Tabella nuovi oneri di urbanizzazione
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Tabella nuovi oneri di urbanizzazione
COMUNE DI VIMERCATE SPORTELLO UNICO TECNICO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA Determinazione degli oneri di urbanizzazione ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e della L.R. 11 marzo 2005 n.12 ALLEGATO B Contributo di Costruzione: Aggiornamento Oneri di Urbanizzazione e Criteri Applicativi Aprile 2016 INTRODUZIONE I titoli abilitativi per la realizzazione di interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia sono soggetti, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi, al versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, del contributo sul costo di costruzione (art. 43 della Legge Regionale 12/2005) e, per le sole opere o impianti industriali o artigianali, alla corresponsione di un contributo pari all’incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, gassosi (art. 19 comma 1 D.P.R. 380/2001). In caso di pianificazione esecutiva e/o Permesso di costruire convenzionato, alla monetizzazione per mancata cessione delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale (standard urbanistici) previste dal Piano dei servizi (art. 46 L.R. 12/2005). Le normative urbanistico edilizie di riferimento hanno introdotto, in anni recenti, sia misure di maggiorazione del contributo di costruzione per interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto, sia misure di riduzione del contributo per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la riduzione del consumo di suolo, lasciando alla Amministrazione Comunale la facoltà di deliberare al riguardo. Ciò premesso si procede: - - - - all’aggiornamento degli importi e percentuali degli oneri di urbanizzazione, del contributo sul costo di costruzione, della monetizzazione delle aree a standard, come determinati con precedente deliberazione della Consiglio Comunale n. 27 del 29 aprile 2008 alla determinazione della percentuale di riduzione degli oneri di urbanizzazione nei casi di “ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione e in quelli di integrale sostituzione edilizia” ai sensi dell’art. 44, comma 10 bis, L.R.12/2005 alla determinazione della maggiorazione del contributo relativo al costo di costruzione di cui all’art. 16, comma 3, del D.P.R. 380/2001, ai sensi dell’art. 5, comma 10, L.R. 31/2014 alla determinazione della maggiorazione del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 43 comma 2 bis L.R. 12/2005 in caso di interventi di “nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto” (già in vigore) alla individuazione delle modalità di versamento del contributo di costruzione. Non sono previste ulteriori misure di riduzione o maggiorazione degli oneri o del contributo sul costo di costruzione per le quali, ai sensi di normative nazionali o regionali vigenti, è stata data facoltà ai Comuni di deliberare. DETERMINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA Come premesso in delibera si ritiene applicabile il criterio introdotto dalla normativa previgente ed utilizzato per la determinazione degli oneri ad oggi in vigore. CRITERI E ASSUNZIONE DEI COSTI Per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria riferito alle diverse categorie di costruzione, il Comune di Vimercate assume i costi derivanti dalla analisi economica in uso presso la Ripartizione Lavori Pubblici Comunale ed allegata alla presente deliberazione - Allegato A – ad esclusione delle opere di urbanizzazione primaria di depurazione e smaltimento, per le quali si assumono i costi derivanti dalla determinazione dei costi base contenuti nella Deliberazione Consiglio Regionale del 28.7.1977 n. II/557. Per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria riferito alle diverse categorie di costruzione, il Comune di Vimercate, non essendo disponibili i costi di realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, assume i costi derivanti dalla determinazione dei costi base contenuti nella Deliberazione Consiglio Regionale del 28.7.1977 n. II/557, attualizzati sulla base dell’indice ISTAT e variati nei limiti che erano previsti dall’art. 3 della L.R. 5.12.1977 n. 60 (ora abrogata dalla L.R. 12/2005). In conformità al medesimo art. 3 comma 3 della L.R. 60/77, i costi delle opere di urbanizzazione determinati non risultano inferiori ai costi base regionali, calcolati secondo lo schema di cui alla deliberazione 28 luglio 1977 n. II/557 utilizzando per : - la residenza le tabelle a1 a2 l’industria e l’artigianato le tabelle a3-a4-a5 l’industria alberghiera le tabelle a6-a7 le attività direzionali e commerciali le tabelle a8-a9 Ai valori unitari degli oneri ottenuti mediante le tabelle regionali sono stati applicati parametri di incidenza più coerenti con l’attuale dotazione esistente di opere di urbanizzazione, suddividendo in modo più articolato le aree urbanistiche e il corrispettivo dovuto per gli interventi in esse ammissibili. In particolare, viene introdotta una diversa e maggiore caratterizzazione delle aree edificabili, ai fini dell’applicazione degli oneri, sulla base degli indirizzi di sviluppo urbanistico contenuti nella variante parziale al PGT vigente e del grado di urbanizzazione dello stato di fatto: - - zone residenziali distinte tra zona A e zone B, C, E zona per industria e artigianato in cui si prevedono oneri distinti per i due usi produttivi principali ammessi: uso produttivo industriale e uso servizi produttivi (produttivo industriale “avanzato”). Il valore di questi ultimi è ottenuto incrementando l’importo relativo alle attività produttive industriali in considerazione delle attività insediabili previste dal PGT (produttivo industriale “avanzato” in zona D3) interventi di nuova costruzione in Aree di Trasformazione che siano esterne al tessuto urbano consolidato (TUC), prive di urbanizzazioni e di consistenti edificazioni preesistenti: interventi per i quali il valore degli oneri risponde alla maggiore spesa che l’Amministrazione Comunale deve sostenere per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione di tali aree. RIDUZIONE ONERI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Per gli interventi di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono quelli riguardanti gli interventi di nuova costruzione, ridotti del 60% ai sensi art. 44 comma 10 della L.R. 12/2005. Nei casi di ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione ed in quelli di integrale sostituzione edilizia, ad attuazione di quanto previsto dall’art. 44, comma 10 bis, L.R.12/2005, si stabiliscono le seguenti riduzioni percentuali: - Residenza, Industria e Artigianato, Industria e Artigianato zona D3, Industria alberghiera: gli oneri di urbanizzazione sono pari a quelli di nuova costruzione ridotti del 50% Attività direzionali e commerciali: gli oneri di urbanizzazione sono pari a quelli di nuova costruzione ridotti del 30% CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE EDIFICI RESIDENZIALI Per la determinazione del contributo costo di costruzione di nuovi edifici e per gli interventi di demolizione e ricostruzione il D.P.R. 6.6.2001 n. 380 all’art. 16 c. 9 prevede che le Regioni determinino periodicamente il costo di costruzione da porre a base del calcolo con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata (art. 48 c. 1 L.R. 12/2005). In assenza di determinazioni regionali, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (art. 48 c. 2 L.R. 12/2005). Il costo di costruzione base da considerare nella compilazione della tabella parametrica DM 10.5.77 per l’anno in corso è stato adeguato con determinazione del Dirigente n. 13 in data 13.1.2016 mediante l’aggiornamento ISTAT della prima determinazione della Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione n. V/53844 del 31.5.1994, ed è pari a €/mq 392,69. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo reale degli interventi stessi, così come individuato sulla base del progetto presentato e comunque non può superare il valore determinato per le nuove costruzioni, come sopra (art. 48 c. 6 L.R. 12/2005). In particolare nel caso venga presentato un computo metrico estimativo all’importo totale del Computo Metrico Estimativo (C.M.E.) verrà applicata la percentuale di cui alla tabella parametrica DM 10.5.77, prevista per la classe tipologica in cui l‘edificio ricade – edifici esistenti. Nel caso non venga presentato il C.M.E. il costo di costruzione del fabbricato sarà determinato come per le nuove costruzioni con tabella parametrica DM 10.5.77 e ad esso, analogamente al caso precedente, verrà applicata la percentuale di cui alla tabella parametrica DM 10.5.77, prevista per la classe tipologica in cui l‘edificio ricade – edifici esistenti. EDIFICI COMMERCIALI, TERZIARI-DIRETTIVI, TURISTICO ALBERGHIERI RICETTIVI Il contributo sul costo di costruzione per interventi su fabbricati con destinazione d’uso commerciale, terziario direttivo, turistico–alberghiero-ricettivo è pari ad una quota del costo documentato di costruzione (C.M.E.), determinata - ai sensi dell’art. 48 c.4 L.R. 12/2005 - come segue: - Nei nuovi edifici pari al 10% del costo di costruzione Negli interventi di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione su edifici esistenti, negli interventi di ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione ed in quelli di integrale sostituzione edilizia pari al 7% del costo di costruzione Al fine di semplificare, all’atto della presentazione delle pratiche edilizie, la stima dei costi degli interventi da parte dei tecnici incaricati, con determinazione n. 1207/15 del 30.11.2006 è stato stabilito un costo indicativo delle opere per unità di superficie da utilizzarsi, in via provvisoria, per la determinazione del contributo costo di costruzione. Si ritiene di confermare tale importo, determinato in € 700/mq. In via ordinaria, e a scelta del richiedente, al momento della presentazione della pratica edilizia viene presentato il computo metrico estimativo al quale applicare le percentuali sopra indicate oppure, in via provvisoria, il costo delle opere viene determinato sulla base dell’importo di 700 €/mq salvo conguaglio alla fine dei lavori, previa presentazione del computo metrico finale. In via alternativa, il medesimo importo (€ 700/mq) può essere assunto per determinare il costo delle opere in luogo della predisposizione del computo metrico estimativo, a condizione che la corresponsione del contributo dovuto sia effettuata in un’unica soluzione al momento del rilascio del titolo abilitativo o efficacia della denuncia asseverata (è esclusa, per questa seconda modalità, la possibilità di rateizzazione). MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE ex art. 5, c.10, L.R. 31/2014 Ad attuazione di quanto indicato all’art. 5, comma 10, della L.R. 31/2014 - fino all’adeguamento del PGT alle disposizioni della medesima legge – si prevede una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione di cui all’art. 16, comma 3, del D.P.R. 380/2001, determinata come segue: - Per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi del tessuto urbano consolidato: maggiorazione del 20% Per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all’interno del tessuto urbano consolidato: maggiorazione del 5% Le opere compensative di riqualificazione urbana e compensazione ambientale, finanziate con tali contributi, potranno essere realizzate anche dall’operatore, in accordo con il comune. MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ex art. 43 c.2 bis L.R. 12/2005 “FONDO AREE VERDI” Ai sensi dell’art. 43 comma 2 bis L.R. 12/2005, per gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto è prevista una maggiorazione del contributo di costruzione pari al 5%, destinata a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità (“fondo aree verdi”). In caso di interventi nelle Aree di Trasformazione per i quali è dovuto un contributo per “impronta ambientale” si veda quanto indicato al Capitolo X della Normativa del Piano delle Regole - Allegato PR 3.0. DEFINIZIONE DI EDIFICIO UNIFAMILIARE PER L’ESONERO DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Ai fini dell’esonero dal contributo di costruzione nei casi previsti all’art. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 380/2001, vale la seguente definizione di edificio unifamiliare: - Per edificio residenziale unifamiliare si intende la costruzione funzionalmente indipendente e priva di parti comuni, anche se a schiera, che disponga di uno o più accessi esclusivi, destinata all’abitazione di un solo nucleo familiare MODALITA’ PER LA CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Il contributo di costruzione costituito dagli oneri di urbanizzazione primaria, secondarie, dal contributo sul costo di costruzione e dal contributo smaltimento rifiuti, deve essere versato dal richiedente entro 30 giorni successivi al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione della denuncia di inizio di attività. Con riferimento alla L.R. 12/2005 – art. 38 comma 7 bis, art. 42 comma 3, art. 48 comma 7, si concede al richiedente la facoltà di rateizzare il contributo di costruzione con la seguente articolazione, in funzione del tipo di intervento: • rateizzazione degli oneri di urbanizzazione, del contributo sullo smaltimento rifiuti e del contributo sul costo di costruzione nei casi di interventi all’interno del tessuto urbano consolidato e di interventi comunque riguardanti il patrimonio edilizio esistente o o • 50% dell’importo da versare all’atto del rilascio del permesso di costruire o entro 30 giorni successivi alla presentazione della denuncia di inizio di attività 50% dell’importo da versare entro e non oltre 2 anni dalla data di inizio lavori e comunque entro la data di ultimazione delle opere, previa presentazione di adeguata garanzia costituita da fideiussione assicurativa o bancaria della durata del titolo abilitativo rateizzazione del solo contributo sul costo di costruzione negli interventi all’interno delle Aree di Trasformazione con esclusione di quelli sottoposti a Piano di recupero: o o 50% dell’importo da versare all’atto del rilascio del permesso di costruire o entro 30 giorni successivi alla presentazione della denuncia di inizio di attività 50% dell’importo da versare entro e non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione delle opere, previa presentazione di adeguata garanzia costituita da fideiussione assicurativa o bancaria della durata del titolo abilitativo Limitatamente al solo contributo sul costo di costruzione, nel caso di interventi edilizi a titolo oneroso su fabbricati e/o aree con destinazione d’uso commerciale, terziario direttivo, turistico–alberghiero-ricettivo, si veda quanto precedentemente indicato al paragrafo relativo. MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD Vista la sostanziale stazionarietà del mercato delle aree (come da rilevazioni OSMI Borsa Immobiliare Milano) non si valuta necessario apportare variazioni ai valori attualmente in vigore, derivanti dalle valutazione svolte in occasione delle precedenti delibere di aggiornamento. Si ritiene che detti valori rispettino anche quanto disposto all’art. 46 comma 1 lett. a) della L.R. 12/2005, che prevede, per effetto di mancata cessione di aree, la corresponsione di somme non inferiori al costo di acquisizione di altre aree. Oltre che per gli interventi sottoposti a piano attuativo e nei cambi di destinazione d’uso cui consegua un aumento del carico urbanistico, come indicato all’art. 41 della Normativa del Piano delle Regole, gli importi qui indicati devono essere utilizzati anche per la monetizzazione di spazi per parcheggio negli interventi di recupero sottotetto ai fini abitativi ex L.R. 12/2005 e negli interventi in zona A di centro storico, secondo le quote ammesse dalla norme tecniche. VALORI AREE Vimercate Centro Storico (zona A) €/mq 108,34 Vimercate tutto il territorio €/mq 92,87 Quartiere Oreno €/mq 92,87 Quartiere Velasca e Ruginello €/mq 61,92 REALIZZAZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEL CONTRIBUTO RELATIVAMENTE AGLI ONERI PRIMARI E SECONDARI Ai sensi dell’art. 45 comma 1 della L.R. 12/2005 l’interessato può essere autorizzato a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria. In tal caso l’interessato sarà tenuto alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo redatto in forma pubblica da registrare e trascrivere nei registri immobiliari a cura e spese dello stesso, con il quale si impegna alla esecuzione diretta delle opere secondo il progetto ad esso allegato. In tale atto dovranno essere specificati i termini per l’esecuzione delle opere medesime e la garanzia, costituita da fideiussione assicurativa o bancaria della durata della concessione. Gli oneri espressi in MC. sono stati moltiplicati per tre volte al fine di ottenere valori espessi in MQ. come unità di misura fissata nel Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24 novembre 2010 immediatamente esecutiva per legge; approvato definitivamente in data 16 marzo Delibera Consiglio Comunale n. 27 del_29/04/2008 Tabella nuovi oneri di urbanizzazione NUOVE COSTRUZIONI Zone/Interventi RESIDENZIALE Zone A–B–C–E URB. I URB. II €/mc 10,59 €/mc 18,37 €/mq. 31,77 €/mq. 55,11 PRODUTTIVO e ASSIMILABILI €/mq 18,81 €/mq 12,06 ATTIVITA’ ALBERGHIERA €/mq 35,36 ATTIVITA’ COMMERC. - DIREZ. €/mq 81,29 PARCHEGGI E SILOS (a posto auto) RISTRUTTURAZIONE PIANI ATTUATIVI Smalt. Smalt. Smalt. URB. I URB. II URB. I URB. II rifiuti rifiuti rifiuti €/mc. €/mc 4,23 5,29 €/mc. €/mc 7,34 9,19 €/mc 17,06 €/mc 20,21 €/mq. 51,18 €/mq. 60,63 €/mq 30,98 €/mq 14,47 €/mq €/mq. 9,40 7,52 €/mq €/mq. 6,03 4,82 €/mq 28,71 €/mq. €/mq 14,14 17,68 €/mq €/mq. 14,35 11,48 €/mq 55,83 €/mq 31,58 €/mq 45,19 €/mq €/mq. 40,64 32,51 €/mq €/mq. 22,60 18,07 €/mq 143,06 €/mq 52,33 €/mq 6,56 €/mq €/mq. 3,28 2,62 €/mq 7,87 € € 325,15 180,76 ATTR. CULTURALISANITARIE €/mq 16,26 €/mq 9,04 ATTREZZATURE SPORTIVE €/mq 8,13 €/mq 4,52 ATTREZZATURE SPETTACOLO €/mq 24,39 €/mq 13,56 Aggiornamento: Marzo 2008 N.B. I nuovi importi verranno applicati a partire daL 19/05/2008 €/mq. Importi oneri di ristrutturazione determinati ai sensi dell'art. 44 comma 10 l.r. 12/01 come xx,xx modificato dalla l.r. 31/2014 23 20/04/2016 Delibera Consiglio Comunale n. __________ del____________ esecutiva dal 08/05/2016 TABELLA NUOVI ONERI DI URBANIZZAZIONE Interventi Nuove Costruzioni Oneri Urb. I Oneri Urb. II Zone Funzionali Smaltim. Rifiuti €/mq Oneri Urb. I €/mq €/mc Oneri Urb. II €/mq €/mq A € 27,00 € 31,00 € 3,60 B-CE € 32,00 € 56,00 € 4,30 INDUSTRIA e ARTIGIANATO Uso produttivo industriale € 19,00 € 13,00 € 7,00 € 7,60 € 5,20 INDUSTRIA e ARTIGIANATO Uso servizi produttivi € 47,50 € 32,50 € 17,50 € 19,00 € 13,00 INDUSTRIA ALBERGHIERA € 36,00 € 33,00 € 14,40 ATTIVITÀ' DIREZIONALI e COMMERCIALI € 82,00 € 46,00 € 32,80 PARCHEGGI COPERTI e SILOS (a posto auto) € 328,00 € 184,00 ATTREZZATURE CULTURALI SANITARIE e ASSISTENZIALI € 16,00 € 9,00 ATTREZZATURE SPORTIVE € 8,00 € 5,00 ATTREZZATURE PER LO SPETTACOLO € 25,00 € 14,00 RESIDENZA Interventi demolizione e ricostruzione dell'esistente Ristrutturazioni €/mq €/mc Smaltim. Rifiuti €/mq Oneri Urb. I Oneri Urb. II Smaltim. Rifiuti €/mq €/mq €/mq € 4,20 € 13,50 € 15,50 € 7,50 € 16,00 € 28,00 € 3,50 € 9,50 € 6,50 € 3,50 € 8,75 € 23,75 € 16,25 € 8,75 € 13,20 € 18,00 € 18,40 € 57,40 Nuove costruzioni in Aree di Trasformazione Oneri Urb. I Oneri Urb. II €/mq €/mq € 53,00 € 63,00 € 35,00 € 15,00 € 16,50 € 56,00 € 33,00 € 32,20 € 143,00 € 53,00 Smaltim. Rifiuti €/mq € 8,00