Reg. UE 1338/2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Transcript

Reg. UE 1338/2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
L 181/6
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
IT
4.7.2001
I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
REGOLAMENTO (CE) N. 1338/2001 DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2001
che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione
in modo adeguato per mezzo di efficaci misure di diritto
penale.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, terza frase,
(4)
Le misure da adottare in relazione alla protezione
dell'euro dalla falsificazione riguardano la Comunità per
le sue competenze attinenti alla moneta unica. La protezione giuridica dell'euro non può essere assicurata in
modo soddisfacente soltanto dai singoli Stati membri,
dato che le banconote e le monete in euro saranno
messe in circolazione oltre i confini territoriali degli Stati
membri partecipanti. Occorre pertanto adottare una
normativa comunitaria che definisca talune misure
necessarie alla circolazione delle banconote e delle
monete in euro in condizioni atte ad assicurarne la
protezione globale, effettiva ed omogenea da attività che
possano pregiudicarne la credibilità e prendere così le
misure adeguate affinché tutto sia predisposto in tempo
utile anteriormente al 1o gennaio 2002.
(5)
È necessario definire o riprendere, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le definizioni esistenti di
taluni concetti, quali segnatamente le attività di falsificazione dell'euro, i dati tecnici e statistici nonché le autorità nazionali competenti per le ricerche dirette a raccogliere e analizzare i dati relativi alle attività di falsificazione, compresi gli uffici centrali previsti dall'articolo 12
della convenzione di Ginevra.
(6)
Occorre assicurare che i dati tecnici e statistici relativi
alle banconote false e alle monete false in euro, e per
quanto possibile alle banconote non autorizzate, raccolti
dalle autorità nazionali competenti, siano comunicati
alla BCE consentendo alle autorità nazionali competenti
così come, in funzione delle sue competenze, alla
Commissione, di accedervi. Occorre inoltre prevedere
che l'Europol vi avrà accesso in base ad un accordo tra
quest'ultimo e la BCE.
(7)
Conformemente all'indirizzo della BCE, il Centro di
analisi della contraffazione (CAC), istituito e gestito sotto
l'egida di detta BCE (8), centralizza la classificazione e
l'analisi dei dati tecnici relativi alle banconote false.
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere della Banca centrale europea (3),
considerando quanto segue:
(1)
(2)
(3)
Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3
maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (4)
dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2002, la Banca
centrale europea (BCE) e le Banche centrali nazionali
(BCN) degli Stati membri partecipanti immettano in
circolazione banconote denominate in euro e che gli
Stati membri partecipanti emettano monete metalliche
denominate in euro. È dunque necessario adottare rapidamente un sistema di protezione dell'euro dalla falsificazione, di modo che possa essere operativo prima
dell'immissione in circolazione delle banconote e delle
monete metalliche in euro.
Il meccanismo creato dall'atto del Consiglio, del 26
luglio 1995, che stabilisce la convenzione che istituisce
un ufficio di polizia europeo (convenzione Europol) (5) e
dalla decisione del Consiglio, del 29 aprile 1999, che
estende il mandato dell'Europol alla lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento (6) è
ideato per lottare contro la falsificazione in generale.
Nella decisione quadro del 29 maggio 2000 relativa al
rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali
e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in
relazione all'introduzione dell'euro (7), il Consiglio ha
preso provvedimenti per assicurare che l'euro sia tutelato
(1) GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 264.
(2) Parere del 3 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).
(3) GU C 19 del 20.1.2001, pag. 18.
4
( ) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del
29.11.2000, pag. 2).
5
( ) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.
6
( ) GU C 149 del 28.5.1999, pag. 16 e rettifica GU C 229 del
12.8.1999, pag. 14.
(7) GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.
(8) Indirizzo della Banca centrale europea, del 26 agosto 1998, relativo
a talune disposizioni sulle banconote in euro, recante le modifiche
apportate il 26 agosto 1999 (GU L 258 del 5.10.1999, pag. 32).
4.7.2001
(8)
IT
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Il quadro tecnico per il trattamento delle monete false in
euro, approvato dal Consiglio il 28 febbraio 2000, fa
riferimento alla raccolta sistematica da parte della BCE di
informazioni tecniche relative alla contraffazione
dell'euro, l'istituzione — a livello europeo — di un
Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) per l'analisi
tecnica e la classificazione delle monete metalliche false
denominate in euro e, a livello nazionale, dei Centri
nazionali di analisi delle monete (CNAC).
(9)
L'istituzione del CTSE è prevista a titolo temporaneo
quale entità amministrativa separata ed indipendente
nell'ambito della Zecca di Parigi, sulla base di uno
scambio di lettere in data 28 febbraio e 9 giugno 2000
tra il Presidente del Consiglio e il Ministro delle finanze
francese. I compiti di tale Centro devono essere definiti
dal presente regolamento. Al momento opportuno il
Consiglio deciderà in merito al futuro status e alla sede
permanente del CTSE.
(10)
Occorre prevedere che le banconote false denominate in
euro siano trasmesse per identificazione ai centri nazionali di analisi — CNA. Le monete metalliche false
devono essere trasmesse ai CNAC.
(11)
(12)
(13)
È necessario prevedere che gli enti creditizi, nonché gli
altri istituti che gestiscono e distribuiscono al pubblico
banconote e monete a titolo professionale, compresi
quelli la cui attività consiste nel cambio di banconote e
di monete, quali i cambiavalute, siano obbligati a ritirare
dalla circolazione e trasmettere alle autorità nazionali
competenti le banconote e le monete in euro riguardo
alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false. Inoltre risulta necessario prevedere
che gli Stati membri prendano disposizioni al fine di
infliggere sanzioni che ritengono appropriate in caso di
mancata osservanza dei rispettivi obblighi da parte degli
enti summenzionati.
Occorre organizzare una cooperazione stretta e regolare
tra le autorità nazionali competenti, la Commissione e la
BCE per assicurare una protezione effettiva ed omogenea
dell'euro, in particolare per quanto concerne gli scambi
d'informazione ad eccezione dei dati a carattere personale, la cooperazione e la mutua assistenza tra le autorità comunitarie e nazionali, il sostegno scientifico e la
formazione professionale. A tal fine la Commissione,
lasciando impregiudicato il ruolo affidato alla BCE in
materia di protezione dell'euro dalla falsificazione, proseguirà regolarmente, in seno ad un Comitato consultivo
competente, le consultazioni con i principali operatori
della lotta alla falsificazione dell'euro (in particolare la
BCE, il CTSE, Europol e Interpol) per migliorare le condizioni della protezione globale dell'euro sulla base di
iniziative legislative dirette a rafforzare la prevenzione e
la lotta alla falsificazione.
Per garantire uno scambio di dati aggiornati, completi e
comparabili, occorre prevedere la centralizzazione a
livello nazionale delle informazioni strategiche ed operative, così come degli obblighi di comunicazione dei dati.
A tal fine, occorre far sì che gli Stati membri adottino le
misure necessarie per consentire agli Uffici centrali di
L 181/7
svolgere le rispettive missioni conformemente alla
convenzione di Ginevra al fine di assicurare lo scambio
d'informazioni tra tali Uffici e le unità nazionali dell'Europol.
(14)
La complementarità delle missioni dei vari partner
comunitari, con la collaborazione che l'Europol è in
grado di offrire conformemente alla summenzionata
decisione del Consiglio del 29 aprile 1999, deve consentire di riunire l'insieme degli strumenti indispensabili per
salvaguardare l'euro dalle conseguenze nefaste delle attività illecite di falsificazione. L'Europol esercita le sue
funzioni fatte salve le competenze della Comunità
europea. È compito dell'Europol e della Comunità
europea, nel rigoroso rispetto delle rispettive competenze, stabilire le forme di cooperazione che consentano
loro di esercitare le rispettive funzioni il più efficacemente possibile. Occorre, a tal fine, privilegiare l'organizzazione di una cooperazione stretta e regolare, fondata
su accordi appropriati che dovranno essere conclusi tra
l'Europol e la BCE da un lato, e tra l'Europol e la
Commissione, dall'altro, conformemente alle disposizioni pertinenti contenute nella convenzione Europol.
(15)
Occorre, per quanto riguarda l'utilizzo dell'euro nei paesi
terzi come valuta per transazioni internazionali, prevedere una cooperazione strutturata che coinvolga tutti gli
operatori competenti per i casi di falsificazione nei paesi
terzi.
(16)
Le misure di cui al presente regolamento non pregiudicano la competenza degli Stati membri nell'applicazione
del diritto penale nazionale ai fini della protezione
dell'euro dalla falsificazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
SCOPO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Scopo
1.
Scopo del presente regolamento è stabilire talune misure
necessarie per la circolazione delle banconote e monete in euro
a condizioni tali da garantirne la protezione contro le attività di
falsificazione.
2.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per
«falsificazione» s'intendono le seguenti attività:
a) tutti i fatti fraudolenti consistenti nella fabbricazione o alterazione di banconote o di monete in euro, indipendentemente dal mezzo impiegato;
b) l'immissione in circolazione fraudolenta di banconote false
o di monete false in euro;
c) il fatto fraudolento di importare, esportare, trasportare, ricevere o procurarsi banconote false o monete false in euro,
per metterle in circolazione ed essendo a conoscenza che
sono false;
L 181/8
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
IT
d) il fatto fraudolento di fabbricare, ricevere, procurarsi o
possedere
— strumenti, oggetti, programmi informatici e qualsiasi
altro procedimento destinati, per la loro stessa natura,
alla fabbricazione di banconote false o di monete false in
euro o all'alterazione delle banconote e delle monete in
euro
4.7.2001
f) «convenzione Europol», la convenzione del 26 luglio 1995
che istituisce un ufficio europeo di polizia (3).
CAPO 2
DATI TECNICI E STATISTICI
o
— ologrammi o altri elementi aventi lo scopo di proteggere
le banconote e le monete in euro dalla falsificazione.
3.
Il presente regolamento si applica fatta salva l'applicazione del diritto penale nazionale per la protezione dell'euro
contro la falsificazione.
Articolo 2
Definizioni
Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
a) «banconote false» oppure «monete false», le banconote o le
monete in euro o che hanno l'apparenza di banconote o di
monete in euro e che sono oggetto di una fabbricazione o
alterazione fraudolenta;
b) «autorità nazionali competenti», le autorità designate dagli
Stati membri al fine di:
— individuare le banconote false e le monete false,
Articolo 3
Raccolta e accesso
1.
I dati tecnici e statistici relativi alle banconote e monete
false scoperte negli Stati membri sono raccolti e classificati
dalle autorità nazionali competenti e comunicati alla Banca
centrale europea, dove sono elaborati e conservati.
2.
La Banca centrale europea raccoglie e conserva i dati
tecnici e statistici relativi alle banconote false o alle monete
false scoperte nei paesi terzi.
3.
Le autorità nazionali competenti e, in funzione delle sue
responsabilità, la Commissione hanno accesso ai dati tecnici e
statistici della Banca centrale europea. L'Europol vi ha accesso a
norma di un accordo tra l'Europol stesso e la Banca centrale
europea, conformemente alle disposizioni pertinenti della
convenzione Europol e alle disposizioni adottate sulla base di
quest'ultima.
Articolo 4
— raccogliere e analizzare i dati tecnici e statistici relativi
alle banconote false, segnatamente le banche centrali
nazionali o gli altri organismi autorizzati,
Obbligo di trasmissione delle banconote false ai fini della
loro identificazione
— raccogliere e analizzare i dati tecnici e statistici relativi
alle monete false, segnatamente le Zecche nazionali, le
banche centrali nazionali o gli altri organismi autorizzati,
1.
Gli Stati membri istituiscono o designano, d'intesa con la
Banca centrale europea, un Centro nazionale di analisi (CNA)
secondo la legislazione e le prassi nazionali.
— raccogliere i dati sulla falsificazione dell'euro e analizzarli, in particolar modo gli Uffici centrali nazionali di
cui all'articolo 12 della convenzione di Ginevra;
c) «enti creditizi», gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo capoverso, della direttiva 2000/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000,
relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo
esercizio (1);
d) «dati tecnici e statistici», i dati che consentono di identificare
banconote false o monete false (descrizione tecnica del tipo
di falso), così come i dati relativi al numero di banconote e
monete false a seconda della loro provenienza, segnatamente geografica;
e) «convenzione di Ginevra», la convenzione internazionale per
la repressione del falso nummario, firmata a Ginevra il 20
aprile 1929 (2);
(1) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva
2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).
(2) Società delle Nazioni, raccolta dei trattati N. 2623 (1931), pag. 372.
2.
Le autorità nazionali competenti permettono l'esame da
parte del CNA delle banconote sospettate di essere false e
trasmettono senza indugio, ai fini di analisi e identificazione, gli
esemplari necessari chiesti dal CNA di ogni tipo di banconota
sospettata di essere falsa, nonché i dati tecnici e statistici di cui
dispongono. Il CNA trasmette alla Banca centrale europea qualsiasi nuovo tipo di banconota sospettata di essere falsa, corrispondente ai criteri stabiliti da quest'ultima.
3.
Le disposizioni del paragrafo 2 saranno applicate in
modo tale da non impedire l'utilizzazione e la conservazione
delle banconote sospettate di essere false come elementi di
prova nell'ambito di procedimenti penali.
4.
La Banca centrale europea comunica il risultato finale
pertinente della sua analisi e della sua classificazione di qualsiasi nuovo tipo di banconota falsa alle autorità nazionali
competenti e, in funzione delle sue responsabilità, alla
Commissione. La Banca centrale europea comunica tale risultato all'Europol, conformemente all'accordo di cui all'articolo 3,
paragrafo 3.
(3) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.
4.7.2001
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
IT
Articolo 5
Obbligo di trasmissione delle monete false ai fini della
loro identificazione
L 181/9
3.
Gli Stati membri adottano, anteriormente al 1o gennaio
2002, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
per l'applicazione del presente articolo e le comunicano immediatamente alla Commissione e alla Banca centrale europea.
1.
Gli Stati membri istituiscono o designano un Centro
nazionale di analisi delle monete (CNAC) conformemente alla
legislazione e alle prassi nazionali.
CAPO 4
COOPERAZIONE E RECIPROCA ASSISTENZA
2.
Le autorità nazionali competenti permettono l'esame da
parte del CNAC delle monete sospettate di essere false e
trasmettono senza indugio, ai fini di analisi e identificazione, gli
esemplari necessari chiesti dal CNAC di ogni tipo di moneta
sospettata di essere falsa assieme ai dati tecnici e statistici di cui
dispongono. Il CNAC trasmette al Centro tecnico-scientifico
europeo (CTSE) qualsiasi nuovo tipo di moneta sospettata di
essere falsa corrispondente ai criteri stabiliti da quest'ultimo. A
tale scopo, la Banca centrale europea mette a disposizione dei
CNAC i dati tecnici e statistici relativi alle monete false in euro
di cui dispone.
3.
Le disposizioni del paragrafo 2 saranno applicate in
modo tale da non impedire l'utilizzazione e la conservazione
delle monete sospettate di essere false come elementi di prova
nell'ambito di procedimenti penali.
4.
Il CTSE analizza e classifica qualsiasi nuovo tipo di
moneta falsa in euro. A tale scopo il CTSE ha accesso ai dati
tecnici e statistici conservati presso la BCE e riguardanti le
monete false in euro. Il CTSE comunica il risultato finale pertinente di tale analisi alle autorità nazionali competenti nonché,
in funzione delle rispettive responsabilità, alla Commissione e
alla Banca centrale europea. La Banca centrale europea comunica tale risultato all'Europol, conformemente all'accordo di cui
all'articolo 3, paragrafo 3.
CAPO 3
OBBLIGHI E SANZIONI
Articolo 6
Articolo 7
Cooperazione
per
la protezione
falsificazione
dell'euro
dalla
1.
Per garantire un'efficace protezione dell'euro dalla falsificazione, gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale
europea cooperano tra di loro e con l'Europol conformemente
alla convenzione Europol e alle disposizioni adottate sulla base
della stessa. A tal fine la Commissione e la Banca centrale
europea negozieranno per concludere in tempo utile un
accordo con l'Europol.
2.
In particolare, le autorità nazionali competenti, la
Commissione e la Banca centrale europea nell'esercizio delle
loro rispettive funzioni, cooperano attraverso:
— lo scambio di informazioni sulla prevenzione della falsificazione e la lotta contro l'immissione in circolazione di
banconote e monete false,
— l'informazione regolare sull'impatto della falsificazione ai
fini dell'analisi strategica,
— l'assistenza reciproca nell'ambito della prevenzione della
falsificazione e della lotta contro l'immissione in circolazione di banconote e monete false, che comprende segnatamente il supporto scientifico e la formazione con l'apporto
logistico degli Stati membri.
3.
Nel quadro dell'assistenza reciproca, gli uffici centrali
nazionali di cui all'articolo 12 della convenzione di Ginevra e la
Banca centrale europea e, se necessario, la Commissione,
nell'ambito delle rispettive competenze e fatti salvi i compiti
dell'Europol, prevedono un sistema di messaggistica concernente i dati tecnici (allarme rapido).
Obblighi degli enti creditizi
1.
Gli enti creditizi, nonché gli altri istituti che gestiscono e
distribuiscono al pubblico banconote e monete a titolo professionale, compresi quelli la cui attività consiste nel cambio di
banconote o di monete di valute nazionali diverse, ad esempio
i cambiavalute, hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione
tutte le banconote e le monete in euro che hanno ricevuto e
riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di
ritenere che siano false e le trasmettono senza indugio alle
autorità nazionali competenti.
2.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli enti di cui al paragrafo 1 che non adempiono gli
obblighi previsti a detto paragrafo siano passibili di sanzioni di
carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.
Articolo 8
Centralizzazione delle informazioni a livello nazionale
1.
Gli Stati membri assicurano che le informazioni raccolte
a livello nazionale in relazione a casi di falsificazione siano
comunicate, a partire dalla prima constatazione, all'Ufficio
centrale nazionale per essere trasmesse all'Europol tramite
l'unità nazionale dell'Europol.
2.
Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per
garantire lo scambio di informazioni tra l'Ufficio centrale
nazionale e l'unità nazionale dell'Europol.
L 181/10
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
IT
4.7.2001
Articolo 9
Articolo 11
Relazioni esterne
Banconote non autorizzate
1.
La Commissione e gli Stati membri cooperano con i paesi
terzi e le organizzazioni internazionali in stretta concertazione
con la Banca centrale europea. La cooperazione comprende,
conformemente alle disposizioni degli accordi di cooperazione,
di associazione e di preadesione relative alla prevenzione delle
attività illecite, l'assistenza necessaria per prevenire e lottare
contro la falsificazione dell'euro.
Per quanto possibile, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 7, 8
e 9 si applicano alle banconote in euro fabbricate usando
attrezzature o materiali legali, ma in violazione delle disposizioni in virtù delle quali le autorità competenti possono emettere moneta, ovvero immesse in circolazione in violazione delle
condizioni alle quali le autorità competenti possono immettere
in circolazione moneta e senza l'accordo di tali autorità.
2.
Il Consiglio provvede ad includere negli accordi di cooperazione, di associazione e di preadesione tra la Comunità
europea e i paesi terzi disposizioni che consentono l'attuazione
dell'articolo 3, paragrafo 2.
Applicabilità
CAPO 5
Gli articoli da 1 a 11 producono i loro effetti negli Stati
membri che hanno adottato l'euro quale moneta unica.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10
Autorità nazionali competenti
1.
Gli Stati membri comunicano alla Banca centrale europea
e alla Commissione l'elenco delle autorità nazionali competenti
di cui all'articolo 2, lettera b).
2.
Questi elenchi vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Articolo 12
Articolo 13
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2002. Esso è
tuttavia applicabile fin dalla pubblicazione alle banconote ed
alle monete che non sono ancora state emesse, ma che sono
destinate ad esserlo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
tutti gli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. ROSENGREN