione è al 50%. Fonti normative € 16.675,62 € 22.234,16 € 27.792,70 Legge 8/8/95 n. 335 art. 1, comma 41 I limiti non si applicano se del nucleo familiare fanno parte figli minori, studenti o inabili 359 Codice INPS 12 Descrizione prestazione Assegno di invalidità (riduzione per redditi da lavoro) Reddito influente Reddito da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali, o all’estero, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione: - dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni - delle competenze arretrate soggette a tassazione separata Periodo di percezione del reddito influente Soggetti il cui reddito è influente Stesso anno per il quale viene erogata la prestazione Titolare Anno precedente quello nel quale viene erogata la prestazione Titolare Anno precedente quello nel quale viene erogata la prestazione Titolare Lo stesso previsto per la pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1° luglio 1984 (vedi al n. 2) e cioè: 13 14 360 Revisione straordinaria dell’assegno di invalidità Pensione sociale ed assegno sociale erogati ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti oltre il 65° anno di età Reddito da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali, o all’estero, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione: - dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni - delle competenze arretrate soggette a tassazione separata Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, senza alcuna esclusione Limite di reddito ed effetti sulla prestazione In presenza di redditi da lavoro: - non superiori a 4 volte il trattamento minimo annuo, l’assegno viene erogato per intero; - tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo annuo, l’assegno viene erogato per tre quarti - oltre 5 volte il minimo annuo l’assegno viene erogato per la metà Limiti anno in corso (2006) Fonti normative € 22.234,16 € 27.792,70 Legge 8/8/95 n. 335 art. 1, comma 42 Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l’assegno di invalidità ridotto non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale si colloca il reddito posseduto Lo stesso previsto per la pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1° luglio 1984 (vedi al n. 2), cioè: 3 volte l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD € 16.675,62 Legge 12/6/1984, n. 222, art. 9 Oltre tale limite, il titolare viene sottoposto ad accertamento sanitario per la revisione dello stato di invalidità L’importo del limite di reddito è quello previsto per il trattamento economico corrisposto prima del 65° anno di età (vedi n. 25): - mutilati e invalidi totali e sordomuti - per i mutilati e invalidi parziali il limite coincide con quello della pensione sociale o dell’assegno sociale, a seconda del fatto che il 65° anno di età sia stato compiuto dopo il 1995 o prima del 1996 € 13.973,26 € 4.089,54 € 4.962,36 Legge 30/12/1991, n. 412, art. 12, comma 3 Oltre tali limiti, la pensione o l’assegno non spettano. In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, la pensione o l’assegno spettano in misura intera, ma decurtati degli aumenti di 100 e 18 mila lire intervenuti nel 1999 e nel 2000 (vedi nn. 19 e 20) . 361 Codice INPS Descrizione prestazione 15 Integrazione al minimo in presenza di quota di pensione estera Reddito influente Periodo di percezione del reddito influente Soggetti il cui reddito è influente Stesso anno per il quale viene erogata la prestazione Titolare Reddito da lavoro autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali, o all’estero. Assegni di invalidità e pensioni di anzianità (cumulo con i redditi da lavoro autonomo) 16 362 Si tratta di tutti i redditi ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, cioè reddito da lavoro autonomo e professionale, continuativo o saltuario, considerato tale ai fini fiscali, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione fiscale: - i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro; - i compensi percepiti per l’esercizio di arti e professioni; - i redditi prodotti dai titolari di rapporti di collaborazione continuativa e coordinata; - i compensi percepiti per gli altri rapporti di collaborazione, quali quelli derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalle attività relative ad incarichi di presidente di enti o associazioni, di componente dei rispettivi consigli o comitati, ecc.. - le indennità percepite per gli incarichi di presidente e di membro di organi collegiali; - le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro; - i redditi derivanti dalla qualità di socio accomandante di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo connessi ad attività di lavoro autonomo . Limite di reddito ed effetti sulla prestazione Limiti anno in corso (2006) Pensioni o assegni di invalidità: importo pari al trattamento minimo € 5.558,54 annuo FPLD Altre pensioni: nessun limite. In presenza di reddito da lavoro autonomo, viene detratta dalla pensione una quota pari al 30% della parte che eccede il livello minimo del FPLD e comunque non maggiore del 30% dell’importo del reddito da lavoro. Numerose le eccezioni in dipendenza dell’anzianità contributiva, dell’età, della gestione che eroga la pensione, della durata e del tipo di lavoro, della data di decorrenza della pensione o di maturazione dei requisiti. Fonti normative DLgs 30/12/1992, n. 503 art. 10 Legge 24/12/1993, n. 537 art. 11 363 Codice INPS 17 Descrizione prestazione Reddito influente Periodo di percezione del reddito influente Soggetti il cui reddito è influente Gli stessi redditi previsti per l’integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994 (vedi al n. 1), cioè: Mantenimento Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei dell’integrazione al contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione: minimo nell’importo - del reddito della casa d’abitazione e pertinenze cristallizzato al - dei trattamenti di fine rapporto comunque 30/9/83 denominati (sentenza n. - dell’importo della pensione cristallizzata 240/1994 della Corte ma compresi: Costituzionale) - l’importo dell’altra pensione integrata al minimo - l’importo degli eventuali arretrati corrisposti per cristallizzazione Stesso anno per il quale viene erogata la prestazione Assegni di invalidità e pensioni di anzianità (cumulo con i redditi Reddito da lavoro dipendente da lavoro dipendente anche all’estero) Stesso anno per il quale Titolare viene erogata la prestazione Aumenti di lire 100.000 dal 1/1/1999 e 18.000 dal 1/1/2000 per le pensioni sociali sostitutive di prestazioni INVCIV e aumento di lire 100.000 dal 1/1/1999 per la pensione ai ciechi civili nati prima del 1931 Stesso anno per il quale Titolare e viene erogata coniuge la prestazione Titolare (il codice INPS vale solo per i redditi prodotti all’estero) 18 19 364 Gli stessi redditi previsti per la pensione sociale (vedi n. 6). Nel reddito non va computato l’APS (vedi n. 8) eventualmente percepito dal titolare. Limite di reddito ed effetti sulla prestazione Lo stesso limite previsto per l’integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza anteriore all’ 1/1/94 (vedi al n. 1), cioè: 2 volte l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD Oltre tale limite, la pensione cristallizzata nell’importo di lire 298.550 (154,19 euro) viene riportata all’originario importo da calcolo, incrementato della perequazione automatica nel frattempo intervenuta Limiti anno in corso (2006) € 11.117,08 In presenza di reddito da lavoro dipendente, viene detratta dall’assegno di invalidità una quota pari alla metà della parte che eccede il livello minimo del FPLD e comunque non maggiore dell’importo del reddito da lavoro. Dalle pensioni di anzianità, invece, viene detratta una quota pari all’importo del reddito da lavoro, fino a concorrenza dell’importo della pensione. Numerose le eccezioni in dipendenza della gestione che eroga la pensione, della durata e del tipo di lavoro, della data di decorrenza della pensione o di maturazione dei requisiti e dell’anzianità contributiva sulla base della quale è stata liquidata la pensione. Gli stessi limiti previsti per la pensione sociale (vedi n. 6). Oltre anche uno solo di tali limiti, l’aumento non spetta. In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, l’aumento è riconosciuto in misura tale da non far superare i limiti previsti. Fonti normative Sentenza C. Cost. 8-10 giugno 1994, n. 240 Legge 23/12/1996, n. 662, art. 1, commi 181-184 Legge 30/4/1969, n. 153 art. 20 e 22 DLgs 30/12/1992, n. 503 art. 10 Legge 29/12/1990, n. 407 art. 7 Legge 23/12/1998, n. 448, art. 67 Legge 23/12/1999, n. 488, art. 52 365 Codice INPS 20 21 366 Descrizione prestazione Reddito influente Periodo di percezione del reddito influente Aumenti di lire 100.000 dal 1/1/1999 e 18.000 dal 1/1/2000 per gli assegni sociali sostitutivi di prestazioni Gli stessi redditi previsti per l’assegno sociale (vedi n. 7). INVCIV e aumento di lire 100.000 dal 1/1/1999 per la pensione ai ciechi civili ultra65enni nati dopo il 1930 Stesso anno per il quale viene erogata la prestazione Aumento di £. 20.000 delle prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sotto i 65 anni di età Anno precedente quello nel quale viene erogata la prestazione Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, senza alcuna esclusione. Soggetti il cui reddito è influente Titolare e coniuge Titolare e coniuge Limite di reddito ed effetti sulla prestazione Limiti anno in corso (2006) Lo stesso limite previsto per l’assegno sociale (vedi n. 7). Oltre il limite, l’aumento non spetta. In presenza di redditi di importo inferiore al limite, l’aumento è riconosciuto in misura tale da non far superare il limite previsto. Pensionato non coniugato: - pari alla somma dell’importo annuo dell’assegno sociale e dell’importo annuo della maggiorazione stessa. Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite - limite personale, come sopra - limite coniugale: pari alla somma del trattamento minimo annuo del FPLD, dell’importo annuo della maggiorazione stessa e dell’importo annuo dell’assegno sociale. Fonti normative Legge 23/12/1998, n. 448, art. 67 Legge 23/12/1999, n. 488, art. 52 € 5.096,65 € 5.096,65 € 10.655,19 Legge 23/12/2000 n. 388 art. 70 Oltre anche uno solo di tali limiti, la maggiorazione non spetta. In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, la maggiorazione è riconosciuta in misura intera. 367 Codice INPS 22 23 368 Descrizione prestazione Reddito influente Periodo di percezione del reddito influente Soggetti il cui reddito è influente Titolare e coniuge Titolare e coniuge Maggiorazione dell’Assegno Sociale Gli stessi redditi previsti per l’APS (vedi n. 8) Stesso anno per il quale viene erogata la prestazione Importo aggiuntivo di lire 300.000 ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del FPLD Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione: - del reddito della casa d’abitazione e pertinenze - dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati - dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata Stesso anno per il quale viene erogata la prestazione Limite di reddito ed effetti sulla prestazione Limiti anno in corso (2006) Pensionato non coniugato: - pari alla somma dell’importo annuo dell’assegno sociale e dell’importo annuo della maggiorazione stessa da 65 a 74 anni: € 5.130,32 da 75 anni: € 5.230,94 Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite - limite personale, come sopra - limite coniugale: pari alla somma del trattamento minimo annuo del FPLD, dell’importo annuo della maggiorazione stessa e dell’importo annuo dell’assegno sociale da 65 a 74 anni: € 5.130,32 € 10.688,86 da 75 anni: € 5.230,94 € 10.789,48 Oltre anche uno solo di tali limiti, la maggiorazione non spetta. In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, la maggiorazione è riconosciuta in misura tale da non far superare i limiti previsti Reddito da pensione L’importo della o delle pensioni del titolare non deve superare l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD. In caso di superamento, l’importo aggiuntivo è riconosciuto in misura tale da non far superare il limite pari al TM + importo aggiuntivo Reddito complessivo - Pensionato non coniugato: una volta e mezza l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD, compreso il reddito da pensione. - Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite - limite personale, come sopra - limite coniugale: 3 volte l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD Fonti normative Legge 23/12/2000 n. 388 art. 70 Legge 28/12/2001 n. 448 art. 38 NB da 70 anni, vedi il n. 24 (incremento) € 5.558,54 € 5.713,48 € 8.337,81 Legge 23/12/2000 n. 388 art. 70 € 8.337,81 € 16.675,62 Oltre uno solo di questi limiti, l’importo aggiuntivo non spetta. 369 Codice INPS 24 25 370 Descrizione prestazione Incremento della maggiorazione sociale della pensione, dell’aumento della pensione sociale, della maggiorazione dell’assegno sociale, della pensione di inabilità e dei trattamenti economici ai disabili fino a garantire un reddito complessivo mensile pari all’importo del trattamento minimo INPS + 123,77 euro Reddito influente Periodo di percezione del reddito influente Soggetti il cui reddito è influente Stesso anno per il quale viene erogata la prestazione Titolare e coniuge Anno precedente quello nel quale viene erogata la prestazione Titolare Redditi di qualsiasi natura, e quindi: - reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la pensione del richiedente la prestazione - redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva - redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF - redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti o Organismi internazionali - redditi esenti da imposte con esclusione: - del reddito della casa di abitazione (l’esclusione ha effetto soltanto a partire dal 1° gennaio 2002) - dei trattamenti di famiglia comunque denominati - delle pensioni di guerra; - delle indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo - dell’indennità per ciechi parziali (art. 3 legge 508/88) e per sordi prelinguali (art. 4 legge 508/88) - dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile - delle 200.000 lire di rimborso fiscale forfettario per l’anno 2000 (art. 1 bis della legge n. 354/2000) - delle 300.000 lire di importo aggiuntivo (art. 70 della legge n. 388/2000) - dei sussidi economici erogati da Comuni ed altri Enti in favore degli anziani senza carattere di continuità. Prestazioni economiche per invalidi civili e Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi sordomuti sotto previdenziali e assistenziali, senza alcuna esclusione i 65 anni di età e per i ciechi civili Limite di reddito ed effetti sulla prestazione Pensionato non coniugato: - pari all’importo annuo del reddito complessivo garantito Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite: - limite personale, come sopra - limite coniugale: pari all’importo annuo del reddito complessivo garantito più l’importo annuo dell’assegno sociale Limiti anno in corso (2006) € 7.167,55 € 7.167,55 € 12.129,91 Oltre anche uno solo di tali limiti, l’incremento non spetta. Fonti normative Legge 28/12/2001 n. 448 art. 38, commi 1, 2 e 5 Legge 23/12/2002 n. 289 art. 39, commi 4, 5 e 8 In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, l’incremento è riconosciuto in misura tale da non far superare i limiti previsti Mutilati e invalidi totali, ciechi e sordomuti: € 13.973,26 Ciechi parziali (c. d. decimisti) con solo assegno a vita: € 6.717,94 legge 30/12/1991, n. 412 art. 12 Mutilati e invalidi parziali: pari all’importo annuo della pensione sociale € 4.089,54 DM intermin. 31/10/1992, n. 553 Oltre il limite la prestazione non spetta. In presenza di redditi entro il limite, la prestazione spetta in misura intera. 371 Codice INPS Descrizione prestazione Pensioni di guerra Sanatoria recupero indebiti previdenziali costituiti fino al 31.12.2000 Indennità integrativa speciale corrisposta su pensioni a carico Enti gestori di forme assicurative esclusive dell’AGO con decorrenza precedente al 1° gennaio 1995 Reddito influente Periodo di percezione del reddito influente Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo degli oneri deducibili Anno precedente quello nel quale viene erogata la prestazione Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri deducibili, con esclusione: - del reddito della casa d’abitazione e relative pertinenze - dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni - dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata 2000 Altra Indennità integrativa speciale o altra forma di adeguamento al costo della vita Soggetti il cui reddito è influente Titolare Titolare Contestuale Titolare Contestuale Titolare rendita INAIL erogata per lo stesso evento Trattamenti di invalidità indennità di mobilità e trattamenti di disoccupazione 372 Limite di reddito ed effetti sulla prestazione Limiti anno in corso (2006) Fonti normative DPR 23/12/1978, n. 915 € 12.817,97 Legge 10/10/1989, n. 342 Legge 18/8/2000, n. 236 £ 16.000.000 (€ 8.263,31). Oltre questo limite, il recupero dell’indebito può essere effettuato entro il limite del 75% del suo importo. Legge 28/12/2001 n. 448 art. 38, commi 6-9 Legge 27/5/1959, n. 324 Trattamento minimo INPS Oltre questo limite la seconda indennità integrativa speciale viene sospesa, con salvaguardia di un importo complessivo non inferiore al minimo INPS € 5.558,54 Sospesa la prestazione di importo minore (nel caso di disoccupazione, facoltà di opzione) DPR 29/12/1973, n. 1.092 art. 99 Legge 21/12/1978, n. 843 art. 17 Sentenza C. Cost. n. 376 del 26/10 – 7/11 1994 Legge 8/8/1995, n. 335 art. 1, c. 43 373 Lavoro dipendente prestato in Italia Lavoro dipendente prestato all'estero A1 A2 30 Descrizione della tipologia di reddito 1 Codice INPS vecchio nuovo redditi derivanti da: • attività lavorativa svolta alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale, anche se non iscritti all'assicurazione obbligatoria I.V.S. italiana • reddito da lavoro percepito da lavoratori dipendenti da ditte italiane e distaccati all'estero, pensionati occupati nella Città del Vaticano ecc. NB I redditi dei pensionati che, da data non successiva al 1° febbraio 1991, prestano servizio alle dipendenze delle Comunità europee, a norma del regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 20 febbraio 1968, e successive modificazioni) vanno indicati con il codice A1. redditi derivanti da: - lavoro dipendente ed assimilati - cassa integrazione guadagni - indennità di mobilità - indennità ordinaria disoccupazione - trattamento speciale di disoccupazione - indennità di malattia - indennità di maternità - qualsiasi altra indennità che abbia natura integrativa o sostitutiva delle retribuzioni Dettaglio dei redditi LAVORO (codice A) Prospetto 2 - Tipologia dei redditi influenti sulle prestazioni 374 Redditi da lavoro dipendente, riferiti all’anno in esame (lavoro svolto all’estero) Redditi da lavoro dipendente ed assimilati, riferiti all’anno in esame (lavoro svolto in Italia). I redditi da lavoro dipendente ed assimilati devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge. Note A3 A4 3 35 375 Prestazioni coordinate e continuative, lavoro a progetto Lavoro autonomo • redditi prodotti da coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'INPS; • ogni altro reddito da lavoro autonomo, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; • lavoro parasubordinati • il reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA; • sono inoltre considerati redditi da lavoro autonomo (circ. INPS n. 59 del 31 marzo 1997): - i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro; - i compensi percepiti per l'esercizio di arti e professioni - i compensi percepiti per rapporti di collaborazione, quali quelli derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalle attività relative ad incarichi di presidente di enti o associazioni, di componente dei rispettivi consigli o comitati, ecc.*; - le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro; - redditi in qualità di socio accomandatario di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo, in quanto viene espletata l’attività lavorativa (messaggio INPS n. 292 del 31 ottobre 2001) * Non sono considerate reddito da lavoro autonomo, per lo meno ai fini della normativa del cumulo pensione - retribuzione, le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell'art. 82 del DLgs 267/2000. Si tratta delle indennità relative: - alla carica di sindaco e assessore comunale, presidente e assessore delle amministrazioni provinciali, presidente e componente di organi esecutivi delle aziende speciali di enti territoriali, presidente e componente di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende; - alla presenza alle sedute dei rispettivi organi di consiglieri comunali, consiglieri provinciali, componenti di organi esecutivi dei Comuni, delle Province e delle loro aziende o consorzi; - alle missioni compiute da sindaci, presidenti di amministrazioni provinciali, Comunità montane, comitati di gestione e assemblea delle unità sanitarie locali, consigli di amministrazione delle aziende municipali, provinciali e consortili, di consorzi e associazioni tra Comuni, nonché da componenti degli organi dei suddetti enti. Vedi la circolare INPS n. 20 del 26 gennaio 2001, punto 7 Sono da ritenersi compresi nei redditi da lavoro autonomo tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, prodotti sia in Italia che all'estero. Si veda la circolare INPS n. 59 del 12 marzo 1997. I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito. • redditi di terreni provenienti da proprietà, da enfiteusi, da usufrutto • redditi derivanti dal possesso di fabbricati diversi dalla casa di abitazione e relative pertinenze Altri immobili B2 C1 19 14 • interessi, premi e frutti di depositi e conti correnti bancari • interessi, premi e frutti di depositi e conti correnti postali • interessi dei Buoni Ordinari del Tesoro, dei certificati di credito e di altri titoli dello Stato • proventi di quote di investimento CAPITALI (codice C) Da indicare al lordo della ritenuta effettuata alla fonte Va acquisito soltanto il reddito di terreni e fabbricati, con esclusione del reddito della casa di abitazione e di tutte le relative pertinenze. Il reddito derivante da abitazioni locate deve essere indicato, come previsto ai fini IRPEF, al netto dell’abbattimento. Il reddito dei terreni deve essere indicato come previsto ai fini IRPEF, cioè rivalutato. Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT, interessi dei titoli di Stato e proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva dell’Irpef Da indicare al lordo della deduzione prevista ai fini IRPEF. • reddito della casa di abitazione e di tutte le relative pertinenze Casa di abitazione B1 18 IMMOBILI (codice B) 6 Questi redditi non vanno mai dichiarati nei modelli RED. L’Ente previdenziale li rileva in via automatica dai propri archivi o da quello del Casellario centrale pensionati segue LAVORO (codice A) Note Pensioni a carico di altri Enti, diversi dall’INPS, e conosciute dal Casellario centrale pensionati Dettaglio dei redditi Pensioni INPS Descrizione della tipologia di reddito 4 Codice INPS vecchio nuovo 376 Questi redditi non vanno mai dichiarati nei modelli RED. Ove influenti, l’Inps li rileva in via automatica dai propri archivi e gli altri Enti dal Casellario centrale pensionati ASSISTENZIALI (codice D) Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte a causa del servizio militare di leva e assegni connessi Pensioni di guerra. Assegno vitalizio combattenti guerra 1915-1918 23 24 26 Questi redditi non vanno mai dichiarati nei modelli RED. Ove influenti, l’Ente previdenziale li rileva in via automatica dall’Ente competente o dal Casellario centrale pensionati TRATTAMENTI ECONOMICI INDENNITARI O RISARCITORI Prestazioni economiche agli invalidi civili, ciechi e sordomuti diverse dalle indennità di accompagnamento e simili Rendite per infortunio o malattia professionale erogate dall’INAIL, anche se liquidate in capitale D1 Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici o Stati esteri (escluse le prestazioni economiche erogate dasll’Inps agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, le indennità di accompagnamento per invalidi civili, di comunicazione per i sordomuti e quelle previste per i ciechi parziali) 22 25 28 377 Arretrati di pensioni erogate dall’INPS riferiti ad anni precedenti Arretrati di pensioni a carico di altri Enti, diversi dall’INPS, e conosciute dal Casellario centrale pensionati, riferiti ad anni precedenti 5 7 Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazione, ecc.) E3 Questi redditi non vanno mai dichiarati nei modelli RED. L’Ente previdenziale li rileva in via automatica dai propri archivi o da quello del Casellario centrale pensionati Arretrati lavoro dipendente prestato all'estero 16 Redditi da lavoro dipendente, riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti (lavoro svolto all’estero) come redditi di codice 30 Arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti Redditi da lavoro dipendente ed assimilati, soggetti a tassazione separata, riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti (lavoro svolto in Italia). Da dichiarare al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge. come redditi di codice 1 (con esclusione della cassa integrazione guadagni riferita ad anni precedenti: vedi n. 17/E2) E2 E1 Note Dettaglio dei redditi Descrizione della tipologia di reddito ARRETRATI - TFR (codice E) 17 31 2 Codice INPS vecchio nuovo 378 F1 F2 21 34 379 Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (ad esempio con compagnie di assicurazione) in Italia gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai sensi dell'art. 47, primo comma, lett. i) del citato D.P.R. 917/1986, tali redditi costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. Se dal provvedimento giudiziale non risulta la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, tali assegni, a norma dell'art. 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. ALTRI REDDITI (codice F) Deve essere indicato l’importo assoggettabile all’IRPEF Deve essere acquisito l’intero importo IRPEF pagato nell’anno richiesto comprensivo anche degli importi pagati per le addizionali regionali e comunali. Gli acconti IRPEF devono essere considerati nell’anno di competenza e non in quello di pagamento. Importo delle trattenute sulla retribuzione effettuate dal datore di lavoro in applicazione della normativa sul cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro Ammontare dell’IRPEF pagata nell’anno Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro G1 G2 29 33 ALTRE INFORMAZIONI (codice G) • redditi esenti da Irpef • quota esente di redditi che sono assoggettati ad Irpef solo per la parte che eccede determinati limiti Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF F4 27 Quota dell'utile di esercizio di loro spettanza segue ALTRI REDDITI (codice F) Note • assegni di sostentamento • redditi di capitale • dividendi (comprensivi del credito d’imposta, ove presente) • redditi in qualità di socio di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo, nel solo caso in cui l'apporto consista esclusivamente in erogazione di capitale (socio accomandante) Dettaglio dei redditi Altri redditi assoggettabili all’IRPEF F3 Redditi di partecipazione in società e imprese Descrizione della tipologia di reddito 20 15 Codice INPS vecchio nuovo 380 H1 H2 H3 H4 H5 8a 8b 32 39 9 381 • redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato dell’attitudine al lavoro per tutta la vita; • redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non abbia determinato un’inabilità lavorativa permanente; • redditi derivanti da rendita per malattia professionale concessa dal FDMP - Fond des maladies professionnelles • Rendite per polizze stipulate con compagnie di assicurazione estere • Previdenza complementare estera arretrati riferiti sia alle pensioni dirette che alle pensioni ai superstiti Pensioni estere per infortunio sul lavoro o malattia professionale Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso all’estero Arretrati riferiti ad anni precedenti relativi a pensioni erogate da Stati esteri Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri Pensioni dirette erogati da Stati esteri PENSIONI ESTERE (codice H) In quanto non conosciuti dal casellario, le pensioni a carico di Stati esteri devono essere dichiarate sul modello RED. Tab. 3 – Redditi influenti per rilevanza codice INPS 1 30 3 35 A1 A2 A3 A4 382 lavoro autonomo CO. CO. CO. pensioni INPS pensioni altri Enti casa di abitazione altri immobili interessi assistenza g MSP INVCIV <65 anni INAIL pens. privil. tabellari leva 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ITM < 94 a IO < 7/84 ITM INV a ITM > 93 a MSP PS AS APS ANF b AF b SO tab. F c INV tab. G REVISIONE INV PS AS SOST ITM est. d cumulo lav. aut. Cristallizzazione a cumulo lav. dip. estero b aum. INVCIV PS aum. INVCIV AS Maggiorazione INVCIV MAS Importo aggiuntivo Incremento INVCIV GUERRA Sanatorie indebiti e IIS cumulo f INV INAIL cumulo 18 19 14 28 25 22 23 B1 B2 C1 D1 D1 lavoro dipendente EST rilevanze 6 lavoro dipendente IT redditi codice INPS 4 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 2 3 3 1 0 0 1 1 0 2 2 2 2 2 2 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 2 2 2 2 2 2 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3 0 0 0 X 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 X 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 Legenda 0 = il reddito non è influente sulla prestazione • 1 = il reddito è influente quando conseguito dal titolare della reddito conseguito da qualsiasi componente il nucleo familiare Note a = non è influente l'importo a calcolo della pensione da integrare • b = i redditi C, D ed F4 sono influenti solo superstiti • d = redditi conseguiti all'estero, dello stesso tipo influente sulla corrispondente prestazione in Italia IIS o altra forma di adeguamento al costo della vita corrisposto su pensione o retribuzione • g = rientrano in pensione sociale che tuttavia vengono rilevate direttamente dal Casellario arretrati lav. dip. EST arretrati CIG TFR e simili arretrati pens. INPS arretrati pens. altri rendite finanziarie IT ass. mantenim. da coniuge partecipazione societaria altri IRPEF altri NON IRPEF IRPEF per AS trattenute cumulo pensioni dirette EST pens. superstiti EST inf. o mal. prof. EST rendite finanziarie EST arretrati pens. EST 21 34 15 20 27 29 33 8a 8b 32 39 9 F1 F2 F3 F3 F4 G1 G2 H1 H2 H3 H4 H5 arretrati lav. dip. IT 7 assegni su medaglie VM 5 vitalizio 15/18 2 31 17 16 E1 E1 E2 E3 pens. GUERRA 24 26 68 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 0 2 3 3 0 0 0 1 1 1 2 0 2 2 0 2 3 3 0 0 0 1 1 1 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 2 0 2 3 3 0 0 0 1 1 0 2 0 2 2 0 2 3 3 0 0 0 1 1 0 2 2 2 2 2 2 3 3 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 3 3 1 0 0 1 1 0 2 2 2 2 2 2 3 3 1 0 0 1 1 0 2 2 2 2 2 2 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 3 3 1 0 0 1 1 0 2 2 2 2 2 2 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 3 3 1 0 0 1 1 0 2 0 2 2 0 2 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 X 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0 2 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0 2 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0 2 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0 2 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0 2 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 2 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0 prestazione da controllare • 2 = è influente il reddito conseguito sia dal titolare che dal coniuge • 3 = è influente il se superano complessivamente l'importo annuo di 1.033 euro • c = esclusa la pensione stessa ed altre pensioni ai • e = i redditi vanno considerati al netto degli oneri deducibili e della deduzione art. 10 TUIR • f = è influente solo altra questa categoria tutte le prestazioni continuative di tipo puramente assistenziale. Vi sono compresi anche l'assegno e la 383 Sedi INPS per codice numerico codice 384 0100 0101 0200 0300 0391 0400 0500 0600 0690 0700 0800 0890 0900 0901 0993 1000 1100 1200 1300 1301 1393 1400 1491 1500 1594 1595 1600 1700 1701 1791 1800 1900 1990 2000 2001 2100 2190 2200 2201 2202 2203 2300 2391 2400 2401 2490 2500 2501 2590 2591 2600 2700 2791 descrizione AGRIGENTO SCIACCA ALESSANDRIA ANCONA Jesi AOSTA AREZZO ASCOLI PICENO Fermo ASTI AVELLINO Ariano Irpino BARI ANDRIA Gioia del Colle BELLUNO BENEVENTO BERGAMO BOLOGNA IMOLA S. Lazzaro di Savena BOLZANO Merano BRESCIA Manerbio Chiari BRINDISI CAGLIARI IGLESIAS Quartu Sant'Elena CALTANISSETTA CAMPOBASSO Termoli CASERTA AVERSA CATANIA Caltagirone CATANZARO LAMEZIA TERME VIBO VALENTIA CROTONE CHIETI Vasto COMO LECCO Cantù COSENZA ROSSANO Paola Castrovillari CREMONA CUNEO Alba codice descrizione codice descrizione codice descrizione 2792 2800 2900 3000 3001 3090 3093 3094 3100 3191 3200 3201 3290 3300 3301 3400 3401 3402 3500 3600 3700 3800 3801 3802 3900 4000 4091 4100 4101 4190 4200 4201 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4891 4892 4900 4901 4902 4903 4904 4905 4908 4909 4927 4979 4991 4995 5000 Mondovì ENNA FERRARA FIRENZE PRATO Empoli Scandicci Sesto Fiorentino FOGGIA San Severo FORLI' RIMINI Cesena FROSINONE CASSINO GENOVA SESTRI LEVANTE SESTRI PONENTE GORIZIA GROSSETO IMPERIA L'AQUILA SULMONA AVEZZANO LA SPEZIA LATINA Terracina LECCE CASARANO NARDO' LIVORNO PIOMBINO LUCCA MACERATA MANTOVA MASSA CARRARA MATERA MESSINA Santa Teresa di Riva Barcellona Pozzo di G. MILANO MONZA MILANO – NORD MILANO – MISSORI MILANO – FIORI MILANO – CORVETTO LEGNANO MILANO – SEREGNO LODI Vimercate Melegnano Desio MODENA 5094 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5199 5200 5290 5300 5400 5490 5500 5502 5600 5700 5791 5800 5801 5890 5900 5992 6000 6100 6200 6300 6400 6490 6500 6590 6600 6691 6700 6790 6791 6800 6891 6900 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7009 7010 7012 7013 7014 7015 Sassuolo NAPOLI CASTELLAMMARE NOLA NAPOLI – ARZANO NAPOLI – SOCCAVO NAPOLI – VOMERO POZZUOLI Giugliano in Campania NOVARA Gravellona Toce NUORO PADOVA Cittadella PALERMO PALERMO SUD PARMA PAVIA Vigevano PERUGIA CITTA' DI CASTELLO Foligno PESARO Fano PESCARA PIACENZA PISA PISTOIA POTENZA Melfi RAGUSA Modica RAVENNA Lugo REGGIO CALABRIA Palmi Locri REGGIO EMILIA Guastalla RIETI ROMA ROMA - EUR ROMA - MONTEVERDE ROMA - OSTIA ROMA - MONTESACRO ROMA - CENTRO CIVITAVECCHIA ROMA - CASILINO Pren. ROMA - TUSCOLANO ROMA - AURELIO ROMA - TIBURTINO ROMA - FLAMINIO POMEZIA 7074 7091 7092 7094 7095 7096 7099 7100 7200 7201 7202 7300 7390 7400 7500 7600 7601 7700 7800 7890 7900 8000 8100 8101 8102 8103 8104 8105 8106 8110 8191 8192 8193 8200 8300 8400 8490 8500 8600 8691 8700 8800 8801 8891 8900 8901 9000 9090 9100 9200 9300 9400 9500 Grottaferrata Tivoli Velletri Monterotondo Anzio Palestrina Guidonia ROVIGO SALERNO NOCERA INFERIORE BATTIPAGLIA SASSARI Olbia SAVONA SIENA SIRACUSA NOTO SONDRIO TARANTO Manduria TERAMO TERNI TORINO MONCALIERI IVREA TORINO - NORD TORINO - SUD PINEROLO COLLEGNO TORINO LINGOTTO Orbassano Chieri Chivasso TRAPANI TRENTO TREVISO Conegliano Veneto TRIESTE UDINE Cervignano del Friuli VARESE VENEZIA SAN DONA' DI PIAVE Chioggia VERCELLI BIELLA VERONA Legnago VICENZA VITERBO PORDENONE ISERNIA ORISTANO Il codice delle organizzazioni sindacali convenzionate con l'INPS Per ragioni inerenti la tutela dei dati riservati, sul certificato di pensione dell'Inps (il modello ObisM) dal 2005 non appare più l'indicazione per esteso dell'organizzazione sindacale cui il pensionato è iscritto ed alla quale l'Inps versa l'importo della quota associativa eventualmente trattenuto dalla pensione. Dal 2006, sui modelli ObisM appare tra parentesi un codice numerico, alfabetico o alfanumerico, che individua l'organizzazione. Pubblichiamo su questo manuale, ad uso esclusivamente interno, l'elenco dei codici delle organizzazioni sindacali con le quali l'Inps ha stipulato convenzione per la trattenuta della quota associativa dalla pensione o da altri trattamenti previdenziali. codice sigla 1 SPI - CGIL 2 FNP - CISL 3 UILP - UIL 4 ANP - CIA CONFCOLTIVATORI 5 CNCD - COLDIRETTI 6 CNA PENSIONATI 7 UGL PENSIONATI 8 CGAI CONFAGRICOLTURA 9 ANAP - CGIA 1A FP - CGIL 1B FISAC - CGIL 2A 2B 3A 3B 4A 4B A A1 A2 FAI - CISL FIBA - CISL UILA MONOPOLI - UIL UILCA - UIL UNSIC UNSIC SERVIZI FENACOM FALCRI SINFUB A3 DIRCREDITO A4 A5 SILCEA FAP - ACLI denominazione per esteso Sindacato Pensionati Italiani - CGIL Federazione Nazionale Pensionati - CISL Unione Italiana Lavoratori Pensionati - UIL Associazione Nazionale Pensionati - CIA Confcoltivatori Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti Confederazione Nazionale Artigianato - Pensionati Unione Generale Lavoro - Pensionati Confederazione Generale Agricoltori Italiani - Confagricoltura Associazione Nazionale Artigiani Pensionati - Confartigianato Federazione Lavoratori Funzione Pubblica - CGIL Federazione Italiana Sindacale lavoratori Assicurazioni e Credito - CGIL Federazione Agroalimentare - CISL Federazione Italiana Bancari e Assicurativi - CISL Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari - Monopoli - UIL Unione Italiana Lavoratori Credito Assicurazioni - UIL Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori Servizi Federazione Nazionale Anziani Commercio Turismo Falcri Sinfub Associazione Sindacale Nazionale dell’Area Direttiva e delle Alte Professionalità del Credito, della Finanza, delle Attività similari e strumentali, delle Fondazioni Bancarie e delle Authorities o Agenzie nazionali comunque denominate - Dircredito Silcea Federazione Anziani e Pensionati - ACLI 385 codice A6 A7 A8 A9 B B1 B2 B3 C C1 D E F F1 F2 F3 G H J K L M N O P Q R S S1 S2 386 T sigla denominazione per esteso FEDERPENSIONATI Federpensionati - CONFSAL CONFSAL ANPF Associazione Nazionale Pensionati - Federcasalinghe FAGRI Associazione Filiera Agricola FAPI Federazione Artigiani Pensionati Italiani FNPA - CASA Federazione Nazionale Artigiani Pensionati - CASA UNIAP Associazione Nazionale di Artigianato e Piccole e medie Imprese FNAMP - AMPI Federazione Nazionale Associazione Mediterranea Pensionati - AMPI ASSOPENSIONATI Associazione Pensionati Autonomi CIDA FENDEP (ANDIP) Federazione Nazionale Dirigenti Pensionati FEDERDIRIGENTI - CREDITO Federdirigenti Credito ASNPD - INPS Associazione Nazionale ex Dipendenti Inps ASGB Associazione Pensionati Sudtirolesi FIPAC - CONFESERCENTI Federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali Federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali FIPAC AMB. per il settore Ambulanti Federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali FIPAC TUR. per il settore Turismo Federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali FIPAC BEN. per il settore Benzinai FIP - CISAL Federazione Italiana Pensionati - CISAL FIAP Federazione Italiana Autonoma Pensionati FENAPI Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori Dirigenti Parastato - Confederazione Nazionale DIRP - CONFEDIR Quadri Direttivi Dirigenti Funzionari Pubblici FEP - CLAAI Federazione Pensionati - CLAAI FABI Federazione Autonoma Bancari Italiani SAVT Sindacato Autonomo Valdostano Travailleurs SAPENS - OrSA Sindacato Autonomo Pensionati - OrSA AIC - FNP Federazione Nazionale Pensionati - AIC UNAP - UCI Unione Nazionale Pensionati - UCI USPPI - PENS Unione Sindacale pensionati Privato Pubblico Impiego Pensionati SNAP Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati SNAPFNA Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati - FNA SNAPFEDAGR Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati - Federagri CIU - CONF. ITAL. CIU - Confederazione Italiana Unionquadri UNIONQUADRI codice T1 T2 T3 T4 T5 U V W X Y Z sigla CIU PENSIONATI AREA SERVIZI CIU PENSIONATI AREA INDUSTRIA CIU PENSIONATI AREA TRASPORTI CIU PENSIONATI AREA COMUNICAZIONI CIU PENSIONATI AREA ENERGIE FISAPS - CISAS UIC ENS CUB PENSIONATI OVER 50 ANMIC denominazione per esteso CIU - Pensionati Area Servizi CIU - Pensionati Area Industria CIU - Pensionati Pensionati Area Trasporti CIU - Pensionati Area Comunicazione CIU - Pensionati Area Energie Confederazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Unione Italiana Ciechi Ente nazionale per l’assistenza e protezione dei Sordomuti Confederazione Unitaria di Base - Pensionati Associazione Pensionati Europei - Eurocoltivatori Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili S sigle e codici 387 Le pensioni erogate dall’INPS per codice numerico e sigla codice 388 sigla 001 VO 002 IO 003 SO 004 VO/S 005 IO/S 006 SO/S 007 VO/P 008 IO/P 009 SO/P 010 VOSPED 011 IOSPED 012 SOSPED descrizione della pensione Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti Pensioni ai superstiti liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati liquidati, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in regime internazionale Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in regime internazionale Pensioni ai superstiti liquidate, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in regime internazionale Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati liquidati, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperative o compagnie ed autonomi (legge 13.03.1958, n. 250) Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperative o compagnie ed autonomi (legge 13.03.1958, n. 250) Pensioni ai superstiti liquidate, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperative o compagnie ed autonomi (legge 13.03.1958, n. 250) Pensioni ordinarie già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali Pensioni di invalidità già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali Pensioni ai superstiti già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali codice sigla 013 VO/MIN 014 SO/MIN 015 VR 016 IR 017 SR 018 VO/ART 019 IO/ART 020 SO/ART 021 VO/COM 022 IO/COM 023 SO/COM 024 FS 027 VOCRED 028 VOCOOP 029 030 031 VOESA VOBIS IOBIS 032 VBANC descrizione della pensione Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti, anticipati liquidati, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere (legge 5/1960) Pensioni ai superstiti liquidate, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere (legge 5/1960) Pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni Pensioni ai superstiti liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni Pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate a carico della gestione artigiani Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati a carico della gestione artigiani Pensioni ai superstiti liquidate a carico della gestione artigiani Pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate a carico della gestione esercenti attività commerciali Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati a carico della gestione esercenti attività commerciali Pensioni ai superstiti liquidate a carico della gestione esercenti attività commerciali Pensioni ex dipendenti FF.SS. Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti delle Banche ordinarie, comprese le Casse di risparmio ed escluse le Banche di credito cooperativo Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti delle Banche di credito cooperativo (ex CRA) Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti delle esattorie Rendite facoltative di vecchiaia Rendite facoltative di invalidità Pensioni di invalidità a carico della Gestione speciale dell’assicurazione dell’assicurazione generale obbligatoria, istituita con decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, per il personale degli Enti pubblici creditizi già iscritti a forme di previdenza esonerative 389 codice sigla 033 IBANC 034 SBANC 035 VMP 036 IMP 037 040 043 044 VM IM FM VSM ISM FSM INDCOM INVCIV descrizione della pensione PM PMS V/VOL 045 I/VOL VL S/VOL VH 048 IH FH 390 ES Pensioni di vecchiaia a carico della Gestione speciale dell’assicurazione generale obbligatoria, istituita con decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, per il personale degli Enti pubblici creditizi già iscritti a forme di previdenza esonerative Pensioni ai superstiti a carico della Gestione speciale dell’assicurazione generale obbligatoria, istituita con decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, per il personale degli Enti pubblici creditizi già iscritti a forme di previdenza esonerative Pensioni di vecchiaia della mutualità pensioni a favore delle casalinghe (legge 5.03.1963, n. 389) Pensioni di vecchiaia della mutualità pensioni a favore delle casalinghe (legge 5.03.1963, n. 389) Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (Gestione marittimi) Pensioni di invalidità della previdenza marinara (Gestione marittimi) Pensioni ai superstiti della previdenza marinara (Gestione marittimi) Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (Gestione speciale) Pensioni di invalidità della previdenza marinara (Gestione speciale) Pensioni ai superstiti della previdenza marinara (Gestione speciale) Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale Prestazione a favore di invalido civile / cieco civile / sordomuto Pensioni di vecchiaia del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea Pensioni di invalidità del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea Pensioni ai superstiti del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea Pensioni di vecchiaia del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette Pensioni di invalidità del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette Pensioni ai superstiti del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette codice sigla descrizione della pensione VT 051 IT ET FT VF 054 IF TT FF VD 057 ID DZ FD VG 060 IG GAS FG V/EL 063 I/EL F/EL EL Pensioni di vecchiaia del personale dipendente da pubblici servizi di trasporto e pensioni del soppresso fondo per il personale dipendente dall’azienda autoferrotranviaria di Milano Pensioni di invalidità del personale dipendente da pubblici servizi di trasporto e pensioni del soppresso fondo per il personale dipendente dall’azienda autoferrotranviaria di Milano Pensioni ai superstiti del personale dipendente da pubblici servizi di trasporto e pensioni del soppresso fondo per il personale dipendente dall’azienda autoferrotranviaria di Milano Pensioni di vecchiaia del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia Pensioni di invalidità del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia Pensioni ai superstiti del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia Pensioni di vecchiaia del personale addetto alla gestione delle imposte di consumo Pensioni di invalidità del personale addetto alla gestione delle imposte di consumo Pensioni ai superstiti del personale addetto alla gestione delle imposte di consumo Pensioni di vecchiaia del personale dipendente dalle aziende private del gas Pensioni di invalidità del personale dipendente dalle aziende private del gas Pensioni ai superstiti del personale dipendente dalle aziende private del gas Pensioni di vecchiaia del personale dipendente dall’ENEL e dalle aziende elettriche private Pensioni di invalidità del personale dipendente dall’ENEL e dalle aziende elettriche private Pensioni ai superstiti del personale dipendente dall’ENEL e dalle aziende elettriche private 391 codice sigla descrizione della pensione VSC 066 ISC CL FSC 069 PSO 073 VOAUT 074 IOAUT 075 SOAUT 076 VOST 077 078 PS AS VMO IMO FMO 079 PMO VSMO ISMO FSMO 082 083 392 084 VDAI IDAI SDAI Pensioni di vecchiaia del clero secolare e dei ministri delle confessioni religiose diverse dalla cattolica Pensioni di invalidità del clero secolare e dei ministri delle confessioni religiose diverse dalla cattolica Pensioni ai superstiti del clero secolare e dei ministri delle confessioni religiose diverse dalla cattolica Assegni vitalizi già liquidati a carico dall’ENPAS, dell’Istituto Postelegrafonici e dell’INADEL, trasferiti al Fondo sociale a norma della legge 20 marzo 1980, n. 75 Pensione di vecchiaia a carico della gestione separata dei lavoratori parasubordinati Pensione di invalidità a carico della gestione separata dei lavoratori parasubordinati Pensione di reversibilità a carico della gestione separata dei lavoratori parasubordinati Trattamenti pensionistici in favore delle ostetriche trasferiti dall’ENPAO all’INPS a norma della legge 7.8.1990, n. 249 Pensioni sociali Assegni sociali Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (gestione marittimi) trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658 Pensioni di invalidità della previdenza marinara (gestione marittimi) trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658 Pensioni di reversibilità della previdenza marinara (gestione marittimi) trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658 Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (gestione speciale) trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658 Pensioni di invalidità della previdenza marinara (gestione speciale) trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658 Pensioni di reversibilità della previdenza marinara (gestione speciale) trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658 Pensione di vecchiaia, anzianità, prepensionamento dell’ex INPDAI Pensioni di invalidità dell’ex INPDAI Pensioni ai superstiti dell’ex INPDAI codice sigla 085 VR/S 086 IR/S 087 SR/S 088 VO/ART/S 089 IO/ART/S 090 SO/ART/S 091 VO/COM/S 092 IO/COM/S 093 SO/COM/S descrizione della pensione VI 094 SI PI FI VL 097 IL SL da 700 a 799 801 802 803 PL Pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate, a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in regime internazionale Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in regime internazionale Pensioni ai superstiti liquidate, a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in regime internazionale Pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate, a carico della gestione artigiani, in regime internazionale Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati, a carico della gestione artigiani, in regime internazionale Pensioni ai superstiti liquidate, a carico della gestione artigiani, in regime internazionale Pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate, a carico della gestione esercenti attività commerciali, in regime internazionale Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati, a carico della gestione esercenti attività commerciali, in regime internazionale Pensioni ai superstiti liquidate, a carico della gestione esercenti attività commerciali, in regime internazionale Pensioni di vecchiaia del personale a rapporto d’impiego dell’INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria Pensioni di invalidità del personale a rapporto d’impiego dell’INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria Pensioni ai superstiti del personale a rapporto d’impiego dell’INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria Pensioni di vecchiaia del personale salariato dell’INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria Pensioni di invalidità del personale salariato dell’INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria Pensioni ai superstiti del personale salariato dell’INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria INF Rendita erogata dall’INAIL DIR INV SUP Trattamento diretto (non di invalidità) erogato da Ente diverso dall’INPS Trattamento diretto di invalidità erogato da Ente diverso dall’INPS Trattamento ai superstiti erogato da Ente diverso dall’INPS 393 LE SEGRETERIE REGIONALI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONFEDERALI DEI PENSIONATI SI TROVANO QUI: 394 PIEMONTE PROV. BOLZANO Spi-Cgil Via Pedrotti, 5 – 10152 Torino tel.: 011/2442485 - fax: 011/2442262 Fnp-Cisl Via Manara, 7 – 10133 Torino tel.: 011/6600126 - fax: 011/6603173 Uilp-Uil Via Bologna, 11 – 10152 Torino tel.: 011/2417173 - fax: 011/2417139 Spi-Cgil Via Roma, 79 - 39100 Bolzano tel.: 0471/926455 - fax: 0471/926457 Fnp-Cisl Via Amba Alagi, 26 – 39100 Bolzano tel.: 0471/264577 - fax: 0471/264258 Uilp-Uil Via Roma 84/c – 39100 Bolzano tel.: 0471/932475 - fax: 0471/932475 VALLE D’AOSTA VENETO Spi-Cgil Via Binel, 24 – 11100 Aosta tel.: 0165/271620 - fax: 0165/271680 Fnp-Cisl Via S. Martin de Corleans, 55 – 11100 Aosta tel.: 0165/368427 - fax: 0165/31031 Uilp-Uil Viale Garibaldi, 23 – 11100 Aosta tel.: 0165/41866 - fax: 0165/262437 Spi-Cgil Via Peschiera, 5 – 30174 Venezia – Mestre tel.: 041/5497811 - fax: 041/974331 Fnp-Cisl Via Piave, 7 – 30172 Venezia – Mestre tel.: 041/5330819 - fax: 041/5330824 Uilp-Uil Via Bembo, 2 – 30172 Venezia – Mestre tel.: 041/2905416 - fax: 041/5315219 LIGURIA FRIULI – V. G. Spi-Cgil Via S. Giovanni d’Acri, 6 - 16152 Genova tel.: 010/6028371 - fax: 010/6028370 Fnp-Cisl P.zza Campetto, 7 int. 4/a – 16123 Genova tel.: 010/2770674 - fax: 010/2770674 Uilp-Uil P.za Colombo, 4/9 – 16121 Genova tel.: 010/586875-6-7 - fax:010/588026 Spi-Cgil Via Vidali, 1 – 34131 Trieste tel.: 040/6760311 - fax: 040/6760307 Fnp-Cisl Via Cussignacco, 49 – 33100 Udine tel.: 0432/503903 - fax: 0432/509497 Uilp-Uil C/o Uil - Via Polonio, 5 - 34100 Trieste tel.: 040/361663 - fax: 040/367803 LOMBARDIA EMILIA – ROMAGNA Spi-Cgil Via dei Transiti, 21 – 20127 Milano tel.: 02/2885831 - fax: 02/26825232 Fnp-Cisl V.le Italia, 2 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi) tel.: 02/241011700/1 - fax 02/241011710 Uilp-Uil Via Campanini, 7 – 20124 Milano tel.: 02/67110-1 - fax: 02/671102450 Spi-Cgil Via Marconi, 69 – 40122 Bologna tel.: 051/294742 - fax: 051/251347 Fnp-Cisl Via Milazzo, 16 – 40121 Bologna tel.: 051/256856 - fax: 051/251140 Uilp-Uil Via Malvasia, 6/2a – 40131 Bologna tel.: 051/551172 - fax: 051/551437 PROV. TRENTO TOSCANA Spi-Cgil Via Muredei, 8 – 38100 Trento tel.: 0461/303911 - fax: 0461/935176 Fnp-Cisl Via Verdi, 10/1 – 38100 Trento tel.: 0461/981885 - fax: 0461/985309 Uilp-Uil Via Matteotti, 20/1 - 38100 Trento tel.: 0461/376115 - fax: 0461/376145 Spi-Cgil Via Pier Capponi, 7 – 50132 Firenze tel.: 055/50361 - fax: 055/5036300 Fnp-Cisl Via Benedetto Dei 2/a – 50127 Firenze tel.: 055/4392218 - fax: 055/4392253 Uilp-Uil Via Alamanni, 25 – 50123 Firenze tel.: 055/291972 - fax: 055/211853 MARCHE Spi-Cgil Via I Maggio, 142/a – 60131 Ancona tel.: 071/285741 - fax: 071/2857400 Fnp-Cisl Via dell’Industria, 17 – 60127 Ancona tel.: 071/505217 - fax: 071/2814030 Uilp-Uil Via 25 Aprile, 37/a – 60125 Ancona tel.: 071/2275390 - fax: 071/2275380 UMBRIA Spi-Cgil Via Bellocchio, 26 – 06128 Perugia tel.: 075/506981 - fax: 075/5002964 Fnp-Cisl Via Campo di Marte 4/m-5 – 06124 Perugia tel.: 075/5051698 - fax: 075/5009163 Uilp-Uil Via R. d’Andreotto, 13 – 06100 Perugia tel.: 075/5732783 - fax: 075/5732812 LAZIO Spi-Cgil Via Ricasoli, 7 – 00185 Roma tel.: 06/4474001 - fax: 06/491932 Fnp-Cisl Via Alessandria, 26 – 00198 Roma tel.: 06/44254001 - fax: 06/44265371 Uilp-Uil Via Cavour, 228/c – 00184 Roma tel.: 06/4740392 - fax: 06/4747055 ABRUZZO Spi-Cgil Via B. Croce, 108 – 65126 Pescara tel.: 085/45431 - fax: 085/4543351 Fnp-Cisl Via Dei Sanniti, 18 – 65127 Pescara tel.: 085/61043 - fax: 085/4516589 Uilp-Uil Via Venezia, 28 – 65100 Pescara tel.: 0863/411847 - fax: 0863/445366 MOLISE Fnp-Cisl Via A. Depretis, 102 – 80133 Napoli tel.: 081/5511818 - fax: .081/5515385 Uilp-Uil Corso A. Lucci, 121 – 80142 Napoli tel.: 081/19562113 - fax: 081/19562325 PUGLIA Spi-Cgil Via Vincenzo Calace, 4 – 70123 Bari tel: 080/5748626 - fax: 080/5748630 Fnp-Cisl Via Spalato, 2 int. E – 70121 Bari tel.: 080/5588033 - fax: 080/5588665 Uilp-Uil Corso Italia, 43/B – 70100 Bari tel.: 080/5231040 - fax: 080/5231155 BASILICATA Spi-Cgil Via Bertazzoni, 86 – 85100 Potenza tel: 0971/301111 - fax: 0971/37309 Fnp-Cisl Corso XVIII Agosto, 28 – 85100 Potenza tel.: 0971/36127 - fax: 0971/410470 Uilp-Uil Via del Gallitello, 221 – 85100 Potenza tel.: 0971/441093 - fax: 0971/34092 CALABRIA Spi-Cgil Via Massara, 22 – 88100 Catanzaro tel.: 0961/778410 - fax: 0961/778447 Fnp-Cisl Via Del Mare, 50 – 88046 Lamezia T. (CZ) tel.: 0968/411370 - fax: 0968/53865 Uilp-Uil Via Italia, 19 – 88100 Catanzaro tel.: 0961/727457 - fax: 0961/727457 SICILIA Spi-Cgil Via Cavour, 106 – 90133 Palermo tel.: 091/588277 - fax: 091/582071 Fnp-Cisl Via Nicolò Garzilli, 62 – 90141 Palermo tel.: 091/6252175 - fax: 091/6252363 Spi-Cgil Via T. Mosca, 11 – 86100 Campobasso tel.: 0874/484628 - fax: 0874/629867 Fnp-Cisl Via Ziccardi, 10 - 86100 Campobasso tel.: 0874/478735 - fax: 0874/478739 Uilp-Uil Corso Bucci, 28 86100 Campobasso tel.: 0874/94717 - fax: 0874/94717 Uilp-Uil Via Enrico Albanese, 19, – 90139 Palermo tel.: 091/6090266 - fax: 091/6090946 CAMPANIA Uilp-Uil Via Po, 1 (angolo Viale Elmas) – 09100 Cagliari tel.: 070/283449 - fax: 070/283451 Spi-Cgil Via Torino, 16 – 80142 Napoli tel.: 081/260378 - fax: 081/260162 SARDEGNA Spi-Cgil Viale Monastir, 35 – 09122 Cagliari tel.: 070/2795316 - fax: 070/2795210 Fnp-Cisl Vico 2’ XX Settembre, 1 – 09125 Cagliari tel.: 070/663103 - fax: 070/658732 395 396 Indice alfabetico 397 accompagnamento, indennità di - per gli invalidi civili totali ................... 330 - ai ciechi assoluti .................................. 331 adeguamento al costo della vita ................... 335 aliquota - contributiva in caso di opzione............... 76 - di trasformazione nel sistema contributivo ........................ 69 - di trasformazione nel sistema retributivo dipendenti dello Stato ............... 67, 68, 69 - di trasformazione nel sistema retributivo ex II PP Ministero del tesoro ...................................... 62, 69 - IRPEF ................................................. 177 - percentuale di variazione dell’indice del costo della vita ............................. 339 anzianità - contributiva........................................... 44 - pensione di ........................................ 195 assegni familiari............................................ 128 assegno - di invalidità ....................................... 203 - vitalizio............................................... 334 - a vita per i ciechi civili parziali ............ 284 - al nucleo familiare .............................. 133 - di assistenza per - invalidi civili parziali........................ 280 - sociale ............................................... 255 - sociale sostitutivo delle prestazioni INVCIV....................... 288 assistenza, assegno di - invalidi civili parziali ........................... 280 assoluti, ciechi civili ....................................... 277 aumento - prestazioni INVCIV e sostitutive............ 293 - della pensione sociale....................243, 305 398 bonus fiscale per i pensionati al minimo......... 190 calcolo della pensione - contributivo........................................... 45 - in caso di opzione per il sistema contributivo........................................... 46 - misto .................................................... 48 - retributivo............................................. 44 ciechi civili ............................................. 269 civili - ciechi .................................................. 269 - mutilati e invalidi ............................... 269 codici - delle sedi INPS ................................... 384 - delle organizzazioni sindacali ............. 385 - delle pensioni INPS ............................ 388 coefficienti - di capitalizzazione ................................ 71 - di rivalutazione della retribuzione pensionabile.......................................... 72 - di trasformazione del montante contributivo........................................... 69 combattenti, ex............................................. 226 comunicazione, indennità di ......................... 333 contributi - da riscatto............................................. 92 - figurativi............................................... 90 - obbligatori ............................................ 80 - volontari............................................... 88 costo della vita.............................................. 335 cumulo - delle pensioni con i redditi da lavoro ... 102 - di più indennità integrative speciali .... 122 decorrenza della pensione di anzianità .......... 201 detrazioni d’imposta - per familiari a carico........................... 186 - per lavoro dipendente e assimilati ........ 185 disabili, prestazioni economiche in favore dei .. 269 equivalenti, lavoratori (pensione di anzianità) .. 196 età pensionabile............................................ 191 ex combattenti.............................................. 226 famiglia, trattamenti di - assegni familiari ................................ 128 - assegno al nucleo familiare ................ 133 figurativi, contributi......................................... 90 finestre (c. d.) di decorrenza della pensione di anzianità...................... 201 frequenza, indennità di ................................ 283 gestioni italiane di previdenza - complementare ................................... 173 - obbligatoria ........................................ 168 guerra, pensione di ....................................... 230 importo aggiuntivo 300.000 lire.................... 190 imposta sul reddito delle persone fisiche ........ 177 inabilità, pensione di ..................................... 203 incremento della maggiorazione sociale .......... 222 indennità - di accompagnamento ai ciechi assoluti .................................. 331 - di accompagnamento per gli invalidi civili totali............................... 330 - di comunicazione ................................ 333 - di frequenza ....................................... 283 - integrativa speciale .............................. 341 - speciale per i ciechi parziali................. 332 indennità integrativa speciale - cumulo ............................................... 122 - su pensioni dec. fino 1.7.88 ................ 341 - su pensioni dec. dal 1.7.88.................. 342 INPS, tutte le sedi.......................................... 384 integrazione al trattamento minimo............... 215 interessi legali............................................... 176 invalidi civili.................................................. 269 invalidità, trattamenti di................................ 203 IRPEF - normativa fino al 2002 ....................... 184 - normativa fino al 2004 ....................... 187 - normativa vigente............................... 177 - imposta mensile sulle pensioni ............ 180 - imposta annua sulle pensioni............... 182 limite di reddito per il diritto a - assegni familiari.................................. 129 - assegno a vita..................................... 284 - assegno di assistenza invalidi civili parziali ....................................... 281 limite di reddito per il diritto a - assegno di invalidità............................ 207 - assegno sociale ................................... 260 - aumento della pensione sociale ... 250, 305 - aumento delle prestazioni INVCIV e sostitutive ........................................ 293 - importo aggiuntivo 300.000 lire ........ 190 - incremento ........................................ 323 - indennità di frequenza ........................ 283 - integrazione al minimo ass. invalidità . 206 - integrazione altre pensioni .................. 218 - maggiorazione AS...................... 263, 305 - maggiorazione INVCIV......................... 286 - maggiorazione sociale pensione........... 224 - pensione ai superstiti........................... 214 - pensione di guerra .............................. 240 - pensione di invalidità .......................... 206 - pensione invalidi civili totali ................ 275 - pensione ciechi civili.................... 275, 277 - pensione sociale .................................. 247 - tutte le prestazioni .............................. 346 limite massimo - di reddito pensionabile .......................... 71 - di retribuzione imponibile...................... 70 - di retribuzione pensionabile................... 74 limite minimo - di retribuzione giornaliera imponibile............................................. 86 - di retribuzione settimanale per l’accredito dei contributi .................. 96 maggiorazione - del trattamento INVCIV........................ 286 - dell’assegno sociale..................... 257, 310 - ex combattenti.................................... 226 - sociale della pensione.......................... 222 maggiorazioni convenzionali dell’anzianità contributiva ......................... 97 minimo, trattamento ..................................... 215 mutilati e invalidi civili .................................. 269 399 nucleo familiare - assegno per ........................................ 133 obbligatori, contributi ...................................... 80 opzionale, pensione sociale............................ 334 opzione per il sistema contributivo................... 46 organizzazioni sindacali convenzionate con l’INPS, sigle e codici.......................... 385 parziali, ciechi civili ....................................... 274 parziali, mutilati e invalidi civili..................... 271 pensionabile - età...................................................... 191 - retribuzione .......................................... 44 pensione - ai superstiti......................................... 210 - di anzianità......................................... 195 - di guerra ............................................ 230 - di inabilità .......................................... 203 - di inabilità per gli invalidi civili totali ... 274 - di invalidità ....................................... 205 - di reversibilità..................................... 210 - di vecchiaia......................................... 191 - indiretta.............................................. 210 - maggiorazione sociale della................. 222 - non reversibile per i ciechi civili e sordomuti ................................ 274, 277 - sociale ................................................ 241 - supplementare .................................... 209 - supplemento di ................................... 208 pensione sociale opzionale............................. 334 pensione sociale sostitutiva delle prestazioni INVCIV................................... 288 pensioni, tutte le sigle ................................... 388 perequazione automatica .............................. 335 rilevanze....................................................... 346 400 riscatto, contributi da ..................................... 92 sedi - dell’INPS............................................. 384 - regionali delle organizzazioni SPI, FNP e UILP................................... 394 sigle - delle pensioni INPS.............................. 388 - delle organizzazioni sindacali convenzionate con l’INPS ................... 385 sindacati convenzionati con l’INPS, sigle e codici ........................................... 385 sociale - assegno .............................................. 255 - maggiorazione.................................... 222 - pensione ............................................. 241 sordomuti ..................................................... 274 sostitutiva, pensione sociale........................... 288 sostitutivo, assegno sociale ............................ 288 speciale - indennità ai ciechi parziali................... 332 - indennità integrativa........................... 341 tasse............................................................. 177 totali, mutilati e invalidi civili ........................ 274 totalizzazione dei periodi assicurativi .............. 94 trattamenti di famiglia - assegni familiari.................................. 128 - assegno al nucleo familiare ................. 133 trattamenti di invalidità................................. 203 trattamento minimo ...................................... 215 vecchiaia, pensione di.................................... 191 vita, adeguamento al costo della .................. 335 vitalizio, assegno........................................... 334 volontari, contributi......................................... 88 401 Importi e limiti di reddito calcolati in via DEFINITIVA per il 2006 Prestazione denominazione Integrazione al trattamento minimo Titolare specifica decorrenza <1994 decorrenza =1994 decorrenza >1994 assegno invalidità cristall. al 30.9.83 denominazione specifica art. 1, c. 182, L 662/96 60 65 Maggiorazione sociale pensione Importo aggiuntivo pensioni al minimo Pensione sociale Pensione sociale sostitutiva Aumenti L 448/98 e 488/99 Assegno sociale Assegno sociale sostitutivo Aumenti L 448/98 e 488/99 Maggiorazione dell'assegno sociale Pensione d'inabilità Assegno mensile di assistenza Pensione non reversibile Maggiorazione prestazioni INVCIV invalidi civili e sordomuti nati prima del 1931 totali parziali tutti invalidi civili e sordomuti nati dopo il 1930 titolari di assegno sociale totali parziali tutti invalidi civili sordomuti mutilati e inv. civ., sordomuti Pensione non reversibile ciechi civili Assegno a vita Maggiorazione prestazioni INVCIV Aumento L 448/98 Aumento MAS Indennità di accompagnamento e simili ciechi civili nati prima del 1931 Riduzione per redditi pensione ai superstiti 402 Riduzione per redditi da lavoro assegno d'invalidità totali parziali tutti assoluti (NR) assoluti (R) parziali 1/20 parziali 1/10 tutti assoluti (NR) ass. ric. e parziali ciechi civili nati dopo il 1930 65 65 65 65 65 65 65 65 65 < 65 < 65 < 65 < 65 < 65 < 65 < 65 < 65 65 65 65 65 mutilati e invalidi civili totali sordomuti ciechi Incremento al “milione” Sospensione IO decorrenza <7/84 età parziali assoluti 60/70 titolari che lavorano aliquota di perequazione 1,7% Importo trattamento mensile annuo fino a fino a fino a 427,58 427,58 427,58 5.558,54 5.558,54 5.558,54 fino a 154,19 25,83 82,64 11,92 314,58 243,71 243,71 70,87 381,72 310,85 310,85 70,87 12,92 238,07 238,07 238,07 10,33 257,47 238,07 238,07 176,67 10,33 46,47 60,23 60,23 12,92 450,78 226,53 164,96 689,56 551,35 2.004,47 335,79 1.074,32 154,94 4.089,54 3.168,23 3.168,23 921,31 4.962,36 4.041,05 4.041,05 921,31 167,96 3.094,91 3.094,91 3.094,91 134,29 3.347,11 3.094,91 3.094,91 2.296,71 134,29 604,11 782,99 782,99 167,96 5.409,36 2.718,36 1.979,52 8.274,72 7.167,55 fino a nessuna al 75% al 60% al 50% nessuna al 75% al 50% Limite di reddito annuo individuale coniugale fino a da - a da - a oltre fino a da - a oltre 11.117,08 11.117,08 11.117,08 9.924,72 11.117,08 5.894,33 6.632,86 8.337,81 4.089,54 13.973,26 4.089,54 4.089,54 4.962,36 13.973,26 4.962,36 4.962,36 5.130,32 13.973,26 4.089,54 13.973,26 5.096,65 13.973,26 13.973,26 13.973,26 6.717,94 5.096,65 3.951,22 3.951,22 4.824,04 4.992,00 7.167,55 16.675,62 16.675,62 22.234,16 27.792,70 27.792,70 22.234,16 27.792,70 27.792,70 27.792,70 22.234,16 14.887,08 10.856,69 11.595,22 16.675,62 14.091,72 14.091,72 9.924,72 9.924,72 10.688,86 10.655,19 10.655,19 13.953,40 13.953,40 9.786,40 10.550,54 12.129,91 -