pneumatici corrispondenza tavolo
Transcript
pneumatici corrispondenza tavolo
Attacco alle categorie super specialistiche Proposta di norma tampone Da Uncsaal_Notizie Parere del Consiglio di Stato in merito al ricorso AGI contro il Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici Appalti pubblici: gravi rischi per le categorie superspecialistiche E’ da poco disponibile il Parere del Consiglio di Stato in merito al ricorso presentato da AGI (Associazione delle Grandi Imprese Generali) e dalle sue imprese contro il Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, parere che sarà trasformato in apposito DPR prima della fine dell’estate. Il DPR avrà immediatamente effetto, cancellando dall'attuale Regolamento queste norme: art. 107 – elenco delle superspecialistiche; art. 109 -obbligo di subappalto per le categorie scorporabili se non si possiede specifica categoria; art. 85 – limitazione nell’uso dei lavori subappaltati per qualificarci nella specialità Questo parere è davvero dirompente per tutte le aziende specialistiche del comparto costruzioni. Gli sviluppi Lo scorso primo agosto è stato aperto con il Ministero delle Infrastrutture un Tavolo di confronto al fine di revisionare l’elencazione delle lavorazioni OS (anche individuando criteri oggettivi per la loro identificazione) tenendo conto dei rilievi sollevati dal Consiglio di Stato, ma anche delle peculiarità di un mercato che non può essere pesantemente danneggiato da quella che sarà una modifica regolamentare senza valutazione di impatto. Al tavolo sono stati invitati Finco e Confindustria (con le rispettive articolazioni) e ad entrambi è stato chiesto di portare una proposta (possibilmente condivisa) che possa dare una soluzione alla problematica. Dal momento che i tempi di definizione di una revisione così profonda delle lavorazioni specialistiche sono necessariamente lunghi, si è pensato, d’accordo con l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, presente il MIT, di proporre una “norma tampone” che, anche nell’attesa dell’esplicarsi dei lavori del Tavolo summenzionato, ponga rimedio alla situazione ed eviti il vuoto normativo che verrebbe a crearsi con l’emanazione del DPR di obbligatorio recepimento del contenuto del citato Parere. Questo anche in considerazione del fatto che il DPR di recepimento del Parere non può essere tenuto fermo a lungo presso il Ministero. Alla luce del fatto che tre sono gli articoli del Regolamento toccati dal Parere del Consiglio di Stato e che si deve, in qualche, modo trovare un compromesso che “tenga conto ” dei contenuti dello stesso, la logica degli emendamenti è stata la seguente: ACAI UNCSAAL Associazione fra i Costruttori in Acciaio Italiani Unione Nazionale Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio Leghe Viale Abruzzi, 66 20131 Milano Telefono 02 2951 3413 Fax 02 2952 9824 [email protected] www.acaiacs.it Via Chieti 8 20154 Milano Telefono 023192061 Fax 0231920631 [email protected] www.uncsaal.it Art. 85 Pur senza citarlo esplicitamente , si propone un ritorno alle previsioni letterali del DPR 34/00. La misura è proposta come transitoria in attesa di ulteriore regolazione. Non si è ritenuta giuridicamente percorribile la via di richiamare sic et simpliciter il DPR abrogato e si è preferito ripenderne i contenuti. Art. 107 Qui si ripropone un ritorno al DPR 554/99 rielencando tutte le categorie c.d. “superspecialistiche” (lavorazioni di cui all’art. 72 del DPR 554/99 ed ora all’art. 107 del DPR 207/10 che individuano lavorazioni di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica) già all’epoca presenti. Si noti che nel DPR 554 non era prevista una diretta corrispondenza tra le descrizioni delle attività e gli acronimi OS e che questa corrispondenza è stata formalizzata dall’AVCP nella Determinazione 25/2001. Si è ritenuto opportuno conservare gli attuali acronimi (anche per evitare problemi alle imprese già attestate coi nuovi acronimi ed alle Stazioni Appaltanti che, con riferimento agli stessi, hanno già indetto gare) riportando però solo ed esclusivamente quanto era già contenuto letteralmente all’ art. 72 del DPR 554. Anche questa modifica viene proposta come transitoria. Art. 109 Dal momento che il Consiglio di Stato contesta l’eccessiva numerosità delle OS a qualificazione obbligatoria che vanifica la regola generale secondo cui la categoria OG ricomprende anche le OS, si è pensato (anche con il supporto concettuale di AVCP e del Ministero) di proporre un’inversione di principio: se prima l’appaltatore principale poteva eseguire tutto direttamente anche se non era dotato di specifica qualificazione e vi erano una serie di eccezioni che limitavano questa possibilità, adesso, con l’allegata proposta (da veicolare, prevedibilmente, all’interno dell’iter di conversione di un Decreto Legge), l’appaltatore non potrebbe eseguire nessun lavoro a qualificazione obbligatoria (senza essere a sua volta qualificato) a meno che non sia sotto la soglia della scorporabile (10% o 150.000 euro). Come sopra accennato, questa proposta di “norma tampone” nasce dalla necessità di riempire il vuoto normativo che si verrebbe a creare danneggiando pesantemente tutte le lavorazioni sia specialistiche che superspecialistiche, a seguito dell’emanazione del DPR. • • • Posto che la proposta di revisione dell’art. 85 tende a limitare la possibilità che i lavori subappaltati vengano usati dalle imprese generali per qualificarsi (con l’accoglimento del Parere non ci sarebbero più limiti all’uso dei lavori subappaltati), posto che l’ipotesi di revisione dell’art. 107 tende a salvaguardare il maggior numero di categorie superspecialistiche possibile riportando l’elencazione ad un livello che non era, in passato, stato oggetto di contestazione (con l’accoglimento del Parere non ci sarebbe più un elenco di lavorazioni superspecialistiche) posto altresì che la richiesta di modifica dell’art. 109 tende a superare le criticità legate alla numerosità delle lavorazioni a qualificazione obbligatoria, consentendo di mantere quelle già ad oggi esistenti, almeno fino a quando non ci saranno cambiamenti ulteriori su altri tavoli di lavoro (con il recepimento del Parere sparirebbero tutte le qualificazioni obbligatorie) è nostra ferma intenzione portare agli Interlocutori Istituzionali le tre modifiche quale “pacchetto unico” da doversi valutare ed accogliere in maniera complessiva. Tutto quanto sopra però (almeno per quanto riguarda gli articoli 85 e 107 e non è escluso anche per l’articolo 109 nei limiti in cui il Legislatore lo riterrà necessario, visto che se la modifica venisse accolta essendo di natura “ordinamentale” non richiederebbe ulteriori aggiustamenti) rimanda ad un successivo approfondimento e revisione degli articoli specifici, nel Tavolo di lavoro convocato dal MIT (e già sopra accennato) dove porteremo anche il tema del pagamento diretto delle lavorazioni specialistiche. www.acaiacs.it www.uncsaal.it PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 85, 107, 109 Articolo ____ Modifiche in tema di qualificazione delle imprese. 1. E’ abrogato l’art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2) e 3) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207. 2. In attesa che con decreto del Presidente della Repubblica siano dettati i nuovi criteri ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di subappalto, valgono i seguenti criteri: a) le lavorazioni assunte in regime di subappalto sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette; b) l'impresa aggiudicataria può utilizzare l’importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle categorie di cui all’allegato A per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria; in caso contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta; l’importo dei lavori così determinato può essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai bandi di gara pubblicati successivamente all’entrata in vigore del presente articolo. * * * Articolo ____ Modifiche in tema di categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti ed opere speciali 1. E’ abrogato l’art. 107, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207. 2. In attesa che con decreto del Presidente della Repubblica siano individuate le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all’art. 37 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 e s.m.i., devono considerarsi tali le opere generali o specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all’art.108, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, di seguito elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A con l’acronimo OG e OS qui riportato: a) OG 12- Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale b) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; c) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; d) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie; e) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; f) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione; g) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali; h) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; i) OS 14 – impianti di smaltimento e recupero rifiuti k) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio; l) OS 18-B – componenti per facciate continue; m) OS 20-A - rilevamenti topografici; n) OS 20-B - indagini geognostiche; o) OS 21 – opere strutturali speciali; p) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; q) OS 27 - impianti per la trazione elettrica; www.acaiacs.it www.uncsaal.it r) OS 28 - impianti termici e di condizionamento; s) OS 29 - armamento ferroviario; t) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai bandi di gara pubblicati successivamente all’entrata in vigore del presente articolo. * * * All’articolo 109 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 i commi 1 e 2 sono sostituti dai seguenti: 1. L’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente, fatto salvo quanto previsto al comma 2, non può eseguire direttamente le lavorazioni di cui si compone l'opera diverse dalla categoria prevalente, se non è in possesso delle relative qualificazioni. Tali lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, per le categorie di cui all’articolo 107, comma 2, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica inoltre l’articolo 92, comma 7. 2. Possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, unicamente le lavorazioni scorporabili relative a categorie di opere specializzate non a qualificazione obbligatoria, individuate nell'allegato A. 3. La categorie di opere generali ovvero categorie di opere specializzate, individuate nell’Allegato A, come categorie a qualificazione obbligatoria, possono essere subappaltate solo ad imprese in possesso delle relative qualificazioni anche nel caso in cui l’affidatario possiede in proprio le suddette qualificazioni www.acaiacs.it www.uncsaal.it