Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato

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Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato
PROGETTO DI ARTICOLI SULLA RESPONSABILITÀ DELLO STATO
DELLA COMMISSIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
(2001)
PARTE I
L’ATTO INTERNAZIONALMENTE ILLECITO DI UNO STATO
CAPITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Responsabilità di uno Stato per i suoi atti internazionalmente illeciti
Ogni atto internazionalmente illecito di uno Stato comporta la sua responsabilità internazionale.
Articolo 2
Elementi di un atto internazionalmente illecito di uno Stato
Sussiste un atto internazionalmente illecito di uno Stato quando un comportamento consistente
in un’azione o in un’omissione:
a) può essere attribuito allo Stato alla stregua del diritto internazionale; e
b) costituisce una violazione di un obbligo internazionale dello Stato.
Articolo 3
Qualificazione di un atto di uno Stato come internazionalmente illecito
La qualificazione di un atto di uno Stato come internazionalmente illecito è regolata dal diritto
internazionale. Su tale qualificazione non influisce la qualificazione dello stesso atto come lecito in
base al diritto interno.
CAPITOLO II
ATTRIBUZIONE DI UN COMPORTAMENTO ALLO STATO
Articolo 4
Comportamenti di organi di uno Stato
1. Il comportamento di un organo dello Stato sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del
diritto internazionale, sia che tale organo eserciti funzioni legislative, esecutive, giudiziarie o altre,
qualsiasi posizione abbia nell’organizzazione dello Stato e quale che sia la sua natura come organo
del governo centrale o di un’unità territoriale dello Stato.
2. Un organo comprende qualsiasi persona o ente che rivesta tale posizione secondo il .diritto
interno dello Stato.
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Articolo 5
Comportamento di persone o enti che esercitino prerogative dell’autorità di governo.
Il comportamento di una persona o di un ente che non è un organo dello Stato ai sensi dell’articolo
4, ma che è abilitato dal diritto di quello Stato ad esercitare prerogative dell’attività di governo sarà
considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale purché, nel caso in questione,
la persona o l’ente abbiano agito in tale qualità.
Articolo 6
Comportamento di organi messi a disposizione di uno Stato da un altro Stato
Il comportamento di un organo messo a disposizione di uno Stato da parte di un altro Stato sarà
considerato un atto del primo Stato ai sensi del diritto internazionale se tale organo agisce
nell’esercizio di prerogative dell’autorità di governo dello Stato a disposizione del quale è messo.
Articolo 7
Eccesso di potere o comportamento contrario ad istruzioni
Il comportamento di un organo di uno Stato o di una persona o di un ente abilitati ad esercitare
prerogative dell’autorità di governo sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto
internazionale, se quell’organo, persona o ente agisce in tale qualità, anche se eccede la propria
competenza o contravviene ad istruzioni.
Articolo 8
Comportamento sotto la direzione o il controllo di uno Stato
Il comportamento di una persona o di un gruppo di persone sarà considerato un atto di uno Stato ai
sensi del diritto internazionale se la persona o il gruppo di persone di fatto agiscono su istruzione, o
sotto la direzione o il controllo di quello Stato nel porre in essere quel comportamento.
Articolo 9
Comportamento in assenza o in mancanza di autorità ufficiali
Il comportamento di una persona o di un gruppo di persone sarà considerato come atto di uno Stato
ai sensi del diritto internazionale se la persona o il gruppo di persone di fatto esercita prerogative
dell’autorità di governo in assenza o in mancanza delle autorità ufficiali ed in circostanze tali da
richiedere l’esercizio di quelle prerogative.
Articolo 10
Comportamento di un movimento insurrezionale o di altro movimento
1. Il comportamento di un movimento insurrezionale che divenga il nuovo governo dello Stato sarà
considerato un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale.
2. Il comportamento di un movimento, insurrezionale o di altro tipo, che riesca a costituire un
nuovo Stato in una parte del territorio di uno Stato preesistente o di un territorio sotto
2
l’amministrazione di quello Stato sarà considerato un atto del nuovo Stato ai sensi del diritto
internazionale.
3. Questo articolo non pregiudica l’attribuzione ad uno Stato di ogni comportamento, in qualsiasi
modo collegato a quello del movimento in questione, che debba essere considerato un atto di quello
Stato in virtù degli articoli da 4 a 9.
Articolo 11
Comportamento riconosciuto e adottato da uno Stato come proprio
Un comportamento che non è attribuibile ad uno Stato ai sensi degli articoli precedenti sarà
ciononostante considerato un atto di quello Stato ai sensi del diritto internazionale se e nella misura
in cui quello Stato riconosca e adotti il comportamento in questione come proprio.
CAPITOLO III
VIOLAZIONE DI UN OBBLIGO INTERNAZIONALE
Articolo 12
Violazione di un obbligo internazionale
Si ha violazione di un obbligo internazionale da parte di uno Stato quando un atto di quello Stato
non è conforme a quanto gli è richiesto da quell’obbligo, quale che ne sia la fonte o la natura.
Articolo 13
Obbligo internazionale in vigore per uno Stato
Un atto di uno Stato non costituisce una violazione di un obbligo internazionale a meno che lo Stato
non sia vincolato dall’obbligo in questione al momento in cui l’atto è compiuto.
Articolo 14
Estensione nel tempo della violazione di un obbligo internazionale
1. La violazione di un obbligo internazionale per mezzo di un atto dello Stato non avente carattere
continuativo si produce nel momento in cui l’atto è compiuto, anche se i suoi effetti perdurano.
2. La violazione di un obbligo internazionale per mezzo di un atto dello Stato avente carattere
continuativo si estende per tutto il periodo durante il quale l’atto continua e rimane non conforme
all’obbligo internazionale.
3. La violazione di un obbligo internazionale che richiede ad uno Stato di prevenire un dato evento
si perfeziona quando l’evento si produce e si estende per tutto il periodo durante il quale l’evento
continua e rimane non conforme a quell’obbligo.
Articolo 15
Violazione consistente in un atto complesso
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1. La violazione di un obbligo internazionale da parte di uno Stato per mezzo di una serie di azioni
o di omissioni, definita nel suo complesso come illecita, si perfeziona quando si produce l’azione o
l’omissione che, in concorso con altre azioni o omissioni, è sufficiente ad integrare l’atto illecito.
2. In tale caso la violazione si estende per tutto il periodo a cominciare dalla prima delle azioni o
omissioni della serie e dura fino a quando queste azioni o omissioni sono ripetute e rimangono non
conformi all’obbligo internazionale.
CAPITOLO IV
RESPONSABILITÀ DI UNO STATO CONNESSA ALL’ATTO DI UN ALTRO STATO
Articolo 16
Aiuto o assistenza nella commissione di un atto internazionalmente illecito
Uno Stato che aiuti o assista un altro Stato nella commissione di un atto internazionalmente illecito
da parte di quest’ultimo è internazionalmente responsabile per siffatto comportamento se:
a) quello Stato agisce così con la consapevolezza delle circostanze dell’atto internazionalmente
illecito; e
b) l’atto sarebbe internazionalmente illecito se commesso da quello Stato.
Articolo 17
Direttive nella commissione di un atto internazionalmente illecito
Uno Stato che dia direttive ad un altro Stato e ne controlli il comportamento nella commissione di
un atto internazionalmente illecito da parte di quest’ultimo è internazionalmente responsabile per
quell’atto se:
a) quello Stato agisce così con la consapevolezza delle circostanze dell’ atto internazionalmente
illecito; e
b) l’atto sarebbe internazionalmente illecito se commesso da quello Stato.
Articolo 18
Coercizione di un altro Stato
Lo Stato che costringe un altro Stato a compiere un atto è internazionalmente responsabile per
quell’atto se:
a) in assenza di coercizione l’atto sarebbe un atto internazionalmente illecito dello Stato
coartato; e
b) lo Stato che esercita la coercizione agisce con la consapevolezza delle circostanze dell’atto.
Articolo 19
Portata di questo capitolo
Il presente capitolo non pregiudica la responsabilità internazionale, in forza di altre disposizioni dei
presenti articoli, dello Stato che compie l’atto in questione, o di ogni altro Stato.
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CAPITOLO V
CIRCOSTANZE DI ESCLUSIONE DELL’ILLICEITÀ
Articolo 20
Consenso
Il consenso validamente dato da uno Stato alla commissione da parte di un altro Stato di un atto
determinato esclude l’illiceità di tale atto nei confronti del primo Stato sempre che l’atto medesimo
resti nei limiti del consenso.
Articolo 21
Legittima difesa
L’illiceità di un atto di uno Stato è esclusa se l’atto costituisce una misura lecita di legittima difesa
presa in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.
Articolo 22
Contromisure in risposta ad un atto illecito internazionale
L’illiceità di un atto di uno Stato non conforme ad un obbligo internazionale nei confronti di un
altro Stato è esclusa se e nella misura in cui tale atto costituisce una contromisura presa contro
quest’ultimo Stato conformemente al capitolo II della Parte III.
Articolo 23
Forza maggiore
1. L’illiceità di un atto di uno Stato non conforme ad un obbligo di tale Stato è esclusa se l’atto è
dovuto a forza maggiore, che è il verificarsi di una forza irresistibile o di un avvenimento
imprevedibile, fuori dal controllo dello Stato, che rende materialmente impossibile, nelle
circostanze, agire in conformità all’obbligo.
2. Il paragrafo 1 non si applica se:
a) La situazione di forza maggiore è da attribuirsi, sia in via esclusiva che in combinazione con
altri fattori, alla condotta dello Stato che la invoca; o
b) Lo Stato ha accettato il rischio che quella situazione poteva verificarsi.
Articolo 24
Distress (Estremo pericolo)
1. L’illiceità di un atto di uno Stato non conforme ad un obbligo internazionale di uno Stato è
escluso se l’autore di quell’atto non ha ragionevolmente nessun altro mezzo, in una situazione di
estremo pericolo, per salvare la propria vita o quella delle altre persone affidate alle sue cure.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) se la situazione di estremo pericolo è dovuta, unicamente o unitamente ad altri fattori, al
comportamento dello Stato che la invoca; o
b) se tale atto è suscettibile di creare un pericolo comparabile o più grave.
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Articolo 25
Stato di necessità
1. Lo Stato non può invocare lo stato di necessità come causa di esclusione dell’illiceità di un atto
non conforme ad uno dei suoi obblighi internazionali se non quando tale atto:
a) costituisca per lo Stato l’unico mezzo per proteggere un interesse essenziale contro un
pericolo grave ed imminente; e
b) non leda gravemente un interesse essenziale dello Stato o degli Stati nei confronti dei quali
l’obbligo sussiste, oppure della comunità internazionale nel suo complesso.
2. In ogni caso, lo stato di necessità non può essere invocato da uno Stato come motivo di
esclusione dell’illiceità se:
a) l’obbligo internazionale in questione esclude la possibilità di invocare lo stato di necessità; o
b) lo Stato ha contribuito al verificarsi della situazione di necessità.
Articolo 26
Rispetto di norme imperative
Nessuna disposizione del presente capitolo esclude l’illiceità di ogni atto di uno Stato che non sia
conforme ad un obb1igo derivante da una norma imperativa del diritto internazionale generale.
Articolo 27
Conseguenze dell’invocazione di una causa di esclusione dell’illiceità
L’invocare una causa di esclusione dell’illecito in conformità col presente capitolo non pregiudica:
a) Il rispetto dell’obbligo in questione, se e nella misura in cui la causa di esclusione dell’illiceità
non sussiste più;
b) La questione dell’indennizzo per ogni perdita effettiva causata dall’atto in questione.
PARTE II
CONTENUTO DELLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO
CAPITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 28
Conseguenze giuridiche di un atto internazionalmente illecito
La responsabilità internazionale di uno Stato che deriva da un atto internazionalmente illecito ai
sensi delle disposizioni della parte I comporta le conseguenze giuridiche stabilite in questa parte.
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Articolo 29
Permanenza del dovere di rispetto dell’obbligo
Le conseguenze giuridiche di un atto internazionalmente illecito ai sensi di questa parte non
pregiudicano il permanere del dovere dello Stato responsabile di conformarsi all’obbligo violato.
Articolo 30
Cessazione e non ripetizione
Lo Stato responsabile dell’atto internazionalmente illecito ha l’obbligo di:
a) porre fine a quell’atto se esso continua;
b) offrire adeguate assicurazioni e garanzie di non ripetizione se le circostanze lo richiedono.
Articolo 31
Riparazione
1. Lo Stato responsabile ha l’obbligo di riparare integralmente il pregiudizio causato dall’atto
internazionalmente illecito.
2. Il pregiudizio comprende ogni danno, sia materiale che morale, causato dall’atto
internazionalmente illecito di uno Stato.
Articolo 32
Irrilevanza del diritto interno
Lo Stato responsabile non può avvalersi delle disposizioni del suo diritto interno come
giustificazione per il mancato rispetto dei propri obblighi ai sensi di questa parte.
Articolo 33
Portata degli obblighi internazionali stabiliti nella presente parte
1. Gli obblighi dello Stato responsabile stabiliti dalla presente parte possono esser dovuti nei
confronti di un altro Stato o di più Stati, o della comunità internazionale nel suo complesso, a
seconda della natura e del contenuto dell’obbligo internazionale e delle circostanze della violazione.
2. La presente parte non pregiudica alcun diritto che la responsabilità internazionale di uno Stato
può far sorgere direttamente a favore di una persona o di un ente diverso da uno Stato.
CAPITOLO II
RIPARAZIONE DEL PREGIUDIZIO
Articolo 34
Forme di riparazione
La riparazione integrale del pregiudizio causato da un atto internazionalmente illecito sarà effettuata
nella forma della restituzione, risarcimento e soddisfazione, singolarmente o in combinazione, in
conformità alle disposizioni del presente capitolo.
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Articolo 35
Restituzione
Lo Stato responsabile di un atto internazionalmente illecito ha l’obbligo di procedere alla
restituzione, cioè a ristabilire la situazione che esisteva prima che l’illecito fosse commesso se e
nella misura in cui:
a) non sia materialmente impossibile;
b) non comporti un onere sproporzionato rispetto al beneficio a paragone di quello che
deriverebbe dal risarcimento.
Articolo 36
Risarcimento
1. Lo Stato responsabile di un atto internazionalmente illecito ha l’obbligo di risarcire il danno
causato da tale atto nella misura in cui il danno non è riparato attraverso la restituzione.
2. Il risarcimento coprirà ogni danno suscettibile di valutazione economica ivi compreso il mancato
guadagno nella misura in cui sia determinato.
Articolo 37
Soddisfazione
1. Lo Stato responsabile di un atto internazionalmente illecito ha l’obbligo di fornire soddisfazione
per il pregiudizio causato dall’atto nella misura in cui non può essere riparato mediante restituzione
o risarcimento.
2. La soddisfazione può consistere in un riconoscimento della violazione, una manifestazione di
rincrescimento, la presentazione di scuse o altra modalità adeguata.
3. La soddisfazione non può essere sproporzionata rispetto al pregiudizio e non può assumere una
modalità umiliante per lo Stato responsabile.
Articolo 38
Interessi
1. Quando necessari a garantire una riparazione integrale saranno pagati interessi su ogni somma
capitale dovuta ai sensi di questo capitolo. Il tasso d’interesse e il metodo di calcolo saranno stabiliti
in modo da raggiungere tale risultato.
2. Gli interessi maturano dal giorno nel quale la somma capitale avrebbe dovuto essere pagata fino
al giorno in cui l’obbligo di pagamento è adempiuto.
Articolo 39
Contributo al pregiudizio
Nella determinazione della riparazione occorrerà tener conto del contributo apportato al pregiudizio
da un comportamento volontario o negligente o da un’omissione dello Stato leso o di ogni persona
o ente in relazione ai quali è richiesta riparazione.
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CAPITOLO III
GRAVI VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DERIVANTI DA NORME IMPERATIVE
DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE
Articolo 40
Applicazione del presente capitolo
1. Il presente capitolo si applica alla responsabilità internazionale che discende da una violazione
grave da parte dello Stato di un obbligo derivante da una norma imperativa del diritto internazionale
generale.
2. Una violazione di un obbligo di tal genere è grave se implica da parte dello Stato responsabile
una violazione evidente e sistematica del dovere di adempiere l’obbligo.
Articolo 41
Conseguenze particolari di una violazione grave di un obbligo ai sensi del presente capitolo
1. Gli Stati devono cooperare per porre fine con mezzi leciti ad ogni violazione grave ai sensi
dell’articolo 40.
2. Nessuno Stato riconoscerà come legittima una situazione creata attraverso una violazione grave
sensi dell’articolo 40, né presterà aiuto o assistenza nel mantenere tale situazione.
3. Quest’articolo non reca pregiudizio alle altre conseguenze previste nella presente parte ed alle
ulteriori conseguenze che una violazione, cui si applica il presente capitolo, può comportare ai sensi
dei diritto internazionale.
PARTE III
ATTUAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DI UNO STATO
CAPITOLO I
INVOCAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DI UNO STATO
Articolo 42
Invocazione di responsabilità da parte dello Stato leso
Uno Stato è legittimato, come Stato leso, ad invocare la responsabilità di un altro Stato se
l’obbligo violato sussiste nei confronti di:
a) quello Stato individualmente; o
b) un gruppo di Stati comprendente quello Stato, o della comunità internazionale nel suo
insieme, e la violazione dell’obbligo:
i) riguarda specialmente quello Stato, o
ii) è di natura tale da modificare radicalmente la posizione di tutti gli altri Stati nei confronti
dei quali l’obbligo sussiste rispetto al successivo adempimento dell’obbligo.
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Articolo 43
Comunicazione da parte di uno Stato leso
1. Uno Stato leso che invoca la responsabilità di un altro Stato deve dare comunicazione della sua
domanda a tale Stato.
2. Lo Stato leso può precisare in particolare:
a) il comportamento che lo Stato responsabile dovrebbe tenere per porre fine all’illecito, se
perdura;
b) la forma che la riparazione dovrebbe assumere in conformità alle disposizioni della parte II.
Articolo 44
Ammissibilità delle domande
La responsabilità di uno Stato non può essere invocata se:
a) la domanda non è avanzata in conformità alle norme applicabili in materia di nazionalità delle
domande;
b) la domanda è una di quelle alle quali si applica la regola del previo esaurimento dei ricorsi
interni e non è stato esaurito ogni ricorso interno disponibile ed effettivo.
Articolo 45
.
Perdita del diritto di invocare la responsabilità
La responsabilità di uno Stato non può essere invocata se:
a) lo Stato leso ha validamente rinunciato del reclamo;
b) si deve ritenere che lo Stato leso, in ragione della propria condotta, abbia validamente prestato
acquiescenza all’abbandono della domanda.
Articolo 46
Pluralità di Stati lesi
Ove più Stati siano lesi dal medesimo atto internazionalmente illecito, ciascuno di essi può invocare
individualmente la responsabilità dello Stato che ha commesso l’atto internazionalmente illecito.
Articolo 47
Pluralità di Stati responsabili
1. Ove più Stati siano responsabili del medesimo atto internazionalmente illecito, può essere
invocata la responsabilità di ciascuno di tali Stati in relazione a quell’atto.
2. Il paragrafo 1:
a) non consente a nessuno Stato offeso di ricevere un risarcimento superiore al danno che ha
subito;
b) non pregiudica alcun diritto di ricorso avverso gli altri Stati responsabili.
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Articolo 48
Invocazione della responsabilità da parte di uno Stato diverso da uno Stato leso
1. Ogni Stato diverso da uno Stato leso è legittimato ad invocare la responsabilità di un altro Stato
ai sensi del paragrafo 2 se:
a) l’obbligo violato sussiste nei confronti di un gruppo di Stati comprendente quello Stato, ed è
stabilito per la tutela di un interesse collettivo del gruppo; o
b) l’obbligo violato si pone nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso.
2. Ogni Stato legittimato ad invocare la responsabilità in virtù del paragrafo 1 può reclamare dallo
Stato responsabile:
a) la cessazione dell’atto internazionalmente illecito, ed assicurazioni e garanzie di non
ripetizione in conformità all’articolo 30; e
b) l’adempimento dell’obbligo di riparazione in conformità con gli articoli precedenti,
nell’interesse dello Stato offeso o dei beneficiari dell’obbligo violato.
3. Le condizioni perché uno Stato offeso possa invocare la responsabilità prevista dagli articoli 43,
44 e 45 si applicano quando la responsabilità è invocata da parte di uno Stato legittimato a farlo ai
sensi del paragrafo 1.
CAPITOLO II
CONTROMISURE
Articolo 49
Oggetto e limiti delle contromisure
1. Uno Stato leso può adottare contromisure nei confronti di uno Stato che sia responsabile di un
atto internazionalmente illecito soltanto al fine di indurre quello Stato a conformarsi ai propri
obblighi ai sensi della parte II.
2. Le contromisure sono limitate al non rispetto temporaneo di obblighi internazionali dello Stato
che agisce nei confronti dello Stato responsabile.
3. Per quanto possibile le contromisure saranno adottate in modo tale da permettere la ripresa
dell’adempimento degli obblighi in questione.
Articolo 50
Obblighi non pregiudicabili da contromisure
1. Le contromisure non pregiudicheranno:
a) l’obbligo di astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza come espresso dalla Carta delle
Nazioni Unite;
b) gli obblighi di tutela dei diritti umani fondamentali;
c) gli obblighi di carattere umanitario che vietano rappresaglie;
d) gli altri obblighi derivanti da norme imperative di diritto internazionale generale.
2. Uno Stato che ricorra a contromisure non è esentato dall’adempiere ai propri obblighi:
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a) derivanti da procedure di soluzione delle controversie applicabile nei rapporti con lo Stato
responsabile;
b) di rispettare l’inviolabilità di agenti, locali, archivi e documenti diplomatici o consolari.
Articolo 51
Proporzionalità
Le contromisure devono essere commisurate al pregiudizio subito, tenendo conto della gravità
dell’atto internazionalmente illecito e dei diritti in gioco.
Articolo 52
Condizioni del ricorso a contromisure
1. Prima di prendere contromisure uno Stato leso dovrà:
a) invitare lo Stato responsabile, in conformità all’articolo 43, ad adempiere ai propri obblighi
in base alla parte II;
b) comunicare allo Stato responsabile ogni sua decisione di ricorrere a contromisure ed
offrirsi di negoziare con tale Stato.
2. Nonostante il paragrafo 1 b), lo Stato offeso può prendere le contromisure urgenti che siano
necessarie per preservare i propri diritti.
3. Non possono essere prese contromisure, e se già prese devono essere sospese senza indebito
ritardo, se:
a) l’atto internazionalmente illecito è cessato; e
b) la controversia pende innanzi ad una corte o ad un tribunale che abbia il potete di adottare
decisioni vincolanti per le parti.
4. Il paragrafo 3 non si applica se lo Stato responsabile non attiva la procedura di soluzione delle
controversie in buona fede.
Articolo 53
Cessazione delle contromisure
Le contromisure dovranno essere fatte cessare non appena lo Stato responsabile si sia conformato
agli obblighi che gli derivano dalla parte II in relazione all’atto internazionalmente illecito.
Articolo 54
Misure prese da Stati diversi da uno Stato leso
Il presente capitolo non pregiudica il diritto di ogni Stato, legittimato ai sensi dell’articolo 48,
paragrafo 1 di invocare la responsabilità di un altro Stato, di adottare misure lecite contro quello
Stato per assicurare la cessazione della violazione e la riparazione nell’interesse dello Stato leso o
dei beneficiari dell’obbligo violato.
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PARTE IV
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 55
Lex specialis
I presenti articoli non si applicano quando e nella misura in cui le condizioni per l’esistenza di un
atto internazionalmente illecito o il contenuto o la messa in opera della responsabilità internazionale
di uno Stato sono disciplinati da norme speciali di diritto internazionale.
Articolo 56
Questioni concernenti la responsabilità di uno Stato non regolate dai presenti articoli
Le norme di diritto internazionale applicabili continuano a disciplinare le questioni concernenti la
responsabilità di uno Stato per un atto internazionalmente illecito nella misura in cui tali questioni
non sono regolate da questi articoli.
Articolo 57
Responsabilità di un’organizzazione internazionale
I presenti articoli non pregiudicano qualsiasi questione relativa alla responsabilità secondo il diritto
internazionale di un’organizzazione internazionale, o di uno Stato per il comportamento di
un’organizzazione internazionale.
Articolo 58
Responsabilità individuale
I presenti articoli non pregiudicano una qualsiasi questione concernente la responsabilità
individuale secondo il diritto internazionale di ogni persona che agisca per conto di uno Stato.
Articolo 59
Carta delle Nazioni Unite
I presenti articoli non recano pregiudizio alla Carta delle Nazioni Unite.
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