protocollo di intesa volontario riguardante i serbatoi interrati a parete
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protocollo di intesa volontario riguardante i serbatoi interrati a parete
PROTOCOLLO DI INTESA VOLONTARIO RIGUARDANTE I SERBATOI INTERRATI A PARETE SEMPLICE DESTINATI AD USO CIVILE (RISCALDAMENTO) INSISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO. TRA Il Comune di Milano nella persona del Direttore pro tempore del Settore Ambiente ed Energia E - A.R.P.A.; ASSOPETROLI; ASSOEDILIZIA; A.N.A.C.I. – Amministratori di Condominio; F.N.A. – Federamministratori; U.P.P.I.; Visto: ⇒ il Regolamento di Igiene Tipo del Comune di Milano - Titolo II° - Revisione 1997, e in particolare l’Articolo 2.2.7; premesso che: 1. il parco serbatoi interrati destinati ad uso civile insistenti sul territorio del Comune di Milano è di circa 11.000 unità, di cui circa 2.000 dismessi, circa 1.500 installati in data sconosciuta, circa 5.000 installati prima del 1970 (dati censimento ASL del 1996 sulla base delle notifiche pervenute); 2. è possibile operare su detti serbatoi solo nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 ottobre (16 settimane escludendo agosto), privo di accensione degli impianti di riscaldamento e, nella quasi totalità degli impianti, per l’impossibilità di disporre di un secondo serbatoio a servizio del medesimo impianto di riscaldamento; 3. nell’area milanese, attualmente, operano meno di 10 aziende strutturate e qualificate per l’effettuazione delle prove di tenuta e solo 5 aziende qualificate per il risanamento dei serbatoi; 4. nel periodo primaverile - estivo, coincidente con l’inattività degli impianti di riscaldamento, tali aziende potrebbero eseguire solo circa 1.200 interventi di prove di tenuta e circa 400 interventi di risanamento di serbatoi; 5. è pertanto possibile e auspicabile procedere secondo un programma di interventi articolato e progressivo che permetta di raggiungere i seguenti obiettivi in ordine di priorità: 5.1. messa in sicurezza permanente o eventuale rimozione dei serbatoi dismessi; 5.2. controllo della tenuta, anche con metodiche speditive, dei serbatoi a partire da quelli più vecchi o installati in data sconosciuta; P.G. 6.606.021/2001 1 di 1 5.3. risanamento dei pozzetti di accesso e loro impermeabilizzazione; 5.4. controllo della tenuta con metodiche strumentali dei serbatoi come da punto 5.2.; 5.5. risanamento temporaneo o definitivo dei serbatoi; 5.6. sostituzione serbatoi obsoleti con serbatoi a doppia parete o in bacino di contenimento ispezionabile; 6. la grande maggioranza dei serbatoi in uso è monitorata per via diretta e/o indiretta dalle Aziende aderenti all’Assopetroli, Associazione che raggruppa operatori del settore della gestione e della manutenzione degli impianti termici; 7. i titolari degli impianti di riscaldamento e dei serbatoi risultano ancora poco sensibilizzati alla applicazione delle nuove norme per i serbatoi interrati ad uso civile, previste dall’attuale Regolamento di Igiene; 8. che gli stessi titolari di impianti, nell’ultimo decennio, hanno affrontato altri investimenti per adeguamenti normativi relativi a certificati di prevenzione incendi, impianti elettrici, sicurezza operatori, ecc…; 9. è volontà di: - ASSOPETROLI, Federazione Nazionale Commercio Petroli; - A.N.A.C.I., Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari; - ASSOEDILIZIA, Associazione Milanese della Proprietà Edilizia; - F.N.A. - FEDERAMMINISTRATORI, Federazione Nazionale Amministratori Immobiliari; - U.P.P.I., Unione Piccoli Proprietari Immobiliari; quali parti coinvolte, in nome, per conto e nell’interesse dei soggetti loro associati, collaborare con ARPA – Dipartimento Città di Milano - e con il Comune di Milano Settore Ambiente e Energia - al fine di evitare degenerazioni che possano comportare anche minime situazioni di rischio per la salute dei cittadini, per l'ambiente nonché perdite di carattere economico; 10. ai fini del presente accordo, si intende per: 10.1 messa in sicurezza permanente: una serie di azioni al fine di mantenere in sito senza limiti di tempo serbatoi dismessi; essa consiste in: bonifica interna; prova di tenuta; in caso di esito sfavorevole della stessa prova di tenuta, indagine ambientale con attivazione della procedura prevista al punto "Perdite dai serbatoi"; eventuale sigillatura del passo d'uomo del serbatoio o riempimento dello stesso con ghiaia; 10.2 dismissione: stato di inidoneità funzionale del serbatoio (disconnessione dalle tubazioni di carico/scarico, distacco della pompa): questo comporta, di norma, la messa in sicurezza permanente del serbatoio entro 12 mesi o, in alternativa, l’eventuale rimozione; 10.3 risanamento temporaneo: l’applicazione di un rivestimento anticorrosione sulle pareti interne del serbatoio in materiale che sia compatibile con il liquido contenuto, con uno spessore minimo di 2,5 mm o sistemi equivalenti di riconosciuta idoneità; 10.4 risanamento definitivo: la realizzazione, all’interno del serbatoio esistente, di una parete in materiale composito compatibile con il liquido contenuto con intercapedine dotata di monitoraggio in continuo delle perdite. All’atto della verifica di integrità strutturale, con eventuale giudizio di recuperabilità, e dell’operazione di risanamento e relativo collaudo, il responsabile della ditta P.G. 6.606.021/2001 2 di 2 esecutrice dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità alla norme tecniche di riferimento relative alle operazioni di risanamento; vanno previsti l’adozione di idonei sistemi di monitoraggio in continuo delle perdite o sistemi equivalenti di riconosciuta idoneità; 10.5 riutilizzo dei serbatoi dismessi: ciò potrà avvenire solo tramite operazioni radicali di inserimento all’interno degli stessi di una parete in materiale composito; tutto ciò premesso, si formula il seguente programma di interventi: ART. 1 - SERBATOI DISMESSI 1) Per i serbatoi contenenti residui di combustibile si dovrà provvedere, entro 12 mesi, alla bonifica interna e messa in sicurezza permanente o alla eventuale rimozione del serbatoio; entro la stessa data dovrà pervenire ad ARPA resoconto degli interventi effettuati (attestato della Società specializzata incaricata delle operazioni e delle verifiche effettuate, modalità di smaltimento e recapito dei rifiuti). 2) Per quelli già bonificati alla data dell’accordo, entro 12 mesi dovrà essere data comunicazione ad ARPA degli interventi effettuati, precisandone anno e società incaricata ed allegando, per quelli bonificati negli ultimi dieci anni, copia della documentazione disponibile (fattura, ecc.). 3) Entro i successivi 12 mesi dovrà essere comunicato il programma per l’effettuazione della messa in sicurezza, o della eventuale rimozione e realizzate le relative operazioni; ARPA potrà chiedere l’effettuazione di verifiche o indagini ambientali “speditive” (es. impiego di gas interstiziale) nonché l’esibizione della documentazione relativa agli interventi effettuati. 4) Per i serbatoi dismessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente accordo, entro 60 giorni dovrà pervenire ad ARPA il programma degli interventi, indicando le modalità di messa in sicurezza permanente o la eventuale rimozione, da effettuarsi nei successivi 12 mesi. ART. 2 - PROVE DI TENUTA 1) Le prove di tenuta si distinguono in: a) tipo “speditivo”: basate sul controllo differenziale del livello del combustibile con metodiche riconosciute da ARPA; b) tipo “strumentale”: basate sul controllo della tenuta con metodiche riconosciute da UNICHIM, rilevabilità di almeno 0,1 l/h. 2) Con decorrenza immediata ed entro 12 mesi dalla data di stipula del presente accordo, tutti i serbatoi interrati in esercizio saranno controllati quantomeno con le prove di tipo “speditivo”, con esclusione degli impianti per i quali non è possibile la fermata per il tempo necessario alla esecuzione della prova. P.G. 6.606.021/2001 3 di 3 3) Per i serbatoi degli impianti per i quali non è possibile la fermata, si dovrà provvedere alla prova strumentale entro dicembre 2003; gli esiti delle prove andranno registrati sul libretto di Centrale Termica; per i soli serbatoi non sottoposti a procedimento di risanamento, si ripeterà annualmente la prova “speditiva” o in difetto quella strumentale con frequenza biennale. 4) Le Società esecutrici delle prove strumentali dovranno trasmettere ad ARPA il resoconto delle prove effettuate entro il 31 dicembre di ogni anno. 5) Tutti i serbatoi interrati a parete semplice in esercizio saranno controllati con metodica strumentale secondo la seguente tempistica: Serbatoi installati Prima del 1963 o in data sconosciuta dal 1964 al 1969 Prova di tenuta Entro il novembre 2002 novembre 2004 1.680 novembre 2004 novembre 2006 dal 1970 al 1972 dal 1973 al 1978 2.036 1.233 novembre 2006 novembre 2007 novembre 2008 novembre 2010 Dopo il 1978 1.058 novembre 2008 ovvero dopo il 15° anno di vita: ogni 5 anni novembre 2002 Ovvero ogni 5 anni dal risanamento novembre 2011 e dopo il 30° anno di vita Già risanati (secondo le norme vigenti) Numero da Censimento ASL 1.533 Risanamento Dismissione alla scadenza della garanzia. Nel caso non fosse possibile reperire il periodo di garanzia o nel caso di serbatoi risanati da oltre 10 anni o in difformità rispetto alle norme vigenti, va prevista la dismissione o il risanamento definitivo entro nov.2004, previa la prescritta prova di tenuta. 6) Gli esiti delle prove di tenuta strumentali saranno annotate sul libretto di Centrale Termica; inoltre verrà applicata una apposita targhetta in corrispondenza del passo d’uomo del serbatoio; infine sarà data comunicazione dell’esito della prova anche ad ARPA, da parte delle Società incaricate, entro il 31 dicembre dell’anno di effettuazione. ART. 3 - RISANAMENTO DEI SERBATOI 1) Eventuali interventi di risanamento potranno essere effettuati entro i termini temporali sopraindicati in tabella, previo esito favorevole delle prove di tenuta e di integrità strutturale ed in conformità alle norme di buona tecnica vigenti. 2) Le relative dichiarazioni/certificazioni, nonché la certificazione di collaudo, dovranno essere tenute a disposizione degli Organi di controllo e allegate al libretto di Centrale; la data dell’intervento sarà annotata sulla targhetta applicata al serbatoio; entro il 31 dicembre di ogni anno sarà inviato ad ARPA, da parte del soggetto esecutore, l’elenco degli interventi effettuati (fatti salvi gli obblighi derivanti da eventuali perdite dei serbatoi). P.G. 6.606.021/2001 4 di 4 3) I serbatoi risanati dovranno essere controllati ai fini della tenuta ogni 5 anni dall’intervento, fino alla scadenza della garanzia che non potrà superare i 10 anni. 4) E’ riconosciuto come intervento di risanamento definitivo l’inserimento all’interno del serbatoio di una parete in materiale composito, costituente intercapedine monitorabile, purché soddisfi i requisiti indicati in premessa (punto 10.4). ART. 4 - PERDITE DAI SERBATOI 1)In caso di accertata perdita, dovrà essere immediatamente comunicato dalla Proprietà ad ARPA lo stato di perdita del serbatoio. 2) Per i serbatoi dismessi si procederà nei tempi tecnici più stretti alla loro bonifica interna e alla conseguente indagine ambientale sotto il controllo e secondo le indicazioni da ARPA, ovvero alla loro rimozione (in caso di effettiva contaminazione del terreno si procederà inoltre secondo la procedura di cui all’articolo successivo). 3) Per serbatoi in esercizio si procederà analogamente al punto precedente. 4) Eventuali deroghe – fatta comunque salva l’esigenza di impedire ulteriori dispersioni nell’ambiente - potranno essere concesse nel caso di motivata impossibilità di garantire il servizio con impianti/sistemi alternativi. ART. 5 - CONTAMINAZIONI AMBIENTALI 1) In caso di accertata contaminazione del terreno, che rimane sul posto successivamente all’estrazione del serbatoio, la Proprietà procederà secondo quanto indicato all’art.17 del D.Lgs 22/1997 e del D.M. 471/1999. 2) Qualora l’intervento dovesse prevedere la rimozione di terreno inquinato per un volume inferiore a 100 m3, potrà essere seguita la procedura semplificata di cui all’art. 13 del D.M. 471/99, nel rispetto delle indicazioni riportate nella D.G.R. 4219/2001. ART. 6 - POZZETTI 1) Per tutti i serbatoi è prevista la impermeabilizzazione del sito di alloggiamento del passo d’uomo; per quelli esistenti si dovrà, all'atto della prova di tenuta strumentale, verificarne le condizioni ed in caso di rotture delle pareti o del fondo si dovrà procedere entro i successivi 3 mesi al risanamento e ripristino. 2) Entro i termini temporali indicati dalla tabella per l’effettuazione delle prove di tenuta strumentali, tutti i pozzetti – previo eventuale intervento di bonifica o risanamento dovranno essere impermeabilizzati. 3) L’elenco riassuntivo delle verifiche e degli interventi effettuati dovrà annualmente pervenire entro il 31 dicembre, ad ARPA da parte della ditta o del soggetto esecutore aderente alle Associazioni proponenti il presente accordo. P.G. 6.606.021/2001 5 di 5 ART. 7 - SERBATOI DI NUOVA INSTALLAZIONE 1) Dopo l’entrata in vigore del presente accordo, il soggetto che intende installare un nuovo serbatoio interrato destinato allo stoccaggio di prodotti combustibili per uso riscaldamento, deve mandare comunicazione all’ARPA entro il 31 dicembre dell’anno di installazione. 2) I nuovi serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati, nel rispetto delle norme vigenti, in modo tale da assicurare comunque: a) il mantenimento dell’integrità strutturale durante l’esercizio; b) il contenimento ed il rilevamento delle perdite; c) la possibilità di eseguire i controlli previsti. 3) Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i nuovi serbatoi dovranno essere dotati di: a) un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico; b) una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite. 4) La capacità massima dei nuovi serbatoi interrati è regolata dalla vigente normativa. 5) La targa di identificazione del serbatoio deve indicare: a) il nome e l’indirizzo del costruttore; b) l’anno di costruzione; c) la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio; d) la pressione di progetto del serbatoio e dell’intercapedine. ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI 1) Qualora venisse rilevata, da parte dei detentori, la presenza di serbatoi interrati (anche dismessi) per i quali non risulta la presentazione della scheda così come previsto dall’Ordinanza Sindacale del 1995, gli interessati potranno provvedere alla regolarizzazione, senza sanzioni, purché le notifiche pervengano ad ARPA entro il 30 giugno 2002. 2) Sono riconosciute valide le prove strumentali di tenuta già effettuate prima del presente accordo, purché eseguite in conformità alle metodiche UNICHIM; se non si è già provveduto, di tale prova dovrà essere data comunicazione ad ARPA entro 6 mesi. Per tali serbatoi vanno previste le prove di tenuta annuali di tipo “speditivo” e quinquennali di tipo “strumentale”. 3) Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni ministeriali in materia purché successive alla stipula del presente accordo. 4) Le Organizzazioni proponenti il presente accordo sensibilizzeranno i propri associati sulle disposizioni in esso previste, rammentandone il rispetto ed evidenziando l’onere in capo ai singoli soggetti di inoltrare entro 6 mesi dalla sottoscrizione al Settore Ambiente e/o ad ARPA, l’elenco degli impianti rientranti nell’accordo stesso. Tale elenco sarà annualmente aggiornato anche alla luce dei rilevamenti di cui al P.G. 6.606.021/2001 6 di 6 precedente punto 1. I serbatoi compresi nei citati elenchi saranno soggetti unicamente alla disciplina prevista nel presente accordo, in deroga alle prescrizioni dell’articolo 2.2.7 del vigente Regolamento di Igiene, che l’Amministrazione Comunale si impegna a rivedere in tempi brevi. 5) Il mancato rispetto delle clausole del presente accordo comporta l’applicazione di una penale pari a L.200.000, in analogia a quanto previsto per l’inosservanza all’articolo 2.2.7 del vigente Regolamento Locale di Igiene – Titolo II – nei confronti dei singoli soggetti rappresentati dalle Organizzazioni proponenti il presente accordo. 6) Per quanto non previsto nel presente accordo valgono le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, per quanto compatibili. 7) Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti alla stipula e all’eventuale registrazione del presente atto sono a carico delle Organizzazioni private contraenti. p. il Comune di Milano IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA A.R.P.A. A.N.A.C.I. ASSOEDILIZIA ASSOPETROLI F.N.A. FEDERAMMINISTRATORI U.P.P.I. P.G. 6.606.021/2001 7 di 7