Allegata scheda omaggi

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Allegata scheda omaggi
IL TRATTAMENTO DEGLI OMAGGI PER LE IMPRESE
TIPOLOGIA OMAGGIO
QUALIFICAZIONE FISCALE DEL
COSTO
SPESE DI RAPPRESENTANZA DI
BENI DI VALORE UNITARIO
BENI OFFERTI IN
OMAGGIO
A
CLIENTI O FORNITORI
BRINDISI DI FINE ANNO
CON I DIPENDENTI
(presso la sede
dell’impresa con acquisto
diretto di alimenti e
bevande)
CENA AZIENDALE
per dipendenti anche con
catering
(es.: cena di Natale)
DEDUCIBILITA’ INTEGRALE
NON SUPERIORE A € 50
SPESE DI RAPPRESENTANZA DI
BENI DI VALORE UNITARIO
SUPERIORE A € 50
BENI OFFERTI IN
OMAGGIO A
DIPENDENTI
TRATTAMENTO FISCALE DEL
COSTO
BENEFIT A DIPENDENTI♠
(Art.95,c.1,Tuir)
ONERI DI UTILITA’
SOCIALE/SPESE PER FINALITA’ DI
RICREAZIONE
(Art.100, c.1, Tuir) ♦
ONERI DI UTILITA’
SOCIALE/SPESE PER FINALITA’ DI
RICREAZIONE
(Art.100 c.1, Tuir) ♦
Dicembre 2014
TRATTAMENTO IVA DEGLI OMAGGI NON
RIENTRANTI NELL’ATTIVITA’
IVA ACQUISTO DETRAIBILE
(fino al 12/12/14 indetraibile se superiore a
25,82 euro)
OMAGGIO FUORI CAMPO IVA (senza
emissione di fattura)
DEDUCIBILITA’ CON LE
LIMITAZIONI PREVISTE DAL
D.M. 19/11/2008
DEDUCIBILITA’ INTEGRALE
DEDUCIBILE NEL LIMITE DEL 5
PER 1000 DELLE SPESE PER
LAVORO DIPENDENTE
DEDUCIBILE AL 75% E NEL
LIMITE DEL 5 PER 1000 DELLE
SPESE PER LAVORO
DIPENDENTE
TRATTAMENTO IVA DEGLI OMAGGI
RIENTRANTI NELL’ATTIVITA’
ACQUISTO DETRAIBILE
OMAGGIO SOGGETTO AD IVA 
IVA ACQUISTO INDETRAIBILE (ART.19-bis ACQUISTO DETRAIBILE
1, lett. h)
OMAGGIO FUORI CAMPO IVA (senza
emissione di fattura)
OMAGGIO SOGGETTO AD IVA
IVA ACQUISTO INDETRAIBILE
ACQUISTO INDETRAIBILE
OMAGGIO FUORI CAMPO IVA (senza
emissione di fattura)
OMAGGIO FUORI CAMPO IVA (senza
emissione di fattura)
IVA ACQUISTO ALIMENTI E BEVANDE
INDETRAIBILE
IVA INDETRAIBILE
per mancanza del
presupposto oggettivo
 E’ necessario emettere autofattura immediata (lo stesso giorno della consegna) oppure, in alternativa, effettuare apposita annotazione giornaliera nel registro degli omaggi; in entrambi i casi
non è necessario emettere DDT. E’ possibile, inoltre, emettere autofattura riepilogativa mensile ma, in questo caso, è necessario emettere il DDT alla consegna (il DDT dovrà essere integrato
con il valore normale dei beni se l’impresa è un soggetto obbligato alla certificazione dei corrispettivi di vendita).
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La base imponibile è determinata dal prezzo di acquisto o di produzione dei beni. La rivalsa dell’IVA non è obbligatoria; se non è operata la rivalsa, l’IVA diventa un costo indeducibile a carico di
chi offre l’omaggio (art. 99, comma 1, TUIR).
 Per gli omaggi “fuori campo IVA” è opportuno emettere il DDT alla consegna per dimostrare, a posteriori, l’effettiva destinazione dei beni.
 Se l’omaggio è costituito da una confezione composta da prodotti diversi per valore unitario deve intendersi quello complessivo.
♠ Per il dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre a formare il reddito imponibile se complessivamente di importo non superiore (per ogni dipendente) ad € 258,23
nel periodo di imposta. Se il valore è superiore a tale limite tutto il valore concorre a formare il reddito.
♦ Per il dipendente nessun valore concorre a formare il reddito imponibile se il brindisi o la cena sono offerti alla generalità dei dipendenti.
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IL TRATTAMENTO DEI VOUCHER/BUONI ACQUISTO O REGALO OFFERTI IN OMAGGIO DALLE IMPRESE
QUALIFICAZIONE FISCALE DEL COSTO
VOUCHER/BUONO ACQUISTO O REGALO
DI VALORE UNITARIO
NON SUPERIORE A € 50
OFFERTI IN OMAGGIO
A
CLIENTI O FORNITORI
TRATTAMENTO
FISCALE DEL COSTO
TRATTAMENTO IVA
DEDUCIBILITA’
INTEGRALE
SPESE DI RAPPRESENTANZA
VOUCHER/BUONO ACQUISTO O REGALO
DI VALORE UNITARIO
SUPERIORE A € 50
Dicembre 2014
ACQUISTO
FUORI CAMPO IVA
DEDUCIBILITA’ CON LE
LIMITAZIONI PREVISTE
DAL D.M. 19/11/2008
OMAGGIO FUORI CAMPO IVA
(senza emissione di fattura)
SPESE DI RAPPRESENTANZA
OFFERTI IN OMAGGIO A
DIPENDENTI
BENEFIT A DIPENDENTI♠ (Art.95,c.1,Tuir)
DEDUCIBILITA’
INTEGRALE
 E’ opportuno conservare un elenco dei destinatari dei voucher/buoni acquisto o regalo, per dimostrare, a posteriori, l’effettiva destinazione degli omaggi
♠ Per il dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre a formare il reddito imponibile se complessivamente di importo non superiore (per ogni dipendente) ad € 258,23
nel periodo di imposta. Se il valore è superiore a tale limite tutto il valore concorre a formare il reddito.
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C.N.A. RETE SERVIZI srl – Service Normativo - Area Fiscale
IL TRATTAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA - Definizione e criterio di deducibilità (DM 19/11/2008)
Dicembre 2014
Le spese di rappresentanza sono deducibili, nel periodo di sostenimento (criterio di competenza), solo se rispondenti a requisiti di inerenza e di congruità.
Si considerano inerenti se rispondenti a determinati criteri e cioè:
• gratuità dell’erogazione di beni o servizi: non è prevista alcuna controprestazione;
• finalità promozionale o di pubbliche relazioni;
• ragionevolezza della spesa in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici, anche potenziali e della coerenza con gli usi commerciali di settore.
Sono spese di rappresentanza:



le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e svolte significative attività promozionali dei beni e servizi la cui produzione o il cui scambio
costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di:
o ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
o inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
o mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni/servizi prodotti dall’impresa;
ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui
sostenimento risponde a criteri di inerenza.
Limite di deducibilità
Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di sostenimento1 e vengono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica
dell’impresa, realizzati nello stesso periodo, con le seguenti misure percentuali:
 1,3% fino a 10 milioni di euro


0,5% per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro
0,1% per la parte eccedente 50 milioni di euro
I beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro sono INTERAMENTE DEDUCIBILI e non sono da considerare ai fini del calcolo
di deducibilità.
Esempio: ricavi 80.000 euro; spese rappresentanza 1.200 euro di cui 280 euro sostenuti per beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Importo massimo deducibile 80.000 x 1,3% = 1040.
L’intero importo di 1.200 euro è deducibile (920 + 280).
Sono interamente deducibili le spese di ospitalità, cioè quelle sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi
simili in cui sono esposti i beni/servizi prodotti dall’impresa e per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive
dell’impresa.
Attenzione: tutte le spese di vitto e alloggio (con esclusione di quelle relative alle trasferte fuori comune dei dipendenti) sono deducibili nella misura del 75%. Tale
limitazione convive con la limitazione delle spese di rappresentanza e degli oneri di utilità sociale.
Esempio: ricavi 80.000 euro; spese rappresentanza 1.200 euro di cui 1.000 per pranzi offerti ai clienti. Importo massimo deducibile 80.000 x 1,3% = 1040.
E’ deducibile l’importo di 950 euro dato da 750 (=1.000x75%)+ 200
L’IVA relativa alle spese di rappresentanza non è mai detraibile dall’IVA dovuta, tranne quella sostenuta per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.
1
Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi di imposta anteriori al periodo di conseguimento primi ricavi, possono essere dedotti nel periodo di conseguimento dei primi ricavi e nel successivo
periodo se le spese di rappresentanza sostenute in tali periodi sono inferiori all’importo deducibile.
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