capitolato idraulico

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capitolato idraulico
COMUNE DI LIVRAGA
Provincia di Lodi
Capitolato speciale d’appalto
Lavori di manutenzione ordinaria e periodica degli impianti idraulici installati presso gli immobili
comunali e degli impianti termoidraulici installati presso gli alloggi comunali ERP per la durata di
tre anni (2016, 2017 e 2018)
Art. 1 – Oggetto
I lavori oggetto del presente capitolato consistono nello svolgimento ed esecuzione di manutenzione ordinaria e periodica degli
impianti idraulici installati presso gli immobili di proprietà comunale:
Edifici scolastici;
Edificio polifunzionale;
Palazzo Municipale;
Cimitero Comunale;
Magazzino Comunale;
Centro Raccolta Rifiuti;
Impianti idraulici ubicati all’interno di parchi pubblici e vie cittadine;
I lavori di manutenzione ordinaria e periodica degli impianti termoidraulici installati presso gli alloggi comunali ERP dovranno essere
eseguiti presso i seguenti immobili:
- Via XXV Aprile n. 38;
- Via Garibaldi n. 1;
- Via dante n. 39;
- Via Risorgimento n. 29
Art. 2 – Modalità di svolgimento dei Lavori
I lavori verranno svolti dalla Ditta aggiudicataria a perfetta regola d’arte secondo le normative vigenti in materia di sicurezza e le
modalità e nel pieno rispetto delle condizioni dedotte dal presente capitolato.
La Ditta aggiudicataria nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali si obbliga ad osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di
sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore
successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il
corrispettivo indicato nel contratto, ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti
dell’Amministrazione Contraente, assumendosene ogni relativa alea.
Art. 3 – Corrispettivi
Il Comune corrisponderà alla Ditta un importo annuo massimo pari a Euro 7.000,00 oltre IVA (21.000,00 complessivi per il periodo di
appalto oltre I.V.A.), per le operazioni meglio descritte nel presente capitolato.
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle
proprie stime. Essi sono variabili in funzione delle prestazioni effettivamente rese. Il fornitore non potrà vantare diritto ad altri
compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall’art.
115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
Ciascuna fattura dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Comunale nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nel
contratto. L’Amministrazione Comunale, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d’ufficio il Documento unico di
regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Art. 4 – Tracciabilità
L’appaltatore è tenuto ad assolvere gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 163/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari relativo all’appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della Legge
136/2010, causa di risoluzione del contratto.
Art. 5 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e
regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica,
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assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni
derivanti dalla convenzione le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i..
La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri occupati nelle attività contrattuali collettivi ed
integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché
le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 86, comma 3 bis del
D.Lgs. 163/2006.
Gli obblighi relativi ai contratti nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui questi non
aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Per il perfetto adempimento dei servizi di cui al presente atto la Ditta si impegna ad utilizzare attrezzature e regolarmente omologati
ed autorizzati secondo le normative vigenti.
Oltre all’osservanza di tutte le norme contenute nel presente capitolato, la Ditta avrà l’obbligo di osservare e di far osservare dai propri
dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o quelli che potessero essere emanati durante il corso
del contratto, sia nazionale che regionali, comprese le norme regolamentari e le ordinanza municipali, specialmente quelle riguardanti
l’igiene e comunque attinenti al servizio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare valgono le disposizioni legislative che regolano la materia.
Art. 6 – Obblighi del Comune
Al fine di consentire l’adempimento da parte della Ditta degli obblighi assunti con il presente atto, il Comune si obbliga a favorirne
l’attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche tecnico/amministrative di propria competenza inerenti alla gestione dei
lavori di che trattasi. In particolare il Comune si impegna a:
− assicurare completa e tempestiva collaborazione da parte dei propri tecnici;
− consentire in ogni momento l’accesso, per motivi di servizio, ai mezzi aziendali all’interno delle eventuali zone a circolazione
limitata, rilasciando una autorizzazione generale per il parco automezzi.
Al Comune viene riservata ogni più ampia funzione di controllo sui servizi di cui viene affidata la gestione che potrà espletare
disponendo in qualsiasi momento ispezioni sui mezzi e sul servizio. Eventuali rilievi saranno notificati a mezzo di lettera raccomandata,
con invito a provvedere entro congruo termine di tempo.
Art. 7 – Danni – Responsabilità civile – Polizza Assicurativa
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto
dell’Amministrazione contraente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. A fronte di ciò il Fornitore dovrà stipulare una
polizza assicurativa, a beneficio dell’Amministrazione contraente, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo
Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla convenzione. In particolare, detta polizza dovrà tenere indenne
l’Amministrazione contraente, nonché i terzi per qualsiasi danno il fornitore possa arrecare all’Amministrazione Comunale, nonché ai
terzi, nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla convenzione.
Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro. La polizza dovrà prevedere la rinunzia
dell’assicuratore nei confronti dell’Amministrazione contraente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del
rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..
Resta inteso che l’esistenza e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione
essenziale per l’Amministrazione contraente e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la
copertura assicurativa di cui si tratta il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di
penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Resta ferma l’intera responsabilità del fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per i danni eccedenti i massimali
assicurati.
Art. 8 – Penali
In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicatrice, oltre all’obbligo di ovviare in un termine stabilito
all’infrazioni contestate, sarà passibile di multa. L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione scritta
dell’inadempienza alla quale Ditta aggiudicatrice avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di notifica
della contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione contraente nel termine indicato o, pur
pervenute per tempo, non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al fornitore le penali
stabilite nel convenzione a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al fornitore a
qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione. L’Amministrazione contraente
potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; il
fornitore è consapevole che in ogni caso, l’applicazione delle penali previste nella convenzione non preclude il diritto
dall’Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali
sotto indicate non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che
ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Alla terza contestazione per inottemperanza alle disposizioni contrattuali, le sanzioni vengono applicate in misura doppia, salvo la
possibilità di revoca dell’appalto ai sensi del successivo art. 12.
Art. 9 – Esecuzione d’ufficio
Verificandosi deficienze od abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali assunti ed ove la Ditta aggiudicataria
regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti nel termine stabilito, il Comune avrà la facoltà di ordinare e far
eseguire d’Ufficio i lavori necessari per il regolare andamento dei servizi, con rimborso da parte della ditta aggiudicataria
dei relativi costi effettivamente sostenuti e documentabili e fermo restando il ricalcolo del corrispettivo per i servizi non
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effettuati. Gli oneri sostenuti per l’esecuzione d’Ufficio verranno ritenuti sul primo rateo di canone successivo alla definizione
dell’ammontare degli stessi da parte del Comune.
Art. 10 – Recesso
L’Amministrazione per quanto di proprio interesse, ha diritto di recesso nei casi di:
a)
giusta causa;
b)
reiterati inadempimenti del fornitore (anche se non gravi).
Si conviene che per giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si intende:
a) qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in
materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la compensazione amichevole, la
ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, o nel caso in cui venga designato un liquidatore,
curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della
gestione degli affari del fornitore,
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la convenzione.
In caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbia incidenza sull’esecuzione della prestazione dei servizi, l’Amministrazione
potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da
comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a.r.. In tali casi, il fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione
dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente e a regola d’arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore
eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto
previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
L’Amministrazione contrante potrà recedere per qualsiasi motivo da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla convenzione,
in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni
solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, delle
prestazioni rese e del mancato guadagno.
In ogni caso di recesso il fornitore si impegna a porre ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della
fornitura in favore dell’Amministrazione.
Art. 11 – Divieto di cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo il contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di
inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 12 – Controversie
Eventuali controversie saranno devolute alla competenza del giudice ordinario.
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