La Legge n. 240/2010 tra autonomia e
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La Legge n. 240/2010 tra autonomia e
La Legge n. 240/2010 tra autonomia e centralizzazione Il quadro giuridico di riferimento Prof. Remo Morzenti Pellegrini Università degli Studi di Bergamo [email protected] Le fonti normative di riferimento nel sistema universitario La complessità del sistema E’ stato spesso segnalato come vi sia una notevole complessità normativa in materia di disciplina del sistema universitario. Esistono più fonti e di grado diverso che, spesso, si sovrappongono e rendono difficile, in qualche caso, l’interpretazione e applicazione delle fonti stesse. A maggior ragione diviene indispensabile, all’indomani dell’approvazione della legge n. 240/2010 che, a sua volta, rinvia al Governo (che dovrà intervenire con decreti legislativi e regolamenti) e al Ministro dell’istruzione, univ. e ricerca (che interverrà con regolamenti ministeriali e atti amministrativi) la piena attuazione delle disposizioni in essa contenuta, avviare una riflessione sulla nuova disciplina. Art. 33 Cost., comma 6 Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Così facendo si è superata la concezione sottesa al Testo unico del 1933, a favore di un’autonomia ordinamentale, cioè a favore della capacità di adottare norme che già di per sé formino un ordinamento. Verso una riforma organica del sistema universitario? La relazione al “ddl Gelmini” A.S. 1905, affermava che “il disegno di legge, che si inserisce nel più vasto progetto di revisione dell’assetto delle pubbliche amministrazioni secondo principi di efficacia e di efficienza, intende ridisegnare i tratti fondamentali del sistema universitario, con l’obiettivo di adeguarlo alle nuove istanze che provengono da una società in costante sviluppo, anche in relazione all’ampliamento dello spazio culturale e scientifico di riferimento”. La riforma della governance e il cammino dell’autonomia universitaria La riforma è stata avviata dalla legge 168/1989 ed è stata successivamente scandita: • dalla riforma degli ordinamenti didattici (legge 341/1990) • dalla disciplina del sistema di diritto allo studio (legge 390/1991) • dalle regole di programmazione del sistema (legge 245/1990) Il disegno riformistico è poi proseguito con la: • disciplina dell’autonomia finanziaria (legge 537/1993) • disciplina dell’autonomia didattica (leggi Bassanini 59 e 127 del 1999 e Dm 509/99) • revisione del sistema di reclutamento dei docenti (legge 210/1998) L. n. 240/2010, art. 1, comma 2 In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al Titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna Università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità. Autonomia • normativa; • organizzativa; • finanziaria e contabile; • didattica e scientifica. Autonomia • • Autonomia normativa: capacità di darsi un ordinamento mediante l'emanazione di norme (che hanno la stessa efficacia delle norme emanate dallo Stato). • STATUTI: manifestazioni primarie di autonomia • REGOLAMENTI: manifestazioni secondarie/attuative dell’autonomia primaria Autonomia organizzativa: indica l'indipendenza di alcune figure soggettive rispetto ad altre figure omogenee (Ministro). Dobbiamo ripartire dai principi della l. n. 168/1989 La L. n. 168/1989 riconosce alle Università autonomia: Ø Ø Ø Ø Ø didattica scientifica organizzativa finanziaria e contabile ed anche la facoltà di dotarsi di propri ordinamenti autonomi (statuti e regolamenti). L. n. 168/1989 (attuativa dell’art. 33 Cost.) Art. 6 – Autonomia delle Università 1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti. 2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare. L. n. 168/1989 Art. 6 – Autonomia delle Università 3. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. L. n. 168/1989 Art. 6 – Autonomia delle Università 4. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca: a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria; b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative. L. n. 168/1989 Art. 6 – Autonomia delle Università 5. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione. Università quale espressione di «Autonomia funzionale» • Si caratterizza cioè per una propria forma di autonomia sia dall’amministrazione statale, sia dalle amministrazioni territoriali, cui il legislatore può attribuire, trasferire o delegare sia l’esercizio di funzioni di interesse generale, sia l’assolvimento di funzioni amministrative. Questo tipo di autonomia si può anche intendere quale complesso di situazioni giuridiche, riconosciute dall’ordinamento ad una determinata comunità non territoriale intorno a funzioni delimitate, allo scopo di garantire l’indipendenza di quella comunità (nella forma dell’autoamministrazione) ed un migliore esercizio della funzione. • Vi è, in definitiva, una salvaguardia della “libertà” della collettività di cui l’ente è esponenziale. L. n. 240 /2010, art. 2, comma 1 Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'art. 33 della Costituzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo. Lo statuto universitario nel sistema delle fonti FONTE SPECIALE (detta criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi. Inoltre disciplina l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio). DA ESSO POSSONO SCATURIRE FONTI PRIMARIE, SUBPRIMARIE E SECONDARIE; Regolamenti di Ateneo Attuano, eseguono, le disposizioni statutarie Esempi: Regolamento generale d'Ateneo, Regolamento sulla didattica, Regolamento sul reclutamento del personale docente e ricercatore, Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, Regolamenti interni d'ateneo e delle singole strutture, sugli acquisti, sul trattamento dei dati personali, sui dottorati, elettorale, ecc. La «separazione» fra politica e amministrazione (D.Lgs. 165/2001) • Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. • Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati (art.4). Principio di separazione delle competenze applicato alla L. n. 240/2010 Il modello configurato dalla legge n. 240 del 2010, con riferimento ai rapporti tra gli organi di governo delle università, può legittimamente definirsi di “interconnessione” e, in realtà, più che di separazione, può ora parlarsi di una “differenziazione” di ruoli, nell’ambito di un sistema, il quale, pur espressione di una logica d'insieme che ne definisca gli elementi "portanti", consente doverosamente la praticabilità di soluzioni operative differenziate in relazione alle specifiche caratteristiche e ai peculiari scopi che ogni singolo Ateneo può e deve prefigurarsi. Principio di distinzione/separazione delle competenze In sostanza, pur mantenendo i due “tradizionali” organi di governo degli Atenei, si è posta l'esigenza di distinguerne "in modo netto" le funzioni: • al Senato Accademico è stato riservato il compito di rappresentare le istanze scientifiche e accademiche • il Consiglio di Amministrazione avrà il compito di definire le linee di indirizzo per la pianificazione strategica dell'Ateneo nel suo complesso e di assicurare una corretta e prudente gestione ispirata agli interessi generali. • Al Rettore, oltre alla legale rappresentanza dell’Ente, sono attribuite funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche e la responsabilità del perseguimento delle finalità dell‘Ateneo. Governance nella L. n. 240/2010 • MODELLO STANDARD • MODELLO “PERSONALIZZATO”: per le università che abbiano conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, le quali possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica. Legenda Organi di governo Organi ausiliari, di valutazione e controllo interno Organi di gestione Presiede, elegge, definisce gli obiettivi Regola, verifica, dà indicazioni Requisiti di dimensione o composizione MODELLO “STANDARD” Consiglio di Amministrazione Senato Accademico Il cd. primo livello della governance • La riforma ha riservato al Senato Accademico, organo elettivo e rappresentativo della comunità accademica, il compito di rappresentare le istanze scientifiche e accademiche (avanza proposte e pareri obbligatori in materia di didattica ricerca, servizi agli studenti, approva il regolamento di ateneo e il codice etico, esprime parere sul bilancio di previsione, annuale e triennale e c/consuntivo). • Il Consiglio di Amministrazione, obbligatoriamente aperto anche a membri esterni e nominato con criteri di “professionalità” è chiamato ad assumere il compito di definire le linee di indirizzo per la pianificazione strategica dell'Ateneo nel suo complesso e di assicurare una corretta e prudente gestione finanziaria ispirata agli interessi generali. • Le nuove modalità di designazione del CdA risultano volte ad attenuare sia il principio di rappresentanza della comunità scientifica, sia il principio di autogoverno. MODELLO “STANDARD” Rettore Il ruolo del Rettore risulta rafforzato, divenendo, il medesimo, organo centrale dell'intero processo decisionale in una chiave non solo di indirizzo, ma anche operativa e gestionale. Il nuovo assetto di governance si basa su un nuovo binomio Consiglio di Amministrazione-Rettore: il primo, dotato di competenze gestionali; il secondo, di derivazione accademica, competente per le scelte strategiche. MODELLO “STANDARD” “Contrappesi” • Previsione normativa del mandato unico per il Rettore, di sei anni e non rinnovabile; • Previsione del diritto del Senato Accademico di proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore stesso, dopo che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del suo mandato. Tale strumento di garanzia, attivabile dalla maggioranza di due terzi nei casi in cui il Senato Accademico ritenga che l'operato del Rettore non sia più corrispondente agli orientamenti del corpo elettorale che lo ha espresso, costituisce un elemento che ancora lega il Rettore alla comunità scientifica che lo ha eletto e che deve continuativamente nutrire fiducia nel suo operato. MODELLO “STANDARD” Sistema di controllo Il controllo viene svolto su di un duplice fronte: • interno: tramite il Nucleo di Valutazione, ovvero un organo interno all’Ateneo, i cui membri devono però essere in prevalenza esterni, in raccordo con un livello. • esterno e centralizzato: facente capo ad un’Agenzia nazionale autonoma con personalità giuridica di diritto pubblico (ANVUR), che ha la funzione di valutare la qualità dei processi di gestione, formazione e ricerca delle università, anche ai fini della distribuzione delle risorse. MODELLO “STANDARD” Semplificazione articolazione interna Il cd. secondo livello della governance • Individuazione nei nuovi Dipartimenti dell’unica sede deputata a svolgere sia funzioni didattiche sia di ricerca, cumulando le competenze attribuite prima della riforma a Facoltà e Dipartimenti. Non solo, mai Dipartimenti si riappropriano, di fatto, di una centralità (unici organi di Ateneo dotati di un’assemblea di tutti gli afferenti) • Previsione della possibilità di istituire, tra più Dipartimenti, “strutture di raccordo”, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni in numero non superiore a dodici. MODELLO “STANDARD” Semplificazione articolazione interna • Il Dipartimento si rapporta con il Consiglio di amministrazione per quanto riguarda le scelte che impattano sull'allocazione delle risorse, le quali risultano condizionate da una condivisione a livello centrale (esempio, chiamata di nuovi docenti). • Spettano inoltre al Dipartimento, o anche alle eventuali “strutture di raccordo”, le principali decisioni in tema di didattica e ricerca, dovendosi questo porre in relazione, in questo caso, con il Senato Accademico, cui viene esplicitamente attribuita una funzione di coordinamento con i dipartimenti e le strutture di raccordo per la razionalizzazione dell’attività didattica. MODELLO “STANDARD” Semplificazione articolazione interna – Limiti dimensionali A livello di governance, tali previsioni riguardano, in primo luogo, gli organi collegiali: • Consiglio di amministrazione: composto da un massimo di undici membri, con un minimo di 2 o 3 consiglieri esterni all’Ateneo (a seconda che la dimensione scelta sia minore o uguale a 11 componenti). Ne deriva che i nuovi Consigli avranno più dimensioni non più decise autonomamente da ciascun Ateneo, ma tendenzialmente molto più contenute e standardizzate. • Senato Accademico: vengono imposti dei limiti numerici, in funzione della dimensione dell’Ateneo, con un tetto massimo di 35 membri (e una determinata composizione tra i suoi membri). MODELLO “STANDARD” Semplificazione articolazione interna – Limiti dimensionali La riforma stabilisce anche la presenza di un numero minimo di docenti afferenti a ciascun Dipartimento (35 docenti per dipartimento per le università con meno di mille docenti, 40 per quelle con almeno mille) sulla base di "settori scientifico-disciplinari omogenei". Bilanciamento tra autonomia e accentramento In conclusione, sembra potersi affermare come nel bilanciamento tra autonomia universitaria (costituzionalmente garantita) e competenza statale (intesa come spazi di intervento del legislatore statale), la prima, anziché imporre un adeguamento dei principi e dei metodi della legislazione, ne venga condizionata in modo evidente.