apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Transcript
apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 9920/2015 pubbl. il 05/09/2015 RG n. 43960/2012 Repert. n. 8569/2015 del 05/09/2015 RG N. 43960/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A - dott.ssa Marina TAVASSI presidente - dott.ssa Paola GANDOLFI giudice - dott. PERROTTI giudice est. Pierluigi ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: nullità e contraffazione di brevetto europeo, diritto d’autore. Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 14.6.2012 DA ANTONIO CECCOTTI rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Martini e Eva Callegari, come da procura speciale a margine dell’atto di citazione del 14.6.2012, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Milano – via Savona, 123 - ATTORE CONTRO RENAULT ITALIA S.P.A. e RENAULT RETAIL GROUP ITALIA S.P.A. rappresentate e difese dagli avv.ti Gianluca Morretta e Emilio Battaglia, come da delega a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.11.2012, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianluca Morretta, in Milano – piazzale Cadorna, 4 - CONVENUTI - CONCLUSIONI DELLE PARTI Per Antonio Ceccotti srl 1 http://bit.ly/21atfSH Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 composto dai signori magistrati: Sentenza n. 9920/2015 pubbl. il 05/09/2015 RG n. 43960/2012 Repert. n. 8569/2015 del 05/09/2015 RG N. 43960/2012 nel merito 1) accertare e dichiarare che la produzione, la commercializzazione, pubblicizzazione, importazione, esportazione, immagazzinamento, distribuzione o offerta in qualsiasi forma della city-car Twizy di cui in narrativa, comunque denominata, sul territorio italiano, sia direttamente che indirettamente tramite i propri agenti, dipendenti, impiegati, funzionari, affiliati e/o altri soggetti controllati dalle convenute, costituisce contraffazione della porzione italiana del brevetto EP865 attoreo e dei diritti d’autore attorei di cui in narrativa e per l’effetto: ordinare alle convenute di provvedere all’immediato ritiro dal commercio di tutte le city-car Twizy di cui in narrativa, incluse quelle già distribuite a rivenditori e/o concessionarie indipendenti e comunque non controllati dalle convenute; 3) inibire le convenute da ogni forma di produzione, commercializzazione, pubblicizzazione, importazione, esportazione, immagazzinamento, distribuzione e/o offerta in qualsiasi forma della city-car Twizy di cui in narrativa, comunque denominata, sia direttamente che indirettamente tramite i propri agenti, dipendenti, impiegati, funzionari, affiliati e/o altri soggetti controllati dalle convenute; 4) inibire le convenute da ogni forma di produzione, commercializzazione, pubblicizzazione, importazione, esportazione, immagazzinamento, distribuzione e/o offerta in qualsiasi forma di qualunque prodotto costituente contraffazione dei diritti brevettuali e d’autore attorei di cui in narrativa; 5) condannare le convenute al pagamento di € 10.000 per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione degli ordini di ritiro dei prodotti e di inibitoria, nonché per ogni atto compiuto in violazione dei medesimi, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno; 6) condannare le convenute, ai sensi dell’art. 125 c.p.i. (d. lgs. n. 30/2005), a risarcire i danni subiti da Ceccotti nell’ammontare che verrà determinato nel corso del presente giudizio e in ogni caso per una cifra non inferiore a quella che si avrebbe applicando il criterio della royalty ragionevole maggiorata di 3 punti percentuali, vale a dire applicando una royalty del 7% sul fatturato conseguito dalle convenute con la commercializzazione delle city-car Twizy comunque denominate; 7) disporre ai sensi dell’art. 126 c.p.i. la pubblicazione per estratto dell’emananda sentenza a cura dell’attore e a spesa delle convenute sui quotidiani La Repubblica, Corriere della 2 http://bit.ly/21atfSH Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 2) Sentenza n. 9920/2015 pubbl. il 05/09/2015 RG n. 43960/2012 Repert. n. 8569/2015 del 05/09/2015 RG N. 43960/2012 Sera e Il Sole 24 Ore, incluse le loro versioni digitali, con carattere doppio rispetto al normale e per due volte consecutive. in via istruttoria 8) disporre un supplemento di consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare la contraffazione posta in essere da Renault nonché i danni subiti da Ceccotti a causa delle condotte poste in essere dalle convenute, stante la necessità di consentire al ctu di esaminare i documenti E – F – G allegati alle osservazioni di parte attrice alla bozza di relazione, che il medesimo ctu ha ammesso di non aver potuto accuratamente 9) ordinare alle convenute l’esibizione delle scritture contabili relative alla city-car Twizy, comunque denominata, ai sensi dell’art. 121 c.p.i.; 10) ordinare alle convenute di indicare l’origine, la rete di distribuzione e i nomi dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti di cui in narrativa, costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale spettanti a Ceccotti, ai sensi dell’art. 121bis c.p.i.. in ogni caso 11) con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, oltre IVA e CPA. per Renault Italia spa e Renault Retail Group Italia spa in via principale 1) respingere tutte le domande di Antonio Ceccotti ivi comprese quelle istruttorie. in via riconvenzionale 2) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi, la nullità della porzione italiana del brevetto EP865 di Antonio Ceccotti. in via istruttoria 3) ammettere, occorrendo, prova testimoniale sul seguente capitolo di prova: “Vero che la relazione prodotta come doc. 9, che si mostra al teste, riproduce la storia del progetto Twizy ed i contributi creativi che sono stati selezionati ed elaborati fino alla definizione attuale dell’estetica di tale veicolo. Testimone: Luciano Bove, con domicilio in via A. Barbarulo 98, 84014, Nocera Inferiore (SA). In ogni caso 3 http://bit.ly/21atfSH Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 esaminare; Sentenza n. 9920/2015 pubbl. il 05/09/2015 RG n. 43960/2012 Repert. n. 8569/2015 del 05/09/2015 RG N. 43960/2012 condannare Antonio Ceccotti al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre spese generali, IVA e CP. Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 4) 4 http://bit.ly/21atfSH Sentenza n. 9920/2015 pubbl. il 05/09/2015 RG n. 43960/2012 Repert. n. 8569/2015 del 05/09/2015 RG N. 43960/2012 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data 14.6.2012 Antonio Ceccotti conveniva in giudizio Renault Italia s.p.a. e Renault Retail Group Italia s.p.a. (di seguito unitariamente indicate con la denominazione Renault). Esponeva di essere l’inventore di un particolare modello di city-car, in relazione al quale aveva chiesto e ottenuto il rilascio del brevetto europeo n. EP1077865B1 (di seguito EP865), concesso in data 2.7.2003 in seguito a domanda del 16.4.2009, rivendicante una priorità italiana del 20.4.1998, con deposito della traduzione italiana eseguito presso l’UIBM in data automobilistiche, tra le quali anche la Renault. La Casa francese aveva rifiutato l’offerta, salvo poi presentare nel 2009 al Salone dell’automobile di Francoforte un modello di auto elettrica, denominato Twizy, che ricalcava le principali caratteristiche della sua invenzione. I disegni progettuali dell’autovettura, a suo tempo trasmessi a Renault, erano inoltre qualificabili come opere di design industriale, come tali meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 2 n. 10) l.a.. Concludeva chiedendo l’accertamento della contraffazione del brevetto di sua titolarità e della violazione del diritto d’autore sui disegni, con l’inibitoria, l’ordine di ritiro dal commercio, il risarcimento di tutti i danni e la pubblicazione del provvedimento. Renault si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 7.11.2012. Contestava integralmente le prospettazioni di Ceccotti, evidenziando che EP865 era nullo per mancanza di altezza inventiva, per carenza di descrizione e per estensione del suo oggetto rispetto alla domanda iniziale. I bozzetti di Ceccotti non erano proteggibili ai sensi dell’art. 2 l.a. in quanto privi di carattere creativo e di valore artistico. In ogni caso la Twizy era stata sviluppata in modo del tutto autonomo e non presentava alcuna reale somiglianza o affinità con la city-car disegnata dall’attore. Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie e, in via riconvenzionale, la dichiarazione di nullità della frazione italiana del brevetto europeo EP865. Nel corso del processo veniva disposta una ctu brevettuale. Esaurita l’istruzione della causa, le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 18.3.2015. 2. Seguendo l’ordine logico delle questioni sottoposte all’esame del Tribunale, deve essere trattata in primo luogo la richiesta di accertamento della nullità della privativa oggetto di causa. 5 http://bit.ly/21atfSH Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 26.9.2003. Nel corso del 2003 aveva proposto questa sua invenzione a varie case Sentenza n. 9920/2015 pubbl. il 05/09/2015 RG n. 43960/2012 Repert. n. 8569/2015 del 05/09/2015 RG N. 43960/2012 Il brevetto europeo EP865 è stato rilasciato in data 2.7.2003 in forza di domanda depositata il 16.4.1999, rivendicante la priorità italiana MI98A000828 del 20.4.1998, ed è intitolato autoveicolo da città. Il documento contiene quindici rivendicazioni: la prima è autonoma, le successive sono dipendenti dalla prima o da altre seguenti. In sostanza il trovato insegna a realizzare un autoveicolo da città a quattro ruote di limitato ingombro, con un sedile anteriore ed uno posteriore tipo motocicletta, con il sedile posteriore collocato più in alto rispetto a quello anteriore e all’interno di una costruzione protettiva – simile ad un cestello o ad una gabbia – che include una porzione posteriore del telaio portante. di un tamponamento il motore stesso possa scivolare al di sotto del telaio. Il ctu designato ha svolto nel proprio elaborato un’articolata disamina dei profili di nullità contestati dalle convenute riferibili, in particolare, all’altezza inventiva, all’insufficiente descrizione ed alla estensione oltre i limiti della domanda iniziale. Il contraddittorio tecnico non ha invece riguardato il tema della novità, requisito che pertanto si deve ritenere pacificamente sussistente. Il Collegio ritiene di aderire in tema di validità alle conclusioni del perito, poiché sorrette da un percorso motivazionale completo, logico, coerente ed immune da contraddizioni. Ripercorrendo le argomentazioni del ctu è possibile osservare quanto segue. 2.1. Il profilo più dibattuto è stato quello inerente l’originalità del trovato. Il perito ha individuato nel documento US3850472 del 25.1.1972 la closest prior art, in quanto comprendente quasi tutte le caratteristiche del brevetto Ceccotti, ad eccezione della collocazione del motore sotto il sedile posteriore ed in modo tale da consentirne lo scivolamento sotto al di sotto del telaio in caso di tamponamento. Si è inoltre appurato che altri documenti di tecnica nota insegnano la sistemazione del motore sotto il sedile posteriore, segnatamente FR2677601 del 1991, WO92/20563 del 1992, DE4330044 del 1993, EP829417 del 1996 e FR2746719 del 1997. Non sono state invece individuate anteriorità che contemplano specificamente la previsione di uno slittamento del motore sotto il telaio in caso di urto posteriore. Il ctu ha correttamente ritenuto che questo sia il salto inventivo ottenuto dal trovato Ceccotti, identificandola come caratteristica i) della rivendicazione 1, all’esito di una scomposizione analitica del testo di questa rivendicazione principale (v. pagina 3 relazione peritale). 6 http://bit.ly/21atfSH Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Il motore è montato sotto la predetta costruzione a gabbia / cestello in modo che in occasione Sentenza n. 9920/2015 pubbl. il 05/09/2015 RG n. 43960/2012 Repert. n. 8569/2015 del 05/09/2015 RG N. 43960/2012 La caratteristica i) è stata peraltro inserita nel corpo della rivendicazione 1 in fase di esame dinanzi all’EPO, sulla scorta di specifici rilievi svolti sul punto dall’esaminatore europeo. Tale implementazione non appare affatto ovvia, contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute. Renault propone un ragionamento che appare viziato da un’ottica di valutazione a posteriori e sostiene che il posizionamento “libero” del motore, tale da consentirne lo scivolamento in caso di tamponamento, costituisca l’unica alternativa praticabile rispetto alla diversa soluzione del suo ingabbiamento, che quindi impedisce il movimento del motore in caso di Un’anteriorità del 1984 – JP195473 – costituirebbe la riprova della natura necessitata della scelta adottata in EP865, desumibile dalla rappresentazione grafica del predetto metodo di montaggio “libero”. A ben vedere il documento giapponese nulla dice e nulla prevede in ordine alle sorti del motore in caso di urto e neppure contiene esplicazioni di sorta sulla opzione costruttiva ricavabile dalle figure e sinteticamente descritta nel testo brevettuale. Il Collegio concorda pertanto con le conclusioni del perito in punto altezza inventiva riferite alla citata caratteristica i). Nelle anteriorità citate non vi è infatti alcun suggerimento per l’esperto del settore verso una soluzione in cui la sicurezza di un’autovettura venga migliorata con un motore atto a separarsi dal telaio in caso di tamponamento. Ed anche se ci fosse stato tale suggerimento, non vi sarebbe comunque alcuna specifica indicazione per l’esperto del ramo nei documenti citati sul fatto che il motore, sganciandosi, debba scivolare proprio sotto il telaio e non finire altrove in caso di tamponamento. 2.2. Il secondo profilo di potenziale invalidità individuato dalle convenute attiene l’insufficienza di descrizione. In ordine alla caratteristica i) Renault sostiene infatti che nella descrizione non si trovi alcuna indicazione del tipo di tamponamento e quindi del carico di energia necessario a far scivolare il motore sotto il telaio. Vi è inoltre la sola indicazione di un motore montato scorrevolmente sotto le barre inclinate senza che sia fornita alcuna spiegazione in merito alle modalità del presunto accoppiamento tra motore e barre. Il ctu ha evidenziato che già solo i disegni del brevetto Ceccotti, con particolare riferimento alla figura 2a, nonché la descrizione, con particolare riferimento alle righe 1-6 di pagina 7 ed alle righe 1-5 di pagina 9 della traduzione italiana, siano sufficientemente chiari e completi 7 http://bit.ly/21atfSH Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 urto. Sentenza n. 9920/2015 pubbl. il 05/09/2015 RG n. 43960/2012 Repert. n. 8569/2015 del 05/09/2015 RG N. 43960/2012 perché ogni persona esperta del ramo possa attuare la caratteristica i. della rivendicazione 1, ai sensi dell’art. 51, comma 2, c.p.i.. Infatti, sia la struttura del telaio, in particolare delle relative barre inclinate, sia la posizione del motore rispetto ad essa sono chiaramente descritte ed illustrate nel brevetto, mentre i mezzi cedevoli e/o scorrevoli coi quali il motore viene fissato al telaio per consentire lo scorrimento reciproco sono certamente alla portata di un qualsiasi esperto del settore facendo delle semplici prove di tamponamento, una volta noto l’insegnamento del brevetto. È peraltro pacifico che il brevetto Ceccotti non indichi valori soglia di quantità di energia telaio e scorrere sotto di esso. È però ragionevole ritenere che il dato possa essere ricavato senza particolari difficoltà dall’esperto del ramo all’esito di apposite prove d’urto, condotte nel rispetto degli standard di sicurezza richiesti dalle norme in vigore. 2.3. L’ultima contestazione svolta da Renault in tema di validità riguarda l’estensione dell’oggetto del brevetto Ceccotti oltre i limiti della domanda iniziale ex art. 76, comma 1 lettera c), c.p.i, sempre con particolare riferimento alla sopra indicata caratteristica i). È pacifico ed incontestato che nella descrizione della domanda iniziale vi fosse già puntuale riferimento alla realizzazione della caratteristica i) mediante il montaggio del motore sotto le barre parallele inclinate (v. pag. 24 e s. comparsa conclusionale Renault). Le convenute lamentano però che la rivendicazione abbia un contenuto più ampio, perché non contiene il puntuale riferimento alla forma realizzativa indicata e ne includerebbe potenzialmente anche altre e diverse, non contemplate nella domanda iniziale. Tale doglianza è però destituita di fondamento, poiché nella descrizione iniziale del trovato era già testualmente indicato che nel caso di tamponamento il gruppo motore scorresse sotto la struttura del telaio senza causare danni agli occupanti l’autoveicolo, con una previsione di carattere generale che non si collegava in modo necessario al montaggio del gruppo motore al di sotto della coppia di aste. Pertanto la rivendicazione 1 appare formulata nel rispetto dei limiti ricavabili dal contenuto della domanda iniziale. 2.4. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la domanda di nullità della frazione italiana di EP865 proposta da Renault nei confronti di Ceccotti deve essere respinta. 8 http://bit.ly/21atfSH Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 trasmessa all’autovettura in un tamponamento oltre la quale il motore dovrebbe staccarsi dal Sentenza n. 9920/2015 pubbl. il 05/09/2015 RG n. 43960/2012 Repert. n. 8569/2015 del 05/09/2015 RG N. 43960/2012 3. Acclarata la validità della privativa di titolarità della convenuta occorre verificare se l’autovettura Twizy, prodotta e commercializzata da Renault, interferisca con il valido ambito di protezione di tale brevetto. Anche su questo punto il Collegio recepisce e condivide le conclusioni del ctu, ribadendo le valutazioni di logicità, completezza e coerenza già espresse in precedenza. Nel corso del contraddittorio tecnico è emersa una divergenza di opinioni tra i consulenti di parte parti limitata alla sola presenza della caratteristica i) della rivendicazione 1, dovendo quindi dare per acclarata e sostanzialmente incontestata la ricorrenza di tutte le altre. progettuale opposta a quella prevista nell’invenzione Ceccotti. Difatti il motore è inserito all’interno di una gabbia protettiva e fissato al telaio in modo che ne sia impedito lo scorrimento e/o la deviazione verso il basso in caso di tamponamento. In sostanza viene adottato un sistema di doppio bloccaggio, idoneo a escludere ogni traslazione trasversale del motore rispetto alla macchina e, al contempo, capace di impedire movimenti del motore lungo la direzione longitudinale della vettura. I consulenti di parte Renault hanno allegato alcune immagini estratte da un crash test eseguito nel rispetto degli attuali standard di sicurezza, da quali si trae conferma della funzionalità come sopra descritta del predetto sistema di bloccaggio. Si può infatti vedere che dopo l’urto il motore rimane alloggiato all’interno dell’apposita gabbia protettiva (v. relazione ctu, pagina 22). I consulenti di parte Ceccotti hanno rappresentato in via teorica alcune particolari tipologie di tamponamento nelle quali anche nell’autovettura della Renault si finirebbe per realizzare l’effetto di scivolamento e distacco del motore al di sotto del telaio, a riprova di una presunta contraffazione per equivalente. È piuttosto evidente che si tratti però di situazioni estreme, invero poco rispondenti alla realtà quotidiana del traffico cittadino, che rappresenta la normale e pressoché esclusiva destinazione di utilizzo di una city-car come la Twizy. Si ipotizza infatti un urto posteriore da parte di autoveicoli lanciati a addirittura a 90 km/h contro una fila di auto in coda o, ipotesi ancora più radicale, da parte di un autotreno di 70 tonnellate procedente a 70 km/h contro i veicoli incolonnati. In queste condizioni è ben possibile che si possano propagare forze di intensità tale da portare allo sganciamento del motore dalla gabbia di bloccaggio, da valutare però come effetto non contenibile di eventi di 9 http://bit.ly/21atfSH Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 All’esito dell’indagine peritale è stato accertato che nella Twizy è adottata una soluzione Sentenza n. 9920/2015 pubbl. il 05/09/2015 RG n. 43960/2012 Repert. n. 8569/2015 del 05/09/2015 RG N. 43960/2012 portata altamente distruttiva, irrilevanti quindi ai fini dell’odierno accertamento di un’eventuale contraffazione di brevetto. Si deve pertanto escludere la configurabilità di un’interferenza della Twizy con gli insegnamento di EP865, anche per equivalente, poiché la vettura Renault non presenta alcun dispositivo che possa consentire il distacco del motore in caso di tamponamento e, soprattutto, che sia in grado imprimere una spinta verso il basso – come ad esempio fanno le barre inclinate indicate del brevetto Ceccotti – in caso di un urto sul lato posteriore del veicolo. Alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, la domanda di Ceccotti rivolta deve essere respinta. 4. Rimane da esaminare l’ulteriore domanda svolta da Ceccotti, finalizzata ad ottenere la tutela prevista dall’art. 2 n. 10) l.a. in relazione ai disegni e bozzetti da lui realizzati e riferiti alla city-car oggetto di brevetto. 4.1. Ai fini del riconoscimento della tutela del diritto d’autore al design industriale l’art. 2 n. 10) l.a. richiede che l’opera debba presentare “di per sé carattere creativo e valore artistico”. Sul tema del valore artistico il Tribunale ritiene di ribadire anche in questa sede il proprio orientamento in passato già espresso in relazione a casi analoghi (cfr., per tutte, la recente sentenza del Tribunale Milano, n. 9917/2012 depositata il 13.9.2012, Vitra Patente ag contro High Tech srl, est. Marangoni) e svolge sul punto le seguenti considerazioni. È nota la perplessità di interpreti e giuristi circa il richiamo al presupposto del “valore artistico in sé”, che sembra richiedere inevitabilmente la formulazione di un giudizio di merito che – oltre ad essere per sua natura incerto, mutevole e soggettivo – affiderebbe impropriamente al giudice il compito di stabilire l’esistenza o meno in una determinata opera del valore artistico. Finora allo stesso giudice nel campo del diritto d’autore si era attribuito il più limitato e agevole compito di valutare la sussistenza del presupposto della creatività della forma espressiva dell’opera, anch’esso certamente suscettibile di influenze soggettive ma di ben più limitata entità. A parere di questo Collegio l’espressione del valore artistico di un prodotto del design industriale non può ritenersi in radice compromessa dal carattere industriale del prodotto, posto che in tale ambito sussiste la possibilità che l’opera del design possegga caratteristiche tali da suscitare un apprezzamento sul piano estetico che prevalga sulle specifiche funzionalità 10 http://bit.ly/21atfSH Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 all’accertamento della contraffazione del brevetto di sua titolarità da parte delle convenute Sentenza n. 9920/2015 pubbl. il 05/09/2015 RG n. 43960/2012 Repert. n. 8569/2015 del 05/09/2015 RG N. 43960/2012 del prodotto in misura superiore al normale contributo che il designer apporta all’aspetto esteriore di linee e forme particolarmente gradevoli, raffinate ed eleganti. Al fine di dare concreto fondamento a tale valutazione – al di là dei giudizi comunque sempre personali ed arbitrari in ordine al valore artistico o meno di un’opera, destinati spesso nel tempo a mutamenti anche radicali – è necessario rilevare nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, estranei cioè ai soggetti più immediatamente coinvolti nella produzione e commercializzazione per un verso e In tale prospettiva acquista particolare positiva significatività della qualità artistica di un’opera del design il diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell’appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici, al di là delle intenzioni e della stessa consapevolezza del suo autore, dato che l’opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto della capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto. Tale interpretazione consente di delimitare sul piano qualitativo l’effettivo ambito di applicabilità della tutela del diritto d’autore a quei pochi oggetti del design industriale ai quali risulta diffusamente conferita una consolidata e permanente capacità rappresentativa ed evocativa. Questa progressiva stratificazione di testimonianze costituisce un indicatore oggettivo della sussistenza – sin dall’origine – del predetto valore artistico, che si sostanzia nella manifestazione ed esplicitazione riconosciuta e condivisa dell’appartenenza dell’opera stessa al novero delle opere d’arte, tutelabili dal diritto d’autore. La ricerca di riscontri esterni, obiettivi, verificabili e non limitati alla naturale autoreferenzialità di un ambiente ristretto alla sola cerchia dei designers, ma estesi ad un più ampio orizzonte culturale, appare dunque a questo Tribunale il criterio più utile al fine di verificare se esista o meno un’opinione consolidata e diffusa – ovvero maturata e confermata nel corso del tempo e dunque non effimera o marginale – rispetto al riconoscimento ad una determinata opera di design di un significato e di un valore che trascenda la mera attitudine della sua forma esteriore ad attirare l’attenzione del consumatore e di dare ad oggetti di uso comune una loro peculiarità estetica. 11 http://bit.ly/21atfSH Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 nell’acquisto di un bene economico dall’altro. Sentenza n. 9920/2015 pubbl. il 05/09/2015 RG n. 43960/2012 Repert. n. 8569/2015 del 05/09/2015 RG N. 43960/2012 In applicazione dei principi e dei criteri sin qui illustrati, si deve sottolineare che nel caso di specie Ceccotti non ha allegato alcuna documentazione idonea ad offrire almeno un principio di riscontro di qualsivoglia forma di riconoscimento del valore artistico dei suoi disegni. 4.2. In ogni caso, il raffronto dei disegni inviati alla Renault con l’autovettura Twizy consente di cogliere differenze molto significative. L’ovvia premessa è che si tratta in entrambi casi di auto di dimensioni molto ridotte, realizzate con l’obiettivo di contenere al massimo l’ingombro del veicolo. Ancorché collocate nel medesimo segmento delle c.d. city-car, il rispettivo design esteriore è però vistosamente L’analisi comparativa può limitarsi ad alcuni aspetti macroscopici, quali la radicale diversità di impostazione dell’intera parte anteriore della Twizy, concepita dal costruttore con un peculiare insieme di linee e volumi, nel quale spiccano, in particolare, il piccolo “muso” sporgente, la caratteristica posizione della fanaleria ovvero la dimensione e la curvatura del parabrezza. Si tratta di elementi obiettivamente distanti dalle soluzioni progettuali visibili nei disegni di Ceccotti. Osservazioni analoghe possono valere, ad esempio, anche per la forma dello sportello e del finestrino laterale. Vi è quindi chiara ed univoca riprova dell’autonomia creativa dei progettisti Renault rispetto ai disegni di Ceccotti. 4.3. In forza dei rilievi che precedono anche le domande dell’attore rivolte al riconoscimento della tutela prevista dall’art. 2 n. 10) l.a. devono essere respinte. 5. Tenuto conto della reciproca soccombenza e visto l’art. 92, comma 2, c.p.c., Il Tribunale dispone la compensazione integrale delle spese di lite. Sono inoltre poste definitivamente a carico solidale delle parti le spese della ctu, come già liquidate in corso di causa con provvedimento dell’11.4.2014, con distribuzione interna dei relativi oneri nella misura di metà a carico di Ceccotti e della residua metà a carico delle convenute. PQM Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione: 12 http://bit.ly/21atfSH Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 diverso. Sentenza n. 9920/2015 pubbl. il 05/09/2015 RG n. 43960/2012 Repert. n. 8569/2015 del 05/09/2015 RG N. 43960/2012 - respinge la domanda svolta da Renault Italia s.p.a. e da Renault Retail Group Italia s.p.a. per l’accertamento e la declaratoria di nullità della frazione italiana del brevetto europeo n. EP1077865B1 di titolarità di Antonio Ceccotti; - respinge la domanda svolta da Antonio Ceccotti di accertamento dell’interferenza dell’autovettura Twizy, prodotta e commercializzata dalle convenute, con la frazione italiana del brevetto europeo n. EP1077865B1; - respinge la domanda svolta da Antonio Ceccotti di accertamento della violazione del - compensa interamente tra le parti le spese di lite; - pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese della consulenza tecnica d’ufficio, come già liquidate in corso di causa. Così deciso in Milano, il 2 luglio 2015. Il Presidente (dott.ssa Marina Tavassi) Il Giudice estensore (dott. Pierluigi Perrotti) 13 http://bit.ly/21atfSH Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 diritto d’autore relativo ai disegni e bozzetti della city-car da lui realizzati;