Visualizza ordinanza - Comune di Boschi Sant`Anna
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COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA Provincia di Verona Telefono 0442 99133 Telefax 0442 99268 Via Piazza Sant’Anna n°31 P.I. 00686570235 Ordinanza n° 18 del 28/12/2009 Protocollo n° 6212 Boschi Sant’Anna, lì 28/12/2009 ORDINANZA RELATIVA AL TESTO UNICO AMBIENTALE – D.Lgs. 152/2006 NORME IN MATERIA DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA IL SINDACO RICHIAMATA la propria Ordinanza n°17 del 23/11/2009, con la quale si disponevano varie misure ed azioni per il contenimento dei fattori inquinanti dell’atmosfera; AVUTO PRESENTE che l’Amministrazione Provinciale di Verona, Settore Ambiente, U.O. Tutela e Valorizzazione Ambientale, con nota prot. n°134698 del 24/12/2009, diffidava questo Ente alla completa adozione di tutte le misure emergenziali indicate nell’allegato al verbale della seduta del 22/09/2009 del Tavolo Tecnico Zonale, in quanto con la richiamata Ordinanza n°17/2009 non era stato previsto: il divieto, in ambito agricolo e di cantiere edile, di sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia; il divieto, su tutto il territorio, della combustione all’aperto, ad eccezione di: a) distruzione di materiale infetto tramite il fuoco relativamente alla lotta obbligata contro la Processionaria del Pino e contro il Cancro colorato del Platano; b) fatto salvo il rispetto delle modalità e le precauzioni stabilite dalla normativa vigente, attuazione di pratiche agricole soggette ad obbligo di combustione per disposizione normativa con finalità antiparassitaria; c) fatto salvo il rispetto delle modalità e le precauzioni stabilite dalla normativa vigente, esperimento di prove pratiche condotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; d) fatto salvo il rispetto delle modalità e le precauzioni stabilite dalla normativa vigente, preparazione dei cibi in contesto domestico o di sagra/festa all’aperto; e) fatto salvo il rispetto delle modalità e le precauzioni stabilite dalla normativa vigente, accensione di falò in occasione di feste tradizionali; f) espressa deroga concessa a seguito di decisione della Giunta Comunale; RITENUTO pertanto necessario integrare le disposizioni della suddetta ordinanza; VISTO l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3, ORDINA 1) il divieto, in ambito agricolo e di cantiere edile, di sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia; 2) il divieto, su tutto il territorio, della combustione all’aperto, ad eccezione di: a) distruzione di materiale infetto tramite il fuoco relativamente alla lotta obbligata contro la Processionaria del Pino e contro il Cancro colorato del Platano; b) fatto salvo il rispetto delle modalità e le precauzioni stabilite dalla normativa vigente, attuazione di pratiche agricole soggette ad obbligo di combustione per disposizione normativa con finalità antiparassitaria; c) fatto salvo il rispetto delle modalità e le precauzioni stabilite dalla normativa vigente, esperimento di prove pratiche condotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; d) fatto salvo il rispetto delle modalità e le precauzioni stabilite dalla normativa vigente, preparazione dei cibi in contesto domestico o di sagra/festa all’aperto; e) fatto salvo il rispetto delle modalità e le precauzioni stabilite dalla normativa vigente, accensione di falò in occasione di feste tradizionali; f) espressa deroga concessa a seguito di decisione della Giunta Comunale; Sanzioni previste. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalle vigenti leggi. Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all’Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa. Disposizioni finali Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio. Il Comando della Polizia Locale convenzionato provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l’efficacia. IL SINDACO Vincenzino Passarin