apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 9920/2015 pubbl. il 05/09/2015
RG n. 43960/2012
Repert. n. 8569/2015 del 05/09/2015
RG N. 43960/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A
-
dott.ssa Marina
TAVASSI
presidente
-
dott.ssa Paola
GANDOLFI
giudice
-
dott.
PERROTTI
giudice est.
Pierluigi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: nullità e contraffazione di brevetto europeo, diritto d’autore.
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione
notificato il 14.6.2012
DA
ANTONIO CECCOTTI
rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Martini e Eva Callegari, come da procura speciale a
margine dell’atto di citazione del 14.6.2012, con domicilio eletto presso lo studio dei
difensori, in Milano – via Savona, 123
- ATTORE CONTRO
RENAULT ITALIA S.P.A. e RENAULT RETAIL GROUP ITALIA S.P.A.
rappresentate e difese dagli avv.ti Gianluca Morretta e Emilio Battaglia, come da delega a
margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.11.2012, con domicilio eletto
presso lo studio dell’avv. Gianluca Morretta, in Milano – piazzale Cadorna, 4
- CONVENUTI -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Antonio Ceccotti srl
1
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988
composto dai signori magistrati:
Sentenza n. 9920/2015 pubbl. il 05/09/2015
RG n. 43960/2012
Repert. n. 8569/2015 del 05/09/2015
RG N. 43960/2012
nel merito
1)
accertare e dichiarare che la produzione, la commercializzazione, pubblicizzazione,
importazione, esportazione, immagazzinamento, distribuzione o offerta in qualsiasi
forma della city-car Twizy di cui in narrativa, comunque denominata, sul territorio
italiano, sia direttamente che indirettamente tramite i propri agenti, dipendenti,
impiegati, funzionari, affiliati e/o altri soggetti controllati dalle convenute, costituisce
contraffazione della porzione italiana del brevetto EP865 attoreo e dei diritti d’autore
attorei di cui in narrativa e per l’effetto:
ordinare alle convenute di provvedere all’immediato ritiro dal commercio di tutte le
city-car Twizy di cui in narrativa, incluse quelle già distribuite a rivenditori e/o
concessionarie indipendenti e comunque non controllati dalle convenute;
3)
inibire
le
convenute
da
ogni
forma
di
produzione,
commercializzazione,
pubblicizzazione, importazione, esportazione, immagazzinamento, distribuzione e/o
offerta in qualsiasi forma della city-car Twizy di cui in narrativa, comunque denominata,
sia direttamente che indirettamente tramite i propri agenti, dipendenti, impiegati,
funzionari, affiliati e/o altri soggetti controllati dalle convenute;
4)
inibire
le
convenute
da
ogni
forma
di
produzione,
commercializzazione,
pubblicizzazione, importazione, esportazione, immagazzinamento, distribuzione e/o
offerta in qualsiasi forma di qualunque prodotto costituente contraffazione dei diritti
brevettuali e d’autore attorei di cui in narrativa;
5)
condannare le convenute al pagamento di € 10.000 per ciascun giorno di ritardo
nell’esecuzione degli ordini di ritiro dei prodotti e di inibitoria, nonché per ogni atto
compiuto in violazione dei medesimi, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno;
6)
condannare le convenute, ai sensi dell’art. 125 c.p.i. (d. lgs. n. 30/2005), a risarcire i
danni subiti da Ceccotti nell’ammontare che verrà determinato nel corso del presente
giudizio e in ogni caso per una cifra non inferiore a quella che si avrebbe applicando il
criterio della royalty ragionevole maggiorata di 3 punti percentuali, vale a dire
applicando una royalty del 7% sul fatturato conseguito dalle convenute con la
commercializzazione delle city-car Twizy comunque denominate;
7)
disporre ai sensi dell’art. 126 c.p.i. la pubblicazione per estratto dell’emananda sentenza
a cura dell’attore e a spesa delle convenute sui quotidiani La Repubblica, Corriere della
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2)
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RG n. 43960/2012
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Sera e Il Sole 24 Ore, incluse le loro versioni digitali, con carattere doppio rispetto al
normale e per due volte consecutive.
in via istruttoria
8)
disporre un supplemento di consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare la
contraffazione posta in essere da Renault nonché i danni subiti da Ceccotti a causa delle
condotte poste in essere dalle convenute, stante la necessità di consentire al ctu di
esaminare i documenti E – F – G allegati alle osservazioni di parte attrice alla bozza di
relazione, che il medesimo ctu ha ammesso di non aver potuto accuratamente
9)
ordinare alle convenute l’esibizione delle scritture contabili relative alla city-car Twizy,
comunque denominata, ai sensi dell’art. 121 c.p.i.;
10)
ordinare alle convenute di indicare l’origine, la rete di distribuzione e i nomi dei
soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti di cui in narrativa,
costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale spettanti a Ceccotti, ai sensi
dell’art. 121bis c.p.i..
in ogni caso
11)
con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, oltre IVA e CPA.
per Renault Italia spa e Renault Retail Group Italia spa
in via principale
1)
respingere tutte le domande di Antonio Ceccotti ivi comprese quelle istruttorie.
in via riconvenzionale
2)
accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi, la nullità
della porzione italiana del brevetto EP865 di Antonio Ceccotti.
in via istruttoria
3)
ammettere, occorrendo, prova testimoniale sul seguente capitolo di prova: “Vero che la
relazione prodotta come doc. 9, che si mostra al teste, riproduce la storia del progetto
Twizy ed i contributi creativi che sono stati selezionati ed elaborati fino alla definizione
attuale dell’estetica di tale veicolo. Testimone: Luciano Bove, con domicilio in via A.
Barbarulo 98, 84014, Nocera Inferiore (SA).
In ogni caso
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esaminare;
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condannare Antonio Ceccotti al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre spese
generali, IVA e CP.
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4)
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 14.6.2012 Antonio Ceccotti conveniva in giudizio
Renault Italia s.p.a. e Renault Retail Group Italia s.p.a. (di seguito unitariamente indicate con
la denominazione Renault).
Esponeva di essere l’inventore di un particolare modello di city-car, in relazione al quale
aveva chiesto e ottenuto il rilascio del brevetto europeo n. EP1077865B1 (di seguito EP865),
concesso in data 2.7.2003 in seguito a domanda del 16.4.2009, rivendicante una priorità
italiana del 20.4.1998, con deposito della traduzione italiana eseguito presso l’UIBM in data
automobilistiche, tra le quali anche la Renault. La Casa francese aveva rifiutato l’offerta,
salvo poi presentare nel 2009 al Salone dell’automobile di Francoforte un modello di auto
elettrica, denominato Twizy, che ricalcava le principali caratteristiche della sua invenzione. I
disegni progettuali dell’autovettura, a suo tempo trasmessi a Renault, erano inoltre
qualificabili come opere di design industriale, come tali meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 2
n. 10) l.a..
Concludeva chiedendo l’accertamento della contraffazione del brevetto di sua titolarità e della
violazione del diritto d’autore sui disegni, con l’inibitoria, l’ordine di ritiro dal commercio, il
risarcimento di tutti i danni e la pubblicazione del provvedimento.
Renault si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 7.11.2012.
Contestava integralmente le prospettazioni di Ceccotti, evidenziando che EP865 era nullo per
mancanza di altezza inventiva, per carenza di descrizione e per estensione del suo oggetto
rispetto alla domanda iniziale. I bozzetti di Ceccotti non erano proteggibili ai sensi dell’art. 2
l.a. in quanto privi di carattere creativo e di valore artistico. In ogni caso la Twizy era stata
sviluppata in modo del tutto autonomo e non presentava alcuna reale somiglianza o affinità
con la city-car disegnata dall’attore.
Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie e, in via riconvenzionale, la
dichiarazione di nullità della frazione italiana del brevetto europeo EP865.
Nel corso del processo veniva disposta una ctu brevettuale.
Esaurita l’istruzione della causa, le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 18.3.2015.
2. Seguendo l’ordine logico delle questioni sottoposte all’esame del Tribunale, deve essere
trattata in primo luogo la richiesta di accertamento della nullità della privativa oggetto di
causa.
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26.9.2003. Nel corso del 2003 aveva proposto questa sua invenzione a varie case
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Il brevetto europeo EP865 è stato rilasciato in data 2.7.2003 in forza di domanda depositata il
16.4.1999, rivendicante la priorità italiana MI98A000828 del 20.4.1998, ed è intitolato
autoveicolo da città. Il documento contiene quindici rivendicazioni: la prima è autonoma, le
successive sono dipendenti dalla prima o da altre seguenti.
In sostanza il trovato insegna a realizzare un autoveicolo da città a quattro ruote di limitato
ingombro, con un sedile anteriore ed uno posteriore tipo motocicletta, con il sedile posteriore
collocato più in alto rispetto a quello anteriore e all’interno di una costruzione protettiva –
simile ad un cestello o ad una gabbia – che include una porzione posteriore del telaio portante.
di un tamponamento il motore stesso possa scivolare al di sotto del telaio.
Il ctu designato ha svolto nel proprio elaborato un’articolata disamina dei profili di nullità
contestati dalle convenute riferibili, in particolare, all’altezza inventiva, all’insufficiente
descrizione ed alla estensione oltre i limiti della domanda iniziale.
Il contraddittorio tecnico non ha invece riguardato il tema della novità, requisito che pertanto
si deve ritenere pacificamente sussistente.
Il Collegio ritiene di aderire in tema di validità alle conclusioni del perito, poiché sorrette da
un percorso motivazionale completo, logico, coerente ed immune da contraddizioni.
Ripercorrendo le argomentazioni del ctu è possibile osservare quanto segue.
2.1. Il profilo più dibattuto è stato quello inerente l’originalità del trovato.
Il perito ha individuato nel documento US3850472 del 25.1.1972 la closest prior art, in
quanto comprendente quasi tutte le caratteristiche del brevetto Ceccotti, ad eccezione della
collocazione del motore sotto il sedile posteriore ed in modo tale da consentirne lo
scivolamento sotto al di sotto del telaio in caso di tamponamento.
Si è inoltre appurato che altri documenti di tecnica nota insegnano la sistemazione del motore
sotto il sedile posteriore, segnatamente FR2677601 del 1991, WO92/20563 del 1992,
DE4330044 del 1993, EP829417 del 1996 e FR2746719 del 1997.
Non sono state invece individuate anteriorità che contemplano specificamente la previsione di
uno slittamento del motore sotto il telaio in caso di urto posteriore. Il ctu ha correttamente
ritenuto che questo sia il salto inventivo ottenuto dal trovato Ceccotti, identificandola come
caratteristica i) della rivendicazione 1, all’esito di una scomposizione analitica del testo di
questa rivendicazione principale (v. pagina 3 relazione peritale).
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Il motore è montato sotto la predetta costruzione a gabbia / cestello in modo che in occasione
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La caratteristica i) è stata peraltro inserita nel corpo della rivendicazione 1 in fase di esame
dinanzi all’EPO, sulla scorta di specifici rilievi svolti sul punto dall’esaminatore europeo.
Tale implementazione non appare affatto ovvia, contrariamente a quanto sostenuto dalle
convenute.
Renault propone un ragionamento che appare viziato da un’ottica di valutazione a posteriori e
sostiene che il posizionamento “libero” del motore, tale da consentirne lo scivolamento in
caso di tamponamento, costituisca l’unica alternativa praticabile rispetto alla diversa
soluzione del suo ingabbiamento, che quindi impedisce il movimento del motore in caso di
Un’anteriorità del 1984 – JP195473 – costituirebbe la riprova della natura necessitata della
scelta adottata in EP865, desumibile dalla rappresentazione grafica del predetto metodo di
montaggio “libero”.
A ben vedere il documento giapponese nulla dice e nulla prevede in ordine alle sorti del
motore in caso di urto e neppure contiene esplicazioni di sorta sulla opzione costruttiva
ricavabile dalle figure e sinteticamente descritta nel testo brevettuale.
Il Collegio concorda pertanto con le conclusioni del perito in punto altezza inventiva riferite
alla citata caratteristica i). Nelle anteriorità citate non vi è infatti alcun suggerimento per
l’esperto del settore verso una soluzione in cui la sicurezza di un’autovettura venga migliorata
con un motore atto a separarsi dal telaio in caso di tamponamento. Ed anche se ci fosse stato
tale suggerimento, non vi sarebbe comunque alcuna specifica indicazione per l’esperto del
ramo nei documenti citati sul fatto che il motore, sganciandosi, debba scivolare proprio sotto
il telaio e non finire altrove in caso di tamponamento.
2.2. Il secondo profilo di potenziale invalidità individuato dalle convenute attiene
l’insufficienza di descrizione.
In ordine alla caratteristica i) Renault sostiene infatti che nella descrizione non si trovi alcuna
indicazione del tipo di tamponamento e quindi del carico di energia necessario a far scivolare
il motore sotto il telaio. Vi è inoltre la sola indicazione di un motore montato scorrevolmente
sotto le barre inclinate senza che sia fornita alcuna spiegazione in merito alle modalità del
presunto accoppiamento tra motore e barre.
Il ctu ha evidenziato che già solo i disegni del brevetto Ceccotti, con particolare riferimento
alla figura 2a, nonché la descrizione, con particolare riferimento alle righe 1-6 di pagina 7 ed
alle righe 1-5 di pagina 9 della traduzione italiana, siano sufficientemente chiari e completi
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urto.
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perché ogni persona esperta del ramo possa attuare la caratteristica i. della rivendicazione 1, ai
sensi dell’art. 51, comma 2, c.p.i..
Infatti, sia la struttura del telaio, in particolare delle relative barre inclinate, sia la posizione
del motore rispetto ad essa sono chiaramente descritte ed illustrate nel brevetto, mentre i
mezzi cedevoli e/o scorrevoli coi quali il motore viene fissato al telaio per consentire lo
scorrimento reciproco sono certamente alla portata di un qualsiasi esperto del settore facendo
delle semplici prove di tamponamento, una volta noto l’insegnamento del brevetto.
È peraltro pacifico che il brevetto Ceccotti non indichi valori soglia di quantità di energia
telaio e scorrere sotto di esso. È però ragionevole ritenere che il dato possa essere ricavato
senza particolari difficoltà dall’esperto del ramo all’esito di apposite prove d’urto, condotte
nel rispetto degli standard di sicurezza richiesti dalle norme in vigore.
2.3. L’ultima contestazione svolta da Renault in tema di validità riguarda l’estensione
dell’oggetto del brevetto Ceccotti oltre i limiti della domanda iniziale ex art. 76, comma 1
lettera c), c.p.i, sempre con particolare riferimento alla sopra indicata caratteristica i).
È pacifico ed incontestato che nella descrizione della domanda iniziale vi fosse già puntuale
riferimento alla realizzazione della caratteristica i) mediante il montaggio del motore sotto le
barre parallele inclinate (v. pag. 24 e s. comparsa conclusionale Renault). Le convenute
lamentano però che la rivendicazione abbia un contenuto più ampio, perché non contiene il
puntuale riferimento alla forma realizzativa indicata e ne includerebbe potenzialmente anche
altre e diverse, non contemplate nella domanda iniziale.
Tale doglianza è però destituita di fondamento, poiché nella descrizione iniziale del trovato
era già testualmente indicato che nel caso di tamponamento il gruppo motore scorresse sotto
la struttura del telaio senza causare danni agli occupanti l’autoveicolo, con una previsione di
carattere generale che non si collegava in modo necessario al montaggio del gruppo motore al
di sotto della coppia di aste.
Pertanto la rivendicazione 1 appare formulata nel rispetto dei limiti ricavabili dal contenuto
della domanda iniziale.
2.4. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la domanda di nullità della frazione italiana
di EP865 proposta da Renault nei confronti di Ceccotti deve essere respinta.
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trasmessa all’autovettura in un tamponamento oltre la quale il motore dovrebbe staccarsi dal
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3. Acclarata la validità della privativa di titolarità della convenuta occorre verificare se
l’autovettura Twizy, prodotta e commercializzata da Renault, interferisca con il valido ambito
di protezione di tale brevetto.
Anche su questo punto il Collegio recepisce e condivide le conclusioni del ctu, ribadendo le
valutazioni di logicità, completezza e coerenza già espresse in precedenza.
Nel corso del contraddittorio tecnico è emersa una divergenza di opinioni tra i consulenti di
parte parti limitata alla sola presenza della caratteristica i) della rivendicazione 1, dovendo
quindi dare per acclarata e sostanzialmente incontestata la ricorrenza di tutte le altre.
progettuale opposta a quella prevista nell’invenzione Ceccotti. Difatti il motore è inserito
all’interno di una gabbia protettiva e fissato al telaio in modo che ne sia impedito lo
scorrimento e/o la deviazione verso il basso in caso di tamponamento. In sostanza viene
adottato un sistema di doppio bloccaggio, idoneo a escludere ogni traslazione trasversale del
motore rispetto alla macchina e, al contempo, capace di impedire movimenti del motore lungo
la direzione longitudinale della vettura.
I consulenti di parte Renault hanno allegato alcune immagini estratte da un crash test eseguito
nel rispetto degli attuali standard di sicurezza, da quali si trae conferma della funzionalità
come sopra descritta del predetto sistema di bloccaggio. Si può infatti vedere che dopo l’urto
il motore rimane alloggiato all’interno dell’apposita gabbia protettiva (v. relazione ctu, pagina
22).
I consulenti di parte Ceccotti hanno rappresentato in via teorica alcune particolari tipologie di
tamponamento nelle quali anche nell’autovettura della Renault si finirebbe per realizzare
l’effetto di scivolamento e distacco del motore al di sotto del telaio, a riprova di una presunta
contraffazione per equivalente.
È piuttosto evidente che si tratti però di situazioni estreme, invero poco rispondenti alla realtà
quotidiana del traffico cittadino, che rappresenta la normale e pressoché esclusiva
destinazione di utilizzo di una city-car come la Twizy.
Si ipotizza infatti un urto posteriore da parte di autoveicoli lanciati a addirittura a 90 km/h
contro una fila di auto in coda o, ipotesi ancora più radicale, da parte di un autotreno di 70
tonnellate procedente a 70 km/h contro i veicoli incolonnati. In queste condizioni è ben
possibile che si possano propagare forze di intensità tale da portare allo sganciamento del
motore dalla gabbia di bloccaggio, da valutare però come effetto non contenibile di eventi di
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All’esito dell’indagine peritale è stato accertato che nella Twizy è adottata una soluzione
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portata altamente distruttiva, irrilevanti quindi ai fini dell’odierno accertamento di
un’eventuale contraffazione di brevetto.
Si deve pertanto escludere la configurabilità di un’interferenza della Twizy con gli
insegnamento di EP865, anche per equivalente, poiché la vettura Renault non presenta alcun
dispositivo che possa consentire il distacco del motore in caso di tamponamento e, soprattutto,
che sia in grado imprimere una spinta verso il basso – come ad esempio fanno le barre
inclinate indicate del brevetto Ceccotti – in caso di un urto sul lato posteriore del veicolo.
Alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, la domanda di Ceccotti rivolta
deve essere respinta.
4. Rimane da esaminare l’ulteriore domanda svolta da Ceccotti, finalizzata ad ottenere la
tutela prevista dall’art. 2 n. 10) l.a. in relazione ai disegni e bozzetti da lui realizzati e riferiti
alla city-car oggetto di brevetto.
4.1. Ai fini del riconoscimento della tutela del diritto d’autore al design industriale l’art. 2 n.
10) l.a. richiede che l’opera debba presentare “di per sé carattere creativo e valore artistico”.
Sul tema del valore artistico il Tribunale ritiene di ribadire anche in questa sede il proprio
orientamento in passato già espresso in relazione a casi analoghi (cfr., per tutte, la recente
sentenza del Tribunale Milano, n. 9917/2012 depositata il 13.9.2012, Vitra Patente ag contro
High Tech srl, est. Marangoni) e svolge sul punto le seguenti considerazioni.
È nota la perplessità di interpreti e giuristi circa il richiamo al presupposto del “valore
artistico in sé”, che sembra richiedere inevitabilmente la formulazione di un giudizio di
merito che – oltre ad essere per sua natura incerto, mutevole e soggettivo – affiderebbe
impropriamente al giudice il compito di stabilire l’esistenza o meno in una determinata opera
del valore artistico. Finora allo stesso giudice nel campo del diritto d’autore si era attribuito il
più limitato e agevole compito di valutare la sussistenza del presupposto della creatività della
forma espressiva dell’opera, anch’esso certamente suscettibile di influenze soggettive ma di
ben più limitata entità.
A parere di questo Collegio l’espressione del valore artistico di un prodotto del design
industriale non può ritenersi in radice compromessa dal carattere industriale del prodotto,
posto che in tale ambito sussiste la possibilità che l’opera del design possegga caratteristiche
tali da suscitare un apprezzamento sul piano estetico che prevalga sulle specifiche funzionalità
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all’accertamento della contraffazione del brevetto di sua titolarità da parte delle convenute
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del prodotto in misura superiore al normale contributo che il designer apporta all’aspetto
esteriore di linee e forme particolarmente gradevoli, raffinate ed eleganti.
Al fine di dare concreto fondamento a tale valutazione – al di là dei giudizi comunque sempre
personali ed arbitrari in ordine al valore artistico o meno di un’opera, destinati spesso nel
tempo a mutamenti anche radicali – è necessario rilevare nella maniera più oggettiva possibile
la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella
collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, estranei cioè ai soggetti più
immediatamente coinvolti nella produzione e commercializzazione per un verso e
In tale prospettiva acquista particolare positiva significatività della qualità artistica di
un’opera del design il diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in
favore dell’appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e che
costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici, al di là delle intenzioni
e della stessa consapevolezza del suo autore, dato che l’opera a contenuto artistico assume
valore di per sé e per effetto della capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e
che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di
quello specifico oggetto.
Tale interpretazione consente di delimitare sul piano qualitativo l’effettivo ambito di
applicabilità della tutela del diritto d’autore a quei pochi oggetti del design industriale ai quali
risulta diffusamente conferita una consolidata e permanente capacità rappresentativa ed
evocativa. Questa progressiva stratificazione di testimonianze costituisce un indicatore
oggettivo della sussistenza – sin dall’origine – del predetto valore artistico, che si sostanzia
nella manifestazione ed esplicitazione riconosciuta e condivisa dell’appartenenza dell’opera
stessa al novero delle opere d’arte, tutelabili dal diritto d’autore.
La ricerca di riscontri esterni, obiettivi, verificabili e non limitati alla naturale
autoreferenzialità di un ambiente ristretto alla sola cerchia dei designers, ma estesi ad un più
ampio orizzonte culturale, appare dunque a questo Tribunale il criterio più utile al fine di
verificare se esista o meno un’opinione consolidata e diffusa – ovvero maturata e confermata
nel corso del tempo e dunque non effimera o marginale – rispetto al riconoscimento ad una
determinata opera di design di un significato e di un valore che trascenda la mera attitudine
della sua forma esteriore ad attirare l’attenzione del consumatore e di dare ad oggetti di uso
comune una loro peculiarità estetica.
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988
nell’acquisto di un bene economico dall’altro.
Sentenza n. 9920/2015 pubbl. il 05/09/2015
RG n. 43960/2012
Repert. n. 8569/2015 del 05/09/2015
RG N. 43960/2012
In applicazione dei principi e dei criteri sin qui illustrati, si deve sottolineare che nel caso di
specie Ceccotti non ha allegato alcuna documentazione idonea ad offrire almeno un principio
di riscontro di qualsivoglia forma di riconoscimento del valore artistico dei suoi disegni.
4.2. In ogni caso, il raffronto dei disegni inviati alla Renault con l’autovettura Twizy consente
di cogliere differenze molto significative.
L’ovvia premessa è che si tratta in entrambi casi di auto di dimensioni molto ridotte,
realizzate con l’obiettivo di contenere al massimo l’ingombro del veicolo. Ancorché collocate
nel medesimo segmento delle c.d. city-car, il rispettivo design esteriore è però vistosamente
L’analisi comparativa può limitarsi ad alcuni aspetti macroscopici, quali la radicale diversità
di impostazione dell’intera parte anteriore della Twizy, concepita dal costruttore con un
peculiare insieme di linee e volumi, nel quale spiccano, in particolare, il piccolo “muso”
sporgente, la caratteristica posizione della fanaleria ovvero la dimensione e la curvatura del
parabrezza. Si tratta di elementi obiettivamente distanti dalle soluzioni progettuali visibili nei
disegni di Ceccotti. Osservazioni analoghe possono valere, ad esempio, anche per la forma
dello sportello e del finestrino laterale.
Vi è quindi chiara ed univoca riprova dell’autonomia creativa dei progettisti Renault rispetto
ai disegni di Ceccotti.
4.3. In forza dei rilievi che precedono anche le domande dell’attore rivolte al riconoscimento
della tutela prevista dall’art. 2 n. 10) l.a. devono essere respinte.
5. Tenuto conto della reciproca soccombenza e visto l’art. 92, comma 2, c.p.c., Il Tribunale
dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Sono inoltre poste definitivamente a carico solidale delle parti le spese della ctu, come già
liquidate in corso di causa con provvedimento dell’11.4.2014, con distribuzione interna dei
relativi oneri nella misura di metà a carico di Ceccotti e della residua metà a carico delle
convenute.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in
epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988
diverso.
Sentenza n. 9920/2015 pubbl. il 05/09/2015
RG n. 43960/2012
Repert. n. 8569/2015 del 05/09/2015
RG N. 43960/2012
-
respinge la domanda svolta da Renault Italia s.p.a. e da Renault Retail Group Italia
s.p.a. per l’accertamento e la declaratoria di nullità della frazione italiana del brevetto
europeo n. EP1077865B1 di titolarità di Antonio Ceccotti;
-
respinge la domanda svolta da Antonio Ceccotti di accertamento dell’interferenza
dell’autovettura Twizy, prodotta e commercializzata dalle convenute, con la frazione
italiana del brevetto europeo n. EP1077865B1;
-
respinge la domanda svolta da Antonio Ceccotti di accertamento della violazione del
-
compensa interamente tra le parti le spese di lite;
-
pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese della consulenza tecnica
d’ufficio, come già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Milano, il 2 luglio 2015.
Il Presidente
(dott.ssa Marina Tavassi)
Il Giudice estensore
(dott. Pierluigi Perrotti)
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diritto d’autore relativo ai disegni e bozzetti della city-car da lui realizzati;