protocollo di intesa volontario riguardante i serbatoi interrati a parete

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protocollo di intesa volontario riguardante i serbatoi interrati a parete
PROTOCOLLO DI INTESA VOLONTARIO RIGUARDANTE I SERBATOI INTERRATI A
PARETE SEMPLICE DESTINATI AD USO CIVILE (RISCALDAMENTO) INSISTENTI
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO.
TRA
Il Comune di Milano nella persona del Direttore pro tempore del Settore Ambiente ed
Energia
E
-
A.R.P.A.;
ASSOPETROLI;
ASSOEDILIZIA;
A.N.A.C.I. – Amministratori di Condominio;
F.N.A. – Federamministratori;
U.P.P.I.;
Visto:
⇒ il Regolamento di Igiene Tipo del Comune di Milano - Titolo II° - Revisione 1997, e in
particolare l’Articolo 2.2.7;
premesso che:
1. il parco serbatoi interrati destinati ad uso civile insistenti sul territorio del Comune di
Milano è di circa 11.000 unità, di cui circa 2.000 dismessi, circa 1.500 installati in data
sconosciuta, circa 5.000 installati prima del 1970 (dati censimento ASL del 1996 sulla
base delle notifiche pervenute);
2. è possibile operare su detti serbatoi solo nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15
ottobre (16 settimane escludendo agosto), privo di accensione degli impianti di
riscaldamento e, nella quasi totalità degli impianti, per l’impossibilità di disporre di un
secondo serbatoio a servizio del medesimo impianto di riscaldamento;
3. nell’area milanese, attualmente, operano meno di 10 aziende strutturate e qualificate
per l’effettuazione delle prove di tenuta e solo 5 aziende qualificate per il risanamento
dei serbatoi;
4. nel periodo primaverile - estivo,
coincidente con l’inattività degli impianti di
riscaldamento, tali aziende potrebbero eseguire solo circa 1.200 interventi di prove di
tenuta e circa 400 interventi di risanamento di serbatoi;
5. è pertanto possibile e auspicabile procedere secondo un programma di interventi
articolato e progressivo che permetta di raggiungere i seguenti obiettivi in ordine di
priorità:
5.1. messa in sicurezza permanente o eventuale rimozione dei serbatoi dismessi;
5.2. controllo della tenuta, anche con metodiche speditive, dei serbatoi a partire da
quelli più vecchi o installati in data sconosciuta;
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5.3. risanamento dei pozzetti di accesso e loro impermeabilizzazione;
5.4. controllo della tenuta con metodiche strumentali dei serbatoi come da punto 5.2.;
5.5. risanamento temporaneo o definitivo dei serbatoi;
5.6. sostituzione serbatoi obsoleti con serbatoi a doppia parete o in bacino di
contenimento ispezionabile;
6. la grande maggioranza dei serbatoi in uso è monitorata per via diretta e/o indiretta
dalle Aziende aderenti all’Assopetroli, Associazione che raggruppa operatori del
settore della gestione e della manutenzione degli impianti termici;
7. i titolari degli impianti di riscaldamento e dei serbatoi risultano ancora poco
sensibilizzati alla applicazione delle nuove norme per i serbatoi interrati ad uso civile,
previste dall’attuale Regolamento di Igiene;
8. che gli stessi titolari di impianti, nell’ultimo decennio, hanno affrontato altri investimenti
per adeguamenti normativi relativi a certificati di prevenzione incendi, impianti elettrici,
sicurezza operatori, ecc…;
9. è volontà di:
- ASSOPETROLI, Federazione Nazionale Commercio Petroli;
- A.N.A.C.I., Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari;
- ASSOEDILIZIA, Associazione Milanese della Proprietà Edilizia;
- F.N.A. - FEDERAMMINISTRATORI, Federazione Nazionale Amministratori
Immobiliari;
- U.P.P.I., Unione Piccoli Proprietari Immobiliari;
quali parti coinvolte, in nome, per conto e nell’interesse dei soggetti loro associati,
collaborare con ARPA – Dipartimento Città di Milano - e con il Comune di Milano Settore Ambiente e Energia - al fine di evitare degenerazioni che possano comportare
anche minime situazioni di rischio per la salute dei cittadini, per l'ambiente nonché
perdite di carattere economico;
10. ai fini del presente accordo, si intende per:
10.1 messa in sicurezza permanente: una serie di azioni al fine di mantenere in sito
senza limiti di tempo serbatoi dismessi; essa consiste in: bonifica interna; prova
di tenuta; in caso di esito sfavorevole della stessa prova di tenuta, indagine
ambientale con attivazione della procedura prevista al punto "Perdite dai
serbatoi"; eventuale sigillatura del passo d'uomo del serbatoio o riempimento
dello stesso con ghiaia;
10.2 dismissione: stato di inidoneità funzionale del serbatoio (disconnessione dalle
tubazioni di carico/scarico, distacco della pompa): questo comporta, di norma, la
messa in sicurezza permanente del serbatoio entro 12 mesi o, in alternativa,
l’eventuale rimozione;
10.3 risanamento temporaneo: l’applicazione di un rivestimento anticorrosione sulle
pareti interne del serbatoio in materiale che sia compatibile con il liquido
contenuto, con uno spessore minimo di 2,5 mm o sistemi equivalenti di
riconosciuta idoneità;
10.4 risanamento definitivo: la realizzazione, all’interno del serbatoio esistente, di
una parete in materiale composito compatibile con il liquido contenuto con
intercapedine dotata di monitoraggio in continuo delle perdite. All’atto della
verifica di integrità strutturale, con eventuale giudizio di recuperabilità, e
dell’operazione di risanamento e relativo collaudo, il responsabile della ditta
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esecutrice dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità alla norme tecniche
di riferimento relative alle operazioni di risanamento; vanno previsti l’adozione di
idonei sistemi di monitoraggio in continuo delle perdite o sistemi equivalenti di
riconosciuta idoneità;
10.5 riutilizzo dei serbatoi dismessi: ciò potrà avvenire solo tramite operazioni
radicali di inserimento all’interno degli stessi di una parete in materiale
composito;
tutto ciò premesso, si formula il seguente programma di interventi:
ART. 1 - SERBATOI DISMESSI
1) Per i serbatoi contenenti residui di combustibile si dovrà provvedere, entro 12 mesi,
alla bonifica interna e messa in sicurezza permanente o alla eventuale rimozione del
serbatoio; entro la stessa data dovrà pervenire ad ARPA resoconto degli interventi
effettuati (attestato della Società specializzata incaricata delle operazioni e delle
verifiche effettuate, modalità di smaltimento e recapito dei rifiuti).
2) Per quelli già bonificati alla data dell’accordo, entro 12 mesi dovrà essere data
comunicazione ad ARPA degli interventi effettuati, precisandone anno e società
incaricata ed allegando, per quelli bonificati negli ultimi dieci anni, copia della
documentazione disponibile (fattura, ecc.).
3) Entro i successivi 12 mesi dovrà essere comunicato il programma per l’effettuazione
della messa in sicurezza, o della eventuale rimozione e realizzate le relative
operazioni; ARPA potrà chiedere l’effettuazione di verifiche o indagini ambientali
“speditive” (es. impiego di gas interstiziale) nonché l’esibizione della documentazione
relativa agli interventi effettuati.
4) Per i serbatoi dismessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente
accordo, entro 60 giorni dovrà pervenire ad ARPA il programma degli interventi,
indicando le modalità di messa in sicurezza permanente o la eventuale rimozione, da
effettuarsi nei successivi 12 mesi.
ART. 2 - PROVE DI TENUTA
1) Le prove di tenuta si distinguono in:
a) tipo “speditivo”: basate sul controllo differenziale del livello del combustibile con
metodiche riconosciute da ARPA;
b) tipo “strumentale”: basate sul controllo della tenuta con metodiche riconosciute da
UNICHIM, rilevabilità di almeno 0,1 l/h.
2) Con decorrenza immediata ed entro 12 mesi dalla data di stipula del presente
accordo, tutti i serbatoi interrati in esercizio saranno controllati quantomeno con le
prove di tipo “speditivo”, con esclusione degli impianti per i quali non è possibile la
fermata per il tempo necessario alla esecuzione della prova.
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3) Per i serbatoi degli impianti per i quali non è possibile la fermata, si dovrà provvedere
alla prova strumentale entro dicembre 2003; gli esiti delle prove andranno registrati sul
libretto di Centrale Termica; per i soli serbatoi non sottoposti a procedimento di
risanamento, si ripeterà annualmente la prova “speditiva” o in difetto quella
strumentale con frequenza biennale.
4) Le Società esecutrici delle prove strumentali dovranno trasmettere ad ARPA il
resoconto delle prove effettuate entro il 31 dicembre di ogni anno.
5) Tutti i serbatoi interrati a parete semplice in esercizio saranno controllati con metodica
strumentale secondo la seguente tempistica:
Serbatoi
installati
Prima del 1963 o
in
data
sconosciuta
dal 1964 al 1969
Prova di tenuta
Entro il
novembre 2002
novembre 2004
1.680
novembre 2004
novembre 2006
dal 1970 al 1972
dal 1973 al 1978
2.036
1.233
novembre 2006
novembre 2007
novembre 2008
novembre 2010
Dopo il 1978
1.058
novembre 2008
ovvero dopo il 15° anno
di vita: ogni 5 anni
novembre 2002
Ovvero ogni 5 anni dal
risanamento
novembre 2011
e dopo il 30° anno di vita
Già
risanati
(secondo le norme
vigenti)
Numero da
Censimento ASL
1.533
Risanamento
Dismissione
alla scadenza della garanzia. Nel
caso non fosse possibile reperire il
periodo di garanzia o nel caso di
serbatoi risanati da oltre 10 anni o in
difformità rispetto alle norme vigenti,
va prevista la dismissione o il
risanamento
definitivo
entro
nov.2004, previa la prescritta prova
di tenuta.
6) Gli esiti delle prove di tenuta strumentali saranno annotate sul libretto di Centrale
Termica; inoltre verrà applicata una apposita targhetta in corrispondenza del passo
d’uomo del serbatoio; infine sarà data comunicazione dell’esito della prova anche ad
ARPA, da parte delle Società incaricate, entro il 31 dicembre dell’anno di
effettuazione.
ART. 3 - RISANAMENTO DEI SERBATOI
1) Eventuali interventi di risanamento potranno essere effettuati entro i termini temporali
sopraindicati in tabella, previo esito favorevole delle prove di tenuta e di integrità
strutturale ed in conformità alle norme di buona tecnica vigenti.
2) Le relative dichiarazioni/certificazioni, nonché la certificazione di collaudo, dovranno
essere tenute a disposizione degli Organi di controllo e allegate al libretto di Centrale;
la data dell’intervento sarà annotata sulla targhetta applicata al serbatoio; entro il 31
dicembre di ogni anno sarà inviato ad ARPA, da parte del soggetto esecutore, l’elenco
degli interventi effettuati (fatti salvi gli obblighi derivanti da eventuali perdite dei
serbatoi).
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3) I serbatoi risanati dovranno essere controllati ai fini della tenuta ogni 5 anni
dall’intervento, fino alla scadenza della garanzia che non potrà superare i 10 anni.
4) E’ riconosciuto come intervento di risanamento definitivo l’inserimento all’interno del
serbatoio di una parete in materiale composito, costituente intercapedine monitorabile,
purché soddisfi i requisiti indicati in premessa (punto 10.4).
ART. 4 - PERDITE DAI SERBATOI
1)In caso di accertata perdita, dovrà essere immediatamente comunicato dalla Proprietà
ad ARPA lo stato di perdita del serbatoio.
2) Per i serbatoi dismessi si procederà nei tempi tecnici più stretti alla loro bonifica
interna e alla conseguente indagine ambientale sotto il controllo e secondo le
indicazioni da ARPA, ovvero alla loro rimozione (in caso di effettiva contaminazione
del terreno si procederà inoltre secondo la procedura di cui all’articolo successivo).
3) Per serbatoi in esercizio si procederà analogamente al punto precedente.
4) Eventuali deroghe – fatta comunque salva l’esigenza di impedire ulteriori dispersioni
nell’ambiente - potranno essere concesse nel caso di motivata impossibilità di
garantire il servizio con impianti/sistemi alternativi.
ART. 5 - CONTAMINAZIONI AMBIENTALI
1) In caso di accertata contaminazione del terreno, che rimane sul posto
successivamente all’estrazione del serbatoio, la Proprietà procederà secondo quanto
indicato all’art.17 del D.Lgs 22/1997 e del D.M. 471/1999.
2) Qualora l’intervento dovesse prevedere la rimozione di terreno inquinato per un
volume inferiore a 100 m3, potrà essere seguita la procedura semplificata di cui all’art.
13 del D.M. 471/99, nel rispetto delle indicazioni riportate nella D.G.R. 4219/2001.
ART. 6 - POZZETTI
1) Per tutti i serbatoi è prevista la impermeabilizzazione del sito di alloggiamento del
passo d’uomo; per quelli esistenti si dovrà, all'atto della prova di tenuta strumentale,
verificarne le condizioni ed in caso di rotture delle pareti o del fondo si dovrà
procedere entro i successivi 3 mesi al risanamento e ripristino.
2) Entro i termini temporali indicati dalla tabella per l’effettuazione delle prove di tenuta
strumentali, tutti i pozzetti – previo eventuale intervento di bonifica o risanamento dovranno essere impermeabilizzati.
3) L’elenco riassuntivo delle verifiche e degli interventi effettuati dovrà annualmente
pervenire entro il 31 dicembre, ad ARPA da parte della ditta o del soggetto esecutore
aderente alle Associazioni proponenti il presente accordo.
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ART. 7 - SERBATOI DI NUOVA INSTALLAZIONE
1) Dopo l’entrata in vigore del presente accordo, il soggetto che intende installare un
nuovo serbatoio interrato destinato allo stoccaggio di prodotti combustibili per uso
riscaldamento, deve mandare comunicazione all’ARPA entro il 31 dicembre dell’anno
di installazione.
2) I nuovi serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati, nel rispetto
delle norme vigenti, in modo tale da assicurare comunque:
a) il mantenimento dell’integrità strutturale durante l’esercizio;
b) il contenimento ed il rilevamento delle perdite;
c) la possibilità di eseguire i controlli previsti.
3) Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i nuovi serbatoi dovranno essere
dotati di:
a) un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso
di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;
b) una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate funzionanti in
pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite.
4) La capacità massima dei nuovi serbatoi interrati è regolata dalla vigente normativa.
5) La targa di identificazione del serbatoio deve indicare:
a) il nome e l’indirizzo del costruttore;
b) l’anno di costruzione;
c) la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio;
d) la pressione di progetto del serbatoio e dell’intercapedine.
ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI
1) Qualora venisse rilevata, da parte dei detentori, la presenza di serbatoi interrati (anche
dismessi) per i quali non risulta la presentazione della scheda così come previsto
dall’Ordinanza Sindacale del 1995, gli interessati potranno provvedere alla
regolarizzazione, senza sanzioni, purché le notifiche pervengano ad ARPA entro il 30
giugno 2002.
2) Sono riconosciute valide le prove strumentali di tenuta già effettuate prima del
presente accordo, purché eseguite in conformità alle metodiche UNICHIM; se non si è
già provveduto, di tale prova dovrà essere data comunicazione ad ARPA entro 6 mesi.
Per tali serbatoi vanno previste le prove di tenuta annuali di tipo “speditivo” e
quinquennali di tipo “strumentale”.
3) Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni ministeriali in materia purché
successive alla stipula del presente accordo.
4) Le Organizzazioni proponenti il presente accordo sensibilizzeranno i propri associati
sulle disposizioni in esso previste, rammentandone il rispetto ed evidenziando l’onere
in capo ai singoli soggetti di inoltrare entro 6 mesi dalla sottoscrizione al Settore
Ambiente e/o ad ARPA, l’elenco degli impianti rientranti nell’accordo stesso. Tale
elenco sarà annualmente aggiornato anche alla luce dei rilevamenti di cui al
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precedente punto 1. I serbatoi compresi nei citati elenchi saranno soggetti unicamente
alla disciplina prevista nel presente accordo, in deroga alle prescrizioni dell’articolo
2.2.7 del vigente Regolamento di Igiene, che l’Amministrazione Comunale si impegna
a rivedere in tempi brevi.
5) Il mancato rispetto delle clausole del presente accordo comporta l’applicazione di una
penale pari a L.200.000, in analogia a quanto previsto per l’inosservanza all’articolo
2.2.7 del vigente Regolamento Locale di Igiene – Titolo II – nei confronti dei singoli
soggetti rappresentati dalle Organizzazioni proponenti il presente accordo.
6) Per quanto non previsto nel presente accordo valgono le norme del codice civile in
materia di obbligazioni e contratti, per quanto compatibili.
7) Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti alla stipula e all’eventuale
registrazione del presente atto sono a carico delle Organizzazioni private contraenti.
p. il Comune di Milano
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
A.R.P.A.
A.N.A.C.I.
ASSOEDILIZIA
ASSOPETROLI
F.N.A. FEDERAMMINISTRATORI
U.P.P.I.
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