valutazione di incidenza ambientale per progetto di ampliamento e

Transcript

valutazione di incidenza ambientale per progetto di ampliamento e
N° 62 Reg. int. Ambiente
LI
PROVINCIA DI FOGGIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMBIENTE
N. 565 /6.15 / Reg. Deter.
Foggia, 23/02/2010
OGGETTO: VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE PER PROGETTO DI
AMPLIAMENTO E DIVERSIFICAZIONE DI IMPIANTO DI ACQUACOLTURA IN AGRO
DEL COMUNE DI LESINA (FG) IN LOCALITA’ “CAUTO”. ESPLICITAZIONI PARERE GIA’
ESPRESSO CON DETERMINAZIONE N. 2813 DEL 04/09/2009.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
-
-
-
-
-
-
-
La società Valle Verde di Basile Antonio e C. s.n.c. di Lesina in data 17/02/2009 ha
chiesto alla Provincia di Foggia il parere di valutazione di incidenza ambientale ai sensi
del D.P.R. 8 Settembre1997 n. 357 e s.m.i. per la realizzazione di un progetto di
ampliamento a completamento e diversificazione di un preesistente impianto di
acquacoltura in agro del Comune di Lesina Loc. “Cauto”;
Con determina n. 2813/6.15/Reg. Det. del 24/09/2009, il dirigente del servizio Ambiente
Provinciale ha espresso parere favorevole in merito alla valutazione di incidenza relativo
al progetto sopracitato;
La società Valle Verde di Basile Antonio e C. s.n.c. è il risultato dell’associazione di
singoli acquacoltori dello stesso gruppo familiare, costituita con atto n. 36012/11695
reg. del 22/1/2005 ed il preesistente impianto di acquacoltura a cui il progetto si riferisce
è quello della ditta Basile Primiano;
Quest’ultima ditta già nel 2001, aveva progettato e successivamente realizzato una
struttura per la produzione di larve di gamberi per la semina nei propri bacini di
allevamento;
Per tale impianto, il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia nell’anno 2001
aveva espresso parere favorevole in quanto non rilevava interferenza con gli habitat e le
specie di interesse comunitario segnalate nel Psic “Duna e lago di Lesina – Foce
Fortore” cod. IT P150015;
La Regione Puglia con deliberazione di Giunta n. 1022 del 21 Luglio 2005 designava
l’area su cui ricade l’impianto di acquacoltura, quale Zona di Protezione Speciale
(ZPS), “Laghi di Lesina e Varano” codice sito IT9110037;
La stessa Regione Puglia con successiva deliberazione di giunta del 26 febbraio 2007 n.
145 tra l’altro, ha modificato la precedente delimitazione della Z.P.S. Laghi di Lesina e
Varano, con l’esclusione del vincolo Z.P.S. dell’area dell’istmo di Lesina già interessata
da attività produttive, ossia l’area sulla quale insiste l’impianto di acquacoltura di cui
trattasi ;
-
Il progetto di ampliamento presentato dalla società Basile Antonio e C. s.n.c. a
completamento e diversificazione riguarda il preesistente impianto della ditta Basile
Primiano, così come rideterminato dall’apporto dei soci prevede le seguenti opere:
1. completamento degli equipaggiamenti dell’avanotteria per gamberi anche al fine di
renderla idonea per una diversificazione produttiva;
2. realizzazione di un prefabbricato dove ubicare i locali destinati alla predisposizione
del prodotto alla fase commerciale e a magazzino come richiesto dalla normativa
vigente;
3. risistemazione ed ampliamento del fabbricato di servizio destinato al personale;
4. installazione di una turbina eolica di piccole dimensioni, per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili;
- nella premessa della determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente della
Provincia di Foggia n. 2813/6.15/Reg. Det. del 04/09/2009, sono state elencate in
maniera sintetica le novità del progetto proposto rispetto all’impianto preesistente tra cui
“n. 7 nuovi bacini semiartificiali in terra”;
- tale descrizione riportata in maniera improvvida, da un elaborato progettuale, non si
riferisce assolutamente alla realizzazione di ulteriori bacini ma bensì alla disponibilità di
nuove superfici conseguenti alla società costituita, che ne consentiva la diversificazione
colturale;
- la Sezione Provinciale di Foggia dell’associazione L.I.P.U. a seguito di accesso agli atti
regolarmente richiesti il 29/10/2009 ed immediatamente consentito nella stessa data, con
successiva nota del 16/11/2009 ha chiesto l’urgente annullamento in autotutela della
citata determinazione n. 2813/6.15 del 04/09/2009 per una serie di irregolarità istruttorie
e per incompetenza;
- la richiesta contenente una relazione molto ben delineata ed argomentata, però,
scaturisce dall’equivoco prima descritto, riguardanti i “n. 7 nuovi bacini semiartificiali
in terra”, che avrebbe dovuto essere debellato dalla consultazione degli atti ; i bacini
valutati in Ha 16- 18 dagli elaborati grafici di progetto non sono altro che gli stessi 17
Ha, più volte citati in progetto, che non raddoppiano assolutamente la superficie gestita
in acquacoltura, ma che rappresentano una parte dell’intera superficie aziendale di circa
complessivi 35 Ha;
- ad ogni buon fine, il Servizio Ambiente della Provincia di Foggia ha disposto verifiche
tecniche e sopralluoghi avvalendosi anche di immagini aeree ortofotografiche e
satellitari riprese in varie epoche rilevando l’esistenza dei bacini di progetto già prima
del 1999, data del rilievo effettuato dalla Compagnia Generale di Riprese aeree (C.G.R.)
di cui si dispone;
- la società ha prodotto un ulteriore relazione integrativa al progetto in cui ribadisce che
non è prevista la realizzazione di alcun ulteriore bacino in terra e quelli di progetto sono
già esistenti ed utilizzati per l’acquacoltura;
- considerato che l’area di cui al progetto presentato dalla società Basile non ricade nel
perimetro del Parco Nazionale del Gargano, né in zona di Protezione Speciale di cui al
D.P.R. 357/97 e s.m.i. ;
- Considerato che l’intervento non ricade tra quelli per i quali è prevista la procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale o Assoggettabilità ad essa;
- Ritenuto, poter confermare il parere favorevole già espresso con la determinazione n.
2813/6.15 del 4/09/2009 del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia,
interpretandolo con la specifica degli interventi progettuali di cui alla proposta della
società Basile Antonio e C. s.n.c. escludendo la realizzazione di alcun nuovo bacino;
- ritenuto altresì, che la prevista realizzazione di un aerogeneratore della potenza di 25
Kw/h (definito microeolico), in assenza di fornitura di energia elettrica di rete, può
contribuire alla riduzione di apparecchiature di generazione elettrica alimentate con
combustibili fossili e che lo stesso, data la sua contenuta dimensione, non comporta
-
-
-
alcun disagio per l’habitat, considerato anche che nella stessa area, oltre a non essere
vietato l’esercizio venatorio, insiste una Azienda Faunistica Venatoria e una Z.A.C.
(Zona di Addestramento Cani) di tipo B, che ammette lo sparo su selvaggina di
allevamento durante tutto l’anno;
Acquisiti ulteriori atti progettuali;
Vista la documentazione acquisita agli atti di questo Ufficio;
Visto l’art. 163, comma 3 del D.Lgs 267/2000 che consente l’esercizio provvisorio del
bilancio 2010;
Visto il Decreto Presidenziale n° 19 del 15/06/2009, con il quale è stato conferito al
dott. Giovanni D’Attoli la Direzione del Settore Ambiente così come previsto
nell’ambito dell’Area 3 (Sviluppo del Territorio e Tutela Ambientale) per la durata di
due anni a decorrere dal 1° luglio 2009;
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 259 del 15/06/2009 con la quale sono
stati individuati i responsabili dei Servizi Provinciali, con attribuzione agli stessi del
potere di assumere atti di gestione per l’esercizio finanziario 2009;
Vista la deliberazione di G.P. n. 260 del 15/06/2009 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2009;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
DETERMINA
-
-
-
Di confermare il parere favorevole già espresso con la determina n. 2813/6.15 del
04/09/2009 del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia, esplicitando
che gli interventi progettuali di cui alla proposta della società Basile Antonio e C. s.n.c
escludono la realizzazione di alcun nuovo bacino e consistono negli intervento di
seguito elencati:
1. completamento degli equipaggiamenti dell’avanotteria per gamberi anche al fine di
renderla idonea per una diversificazione produttiva;
2. realizzazione di un prefabbricato dove ubicare i locali destinati alla predisposizione
del prodotto alla fase commerciale e a magazzino come richiesto dalla normativa
vigente;
3. risistemazione ed ampliamento del fabbricato di servizio destinato al personale;
4. installazione di una turbina eolica di piccole dimensioni, per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili;
di dare atto altresì che l’area di intervento non ricade all’interno del perimetro dell’Ente
Parco Nazionale del Gargano per cui a norma del D.P.R. 357/97 e s. m. i, nonché della
L.R. 11/01 e della L.R. 17/07 non è richiesto il parere di tale Ente;
di esprimere in particolare parere favorevole, per la realizzazione dell’aerogeneratore di
25 Kw/h (microeolico) atteso che l’area non è dotata di rete elettrica per cui la
generazione da fonte eolica integra e/o sostituisce l’attuale generazione elettrica da fonti
fossili con abbattimento anche del disagio ambientale dovuto ai rumori prodotti dai
gruppi termici utilizzati.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Giovanni D’ATTOLI