Anno 2010 - ODCEC di Vasto
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Anno 2010 - ODCEC di Vasto
Anno 2010 N. RF127 www.redazionefiscale.it OGGETTO DETRAZIONE DEL 36% E BOX PERTINENZIALE RIFERIMENTI ART. 1 L. 449/97 - CM 24/2004 - RM 181/2008- CM 38/2008 CIRCOLARE DEL Pag. 1 / 4 27/07/2010 Sintesi: l’art. 1 L. 449/1997 prevede la possibilità di detrarre il 36% delle spese sostenute per l’acquisizione dei cd. “box pertinenziali”. Si riepilogano i casi di spettanza della detrazione del 36% per l’acquisto o la realizzazione di box e posti auto di pertinenza di immobili abitativi. TIPOLOGIA DI BENI La detrazione spetta con riferimento: alle “autorimesse” (intesi come ambienti chiusi per il ricovero delle autovetture) ai “posti auto” (intesi come spazi non chiusi su tutti i lati) anche a proprietà comune (es.: posti auto condominiali o in comproprietà) Condizione: i beni: devono possedere un vincolo di pertinenzialità con un edificio abitativo a nulla rilevando se si possiedono altri box/posti auto pertinenziali (a differenza dell’Iva agevolata) o che si tratti di abitazione principale o meno. INTERVENTI AGEVOLATI Sono detraibili al 36% le spese relative: all’acquisto di un box/posto auto nuovo: con riferimento alle sole spese sostenute per la realizzazione (certificate dal venditore) Nota: si rientra nella fattispecie nel caso in cui il privato acquista una abitazione con annesso il box/posto auto da una impresa immobiliare che ha costruito “in proprio” per la rivendita e ciò sia ove l’unità abitativa: - sia già ultimata - sia in via di costruzione da parte dell’impresa (con presenza di un preliminare di vendita) alla “realizzazione” del box/posto auto: per l’intera spesa sostenuta (certificata dalle fatture dell’impresa appaltatrice o appositamente certificate dalla cooperativa edilizia): per la costruzione per la ristrutturazione Nota: la differenza rispetto al caso precedente sta nel fatto che la autorizzazione edilizia (concessione o DIA) è intestata al privato. COMUNICAZIONE – PARTICOLARITA’ Il modello di comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara va spedito: in forma cartacea (raccomandata A/R) o in via telematica entro il termine di presentazione dell’Unico relativo al periodo di imposta in cui si intende fruire della detrazione (pertanto dell’anno in cui si effettuano i pagamenti). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata – Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO Redazione Fiscale Info Fisco 003/2010 Pag. 2 / 4 MODALITA’ DI PAGAMENTO Le modalità di pagamento sono “ordinarie” (sia per l’acquisto che per la realizzazione). Deve pertanto essere eseguito mediante bonifico bancario integrato delle seguenti informazioni: - causale del versamento (“acquisto/realizzazione di box pertinenziale ex art. 1 L. 449/1997”) - codice fiscale del beneficiario della detrazione - codice fiscale dell’impresa esecutrice (o cooperativa edilizia). LIMITE DI DETRAZIONE Il limite di spesa massima detraibile di € 48.000 è riferito: all’unità abitativa + sue pertinenze unitariamente considerate. ACQUISTO DEL BOX O DEL POSTO AUTO Si possono verificare le seguenti situazioni. A) ACQUISTO DI ABITAZIONE E DEL BOX “NUOVI” CON UN UNICO ATTO NOTARILE: è il caso in cui l’acquirente ha individuato l’immobile che gli interessa solo quando lo stesso era già ultimato dall’impresa. Condizioni: la detrazione spetta: nel quantum: - limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione (costruzione o ristrutturazione) - che devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal venditore (in fattura o in altro documento allegato) vincolo di pertinenzialità: la volontà di destinare funzionalmente il bene a servizio del bene principale va espresso solo nel rogito definitivo. ACQUISTO DI BOX PERTINENZIALE – DETRAIBILITÀ D. Si vuole sapere se, acquistando contemporaneamente casa e box da cooperativa o da immobiliare, con un unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa e conoscendo l’esatto importo della costruzione del box (o di due box) compete la detrazione del 36%? R. La detrazione compete solo relativamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale. (C.M. 95 del 12.5.2000) B) PRELIMINARE DI VENDITA DI ABITAZIONE E BOX PERTINENZIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE: in tal caso il privato ha individuato il bene che gli interessa già in fase di costruzione/ristrutturazione. Condizioni: la detrazione spetta: nel quantum: come nel caso precedente (sole spese di realizzazione, che vanno certificate dal costruttore) vincolo di pertinenzialità: se il contratto preliminare di vendita: non prevede la corresponsione di acconti: la detrazione del 36% spetta se il rogito definitivo indica la pertinenzialità del bene CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it FATTURA DELL’IMPRESA: deve contenere l’indicazione del costo della manodopera: intesa come costo “pieno” dei dipendenti impiegati anche se riferiti ai lavoratori di altra impresa appaltatrice dei lavori. Redazione Fiscale Info Fisco 003/2010 Pag. 3 / 4 prevede la corresponsione di acconti: la detrazione degli acconti (sempreché eseguiti con bonifico “integrato”): - è subordinata alla registrazione del preliminare (CM 55/2002) - in assenza di preliminare registrato, l’acquisto dell’autorimessa non può beneficiare della detrazione del 36% anche se la stipula del rogito notarile è avvenuta nel medesimo periodo di imposta di pagamento delle spese (RM 38/2008). N.B.: solo con il preliminare registrato è possibile avere certezza della volontà di destinare a pertinenza il box, requisito che è indispensabile fin dal momento in cui si inizia a pagare Esempio Il sig. Mario Rossi stipula un compromesso di acquisto di un appartamento con box pertinenziale in via di costruzione alle seguenti condizioni: appartamento: €. 200.000 + Iva box: €. 15.000 + Iva Il compromesso non viene registrato (come spesso accade). Il sig. Rossi nel 2008 versa due acconti di €. 80.000 cadauno con assegno intestato all’impresa. Accortosi che poteva beneficiare della detrazione del 36% per il box, nel 2009, poco prima del rogito: - procede a rifare il compromesso, prevedendo il solo acquisto dell’appartamento - nel rogito inserisce anche l’acquisto del box. A tal fine poi: - procede al pagamento tramite il bonifico “integrato” di €. 15.000 + Iva - salda l’appartamento con un assegno di €. 40.000 + Iva - si fa rilasciare dall’impresa una attestazione del costo di edificazione (pari a €. 10.000) - prima della trasmissione dell’Unico2010 invia a Pescara la comunicazione di inizio lavori - in Unico2010 detrae l’importo di €. 3.600 (il 36% di €. 10.000). COOPERATIVE EDILIZIE: la sussistenza del vincolo di pertinenzialità: è soddisfatta dal "verbale di accoglimento" della domanda di assegnazione del bene da parte del Consiglio di Amministrazione (trascritto sul libro sociale obbligatorio delle cooperative sottoposto a vidimazione ai sensi dell'art. 2421 del c.c.) pertanto i soci possono beneficiare della detrazione d'imposta del 36% per gli acconti pagati con bonifico (limitatamente al costo di costruzione) fin dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del CdA della cooperativa: - sia in mancanza di un preliminare di compravendita registrato - sia nel caso in cui il rogito avvenga in un periodo d'imposta successivo. Anche le cooperative edilizie devono rilasciare al socio assegnatario una attestazione dei costi di realizzazione sostenuti con riferimento al box/posto auto (RM 166/1999). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Considerazione: se si fosse evitata la registrazione del preliminare, sarà opportuno: - redigere nuovamente il contratto preliminare escludendo il box/posto auto - sostenere che l’acquisto di quest’ultimo è stato pattuito soltanto in sede di rogito (e che pertanto gli acconti precedentemente versati – anche con assegni – erano da riferire esclusivamente all’acquisto dell’abitazione). In tal caso la detrazione spetterà con riferimento ai bonifici effettuati per il pagamento del box (limitatamente al costo di costruzione), mentre il saldo dell’appartamento potrà essere eseguito con assegno. Redazione Fiscale Info Fisco 003/2010 Pag. 4 / 4 REALIZZAZIONE DEL BOX O DEL POSTO AUTO La realizzazione dei box o dei posti auto può avvenire alternativamente: a) su aree private: nel sottosuolo degli edifici e nei locali al piano terreno nel sottosuolo di aree private esterne agli edifici (purchè in ogni caso siano legati dal vincolo di pertinenzialità ad in immobile abitativo) b) su aree pubbliche: concesse in diritto di superficie dai Comuni a soggetti privati od a cooperative edilizie Condizioni: la detrazione spetta: nel quantum: per l’intero importo delle spese sostenute (di costruzione o di ristrutturazione), come da fatture rilasciate dall’impresa appaltatrice (la fattura dell’impresa deve riportare il costo complessivo della manodopera impiegata) vincolo di pertinenzialità: deve risultare dalla concessione edilizia richiesta dal privato per la realizzazione del box (CM 24/2004 e RM 39/2006) Progettazione e direzione lavori Esecuzione dei lavori Relazione di conformità delle opere Prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento IVA, bolli e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni, denunce di inizio lavori Oneri di urbanizzazione REALIZZAZIONE DI BOX PERTINENZIALE – DETRAIBILITÀ D. ALFA s.r.l. rappresenta il caso di alcuni contribuenti che, avendo acquistato con unico atto notarile l’abitazione principale e il box pertinenziale, chiedono di poter essere ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta prevista dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 per la parte di spesa relativa alla realizzazione dei box auto. In particolare, ALFA chiede di sapere se il diritto a beneficiare della detrazione d’imposta sopra citata spetti anche nel caso in cui i contribuenti abbiano sostenuto la spesa relativa ai box con bonifico bancario prima del rogito notarile e in assenza di un preliminare di vendita registrato. ALFA fa presente, per completezza, che le spese sostenute per la realizzazione dei box auto risultano comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle ditte costruttrici. R. L'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, riconosce, in favore di coloro che realizzano autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, una detrazione d’imposta, ai fini dell’Irpef, in misura pari al 36 per cento della spesa sostenuta. Sono ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta sopra citata anche gli acquirenti di box e posti auto pertinenziali già realizzati, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. In tal caso è consentito, tra l’altro, inviare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara anche successivamente alla data di inizio lavori, purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui s’intende fruire della detrazione. Al riguardo, la scrivente, con circolare 10 giugno 2004, n. 24, punto n.1.2, ha chiarito che acquistando contemporaneamente casa e box, con unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, può essere operata la detrazione relativamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato. Con circolare 20 giugno 2002, n. 55, punto n. 1, è stato precisato che, qualora l’atto definitivo di acquisto del box pertinenziale sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d’imposta compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box dichiarato dalla ditta costruttrice, a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo e il box. Per completezza, la scrivente fa presente, altresì, che, in linea generale, in relazione alla detrazione d’imposta in discorso, anche con riferimento ad altre fattispecie (es: acquisto di immobili ristrutturati), è stata sempre ribadita la necessità di un preliminare di vendita regolarmente registrato al fine di poter beneficiare della detrazione per importi versati in acconto. La necessità dell’esistenza di un contratto preliminare regolarmente registrato si riconduce logicamente all’esigenza che sia formalizzata la destinazione funzionale del box al servizio dell’abitazione. Nella fattispecie in esame, i contribuenti hanno provveduto a pagare con bonifici bancari le spese relative alla realizzazione dei box auto pertinenziali prima ancora dell’atto notarile e in assenza di un preliminare d’acquisto registrato. Al momento in cui sono stati effettuati i pagamenti con bonifico, i contribuenti non risultavano, dunque, proprietari o promissari acquirenti del box né dell’immobile abitativo. Ad avviso della scrivente, la circostanza che l’atto d’acquisto sia stato stipulato nello stesso periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese con bonifico, non è sufficiente a giustificare la mancata stipula (e registrazione) di un preliminare d’acquisto, necessario per poter riscontrare l’effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma agevolativa in discussione. Atteso quanto sopra, la scrivente ritiene che i contribuenti, in assenza di un preliminare di vendita regolarmente registrato da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell’immobile, non possano essere ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta di cui all’art. 1 della legge n. 449 del 1997, per la parte di spesa relativa alla realizzazione dei box. (R.M. 38 del 08.02.2008) CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Spese da considerare nella certificazione dell’impresa