Finanziamento Credito Agrario e Peschereccio

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Finanziamento Credito Agrario e Peschereccio
FOGLIO INFORMATIVO
relativo al
CREDITO AGRARIO
E
CREDITO PESCHERECCIO
fondata nel 1914
(OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A BREVE TERMINE
MEDIANTE UTILIZZO DI CAMBIALE
AGRARIA/CAMBIALE PESCA)
Documento n. 32 decorrenza 01/07/2016
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA - SOCIETA’ COOPERATIVA
Sede legale e amministrativa: Via P. Melchiade, n. 37 - 84018 Scafati (Sa)
Tel.: 081 8570111 – Fax: 081 8502428 – N. Verde: 800778686 (Ufficio informazioni)
E-mail: [email protected] - Sito internet: www.bccscafatiecetara.it
Codice Fiscale e Partita IVA 00252880653
Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno al n. 00252880653
Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 2042 - Cod. ABI: 08855.9
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A160753
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia
CHE COS’E’ IL CREDITO AGRARIO
Struttura e funzione economica
Il credito agrario – destinato, nell’ambito delle attività agricole e zootecniche nonché di quelle connesse e collaterali, a finanziare le esigenze di conduzione, si sostanzia in un prestito all’atto del
quale il cliente rilascia alla banca cambiali agrarie, di importo pari a quello da rimborsare, comprensivo degli interessi e delle altre somme dovute.
L’operazione può essere regolata al tasso di interesse ordinariamente praticato dalla banca ovvero –
in presenza di contributi pubblici disponibili – al tasso agevolato stabilito ai sensi delle disposizioni
di legge e amministrative che regolano la materia. In caso di operazioni a tasso agevolato,
l’erogazione del prestito è effettuata a seguito di nulla osta da parte dell’Ente competente (Regione,
ecc.).
Le operazioni in parola sono assistite da privilegio legale e possono essere assistite da privilegio
speciale e/o avallo, salvo eventuali altre garanzie.
Imprese con rating di legalità.
Le imprese che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso
l’anno precedente alla richiesta di affidamento e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni possono chiedere all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
l’attribuzione del rating di legalità, secondo quanto disciplinato dall’art. 5ter del D. Lgs. n.1/2012 e
dal Regolamento MEF_MISE dell’8 aprile 2014. Il rating di legalità, attribuito sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata dall’impresa all’AGCM, ha durata due anni ed è rinnovabile su richiesta dell’impresa stessa. Alle imprese che abbiamo ottenuto e mantengano il rating
di legalità la Banca, laddove ne tenga conto, offre particolari agevolazioni in termini di tassi e
commissioni applicate al finanziamento, in ragione del livello di rating di legalità ad esse assegnato.
In particolare, per aziende in possesso di un rating pari a 3 “stelle” la Banca può concedere una riduzione dei tassi debitori fino allo 0,90% ed una riduzione delle spese di istruttoria fino al 30%.
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Principali rischi (generici e specifici)
Impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell’ambito del mercato bancario,
dei tassi al ribasso, stante la previsione del tasso fisso.
Obbligo del cliente di restituire agevolazioni eventualmente usufruite senza titolo e corresponsione,
per il mantenimento del rapporto, di interessi nella diversa misura concordata.
CHE COS’E’ IL CREDITO PESCHERECCIO
Struttura e funzione economica
Il credito peschereccio è un finanziamento regolato dagli artt. 43 e 44 del D.Lgs 01.09.93 n.385. Il
finanziamento ha per finalità il sostegno alla conduzione.
Viene concesso ad imprenditori singoli o associati che svolgono attività della pesca ed acquicoltura,
e attività connesse caratterizzate dall’utilizzo di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività della pesca esercitata.
Il credito peschereccio si sostanzia in un prestito all’atto del quale il cliente rilascia alla banca cambiali pesca, di importo pari a quello da rimborsare, comprensivo degli interessi e delle altre somme
dovute.
Le norme legislative relative al finanziamento di credito peschereccio a breve termine prevedono la
possibilità di formalizzare l’operazione con la sottoscrizione da parte del prestatario della cambiale
pesca a garanzia. Pertanto il finanziamento è garantito dal privilegio legale sui prodotti finiti e in
corso di lavorazione, nonché sui beni acquistati con il finanziamento stesso e sui crediti anche futuri
derivanti dalla vendita dei beni suddetti.
A discrezione della banca il finanziamento può essere garantito anche da ipoteca immobiliare, da
privilegio speciale, da pegno titoli e/o pegno denaro, da fideiussioni.
L’operazione può essere regolata al tasso di interesse ordinariamente praticato dalla banca ovvero –
in presenza di contributi pubblici disponibili – al tasso agevolato stabilito ai sensi delle disposizioni
di legge e amministrative che regolano la materia. In caso di operazioni a tasso agevolato,
l’erogazione del prestito è effettuata a seguito di nulla osta da parte dell’Ente competente (Regione,
ecc.).
Le operazioni in parola sono assistite da privilegio legale e possono essere assistite da privilegio
speciale e/o avallo, salvo eventuali altre garanzie.
Imprese con rating di legalità.
Le imprese che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso
l’anno precedente alla richiesta di affidamento e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni possono chiedere all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
l’attribuzione del rating di legalità, secondo quanto disciplinato dall’art. 5ter del D. Lgs. n.1/2012 e
dal Regolamento MEF_MISE delll’8 aprile 2014. Il rating di legalità, attribuito sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata dall’impresa all’AGCM, ha durata due anni ed è rinnovabile su richiesta dell’impresa stessa. Alle imprese che abbiamo ottenuto e mantengano il rating
di legalità la Banca, laddove ne tenga conto, offre particolari agevolazioni in termini di tassi e
commissioni applicate al finanziamento, in ragione del livello di rating di legalità ad esse assegnato.
In particolare, per aziende in possesso di un rating pari a 3 “stelle” la Banca può concedere una riduzione dei tassi debitori fino allo 0,90% ed una riduzione delle spese di istruttoria fino al 30%.
Principali rischi (generici e specifici)
Impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell’ambito del mercato bancario,
dei tassi al ribasso, stante la previsione del tasso fisso.
Obbligo del cliente di restituire agevolazioni eventualmente usufruite senza titolo e corresponsione,
per il mantenimento del rapporto, di interessi nella diversa misura concordata.
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CONDIZIONI ECONOMICHE - CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO
PRESTITO PER GESTIONE AZIENDALE (CONDUZIONE) – DURATA MAX: 12 mesi
ILe condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per
la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
SULLA BAN
QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO
Tipo finanziamento
Finanziamento a tasso fisso
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
9,472%
(calcolato su capitale figurativo di € 50.000,00, da estinguersi in
un’unica soluzione con scadenza a 354 giorni (oltre sette giorni
lavorativi), al tasso fisso del 8,00%, commissione incasso rata €
3,00, spesa istruttoria € 300,00, spese visure ipo-catastali €
23,31 e interessi € 4.000,00)
Ai sensi della L. 108/96, il tasso – al momento della stipula – non potrà, in tutti i casi, essere superiore al “tasso soglia”
vigente per le tipologie di operazioni “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti effettuati alle imprese”.
VOCI
COSTI
Prestito per gestione aziendale (conduzione)
Durata massima
totale dei numeri dare del periodo moltiplicato il tasso di
interesse dividendo il risultato per 365 (divisore dell’anno
civile). Nella determinazione dei numeri dare vengono
conteggiati il giorno in cui si dà corso all’operazione e un
massimo di 7 giorni lavorativi successivi al termine previsto per il rimborso del prestito.
Modalità di calcolo degli interessi
TASSI MASSIMI
12 (dodici) mesi
FINANZIAMENTO A TASSO FISSO
Tasso di interesse nominale annuo
8,00%
Tasso di mora
3 (tre) punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora
Spese per la stipula del contratto
SPESE MASSIME
LA MISURA DEI TASSI AGEVOLATI PER I PRESTITI SUINDICATI E’ DETERMINATA DALLE NORME E
DAGLI ENTI PUBBLICI CHE DISPONGONO LE AGEVOLAZIONI.
Spesa istruttoria
0,50% sull’importo dell’affidamento richiesto, con un mi(spese collegate all’erogazione
nimo di euro 300,00, oltre recupero costo visure ipocatadel credito: visure, accesso a base stali.
dati, ecc.)
La spesa istruttoria va corrisposta anche in caso di rinuncia al finanziamento.
Imposta di bollo sulle cambiali
0,10 per mille sull’importo del finanziamento
(Art. 6 della Tariffa Parte I del
DPR n.642/72)
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Spese per la gestione del
rapporto
Incasso effetto
euro 3,00 (per ciascun effetto)
Invio comunicazioni periodiche
 in forma cartacea
 on line
spese per altre comunicazioni, ad
eccezione di quelle concernenti
variazioni unilaterali
 in forma cartacea
 on line
Spese per invio altre comunicazioni mediante raccomandata
Periodicità delle rate
euro 1,00
Gratuito
euro 1,00
Gratuito
euro 5,00
Secondo il piano di rientro
ALTRI ONERI
Imposte e tasse presenti e future
(Rimborso delle imposte di registro e di bollo nella misura tempo per tempo legislativamente prevista)
Rimborso Imposta
Per le operazioni con durata contrattuale a
medio lungo termine ovvero per le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di 18 mesi, ai sensi
dell’art. 12 del D.L.145/2013, con apposita
dichiarazione in atto, è possibile optare per
l’applicazione di uno dei seguenti regimi fiscali:
Imposta di bollo sui contratti (ai sensi
dell’art. 2, nota 2 bis della tariffa - parte
prima – allegata al D.P.R. n. 642/72)
Spesa per rilascio certificazione interessi
passivi
commissioni per richiamo, proroga e/o
decurtazione effetti
Trattenuta Società Gestione Fondi per
l’Agroalimentare srl (ex Fondo Interbancario di Garanzia)
Altre spese e commissioni connesse al rapporto finanziamento agrario e ai servizi
accessori
Diritti accessori
a carico del cliente
 Imposta sostitutiva: 0,25% sull’ammontare del fido concesso D.p.r. 29/09/73 n. 601 artt. 15 e ss. - salvo l’applicazione della
maggiore aliquota del 2,00% prevista dalla legge 257/04.
 Imposta ordinaria: Imposte di registro su contratto, garanzie,
quietanze ecc., nelle misure previste dalle vigenti disposizioni legislative.
Euro 16,00
L’imposta di bollo non è dovuta:
 se il finanziamento è regolato in c/c, in quanto vige il principio sostitutivo dell’imposta di bollo già assolta sul c/c di regolamento
(Art. 13, comma 2-bis, nota 3-ter, della tariffa parte prima allegata
al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642;
 se il finanziamento è assoggettato all’imposta sostitutiva di cui agli
artt. 15 e ss. Del D.P.R. 601/1973.
euro 15,00
euro 6,00
0,30% dell’importo finanziato a carico del cliente (nei casi di finanziamenti a tasso agevolato) .
Si rinvia a quanto indicato nel foglio informativo relativo ai servizi incassi e pagamenti.
A ciascun effetto rilasciato a fronte del finanziamento e pagabile presso altra banca, si applicano le spese e le commissioni per l’incasso e
per il ritorno di impagato dei titoli accreditati s.b.f., come indicate nel
foglio informativo relativo ai servizi incassi e pagamenti, al quale si
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rinvia.
Costi in caso di ritardo nel pagamento
Il mancato pagamento anche di uno solo
degli effetti emessi dal Cliente a favore della
Banca, può comportare l’elevazione del protesto del titolo cambiario insoluto e la conseguente iscrizione del Cliente nel Pubblico
Registro Informatico istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di competenza. La Banca, inoltre, provvederà a segnalare l’inadempienza
del Cliente alle pertinenti banche dati cui
aderisce.
L’elevazione del protesto e l’iscrizione del
Cliente nel predetto Registro e/o banche dati potrà comportare il mancato accoglimento
di richieste di affidamento da parte di banche e altre istituzioni finanziarie o anche la
risoluzione dei contratti di finanziamento in
essere. Tardare con i pagamenti potrebbe
avere gravi conseguenze per il Cliente (ad
esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro
Rimborso anticipato
Il Cliente ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte
La Banca ha il diritto a un indennizzo in caso di
rimborso anticipato
Per elevazione di protesto: 2,00% dell’importo dell’effetto protestato
con un minimo di Euro 15,00 ed un massimo di Euro 25,00 oltre a spese fisse pari ad € 3,00 e alle altre spese reclamate da terzi.
Fermo restando la facoltà della Banca di procedere all’elevazione del
protesto in caso di ritardo di pagamento degli effetti cambiari, il Cliente è tenuto a corrispondere interessi di mora pari a 3,00 (tre/00) punti
percentuali in più del tasso contrattuale, rapportato all’importo ed alla durata dell’insolvenza.
In deroga a quanto previsto dall’art. 46 del R.D. n. 1669/1933, il Cliente ha diritto di estinguere anticipatamente il finanziamento, corrispondendo alla Banca, in tutto o in parte, il controvalore degli importi
degli effetti cambiari per i quali non è ancora giunta a scadenza la data di pagamento. In tale caso, il Cliente ha diritto alla restituzione degli interessi calcolati, nella misura indicata nel contratto,
sull’ammontare corrisposto in anticipo, dalla data di erogazione del
finanziamento fino al momento dell’estinzione.
Salvo che nel caso di estinzione anticipata totale finalizzata al perfezionamento di una operazione di portabilità, sarà dovuto un compenso onnicomprensivo pari al 3,00% dell’importo anticipatamente rimborsato. (Esempio: capitale 1.000 X 3,00/100 = 30,00)
Commissione di riesame (rinegoziazione
delle condizioni e/o proroga dei termini di
scadenza, rinuncia o sostituzione di garanzie, presa d’atto di consenso a modifiche
societarie, implementazione o modifiche
contratto su richiesta del cliente, ecc.)
0,50% sull’importo del debito residuo, con un minimo di euro 300,00.
Spese per richieste comportanti ricerche
presso l’archivio centrale
Spese per copia documentazione
Richieste per conto del cliente (Es. visure
protesti, visure camerali, informazioni, ecc)
Minimo
Euro 30,00
Massimo
Euro 160,00
da quantificare al momento della richiesta con un minimo di € 5,00
€ 15,00
TEMPI DI EROGAZIONE
Durata dell’Istruttoria
La durata dell’istruttoria è subordinata alla raccolta e all’esame della
documentazione necessaria per la valutazione da parte della Banca di
concedere al Cliente il mutuo richiesto.
Disponibilità dell’importo
Il finanziamento viene erogato lo stesso giorno della stipula del contratto e del rilascio degli effetti, al netto degli interessi, della spesa
istruttoria e della commissione di incasso effetti, con valuta il giorno
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lavorativo successivo.
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di rientro personalizzato allegato
al documento di sintesi.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero 108/1996), relativo
alle operazioni “Anticipi e Sconti commerciali”, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bccscafaticetara.it).
RECESSO, CONTRIBUTO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI - INTERESSI DI MORA, TEMPI
MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI
Recesso
La banca può ritenere risolto il contratto qualora il cliente:
a) non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso;
b) non utilizzi il finanziamento esclusivamente per lo svolgimento di attività agricole, zootecniche o ad esse connesse
o collaterali;
c) non consenta ai funzionari della banca e degli enti pubblici di effettuare sopralluoghi per accertare la destinazione
del finanziamento o la permanenza sul fondo di quanto acquistato con il ricavato del finanziamento;
d) abbandoni la coltivazione del fondo o cessi comunque l’esercizio dell’attività;
e) deteriori o distrugga i beni oggetto del privilegio legale e/o convenzionale di cui agli articoli 44 e 46 del d. lgs.
1.9.1993, n. 385 (T.U. bancario);
f) impieghi in tutto o in parte il finanziamento per scopi diversi da quelli per i quali è stato concesso;
g) non risulti in regola con il pagamento delle imposte e dei canoni
h) o i garanti subisca/no protesti, procedimenti conservativi od esecutivi o ipoteche giudiziali o compia/no qualsiasi atto che diminuisca/no la sua/loro consistenza patrimoniale, finanziaria e/o economica o venga/no segnalata tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario.
Il cliente, inoltre, decade dal beneficio del termine qualora divenga insolvente o diminuisca le garanzie date.
Contributo nel pagamento degli interessi - Interessi di mora
In caso di mancata o parziale concessione o di revoca totale o parziale del contributo pubblico agli interessi, fermo restando l’obbligo del cliente di restituire le agevolazioni di cui ha usufruito senza titolo, la banca può consentire il mantenimento del finanziamento ad un tasso pari al tasso di stipula. In tale ipotesi il cliente provvederà al pagamento – in
unica soluzione per le cambiali già scadute, e alle scadenze successive per quelle a scadere – della somma corrispondente alla differenza tra il tasso agevolato e il tasso sostitutivo determinato secondo il criterio suindicato.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del cliente entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data
dell’integrale pagamento.
Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, anche per lettera raccomandata A/R, in via P. Melchiade, 37 –
84018 SCAFATI (SA), ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [email protected], ovvero
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [email protected]. L’Ufficio Reclami risponde entro
30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a:
a)Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
b)Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di
mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’esistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo di
mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure
54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it).
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi
all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
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In ogni caso il cliente ha il diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia. Gli esposti alla Banca d’Italia possono essere
inoltrati anche utilizzando l’apposito modulo disponibile on line sul sito www.bancaditalia.it/servizicittadino/servizi/esposti/index.html.
LEGENDA
Tasso di interesse
debitore
Tasso di interesse
di mora
Numeri dare
Cambiale agraria o
Cambiale pesca
Avallante
TAEG (Tasso annuo effettivo globale)
Istruttoria
Rinnovo
Anno civile
Società Gestione
Fondi per
l’Agroalimentare
srl ( ex Fondo Interbancario di Garanzia
Risoluzione del
contratto
Decadenza dal beneficio del termine
Valuta
Tasso effettivo
globale medio
(TEGM)
Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a
quest’ultimo dalla Banca stessa.
Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in
caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il capitale è rappresentato dall’importo
dovuto dal cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data
dell’operazione che ha originato l’importo dovuto e la data di scadenza dell’effetto o altra successiva, come indicata innanzi con riferimento alla modalità di calcolo degli interessi .
Pagherò cambiario rilasciato a fronte di operazione di credito agrario, equiparata ad ogni effetto
all’ordinario pagherò cambiario, contenente, però, anche l’indicazione dello scopo del finanziamento, delle garanzie che l’assistono e del luogo dell’iniziativa finanziata.
Soggetto, diverso dall’emittente, che, sottoscrivendo la cambiale, assume un’obbligazione di garanzia (personale) per il pagamento di tutta o parte della somma indicata nel titolo.
Tasso annuo effettivo globale del finanziamento , espresso in percentuale sull’ammontare del prestito concesso.
Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell’affidamento.
Sostituzione di effetto cambiario con altro a scadenza successiva.
Periodo temporale preso a base per il calcolo degli interessi e coincidente con la durata dell’anno
solare (365 giorni).
Organismo pubblico istituito dalla legge, con lo scopo di contribuire al ripianamento delle perdite
sostenute dalle banche a fronte dell’erogazione di prestiti agrari. Alla Società è dovuto un contributo obbligatorio, calcolato in percentuale sull’importo finanziato, in parte a carico del cliente e
in parte a carico della banca.
Scioglimento del contratto, cui consegue l’obbligo per il debitore di adempiere immediatamente.
Perdita del potere di pagare alla scadenza contrattualmente prevista, cui consegue l’obbligo per il
debitore di adempiere immediatamente.
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario,
quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria
di operazioni “Anticipi e Sconti Commerciali”, aumentarlo di un quarto, aggiungere
quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il
TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna
ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e
accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
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