regolamento per il funzionamento dell`istituzione biblioteche

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regolamento per il funzionamento dell`istituzione biblioteche
COMUNE DI PARMA
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELL’ISTITUZIONE BIBLIOTECHE
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 246/66 in data 28/11/2003 e
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3/3 in data 27/01/2010
TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Denominazione - Natura giuridica - Sede)
1. E’ costituita l’Istituzione Biblioteche del Comune di Parma (di seguito semplicemente
“Istituzione”), ai sensi dell’articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
degli articoli 112 e 115 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio” e degli articoli 77 e seguenti dello statuto del Comune di Parma
(di seguito semplicemente “Comune”).
2. L’Istituzione è organismo strumentale del Comune per la gestione del servizio
bibliotecario, comprendente i patrimoni, i servizi e le attività afferenti alle strutture di
proprietà comunale
Biblioteca Civica “Mario Colombi Guidotti”
Emeroteca Comunale;
Biblioteca “Cesare Pavese”
Biblioteca “Ugo Guanda”
Biblioteca di Alice
Biblioteca Internazionale “Ilaria Alpi”
e affidate in gestione al Comune
• Biblioteca di Agricoltura “Antonio Bizzozero”
• Biblioteca “Umberto Balestrazzi”
nonchè alle strutture in futuro costituite
3. All’Istituzione potrà anche essere affidata, dall’organo di governo del Comune, la gestione
di attività complementari ed affini.
4. L’Istituzione ha sede in Parma, Vicolo Santa Maria n. 5/a presso il complesso dell’ex
Ospedale Vecchio.
Articolo 2
(Oggetto)
1. Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 78 dello statuto comunale, detta la disciplina per
l’ordinamento e per il funzionamento dell’Istituzione nell’ambito del Comune.
Articolo 3
(Finalità)
1. L’Istituzione è un servizio bibliotecario pubblico che, anche in piena adesione ai principi
espressi dal Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche, garantisce a tutti il diritto di
accesso gratuito alla cultura e all’informazione e promuove lo sviluppo della
comunicazione in tutte le sue forme.
2. Le principali finalità dell’Istituzione sono:
contribuire alla crescita culturale e civile, individuale e collettiva, di tutta la comunità
cittadina, assicurando l’imparzialità,valorizzando il pluralismo e le diverse tradizioni
culturali, favorendo i processi di integrazione e di confronto;
conservare, organizzare, valorizzare e incrementare i fondi librari e le raccolte
documentarie che compongono il patrimonio storico e culturale del Comune, in un
sistema integrato con quello delle altre Istituzioni del territorio, al fine di sviluppare, in
particolare, la conoscenza della storia, della cultura, dell’ambiente e delle tradizioni di
Parma e del suo territorio, promuovendo inoltre, con attività espositive ed editoriali,
l’immagine di Parma come città di cultura in ambito nazionale ed internazionale;
diffondere e promuovere la lettura, la scrittura, l’informazione audiovisiva e
multimediale ed altre simili espressioni culturali, attraverso apposita progettazione di
attività orientate;
progettare e predisporre percorsi di aggiornamento, di formazione permanente e di auto
apprendimento per i cittadini, favorendo il collegamento con i servizi educativi, le
scuole di ogni ordine e grado, l’università, promuovendo attività di studio e di ricerca,
tutte finalizzate alla conoscenza e all’utilizzo dei fondi librari e delle raccolte
documentarie.
Articolo 4
(Compiti)
1. Sono compiti dell’Istituzione:
a)
gestire le attività e i servizi esercitati nelle strutture bibliotecarie di cui al precedente
articolo 1;
b)
programmare e coordinare le attività bibliografiche, multimediali, culturali e
divulgative, gestendo strutture e servizi nel rispetto delle finalità di cui al precedente
articolo 3, nel quadro della legislazione regionale e nazionale in materia, e delle
direttive europee di settore;
c)
incrementare, tutelare e valorizzare il patrimonio librario e documentario di qualsiasi
natura avente interesse storico, artistico, culturale, con particolare riguardo per il
materiale antico e di pregio, curandone l’arricchimento e l’aggiornamento nelle aree
tematiche e tipologiche che ne contraddistinguono storicamente il profilo culturale;
d)
contribuire all’attuazione del diritto allo studio, collaborando, anche sulla base di
adeguate convenzioni, con le strutture scolastiche e universitarie;
e)
promuovere la partecipazione dei soggetti e degli enti pubblici e privati del territorio
alla costituzione e all’aggiornamento di raccolte che ne documentino l’attività e le
realizzazioni nei campi della vita sociale, economica e culturale;
f)
promuovere e realizzare attività culturali, divulgative, studi, ricerche
sperimentazioni, nell’ambito delle finalità di cui al precedente articolo 3;
g)
promuovere, sulla base delle leggi nazionali e regionali, e per mezzo di apposite
convenzioni ed accordi di programma, l’integrazione delle biblioteche comunali nei
e
sistemi territoriali e funzionali, cooperando a tal fine con le biblioteche, gli archivi e le
istituzioni culturali educative e documentarie, con gli altri Enti locali, gli Enti religiosi,
le Università, le Regioni e l’Amministrazione dello Stato;
h)
cooperare con i programmi d’automazione della Regione Emilia-Romagna per lo
sviluppo del Servizio Bibliotecario Nazionale;
i)
promuovere la costituzione ed il razionale sviluppo del sistema bibliotecario della città
di Parma;
j)
assicurare la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione professionale del
personale delle biblioteche facenti parte dell’Istituzione;
k)
favorire l’integrazione delle categorie svantaggiate, anche attraverso l’eliminazione
degli ostacoli di ogni genere alla fruizione dei diversi servizi.
Articolo 5
(Principi di gestione)
1. L’Istituzione organizza la gestione dei servizi e delle attività che le sono affidate nel
rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti del Comune, in quanto applicabili, e in
attuazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, e sulla base di quanto definito
nel Disciplinare di Servizio.
2. L’Istituzione gode di autonomia gestionale nei limiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai
regolamenti del Comune, in quanto applicabili, e organizza la sua attività in base a criteri
di efficacia, efficienza ed economicità, con l’obbligo del pareggio del bilancio, ai sensi
dell’art. 78 dello statuto del Comune.
3. In particolare, nelle forme indicate dallo statuto comunale e dal presente Regolamento, è
assicurata all’Istituzione la dotazione e conseguente gestione delle risorse umane,
patrimoniali e finanziarie necessarie all’esercizio delle attività affidatele.
4.
Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Istituzione dispone:
a. di un trasferimento finanziario annuo da parte del Comune, tanto di parte corrente
quanto in conto capitale, secondo quanto disciplinato dal Disciplinare di Servizio;
b. di entrate proprie, costituite da proventi derivanti dall’esercizio delle proprie attività,
eccetto l’accesso e i servizi essenziali di prestito e consultazione, nel rispetto della
Legge Regionale Emilia-Romagna n. 18/2000;
c. di contributi, lasciti e di ogni altra risorsa eventualmente messi a disposizione da terzi
(sia pubblici, sia privati) per lo svolgimento del servizio.
5. Tali entrate sono iscritte nel bilancio dell’Istituzione e sono da questa gestite.
6. Gestione sociale: l’Istituzione promuove il confronto con i portatori di interesse
nell’ambito dei Servizi Bibliotecari, attivando consulte generali e per singoli settori o
strutture e curando la redazione di un proprio bilancio sociale.
7. Collaborazione con il Settore Cultura: al fine di assicurare la coerenza dell’azione culturale
dell’Istituzione Biblioteche con quella generale del Comune, è costituito un Comitato di
raccordo, composto dall’Assessore alla Cultura e dal rispettivo Dirigente, dal Presidente
dell’Istituzione Biblioteche e dal rispettivo Dirigente, che si riunisce su richiesta dei
componenti e comunque in occasione della redazione degli atti programmatici.
Articolo 6
(Capacità negoziale)
1. L’Istituzione, nel rispetto delle vigenti norme e in attuazione degli indirizzi deliberati dagli
organi di governo del Comune, ognuno per quanto di propria competenza, ha la capacità di
stipulare convenzioni, accordi, contratti in genere e tutti gli atti e negozi ritenuti necessari
per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento dei compiti che le sono affidati, in
nome, per conto e nell’interesse del Comune.
2. L’Istituzione, inoltre, può accettare donazioni, depositi, comodati di materiale librario e
documentario ed altre risorse strumentali.
TITOLO II
ORGANI DELL’ISTITUZIONE
Articolo 7
(Organi dell’ Istituzione)
1. Sono organi dell’Istituzione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Direttore.
CAPO I
Consiglio di Amministrazione
Articolo 8
(Composizione e nomina)
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente,
nominati dal Sindaco, sulla base dagli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, fra
persone di qualificata e comprovata competenza, per studi e ricerche, per uffici ricoperti
presso istituzioni bibliotecarie, culturali, scolastiche, per meriti riconosciuti nel campo
della cultura, per funzioni ricoperte presso aziende pubbliche e private.
2. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla conclusione del mandato del
Sindaco. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta
l’automatica decadenza dei consiglieri. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla
nomina dei successori, che dovrà avvenire con le modalità ed entro i termini fissati dalla
vigente normativa.
3. Il Consiglio di Amministrazione cessa dalla carica in caso di revoca o dimissioni della
maggioranza dei componenti e in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.
4. Per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme
previste dallo statuto del Comune per la revoca degli assessori comunali in quanto
compatibili.
5. In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dei membri del
Consiglio di Amministrazione, il Sindaco nomina in sostituzione nuovi consiglieri, che
restano in carica sino alla conclusione del suo mandato.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a un gettone di presenza di
importo pari a quello percepito dai consiglieri comunali. Qualora il Presidente o un
Consigliere sia scelto tra persone in possesso di provate competenze e esperienze
professionali in ambito tecnico-culturale, documentabili attraverso dettagliato curriculum,
in coerenza con le quali gli siano conferite in modo formale funzioni da svolgersi
nell’ambito delle attività e a vantaggio dell’Istituzione, può essergli riconosciuta una
indennità di carica pari al 40% di quella prevista per un assessore del Comune di Parma.
7. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto, nelle forme e nei modi consentiti
dalla legge per i membri del Consiglio Comunale, al rimborso delle spese sostenute per
missioni deliberate dallo stesso Consiglio d’Amministrazione per l’assolvimento dei
compiti dell’Istituzione.
Articolo 9
(Decadenza e dimissioni)
1. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano consecutivamente, senza
giustificato motivo, a tre sedute decadono dalla carica.
2. Il Consiglio di Amministrazione accerta i presupposti della decadenza nella seduta
immediatamente successiva ed il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco, al
fine della presa d’atto e della conseguente sostituzione.
3. Nel caso di dimissioni di talun membro, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al
Sindaco al fine della presa d’atto e della conseguente sostituzione.
Articolo 10
(Poteri del Consiglio di Amministrazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli atti fondamentali approvati dal
Consiglio Comunale, ha poteri di indirizzo e di controllo sull’attività dell’Istituzione.
2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:
a) formulare, su proposta del Direttore, gli indirizzi generali della politica culturale e
bibliotecaria dell’Istituzione;
b) deliberare il piano programma annuale delle attività, il bilancio di previsione annuale e
pluriennale, le variazioni al bilancio di previsione, il conto consuntivo, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Comunale;
c) abrogata;
d) deliberare annualmente, sulla base del bilancio di previsione, il piano esecutivo di
gestione assegnando previo negoziato obiettivi e risorse al Direttore per la relativa
realizzazione;
e) proporre al Comune l’approvazione della Carta dei Servizi;
f) autorizzare, previa intesa con la Giunta Comunale, il Direttore ad accettare donazioni
di beni mobili ed a conseguire legati;
g) deliberare l’eliminazione dagli inventari e l’eventuale vendita degli oggetti mobili
divenuti inservibili;
h) deliberare il conferimento di incarichi professionali;
i) proporre al Comune la determinazione delle tariffe per l’erogazione dei servizi, salvo
quelli per cui a norma della Legge Regionale n. 18/2000 è prevista la gratuità.
3. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, proporre al Comune, la
dotazione organica da assegnare all’Istituzione verificandone annualmente la coerenza con
il piano programma delle attività e con le risorse stanziate a tal fine nel bilancio comunale.
4. Spetta altresì al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, fissare le
modalità e le forme di utilizzazione, anche mediante apposite convenzioni, di prestazioni di
servizi offerte da enti, da organizzazioni di utenti, da formazioni sociali o da altre
organizzazioni di cittadini, di volontariato e non, nonché quelle di singoli gruppi o persone.
5. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive.
6. Tutti gli atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione sono tempestivamente trasmessi
alla Segreteria Generale del Comune e pubblicati all’Albo Pretorio del Comune, nonché in
apposito spazio all’interno della sede dell’Istituzione.
Articolo 11
(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte l’anno, e
comunque quando il Presidente ne ravvisi l’opportunità o gliene facciano richiesta
motivata per iscritto almeno due Consiglieri o il Direttore, oppure su richiesta del Sindaco.
In caso di inerzia, vi provvede il Sindaco o l’Assessore delegato.
2. L’avviso di convocazione, recante il luogo, il giorno e l’ora della seduta, nonché
l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, è trasmesso con avviso da
recapitarsi a mano, a mezzo del servizio postale o per via telematica, al domicilio dei
consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.
3. L’ordine del giorno è predisposto dal Presidente. Ogni componente del Consiglio di
Amministrazione e il Direttore possono proporre l’inserimento di punti all’ordine del
giorno per la successiva seduta del Consiglio stesso.
4. In caso d’urgenza, le convocazioni possono essere inoltrate, anche con telegramma, fino a
24 ore prima della seduta.
Articolo 12
(Sedute)
1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o
impedimento temporaneo, dal Consigliere più anziano di età. Le sedute del Consiglio di
Amministrazione non sono pubbliche. Il Consiglio di Amministrazione può, comunque,
ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al Consiglio stesso.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza
dei componenti. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore senza
diritto di voto.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate dal Direttore, ovvero da un
dipendente designato dal Presidente in qualità di Segretario verbalizzante.
4. Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate, con il
numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione. Il processo verbale
della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
5. Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto
favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
6. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal
prendere parte alle deliberazioni negli stessi casi di incompatibilità con l’oggetto in
trattazione previsti dalla legge e dallo statuto del Comune per il Sindaco e per gli Assessori
Comunali. Il divieto comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute. Tale
divieto si applica anche al Direttore e a colui che svolge le funzioni di Segretario che viene
sostituito nella funzione di verbalizzazione da un consigliere scelto dal Presidente.
Articolo 13
(Poteri sostitutivi)
1. Ove il Consiglio di Amministrazione non ottemperi agli adempimenti previsti dallo statuto
del Comune e dal presente Regolamento, il Sindaco sollecita, con comunicazione scritta, il
Presidente e i singoli membri del Consiglio di Amministrazione a voler provvedere entro
dieci giorni. Ove il Consiglio entro tale termine non abbia ottemperato, la Giunta
Comunale assume poteri sostitutivi e, su proposta del Direttore, provvede alla
predisposizione degli atti e alla loro approvazione.
2. Ove si debbano esercitare i poteri sostitutivi di cui al comma 1, il Sindaco può sospendere
dalle funzioni il Consiglio di Amministrazione e avviare contestualmente le procedure di
scioglimento anticipato o di revoca e quelle di nomina di un nuovo Consiglio o sua
reintegrazione indicate all’articolo 8. La Giunta Comunale opera per l’espletamento delle
competenze proprie del Consiglio di Amministrazione che debbano essere esercitate con
urgenza.
CAPO II
Il Presidente
Articolo 14
(Nomina e attribuzioni)
1. Il Presidente è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio
Comunale. Per la revoca del Presidente si applicano le disposizioni previste per la revoca
dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente verifica l’osservanza del presente Regolamento, vigila sull’esecuzione delle
delibere del Consiglio di Amministrazione e sull’operato del Direttore.
3. Il Presidente, inoltre:
presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione
adotta sotto la propria responsabilità, in caso di indifferibilità, necessità o urgenza, i
provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla
sua ratifica nella prima seduta utile
elabora gli elementi di giudizio e di valutazione della prestazione professionale e di
risultato (obiettivi di PEG) del Direttore e li trasmette al competente organo di
valutazione di cui al successivo art. 33
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente assume le sue veci il
Consigliere più anziano di età.
Articolo 15
(Sostituzione)
1. Ove il Presidente, per qualsiasi ragione, decada dall’incarico, assume la funzione di
Presidente, in attesa che il Sindaco provveda alla nomina del sostituto, il Consigliere più
anziano di età.
CAPO III
Il Direttore
Articolo 16
(Nomina e competenze)
1. Il Direttore è nominato dal Sindaco tra i dirigenti di ruolo del Comune, ovvero tra
personale assunto a tempo determinato con incarico a contratto di qualifica dirigenziale o
di alta specializzazione nel rispetto delle norme regolamentari previste per la dirigenza
comunale. Il contratto a termine non può avere durata superiore al mandato elettivo del
Sindaco.
2. La nomina a Direttore presuppone il possesso di idonei requisiti professionali, ai sensi
dell’art. 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla stessa si applicano le
medesime fonti normative e contrattuali previste per la dirigenza comunale.
3. La disciplina del trattamento economico, della revoca o del recesso dell’incarico è
esplicitata nel provvedimento di nomina e nel rispetto delle norme legislative e contrattuali
vigenti per la dirigenza comunale.
4. L’attribuzione degli incentivi di produttività, per il personale assegnato all’Istituzione,
previsti nell’ambito della contrattazione decentrata del Comune, compete al Direttore.
5. Il Direttore, cui spetta la responsabilità gestionale dell’Istituzione, sovrintende al processo
di pianificazione dei servizi e delle attività, in conformità agli indirizzi e agli obiettivi
individuati dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Direttore ha la responsabilità generale della gestione tecnica, finanziaria e
amministrativa dell’Istituzione.
7. Al Direttore competono tutte le responsabilità e le funzioni attribuite alla dirigenza dalle
leggi, dallo statuto del Comune, e dal presente Regolamento. In particolare:
predispone la proposta di piano programma annuale delle attività ed elabora gli
indirizzi generali dell’Istituzione da sottoporre all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio Comunale;
propone gli schemi del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
definisce la microstruttura organizzativa dell’Istituzione.
8. Il Direttore è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione e provvede ai relativi atti esecutivi.
9. Il Direttore esercita il potere di spesa per le risorse allo stesso assegnate con l’approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o da espliciti atti di indirizzo del Consiglio di
Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti del
Comune.
10.
Il Direttore presiede le Commissioni di gara, sottoscrive i contratti, i mandati di
pagamento, le reversali e viene chiamato a far parte delle commissioni di concorso che
interessano l’Istituzione.
11.
Il Direttore cura la corretta gestione amministrativa dell’Istituzione e vigila sul
mantenimento dell’equilibrio di bilancio, proponendo al Consiglio di Amministrazione gli
opportuni provvedimenti correttivi eventualmente necessari.
12.
Al Direttore compete, nei limiti di cui all’art. 20, la responsabilità gestionale del personale
dell’Istituzione, assegnandolo a specifici compiti e adottando altresì provvedimenti di
mobilità interna, concedendo autorizzazioni, permessi e congedi.
13.
Il Direttore individua i bisogni formativi del personale predisponendo opportuni piani
formativi.
14.
Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione,
curandone eventualmente la verbalizzazione.
15.
Il Direttore riunisce mensilmente i responsabili delle articolazioni funzionali
dell’Istituzione per esaminare i problemi di ordine tecnico inerenti la conduzione del
servizio, discutere gli obiettivi e valutare i risultati conseguiti.
16.
Il Direttore, prima della presentazione del piano programma annuale delle attività, e prima
della stesura del conto consuntivo, e comunque ogni volta lo ritenga opportuno, convoca in
riunione plenaria tutto il personale per illustrare e discutere gli obiettivi e valutare i risultati
conseguiti.
Articolo 17
(Sostituzione)
1. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Direttore è sostituito dal dirigente o
funzionario appositamente delegato oppure, qualora questo non sia individuato, dal
dirigente o funzionario più alto in grado e con maggiore anzianità di servizio a parità di
grado.
2. Nel caso di vacanza temporanea del posto di Direttore o di sua assenza prolungata, sentito
il Presidente, il Sindaco affida temporaneamente le funzioni di Direttore ad altro
dipendente comunale dotato di idonea qualifica funzionale.
Articolo 18
(Rimozione)
1. Alla rimozione ovvero al recesso anticipato dall’incarico di Direttore provvede il Sindaco
nelle forme previste dallo statuto, dai regolamenti e dagli atti e dai criteri di organizzazione
del Comune.
TITOLO III
PERSONALE
Articolo 19
(Personale dell’Istituzione)
1. Per l’esercizio delle proprie attività, l’Istituzione, nell’ambito della dotazione organica
fissata ai sensi dell’art. 78, comma 1, lettera e), dello statuto utilizza:
personale comunale a tempo indeterminato appositamente assegnato dalla Giunta
Comunale all’Istituzione, appartenente ai profili professionali specifici, previsti per i
servizi bibliotecari e culturali, e agli altri profili necessari al funzionamento
dell’Istituzione;
personale con incarico a tempo determinato assunto dal Comune nel rispetto dei limiti
previsti nel piano delle assunzioni, approvato annualmente dalla Giunta Comunale, per
esigenze straordinarie o per vacanze nella dotazione organica
personale distaccato da altri Enti e assegnato all’Istituzione;
personale volontario, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.
2. Il personale di prima nomina, ovvero assegnato successivamente all’Istituzione, sarà
affiancato al personale già in servizio e parteciperà ad attività di formazione interna
durante i primi sei mesi di servizio prima di essere assegnato definitivamente dal Direttore
ad una specifica articolazione funzionale della struttura.
Articolo 20
(Disciplina del rapporto di lavoro)
1. Le fonti normative e contrattuali dello stato giuridico, del trattamento economico, della
disciplina della costituzione e della cessazione del rapporto di lavoro del personale
dipendente assegnato all’Istituzione sono quelle del personale dipendente del Comune.
2. La Giunta Comunale nell’ambito della competenza ad approvare il piano annuale di
assunzione del personale dipendente provvede all’assegnazione ed all’eventuale
sostituzione delle unità di personale indicate nella dotazione organica dell’Istituzione. La
copertura dei posti comunque vacanti o provvisoriamente privi di personale deve avvenire
entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi della vacanza.
3. I provvedimenti di costituzione, di applicazione delle sanzioni disciplinari, di modifica e di
cessazione dello status, a qualunque titolo, del rapporto di lavoro dei dipendenti sono
adottati dagli organi comunali competenti.
4. Compete al Direttore l’attribuzione al personale dell’Istituzione degli incentivi di
produttività, previsti nell’ambito della contrattazione decentrata del Comune. L’ammontare
di tale fondo potrà essere integrato da quote provenienti da sponsorizzazioni e contributi,
quando lo preveda la convenzione che ne regola l’acquisizione.
5. Per quanto non esplicitamente previsto in materia di personale nel presente Regolamento,
si applicano i vigenti accordi contrattuali nazionali e aziendali.
Articolo 21
(Gestione del rapporto di lavoro)
1. I provvedimenti e gli atti di gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti, ad eccezione di
quelli di cui all’ articolo 20, 3° comma, comprese le misure sanzionatorie di competenza
dei dirigenti delle singole strutture, sono adottate dal Direttore nel rispetto delle norme
vigenti.
2. Il Direttore dell’Istituzione viene chiamato a far parte della delegazione trattante di parte
datoriale del Comune, in occasione di contrattazione decentrata, attività concertativa o
trattative sindacali per le tematiche specifiche che riguardano l’Istituzione. A questo
proposito, su richiesta del Presidente o del Direttore dell’Istituzione, il Presidente della
delegazione trattante del Comune deve avviare con sollecitudine, relazioni e trattative
sindacali per affrontare tematiche e problemi che interessano nello specifico i servizi
affidati all’Istituzione.
3. Sulla base dei provvedimenti gestionali del personale, adottati dal Direttore
dell’Istituzione, i competenti uffici del Comune provvedono all’eventuale adozione di
attribuzioni spettanti allo stesso Comune, nonché all’erogazione degli emolumenti spettanti
al personale e a tutti gli adempimenti conseguenti.
TITOLO IV
PRINCIPI E SFERA DI AUTONOMIA GESTIONALE
Articolo 22
(Rapporti con il Comune)
1. I rapporti tra Comune ed Istituzione, per l’erogazione dei servizi affidati, sono regolati dal
Disciplinare di Servizio e dal Piano programma annuale delle attività.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio Comunale approva il conto consuntivo
dell’Istituzione, unitamente ad una relazione illustrativa dell’andamento dell’attività svolta.
3. Nella stessa seduta di cui al comma precedente al Consiglio Comunale viene presentata
una relazione illustrativa delle attività e dei dati di gestione finanziaria afferenti l’esercizio
in corso.
4. Entro la data di approvazione del bilancio di previsione del Comune, il Consiglio
Comunale approva il Piano Programma di attività dell’anno successivo e il bilancio di
previsione annuale e pluriennale proposti dal Consiglio di Amministrazione
dell’Istituzione.
Articolo 23
(Autonomia finanziaria e contabile)
1. L’Istituzione, ai sensi degli articoli 77 e seguenti dello Statuto del Comune,
nell’espletamento dei propri compiti istituzionali, dispone di una distinta contabilità
finanziaria, alla quale sono imputate entrate e spese.
2. La gestione contabile dell’Istituzione riguarda le voci di entrata e di spesa, tanto di parte
corrente quanto di investimento, afferenti ai servizi specifici ad essa affidati, come meglio
definito nel Disciplinare di Servizio.
3. Il Comune assegna all’Istituzione le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei
servizi di sua competenza.
4. L’Istituzione trae inoltre risorse per il proprio funzionamento da sovvenzioni di soggetti
pubblici e/o privati e dalle tariffe dei servizi aggiuntivi messi a disposizione dell’utenza.
5. All’Istituzione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel
Regolamento di Contabilità del Comune. A partire dall’esercizio 2011, l’Istituzione
adotterà il regime contabile previsto dal Decreto Ministero del Tesoro, 26 aprile 1995.
Articolo 24
(Servizi comunali di collaborazione)
1. L’Istituzione, quale organismo strumentale del Comune, ai sensi dell’art. 78 e seguenti
dello statuto, si avvarrà delle seguenti strutture comunali per il normale espletamento delle
attività ad essa affidate, e precisamente:
Settore Organizzazione e Personale: liquidazione stipendi, liquidazione indennità e
gettoni di presenza componenti Consiglio di Amministrazione, liquidazione indennità
di missione dipendenti e amministratori, pratiche e adempimenti connessi allo status
giuridico ed economico del personale dipendente, assunzioni e concorsi pubblici;
Settore Bilancio e Risorse Finanziarie: supporto nella redazione del bilancio di
previsione annuale e pluriennale, conto consuntivo documenti di programmazione
finanziaria e di controllo di gestione, variazioni di bilancio, mandati di pagamento e
riversali di incasso, gestione e adempimenti fiscali;
Segreteria Generale: consulenza giuridico-amministrativa, rogito contratti, controllo
atti, pareri;
S.O. Economato: servizi di pulizia, somministrazione buoni pasto dipendenti,
manutenzione attrezzature, fornitura e manutenzione macchine fotocopiatrici, fornitura
arredi e attrezzature, spedizioni a mezzo corrieri, fornitura stampati, carta e toner per
stampanti e fotocopiatrici, cancelleria, consumabili, altre forniture e servizi di tipo
economale, sulla base del budget assegnato al servizio economato;
Servizio Contratti: contratti, bandi di gara, contratti assicurativi, servizio di vigilanza;
Servizio Innovazione tecnologica: sistema informativo e manutenzione attrezzature
informatiche, consumi telefonici; fornitura software e hardware;
S.O. Manutenzione: consumi energetici, manutenzione straordinaria e ordinaria
relativi alle strutture e ai locali in cui sono esercitate le attività dell’Istituzione,
manutenzione arredi, servizio di facchinaggio.
2. Il Direttore dell’Istituzione potrà avvalersi delle strutture e degli uffici comunali per
richiedere forme di collaborazione, consulenza e supporto per l’espletamento delle attività
oggetto di affidamento. In particolare, la richiesta di collaborazione dovrà essere
indirizzata al Dirigente competente che provvederà successivamente a fornire notizia e a
trasmettere copia degli eventuali atti o provvedimenti adottati.
Articolo 25
(Beni e mezzi a disposizione)
1. L’Istituzione realizza le proprie finalità attraverso biblioteche e servizi di vario tipo e
livello, coordinati e collegati tra loro anche telematicamente, in grado di accogliere i
cittadini e rispondere alle loro differenti esigenze informative e documentarie.
2. Al 2009 l’Istituzione gestisce i propri servizi nelle strutture presenti nei seguenti immobili:
Ospedale Vecchio:
Biblioteca Civica “Mario Colombi Guidotti”
Emeroteca Comunale
Biblioteca di Agricoltura “Antonio Bizzozero”
Biblioteca “Umberto Balestrazzi”
Complesso San Paolo:
Biblioteca “Ugo Guanda”
Biblioteca Internazionale “Ilaria Alpi”
Via Newton
Biblioteca “Cesare Pavese”
Via Bocchi
Biblioteca di Alice
3. L’Istituzione utilizza i beni del patrimonio comunale destinati, con appositi atti,
all’esercizio delle attività che le sono affidate, ovvero i beni che le vengono concessi in uso
da altri soggetti, pubblici o privati. Più in specifico tale patrimonio sarà costituito dalle
seguenti tipologie di beni:
materiale librario e documentario presente nelle raccolte delle biblioteche comunali
all’atto della costituzione dell’Istituzione;
cataloghi inventari e basi di dati relativi alle raccolte del servizio biblioteche oppure ad
altri fondi documentari;
attrezzature ed arredi in dotazione al servizio biblioteche;
immobili destinati ad ospitare le strutture operative dell’Istituzione.
Articolo 26
(Risorse Finanziarie assegnate dal Comune)
1. Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione dal Comune, nel rispetto di quanto previsto
al precedente articolo 23, comma 3, sono erogate entro 45 giorni dall’approvazione del
bilancio di previsione del Comune.
2. Qualora il bilancio di previsione del Comune venga approvato in un periodo successivo
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento (esercizio provvisorio), il trasferimento
viene erogato in misura non superiore mensilmente ad un 1/12 delle somme previste a tale
titolo nell’ultimo bilancio comunale definitivamente approvato.
TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA’
Articolo 27
(Bilancio di gestione)
1. La gestione finanziaria dell’Istituzione si svolge sulla base del proprio bilancio annuale di
previsione, coincidente con l’anno solare, redatto in termini di competenza, e vincolato
all’obbligo del pareggio ed all’equilibrio fra entrate e spese, ai sensi di quanto previsto
dalle norme sull’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il Consiglio di amministrazione, entro il 30 ottobre di ogni anno, presenta alla Giunta
Comunale la proposta di Piano Programma annuale e lo schema di bilancio annuale e
pluriennale di previsione, al fine di avviare il procedimento amministrativo per la relativa
approvazione da parte del Consiglio Comunale.
3. Entro 10 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione annuale, il Consiglio di
Amministrazione definisce, sulla base dei programmi e dei progetti di cui al piano
programma annuale, il piano esecutivo di gestione (Peg), determinando gli obiettivi
annuali di gestione e definendo le relative risorse finanziarie di entrata e di spesa.
4. Sulla base degli obiettivi contenuti nel Peg, il Direttore adotta gli atti di gestione, nella
forma di determinazioni di impegno di spesa, che saranno pubblicati all’Albo Pretorio del
Comune ai sensi dell’art. 6 dello statuto. Gli obiettivi contenuti nel Peg costituiscono
autorizzazione a contrattare ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 28
(Variazioni di Peg e di Bilancio)
1. Qualora il Peg non contenga, per particolari dotazioni finanziarie, le direttive che
consentano l’esercizio dei poteri di gestione da parte del Direttore, esso dovrà essere
integrato con appositi atti del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva le proposte di variazioni al bilancio di previsione
che durante l’anno finanziario si rendano opportune e le trasmette al Comune per le
conseguenti determinazioni dei competenti organi comunali.
Articolo 29
(Servizio di tesoreria)
1. Il servizio di tesoreria dell’Istituzione è gestito dall’Istituto di Credito Tesoriere del
Comune, ai sensi e nel rispetto della vigente convenzione.
Articolo 30
(Contratti)
1. Agli acquisti di beni e servizi, alle alienazioni, agli appalti, alle pubbliche forniture ed in
generale a tutti i contratti, l’Istituzione, per il perseguimento dei suoi fini, provvede in
conformità alle disposizioni legislative ed ai regolamenti comunali.
2. I contratti sono stipulati, nelle forme prescritte dalle disposizioni vigenti per il Comune, dal
Direttore e, se redatti nella forma dell’atto pubblico amministrativo, sono rogati dal
Segretario Generale del Comune stesso.
Articolo 31
(Fondi di anticipazione per spese in contanti)
1. Il Consiglio di Amministrazione può disporre la creazione di fondi di anticipazione per il
funzionamento dei servizi dell’Istituzione e per le spese di rappresentanza, con le finalità e
le modalità previste dal vigente Regolamento di contabilità del Comune.
Articolo 32
(Servizio di cassa interno)
1. Il servizio di cassa interno è costituito per i servizi di esazione e per il pagamento delle
minute spese da farsi in contanti.
2. Il cassiere e gli agenti contabili sono nominati con apposito provvedimento del Direttore.
3. Gli agenti contabili interni provvedono all’esazione delle entrate derivanti da:
a) vendita pubblicazioni;
b) servizio riproduzioni;
c) altro.
4. Il cassiere provvede al pagamento delle minute spese derivanti da:
a) servizi postali;
b) consegna materiale in conto assegno e/o di corriere;
c) altro.
5. Le entrate e le spese sono riepilogate giornalmente dal cassiere per causale nel giornale di
cassa.
6. La documentazione giustificativa della gestione (bollettari di ricevute, fatture, ricevute,
scontrini di cassa), dovrà essere tenuta secondo le modalità previste dal vigente
Regolamento di contabilità del Comune.
Articolo 33
(Verifiche e controlli)
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti
dell’Istituzione, ai sensi di quanto previsto all’ art. 78, comma 5°, dello statuto del
Comune.
2. Il Direttore e gli uffici dell’Istituzione sono tenuti a fornire all’organo di revisione ogni
collaborazione utile all’espletamento della funzione di istituto.
3. Ai fini della verifica dei risultati di gestione, il Direttore deve osservare tutti gli
adempimenti previsti dal sistema di controllo di gestione vigente per i servizi del Comune.
4. All’organo di verifica del Comune compete la validazione del giudizio formulato dal
Presidente sulla prestazione professionale e i risultati della gestione del Direttore.
Articolo 34
(Vigilanza)
1. Ai sensi dell’art. 34 dello statuto del Comune competono al Sindaco, o per sua delega
all’Assessore di competenza, tutte le attribuzioni di vigilanza previste dalla norma stessa.
2. Nel rispetto di quanto previsto al comma precedente, periodicamente il Presidente e il
Direttore dell’Istituzione debbono dare informativa, al Sindaco o all’Assessore
competente, in ordine ad ogni circostanza o notizia che sia rilevante per l’esercizio del
potere di vigilanza del Comune. Periodicamente e almeno ogni semestre, il Presidente e il
Direttore sono tenuti a trasmettere all’Assessore competente e al Presidente del Consiglio
Comunale una relazione sull’andamento della gestione per la verifica del rispetto degli
indirizzi e dei programmi deliberati.
Articolo 35
(Conto consuntivo)
1. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 Aprile di ogni anno, previo esame
dell’apposita relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti, presenta per la relativa
approvazione da parte del Consiglio Comunale, il conto consuntivo della gestione chiuso il
31 Dicembre dell’anno precedente, elaborato dal Direttore entro il 31 Marzo ed
accompagnato da una propria relazione sull’attività svolta.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 36
(Convenzioni)
1. L’Istituzione subentra in tutti i rapporti, le convenzioni, gli accordi ed ogni altro rapporto
instaurato dal Comune con Enti pubblici e privati, riguardanti le biblioteche afferenti
all’Istituzione stessa.
Articolo 37
(Regolamenti)
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le norme di legge in
materia di ordinamento finanziario e contabile dei comuni, lo Statuto e i Regolamenti del
Comune.
2. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, su proposta del Consiglio di
Amministrazione, possono integrare i regolamenti di loro competenza, inserendovi
particolari norme, o modifiche di quelle già presenti, ritenute più funzionali al corretto
funzionamento dell’Istituzione.
Articolo 38
(Scioglimento)
1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi lo scioglimento dell’Istituzione, le risorse
umane, patrimoniali e finanziarie assegnate, ovvero acquisite dalla Istituzione stessa,
rientreranno nella piena disponibilità del Comune e degli altri eventuali Enti.