valutazione di incidenza ambientale per progetto di ampliamento e
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valutazione di incidenza ambientale per progetto di ampliamento e
N° 62 Reg. int. Ambiente LI PROVINCIA DI FOGGIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE N. 565 /6.15 / Reg. Deter. Foggia, 23/02/2010 OGGETTO: VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE PER PROGETTO DI AMPLIAMENTO E DIVERSIFICAZIONE DI IMPIANTO DI ACQUACOLTURA IN AGRO DEL COMUNE DI LESINA (FG) IN LOCALITA’ “CAUTO”. ESPLICITAZIONI PARERE GIA’ ESPRESSO CON DETERMINAZIONE N. 2813 DEL 04/09/2009. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Premesso che: - - - - - - - La società Valle Verde di Basile Antonio e C. s.n.c. di Lesina in data 17/02/2009 ha chiesto alla Provincia di Foggia il parere di valutazione di incidenza ambientale ai sensi del D.P.R. 8 Settembre1997 n. 357 e s.m.i. per la realizzazione di un progetto di ampliamento a completamento e diversificazione di un preesistente impianto di acquacoltura in agro del Comune di Lesina Loc. “Cauto”; Con determina n. 2813/6.15/Reg. Det. del 24/09/2009, il dirigente del servizio Ambiente Provinciale ha espresso parere favorevole in merito alla valutazione di incidenza relativo al progetto sopracitato; La società Valle Verde di Basile Antonio e C. s.n.c. è il risultato dell’associazione di singoli acquacoltori dello stesso gruppo familiare, costituita con atto n. 36012/11695 reg. del 22/1/2005 ed il preesistente impianto di acquacoltura a cui il progetto si riferisce è quello della ditta Basile Primiano; Quest’ultima ditta già nel 2001, aveva progettato e successivamente realizzato una struttura per la produzione di larve di gamberi per la semina nei propri bacini di allevamento; Per tale impianto, il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia nell’anno 2001 aveva espresso parere favorevole in quanto non rilevava interferenza con gli habitat e le specie di interesse comunitario segnalate nel Psic “Duna e lago di Lesina – Foce Fortore” cod. IT P150015; La Regione Puglia con deliberazione di Giunta n. 1022 del 21 Luglio 2005 designava l’area su cui ricade l’impianto di acquacoltura, quale Zona di Protezione Speciale (ZPS), “Laghi di Lesina e Varano” codice sito IT9110037; La stessa Regione Puglia con successiva deliberazione di giunta del 26 febbraio 2007 n. 145 tra l’altro, ha modificato la precedente delimitazione della Z.P.S. Laghi di Lesina e Varano, con l’esclusione del vincolo Z.P.S. dell’area dell’istmo di Lesina già interessata da attività produttive, ossia l’area sulla quale insiste l’impianto di acquacoltura di cui trattasi ; - Il progetto di ampliamento presentato dalla società Basile Antonio e C. s.n.c. a completamento e diversificazione riguarda il preesistente impianto della ditta Basile Primiano, così come rideterminato dall’apporto dei soci prevede le seguenti opere: 1. completamento degli equipaggiamenti dell’avanotteria per gamberi anche al fine di renderla idonea per una diversificazione produttiva; 2. realizzazione di un prefabbricato dove ubicare i locali destinati alla predisposizione del prodotto alla fase commerciale e a magazzino come richiesto dalla normativa vigente; 3. risistemazione ed ampliamento del fabbricato di servizio destinato al personale; 4. installazione di una turbina eolica di piccole dimensioni, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; - nella premessa della determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia n. 2813/6.15/Reg. Det. del 04/09/2009, sono state elencate in maniera sintetica le novità del progetto proposto rispetto all’impianto preesistente tra cui “n. 7 nuovi bacini semiartificiali in terra”; - tale descrizione riportata in maniera improvvida, da un elaborato progettuale, non si riferisce assolutamente alla realizzazione di ulteriori bacini ma bensì alla disponibilità di nuove superfici conseguenti alla società costituita, che ne consentiva la diversificazione colturale; - la Sezione Provinciale di Foggia dell’associazione L.I.P.U. a seguito di accesso agli atti regolarmente richiesti il 29/10/2009 ed immediatamente consentito nella stessa data, con successiva nota del 16/11/2009 ha chiesto l’urgente annullamento in autotutela della citata determinazione n. 2813/6.15 del 04/09/2009 per una serie di irregolarità istruttorie e per incompetenza; - la richiesta contenente una relazione molto ben delineata ed argomentata, però, scaturisce dall’equivoco prima descritto, riguardanti i “n. 7 nuovi bacini semiartificiali in terra”, che avrebbe dovuto essere debellato dalla consultazione degli atti ; i bacini valutati in Ha 16- 18 dagli elaborati grafici di progetto non sono altro che gli stessi 17 Ha, più volte citati in progetto, che non raddoppiano assolutamente la superficie gestita in acquacoltura, ma che rappresentano una parte dell’intera superficie aziendale di circa complessivi 35 Ha; - ad ogni buon fine, il Servizio Ambiente della Provincia di Foggia ha disposto verifiche tecniche e sopralluoghi avvalendosi anche di immagini aeree ortofotografiche e satellitari riprese in varie epoche rilevando l’esistenza dei bacini di progetto già prima del 1999, data del rilievo effettuato dalla Compagnia Generale di Riprese aeree (C.G.R.) di cui si dispone; - la società ha prodotto un ulteriore relazione integrativa al progetto in cui ribadisce che non è prevista la realizzazione di alcun ulteriore bacino in terra e quelli di progetto sono già esistenti ed utilizzati per l’acquacoltura; - considerato che l’area di cui al progetto presentato dalla società Basile non ricade nel perimetro del Parco Nazionale del Gargano, né in zona di Protezione Speciale di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i. ; - Considerato che l’intervento non ricade tra quelli per i quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o Assoggettabilità ad essa; - Ritenuto, poter confermare il parere favorevole già espresso con la determinazione n. 2813/6.15 del 4/09/2009 del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia, interpretandolo con la specifica degli interventi progettuali di cui alla proposta della società Basile Antonio e C. s.n.c. escludendo la realizzazione di alcun nuovo bacino; - ritenuto altresì, che la prevista realizzazione di un aerogeneratore della potenza di 25 Kw/h (definito microeolico), in assenza di fornitura di energia elettrica di rete, può contribuire alla riduzione di apparecchiature di generazione elettrica alimentate con combustibili fossili e che lo stesso, data la sua contenuta dimensione, non comporta - - - alcun disagio per l’habitat, considerato anche che nella stessa area, oltre a non essere vietato l’esercizio venatorio, insiste una Azienda Faunistica Venatoria e una Z.A.C. (Zona di Addestramento Cani) di tipo B, che ammette lo sparo su selvaggina di allevamento durante tutto l’anno; Acquisiti ulteriori atti progettuali; Vista la documentazione acquisita agli atti di questo Ufficio; Visto l’art. 163, comma 3 del D.Lgs 267/2000 che consente l’esercizio provvisorio del bilancio 2010; Visto il Decreto Presidenziale n° 19 del 15/06/2009, con il quale è stato conferito al dott. Giovanni D’Attoli la Direzione del Settore Ambiente così come previsto nell’ambito dell’Area 3 (Sviluppo del Territorio e Tutela Ambientale) per la durata di due anni a decorrere dal 1° luglio 2009; Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 259 del 15/06/2009 con la quale sono stati individuati i responsabili dei Servizi Provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione per l’esercizio finanziario 2009; Vista la deliberazione di G.P. n. 260 del 15/06/2009 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2009; Visto il Regolamento di contabilità; Visto lo Statuto dell’Ente; DETERMINA - - - Di confermare il parere favorevole già espresso con la determina n. 2813/6.15 del 04/09/2009 del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia, esplicitando che gli interventi progettuali di cui alla proposta della società Basile Antonio e C. s.n.c escludono la realizzazione di alcun nuovo bacino e consistono negli intervento di seguito elencati: 1. completamento degli equipaggiamenti dell’avanotteria per gamberi anche al fine di renderla idonea per una diversificazione produttiva; 2. realizzazione di un prefabbricato dove ubicare i locali destinati alla predisposizione del prodotto alla fase commerciale e a magazzino come richiesto dalla normativa vigente; 3. risistemazione ed ampliamento del fabbricato di servizio destinato al personale; 4. installazione di una turbina eolica di piccole dimensioni, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; di dare atto altresì che l’area di intervento non ricade all’interno del perimetro dell’Ente Parco Nazionale del Gargano per cui a norma del D.P.R. 357/97 e s. m. i, nonché della L.R. 11/01 e della L.R. 17/07 non è richiesto il parere di tale Ente; di esprimere in particolare parere favorevole, per la realizzazione dell’aerogeneratore di 25 Kw/h (microeolico) atteso che l’area non è dotata di rete elettrica per cui la generazione da fonte eolica integra e/o sostituisce l’attuale generazione elettrica da fonti fossili con abbattimento anche del disagio ambientale dovuto ai rumori prodotti dai gruppi termici utilizzati. IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dott. Giovanni D’ATTOLI