provvedimento - Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

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provvedimento - Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO IN MATERIA DI
LAVORO E GESTIONE DEL PERSONALE PER LA DURATA DI UN ANNO
L'anno duemilatredici, il giorno due (2) del mese di settembre presso a sede legale e amministrativa dell'Ente
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - Via del Convento, snc - 67010 - frazione Assergi L'Aquila
TRA
l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con sede legale in Via del convento, snc - 67010
- frazione Assergi - L'Aquila - codice fiscale 93019650667, rappresentato dal Coordinatore Tecnico
Amministrativo, Dott. Marcello Maranella, di seguito “Ente”
E
la Dott.ssa Paola Simone - nata a L’Aquila il 31.01.1972 e residente in L’Aquila in L’Aquila, via
Collevernesco, 120 – 67100 – L’Aquila, codice fiscale SMNPLA72A71A345K, P.IVA 01671860664 - in
qualità di Consulente del Lavoro con sede legale Via Collevernesco, 120 – 67100 – L’Aquila, di seguito
“Fornitore”;
PREMESSO CHE
 l’Ente Parco necessita di assicurarsi un’assistenza in materia di lavoro e gestione del personale;
 la stessa necessità scaturisce dal continuo aggiornamento delle normative in tema di lavoro e gestione
del personale;
 sul MePA di CONSIP all’indirizzo www.acquistinretepa.it non è presente il servizio in oggetto né la
categoria merceologica di riferimento e si è pertanto ritenuto corretto procedere - ai sensi del D.lgs.
163/2006 – ad indagine di mercato volta a raccogliere manifestazioni di interesse per procedere ad
eventuale e successivo affidamento del servizio di consulenza e supporto in materia di lavoro e gestione
del personale dell’Ente Parco per la durata di anni 1;
 con l’esecuzione del contratto si intendono realizzare i seguenti fini:
a. Consulenza in materia di lavoro e gestione del personale
b. Assistenza negli adempimenti periodici previsti dalla normativa vigente relativamente alla gestione del
personale dell’Ente;
c. Adeguamento delle procedure amministrative inerenti la gestione del personale ai relativi
aggiornamenti normativi;
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d. Assistenza al personale addetto nell’espletamento di varie formalità presso le sedi istituzionali
correlate alla materia di lavoro e personale;
 con Determina SRUF/86/2013 del 06.06.2013 è stato approvato l’avviso esplorativo di manifestazione di
interesse – pubblicato all’albo pretorio dell’Ente Parco al numero 87/2013 del 21/06/2013 - per individuare
operatori economici da invitare ad eventuale successiva procedura negoziata
– ai sensi del d.lgs.
163/2006 – e si è proceduto ad impegnare le somme necessarie;
 come da art. 6 ultimo periodo e art. 7, dell’Avviso sono state ammesse a partecipare a successiva
procedura negoziata le prime 5 istanze di partecipazione rinviate nei termini e modi stabiliti all’art. 6
dell’Avviso stesso;
 in esito all’esperimento di procedura negoziata è stata ritenuta congrua – ai sensi dell’art. 83 d.lgs.
163/2006 e s.m.i. - l’offerta formulata dalla concorrente Dott.ssa PAOLA SIMONE - pari a 8.730,00 € IVA
ESCLUSA e ogni altro onere incluso, pari a 10.563,30 € IVA INCLUSA – come da verbali del 18.07.2013;
 l’offerta tecnico-economica presentata dalla Dott.ssa Paola Simone è conforme a quanto stabilito nei
documenti di gara e in modo particolare a quanto disciplinato dagli allegati 2 e 4 – già firmati per
accettazione - agli atti con prot. n. 0008742/2013 del 17.07.2013;
 si è proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione a procedura negoziata
relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 38 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. - agli atti
con Prot. 0009258/2013 del 30.07.2013;
 il Bilancio di Previsione 2013 e specificatamente il capitolo 4230 presenta una sufficiente disponibilità in
relazione alla spesa complessiva presunta pari a euro 9.000,00 I.V.A. esclusa;
 con determina SRUF/125/2013 del 01.08.2013 è stato aggiudicato il servizio, oggetto del presente
contratto, alla dott.ssa Paola Simone,
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Oggetto)
Il servizio di consulenza e supporto in materia di lavoro e gestione del personale dell’Ente Parco dovrà
svolgersi in relazione a tematiche e problematiche inerenti:
 la Consulenza in materia di lavoro e gestione del personale;
 l’assistenza agli adempimenti periodici previsti dalla normativa vigente relativi alla gestione del personale
dell’Ente;
 la presenza presso la sede legale-amministrativa dell’Ente per almeno una seduta settimanale e la
reperibilità telefonica negli orari di lavoro;
 la predisposizione in formato elettronico di tutti i rendiconti e gli adempimenti relativi all’attività oggetto
dell’incarico;
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 l’adeguamento delle procedure amministrative inerenti la gestione del personale;
 l’assistenza al personale addetto nell’espletamento di varie formalità presso le sedi istituzionali correlate
alla materia di lavoro e personale.
Art.2
(Adempimenti e obblighi nella prestazione del servizio)
Il fornitore si obbliga a garantire lo svolgimento e la prestazione delle seguenti attività:
 consulenza del lavoro, adempimenti di amministrazione del personale, assistenza nell’elaborazione degli
stipendi e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e contrattuali per i dipendenti
dell’Ente Parco, dei compensi per collaborazioni occasionali e per gli incarichi professionali e per altre
forme di rapporto di lavoro successivamente introdotte, nonché delle indennità da corrispondere ai
dipendenti aventi diritto;
 adempimenti relativi alle procedure di assunzione, gestione e risoluzione del rapporto di lavoro;
 predisposizione di tutte le dichiarazioni periodiche e/o annuali (CUD, Certificazioni professionisti), di tutte
le comunicazioni ad Enti previdenziali ed assicurativi (premio annuale INAIL);
 ogni altro adempimento necessario per una completa e corretta gestione del personale;
 elaborazione Modello 770 dipendenti e assimilati, autonomi;
 ogni altra consulenza necessaria in materia di lavoro;
 consultazioni telefoniche (in merito al quale adempimento il partecipante si obbliga a garantire piena ed
immediata reperibilità);
 la presenza presso la sede dell’Ente per almeno una seduta settimanale - salvo ulteriori eventuali
presenze in casi di particolare necessità - e la reperibilità telefonica negli orari di lavoro;
 obbligo del segreto professionale.
Il fornitore si obbliga a svolgere il servizio affidato nel rispetto dei patti e delle condizioni previste nei
documenti di partecipazione alla procedura negoziata – agli atti e già firmati per accettazione - e di quelle
che in forza di legge potranno essere aggiunti, modificati o soppressi nel corso del periodo suddetto.
Art. 3
(Luogo di prestazione del servizio)
Il luogo di esecuzione della prestazione in oggetto è, per almeno una seduta settimanale, la sede dell’Ente
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga in Via del Convento, snc - 67010 – Frazione Assergi L'Aquila.
Il fornitore è tenuto, in ogni caso, ad assicurare la propria reperibilità telefonica negli orari di lavoro.
Art. 4
(Durata della prestazione del servizio)
L'affidamento del servizio avrà durata di un anno a decorrere dalla data di stipula del presente contratto.
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Art. 5
(Varianti)
E’ in facoltà dell’Ente introdurre, nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, ulteriori
specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della
funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l’aggiudicatario possa, per ciò solo, far valere
pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di
maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.
Sono fatte salve le modifiche per cui si renda necessario il ricorso all’applicazione della normativa relativa al
“quinto d’obbligo” che disciplina i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo del
prezzo d’appalto pattuito per i contratti di lavoro, forniture e servizi.
Il fornitore del servizio non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse
siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dall’Ente.
Art. 6
(Pagamenti)
Per quanto attiene ai termini di pagamento, l’importo di aggiudicazione, pari a € 10.563,30 IVA INCLUSA,
verrà liquidato a favore del fornitore in rate bimestrali posticipate, ciascuna di € 1.760,55, previo
accertamento della rispondenza del servizio prestato in termini di qualità alle prescrizioni previste nei
documenti contrattuali e dietro presentazione di idonea documentazione contabile.
Il fornitore ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari - ex art. 3 della legge 136/2010 –
rilasciando dichiarazione – conservata agli atti d’ufficio – del C/C dedicato IT31O0538703602000000091953
e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Il fornitore si obbliga a riportare in ogni documento amministrativo e contabile il Codice C.I.G. Z2908CEBA2
e la dicitura prestazione del servizio di consulenza e supporto in materia di lavoro e gestione del personale.
Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni sopra riportate.
Il mandato di pagamento relativo alla fornitura verrà trasmesso entro 30 giorni dalla presentazione di
regolare fattura, alla Banca Popolare Dell’Emilia Romagna - sezione di L’Aquila - Banca Tesoriera dell’Ente che provvederà, entro tre (3) giorni lavorativi, al pagamento.
Ogni pagamento richiederà un costo bancario pari a € 1,10 a carico del beneficiario del mandato - così come
previsto dall’art. 34, comma 1 , DPR 97/03.
Art. 7
(Garanzia definitiva)
Il fornitore ha dimostrato di aver costituito, prima della stipula del contratto, garanzia definitiva di € 873,00 pari al 10% dell’importo contrattuale – allegata al presente contratto - e costituita, in conformità a quanto
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stabilito dall’art. 113, comma 5, del Codice dei contratti, da polizza fidejussoria rilasciata da Alleanza TORO
S.p.A. – Agenzia di L’Aquila n.T044, con decorrenza dal 28/08/2013 al 28/08/2014 e contenente le seguenti
condizioni.
 espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 rinuncia all’eccezione contemplata dall’art. 1957, comma 2 del codice civile;
 operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia definitiva è stata prestata ricorrendo alla polizza assicurativa allegata al presente.
Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti.
Art. 8
(Penali in caso di inadempimento)
Resta salvo, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, che ogni eventuale inadempienza, può produrre
l’immediata risoluzione del contratto stesso.
In corso di prestazione del servizio, se l’Ente dovesse rilevare la mancata rispondenza del servizio fornito a
quanto concordato con il fornitore, l’Ente provvederà - a mezzo raccomandata A.R. - alla contestazione della
mancata corrispondenza agli standard qualitativi e quantitativi concordati con l’aggiudicatario del servizio.
Qualora, entro 3 giorni decorrenti dal ricevimento della lettera accomandata A.R., il fornitore non dovesse
trasmettere all’Ente Parco adeguate e comprovate giustificazioni circa la difformità o il ritardo
nell’espletamento della prestazione contestati, l’Ente Parco potrà disporre l’immediata risoluzione del
contatto.
In caso di mancato rispetto del termine di 3 giorni - dalla ricezione della lettera A.R. di cui sopra – per
ottemperare all’inadempimento o al ritardo contestato - sarà applicata, per ogni giorno lavorativo di ritardo,
una penale a carico del prestatore inadempiente pari all’1‰ dell’importo di aggiudicazione.
In caso di mancato rispetto dei termini previsti per la gestione delle pratiche ordinarie, come da offerta del
fornitore, ovvero di persistente ed ingiustificata irreperibilità del fornitore stesso del servizio tale da
ingenerare un aggravio a carico dell’Ente, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore, pari
all’1‰ del valore dell’importo di aggiudicazione per ogni giorno naturale di ritardo, previa contestazione
formale a mezzo raccomandata A.R.
Il recupero delle suddette penalità potrà essere anche effettuato sulla garanzia definitiva – di cui al
precedente art. 7 - che dovrà essere immediatamente reintegrata.
Art. 9
(Risoluzione e Recesso)
L'Ente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che
comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere
insoddisfacente il servizio.
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Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizio, l'Ente potrà procedere alla
risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità
stabilite.
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R.
indirizzata al fornitore del servizio, con l’indicazione di un termine per le relative giustificazioni.
In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l’importo della garanzia
definitiva – di cui al precedente art. 7 - fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.
Inoltre l’Ente si riserva la facoltà di affidare il contratto al secondo classificato, rivalendosi dei danni subiti
sulla garanzia definita o in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra
azione che riterrà opportuno intraprendere.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di:
 fallimento del fornitore;
 subappalto del Contratto;
 violazione degli obblighi di riservatezza;
 nelle altre ipotesi previste dal presente contratto.
Le parti potranno recedere in ogni momento con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi di
anticipo a mezzo A/R.
Il mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra comporterà, a carico della parte inadempiente,
l’aggravio di una penale pari al periodo di mancato preavviso.
Dalla data di efficacia del recesso l’aggiudicatario dovrà interrompere tutte le prestazioni contrattuali.
In caso di recesso da parte dell’Ente, quest’ultimo terrà indenne l’aggiudicatario delle prestazioni rese a
regola d’arte.
Art. 10
(Contratto)
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso. Le eventuali spese di bollo, scritturazione, registrazioni del
presente contratto sono a carico del fornitore.
Art. 11
(Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro da centrali di committenza)
L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni
Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle
praticate dal fornitore, nel caso in cui lo stesso non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a
dette iniziative.
Art. 12
(Sub-appalto e Cessione del contratto)
Il sub-appalto è vietato.
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Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei
rapporti obbligatori sorti con l’Ente Parco.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente
compresa la cessione d’azienda o del ramo d’azienda che comporti il trasferimento dell’intera
organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.
Art. 13
(Foro Competente)
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il fornitore dovrà comunicare
espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente
all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi
bonari di cui all’art. 240 del Codice dei contratti ed all’esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma
dell’art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà
competente il Tribunale di L’Aquila.
Art. 14
(Normativa applicabile)
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, trovano applicazione le disposizioni
contenute nel codice civile.
Il presente contratto, redatto in duplice originale, consta di n° 7 fogli.
Allegati:
1. Garanzia fideiussoria
Assergi, lì 01/09/2013
Letto, approvato e sottoscritto.
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Dott.ssa Paola Simone
Il Coordinatore Tecnico-Amministrativo
Il Consulente del Lavoro
(Dott. Marcello Maranella)
(Dott.ssa Paola Simone)
F.to
F.to
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