CIRCOLARE N. 03 DEL 27/01/2013 OGGETTO: esenzione IVA per
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CIRCOLARE N. 03 DEL 27/01/2013 OGGETTO: esenzione IVA per
CIRCOLARE N. 03 DEL 27/01/2013 OGGETTO: esenzione IVA per gli affitti delle strutture sportive - un'occasione per le Associazioni e Società Sportive L'art. 9 del Decreto Legge n. 83 del 22/6/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134, ha sostituito l'art. 10, comma 1, n. 8, del D.P.R. 633/72, generando interessanti prospettive nel regime di esenzione IVA delle locazioni di beni strumentali (leggi immobili) nella cui categoria possono, ad esempio, essere ricompresi gli impianti sportivi; si pensi, ad esempio, all'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica che svolga attività di "palestra". Con la modifica sopra riportata, ora la locazione di un immobile strumentale che "per le sue caratteristiche non sia suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni", potrà considerarsi esente dall'imposta, "e ciò indipendentemente dalla natura non imprenditoriale dell'ente locatario e, nel caso di locatari enti non commerciali (associazioni e società sportive, enti culturali, ecc.) indipendentemente dal fatto che questi utilizzino il bene per attività rientranti nella propria sfera di attività istituzionale o commerciale (ipotesi ad esempio della locazione dell'impianto sportivo con annesso punto di ristoro) sulla base delle scelte operate dal locatario" (vedi, da ultimo, Giuliano Sinibaldi in Fiscosport del 24/1 e, passim, in rete, per tutti, Guido Martinelli, in newsletter, MRA blog). Di conseguenza, a partire dal 26 giugno 2012, le locazioni di immobili per natura strumentali sono ESENTI DA IVA salvo che il locatore non opti, in sede di stipula del contratto, per l'applicazione dell'IVA. E' di tutta evidenza il vantaggio che i sodalizi sportivi, ma anche altri attori del non profit, possono trarre da questa norma, soprattutto quelli che, avendo adottato il regime forfetario di cui alla Legge 398/91 (e sono molti !) non possono, come noto, detrarre l'IVA sugli acquisti. Ove invece, l'Associazione esercitasse, accanto all'attività istituzionale, anche attività commerciale, senza aver adottato il regime ex lege 398/91, il risparmio conseguente potrebbe essere inferiore al 21% , ma comunque rilevante; ricordiamo, infatti, che la quasi totalità degli enti non profit, non è proprietaria degli impianti nei quali esercita l'attività e che spesso e volentieri quello per la locazione rappresenta il costo di maggior rilievo nei loro bilanci. Quanto sopra, tuttavia, è condizionato dalla volontà del locatore il quale, sulla scorta delle proprie scelte, potrà anche optare per l'assoggettamento del canone al Studio: Via Caprera, 1 - 37126 - Verona - Tel. 045/8350518 - Fax 045/8301408 E-mail: [email protected] – Sito Web: www.ambrosiepartners.it regime di imponibilità, tenuto altresì conto del fatto che l'IVA non rappresenta per il locatore né un costo né un ricavo, ma semplicemente una "partita di giro". Non è questa la sede per esaminare la convenienza o meno del locatore, di assoggettare o di non assoggettare ad IVA la locazione dell'immobile, tenuto conto della situazione soggettiva nella quale, ciascun proprietario, potrebbe soggettivamente trovarsi; sarà questo compito dei loro Consulenti, considerata infine la complessità della materia. E' invece il caso di esaminare quale potrebbe essere il comportamento dei sodalizi, sportivi e non, riguardo a questa opportunità. Si potrebbero ipotizzare due principali situazioni: - ASSOCIAZIONE/SOCIETA' SPORTIVA CHE DEVE STIPULARE UN NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE (per scadenza contrattuale ovvero perché si trova a dover stipulare per la prima volta un contratto di affitto dell'impianto sportivo); - ASSOCIAZIONE/SOCIETA' SPORTIVA CHE HA GIA' IN CORSO UNA LOCAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA 21% (la maggioranza dei casi). Per la prima ipotesi, il consiglio è sin troppo facile: privilegiare una situazione nella quale il locatore opti per la non assoggettabilità del canone all'imposta IVA del 21%. La seconda ipotesi è di più difficile soluzione ed è comunque dipendente dalla situazione soggettiva del locatore; una strada percorribile appare quella di stipulare un nuovo contratto a canone più elevato finalizzata ad "ammortizzare" l'eventuale maggior costo che il proprietario medesimo dovesse sostenere stante, come detto, la sua soggettiva situazione, in merito alla quale, pare ovvio, egli dovrà confrontarsi con i propri Consulenti, tenuto conto dei "tecnicismi" sottesi nell'una o nell'altra scelta. La norma, per finire, può, sicuramente, rappresentare, una grande opportunità di risparmio per le Associazioni, ed in questo senso non vi è dubbio convenga, dopo aver sentito i propri Consulenti, attivarsi al riguardo considerato il fatto che non è facile, anche per i proprietari di immobili, locare i propri beni, e, ancora meno facile, trovare conduttori che paghino puntualmente i canoni di locazione. Con i migliori saluti. Leonardo Ambrosi & Partners Studio: Via Caprera, 1 - 37126 - Verona - Tel. 045/8350518 - Fax 045/8301408 E-mail: [email protected] – Sito Web: www.ambrosiepartners.it