pneumatici corrispondenza tavolo

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pneumatici corrispondenza tavolo
Attacco alle categorie super specialistiche
Proposta di norma tampone
Da Uncsaal_Notizie
Parere del Consiglio di Stato in merito al ricorso AGI contro il Regolamento attuativo del Codice dei
Contratti Pubblici
Appalti pubblici: gravi rischi per le categorie superspecialistiche
E’ da poco disponibile il Parere del Consiglio di Stato in merito al ricorso presentato da AGI
(Associazione delle Grandi Imprese Generali) e dalle sue imprese contro il Regolamento attuativo
del Codice dei Contratti Pubblici, parere che sarà trasformato in apposito DPR prima della fine
dell’estate.
Il DPR avrà immediatamente effetto, cancellando dall'attuale Regolamento queste norme:
art. 107 – elenco delle superspecialistiche;
art. 109 -obbligo di subappalto per le categorie scorporabili se non si possiede specifica categoria;
art. 85 – limitazione nell’uso dei lavori subappaltati per qualificarci nella specialità
Questo parere è davvero dirompente per tutte le aziende specialistiche del comparto costruzioni.
Gli sviluppi
Lo scorso primo agosto è stato aperto con il Ministero delle Infrastrutture un Tavolo di confronto al fine
di revisionare l’elencazione delle lavorazioni OS (anche individuando criteri oggettivi per la loro
identificazione) tenendo conto dei rilievi sollevati dal Consiglio di Stato, ma anche delle peculiarità di un
mercato che non può essere pesantemente danneggiato da quella che sarà una modifica regolamentare
senza valutazione di impatto.
Al tavolo sono stati invitati Finco e Confindustria (con le rispettive articolazioni) e ad entrambi è stato
chiesto di portare una proposta (possibilmente condivisa) che possa dare una soluzione alla problematica.
Dal momento che i tempi di definizione di una revisione così profonda delle lavorazioni specialistiche sono
necessariamente lunghi, si è pensato, d’accordo con l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici,
presente il MIT, di proporre una “norma tampone” che, anche nell’attesa dell’esplicarsi dei lavori del Tavolo
summenzionato, ponga rimedio alla situazione ed eviti il vuoto normativo che verrebbe a crearsi con
l’emanazione del DPR di obbligatorio recepimento del contenuto del citato Parere.
Questo anche in considerazione del fatto che il DPR di recepimento del Parere non può essere tenuto fermo
a lungo presso il Ministero.
Alla luce del fatto che tre sono gli articoli del Regolamento toccati dal Parere del Consiglio di Stato e che si
deve, in qualche, modo trovare un compromesso che “tenga conto ” dei contenuti dello stesso, la logica
degli emendamenti è stata la seguente:
ACAI
UNCSAAL
Associazione fra i Costruttori
in Acciaio Italiani
Unione Nazionale Costruttori
Serramenti Alluminio Acciaio Leghe
Viale Abruzzi, 66
20131 Milano
Telefono 02 2951 3413
Fax 02 2952 9824
[email protected]
www.acaiacs.it
Via Chieti 8
20154 Milano
Telefono 023192061
Fax 0231920631
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Art. 85
Pur senza citarlo esplicitamente , si propone un ritorno alle previsioni letterali del DPR 34/00. La misura è
proposta come transitoria in attesa di ulteriore regolazione. Non si è ritenuta giuridicamente percorribile la
via di richiamare sic et simpliciter il DPR abrogato e si è preferito ripenderne i contenuti.
Art. 107
Qui si ripropone un ritorno al DPR 554/99 rielencando tutte le categorie c.d. “superspecialistiche” (lavorazioni
di cui all’art. 72 del DPR 554/99 ed ora all’art. 107 del DPR 207/10 che individuano lavorazioni di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica) già all’epoca presenti.
Si noti che nel DPR 554 non era prevista una diretta corrispondenza tra le descrizioni delle attività e gli
acronimi OS e che questa corrispondenza è stata formalizzata dall’AVCP nella Determinazione 25/2001.
Si è ritenuto opportuno conservare gli attuali acronimi (anche per evitare problemi alle imprese già attestate
coi nuovi acronimi ed alle Stazioni Appaltanti che, con riferimento agli stessi, hanno già indetto gare)
riportando però solo ed esclusivamente quanto era già contenuto letteralmente all’ art. 72 del DPR 554.
Anche questa modifica viene proposta come transitoria.
Art. 109
Dal momento che il Consiglio di Stato contesta l’eccessiva numerosità delle OS a qualificazione obbligatoria
che vanifica la regola generale secondo cui la categoria OG ricomprende anche le OS, si è pensato (anche
con il supporto concettuale di AVCP e del Ministero) di proporre un’inversione di principio: se prima
l’appaltatore principale poteva eseguire tutto direttamente anche se non era dotato di specifica qualificazione
e vi erano una serie di eccezioni che limitavano questa possibilità, adesso, con l’allegata proposta (da
veicolare, prevedibilmente, all’interno dell’iter di conversione di un Decreto Legge), l’appaltatore non
potrebbe eseguire nessun lavoro a qualificazione obbligatoria (senza essere a sua volta qualificato) a meno
che non sia sotto la soglia della scorporabile (10% o 150.000 euro).
Come sopra accennato, questa proposta di “norma tampone” nasce dalla necessità di riempire il vuoto
normativo che si verrebbe a creare danneggiando pesantemente tutte le lavorazioni sia specialistiche che
superspecialistiche, a seguito dell’emanazione del DPR.
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Posto che la proposta di revisione dell’art. 85 tende a limitare la possibilità che i lavori
subappaltati vengano usati dalle imprese generali per qualificarsi (con l’accoglimento del Parere
non ci sarebbero più limiti all’uso dei lavori subappaltati),
posto che l’ipotesi di revisione dell’art. 107 tende a salvaguardare il maggior numero di categorie
superspecialistiche possibile riportando l’elencazione ad un livello che non era, in passato, stato
oggetto di contestazione (con l’accoglimento del Parere non ci sarebbe più un elenco di
lavorazioni superspecialistiche)
posto altresì che la richiesta di modifica dell’art. 109 tende a superare le criticità legate alla
numerosità delle lavorazioni a qualificazione obbligatoria, consentendo di mantere quelle già ad
oggi esistenti, almeno fino a quando non ci saranno cambiamenti ulteriori su altri tavoli di lavoro
(con il recepimento del Parere sparirebbero tutte le qualificazioni obbligatorie)
è nostra ferma intenzione portare agli Interlocutori Istituzionali le tre modifiche quale “pacchetto unico” da
doversi valutare ed accogliere in maniera complessiva.
Tutto quanto sopra però (almeno per quanto riguarda gli articoli 85 e 107 e non è escluso anche per l’articolo
109 nei limiti in cui il Legislatore lo riterrà necessario, visto che se la modifica venisse accolta essendo di
natura “ordinamentale” non richiederebbe ulteriori aggiustamenti) rimanda ad un successivo
approfondimento e revisione degli articoli specifici, nel Tavolo di lavoro convocato dal MIT (e già sopra
accennato) dove porteremo anche il tema del pagamento diretto delle lavorazioni specialistiche.
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PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 85, 107, 109
Articolo ____ Modifiche in tema di qualificazione delle imprese.
1. E’ abrogato l’art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2) e 3) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010 n. 207.
2. In attesa che con decreto del Presidente della Repubblica siano dettati i nuovi criteri ai fini della
qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese che hanno
eseguito lavorazioni in regime di subappalto, valgono i seguenti criteri:
a) le lavorazioni assunte in regime di subappalto sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A;
l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite
aventi le caratteristiche predette;
b) l'impresa aggiudicataria può utilizzare l’importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni
subappaltate non supera il 30% dell'importo complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti
alle categorie di cui all’allegato A per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria; in caso contrario,
l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta; l’importo dei
lavori così determinato può essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria
prevalente.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai bandi di gara pubblicati successivamente all’entrata in
vigore del presente articolo.
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Articolo ____ Modifiche in tema di categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti ed opere
speciali
1. E’ abrogato l’art. 107, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207.
2. In attesa che con decreto del Presidente della Repubblica siano individuate le strutture, gli impianti e
le opere speciali di cui all’art. 37 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 e s.m.i., devono
considerarsi tali le opere generali o specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati
all’art.108, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, di seguito
elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A con l’acronimo OG e OS qui
riportato:
a) OG 12- Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
b) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
c) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
d) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
e) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
f) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;
g) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali;
h) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
i) OS 14 – impianti di smaltimento e recupero rifiuti
k) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;
l) OS 18-B – componenti per facciate continue;
m) OS 20-A - rilevamenti topografici;
n) OS 20-B - indagini geognostiche;
o) OS 21 – opere strutturali speciali;
p) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;
q) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;
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r) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;
s) OS 29 - armamento ferroviario;
t) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai bandi di gara pubblicati successivamente all’entrata in vigore
del presente articolo.
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All’articolo 109 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 i commi 1 e 2 sono sostituti dai seguenti:
1. L’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di
opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria
prevalente, fatto salvo quanto previsto al comma 2, non può eseguire direttamente le lavorazioni di cui si
compone l'opera diverse dalla categoria prevalente, se non è in possesso delle relative qualificazioni.
Tali lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Resta
fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, per le
categorie di cui all’articolo 107, comma 2, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica
inoltre l’articolo 92, comma 7.
2. Possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola
categoria prevalente, unicamente le lavorazioni scorporabili relative a categorie di opere specializzate non a
qualificazione obbligatoria, individuate nell'allegato A.
3. La categorie di opere generali ovvero categorie di opere specializzate, individuate nell’Allegato A, come
categorie a qualificazione obbligatoria, possono essere subappaltate solo ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni anche nel caso in cui l’affidatario possiede in proprio le suddette qualificazioni
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