Uso doccia cantoniere operaio
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Uso doccia cantoniere operaio
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI Associazione Regionale del Piemonte QUESITO Si riscontra il seguente quesito: Si chiede di conoscere se un comune di 900 abitanti debba garantire al cantoniere-operaio l'uso della doccia e se questi possa pretendere di farla in orario di lavoro. *************************** PARERE Ai sensi del d.lgs. 626/1994 e del d.lgs. 81/2008, qualora il lavoratore sia esposto all'utilizzo di sostanze tossiche o debba effettuare lavorazioni insudicianti, il datore di lavoro (non rileva se pubblico o privato) deve mettergli a disposizione delle docce per detergersi al fine di assicurare il rispetto delle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. In merito alla possibilità di effettuare la doccia in orario di lavoro, la soluzione preferibile appare quella in senso affermativo. Una ricostruzione di segno opposto, infatti, condurrebbe infatti alla paradossale conseguenza di far utilizzare al cantoniere delle risorse a carico del Comune (acqua, energia elettrica) non per ragioni di servizio (essendosi già conclusa la sua giornata lavorativa). Si riportano le disposizioni normative di riferimento: ART. 33, COMMA 12, dlgs. 626/1994 DI MODIFICA DEL decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, "Norme generali per l'igiene del lavoro": "Art. 37. (Docce). 1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. 2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. 3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. 4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi (15). Art. 39. (Gabinetti e lavabi). 1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi (16).” Art. 80 del dlgs. 626/1994 (Misure igieniche): .1. In tutte le attività nelle quali in valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonchè, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva; d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. ART. 273, COMMA 1, DEL D.LGS. 81/2008 (Misure igieniche): "1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;" ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO DEL D.LGS. 81/2008 : 1.13.2. Docce 1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. 1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. 1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. 1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ALLEGATO XIII PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI 2. Docce 2.1. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere. Si ritiene con quanto sopra esposto di avere esaurito il quesito cortesemente posto. La Presidente di ANCI Piemonte Amalia NEIROTTI (Sindaco di Rivalta di Torino)