Documentazione per il deposito di un brevetto
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Documentazione per il deposito di un brevetto
LA DOCUMENTAZIONE PER IL DEPOSITO DI UN BREVETTO INTRODUZIONE Stabilito che si è in presenza di un’invenzione brevettabile, l’inventore, od il suo avente causa, per ottenere in un determinato Stato la concessione di un brevetto prioritario (cioè depositato da lui per la prima volta nel mondo per quella invenzione) deve depositare una specifica domanda di brevetto presso l’Ufficio Brevetti di quel Paese o di un Ente sopranazionale a cui aderisce quello Stato. Ciascuno Stato, o Ente sopranazionale, prescrive che una domanda di brevetto venga presentata utilizzando determinati moduli o formulari, che alla stessa domanda vengano allegati determinati documenti e che si paghi quanto meno una tassa di deposito. Nel seguito analizzeremo qual’è la documentazione necessaria per depositare una domanda di brevetto in Italia. In Italia, l’Ente preposto a ricevere le domande ed a concedere i relativi brevetti è l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.), presso il Ministero delle Attività Produttive di Roma. Ciò vale sia per le domande di brevetto originate in Italia, sia per le domande di brevetto e per i brevetti estesi in Italia ma originati all’estero. L’U.I.B.M. ha delegato enti periferici (le C.C.I.A.A.) all’eventuale ricevimento di quanto di sua competenza. Le leggi principali che regolamentano il deposito e la concessione dei brevetti in Italia sono il Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Legge Invenzioni – nel seguito l.i.) ed il Regio Decreto 5 febbraio 1940, n. 244 (Regolamento Invenzioni – nel seguito r.i.), come novellati. Sono da tenere in considerazione anche la Convenzione di Strasburgo del 27 novembre 1963, operativa in Italia dal 1981, il Trattato di Washington sul PCT del 19 giugno 1970 e la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973. © glp Milano/Udine - Maggio 2002 1 1. LA DOMANDA DI BREVETTO 1.1 CHI PUO’ PRESENTARE UNA DOMANDA DI BREVETTO L’art. 27 l.i. prevede che “Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente decreto può presentare una domanda di brevetto. Avanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto di brevetto e sia legittimato ad esercitarlo.”. L’art. 1 r.i. precisa che: “La domanda di brevetto per invenzione industriale … può essere fatta tanto da cittadini italiani, quanto da stranieri, siano essi individui, società, associazioni, od enti morali, od anche da più individui collettivamente. Se la domanda è fatta da una società, da una associazione o da un ente morale, deve indicare la denominazione e la sede della società o dell’ente.”. La domanda deve essere depositata direttamente dall’inventore, o dal suo avente causa (per esempio la società, o l’ente, con cui l’inventore ha un rapporto di lavoro o d’impiego ed a cui l’inventore ha ceduto, per rapporto di lavoro, di impiego ovvero contrattualmente, i diritti sull’invenzione). L’inventore o il suo avente causa possono delegare un Mandatario autorizzato ad assisterli in queste procedure. Il Mandatario può essere un avvocato o un consulente in proprietà industriale, regolarmente iscritto al rispettivo Ordine. Senza entrare nel merito della legittimità di colui che presenta la domanda di brevetto, vediamo in dettaglio quali sono i documenti necessari per farlo. © glp Milano/Udine - Maggio 2002 2 Si richiama l’attenzione sull’art. 27 ter l.i. che vieta alle persone che risiedono nel territorio dello Stato di depositare, senza la preventiva autorizzazione dell’U.I.B.M., esclusivamente le loro domande di brevetto presso uffici di Stati esteri, ovvero di depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data di deposito in Italia, o da quella di presentazione dell’istanza di autorizzazione. Si ricorda anche che il richiedente il brevetto per invenzione industriale può designare nella domanda una o più persone alle quali attribuisce diritti sul brevetto, specificando la natura di tali diritti. 1.2 DOVE E COME SI PRESENTA UNA DOMANDA DI BREVETTO Una domanda di brevetto può essere presentata direttamente presso l’U.I.B.M. o presso un qualunque Ufficio preposto presente presso la locale Camera di Commercio, oppure può essere inviata mediante il servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, all’U.I.B.M.. La domanda di brevetto va presentata utilizzando un apposito modulo predisposto dall’U.I.B.M., il quale deve essere compilato senza omissioni o cancellazioni. Gli uffici competenti a ricevere il deposito delle domande di brevetto sono tenuti a completare i moduli per la parte ad essi riservata, sì che detto modulo costituisce processo verbale di deposito, attestante la data di presentazione della domanda ed assegnando, secondo l’ordine di ricevimento della domanda stessa, un numero progressivo, distinto per ciascuna categoria di brevetto (invenzione industriale o modello di utilità). Tale parte dei moduli va firmata da chi presenta i documenti e dal funzionario delegato all’ufficio ricevente. © glp Milano/Udine - Maggio 2002 3 Nel caso in cui la domanda di brevetto sia stata inviata all’U.I.B.M., questo, all’atto del ricevimento, redige il processo verbale, la cui data si considera data di deposito. Nella domanda di brevetto il richiedente ha la facoltà di scegliere se il contenuto della stessa venga reso accessibile al pubblico nel termine normale di 18 mesi dalla data di deposito, oppure dopo un termine ridotto di 90 giorni da tale data. 2. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI BREVETTO L’art. 28 l.i. prevede che “Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza. L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto. Se una invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento ed implica l’utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta nel ramo di attuare l’invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste nel regolamento. In caso di rivendicazione di priorità derivante dal deposito di una precedente domanda (fatta all’estero) il richiedente fornirà all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi i documenti e le notizie comprovanti l’esistenza della priorità.”. Questa norma e quella di cui all’art. 59 l.i. che prevede, fra l’altro, che “il brevetto è nullo se l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla” fanno chiaramente capire la fondamentale © glp Milano/Udine - Maggio 2002 4 importanza che assume la descrizione dell’invenzione. L’art. 29 l.i. prevede che “Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione” . E’ questa una norma sostanzialmente amministrativa, sì che rimedi sono previsti nel caso in cui una domanda, a giudizio dell’U.I.B.M., comprenda più invenzioni. L’art. 4 r.i. ribadisce e specifica che: “Alla domanda debbono essere uniti: 1. la descrizione dell’invenzione; 2. i disegni dell’invenzione, ove sia possibile; 3. il documento comprovante il versamento delle tasse prescritte; 4. la marca da bollo prescritta da applicare al brevetto; 5. la designazione dell’inventore. - Qualora vi sia un mandatario, alla domanda deve essere unito anche l’atto di procura, ovvero la lettera d’incarico. - In caso di rivendicazione di priorità, debbono essere allegati altresì i documenti prescritti ”. Entrando nel merito di questi documenti abbiamo quanto segue. 2.1 LA DESCRIZIONE L’art. 5 r.i. prevede che “La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. La descrizione deve essere scritta, o impressa, in modo indelebile e chiaro, sulla prescritta carta da bollo, o su carta dello stesso formato, in almeno due originali, della cui identità risponde il richiedente del brevetto. Gli originali debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.”. In particolare, molta attenzione deve essere posta alla stesura delle © glp Milano/Udine - Maggio 2002 5 rivendicazioni, poiché, come recita il terzo comma dell’art. 8 della Convenzione di Strasburgo, “i limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dalle rivendicazioni. La descrizione i disegni servono a interpretare le rivendicazioni.”. Le rivendicazioni, inoltre, poiché definiscono l’oggetto della protezione richiesta, devono essere chiare e concise e fondarsi sulla descrizione. Se un aspetto non è presente nella descrizione, ovvero non è desumibile da essa o dai disegni allegati, non può essere rivendicato. La rivendicazione principale deve proteggere il cuore, l’essenza dell’invenzione. Le rivendicazioni derivate devono proteggere aspetti di completamento, implementazione e variante. In merito alle rivendicazoini, il Regolamento di esecuzione della Convenzione sulla concessione del brevetto europeo specifica all’art. 29 che “Le rivendicazioni devono definire l’oggetto per cui si chiede la protezione, in termini di caratteristiche tecniche dell’invenzione. Laddove risulti appropriato, le rivendicazioni devono contenere: (a) un preambolo che indichi l’oggetto dell’invenzione e quelle caratteristiche tecniche definizione dell’oggetto che sono rivendicato necessarie ma che per la sono, in combinazione, parte dello stato della tecnica; (b) una parte caratterizzante – preceduta dall’espressione “caratterizzato dal fatto che” o “caratterizzato da” - indicante le caratteristiche tecniche che, in combinazione con le caratteristiche di cui al precedente punto (a), si desidera proteggere.”. La parte caratterizzante è quella parte che specifica, rispetto alla tecnica preesistente, l’oggetto dell’invenzione o parte di esso. E’ consigliabile quindi attenersi a tali norme, recepite anche dall’ordinamento italiano, per evitare di incorrere in vizi di forma o in © glp Milano/Udine - Maggio 2002 6 i pericoli connessi con l’interpretazione che renderebbero il titolo di brevetto poco chiaro e potrebbero portare anche all’annullamento del brevetto. Il riassunto dell’invenzione deve essere riprodotto su un apposito modulo (Slide 5), deve essere chiaro ma sintetico e preferibilmente non deve superare le 150 parole (norma europea). La descrizione, oltre al riassunto ed alle rivendicazioni, deve specificare il settore tecnico al quale l’invenzione appartiene, illustrare, almeno sommariamente, lo stato della tecnica anteriore, nonché gli svantaggi che presenta, alla data di presentazione della domanda di brevetto, no nché gli scopi che l’invenzione si propone di risolvere ed i vantaggi che con essa si conseguono. Per quanto riguarda la completezza della descrizione, è necessario esporre, oltre che i principi generali su cui si basa l’invenzione, anche almeno un esempio di realizzazione della stessa, appunto per permettere all’esperto del ramo di poterla replicare ed attuare. Una descrizione è giudicata insufficiente quando l’esperto del ramo non trova in essa tutti i parametri o gli elementi per attuare l’invenzione, senza la necessità di compiere sperimentazioni e prove per determinare i fattori indispensabili a tale scopo, ma non divulgati dal richiedente. Alla domanda devono essere allegati due originali sia della descrizione che dei disegni. Se si presenta un solo originale, il richiedente ha facoltà di completare la documentazione entro due mesi dal deposito della domanda. Uguale termine è concesso per la presentazione della designazione dell’inventore e della lettera di incarico. © glp Milano/Udine - Maggio 2002 7 2.2 I DISEGNI Le tavole, che possono contenere disegni, tabelle, diagrammi schemi, ecc., che si rendono necessarie per meglio chiarire l’invenzione, devono essere numerate progressivamente e i numeri delle figure stesse, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, devono essere richiamati nella descrizione. Le tavole devono essere eseguite su fogli bianchi, formato UNI A4, con margine libero da segni di almeno 2,5 cm per lato 2.3 LE TASSE PRESCRITTE All’atto del deposito di una domanda di brevetto le tasse da pagare dipendono dal numero sia delle pagine della descrizione che delle tavole e variano attualmente da un minimo di ¤ 162,69 per complessive 10 pagine a ¤ 472,56 quando si superano le 100 pagine complessive. Tali importi comprendono il pagamento delle prime tre annualità, che è obbligatorio pagare all’atto del deposito della domanda di brevetto. Le successive annualità si pagano anticipatamente; è previsto un periodo di grazia di sei mesi con soprattassa. I versamenti vanno effettuati sul C/C 668004 intestato all’Ufficio delle Entrate di Roma 2. E’ anche necessario effettuare un versamento per diritti di segreteria alla Camera di Commercio presso la quale si deposita la domanda di brevetto. 2.3 LA DESIGNAZIONE DELL’INVENTORE La designazione o menzione dell’inventore, o degli inventori, deve essere firmata dal richiedente, ovvero da un legale rappresentante © glp Milano/Udine - Maggio 2002 8 dello stesso, che può essere anche il Mandatario. 2.5 LA LETTERA D’INCARICO La lettera d’incarico deve essere sottoscritta dal richiedente e controfirmata dall’incaricato. La lettera d’incarico è considerata scrittura privata ai fini dell’applicazione dell’art. 485 del codice penale. Per le norme sull’autocertificazione, il Mandatario può anche presentare una propria dichiarazione sostitutiva della lettera d’incarico, qualora l’incarico a rappresentare il richiedente sia stato conferito solo verbalmente. © glp Milano/Udine - Maggio 2002 9