IVA al 4 per cento anche per le banche dati

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IVA al 4 per cento anche per le banche dati
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IVA al 4% anche per le banche dati?
In chiaro l’ambito di applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4%: con la circolare n. 20/E del 2016, l’Agenzia
delle Entrate ha precisato che possono beneficiare dell’aliquota ridotta del 4% non solo le cessioni di giornali,
notiziari, quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, se identificate da codice ISBN o ISSN,
ma anche le operazioni di messa a disposizione on line di tali prodotti mediante la consultazione di
biblioteche on line. Qualche dubbio permane però nel caso di consultazione di tali prodotti tramite banche
dati.
Aliquota IVA al 4% anche per le operazioni di messa a disposizione on line, per un periodo di tempo
determinato, di giornali, notiziari, quotidiani, dispacci delle agenzia di stampa, libri e periodici in formato
digitale.
É questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E del 18 maggio 2016,
nella quale sono stati rese le prime indicazioni sulle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016.
L’art. 1, comma 637, legge n. 208/2015 ha esteso l’ambito di applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% di
cui alla tabella A, parte II, n. 18) allegata al D.P.R. n. 633/1972, anche alle cessioni di giornali, notiziari,
quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, se identificate da codice ISBN o ISSN.
Tale intervento legislativo si pone in scia a quello già previsto dalla legge di Stabilità per il 2015, che aveva
introdotto l’aliquota IVA agevolata del 4% per la cessione dei soli e-book.
Peraltro, l’applicazione dell’aliquota ridotta per gli e-book era stata oggetto di condanna da parte della Corte
di Giustizia nelle sentenze contro Lussemburgo e Francia relative alle cause C-502/13 e C-479/13 depositate
il 5 marzo 2015, in quanto incompatibile con gli articoli 96 e 98 della direttiva n. 112/2006/CE. Le aliquote IVA
ridotte possono trovare applicazione unicamente nel caso di cessione di beni e non anche di servizi forniti
per via elettronica.
Con risoluzione n. 186/E/2003 l’Agenzia delle Entrate era intervenuta sul tema precisando che i prodotti
editoriali diffusi per via telematica rientrano nell’ambito del c.d. commercio elettronico diretto e quindi si
qualificano come prestazioni di servizi. Rientrano infatti nella definizione di commercio elettronico diretto le
operazioni realizzate integralmente attraverso le vie telematiche, caratterizzandosi per il fatto di essere fruibili
in forma digitale sulla postazione telematica dell’acquirente: questi potrà decidere se consultare il prodotto on
line solo a video ovvero procedere anche alla sua materializzazione attraverso la stampa.
Con la successiva circolare n. 23/E del 24 luglio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito tale interpretazione,
rilevando che le operazioni di commercializzazione di prodotti editoriali elettronici (i.e. e-book) sono da
considerarsi ai fini IVA prestazioni di servizi con applicazione dell’aliquota Iva ordinaria, non potendo rientrare
nell’ambito di applicazione del regime speciale IVA editoria di cui all’art. 74, comma 1, lettera c), D.P.R.
n. 633/1972, né potendo fruire dell’aliquota IVA agevolata del 4%.
La legge di Stabilità 2015 prima e poi la legge di Stabilità 2016 hanno rispettivamente esteso l’applicazione
dell’aliquota IVA ridotta del 4% prima delle cessioni di e-book e poi a quelle di giornali, notiziari,
quotidiani, dispacci di agenzie di stampa e periodici in formato elettronico.
Condizione necessaria per beneficiare dell’aliquota ridotta è che detti prodotti editoriali siano dotati del codice
ISBN (per i libri e prodotti affini) o ISSN (per le pubblicazioni in serie di periodici, quotidiani o riviste, gli
annuari etc.).
La presenza di tali codici - ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E/2016 - rappresenta però
una condizione necessaria ma non sufficiente per l’applicazione dell’IVA al 4%. Occorre, infatti, che il
Avvocati: Francesco Accomando, Fabio Ambrosiani, Ettore Bonaccorsi, Annalisa Cappiello, Alessandro Caputo, Stefano Enrico Cirielli, Patrick Marco Ferrari, Fabrizio Filì,
Alessandro Galante, Elsa Gentile, Patrizia Gozzoli, Francesca Gravili, Thomas Heller, Giusi Lamicela, Paolo Lisi, Diego Lorenzetti, Giuseppe Francesco Lovetere,
Silvia Lucantoni, Carlo Alberto Marchi, Francesco Marenzi, Alessandro Mulinacci, Prof. Angelo Pandolfo, Gaetano Pizzitola, Giuseppe Rigano, Sergio Starace, Maria Lucrezia
Turco; Dottori Commercialisti: Roberto Baudino, Emanuele Borgonovo, Flavio Brenna, Alessandra Cislaghi, Gennaro Di Noia, Daniele Di Paolo, Stefania Fregonese,
Barbara Gado, Loredana Genovese, Michele Ghiringhelli, Stefano Luvisutti, Roberto Munno, Fausto Piccinini, Stefania Saccone, Gabriella Sasso, Cristina Seregni, Antonio
Sgroi, Andrea Turati; Ragionieri: Luciana Barbara Dolci, Gian Paolo Giannini, John A. Stewart; Of Counsel: Prof. Ben J.M. Terra, Prof. Tiziano Treu, Prof. Armando Tursi
SEDE LEGALE: VIA DELLA MOSCOVA, 3 - 20121 MILANO - CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 13177810150
UFFICI: MILANO - ROMA - TORINO - VENEZIA
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prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle
agenzie di stampa, libri, periodici, per la cui individuazione occorre fare riferimento alla circolare
n. 23/E/2014.
Ad esempio
Per “periodico” si intende il prodotto editoriale registrato presso la cancelleria del tribunale a cadenza periodica e
contenuto divulgativo.
Per “libro” si intende qualsiasi prodotto dell’arte libraria di qualsiasi dimensione anche se solo illustrato o di carattere
informativo, con funzione divulgativa e scientifica; sono quindi esclusi i diari scolastici, gli atti o relazioni e i bilanci o
prodotti che contengono una mera serie di elenchi di beni, di prezzi o comunicazioni di natura commerciale.
I dubbi degli operatori
Tanto detto, con l’introduzione delle modifiche in parola, gli operatori del settore hanno palesato alcune
incertezze in ordine alla possibilità di ricomprendere nell’ambito di applicazione del regime IVA agevolato
anche le consultazioni dei predetti prodotti editoriali mediante l’utilizzo di siti web ovvero piattaforme
elettroniche.
Si pensi ai servizi di accesso alle banche dati tecniche ove sono messi a disposizione per la consultazione
online, mediante l’accesso ad un portale, libri, periodici, giornali, e anche materiale tecnico quali testi di
legge, sentenze o documenti di prassi, nonché è consentito l’effettuazione di ricerche o comparazione di
testi.
I chiarimenti delle Entrate
Intervenendo in materia, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 20/E/2016, ha chiarito che l’aliquota del 4%
si applica anche alle operazioni di messa a disposizione on line, per un periodo di tempo determinato, di
giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici. Si tratta, ha aggiunto l’Agenzia,
di quelle fattispecie, sempre più diffuse, in cui al consumatore è offerta la fruizione di prodotti editoriali
mediante l’utilizzo di siti web o piattaforme elettroniche. Si pensi alla consultazione di biblioteche on line
che prevedono altresì una serie di servizi aggiuntivi quali: ricerche, inserimento di commenti, stampa dei
documenti.
Se, da un lato, l’interpretazione fornita dall’Agenzia amplia l’ambito di applicazione dell’aliquota IVA del 4%,
ammettendo l’applicazione della stessa anche nel caso in cui la consultazione dei prodotti editoriali in
commento avvenga per il tramite di siti web, dall’altro l’utilizzo del termine “biblioteche on line” sembra
circoscrivere detta apertura interpretativa alla sola consultazione di libri, riviste e periodici in formato digitale e
non anche la fornitura di servizi aggiuntivi quali quelli tipici delle banche dati, ossia la consultazione, la ricerca
e la comparazione di testi.
Per completezza di informazione, si ricorda infine che nell’ambito del piano di azione sull’IVA presentato
dalla Commissione europea il 7 aprile 2016 è prevista anche la revisione delle regole sulle aliquote, al fine di
permettere una maggiore libertà nel fissare le aliquote ridotte.
Su tale versante, la Commissione europea considera due opzioni:
la prima prevede una più ampia lista di prodotti con una aliquota ridotta, lista che verrebbe rivista
regolarmente;
la seconda annovera la possibilità concedere maggior flessibilità agli Stati membri alla definizione
delle aliquote purché non ci siano distorsioni alla concorrenza.
Pubblicato su Il Quotidiano Ipsoa in data 20 maggio 2016