Modello ISEE anno 2016
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Modello ISEE anno 2016
Nr. 1 febbraio 2016 I S E E 20 16 Dichiarazione ISEE, il nuovo modello per l’anno 2016 a cura di Antonella Iachetti Struttura Nazionale Donne e Politiche di Parità e di Genere INDICE PAGINA 3 – DICHIARAZIONE ISEE, IL NUOVO MODELLO PER L’ANNO 2016 PAGINA 4 – ISEE – COS’È E A COSA SERVE PAGINA 4 – LA DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA PAGINA 5 – NUCLEO FAMILIARE PAGINA 6 – REDDITO PAGINA 7 – PATRIMONIO PAGINA 9 – LE TIPOLOGIE DI ISEE PAGINA 11 – LE PRESTAZIONI PAGINA 12 – RIFERIMENTI NORMATIVI E CIRCOLARI Dichiarazione ISEE, il nuovo modello per l’anno 2016 Struttura Nazionale Donne e Politiche di Parità e di Genere 2 DICHIARAZIONE ISEE, IL NUOVO MODELLO PER L’ANNO 2016 ✓ la necessaria indicazione del saldo e della giacenza media delle carte di credito prepagate con IBAN fra il patrimonio mobiliare. Dette carte infatti, da quest’anno, rientrano tra i rapporti finanziari e sono equiparate ad un normale conto corrente; Il 29 dicembre 2015, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Decr. M.L.P.S. 363/ 2015) sono stati approvati i nuovi modelli di dichiarazione ISEE e le relative istruzioni che hanno sostituito, dal 1 gennaio 2016, i precedenti modelli (V. Inps, Mess. 7665/2015). ✓ l’inserimento di alcuni chiarimenti in materia di patrimoni mobiliare, fra cui la previsione che fra gli incrementi dello stesso rientrano anche i “trasferimenti” fra i componenti dello stesso nucleo familiare (per esempio trasferimento di denaro dal conto corrente del padre a quello del figlio all´interno dello stesso nucleo). Questa segnalazione è dovuta in quanto detti trasferimenti potrebbero alterare il valore del patrimonio personale; Il primo gennaio dello scorso anno entrò in vigore la “nuova” (allora era così) disciplina in materia di ISEE. A seguito del primo anno di operatività, lo Stato ha ritenuto opportuno modificare ed aggiornare alcune sezioni del modello e delle istruzioni, anche al fine di rendere più agevole la compilazione, ferme restando le modalità di rilascio dell’attestazione. ✓ sempre in materia di patrimonio mobiliare, l’inserimento specifico del criterio di conversione del patrimonio all´estero: saldo finale e giacenza media vanno espressi in Euro anche per i rapporti finanziari in valuta in base al tasso di cambio di fine anno; per i rapporti chiusi nell´anno, il tasso di cambio sarà quello alla data di chiusura del rapporto; L’obiettivo delle modifiche è quello d’individuare meglio le condizioni di bisogno delle famiglie, mediante l’acquisizione di dati più precisi e dettagliati, contrastando al contempo le pratiche elusive ed evasive così da agevolare i cittadini onesti. ✓ la nuova denominazione della casella riferita a soggetti minorenni che dovrà essere barrata solo nel caso in cui il minorenne nell´anno di riferimento non abbia ricevuto trattamenti, redditi o posseduto patrimonio (minorenni senza redditi e patrimonio); Il cosiddetto ISEE è il modello, interno alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), mediante il quale viene certificato l’indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento. Il modello ISEE 2016 rimane invariato, mentre cambiano i modelli per richiedere l’attestazione (Dichiarazione Unica Sostitutiva - DSU). ✓ la forte limitazione dell’autocertificazione dei dati utili per calcolare l’ISEE. Al fine di evitare la possibilità di un occultamento, da parte del contribuente, di dati importanti per la formazione dell’ISEE, l’INPS provvederà ad acquisire in maniera diretta tutte le informazioni già in possesso dell’Agenzia delle Entrate, dell’Anagrafe Tributaria e della stessa INPS. Pertanto l’ISEE sarà calcolata su dati, in parte (minima) dichiarati dal contribuente ed in parte (maggiore) acquisiti direttamente dall’Ente pubblico; ✓ le modifiche al modello ISEE Universitario sia in caso di studenti con genitori separati sia in caso di studenti coniugati. Per la prima ipotesi, è stata introdotta la casistica dello studente universitario con unico genitore legalmente non convivente (separato o divorziato); per la seconda ipotesi, è stata introdotta una specifica relativa all’“autonomia” dello studente universitario coniugato. Si prevede, in generale, che lo studente universitario sia considerato autonomo quando possieda “autonoma capacità di reddito” in prima persona; qualora, però, lo studente risulti coniugato, il requisito reddituale viene valutato tenendo conto anche dei redditi del coniuge. Di conseguenza, ove lo studente non abbia redditi propri, ma il coniuge abbia una capacità reddituale tale da renderlo indipendente, si realizza comunque l’autonomia; ✓ la previsione della cosiddetta ISEE MINI (ordinaria/standard): dichiarazione semplificata per un nucleo familiare standard utilizzabile per la maggior parte delle prestazioni sociali agevolate concesse da Enti Pubblici (per esempio Bonus bebè, liquidazione assegno di disoccupazione ASDI); ✓ la deroga al principio secondo il quale non vanno riportati in DSU i contributi a titolo di rimborso spese laddove le spese siano documentalmente rendicontate. Da quest’anno, infatti, andranno indicati nel modello ISEE anche alcuni contributi benché rendicontati, quali per esempio quelli Fra le novità presenti nella DSU evidenziamo: ✓ l’aggiornamento delle indicazioni agli anni e l’inserimento dei riferimenti alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative al periodo d’imposta 2014; 3 percepiti per rimborso spese e per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, in quanto queste spese saranno detratte in via automatica dall’INPS; La formula dell’ISEE è: ISEE = Reddito (ISR) + 0,20 x Patrimonio (ISP) Scala di equivalenza Certificazione Viene certificato tramite attestato e determinato effettuando il rapporto tra la somma dei redditi più il 20% del patrimonio mobiliare ed immobiliare di tutti i componenti della famiglia (ISE) e la Scala di Equivalenza che tiene conto del numero dei componenti della famiglia e delle loro caratteristiche. ✓ la possibilità d’indicare nella DSU l’ipotesi in cui un componente del nucleo familiare sia esentato dalla presentazione di dichiarazioni di natura fiscale oppure fruisca della sospensione degli adempimenti tributari, a causa di eventi eccezionali (esonero dalla dichiarazione dei redditi). In questo modo diviene più facile individuare i casi in cui i dati reddituali sono auto-dichiarati dal soggetto che effettua la Dichiarazione; LA DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA ✓ i “minori in affidamento temporaneo”: non più solo quelli “affidati” con provvedimento del Giudice, ma anche quelli “affidati” dai servizi sociali; Per ottenere l’attestazione ISEE è necessario presentare la Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) che è un documento contenente le informazioni (anagrafiche, reddituali, patrimoniali) necessarie a descrivere e valutare la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. I dati contenuti nella DSU sono in parte auto-dichiarati dal contribuente (per esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle Entrate (per esempio dati IRPEF) e dall’INPS (per esempio trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall’INPS). ✓ la necessaria indicazione del coniuge straniero residente all’estero nel nucleo familiare del coniuge residente in Italia. ISEE - COS’È E A COSA SERVE L’ISEE è uno strumento di valutazione della ricchezza e dei redditi delle famiglie in base al quale vengono erogate le prestazioni sociali agevolate e gli sgravi fiscali. Tiene conto delle particolari situazioni di bisogno delle famiglie, prevedendo per esempio trattamenti agevolati per i nuclei con tre o più figli o per quelli con persone disabili e/o non autosufficienti. La dichiarazione, valida per un anno, è “unica” in quanto serve per richiedere tutti i sostegni e le facilitazioni previste dalle leggi, sia statali che locali. Serve a regolare l’accesso alle prestazioni, servizi sociali e assistenziali, la cui erogazione dipende dalla situazione economica del richiedente. La Dichiarazione unica sostitutiva è una dichiarazione di responsabilità del cittadino. È compilata da un solo soggetto (cosiddetto Dichiarante) il quale si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato. La nascita dell’ISEE risponde all’esigenza di ridurre la spesa pubblica destinata ai servizi ed alle prestazioni socio assistenziali mediante l’individuazione/selezione delle famiglie alle quali rivolgere il supporto economico pubblico attraverso criteri il più possibile oggettivi che consentano la misurazione imparziale della ricchezza. La finalità dell’ISEE, quindi, è quella di stabilire, per le famiglie, l’accesso ed il grado di compartecipazione al costo nella fornitura di prestazioni sociali agevolate. Impedimento temporaneo e incapacità d’agire Nei casi in cui il dichiarante abbia un impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute o sia incapace di agire, la dichiarazione sarà presentata dai soggetti e nei modi previsti dalla legge (per esempio coniuge; tutore ecc. V. DPR 445/2000 artt. 4 e 5) e tutti i dati saranno quelli del richiedente, cioè della persona per conto della quale la dichiarazione è resa. Determinazione L’ISEE, che viene calcolato con riferimento al nucleo familiare del richiedente, è una combinazione di reddito e patrimonio, valutata mediante una scala di equivalenza (parametro legato alla composizione del nucleo familiare), sulla base delle informazioni raccolte tramite dichiarazione dell’interessato (DSU: Dichiarazione Sostitutiva Unica) e quelle disponibili negli archivi dell'Inps, dell'Agenzia delle Entrate e dell’Anagrafe tributaria. Dove si presenta La DSU si presenta presso uno dei seguenti Enti: • all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata; • al Comune; • ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF); 4 prestazione agevolata; in tal caso saranno poi gli Enti Erogatori a chiedere documentazione di supporto per verificare la veridicità dei dati. • alla sede Inps competente per territorio oppure direttamente all’INPS esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito Internet www.inps.it, nella sezione “Servizi On-Line”. Ove il cittadino rilevi inesattezze nei dati acquisiti direttamente dall’INPS e/o dall’Agenzia delle Entrate, può produrre, entro 10 giorni dal ricevimento dell’attestazione, documentazione integrativa per la produzione dei dati corretti (nella nuova attestazione verranno riportati i dati corretti ed anche quelli i forniti dall’INPS e/o Agenzia delle Entrate). Attestazione ISEE A seguito della presentazione della DSU, che come detto contiene i soli dati auto-dichiarati dal cittadino, viene rilasciata una ricevuta di avvenuta presentazione, ma non l’ISEE calcolato. Per completare il calcolo vengono acquisiti gli altri dati tramite INPS ed Agenzia dell’Entrate ed entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU viene calcolato e reso disponibile l’ISEE (attestazione). Nel caso in cui il dichiarante non riceva l’attestazione entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU, lo stesso potrà ottenere un’attestazione provvisoria, mediante autodichiarazione di tutti i dati (Modulo integrativo FC.3), valida fino al rilascio dell’attestazione precedentemente richiesta. Nei casi d’urgenza, per imminente scadenza dei termini per accedere alla prestazione agevolata, si potrà presentare la richiesta d’accesso alla prestazione unitamente alla ricevuta di presentazione della DSU: sarà poi l’Ente erogatore ad acquisire l’attestazione direttamente dall’Ente o richiedendola al dichiarante. Validità L'attestazione ISEE vale dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo e può essere utilizzata da ogni componente della famiglia per richiedere prestazioni sociali agevolate. Tutti gli Enti che erogano prestazioni sociali agevolate, o che, comunque, prevedono una compartecipazione ai costi, devono utilizzare l’ISEE per garantire che la valutazione della situazione economica del nucleo familiare sia effettuata nel modo più equo ed oggettivo possibile. NUCLEO FAMILIARE (rif. articoli 3 – 7 - 8 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) L’attestazione è resa disponibile: • dall’INPS, mediante accesso all’area servizi del portale web, o posta elettronica certificata, oppure tramite le competenti sedi territoriali; • dallo stesso Ente al quale è stata presentata; • dagli intermediari incaricati di ricevere la DSU (per esempio CAF); e può essere richiesta, da qualunque componente del nucleo familiare, all’INPS (tramite le sedi territoriali o mediante accesso al portale web). Il nucleo familiare da indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica è quello esistente al momento della presentazione della dichiarazione ed è, generalmente, costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica, salvo alcune eccezioni. Salvo casi particolari, i coniugi ed i figli minori, anche se non conviventi, fanno parte dello stesso nucleo familiare; a questi soggetti devono essere aggiunte le altre persone presenti sullo stato di famiglia. Gli unici altri soggetti non inclusi nello stato di famiglia che possono essere ordinariamente aggregati al nucleo familiare sono i figli maggiorenni non conviventi, non coniugati, senza figli ed a carico fiscale dei genitori. Quando si usa L’attestazione può essere utilizzata da qualunque componente il nucleo familiare: • per ottenere prestazioni sociali agevolate (cioè che dipendono dalla situazione economica del richiedente); • per l'accesso a servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas ecc.), nei casi in cui sia previsto dalle amministrazioni pubbliche o autorità competenti; • per l’accesso a servizi sociosanitari, assistenziali e prestazioni di welfare. I coniugi che risultano nello stato di famiglia fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare senza alcuna eccezione (coniugi conviventi). I coniugi, anche quando abbiano diversa residenza anagrafica, fanno parte dello stesso nucleo familiare, eccezion fatta in caso di separazione giudiziale o consensuale (ordinata con sentenza o provvedimento temporaneo o urgente) o di allontanamento, di esclusione della potestà genitoriale, di abbandono del coniuge, accertati dal punto di vista giuridico. I coniugi non conviventi, al di fuori delle ipotesi sopra descritte, dovranno scegliere la residenza di riferimento ai fini della DSU: in questo modo determineranno quale dei due stati di famiglia andrà preso a L’attestazione ISEE rilasciata al cittadino contiene sia il risultato del calcolo che le eventuali omissioni e/o difformità rilevate in sede di controllo. Ove risultino omissioni/difformità, il dichiarante può effettuare una nuova dichiarazione o procedere, comunque, con la richiesta della 5 riferimento al fine di stabilire le altre persone, oltre ai coniugi, facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. In caso di mancato accordo fra i coniugi sulla residenza da scegliere, questa è individuata nell’ultima residenza comune. In assenza di una residenza comune si deve prendere a riferimento la residenza di maggior durata del coniuge. Attenzione. Sono considerati a carico IRPEF dei genitori, i figli maggiorenni che hanno redditi non superiori ad € 2.840,51 al lordo degli oneri e dei costi considerati deducibili (Testo Unico delle imposte sui redditi - D.P.R. 22.12.1986, n. 917 art. 12, comma 2). Il reddito da prendere in considerazione per determinare se il figlio maggiorenne sia a carico o meno dei genitori è quello relativo all’anno di riferimento dei redditi riportati nella DSU (secondo anno solare precedente la presentazione della DSU; quindi, per le DSU presentate nel 2016 l’anno di riferimento è il 2014). Coniuge straniero Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell’altro coniuge residente in Italia: in questo caso, si prende a riferimento lo stato di famiglia del coniuge residente in Italia. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con il quale convive. Il figlio minorenne, qualora non sia convivente con almeno un genitore, viene attratto nel nucleo familiare del genitore con cui conviveva in precedenza. Il minore in affidamento temporaneo, disposto con provvedimento del servizio sociale o del giudice, fa nucleo a sé stante (così come il minore in affidamento in comunità), a meno che il genitore affidatario non decida di considerarlo nel proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento pre-adottivo, disposto con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore, ed è equiparato al figlio minorenne dell’affidatario. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé. REDDITO (rif. art. 4 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) Il calcolo della componente reddituale dell’ISEE è stato ulteriormente modificato con la riforma del 2016 al fine di specificare nel miglior modo possibile la natura dei redditi dichiarati. L’indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle spese e delle franchigie riferite a ciascun componente, ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell’ISEE, le principali informazioni reddituali relative ai singoli componenti della famiglia sono acquisite direttamente dall’Agenzia delle Entrate e, pertanto, non devono essere (auto)dichiarate. I dati auto-dichiarati vengono sottoposti a successiva verifica. Chi si trova in convivenza anagrafica (art. 5 Dpr 223/89) ovvero i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione, sono considerati nucleo familiare a sé stante, eccezion fatta per i coniugati, che fanno parte del nucleo familiare del coniuge, e per i figli minorenni che invece fanno parte del nucleo familiare del genitore con cui convivevano prima dell'ingresso in convivenza anagrafica: salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso – come abbiamo visto – il minorenne è considerato nucleo familiare a sé stante. Ove nella stessa convivenza anagrafica sia presente un genitore con un figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il reddito da prendere in considerazione per ciascun componente del nucleo familiare è quello indicato nell’ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF, al quale vanno aggiunti altri eventuali redditi, fra i quali: tutti i redditi soggetti ad imposta sostitutiva o tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (per esempio contribuenti minimi, cedolare secca sugli affitti, premi di produttività, LSU ecc.); tutti i redditi esenti e, quindi, anche tutti i trasferimenti monetari ottenuti dalla Pubblica Amministrazione (assegni al nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento, carte di debito, assegni o borse per lo studio ecc.) ed i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero; i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA (in detto caso, si considera la base imponibile assunta ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale); gli assegni percepiti per il mantenimento di figli; gli assegni periodici Il figlio maggiorenne che convive con uno o con entrambi i genitori fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con cui convive. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, ma a loro carico ai fini Irpef, fa parte del nucleo familiare di questi ultimi; in caso di genitori separati, può scegliere a quale dei due nuclei appartenere. 6 destinati al coniuge (che sono inclusi nel reddito complessivo); i redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU; i redditi fondiari di beni situati all’estero non locati soggetti alla disciplina dell’IVIE; il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE); il reddito figurativo delle attività finanziarie (in tal caso, si applicherà al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare (con l'esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali) il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale. con disabilità media; € 5.500 (€ 7.500 se minore) se la disabilità è grave ed € 7.000 (€ 9.500 se minore) in caso di non autosufficienza. Inoltre, per ciascuna persona non autosufficiente si possono sottrarre tutte le spese per i collaboratori domestici e gli addetti all’assistenza personale o, alternativamente, la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali nell’ambito di percorsi sociosanitari integrati. Si possono, altresì, detrarre le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali, fino ad un massimo di € 5.000, quali le spese sanitarie e le spese mediche e di assistenza specifiche, comprese quelle sostenute per l’acquisto di cani guida o quelle sostenute per i servizi di interpretariato per le persone sorde. Attenzione. Non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese rendicontati poiché assimilabili alla fornitura diretta di bene e/o servizi. Devono invece essere indicate le spese per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, in quanto tali spese sono detratte dall’INPS in via automatica. Attenzione. Nella DSU vanno altresì indicati gli autoveicoli, i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché navi e imbarcazioni da diporto intestati al singolo componente del nucleo familiare alla data di presentazione della DSU. PATRIMONIO Dal valore aggregato dei redditi di cui sopra, vengono sottratti gli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge (anche se residente all’estero) ed ai figli per il mantenimento, stabiliti in seguito a separazione o divorzio, ed i redditi agrari relativi agli operatori professionali obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA (attività di cui all’art. 2135 cc). Per i redditi da lavoro dipendente viene sottratta una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro; per le pensioni e i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari viene decurtata una quota del 20%, fino ad un massimo di 1.000 euro. (rif. art. 5 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) Il patrimonio ai fini ISEE è formato dalla somma del valore della componente immobiliare e di quello della componente mobiliare per ciascun componente del nucleo familiare. Patrimonio immobiliare È composto da tutti i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni, sia in Italia che all’estero, posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della dichiarazione (DSU), intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa. Il valore degli immobili è quello considerato ai fini IMU, anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta ed indipendentemente dal periodo di possesso. Franchigie: Sono, altresì, previste una serie di franchigie che operano sul reddito dell’intero nucleo familiare, fra le quali quelle relative ai: - costi dell’abitare, possono essere portati in deduzione fino 7.000 euro (importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l'affitto registrato). A tale importo possono essere aggiunti 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Per i costi dell’abitare in caso d’immobile di proprietà, si tiene conto degli stessi nella componente patrimoniale (V. infra); - costi per la disabilità che viene accorpata in tre distinte classi: disabilità media, grave e non autosufficienza, classificando in questo modo le diverse definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza. È prevista una franchigia pari a € 4.000 (che sale ad € 5.500 se si tratta di un minore) per ciascuna persona Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie enfiteusi), mentre è esclusa la cosiddetta “nuda proprietà”. In caso di immobile acquistato mediante mutuo, si considera patrimonio solo il valore del bene che eccede il valore del mutuo ancora in essere. Il valore IMU per l’abitazione principale è calcolato al netto del mutuo residuo e gode di una franchigia di € 52.500 euro (valore elevato in presenza di nuclei familiari composti da più persone/figli, € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo). Sul valore così ottenuto è previsto un ulteriore 7 abbattimento di un terzo del valore. Pertanto, il valore della prima casa viene considerato in conto patrimonio immobiliare per i due terzi al netto del mutuo e della franchigia sopra descritta. Attenzione. Per i rapporti finanziari in valuta, i dati contabili (saldo finale e giacenza media) vanno espressi in euro in base al tasso di cambio a fine anno, o per i rapporti chiusi nell’anno - alla data di chiusura del rapporto. Patrimonio mobiliare Si calcola sommando il valore di una serie di voci specificamente indicate (D.M.L.P.S. 363/2015 ed art. 5, D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), anche se detenute all’Estero, possedute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della DSU. 2) Titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della dichiarazione. 3) Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della dichiarazione. 4) Altre voci fra le quali: partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate; partecipazioni azionarie in società non quotate; masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996 ecc. Fra queste voci ci sono: 1) Depositi, conti correnti postali e bancari, carte prepagate con IBAN. Va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Tale principio di calcolo del valore del patrimonio mobiliare trova un’eccezione nel caso in cui, in corso di anno, vengano effettuati acquisti netti di beni immobiliari (per esempio acquisto prima casa) o di altre componenti il patrimonio mobiliare (per esempio acquisto di titoli di stato) o trasferimenti ad altri componenti il nucleo familiare (per esempio bonifici da conto corrente del padre a quello del figlio) per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, consentendo al richiedente di considerare il saldo attivo al 31/12 anche se inferiore alla consistenza media (il valore della consistenza media deve essere sempre e comunque indicato per eventuali controlli). Novità 2016. Fra gli incrementi del patrimonio mobiliare rilevano, oltre che come per lo scorso anno gli acquisti netti di beni immobiliari (per esempio acquisto di una casa) e gli acquisti di altre componenti il patrimonio mobiliare (per esempio acquisto di titoli di stato), anche i trasferimenti ad altri componenti il nucleo familiare (per esempio bonifici da conto corrente del padre a quello del figlio). Novità 2016. Con la riforma ISEE 2016 le carte prepagate con IBAN sono assimilate ai conti correnti bancari o postali e vanno, pertanto, dichiarate con le stesse modalità previste per quest’ultimi. Franchigie La franchigia sulla componente mobiliare viene articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare, divenendo più alta per le famiglie più numerose. È infatti prevista una franchigia base pari a 6.000 euro, che cresce di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare aggiunto al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. Detta soglia è altresì incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale (art. 4, D.P.C.M. 159/2013). LE TIPOLOGIE DI ISEE (rif. articoli 6 - 9 - 11 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) La disciplina dell’ISEE non prevede un solo indicatore valido per tutte le prestazioni, ma una serie d’indicatori differenziati a seconda della tipologia di prestazione alla quale ci si riferisce cosicché l’accesso alle agevolazioni avvenga in maniera mirata. Attenzione. Nel caso di rapporti cointestati, la quota di saldo e giacenza media vanno calcolati secondo il numero dei cointestatari (per esempio per due cointestatari indicare la quota del 50%, tre cointestatari quota del 33,3%, ecc.). Vi è, pertanto, la possibilità di ottenere ISEE calcolati in maniera diversa a seconda della situazione familiare (per esempio presenza figli minori, soggetti disabili ecc.). 8 Tipologie L’impianto dell’ISEE si articola in 4 tipologie specifiche per le diverse applicazioni: • ISEE MINI (ordinario o standard), utile per la generalità dei casi; • ISEE Sociosanitario/Sociosanitario-residenze, per prestazioni agevolate socio sanitarie; • ISEE Minorenni, per prestazioni agevolate rivolte a minori in nuclei monoparentali; • ISEE Università, per prestazioni diritto allo studio universitario; alle quali vanno aggiunti: • ISEE Corrente, basato sui redditi degli ultimi dodici mesi ed utile in caso di modifiche particolari alle condizioni reddituali. • ISEE Integrativo, modello da compilare in caso di inesattezze o per integrazioni. L’ISEE Sociosanitario–residenze. Per le prestazioni socio sanitarie rivolte a persone maggiorenni ed erogate in ambiente residenziale, benché il nucleo familiare da considerare sia quello sopra descritto (nucleo familiare ristretto), vi sono delle particolarità. Così, in caso di ricoveri presso residenze sociosanitarie assistenziali, residenze protette, strutture residenziali e semiresidenziali per persone non assistibili a domicilio, si tiene conto anche della condizione economica dei figli del beneficiario non inclusi nel computo del nucleo familiare: l’ISEE viene integrata di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, in base a quella che è la situazione economica del figlio stesso alla luce anche delle necessità del nucleo familiare di appartenenza di quest’ultimo. Ovviamente, in ipotesi di figlio non autosufficiente, o disabile, o nel caso in cui il figlio risulti estraneo alla famiglia in termini di rapporti affettivi ed economici, detta componente aggiuntiva dell’ISEE non viene calcolata. Tali particolarità sono state introdotte per differenziare la situazione degli anziani non autosufficienti soli, che non hanno alcun tipo di sostegno per far fronte alle spese relative al ricovero in una struttura, da quella in cui, invece, vi siano dei figli che possano aiutarli. La MINI ISEE/ISEE Standard o ordinario è un modello di dichiarazione semplificato, valido per la generalità delle prestazioni sociali e per tutte le agevolazioni di carattere fiscale a livello locale, ad esempio ai fini Imu, per le addizionali Irpef, per il pagamento della Tari, ma anche per il bonus gas ed elettricità. I redditi considerati dall’ISEE standard sono quelli di tutti i componenti del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia. Sempre per ragioni di equità e per evitare comportamenti opportunistici: • le donazioni di cespiti di parte del patrimonio immobiliare del beneficiario, avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero residenziale, continuano ad essere considerate nel patrimonio del donante; • le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti, continuano comunque ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Il modello MINI non può essere presentato nei seguenti casi: • richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario; • presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti; • presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi; • esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari. Attenzione. Per le prestazioni residenziali non sono applicabili alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie in quanto appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (per esempio spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale). Nei suddetti casi dovrà compilata la DSU nella sua versione estesa. L’ISEE Sociosanitario è utilizzato per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, quali per esempio l’assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti. Il nucleo familiare considerato in detta ipotesi è il nucleo familiare ristretto al solo beneficiario, al coniuge, ai figli minorenni (il minore in affidamento preadottivo si considera equiparato al figlio minorenne dell’affidatario), ai figli maggiorenni solo se a carico ai fini IRPEF e se non coniugati e/o senza figli. Il nucleo familiare ristretto può essere formato anche dal solo disabile maggiorenne come nel caso di persona maggiorenne non coniugata e senza figli che vive con i genitori. L’ISEE Minorenni. Per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a minori con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, è necessario prendere in considerazione, salvo casi particolari, la condizione economica di entrambi i genitori. Così, nelle istruzioni ISEE è stabilito che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa sempre parte del nucleo familiare del figlio. 9 Novità 2016. Lo studente universitario è considerato autonomo quando possiede “autonoma capacità di reddito” in prima persona oppure, ove lo stesso risulti coniugato, quando il coniuge abbia comunque una capacità reddituale tale da renderlo indipendente. In quest’ultimo caso, infatti, il requisito reddituale viene valutato tenendo conto anche dei redditi del coniuge e non rileva il fatto che lo studente non abbia redditi propri. Fanno eccezione le ipotesi in cui il genitore sia effettivamente assente dal nucleo familiare, per esempio: • genitore coniugato con persona diversa dall’altro genitore; • genitore che risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore; • separazione legale; • genitore privato della potestà sui figli; • risulti accertata, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, l’estraneità del genitore, in termini di rapporti affettivi ed economici, alla famiglia. Per gli studenti stranieri e per gli studenti italiani residenti all’estero, la condizione economica è definita con l’ISEE all’estero, calcolando tutti i redditi percepiti all’estero e quota parte (20%) dei patrimoni posseduti all’estero. Per le prime due ipotesi (genitore coniugato con persona diversa dall’altro genitore ovvero genitore che risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore), si prevede che l’ISEE venga comunque integrato con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente. Il modello ISEE università 2016 ha subito un’ulteriore modifica mediante l’introduzione della casistica dello studente universitario con unico genitore separato, così da poter valutare, differentemente dal caso ordinario, la situazione in cui nel nucleo sia presente un solo genitore, mentre l’altro risulta separato legalmente e non convivente. Le suddette specificità sono previste per ragioni di equità sociale al fine di differenziare la situazione del genitore che sia veramente solo da quella in cui esiste l’altro genitore naturale con, semplicemente, una residenza anagrafica diversa dal nucleo familiare per pura scelta opportunistica (per esempio a fini fiscali). L’ISEE Corrente. Qualora vi sia una rilevante variazione dei redditi del nucleo familiare ed almeno un componente dello stesso abbia modificato la propria situazione lavorativa in peius per determinate cause, può essere calcolato il cosiddette ISEE corrente, che prende in considerazione – in relazione al solo componente che ha modificato la propria situazione lavorativa – i redditi con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della presentazione della certificazione, rispetto a quello ordinariamente considerato. L’ISEE Università è utilizzato per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario: riduzione delle tasse di iscrizione, borse di studio, tariffe mense universitarie ecc.. Per l’ISEE università si tiene conto dei redditi del nucleo familiare di appartenenza dello studente anche nel caso di studenti residenti altrove e, quindi, non presenti nello stato di famiglia. L’unico caso in cui lo studente non viene considerato parte del nucleo familiare è quando ricorrano entrambe le seguenti ipotesi: • al momento della domanda di prima iscrizione al corso di laurea, ha la residenza da almeno due anni al di fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine e in un alloggio che non appartiene a nessun membro della sua famiglia di origine; • ha un’adeguata capacità di reddito, definita con decreto ministeriale emesso ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Al momento il suddetto decreto ministeriale non è stato emanato e, pertanto, restano ancora in vigore le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario in data, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, che fissano in € 6.500 la soglia per valutare l’adeguata capacità di reddito. L’ISEE, infatti, è normalmente calcolato facendo riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU (per esempio per l’ISEE 2016, si considerano i redditi percepiti nel 2014). Nell’ipotesi però di rilevanti variazioni di reddito a causa di eventi negativi, quale per esempio la perdita del posto di lavoro, i suddetti redditi non sono in grado di delineare correttamente la situazione economica del familiare. Pertanto, nell’ipotesi di una riduzione rilevante del reddito del nucleo familiare, pari almeno al 25%, e di una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa: • licenziamento, riduzione o sospensione attività lavorativa per lavoratore dipendente a tempo indeterminato; • mancato rinnovo del contratto per lavoratori dipendenti (o assimilati) a tempo determinato (che risultano non occupati alla data della DSU e che possono dimostrare di essere stati occupati 10 come dipendenti o assimilati per almeno 120 giorni, nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro); • cessazione attività per lavoratori autonomi (che risultano non occupati alla data della DSU e dimostrino di aver svolto attività autonoma in via continuativa per almeno 12 mesi); per almeno uno dei componenti il nucleo, avvenuta nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, è consentita la possibilità di calcolare il cosiddetta ISEE Corrente, indicando (per ciascun componente che abbia avuto una delle suddette variazioni) i redditi degli ultimi dodici mesi ovvero, in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato, quelli degli ultimi due mesi (che andranno rapportati all’intero anno e, quindi, moltiplicati per 6). 2. il componente nucleo familiare che, ritenendo inesatti i propri dati, intenda chiedere la loro rettifica. A seguito della presentazione del Modulo integrativo, verrà rilasciata una nuova attestazione che riporterà sia i dati auto-dichiarati dal soggetto che quelli acquisiti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS, ritenuti inesatti dal dichiarante. Nota bene. Vengono effettuati controlli puntuali sui moduli integrativi e sono previste sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci dei dati auto-dichiarati in rettifica di quelli forniti dall’Agenzia delle entrate e dall’INPS. LE PRESTAZIONI È da rilevare che, affinché si possa chiedere il calcolo dell’ISEE corrente, oltre al peggioramento dell’attività lavorativa di uno dei componenti del nucleo familiare per le cause sopra rappresentate, è necessario che ci sia anche una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente. Fra le prestazioni erogate mediante valutazione dell’ISEE vi sono: • Il bonus bebè 2016, assegno di € 80 al mese (€ 960 all’anno) per ciascun figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, erogato a decorrere dalla nascita (o adozione) del bambino e fino al raggiungimento dell’età di 3 anni (o ai tre anni d’ingresso dello stesso nel nucleo familiare adottivo). Per avere diritto al bonus, l’ISEE non deve superare i € 25.000 annui. Deve essere richiesto attraverso domanda all’INPS, compilando l'apposito modulo assegno di natalità - bonus bebè. • L’assegno di disoccupazione ASDI, previsto dal Jobs Act. • Il bonus famiglie numerose, assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati. • Le prestazioni scolastiche (libri, borse di studio ecc.). • Il bonus gas, riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. • Il bonus energia elettrica, agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica. È rivolto a due tipologie di famiglie: quelle in condizione di disagio economico e quelle presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute mantenuto in vita da apparecchiature domestiche elettromedicali. • Gli asili nido e altri servizi per l’infanzia. • Le mense scolastiche. • I servizi sociosanitari domiciliari. • I servizi sociosanitari diurni, residenziali ecc. • Le tasse universitarie • Il contributo per il pagamento dei canoni di locazione. Di conseguenza, prima di poter richiedere il calcolo dell’ISEE corrente, è necessario avere un’attestazione ISEE in corso di validità. Si dovrà, così, in primis presentare la DSU normalmente; poi, una volta ricevuta l’attestazione ISEE in base alla DSU presentata, si potrà verificare se si abbiano i requisiti per richiedere il calcolo dell’ISEE corrente. In definitiva, l’ISEE corrente consente di aggiornare i dati di una dichiarazione già presentata quando vi siano modifiche lavorative in peius di un componente del nucleo familiare, tali da determinare un peggioramento della situazione reddituale di tutto il nucleo, superiori al 25% complessivo. L’ISEE corrente vale due mesi dal momento della presentazione della DSU. L’ISEE Integrativo può essere compilato, in determinate ipotesi, quando è necessario effettuare rettifiche o correggere errori ad una dichiarazione già presentata, autodichiarando i propri dati. È espressamente prevista la possibilità di compilare il modulo integrativo nel caso in cui: 1. il dichiarante, dopo aver visionato l’attestazione ISEE, rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS (relativamente ai dati non auto-dichiarati quali redditi, trattamenti, spese, ecc.) e voglia chiederne la rettifica, autodichiarando i dati per i quali ha rilevato tali inesattezze; 11 RIFERIMENTI NORMATIVI • Le agevolazione per trasporto locale e scuola bus. • Le agevolazioni per il tributo della nettezza urbana. • La carta famiglia 2016, introdotta dalla Legge di stabilità 2016, è un’agevolazione per famiglie numerose che prevede, previa domanda, il rilascio di una card con la quale accedere ad una serie di sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. È riservata a cittadini italiani o stranieri residenti in Italia con almeno 3 figli minori con un basso reddito ISEE e viene rilasciata dal Comune di residenza. • Il bonus libri, un'agevolazione per l'acquisto del materiale scolastico e di libri per famiglie con figli che frequentano le scuole dell'obbligo. Detta agevolazione è erogata su base regionale; pertanto, è necessario verificare per ogni Regione le condizioni ed i requisiti d’accesso. • La riduzione del canone telefonico Telecom. • L’esenzione del canone RAI 2016, prevista nella legge di Stabilità 2016 per chi ha più di 75 anni e con reddito ISEE fino a 6.714,00 euro. La domanda deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate mediante apposito modulo. • L’esenzione/riduzione tassa sui rifiuti. È rimesso a ciascuna Regione decidere se prevedere detto bonus, stabilendone i criteri ed i limiti di reddito per accedere. E CIRCOLARI Decreto Ministero del Lavoro e Politiche sociali, n. 362 del 29 dicembre 2015 - Approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica e le relative istruzioni per la compilazione Messaggio INPS, n. 7665 del 30 dicembre 2015 - Nuovi modelli e istruzioni per la richiesta dell’ISEE nell’anno 2016 Decreto Presidente della Repubblica, n. 223 del 30/5/1989 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1989, n. 132 Decreto Presidente Consiglio dei Ministri, 5/12/2013, n. 159, in attuazione dell’art. 5 Decreto Legge 201/2011 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE (abrogato il Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 109 ed il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 7/5/1999 n. 221) Decreto legislativo, n. 68 del 2012 - Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6 D.P.C.M. 9 aprile 2001 - Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001 Dichiarazione ISEE, il nuovo modello per l’anno 2016 Struttura Nazionale Donne e Politiche di Parità e di Genere 12