Uso doccia cantoniere operaio

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Uso doccia cantoniere operaio
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI
Associazione Regionale del Piemonte
QUESITO
Si riscontra il seguente quesito:
Si chiede di conoscere se un comune di 900 abitanti debba garantire al
cantoniere-operaio l'uso della doccia e se questi possa pretendere di farla in orario di
lavoro.
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PARERE
Ai sensi del d.lgs. 626/1994 e del d.lgs. 81/2008, qualora il lavoratore sia esposto
all'utilizzo di sostanze tossiche o debba effettuare lavorazioni insudicianti, il datore di
lavoro (non rileva se pubblico o privato) deve mettergli a disposizione delle docce per
detergersi al fine di assicurare il rispetto delle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
In merito alla possibilità di effettuare la doccia in orario di lavoro, la soluzione
preferibile appare quella in senso affermativo. Una ricostruzione di segno opposto, infatti,
condurrebbe infatti alla paradossale conseguenza di far utilizzare al cantoniere delle
risorse a carico del Comune (acqua, energia elettrica) non per ragioni di servizio
(essendosi già conclusa la sua giornata lavorativa).
Si riportano le disposizioni normative di riferimento:
ART. 33, COMMA 12, dlgs. 626/1994 DI MODIFICA DEL decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, "Norme generali per l'igiene del lavoro":
"Art. 37. (Docce). 1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a
disposizione dei
lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.
2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o
un'utilizzazione separata
degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra
loro.
3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun
lavoratore di
rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi
detergenti e per
asciugarsi (15).
Art. 39. (Gabinetti e lavabi). 1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro
posti di
lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con
acqua corrente
calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia
impossibile a
causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori
di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione
separata degli stessi (16).”
Art. 80 del dlgs. 626/1994 (Misure igieniche):
.1. In tutte le attività nelle quali in valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per
la salute
dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua
calda e
fredda, nonchè, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei,
da riporre in
posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo
ogni
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima
dell'utilizzazione
successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti
biologici
vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati
separatamente dagli altri
indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
ART. 273, COMMA 1, DEL D.LGS. 81/2008 (Misure igieniche):
"1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi
per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua
calda e fredda,
nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;"
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO DEL D.LGS. 81/2008 :
1.13.2. Docce
1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei
lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.
1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o
un'utilizzazione
separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente
comunicare tra loro.
1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere
dimensioni
sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in
condizioni appropriate di igiene.
1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi
detergenti e per asciugarsi
ALLEGATO XIII PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI
2. Docce
2.1. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua
calda e fredda e di
mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di
pulizia. Il numero
minimo di docce è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.
Si ritiene con quanto sopra esposto di avere esaurito il quesito cortesemente posto.
La Presidente di ANCI Piemonte
Amalia NEIROTTI
(Sindaco di Rivalta di Torino)