Interessi passivi e ammortamenti dei costi dei mezzi di trasporto nel
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Interessi passivi e ammortamenti dei costi dei mezzi di trasporto nel
Approfondimenti Dichiarazioni Interessi passivi e ammortamenti dei costi dei mezzi di trasporto nel reddito d’impresa di Gianfranco Ferranti ’Agenzia delle entrate ha fornito, nella videoconferenza del 24 maggio 2008, importanti chiarimenti in materia di reddito d’impresa, riguardanti, in particolare, la disciplina dei costi dei mezzi di trasporto a motore e quella degli interessi passivi.Tali chiarimenti, la maggior parte dei quali trova applicazione già in sede di compilazione di UNICO 2008, lasciano, però, sussistere dei dubbi interpretativi, ai quali è opportuno venga data tempestiva risposta. L Nel corso della videoconferenza del 24 maggio 2008 (1), l’Agenzia delle entrate ha fornito degli importanti chiarimenti in materia di reddito d’impresa, riguardanti, in particolare, la disciplina dei costi dei mezzi di trasporto a motore e quella degli interessi passivi. Anche se tali chiarimenti non sono stati ancora recepiti in una apposita circolare e potrebbero, quindi, subire in futuro eventuali modifiche, appare opportuno esaminare il contenuto degli stessi, anche in vista degli ormai prossimi appuntamenti dichiarativi. In materia di autoveicoli l’Agenzia delle entrate ha precisato che: — per i mezzi di trasporto concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta la percentuale di deducibilità del 90% va applicata all’intero ammontare dei costi ad essi riferiti, compreso l’importo corrispondente al fringe benefit assoggettato ad imposizione in capo al dipendente; — in caso di cessione di un automezzo riscattato a seguito di un contratto di leasing, ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza: se il bene è ceduto nello stesso periodo d’imposta del riscatto, occorre calcolare il rapporto tra l’ammontare dei canoni dedotti e quello complessivo dei canoni dovuti; se il bene è stato ammortizzato per almeno un periodo d’imposta, va fatto, invece, riferimento al rapporto tra l’ammontare dell’ammortamento fi- scalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. Con riferimento agli interessi passivi l’Agenzia ha affermato che: — tra i componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore di cui all’art. 164 del T.U.I.R. rientrano anche gli interessi passivi sostenuti in relazione a finanziamenti contratti per l’acquisto di tali mezzi; — gli interessi passivi capitalizzati relativi agli immobili-patrimonio non potranno essere considerati, dal 2008, integralmente deducibili; — sono integralmente deducibili, a partire dal 2008, gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. I mezzi di trasporto concessi in uso promiscuo ai dipendenti Con riguardo ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, il D.L. 2 luglio 2007, n. 81, converGianfranco Ferranti - Responsabile Dipartimento scienze tributarie - Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze Nota: (1) Organizzata dal quotidiano Italia Oggi. Sull’argomento si veda A. Bongi, «Auto a plusvalenza ridotta», in Italia Oggi del 28 maggio 2008, pag. 36; L. Gaiani, «Auto, la deduzione si calcola sul totale», in Il Sole - 24 Ore del 28 maggio 2008, pag. 33; D. Liburdi, «Immobili patrimoniali vincolati», in Italia Oggi del 2 giugno 2008, pag. 10. Corriere Tributario 25/2008 1991 Dichiarazioni Approfondimenti tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, ha ripristinato, con decorrenza dal periodo di imposta 2007, la percentuale di imponibilità, in capo al lavoratore dipendente, del fringe benfit di cui all’art. 51, comma 4, del T.U.I.R. nella misura del 30%, rendendo, di fatto, inoperante la modifica precedentemente attuata dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (2). Per quanto concerne la deducibilità dei costi in capo al datore di lavoro, ne è stata consentita la deduzione nella misura del 90%, a condizione che il veicolo sia dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta. Quindi se, da un lato, è stato espressamente ripristinato in via normativa il collegamento tra i costi relativi alle auto in uso promiscuo ai dipendenti effettivamente sostenuti dal datore di lavoro e l’ammontare deducibile (anche se nel limite del 90% degli stessi), dall’altro è stato nuovamente introdotto il riferimento al periodo di possesso del veicolo da parte del dipendente. Era sorta, in merito, la questione se la deduzione dovesse avvenire riprendendo a tassazione il 10% dei costi e degli oneri sostenuti ovvero la deduzione del 90% riguardasse esclusivamente i costi eccedenti l’ammontare che costituisce fringe benefit tassato in capo al dipendente, in quanto tale valore costituirebbe, comunque, per il datore di lavoro un costo del personale integralmente deducibile. L’Agenzia delle entrate ha sostenuto al riguardo che la percentuale di deducibilità va applicata all’intero ammontare dei costi riferiti ai mezzi di trasporto, compreso l’importo pari al fringe benefit. Tale interpretazione appare diversa da quella adottata in precedenza dalla stessa Agenzia con riguardo ai veicoli concessi in uso promiscuo ai collaboratori. Infatti, nella circolare 19 gennaio 2007, n. 1/E (3), era stato precisato, con riferimento all’anno 2006, che, qualora un’autovettura fosse data in uso promiscuo all’amministratore, l’ammontare del fringe benefit che concorreva a formare il reddito dello stesso era deducibile per l’impresa, ai sensi dell’art. 95 del T.U.I.R., fino a concorrenza delle spese sostenute da quest’ultima. L’eventuale eccedenza delle spese sostenute dall’impresa rispetto al fringe benefit non era, invece, deducibile, in ragio- 1992 Corriere Tributario 25/2008 ne del regime di indeducibilità dei veicoli non strumentali introdotto dal D.L. n. 262/2006. Coordinando tali chiarimenti con le modifiche effettuate dal D.L. n. 81/2007 al disposto della lett. b), comma 1, art. 164 del T.U.I.R., ne dovrebbe derivare che, in caso di assegnazione dell’autovettura all’amministratore di una società, le spese eccedenti il fringe benefit dovrebbero essere deducibili, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 27 giugno 2007, in misura pari al 40% del loro ammontare (4), ferma restando la deduzione di un importo pari al fringe benefit come spesa per prestazioni di lavoro, sempre che tali spese siano state effettivamente sostenute. Poiché anche le spese per lavoro dipendente rientrano tra quelle contemplate dall’art. 95 del T.U.I.R., quest’ultima interpretazione non appare in linea con quella da ultimo operata dall’Agenzia nell’ambito della videoconferenza del 24 maggio 2008. Inoltre, in sede di risposta ad un quesito riguardante la deducibilità degli interessi relativi agli automezzi (che sarà più avanti illustrato), la stessa Agenzia ha affermato che l’art. 164 del T.U.I.R. costituisce una disciplina di carattere speciale dettata in relazione a tutti i costi, e, quindi, qualunque componente negativo sostenuto in relazione ai mezzi di trasporto a motore deve essere assoggettato esclusivamente alla disciplina di tale articolo. Appare, comunque, opportuno che venga chiarito espressamente se le menzionate precisazioni contenute nella circolare n. 1/E del 2007, in merito ai veicoli concessi in uso promiscuo ai collaboratori, mantengono o meno la loro validità. La cessione di un automezzo riscattato a seguito di un contratto di leasing L’art. 164, comma 2, del T.U.I.R. prevede che le Note: (2) Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. La lett. a), del comma 71, dell’art. 2 del D.L. n. 262/2006, intervenendo sul comma 4 dell’art. 51 del T.U.I.R., aveva incrementato dal 30 al 50% la misura dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto di quanto trattenuto al dipendente, che si assume come reddito di lavoro dipendente. (3) In Banca Dati BIG, IPSOA. (4) E nella misura del 20% per il periodo di imposta in corso al 3 ottobre 2006. Approfondimenti Dichiarazioni LA PRASSI AMMINISTRATIVA tivi canoni di leasing fossero plusvalenze e le minusvalenMezzi di trasporto a motore stati dedotti solo in parte. ze relative ai mezzi di traNella videoconferenza del 24 maggio Era stata, pertanto, evidensporto indicati nel medesimo 2008 l’Agenzia delle entrate ha fornito ziata (6) la necessità di un articolo rilevano «nella stessa i seguenti chiarimenti riguardanti la intervento legislativo che, proporzione esistente tra disciplina dei mezzi di trasporto a per il caso in esame, permetl’ammontare dell’ammortamotore: tesse di tener conto, oltre che mento fiscalmente dedotto e — per i mezzi concessi in uso del rapporto tra ammortaquello complessivamente efpromiscuo ai dipendenti la menti fiscalmente dedotti e fettuato». percentuale di deducibilità del 90% ammortamenti complessivaSe, ad esempio, in seguito alva applicata all’intero ammontare dei mente effettuati, anche del la cessione del mezzo di tracosti ad essi riferiti, compreso rapporto tra canoni di leasing sporto si realizza una plusval’importo corrispondente al «fringe fiscalmente dedotti e canoni lenza di 100 e l’ammortabenefit»; di leasing complessivamente mento complessivamente ef— in caso di cessione di un imputati a conto economico. fettuato è pari a 1.000, di cui automezzo riscattato a seguito di un Tale questione è stata affronfiscalmente dedotto l’80%, la contratto di «leasing», ai fini della tata nella videoconferenza plusvalenza patrimoniale determinazione della plusvalenza o del 24 maggio 2008, nel corconcorrerà a formare la base della minusvalenza, se il bene è so della quale l’Agenzia delimponibile nella misura di 80 ceduto nello stesso periodo d’imposta le entrate ha affermato che, (80% di 100), dando luogo ad del riscatto occorre calcolare il ai fini della determinazione una variazione in diminuziorapporto tra l’ammontare dei canoni della quota imponibile della ne del reddito complessivo di dedotti e quello complessivo dei plusvalenza o della minusva20 in sede di dichiarazione canoni dovuti. lenza, se il bene è ceduto dei redditi. nello stesso periodo d’impoÈ stato rilevato (5) che, stansta del riscatto, occorre calcolare il rapporto tra te il generico riferimento alle plusvalenze e minul’ammontare dei canoni dedotti e quello complessvalenze patrimoniali, tale disposizione risulta apsivo dei canoni dovuti. Qualora, invece, il bene sia plicabile sia nei casi in cui i componenti di reddito stato ammortizzato per almeno un periodo d’impoderivino dalla cessione del bene sia in quelli in cui sta, va fatto riferimento al rapporto tra l’ammontaemergano, invece, a seguito del risarcimento, anre dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quelche in forma assicurativa, per la perdita o per il lo complessivamente effettuato. danneggiamento del bene stesso. Tale interpretazione appare condivisibile e si ritieIn ogni caso, nell’ipotesi in cui il mezzo di trane che vada estesa anche ai criteri di determinasporto sia acquistato e venduto nello stesso periozione della plusvalenza ai fini fiscali. Al riguardo do di imposta, non risultando lo stesso ancora amsi ricorda che in precedenza l’Agenzia delle entramortizzato, l’intera plusvalenza eventualmente te (7) aveva già affermato che per i beni riscattati realizzata concorre a formare il reddito complessial termine del periodo di leasing il calcolo del pevo. riodo triennale che consente la rateazione della Al riguardo era stato osservato come la formulaplusvalenza va effettuato considerando anche il zione dell’art. 164, comma 2, del T.U.I.R. appaia periodo di leasing. Sulla base di tale affermazione lacunosa per i mezzi di trasporto acquisiti in leae di quanto precisato nella videoconferenza in dising e poi riscattati. In tal caso, infatti, da un punto di vista letterale, sembrava doversi fare riferimento ai soli ammortamenti relativi al prezzo di riscatNote: (5) Da Assonime, nella circolare n. 9 del 9 febbraio 1998, in Corr. to. Questo avrebbe comportato, ad esempio, che Trib. n. 10/1998, pag. 781, con commento di D. Deotto. per il veicolo venduto nello stesso esercizio in cui (6) Da G. Vasapolli e A. Vasapolli, Dal bilancio di esercizio al reddito è riscattato, non risultando ancora ammortizzato, d’impresa, IPSOA, 2007, pag. 1515. l’intera plusvalenza realizzata avrebbe concorso a (7) Nella risoluzione 17 dicembre 2007, n. 379/E, in Corr. Trib. n. 6/2008, pag. 493, con commento di G.Vasapolli e A.Vasapolli. formare il reddito di impresa, e ciò anche se i relaCorriere Tributario 25/2008 1993 Dichiarazioni Approfondimenti scorso, si ritiene che la plusvalenza (o la minusvalenza) relativa ai mezzi di trasporto riscattati al termine del periodo di leasing sia costituita dalla differenza fra il corrispettivo conseguito e il costo fiscalmente riconosciuto, costituito non solo dagli ammortamenti non dedotti dopo il riscatto ma anche dalle quote capitale dei canoni di leasing non dedotte precedentemente. Gli interessi passivi relativi agli automezzi L’Agenzia delle entrate ha affermato lo scorso 24 maggio che tra i componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore di cui all’art. 164 del T.U.I.R. rientrano anche gli interessi passivi sostenuti in relazione a finanziamenti contratti per l’acquisto di tali mezzi. Tale precisazione dovrebbe riguardare anche gli oneri finanziari impliciti nei canoni di leasing, atteso che l’Agenzia delle entrate ha sempre rispettato, in sede di interpretazione, il principio di equiparazione tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione in leasing. L’Agenzia ha, al riguardo, esplicitamente affermato che il detto art. 164 costituisce una disciplina di carattere speciale dettata in relazione a tutti i costi, indipendentemente dalla loro specifica natura, e, quindi, qualunque componente negativo sostenuto in relazione ai mezzi di trasporto a motore deve essere assoggettato esclusivamente alla disciplina di tale articolo. Di conseguenza, gli interessi passivi saranno integralmente deducibili, se relativi a veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa o adibiti a uso pubblico. Saranno, invece, deducibili nella misura del 90% (o del 65% per il 2006) per i mezzi di trasporto dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta e nella misura del 40% (o del 20% per il 2006), elevata all’80% per gli agenti o rappresentanti di commercio, in caso di utilizzo diverso da quelli precedenti. Come già evidenziato, nella circolare n. 1/E del 2007 era stato precisato che, se un’autovettura è data in uso promiscuo all’amministratore, l’ammontare del relativo fringe benefit è deducibile per l’impresa, ai sensi dell’art. 95 del T.U.I.R., fino a concorrenza delle spese sostenute da quest’ultima. Solo all’eventuale eccedenza delle dette spese rispetto al fringe benefit si applicherebbero, quindi, le limitazioni dell’art. 164 del T.U.I.R. In tal caso 1994 Corriere Tributario 25/2008 era stata, quindi, ritenuta «speciale» la disciplina dell’art. 95, anziché quella dell’art. 164. Sembrerebbe che adesso l’Agenzia abbia modificato quest’ultima impostazione. Appare, comunque, opportuno l’intervento di una conferma ufficiale al riguardo. Gli interessi passivi capitalizzati relativi agli immobili-patrimonio L’Agenzia ha affermato, in sede di risposta ad uno specifico quesito, che gli interessi passivi capitalizzati relativi agli immobili-patrimonio non potranno essere considerati, a partire dal 2008, integralmente deducibili. Ciò in quanto l’art. 96 del T.U.I.R., così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) (8), stabilisce che le nuove limitazioni ivi previste non si applicano agli interessi «compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’art. 110» del T.U.I.R., cioè a quelli iscritti in bilancio ad aumento del costo dei beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa. Non essendo stati richiamati gli immobili-patrimonio, la loro eventuale capitalizzazione è priva di rilevanza fiscale e gli stessi, se relativi a finanziamenti diversi da quelli contratti per la relativa acquisizione, risulteranno integralmente indeducibili. Risulta in tal modo confermato quanto già affermato dall’Agenzia nella circolare 17 marzo 2005, n. 11/E (9), in cui era stato precisato che le speciali modalità di determinazione del costo dei beni indicate nell’art. 110 del T.U.I.R. costituiscono una deroga al principio di carattere generale in base al quale nel costo stesso si comprendono gli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali. Era stato, in particolare, affermato che «soltanto per gli immobili strumentali - materiali ed immateriali - e per gli immobili-merce, la norma deroga a tale principio, consentendo la capitalizzazione degli interessi passivi sostenuti in relazione a prestiti contratti per la loro costruzione, acquisizione o ristrutturazione». Note: (8) In Banca Dati BIG, IPSOA. (9) In Corr.Trib. n. 15/2005, pag. 1207, con commento di S. Capilupi. Approfondimenti Dichiarazioni LA PRASSI AMMINISTRATIVA entrate il 24 maggio in mateL’interpretazione in discorso Interessi passivi ria di interessi passivi e che potrebbe apparire, ad un priNella videoconferenza del 24 maggio riguarda una norma che trova mo esame, in contrasto con 2008 l’Agenzia delle entrate ha fornito applicazione a partire dal quanto affermato dal Dipartii seguenti chiarimenti riguardanti la 2008, è quello concernente la mento per le politiche fiscali disciplina degli interessi passivi: integrale deducibilità degli nella risoluzione 14 febbraio — tra i componenti negativi relativi interessi relativi a finanzia2008, n. 3/DPF (10), nella ai mezzi di trasporto a motore di cui menti garantiti da ipoteca su quale è stato affermato che, all’art. 164 del T.U.I.R. rientrano anche immobili destinati alla loca«ancorché riferito espressagli interessi passivi sostenuti in zione. mente alle fattispecie contemrelazione a finanziamenti contratti per Nel comma 36 dell’art. 1 delplate dal citato art 110 del l’acquisto di tali mezzi; la Finanziaria 2008 è stata T.U.I.R., il trattamento in que— gli interessi passivi capitalizzati prevista la istituzione di una stione si rende applicabile anrelativi agli immobili-patrimonio non commissione di studio sulla che agli interessi passivi impotranno essere considerati, dal fiscalità diretta e indiretta putati, sempre secondo corret2008, integralmente deducibili; delle imprese immobiliari ti principi contabili, ad incre— sono integralmente deducibili, a (che è stata istituita con D.M. mento del costo delle rimapartire dal 2008, gli interessi passivi 20 febbraio 2008), con il nenze di beni o servizi oggetrelativi a finanziamenti garantiti da compito di proporre l’adozioto dell’attività dell’impresa ipoteca su immobili destinati alla ne di modifiche normative, diversi dagli immobili» (qualocazione. con effetto anche a partire dal lora si tratti di beni prodotti in periodo d’imposta successivo seguito ad un processo svolto a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla nell’arco di vari anni), nonostante che questi ultimi semplificazione e alla razionalizzazione del sistenon siano richiamati dalla norma in esame. ma vigente, tenendo conto delle differenziazioni tra Ciò perché, ai fini fiscali, le rimanenze sono asl’attività di gestione e quella di costruzione e della sunte secondo il loro valore correttamente rapprepossibilità di prevedere, compatibilmente con le sentato in bilancio e «sarebbe, non solo illogico, esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funma anche contraddittorio, sottoporre al rapporto zione della politica di sviluppo dell’edilizia abitatipercentuale di deducibilità un componente di costo va, ferma restando, fino all’applicazione delle sudche concorre (come valore delle rimanenze) a fordette modifiche normative, la non rilevanza, ai fini mare esso stesso, in positivo, il ROL di periodo». dell’art. 96 del T.U.I.R., degli «interessi passivi reIn tale occasione è stata, pertanto, adottata dal Dilativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immopartimento un’interpretazione estensiva della norbili destinati alla locazione». Tale irrilevanza poma che fa rinvio all’art. 110 del T.U.I.R., contratrebbe, quindi, anche venire meno dopo l’approvariamente all’interpretazione letterale effettuata zione della riforma del settore. adesso dall’Agenzia delle entrate. La previsione normativa non risultava del tutto Si ritiene che tale apparente contraddizione trovi, chiara laddove è stabilito che «resti ferma», fino però, giustificazione nella circostanza che solo gli all’entrata in vigore della futura riforma, una diinteressi capitalizzati nel costo degli immobili alla sposizione che non è, però, contemplata né dalcui costruzione o ristrutturazione è diretta l’attil’art. 96 del T.U.I.R. né da altre norme. L’Agenzia vità dell’impresa sono computati tra le rimanenze ha adesso affermato che con la norma in esame si finali e iniziali, le quali assumono rilevanza nelè inteso stabilire, sia pure in modo indiretto, la l’ambito del nuovo meccanismo di calcolo degli piena deducibilità degli interessi passivi in possesinteressi passivi deducibili, che non coinvolge, inso dei requisiti richiesti. vece, il costo degli immobili-patrimonio. Gli interessi passivi relativi a finanziamenti ipotecari su immobili locati Il secondo chiarimento fornito dall’Agenzia delle Nota: (10) In Corr. Trib. n. 11/2008, pag. 897, con commento di G. Vasapolli e A.Vasapolli. Corriere Tributario 25/2008 1995 Dichiarazioni Approfondimenti Anche se l’Agenzia non ha fornito ulteriori chiarimenti in tal senso, si ritiene che la deducibilità integrale operi a condizione che gli interessi siano relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca, indipendentemente dalla circostanza che questi ultimi siano destinati o meno all’acquisizione, anche in leasing, dell’immobile ovvero alla sua costruzione. Tali finanziamenti devono, però, riguardare immobili destinati alla locazione, sui quali deve essere stata accesa l’ipoteca. Non è espressamente previsto che si debba trattare di immobili-patrimonio e si ritiene, pertanto, che la previsione in esame si possa applicare anche agli immobili strumentali per natura e quelli costituenti beni-merce. Non è, inoltre, specificato se si debba trattare di immobili destinati ad uso abitativo, anche se nella norma è previsto che la commissione ministeriale può introdurre disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell’edilizia «abitativa». La disposizione in esame stabilisce che gli interessi passivi relativi agli immobili in discorso non rilevano ai fini dell’applicazione dell’art. 96 del T.U.I.R. In assenza di un’esplicita deroga anche al disposto del comma 2, dell’art. 90 del T.U.I.R. sembrerebbero, quindi, restare indeducibili gli interessi sostenuti in relazione a spese di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, riguardanti gli immobili-patrimonio. Anche in merito a tali questioni appare opportuno l’intervento di chiarimenti ufficiali. SULLE DICHIARAZIONI 2008 Approfondimenti • G. Ferranti, «Interessi passivi e ammortamenti dei costi dei mezzi di trasporto nel reddito d’impresa», in CT n. 25/2008, pag. 1991 • G. Berardo e V. Dulcamare, «Le modifiche al quadro RU del Mod. UNICO 2008», in CT n. 25/2008, pag. 1997 • G. Andreani e A. Tubelli, «Riassorbimento delle deduzioni extracontabili e vincolo patrimoniale», in CT n. 24/2008, pag. 1915 1996 Corriere Tributario 25/2008 • E. Macario e F. Tatulli, «Le perdite nel Mod. UNICO 2008», in CT n. 24/2008, pag. 1921 • C. Carpentieri, «La detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli immobili delle imprese», in CT n. 24/2008, pag. 1927 • G. Andreani e A. Tubelli, «Affrancamento delle deduzioni extracontabili», in CT n. 23/2008, pag. 1836 • A. Dodero e M. Fabiano, «La comunicazione dati rilevanti ai fini degli studi di settore nel Mod. UNICO 2008», in CT n. 22/2008, pag. 1754 • G. Ferranti, «L’IRAP e i professionisti senza «autonoma organizzazione» nel Mod. UNICO 2008», in CT n. 21/2008, pag. 1663 • G. Ferranti, «Deducibilità dei canoni di leasing e plusvalenze degli immobili strumentali in UNICO 2008», in CT n. 20/2008, pag. 1581 • C. Carpentieri, «I criteri di deduzione dei veicoli nel Mod. UNICO 2008», in CT n. 20/2008, pag. 1588 • P. Petrangeli, «Valore minimo della produzione e contributi collegati al costo del lavoro nel quadro IQ», in CT n. 19/2008, pag.1495 • G. Provaggi, «Il Mod. UNICO 2008 recepisce le novità sulle società di comodo», in CT n. 19/2008, pag.1501 • F. Dante e G. Rolle, «Gli obblighi di compilazione del quadro RW di UNICO 2008 per i capitali all’estero», in CT n. 19/2008, pag.1507 • G. Ferranti, «Gli immobili dei professionisti nel Mod. UNICO 2008», in CT n. 18/2008, pag. 1419 • A. Trevisani, «Le novità sugli studi di settore entrano nel Mod. UNICO 2008», in CT n. 18/2008, pag. 1424 • N. Forte, «Le detrazioni d’imposta e le aliquote IRPEF nel Mod. UNICO 2008», in CT n. 18/2008, pag. 1432 • E. Macario, «Ultima opportunità per il quadro EC e opzioni per eliminare deduzioni pregresse in UNICO 2008», in CT n. 17/2008, pag. 1349 Prassi amministrativa • G. Berardo e V. Dulcamare, «Il nuovo “bonus” investimenti entra in UNICO 2008», commento a Circolare n. 38/E del 2008, in CT n. 20/2008, pag. 1645 • M. Fattaccio e L. Spezia, «Risposte dell’Agenzia delle entrate sulla compilazione del Mod. 730/2008», commento a Circolare n. 34/E del 2008, in CT n. 19/2008, pag. 1565 • F. Scopacasa, «Possibile dedurre/detrarre la spesa dei medicinali se gli scontrini sono integrati dal contribuente», commento a Circolare n. 30/E del 2008, in CT n. 18/2008, pag. 1468 www.dottrinaefisco.it