Modello ISEE anno 2016

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Modello ISEE anno 2016
Nr. 1
febbraio 2016
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16
Dichiarazione
ISEE, il nuovo
modello per
l’anno 2016
a cura di Antonella Iachetti
Struttura Nazionale Donne e Politiche di Parità e di Genere
INDICE
PAGINA 3 – DICHIARAZIONE ISEE, IL NUOVO MODELLO PER L’ANNO 2016
PAGINA 4 – ISEE – COS’È E A COSA SERVE
PAGINA 4 – LA DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA
PAGINA 5 – NUCLEO FAMILIARE
PAGINA 6 – REDDITO
PAGINA 7 – PATRIMONIO
PAGINA 9 – LE TIPOLOGIE DI ISEE
PAGINA 11 – LE PRESTAZIONI
PAGINA 12 – RIFERIMENTI NORMATIVI E CIRCOLARI
Dichiarazione ISEE, il nuovo modello per l’anno 2016
Struttura Nazionale Donne e Politiche di Parità e di Genere
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DICHIARAZIONE ISEE, IL NUOVO
MODELLO PER L’ANNO 2016
✓ la necessaria indicazione del saldo e della giacenza
media delle carte di credito prepagate con IBAN fra
il patrimonio mobiliare. Dette carte infatti, da
quest’anno, rientrano tra i rapporti finanziari e
sono equiparate ad un normale conto corrente;
Il 29 dicembre 2015, con Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (Decr. M.L.P.S. 363/
2015) sono stati approvati i nuovi modelli di
dichiarazione ISEE e le relative istruzioni che hanno
sostituito, dal 1 gennaio 2016, i precedenti modelli
(V. Inps, Mess. 7665/2015).
✓ l’inserimento di alcuni chiarimenti in materia di
patrimoni mobiliare, fra cui la previsione che fra
gli incrementi dello stesso rientrano anche i
“trasferimenti” fra i componenti dello stesso
nucleo familiare (per esempio trasferimento di
denaro dal conto corrente del padre a quello del
figlio all´interno dello stesso nucleo). Questa
segnalazione è dovuta in quanto detti trasferimenti potrebbero alterare il valore del
patrimonio personale;
Il primo gennaio dello scorso anno entrò in vigore la
“nuova” (allora era così) disciplina in materia di
ISEE. A seguito del primo anno di operatività, lo
Stato ha ritenuto opportuno modificare ed aggiornare alcune sezioni del modello e delle
istruzioni, anche al fine di rendere più agevole la
compilazione, ferme restando le modalità di rilascio
dell’attestazione.
✓ sempre in materia di patrimonio mobiliare,
l’inserimento specifico del criterio di conversione
del patrimonio all´estero: saldo finale e giacenza
media vanno espressi in Euro anche per i
rapporti finanziari in valuta in base al tasso di
cambio di fine anno; per i rapporti chiusi
nell´anno, il tasso di cambio sarà quello alla data
di chiusura del rapporto;
L’obiettivo delle modifiche è quello d’individuare
meglio le condizioni di bisogno delle famiglie, mediante l’acquisizione di dati più precisi e dettagliati,
contrastando al contempo le pratiche elusive ed evasive così da agevolare i cittadini onesti.
✓ la nuova denominazione della casella riferita a
soggetti minorenni che dovrà essere barrata solo
nel caso in cui il minorenne nell´anno di riferimento non abbia ricevuto trattamenti, redditi o
posseduto patrimonio (minorenni senza redditi e
patrimonio);
Il cosiddetto ISEE è il modello, interno alla
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), mediante il
quale viene certificato l’indicatore della situazione
economica del nucleo familiare di riferimento.
Il modello ISEE 2016 rimane invariato, mentre
cambiano i modelli per richiedere l’attestazione
(Dichiarazione Unica Sostitutiva - DSU).
✓ la forte limitazione dell’autocertificazione dei
dati utili per calcolare l’ISEE. Al fine di evitare la
possibilità di un occultamento, da parte del contribuente, di dati importanti per la formazione
dell’ISEE, l’INPS provvederà ad acquisire in maniera diretta tutte le informazioni già in possesso
dell’Agenzia delle Entrate, dell’Anagrafe Tributaria e della stessa INPS. Pertanto l’ISEE sarà
calcolata su dati, in parte (minima) dichiarati dal
contribuente ed in parte (maggiore) acquisiti
direttamente dall’Ente pubblico;
✓ le modifiche al modello ISEE Universitario sia in
caso di studenti con genitori separati sia in caso
di studenti coniugati. Per la prima ipotesi, è stata
introdotta la casistica dello studente universitario con unico genitore legalmente non convivente (separato o divorziato); per la seconda
ipotesi, è stata introdotta una specifica relativa
all’“autonomia” dello studente universitario coniugato. Si prevede, in generale, che lo studente
universitario sia considerato autonomo quando
possieda “autonoma capacità di reddito” in
prima persona; qualora, però, lo studente risulti
coniugato, il requisito reddituale viene valutato
tenendo conto anche dei redditi del coniuge. Di
conseguenza, ove lo studente non abbia redditi
propri, ma il coniuge abbia una capacità reddituale tale da renderlo indipendente, si realizza
comunque l’autonomia;
✓ la previsione della cosiddetta ISEE MINI (ordinaria/standard): dichiarazione semplificata per un
nucleo familiare standard utilizzabile per la maggior parte delle prestazioni sociali agevolate concesse da Enti Pubblici (per esempio Bonus bebè,
liquidazione assegno di disoccupazione ASDI);
✓ la deroga al principio secondo il quale non vanno
riportati in DSU i contributi a titolo di rimborso
spese laddove le spese siano documentalmente
rendicontate. Da quest’anno, infatti, andranno
indicati nel modello ISEE anche alcuni contributi
benché rendicontati, quali per esempio quelli
Fra le novità presenti nella DSU evidenziamo:
✓ l’aggiornamento delle indicazioni agli anni e
l’inserimento dei riferimenti alle dichiarazioni e
certificazioni fiscali relative al periodo d’imposta
2014;
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percepiti per rimborso spese e per collaboratori
domestici e addetti all’assistenza personale, in
quanto queste spese saranno detratte in via
automatica dall’INPS;
La formula dell’ISEE è:
ISEE = Reddito (ISR) + 0,20 x Patrimonio (ISP)
Scala di equivalenza
Certificazione
Viene certificato tramite attestato e determinato effettuando il rapporto tra la somma dei redditi più il
20% del patrimonio mobiliare ed immobiliare di tutti i
componenti della famiglia (ISE) e la Scala di Equivalenza che tiene conto del numero dei componenti
della famiglia e delle loro caratteristiche.
✓ la possibilità d’indicare nella DSU l’ipotesi in cui
un componente del nucleo familiare sia esentato
dalla presentazione di dichiarazioni di natura
fiscale oppure fruisca della sospensione degli
adempimenti tributari, a causa di eventi eccezionali (esonero dalla dichiarazione dei redditi).
In questo modo diviene più facile individuare i
casi in cui i dati reddituali sono auto-dichiarati
dal soggetto che effettua la Dichiarazione;
LA DICHIARAZIONE UNICA
SOSTITUTIVA
✓ i “minori in affidamento temporaneo”: non più solo quelli “affidati” con provvedimento del Giudice,
ma anche quelli “affidati” dai servizi sociali;
Per ottenere l’attestazione ISEE è necessario
presentare la Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU)
che è un documento contenente le informazioni
(anagrafiche, reddituali, patrimoniali) necessarie a
descrivere e valutare la situazione economica del
nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali
agevolate. I dati contenuti nella DSU sono in parte
auto-dichiarati dal contribuente (per esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone
con disabilità) ed in parte acquisite direttamente
dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle
Entrate (per esempio dati IRPEF) e dall’INPS (per
esempio trattamenti assistenziali, previdenziali ed
indennitari erogati dall’INPS).
✓ la necessaria indicazione del coniuge straniero
residente all’estero nel nucleo familiare del coniuge residente in Italia.
ISEE - COS’È E A COSA SERVE
L’ISEE è uno strumento di valutazione della ricchezza e
dei redditi delle famiglie in base al quale vengono erogate le prestazioni sociali agevolate e gli sgravi fiscali.
Tiene conto delle particolari situazioni di bisogno
delle famiglie, prevedendo per esempio trattamenti
agevolati per i nuclei con tre o più figli o per quelli
con persone disabili e/o non autosufficienti.
La dichiarazione, valida per un anno, è “unica” in
quanto serve per richiedere tutti i sostegni e le
facilitazioni previste dalle leggi, sia statali che locali.
Serve a regolare l’accesso alle prestazioni, servizi
sociali e assistenziali, la cui erogazione dipende
dalla situazione economica del richiedente.
La Dichiarazione unica sostitutiva è una dichiarazione di responsabilità del cittadino. È compilata da
un solo soggetto (cosiddetto Dichiarante) il quale si
assume la responsabilità, anche penale, di quanto
dichiarato.
La nascita dell’ISEE risponde all’esigenza di ridurre
la spesa pubblica destinata ai servizi ed alle
prestazioni socio assistenziali mediante l’individuazione/selezione delle famiglie alle quali rivolgere il
supporto economico pubblico attraverso criteri il
più possibile oggettivi che consentano la misurazione imparziale della ricchezza. La finalità dell’ISEE, quindi, è quella di stabilire, per le famiglie,
l’accesso ed il grado di compartecipazione al costo
nella fornitura di prestazioni sociali agevolate.
Impedimento temporaneo e incapacità
d’agire
Nei casi in cui il dichiarante abbia un impedimento
temporaneo per ragioni connesse allo stato di
salute o sia incapace di agire, la dichiarazione sarà
presentata dai soggetti e nei modi previsti dalla
legge (per esempio coniuge; tutore ecc. V. DPR
445/2000 artt. 4 e 5) e tutti i dati saranno quelli del
richiedente, cioè della persona per conto della
quale la dichiarazione è resa.
Determinazione
L’ISEE, che viene calcolato con riferimento al nucleo familiare del richiedente, è una combinazione
di reddito e patrimonio, valutata mediante una
scala di equivalenza (parametro legato alla composizione del nucleo familiare), sulla base delle informazioni raccolte tramite dichiarazione dell’interessato (DSU: Dichiarazione Sostitutiva Unica) e
quelle disponibili negli archivi dell'Inps, dell'Agenzia
delle Entrate e dell’Anagrafe tributaria.
Dove si presenta
La DSU si presenta presso uno dei seguenti Enti:
• all’Ente che fornisce la prestazione sociale
agevolata;
• al Comune;
• ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF);
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prestazione agevolata; in tal caso saranno poi gli
Enti Erogatori a chiedere documentazione di supporto per verificare la veridicità dei dati.
• alla sede Inps competente per territorio oppure
direttamente all’INPS esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito Internet www.inps.it,
nella sezione “Servizi On-Line”.
Ove il cittadino rilevi inesattezze nei dati acquisiti
direttamente dall’INPS e/o dall’Agenzia delle Entrate,
può produrre, entro 10 giorni dal ricevimento
dell’attestazione, documentazione integrativa per la
produzione dei dati corretti (nella nuova attestazione
verranno riportati i dati corretti ed anche quelli i
forniti dall’INPS e/o Agenzia delle Entrate).
Attestazione ISEE
A seguito della presentazione della DSU, che come
detto contiene i soli dati auto-dichiarati dal cittadino,
viene rilasciata una ricevuta di avvenuta presentazione, ma non l’ISEE calcolato. Per completare il calcolo vengono acquisiti gli altri dati tramite INPS ed
Agenzia dell’Entrate ed entro 10 giorni lavorativi
dalla presentazione della DSU viene calcolato e reso
disponibile l’ISEE (attestazione). Nel caso in cui il dichiarante non riceva l’attestazione entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU, lo stesso potrà ottenere un’attestazione provvisoria, mediante
autodichiarazione di tutti i dati (Modulo integrativo
FC.3), valida fino al rilascio dell’attestazione precedentemente richiesta. Nei casi d’urgenza, per imminente scadenza dei termini per accedere alla prestazione agevolata, si potrà presentare la richiesta d’accesso alla prestazione unitamente alla ricevuta di
presentazione della DSU: sarà poi l’Ente erogatore
ad acquisire l’attestazione direttamente dall’Ente o
richiedendola al dichiarante.
Validità
L'attestazione ISEE vale dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo e
può essere utilizzata da ogni componente della
famiglia per richiedere prestazioni sociali agevolate.
Tutti gli Enti che erogano prestazioni sociali agevolate,
o che, comunque, prevedono una compartecipazione
ai costi, devono utilizzare l’ISEE per garantire che la
valutazione della situazione economica del nucleo
familiare sia effettuata nel modo più equo ed oggettivo possibile.
NUCLEO FAMILIARE
(rif. articoli 3 – 7 - 8 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)
L’attestazione è resa disponibile:
• dall’INPS, mediante accesso all’area servizi del
portale web, o posta elettronica certificata, oppure tramite le competenti sedi territoriali;
• dallo stesso Ente al quale è stata presentata;
• dagli intermediari incaricati di ricevere la DSU
(per esempio CAF);
e può essere richiesta, da qualunque componente
del nucleo familiare, all’INPS (tramite le sedi territoriali o mediante accesso al portale web).
Il nucleo familiare da indicare nella Dichiarazione
Sostitutiva Unica è quello esistente al momento
della presentazione della dichiarazione ed è, generalmente, costituito dai soggetti che compongono
la famiglia anagrafica, salvo alcune eccezioni.
Salvo casi particolari, i coniugi ed i figli minori, anche
se non conviventi, fanno parte dello stesso nucleo
familiare; a questi soggetti devono essere aggiunte le
altre persone presenti sullo stato di famiglia. Gli unici
altri soggetti non inclusi nello stato di famiglia che
possono essere ordinariamente aggregati al nucleo
familiare sono i figli maggiorenni non conviventi, non
coniugati, senza figli ed a carico fiscale dei genitori.
Quando si usa
L’attestazione può essere utilizzata da qualunque
componente il nucleo familiare:
• per ottenere prestazioni sociali agevolate (cioè
che dipendono dalla situazione economica del
richiedente);
• per l'accesso a servizi di pubblica utilità a
condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas
ecc.), nei casi in cui sia previsto dalle amministrazioni pubbliche o autorità competenti;
• per l’accesso a servizi sociosanitari, assistenziali e prestazioni di welfare.
I coniugi che risultano nello stato di famiglia fanno
sempre parte dello stesso nucleo familiare senza
alcuna eccezione (coniugi conviventi).
I coniugi, anche quando abbiano diversa residenza
anagrafica, fanno parte dello stesso nucleo familiare, eccezion fatta in caso di separazione giudiziale
o consensuale (ordinata con sentenza o provvedimento temporaneo o urgente) o di allontanamento,
di esclusione della potestà genitoriale, di abbandono
del coniuge, accertati dal punto di vista giuridico. I
coniugi non conviventi, al di fuori delle ipotesi sopra
descritte, dovranno scegliere la residenza di riferimento ai fini della DSU: in questo modo determineranno quale dei due stati di famiglia andrà preso a
L’attestazione ISEE rilasciata al cittadino contiene
sia il risultato del calcolo che le eventuali
omissioni e/o difformità rilevate in sede di
controllo. Ove risultino omissioni/difformità, il
dichiarante può effettuare una nuova dichiarazione
o procedere, comunque, con la richiesta della
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riferimento al fine di stabilire le altre persone, oltre
ai coniugi, facenti parte del nucleo familiare ai fini
ISEE. In caso di mancato accordo fra i coniugi sulla
residenza da scegliere, questa è individuata nell’ultima residenza comune. In assenza di una residenza
comune si deve prendere a riferimento la residenza
di maggior durata del coniuge.
Attenzione. Sono considerati a carico IRPEF
dei genitori, i figli maggiorenni che hanno
redditi non superiori ad € 2.840,51 al lordo
degli oneri e dei costi considerati deducibili
(Testo Unico delle imposte sui redditi - D.P.R.
22.12.1986, n. 917 art. 12, comma 2). Il
reddito da prendere in considerazione per
determinare se il figlio maggiorenne sia a
carico o meno dei genitori è quello relativo
all’anno di riferimento dei redditi riportati
nella DSU (secondo anno solare precedente
la presentazione della DSU; quindi, per le
DSU presentate nel 2016 l’anno di
riferimento è il 2014).
Coniuge straniero
Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani
residenti all’estero (AIRE), ai fini ISEE viene attratto
nel nucleo dell’altro coniuge residente in Italia: in
questo caso, si prende a riferimento lo stato di
famiglia del coniuge residente in Italia.
Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore
con il quale convive. Il figlio minorenne, qualora
non sia convivente con almeno un genitore, viene
attratto nel nucleo familiare del genitore con cui
conviveva in precedenza. Il minore in affidamento
temporaneo, disposto con provvedimento del
servizio sociale o del giudice, fa nucleo a sé stante
(così come il minore in affidamento in comunità), a
meno che il genitore affidatario non decida di
considerarlo nel proprio nucleo familiare. Il minore
in affidamento pre-adottivo, disposto con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare
dell’affidatario, anche se risulta nella famiglia
anagrafica del genitore, ed è equiparato al figlio
minorenne dell’affidatario. Il minore in affidamento
e collocato presso comunità è considerato nucleo
familiare a sé.
REDDITO
(rif. art. 4 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)
Il calcolo della componente reddituale dell’ISEE è
stato ulteriormente modificato con la riforma del
2016 al fine di specificare nel miglior modo possibile
la natura dei redditi dichiarati.
L’indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle spese e delle
franchigie riferite a ciascun componente, ovvero al
nucleo familiare.
Ai fini del calcolo dell’ISEE, le principali informazioni
reddituali relative ai singoli componenti della famiglia sono acquisite direttamente dall’Agenzia delle
Entrate e, pertanto, non devono essere (auto)dichiarate. I dati auto-dichiarati vengono sottoposti a
successiva verifica.
Chi si trova in convivenza anagrafica (art. 5 Dpr
223/89) ovvero i soggetti che risiedono stabilmente
in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in
caserme o in istituti di detenzione, sono considerati
nucleo familiare a sé stante, eccezion fatta per i
coniugati, che fanno parte del nucleo familiare del
coniuge, e per i figli minorenni che invece fanno
parte del nucleo familiare del genitore con cui convivevano prima dell'ingresso in convivenza anagrafica: salvo il caso di minore in affidamento e
collocato presso comunità poiché in tal caso – come
abbiamo visto – il minorenne è considerato nucleo
familiare a sé stante. Ove nella stessa convivenza
anagrafica sia presente un genitore con un figlio
minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo
familiare.
Il reddito da prendere in considerazione per ciascun
componente del nucleo familiare è quello indicato
nell’ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF, al
quale vanno aggiunti altri eventuali redditi, fra i
quali: tutti i redditi soggetti ad imposta sostitutiva o
tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (per
esempio contribuenti minimi, cedolare secca sugli
affitti, premi di produttività, LSU ecc.); tutti i redditi
esenti e, quindi, anche tutti i trasferimenti monetari
ottenuti dalla Pubblica Amministrazione (assegni al
nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno
sociale, indennità di accompagnamento, carte di
debito, assegni o borse per lo studio ecc.) ed i redditi
da lavoro dipendente prestato all'estero; i proventi
derivanti da attività agricole, svolte anche in forma
associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA (in detto caso, si
considera la base imponibile assunta ai fini dell'IRAP,
al netto dei costi del personale); gli assegni percepiti
per il mantenimento di figli; gli assegni periodici
Il figlio maggiorenne che convive con uno o con
entrambi i genitori fa parte del nucleo familiare del
genitore/dei genitori con cui convive.
Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori,
ma a loro carico ai fini Irpef, fa parte del nucleo familiare di questi ultimi; in caso di genitori separati, può
scegliere a quale dei due nuclei appartenere.
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destinati al coniuge (che sono inclusi nel reddito
complessivo); i redditi fondiari di beni non locati
soggetti alla disciplina dell’IMU; i redditi fondiari di
beni situati all’estero non locati soggetti alla
disciplina dell’IVIE; il reddito lordo dichiarato ai fini
fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini
italiani residenti all'estero (AIRE); il reddito figurativo
delle attività finanziarie (in tal caso, si applicherà al
patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare (con l'esclusione dei depositi e conti correnti
bancari e postali) il tasso di rendimento medio annuo
dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il
tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale.
con disabilità media; € 5.500 (€ 7.500 se minore) se la
disabilità è grave ed € 7.000 (€ 9.500 se minore) in
caso di non autosufficienza. Inoltre, per ciascuna
persona non autosufficiente si possono sottrarre tutte
le spese per i collaboratori domestici e gli addetti
all’assistenza personale o, alternativamente, la retta
dovuta per il ricovero presso strutture residenziali
nell’ambito di percorsi sociosanitari integrati. Si
possono, altresì, detrarre le spese relative alla
situazione di disabilità, certificate a fini fiscali, fino ad
un massimo di € 5.000, quali le spese sanitarie e le
spese mediche e di assistenza specifiche, comprese
quelle sostenute per l’acquisto di cani guida o quelle
sostenute per i servizi di interpretariato per le persone
sorde.
Attenzione. Non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso
spese rendicontati poiché assimilabili alla fornitura diretta di bene e/o servizi. Devono invece essere indicate le spese per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, in quanto tali spese sono detratte
dall’INPS in via automatica.
Attenzione. Nella DSU vanno altresì indicati
gli autoveicoli, i motoveicoli di cilindrata di
500 cc e superiore, nonché navi e imbarcazioni
da diporto intestati al singolo componente del
nucleo familiare alla data di presentazione
della DSU.
PATRIMONIO
Dal valore aggregato dei redditi di cui sopra, vengono
sottratti gli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge (anche se residente all’estero) ed ai figli
per il mantenimento, stabiliti in seguito a separazione
o divorzio, ed i redditi agrari relativi agli operatori
professionali obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA (attività di cui all’art. 2135 cc). Per i redditi
da lavoro dipendente viene sottratta una quota pari
al 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro; per le
pensioni e i trattamenti assistenziali, previdenziali
e indennitari viene decurtata una quota del 20%,
fino ad un massimo di 1.000 euro.
(rif. art. 5 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)
Il patrimonio ai fini ISEE è formato dalla somma del
valore della componente immobiliare e di quello
della componente mobiliare per ciascun componente del nucleo familiare.
Patrimonio immobiliare
È composto da tutti i fabbricati, le aree fabbricabili ed
i terreni, sia in Italia che all’estero, posseduti alla data
del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della
dichiarazione (DSU), intestati a persone fisiche non
esercenti attività d'impresa. Il valore degli immobili è
quello considerato ai fini IMU, anche in caso di
esenzione dal pagamento dell'imposta ed indipendentemente dal periodo di possesso.
Franchigie: Sono, altresì, previste una serie di franchigie che operano sul reddito dell’intero nucleo
familiare, fra le quali quelle relative ai:
- costi dell’abitare, possono essere portati in deduzione fino 7.000 euro (importo massimo della spesa
effettivamente sostenuta per l'affitto registrato). A
tale importo possono essere aggiunti 500 euro per
ogni figlio convivente successivo al secondo. Per i
costi dell’abitare in caso d’immobile di proprietà, si
tiene conto degli stessi nella componente patrimoniale (V. infra);
- costi per la disabilità che viene accorpata in tre distinte classi: disabilità media, grave e non autosufficienza, classificando in questo modo le diverse definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza. È
prevista una franchigia pari a € 4.000 (che sale ad
€ 5.500 se si tratta di un minore) per ciascuna persona
Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti
reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie enfiteusi),
mentre è esclusa la cosiddetta “nuda proprietà”.
In caso di immobile acquistato mediante mutuo, si
considera patrimonio solo il valore del bene che eccede il valore del mutuo ancora in essere.
Il valore IMU per l’abitazione principale è calcolato al
netto del mutuo residuo e gode di una franchigia di
€ 52.500 euro (valore elevato in presenza di nuclei
familiari composti da più persone/figli, € 2.500 per
ogni figlio convivente successivo al secondo). Sul
valore così ottenuto è previsto un ulteriore
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abbattimento di un terzo del valore. Pertanto, il
valore della prima casa viene considerato in conto
patrimonio immobiliare per i due terzi al netto del
mutuo e della franchigia sopra descritta.
Attenzione. Per i rapporti finanziari in
valuta, i dati contabili (saldo finale e giacenza media) vanno espressi in euro in
base al tasso di cambio a fine anno, o per i rapporti chiusi nell’anno - alla data
di chiusura del rapporto.
Patrimonio mobiliare
Si calcola sommando il valore di una serie di voci
specificamente indicate (D.M.L.P.S. 363/2015 ed art. 5,
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), anche se detenute
all’Estero, possedute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della DSU.
2) Titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni,
certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi
ed assimilati, per i quali va assunto il valore
nominale delle consistenze alla data del 31
dicembre dell'anno precedente a quello della
dichiarazione.
3) Azioni o quote di organismi di investimento
collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri,
per le quali va assunto il valore risultante
dall’ultimo prospetto redatto dalla società di
gestione alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello della dichiarazione.
4) Altre voci fra le quali: partecipazioni azionarie in
società italiane ed estere quotate; partecipazioni
azionarie in società non quotate; masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni
non relativi all’impresa affidate in gestione ad
un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996 ecc.
Fra queste voci ci sono:
1) Depositi, conti correnti postali e bancari, carte
prepagate con IBAN. Va assunto il valore del
saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al
31 dicembre dell'anno precedente a quello di
presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il
valore della consistenza media annua riferita al
medesimo anno. Tale principio di calcolo del
valore del patrimonio mobiliare trova un’eccezione
nel caso in cui, in corso di anno, vengano effettuati
acquisti netti di beni immobiliari (per esempio
acquisto prima casa) o di altre componenti il
patrimonio mobiliare (per esempio acquisto di
titoli di stato) o trasferimenti ad altri componenti il nucleo familiare (per esempio bonifici
da conto corrente del padre a quello del figlio)
per un ammontare superiore alla differenza tra il
valore della consistenza media annua e del saldo
al 31 dicembre, consentendo al richiedente di
considerare il saldo attivo al 31/12 anche se
inferiore alla consistenza media (il valore della
consistenza media deve essere sempre e comunque indicato per eventuali controlli).
Novità 2016. Fra gli incrementi del patrimonio
mobiliare rilevano, oltre che come per lo scorso
anno gli acquisti netti di beni immobiliari (per
esempio acquisto di una casa) e gli acquisti di
altre componenti il patrimonio mobiliare (per
esempio acquisto di titoli di stato), anche i
trasferimenti ad altri componenti il nucleo
familiare (per esempio bonifici da conto corrente del padre a quello del figlio).
Novità 2016. Con la riforma ISEE 2016 le carte
prepagate con IBAN sono assimilate ai conti
correnti bancari o postali e vanno, pertanto,
dichiarate con le stesse modalità previste per
quest’ultimi.
Franchigie
La franchigia sulla componente mobiliare viene articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo
familiare, divenendo più alta per le famiglie più
numerose. È infatti prevista una franchigia base pari a
6.000 euro, che cresce di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare aggiunto al primo, fino ad
un massimo di 10.000 euro. Detta soglia è altresì
incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione
dell'indicatore della situazione reddituale (art. 4,
D.P.C.M. 159/2013).
LE TIPOLOGIE DI ISEE
(rif. articoli 6 - 9 - 11 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)
La disciplina dell’ISEE non prevede un solo indicatore valido per tutte le prestazioni, ma una serie d’indicatori differenziati a seconda della tipologia di
prestazione alla quale ci si riferisce cosicché l’accesso alle agevolazioni avvenga in maniera mirata.
Attenzione. Nel caso di rapporti cointestati,
la quota di saldo e giacenza media vanno
calcolati secondo il numero dei cointestatari (per esempio per due cointestatari
indicare la quota del 50%, tre cointestatari
quota del 33,3%, ecc.).
Vi è, pertanto, la possibilità di ottenere ISEE
calcolati in maniera diversa a seconda della
situazione familiare (per esempio presenza figli
minori, soggetti disabili ecc.).
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Tipologie
L’impianto dell’ISEE si articola in 4 tipologie specifiche per le diverse applicazioni:
• ISEE MINI (ordinario o standard), utile per la
generalità dei casi;
• ISEE Sociosanitario/Sociosanitario-residenze, per
prestazioni agevolate socio sanitarie;
• ISEE Minorenni, per prestazioni agevolate rivolte a minori in nuclei monoparentali;
• ISEE Università, per prestazioni diritto allo
studio universitario;
alle quali vanno aggiunti:
• ISEE Corrente, basato sui redditi degli ultimi
dodici mesi ed utile in caso di modifiche
particolari alle condizioni reddituali.
• ISEE Integrativo, modello da compilare in caso
di inesattezze o per integrazioni.
L’ISEE Sociosanitario–residenze. Per le prestazioni
socio sanitarie rivolte a persone maggiorenni ed
erogate in ambiente residenziale, benché il nucleo
familiare da considerare sia quello sopra descritto
(nucleo familiare ristretto), vi sono delle particolarità.
Così, in caso di ricoveri presso residenze sociosanitarie assistenziali, residenze protette, strutture
residenziali e semiresidenziali per persone non
assistibili a domicilio, si tiene conto anche della
condizione economica dei figli del beneficiario non
inclusi nel computo del nucleo familiare: l’ISEE viene
integrata di una componente aggiuntiva per ciascun
figlio, in base a quella che è la situazione economica
del figlio stesso alla luce anche delle necessità del
nucleo familiare di appartenenza di quest’ultimo.
Ovviamente, in ipotesi di figlio non autosufficiente, o
disabile, o nel caso in cui il figlio risulti estraneo alla
famiglia in termini di rapporti affettivi ed economici,
detta componente aggiuntiva dell’ISEE non viene
calcolata. Tali particolarità sono state introdotte per
differenziare la situazione degli anziani non
autosufficienti soli, che non hanno alcun tipo di
sostegno per far fronte alle spese relative al ricovero
in una struttura, da quella in cui, invece, vi siano dei
figli che possano aiutarli.
La MINI ISEE/ISEE Standard o ordinario è un
modello di dichiarazione semplificato, valido per la
generalità delle prestazioni sociali e per tutte le
agevolazioni di carattere fiscale a livello locale, ad
esempio ai fini Imu, per le addizionali Irpef, per il
pagamento della Tari, ma anche per il bonus gas ed
elettricità.
I redditi considerati dall’ISEE standard sono quelli
di tutti i componenti del nucleo familiare risultante
dallo stato di famiglia.
Sempre per ragioni di equità e per evitare comportamenti opportunistici:
• le donazioni di cespiti di parte del patrimonio
immobiliare del beneficiario, avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero residenziale,
continuano ad essere considerate nel patrimonio
del donante;
• le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la
richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti, continuano comunque ad
essere valorizzate nel patrimonio del donante.
Il modello MINI non può essere presentato nei seguenti casi:
• richiesta di prestazioni per il diritto allo studio
universitario;
• presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o
non autosufficienti;
• presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi;
• esonero dalla presentazione della dichiarazione dei
redditi o sospensione degli adempimenti tributari.
Attenzione. Per le prestazioni residenziali non
sono applicabili alcune detrazioni previste per
le altre prestazioni sociosanitarie in quanto appaiono meno necessarie in caso di ricovero in
struttura (per esempio spese per collaboratori
domestici ed addetti all’assistenza personale).
Nei suddetti casi dovrà compilata la DSU nella sua
versione estesa.
L’ISEE Sociosanitario è utilizzato per l’accesso alle
prestazioni sociosanitarie, quali per esempio
l’assistenza domiciliare per le persone con disabilità
e/o non autosufficienti. Il nucleo familiare considerato in detta ipotesi è il nucleo familiare ristretto al solo beneficiario, al coniuge, ai figli minorenni
(il minore in affidamento preadottivo si considera
equiparato al figlio minorenne dell’affidatario), ai
figli maggiorenni solo se a carico ai fini IRPEF e se
non coniugati e/o senza figli. Il nucleo familiare
ristretto può essere formato anche dal solo disabile
maggiorenne come nel caso di persona maggiorenne non coniugata e senza figli che vive con i genitori.
L’ISEE Minorenni. Per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a minori con genitori non
coniugati tra loro e non conviventi, è necessario
prendere in considerazione, salvo casi particolari, la
condizione economica di entrambi i genitori.
Così, nelle istruzioni ISEE è stabilito che il genitore
non convivente nel nucleo familiare, non coniugato
con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio,
fa sempre parte del nucleo familiare del figlio.
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Novità 2016. Lo studente universitario è considerato autonomo quando possiede “autonoma capacità di reddito” in prima persona oppure, ove lo
stesso risulti coniugato, quando il coniuge abbia
comunque una capacità reddituale tale da renderlo
indipendente. In quest’ultimo caso, infatti, il requisito reddituale viene valutato tenendo conto anche
dei redditi del coniuge e non rileva il fatto che lo
studente non abbia redditi propri.
Fanno eccezione le ipotesi in cui il genitore sia effettivamente assente dal nucleo familiare, per esempio:
• genitore coniugato con persona diversa dall’altro
genitore;
• genitore che risulti avere figli con persona diversa
dall’altro genitore;
• separazione legale;
• genitore privato della potestà sui figli;
• risulti accertata, in sede giurisdizionale o dalla
pubblica autorità competente in materia di
servizi sociali, l’estraneità del genitore, in termini
di rapporti affettivi ed economici, alla famiglia.
Per gli studenti stranieri e per gli studenti italiani
residenti all’estero, la condizione economica è definita con l’ISEE all’estero, calcolando tutti i redditi
percepiti all’estero e quota parte (20%) dei patrimoni posseduti all’estero.
Per le prime due ipotesi (genitore coniugato con
persona diversa dall’altro genitore ovvero genitore
che risulti avere figli con persona diversa dall’altro
genitore), si prevede che l’ISEE venga comunque
integrato con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
Il modello ISEE università 2016 ha subito un’ulteriore modifica mediante l’introduzione della casistica dello studente universitario con unico genitore separato, così da poter valutare, differentemente dal caso ordinario, la situazione in cui nel
nucleo sia presente un solo genitore, mentre l’altro
risulta separato legalmente e non convivente.
Le suddette specificità sono previste per ragioni di
equità sociale al fine di differenziare la situazione del
genitore che sia veramente solo da quella in cui esiste
l’altro genitore naturale con, semplicemente, una
residenza anagrafica diversa dal nucleo familiare per
pura scelta opportunistica (per esempio a fini fiscali).
L’ISEE Corrente. Qualora vi sia una rilevante variazione dei redditi del nucleo familiare ed almeno un
componente dello stesso abbia modificato la propria situazione lavorativa in peius per determinate
cause, può essere calcolato il cosiddette ISEE corrente, che prende in considerazione – in relazione
al solo componente che ha modificato la propria
situazione lavorativa – i redditi con riferimento ad
un periodo di tempo più ravvicinato al momento
della presentazione della certificazione, rispetto a
quello ordinariamente considerato.
L’ISEE Università è utilizzato per l’accesso alle
prestazioni per il diritto allo studio universitario:
riduzione delle tasse di iscrizione, borse di studio,
tariffe mense universitarie ecc..
Per l’ISEE università si tiene conto dei redditi del
nucleo familiare di appartenenza dello studente
anche nel caso di studenti residenti altrove e,
quindi, non presenti nello stato di famiglia. L’unico
caso in cui lo studente non viene considerato parte
del nucleo familiare è quando ricorrano entrambe
le seguenti ipotesi:
• al momento della domanda di prima iscrizione al
corso di laurea, ha la residenza da almeno due
anni al di fuori dell'unità abitativa della famiglia
di origine e in un alloggio che non appartiene a
nessun membro della sua famiglia di origine;
• ha un’adeguata capacità di reddito, definita con
decreto ministeriale emesso ai sensi dell’articolo 7,
comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012,
n. 68. Al momento il suddetto decreto ministeriale
non è stato emanato e, pertanto, restano ancora
in vigore le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001,
recante disposizioni per l'uniformità di trattamento
sul diritto allo studio universitario in data, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio
2001, che fissano in € 6.500 la soglia per valutare
l’adeguata capacità di reddito.
L’ISEE, infatti, è normalmente calcolato facendo
riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno
solare precedente la DSU (per esempio per l’ISEE
2016, si considerano i redditi percepiti nel 2014).
Nell’ipotesi però di rilevanti variazioni di reddito a
causa di eventi negativi, quale per esempio la perdita del posto di lavoro, i suddetti redditi non sono
in grado di delineare correttamente la situazione
economica del familiare.
Pertanto, nell’ipotesi di una riduzione rilevante del
reddito del nucleo familiare, pari almeno al 25%, e
di una delle seguenti variazioni della situazione
lavorativa:
• licenziamento, riduzione o sospensione attività
lavorativa per lavoratore dipendente a tempo
indeterminato;
• mancato rinnovo del contratto per lavoratori
dipendenti (o assimilati) a tempo determinato
(che risultano non occupati alla data della DSU e
che possono dimostrare di essere stati occupati
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come dipendenti o assimilati per almeno 120
giorni, nei dodici mesi precedenti la conclusione
dell’ultimo rapporto di lavoro);
• cessazione attività per lavoratori autonomi (che
risultano non occupati alla data della DSU e dimostrino di aver svolto attività autonoma in via continuativa per almeno 12 mesi);
per almeno uno dei componenti il nucleo, avvenuta
nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione,
è consentita la possibilità di calcolare il cosiddetta
ISEE Corrente, indicando (per ciascun componente
che abbia avuto una delle suddette variazioni) i
redditi degli ultimi dodici mesi ovvero, in caso di
lavoratore dipendente a tempo indeterminato, quelli
degli ultimi due mesi (che andranno rapportati
all’intero anno e, quindi, moltiplicati per 6).
2. il componente nucleo familiare che, ritenendo
inesatti i propri dati, intenda chiedere la loro
rettifica.
A seguito della presentazione del Modulo integrativo, verrà rilasciata una nuova attestazione che
riporterà sia i dati auto-dichiarati dal soggetto che
quelli acquisiti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS,
ritenuti inesatti dal dichiarante.
Nota bene. Vengono effettuati controlli puntuali sui
moduli integrativi e sono previste sanzioni in caso di
dichiarazioni mendaci dei dati auto-dichiarati in
rettifica di quelli forniti dall’Agenzia delle entrate e
dall’INPS.
LE PRESTAZIONI
È da rilevare che, affinché si possa chiedere il calcolo dell’ISEE corrente, oltre al peggioramento dell’attività lavorativa di uno dei componenti del nucleo
familiare per le cause sopra rappresentate, è necessario che ci sia anche una variazione della situazione
reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale
individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.
Fra le prestazioni erogate mediante valutazione dell’ISEE vi sono:
• Il bonus bebè 2016, assegno di € 80 al mese
(€ 960 all’anno) per ciascun figlio nato o adottato
dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, erogato a decorrere dalla nascita (o adozione) del
bambino e fino al raggiungimento dell’età di 3
anni (o ai tre anni d’ingresso dello stesso nel
nucleo familiare adottivo). Per avere diritto al
bonus, l’ISEE non deve superare i € 25.000 annui.
Deve essere richiesto attraverso domanda
all’INPS, compilando l'apposito modulo assegno
di natalità - bonus bebè.
• L’assegno di disoccupazione ASDI, previsto dal
Jobs Act.
• Il bonus famiglie numerose, assegno per il
nucleo familiare con almeno tre figli minori e
che hanno patrimoni e redditi limitati.
• Le prestazioni scolastiche (libri, borse di studio ecc.).
• Il bonus gas, riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose.
• Il bonus energia elettrica, agevolazione che
riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici
per la fornitura di energia elettrica. È rivolto a
due tipologie di famiglie: quelle in condizione di
disagio economico e quelle presso le quali vive
un soggetto in gravi condizioni di salute mantenuto in vita da apparecchiature domestiche
elettromedicali.
• Gli asili nido e altri servizi per l’infanzia.
• Le mense scolastiche.
• I servizi sociosanitari domiciliari.
• I servizi sociosanitari diurni, residenziali ecc.
• Le tasse universitarie
• Il contributo per il pagamento dei canoni di
locazione.
Di conseguenza, prima di poter richiedere il calcolo
dell’ISEE corrente, è necessario avere un’attestazione ISEE in corso di validità. Si dovrà, così, in primis
presentare la DSU normalmente; poi, una volta ricevuta l’attestazione ISEE in base alla DSU presentata, si potrà verificare se si abbiano i requisiti per
richiedere il calcolo dell’ISEE corrente.
In definitiva, l’ISEE corrente consente di aggiornare i
dati di una dichiarazione già presentata quando vi
siano modifiche lavorative in peius di un componente del nucleo familiare, tali da determinare un
peggioramento della situazione reddituale di tutto il
nucleo, superiori al 25% complessivo.
L’ISEE corrente vale due mesi dal momento della
presentazione della DSU.
L’ISEE Integrativo può essere compilato, in determinate ipotesi, quando è necessario effettuare
rettifiche o correggere errori ad una dichiarazione
già presentata, autodichiarando i propri dati.
È espressamente prevista la possibilità di compilare
il modulo integrativo nel caso in cui:
1. il dichiarante, dopo aver visionato l’attestazione
ISEE, rilevi inesattezze negli elementi acquisiti
dagli archivi dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS
(relativamente ai dati non auto-dichiarati quali
redditi, trattamenti, spese, ecc.) e voglia chiederne la rettifica, autodichiarando i dati per i
quali ha rilevato tali inesattezze;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
• Le agevolazione per trasporto locale e scuola bus.
• Le agevolazioni per il tributo della nettezza urbana.
• La carta famiglia 2016, introdotta dalla Legge di
stabilità 2016, è un’agevolazione per famiglie
numerose che prevede, previa domanda, il
rilascio di una card con la quale accedere ad una
serie di sconti sull'acquisto di beni o servizi
ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti
pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. È riservata a cittadini italiani o stranieri residenti in Italia con almeno 3 figli minori
con un basso reddito ISEE e viene rilasciata dal
Comune di residenza.
• Il bonus libri, un'agevolazione per l'acquisto del
materiale scolastico e di libri per famiglie con
figli che frequentano le scuole dell'obbligo. Detta
agevolazione è erogata su base regionale; pertanto, è necessario verificare per ogni Regione le
condizioni ed i requisiti d’accesso.
• La riduzione del canone telefonico Telecom.
• L’esenzione del canone RAI 2016, prevista nella
legge di Stabilità 2016 per chi ha più di 75 anni e
con reddito ISEE fino a 6.714,00 euro. La domanda deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate mediante apposito modulo.
• L’esenzione/riduzione tassa sui rifiuti. È rimesso
a ciascuna Regione decidere se prevedere detto
bonus, stabilendone i criteri ed i limiti di reddito
per accedere.
E CIRCOLARI
Decreto Ministero del Lavoro e Politiche sociali, n. 362 del
29 dicembre 2015 - Approvazione del nuovo modello di
dichiarazione sostitutiva unica e le relative istruzioni per
la compilazione
Messaggio INPS, n. 7665 del 30 dicembre 2015 - Nuovi
modelli e istruzioni per la richiesta dell’ISEE nell’anno
2016
Decreto Presidente della Repubblica, n. 223 del
30/5/1989 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, pubblicato nella
Gazz. Uff. 8 giugno 1989, n. 132
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri, 5/12/2013,
n. 159, in attuazione dell’art. 5 Decreto Legge 201/2011 Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE (abrogato il Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 109 ed il Decreto
Presidente Consiglio dei Ministri 7/5/1999 n. 221)
Decreto legislativo, n. 68 del 2012 - Revisione della
normativa di principio in materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5,
comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6
D.P.C.M. 9 aprile 2001 - Uniformità di trattamento sul
diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001
Dichiarazione ISEE, il nuovo modello per l’anno 2016
Struttura Nazionale Donne e Politiche di Parità e di Genere
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