Capitolato speciale Piscina 2015_2018

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Capitolato speciale Piscina 2015_2018
All. 1)
CITTA’ DI ASTI
SETTORE CULTURA, ISTITUTI CULTURALI, MANIFESTAZIONI, SPORT.
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CAPITOLATO SPECIALE
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CIG. 62571657E6 - CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI
COMUNALI SITI IN ASTI - VIA GERBI
ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente capitolato ha per oggetto la concessione della gestione dell’impianto natatorio coperto e
scoperto di proprietà del Comune di Asti, sito in Via Gerbi.
L’impianto si compone attualmente di :
Piscina Scoperta:
il complesso natatorio si compone di una zona totalmente recintata costituita da:
- vasca olimpica scoperta con agibilità di n. 525 bagnanti: dimensioni 50 m x 21 m, profondità da
m 1,10 a m 5,50 - castello in cemento armato con i trampolini da m 3 - 5 - 10, non più in uso da
tempo per ragioni di sicurezza dei bagnanti;
- vasca scoperta ragazzi con agibilità di 112 bagnanti: dimensioni m 15 x m 15, profondità da m
0,20 a m 0,60, fondo e pareti piastrellate, dotata di scivolo per bambini;
- locale cassa ed ingresso;
- locale direzione;
- spogliatoi maschile e femminile con relativi servizi igienici e magazzini;
- ascensore a servizio della batteria di spogliatoi per diversamente abili ed il cui uso è comune
per l'impianto invernale e quello estivo;
- bar tavola calda e fredda e relativi magazzino e servizi;
- area verde, comprendente un campo di calcetto, un campo di beach volley ed un'area
attrezzata per il gioco bimbi;
- basso fabbricato destinato ad impianto trattamento acqua vasca olimpica, cabina ENEL, cabina
contatori e n. 4 magazzini;
- locale semi-interrato destinato ad accogliere le pompe di ricircolo e la vasca di compenso della
piscina olimpionica;
- locale semi-interrato destinato ad impianto trattamento acqua vasca ragazzi e deposito
attrezzatura;
- locale posto sul piano vasca destinato a deposito attrezzatura e vasca compenso vasca ragazzi;
- locale coperto esterno destinato ai lambitori del cloro in pastiglie ad uso della vasca olimpica;
- zona deposito n. 2 vasche acido muriatico a servizio sia dell'impianto coperto sia di quello
scoperto;
- macchinari destinati al trattamento ed alla deumidificazione aria della piscina coperta
Piscina Coperta:
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il complesso natatorio si compone di:
- vasca natatoria con agibilità di n. 200 bagnanti: dimensioni m. 25 x m 16 – profondità da m 1,25
a m 2,80 - n. 8 corsie, ciascuna m. 2 di larghezza, fondo e pareti piastrellate;
- vasca ragazzi con agibilità di 40 bagnanti: dimensioni m 5 x m 16 - profondità da m 0.60 a m
0,80;
- tribuna con n. 277 posti a sedere;
- locale cassa e ingresso;
- locale segreteria, con annesso locale di sgombero e locale direzione;
- locale bar e relativi magazzino e servizi;
- locale servizi igienici in area ingresso;
- spogliatoi maschile e femminile con annessi spogliatoi comuni, servizi igienici e magazzini;
- batteria di spogliatoi e servizi igienici, maschile e femminile, ad uso dei diversamente abili,
dotata di ingresso autonomo ed ascensore, in uso comune con la piscina scoperta;
- locale infermeria;
- locale semi-interrato destinato a magazzino e vano tecnico di passaggio degli scarichi ;
- locale semi-interrato destinato a spogliatoio personale dipendente, maschile e femminile con
annessi servizi igienici;
- locale semi-interrato destinato a sala riunioni, dotato di n. 1 servizio igienico;
- locale semi-interrato destinato a magazzino;
- locale semi-interrato dotato di servizio igienico;
- n. 2 vani sottoscala destinati a locali di sgombero;
- locale semi-interrato destinato al trattamento acqua vasche coperte e relative vasche
compenso;
- locale corridoio a servizio e di collegamento di tutta la zona semi-interrata;
- locale esterno semi interrato destinato allo stoccaggio acqua ricambio vasche coperte;
- locale esterno semi interrato destinato ai lambitori per cloro in pastiglie a servizio delle vasche
coperte;
- locale semi-interrato destinato a magazzino adiacente la zona lambitori;
- locale semi-interrato destinato a centrale termica funzionante a gas metano;
- n. 2 scale di accesso dall'esterno ai locali semi-interrati e n. 1 scala con gradini a ventaglio di
collegamento tra i locali vasca e semi-interrato;
- aree esterne di pertinenza della piscina, non recintate, rappresentate da marciapiedi, spazi
circostanti posti alle coerenze di Via Gerbi e del parcheggio ed aiuole in parte alberate.
ART. 2
DURATA DELLA CONCESSIONE E CONSEGNA DELL’IMPIANTO
2.1 Durata
La concessione decorrerà dalla data di consegna dell’impianto, che avverrà secondo le modalità di
cui al successivo punto 2.2, anche nella more di stipulazione del relativo contratto, per il periodo
di mesi 36 presumibilmente dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2018.
Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte
dell’Amministrazione Comunale.
2.2 Consegna dell’impianto
La consegna dell’impianto avverrà previa redazione di apposito verbale di consegna da redigersi
in contraddittorio fra l’Amministrazione Comunale ed il Concessionario, dal quale risulterà lo
stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, la consistenza e lo stato d’uso
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degli arredi e delle attrezzature, nonché l’eventuale documentazione tecnico legale relativa
all’impianto stesso.
Al verbale di consegna sarà allegata la dichiarazione del concessionario con la quale riscontra,
accerta e riconosce l’idoneità dell’impianto che sta per prendere in consegna.
La riconsegna dell’impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e arredi di proprietà comunale
in normale stato d'uso e libero da persone o cose di proprietà del Concessionario, avverrà entro il
01/08/2018 per l’impianto coperto ed entro il 01/11/2018 per l’impianto scoperto, mediante la
redazione di due verbali da redigersi in contraddittorio fra l’Amministrazione Comunale ed il
Concessionario.
Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Dovrà inoltre essere
restituita tutta l’eventuale documentazione tecnica e legale.
ART. 3 - DATI ECONOMICI DELLA CONCESSIONE
3.1 Valore della concessione
Il valore complessivo stimato della concessione in oggetto è di €. 2.097.270,00 oltre IVA,
precisando che gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
Tale valore è stato stimato a seguito di istruttoria del Settore Cultura Istituti Culturali
Manifestazioni Sport sulla base dei dati storici in possesso dell’Amministrazione Comunale, su un
periodo di gestione pari a 36 mesi.
3.2 Canone concessorio
L’immobile denominato “impianto natatorio comunale” non è soggetto a canone di concessione
così come previsto dalla DGC 309 del 25/06/2013.
3.3 Prezzo riconosciuto al concessionario.
Ai sensi dell’art. 30, comma 2 del Codice dei Contratti verrà riconosciuto al concessionario un
prezzo annuo.
Il prezzo annuo posto a base di gara è pari a €. 53.090,00 (IVA esclusa), rispetto al quale i
concorrenti dovranno presentare la propria offerta in termini di percentuale di ribasso.
Il prezzo annuo contrattuale è quindi determinato sulla base degli esiti di gara e sarà fisso per
l’intera concessione.
3.4 Pagamenti
Il prezzo annuo spettante al concessionario sarà pagato dall’Amministrazione Concedente in una
unica soluzione e a seguito di emissione di regolare fattura da parte del concessionario, che dovrà
avvenire entro il mese di ottobre di ciascun anno di gestione (ottobre 2016; ottobre 2017; ottobre
2018) e dovrà essere corredata del rendiconto di gestione di cui al successivo art. 5 – punto 5.2.
La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema Di
Interscambio Flussi Dati (SID) gestito dall’Agenzia delle Entrate, indicando il codice identificativo
univoco dell'ufficio destinatario della fattura UF5DLZ.
Al pagamento delle fatture si procederà entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse,
previa :
- acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;
- verifica della regolare esecuzione del contratto, attestata mediante certificato di regolare
esecuzione.
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L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 4 c. 3 del D.P.R. 207/2010, opererà sull’importo
netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 %, che verrà liquidata al termine del
contratto dopo l’emissione del Certificato finale di regolare esecuzione e l’acquisizione del DURC.
Il Concessionario deve rispettare le disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari
derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 3 legge n. 136 del 13/08/2010. A tal proposito il
Concessionario deve comunicare all’Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del/dei
conto/i corrente/i dedicato/i entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine,
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Si avrà risoluzione di
diritto del contratto in tutti i casi in cui, ai sensi del comma 8 del citato art. 3, le transazioni
finanziarie afferenti il contratto venissero eseguite senza avvalersi di conti correnti dedicati
aperti presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.
ART. 4
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO - INTROITI
Il necessario equilibrio economico finanziario della gestione dell’ impianto sportivo nei termini di
cui al comma 2 dell’articolo 30 del Codice dei Contratti sarà garantito dalle potenzialità della
struttura nel suo complesso oltre al prezzo riconosciuto dalla Città di Asti, risultante dagli esiti di
gara.
Al Concessionario spetterà il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il
servizio attraverso l’introito degli incassi derivanti dall’utilizzo della struttura da parte di terzi, da
corsi, da gare, dalla somministrazione di alimenti e bevande e da altre eventuali nuove attività
correlate all’utilizzo dell’impianto stesso, preventivamente comunicate all'Amministrazione.
Il Concessionario sarà tenuto ad applicare l’impianto tariffario proposto in sede di gara, con la
facoltà di stabilire ulteriori tariffe relative a eventuali nuove attività intervenute durante la
gestione.
Resta a carico del Concessionario l’alea economico - finanziaria della gestione del servizio nel suo
complesso e nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.
ART. 5
MODALITA’ DI GESTIONE DELL’IMPIANTO
5.1 Gestione dell’impianto
La gestione e conduzione dell'impianto natatorio comprende a titolo esemplificativo le seguenti
attività:
- apertura, chiusura e sorveglianza degli impianti;
- custodia e funzionamento degli impianti natatori, delle attrezzature e dei servizi annessi
compreso il periodico controllo della conformità della qualità delle acque di balneazione alle
specifiche normative sanitarie;
- conduzione e gestione di tutti gli impianti tecnologici ed in particolare a titolo indicativo e non
esaustivo:
impianti trattamento delle acque;
impianto trattamento e deumidificazione aria;
impianti ricupero calore;
impianti temporizzatori - docce - servizi igienici ed asciuga capelli;
impianto antifurto ed anti intrusione;
impianto controllo parametri chimici;
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impianto diffusione sonora;
impianti telefonici;
pulizia giornaliera dell'intero complesso e delle pertinenze, con propri prodotti di consumo,
proprie attrezzature e personale;
derattizzazione e disinfestazione al bisogno;
manutenzione ordinaria per l’utilizzo della struttura, dei manufatti, delle attrezzature, delle
recinzioni ed ogni altra manutenzione connessa con la gestione dell’impianto. La
manutenzione ordinaria degli impianti natatori comprende tutti gli interventi da attuare con
continuità, al fine di conservare le piscine nelle migliori condizioni e di garantire il buon
funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro del centro natatorio;
cura e manutenzione delle aree verdi di pertinenza del complesso natatorio, sgombero neve,
pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto;
gestione di bar, punto ristoro e distributori automatici se presenti;
direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa;
assistenza bagnanti;
cassa, controllo degli accessi e distribuzione chiavi armadietti/spogliatoi.
5.2 - Ulteriori obblighi a carico del Concessionario
Il Concessionario è inoltre tenuto a provvedere :
- alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché
all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale, assumendosi ogni
responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate
per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla
funzionalità degli impianti o alle attrezzature e alle persone;
- alle spese relative alle manutenzioni ordinarie per l’utilizzo della struttura, dei manufatti, delle
attrezzature, delle recinzioni ed ogni altra manutenzione connessa con la gestione
dell’impianto;
- al pagamento delle spese relative al personale necessario alla gestione dell’impianto, nel
rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale;
- al rispetto della normativa comunale in materia di raccolta differenziata ed a stipulare il
contratto relativo alla tariffa di igiene ambientale, provvedendo ai relativi pagamenti;
- al pagamento delle utenze telefoniche;
- all’acquisizione a proprie spese delle necessarie iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze
o permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui essi si rendano
necessari in corso di esecuzione della concessione;
- al mantenimento dell’agibilità e della sicurezza dell’impianto, comprese eventuali opere di
adeguamento strutturale e tecnologico, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività
oggetto di concessione. In tal caso è a carico del concessionario la presentazione di apposita
volturazione SCIA al Comando dei Vigili del Fuoco di Asti dell’impianto natatorio già in
possesso del C.P.I.;
- alla presentazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, del rendiconto di gestione dell’anno
antecedente (ottobre – settembre) in cui dovranno essere indicati:
tutte le spese di consumo che hanno un carattere di ricorrenza (prodotti per pulizia,
prodotti chimici ecc.);
le date e la tipologia degli eventuali interventi effettuati agli impianti ed i costi sostenuti
per ogni intervento;
orari di utilizzo degli spazi da parte delle associazioni/società sportive e dell’utenza;
dati di affluenza disaggregati per le singole fasce di utenza (giovanili/adulti);
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i dati relativi al rendiconto consuntivo di gestione dell’impianto, riportante tutte le voci di
entrate e di costi supportate dalla documentazione contabile o fatturazione.
5.3 – Interventi migliorativi.
E’ data facoltà al Concessionario, oltre a quanto compreso nell’offerta tecnico qualitativa
presentata in sede di gara, di effettuare a propria cura e spese altri interventi migliorativi della
struttura del complesso sportivo e dei relativi impianti. Tali interventi dovranno essere
preventivamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale.
Tutti gli interventi migliorativi, compresi quelli eventualmente presenti nell’offerta tecnico
qualitativa,
del
Concessionario
dovranno
essere
preventivamente
autorizzati
dall’Amministrazione Comunale ed essere realizzati nel rispetto della normativa vigente (ad
esempio, eventuale omologazioni, eventuale comunicazione ai Vigili del Fuoco - SCIA, normativa
in materia di Polizia Amministrativa, di sanità e igiene, di commercio, regolamenti comunale,
leggi nazionali e regionali che disciplinano le strutture ospitanti le attività sportive , ecc….)
Le migliorie eseguite, le apparecchiature installate e gli arredi, ad eccezione di quelli mobili
relativi al bar, diventeranno immediatamente di proprietà comunale per accessione, unitamente
alle eventuali documentazioni di legge ed ai relativi disegni che dovranno essere costantemente
aggiornati.
Nessun rimborso sarà dovuto dall’Amministrazione Comunale al concessionario in relazione a
quanto sopra.
ART. 6
UTILIZZO DELL’IMPIANTO
6.1 – Organizzazione di attività sportive connesse all’utilizzo dell’impianto.
II Concessionario dovrà utilizzare il complesso medesimo per la realizzazione, a propria completa
e totale responsabilità, di iniziative sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la
destinazione e il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza
pregiudizio alcuno per gli stessi.
Per favorire la promozione dell’attività sportiva, il Concessionario è tenuto a organizzare corsi di
apprendimento e perfezionamento, attinenti le discipline sportive connesse all’impianto in
gestione ovvero con lo stesso compatibile.
I corsi devono essere tenuti da istruttori abilitati dalla relativa Federazione Sportiva e debitamente
pubblicizzati a cura e spese del Concessionario.
Il programma deve comprendere corsi diversificati per fasce di età e capacità fisico-sportiva degli
utenti.
L'uso dell'impianto sportivo deve essere garantito anche alle società e associazioni sportive non
affidatarie che ne fanno richiesta e devono essere previsti orari di apertura al pubblico per il nuoto
libero.
6.2 - Finalità sociali ed educative
Previa richiesta con un preavviso minimo di 15 giorni e compatibilmente con lo svolgimento delle
attività ufficiali, il Concessionario dovrà mettere l’impianto a disposizione dell’Amministrazione
Comunale, gratuitamente, per n. 2 (due) giornate ogni anno, nel periodo contrattuale, per attività
di promozione gestite direttamente dalla Città di Asti, nonché per n. 2 giornate per ogni anno
necessarie allo svolgimento delle gare organizzate dal Miur.
Inoltre il Concessionario per tutta la durata contrattuale deve garantire:
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numero 300 ingressi individuali gratuiti per mezza giornata e 140 ingressi individuali
gratuiti per l’intera giornata all’impianto natatorio scoperto a favore dei soggetti in carico
ai competenti Servizi Sociali della Città di Asti, secondo modalità da concordare tra
l’Amministrazione ed il Concessionario - con l’esclusione dei giorni di sabato e domenica.;
la messa a disposizione gratuita di numero 4 corsie dell’impianto natatorio coperto per
quattro ore una volta alla settimana a favore della Università degli Studi di TORINO Sede di Asti, Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie (SUISM) con modalità da
concordare tra la Facoltà stessa ed il Concessionario.
6.3 - Organizzazione dei centri estivi
E’ data facoltà al Concessionario di organizzare il centro estivo a carattere sportivo, destinato agli
alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, nel periodo compreso tra la chiusura
delle scuole e la seconda metà del mese di agosto.
L’Amministrazione Comunale metterà gratuitamente a disposizione gli impianti sportivi adiacenti
la piscina ovvero i campi da calcio e calcetto, il campo di atletica ed il Palazzetto dello sport,
compresi, solo di quest’ultimo, gli spogliatoi e con orari e modalità da concordare con il
competente servizio comunale.
Il Concessionario, che decida di avvalersi di tale facoltà, è tenuto a provvedere all’apertura,
chiusura, pulizia giornaliera e riordino del Palazzetto dello sport, nonché al riordino giornaliero
dell’eventuale attrezzatura utilizzata nelle altre aree sportive.
6.4 – Pubblicità commerciale
Il Concessionario può effettuare all’interno e all’esterno dell’impianto pubblicità commerciale in
forma visiva, con l’obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dall’Amministrazione
Comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità
determinata a norma di legge e di regolamento comunale.
L’installazione delle strutture e impianti per la pubblicità è subordinata alle norme regolamentari
in materia e il Concessionario è tenuto a espletare in proprio tutte le incombenze amministrative
per le relative autorizzazioni, incluse eventuali pratiche Siae.
6.5 - Somministrazione di alimenti e bevande
Il rapporto concessorio comprende anche la gestione del servizio bar, tavola calda e ristoro.
Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere già possedute
o acquisite ex novo direttamente dal Concessionario. Dette autorizzazioni sono operanti
limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività
dell'impianto oggetto della presente concessione. Sono posti a carico del Concessionario tutti gli
interventi che dovessero rendersi necessari al rilascio delle prescritte autorizzazioni
amministrative e sanitarie nel corso della concessione.
Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.
I prezzi di vendita al pubblico delle varie bevande ed altri generi alimentari dovranno essere
quelli correnti e definiti come minimi e massimi dalla Camera di Commercio. Dovrà essere
esposto il listino prezzi con l'indicazione del costo delle consumazioni e dei servizi offerti.
6.6 – Attività di vendita
E’ data facoltà al Concessionario di esercitare all’interno dell’impianto la vendita di articoli
sportivi per il nuoto e la didattica in acqua, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze
previste dalle disposizioni vigenti in materia.
E’ consentito il posizionamento di distributori automatici per la vendita di bevande analcoliche,
cuffie, occhialini, prodotti cosmetici, etc…...
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ART. 7
PERSONALE IN SERVIZIO
Il Concessionario ha l’obbligo di effettuare la gestione del servizio con personale qualificato ed in
numero adeguato alle necessità, in relazione al numero dei giorni e delle ore di funzionamento
dell’impianto ed alla tipologia delle attività svolte, in modo tale da garantire la perfetta efficienza
del servizio.
Il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori
professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro ivi compresi i CCNL
di categoria e gli eventuali integrativi in vigore nell’ambito territoriale di riferimento, di
assicurazione sociale e di prevenzione infortuni.
Il Concessionario risponde in ogni caso dell’opera sia del personale assunto che del personale
volontario.
Il Concessionario assume l’obbligo, ai sensi dell’art. 26 comma 8 D. Lgs. 81/2008, di fornire i propri
dipendenti e collaboratori di un apposita tessera di identificazione, corredata da fotografia
contenente le generalità del soggetto e l’indicazione del datore di lavoro, da apporsi in modo
visibile sugli indumenti indossati durante il servizio.
Il Concessionario dovrà inoltre individuare:
- un responsabile e coordinatore dell’impianto, il quale dovrà garantire la propria reperibilità nei
confronti dell’Amministrazione Comunale. Il numero di telefono del reperibile dovrà essere
comunicato entro 7 giorni dall’affidamento e comunque all’atto di consegna dell’impianto;
- un responsabile della sicurezza dell’impianto, ai sensi del D.M. 18.3.96 (“Norme di sicurezza
per la costruzione e l’esercizio d’impianti sportivi”) all’atto di consegna dell’impianto.
Si stabilisce per il Concessionario l’obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente
nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci
lavoratori o dipendenti del precedente Concessionario, limitatamente ai servizi che assumerà
direttamente, con l’esclusione di posizioni di responsabilità inerenti anche la sicurezza o il
maneggio di denaro.
ART. 8
RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURA ASSICURATIVA
Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte
di persone o di beni, tanto del Concessionario stesso, quanto dell’Amministrazione Comunale e di
terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della Concessione, ovvero in dipendenza di omissioni,
negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa
riferibili.
A tal fine, il Concessionario dovrà presentare all’Amministrazione Comunale, prima della stipula
del contratto e comunque prima dell’avvio del servizio, una polizza assicurativa, rilasciata da
primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo
svolgimento di tutte le attività oggetto della concessione, per qualsiasi danno che il Concessionario
possa arrecare all’Amministrazione Comunale, che dovrà essere ricompresa nel novero dei Terzi,
ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché ai terzi in genere, anche
con riferimento alla conduzione e manutenzione ordinaria di locali ed impianti/attrezzature ed al
trattamento dei dati personali. La garanzia RCT (Responsabilità civile terzi) dovrà altresì garantire
qualsiasi danno (compreso il caso di morte e di lesioni personali) causato agli utenti derivante
dalle attività oggetto della concessione.
Il Concessionario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutto il periodo
di durata della concessione e a trasmettere al servizio comunale competente la relativa quietanza
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di pagamento del premio.
Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- massimale RCT per sinistro, per persona e per cose/animali non inferiore a € 5.000.000,00;
- massimale RCO per sinistro e per persona non inferiore a € 5.000.000,00;
- non dovrà prevedere un limite al massimale per anno assicurativo, ovvero una somma massima
risarcibile durante la medesima annualità assicurativa;
- i massimali dovranno essere singolarmente garantiti anche in caso di sinistro che coinvolga sia la
garanzia RCT che la garanzia RCO;
- il massimale relativo ai danni per cose in consegna/custodia non dovrà essere inferiore a €
50.000,00 per sinistro;
- il massimale relativo ai danni da trattamento dei dati personali non dovrà essere inferiore a €.
50.000,00 per sinistro;
- dovrà prevedere la clausola smercio ovvero dovrà comprendere i danni cagionati dai prodotti
alimentari/bevande preparate e vendute;
- non dovrà prevedere franchigia o, in caso contrario, la/e franchigia/e di polizza non potrà/nno
essere opposta/e ai terzi e/o all’Amministrazione Comunale.
Nel caso che il Concessionario sia un R.T.I. le garanzie assicurative devono essere presentate, su
mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i
soggetti facenti parte del raggruppamento con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento
orizzontale e con responsabilità pro-quota nel caso di raggruppamento verticale.
Resta inteso che il Concessionario dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla
polizza assicurativa.
ART. 9
CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L'Amministrazione Comunale, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale rispetto degli
obblighi scaturenti dal rapporto contrattuale, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e
controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.
Il Concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso
e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.
L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla
soddisfazione degli utenti del servizio.
Inoltre, i tecnici della Città di Asti avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli
sull'ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione, sull'impiantistica e sulla manutenzione
ordinaria.
L'Amministrazione potrà formulare proposte di definizione ed informazione del servizio e delle
attività, oltre che degli standard qualitativi offerti dal Concessionario.
Al termine di ogni anno di gestione, il Responsabile del Procedimento, previa verifica della
regolare esecuzione del contratto, rilascerà apposito certificato di regolare esecuzione.
Alla scadenza della concessione, contestualmente alla riconsegna finale dell’impianto, il
Responsabile del Procedimento rilascerà il certificato di regolare esecuzione, qualora risulti che il
Concessionario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali stesse,
anche seguito della verifica in contradditorio dello stato di conservazione degli ambienti e degli
impianti tecnologici, la consistenza e lo stato d’uso degli arredi e delle attrezzature.
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Si precisa che il giorno antecedente la chiusura stagionale dell’impianto coperto e scoperto, a
scadenza della concessione (anno 2018) sarà effettuato, a cura del competente servizio comunale, il
sopralluogo per verificare il corretto funzionamento di tutti gli impianti tecnologici,
ART. 10
CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Fatto salvo quanto previsto di seguito è vietato sub concedere a terzi le attività oggetto
dell’affidamento nella loro totalità o di modificare la destinazione d’uso degli impianti o di parte
di essi, pena la revoca della concessione.
E’ data la facoltà al Concessionario, sulla base di quanto indicato in sede di offerta e previa
comunicazione al Concedente:
A. di sub-concedere, per un periodo che non ecceda la durata della concessione, le seguenti
attività:
- gestione del punto ristoro;
- gestione di eventuali attività di vendita;
- gestione della pubblicità;
B. di sub-affidare a terzi i seguenti servizi:
- pulizia;
- manutenzione del verde;
- vigilanza;
- manutenzioni ordinarie ed eventuali manutenzioni straordinarie;
ed in tali casi il Concessionario deve trasmettere, prima dell’avvio del servizio, al Concedente i
relativi contratti, unitamente a dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della Legge n. 445/2000,
sottoscritta dai soggetti terzi sub concessionari/affidatari relativa al possesso dei requisiti di legge
previsti per il settore, nonché il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti.
Il Concessionario e l’eventuale sub concessionario/affidatario rispondono solidalmente del
puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi ai suddetti servizi.
Il mancato rispetto da parte del Concessionario, negli eventuali rapporti di sub concessione
/affidamento dallo stesso conclusi, di quanto sopra costituisce motivo per l’applicazione delle
penali di cui al successivo art. 12 e/o per la risoluzione del presente contratto, ai sensi del
successivo articolo 14 “Risoluzione del contratto”.
ART. 11
CAUZIONE DEFINITIVA.
A garanzia degli adempimenti di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei
danni derivanti dall’eventuale inadempimento, del rimborso delle somme pagate in più al
Concessionario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del
maggior danno, nonché per recuperare i maggiori costi del servizio fatto eseguire da terzi
nell’ipotesi di cui al successivo art. 12 “Penali”, il Concessionario deve costituire cauzione
definitiva, corrispondente a quanto previsto dall’art. 113 del Codice dei Contratti, ad esclusione
del comma 1.
In particolare, tale cauzione definitiva dovrà:
- essere presentata in originale al Concedente prima dell’avvio del servizio;
- essere costituita tramite fideiussione bancaria o assicurativa;
- avere importo garantito pari al 10 per cento dell’importo del contratto (valore della concessione);
- avere validità per l’intera durata della concessione;
10
- prevedere le clausole di cui allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004 n. 123, ad esclusione
dell’art. 3, con espresso riferimento alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
nonché alla sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione
Concedente.
Si precisa che lo svincolo progressivo della cauzione definitiva potrà avvenire dell’emissione
annuale del certificato di regolare esecuzione (contestualmente al pagamento della fattura), di cui
al precedente art. 3 punto 3.4.
L’Amministrazione Concedente potrà richiedere al Concessionario la reintegrazione della
cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
Resta salvo per il Concedente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente.
ART. 12
PENALI
Il Concessionario, nell'esercizio dei servizi previsti dal presente contratto, avrà l’obbligo di
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio.
Nel caso di inadempienze, il Concedente potrà procedere all’applicazione delle penali da un
minimo di Euro 500,00 a un massimo di Euro 3.000.00 in funzione della gravità
dell'inadempimento, secondo le inosservanze di seguito riportate:
a) mancato rispetto delle norme sul personale,;
b) inadempienze negli interventi di pulizia e di igiene di tutti gli impianti, compreso quello di
distribuzione dell’acqua sanitaria (es. shock termico);
c) mancata manutenzione ordinaria;
d) mancato rispetto delle clausole di cui al precedente art. 10 “Cessione del contratto”;
e) a seguito di reiterate e motivate comunicazioni di disservizio da parte di utenti, accertate
dall’Amministrazione Concedente, riscontrabili anche attraverso apposito modulo di
“customer satisfation” predisposto dal Concessionario e messo a disposizione dell’utenza.
Le penali saranno rapportate alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio
arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno di immagine provocato al Concedente
stesso, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il
risarcimento del danno ulteriore.
Le penali saranno decise dal Responsabile del Procedimento e precedute da regolare contestazione
scritta, inviata con lettera a mezzo PEC o fax, alla quale il Concessionario avrà facoltà di
presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, le proprie
controdeduzioni e/o giustificazioni.
In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente concessione, fatte salve le penali
di cui sopra e le ipotesi di risoluzione della concessione previste dal successivo art. 14, il
Concedente, previa diffida ad adempiere, potrà procedere all’esecuzione d’ufficio degli obblighi
stessi ed in tal caso le relative spese verranno addebitate al Concessionario.
ART. 13
FACOLTÀ DI RECESSO
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recesso unilaterale per sopravvenuti
mutamenti di carattere organizzativo e/o normativo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni
solari, da comunicarsi all’affidatario con lettera a mezzo PEC.
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Il recesso unilaterale si applicherà solo quando interverranno specifiche e giustificate ragioni
organizzative/normativa che contrastano con la possibilità di proseguire in tutto o in parte il
servizio (recesso per giusta causa).
Il Concessionario dovrà, comunque, su richiesta del Concedente, proseguire le singole prestazioni
la cui interruzione/sospensione può a giudizio del Concedente provocare danno allo stesso.
In caso di recesso del Concedente, il Concessionario avrà l’obbligo di provvedere al versamento
del canone derivante dagli esiti di gara per i giorni di effettiva gestione dell’impianto.
In caso di recesso dell’Amministrazione Comunale, il Concessionario ha diritto al pagamento del
prezzo per gli effettivi mesi di gestione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi
ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo
e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ.
ART. 14
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento alle
obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per
inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, i seguenti casi:
a) abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di forza maggiore;
b) frode del Concessionario e procedura fallimentare, messa in liquidazione del Concessionario;
c) cessione totale del contratto;
d) mancato rispetto delle clausole relative a sub concessione/affidamento a terzi di cui al
precedente art. 10;
e) motivi di pubblico interesse;
f) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi del presente
contratto, incluse le norme sul personale e la clausola di tutela occupazionale;
g) inadempienze e ripetute e/o gravi negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il
termine assegnato dal Concedente;
i) danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze del Concessionario;
h) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei
contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
j) destinazione dell’impianto e relativi locali per finalità diverse da quelle prescritte dal presente
contratto, senza autorizzazione da parte dell’Amministrazione Concedente;
k) gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà del Concedente;
l) contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte del Concessionario e del personale adibito
alle prestazioni oggetto del contratto;
m)mancata reintegrazione della cauzione di cui il Concedente abbia dovuto avvalersi, entro il
termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
n) mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal “Codice di Comportamento del Comune di
Asti”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 633 del 17.12.2013, di cui al
successivo art. 17;
o) ogni altra inadempienza non contemplata nel presente articolo o fatto che renda impossibile la
prosecuzione del Contratto;
p) si richiamano infine le ipotesi di risoluzione previste dall’art. 135 del Codice dei Contratti, in
tema di reati accertati.
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In ognuna delle ipotesi sopra previste, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a
seguito della dichiarazione del Concedente, in forma di comunicazione a mezzo PEC, di volersi
avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.
Il Concessionario inoltre incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Concedente,
salvo il risarcimento dei danni per un’eventuale nuova concessione di servizio, ovvero appalto e
per tutti gli altri ulteriori danni subiti.
A seguito di risoluzione del contratto, il Concedente dispone con preavviso di 20 giorni che si
proceda alla redazione dello stato di consistenza delle prestazioni eseguite e dell’inventario di tutti
i materiali e/o prodotti per la presa in consegna.
Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi
degli artt. 1453 e ss. del codice civile, il Concedente potrà dichiarare in qualsiasi momento, nel
modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la
decadenza dell’affidamento.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, troverà applicazione il
Codice Civile e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
ART. 15
CONTROVERSIE
Nel caso di controversie che dovessero derivare dall’esecuzione del contratto e che non vengano
risolte mediante transazione o accordo bonario, la definizione delle stesse è devoluta all’autorità
giudiziaria territorialmente competente – Foro di Asti.
ART. 16
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il Concessionario è tenuto ad osservare, prestazioni oggetto del presente contratto, nonché di
quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato speciale o della legge, il D.Lgs
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”(d’ora in avanti Codice) nonché tutte
le altre disposizioni connesse emanate anche dall’Autorità Garante per la privacy.
Ai sensi dell’art. 29 del “Codice”, il Concedente (d’ora in poi Titolare), designa il Concessionario
quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d’ora in poi Responsabile) con Disposizione
del Sindaco.
Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all’espletamento del servizio in concessione e
si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui
venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e
in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da
quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni
di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello
organizzativo adottato. In tale ambito il Titolare si riserva la facoltà di chiedere in visione il DPS
del Responsabile o documentazione sostitutiva ai sensi di legge.
Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime e idonee) di sicurezza previste dagli artt. da
31 a 36 del Codice e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B al Codice
stesso.
Il Titolare può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò
comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.
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Il Responsabile individua e designa i propri Amministratori di sistema e Incaricati del
Trattamento opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro,
per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che
possono essere svolte.
Il Responsabile garantisce al Titolare - se da questo richiesto - la tutela dei diritti innanzi al
Garante in caso di contenzioso rispetto all’attività posta in essere.
Il Responsabile al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni previste dal
presente contratto, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità,
(cartacea e/o elettroniche) e i supporti informatici removibili eventualmente utilizzati.
ART. 17
CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Concessionario deve osservare, per sé e per i suoi collaboratori, per quanto compatibili, gli
obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento del Comune di Asti” (approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 633 del 17.12.2013), oltre a quelli di cui al D.P.R.
16.04.2013, n. 62 - “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, secondo quanto previsto
dall’art. 2 del predetto Codice di Comportamento, nonché dall’art. 1 del predetto D.P.R. La
mancata osservanza dei predetti obblighi di condotta, previamente e motivatamente contestata
all’affidatario, comporterà la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.
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