Rimborso spese e indennità di trasferta
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Rimborso spese e indennità di trasferta
TRASFERTA e TRASFERIMENTO nel contratto collettivo nazionale e nel contratto provinciale di Milano, Lodi, Monza e Brianza A cura dell’U.O. Lavoro e Previdenza Febbraio 2011 1 Riferimenti normativi per gli operai: articoli 21 e 22 del C.C.N.L. 18 giugno 2008 e articolo 14 C.C.P.L. 13 settembre 2006 per gli impiegati: articoli 55, 56 e 57 del C.C.N.L. 18 giugno 2008 2 TRASFERTA DELL’OPERAIO Maggiori spese di trasporto All’operaio comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un luogo diverso da quello ove la presta normalmente, situato nello stesso Comune o in altro Comune, ma ad una distanza non superiore ai 2 km dai confini territoriali del Comune in cui presta ordinariamente la propria opera, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. 3 Maggiori spese di trasporto e diaria All’operaio comandato in un cantiere oltre i 2 km dal confine territoriale del Comune di assunzione, spetta, oltre al rimborso delle eventuali maggiori spese di viaggio, una diaria calcolata su paga base di fatto, ex indennità di contingenza e indennità territoriale, sia per le ore normali che straordinarie, in misura pari al: 8% qualora il cantiere sia situato entro i 10 Km dal confine territoriale del Comune di assunzione; 10% qualora il cantiere sia situato oltre i 10 Km ed entro i 20 Km dal confine territoriale del Comune di assunzione; 12% qualora il cantiere sia situato oltre i 20 Km dal confine territoriale del Comune di assunzione. 4 Imprese esercenti la produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato Di norma, all’operaio in trasferta presso un altro impianto compete il solo rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Invece, all’operaio in trasferta presso un impianto situato in un Comune diverso da quello di assunzione e per raggiungere il quale debba percorrere una distanza maggiore di oltre 10 Km dai confini territoriali del Comune di assunzione, spetta, oltre al rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto, una diaria del 10% calcolata su paga base di fatto, ex indennità di contingenza e indennità territoriale, per ogni ora di effettivo lavoro. 5 La diaria non è dovuta all’operaio in trasferta: ¾ nel caso in cui il lavoro si svolga nel Comune di sua residenza o di sua abituale dimora; ¾ nel caso in cui sia favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio; ¾ nel caso di pernottamento nel luogo di destinazione della trasferta, perchè l’impresa - oltre al rimborso delle spese di viaggio - è obbligata a fornire il vitto e l’alloggio o a rimborsare le relative spese ovvero a concordare tali spese in misura forfettaria. 6 Trattamento economico complessivo dell’operaio in trasferta Ferma restando l’applicazione del contratto integrativo provinciale della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico complessivo derivante dalla somma di minimo di paga base, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta non può essere inferiore al trattamento complessivo derivante dall’applicazione di minimo di paga base, ex indennità di contingenza e indennità territoriale di settore della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L’eventuale differenza dovrà essere corrisposta all’operaio a titolo di indennità territoriale temporanea. 7 Ulteriori aspetti del trattamento normativo ed economico dell’operaio in trasferta L’operaio in trasferta ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio dell’attività. Se gli spetta il vitto o il rimborso del pasto a carico dell’impresa non ha diritto al trattamento di mensa, ed in particolare all’indennità sostitutiva mensa. Il rimborso delle spese di trasporto affrontate per recarsi, con mezzi pubblici o privati, sul posto di lavoro compete, nei limiti della normalità e su presentazione di idonea documentazione, per la parte eccedente l’indennità di trasporti giornaliera. Agli addetti a lavori di asfaltature e coperture impermeabili inviati in trasferta, nel caso di rientro dopo le 20 ore, è dovuto anche il pasto serale. 8 La trasferta per gli addetti ai lavori dell’armamento ferroviario Cantiere: tutto il tratto di linea oggetto del contratto di appalto, anche se diviso in tronchi o lotti. Posto di lavoro: il punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto dall’avanzare dei lavori, nell’ambito del cantiere ove l’operaio deve prestare la propria opera. L’operaio si deve trovare sul posto di lavoro, all’orario previsto, munito degli attrezzi di lavoro. 9 La trasferta per gli addetti ai lavori dell’armamento ferroviario All’operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario spetta - a prescindere dall’estensione del cantiere e/o dall’ubicazione del posto di lavoro rispetto al Comune di assunzione - una indennità di cantiere ferroviario pari al 15% di paga base di fatto, ex indennità di contingenza e indennità territoriale, per ogni ora di lavoro effettivo; essa assorbe e sostituisce ogni altro emolumento aggiuntivo (a parte l’indennità di mensa), comprese la diaria per passaggi da un cantiere ad un altro o da un Comune ad un altro e tutte le spese di trasporto (inclusa l’indennità trasporti). In caso di pernottamento, l’impresa è altresì obbligata a fornire il vitto e l’alloggio o a rimborsare le relative spese ovvero a concordare tali spese in misura forfettaria. 10 Adempimenti verso la Cassa Edile In caso di trasferta di operai, l’impresa deve preventivamente comunicare l’inizio dei lavori alla Cassa Edile del luogo in cui essi si svolgono. Inoltre, con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa Edile di provenienza, deve comunicare l’elenco degli operai in trasferta con la precisazione del cantiere in cui operano. Infine, l’impresa deve documentare alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate e i conseguenti versamenti alla Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta. In mancanza, la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori si attiverà nei confronti della Cassa Edile di provenienza, che è tenuta a fornire la documentazione. 11 Adempimenti verso la Cassa Edile Nel caso di cantieri di durata prevedibile superiore a tre mesi occorre iscrivere l’operaio alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori, a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello d’inizio della trasferta, sempre che in tale secondo periodo l’operaio sia in trasferta per l’intero mese. L’impresa ha facoltà di iscriverlo anche per il periodo di trasferta anteriore al termine anzidetto. In tal caso, gli adempimenti verso la Cassa Edile del luogo di trasferta vanno commisurati agli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti. Sono previste eccezioni per alcuni settori, con conseguente mantenimento dell’iscrizione alla Cassa Edile di provenienza (es.: manutenzioni stradali, costruzione di linee e condotte, armamento ferroviario, pali e fondazioni, ecc.). 12 Rilascio del DURC in caso di trasferta Per i SAL e gli stati finali è competente esclusivamente la Cassa Edile del luogo di svolgimento dei lavori. In tutti gli altri casi, di norma è competente la Cassa Edile del luogo in cui l’impresa ha la sede legale; tuttavia, l’impresa ha la facoltà di richiedere il DURC anche ad altre Casse e, pertanto, la Cassa che riceve la richiesta è tenuta a rilasciare il DURC. 13 TRASFERIMENTO DELL’OPERAIO L’operaio trasferito in un cantiere in una località diversa così distante e per un tempo tale da comportare il cambiamento di residenza o stabile dimora, ha diritto a: ¾ rimborso dell’importo concordato per le spese di trasporto, per lui, per i familiari conviventi a carico che lo seguono e per le masserizie; ¾ indennità giornaliera per la durata del viaggio, per lui e i familiari conviventi a carico che lo seguono, variabile a seconda se il viaggio comporti o non il pernottamento; ¾ indennità una tantum, concordata a seconda dello stato di famiglia dell’operaio e della messa a disposizione o non dell’alloggio; ¾ rimborso delle eventuali spese sopportate per anticipata risoluzione del contratto di affitto, fino ad un massimo di tre mesi. 14 U.O. Lavoro e Previdenza Il trasferimento, se sorretto da ragioni tecniche, organizzative e produttive, non richiede l’accettazione del lavoratore, ma deve essere comunicato con un congruo preavviso. Di norma, se l’operaio non accetta il trasferimento, il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro, riconoscendo all’operaio lo stesso trattamento economico previsto in caso di licenziamento (TFR e preavviso). Peraltro, se il rifiuto del trasferimento è motivato da seri motivi di salute o familiari, il datore di lavoro non procederà al licenziamento laddove possa continuare ad occupare l’operaio nella località dalla quale intende trasferirlo. 15 LAVORO FUORI ZONA DELL’IMPIEGATO Si considera lavoro fuori zona quello effettuato dall’impiegato in un luogo compreso entro 4 chilometri dal confine territoriale del Comune di assunzione. All’impiegato inviato ad espletare la sua attività nei limiti di detta zona, è dovuto: ¾ il rimborso delle eventuali spese di viaggio; ¾ un adeguato indennizzo, da convenirsi aziendalmente in relazione al disagio e al tempo impiegato per l’andata ed il ritorno dal confine del Comune di assunzione al luogo di lavoro, salvo che l’impresa provveda con mezzi propri al trasporto. 16 TRASFERTA DELL’IMPIEGATO Rimborso spese e indennità di trasferta All’impiegato occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate a piè di lista, entro i limiti della normalità, le spese per trasporto, vitto e alloggio. Inoltre, è dovuta • in caso di pernottamento, un’indennità di trasferta giornaliera pari al 15% delle spese di vitto e alloggio; • in caso di missione di un’intera giornata senza pernottamento, un’indennità di trasferta pari al 15% delle spese di vitto. 17 Indennità di trasferta forfettaria In sostituzione del rimborso spese e dell’indennità di trasferta, l’impresa può concordare con l’impiegato un’indennità di trasferta forfettaria. Infine, se l’impresa provvede direttamente all’alloggio e/o al vitto, può convenire, in luogo dell’indennità del 15%, un compenso forfettario. 18 TRASFERIMENTO DELL’IMPIEGATO L’impiegato trasferito che abbia dovuto residenza o stabile dimora, ha diritto a: cambiare ¾ conservare, se più favorevole, il trattamento goduto in precedenza, escluse le competenze legate alle condizioni locali o a particolari prestazioni nella sede di origine che non ricorrano nella nuova destinazione; ¾ il rimborso dell’importo concordato per le spese di trasporto per le masserizie; ¾ per la durata del viaggio, per lui e familiari conviventi a carico che lo seguono, il rimborso concordato entro limiti normali delle spese di viaggio, di vitto e di eventuale alloggio; U.O. Lavoro e Previdenza 19 ¾ un’indennità di trasferimento variabile pari a : - mezza mensilità, se senza familiari a carico; - una mensilità se con familiari a carico; ¾ un’indennità supplementare pari a cinque giornate di retribuzione, per ogni componente il nucleo familiare che con lui si trasferisce; ¾ il rimborso dell’indennizzo versato per anticipata risoluzione del contratto di locazione (regolarmente registrato o preventivamente reso noto al datore di lavoro), fino ad un massimo di tre mesi di pigione. ¾ concordare con l’impresa un indennizzo, qualora nella nuova destinazione l’impiegato dovesse sostenere un canone di locazione più gravoso. U.O. Lavoro e Previdenza 20 Il trasferimento, se sorretto da ragioni tecniche, organizzative e produttive, non richiede l’accettazione del lavoratore, ma deve essere comunicato per iscritto con un preavviso di almeno 20 giorni. Se l’impiegato non accetta il trasferimento, il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro, riconoscendo all’impiegato il preavviso ed il TFR; peraltro, gli impiegati di prima e seconda categoria, per i quali all’atto dell’assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell’impresa di disporne il trasferimento, in caso di rifiuto saranno “considerati dimissionari” (ovvero, si ritiene che abbiano diritto solo a metà preavviso). Se il rifiuto al trasferimento è motivato da seri motivi di salute o familiari, il datore di lavoro deve esaminare la possibilità di continuare ad occupare l’impiegato nella località dalla quale intende trasferirlo; se il datore ritiene comunque di procedere al licenziamento, l’impiegato avrà diritto al preavviso “intero” e al TFR. 21 DISTACCO DEGLI OPERAI E DEGLI IMPIEGATI Nell’ ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica il lavoratore edile può essere distaccato da un’impresa edile ad un’ altra, qualora : ¾ sia consenziente; ¾ sia distaccato per svolgere mansioni equivalenti; ¾ sussista l’interesse economico dell’impresa distaccante, inteso anche come salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la sua attività a favore dell’impresa distaccataria; ¾ l’impresa distaccante evidenzi il distacco degli operai nelle denunce alla Cassa edile. Il c.c.n.l. conferma inoltre la possibilità, prevista dall’art. 8, comma 3, della legge n. 263/1993, di accordi sindacali che regolino il distacco di uno o più lavoratori, al fine di evitare o limitare le riduzioni di personale. 22