RASSEGNA STAMPA 25 – 31 Ottobre 2016

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RASSEGNA STAMPA 25 – 31 Ottobre 2016
RASSEGNA STAMPA
25 – 31 Ottobre
2016
4
>
Sabato 29 ottobre 2016 · GIORNALE DI BRESCIA
INTERNO
LE SCADENZE FISCALI PER SMS
NOVITÀ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle
Entrate invierà
sms personalizzati
agli utenti che
hanno registrato
il loro numero su
Fisconline
È possibile per
gli utenti attivare
il servizio in
qualsiasi momento
accedendo all’area
riservata nel portale
di Fisconline
Il servizio è gratuito
e i messaggi
appariranno sul
display del telefono
con il nome
del mittente
«Ag. Entrate»
L’iniziativa serve
a evitare che i
contribuenti possano
trovarsi con un
conto più oneroso
e una cartella
da saldare
I TIPI DI COMUNICAZIONE POSSIBILI
Pagamento andato a buon fine per chi
attende un rimborso
Scadenza delle tasse sull’affitto per i
locatori
Pagamenti dovuti per errori nella
dichiarazione dei redditi
Versamento avvenuto per coloro che
hanno delegato il Caf
Tassazione separata, un mese per
evitare la cartella
INVIATE ANCHE LE LETTERE
L’Agenzia delle Entrate ha inviato 156mila
lettere ai contribuenti che non hanno
presentato la dichiarazione dei redditi
per il 2015, pur essendovi tenuti
Chi decide di presentare Unico ha tre mesi
di tempo, fino al 29 dicembre, pagando
la sanzione di 25 euro per la dichiarazione
presentata in ritardo
Inviate 60mila lettere per mancata
dichiarazione dei redditi da locazione del
2012: si possono versare le imposte non
pagate e le sanzioni ridotte a un sesto
FONTE: Agenzia delle Entrate
Un sms sul cellulare
Così il Fisco segnala
scadenze e rimborsi
Svolta tecnologica
dell’Agenzia entrate
per evitare contenziosi o
contrasti col contribuente
Tasse
ze, rimborsi, avvenuti pagamenti e sono l’ultima frontiera nella strategia di compliance adottata dall’Agenzia.
ROMA. Il bip sul telefonino av-
visa che un nuovo sms è arrivato. «L’Agenzia delle entrate
sta erogando il suo rimborso
sul conto corrente comunicato. Verifichi a breve l’effettivo
accredito». Attenzione, non è
uno scherzo: il fisco ha aperto
un nuovo canale informativo, che lo porterà direttamente nelle tasche dei contribuenti... ma per dare loro un aiuto
o una buona notizia.
Gli sms dell’Agenzia delle
entrate segnaleranno scaden-
Obiettivo. L’idea alla base dei
messaggini è quella che è meglio affiancare i contribuenti
che rincorrerli. «Tutta la nostra azione è improntata
all’idea di evitare un contenzioso o un contrasto con il
contribuente - spiega il direttore Rossella Orlandi -. Molti
dimenticano la data esatta in
cui devono pagare e questo
comporta poi l’applicazione
di sanzioni. Noi vogliamo evitare che questoaccada, in mo-
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMzMC0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0zMVQxMjo1OTozNVojIyNWRVI=
COMMENTI
Giacomo Portas.
Per il presidente della
commissione di Vigilanza
sull’anagrafe tributaria «ogni
iniziativa dell’amministrazione
fiscale che punti sulla
semplificazione, sulla
trasparenza e sulla capacità di
informare meglio i cittadini è
benvenuta. Anche gli
sms vanno bene. Piè vicinanza
ai contribuenti aiuta a dare
un’immagine di maggiore
credibilià dell’amministrazione
fiscale».
Rossella Orlandi.
Per il direttore dell’Agenzia
delle Entrate «è un servizio
molto semplice: basta
registrarsi sul sito dell’Agenzia
delle entrate, entrare nell’area
dedicata dei servizi online,
attivare la sezione avvisi o
ricevute, indicare il numero di
telefono e salvare».
do che non ci siano cartelle
esattoriali». Il servizio, che è a
costo zero, è attivo da subito
ma solo per i contribuenti
che lo hanno richiesto o lo richiederanno. Basta registrarsi sul sito delle entrate,
nell’area dedicata ai servizi
online. E il gioco è fatto.
Tipologie. Gli Sms che avran-
no come mittente «Ag.Entrate» riguarderanno al momento cinque tipologie di informazioni: dal via libera al rimborso al pagamento effettuato per proprio conto da un intermediario, dalla cadenza
per il pagamento dell’imposta di registro sull’affitto a
quella di versamento della
«tassazione separata» per arretrati d’imposta.
Il messaggio più gradito sarà certamente quello relativo
ai rimborsi. Avviserà il contribuente che, terminate le verifiche, sta per essere effettuato il pagamento e che, quindi,
è meglio verificare l’accredito
in banca. Ma l’informazione
riguarderà anche coloro che,
non avendo dato le coordinate per l’accredito diretto, ricevono il rimborso tramite gli
uffici postali. È utilissimo nel
caso in cui la lettera sia andata smarrita. Gli sms serviranno a evitare anche altri due inconvenienti. Avviseranno nel
caso in cui il versamento dei
contribuenti è stato effettuato con una delega a un professionista o un caf. L’Agenzia segnalerà poi alcune scadenze
o comunicazioni di pagamento per tassazione separata. //
Pensioni, Boeri dubbioso
sulla manovra: «Sposta
il peso sui giovani»
Dati casellario
Per il presidente Inps
l’Ape volontaria è poco
conveniente
Dubbi sugli esodati
ROMA. La manovra economica
rischia, con gli interventi sulle
pensioni,di spostare il peso sulle generazioni future, aumentando nel lungo periodo il debito pensionistico di 20 miliardi:
il presidente dell’Inps Tito Boeri ribadisce le perplessità su alcune delle scelte previdenziali
inserite in manovra e si dice
convinto che l’Ape volontaria
(il prestito ventennale per uscire dal lavoro prima dell’età di
vecchiaia) sia poco conveniente. In particolare sottolinea come si sia decisa un’ottava salvaguardia degli esodati dicendo
che è l’ultima mentre si sente
già l’odore della nona.
Ieri l’Inps ha diffuso i dati del
casellario centrale delle pensioni, secondo i quali quasi quat-
Presidente. A reggere oggi l’Inps
c’è Tito Boeri
tro pensionati su dieci possono contare suredditi da pensione inferiori a mille euro al mese. La spesa complessiva cresce dell’1,2% superando quota
280,2 miliardi, mentre le prestazioni diminuiscono di oltre
100mila unità, scendendo appena sotto quota 23,1 milioni. I
pensionati totali sono 16,18 milioni in calo di circa 80mila.
Boeri avverte: tra estensione
e aumento della quattordicesima, Ape social e lavoratori precoci il costo può salire fino a 20
miliardi. Una spesa che rischia
di arrivare a 44 miliardi dopo il
2018. //
COMPLEANNO AMARO
Benigni spericolato:
gli ritirano la patente
ROMA. Festa amara per Roberto Benigni, che nel giorno del
suo 64esimo compleanno si è visto ritirare la patente per un
sorpasso contromano nel quartiere romano dei Parioli. Una
manovra azzardata davanti agli occhi dei vigili urbani che lo hanno
fermato e sanzionato con una multa da 163 euro, oltre a dieci punti
decurtati sulla patente, che gli sarà sospesa da uno a tre mesi.
38 Norme e tributi
Il Sole 24 Ore
Martedì 25 Ottobre 2016 - N. 294
GIUSTIZIA E SENTENZE
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Arbitrato. La Cassazione sceglie il binario codicistico mentre in Senato si sta studiando l’allineamento alle Spa
INTERVENTO
La controversia in società di persone non va al tribunale delle imprese
Liti fiscali al giudice ordinario:
un passo nella giusta direzione
Stefano A. Cerrato
di Tommaso Basile
Sui dividendi competenza ordinaria
pCon ordinanza n. 21422/2016,
depositata ieri, la Sezione Sesta-I
della Cassazione ha confermato
la nullità delle clausole compromissorie non conformi al
dlgs 5/2003 e ha stabilito che il
giudice competente per le controversie inerenti la distribuzione dei dividendi nelle società di
persone va determinato applicando le ordinarie regole codicistiche (articoli 18 e seguenti del
Codice di procedura civile).
La controversia trae origine
da un decreto ingiuntivo concesso dal tribunale di Milano a
favore dell’usufruttuario di
una quota sociale che lamentava il mancato pagamento degli
utili da parte della società ingiunta. Quest’ultima eccepisce
tuttavia l’incompetenza del
giudice ambrosiano in forza di
clausola compromissoria statutaria. Il tribunale accoglie
l’eccezione dichiarando nullo
il decreto ingiuntivo.
Investita della vicenda con regolamento di competenza, la Suprema Corte – premessa la natura rituale dell’arbitrato previsto
dallo statuto sociale – censura la
pronuncia del tribunale per non
aver rilevato, ai sensi dell’art. 34
dlgs. 5/2003, la nullità della clausola compromissoria, risalente
al 1996, che riservava alle parti in
lite la nomina dell’arbitro.
Si tratta di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, mentre spesso, ancora
oggi, fra i giudici di merito trova
accoglimento l'opposta tesi del
«doppio binario», secondo la
quale le clausole «tradizionali»,
non conformi al meccanismo
della eterodesignazione, sono
valide e danno origine ad un arbitrato non societario (si veda l’articolo pubblicato sul Sole 24 Ore
il 3 agosto scorso).
Esclusa la competenza arbitrale, i giudici di piazza Cavour
esaminano l’eccezione di incompetenza del tribunale di Milano, sollevata dalla società ingiunta, la quale invoca la competenza del tribunale di Livorno
nel cui circondario ha sede legale. Poiché la controversia ha ad
oggetto il pagamento di una
somma di denaro, la Corte conclude per l’applicabilità alternativa del foro generale delle persone giuridiche (luogo della sede sociale: articolo 20 del Codice
di procedura civile) e dei fori facoltativi in materia di obbligazioni (luogo ove è sorta l'obbligazione oppure ove deve essere
eseguita: articolo 20). E poiché –
in mancanza di diversa specificazione – le obbligazioni relative
a somme di denaro determinate
ed esigibili vanno adempiute al
domicilio del creditore (articolo
1182 del Codice civile), che nel ca-
QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Focus su donazione
e ingratitudine plurima
Il meglio del gruppo 24 Ore per
avvocati, notai e magistrati.
Oggi la rassegna stampa a cura
di Plusplus24 Diritto è sulla
revocazione della donazione
per ingratitudine plurima.
so di specie risiede a Milano, la
Cassazione conferma la competenza del tribunale ambrosiano.
L’ordinanza applica correttamente le disposizioni vigenti: la
competenza funzionale del tribunale delle imprese è limitata
alle sole società di capitali e cooperative, mentre per le liti che investano rapporti societari nelle
società di persone permangono
gli ordinari criteri codicistici. Si
tratta, tuttavia, di una soluzione
di discutibile efficacia in chiave
di efficienza della giustizia: opportunamente il Ddl Berruti, ora
in Commissione al Senato, propone di ricondurre nell’alveo
della giurisdizione specializzata
del tribunale delle imprese anche le società di persone; una
scelta condivisibile, che contribuirebbe alla creazione di una
giustizia davvero specializzata
in ambito imprenditoriale.
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Cassazione. La violazione del diritto d’autore scatta anche se il copia-incolla è parziale e se non c’è alcun ritorno economico
È plagio la riproduzione della traduzione
Patrizia Maciocchi
ROMA
pÈ plagio la riproduzione, an-
che parziale di una traduzione e il
reato scatta a prescindere dal ritorno economico. La Corte di
cassazione, con la sentenza
44587, ricorda che la tutela del diritto d’autore copre anche le opere derivate, come le traduzioni, in
quanto elaborazioni di carattere
creativo dell’opera stessa. Il tutto
senza alcun pregiudizio sull’opera originaria dalla quale la traduzione in un’altra lingua si distingue per le modifiche e le aggiunte
che costituiscono un rifacimento
sostanziale del libro scritto in lin-
gua originale. Una creatività che,
anche se minima, è degna di
un’autonoma protezione (articolo 4 della legge 633/1941) in virtù
della quale l’autore acquisisce un
«diritto esclusivo morale e di utilizzazione economica».
Partendo da questo presupposto la Suprema corte riconosce i
danni ad una traduttrice il cui lavoro era stato oggetto di un copia e
incolla pressoché integrale, refusi
compresi, da parte del ricorrente.
La traduzione oggetto di plagio era stata in prima battuta rifiutata dalla casa editrice perché
troppo costosa.
Un onere che l’editore aveva
evitato dando le bozze, a distanza di tempo, ad un altro solerte
“linguista” che, del tutto gratis,
con la sola soddisfazione di vedere la sua firma, aveva copiato il
primo lavoro.
Naturalmente il ricorrente, negava di aver copiato, ma resta inchiodato alle sue responsabilità
dall’evidenza dei fatti. Le perizie
avevano, infatti, riscontrato la
quasi totale sovrapponibilità del
suolavoroconquellorifiutatodall’editore. La prima prova era proprio nella presenza dei refusi, circa tredici: un numero che portava
ad escludere con certezza la coincidenza. I giudici spiegano anche
la “sciatteria” del lavoro di “riproduzione” giustificandola con l’assenza di guadagno da parte del ricorrente il quale, non avendo un
ritorno economico aveva, evidentemente dedicato poco tempo e
poche energie, anche alla lettura
dell’opera della quale si era però
assunto la paternità.
Depongono contro di lui anche
le poche modifiche apportate al
testo. Per la Cassazione, si era trattato della ricerca di qualche sinonimo, dell’aggiunta di un po’ di articoli e di poche inversioni di frasi:
poco per parlare di creatività, abbastanza per far pensare a un semplice escamotage per depistare.
Inutile per il ricorrente anche
affermare che mancava la prova
che la traduzione messa a punto
dalla parte civile fosse davvero
originale.
Per la Cassazione la dimostrazione esiste: il libro scritto in lingua originale, il croato, era stato
tradotto una sola volta prima della
versione rifiutata dalla casa editrice e facendo il confronto tra le due
risultava che il lavoro della parte
lesa si distingueva per creatività. Il
ricorrente non può giocarsi neppure l’assenza di un guadagno
perché l’articolo 171 della legge sul
diritto d’autore, punisce la riproduzione, anche parziale, dell’opera protetta a «qualunque scopo»
venga fatta. Il dolo del reato è, infatti, generico.
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L
a Costituzione, stabilendo
il principio del giudice naturale, vuole che il cittadino conosca il suo giudice prima
di rivolgersi a lui, e non dopo: è
una fondamentale garanzia comune in tutte le democrazie occidentali. Capita tuttavia sempre più spesso – soprattutto nel
campo dell’amministrazione
della giustizia – che anche un
principio giusto, nell’attuazione
pratica, diventi un problema (e
crei ulteriori ingiustizie): sono
in crescita di anno in anno le cause per stabilire a quale giudice le
parti devono rivolgersi, sia con
riferimento alla competenza ordinaria (vado davanti al Tribunale di Roma o a quello di Milano?), sia con riferimento alla
giurisdizione (mi rivolgo al Tribunale amministrativo o al Tribunale ordinario?). In entrambi
i casi decide la Corte di cassazione davanti alla quale si svolge un
processo preliminare che può
anche durare molti mesi prima
che il processo “vero” cominci.
Questo “processo nel processo” è poi fonte di ulteriori problemi. Soprattutto con riferimento al riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa è
sempre più difficile orientarsi;
norme diverse (per esempio, in
tema di pubblico impiego) si
stratificano e si intrecciano con
sentenze della Corte a volte discordanti tra loro. Recentemente una riforma ha finalmente posto rimedio (almeno) al paradosso di un sistema che, come in
un malevolo gioco dell’oca insensibile alla sorte del cittadino,
prevedeva addirittura di ricominciare tutto da capo, magari
dopo anni, nel caso di errore iniziale nell’esatta individuazione
del giudice. Sono davvero necessarie queste complicazioni
processuali? Non esiste un modo per riformare istituti e procedure che costano tanto in termini di tempo (e di denaro)?
La questione è di nuovo sul
tappeto a proposito della proposta di legge di delega al Governo
(AC 3734) che mira a modificare
il processo tributario attribuendolo interamente al giudice ordinario: attualmente esso è affidato a una giurisdizione speciale (la giurisdizione tributaria)
per i primi due gradi di giudizio
che si svolgono davanti alle
commissioni tributarie; ma è
previsto poi, come per la giuri-
LA RAZIONALIZZAZIONE
Cominciare
ad affrontare
il «moloch» del riparto
della giurisdizione
è una mossa coraggiosa
sdizione ordinaria, il normale
accesso di tutti i processi tributari davanti alla Cassazione, la
quale riesce a trattarli solo dopo
quattro o cinque anni (con un arretrato specifico che rappresenta più del 40 per cento dell’arretrato generale della Corte).
L’iniziativa potrebbe costituire il primo passo verso una
più ampia e radicale riunificazione delle giurisdizioni: proposito audace che incide su assetti culturali di antica formazione, e che suscita, infatti, molte polemiche.
È tuttavia ormai chiaro il danno che una giustizia civile troppo lenta arreca innanzitutto ai
cittadini e poi alla stessa complessiva credibilità del Paese.
Dunque, uno sforzo di adeguamento del processo alla rapidità
del presente va fatto in tutti i luoghi ove il processo stesso si svol-
ge. Occorre innanzitutto un
cambio di mentalità: le concettualizzazioni che nel passato costituivano la ragione di congegni ordinamentali con il tempo
sempre meno ragionevoli, appaiono oggi inapplicabili alle
enormi modificazioni della società contemporanea. Il Paese
vive nell’attualità e nella sua cultura globale, ostile a certe macchinosità del secolo scorso pensate in un epoca in cui il numero
dei processi era, tra l’altro, grandemente inferiore.
Occorre poi, ancor prima di
provvedimenti-tampone che
cambino, di volta in volta, singoli aspetti delle procedure (come
sta avvenendo con la modifica
del rito in cassazione), un disegno di razionalizzazione complessiva che riavvicini l’Italia
agli altri grandi Paesi occidentali, liberi da eccessive complicazioni ma non per questo meno
democratici o meno rispettosi
del diritto dei singoli.
In questo senso cominciare
ad affrontare, nell’ambito tributario, il “moloch” del riparto della giurisdizione, con lo strascico
delle prassi operative consolidate che esso si porta dietro, costituisce di certo una mossa coraggiosa cui non si può che augurare il successo.
A coloro che nel mondo della
giustizia operano e si interrogano in buona fede sul valore giuridico sistematico di una possibile, generale riunificazione, va
invece con franchezza ricordato che l’astratto rifiuto di riconoscere l’evidenza dei fatti contribuisce soltanto alla difesa degli
interessi, molto concreti, di quei
pochi che riescono a piegare il
bene comune a proprio esclusivo vantaggio.
Sostituto Procuratore Generale
della Corte di cassazione
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Novità in tema di
La Delibera CICR del 3/8/2016 in materia di
Fatturazione Elettronica
Anatocismo
Concordato Preventivo,
Accordi di Ristrutturazione
Videoconferenza, 10 Novembre 2016
Videoconferenza, 23 Novembre 2016
Problemi interpretativi del D.L 83/15 (conv. L. 132/15)
Milano, 28 Novembre 2016 Hotel Principe di Savoia
Interviene:
Dott. Pier Paolo Del Franco · Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa, Settore Imposte Dirette
Interviene:
Avv. Valerio Sangiovanni · Componente ABF (Collegio di Milano),
Avvocato in Milano e in Francoforte sul Meno
Programma:
Le Fatture Elettroniche
Caratteristiche generali legislativamente previste
Interpretazioni dell’Amministrazione Finanziaria
La Conservazione di Fatture e Documenti rilevanti ai fini Tributari
conservabili in solo formato Digitale
– Modalità e Tempi del Processo di Conservazione
– Risoluzione n. 81/E del 25/9/2015
– Questioni aperte: i c.d “Registri Sezionali” e le note-spesa
Fatturazione Elettronica alle Pubbliche Amministrazioni
– Criteri e Limiti di Applicazione
– Forma e Contenuto dei Documenti
– Trasmissione delle Fatture
Ęĕ
non rilevanti: CIG, CUP e altri
Fatturazione Elettronica tra Privati
– Il D. Lgs. n. 127 del 5/8/2015
– Incentivi alla Fatturazione Elettronica tra Privati
– Lo stato di Attuazione della Riforma
Programma:
L’ultima riforma dell’art. 120 TUB (Decreto Banche dell’Aprile 2016)
– Il Divieto di produzione di Interessi su Interessi
e la Contabilizzazione separata dal capitale
– Il Termine di 60 giorni per l’Esigibilità degli Interessi
– L’Eccezione prevista per gli Interessi moratori
– L’Autorizzazione Preventiva del Cliente all’addebito degli Interessi
La Delibera CICR del 3/8/2016 e l’impatto sui Contratti Bancari
– Il regime degli Interessi, in particolare degli Interessi di mora
– La disciplina delle Aperture di Credito e degli Sconfinamenti
– Accreditamento di Fondi usato per estinguere il debito per Interessi
– La Chiusura del rapporto e l’immediata Esigibilità degli Interessi
– Impatto della Delibera sui Contratti Bancari
Il Periodo Transitorio dell’Anatocismo (1/1/2014 - 15/4/2016)
– Ordinanze dei Giudici di Merito
– Entrata in vigore dell’art. 120 TUB (versione Dicembre 2013)
– Il possibile impatto della Riforma sul contenzioso
Il Contenzioso sull’Anatocismo nel periodo anteriore al 2014
Novità del Contenzioso sugli Interessi Bancari
Programma:
Mutamento genetico della Procedura del Concordato Preventivo
Nuovi contenuti necessari del Piano e della Proposta di Concordato
Nuovi contenuti delle Attestazioni del Professionista
Continuità Aziendale e Finanziamenti Autoliquidanti
Il compito del Consulente del Debitore in Crisi
Concordato Preventivo tra Tutela dei Creditori Chirografari
e Proposte Concorrenti dei Creditori
Commissario Giudiziale ed Esecuzione della Proposta di Concordato
Concorrente
Concordato Preventivo Conservativo dell’Azienda
Accordi di Ristrutturazione ex art. 182-bis, dopo l’introduzione
della Convenzione di Moratoria e degli Accordi con gli Intermediari
Finanziari
Quote di Partecipazione:
Quote di Partecipazione:
Quote di Partecipazione:
Online (singola postazione)
Online (modalità riunione)
€ 395,00 + IVA
€ 695,00 + IVA
Online (singola postazione)
Online (modalità riunione)
€ 395,00 + IVA
€ 695,00 + IVA
anche in Videoconferenza
Intervengono:
Dott. Mauro Vitiello · Pres. Sez. Fallimentare, Tribunale di Bergamo
Dott. Ignazio Arcuri · Studio Arcuri Dottori Commercialisti, Milano
Avv. Salvatore Sanzo · SeAS Lex, Studio Legale Sanzo e Associati,
Gestore Organismo di Composizione della Crisi (OCC), Milano
In Sala / Online (singola postazione)
Online (modalità riunione)
€ 590,00 + iva
€ 990,00 + iva
Presentata domanda di accreditamento agli Ordini competenti per tutte le Giornate
La partecipazione in Sala (28/11/2016) è utile ai fini della Formazione continua di Avvocati (3 CFP) e Dottori Commercialisti (6 CFP).
Tutte le adesioni Online sono utili alla Formazione dei Dottori Commercialisti (1 CFP per ogni ora effettiva di partecipazione).
In caso di adesioni plurime, ovvero di partecipazione da parte di Professionisti iscritti agli Ordini, possono essere proposte condizioni economiche di favore.
È possibile la sostituzione del Partecipante in qualsiasi momento.
L’eventuale partecipazione in Videoconferenza (in modalità riunione), che permette di trasmettere ogni Evento in programma per un massimo
di 10 Partecipanti anche su Sedi differenti, comporta una maggiorazione della quota di € 395,00 + iva.
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Sabato
29 Ottobre 2016
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@ 24NormeTributi
IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI
t
LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI
CASSAZIONE
Contraddittorio
senza taglia-tempi
LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa
MARTEDÌ: Condominio
MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia
GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito
VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni
Laura Ambrosi u pagina 20
Fisco telematico. Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate sulla spedizione dei documenti sulle transazioni commerciali
Fatture online, rimborsi prioritari
Opzione entro il 31 dicembre - Sconto di un anno sui termini per l’accertamento
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce
pEntro il 31 dicembre 2016
va esercitata l'opzione per la
trasmissione telematica dei
dati delle fatture, emesse e ricevute, al fine di beneficiare
della riduzione dei termini
per l'accertamento, dei rimborsi Iva anticipati e
dell'esonero dall'obbligo
della comunicazione di cui al
Dl 193/2016: con il provvedimento direttoriale 182070 del
28 ottobre 2016, in attuazione
dell'articolo 1 comma 3 del Dlgs 127/2015 in materia di fatturazione elettronica, l'agenzia
delle Entrate stabilisce modalità e termini di invio dei dati. Il
comunicato stampa chiarisce
che questa comunicazione,
avendo perfetta coincidenza
sotto il profilo della tempistica, delle informazioni, nonché
dei formati, sostituisce in toto
la comunicazione trimestrale
dei dati delle fatture introdotto, dal Dl 193/2016. Non esercitare per tempo l'opzione comporta per i contribuenti, obbligati comunque all'invio trimestrale dal 2017, la perdita
dei benefici della riduzione di
un anno dei termini ordinari di
accertamento e la velocizza-
zione dei rimborsi Iva.
L'opzione per la trasmissione telematica dei dati può essere esercitata esclusivamente
online, utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul
sito web dell'Agenzia, previa
autenticazione con le credenziali per l'accesso ai servizi. Il
termine per esercitare l'opzione scade il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio
NORME INTRECCIATE
La scelta sostituisce
l’obbligo di invio trimestrale
imposto dal Dl 193
Adeguamento dei sistemi
entro maggio 3017
della trasmissione dei dati, diviene dunque essenziale attivarsi in tempo utile anche considerando che la prima scadenza di invio è fissata al 31 maggio
2017. Quindi esercitando l'opzione il contribuente si impegna alla trasmissione, ma ha
ancora cinque mesi per adeguare i propri sistemi, adeguamento che sarà comunque obbligatorio anche in assenza
dell'opzione, in forza di quanto
stabilito dal Dl 193/2016.
L'opzione vincola il contribuente per l'anno solare in cui
ha inizio la trasmissione e per i
quattro successivi e, se non revocata entro il 31 dicembre
dell'ultimo anno del quinquennio, si estende di volta in
volta per ulteriori cinque anni.
Una volta esercitata l'opzione
vanno trasmesse, distintamente, le informazioni di tutte
le fatture emesse nel corso del
periodo d'imposta, delle fatture ricevute e registrate, ivi
comprese le bollette doganali,
nonché le relative variazioni.
Il provvedimento direttoriale, richiamando l'adempimento dell'annotazione delle
fatture passive nel registro acquisti, chiarisce che i dati riguarderanno non tutti i documenti ricevuti nel trimestre di
riferimento ma solo quelli
contabilizzati e registrati nel
medesimo periodo ai fini
dell'esercizio della detrazione. Il file contenente le informazioni sarà in formato XML:
in questo modo si origina inevitabilmente un meccanismo
virtuoso, peraltro auspicato
dallo stesso legislatore, per
l'utilizzo massivo della fatturazione elettronica anche tra
In sintesi
01 IL PROVVEDIMENTO
Il provvedimento direttoriale
182070 del 28 ottobre 2016
stabilisce, in attuazione
dell’articolo 1 comma 3 del decreto
legislativo 127 del 2015 in materia
di fatturazione elettronica,
modalità e termini di invio
facoltativo dei dati delle fatture
emesse, ricevute e registrate
nonché delle relative variazioni
02 LE NORME
La trasmissione telematica dei
dati delle fatture va esercitata
entro il 31 dicembre 2016: la
tempistica e il contenuto delle
informazioni trasmesse
coincidono con gli obblighi di
comunicazione trimestrale dei
dati introdotto con decorrenza
2017 dall’articolo 4 del decreto
legge 193 del 2016. Il mancato
esercizio dell’opzione comporta
per i contribuenti la perdita dei
benefici della riduzione di un anno
dei termini ordinari di
accertamento, dell’impossibilità
di ricevere in modo prioritario
rimborsi Iva ma l’obbligo
dell’invio sarà comuqnue imposto
in base al Dl 193
privati, in quanto di per sé in
grado di restituire un dato
puntuale ed immediatamente
utilizzabile dal sistema per far
fronte anche agli adempimenti comunicativi.
Non è un caso, infatti, che il
provvedimento riconosca la
possibilità di non trasmettere
i dati delle fatture elettroniche quando inviate e ricevute
mediante il Sistema di Interscambio utilizzato per le fatturepa, e formate secondo
quanto previsto dal Dm 55 del
3 aprile 2013. In questo caso
l'Agenzia acquisirà esclusivamente i dati, contenuti nelle fatture elettroniche.
Tornando alle modalità di
trasmissione, il provvedimento richiede di garantire non solo l'autenticità dell'origine dei
dati, mediante autenticazione
del trasmittente, ma anche
l'inalterabilità degli stessi apponendo sul file la firma digitale del soggetto obbligato alla
trasmissione o di un suo delegato, oppure mediante l'apposizione di un sigillo elettronico
da parte del sistema.
Le modalità di trasmissione
avvengono attraverso protocolli sicuri su rete internet.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commercio al minuto. Definite le modalità per inviare i dati su acquisti e vendite
Corrispettivi, registratori di cassa da adeguare
pPer la trasmissione telematica
dei corrispettivi sarà necessario
riadeguare i registratori di cassa o
munirsi di appositi registratori
telematici. Questa è la principale
novità introdotta dal provvedimento direttoriale 182017 di ieri
che completa così l’attuazione di
quanto prescritto dall’articolo 2
del Dlgs 127/2015.
I commercianti al minuto possono optare per memorizzare
elettronicamente e trasmettere
telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi. L’opzione va esercitata con
tempistiche e modalità analoghe a
quelle previste per l’invio dei dati
delle fatture (si veda l’altro articolo nella pagina) e cioè entro il 31 dicembre dell’anno precedente a
quello d’inizio di memorizzazione e trasmissione e vincola per un
quinquennio, estendendosi ogni
volta di cinque anni salvo revoca
da esercitarsi, così come l’opzio-
LO STRUMENTO
I sistemi devono
essere omologati
per il riconoscimento
univoco da parte
dell’amministrazione
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMzMC0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0zMVQxMzowMDo0NFojIyNWRVI=
ne, avvalendosi delle funzionalità
presenti sul sito web delle Entrate.
Memorizzazione e trasmissione
dei dati devono avvenire direttamente tramite strumenti tecnologici in grado di garantirne inalterabilità e sicurezza, utilizzando
appositi registratori telematici,
costituiti da componenti hardware e software, idonei a registrare e
memorizzare i dati fiscali, in memorie permanenti e inalterabili,
elaborandoli e sigillandoli elettronicamente ai fini della loro successiva trasmissione telematica. I
modelli di registratori telematici
sono a tal fine approvati con provvedimento direttoriale previa ve-
rifica della loro conformità con le
prescrizioni tecniche richieste.
Al momento della chiusura
giornaliera, il registratore telematico genera un file “xlm”, lo sigilla
elettronicamente e lo trasmette
telematicamente al sistema informativo delle Entrate. Gli stessi registratori telematici, se il contribuente non esercita l’opzione per
la trasmissione dei dati, potranno
comunque essere utilizzati come
veri e propri registratori di cassa:
gli apparecchi già esistenti potranno in ogni caso essere resi
conformi alle specifiche tecniche
per la memorizzazione e trasmissione telematica. Si va quindi nella
direzione di nuova fiscalizzazione dei punti vendita, caratterizzata da un processo di censimento e
certificazione degli strumenti misuratori. Il quadro regolamentare
e normativo incide comunque
sulle imprese della grande distribuzione le quali abbiano già defiscalizzato gli apparecchi misuratori optando per la trasmissione
telematica dei corrispettivi, per
ciascun punto di vendita, a norma
dell’articolo 1, commi da 429 a 432
della legge 311/2004. Con il Dl
193/2016, è stata comunque prorogatasinoal31dicembre2017lapossibilità di trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri,
in luogo della re-fiscalizzazione
degli apparecchi misuratori.
Al.Ma.
B.Sa.
MILANO
La sanatoria
delle cartelle
di Equitalia
#ACCERTAMENTI #ENTRATE #PROFESSIONISTI
NORME
E TRIBUTI
Mercoledì 2 Novembre 2016
www.ilsole24ore.com/focus
I focus del Sole 24 ORE
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In vendita abbinata obbligatoria con
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24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 1,50)
Rottamare
le cartelle
LA GUIDA
Un condono
generoso
che trascura
l’equità
di Andrea Carinci
S
icuramente è una misura che
sarà salutata con un inusuale
entusiasmo (almeno per la
materia fiscale). Del resto, la
disciplina introdotta con l’articolo
6 del Dl 22 ottobre 2016 numero
193, nota come rottamazione delle
cartelle, ha tutti i caratteri del
condono. Forse non dei più
generosi, ma sicuramente molto
conveniente, soprattutto per
coloro che sono riusciti a resistere
a lungo senza nulla pagare al Fisco.
Già questa prima notazione mette
in evidenza un forte criticità della
misura; ma non è l’unica. Oggetto
di definizione sono i carichi iscritti
nei ruoli affidati agli agenti della
riscossione nel periodo 2000-2015,
rispetto ai quali è consentito di
pagare il solo debito capitale, gli
interessi per dilazione di
pagamento (4%) e l’aggio (seppur
ricalcolato), con lo sgravio, quindi,
delle sanzioni per intero e
dell’interesse di mora. Ebbene, ciò
che non si comprende è il motivo
per cui si sgravano le sanzioni. Se,
come più volte ripetuto, il senso
della misura è di rimediare
all’ipertrofismo delle iscrizioni a
ruolo, per cui la somma in
riscossione supera grandemente
quella originariamente pretesa,
non si comprende la ragione di
stralciare le sanzioni, dato che
queste non aumentano con il
ruolo.
L’IMPATTO DELLA RIFORMA
Tutti gli sconti in campo
a chi fa pace con il fisco
Richiesta di adesione
entro il 23 gennaio 2017
Possibile scegliere
fino a 4 rate
Abbandona il contenzioso
chi teme la vittoria del fisco
pÈ partita l’operazione della
u pagina 2
rottamazione delle cartelle del
fisco. Entro l’8 novembre sono
attesi i moduli per la domanda
cheandràpoipresentataentroil
23 gennaio 2017. Un’operazione
complessa da affrontare, ma
che può essere molto interessante per i tanti contribuenti
che hanno un conto aperto con
il fisco, ma anche con i comuni,
l’Inps e l’Inail i cui incassi contenziosi sono gestiti da Equitalia. Per agevolare il compito di
professionisti e contribuenti sarà in edicola (e online per gli abbonati digitali) mercoledì prossimo 2 novembre una guida dedicata proprio alla rottamazione delle cartelle. Un percorso
completo che consente di avere
un’informazione adeguata all’operatività concreta che si dipana partendo proprio dalla
corretta “lettura” della cartella
chesidevescegliereserottamare o meno (cosa che è possibile
anche se è già stato avviato un
contenzioso in commissione
tributaria). Sono sanabili anche
gli importi residui dei ruoli solo
parzialmente pagati, così come
le contravvenzioni stradali e
tutte le entrate dei Comuni
(comprese le rette per la refezioni scolastiche e per gli asili).
Sotto esame anche la possibilità
di rottamare per chi si è rimesso
nei termini con le rate scadute.
ALL’INTERNO
DIRETTORE RESPONSABILE
Roberto Napoletano
CAPOREDATTORE
Jean Marie Del Bo
COORDINAMENTO
Giorgio Costa
INSERTO A CURA DI
Luigi Illiano e Silvia Marzialetti
Chiuso in redazione il 29 Ottobre 2016
60022
9 772282 452006
LA CARTELLA
LA PROCEDURA
ATTI PENDENTI
DEBITI CON IL FISCO
Rosanna Acierno u pagine 4 e 5
Salvina e Tonino Morina u pagina 6
Chiara Vanni u pagina 7
Chiara Vanni u pagina 7
LE CON DIZIONI
CODICE DELLA STRADA
RIMESSIONE NEI TERMINI
ADDIO AD EQUITALIA
Salvina e Tonino Morina u pagina 9
Caprino e Scotti u pagina 10
Luigi Lovecchio u pagina 13
Federico Aquilanti u pagina 15
Come leggere
gli atti
delle Entrate
Prosegue la causa
soltanto chi è certo
di avere ragione
Modulistica ad hoc
per la richiesta
da inviare al fisco
Multe, rottamazione
soltanto per interessi
e maggiorazioni
Fermi e ipoteche
si «bloccano» solo
se non sono stati iscritti
Deve pagare le rate
di fine anno chi vuole
beneficiare degli sconti
Sms personalizzato
dalle Entrate
su debiti e scadenze
Francesca Milano
Focus. Mercoledì
FOCUS
Semplificazioni. Il nuovo servizio attivo da ieri
Sananbili
gli importi residui
dei ruoli
Al nuove ente
della riscossione
l’uso di banche dati
© RIPRODUZIONE RISERVATA
pNon è un semplice pro-
memoria generalizzato ma
un messaggio personale
quello che l’agenzia delle
Entrate invierà ai contribuenti per ricordare loro
scadenze e adempimenti.
Il nuovo servizio sms è attivo da ieri ed è rivolto a tutti coloro che registrano il
loro numero di telefono sul
sito Fisconline.
Sono cinque le tipologie di
messaggi telefonici che i cittadini possono ricevere da
parte delle Entrate:
7 la comunicazione al contribuente che è in pagamento un rimborso tramite poste italiane;
7 la comunicazione al contribuente che è stato accreditato un rimborso fiscale
tramite accredito sul conto corrente;
7 l’avviso di scadenza del
pagamento dell’imposta di
registro relativa all’annualità successiva di un contratto
di locazione pluriennale;
7 l’avviso con cui si informa
il contribuente che il suo intermediario ha pagato le sue
imposte con F24;
7 il messaggio che avvisa i
cittadini che devono al fisco
delle somme a titolo di Irpef
per redditi percepiti negli
anni precedenti (i redditi “a
tassazione separata”), che
non risulta recapitata la richiesta di pagamento inviata
dall’agenzia delle Entrate
tramite raccomandata. In
questo caso, una volta ricevuto l’sms, il contribuente
potrà contattare il call center dell’Agenzia che gli invierà via email una copia della comunicazione. Dalla data
della mail decorreranno 30
giorni per pagare senza sanzioni e interessi.
Mentre il servizio sms di
Equitalia avviato alcuni
mesi fa (prima dell’annuncio dell’abolizione) era relativo alle imposte e alle
cartelle non pagate, questo
dell’agenzia delle Entrate è
un alert preventivo che ri-
corda ai contribuenti gli
adempimenti prima della
loro scadenza, in modo da
evitare di dover ricevere un
sms di avviso del ritardo nel
pagamento.
Ad oggi i contribuenti
iscritti a Fisconline sono
4,5 milioni, di cui 500mila
già registrati al servizio di
alert via sms. Chi è già
iscritto a Fisconline dovrà
semplicemente cliccare sul
nuovo servizio e iscriversi
inserendo il proprio numero di cellulare.
Chi non è ancora iscritto a
Fisconline, invece, dovrà
farlo richiedendo il codice
Pin sul sito dell’agenzia delle
Entrate o presso gli sportelli,
indicando il proprio profilo
tra: persone fisiche; persone
fisiche in possesso della Carta nazionale dei servizi; cittadini italiani residenti all’estero; società e, piú in generale, tutti i soggetti diversi
dalle persone fisiche.
Riconoscere i messaggi
del Fisco sul display del telefonino è semplice: arriveranno, infatti, con il nome del mittente in chiaro:
“Ag.Entrate”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
LA PAROLA
CHIAVE
Fisconline
7Fisconline può essere utilizzato
per monitorare il proprio cassetto
fiscale che contiene le
dichiarazioni fiscali presentate; i
dati catastali degli immobili del
contribuente; i versamenti
effettuati con i modelli F23 ed F24;
gli atti registrati; i dati dei
rimborsi; le informazioni e i dati
relativi agli studi di settore.
Possono accedere a Fisconline
(attraverso un Pin) tutti i
contribuenti persone fisiche che
non hanno i requisiti per essere
abilitati a Entratel
38 Norme e tributi
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 26 Ottobre 2016 - N. 295
L’effetto
Con l’avvio della rottamazione vengono «congelate»
le misure cautelari avviate dall’agente della riscossione
GUIDA AL DECRETO FISCALE | LA SANATORIA DELLE CARTELLE
La procedura
Domande entro il 23 gennaio
?
Il modello per l’adesione dal 7 novembre sul sito dell’agente della riscossione
Rosanna Acierno
pL’adesioneagevolatadeiruo-
li non è automatica, ma occorre
che il contribuente si attivi autonomamente e che rispetti le scadenze fissate dal decreto legge.
La presentazione dell’istanza
I contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione dei
ruoli dovranno presentare
un’istanza all’agente della riscossione, a pena di inammissibilità,
entro il 23 gennaio 2017 (il 22 gennaio cade di domenica), indicando la modalità di pagamento prescelta (se in un’unica soluzione o a
rate) e con l’impegno a rinunciare
al ricorso, in caso di somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio.
Per i ruoli affidati dagli enti impositorioperantisututtoilterritorio nazionale, ad eccezione della
Sicilia, la richiesta andrà rivolta a
Equitalia riscossione spa, mentre
per i ruoli affidati dagli enti impositori operanti in Sicilia, la richiesta andrà rivolta a Riscossione Sicilia spa. Il facsimile dell’istanza,
nonché le relative modalità di
compilazione e di consegna della
stessasarannopubblicatientroil7
novembre 2016, sui siti internet
istituzionali di Equitalia e di Riscossione Sicilia spa.
L’accoglimento dell’istanza
e pagamento
In caso di accoglimento dell’istanza di definizione agevolata dei
ruoli,entroil24aprile2017,Equitalia riscossione spa o Riscossione
Sicilia spa, ciascuna per le proprie
competenze, comunicheranno al
contribuente istante che ha chiestodiavvalersidellarottamazione
l’ammontare complessivo delle
somme dovute ai fini della definizione, nonché, in caso di richiesta
di pagamento in forma dilazionata, l’importo di ciascuna delle
quattro rate, e il giorno e il mese di
scadenza di ciascuna di esse.
Il pagamento potrà essere fatto
in unica soluzione o in quattro rate,sullequalisarannodovutigliin-
teressi da dilazione del 4,5% annuo. In caso di pagamento rateale,
inoltre, le prime due rate saranno
pari ad un terzo ciascuna delle
sommecomplessivamentedovute, mentre la terza e la quarta saranno pari a un sesto ciascuna e
dovranno essere pagate rispettivamente entro il 15 dicembre 2017
e il 15 marzo 2018. Occorre comunque precisare che la definizione
non gode delle norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia.
Ne consegue che, ai fini della determinazione del numero massimo di rate concedibili, non rileva
in alcun modo la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, né
si applicano le disposizioni che
GLI IMPORTI
Entro il 24 aprile 2017
sarà comunicato
l’ammontare complessivo
delle somme dovute
ai fini della definizione
IN SINTESI
L’istanza
 Entro il 7 novembre sul sito
dell’agente della riscossione deve
essere pubblicato il modulo per
l’istanza di adesione
 La domanda deve essere
presentata entro lunedì 23
gennaio
Il pagamento
 Si può pagare in un’unica
soluzione oppure a rate, massimo
quattro
 Il contribuente può scegliere tra
tre diverse tipologie di pagamento
Azioni cautelari
 Con l’istanza di definizione
l’agente della riscossion e non
potrà avviare nuove azioni
cautelaried esecutive
prevedono il pagamento mensile
dellerateequellechestabiliscono
la decadenza dalla dilazione in caso di mancato pagamento (per i
piani concessi dal 22 ottobre 2015)
di cinque rate non consecutive.
Per pagare e chiudere una volta
per tutte i conti con l’agente della
riscossione, una volta che ha ricevuto la risposta in merito all’importo dovuto, il debitore ha tre
possibilità di pagamento, alternative tra loro: emediante domiciliazione bancaria (soltanto però
qualora ne abbia fatto esplicita richiesta in sede di istanza di definizione, indicando le coordinate
bancarie del conto corrente su
cui sarà effettuato l’addebito); r
medianteibollettiniprecompilatiallegatiallarispostainviatadallostesso
agente;trecandosi direttamente
allo sportello dell’agente della riscossione e versando contestualmente le somme dovute.
Blocco delle azioni cautelari
ed esecutive
A seguito della presentazione della
istanza di definizione, l’agente della
riscossione non potrà avviare nuove azioni cautelari (come il fermo
amministrativo e/o l’iscrizione di
ipoteca) ed esecutive (come il pignoramento dei beni mobili anche
pressoterzie/ol’espropriazioneimmobiliare), ferme restando quelle
eventualmente già avviate. Al tempostesso,però,sarannosospesitutti
i termini perentori di prescrizione e
decadenzachelostessoagentedella
riscossione è tenuto rispettare, così
come previsto dalla normativa vigente (Dpr 602/73) ai fini della notificadeipropriattiedell’espletamentodelleazionicautelariedesecutive.
Inoltre, il mancato o insufficiente o
tardivopagamentodell’unicarata,o
anchediunasoladiesse,determinerà la decadenza dalla definizione e
tuttotornacomeprima,conlaripresaautomaticadellemisurecautelari
e/o esecutive sulle somme residue
ancora dovute e l’esclusione da una
nuovarateazione.
Il calendario
Il fattore tempo nell’adesione
agevolata dei ruoli contenuta nel
decreto legge 193 è fondamentale.
Un eventuale ritardo nella
presentazione dell’istanza o nel
pagamento anche solo di una delle
rate comporta l’uscita senza
appello dalla procedura agevolata.
C’è poi un altro aspetto rilevante
legato al calendario che riguarda
la data iniziale e finale dei ruoli
che possono essere rottamati. Il
periodo interessato alla
sanatoria copre un arco
temporale di sedici anni.
Il Dl 193/2016 è operativo dal
giorno della sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale (24 ottobre
2016); lo stesso Dl prevede che i
contribuenti che intendono
aderire hanno novanta giorni di
tempo per farlo, e dato che il
novantesimo giorno cade di
domenica si slitta
automaticamente al lunedì
successivo.
Gennaio
23
2017
Gennaio
03
2000
Dicembre
31
DATA
INIZIALE
2015
Lunedì 3 gennaio 2000
È il termine iniziale a
decorrere dal quale tutti i ruoli
affidati dagli enti impositori,
quali l’agenzia delle Entrate,
l’Inps, l’Inail e gli enti locali,
agli agenti della riscossione
possono essere definiti in
maniera agevolata senza
corrispondere le sanzioni in
essi inclusi né gli interessi di
mora. Nel caso si rottamino le
contravvenzioni stradali,
invece delle sanzioni ad
essere “condonati” sono gli
interessi di cui alla legge 689
del 1981. Di seguito le date più
rilevanti della sanatoria
Aprile
TEMPI
PER
L’ISTANZA
Lunedì 23 gennaio 2017
È il termine massimo entro cui
il contribuente può
presentare l’istanza
all’agente della riscossione
per poter accedere alla
definizione agevolata dei
ruoli
Nella richiesta il contribuente
deve anche indicare il numero
delle rate prescelto (se una o
più rate) e, comunque, entro il
limite di quattro, nonché la
pendenza di giudizi aventi a
oggetto i carichi cui si riferisce
la richiesta, impegnandosi a
rinunciarvi
24
2017
Novembre
DATA
FINALE
Giovedì 31 dicembre 2015
È l’ultimo termine entro cui
tutti i ruoli affidati dagli enti
impositori, quali l'’genzia
delle Entrate, l’Inps, l’Inail e
gli enti locali, agli agenti
della riscossione possono
essere definiti in maniera
agevolata senza
corrispondere le sanzioni in
essi inclusi né gli interessi di
mora
Nel caso si rottamino le
contravvenzioni stradali,
invece delle sanzioni ad
essere “condonati” sono gli
interessi di cui alla legge 689
del 1981
15
2017
Lunedì 24 aprile 2017
È il termine massimo entro
cui l’agente della
riscossione comunica ai
debitori che hanno
presentato l’istanza per
aderire alla definizione
agevolata dei ruoli
l’ammontare complessivo
delle somme dovute. La
norma letteralmente dice
che l’agente ha tempo per
rispondere 180 giorni dalla
pubblicazione del Dl 193 in
Gazzetta, la scadenza
sarebbe sabato 22 aprile ma
slitta al lunedì successivo
2016
TEMPISTICA
MODELLO
Lunedì 7 novembre 2016
È il termine massimo entro cui
l’agente della riscossione
deve pubblicare sul proprio
sito internet istituzionale la
modulistica necessaria per
aderire alla definizione
agevolata dei ruoli e le
relative procedure da
eseguire.
La rottamazione, infatti, deve
essere attivata dai soggetti
interessati attraverso l’invio
dell’istanza sul modello
appositamente predisposto
da Equitalia riscossioni spa, e
per la sola regione Sicilia da
Riscossioni Sicilia spa
Marzo
Dicembre
IMPORTO
TOTALE
07
TERZA
RATA
Venerdì 15 dicembre 2017
È il termine massimo entro
cui deve essere pagata la
terza rata, nella misura
di un sesto delle somme
dovute, qualora il
contribuente abbia deciso
di aderire alla procedura
di definizione attraverso
il pagamento rateale
nella misura massima di
quattro rate
In caso di rateazione
dovranno essere conteggiati
anche gli interessi da
dilazione nella misura del
4,5 per cento annuo
15
2018
QUARTA
RATA
Giovedì 15 marzo 2018
È il termine massimo entro
cui deve essere pagata la
quarta rata, nella misura
di un sesto delle somme
dovute, qualora il
contribuente abbia deciso
di aderire alla procedura
di definizione attraverso il
pagamento rateale nella
misura massima di quattro
rate
In caso di rateazione
dovranno essere conteggiati
anche gli interessi da
dilazione nella misura del
4,5 per cento annuo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
LE LITI
di Tonino Morina
I
l contribuente
interessato alla
definizione agevolata,
cosiddetta «rottamazione
cartelle», dovrà presentare
entro il 23 gennaio 2017, una
dichiarazione, con le
modalità e in conformità alla
modulistica che lo stesso
agente della riscossione
pubblicherà sul proprio sito
internet nel termine massimo
di quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto.
Nella dichiarazione da
presentare all’agente della
riscossione il debitore dovrà
indicare il numero di rate nel
quale intende effettuare il
pagamento, entro il limite
massimo di quattro rate,
nonché la pendenza di giudizi
che hanno per oggetto carichi
cui si riferisce la
dichiarazione, e assume
l’impegno a rinunciare agli
stessi giudizi. Insomma,
presentando la dichiarazione
di definizione agevolata, il
contribuente deve
rinunciare al contenzioso in
corso, di qualsiasi natura esso
sia, tributario, previdenziale o
altro, e in qualsiasi grado di
giudizio sia pendente.
La definizione agevolata,
con la cancellazione delle
sanzioni e degli interessi di
mora, prescinde dal fatto che
il contribuente abbia
presentato ricorso ed il
giudizio è ancora pendente, o
se il contribuente non ha
presentato ricorso contro le
richieste di pagamento
dell'agente della riscossione.
La rottamazione prescinde
anche dalle sentenze emesse
nel corso del giudizio, sia per i
debiti tributari, sia per i debiti
di altra natura. I contribuenti
dovranno però valutare la
sostenibilità delle loro ragioni
in sede di contenzioso. Può
essere il caso di un
contribuente che ha
presentato ricorso contro un
accertamento basato sugli
studi di settore, con richiesta
di maggiore imposte per
12.500 euro, contributi Inps
4.366 euro, sanzioni 12.500
euro, in totale 29.366 euro. È
vero che con la rottamazione
cartelle potrà fruire della
cancellazione delle sanzioni,
ma è altrettanto vero che
dovrà pagare tutte le imposte,
LA PAROLA
CHIAVE
Equitalia
7Il gruppo Equitalia esercita la
riscossione dei tributi sul tutta
Italia esclusa la Sicilia, ed è
organizzato in Holding Equitalia,
Equitalia Servizi di riscossione ed
Equitalia Giustizia. Holding
Equitalia, istituita nel 2005, è una
società a capitale pubblico (51%
agenzia delle Entrate e 49% Inps) e
svolge il suo ruolo istituzionale
tramite Equitalia Servizi di
riscossione, che dal 1° luglio 2016
svolge il ruolo di agente unico della
riscossione. Equitalia Giustizia,
istituita nel 2008, è il gestore del
Fondo unico di giustizia, dove
confluiscono le somme sequestrate
alla criminalità organizzata
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMyNi0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0yNlQxMToyMDoxMlojIyNWRVI=
i contributi, l’aggio e gli
interessi, per circa 18.000
euro in totale. È evidente, che,
se il contribuente ha
dichiarato quanto
effettivamente incassato, non
ha evaso nulla, ed è sicuro di
potere ottenere giustizia
presso le commissioni
tributarie, lo stesso
proseguirà il contenzioso,
senza avvalersi della
rottamazione
Entro il 24 aprile 2017,
l’agente della riscossione
comunica ai contribuenti che
hanno presentato la
dichiarazione per la
definizione agevolata
l’ammontare complessivo
delle somme dovute ai fini
della definizione, nonché
quello delle singole rate, e il
giorno e il mese di scadenza di
ciascuna rata.
In caso di mancato ovvero
di insufficiente o tardivo
versamento dell’unica rata
ovvero di una rata di quelle in
cui è stato dilazionato il
pagamento delle somme, la
definizione non produce
effetti e riprendono a
decorrere i termini di
prescrizione e decadenza per
il recupero dei carichi oggetto
della dichiarazione.
In questo caso, i versamenti
effettuati sono acquisiti a
titolo di acconto dell’importo
complessivamente dovuto a
seguito dell’affidamento del
carico e non determinano
l’estinzione del debito
residuo, di cui l’agente della
riscossione prosegue l’attività
di recupero e il cui
pagamento non può essere
rateizzato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
PH. JACKIE NICKERSON
Necessario valutare quando
conviene uscire dal contenzioso
DOMANDE
&
RISPOSTE
7
La definizione agevolata dei
ruoli è automatica oppure
occorre attivarsi
personalmente?
L’adesione alla rottamazione
delle cartelle avviene su
richiesta del contribuente.
Entro il termine massimo di
lunedì 23 gennaio 2017
(perché il 22 cade di
domenica) il debitore dovrà
manifestare all’agente della
riscossione (Equitalia
riscossione spa oppure, solo
in Sicilia, Riscossione Sicilia
spa) la sua intenzione di
avvalersi della procedura. Per
farlo dovrà utilizzare un
modello ad hoc che lo stesso
agente della riscossione
dovrà, entro il prossimo 8
novembre 2016, rendere
pubblico sul proprio sito
internet
7
Ai fini della definizione, è
possibile effettuare il
pagamento a rate?
Il pagamento delle somme
dovute per la rottamazione
dei ruoli può avvenire in
un’unica soluzione, oppure su
apposita richiesta del
contribuente, a rate entro il
limite massimo di quattro,
sulle quali saranno dovuti gli
interessi da dilazione del
4,5% annuo. In caso di
pagamento rateale, inoltre, le
prime due rate saranno pari
ad un terzo ciascuna delle
somme complessivamente
dovute, mentre la terza e la
quarta saranno pari ad un
sesto ciascuna e dovranno
essere pagate al massimo,
rispettivamente, entro il 15
dicembre 2017 e il 15 marzo
2018.
7
In caso di pagamento rateale,
è possibile chiedere una
proroga della dilazione in caso
di temporanea difficoltà?
No. Ai fini della definizione
agevolata non si applicano le
norme sull’ordinaria
rateizzazione dei debiti con
l’agente della riscossione, non
rilevando dunque in alcun
modo la temporanea
situazione di obiettiva
difficoltà
7
In quali modalità è possibile
effettuare il pagamento delle
somme dovute?
Per pagare e chiudere, una
volta per tutte, i conti con
l’agente della riscossione, il
debitore può scegliere di
versare le somme dovute
mediante la domiciliazione
bancaria, indicando i dati
bancari nell’istanza oppure di
versare le stesse mediante i
bollettini precompilati
allegati alla comunicazione di
risposta inviata dallo stesso
agente della riscossione
oppure direttamente presso
uno degli sportelli dell’agente
della riscossione
7
Oltre ai benefici economici,
quali altri vantaggi derivano
dalla rottamazione dei ruoli?
A seguito della presentazione
dell’istanza di definizione,
l’agente della riscossione non
potrà avviare nuove azioni
cautelari (quali, ad esempio il
fermo amministrativo e/o
l’iscrizione di ipoteca) ed
esecutive (quali, ad esempio,
il pignoramento dei beni
mobili anche presso terzi e/o
l’espropriazione
immobiliare), fatti salvi però i
fermi amministrativi e le
ipoteche già iscritti
WOOLRICH SINCE 1830
AMERICA'S OLDEST OUTDOOR CLOTHING COMPANY
WOOLRICH RESERVOIR, PENNSYLVANIA
woolrich.eu
7
Cosa accade in caso di
mancato pagamento degli
importi dovuti o anche di una
sola rata?
Il mancato o insufficiente o
tardivo pagamento dell’unica
rata o anche di una sola di esse
determinerà la decadenza
dalla definizione agevolata e
tutto torna come prima, con la
ripresa automatica delle
misure cautelari e/o esecutive
sulle somme residue ancora
dovute e l’esclusione da una
nuova rateazione
A CURA DI Rosanna Acierno
20 Norme e tributi
Il Sole 24 Ore
Sabato 29 Ottobre 2016 - N. 298
FISCO E LAVORO
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Cassazione/1. I giudici di legittimità precisano i requisiti per la validità del contraddittorio preventivo
Confronto senza forzature
L’amministrazione non deve prevedere termini troppo stringenti
Laura Ambrosi
pSe è previsto il contraddit-
torio preventivo per la validità dell’accertamento, il giudice di merito deve verificare anche che l’Ufficio abbia concretamente reso possibile tale
adempimento, risultando irragionevole un termine troppo
breve per rispondere.
A fornire questo chiarimento è la Corte di cassazione con la sentenza 21822/16
depositata ieri.
Ad una società veniva notificato un avviso di accertamento con il quale si rettificava induttivamente il reddito
dichiarato: la pretesa era fondata sul confronto con gli stu-
IL PUNTO
Va riscontrata non soltanto
la regolarità della notifica
ma anche che non venga
preteso che le richieste
siano esaudite in pochi giorni
di di settore.
L’Ufficio, prima dell’emissione dell’atto, aveva convocato la contribuente in contraddittorio mediante notifica di un
invito a comparire, chiedendo
contestualmente di produrre
la documentazione giustificativa del divario tra ricavo dichiarato e risultato di Gerico.
Il provvedimento veniva
impugnato lamentando, tra i
diversi motivi, la mancanza di
contraddittorio preventivo e
l’illegittimità del metodo induttivo applicato. Nella specie
l’invito a comparire concedeva solo quattro giorni lavorativi per rispondere e produrre la
documentazione e la ristrettezza di tale termine, di fatto
rendeva impossibile la concreta instaurazione del contraddittorio.
La Ctp accoglieva il ricorso,
ma la decisione veniva riformata dal giudice di appello, secondo cui l’operato dell’Uffi-
cio era legittimo e la società
con il proprio comportamento
aveva dimostrato «scarsa collaborazione».
La contribuente ricorreva
quindi in Cassazione. I giudici
di legittimità, accogliendo il ricorso sul punto, hanno precisato che mentre il collegio di prime cure aveva rilevato come i
termini perentori concessi dall’Ufficio nel suddetto invito ledessero il diritto di difesa, la Ctr
si era limitata a rilevare una
«scarsa collaborazione» del
contribuente. La Corte di legittimità evidenzia pertanto che è
necessaria la verifica da parte
del giudice di merito della rituale attivazione del contraddittorio con il contribuente
poiché nell’ipotesi di accertamento standardizzato, come
nella specie, tale fase preliminare è a pena di nullità.
La decisione appare particolarmente interessante poiché
dà importanza al riscontro da
parte del giudice dell’effettività del contraddittorio, ossia
che non sia attivato solo “cartolarmente” e soprattutto, come
di sovente accade in questo periodo con riferimento all’anno
di imposta 2011, che l’Ufficio
non pretenda che le proprie richieste siano esaudite in pochi
giorni. Si verificano peraltro
frequentemente notifiche anomale dell’invito: è il caso, ad
esempio, di inviti al solo legale
rappresentante e non alla società, al quale, per le più diverse
ragioni (dimissione dall’incarico, irreperibilità, ecc.) potrebbe essere conseguita una
“mancata” risposta.
Seguendo il principio affermato dalla Cassazione, dinanzi
al silenzio del contribuente occorre verificare concretamente che il contraddittorio fosse
attuabile e quindi va riscontrata non solo la regolarità della
notifica, ma anche che i termini
e le modalità indicate dall’Ufficio siano realmente possibili
per il contribuente.
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Agenzia delle Dogane
8 l’analisi di Luca Gaiani relativa ai
QUOTIDIANO DEL FISCO
Esclusioni dal gruppo Iva,
maxiammortamenti
e rimborsi trimestrali
Continuano sul Quotidiano
del fisco gli approfondimenti in
esclusiva per gli abbonati sul Ddl
di bilancio 2017:
8 l’articolo di Stefania Saccone
dedicato alle esclusioni soggettive dal nuovo gruppo Iva;
E-GOVERNMENT
Sportelli unici,
alle imprese
serve supporto
pL’utilizzo del digitale nei
rapporti con la Pa rappresenta
per le imprese un’evoluzione
utile e positiva, ma per quanto
riguarda lo Sportello unico per
le attività produttive (Suap) i
canali telematici non sono ancora uniformente estesi.
La trasformazione digitale,
inoltre, dovrebbe diventare un
po’ più user friendly: per sei imprenditori su 10, infatti, sarebbe utile accedere a un servizio
di assistenza (via chat, telefonico o “fisico”) che aiuti a svolgere con maggior tranquillità
gli adempimenti amministrativi. A dirlo è un’indagine realiz-
Liti fiscali, pesano come indizi
le dichiarazioni rese da terzi
pValore indiziante ai fini ac-
certativi per le dichiarazioni
rese da terzi anche in assenza di
contraddittorio congiunto con
il contribuente. Intanto il divieto di prova testimoniale nel
processo tributario non riguarda le dichiarazioni rese dai
terzi nella fase procedimentale,
le quali costituiscono mere informazioni. Poi possono ugualmente assumere valore di indizio in quanto i verificatori non
sono obbligati a verbalizzarle in
forme dialettiche con il contribuente. Così la sentenza n.
21809-2016 della Corte di cassazione, sezione tributaria civile
depositata ieri (presidente Greco, relatore La Torre).
Una Spa sulla scorta di una
verifica tributaria è accertata
per il 1996 ai fini lrpeg ed Ilor per
avere contabilizzato sia fatture
per presunte operazioni inesistenti sia costi indeducibili. Secondo l’Amministrazione, infatti, la contribuente ha attuato
un “carosello fiscale” per evadere le imposte. Ciò emerge dalle risultanze del procedimento
penale avviato nei confronti dei
propri amministratori nonché
dalle dichiarazioni rese da terzi
e raccolte in base al pvc in assenza di contraddittorio.
La società ricorre in Ctp con
IL PRINCIPIO
Le affermazioni possono
essere utilizzate in quanto
rivestono natura di mere
informazioni acquisite
durante le indagini
Piattaforma informatica
anti-evasione contributiva
Luigi Caiazza
pL’attività
profili critici sulla determinazione dell’esatta effettuazione degli
investimenti per l’accesso ai
maxi e agli iperammortamenti.
In più sempre in esclusiva per gli
abbonati:
8 l’approfondimento curato da
Giuseppe Carucci e Barbara
Zanardi dedicato alla scadenza
per la presentazione dei rimborsi trimestrali Iva;
8 il commento di Romina Morrone
alla sentenza 21571/2016 della
Cassazione sulla costituzione in
giudizio nel processo tributario;
8 il commento di Dora De Marco
alla sentenza 21591/2016 della
Cassazione secondo cui ai fini
Irap per i beni strumentali sono
rilevanti le schede di ammortamento.
due motivi: innanzitutto la prova testimoniale non è valida ai
fini probatori in quanto non è
ammessa nel processo tributario; in ogni caso essa non è utilizzabile neppure come indizio in
quanto trattasi di dichiarazioni
di terzi raccolte durante l’istruttoria in assenza di un contraddittorio con il contribuente.
L’Amministrazione resiste
argomentando che anche se
non ammessa nel processo tributario, la prova testimoniale
ha valore indiziante in grado di
concorrere a formare il convincimento del giudice; inoltre anche se le dichiarazioni sono state rese da terzi in assenza di contraddittorio mantengono in
ogni caso valore indiziario.
Nonostante la rilevanza nella
ricostruzione dei fatti, i giudici
di merito disconoscono il valo-
Sospensione
giudiziale,
interessi
differenziati
Andrea Taglioni
pLa revisione del conten-
re probatorio delle dichiarazioni acquisite dai terzi e danno ragione al contribuente costringendo così l’Amministrazione
ad andare in Cassazione, la quale accoglie il ricorso e cassa con
rinvio la sentenza impugnata
per i seguenti motivi.
Il divieto di prova testimoniale nel giudizio tributario - dice la
sentenza - non comporta l’inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni dei terzi raccolte
nella fase procedimentale. Questo in quanto esse non rivestono
natura di prova testimoniale
bensì di mere informazioni acquisite durante le indagini amministrative. Inoltre, proseguono i giudici di Piazza Cavour, le
dichiarazioni di terzi, quali mere informazioni, anche se non
raccolte in contraddittorio con
il contribuente, sono comunque utilizzabili quali elementi di
prova. Questo in quanto i verificatori non sono obbligati a verbalizzarle in forme dialettiche
con il contribuente e dunque assumono valore di indizio.
zioso tributario, attuata con
il Dlgs 156/15, ha interessato
anche il contenzioso degli uffici delle Dogane. A questo
proposito l’Agenzia, con la
nota 118196 di ieri, integrando
le precedenti istruzioni diramate con la circolare 21/
D/2015, fornisce una ricognizione di alcuni aspetti delle fasi contenziose.
In relazione all’assistenza
tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie, estesa anche
agli spedizionieri doganali, il
provvedimento invita gli uffici
a eccepire il difetto di jus postulandi se il contribuente dovesse
essere assistito per controversie su tributi diversi da quelli
prettamente doganali.
Interessanti sono anche le
indicazioni fornite sull’applicazione degli interessi in caso
di sospensione dell’atto impugnato o dell’esecutività della
sentenza in sede di appello o di
ricorso in Cassazione. Se la sospensione cautelare riguarda
un contenzioso avente per oggetto risorse proprie tradizionali, il tasso d’interesse è pari a
quello che sarebbe applicabile
nell’ipotesi in cui vengono accordate facilitazioni di pagamento diverse dalla dilazione;
rimane ferma l’applicazione
dell’interesse del 4,5% se la sospensione dell’esecuzione dell’atto riguarda gli altri tributi
gestiti dalle Dogane.
Anche la modifica che ha
esteso e reso obbligatorio per
tutte le liti fino a 20mila euro
l’istituto del reclamo e della
mediazione tributaria è stata
oggettodiprecisazioni.Ildocumento conferma che i tributi
costituenti risorse sovrannazionali non possono essere oggetto di mediazione, ma solo di
reclamo, ad eccezione dell’Iva
all’importazione che può essere oggetto di reclamo e mediazione; così come gli atti di irrogazione delle sanzioni possono
essere oggetto di mediazione e
reclamo. Reclamo e mediazione trovano applicazione solo
per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2016. Per le sanzioni legate
alla mediazione è stato precisato che la sanzione irrogabile,
corrispondente al 35%, si applica sia nell’ipotesi di contestazione immediata della sanzione collegata al tributo, sia quandovienecomminatalasolasanzione. Sul tema del pagamento
delle somme in favore del contribuente sulla base di una sentenza non definitiva, l’amministrazione ribadisce che per le
risorse unionali e l’Iva all’importazione il rimborso, indipendentemente dall’importo o
lo svincolo della garanzia, potrà avvenire solo con il passaggio in giudicato della sentenza.
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che le cause interne che
hanno prodotto un
quinquennio – l’ultimo –
davvero angosciante non
sono ancora state risolte.
Dal quotidiano “deriva
l’alto profilo del brand che
caratterizza l’intera attività
del gruppo” si legge nella
relazione annuale. E la
redazione ha dato prova di
abnegazione e di spirito di
sacrificio (tre piani di crisi,
limitazioni alla retribuzione
e prepensionamento di
colleghi ancora nel pieno
della carriera) senza
intaccare il prodotto
giornalistico, unanimemente
riconosciuto per
autorevolezza. Nemmeno
sotto il profilo quantitativo:
l’offerta ai lettori con le
numerose iniziative digitali
si è moltiplicata.
Eppure il robusto taglio
dei costi (che ha toccato
tutte le altre aree di lavoro
aziendale) non è bastato a
riportare la gestione in
carreggiata. Neanche
l’aumento dei ricavi
editoriali (+1,4 milioni solo
per il quotidiano) è stato
sinora sufficiente a invertire
la rotta.
Perché? Ci sono stati
gravissimi errori perpetrati
fino a pochi anni fa –
contratti di acquisto, di
fornitura e di affitto ai limiti
della responsabilità civile, se
non oltre – che hanno
prodotto effetti tuttora
perduranti, anche se
attenuati; altri su cui non si è
ancora intervenuto a fondo.
Qualche esempio: il gruppo
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zata dall’Osservatorio eGovernment del Politecnico di Milano su 515 Comuni italiani, alla
quale Unioncamere ha affiancato un’analisi analoga focalizzata sul servizio di Sportello
unico digitale, erogato sul portale impresainungiorno.gov.it.
Attualmente l’81% dei Suap
ha attivato almeno un canale
telematico per l’avvio dei procedimenti, i quali transitano
principalmente attraverso la
piattaforma elettronica delle
Camere di commercio (45%) e
delle Regioni (18%). Per quanto concerne l’interazione tra
Suap e i diversi enti coinvolti
nei procedimenti, questa avviene quasi esclusivamente
tramite posta elettronica certificata e solo in rari casi la condivisione dei dati o di documenti supera il 19% delle comunicazioni.
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Cassazione/2. Nel processo tributario sono ammesse anche in assenza di contraddittorio con il contribuente
Ferruccio Bogetti
Gianni Rota
Lavoro. Bozza di accordo tra Ispettorato nazionale e Inps
di intelligence,
per l’analisi dei fattori di rischio e la costruzione di mappe
di pericolo al fine di individuare i soggetti potenzialmente a
rischio di evasione contributiva, è uno dei punti costitutivi
della piattaforma posta alla
base della bozza del protocollo
di intesa tra l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) e l’Inps.
Il protocollo è previsto dall’articolo 7 del Dlgs 149/2015, al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, mediante l’individuazione di forme di coordinamento tra l’Inl e
i servizi ispettivi dell’Inps.
L’attività dei funzionari
ispettivi dell’istituto di previdenza sarà programmata e indirizzata dall’Ispettorato e
comprenderà tutte le competenze istituzionali dell’Inps,
con particolare riferimento alla classificazione dei datori di
lavoro ai fini previdenziali e
assistenziali, all’inquadramento e iscrizione dei lavoratori autonomi, ai falsi rapporti
di lavoro.
Al fine di garantire la gestione del credito da parte dell’Inps, sarà cura dell’Ispettorato, attraverso i propri organi, di
procedere all’individuazione,
oltre che dell’azienda datore di
lavoro che viola le norme, anche dei soggetti committenti di
appalti di opere e di servizi che
rispondono solidalmente per il
versamento dei contributi.
Nell’ambito dell’attività di
intelligence sarà svolta una
preliminare attività di studio
del mercato del lavoro e una
successiva analisi mediante
l’incrocio delle informazioni
contenute nelle varie banche
dati dell’Inps, avvalendosi della “Piattaforma attività di vigilanza” (Pav), che consentirà di
effettuare l’incrocio dei dati
dei vari archivi. Si fa cenno, per
esempio, a quelli di Infocamere, alle comunicazioni obbligatorie al ministero del Lavoro, ai
ruoli esattoriali, alle aziende
agricole. Tali informazioni,
GLI OBIETTIVI
Incrocio di banche dati
per individuare i soggetti
a rischio, gestione più
semplice delle pratiche,
possibilità di bloccare il Durc
opportunamente elaborate,
costituiranno la base per la preliminare conoscenza dei fenomeni, verso cui indirizzare,
con efficacia, l’azione ispettiva. L’applicazione delle banche dati consisterà nell’individuazione dei principali fenomeni di irregolarità inerenti il
settore agricolo riguardanti
rapporti fittizi, prestazioni indebite, aziende “fantasma”.
L’istituzione di una apposita
piattaforma informatica consentirà la redazione del verbale unico di accertamento in
materia previdenziale, non-
ché il monitoraggio della stessa attività ispettiva, anche al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La procedura in questione,
oltre a gestire i verbali ispettivi, potrà garantire la gestione
delle segnalazioni e delle denunce, la programmazione
delle ispezioni e la loro assegnazione, l’esito delle ispezioni. Emerge, poi, la possibilità di
aggiornare tempestivamente
le posizioni assicurative e previdenziali dei lavoratori delle
diverse gestioni previdenziali
(subordinati, parasubordinati,
artigiani, commercianti, gestione separata).
Tale sistema consentirà anche di attivare le procedure finalizzate, se del caso, al blocco
del documento unico di regolarità contributiva (Durc), nel
rispetto dell’attuale quadro
normativo.
La bozza di protocollo prevede di dare esecuzione all’attività formativa, alla quale sarà
interessato tutto il personale
ispettivo dell’Inps. Tale attività sarà finalizzata alle conoscenze tecniche in materia lavoristica e previdenziale e all’utilizzo degli applicativi informatici.
Poiché il personale ispettivo
dell’Inps svolgerà le medesime
funzioni degli ispettori del lavoro, l’attività formativa sarà
mirata anche all’acquisizione
della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
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Contratto del commercio. Variazioni da comunicare ai nuovi dipendenti
Retribuzione «aggiornata»
per le nuove assunzioni
Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone
pI consumi ristagnano, la ri-
presa stenta a decollare e così
saltano gli aumenti contrattuali
previsti, da novembre 2016, a favore dei dipendenti operanti in
aziende che applicano il Ccnl
del commercio.
Lo hanno deciso le parti sociali Confcommercio, Filcam Cgil e
e Cisl nonché la Uiltucs Uil, in un
accordo - datato 24 ottobre 2016 che integra e modifica quanto
già deciso nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 30
marzo 2015. Un’importante decisione che le parti in causa hanno assunto considerando il perdurare di una serie di fattori che
incidono negativamente sul
fronte della spesa.
Secondo i firmatari dell’intesa, l’andamento economico
presenta chiari segnali di incertezza: il Pil 2016 sarà rivisto al ribasso tanto che lo stesso governo - sempre secondo le parti –
sarebbe pronto a riesaminare le
stime di crescita dei prossimi
anni. Questo scenario ha indotto una rivisitazione delle previsioni contrattuali e il conseguente congelamento di una
tranche di aumento.
Entro il 5 dicembre, tuttavia,
Confcommercio e i sindacati si
confronteranno per decidere un
nuovo calendario di decorrenza
degli aumenti. Quello di novem-
bre è il penultimo adeguamento
retributivo. Si ritiene che, nel
prossimo incontro, le parti ridisegneranno la decorrenza anche dell’ultimo aumento programmato per agosto 2017; non è
escluso che nella rinegoziazione
confluisca l’elemento economico di garanzia, la cui erogazione
è prevista a novembre 2017.
Intanto, la decisione di bloccare l’adeguamento delle retribuzioni inciderà anche sulle as-
IL CASO
È stato congelato l’aumento
previsto per novembre:
necessario segnalare
la rettifica per le assunzioni
formalizzate ma non «partite»
sunzioni che partiranno dal 1°
novembre e già formalizzate in
anticipo. Le aziende che si trovano in tale circostanza potrebbero aver consegnato, ai futuri dipendenti, la lettera di assunzione. Stante l’aumento che sarebbe dovuto subentrare, la voce
“paga base nazionale conglobata” , probabilmente, sarà stata
esposta con il nuovo valore. Si
tratta di un elemento che, viste le
modifiche sopraggiunte, non
corrisponde al valore reale.
Nell’ottica della trasparenza
del rapporto di lavoro, sulla base
di quanto stabilito dal Dlgs
152/1997, il datore è tenuto a fornire al dipendente, entro trenta
giorni dalla data dell’assunzione, una serie di informazioni che
evidenzino le condizioni applicabili al contratto o al rapporto
di lavoro. Tra le varie notizie figurano l’importo iniziale della
retribuzione e i relativi elementi
costitutivi. Il datore di lavoro,
che abbia consegnato al lavoratore una lettera di assunzione
con il dato retributivo non adeguato alle variazioni sopraggiunte, dovrà comunicarlo all’interessato, facendo riferimento all’accordo sindacale del
24 ottobre e indicando la paga
base nel valore precedente. Tacere sul punto non è consigliabile. Ricordiamo che l’aumento
medio congelato, parametrato
al 4° livello di inquadramento
contrattuale, è di 16 euro.
La stagnazione delle componenti retributive previste dalla
contrattazione principale rafforza ancora una volta il ruolo,
sempre più rilevante, assunto
dalla contrattazione aziendale
o di secondo livello. Questa,
laddove presente, può garantire ai lavoratori una boccata di
ossigeno, resa più sensibile dall’incentivazione fiscale (detassazione), la cui regolamentazione ha ormai assunto una forma strutturale.
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Comunicato sindacale
N
on si può dire che non
l’avessimo detto, lo
testimoniano gli interventi
della rappresentanza
sindacale della redazione
all’assemblea degli azionisti
nel corso degli anni. Dopo
quelli dei giorni scorsi, oggi
tocca al 2015. È istruttivo
rileggerli oggi, perché si
ritrova molto di quello che
agita il nostro presente.
Nella situazione di
prolungata incertezza in cui
ci troviamo in fatto di
governance riteniamo
opportuno che l’azionista di
maggioranza dia visibilità e
trasparenza alle scelte per il
prossimo futuro, a partire
dall’amministratore
delegato. Sin da oggi una
cosa deve essere chiara: il
prezzo di questa prolungata
incertezza non dovrà
ricadere su una redazione
che ha segnalato per tempo
cosa non andava e che, tra
l’altro, ha già dimostrato
responsabilità sul fronte del
contenimento dei costi.
Torniamo inoltre a ribadire
la necessità di scelte di alto
profilo, in totale
discontinuità anche per
quanto riguarda la
direzione, per il rilancio
della testata.
Il Cdr
INTERVENTO DEL CDR
ALL’ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI 2015
Signor presidente, signora
amministratore delegato,
signori consiglieri e sindaci,
signori azionisti.
Oggi, nel giorno in cui
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMyOC0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0zMVQxMzowNDoxMlojIyNWRVI=
l’assemblea degli azionisti
del Sole 24 Ore vota il
bilancio 2014 e le nuove
politiche di remunerazione
dei top manager, gli articoli
sui quotidiani del gruppo (Il
Sole 24 Ore, il Sole24ore.com
e i digitali specializzati)
compaiono senza le firme
dei redattori. Una protesta
che può stupire gli azionisti
alla luce dei risultati ottenuti
dal Sole 24 Ore sul fronte
della diffusione (primo
quotidiano digitale, secondo
nel combinato carta/web) e
chi confrontasse i risultati
del 2013 (-76,2 milioni) con
quelli dello scorso anno (-10
milioni).
Siamo convinti che la crisi
che aveva portato il gruppo
in zona da “allarme rosso”
non sia affatto alle spalle e
ha una gestione duale
(poteri identici tra
presidente e ad) che appare
incomprensibile, e ha perso
da tempo figure
organizzative (a cominciare
dal direttore generale
dell’area editrice)
indispensabili per un brand
così focalizzato come è oggi
Il Sole 24 Ore. In una parola:
esiste un oggettivo problema
di governance nel gruppo.
In questo quadro è
arrivato un segnale di
incoerenza rispetto
all’austerity imposta ai 1.200
dipendenti: sono stati
sospesi i bonus per i top
manager, a partire
dall’amministratore
delegato, ma in compenso è
stata aumentata la parte fissa
del loro stipendio. Senza
parlare delle uscite
“guidate” dal gruppo: un
pretesto per
ricontrattualizzare dirigenti
a fine corsa.
Lo scenario reale racconta
che oggi Il Sole 24 Ore, tra i
pochissimi gruppi editoriali,
vede una luce in fondo al
tunnel ma il presente – con
una gestione caratteristica in
passivo per quasi 30 milioni è ancora fonte di
preoccupazione. L’azionista,
troppo spesso silente se non
assente nel momento più
buio della storia centenaria
della testata, deve sentirsi
chiamato alle sue
responsabilità - anche
immettendo nuove risorse
nel capitale del gruppo - per
riportare l’azienda a ciò che
ha rappresentato per
decenni: un motivo di
prestigio e una fonte di
reddito.
L’”obiettivo strategico”
dichiarato dall’azienda è
“mantenere il
posizionamento di leader
del quotidiano e
massimizzare il valore
strategico di questo asset
nello sviluppo dei business
del gruppo”. Bene. Si sappia
però che per centrare questo
obiettivo è indispensabile
investire sulla sua risorsa
più affidabile, costante e
autorevole, la redazione.
Attorno a cui, nella sua
interezza e pienezza di
diritti – a cominciare
dall’integrità salariale - va
costruito il rilancio
definitivo della nostra
gloriosa testata.
28
Norme e tributi
Il Sole 24 Ore
Lunedì 31 Ottobre 2016 - N. 300
FISCO E SENTENZE
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Imposte indirette. La Ctr Lombardia boccia la prassi degli operatori che in situazioni analoghe ritengono possibile lo scomputo
Fattura errata, no alla detrazione Iva
Le conseguenze della scorretta applicazione del tributo a un’operazione non imponibile
Matteo Balzanelli
Massimo Sirri
pLa fattura con cui è erronea-
mente addebitata l’imposta per
un’operazione che ricade in regime di non imponibilità impedisce al destinatario la detrazione.
Nel caso esaminato dalla Ctr
Lombardia
(sentenza
5029/27/2016, presidente Secchi
e relatore Candido) la questione
pare riguardare il diritto di detrarre il tributo addebitato in relazione a prestazioni d’intermediazione che, invece, non sono
imponibili ai fini Iva, in quanto
verosimilmente relative a operazioni di esportazione di beni.
Dato per scontato che si tratti
di un’imposta applicata per errore, l’attenzione dei giudici si rivolge verso un aspetto cruciale
per il funzionamento del tributo,
cioè al rapporto che intercorre
tra questi due elementi:
1 da un lato, l’addebito di un’imposta che in realtà non risulterebbe applicabile (nella fattispecie, perché si tratta di operazione
non imponibile), pur restando
dovuta dal soggetto che l’ha in-
STRADA OBBLIGATA
Chi riceve il documento
è tenuto a chiedere
la restituzione della somma
direttamente al fornitore
salvo ricorso al giudice civile
debitamente fatturata (articolo
21, comma 7, Dpr 633/1972 e, “a
monte”, articolo 203, direttiva
2006/112);
1 dall’altro lato, il diritto di detrarre l’imposta in capo a chi ha
subito la rivalsa.
La sensazione degli operatori
è che, in questi casi (frodi a parte),
nessuno sta facendo male a nessuno e che, pertanto, lìapplicazione dell’imposta anche se sbagliata non dovrebbe pregiudicare il diritto alla detrazione in capo
al cessionario/committente del
bene/servizio, salvo i casi d’indetraibilità oggettiva o soggettiva.
Le cose, però, non stanno così.
Il principio
Il principio fissato dalla Corte di
giustizia europea, fin dalla sentenza nella causa C-342/87, è che
l’esercizio del diritto di detrazione non si estende all’imposta dovuta per il solo fatto di essere indicata in fattura. E tale principio è
stato fatto proprio dalla Ctr lombarda, mettendo in rilievo come
il destinatario della fattura errata
non sia legittimato a far valere il
proprio diritto di detrazione, ma
debba invece agire verso il forni-
tore chiedendo la restituzione
dell’indebito, senza coinvolgere
l’Erario. Senza contare che, per
riportare in perfetto equilibrio il
sistema, anche chi ha malamente
applicato l’imposta può chiederne il rimborso.
In pratica:
1 chi ha ricevuto la fattura errata
dovrà rivolgersi in prima battuta
al fornitore e, se questi non restituisce il tributo, alla giustizia ordinaria;
1 chi l’ha emessa, invece, dovrà
chiedere il rimborso all’Erario e
proporre l’azione davanti al giudice tributario in caso di diniego
da parte delle Entrate.
Le sanzioni
Quanto alle sanzioni, prosegue la
sentenza della Ctr lombarda,
queste restano applicabili, dato
che non è in gioco alcuna violazione del principio di neutralità
LA PAROLA
CHIAVE
Detrazione Iva
7 La commissione tributaria
richiama il principio enunciato
dalla Corte di Giustizia Ue (causa
C-342/87), in base al quale
l’esercizio del diritto di detrazione
è limitato alle sole imposte dovute,
perché corrispondenti a
un’operazione soggetta all’Iva, e
non si estende all’imposta dovuta
unicamente perché indicata in
fattura. L’impostazione non è in
contrasto col principio di neutralità
visto che chi ha erroneamente
indicato l’imposta può procedere
con relativa istanza di rimborso.
(anche se forse resta da esplorare
la possibile violazione del principio di proporzionalità della pena
irrogata).
È proprio il profilo sanzionatorio che induce a qualche ulteriore
riflessione. In base al nuovo comma 9 bis3 dell’articolo 6, Dlgs
471/97, se la fattispecie avesse riguardato l’emissione di un’autofattura con Iva per una prestazione in realtà non imponibile (si
pensi al caso della sentenza, ma
con un intermediario estero),
l’operatore non avrebbe subito
alcuna conseguenza negativa: né
indetraibilità dell’imposta, né
sanzioni, con un’evidente disparità di trattamento.
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IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI
Le sentenze commentate in pagina
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Riscossione. Se dalla verifica automatizzata è impossibile ricostruire il credito esposto dal contribuente occorre comunicargli l’irregolarità
Dichiarazione in bianco: cartella nulla senza avviso
Fabrizio Cancelliere
Gabriele Ferlito
pLa cartella di pagamento è
nulla se al contribuente non è
stata preventivamente notificata una comunicazione di irregolarità (il cosiddetto avviso bonario) nel caso in cui dal controllo
automatizzato emerga una discrasìa con i dati dichiarati. È
quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale della
Liguria con la sentenza
711/2/2016 (presidente Caputo,
relatore Chiti).
Un contribuente riceve una
cartella di pagamento recante
l’iscrizione a ruolo, da parte del-
l’agenzia delle Entrate di Genova, di alcune somme per l’anno
2008, a seguito di un controllo
automatizzato della dichiarazione (effettuato in base a quanto
previsto dall’articolo 36 bis del
Dpr 600/1973 e dell’articolo 54
bis del Dpr 633/1972).
Dal testo della sentenza emerge che gli importi a cui faceva riferimento la cartella di pagamento traevano origine dal disconoscimento di un credito Iva
maturato nell’anno 2007 e riportato nella dichiarazione per l’anno 2008, in quanto la dichiarazione Iva per l’anno 2007 è stata presentata “in bianco” a causa di un
errore nel sistema informatico.
Il contribuente impugna la
cartella di pagamento lamentandone, tra gli altri motivi, la nullità
per non avere ricevuto in via preventiva la comunicazione di irregolarità che gli avrebbe consentito di fornire chiarimenti o
produrre documenti, come previsto dall’articolo 6, comma 5,
dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000).
I giudici di primo grado rigettano il ricorso, ma il contribuente propone appello e la Ctr ribalta il verdetto. I giudici della
commissione richiamano il
consolidato indirizzo della
Corte di Cassazione (si vedano
le sentenze 8154/2015, 3153/2015,
13343/2012, 8342/2012 e
17396/2010) secondo cui l’emissione della cartella di pagamento
a seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione - con
le modalità previste dai citati articoli 36 bis (in materia di tributi
diretti) e 54 bis (in materia di Iva)
- non è sempre condizionata alla
preventiva comunicazione al
contribuente dell’esito del controllo. L’obbligo di comunicazione vige soltanto - come recita testualmente l’articolo 6, comma 5,
legge 212/2000 - «qualora sussistano incertezze su aspetti rile-
vanti della dichiarazione».
In altri termini è al cospetto di
un risultato diverso rispetto a
quello dichiarato che la legge
prevede l’emissione di una apposita comunicazione di irregolarità, per consentire al contribuente di fornire i propri chiarimenti in contraddittorio con
l’ufficio.
Al contrario, nessuna norma
impone di comunicare la “regolarità” della dichiarazione, pertanto sarebbe del tutto inutile avvisare il contribuente degli esiti
del controllo automatizzato se
coincidono con i dati dichiarati e
se la violazione del contribuente
consiste unicamente nel versamento parziale e/o tardivo delle
imposte dichiarate.
Secondo la Ctr, nel caso oggetto del giudizio, avendo il contribuente lasciato in bianco la dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2007, risultava impossibile riscostruire il credito
Iva riportato nella dichiarazione
per l’anno 2008, pertanto si era in
presenza di un «errore sostanziale», che comportava l’obbligo
per l’ufficio di notificare al contribuente una comunicazione di
irregolarità prima di procedere
con l’iscrizione a ruolo.
Dato che l’ufficio non ha provveduto a tale formalità, la cartella di pagamento è stata dichiarata insanabilmente nulla.
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Tributi locali. La ristrutturazione dei beni strumentali
Il catasto aggiornato
in ritardo esclude
il diritto al rimborso
Luca Benigni
Ferruccio Bogetti
pIl principio secondo cui per
gli immobili strumentali in corso di ristrutturazione e senza
rendita catastale la base imponibile è costituita dal valore
contabile resta valido anche se
il contribuente aggiorna il catasto con anni di ritardo senza
che il Comune rilevi anomalie.
Così si è espressa la Ctr Lombardia con la sentenza
4914/67/2016 (presidente Palestra, relatore Calà). Il caso riguarda l’Ici, ma il ragionamento vale anche per Imu e Tasi. Secondo i giudici, in particolare,
l’obbligo di richiedere l’attribuzione di rendita catastale ricade sempre sul titolare dei diritti reali immobiliari e, al fine
di definire la base imponibile
corretta, non può essere invocata l’inerzia dell’ente locale
che non sanziona la tardiva comunicazione di fine lavori.
Nel 2000 una Spa avvia e porta a compimento nello stesso
anno i lavori di ampliamento di
un fabbricato di sua proprietà.
Non comunica, però, al Comune la fine dei lavori e l’ente locale non le contesta poi l’omessa
comunicazione. La comunicazione di fine lavori arriva così 12
anni dopo (nel 2012), quando
contestualmente la società
chiede all’agenzia del Territorio la conferma della rendita
presunta.
Dopo l’attribuzione della
rendita definitiva, la contribuente - che fino a quel momento ha corrisposto l’Ici in via
provvisoria in base al valore
contabile dell’immobile - si
rende conto di averla pagata in
misura superiore e richiede al
Comune un rimborso di oltre
149mila euro per gli ultimi cinque anni, dal 2007 al 2011.
Il Comune rigetta l’istanza.
La società aveva ultimato i lavori già nel 2000, ma ha richiesto e ottenuto solo nel 2012 la
rendita definitiva. Pertanto
l’Ici non può esserle rimborsata
in quanto il conteggio è provvisorio, salvo conguaglio retroattivo, solo dalla richiesta di attribuzione della rendita fino alla
definitiva attribuzione. Il rimborso, in pratica, avrebbe potuto esserci solamente se la società avesse presentato la richiesta di attribuzione nel 2000.
La contribuente ricorre, sostenendo che non conta la data
di attribuzione della rendita
definitiva in quanto i conteggi
sono comunque provvisori fino al momento della sua attribuzione. Inoltre, sottolinea la
società, l’ente non ha contestato la tardiva comunicazione di
fine lavori, pur essendone a conoscenza.
In conclusione, però, sia la
Ctp che la Ctr negano il rimborso. I giudici ricordano che l’Ici
sui fabbricati strumentali senza rendita si conteggia così:
1 in via definitiva, in base al valore contabile dalla data di ultimazione dei lavori fino alla data
di richiesta della rendita;
1 in via provvisoria, in base al
valore contabile - e salvo conguaglio retroattivo per la nuova rendita - dalla data di presentazione della richiesta fino alla
data di attribuzione della rendita definitiva.
In pratica spetta sempre al titolare dei diritti reali richiedere l’attribuzione della rendita
catastale. In caso di tardiva presentazione della comunicazione di fine lavori non può mai essere invocata a posteriori
l’inerzia del Comune per motivare il rimborso dell’Ici pagata.
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ColombiC&E
Fisco internazionale. Sui versamenti effettuati due anni prima del rimpatrio non è precluso l’accertamento
Società di gestione del risparmio
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento
del socio unico Anima Holding S.p.A.
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
Tel 02 806381 - N. verde 800.388.876
www.animasgr.it
AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEL FONDO COMUNE GESTITO DA
ANIMA SGR S.p.A. “Anima Iniziativa Italia”
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., nella riunione
del 9 settembre 2016, ha approvato talune modifiche al regolamento del Fondo “Anima
Iniziativa Italia”.
Le modifiche, approvate dalla Banca d’Italia in data 4 ottobre 2016, con Provvedimento
n. 1190962/16, riguardano:
1) con riferimento alla disciplina dell’”Oggetto, Politica d’investimento e altre
caratteristiche”, la mera riclassificazione dell’utilizzo degli strumenti derivati senza
pertanto che ciò comporti alterazione della politica d’investimento perseguita dal
Fondo, al fine di adottare la formulazione standard proposta da Assogestioni per
questa tipologia di strumento;
2) con riferimento alla disciplina dei “Proventi, risultati della gestione e modalità di
ripartizione”, esclusivamente per le classi a distribuzione dei proventi, l’eliminazione
delle voci “Oneri finanziari” e “Oneri di gestione” del Rendiconto di periodo, prese
in considerazione ai fini della distribuzione dei proventi;
3) con riferimento alle variazioni relative alle “Modalità di sottoscrizione delle quote”:
• la variazione della formulazione relativa alla possibilità per l’investitore di
sottoscrivere il fondo anche mediante conferimento di mandato con
rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento. In particolare, è stato
precisato che il mandato può esser conferito anche nell’ambito di un contratto
per la “prestazione dei servizi di investimento e di servizi accessori” in luogo di
“contratti di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione
ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari”;
• l’eliminazione, tra le modalità di versamento del corrispettivo, dell’assegno
circolare allo scopo di ridurre/eliminare il rischio di possibili comportamenti
fraudolenti da parte di promotori finanziari disonesti.
Le modifiche saranno illustrate in dettaglio nella comunicazione inviata dalla SGR a
ciascun Partecipante e saranno efficaci decorsi almeno 40 giorni dall’odierna
pubblicazione e comunque a far data dal 12 dicembre 2016.
Il testo aggiornato del Regolamento, disponibile sul sito internet della SGR
(www.animasgr.it), sarà fornito gratuitamente ai Partecipanti che ne facciano richiesta
a far tempo dalla data di efficacia delle modifiche stesse.
estratto Procedura Aperta n. 9345/2016
in nome e per conto di IRETI S.p.A. e di
altre società del Gruppo
Servizi di autoespurgo su impianti di
depurazione, reti e impianti fognari,
impianti di autolavaggio, centri
di raccolta rifiuti (CDR) e servizi di
trasporto e smaltimento dei rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi nelle
provincie di Torino, Imperia, Savona,
Genova, La Spezia, Piacenza, Parma e
Reggio Emilia - CIG. n. 6827433FEE 682744168B - 6827448C50 - 6827459566
- 6827466B2B - 68274730F5 68274806BA - 6827485AD9
L’importo complessivo stimato a base
di gara ammonta ad € 31.500.000 (IVA
esclusa), suddiviso in 8 distinti lotti della
durata di 24 mesi fino alla concorrenza
di € 15.500.000,00 e di un’eventuale
rinnovo contrattuale, per ulteriori 24
mesi.
Le offerte dovranno essere inviate in
versione elettronica attraverso il portale
al seguente indirizzo: www.gruppoiren.it/
fornitori/portaleacquisti entro le ore 12:00
del 25/11/2016.
IREN S.p.A.
IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI,
LOGISTICA E SERVIZI
(ing. Vito Gurrieri)
Fallimento R.F. 66/2015
Curatore fallimentare raccoglie offerte di
acquisto, cauzionate con assegno circolare pari
al 10% del prezzo offerto, per il lotto unico
costituito da: complesso di beni e contratti
destinato all’esercizio di attività di noleggio
autoveicoli a lungo termine nel suo contenuto
ragionevolmente prevedibile dopo la restituzione
da parte di Car Server Spa con sede in Reggio
di ramo di azienda scadente il 30 novembre 2016.
Prezzo base di vendita € 2.030.354,00. Le offerte
di acquisto, in busta chiusa, dovranno pervenire
presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di
Genova, entro le ore 12.00 del giorno 15 novembre
2016. In caso di più offerte, si procederà ad una
gara informale fra gli offerenti, con rilancio
minimo di € 10.000,00, come da ordinanza del
Sig. Giudice Delegato. Per maggiori informazioni
rivolgersi al Curatore dott. Federico Diomeda
tel. 010 5761194 - mail [email protected]
presso il quale è consultabile la relazione di stima.
TRIBUNALE
TARANTO
DI
ESEC. MOB. N. 820/14
Lotto 1 - Quota del 50% dell’intero
capitale societario. Prezzo base: Euro
58.000,00 aumento minimo Euro
2.900,00. Vendita: 16/12/2016 ore
10:00, innanzi al professionista delegato Dott. Giuseppe Semeraro presso lo
studio in Martina Franca, Via Madonna
Piccola, 32. Deposito domande entro le
ore 12:00 del 14/12/2016 presso suddetto studio. In caso di mancanza di domande, ulteriore vendita: 30/12/2016 ore
10:00: prezzo base Euro 46.400,00; aumento minimo Euro 2.320,00. Maggiori
info presso il delegato tel. 0804808839
- e-mail [email protected]
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www.tribunale.taranto.it
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www.astegiudiziarie.it (Cod. A363072).
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMzMC0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0zMVQxMzowMjowNFojIyNWRVI=
L’importo complessivo stimato a base
di gara, relativo alla durata contrattuale, ammonta ad € 4.645.000,00
(di cui € 45.000,00 per oneri di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.).
Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica attraverso il portale al seguente indirizzo:
http://www.gruppoiren.it/fornitori/
portaleacquisti entro le ore 18.00 del
22/11/2016.
IREN S.p.A.
IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI,
LOGISTICA E SERVIZI
(ing. Vito Gurrieri)
ACCORDI QUADRO PER IL SERVIZIO
DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DI
IMPIANTI DI RIVELAZIONE ED ESTINZIONE
INCENDIO FISSI E MOBILI – 3 LOTTI –
CIG MASTER LOTTO 1: 680157553F
CIG MASTER LOTTO 2: 68145990FF
CIG MASTER LOTTO 3: 6814607797
TRIBUNALE DI TORINO
TRIBUNALE
DI GENOVA
ESERCIZIO, CONDUZIONE
E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI E TERMOMECCANICI PRESSO
IL PALAZZO DI GIUSTIZIA “BRUNO
CACCIA” E LA SEDE DISTACCATA
EX CARCERE “LE NUOVE” - TORINO
CIG N. 6797854694
estratto Procedura Aperta n. 9314/2016
in nome e per conto di Iren Servizi
e Innovazione S.p.a.
e di altre società del Gruppo
Per maggiori informazioni www.tribunale.torino.giustizia.it
e www.astalegale.net
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTA IRREVOCABILE PER
L’ACQUISTO DI CREDITI Il liquidatore giudiziale nella procedura di concordato
preventivo Tribunale di Torino N. 78/2013, intendendo vendere un credito
di nominali € 1.949.277 nei confronti di una S.A. con sede in Francia, INVITA i
soggetti interessati a presentare offerta irrevocabile d’acquisto del suddetto credito.
L’offerta dovrà essere deposita in busta chiusa, entro le ore 13 del 13.12.2016, in
Torino c.so Duca degli Abruzzi n. 15 presso lo studio del liquidatore giudiziale che
ne rilascerà ricevuta. L’offerta dovrà indicare il prezzo offerto e le relative condizioni
di pagamento, dovrà essere accompagnata da cauzione mediante assegno circolare
intestato a “Concordato Prevenivo N. 78/2013 Tribunale di Torino” per importo
corrispondente al 20% del prezzo offerto e dovrà essere valida sino al 31 gennaio
2017. Il giorno 13.12.2016, alle ore 15,30, il liquidatore giudiziale, presso il proprio
studio ed alla presenza degli offerenti, procederà all’apertura delle buste e riserva
le successive fasi della procedura di vendita all’esito della disamina delle offerte
pervenute. Per eventuali informazioni rivolgersi al liquidatore giudiziale dott. Andrea
Grosso con studio in Torino c.so duca degli Abruzzi n. 15 (tel. 011504267) TO351789
estratto Procedura Aperta n. 9312/2016
in nome e per conto di IREN SERVIZI
E INNOVAZIONE S.p.A.
PREVINDAI FONDO PENSIONE:
AVVISO DI RICERCA
DI GESTORI FINANZIARI
Il Fondo Pensione Previndai, con il supporto del proprio Advisor BlackRock
Investment Management (UK) Limited team Client Solutions, intende selezionare gestori finanziari cui affidare, attraverso mandati multi-asset, la gestione delle
risorse dei comparti finanziari del Fondo.
Le candidature dovranno pervenire a
Previndai, via Palermo 8, 00184 Roma
entro le ore 12 (CET) del 30 novembre 2016.
Tutta
la
documentazione
relativa
alla selezione è disponibile nel sito
www.previndai.it
L’importo stimato relativo alla durata contrattuale di 36 mesi ammonta
fino alla concorrenza complessiva di
€ 3.800.000,00 (IVA esclusa).
Per ulteriori informazioni si rinvia al sito
http://www.gruppoiren.it/fornitori/
portaleacquisti area bandi e avvisi.
Le offerte dovranno essere inviate
in versione elettronica attraverso
il portale al seguente indirizzo:
http://www.gruppoiren.it/fornitori/
portaleacquisti entro le ore 12.00 del
25/11/2016.
IREN S.p.A.
IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI,
LOGISTICA E SERVIZI
(ing. Vito Gurrieri)
Scudo fiscale, stop ai controlli
solo sulle somme «correlate»
Marcello Maria De Vito
pPer chi ha effettuato lo scu-
do fiscale l’effetto preclusivo
all’accertamento opera solo in
presenza di una stretta correlazione temporale e quantitativa
tra le somme scudate e quelle
oggetto di accertamento. È questo il principio affermato dalla
Ctr della Lombardia, con la sentenza 3832/1/2016 (presidente
Labruna, relatore Fucci).
La vicenda trae origine da un
accertamento effettuato per il
2006 a carico di un contribuente, a seguito di versamenti effettuati su un conto corrente a
lui riconducibile. Il contribuente impugnava l’atto, ricordando gli effetti preclusivi
all’accertamento dello scudo
fiscale effettuato nel 2009 relativo alle attività detenute all’estero sino al 2008.
La Ctp di Milano, sul punto,
respingeva il ricorso dichiarando che l’effetto preclusivo
all’accertamento dello scudo
non opera , in assenza di una riconducibilità temporale e
quantitativa tra le somme scudate e i versamenti oggetto di
accertamento.
Il contribuente appellava la
sentenza, eccependo che l’articolo 13-bis del Dl 78/2009 non
richiede alcuna la riconducibilità temporale e quantitativa tra
somme rimpatriate e quelle accertate. Secondo l’appellante,
pertanto, all’ufficio era precluso notificare l’accertamento
per il 2006. La Ctr rigetta l’appello ritenendo corretta l’affermazione della Ctp e afferma
che la tesi del contribuente non
trova supporto nella normativa
(articolo 14, Dl 350/2001) che
prevede la preclusione dell’accertamento limitatamente agli
imponibili rappresentati dalle
somme (o dalle altre attività detenute all’estero) oggetto di
rimpatrio.
Pertanto, continua il giudice
d’appello, la norma pone in
stretta correlazione temporale
e quantitativa le somme rimpatriate con quelle per le quali è
precluso l’accertamento. La
Ctr conclude precisando che,
nel caso di specie, il contribuente non ha né eccepito né
dimostrato tale correlazione,
che peraltro non può nemmeno
esistere: l’accertamento, infatti, è relativo a versamenti effettuati nel 2006 su un conto corrente ricondotto al contribuente e la cui riconducibilità non è
contestata; lo scudo fiscale, invece, riguarda somme detenute
all’estero sino al 2008 e quindi
oggettivamente non riferibili ai
citati versamenti.
Sul tema si era già espressa la
Ctr Friuli Venezia Giulia, con la
sentenza 76/1/2012, secondo
cui per poter opporre l’effetto
preclusivo all’accertamento
subito deve comunque esserci
«una riconducibilità quantitativa tra le somme “rimpatriate”
e l’imponibile oggetto dell’accertamento».
È conforme anche il parere
della Ctp di Varese, con la sentenza 17/6/2012, che afferma
che «la preclusione opera solo
in tutti i casi in cui sia possibile
ricondurre gli imponibili accertati a somme o attività, costituite all’estero, oggetto di
rimpatrio».
Contraria, invece, è la Ctp di
Brescia (sentenza 56/10/2012),
secondo cui dalla normativa
non emerge che il contribuente
debba mettere a confronto gli
imponibili accertati con i depositi all’estero, né è necessario
che siano precisati gli anni in
questione, essendo sufficiente
per conseguire la tutela che siano indicate tutte le attività precedenti al 31 dicembre 2008.
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Terzo settore. Il mancato rispetto dei vincoli statutari fa scattare la tassazione come attività commerciale
Se gli associati non partecipano
la Onlus perde le agevolazioni
Marco Ligrani
pIl rispetto dei vincoli statuta-
ri posti a carico delle associazioni deve riguardare non soltanto
gli aspetti formali, ma anche
quelli sostanziali della vita dell’ente, pena la revoca dei benefici
previsti dalla legge 398/91. Pertanto, l’associazione che non abbia approvato il rendiconto annuale e che sia stata inadempiente agli obblighi previsti dallo statuto va tassata come un’attività
commerciale: solo la stretta osservanza dell’articolo 148 del Tuir giustifica la fruizione delle agevolazioni fiscali previste. È questa la motivazione con cui la Ctp
di Milano 7424/1/16 (presidente
Roggero e relatore Chiametti)
ha rigettato il ricorso di un’associazione contro un avviso di accertamento con cui l’Agenzia
aveva disconosciuto i benefici.
La vicenda trae origine da una
verifica documentale mirata a
controllare la presenza nello statuto delle clausole previste dall’articolo 148 del Tuir e il corretto
svolgimento della vita associativa, con particolare riguardo a:
1 redazione e approvazione del
rendiconto annuale;
1 partecipazione degli associati
all’attività dell’ente.
I verificatori, pur avendo riscontrato la regolarità formale
dello statuto, ne avevano rilevato la mancata applicazione da
parte degli organi associativi,
non essendo stata esclusa la partecipazione temporanea, né regolamentato il diritto di voto.
Inoltre, durante il controllo erano emerse irregolarità sia nella
tenuta del libro soci che nella formalizzazione delle decisioni,
tanto dell’assemblea quanto del
consiglio direttivo. Infine, i controllori avevano constatato la
mancata redazione e approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale.
In seguito l’associazione aveva impugnato l’accertamento,
sostenendo come i rilievi del fisco non fossero stati provati e,
nel merito, che la vita dell’ente si
fosse svolta in modo adeguato. In
particolare, la ricorrente aveva
ricordato come il Codice civile
garantisca la libertà di forme per
le convocazioni assembleari e
che i rimborsi spese sono connaturati con la vita associativa, così
come pienamente corretta risultava la procedura di acquisizione
di nuovi soci.
Inoltre, l’associazione aveva
evidenziato che un eventuale difetto di democraticità avrebbe
potuto comportare, al più, la
perdita delle sole agevolazioni
previste per le attività attuative
degli scopi istituzionali, ma non
anche dello status di ente non
commerciale.
I giudici milanesi, tuttavia,
hanno concordato con la tesi del
fisco. In particolare, il collegio ha
evidenziando come le irregolarità riscontrate nella gestione rendessero pienamente condivisibili le argomentazioni dell’Agenzia, nonostante i vincoli
imposti dalla legge siano effettivamente complessi e stringenti.
Secondo i giudici, infatti, i vantaggi riconosciuti dalla legge
398/91 sono sicuramente notevoli e, per questo, bilanciano ampiamente i pur numerosi adempimenti posti a carico delle associazioni, dai quali non si può prescindere; questi obblighi,
inoltre, restano in capo alle associazioni nonostante la conformità delle clausole statutarie al dettato normativo debba prescindere da una impostazione eccessivamente
formalistica
(Cassazione 16726/15).
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Il Sole 24 Ore
Lunedì 31 ottobre 2016
2
IL TEMA DELLA SETTIMANA
Professioni
Per le dichiarazioni
responsabilità a cascata
del commercialista
In giudizio la richiesta di risarcimento per «colpa»
IL QUESITO
In seguito a un controllo, ho
scoperto che il mio commercialista
ha dimenticato di presentare per
via telematica il modello Unico
2014, relativo ai miei redditi
2013. Se l'agenzia delle Entrate
dovesse sanzionarmi per la
mancata presentazione, potrei
dimostrare che mi ero comunque
comportato in maniera corretta,
avendo fornito al professionista
tutti documenti necessari per la
predisposizione del modello in
tempo utile? Altrimenti, potrei
ottenere il risarcimento dei danni
dal commercialista?
A.M. - BRESCIA
PAGINE A CURA DI
Alessandra Pacchioni
L
a giurisprudenza (Commissione tributaria provinciale
di La Spezia sentenza 226/14,
suffragata da Cassazione
23601/12 e 2813/13, nonchè Commissione tributaria regionale della Lombardia 120/13) ha recentemente affermato che, se la mancanza di trasmissione del modello Unico è imputabile
unicamente
al
commercialista, le sanzioni irrogate
a carico del contribuente sono illegittime. Occorre tuttavia che il cliente fornisca la prova dell'esistenza del
rapporto con il professionista (che
risulti quindi pagato per fornire
quella data prestazione) ma anche di
avere instaurato una causa civile per
il risarcimento del danno nei confronti del professionista.
Il risarcimento
L'esercizio del diritto al risarcimento
del danno risulta quindi elemento indispensabile per difendersi nei confronti dell'agenzia delle Entrate, e in
sede giudiziale si dovrà altresì dimostrare di aver fattivamente collaborato con il professionista per metterlo
in grado di adempiere alla sua prestazione. In merito a ciò che è legittimo
richiedere al professionista, certamente la conoscenza delle scadenze
per la presentazione del modello
Unico, o di altra documentazione di
tipo contabile, amministrativo o fi-
scale, deve considerarsi doverosa.
Questo per qualsiasi commercialista, consulente del lavoro, o consulente fiscale che pure non sia iscritto
ad alcun albo. Quindi, il mancato rispetto della scadenza fiscale è certamente un presupposto sufficiente
per instaurare un procedimento civile a carico del professionista per inadempimento ai sensi dell'articolo
2236 del Codice civile. Inoltre, normalmente, il commercialista viene
incaricato di predisporre la dichiarazione dei redditi e non solo di inviare
il relativo modello; pertanto, egli è tenuto a mettere in atto tutte le soluzioni tecniche e le conoscenze del suo
campo professionale, secondo la diligenza specifica richiesta alla categoria di appartenenza.
La responsabilità diretta
In giudizio si farà quindi valere una
responsabilità contrattuale di tipo
civilistico per due obbligazioni dedotte nello stesso contratto di lavoro autonomo, che possono qualificarsi l'una come obbligazioni di
mezzi, e l'altra che come obbligazione di risultato. Questa distinzione,
che ha avuto una certa fortuna nel
passato, oggi tende ad essere almeno in parte superata. Ora, posto che
generalmente l'incarico del commercialista comprende in primo
luogo quello di predisporre il modello Unico, sotto questo punto di
vista il professionista è tenuto, non
al raggiungimento di un risultato
utile per il cliente, quanto ad adottare un comportamento “diligente” da
un punto di vista professionale e
quindi ad aver posto in essere tutte le
soluzioni tecniche che la sua professione impone. Questo significa che
l'onere della prova della responsabilità grava sul cliente; per quest’ultimo, non è sufficiente provare che il
comportamento del professionista
è stato causa del danno, ma si dovrà
altresì dimostrare che la soluzione
tecnica prospettata dal professionista è erronea o non adeguata.
L'altro aspetto dell'incarico del
commercialista è però quello di inviare il modello entro il termine stabilito. Tale comportamento è oggetto di un'obbligazione di risultato con
la conseguenza che, se l’invio non
viene effettuato, scatta la responsabilità del professionista, inadempiente, non dovendo il cliente provare nient'altro che il rapporto di
consequenzialità immediato e diretto con il danno subito.
Riguardo al tipo di responsabilità
in cui incorre il professionista, deve
riconoscersi la sua “colpa”, ovvero il
mancato rispetto della diligenza
professionale.
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Sotto la lente
IL CASO
IL CONSULENTE PA
LA DENUNCIA
La responsabilità oggettiva
Altro aspetto importante è la responsabilità del professionista nel caso in
cui si avvalga di sostituti e di ausiliari,
ossia di persone che lo sostituiscano
o che collaborino con lui nell'esecuzione dell'incarico assunto.
Sebbene infatti la prestazione svolta dal professionista abbia carattere
strettamente personale, l'articolo 2232
del Codice civile prevede che egli possa ricorrere, sotto la propria direzione
e responsabilità, all'attività di sostituti
ed ausiliari, sempre che la collaborazione di altri sia consentita dal contratto o dagli usi e non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione. In
questo caso è molto comune che, addirittura, il commercialista si avvalga
di un'impresa collegata allo svolgimento della professione, come può
essere un Ced, per il calcolo e l'invio
delle dichiarazioni da lui predisposte.
Pertanto, anche nel caso in cui il commercialista dimostri di aver correttamente istruito e di aver dato indicazioni corrette ai suoi ausiliari, per l'invio
del modello Unico, è certamente da
escludere che questi abbiano un rapporto contrattuale diretto con il cliente creditore della prestazione, che potrà correttamente agire nei confronti
delprofessionista.Sitrattadiuntipodi
responsabilità oggettiva, prevista
dall'ordinamento a tutela del cliente e
del rapporto fiduciario che sussiste
con il professionista da lui incaricato.
Anche la recente normativa che
ha introdotto la possibilità di società
di capitali tra professionisti ha confermato questa tutela che il legislatore ha adottato nei confronti della
clientela, prevedendo, tra l'altro, che
la forma giuridica della società tra
professionisti non esclude il rapporto di tipo fiduciario e personale tra
cliente e professionista, che rimane
direttamente responsabile del proprio operato, nonchè obbligato a informare il cliente di possibili suoi sostituti o ausiliari, nell'esercizio
dell'attività professionale, seppure
di tipo societario (articoli 4 e 5, decreto ministero della Giustizia 34/2013).
Nell'ambito delle professioni e
delle società tra professionisti si è in
attesa della riforma contenuta nel disegno di legge sulla concorrenza, che
riguarda le società di avvocati, ancora
in fase di approvazione in Parlamento. Tale riforma conferma la personalità della prestazione dell'avvocato
nei confronti del cliente, mentre non
fa riferimento agli specifici obblighi
di informazione che però dovrebbero riguardare anche gli avvocati, posto che la normativa generale valida
per tutti i professionisti prevede appunto tali obblighi di informativa.
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LA CAUSA INFONDATA
LA COLPA
L’OBBLIGAZIONE
LA RESPONSABILITÀ
L’INFORMATIVA
Sono un consigliere comunale. Vorrei
sapere se il Comune può dare incarico ad un
legale esterno alla sua struttura . Inoltre,
qualora il consiglio del legale non si
dimostrasse valido, causando danni al
Comune, questo potrebbe fare causa
all'avvocato?
Ho appena perso una causa perché, in
fase si trattative, non andate poi a buon
fine, il mio legale ha condiviso alcune
informazioni con l'avvocato del mio
avversario. Posso rifiutarmi di pagare
l'avvocato? Quali altri strumenti ho per
rivalermi nei suoi confronti?
In quanto avvocato, potrebbe sorgere
qualche tipo di responsabilità nel caso in cui
il mio assistito non volesse desistere da una
causa che nel corso del processo risultasse
sempre più chiaramente a rischio di esito
negativo? Preciso che ho sempre messo
nero su bianco che la questione era molto
complessa e controversa.
Per la stesura e l'invio della dichiarazione
dei redditi mi affido ad un commercialista,
che però questa volta si è dimenticato di
inviarla. Per non dover io pagare la sanzione
tributaria per omessa dichiarazione dei
redditi, che cosa devo provare? E per
chiedere il risarcimento dei danni?
Spesso sento parlare di “responsabilità di
mezzi” e “di risultato” del professionista.
Che cosa significa? Ha qualche rilevanza per
il cliente questa distinzione o ha solo un
valore teorico? Quindi, che cosa cambia se
faccio causa all'idraulico o al consulente del
lavoro?
Nello studio del mio avvocato lavorano
molti giovani avvocati. Il mio timore è che le
cause che affido a tale studio, finiscano in
mani “inesperte” e che quindi ci possa
andare di mezzo io. Il titolare dello studio,
può affidare a chi vuole le diverse pratiche?
Io e qualche collega dottore commercialista
abbiamo costituito una società tra
professionisti, secondo la recente
normativa. Quali obblighi di informativa
abbiamo nei confronti della clientela,
rispetto a quella richiesta a un
professionista con studio individuale?