Per il bilancio consolidato scadenza al 30 settembre
Transcript
Per il bilancio consolidato scadenza al 30 settembre
Per il bilancio consolidato scadenza al 30 settembre ma senza sanzioni di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini Il 30 settembre scade il termine per l'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2015 e molti sono gli enti che si stanno apprestando – anche in ritardo - a questo adempimento, complice la novità della materia e i tanti punti oscuri che ancora la caratterizzano. Il principio contabile applicato 4/4 si occupa infatti principalmente di delineare il perimetro di consolidamento, rinviando al principio Oic 17 gli aspetti non contemplati. Le peculiarità contabili delle autonomie territoriali trovano tuttavia scarso riscontro in ambito privatistico e sarà quindi necessaria una fase di sperimentazione – anche se non ufficiale prima di andare a regime, fase che deve tenere in considerazione anche l'avvio della contabilità economico-patrimoniale, ineludibile presupposto per un corretto consolidamento dei bilanci. La platea interessata L'obbligo riguarda tutti gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nell'esercizio 2014 (a prescindere dal numero di abitanti), già chiamati al consolidamento nel 2014. Per i restanti enti la riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, consentiva di rinviare l'obbligo del bilancio consolidato all'esercizio 2016 (scadenza 30 settembre 2017) per i comuni da 5mila abitanti (articolo 11-bis, comma 4, del Dlgs 118/2011) ovvero al 2017 (scadenza 30 settembre 2018) per i comuni sotto i 5mila abitanti (articolo 233-bis, comma 3, del Tuel). Non è infrequente tuttavia il caso in cui l'ente si sia premurato di rinviare l'applicazione del nuovo principio della contabilità economico patrimoniale (articolo 3, comma 12, del Dlgs 118/2011) ma non quello del bilancio consolidato, in quanto la facoltà di rinvio è disciplinata da norme diverse peraltro non emanate nello stesso momento. Che fare in questa situazione? La risposta deve essere differenziata a seconda dei casi: • Comuni con popolazione da 5mila abitanti in su: il mancato esercizio dell'opzione di rinvio del consolidato (di competenza consiliare, stante la competenza di detto organo ad approvare il bilancio) fa scattare, inequivocabilmente, l'obbligo di approvazione del consolidato 2015. Unico escamotage è trovare, negli atti già adottati (Dup o bilancio), un appiglio che consenta all'ente di affermare che la volontà - pur sottesa - era quella di rinviare non solo la contabilità economico-patrimoniale ma anche il consolidato. È poco plausibile, infatti, esercitare oggi una proroga a tempo abbondantemente scaduto, per evitare un adempimento su cui il livello di attenzione è, evidentemente, ancora molto basso. Questa conclusione tuttavia si scontra con la difficoltà di consolidare il proprio conto economico e stato patrimoniale approvati secondo lo schema del Dpr 194/1996 diverso da quello del bilancio civilistico approvato dalle società e dagli enti strumentali. È infatti solo tramite la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale secondo il nuovo schema contenuto nell'allegato 10 al Dlgs 118/2011 e l'approvazione del primo conto economico che l'ente locale disporrà di un bilancio riconducibile a quello civilistico, ottenendo quindi quella uniformità formale che è il primo presupposto del consolidamento. Per poter procedere, quindi, l'ente dovrà innanzitutto riclassificare il proprio conto del patrimonio e conto economico dell'esercizio 2015 in maniera del tutto autonoma rispetto a quanto accadrà in funzione dell'applicazione del principio della contabilità economico patrimoniale, con un risultato certamente non ottimale, tenuto conto anche della diversità dei principi applicati che in questa fase non può essere superata ma solamente evidenziata nella nota integrativa. • Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti: l'articolo 233-bis, comma 3 del Tuel prevede che «gli enti locali con popolazione inferiore a 5mila abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017». La formulazione letterale della norma, molto diversa dal «possono rinviare» contenuto all'articolo 11-bis, comma 4 del Dlgs 118/2011, potrebbe far presupporre come al posto di un atto espresso per l'esercizio di questa facoltà sia sufficiente un mero comportamento concludente da parte dell'ente. È comunque opportuno che questa volontà venga formalizzata in una delibera di Consiglio, la cui adozione è ancora oggi possibile visto che l'esercizio 2016 non è ancora concluso. Assenza di soggetti da consolidare Spesso la mancata approvazione del bilancio consolidato deriva dall'assenza di società o enti strumentali da includere nel perimetro di consolidamento, secondo le regole esplicitate dal principio contabile (utile a questo proposito è il chiarimento fornito dalla Commissione Arconet nella seduta del 6 luglio 2016, che ha precisato come siano da consolidare i soggetti in liquidazione ma non quelli sottoposti a procedure concorsuali). In tal caso, sebbene tardivamente, occorre comunque approvare con delibera di Giunta i due elenchi redatti a seguito della ricognizione sui soggetti che entrano a far parte del «Gruppo amministrazione pubblica» e del perimetro di consolidamento, in cui risulta che non vi sono società o enti da consolidare. Secondo quanto previsto dal principio questa circostanza doveva già essere dichiarata nella delibera di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2015, e della dichiarazione occorreva dare separata evidenza secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti. Gli enti tenuti al consolidamento, ma che non procedono per questi motivi, dovranno quindi pubblicare un avviso su «Amministrazione trasparente», sezione «bilanci». Le conseguenze della mancata o tardiva approvazione Vale infine la pena soffermarsi sulle conseguenze in caso di mancata o tardiva approvazione del bilancio consolidato 2015 entro il 30 settembre 2016. Recentemente la materia è stata oggetto di modifiche ad opera del decreto legge 113/2016. L'articolo 9, commi da 1-quinquies a 1-octies, ha introdotto la sanzione del divieto totale di assunzioni in caso di tardiva approvazione del bilancio di previsione, rendiconto e consolidato ovvero di tardivo invio dei dati alla Bdap entro 30 giorni dalla scadenza del termine di approvazione. Questa sanzione, che opera fino a quando l'ente non adempie, scatterà solo a partire dal bilancio di previsione 2017-2019, dal rendiconto e dal bilancio consolidato dell'esercizio 2016, per cui non riguarda l'eventuale inadempimento relativo al consolidato dell'esercizio 2015 in scadenza il prossimo 30 settembre. Inoltre il comma 1-quinquies precisa che lo scioglimento del consiglio comunale previsto dall'articolo 141 del Tuel si applica unicamente in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, lasciando quindi fuori il bilancio consolidato dalla scure del commissariamento. Un lasciapassare provvidenziale per tutti coloro che, a fatica o in ritardo, si accingono ad approvare il bilancio consolidato.