Rimborso spese e indennità di trasferta

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Rimborso spese e indennità di trasferta
TRASFERTA e TRASFERIMENTO
nel contratto collettivo nazionale
e
nel contratto provinciale di Milano,
Lodi, Monza e Brianza
A cura dell’U.O. Lavoro e Previdenza
Febbraio 2011
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Riferimenti normativi
ƒ
ƒ
per gli operai: articoli 21 e 22 del
C.C.N.L. 18 giugno 2008 e articolo 14
C.C.P.L. 13 settembre 2006
per gli impiegati: articoli 55, 56 e 57
del C.C.N.L. 18 giugno 2008
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TRASFERTA DELL’OPERAIO
Maggiori spese di trasporto
All’operaio
comandato
a
prestare
temporaneamente la propria opera in un luogo
diverso da quello ove la presta normalmente,
situato nello stesso Comune o in altro Comune, ma
ad una distanza non superiore ai 2 km dai confini
territoriali
del
Comune
in
cui
presta
ordinariamente la propria opera, è dovuto il
rimborso delle eventuali maggiori spese di
trasporto.
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Maggiori spese di trasporto e diaria
All’operaio comandato in un cantiere oltre i 2 km dal
confine territoriale del Comune di assunzione, spetta,
oltre al rimborso delle eventuali maggiori spese di
viaggio, una diaria calcolata su paga base di fatto, ex
indennità di contingenza e indennità territoriale, sia per
le ore normali che straordinarie, in misura pari al:
8% qualora il cantiere sia situato entro i 10 Km dal
confine territoriale del Comune di assunzione;
10% qualora il cantiere sia situato oltre i 10 Km ed entro
i 20 Km dal confine territoriale del Comune di
assunzione;
12% qualora il cantiere sia situato oltre i 20 Km dal
confine territoriale del Comune di assunzione.
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Imprese esercenti la produzione e
distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
Di norma, all’operaio in trasferta presso un altro
impianto compete il solo rimborso delle eventuali
maggiori spese di trasporto.
Invece, all’operaio in trasferta presso un impianto
situato in un Comune diverso da quello di assunzione e
per raggiungere il quale debba percorrere una distanza
maggiore di oltre 10 Km dai confini territoriali del
Comune di assunzione, spetta, oltre al rimborso delle
eventuali maggiori spese di trasporto, una diaria del 10%
calcolata su paga base di fatto, ex indennità di
contingenza e indennità territoriale, per ogni ora di
effettivo lavoro.
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La diaria non è dovuta all’operaio in trasferta:
¾ nel caso in cui il lavoro si svolga nel Comune di sua
residenza o di sua abituale dimora;
¾ nel caso in cui sia favorito da un avvicinamento alla
sua residenza o abituale dimora, che comporti per
lui un effettivo vantaggio;
¾ nel caso di pernottamento nel luogo di destinazione
della trasferta, perchè l’impresa - oltre al
rimborso delle spese di viaggio - è obbligata a
fornire il vitto e l’alloggio o a rimborsare le
relative spese ovvero a concordare tali spese in
misura forfettaria.
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Trattamento economico complessivo
dell’operaio in trasferta
Ferma restando l’applicazione del contratto integrativo
provinciale della circoscrizione di provenienza, il trattamento
economico complessivo derivante dalla somma di minimo di
paga base, ex indennità di contingenza, indennità territoriale
di settore e quota assoggettata a contribuzione del
trattamento di trasferta non può essere inferiore al
trattamento complessivo derivante dall’applicazione di minimo
di paga base, ex indennità di contingenza e indennità
territoriale di settore della circoscrizione in cui si svolgono i
lavori.
L’eventuale differenza dovrà essere corrisposta all’operaio a
titolo di indennità territoriale temporanea.
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Ulteriori aspetti del trattamento normativo
ed economico dell’operaio in trasferta
L’operaio in trasferta ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro
per l’ora stabilita per l’inizio dell’attività.
Se gli spetta il vitto o il rimborso del pasto a carico dell’impresa
non ha diritto al trattamento di mensa, ed in particolare
all’indennità sostitutiva mensa.
Il rimborso delle spese di trasporto affrontate per recarsi, con
mezzi pubblici o privati, sul posto di lavoro compete, nei limiti
della normalità e su presentazione di idonea documentazione, per
la parte eccedente l’indennità di trasporti giornaliera.
Agli addetti a lavori di asfaltature e coperture impermeabili
inviati in trasferta, nel caso di rientro dopo le 20 ore, è dovuto
anche il pasto serale.
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La trasferta per gli addetti ai lavori
dell’armamento ferroviario
Cantiere: tutto il tratto di linea oggetto del contratto
di appalto, anche se diviso in tronchi o lotti.
Posto di lavoro: il punto della linea ferroviaria
progressivamente raggiunto dall’avanzare dei lavori,
nell’ambito del cantiere ove l’operaio deve prestare la
propria opera.
L’operaio si deve trovare sul posto di lavoro, all’orario
previsto, munito degli attrezzi di lavoro.
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La trasferta per gli addetti ai lavori
dell’armamento ferroviario
All’operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario
spetta - a prescindere dall’estensione del cantiere e/o
dall’ubicazione del posto di lavoro rispetto al Comune di
assunzione - una indennità di cantiere ferroviario pari al
15% di paga base di fatto, ex indennità di contingenza e
indennità territoriale, per ogni ora di lavoro effettivo;
essa assorbe e sostituisce ogni altro emolumento
aggiuntivo (a parte l’indennità di mensa), comprese la diaria
per passaggi da un cantiere ad un altro o da un Comune ad
un altro e tutte le spese di trasporto (inclusa l’indennità
trasporti).
In caso di pernottamento, l’impresa è altresì obbligata a
fornire il vitto e l’alloggio o a rimborsare le relative spese
ovvero a concordare tali spese in misura forfettaria.
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Adempimenti verso la Cassa Edile
In caso di trasferta di operai, l’impresa deve
preventivamente comunicare l’inizio dei lavori alla Cassa Edile
del luogo in cui essi si svolgono.
Inoltre, con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla
Cassa Edile di provenienza, deve comunicare l’elenco degli
operai in trasferta con la precisazione del cantiere in cui
operano.
Infine, l’impresa deve documentare alla Cassa Edile del luogo
in cui si svolgono i lavori le periodiche denunce delle
retribuzioni erogate e i conseguenti versamenti alla Cassa
Edile di provenienza per gli operai in trasferta. In mancanza,
la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori si attiverà
nei confronti della Cassa Edile di provenienza, che è tenuta a
fornire la documentazione.
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Adempimenti verso la Cassa Edile
Nel caso di cantieri di durata prevedibile superiore a tre
mesi occorre iscrivere l’operaio alla Cassa Edile del luogo ove
si svolgono i lavori, a decorrere dal secondo periodo di paga
successivo a quello d’inizio della trasferta, sempre che in
tale secondo periodo l’operaio sia in trasferta per l’intero
mese. L’impresa ha facoltà di iscriverlo anche per il periodo
di trasferta anteriore al termine anzidetto.
In tal caso, gli adempimenti verso la Cassa Edile del luogo di
trasferta vanno commisurati agli obblighi di contribuzione e
versamento ivi vigenti.
Sono previste eccezioni per alcuni settori, con conseguente
mantenimento dell’iscrizione alla Cassa Edile di provenienza
(es.: manutenzioni stradali, costruzione di linee e condotte,
armamento ferroviario, pali e fondazioni, ecc.).
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Rilascio del DURC in caso di trasferta
Per i SAL e gli stati finali è competente
esclusivamente la Cassa Edile del luogo di
svolgimento dei lavori.
In tutti gli altri casi, di norma è competente la
Cassa Edile del luogo in cui l’impresa ha la sede
legale; tuttavia, l’impresa ha la facoltà di
richiedere il DURC anche ad altre Casse e,
pertanto, la Cassa che riceve la richiesta è tenuta
a rilasciare il DURC.
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TRASFERIMENTO DELL’OPERAIO
L’operaio trasferito in un cantiere in una località diversa così
distante e per un tempo tale da comportare il cambiamento di
residenza o stabile dimora, ha diritto a:
¾ rimborso dell’importo concordato per le spese di trasporto,
per lui, per i familiari conviventi a carico che lo seguono e
per le masserizie;
¾ indennità giornaliera per la durata del viaggio, per lui e i
familiari conviventi a carico che lo seguono, variabile a
seconda se il viaggio comporti o non il pernottamento;
¾ indennità una tantum, concordata a seconda dello stato di
famiglia dell’operaio e della messa a disposizione o non
dell’alloggio;
¾ rimborso delle eventuali spese sopportate per anticipata
risoluzione del contratto di affitto, fino ad un massimo di
tre mesi.
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U.O. Lavoro e Previdenza
Il trasferimento, se sorretto da ragioni tecniche,
organizzative e produttive, non richiede l’accettazione
del lavoratore, ma deve essere comunicato con un
congruo preavviso.
Di norma, se l’operaio non accetta il trasferimento, il
datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro,
riconoscendo
all’operaio
lo
stesso
trattamento
economico previsto in caso di licenziamento (TFR e
preavviso).
Peraltro, se il rifiuto del trasferimento è motivato da
seri motivi di salute o familiari, il datore di lavoro non
procederà al licenziamento laddove possa continuare ad
occupare l’operaio nella località dalla quale intende
trasferirlo.
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LAVORO FUORI ZONA DELL’IMPIEGATO
Si considera lavoro fuori zona quello effettuato
dall’impiegato in un luogo compreso entro 4 chilometri
dal confine territoriale del Comune di assunzione.
All’impiegato inviato ad espletare la sua attività nei
limiti di detta zona, è dovuto:
¾ il rimborso delle eventuali spese di viaggio;
¾ un adeguato indennizzo, da convenirsi aziendalmente
in relazione al disagio e al tempo impiegato per
l’andata ed il ritorno dal confine del Comune di
assunzione al luogo di lavoro, salvo che l’impresa
provveda con mezzi propri al trasporto.
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TRASFERTA DELL’IMPIEGATO
Rimborso spese e indennità di trasferta
All’impiegato occasionalmente e temporaneamente
comandato in missione per esigenze di servizio vanno
rimborsate a piè di lista, entro i limiti della normalità,
le spese per trasporto, vitto e alloggio.
Inoltre, è dovuta
• in caso di pernottamento, un’indennità di trasferta
giornaliera pari al 15% delle spese di vitto e alloggio;
• in caso di missione di un’intera giornata senza
pernottamento, un’indennità di trasferta pari al 15%
delle spese di vitto.
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Indennità di trasferta forfettaria
In sostituzione del rimborso spese e dell’indennità
di trasferta, l’impresa può concordare con
l’impiegato un’indennità di trasferta forfettaria.
Infine, se l’impresa provvede direttamente
all’alloggio e/o al vitto, può convenire, in luogo
dell’indennità del 15%, un compenso forfettario.
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TRASFERIMENTO DELL’IMPIEGATO
L’impiegato trasferito che abbia dovuto
residenza o stabile dimora, ha diritto a:
cambiare
¾ conservare, se più favorevole, il trattamento goduto in
precedenza, escluse le competenze legate alle
condizioni locali o a particolari prestazioni nella sede di
origine che non ricorrano nella nuova destinazione;
¾ il rimborso dell’importo concordato per le spese di
trasporto per le masserizie;
¾ per la durata del viaggio, per lui e familiari conviventi a
carico che lo seguono, il rimborso concordato entro
limiti normali delle spese di viaggio, di vitto e di
eventuale alloggio;
U.O. Lavoro e Previdenza
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¾ un’indennità di trasferimento variabile pari a :
- mezza mensilità, se senza familiari a carico;
- una mensilità se con familiari a carico;
¾ un’indennità supplementare pari a cinque giornate di
retribuzione, per ogni componente il nucleo familiare
che con lui si trasferisce;
¾ il rimborso dell’indennizzo versato per anticipata
risoluzione del contratto di locazione (regolarmente
registrato o preventivamente reso noto al datore di
lavoro), fino ad un massimo di tre mesi di pigione.
¾ concordare con l’impresa un indennizzo, qualora nella
nuova destinazione l’impiegato dovesse sostenere un
canone di locazione più gravoso.
U.O. Lavoro e Previdenza
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Il trasferimento, se sorretto da ragioni tecniche,
organizzative e produttive, non richiede l’accettazione
del lavoratore, ma deve essere comunicato per iscritto
con un preavviso di almeno 20 giorni.
Se l’impiegato non accetta il trasferimento, il datore di
lavoro può risolvere il rapporto di lavoro, riconoscendo
all’impiegato il preavviso ed il TFR; peraltro, gli impiegati
di prima e seconda categoria, per i quali all’atto
dell’assunzione sia stato espressamente pattuito il
diritto dell’impresa di disporne il trasferimento, in caso
di rifiuto saranno “considerati dimissionari” (ovvero, si
ritiene che abbiano diritto solo a metà preavviso).
Se il rifiuto al trasferimento è motivato da seri motivi di
salute o familiari, il datore di lavoro deve esaminare la
possibilità di continuare ad occupare l’impiegato nella
località dalla quale intende trasferirlo; se il datore
ritiene comunque di procedere al licenziamento,
l’impiegato avrà diritto al preavviso “intero” e al TFR. 21
DISTACCO
DEGLI OPERAI E DEGLI IMPIEGATI
Nell’ ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla
prassi giuridica il lavoratore edile può essere distaccato da
un’impresa edile ad un’ altra, qualora :
¾ sia consenziente;
¾ sia distaccato per svolgere mansioni equivalenti;
¾ sussista l’interesse economico dell’impresa distaccante, inteso
anche come salvaguardia delle proprie professionalità, a che il
lavoratore svolga la sua attività a favore dell’impresa
distaccataria;
¾ l’impresa distaccante evidenzi il distacco degli operai nelle
denunce alla Cassa edile.
Il c.c.n.l. conferma inoltre la possibilità, prevista dall’art. 8,
comma 3, della legge n. 263/1993, di accordi sindacali che
regolino il distacco di uno o più lavoratori, al fine di evitare o
limitare le riduzioni di personale.
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