regolamento per il funzionamento dell`istituzione biblioteche
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regolamento per il funzionamento dell`istituzione biblioteche
COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUZIONE BIBLIOTECHE Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 246/66 in data 28/11/2003 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3/3 in data 27/01/2010 TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 (Denominazione - Natura giuridica - Sede) 1. E’ costituita l’Istituzione Biblioteche del Comune di Parma (di seguito semplicemente “Istituzione”), ai sensi dell’articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e degli articoli 112 e 115 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e degli articoli 77 e seguenti dello statuto del Comune di Parma (di seguito semplicemente “Comune”). 2. L’Istituzione è organismo strumentale del Comune per la gestione del servizio bibliotecario, comprendente i patrimoni, i servizi e le attività afferenti alle strutture di proprietà comunale Biblioteca Civica “Mario Colombi Guidotti” Emeroteca Comunale; Biblioteca “Cesare Pavese” Biblioteca “Ugo Guanda” Biblioteca di Alice Biblioteca Internazionale “Ilaria Alpi” e affidate in gestione al Comune • Biblioteca di Agricoltura “Antonio Bizzozero” • Biblioteca “Umberto Balestrazzi” nonchè alle strutture in futuro costituite 3. All’Istituzione potrà anche essere affidata, dall’organo di governo del Comune, la gestione di attività complementari ed affini. 4. L’Istituzione ha sede in Parma, Vicolo Santa Maria n. 5/a presso il complesso dell’ex Ospedale Vecchio. Articolo 2 (Oggetto) 1. Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 78 dello statuto comunale, detta la disciplina per l’ordinamento e per il funzionamento dell’Istituzione nell’ambito del Comune. Articolo 3 (Finalità) 1. L’Istituzione è un servizio bibliotecario pubblico che, anche in piena adesione ai principi espressi dal Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche, garantisce a tutti il diritto di accesso gratuito alla cultura e all’informazione e promuove lo sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme. 2. Le principali finalità dell’Istituzione sono: contribuire alla crescita culturale e civile, individuale e collettiva, di tutta la comunità cittadina, assicurando l’imparzialità,valorizzando il pluralismo e le diverse tradizioni culturali, favorendo i processi di integrazione e di confronto; conservare, organizzare, valorizzare e incrementare i fondi librari e le raccolte documentarie che compongono il patrimonio storico e culturale del Comune, in un sistema integrato con quello delle altre Istituzioni del territorio, al fine di sviluppare, in particolare, la conoscenza della storia, della cultura, dell’ambiente e delle tradizioni di Parma e del suo territorio, promuovendo inoltre, con attività espositive ed editoriali, l’immagine di Parma come città di cultura in ambito nazionale ed internazionale; diffondere e promuovere la lettura, la scrittura, l’informazione audiovisiva e multimediale ed altre simili espressioni culturali, attraverso apposita progettazione di attività orientate; progettare e predisporre percorsi di aggiornamento, di formazione permanente e di auto apprendimento per i cittadini, favorendo il collegamento con i servizi educativi, le scuole di ogni ordine e grado, l’università, promuovendo attività di studio e di ricerca, tutte finalizzate alla conoscenza e all’utilizzo dei fondi librari e delle raccolte documentarie. Articolo 4 (Compiti) 1. Sono compiti dell’Istituzione: a) gestire le attività e i servizi esercitati nelle strutture bibliotecarie di cui al precedente articolo 1; b) programmare e coordinare le attività bibliografiche, multimediali, culturali e divulgative, gestendo strutture e servizi nel rispetto delle finalità di cui al precedente articolo 3, nel quadro della legislazione regionale e nazionale in materia, e delle direttive europee di settore; c) incrementare, tutelare e valorizzare il patrimonio librario e documentario di qualsiasi natura avente interesse storico, artistico, culturale, con particolare riguardo per il materiale antico e di pregio, curandone l’arricchimento e l’aggiornamento nelle aree tematiche e tipologiche che ne contraddistinguono storicamente il profilo culturale; d) contribuire all’attuazione del diritto allo studio, collaborando, anche sulla base di adeguate convenzioni, con le strutture scolastiche e universitarie; e) promuovere la partecipazione dei soggetti e degli enti pubblici e privati del territorio alla costituzione e all’aggiornamento di raccolte che ne documentino l’attività e le realizzazioni nei campi della vita sociale, economica e culturale; f) promuovere e realizzare attività culturali, divulgative, studi, ricerche sperimentazioni, nell’ambito delle finalità di cui al precedente articolo 3; g) promuovere, sulla base delle leggi nazionali e regionali, e per mezzo di apposite convenzioni ed accordi di programma, l’integrazione delle biblioteche comunali nei e sistemi territoriali e funzionali, cooperando a tal fine con le biblioteche, gli archivi e le istituzioni culturali educative e documentarie, con gli altri Enti locali, gli Enti religiosi, le Università, le Regioni e l’Amministrazione dello Stato; h) cooperare con i programmi d’automazione della Regione Emilia-Romagna per lo sviluppo del Servizio Bibliotecario Nazionale; i) promuovere la costituzione ed il razionale sviluppo del sistema bibliotecario della città di Parma; j) assicurare la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale delle biblioteche facenti parte dell’Istituzione; k) favorire l’integrazione delle categorie svantaggiate, anche attraverso l’eliminazione degli ostacoli di ogni genere alla fruizione dei diversi servizi. Articolo 5 (Principi di gestione) 1. L’Istituzione organizza la gestione dei servizi e delle attività che le sono affidate nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti del Comune, in quanto applicabili, e in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, e sulla base di quanto definito nel Disciplinare di Servizio. 2. L’Istituzione gode di autonomia gestionale nei limiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti del Comune, in quanto applicabili, e organizza la sua attività in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con l’obbligo del pareggio del bilancio, ai sensi dell’art. 78 dello statuto del Comune. 3. In particolare, nelle forme indicate dallo statuto comunale e dal presente Regolamento, è assicurata all’Istituzione la dotazione e conseguente gestione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie necessarie all’esercizio delle attività affidatele. 4. Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Istituzione dispone: a. di un trasferimento finanziario annuo da parte del Comune, tanto di parte corrente quanto in conto capitale, secondo quanto disciplinato dal Disciplinare di Servizio; b. di entrate proprie, costituite da proventi derivanti dall’esercizio delle proprie attività, eccetto l’accesso e i servizi essenziali di prestito e consultazione, nel rispetto della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 18/2000; c. di contributi, lasciti e di ogni altra risorsa eventualmente messi a disposizione da terzi (sia pubblici, sia privati) per lo svolgimento del servizio. 5. Tali entrate sono iscritte nel bilancio dell’Istituzione e sono da questa gestite. 6. Gestione sociale: l’Istituzione promuove il confronto con i portatori di interesse nell’ambito dei Servizi Bibliotecari, attivando consulte generali e per singoli settori o strutture e curando la redazione di un proprio bilancio sociale. 7. Collaborazione con il Settore Cultura: al fine di assicurare la coerenza dell’azione culturale dell’Istituzione Biblioteche con quella generale del Comune, è costituito un Comitato di raccordo, composto dall’Assessore alla Cultura e dal rispettivo Dirigente, dal Presidente dell’Istituzione Biblioteche e dal rispettivo Dirigente, che si riunisce su richiesta dei componenti e comunque in occasione della redazione degli atti programmatici. Articolo 6 (Capacità negoziale) 1. L’Istituzione, nel rispetto delle vigenti norme e in attuazione degli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune, ognuno per quanto di propria competenza, ha la capacità di stipulare convenzioni, accordi, contratti in genere e tutti gli atti e negozi ritenuti necessari per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento dei compiti che le sono affidati, in nome, per conto e nell’interesse del Comune. 2. L’Istituzione, inoltre, può accettare donazioni, depositi, comodati di materiale librario e documentario ed altre risorse strumentali. TITOLO II ORGANI DELL’ISTITUZIONE Articolo 7 (Organi dell’ Istituzione) 1. Sono organi dell’Istituzione: a) il Consiglio di Amministrazione; b) il Presidente; c) il Direttore. CAPO I Consiglio di Amministrazione Articolo 8 (Composizione e nomina) 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco, sulla base dagli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, fra persone di qualificata e comprovata competenza, per studi e ricerche, per uffici ricoperti presso istituzioni bibliotecarie, culturali, scolastiche, per meriti riconosciuti nel campo della cultura, per funzioni ricoperte presso aziende pubbliche e private. 2. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla conclusione del mandato del Sindaco. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l’automatica decadenza dei consiglieri. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori, che dovrà avvenire con le modalità ed entro i termini fissati dalla vigente normativa. 3. Il Consiglio di Amministrazione cessa dalla carica in caso di revoca o dimissioni della maggioranza dei componenti e in caso di scioglimento del Consiglio Comunale. 4. Per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme previste dallo statuto del Comune per la revoca degli assessori comunali in quanto compatibili. 5. In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco nomina in sostituzione nuovi consiglieri, che restano in carica sino alla conclusione del suo mandato. 6. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a un gettone di presenza di importo pari a quello percepito dai consiglieri comunali. Qualora il Presidente o un Consigliere sia scelto tra persone in possesso di provate competenze e esperienze professionali in ambito tecnico-culturale, documentabili attraverso dettagliato curriculum, in coerenza con le quali gli siano conferite in modo formale funzioni da svolgersi nell’ambito delle attività e a vantaggio dell’Istituzione, può essergli riconosciuta una indennità di carica pari al 40% di quella prevista per un assessore del Comune di Parma. 7. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto, nelle forme e nei modi consentiti dalla legge per i membri del Consiglio Comunale, al rimborso delle spese sostenute per missioni deliberate dallo stesso Consiglio d’Amministrazione per l’assolvimento dei compiti dell’Istituzione. Articolo 9 (Decadenza e dimissioni) 1. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano consecutivamente, senza giustificato motivo, a tre sedute decadono dalla carica. 2. Il Consiglio di Amministrazione accerta i presupposti della decadenza nella seduta immediatamente successiva ed il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco, al fine della presa d’atto e della conseguente sostituzione. 3. Nel caso di dimissioni di talun membro, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco al fine della presa d’atto e della conseguente sostituzione. Articolo 10 (Poteri del Consiglio di Amministrazione) 1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale, ha poteri di indirizzo e di controllo sull’attività dell’Istituzione. 2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione: a) formulare, su proposta del Direttore, gli indirizzi generali della politica culturale e bibliotecaria dell’Istituzione; b) deliberare il piano programma annuale delle attività, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le variazioni al bilancio di previsione, il conto consuntivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale; c) abrogata; d) deliberare annualmente, sulla base del bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione assegnando previo negoziato obiettivi e risorse al Direttore per la relativa realizzazione; e) proporre al Comune l’approvazione della Carta dei Servizi; f) autorizzare, previa intesa con la Giunta Comunale, il Direttore ad accettare donazioni di beni mobili ed a conseguire legati; g) deliberare l’eliminazione dagli inventari e l’eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili; h) deliberare il conferimento di incarichi professionali; i) proporre al Comune la determinazione delle tariffe per l’erogazione dei servizi, salvo quelli per cui a norma della Legge Regionale n. 18/2000 è prevista la gratuità. 3. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, proporre al Comune, la dotazione organica da assegnare all’Istituzione verificandone annualmente la coerenza con il piano programma delle attività e con le risorse stanziate a tal fine nel bilancio comunale. 4. Spetta altresì al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, fissare le modalità e le forme di utilizzazione, anche mediante apposite convenzioni, di prestazioni di servizi offerte da enti, da organizzazioni di utenti, da formazioni sociali o da altre organizzazioni di cittadini, di volontariato e non, nonché quelle di singoli gruppi o persone. 5. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive. 6. Tutti gli atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione sono tempestivamente trasmessi alla Segreteria Generale del Comune e pubblicati all’Albo Pretorio del Comune, nonché in apposito spazio all’interno della sede dell’Istituzione. Articolo 11 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione) 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte l’anno, e comunque quando il Presidente ne ravvisi l’opportunità o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno due Consiglieri o il Direttore, oppure su richiesta del Sindaco. In caso di inerzia, vi provvede il Sindaco o l’Assessore delegato. 2. L’avviso di convocazione, recante il luogo, il giorno e l’ora della seduta, nonché l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, è trasmesso con avviso da recapitarsi a mano, a mezzo del servizio postale o per via telematica, al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza. 3. L’ordine del giorno è predisposto dal Presidente. Ogni componente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore possono proporre l’inserimento di punti all’ordine del giorno per la successiva seduta del Consiglio stesso. 4. In caso d’urgenza, le convocazioni possono essere inoltrate, anche con telegramma, fino a 24 ore prima della seduta. Articolo 12 (Sedute) 1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal Consigliere più anziano di età. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Il Consiglio di Amministrazione può, comunque, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al Consiglio stesso. 2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore senza diritto di voto. 3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate dal Direttore, ovvero da un dipendente designato dal Presidente in qualità di Segretario verbalizzante. 4. Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate, con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione. Il processo verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 5. Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. 6. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni negli stessi casi di incompatibilità con l’oggetto in trattazione previsti dalla legge e dallo statuto del Comune per il Sindaco e per gli Assessori Comunali. Il divieto comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute. Tale divieto si applica anche al Direttore e a colui che svolge le funzioni di Segretario che viene sostituito nella funzione di verbalizzazione da un consigliere scelto dal Presidente. Articolo 13 (Poteri sostitutivi) 1. Ove il Consiglio di Amministrazione non ottemperi agli adempimenti previsti dallo statuto del Comune e dal presente Regolamento, il Sindaco sollecita, con comunicazione scritta, il Presidente e i singoli membri del Consiglio di Amministrazione a voler provvedere entro dieci giorni. Ove il Consiglio entro tale termine non abbia ottemperato, la Giunta Comunale assume poteri sostitutivi e, su proposta del Direttore, provvede alla predisposizione degli atti e alla loro approvazione. 2. Ove si debbano esercitare i poteri sostitutivi di cui al comma 1, il Sindaco può sospendere dalle funzioni il Consiglio di Amministrazione e avviare contestualmente le procedure di scioglimento anticipato o di revoca e quelle di nomina di un nuovo Consiglio o sua reintegrazione indicate all’articolo 8. La Giunta Comunale opera per l’espletamento delle competenze proprie del Consiglio di Amministrazione che debbano essere esercitate con urgenza. CAPO II Il Presidente Articolo 14 (Nomina e attribuzioni) 1. Il Presidente è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale. Per la revoca del Presidente si applicano le disposizioni previste per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 2. Il Presidente verifica l’osservanza del presente Regolamento, vigila sull’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e sull’operato del Direttore. 3. Il Presidente, inoltre: presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione adotta sotto la propria responsabilità, in caso di indifferibilità, necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile elabora gli elementi di giudizio e di valutazione della prestazione professionale e di risultato (obiettivi di PEG) del Direttore e li trasmette al competente organo di valutazione di cui al successivo art. 33 4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente assume le sue veci il Consigliere più anziano di età. Articolo 15 (Sostituzione) 1. Ove il Presidente, per qualsiasi ragione, decada dall’incarico, assume la funzione di Presidente, in attesa che il Sindaco provveda alla nomina del sostituto, il Consigliere più anziano di età. CAPO III Il Direttore Articolo 16 (Nomina e competenze) 1. Il Direttore è nominato dal Sindaco tra i dirigenti di ruolo del Comune, ovvero tra personale assunto a tempo determinato con incarico a contratto di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione nel rispetto delle norme regolamentari previste per la dirigenza comunale. Il contratto a termine non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. 2. La nomina a Direttore presuppone il possesso di idonei requisiti professionali, ai sensi dell’art. 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla stessa si applicano le medesime fonti normative e contrattuali previste per la dirigenza comunale. 3. La disciplina del trattamento economico, della revoca o del recesso dell’incarico è esplicitata nel provvedimento di nomina e nel rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti per la dirigenza comunale. 4. L’attribuzione degli incentivi di produttività, per il personale assegnato all’Istituzione, previsti nell’ambito della contrattazione decentrata del Comune, compete al Direttore. 5. Il Direttore, cui spetta la responsabilità gestionale dell’Istituzione, sovrintende al processo di pianificazione dei servizi e delle attività, in conformità agli indirizzi e agli obiettivi individuati dal Consiglio di Amministrazione. 6. Il Direttore ha la responsabilità generale della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dell’Istituzione. 7. Al Direttore competono tutte le responsabilità e le funzioni attribuite alla dirigenza dalle leggi, dallo statuto del Comune, e dal presente Regolamento. In particolare: predispone la proposta di piano programma annuale delle attività ed elabora gli indirizzi generali dell’Istituzione da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio Comunale; propone gli schemi del bilancio di previsione e del conto consuntivo; definisce la microstruttura organizzativa dell’Istituzione. 8. Il Direttore è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede ai relativi atti esecutivi. 9. Il Direttore esercita il potere di spesa per le risorse allo stesso assegnate con l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o da espliciti atti di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti del Comune. 10. Il Direttore presiede le Commissioni di gara, sottoscrive i contratti, i mandati di pagamento, le reversali e viene chiamato a far parte delle commissioni di concorso che interessano l’Istituzione. 11. Il Direttore cura la corretta gestione amministrativa dell’Istituzione e vigila sul mantenimento dell’equilibrio di bilancio, proponendo al Consiglio di Amministrazione gli opportuni provvedimenti correttivi eventualmente necessari. 12. Al Direttore compete, nei limiti di cui all’art. 20, la responsabilità gestionale del personale dell’Istituzione, assegnandolo a specifici compiti e adottando altresì provvedimenti di mobilità interna, concedendo autorizzazioni, permessi e congedi. 13. Il Direttore individua i bisogni formativi del personale predisponendo opportuni piani formativi. 14. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, curandone eventualmente la verbalizzazione. 15. Il Direttore riunisce mensilmente i responsabili delle articolazioni funzionali dell’Istituzione per esaminare i problemi di ordine tecnico inerenti la conduzione del servizio, discutere gli obiettivi e valutare i risultati conseguiti. 16. Il Direttore, prima della presentazione del piano programma annuale delle attività, e prima della stesura del conto consuntivo, e comunque ogni volta lo ritenga opportuno, convoca in riunione plenaria tutto il personale per illustrare e discutere gli obiettivi e valutare i risultati conseguiti. Articolo 17 (Sostituzione) 1. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Direttore è sostituito dal dirigente o funzionario appositamente delegato oppure, qualora questo non sia individuato, dal dirigente o funzionario più alto in grado e con maggiore anzianità di servizio a parità di grado. 2. Nel caso di vacanza temporanea del posto di Direttore o di sua assenza prolungata, sentito il Presidente, il Sindaco affida temporaneamente le funzioni di Direttore ad altro dipendente comunale dotato di idonea qualifica funzionale. Articolo 18 (Rimozione) 1. Alla rimozione ovvero al recesso anticipato dall’incarico di Direttore provvede il Sindaco nelle forme previste dallo statuto, dai regolamenti e dagli atti e dai criteri di organizzazione del Comune. TITOLO III PERSONALE Articolo 19 (Personale dell’Istituzione) 1. Per l’esercizio delle proprie attività, l’Istituzione, nell’ambito della dotazione organica fissata ai sensi dell’art. 78, comma 1, lettera e), dello statuto utilizza: personale comunale a tempo indeterminato appositamente assegnato dalla Giunta Comunale all’Istituzione, appartenente ai profili professionali specifici, previsti per i servizi bibliotecari e culturali, e agli altri profili necessari al funzionamento dell’Istituzione; personale con incarico a tempo determinato assunto dal Comune nel rispetto dei limiti previsti nel piano delle assunzioni, approvato annualmente dalla Giunta Comunale, per esigenze straordinarie o per vacanze nella dotazione organica personale distaccato da altri Enti e assegnato all’Istituzione; personale volontario, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge. 2. Il personale di prima nomina, ovvero assegnato successivamente all’Istituzione, sarà affiancato al personale già in servizio e parteciperà ad attività di formazione interna durante i primi sei mesi di servizio prima di essere assegnato definitivamente dal Direttore ad una specifica articolazione funzionale della struttura. Articolo 20 (Disciplina del rapporto di lavoro) 1. Le fonti normative e contrattuali dello stato giuridico, del trattamento economico, della disciplina della costituzione e della cessazione del rapporto di lavoro del personale dipendente assegnato all’Istituzione sono quelle del personale dipendente del Comune. 2. La Giunta Comunale nell’ambito della competenza ad approvare il piano annuale di assunzione del personale dipendente provvede all’assegnazione ed all’eventuale sostituzione delle unità di personale indicate nella dotazione organica dell’Istituzione. La copertura dei posti comunque vacanti o provvisoriamente privi di personale deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi della vacanza. 3. I provvedimenti di costituzione, di applicazione delle sanzioni disciplinari, di modifica e di cessazione dello status, a qualunque titolo, del rapporto di lavoro dei dipendenti sono adottati dagli organi comunali competenti. 4. Compete al Direttore l’attribuzione al personale dell’Istituzione degli incentivi di produttività, previsti nell’ambito della contrattazione decentrata del Comune. L’ammontare di tale fondo potrà essere integrato da quote provenienti da sponsorizzazioni e contributi, quando lo preveda la convenzione che ne regola l’acquisizione. 5. Per quanto non esplicitamente previsto in materia di personale nel presente Regolamento, si applicano i vigenti accordi contrattuali nazionali e aziendali. Articolo 21 (Gestione del rapporto di lavoro) 1. I provvedimenti e gli atti di gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti, ad eccezione di quelli di cui all’ articolo 20, 3° comma, comprese le misure sanzionatorie di competenza dei dirigenti delle singole strutture, sono adottate dal Direttore nel rispetto delle norme vigenti. 2. Il Direttore dell’Istituzione viene chiamato a far parte della delegazione trattante di parte datoriale del Comune, in occasione di contrattazione decentrata, attività concertativa o trattative sindacali per le tematiche specifiche che riguardano l’Istituzione. A questo proposito, su richiesta del Presidente o del Direttore dell’Istituzione, il Presidente della delegazione trattante del Comune deve avviare con sollecitudine, relazioni e trattative sindacali per affrontare tematiche e problemi che interessano nello specifico i servizi affidati all’Istituzione. 3. Sulla base dei provvedimenti gestionali del personale, adottati dal Direttore dell’Istituzione, i competenti uffici del Comune provvedono all’eventuale adozione di attribuzioni spettanti allo stesso Comune, nonché all’erogazione degli emolumenti spettanti al personale e a tutti gli adempimenti conseguenti. TITOLO IV PRINCIPI E SFERA DI AUTONOMIA GESTIONALE Articolo 22 (Rapporti con il Comune) 1. I rapporti tra Comune ed Istituzione, per l’erogazione dei servizi affidati, sono regolati dal Disciplinare di Servizio e dal Piano programma annuale delle attività. 2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio Comunale approva il conto consuntivo dell’Istituzione, unitamente ad una relazione illustrativa dell’andamento dell’attività svolta. 3. Nella stessa seduta di cui al comma precedente al Consiglio Comunale viene presentata una relazione illustrativa delle attività e dei dati di gestione finanziaria afferenti l’esercizio in corso. 4. Entro la data di approvazione del bilancio di previsione del Comune, il Consiglio Comunale approva il Piano Programma di attività dell’anno successivo e il bilancio di previsione annuale e pluriennale proposti dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione. Articolo 23 (Autonomia finanziaria e contabile) 1. L’Istituzione, ai sensi degli articoli 77 e seguenti dello Statuto del Comune, nell’espletamento dei propri compiti istituzionali, dispone di una distinta contabilità finanziaria, alla quale sono imputate entrate e spese. 2. La gestione contabile dell’Istituzione riguarda le voci di entrata e di spesa, tanto di parte corrente quanto di investimento, afferenti ai servizi specifici ad essa affidati, come meglio definito nel Disciplinare di Servizio. 3. Il Comune assegna all’Istituzione le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei servizi di sua competenza. 4. L’Istituzione trae inoltre risorse per il proprio funzionamento da sovvenzioni di soggetti pubblici e/o privati e dalle tariffe dei servizi aggiuntivi messi a disposizione dell’utenza. 5. All’Istituzione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Regolamento di Contabilità del Comune. A partire dall’esercizio 2011, l’Istituzione adotterà il regime contabile previsto dal Decreto Ministero del Tesoro, 26 aprile 1995. Articolo 24 (Servizi comunali di collaborazione) 1. L’Istituzione, quale organismo strumentale del Comune, ai sensi dell’art. 78 e seguenti dello statuto, si avvarrà delle seguenti strutture comunali per il normale espletamento delle attività ad essa affidate, e precisamente: Settore Organizzazione e Personale: liquidazione stipendi, liquidazione indennità e gettoni di presenza componenti Consiglio di Amministrazione, liquidazione indennità di missione dipendenti e amministratori, pratiche e adempimenti connessi allo status giuridico ed economico del personale dipendente, assunzioni e concorsi pubblici; Settore Bilancio e Risorse Finanziarie: supporto nella redazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, conto consuntivo documenti di programmazione finanziaria e di controllo di gestione, variazioni di bilancio, mandati di pagamento e riversali di incasso, gestione e adempimenti fiscali; Segreteria Generale: consulenza giuridico-amministrativa, rogito contratti, controllo atti, pareri; S.O. Economato: servizi di pulizia, somministrazione buoni pasto dipendenti, manutenzione attrezzature, fornitura e manutenzione macchine fotocopiatrici, fornitura arredi e attrezzature, spedizioni a mezzo corrieri, fornitura stampati, carta e toner per stampanti e fotocopiatrici, cancelleria, consumabili, altre forniture e servizi di tipo economale, sulla base del budget assegnato al servizio economato; Servizio Contratti: contratti, bandi di gara, contratti assicurativi, servizio di vigilanza; Servizio Innovazione tecnologica: sistema informativo e manutenzione attrezzature informatiche, consumi telefonici; fornitura software e hardware; S.O. Manutenzione: consumi energetici, manutenzione straordinaria e ordinaria relativi alle strutture e ai locali in cui sono esercitate le attività dell’Istituzione, manutenzione arredi, servizio di facchinaggio. 2. Il Direttore dell’Istituzione potrà avvalersi delle strutture e degli uffici comunali per richiedere forme di collaborazione, consulenza e supporto per l’espletamento delle attività oggetto di affidamento. In particolare, la richiesta di collaborazione dovrà essere indirizzata al Dirigente competente che provvederà successivamente a fornire notizia e a trasmettere copia degli eventuali atti o provvedimenti adottati. Articolo 25 (Beni e mezzi a disposizione) 1. L’Istituzione realizza le proprie finalità attraverso biblioteche e servizi di vario tipo e livello, coordinati e collegati tra loro anche telematicamente, in grado di accogliere i cittadini e rispondere alle loro differenti esigenze informative e documentarie. 2. Al 2009 l’Istituzione gestisce i propri servizi nelle strutture presenti nei seguenti immobili: Ospedale Vecchio: Biblioteca Civica “Mario Colombi Guidotti” Emeroteca Comunale Biblioteca di Agricoltura “Antonio Bizzozero” Biblioteca “Umberto Balestrazzi” Complesso San Paolo: Biblioteca “Ugo Guanda” Biblioteca Internazionale “Ilaria Alpi” Via Newton Biblioteca “Cesare Pavese” Via Bocchi Biblioteca di Alice 3. L’Istituzione utilizza i beni del patrimonio comunale destinati, con appositi atti, all’esercizio delle attività che le sono affidate, ovvero i beni che le vengono concessi in uso da altri soggetti, pubblici o privati. Più in specifico tale patrimonio sarà costituito dalle seguenti tipologie di beni: materiale librario e documentario presente nelle raccolte delle biblioteche comunali all’atto della costituzione dell’Istituzione; cataloghi inventari e basi di dati relativi alle raccolte del servizio biblioteche oppure ad altri fondi documentari; attrezzature ed arredi in dotazione al servizio biblioteche; immobili destinati ad ospitare le strutture operative dell’Istituzione. Articolo 26 (Risorse Finanziarie assegnate dal Comune) 1. Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione dal Comune, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 23, comma 3, sono erogate entro 45 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione del Comune. 2. Qualora il bilancio di previsione del Comune venga approvato in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento (esercizio provvisorio), il trasferimento viene erogato in misura non superiore mensilmente ad un 1/12 delle somme previste a tale titolo nell’ultimo bilancio comunale definitivamente approvato. TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA’ Articolo 27 (Bilancio di gestione) 1. La gestione finanziaria dell’Istituzione si svolge sulla base del proprio bilancio annuale di previsione, coincidente con l’anno solare, redatto in termini di competenza, e vincolato all’obbligo del pareggio ed all’equilibrio fra entrate e spese, ai sensi di quanto previsto dalle norme sull’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. Il Consiglio di amministrazione, entro il 30 ottobre di ogni anno, presenta alla Giunta Comunale la proposta di Piano Programma annuale e lo schema di bilancio annuale e pluriennale di previsione, al fine di avviare il procedimento amministrativo per la relativa approvazione da parte del Consiglio Comunale. 3. Entro 10 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione annuale, il Consiglio di Amministrazione definisce, sulla base dei programmi e dei progetti di cui al piano programma annuale, il piano esecutivo di gestione (Peg), determinando gli obiettivi annuali di gestione e definendo le relative risorse finanziarie di entrata e di spesa. 4. Sulla base degli obiettivi contenuti nel Peg, il Direttore adotta gli atti di gestione, nella forma di determinazioni di impegno di spesa, che saranno pubblicati all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 6 dello statuto. Gli obiettivi contenuti nel Peg costituiscono autorizzazione a contrattare ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Articolo 28 (Variazioni di Peg e di Bilancio) 1. Qualora il Peg non contenga, per particolari dotazioni finanziarie, le direttive che consentano l’esercizio dei poteri di gestione da parte del Direttore, esso dovrà essere integrato con appositi atti del Consiglio di Amministrazione. 2. Il Consiglio di Amministrazione approva le proposte di variazioni al bilancio di previsione che durante l’anno finanziario si rendano opportune e le trasmette al Comune per le conseguenti determinazioni dei competenti organi comunali. Articolo 29 (Servizio di tesoreria) 1. Il servizio di tesoreria dell’Istituzione è gestito dall’Istituto di Credito Tesoriere del Comune, ai sensi e nel rispetto della vigente convenzione. Articolo 30 (Contratti) 1. Agli acquisti di beni e servizi, alle alienazioni, agli appalti, alle pubbliche forniture ed in generale a tutti i contratti, l’Istituzione, per il perseguimento dei suoi fini, provvede in conformità alle disposizioni legislative ed ai regolamenti comunali. 2. I contratti sono stipulati, nelle forme prescritte dalle disposizioni vigenti per il Comune, dal Direttore e, se redatti nella forma dell’atto pubblico amministrativo, sono rogati dal Segretario Generale del Comune stesso. Articolo 31 (Fondi di anticipazione per spese in contanti) 1. Il Consiglio di Amministrazione può disporre la creazione di fondi di anticipazione per il funzionamento dei servizi dell’Istituzione e per le spese di rappresentanza, con le finalità e le modalità previste dal vigente Regolamento di contabilità del Comune. Articolo 32 (Servizio di cassa interno) 1. Il servizio di cassa interno è costituito per i servizi di esazione e per il pagamento delle minute spese da farsi in contanti. 2. Il cassiere e gli agenti contabili sono nominati con apposito provvedimento del Direttore. 3. Gli agenti contabili interni provvedono all’esazione delle entrate derivanti da: a) vendita pubblicazioni; b) servizio riproduzioni; c) altro. 4. Il cassiere provvede al pagamento delle minute spese derivanti da: a) servizi postali; b) consegna materiale in conto assegno e/o di corriere; c) altro. 5. Le entrate e le spese sono riepilogate giornalmente dal cassiere per causale nel giornale di cassa. 6. La documentazione giustificativa della gestione (bollettari di ricevute, fatture, ricevute, scontrini di cassa), dovrà essere tenuta secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di contabilità del Comune. Articolo 33 (Verifiche e controlli) 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell’Istituzione, ai sensi di quanto previsto all’ art. 78, comma 5°, dello statuto del Comune. 2. Il Direttore e gli uffici dell’Istituzione sono tenuti a fornire all’organo di revisione ogni collaborazione utile all’espletamento della funzione di istituto. 3. Ai fini della verifica dei risultati di gestione, il Direttore deve osservare tutti gli adempimenti previsti dal sistema di controllo di gestione vigente per i servizi del Comune. 4. All’organo di verifica del Comune compete la validazione del giudizio formulato dal Presidente sulla prestazione professionale e i risultati della gestione del Direttore. Articolo 34 (Vigilanza) 1. Ai sensi dell’art. 34 dello statuto del Comune competono al Sindaco, o per sua delega all’Assessore di competenza, tutte le attribuzioni di vigilanza previste dalla norma stessa. 2. Nel rispetto di quanto previsto al comma precedente, periodicamente il Presidente e il Direttore dell’Istituzione debbono dare informativa, al Sindaco o all’Assessore competente, in ordine ad ogni circostanza o notizia che sia rilevante per l’esercizio del potere di vigilanza del Comune. Periodicamente e almeno ogni semestre, il Presidente e il Direttore sono tenuti a trasmettere all’Assessore competente e al Presidente del Consiglio Comunale una relazione sull’andamento della gestione per la verifica del rispetto degli indirizzi e dei programmi deliberati. Articolo 35 (Conto consuntivo) 1. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 Aprile di ogni anno, previo esame dell’apposita relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti, presenta per la relativa approvazione da parte del Consiglio Comunale, il conto consuntivo della gestione chiuso il 31 Dicembre dell’anno precedente, elaborato dal Direttore entro il 31 Marzo ed accompagnato da una propria relazione sull’attività svolta. TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 36 (Convenzioni) 1. L’Istituzione subentra in tutti i rapporti, le convenzioni, gli accordi ed ogni altro rapporto instaurato dal Comune con Enti pubblici e privati, riguardanti le biblioteche afferenti all’Istituzione stessa. Articolo 37 (Regolamenti) 1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le norme di legge in materia di ordinamento finanziario e contabile dei comuni, lo Statuto e i Regolamenti del Comune. 2. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, possono integrare i regolamenti di loro competenza, inserendovi particolari norme, o modifiche di quelle già presenti, ritenute più funzionali al corretto funzionamento dell’Istituzione. Articolo 38 (Scioglimento) 1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi lo scioglimento dell’Istituzione, le risorse umane, patrimoniali e finanziarie assegnate, ovvero acquisite dalla Istituzione stessa, rientreranno nella piena disponibilità del Comune e degli altri eventuali Enti.