Formazione Perfezionamento professionale per dentisti in

Transcript

Formazione Perfezionamento professionale per dentisti in
Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
Société Suisse d’Odonto-stomatologie
Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia
Swiss Dental Association
Dicembre 2004
Formazione
Perfezionamento professionale
Aggiornamento professionale
per dentisti in Svizzera
Una guida per
• l'ottenimento di diplomi di formazione e di titoli di perfezionamento professionale
• l'aggiornamento professionale richiesto
• i l riconoscimento di diplomi di formazione conseguiti all’estero e di titoli esteri di perfezionamento professionale
• l'abilitazione alla professione di dentista per quanto riguarda polizia sanitaria, diritto delle assicurazioni sociali e diritto degli stranieri
I l 1° giugno 2002 e entrato in vigore l'accordo sulla libera circolazione delle persone come
parte integrante degli accordi bilaterali con l'UE. Contemporaneamente, la Confederazione
dà, con la Legge federale sulla libera circolazione del personale medico (LCPM) e la relativa
Ordinanza, una nuova base legale alla formazione, al perfezionamento e all'aggiornamento
professionale dei medici dentisti. Nuovo è in particolare i l fatto che la Confederazione esercita
la supervisione anche nel settore del perfezionamento odontoiatrico e che la Società Svizzera di
Odontologia e Stomatologia SSO attua, in qualità di associazione professionale a livello svizzero, i programmi di perfezionamento odontoiatrico nell'ambito dei programmi per i l perfezionamento accreditati. Nonostante i l disciplinamento federale in tema di formazione, perfezionamento e aggiornamento odontoiatrico, i requisiti per l'abilitazione alla professione di dentista
sono tuttora caratterizzati da un forte connotato federalistico. La presente guida vuole essere
un aiuto per tutti gli interessati affinché possano orientarsi all'interno delle condizioni quadro
previste dalle leggi e dalle competenti istituzioni.
Dr. Ulrich Rohrbach, Presidente SSO
Prof. Dr. Th. Zeltner, Direttore UFSP
1. La formazione – Studio e diploma in odontoiatria (Allegato 1)
1.1. Gli studi di medicina dentaria durano cinque anni e si concludono con i l rilascio del diploma di dentista. I l diploma La autorizza ad esercitare autonomamente l'attività di dentista su tutto
i l territorio della Confederazione Svizzera.
Se desidera iniziare o proseguire uno studio di odontoiatria in Svizzera, si rivolga ai decanati
delle facoltà di medicina o alla Direzione di uno dei quattro centri di medicina dentaria.
1.2. I diplomi di dentista indicati nella direttiva UE 78/686/CEE del 25 luglio 1978 sono equiparati al diploma federale di dentista. Deve tuttavia fare ancora riconoscere formalmente un tale
diploma di dentista dalla Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche. La
preghiamo di tenere conto che potrà presentare la Sua domanda alla Giunta direttiva al più
presto a partire dal 1° gennaio 2002. La informeremo i l più sollecitamente possibile in merito
alle modalità di dettaglio tramite la nostra homepage (www.sso.ch).
Anche se non è in possesso di alcun diploma di dentista conformemente a quanto previsto
dalla direttiva UE 78/686/CEE, può eventualmente ottenere i l diploma federale di dentista dopo avere acquisito la cittadinanza svizzera. Indirizzi una domanda in tal senso alla Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche, sarà Lei a stabilire individualmente le condizioni.
FAQ N. 1, FAQ N. 6, FAQ N. 7 e FAQ N. 8
Se desidera ottenere i l riconoscimento degli esami intermedi sostenuti all‘estero o di un diploma estero di dentista, si rivolga alla Giunta direttiva degli esami federali per le professioni
mediche.
2. Perfezionamento e acquisizione di titoli di perfezionamento (Allegato 2)
2.1. Dopo avere ottenuto un diploma di dentista riconosciuto dalla Confederazione o dalla
Giunta direttiva, ha inizio la fase di perfezionamento professionale con l'obiettivo di acquisire un
titolo federale di perfezionamento indicato nell'Ordinanza concernente la L C P M oppure di
creare le condizioni per l'ammissione al trattamento di pazienti delle Casse Malati. I l perfezionamento viene disciplinato dalla SSO su mandato della Confederazione, organizzato ed effettuato in collaborazione con i centri di medicina dentaria. Per ogni titolo di perfezionamento
esiste un programma dettagliato che definisce la durata e i requisiti per i l suo ottenimento. La
durata del perfezionamento è di 3-4 anni, a seconda del titolo di perfezionamento.
Se desidera entrare in possesso di un titolo federale di perfezionamento o di un altro titolo di
perfezionamento, o se ha delle domande da porre in tema di perfezionamento medicodentistico, si rivolga alla SSO.
2.2. Il titolo di perfezionamento di ortodontista indicato negli accordi bilaterali è equiparato al
corrispondente titolo federale. Competente per i l riconoscimento del vostro titolo di perfezionamento è il Comitato di perfezionamento. Alla Sua domanda di riconoscimento deve allegare
una conferma della competente autorità dello Stato che ha rilasciato i l titolo, attestante che i l
vostro titolo è conforme a quello riportato nella direttiva UE. Nella misura in cui i l titolo di perfezionamento in chirurgia odontostomatologica sia riconosciuto in Svizzera, questo titolo può
essere eventualmente riconosciuto in Svizzera se la conferma della competente autorità dello
Stato che ha rilasciato i l titolo attesta anche che i l Suo titolo è conforme a quanto previsto
dalla direttiva UE. Deve inoltre poter dimostrare di padroneggiare una delle lingue nazionali
svizzere (tedesco, francese, italiano, retoromancio).
Tenga per favore presente che anche in questo caso potrà presentare la Sua domanda al
Comitato di perfezionamento al più presto a partire dal 1° gennaio 2002. La informeremo i l più
sollecitamente possibile sulle modalità di dettaglio che troverete sul sito Web della SSO. ~ FAQ N. 1, FAQ N. 2, FAQ N. 4, FAQ N. 5, FAQ N. 10 e FAQ N. 11
Se desidera far riconoscere un titolo estero di perfezionamento, incluso negli accordi bilaterali
UE/Svizzera o nella relativa Ordinanza svizzera, si rivolga al Comitato di perfezionamento.
Non possono essere riconosciuti altri titoli esteri di perfezionamento. Per contro, si può tenere
conto dei periodi di perfezionamento effettuati all'estero per l'ottenimento di un corrispondente titolo federale di perfezionamento (v. cfr. 2.3.).
2.3. Periodi di perfezionamento assolti all'estero sono interamente o parzialmente riconosciuti ai
fini dell'ottenimento di un titolo federale di perfezionamento nella misura in cui soddisfino le disposizioni dell'Ordinanza concernente la L C P M e il Regolamento per i l perfezionamento della
SSO. In qualità di titolare di un diploma federale di dentista, indirizzi le rispettive domande alla
SSO. Per i richiedenti con diploma estero di dentista è i l Comitato di perfezionamento a decidere in merito al riconoscimento dei periodi di perfezionamento trascorsi all'estero. Se la SSO
constata, all'atto dell'evasione di una richiesta di titolo (v. cfr. 2.1.), che un richiedente diplomato
all'estero fa domanda per i l riconoscimento dei periodi di perfezionamento effettuati all'estero,
sarà la SSO a inoltrare la richiesta al Comitato di perfezionamento.
FAQ N. 12
•
•
Se, in qualità di titolare di un diploma federale di dentista, desidera far riconoscere dei
periodi di perfezionamento effettuati all'estero per l'ottenimento di un titolo federale di perfezionamento, si rivolga alla SSO.
Se, in qualità di titolare di un diploma estero di dentista, desidera far riconoscere dei periodi di perfezionamento effettuati all'estero per l'ottenimento di un titolo federale di perfezionamento, si rivolga al Comitato di perfezionamento. Questa richiesta è superflua se ha
già presentato alla SSO una domanda per l'ottenimento di un titolo federale (v. cfr. 2.1). In
questo caso, la SSO inoltrerà direttamente al Comitato di perfezionamento la Sua documentazione sui periodi di perfezionamento effettuati all'estero.
3. L'aggiornamento – il controllo dell'aggiornamento da parte della SSO
Ogni titolare di un diploma di dentista è obbligato ad un aggiornamento permanente. In
conformità a quanto previsto dalle Direttive per l'aggiornamento della SSO, l'obbligo di aggiornamento prevede mediamente 80 ore all'anno, di cui 30 sono in ogni caso accreditate come
studio autodidattico. Le restanti 50 ore vanno effettuate sotto forma di parti di programma
scientifici e/o aventi particolare rilevanza ai fini della prassi, tenuti nel corso di manifestazioni
(congressi, corsi, lezioni, seminari ecc.). L'aggiornamento effettuato deve essere in diretta
correlazione con l'esercizio della professione. Ogni anno, su mandato dei partner sociali, i l
10% di tutti i titolari di studi odontoiatrici sono invitati dalla SSO a presentare le prove del loro
avvenuto aggiornamento.
4. Abilitazione all'esercizio della professione di dentista (Allegato 3)
4.1. Dell'abilitazione all'esercizio della professione e della sorveglianza professionale sono
responsabili i Cantoni.
4.2. I Cantoni autorizzano l'attività indipendente solo per i titolari di un diploma federale di
dentista o di un diploma estero di dentista riconosciuto dalla Giunta direttiva.
I medici dentisti che svolgono in Svizzera solo a titolo provvisorio (al massimo 3 mesi) un'attività autonoma (i cosiddetti „prestatori di servizi“), devono prima ottenere i l riconoscimento del
loro diploma estero di dentista da parte della Giunta direttiva. Per l'abilitazione all'esercizio
della professione si rivolga alle competenti autorità cantonali.
Se, dopo l'acquisizione di un diploma federale di dentista o dopo i l riconoscimento del Suo
diploma estero di dentista da parte della Giunta direttiva, desidera aprire uno studio in Svizzera o esercitare provvisoriamente in modo autonomo la professione, si rivolga alle competenti autorità cantonali.
4.3. Per l'abilitazione all'esercizio di una attività in forma non indipendente non esiste alcuna
disposizione di diritto federale. Le autorità cantonali forniscono informazioni sulle condizioni
per esercitare l'attività di assistente in uno studio privato o in un'istituzione medico-dentaria.
5. L'abilitazione per l'assicurazione sociale
5.1. Non appena dispone di un diploma federale di dentista o di un diploma estero riconosciuto, nonché di un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione, può richiedere,
senza altre condizioni, l'abilitazione all'esercizio dell'attività a carico delle assicurazioni sociali.
A questo proposito deve aderire all'accordo tariffario stipulato con i partner sociali.
Per l'abilitazione riguardante l'assicurazione malattia necessita di un numero di concordato. I l
presupposto per la concessione di questa abilitazione è, oltre alla disponibilità di un diploma
federale o estero riconosciuto di dentista e di un'autorizzazione cantonale all'esercizio della
professione, la presentazione di un attestato comprovante di avere trascorso un periodo minimo di 2 anni di perfezionamento in uno studio privato e/o in un'istituzione medicodentaria.
Per l'abilitazione riguardante l'assicurazione malattia e/o l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e l'assicurazione invalidità, si rivolga alla SSO.
5.2. Se desidera utilizzare nel Suo studio medico un impianto a raggi X, deve poter dimostrare di
possedere la perizia disciplinata nella legislazione sulla radioprotezione e ottenere un'autorizzazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP. Acquisirà la necessaria perizia nell'ambito di un corso di 2 giorni sulla radioprotezione. Le date dei corsi sono pubblicate regolarmente sulla Rivista mensile di medicina dentaria.
6. L'autorizzazione in base al diritto degli stranieri (Allegato 4)
6.1. È vero che i diplomi di dentista e i titoli di perfezionamento indicati nella direttiva UE sono
immediatamente riconosciuti con l'entrata in vigore degli accordi bilaterali (e dopo la convalidazione di cui alle cfr. 1 e 2 da parte della Giunta direttiva degli esami federali per le professioni
mediche, risp. del Comitato di perfezionamento). Ciò nonostante, tutti gli stranieri devono disporre, come finora, di un permesso di soggiorno valido per l'avvio, risp. la continuazione, di
un'attività professionale.
I n questo contesto, gli stranieri già residenti in Svizzera sono trattati diversamente rispetto a
quelli che desiderano entrare in Svizzera.
6.2. Se al momento in cui entreranno in vigore gli accordi bilaterali lavora già in Svizzera e ha
stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato o per una durata di almeno un anno,
alla scadenza del permesso annuo di soggiorno Le sarà rilasciato un permesso di soggiorno
CE della durata di cinque anni. Un contratto di lavoro per un periodo di tempo inferiore ad un
anno (permesso di soggiorno breve) dà diritto al rinnovo del permesso. I l diritto a convertire un
permesso di soggiorno breve in un permesso di soggiorno CE è valido per le persone che
soggiornano da almeno 30 mesi in Svizzera.
Gli stranieri che già risiedono in Svizzera beneficiano così direttamente del principio di parità di
trattamento con i cittadini svizzeri. Le disposizioni transitorie (precedenza ai cittadini svizzeri,
contingentamento) non trovano applicazione.
6.3. Se invece desidera intraprendere, dopo l'entrata in vigore degli accordi bilaterali, una
nuova attività in Svizzera, durante i l periodo di transizione è soggetto ancora alle precedenti
limitazioni dettate dal mercato del lavoro. In questo caso, prima dell'inizio della Sua attività
deve richiedere entro 8 giorni dal Suo arrivo un permesso di soggiorno alle autorità cantonali
della polizia degli stranieri e un permesso di lavoro alle autorità cantonali preposte al mercato
del lavoro.
Le autorità possono rifiutare la Sua domanda se per i l posto cercato vi è a disposizione uno
svizzero oppure se i cosiddetti contingenti per stranieri sono già esauriti. Nel primo caso si
parla di priorità ai cittadini svizzeri; le autorità svizzere possono far valere questa clausola ancora per due anni dopo l'entrata in vigore degli accordi bilaterali. Questa priorità ai cittadini svizzeri vale tra l'altro anche nei confronti delle persone che desiderano avviare un'attività lavorativa indipendente (in particolare quindi l'apertura di uno studio). La citata regolamentazione dei
contingenti, la determinazione cioè da parte delle autorità di un numero massimo di permessi di
lavoro per cantone, rimane ancora in vigore per 5 anni dopo l'entrata in vigore degli accordi bilaterali.
FAQ N. 5, FAQ N. 6 e FAQ N. 7
7. Sintesi delle competenze
COSA
CHI
Iniziare, risp. continuare, gli studi di odontoiatria in Svizzera
Riconoscimento, risp. valutazione, di esami intermedi sostenuti all‘estero
e di diplomi esteri di dentista
Facoltà (Allegato 1)
Acquisizione di un titolo federale di perfezionamento
Riconoscimento di un titolo di
perfezionamento in conformità a
quanto previsto dalla direttiva UE
Riconoscimento di periodi di forma- zione seguiti per l‘ottenimento di un
titolo federale di perfezionamento
(vale solo per i titolari di un diploma
estero di dentista).
SSO (Allegato 2)
Rilascio del permesso di esercizio della professione per l'attività indipendente di dentista
Autorizzazione, risp. obbligo di noti- fica, per i prestatori di servizi (dentisti stranieri con attività indipendente in Svizzera per meno di 3 mesi all'anno)
Rilascio di informazioni per dentisti con diploma estero che desiderano
intraprendere un'attività non indipendente
Cantone (Allegato 3)
SSO (Allegato 2)
•
Rilascio dei numeri di concordato- per l'ammissione generale all'attività
a carico delle Casse Malati
Ammissione all'assicurazione obbli- gatoria contro gli infortuni e all'assicurazione invalidità (Adesione all'accordo tariffario)
7.5. •
Rilascio di un permesso per l'utilizzo di un impianto a raggi X
Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP) (Allegato 1)
7.6. •
Rilascio del permesso di soggiorno per stranieri
Autorità cantonali della polizia degli
stranieri (Allegato 4)
7.1. •
•
7.2. •
•
•
7.3. •
•
•
7.4. •
Giunta direttiva GD (Allegato 1)
SSO (Allegato 2)
Comitato di
(Allegato 2)
perfezionamento CPP
Cantone (Allegato 3)
Cantone (Allegato 3)
SSO (Allegato 2)
8. Frequently Asked Questions (FAQ)
(1) Tutti parlano di libera circolazione delle persone. Quando entrerà in vigore e a chi posso
presentare la mia documentazione per i l riconoscimento del mio titolo estero?
La data dell' 1.1.2001 originariamente prevista è ormai inattuabile a causa del lungo iter procedurale per la ratifica degli accordi bilaterali dei singoli paesi UE. Ora si pensa possa essere
rispettata la data dell' 1.1.2002, anche se non possono essere date delle precise garanzie in questo senso. Fino alla definitiva entrata in vigore non può essere riconosciuto alcun titolo estero.
Anche le esatte sequenze procedurali non sono ancora stabilite. La preghiamo di controllare
quanto di volta in volta è pubblicato sul sito Web della SSO (www.sso.ch) e nella Rivista
mensile di medicina dentaria.
(2) Sono un medico svedese specialista in odontoiatria pediatrica (pedodonzia). Quando
entreranno in vigore g l i accordi bilaterali, questo titolo verrà riconosciuto?
Nella direttiva UE 78/686/CEE non viene indicato i l dentista specialista in odontoiatria pediatrica (pedodonzia). La Svizzera non è perciò tenuta a riconoscere diplomi di questo tipo. Nell'Ordinanza relativa alla L C P M è espressamente previsto che i titoli esteri di perfezionamento non riconosciuti non possono essere né menzionati né utilizzati in alcun modo.
(3) Sono un cittadino americano con un diploma americano di dentista (DDS). 3 anni fa ho
completato a Nijmegen (Paesi Bassi) la mia formazione in ortodonzia con un M.S. e da allora
lavoro come assistente presso la locale Università. Dopo l'entrata in vigore degli accordi bilaterali, posso aprire in Svizzera uno studio specialistico di ortodonzia?
Per l'apertura di uno studio ciò che conta è l'equivalenza dei diplomi di dentista e non i l titolo di
perfezionamento. Poiché in questo ambito non esistono accordi tra la Svizzera e gli USA, i l suo
diploma non può essere riconosciuto dalla Giunta direttiva. Per potere aprire uno studio in Svizzera lei deve ottenere la cittadinanza svizzera e ricuperare i l diploma svizzero di dentista (particolare esame specialistico o esame finale integrale).
(4) Posso, senza tesi di laurea e senza un titolo di dottore ottenere un titolo federale di dentista?
Con i l passaggio dal titolo SSO al titolo federale di dentista specialista, i l titolo di dottore non
costituisce più un presupposto generale per l'acquisizione di un titolo di dentista specialista.
Naturalmente, anche la menzione è poi limitata alla qualifica di medicina dentaria specialistica: per esempio, signor Rossi, specialista in ortodonzia. Tenga presente che per tutti i titoli di
dentista specialista continuerà ad essere richiesta la prova di una o più pubblicazioni scientifiche (e una tesi di laurea già disponibile viene considerata alla stregua di una pubblicazione!).
(5) Attualmente lavoro in Germania. Con i l mio diploma tedesco posso aprire nel 2001 uno
studio in Svizzera e disporre del mio titolo di medico specialista in ortodonzia riconosciuto
dalla direttiva UE?
I diplomi esteri di dentista devono essere riconosciuti dalla Giunta direttiva e i titoli esteri di
perfezionamento dal Comitato di perfezionamento - una commissione federale prevista dalla
LCPM. Con questo riconoscimento si può richiedere, nel Cantone desiderato, un'autorizzazione all'esercizio della professione e un permesso di soggiorno. Sulla base delle disposizioni
transitorie dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, i Cantoni possono rifiutare i l permesso di soggiorno (non i l permesso all'esercizio della professione!). I n linea di massima, l'accordo sulla libera circolazione prevede in effetti un diritto giuridico al rilascio dell'autorizzazione. Per un periodo transitorio di 2 anni continuano però a rimanere in vigore la priorità ai cittadini svizzeri e i l controllo dei trattamenti normativi nel mondo del lavoro. I l diritto viene relativizzato da queste limitazioni del mercato del lavoro. È perciò possibile che diversi Cantoni
continuino a rifiutare, durante questo periodo transitorio di due anni, anche le autorizzazioni
all'esercizio di un'attività lucrativa indipendente, adducendo motivi connessi alla situazione del
mercato del lavoro.
(6) Da 5 anni lavoro in Svizzera come assistente in una clinica di medicina dentaria scolastica
e sono titolare di un diploma svedese di dentista. Dopo l'entrata in vigore degli accordi bilaterali posso aprire uno studio?
Le cittadine e i cittadini della UE che al momento dell'entrata in vigore degli accordi bilaterali
lavorano già da più anni in Svizzera e che sono in possesso delle necessarie qualifiche professionali, hanno i l diritto, a partire dalla data d'entrata in vigore degli accordi, di aprire un proprio studio. Essi beneficiano di un trattamento parificato a quello dei cittadini svizzeri, senza
limitazioni, e sono equiparati ai medici dentisti svizzeri. I l riconoscimento del diploma di dentista
va richiesto alla Giunta direttiva.
(7) Ero un cittadino iraniano con un diploma dell'Università di Teheran e da 10 anni lavoro
come assistente in uno studio privato nella Svizzera orientale. Tre anni fa ho ottenuto la cittadinanza svizzera. Posso beneficiare dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e
aprire, ad esempio, uno studio?
I l presupposto per potere aprire uno studio è i l diploma federale di dentista o un diploma di
dentista riconosciuto da uno degli Stati della UE. Poiché non esistono accordi tra l'Iran e la
Svizzera per i l reciproco riconoscimento dei diplomi, i l suo diploma non può essere riconosciuto come equiparato. Indipendentemente dagli accordi bilaterali lei ha però la possibilità di
portare a termine, dopo un corso di studi di almeno un anno presso uno dei quattro centri di
medicina dentaria, i l particolare esame specialistico per potere ottenere un diploma federale.
Competente per i necessari permessi è la Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche.
(8) Sono svizzero con un diploma inglese di dentista, ho lavorato in Svizzera per 3 anni come
assistente presso un centro di medicina dentaria e attualmente lavoro a Londra. Posso aprire
uno studio in Svizzera e curare pazienti delle assicurazioni sociali e delle Casse Malati?
Come svizzero con un diploma di dentista riconosciuto dalla direttiva UE lei ha gli stessi diritti
di un dentista con diploma federale. Per richiedere un'autorizzazione all'apertura di uno studio è
tuttavia necessario che i l diploma estero sia riconosciuto dalla Giunta direttiva. Per potere
curare i pazienti a carico delle assicurazioni sociali lei deve aderire all'accordo tariffario e può,
grazie al suo periodo di perfezionamento di più di 2 anni, richiedere anche un numero di
concordato dell'assicurazione malattia.
(9) Ho uno studio di dentista a La Chaux-de-Fonds e desidererei aprire una succursale in
Francia. È possibile?
Se non superano una determinata dimensione, le succursali rientrano nelle disposizioni facilitate dello scambio di servizi. L'art. 9 della direttiva UE 78/686/CEE si propone di abolire tutti gli
inammissibili ostacoli amministrativi affinché i l libero mercato possa svilupparsi nel mi- glior
modo possibile. Devono naturalmente sussistere i presupposti di polizia sanitaria (diploma di
dentista riconosciuto). I paesi della UE hanno tra l'altro le stesse possibilità della Svizzera di far
valere le disposizioni transitorie in tema di priorità dei loro cittadini. La cosa migliore è quella di
informarsi presso le competenti autorità francesi per sapere se la Francia intende esercitare
questo diritto.
(10)
Nella direttiva UE 78/686/CEE sono riportati due titoli d i dentista specialista (ortodonzia e chirurgia buccale). La Svizzera è obbligata a riconoscere entrambi i titoli?
Contrariamente alle direttive UE, negli accordi bilaterali viene citato solo i l titolo di dentista
specialista in ortodonzia. Per questo titolo vale i l riconoscimento reciproco. I l titolo di dentista
specialista in chirurgia odontostomatologica può trovare perciò riconoscimento se in Svizzera
esiste la possibilità di acquisire i l corrispondente titolo federale.
(11) Sono svizzero con i l titolo di dentista specialista in parodontologia e desidererei aprire
uno studio in Germania. Posso menzionare i l mio titolo federale di perfezionamento?
I l dentista specialista in parodontologia non è nominato negli accordi bilaterali. Non sussiste
perciò alcun obbligo di riconoscimento del titolo e alcun obbligo di permetterne la menzione. In
base alla giurisprudenza della Corte di giustizia della UE, un riconoscimento verrà ciò nonostante possibilmente accettato se i l paese aderente dispone del corrispondente titolo di dentista
specialista. Competenti per questo tipo di questioni sono le Camere dei medici dentisti dei
singoli Länder della Repubblica federale tedesca.
(12) Sono svizzero e 3 anni fa ho superato a Zurigo g l i esami statali. Ora sono al secondo
anno della mia specializzazione in ortodonzia presso l'Università di Colonia. Posso portare a
termine i l resto della mia specializzazione presso un 'Università svizzera e vedere riconosciuto
l'anno e mezzo frequentato a Colonia per i l conseguimento del titolo federale di medico specialista in ortodonzia?
Prima di tutto deve trovare un posto adatto per i l perfezionamento presso un dei quattro cnetri
universitari di medicina dentaria. Per i l riconoscimento del periodo di perfezionamento presso
l'Università di Colonia deve indirizzare una richiesta alla SSO.
*********************