Ordine degli Avvocati di Latina

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Ordine degli Avvocati di Latina
Ordine degli Avvocati di Latina
Regolamento della Scuola Forense
“Michele Pierro”
- Sezione Prima - Struttura 1. Natura. –
La Scuola Forense, intitolata alla memoria dell’Avvocato Michele Pierro (d’ora innanzi,
per brevità, “Scuola”), è organo dell’Ordine degli Avvocati di Latina. La sua struttura ed
il suo funzionamento sono disciplinati dal presente Regolamento.
2. Finalità. –
La Scuola ha lo scopo di:
(a) assicurare una adeguata formazione teorico-pratica ai candidati all’esame di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della professione forense;
(b) promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale;
(c) promuovere studi e ricerche nelle materie giuridiche.
A tale fine:
- organizza corsi di preparazione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione forense;
- organizza convegni, seminari e dibattiti;
- promuove e cura pubblicazioni monografiche o periodiche di carattere scientifico.
3. Mezzi. –
Per il perseguimento dei fini di cui all’art. 2, la Scuola si avvale:
- di un contributo economico determinato annualmente dal Consiglio dell’Ordine da
imputare ad apposito capitolo di bilancio regolarmente approvato;
- dalle quote annualmente versate dagli iscritti, nella misura determinata di anno in
anno con delibera del Consiglio dell’Ordine;
- laddove consentito, la Scuola potrà avvalersi, altresì, di sponsorizzazioni e
finanziamenti.
4. Organi. –
Sono organi della Scuola:
- il Direttore;
- il Consiglio Direttivo;
- il Consulente Scientifico.
5. Direttore. –
La carica di Direttore è ricoperta di diritto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine e
dura 2 anni.
Il Direttore presiede il Consiglio Direttivo ed assieme ad esso sovraintende al regolare
funzionamento della Scuola in tutti i suoi aspetti, fissa i tempi e le modalità di
svolgimento delle attività didattiche; approva i programmi didattici e le iniziative
scientifiche; nomina i docenti su proposta del Consulente Scientifico; decide sulle
ammissioni o sulle esclusioni dei discenti.
6. Consiglio Direttivo. –
Il Consiglio Direttivo viene nominato dal Consiglio dell’Ordine; è organo consultivo del
Direttore ed è composto da sei membri, di cui almeno quattro scelti tra i Consiglieri
dell’Ordine.
Il Consiglio esercita i compiti ed i poteri indicati nel precedente art. 5, comma 2°.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per due anni e sono rieleggibili.
7. Consulente Scientifico. –
Il Consulente Scientifico cura gli aspetti scientifici della didattica.
Egli imposta le linee generali della didattica, secondo le indicazioni del Consiglio
Direttivo; predispone i programmi, le materie ed i temi dei corsi e dei seminari;
propone al Consiglio Direttivo i docenti; appronta il calendario delle lezioni; prepara il
materiale scientifico da distribuire ai discenti.
Il Consulente scientifico è nominato dal Consiglio dell’Ordine, anche al di fuori
dell’Ordine degli Avvocati, tra avvocati, magistrati o docenti universitari.
I rapporti, anche di natura economica tra il Consiglio dell’Ordine e il Consulente
Scientifico sono regolati da apposito contratto di consulenza, di durata biennale.
L’incarico conferito al Consulente Scientifico è rinnovabile.
8. Segreteria Organizzativa. –
La Scuola può avvalersi di una segreteria organizzativa, cui sono affidati i seguenti
compiti:
- tenere i contatti con i discenti;
- rilevare le iscrizioni, le cancellazioni, le presenze;
- assistere i docenti durante le lezioni;
- distribuire il materiale didattico.
I compiti di segreteria sono svolti dal personale e con i mezzi dell’Ordine degli
Avvocati ovvero, in alternativa, da soggetti incaricati ad hoc dal Consiglio dell’Ordine.
In quest’ultimo caso i rapporti, anche di natura economica, tra il Consiglio dell’Ordine e
i soggetti cui è affidata la segreteria della Scuola, sono regolati da apposito contratto
di prestazione d’opera di durata biennale.
- Sezione Seconda - Attività didattica 9. Corso biennale. –
La Scuola organizza il corso per la formazione professionale dei praticanti avvocati e
la preparazione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
forense.
Il corso ha durata biennale e prevede non meno di 160 ore annue di lezioni.
10. Cadenza. –
Il corso è articolato in due sedi, la prima presso il Tribunale di Latina, sede centrale, la
seconda presso la Sezione distaccata di Gaeta.
Il corso ha inizio a gennaio e termina a novembre di ciascun anno.
Le lezioni si tengono preferibilmente il venerdì, dalle 15.00 alle 19.00, secondo un
calendario prefissato all’inizio di ciascun anno accademico.
11. Materie. –
Il corso è articolato in tre cicli di lezioni, dedicati al diritto civile, al diritto penale ed al
diritto amministrativo.
Le materie complessivamente trattate nei tre cicli di lezioni sono:
- diritto pubblico e costituzionale;
- diritto civile e commerciale;
- diritto penale;
- diritto processuale civile;
- diritto processuale penale;
- diritto amministrativo sostanziale e processuale;
- deontologia forense.
12. Esercitazioni scritte. –
Verranno effettuate esercitazioni scritte e prove pratiche.
Tali esercitazioni saranno mirate, in particolare, a stimolare e sviluppare la capacità
interpretativa ed argomentativa dei discenti.
13. Ius variandi. –
E’ facoltà del Consiglio Direttivo, per esigenze tecniche, apportare variazioni a quanto
stabilito negli artt. da 9 a 12.
14. Iscrizione. –
Alla Scuola possono partecipare tutti i praticanti iscritti nel Registro di Latina.
E’ consentita l’iscrizione anche ai praticanti iscritti nei Registri tenuti da altri Ordini,
previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
E’ consentita l’iscrizione anche dopo l’inizio del corso.
L’iscrizione è soggetta al pagamento di un contributo, fissato dal Consiglio dell’Ordine.
In conformità a quanto previsto dal regolamento sulla pratica forense, all’art. 2.2,
secondo e terzo capoverso, la continua e proficua partecipazione alle lezioni della
Scuola, comporterà per l’iscritto il beneficio di partecipare nel corso del semestre a
sole venti udienze, anziché trenta.
15. Limitazioni ed esclusioni. –
Ai fini del regolare compimento del corso di formazione, è consentita l’assenza ad un
numero massimo di lezioni che rappresentino 1/3 di quelle previste per ogni materia di
insegnamento. Il superamento di tale limite, non giustificato da gravo e comprovati
motivi, comporterà l’automatica decadenza dal beneficio previsto dall’art. 14, ultimo
capoverso, del presente regolamento ed il conseguente obbligo da parte del
praticante di certificare la partecipazione a numero 30 udienze per ogni semestre
E’ facoltà del Consiglio Direttivo, inoltre, su proposta del Consulente Scientifico,
escludere dalla Scuola gli allievi che, dopo l’iscrizione, abbiano riportato per ogni
materia un numero di assenze superiori ad 1/3 di quelle previste per ogni disciplina.
E’, infine, facoltà del Consiglio Direttivo decidere l’esclusione dalla Scuola di qualsiasi
discente, quando ricorrano gravi motivi di opportunità.
16. Attestato. –
Al termine del primo anno di frequenza, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Al completamento del corso biennale, verrà rilasciato un diploma finale.
17. Incentivi.La Scuola può prevedere forme di incentivazione, anche extra accademiche, di volta
in volta deliberate dal Consiglio dell’Ordine, su proposta del Consiglio Direttivo, in
favore degli allievi che, alla fine del biennio, si siano dimostrati particolarmente capaci
e meritevoli.
18. Attività di formazione permanente ed aggiornamento professionale
La Scuola attua annualmente la parte ad essa demandata del programma di
aggiornamento professionale degli Avvocati approvato dal Consiglio dell’Ordine a
termini del proprio regolamento per la formazione permanente e l’aggiornamento
professionale.
A tal fine la Scuola potrà avvalersi delle strutture e risorse ordinariamente a propria
disposizione per gli scopi di cui all’art. 2 nonché di risorse appositamente individuate
dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio dell’Ordine.
La partecipazione alle sedute di aggiornamento dovrà essere debitamente verificata e
certificata al fine del rilascio delle relative attestazioni.
19. Altre iniziative della Scuola.
La Scuola, con decisione del Consiglio Direttivo, anche su proposta del Consulente
Scientifico, organizza convegni e seminari su singole questioni di particolare rilievo.
I convegni ed i seminari organizzati dalla Scuola sono aperti a tutti e possono essere
valutati ai fini del credito formativo.
19. Rivista dell’Ordine. –
La Scuola, anche con la collaborazione delle Associazioni Forensi, curerà una
rassegna della giurisprudenza del distretto, massimata ed annotata che verrà
pubblicata sul Notiziario Forense.
20. Norma transitoria . –
In fase di prima applicazione del presente Regolamento, la durata degli Organi
coincide con quella del Consiglio dell’Ordine in carica al momento della approvazione.