Per la concessione in proprietà dei lotti compresi nel piano per gli

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Per la concessione in proprietà dei lotti compresi nel piano per gli
ARTICOLO 1 – FINALITA’
1. Il presente Regolamento disciplina criteri, condizioni e modalità per la cessione in proprietà
delle aree ricomprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) definitivamente
approvato nelle forme di legge con delibera di C.C. n. 47 del 23.12.2004, nonché le regole per la
successiva utilizzazione delle stesse.
2. Le destinazioni d'uso e gli indici urbanistici sono quelli previsti dalle norme tecniche di
attuazione del P.I.P.
ARTICOLO 2 – EFFICACIA DEL PIANO
Il piano delle aree destinate ad insediamenti produttivi ( PIP ) ha efficacia per 10 anni dalla data
della sua approvazione ed è attuato a norma dell’art. 27 della L. 865 del 22.10.1971.
ARTICOLO 3 - UTILIZZAZIONE DELLE AREE
Le aree comprese nel Piano sono cedute in proprietà.
La cessione in proprietà avverrà dopo che il Comune avrà acquisito le aree del piano, con tutte le
garanzie di legge.
ARTICOLO 4 – BENEFICIARI
1. La cessione in proprietà delle aree comprese nel P.I.P. è consentita a ditte in forma singola o
associata , che esercitano le attività così come disciplinate dall’art. 27 comma 6 della L. 865/71
e di seguito elencate:
a) attività artigianali di cui alla Legge 443/85 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) attività commerciali all'ingrosso e/o al dettaglio;
c) attività industriali;
e) attività direzionali e servizi secondo la nozione ricavabile dall’art. 2195 C.C.;
f) attività turistiche ricettive.
2. Ai sensi dell'art. 27 , comma 6, della Legge n. 865 del 22/10/1971, come sostituito dalla dall'art.
49 della Legge 27/12/1997, n.449, tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle
presentate da Enti pubblici e aziende a partecipazione statale, nell'ambito di programmi già
approvati dal CIPE.
ARTICOLO 5 -INDIVIDUAZIONE DELLE AREE
L'Amministrazione comunale con delibera di C.C. n. 29 del 07.11.06 ha stabilito di cedere in
proprietà le aree da destinarsi alle attività produttive previste nel P.I.P..—
Totale lotti da cedere in proprietà n. 70 per una superficie totale di mq. 128.700.
lotto da mq. 1700 N° 1
lotti da mq. 1000 N° 29
lotti da mq. 1500 N° 4
lotti da mq. 2500 N° 32
lotti da mq. 3000 N° 4
ARTICOLO 6 – ASSEGNAZIONE DELLE AREE
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La cessione in proprietà delle aree è approvata con determina del Capo Settore Tecnico, nel rispetto delle graduatorie
scaturite dal bando pubblico di cui al successivo art. 7 su proposta dell’apposita Commissione prevista dal presente
regolamento e tenuto conto delle disposizioni legislative vigenti. Con il provvedimento di assegnazione definitiva viene
altresì approvato, la posizione del lotto assegnato e la ditta destinataria.
ARTICOLO 7 – BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AREE
Il bando per l’assegnazione delle aree destinate ad attività produttive del PIP è pubblicato all’albo
pretorio del Comune di Orta Nova e sul sito internet da parte del Responsabile del Settore
Progettualità Tecnica successivamente all’esecutività della delibera di approvazione del presente
regolamento con termine di presentazione della domanda di giorni 30 dalla data di pubblicazione
dello stesso.
Il Bando contiene le seguenti indicazione di massima:
·
·
·
·
Elenco delle singole aree disponibili,
Superficie dei lotti;
Costo di ogni lotto;
Modalità di presentazione delle domande e scadenze dei termini.
ARTICOLO 8 - REQUISITI SOGGETTIVI PER L'AMMISSIONE ALLA
GARA
Possono partecipare alla gara per l'assegnazione delle aree e stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che esercitano una delle attività indicate nel precedente art. 4;
b) che sono iscritti al registro delle imprese della camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura.
c) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di un
concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni. La stessa causa di esclusione si applica alle società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile.
d) nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare, se
si tratta di impresa individuale il socio, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandata semplice, gli
amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società.
e) nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione
della pena richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull'affidabilità morale e professionale, il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare
se si tratta di impresa individuale, del socio , se si tratta di società in nome collettivo o in accomandata
semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Sono comunque esclusi dalla partecipazione alla gara coloro che risultano assegnatari di aree
PIP ma non hanno realizzato alcun opificio o se pur avendolo realizzato lo hanno concesso in
fitto.
ARTICOLO 9 - DOMANDE DI ASSEGNAZIONE
1.
2.
Le domande per ottenere l'assegnazione di un lotto all'interno del piano per insediamenti produttivi
vanno presentate su appositi moduli reperibili presso gli uffici comunali, entro e non oltre la data indicata
dal bando di gara, pena l'esclusione. Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti.
La domanda per l'assegnazione di un lotto può essere presentata congiuntamente anche da due imprese
aventi i requisiti soggettivi richiesti. Sul lotto deve essere realizzato un unico immobile, il cui frazionamento
è ammesso successivamente all'adempimento di tutti gli obblighi convenzionali, ivi compresi i pagamenti
a favore dell'amministrazione comunale e l'ultimazione della costruzione dell'edificio.
3. Potranno essere richiesti, con domande singole due o più lotti aventi superficie da mq.
1000, da mq.1500 o di entrambe le tipologie. Gli stessi potranno essere concessi solo se
non sono più disponibili tipologie di lotti aventi superficie pari a quella globale richiesta e
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solo se durante la fase di assegnazione, secondo la graduatoria, vi sia la disponibilità di
lotti contigui aventi la superficie complessiva richiesta.
4. Alla domanda devono essere allegati i documenti e le dichiarazioni sostitutive richiesti dal bando,
come di seguito elencati:
· Certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la data, il numero d’iscrizione, l’attività
svolta, nonché l’attestazione di non assoggettamento a procedura concorsuale, concordato
preventivo, amministrazione controllata, ecc. nel quinquennio precedente l’indizione del
bando e riportante, tra l’altro, nulla osta ai sensi dell’art.10 della legge 31/05/1964, n.575
(antimafia);
· Certificato del Casellario Giudiziale del titolare della ditta o, in caso di Società, dei
singoli soci;
· Dichiarazione del titolare della ditta o del legale rappresentante della Società attestante di
non aver già ottenuto l’assegnazione di suolo PIP, né di aver ceduto ad altri il suolo e il
capannone su di esso realizzato;
· Quietanza di versamento presso la tesoreria del Comune di Orta Nova di complessivi
Euro 2.000,00, a titolo di cauzione, somma che verrà scomputata dal prezzo del lotto
eventualmente assegnato all'atto della stipula della convenzione oppure restituita dal
Comune in caso di collocamento in posizione non utile per l'assegnazione del lotto o di
esclusione dalla graduatoria entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria
definitiva.
· Fotocopia del libro matricola vidimato dall’INPS. o dall’INAIL
· Business – plan dal quale si evince in modo chiaro ed inequivocabile tutto quanto attiene
all’attività ed in modo particolare a quanto attiene a:
tempi di realizzazione;
organizzazione del lavoro con il piano occupazionale;
referenze bancaria;
ARTICOLO 10- PREZZO DI CESSIONE DELL'AREA E ONERI DI
URBANIZZAZIONE .
Il corrispettivo della cessione è stato stabilito con delibera di C.C. n° ………… del in € 46,50/mq.
Con l’assegnazione dei lotti l’Amministrazione Comunale si riserva di realizzare le urbanizzazioni per
stralci funzionali in funzione dei comparti attivi.
ARTICOLO 11 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI.
I requisiti per l'attribuzione dei punteggi per l'individuazione degli aventi diritto all'assegnazione di un'area, sono i seguenti
, con il punteggio a fianco indicato:
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DESCRIZIONE
Ditte con volumi di affari riferito all’esercizio 2005
PUNTEGGIO
Da 0 a 50.000,00 € …………………………………………………….
Da 50.001,00 a 100.000,00 € ……………………………………………………
Da 100.001,00 € a 150.000,00 ……………………………………………….
Oltre 150.000,00 ……………………………………………….
Ditte con occupazione media calcolata in ULA ( in numero di unità ) registrata nei 12 mesi
antecedenti la data di pubblicazione del bando di assegnazione delle aree
Fino a 3 unità
Da 4 a 10 unità
Oltre i 10 unità
Imprese con anzianità di iscrizione alla CCIAA ( REA )e/o con anzianità di
iscrizione all’Albo degli artigiani:
Fino a 1 anno
Aumento di due punti per ogni ulteriore anno e per un massimo di punti
5
10
15
20
10
15
20
6
30
Imprenditoria giovanile.
Il punteggio sarà riconosciuto alle imprese aventi i seguenti requisiti:
1.
Società costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 30 anni
2.
Società formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 30 anni
3.
Ditte individuale il cui titolare abbia un’età inferiore ai 30 anni
Imprese esistenti all’interno del centro abitato di Orta Nova che intendano
spostare la loro attività
Imprese esistenti all’interno del centro abitato di Orta Nova ed ubicate in zone in
contrasto con la normativa urbanistica o ambientale vigente
Imprese che operano in locali in affitto in Orta Nova da almeno tre mesi dalla
data di pubblicazione del bando con esclusione dei contratti di locazione stipulati
fra l’impresa ei soci della medesima nonchè tra l’impresa e congiunti fino al
quarto grado.
10
15
15
10
15
20
Numero di posti di lavoro da creare calcolata in ULA ( in numero di unità )
Fino a 3 unità
Da 4 a 10 unità
Oltre i 10 unità
2
4
6
In caso di parità di punteggio sono applicati i seguenti ordini di precedenza:
a) alle ditte con maggiore numero di unità lavorative impiegate;
b) in caso di ulteriore parità di punteggio si ricorrerà all’estrazione a sorte.
Nel caso di domande congiunte, i punteggi delle ditte richiedenti si sommano e si fa la media del
punteggio ottenuto.
ARTICOLO 12 – C O M M I S S I O N E E S A M I N A T R I C E
Le domande di assegnazione verranno esaminate da una commissione che sarà così composta:
Segretario Generale o Vice Segretario;
Responsabile del Settore Progettualità Tecnica;
Responsabile del S.U.A.P o persona delegata.
Le funzioni di segretario saranno assolte dal Responsabile del procedimento del servizio urbanistica.
La Commissione esamina le domande, escludendo dal concorso i richiedenti che non hanno titolo o
diritto secondo le norme del presente regolamento e attribuisce i punteggi rispetto ai criteri indicati
nell’art. 11.
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Fra le domande risultanti ammesse in base ai criteri di cui al presente regolamento forma e redige
apposita graduatoria.
La graduatoria dopo l’approvazione viene affissa all’Albo pretorio del Comune per venti giorni
consecutivi.
La graduatoria approvata con determina dirigenziale ha validità di anni tre a decorrere dalla data di
esecutività del relativo atto.
Nei casi in cui non si concretizzasse il definitivo trasferimento delle aree assegnate, nei tempi e nei modi
di cui al presente regolamento ovvero nei casi di normale rinuncia degli aventi diritto , il Responsabile
del Settore Progettualità Tecnica è tenuto a chiedere alle ditte utilmente collocate in graduatoria - fino ad
esaurimento – l’eventuale disponibilità all’acquisizione delle aree interessate, inviando raccomandata cui
dovrà essere data risposta nel termine tassativo di 15 giorni dalla ricezione.
ARTICOLO 13 – ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
1.
2.
3.
Decorsi i termini di pubblicazione della suddetta graduatoria l’ufficio competente provvederà ad invitare le ditte
collocate in posizione utile nella graduatoria di assegnazione per dar seguito alla scelta del lotto che avverrà
pubblicamente secondo l’ordine della graduatoria medesima.
L’assegnazione provvisoria in proprietà delle aree è disposta con determinazione del Responsabile del Settore
Tecnico nel rispetto della graduatoria predisposta dalla commissione di cui al precedente art. 12.
Il Responsabile del Settore tecnico nel rispetto della graduatoria ha facoltà di suddividere eventuali lotti residui da
2500 e/o 3000 mq., qualora le richieste dei lotti da 1000 o da 1500 mq. fossero in numero superiore rispetto alla
disponibilità dei lotti stessi, previa acquisizione di dichiarazione di assenso dalle ditte interessate.
ARTICOLO 14 - CONVENZIONE PRELIMINARE
1. Entro 30 giorni dalla data dell'assegnazione provvisoria dei lotti, previa comunicazione
scritta da parte dell'Amministrazione Comunale, gli assegnatari sono tenuti a sottoscrivere
l'apposita convenzione preliminare di cessione predisposta dal Comune, previo pagamento del
70% del prezzo del lotto calcolato sulla base dell'importo di cui al comma 1 dell'art. 10.
2. Qualora un assegnatario non sottoscrive la convenzione preliminare entro il termine fissato, o
ponga riserve di qualunque natura, esso è escluso dalla graduatoria ed il lotto, reso
disponibile, è assegnato ad altro richiedente avente diritto, collocato in posizione utile , con
incameramento della cauzione di € 2.000,00 da parte del Comune senza possibilità di
restituzione.
3. E' fatto salvo il diritto del Comune a chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni
subiti.
4. La convenzione preliminare è vincolante immediatamente per la ditta dalla data di
sottoscrizione, mentre impegnerà il Comune dalla data di assunzione del provvedimento di
assegnazione definitiva del lotto.
ARTICOLO 15 - MODALITA' DI PAGAMENTO
1.
Il pagamento del corrispettivo stabilito avviene con le seguenti modalità:
·
·
il 70% dell'importo prima della firma della convenzione preliminare.
Il restante 30% prima della firma della convenzione definitiva, salvo eventuale conguaglio da
effettuarsi all'atto della stipula per il trasferimento della proprietà nel caso in cui sia
necessario rideterminare il prezzo di cessione per l’effettiva superficie scaturita dal
frazionamento .
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A R T I C O L O 1 6 - EDIFICAZIONE LOTTI- TERMINI PER LA RICHIESTA
PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE
Entro 120 giorni dalla sottoscrizione della convenzione preliminare di cui all'art. 14, il titolare
dell'assegnazione è tenuto a presentare tutti gli atti necessari richiesti dal Comune per l'approvazione del
progetto di costruzione dell'immobile.
L'inosservanza dei termini predetti costituisce causa di risoluzione espressa della convenzione
preliminare sottoscritta con l’incameramento della cauzione di € 2.000,00 da parte del Comune e
con restituzione senza interessi del 80% della somma versata al momento della sottoscrizione della
convenzione preliminare.
I proprietari dei lotti ceduti a seguito dei concordati di cessione volontaria, al momento della
presentazione del permesso di costruire, devono essere iscritti presso la C.C.I.A.A. in qualità di ditte
che svolgono attività compatibili con quelle previste nel Piano degli Insediamenti Produttivi.
ARTICOLO 17 - A S S E G N A Z I O N E D E F I N I T I V A
1. L'assegnazione definitiva avverrà entro 60 giorni dall'acquisizione della titolarità dell'area da
parte del Comune e previo pagamento del saldo relativo al corrispettivo per l'acquisizione
dell'area da parte degli assegnatari.
2. Prima dell'assegnazione definitiva, qualora intervenga una successione mortis causa, gli
aventi diritto alla successione potranno chiedere l'assegnazione definitiva dell'area, fermo
restando l'accertamento della natura derivativa della nuova Ditta rispetto all'originaria ed il
possesso di tutti i requisiti per le assegnazioni di aree nel PIP di cui all’art.8 in caso contrario
il lotto tornerà nella disponibilità dell’Ente con restituzione della somma versata.
3. L'autorizzazione al cambio di intestazione per l'assegnazione dell'area è rilasciata con
determina dal responsabile del servizio tecnico comunale previa adeguata istruttoria.
4. L’assegnazione definitiva in proprietà delle aree è disposta con determinazione del
Responsabile del Settore Tecnico nel rispetto della graduatoria predisposta dalla
commissione di cui al precedente art. 12, successivamente sarà stipulata la convenzione che
contiene, tra l'altro, le superfici assegnate ben identificabili.
5. L'assegnazione definitiva dell'area costituisce titolo per l'immissione in possesso del lotto da
parte dell'assegnatario.
6. I contratti di cessione in proprietà dei lotti facente parte della zona P.I.P., ivi compresi quelli
ceduti ai proprietari espropriati a seguito dei concordati bonari sottoscritti tra l’Ente e gli
stessi dovranno essere stipulati con atto pubblico tra il Comune e l'assegnatario, che recepirà
le condizioni, i termini, gli obblighi e le sanzioni previste dal presente regolamento. Le spese
relative ai contratti di cessione sono a carico dell’assegnatario.
ARTICOLO 18 - INIZIO E TERMINI DEI LAVORI
1. I lavori di costruzione dell'immobile devono iniziare entro il termine di dodici mesi dalla data del
rilascio del permesso di costruire rilasciato dal Comune ed ultimarsi con la relativa richiesta del
certificato di agibilità nel termine di trentasei mesi dalla data di inizio lavori.
2. E' facoltà del Comune prorogare i termini di fine lavori, su richiesta delle parti acquirenti , per gravi
e comprovati motivi a norma dell’art. 15 comma 2 del D.P.R. 380/2001. Tale proroga non può
essere comunque superiore a dodici mesi.
3. Decorsi inutilmente tali termini l'Amministrazione Comunale, effettuati i dovuti accertamenti, in
ordine alla non avvenuta ultimazione dei lavori , disporrà la risoluzione dell'atto di cessione.
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4.
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento la costruzione degli edifici previsti sul lotto comunque
assegnato dovrà avvenire nel rispetto delle norme edificatorie del Piano di Lottizzazione e di quanto indicato
nelle norme urbanistiche vigenti nell'area.
5. In deroga a quanto stabilito da norme regolamentari vigenti nel Comune le pratiche per
l'edificazione nell'area P.I.P. hanno priorità di esame da parte dell'U.T.C.
6.
7.
Le opere di urbanizzazione del P.I.P. saranno realizzate a cura del Comune di Orta Nova.
Le spese per gli allacciamenti alla rete idrica, fognaria, elettrica, metano etc. fanno carico all'assegnatario.
ARTICOLO 19-VARIAZIONI FORME GIURIDICHE DELLE DITTE ASSEGNATARIE
Variazioni della forma giuridica delle imprese assegnatarie sono consentite purché vengano rispettate le seguenti
condizioni:
In caso di trasformazione da ditta individuale a società di capitali, e/o a società di persone i nuovi
soci non potranno sottoscrivere complessivamente più del 49% del capitale sociale; In caso di
trasformazione da società di persone a società di capitali, almeno uno dei soci originari dovrà
detenere i151 % del capitale sociale;
La variazione intervenuta sarà oggetto di semplice presa d'atto del Comune formalizzata con determina del Capo
Settore Progettualità Tecnica.
Fermi tali presupposti l'atto costitutivo della nuova società dovrà richiamare la convenzione stipulata con il Comune e
l'impegno esplicito di rispettare le clausole e gli obblighi con essa assunti.
E' altresì consentito nel caso di Società di fatto, in cui si verifichi l'uscita di uno o più soci, che l'assegnazione venga
mantenuta al socio o soci restanti per la prosecuzione dell'attività originaria.
ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 1456 DEL C.C.
1.
La risoluzione del contratto di cessione, con conseguente revoca dell’assegnazione dell’area stessa, è prevista nei
seguenti casi:
a) mancato ritiro del permesso di costruire
b) In caso di inosservanza da parte dell'assegnatario proprietario dei termini di inizio dei lavori
c) In caso di inosservanza dei termini finali comunque prorogati dei lavori
2.
Qualora si verificasse una delle fattispecie di risoluzione del contratto previste dal comma precedente, il Comune
comunica alla controparte che intende avvalersi della clausola risolutiva e procederà presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari, alla reintegrazione del Comune nella proprietà dell’area restituendo una somma pari al 50%
di quella versata e trattenendo il restante 50% a titolo di penale.
Nel caso in cui l’opificio sia stato edificato anche parzialmente sarà valutato il costo di costruzione dello stesso
sulla base di idonei documenti comprovanti le spese sostenute per la realizzazione.
L’indennizzo alla Ditta avverrà solo dopo che il Comune alienerà a seguito di bando pubblico il suolo e/o l’opificio
suddetto.
-
ART. 21 - DIVIETO DI ALIENAZIONE CESSIONE O AFFITTO
1. La parte acquirente si obbliga a non alienare e/o affittare anche parzialmente il suolo oggetto
dell’assegnazione ed i fabbricati su di esso eventualmente realizzati, ne a costituire sugli stessi
diritti reali di godimento, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di acquisto del
lotto dal Comune di Orta Nova.
2. La parte acquirente riconosce espressamente l’interesse del Comune di Orta Nova al divieto di
alienazione come determinato dal presente articolo e che tale divieto è contenuto in limiti di
tempo che la stessa ritiene convenienti ed opportuni.
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3. Trascorsi i cinque anni dalla data di cessione del lotto in proprietà, la stessa e gli immobili su
di essa costruiti potranno essere venduti o affittati al libero mercato a favore dei soggetti aventi
i requisiti per l’assegnazione delle aree PIP.
ART. 22 – FACOLTA’ DI DEROGA
Nell’evenienza di istanze di insediamento di aziende di valenza nazionale e/o internazionale,
ovvero di aziende che introducono nei loro settori di riferimento oggettivi elementi di innovazione
e/o di forte valenza occupazionale e/o economica e/o ambientale, ovvero nei casi in cui le aziende
sono costrette a rispettare i tempi imposti da Enti erogatori di contributi e/o sovvenzioni per la
realizzazione degli interventi, il Consiglio Comunale, previa positiva istruttoria, può con proprio
atto ed in deroga alla procedura disciplinata dal presente regolamento, autorizzare l’assegnazione
diretta delle aree richieste, disciplinandone gli specifici contenuti con apposita convenzione, il cui
schema è dallo stesso Consiglio approvato contestualmente all’assegnazione dell’area.
ART. 23 -NORME DI RINVIO E FINALI
Per quanto non previsto nel presente Regolamento e in quanto compatibili si applicano le
disposizioni contenute nel Codice Civile, nella Legge n° 865/71 e succ. mod. ed integrazioni, nella
legislazione Comunale, Provinciale e Regionale vigente, nonché nelle norme di attuazione degli
strumenti urbanistici generali ed attuativi.
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