Interessi passivi e ammortamenti dei costi dei mezzi di trasporto nel

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Interessi passivi e ammortamenti dei costi dei mezzi di trasporto nel
Approfondimenti
Dichiarazioni
Interessi passivi e ammortamenti
dei costi dei mezzi di trasporto
nel reddito d’impresa
di Gianfranco Ferranti
’Agenzia delle entrate ha fornito, nella videoconferenza del 24 maggio 2008, importanti
chiarimenti in materia di reddito d’impresa, riguardanti, in particolare, la disciplina dei
costi dei mezzi di trasporto a motore e quella degli interessi passivi.Tali chiarimenti, la
maggior parte dei quali trova applicazione già in sede di compilazione di UNICO 2008,
lasciano, però, sussistere dei dubbi interpretativi, ai quali è opportuno venga data
tempestiva risposta.
L
Nel corso della videoconferenza del 24 maggio
2008 (1), l’Agenzia delle entrate ha fornito degli
importanti chiarimenti in materia di reddito d’impresa, riguardanti, in particolare, la disciplina dei
costi dei mezzi di trasporto a motore e quella degli
interessi passivi. Anche se tali chiarimenti non sono stati ancora recepiti in una apposita circolare e
potrebbero, quindi, subire in futuro eventuali modifiche, appare opportuno esaminare il contenuto
degli stessi, anche in vista degli ormai prossimi
appuntamenti dichiarativi.
In materia di autoveicoli l’Agenzia delle entrate ha
precisato che:
— per i mezzi di trasporto concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo
d’imposta la percentuale di deducibilità del 90%
va applicata all’intero ammontare dei costi ad essi
riferiti, compreso l’importo corrispondente al fringe benefit assoggettato ad imposizione in capo al
dipendente;
— in caso di cessione di un automezzo riscattato a seguito di un contratto di leasing, ai fini
della determinazione della plusvalenza o della
minusvalenza: se il bene è ceduto nello stesso
periodo d’imposta del riscatto, occorre calcolare
il rapporto tra l’ammontare dei canoni dedotti e
quello complessivo dei canoni dovuti; se il bene
è stato ammortizzato per almeno un periodo
d’imposta, va fatto, invece, riferimento al rapporto tra l’ammontare dell’ammortamento fi-
scalmente dedotto e quello complessivamente
effettuato.
Con riferimento agli interessi passivi l’Agenzia ha
affermato che:
— tra i componenti negativi relativi ai mezzi di
trasporto a motore di cui all’art. 164 del T.U.I.R.
rientrano anche gli interessi passivi sostenuti in relazione a finanziamenti contratti per l’acquisto di
tali mezzi;
— gli interessi passivi capitalizzati relativi agli
immobili-patrimonio non potranno essere considerati, dal 2008, integralmente deducibili;
— sono integralmente deducibili, a partire dal
2008, gli interessi passivi relativi a finanziamenti
garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.
I mezzi di trasporto concessi in uso promiscuo
ai dipendenti
Con riguardo ai veicoli concessi in uso promiscuo
ai dipendenti, il D.L. 2 luglio 2007, n. 81, converGianfranco Ferranti - Responsabile Dipartimento scienze tributarie - Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze
Nota:
(1) Organizzata dal quotidiano Italia Oggi. Sull’argomento si veda
A. Bongi, «Auto a plusvalenza ridotta», in Italia Oggi del 28 maggio 2008, pag. 36; L. Gaiani, «Auto, la deduzione si calcola sul totale», in Il Sole - 24 Ore del 28 maggio 2008, pag. 33; D. Liburdi,
«Immobili patrimoniali vincolati», in Italia Oggi del 2 giugno 2008,
pag. 10.
Corriere Tributario 25/2008
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tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,
n. 127, ha ripristinato, con decorrenza dal periodo
di imposta 2007, la percentuale di imponibilità, in
capo al lavoratore dipendente, del fringe benfit di
cui all’art. 51, comma 4, del T.U.I.R. nella misura
del 30%, rendendo, di fatto, inoperante la modifica
precedentemente attuata dal D.L. 3 ottobre 2006,
n. 262 (2).
Per quanto concerne la deducibilità dei costi in capo al datore di lavoro, ne è stata consentita la deduzione nella misura del 90%, a condizione che il
veicolo sia dato in uso promiscuo al dipendente
per la maggior parte del periodo d’imposta.
Quindi se, da un lato, è stato espressamente ripristinato in via normativa il collegamento tra i costi
relativi alle auto in uso promiscuo ai dipendenti
effettivamente sostenuti dal datore di lavoro e
l’ammontare deducibile (anche se nel limite del
90% degli stessi), dall’altro è stato nuovamente introdotto il riferimento al periodo di possesso del
veicolo da parte del dipendente.
Era sorta, in merito, la questione se la deduzione
dovesse avvenire riprendendo a tassazione il 10%
dei costi e degli oneri sostenuti ovvero la deduzione del 90% riguardasse esclusivamente i costi
eccedenti l’ammontare che costituisce fringe benefit tassato in capo al dipendente, in quanto tale
valore costituirebbe, comunque, per il datore di
lavoro un costo del personale integralmente deducibile.
L’Agenzia delle entrate ha sostenuto al riguardo
che la percentuale di deducibilità va applicata all’intero ammontare dei costi riferiti ai mezzi di
trasporto, compreso l’importo pari al fringe
benefit.
Tale interpretazione appare diversa da quella adottata in precedenza dalla stessa Agenzia con riguardo ai veicoli concessi in uso promiscuo ai collaboratori.
Infatti, nella circolare 19 gennaio 2007, n. 1/E (3),
era stato precisato, con riferimento all’anno 2006,
che, qualora un’autovettura fosse data in uso promiscuo all’amministratore, l’ammontare del fringe
benefit che concorreva a formare il reddito dello
stesso era deducibile per l’impresa, ai sensi dell’art. 95 del T.U.I.R., fino a concorrenza delle spese sostenute da quest’ultima. L’eventuale eccedenza delle spese sostenute dall’impresa rispetto al
fringe benefit non era, invece, deducibile, in ragio-
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Corriere Tributario 25/2008
ne del regime di indeducibilità dei veicoli non
strumentali introdotto dal D.L. n. 262/2006.
Coordinando tali chiarimenti con le modifiche effettuate dal D.L. n. 81/2007 al disposto della lett.
b), comma 1, art. 164 del T.U.I.R., ne dovrebbe
derivare che, in caso di assegnazione dell’autovettura all’amministratore di una società, le spese eccedenti il fringe benefit dovrebbero essere deducibili, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 27 giugno 2007, in misura pari al 40%
del loro ammontare (4), ferma restando la deduzione di un importo pari al fringe benefit come
spesa per prestazioni di lavoro, sempre che tali
spese siano state effettivamente sostenute.
Poiché anche le spese per lavoro dipendente rientrano tra quelle contemplate dall’art. 95 del
T.U.I.R., quest’ultima interpretazione non appare
in linea con quella da ultimo operata dall’Agenzia
nell’ambito della videoconferenza del 24 maggio
2008.
Inoltre, in sede di risposta ad un quesito riguardante la deducibilità degli interessi relativi agli automezzi (che sarà più avanti illustrato), la stessa
Agenzia ha affermato che l’art. 164 del T.U.I.R.
costituisce una disciplina di carattere speciale dettata in relazione a tutti i costi, e, quindi, qualunque
componente negativo sostenuto in relazione ai
mezzi di trasporto a motore deve essere assoggettato esclusivamente alla disciplina di tale articolo.
Appare, comunque, opportuno che venga chiarito
espressamente se le menzionate precisazioni contenute nella circolare n. 1/E del 2007, in merito ai
veicoli concessi in uso promiscuo ai collaboratori,
mantengono o meno la loro validità.
La cessione di un automezzo riscattato
a seguito di un contratto di leasing
L’art. 164, comma 2, del T.U.I.R. prevede che le
Note:
(2) Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286. La lett. a), del comma 71, dell’art. 2 del D.L. n. 262/2006,
intervenendo sul comma 4 dell’art. 51 del T.U.I.R., aveva incrementato dal 30 al 50% la misura dell’importo corrispondente ad
una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata
sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto di quanto trattenuto al dipendente, che si assume come reddito di lavoro dipendente.
(3) In Banca Dati BIG, IPSOA.
(4) E nella misura del 20% per il periodo di imposta in corso al 3
ottobre 2006.
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Dichiarazioni
LA PRASSI AMMINISTRATIVA
tivi canoni di leasing fossero
plusvalenze e le minusvalenMezzi di trasporto a motore
stati dedotti solo in parte.
ze relative ai mezzi di traNella videoconferenza del 24 maggio
Era stata, pertanto, evidensporto indicati nel medesimo
2008 l’Agenzia delle entrate ha fornito
ziata (6) la necessità di un
articolo rilevano «nella stessa
i seguenti chiarimenti riguardanti la
intervento legislativo che,
proporzione esistente tra
disciplina dei mezzi di trasporto a
per il caso in esame, permetl’ammontare dell’ammortamotore:
tesse di tener conto, oltre che
mento fiscalmente dedotto e
— per i mezzi concessi in uso
del rapporto tra ammortaquello complessivamente efpromiscuo ai dipendenti la
menti fiscalmente dedotti e
fettuato».
percentuale di deducibilità del 90%
ammortamenti complessivaSe, ad esempio, in seguito alva applicata all’intero ammontare dei
mente effettuati, anche del
la cessione del mezzo di tracosti ad essi riferiti, compreso
rapporto tra canoni di leasing
sporto si realizza una plusval’importo corrispondente al «fringe
fiscalmente dedotti e canoni
lenza di 100 e l’ammortabenefit»;
di leasing complessivamente
mento complessivamente ef— in caso di cessione di un
imputati a conto economico.
fettuato è pari a 1.000, di cui
automezzo riscattato a seguito di un
Tale questione è stata affronfiscalmente dedotto l’80%, la
contratto di «leasing», ai fini della
tata nella videoconferenza
plusvalenza patrimoniale
determinazione della plusvalenza o
del 24 maggio 2008, nel corconcorrerà a formare la base
della minusvalenza, se il bene è
so della quale l’Agenzia delimponibile nella misura di 80
ceduto nello stesso periodo d’imposta
le entrate ha affermato che,
(80% di 100), dando luogo ad
del riscatto occorre calcolare il
ai fini della determinazione
una variazione in diminuziorapporto tra l’ammontare dei canoni
della quota imponibile della
ne del reddito complessivo di
dedotti e quello complessivo dei
plusvalenza o della minusva20 in sede di dichiarazione
canoni dovuti.
lenza, se il bene è ceduto
dei redditi.
nello stesso periodo d’impoÈ stato rilevato (5) che, stansta del riscatto, occorre calcolare il rapporto tra
te il generico riferimento alle plusvalenze e minul’ammontare dei canoni dedotti e quello complessvalenze patrimoniali, tale disposizione risulta apsivo dei canoni dovuti. Qualora, invece, il bene sia
plicabile sia nei casi in cui i componenti di reddito
stato ammortizzato per almeno un periodo d’impoderivino dalla cessione del bene sia in quelli in cui
sta, va fatto riferimento al rapporto tra l’ammontaemergano, invece, a seguito del risarcimento, anre dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quelche in forma assicurativa, per la perdita o per il
lo complessivamente effettuato.
danneggiamento del bene stesso.
Tale interpretazione appare condivisibile e si ritieIn ogni caso, nell’ipotesi in cui il mezzo di trane che vada estesa anche ai criteri di determinasporto sia acquistato e venduto nello stesso periozione della plusvalenza ai fini fiscali. Al riguardo
do di imposta, non risultando lo stesso ancora amsi ricorda che in precedenza l’Agenzia delle entramortizzato, l’intera plusvalenza eventualmente
te (7) aveva già affermato che per i beni riscattati
realizzata concorre a formare il reddito complessial termine del periodo di leasing il calcolo del pevo.
riodo triennale che consente la rateazione della
Al riguardo era stato osservato come la formulaplusvalenza va effettuato considerando anche il
zione dell’art. 164, comma 2, del T.U.I.R. appaia
periodo di leasing. Sulla base di tale affermazione
lacunosa per i mezzi di trasporto acquisiti in leae di quanto precisato nella videoconferenza in dising e poi riscattati. In tal caso, infatti, da un punto
di vista letterale, sembrava doversi fare riferimento ai soli ammortamenti relativi al prezzo di riscatNote:
(5) Da Assonime, nella circolare n. 9 del 9 febbraio 1998, in Corr.
to. Questo avrebbe comportato, ad esempio, che
Trib. n. 10/1998, pag. 781, con commento di D. Deotto.
per il veicolo venduto nello stesso esercizio in cui
(6) Da G. Vasapolli e A. Vasapolli, Dal bilancio di esercizio al reddito
è riscattato, non risultando ancora ammortizzato,
d’impresa, IPSOA, 2007, pag. 1515.
l’intera plusvalenza realizzata avrebbe concorso a
(7) Nella risoluzione 17 dicembre 2007, n. 379/E, in Corr. Trib. n.
6/2008, pag. 493, con commento di G.Vasapolli e A.Vasapolli.
formare il reddito di impresa, e ciò anche se i relaCorriere Tributario 25/2008
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Dichiarazioni Approfondimenti
scorso, si ritiene che la plusvalenza (o la minusvalenza) relativa ai mezzi di trasporto riscattati al
termine del periodo di leasing sia costituita dalla
differenza fra il corrispettivo conseguito e il costo
fiscalmente riconosciuto, costituito non solo dagli
ammortamenti non dedotti dopo il riscatto ma anche dalle quote capitale dei canoni di leasing non
dedotte precedentemente.
Gli interessi passivi relativi agli automezzi
L’Agenzia delle entrate ha affermato lo scorso 24
maggio che tra i componenti negativi relativi ai
mezzi di trasporto a motore di cui all’art. 164 del
T.U.I.R. rientrano anche gli interessi passivi sostenuti in relazione a finanziamenti contratti per l’acquisto di tali mezzi. Tale precisazione dovrebbe riguardare anche gli oneri finanziari impliciti nei canoni di leasing, atteso che l’Agenzia delle entrate
ha sempre rispettato, in sede di interpretazione, il
principio di equiparazione tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione in leasing.
L’Agenzia ha, al riguardo, esplicitamente affermato che il detto art. 164 costituisce una disciplina di
carattere speciale dettata in relazione a tutti i costi,
indipendentemente dalla loro specifica natura, e,
quindi, qualunque componente negativo sostenuto
in relazione ai mezzi di trasporto a motore deve
essere assoggettato esclusivamente alla disciplina
di tale articolo.
Di conseguenza, gli interessi passivi saranno integralmente deducibili, se relativi a veicoli destinati
ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa o adibiti a
uso pubblico. Saranno, invece, deducibili nella misura del 90% (o del 65% per il 2006) per i mezzi di
trasporto dati in uso promiscuo ai dipendenti per la
maggior parte del periodo d’imposta e nella misura
del 40% (o del 20% per il 2006), elevata all’80%
per gli agenti o rappresentanti di commercio, in caso di utilizzo diverso da quelli precedenti.
Come già evidenziato, nella circolare n. 1/E del
2007 era stato precisato che, se un’autovettura è
data in uso promiscuo all’amministratore, l’ammontare del relativo fringe benefit è deducibile per
l’impresa, ai sensi dell’art. 95 del T.U.I.R., fino a
concorrenza delle spese sostenute da quest’ultima.
Solo all’eventuale eccedenza delle dette spese rispetto al fringe benefit si applicherebbero, quindi,
le limitazioni dell’art. 164 del T.U.I.R. In tal caso
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Corriere Tributario 25/2008
era stata, quindi, ritenuta «speciale» la disciplina
dell’art. 95, anziché quella dell’art. 164.
Sembrerebbe che adesso l’Agenzia abbia modificato quest’ultima impostazione. Appare, comunque, opportuno l’intervento di una conferma ufficiale al riguardo.
Gli interessi passivi capitalizzati relativi
agli immobili-patrimonio
L’Agenzia ha affermato, in sede di risposta ad uno
specifico quesito, che gli interessi passivi capitalizzati relativi agli immobili-patrimonio non potranno essere considerati, a partire dal 2008, integralmente deducibili.
Ciò in quanto l’art. 96 del T.U.I.R., così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) (8), stabilisce che le nuove limitazioni ivi previste non si applicano agli interessi
«compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1,
lettera b), dell’art. 110» del T.U.I.R., cioè a quelli
iscritti in bilancio ad aumento del costo dei beni
materiali e immateriali strumentali per l’esercizio
dell’impresa. Non essendo stati richiamati gli immobili-patrimonio, la loro eventuale capitalizzazione è priva di rilevanza fiscale e gli stessi, se relativi a finanziamenti diversi da quelli contratti per
la relativa acquisizione, risulteranno integralmente
indeducibili.
Risulta in tal modo confermato quanto già affermato dall’Agenzia nella circolare 17 marzo 2005,
n. 11/E (9), in cui era stato precisato che le speciali modalità di determinazione del costo dei beni
indicate nell’art. 110 del T.U.I.R. costituiscono
una deroga al principio di carattere generale in base al quale nel costo stesso si comprendono gli
oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali.
Era stato, in particolare, affermato che «soltanto
per gli immobili strumentali - materiali ed immateriali - e per gli immobili-merce, la norma deroga
a tale principio, consentendo la capitalizzazione
degli interessi passivi sostenuti in relazione a prestiti contratti per la loro costruzione, acquisizione
o ristrutturazione».
Note:
(8) In Banca Dati BIG, IPSOA.
(9) In Corr.Trib. n. 15/2005, pag. 1207, con commento di S. Capilupi.
Approfondimenti
Dichiarazioni
LA PRASSI AMMINISTRATIVA
entrate il 24 maggio in mateL’interpretazione in discorso
Interessi passivi
ria di interessi passivi e che
potrebbe apparire, ad un priNella videoconferenza del 24 maggio
riguarda una norma che trova
mo esame, in contrasto con
2008 l’Agenzia delle entrate ha fornito
applicazione a partire dal
quanto affermato dal Dipartii seguenti chiarimenti riguardanti la
2008, è quello concernente la
mento per le politiche fiscali
disciplina degli interessi passivi:
integrale deducibilità degli
nella risoluzione 14 febbraio
— tra i componenti negativi relativi
interessi relativi a finanzia2008, n. 3/DPF (10), nella
ai mezzi di trasporto a motore di cui
menti garantiti da ipoteca su
quale è stato affermato che,
all’art. 164 del T.U.I.R. rientrano anche
immobili destinati alla loca«ancorché riferito espressagli interessi passivi sostenuti in
zione.
mente alle fattispecie contemrelazione a finanziamenti contratti per
Nel comma 36 dell’art. 1 delplate dal citato art 110 del
l’acquisto di tali mezzi;
la Finanziaria 2008 è stata
T.U.I.R., il trattamento in que— gli interessi passivi capitalizzati
prevista la istituzione di una
stione si rende applicabile anrelativi agli immobili-patrimonio non
commissione di studio sulla
che agli interessi passivi impotranno essere considerati, dal
fiscalità diretta e indiretta
putati, sempre secondo corret2008, integralmente deducibili;
delle imprese immobiliari
ti principi contabili, ad incre— sono integralmente deducibili, a
(che è stata istituita con D.M.
mento del costo delle rimapartire dal 2008, gli interessi passivi
20 febbraio 2008), con il
nenze di beni o servizi oggetrelativi a finanziamenti garantiti da
compito di proporre l’adozioto dell’attività dell’impresa
ipoteca su immobili destinati alla
ne di modifiche normative,
diversi dagli immobili» (qualocazione.
con effetto anche a partire dal
lora si tratti di beni prodotti in
periodo d’imposta successivo
seguito ad un processo svolto
a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla
nell’arco di vari anni), nonostante che questi ultimi
semplificazione e alla razionalizzazione del sistenon siano richiamati dalla norma in esame.
ma vigente, tenendo conto delle differenziazioni tra
Ciò perché, ai fini fiscali, le rimanenze sono asl’attività di gestione e quella di costruzione e della
sunte secondo il loro valore correttamente rapprepossibilità di prevedere, compatibilmente con le
sentato in bilancio e «sarebbe, non solo illogico,
esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funma anche contraddittorio, sottoporre al rapporto
zione della politica di sviluppo dell’edilizia abitatipercentuale di deducibilità un componente di costo
va, ferma restando, fino all’applicazione delle sudche concorre (come valore delle rimanenze) a fordette modifiche normative, la non rilevanza, ai fini
mare esso stesso, in positivo, il ROL di periodo».
dell’art. 96 del T.U.I.R., degli «interessi passivi reIn tale occasione è stata, pertanto, adottata dal Dilativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immopartimento un’interpretazione estensiva della norbili destinati alla locazione». Tale irrilevanza poma che fa rinvio all’art. 110 del T.U.I.R., contratrebbe, quindi, anche venire meno dopo l’approvariamente all’interpretazione letterale effettuata
zione della riforma del settore.
adesso dall’Agenzia delle entrate.
La previsione normativa non risultava del tutto
Si ritiene che tale apparente contraddizione trovi,
chiara laddove è stabilito che «resti ferma», fino
però, giustificazione nella circostanza che solo gli
all’entrata in vigore della futura riforma, una diinteressi capitalizzati nel costo degli immobili alla
sposizione che non è, però, contemplata né dalcui costruzione o ristrutturazione è diretta l’attil’art. 96 del T.U.I.R. né da altre norme. L’Agenzia
vità dell’impresa sono computati tra le rimanenze
ha adesso affermato che con la norma in esame si
finali e iniziali, le quali assumono rilevanza nelè inteso stabilire, sia pure in modo indiretto, la
l’ambito del nuovo meccanismo di calcolo degli
piena deducibilità degli interessi passivi in possesinteressi passivi deducibili, che non coinvolge, inso dei requisiti richiesti.
vece, il costo degli immobili-patrimonio.
Gli interessi passivi relativi a finanziamenti
ipotecari su immobili locati
Il secondo chiarimento fornito dall’Agenzia delle
Nota:
(10) In Corr. Trib. n. 11/2008, pag. 897, con commento di G. Vasapolli e A.Vasapolli.
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Dichiarazioni Approfondimenti
Anche se l’Agenzia non ha fornito ulteriori chiarimenti in tal senso, si ritiene che la deducibilità integrale operi a condizione che gli interessi siano relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca, indipendentemente dalla circostanza che questi ultimi siano destinati o meno all’acquisizione, anche in leasing, dell’immobile ovvero alla sua costruzione.
Tali finanziamenti devono, però, riguardare immobili destinati alla locazione, sui quali deve essere
stata accesa l’ipoteca.
Non è espressamente previsto che si debba trattare
di immobili-patrimonio e si ritiene, pertanto, che
la previsione in esame si possa applicare anche
agli immobili strumentali per natura e quelli costituenti beni-merce.
Non è, inoltre, specificato se si debba trattare di
immobili destinati ad uso abitativo, anche se nella
norma è previsto che la commissione ministeriale
può introdurre disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell’edilizia «abitativa».
La disposizione in esame stabilisce che gli interessi passivi relativi agli immobili in discorso non rilevano ai fini dell’applicazione dell’art. 96 del
T.U.I.R. In assenza di un’esplicita deroga anche al
disposto del comma 2, dell’art. 90 del T.U.I.R.
sembrerebbero, quindi, restare indeducibili gli interessi sostenuti in relazione a spese di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, riguardanti
gli immobili-patrimonio.
Anche in merito a tali questioni appare opportuno
l’intervento di chiarimenti ufficiali.
SULLE DICHIARAZIONI 2008
Approfondimenti
• G. Ferranti, «Interessi passivi e ammortamenti dei
costi dei mezzi di trasporto nel reddito d’impresa»,
in CT n. 25/2008, pag. 1991
• G. Berardo e V. Dulcamare, «Le modifiche al quadro
RU del Mod. UNICO 2008», in CT n. 25/2008, pag.
1997
• G. Andreani e A. Tubelli, «Riassorbimento delle deduzioni extracontabili e vincolo patrimoniale», in CT n.
24/2008, pag. 1915
1996
Corriere Tributario 25/2008
• E. Macario e F. Tatulli, «Le perdite nel Mod. UNICO
2008», in CT n. 24/2008, pag. 1921
• C. Carpentieri, «La detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli immobili delle imprese»,
in CT n. 24/2008, pag. 1927
• G. Andreani e A. Tubelli, «Affrancamento delle deduzioni extracontabili», in CT n. 23/2008, pag. 1836
• A. Dodero e M. Fabiano, «La comunicazione dati rilevanti ai fini degli studi di settore nel Mod. UNICO
2008», in CT n. 22/2008, pag. 1754
• G. Ferranti, «L’IRAP e i professionisti senza «autonoma organizzazione» nel Mod. UNICO 2008», in CT n.
21/2008, pag. 1663
• G. Ferranti, «Deducibilità dei canoni di leasing e plusvalenze degli immobili strumentali in UNICO 2008»,
in CT n. 20/2008, pag. 1581
• C. Carpentieri, «I criteri di deduzione dei veicoli nel
Mod. UNICO 2008», in CT n. 20/2008, pag. 1588
• P. Petrangeli, «Valore minimo della produzione e
contributi collegati al costo del lavoro nel quadro
IQ», in CT n. 19/2008, pag.1495
• G. Provaggi, «Il Mod. UNICO 2008 recepisce le novità
sulle società di comodo», in CT n. 19/2008,
pag.1501
• F. Dante e G. Rolle, «Gli obblighi di compilazione del
quadro RW di UNICO 2008 per i capitali all’estero»,
in CT n. 19/2008, pag.1507
• G. Ferranti, «Gli immobili dei professionisti nel Mod.
UNICO 2008», in CT n. 18/2008, pag. 1419
• A. Trevisani, «Le novità sugli studi di settore entrano
nel Mod. UNICO 2008», in CT n. 18/2008, pag. 1424
• N. Forte, «Le detrazioni d’imposta e le aliquote IRPEF
nel Mod. UNICO 2008», in CT n. 18/2008, pag. 1432
• E. Macario, «Ultima opportunità per il quadro EC e
opzioni per eliminare deduzioni pregresse in UNICO
2008», in CT n. 17/2008, pag. 1349
Prassi amministrativa
• G. Berardo e V. Dulcamare, «Il nuovo “bonus” investimenti entra in UNICO 2008», commento a Circolare n. 38/E del 2008, in CT n. 20/2008, pag. 1645
• M. Fattaccio e L. Spezia, «Risposte dell’Agenzia delle
entrate sulla compilazione del Mod. 730/2008»,
commento a Circolare n. 34/E del 2008, in CT n.
19/2008, pag. 1565
• F. Scopacasa, «Possibile dedurre/detrarre la spesa
dei medicinali se gli scontrini sono integrati dal contribuente», commento a Circolare n. 30/E del 2008,
in CT n. 18/2008, pag. 1468
www.dottrinaefisco.it