Per il bilancio consolidato scadenza al 30 settembre

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Per il bilancio consolidato scadenza al 30 settembre
Per il bilancio consolidato
scadenza al 30 settembre ma senza
sanzioni
di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini
Il 30 settembre scade il termine per l'approvazione del bilancio consolidato
dell'esercizio 2015 e molti sono gli enti che si stanno apprestando – anche in
ritardo - a questo adempimento, complice la novità della materia e i tanti punti
oscuri che ancora la caratterizzano. Il principio contabile applicato 4/4 si occupa
infatti principalmente di delineare il perimetro di consolidamento, rinviando al
principio Oic 17 gli aspetti non contemplati. Le peculiarità contabili delle
autonomie territoriali trovano tuttavia scarso riscontro in ambito privatistico e
sarà quindi necessaria una fase di sperimentazione – anche se non ufficiale prima di andare a regime, fase che deve tenere in considerazione anche l'avvio
della contabilità economico-patrimoniale, ineludibile presupposto per un
corretto consolidamento dei bilanci.
La platea interessata
L'obbligo riguarda tutti gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione
nell'esercizio 2014 (a prescindere dal numero di abitanti), già chiamati al
consolidamento nel 2014. Per i restanti enti la riforma, entrata in vigore il 1°
gennaio 2015, consentiva di rinviare l'obbligo del bilancio consolidato
all'esercizio 2016 (scadenza 30 settembre 2017) per i comuni da 5mila abitanti
(articolo 11-bis, comma 4, del Dlgs 118/2011) ovvero al 2017 (scadenza 30
settembre 2018) per i comuni sotto i 5mila abitanti (articolo 233-bis, comma 3,
del Tuel). Non è infrequente tuttavia il caso in cui l'ente si sia premurato di
rinviare l'applicazione del nuovo principio della contabilità economico
patrimoniale (articolo 3, comma 12, del Dlgs 118/2011) ma non quello del
bilancio consolidato, in quanto la facoltà di rinvio è disciplinata da norme
diverse peraltro non emanate nello stesso momento. Che fare in questa
situazione? La risposta deve essere differenziata a seconda dei casi:
• Comuni con popolazione da 5mila abitanti in su: il mancato esercizio
dell'opzione di rinvio del consolidato (di competenza consiliare, stante la
competenza di detto organo ad approvare il bilancio) fa scattare,
inequivocabilmente, l'obbligo di approvazione del consolidato 2015. Unico
escamotage è trovare, negli atti già adottati (Dup o bilancio), un appiglio che
consenta all'ente di affermare che la volontà - pur sottesa - era quella di rinviare
non solo la contabilità economico-patrimoniale ma anche il consolidato. È poco
plausibile, infatti, esercitare oggi una proroga a tempo abbondantemente
scaduto, per evitare un adempimento su cui il livello di attenzione è,
evidentemente, ancora molto basso. Questa conclusione tuttavia si scontra con la
difficoltà di consolidare il proprio conto economico e stato patrimoniale
approvati secondo lo schema del Dpr 194/1996 diverso da quello del bilancio
civilistico approvato dalle società e dagli enti strumentali. È infatti solo tramite
la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale secondo il nuovo schema
contenuto nell'allegato 10 al Dlgs 118/2011 e l'approvazione del primo conto
economico che l'ente locale disporrà di un bilancio riconducibile a quello
civilistico, ottenendo quindi quella uniformità formale che è il primo
presupposto del consolidamento. Per poter procedere, quindi, l'ente dovrà
innanzitutto riclassificare il proprio conto del patrimonio e conto economico
dell'esercizio 2015 in maniera del tutto autonoma rispetto a quanto accadrà in
funzione dell'applicazione del principio della contabilità economico
patrimoniale, con un risultato certamente non ottimale, tenuto conto anche della
diversità dei principi applicati che in questa fase non può essere superata ma
solamente
evidenziata
nella
nota
integrativa.
• Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti: l'articolo 233-bis, comma 3
del Tuel prevede che «gli enti locali con popolazione inferiore a 5mila abitanti
possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017». La
formulazione letterale della norma, molto diversa dal «possono rinviare»
contenuto all'articolo 11-bis, comma 4 del Dlgs 118/2011, potrebbe far
presupporre come al posto di un atto espresso per l'esercizio di questa facoltà sia
sufficiente un mero comportamento concludente da parte dell'ente. È comunque
opportuno che questa volontà venga formalizzata in una delibera di Consiglio, la
cui adozione è ancora oggi possibile visto che l'esercizio 2016 non è ancora
concluso.
Assenza di soggetti da consolidare
Spesso la mancata approvazione del bilancio consolidato deriva dall'assenza di
società o enti strumentali da includere nel perimetro di consolidamento, secondo
le regole esplicitate dal principio contabile (utile a questo proposito è il
chiarimento fornito dalla Commissione Arconet nella seduta del 6 luglio 2016,
che ha precisato come siano da consolidare i soggetti in liquidazione ma non
quelli sottoposti a procedure concorsuali). In tal caso, sebbene tardivamente,
occorre comunque approvare con delibera di Giunta i due elenchi redatti a
seguito della ricognizione sui soggetti che entrano a far parte del «Gruppo
amministrazione pubblica» e del perimetro di consolidamento, in cui risulta che
non vi sono società o enti da consolidare. Secondo quanto previsto dal principio
questa circostanza doveva già essere dichiarata nella delibera di approvazione
del rendiconto dell'esercizio 2015, e della dichiarazione occorreva dare separata
evidenza secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei
rendiconti. Gli enti tenuti al consolidamento, ma che non procedono per questi
motivi, dovranno quindi pubblicare un avviso su «Amministrazione
trasparente», sezione «bilanci».
Le conseguenze della mancata o tardiva approvazione
Vale infine la pena soffermarsi sulle conseguenze in caso di mancata o tardiva
approvazione del bilancio consolidato 2015 entro il 30 settembre 2016.
Recentemente la materia è stata oggetto di modifiche ad opera del decreto legge
113/2016. L'articolo 9, commi da 1-quinquies a 1-octies, ha introdotto la
sanzione del divieto totale di assunzioni in caso di tardiva approvazione del
bilancio di previsione, rendiconto e consolidato ovvero di tardivo invio dei dati
alla Bdap entro 30 giorni dalla scadenza del termine di approvazione. Questa
sanzione, che opera fino a quando l'ente non adempie, scatterà solo a partire dal
bilancio di previsione 2017-2019, dal rendiconto e dal bilancio consolidato
dell'esercizio 2016, per cui non riguarda l'eventuale inadempimento relativo al
consolidato dell'esercizio 2015 in scadenza il prossimo 30 settembre. Inoltre il
comma 1-quinquies precisa che lo scioglimento del consiglio comunale previsto
dall'articolo 141 del Tuel si applica unicamente in caso di mancata approvazione
del bilancio di previsione e del rendiconto, lasciando quindi fuori il bilancio
consolidato dalla scure del commissariamento. Un lasciapassare provvidenziale
per tutti coloro che, a fatica o in ritardo, si accingono ad approvare il bilancio
consolidato.