Trasferta: Nozione, indennità e aspetti previdenziali e fiscali

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Trasferta: Nozione, indennità e aspetti previdenziali e fiscali
Trasferta: Nozione, indennità e aspetti previdenziali e fiscali
DEFINIZIONE DI TRASFERTA:
costituisce “trasferta” lo spostamento temporaneo del
lavoratore dal luogo in cui esegue abitualmente la
prestazione con il relativo diritto, per il prestatore di
lavoro a percepire una indennità.
La trasferta è caratterizzata dal legame del lavoratore con l’abituale luogo di lavoro e la
relazione con il diverso luogo dove il lavoratore presterà la propria attività.
L’elemento fondamentale che qualifica la trasferta è la provvisorietà, cioè la permanenza
temporanea, su valutazione datoriale delle esigenze aziendali, del lavoratore a svolgere le
proprie mansioni in un determinato luogo diverso da quello abituale (Cass. n. 6240 del
21.3.2006).
LIMITE TEMPORALE: La trasferta, anche se caratterizzata da una provvisorietà temporale,
può essere disposta anche in assenza di una formale indicazione di durata in quanto la
temporaneità stessa implica il rientro del lavoratore presso l’abituale sede di lavoro (Cass.
n. 9870 del 5.10.1996).
La decisione di inviare un dipendente in trasferta avviene in base alla discrezionalità
aziendale e quindi risulta irrilevante il consenso manifestato dal lavoratore (Cass. n. 13193
del 25.10.2001). D’altra parte, la trasferta presuppone lo spostamento del lavoratore di volta
in volta in base a singole decisioni del datore di lavoro (Cass. n. 15889 del 14.8.2004);
dunque la scelta di quest’ultimo, di inviare un lavoratore in trasferta, è espressione del
potere unilaterale che spetta all’azienda. (ex plurimis: Cass. n. 4003 del 21.2.2007 e n.
12078 del 27.9.2001).
INDENNITA’ di TRASFERTA: Il Ministero del Lavoro ha chiarito in risposta all’interpello
14/2010 che il datore di lavoro ha la facoltà di erogare una indennità di trasferta superiore a
quella prevista dal Contratto collettivo nazionale o di secondo livello, in quanto si
tratterebbe di una condizione di miglior favore per il lavoratore.
UTILIZZO IMPROPRIO DELL’INDENNITÀ DI TRASFERTA: con sentenza n. 7644 del
27.2.2012, la Sezione 5 penale della Cassazione ha affermato che, quando il datore di lavoro
fa figurare in busta paga la voce “indennità di trasferta esente” per retribuire, ad esempio
del lavoro straordinario, ci si trova in un caso in cui il datore si limita ad esporre dati e
notizie false in sede di denunce obbligatorie, per cui è configurabile il reato di cui alla legge
689/1981, art. 37, e non il diverso reato di truffa, per il quale, oltre alle false dichiarazioni,
devono sussistere artifici e/o raggiri di altra natura; ciò a condizione che l’evasione non
superi un determinato “tetto”. Commette il delitto di truffa il datore di lavoro che attraverso
la costruzione e l’esposizione di fittizia di somme corrisposte al lavoratore, elude l’Ente
previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando
così un ingiusto profitto con l’evasione contributiva.
TRASFERTE NELL’AMBITO COMUNALE: le trasferte in ambito comunale, ai sensi dell’art.
52, comma 5, del TUIR, sono interamente imponibili, sia ai fini previdenziali sia ai fini fiscali
(D.Lgs. 314/1997), salvo che si riferiscano a spese di trasporto comprovate da documenti
rilasciati dal vettore (bus, tram, taxi, ecc.).
TRASFERTE FUORI DALL’AMBITO COMUNALE: ai sensi dell’art 51 del TUIR, sono
imponibili fiscalmente e ai fini contributivi (D.Lgs. 314/1997), le somme erogate ai
dipendenti per le trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale come di seguito
specificato:
Rimborsi analitici: In Italia Non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese
documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre
spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in
occasione di trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di euro 15,49. Per le
trasferte effettuate all’estero l’esenzione aumenta da euro 15,49 a euro 25,82.
Indennità forfettaria: In Italia è esente fino ad euro 46,48 al netto delle spese di viaggio e
trasporto. Per le trasferte effettuate all’estero l’esenzione aumenta a euro 77,47.
Sistema misto: In Italia l’indennità concorre a formare il reddito per la parte eccedente euro
30,99 al giorno, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di
alloggio o vitto fornito gratuitamente. L’indennità concorre a formare il reddito per la parte
eccedente euro 15,49 al giorno, in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle
di vitto. Per le trasferte effettuate all’estero le esenzioni aumentano rispettivamente ad euro
51,65 in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o
vitto fornito gratuitamente e ad euro 25,82 in caso di rimborso sia delle spese di alloggio
che di quelle di vitto.
In tutti i casi l’azienda dovrà tener conto delle disposizioni, in materia di trasferte o
missioni, stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.
Info Paghe e Contributi
Lorenzo Del Signore
Ragioniere Commerciale