CIRCOLARE N. 03 DEL 27/01/2013 OGGETTO: esenzione IVA per

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CIRCOLARE N. 03 DEL 27/01/2013 OGGETTO: esenzione IVA per
CIRCOLARE N. 03 DEL 27/01/2013
OGGETTO: esenzione IVA per gli affitti delle strutture sportive - un'occasione per le Associazioni e
Società Sportive
L'art. 9 del Decreto Legge n. 83 del 22/6/2012, convertito con modificazioni dalla
Legge 7 agosto 2012 n. 134, ha sostituito l'art. 10, comma 1, n. 8, del D.P.R. 633/72,
generando interessanti prospettive nel regime di esenzione IVA delle locazioni di
beni strumentali (leggi immobili) nella cui categoria possono, ad esempio, essere
ricompresi gli impianti sportivi; si pensi, ad esempio, all'Associazione o Società
Sportiva Dilettantistica che svolga attività di "palestra".
Con la modifica sopra riportata, ora la locazione di un immobile strumentale che
"per le sue caratteristiche non sia suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni", potrà considerarsi esente dall'imposta, "e ciò indipendentemente
dalla natura non imprenditoriale dell'ente locatario e, nel caso di locatari enti non
commerciali (associazioni e società sportive, enti culturali, ecc.) indipendentemente
dal fatto che questi utilizzino il bene per attività rientranti nella propria sfera di
attività istituzionale o commerciale (ipotesi ad esempio della locazione dell'impianto
sportivo con annesso punto di ristoro) sulla base delle scelte operate dal locatario"
(vedi, da ultimo, Giuliano Sinibaldi in Fiscosport del 24/1 e, passim, in rete, per tutti,
Guido Martinelli, in newsletter, MRA blog).
Di conseguenza, a partire dal 26 giugno 2012, le locazioni di immobili per natura
strumentali sono ESENTI DA IVA salvo che il locatore non opti, in sede di stipula del
contratto, per l'applicazione dell'IVA.
E' di tutta evidenza il vantaggio che i sodalizi sportivi, ma anche altri attori del non
profit, possono trarre da questa norma, soprattutto quelli che, avendo adottato il
regime forfetario di cui alla Legge 398/91 (e sono molti !) non possono, come noto,
detrarre l'IVA sugli acquisti.
Ove invece, l'Associazione esercitasse, accanto all'attività istituzionale, anche
attività commerciale, senza aver adottato il regime ex lege 398/91, il risparmio
conseguente potrebbe essere inferiore al 21% , ma comunque rilevante; ricordiamo,
infatti, che la quasi totalità degli enti non profit, non è proprietaria degli impianti nei
quali esercita l'attività e che spesso e volentieri quello per la locazione rappresenta il
costo di maggior rilievo nei loro bilanci.
Quanto sopra, tuttavia, è condizionato dalla volontà del locatore il quale, sulla
scorta delle proprie scelte, potrà anche optare per l'assoggettamento del canone al
Studio: Via Caprera, 1 - 37126 - Verona - Tel. 045/8350518 - Fax 045/8301408
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regime di imponibilità, tenuto altresì conto del fatto che l'IVA non rappresenta per il
locatore né un costo né un ricavo, ma semplicemente una "partita di giro".
Non è questa la sede per esaminare la convenienza o meno del locatore, di
assoggettare o di non assoggettare ad IVA la locazione dell'immobile, tenuto conto
della situazione soggettiva nella quale, ciascun proprietario, potrebbe
soggettivamente trovarsi; sarà questo compito dei loro Consulenti, considerata
infine la complessità della materia.
E' invece il caso di esaminare quale potrebbe essere il comportamento dei sodalizi,
sportivi e non, riguardo a questa opportunità.
Si potrebbero ipotizzare due principali situazioni:
- ASSOCIAZIONE/SOCIETA' SPORTIVA CHE DEVE STIPULARE UN NUOVO
CONTRATTO DI LOCAZIONE (per scadenza contrattuale ovvero perché si trova a
dover stipulare per la prima volta un contratto di affitto dell'impianto sportivo);
- ASSOCIAZIONE/SOCIETA' SPORTIVA CHE HA GIA' IN CORSO UNA LOCAZIONE
ASSOGGETTATA AD IVA 21% (la maggioranza dei casi).
Per la prima ipotesi, il consiglio è sin troppo facile: privilegiare una situazione nella
quale il locatore opti per la non assoggettabilità del canone all'imposta IVA del 21%.
La seconda ipotesi è di più difficile soluzione ed è comunque dipendente dalla
situazione soggettiva del locatore; una strada percorribile appare quella di stipulare
un nuovo contratto a canone più elevato finalizzata ad "ammortizzare" l'eventuale
maggior costo che il proprietario medesimo dovesse sostenere stante, come detto,
la sua soggettiva situazione, in merito alla quale, pare ovvio, egli dovrà confrontarsi
con i propri Consulenti, tenuto conto dei "tecnicismi" sottesi nell'una o nell'altra
scelta.
La norma, per finire, può, sicuramente, rappresentare, una grande opportunità di
risparmio per le Associazioni, ed in questo senso non vi è dubbio convenga, dopo
aver sentito i propri Consulenti, attivarsi al riguardo considerato il fatto che non è
facile, anche per i proprietari di immobili, locare i propri beni, e, ancora meno facile,
trovare conduttori che paghino puntualmente i canoni di locazione.
Con i migliori saluti.
Leonardo Ambrosi & Partners
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