RASSEGNA STAMPA 25 – 31 Ottobre 2016
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RASSEGNA STAMPA 25 – 31 Ottobre 2016
RASSEGNA STAMPA 25 – 31 Ottobre 2016 4 > Sabato 29 ottobre 2016 · GIORNALE DI BRESCIA INTERNO LE SCADENZE FISCALI PER SMS NOVITÀ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’Agenzia delle Entrate invierà sms personalizzati agli utenti che hanno registrato il loro numero su Fisconline È possibile per gli utenti attivare il servizio in qualsiasi momento accedendo all’area riservata nel portale di Fisconline Il servizio è gratuito e i messaggi appariranno sul display del telefono con il nome del mittente «Ag. Entrate» L’iniziativa serve a evitare che i contribuenti possano trovarsi con un conto più oneroso e una cartella da saldare I TIPI DI COMUNICAZIONE POSSIBILI Pagamento andato a buon fine per chi attende un rimborso Scadenza delle tasse sull’affitto per i locatori Pagamenti dovuti per errori nella dichiarazione dei redditi Versamento avvenuto per coloro che hanno delegato il Caf Tassazione separata, un mese per evitare la cartella INVIATE ANCHE LE LETTERE L’Agenzia delle Entrate ha inviato 156mila lettere ai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per il 2015, pur essendovi tenuti Chi decide di presentare Unico ha tre mesi di tempo, fino al 29 dicembre, pagando la sanzione di 25 euro per la dichiarazione presentata in ritardo Inviate 60mila lettere per mancata dichiarazione dei redditi da locazione del 2012: si possono versare le imposte non pagate e le sanzioni ridotte a un sesto FONTE: Agenzia delle Entrate Un sms sul cellulare Così il Fisco segnala scadenze e rimborsi Svolta tecnologica dell’Agenzia entrate per evitare contenziosi o contrasti col contribuente Tasse ze, rimborsi, avvenuti pagamenti e sono l’ultima frontiera nella strategia di compliance adottata dall’Agenzia. ROMA. Il bip sul telefonino av- visa che un nuovo sms è arrivato. «L’Agenzia delle entrate sta erogando il suo rimborso sul conto corrente comunicato. Verifichi a breve l’effettivo accredito». Attenzione, non è uno scherzo: il fisco ha aperto un nuovo canale informativo, che lo porterà direttamente nelle tasche dei contribuenti... ma per dare loro un aiuto o una buona notizia. Gli sms dell’Agenzia delle entrate segnaleranno scaden- Obiettivo. L’idea alla base dei messaggini è quella che è meglio affiancare i contribuenti che rincorrerli. «Tutta la nostra azione è improntata all’idea di evitare un contenzioso o un contrasto con il contribuente - spiega il direttore Rossella Orlandi -. Molti dimenticano la data esatta in cui devono pagare e questo comporta poi l’applicazione di sanzioni. Noi vogliamo evitare che questoaccada, in mo- VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMzMC0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0zMVQxMjo1OTozNVojIyNWRVI= COMMENTI Giacomo Portas. Per il presidente della commissione di Vigilanza sull’anagrafe tributaria «ogni iniziativa dell’amministrazione fiscale che punti sulla semplificazione, sulla trasparenza e sulla capacità di informare meglio i cittadini è benvenuta. Anche gli sms vanno bene. Piè vicinanza ai contribuenti aiuta a dare un’immagine di maggiore credibilià dell’amministrazione fiscale». Rossella Orlandi. Per il direttore dell’Agenzia delle Entrate «è un servizio molto semplice: basta registrarsi sul sito dell’Agenzia delle entrate, entrare nell’area dedicata dei servizi online, attivare la sezione avvisi o ricevute, indicare il numero di telefono e salvare». do che non ci siano cartelle esattoriali». Il servizio, che è a costo zero, è attivo da subito ma solo per i contribuenti che lo hanno richiesto o lo richiederanno. Basta registrarsi sul sito delle entrate, nell’area dedicata ai servizi online. E il gioco è fatto. Tipologie. Gli Sms che avran- no come mittente «Ag.Entrate» riguarderanno al momento cinque tipologie di informazioni: dal via libera al rimborso al pagamento effettuato per proprio conto da un intermediario, dalla cadenza per il pagamento dell’imposta di registro sull’affitto a quella di versamento della «tassazione separata» per arretrati d’imposta. Il messaggio più gradito sarà certamente quello relativo ai rimborsi. Avviserà il contribuente che, terminate le verifiche, sta per essere effettuato il pagamento e che, quindi, è meglio verificare l’accredito in banca. Ma l’informazione riguarderà anche coloro che, non avendo dato le coordinate per l’accredito diretto, ricevono il rimborso tramite gli uffici postali. È utilissimo nel caso in cui la lettera sia andata smarrita. Gli sms serviranno a evitare anche altri due inconvenienti. Avviseranno nel caso in cui il versamento dei contribuenti è stato effettuato con una delega a un professionista o un caf. L’Agenzia segnalerà poi alcune scadenze o comunicazioni di pagamento per tassazione separata. // Pensioni, Boeri dubbioso sulla manovra: «Sposta il peso sui giovani» Dati casellario Per il presidente Inps l’Ape volontaria è poco conveniente Dubbi sugli esodati ROMA. La manovra economica rischia, con gli interventi sulle pensioni,di spostare il peso sulle generazioni future, aumentando nel lungo periodo il debito pensionistico di 20 miliardi: il presidente dell’Inps Tito Boeri ribadisce le perplessità su alcune delle scelte previdenziali inserite in manovra e si dice convinto che l’Ape volontaria (il prestito ventennale per uscire dal lavoro prima dell’età di vecchiaia) sia poco conveniente. In particolare sottolinea come si sia decisa un’ottava salvaguardia degli esodati dicendo che è l’ultima mentre si sente già l’odore della nona. Ieri l’Inps ha diffuso i dati del casellario centrale delle pensioni, secondo i quali quasi quat- Presidente. A reggere oggi l’Inps c’è Tito Boeri tro pensionati su dieci possono contare suredditi da pensione inferiori a mille euro al mese. La spesa complessiva cresce dell’1,2% superando quota 280,2 miliardi, mentre le prestazioni diminuiscono di oltre 100mila unità, scendendo appena sotto quota 23,1 milioni. I pensionati totali sono 16,18 milioni in calo di circa 80mila. Boeri avverte: tra estensione e aumento della quattordicesima, Ape social e lavoratori precoci il costo può salire fino a 20 miliardi. Una spesa che rischia di arrivare a 44 miliardi dopo il 2018. // COMPLEANNO AMARO Benigni spericolato: gli ritirano la patente ROMA. Festa amara per Roberto Benigni, che nel giorno del suo 64esimo compleanno si è visto ritirare la patente per un sorpasso contromano nel quartiere romano dei Parioli. Una manovra azzardata davanti agli occhi dei vigili urbani che lo hanno fermato e sanzionato con una multa da 163 euro, oltre a dieci punti decurtati sulla patente, che gli sarà sospesa da uno a tre mesi. 38 Norme e tributi Il Sole 24 Ore Martedì 25 Ottobre 2016 - N. 294 GIUSTIZIA E SENTENZE www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com Arbitrato. La Cassazione sceglie il binario codicistico mentre in Senato si sta studiando l’allineamento alle Spa INTERVENTO La controversia in società di persone non va al tribunale delle imprese Liti fiscali al giudice ordinario: un passo nella giusta direzione Stefano A. Cerrato di Tommaso Basile Sui dividendi competenza ordinaria pCon ordinanza n. 21422/2016, depositata ieri, la Sezione Sesta-I della Cassazione ha confermato la nullità delle clausole compromissorie non conformi al dlgs 5/2003 e ha stabilito che il giudice competente per le controversie inerenti la distribuzione dei dividendi nelle società di persone va determinato applicando le ordinarie regole codicistiche (articoli 18 e seguenti del Codice di procedura civile). La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo concesso dal tribunale di Milano a favore dell’usufruttuario di una quota sociale che lamentava il mancato pagamento degli utili da parte della società ingiunta. Quest’ultima eccepisce tuttavia l’incompetenza del giudice ambrosiano in forza di clausola compromissoria statutaria. Il tribunale accoglie l’eccezione dichiarando nullo il decreto ingiuntivo. Investita della vicenda con regolamento di competenza, la Suprema Corte – premessa la natura rituale dell’arbitrato previsto dallo statuto sociale – censura la pronuncia del tribunale per non aver rilevato, ai sensi dell’art. 34 dlgs. 5/2003, la nullità della clausola compromissoria, risalente al 1996, che riservava alle parti in lite la nomina dell’arbitro. Si tratta di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, mentre spesso, ancora oggi, fra i giudici di merito trova accoglimento l'opposta tesi del «doppio binario», secondo la quale le clausole «tradizionali», non conformi al meccanismo della eterodesignazione, sono valide e danno origine ad un arbitrato non societario (si veda l’articolo pubblicato sul Sole 24 Ore il 3 agosto scorso). Esclusa la competenza arbitrale, i giudici di piazza Cavour esaminano l’eccezione di incompetenza del tribunale di Milano, sollevata dalla società ingiunta, la quale invoca la competenza del tribunale di Livorno nel cui circondario ha sede legale. Poiché la controversia ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, la Corte conclude per l’applicabilità alternativa del foro generale delle persone giuridiche (luogo della sede sociale: articolo 20 del Codice di procedura civile) e dei fori facoltativi in materia di obbligazioni (luogo ove è sorta l'obbligazione oppure ove deve essere eseguita: articolo 20). E poiché – in mancanza di diversa specificazione – le obbligazioni relative a somme di denaro determinate ed esigibili vanno adempiute al domicilio del creditore (articolo 1182 del Codice civile), che nel ca- QUOTIDIANO DEL DIRITTO Focus su donazione e ingratitudine plurima Il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, notai e magistrati. Oggi la rassegna stampa a cura di Plusplus24 Diritto è sulla revocazione della donazione per ingratitudine plurima. so di specie risiede a Milano, la Cassazione conferma la competenza del tribunale ambrosiano. L’ordinanza applica correttamente le disposizioni vigenti: la competenza funzionale del tribunale delle imprese è limitata alle sole società di capitali e cooperative, mentre per le liti che investano rapporti societari nelle società di persone permangono gli ordinari criteri codicistici. Si tratta, tuttavia, di una soluzione di discutibile efficacia in chiave di efficienza della giustizia: opportunamente il Ddl Berruti, ora in Commissione al Senato, propone di ricondurre nell’alveo della giurisdizione specializzata del tribunale delle imprese anche le società di persone; una scelta condivisibile, che contribuirebbe alla creazione di una giustizia davvero specializzata in ambito imprenditoriale. www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA Cassazione. La violazione del diritto d’autore scatta anche se il copia-incolla è parziale e se non c’è alcun ritorno economico È plagio la riproduzione della traduzione Patrizia Maciocchi ROMA pÈ plagio la riproduzione, an- che parziale di una traduzione e il reato scatta a prescindere dal ritorno economico. La Corte di cassazione, con la sentenza 44587, ricorda che la tutela del diritto d’autore copre anche le opere derivate, come le traduzioni, in quanto elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa. Il tutto senza alcun pregiudizio sull’opera originaria dalla quale la traduzione in un’altra lingua si distingue per le modifiche e le aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale del libro scritto in lin- gua originale. Una creatività che, anche se minima, è degna di un’autonoma protezione (articolo 4 della legge 633/1941) in virtù della quale l’autore acquisisce un «diritto esclusivo morale e di utilizzazione economica». Partendo da questo presupposto la Suprema corte riconosce i danni ad una traduttrice il cui lavoro era stato oggetto di un copia e incolla pressoché integrale, refusi compresi, da parte del ricorrente. La traduzione oggetto di plagio era stata in prima battuta rifiutata dalla casa editrice perché troppo costosa. Un onere che l’editore aveva evitato dando le bozze, a distanza di tempo, ad un altro solerte “linguista” che, del tutto gratis, con la sola soddisfazione di vedere la sua firma, aveva copiato il primo lavoro. Naturalmente il ricorrente, negava di aver copiato, ma resta inchiodato alle sue responsabilità dall’evidenza dei fatti. Le perizie avevano, infatti, riscontrato la quasi totale sovrapponibilità del suolavoroconquellorifiutatodall’editore. La prima prova era proprio nella presenza dei refusi, circa tredici: un numero che portava ad escludere con certezza la coincidenza. I giudici spiegano anche la “sciatteria” del lavoro di “riproduzione” giustificandola con l’assenza di guadagno da parte del ricorrente il quale, non avendo un ritorno economico aveva, evidentemente dedicato poco tempo e poche energie, anche alla lettura dell’opera della quale si era però assunto la paternità. Depongono contro di lui anche le poche modifiche apportate al testo. Per la Cassazione, si era trattato della ricerca di qualche sinonimo, dell’aggiunta di un po’ di articoli e di poche inversioni di frasi: poco per parlare di creatività, abbastanza per far pensare a un semplice escamotage per depistare. Inutile per il ricorrente anche affermare che mancava la prova che la traduzione messa a punto dalla parte civile fosse davvero originale. Per la Cassazione la dimostrazione esiste: il libro scritto in lingua originale, il croato, era stato tradotto una sola volta prima della versione rifiutata dalla casa editrice e facendo il confronto tra le due risultava che il lavoro della parte lesa si distingueva per creatività. Il ricorrente non può giocarsi neppure l’assenza di un guadagno perché l’articolo 171 della legge sul diritto d’autore, punisce la riproduzione, anche parziale, dell’opera protetta a «qualunque scopo» venga fatta. Il dolo del reato è, infatti, generico. © RIPRODUZIONE RISERVATA L a Costituzione, stabilendo il principio del giudice naturale, vuole che il cittadino conosca il suo giudice prima di rivolgersi a lui, e non dopo: è una fondamentale garanzia comune in tutte le democrazie occidentali. Capita tuttavia sempre più spesso – soprattutto nel campo dell’amministrazione della giustizia – che anche un principio giusto, nell’attuazione pratica, diventi un problema (e crei ulteriori ingiustizie): sono in crescita di anno in anno le cause per stabilire a quale giudice le parti devono rivolgersi, sia con riferimento alla competenza ordinaria (vado davanti al Tribunale di Roma o a quello di Milano?), sia con riferimento alla giurisdizione (mi rivolgo al Tribunale amministrativo o al Tribunale ordinario?). In entrambi i casi decide la Corte di cassazione davanti alla quale si svolge un processo preliminare che può anche durare molti mesi prima che il processo “vero” cominci. Questo “processo nel processo” è poi fonte di ulteriori problemi. Soprattutto con riferimento al riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa è sempre più difficile orientarsi; norme diverse (per esempio, in tema di pubblico impiego) si stratificano e si intrecciano con sentenze della Corte a volte discordanti tra loro. Recentemente una riforma ha finalmente posto rimedio (almeno) al paradosso di un sistema che, come in un malevolo gioco dell’oca insensibile alla sorte del cittadino, prevedeva addirittura di ricominciare tutto da capo, magari dopo anni, nel caso di errore iniziale nell’esatta individuazione del giudice. Sono davvero necessarie queste complicazioni processuali? Non esiste un modo per riformare istituti e procedure che costano tanto in termini di tempo (e di denaro)? La questione è di nuovo sul tappeto a proposito della proposta di legge di delega al Governo (AC 3734) che mira a modificare il processo tributario attribuendolo interamente al giudice ordinario: attualmente esso è affidato a una giurisdizione speciale (la giurisdizione tributaria) per i primi due gradi di giudizio che si svolgono davanti alle commissioni tributarie; ma è previsto poi, come per la giuri- LA RAZIONALIZZAZIONE Cominciare ad affrontare il «moloch» del riparto della giurisdizione è una mossa coraggiosa sdizione ordinaria, il normale accesso di tutti i processi tributari davanti alla Cassazione, la quale riesce a trattarli solo dopo quattro o cinque anni (con un arretrato specifico che rappresenta più del 40 per cento dell’arretrato generale della Corte). L’iniziativa potrebbe costituire il primo passo verso una più ampia e radicale riunificazione delle giurisdizioni: proposito audace che incide su assetti culturali di antica formazione, e che suscita, infatti, molte polemiche. È tuttavia ormai chiaro il danno che una giustizia civile troppo lenta arreca innanzitutto ai cittadini e poi alla stessa complessiva credibilità del Paese. Dunque, uno sforzo di adeguamento del processo alla rapidità del presente va fatto in tutti i luoghi ove il processo stesso si svol- ge. Occorre innanzitutto un cambio di mentalità: le concettualizzazioni che nel passato costituivano la ragione di congegni ordinamentali con il tempo sempre meno ragionevoli, appaiono oggi inapplicabili alle enormi modificazioni della società contemporanea. Il Paese vive nell’attualità e nella sua cultura globale, ostile a certe macchinosità del secolo scorso pensate in un epoca in cui il numero dei processi era, tra l’altro, grandemente inferiore. Occorre poi, ancor prima di provvedimenti-tampone che cambino, di volta in volta, singoli aspetti delle procedure (come sta avvenendo con la modifica del rito in cassazione), un disegno di razionalizzazione complessiva che riavvicini l’Italia agli altri grandi Paesi occidentali, liberi da eccessive complicazioni ma non per questo meno democratici o meno rispettosi del diritto dei singoli. In questo senso cominciare ad affrontare, nell’ambito tributario, il “moloch” del riparto della giurisdizione, con lo strascico delle prassi operative consolidate che esso si porta dietro, costituisce di certo una mossa coraggiosa cui non si può che augurare il successo. A coloro che nel mondo della giustizia operano e si interrogano in buona fede sul valore giuridico sistematico di una possibile, generale riunificazione, va invece con franchezza ricordato che l’astratto rifiuto di riconoscere l’evidenza dei fatti contribuisce soltanto alla difesa degli interessi, molto concreti, di quei pochi che riescono a piegare il bene comune a proprio esclusivo vantaggio. Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione © RIPRODUZIONE RISERVATA Novità in tema di La Delibera CICR del 3/8/2016 in materia di Fatturazione Elettronica Anatocismo Concordato Preventivo, Accordi di Ristrutturazione Videoconferenza, 10 Novembre 2016 Videoconferenza, 23 Novembre 2016 Problemi interpretativi del D.L 83/15 (conv. L. 132/15) Milano, 28 Novembre 2016 Hotel Principe di Savoia Interviene: Dott. Pier Paolo Del Franco · Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa, Settore Imposte Dirette Interviene: Avv. Valerio Sangiovanni · Componente ABF (Collegio di Milano), Avvocato in Milano e in Francoforte sul Meno Programma: Le Fatture Elettroniche Caratteristiche generali legislativamente previste Interpretazioni dell’Amministrazione Finanziaria La Conservazione di Fatture e Documenti rilevanti ai fini Tributari conservabili in solo formato Digitale – Modalità e Tempi del Processo di Conservazione – Risoluzione n. 81/E del 25/9/2015 – Questioni aperte: i c.d “Registri Sezionali” e le note-spesa Fatturazione Elettronica alle Pubbliche Amministrazioni – Criteri e Limiti di Applicazione – Forma e Contenuto dei Documenti – Trasmissione delle Fatture Ęĕ non rilevanti: CIG, CUP e altri Fatturazione Elettronica tra Privati – Il D. Lgs. n. 127 del 5/8/2015 – Incentivi alla Fatturazione Elettronica tra Privati – Lo stato di Attuazione della Riforma Programma: L’ultima riforma dell’art. 120 TUB (Decreto Banche dell’Aprile 2016) – Il Divieto di produzione di Interessi su Interessi e la Contabilizzazione separata dal capitale – Il Termine di 60 giorni per l’Esigibilità degli Interessi – L’Eccezione prevista per gli Interessi moratori – L’Autorizzazione Preventiva del Cliente all’addebito degli Interessi La Delibera CICR del 3/8/2016 e l’impatto sui Contratti Bancari – Il regime degli Interessi, in particolare degli Interessi di mora – La disciplina delle Aperture di Credito e degli Sconfinamenti – Accreditamento di Fondi usato per estinguere il debito per Interessi – La Chiusura del rapporto e l’immediata Esigibilità degli Interessi – Impatto della Delibera sui Contratti Bancari Il Periodo Transitorio dell’Anatocismo (1/1/2014 - 15/4/2016) – Ordinanze dei Giudici di Merito – Entrata in vigore dell’art. 120 TUB (versione Dicembre 2013) – Il possibile impatto della Riforma sul contenzioso Il Contenzioso sull’Anatocismo nel periodo anteriore al 2014 Novità del Contenzioso sugli Interessi Bancari Programma: Mutamento genetico della Procedura del Concordato Preventivo Nuovi contenuti necessari del Piano e della Proposta di Concordato Nuovi contenuti delle Attestazioni del Professionista Continuità Aziendale e Finanziamenti Autoliquidanti Il compito del Consulente del Debitore in Crisi Concordato Preventivo tra Tutela dei Creditori Chirografari e Proposte Concorrenti dei Creditori Commissario Giudiziale ed Esecuzione della Proposta di Concordato Concorrente Concordato Preventivo Conservativo dell’Azienda Accordi di Ristrutturazione ex art. 182-bis, dopo l’introduzione della Convenzione di Moratoria e degli Accordi con gli Intermediari Finanziari Quote di Partecipazione: Quote di Partecipazione: Quote di Partecipazione: Online (singola postazione) Online (modalità riunione) € 395,00 + IVA € 695,00 + IVA Online (singola postazione) Online (modalità riunione) € 395,00 + IVA € 695,00 + IVA anche in Videoconferenza Intervengono: Dott. Mauro Vitiello · Pres. Sez. Fallimentare, Tribunale di Bergamo Dott. Ignazio Arcuri · Studio Arcuri Dottori Commercialisti, Milano Avv. Salvatore Sanzo · SeAS Lex, Studio Legale Sanzo e Associati, Gestore Organismo di Composizione della Crisi (OCC), Milano In Sala / Online (singola postazione) Online (modalità riunione) € 590,00 + iva € 990,00 + iva Presentata domanda di accreditamento agli Ordini competenti per tutte le Giornate La partecipazione in Sala (28/11/2016) è utile ai fini della Formazione continua di Avvocati (3 CFP) e Dottori Commercialisti (6 CFP). Tutte le adesioni Online sono utili alla Formazione dei Dottori Commercialisti (1 CFP per ogni ora effettiva di partecipazione). In caso di adesioni plurime, ovvero di partecipazione da parte di Professionisti iscritti agli Ordini, possono essere proposte condizioni economiche di favore. È possibile la sostituzione del Partecipante in qualsiasi momento. L’eventuale partecipazione in Videoconferenza (in modalità riunione), che permette di trasmettere ogni Evento in programma per un massimo di 10 Partecipanti anche su Sedi differenti, comporta una maggiorazione della quota di € 395,00 + iva. VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjSWwgU29sZSAyNCBPcmUjIyMyNS0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0yNVQxMzoxODoxMVojIyNWRVI= www.gammabinar.com Tel. 348 5430183 011 19694410 Sabato 29 Ottobre 2016 www.ilsole24ore.com @ 24NormeTributi IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI t LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI CASSAZIONE Contraddittorio senza taglia-tempi LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa MARTEDÌ: Condominio MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni Laura Ambrosi u pagina 20 Fisco telematico. Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate sulla spedizione dei documenti sulle transazioni commerciali Fatture online, rimborsi prioritari Opzione entro il 31 dicembre - Sconto di un anno sui termini per l’accertamento Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce pEntro il 31 dicembre 2016 va esercitata l'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture, emesse e ricevute, al fine di beneficiare della riduzione dei termini per l'accertamento, dei rimborsi Iva anticipati e dell'esonero dall'obbligo della comunicazione di cui al Dl 193/2016: con il provvedimento direttoriale 182070 del 28 ottobre 2016, in attuazione dell'articolo 1 comma 3 del Dlgs 127/2015 in materia di fatturazione elettronica, l'agenzia delle Entrate stabilisce modalità e termini di invio dei dati. Il comunicato stampa chiarisce che questa comunicazione, avendo perfetta coincidenza sotto il profilo della tempistica, delle informazioni, nonché dei formati, sostituisce in toto la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture introdotto, dal Dl 193/2016. Non esercitare per tempo l'opzione comporta per i contribuenti, obbligati comunque all'invio trimestrale dal 2017, la perdita dei benefici della riduzione di un anno dei termini ordinari di accertamento e la velocizza- zione dei rimborsi Iva. L'opzione per la trasmissione telematica dei dati può essere esercitata esclusivamente online, utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul sito web dell'Agenzia, previa autenticazione con le credenziali per l'accesso ai servizi. Il termine per esercitare l'opzione scade il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio NORME INTRECCIATE La scelta sostituisce l’obbligo di invio trimestrale imposto dal Dl 193 Adeguamento dei sistemi entro maggio 3017 della trasmissione dei dati, diviene dunque essenziale attivarsi in tempo utile anche considerando che la prima scadenza di invio è fissata al 31 maggio 2017. Quindi esercitando l'opzione il contribuente si impegna alla trasmissione, ma ha ancora cinque mesi per adeguare i propri sistemi, adeguamento che sarà comunque obbligatorio anche in assenza dell'opzione, in forza di quanto stabilito dal Dl 193/2016. L'opzione vincola il contribuente per l'anno solare in cui ha inizio la trasmissione e per i quattro successivi e, se non revocata entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio, si estende di volta in volta per ulteriori cinque anni. Una volta esercitata l'opzione vanno trasmesse, distintamente, le informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d'imposta, delle fatture ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative variazioni. Il provvedimento direttoriale, richiamando l'adempimento dell'annotazione delle fatture passive nel registro acquisti, chiarisce che i dati riguarderanno non tutti i documenti ricevuti nel trimestre di riferimento ma solo quelli contabilizzati e registrati nel medesimo periodo ai fini dell'esercizio della detrazione. Il file contenente le informazioni sarà in formato XML: in questo modo si origina inevitabilmente un meccanismo virtuoso, peraltro auspicato dallo stesso legislatore, per l'utilizzo massivo della fatturazione elettronica anche tra In sintesi 01 IL PROVVEDIMENTO Il provvedimento direttoriale 182070 del 28 ottobre 2016 stabilisce, in attuazione dell’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 127 del 2015 in materia di fatturazione elettronica, modalità e termini di invio facoltativo dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate nonché delle relative variazioni 02 LE NORME La trasmissione telematica dei dati delle fatture va esercitata entro il 31 dicembre 2016: la tempistica e il contenuto delle informazioni trasmesse coincidono con gli obblighi di comunicazione trimestrale dei dati introdotto con decorrenza 2017 dall’articolo 4 del decreto legge 193 del 2016. Il mancato esercizio dell’opzione comporta per i contribuenti la perdita dei benefici della riduzione di un anno dei termini ordinari di accertamento, dell’impossibilità di ricevere in modo prioritario rimborsi Iva ma l’obbligo dell’invio sarà comuqnue imposto in base al Dl 193 privati, in quanto di per sé in grado di restituire un dato puntuale ed immediatamente utilizzabile dal sistema per far fronte anche agli adempimenti comunicativi. Non è un caso, infatti, che il provvedimento riconosca la possibilità di non trasmettere i dati delle fatture elettroniche quando inviate e ricevute mediante il Sistema di Interscambio utilizzato per le fatturepa, e formate secondo quanto previsto dal Dm 55 del 3 aprile 2013. In questo caso l'Agenzia acquisirà esclusivamente i dati, contenuti nelle fatture elettroniche. Tornando alle modalità di trasmissione, il provvedimento richiede di garantire non solo l'autenticità dell'origine dei dati, mediante autenticazione del trasmittente, ma anche l'inalterabilità degli stessi apponendo sul file la firma digitale del soggetto obbligato alla trasmissione o di un suo delegato, oppure mediante l'apposizione di un sigillo elettronico da parte del sistema. Le modalità di trasmissione avvengono attraverso protocolli sicuri su rete internet. © RIPRODUZIONE RISERVATA Commercio al minuto. Definite le modalità per inviare i dati su acquisti e vendite Corrispettivi, registratori di cassa da adeguare pPer la trasmissione telematica dei corrispettivi sarà necessario riadeguare i registratori di cassa o munirsi di appositi registratori telematici. Questa è la principale novità introdotta dal provvedimento direttoriale 182017 di ieri che completa così l’attuazione di quanto prescritto dall’articolo 2 del Dlgs 127/2015. I commercianti al minuto possono optare per memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. L’opzione va esercitata con tempistiche e modalità analoghe a quelle previste per l’invio dei dati delle fatture (si veda l’altro articolo nella pagina) e cioè entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello d’inizio di memorizzazione e trasmissione e vincola per un quinquennio, estendendosi ogni volta di cinque anni salvo revoca da esercitarsi, così come l’opzio- LO STRUMENTO I sistemi devono essere omologati per il riconoscimento univoco da parte dell’amministrazione VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMzMC0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0zMVQxMzowMDo0NFojIyNWRVI= ne, avvalendosi delle funzionalità presenti sul sito web delle Entrate. Memorizzazione e trasmissione dei dati devono avvenire direttamente tramite strumenti tecnologici in grado di garantirne inalterabilità e sicurezza, utilizzando appositi registratori telematici, costituiti da componenti hardware e software, idonei a registrare e memorizzare i dati fiscali, in memorie permanenti e inalterabili, elaborandoli e sigillandoli elettronicamente ai fini della loro successiva trasmissione telematica. I modelli di registratori telematici sono a tal fine approvati con provvedimento direttoriale previa ve- rifica della loro conformità con le prescrizioni tecniche richieste. Al momento della chiusura giornaliera, il registratore telematico genera un file “xlm”, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente al sistema informativo delle Entrate. Gli stessi registratori telematici, se il contribuente non esercita l’opzione per la trasmissione dei dati, potranno comunque essere utilizzati come veri e propri registratori di cassa: gli apparecchi già esistenti potranno in ogni caso essere resi conformi alle specifiche tecniche per la memorizzazione e trasmissione telematica. Si va quindi nella direzione di nuova fiscalizzazione dei punti vendita, caratterizzata da un processo di censimento e certificazione degli strumenti misuratori. Il quadro regolamentare e normativo incide comunque sulle imprese della grande distribuzione le quali abbiano già defiscalizzato gli apparecchi misuratori optando per la trasmissione telematica dei corrispettivi, per ciascun punto di vendita, a norma dell’articolo 1, commi da 429 a 432 della legge 311/2004. Con il Dl 193/2016, è stata comunque prorogatasinoal31dicembre2017lapossibilità di trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri, in luogo della re-fiscalizzazione degli apparecchi misuratori. Al.Ma. B.Sa. MILANO La sanatoria delle cartelle di Equitalia #ACCERTAMENTI #ENTRATE #PROFESSIONISTI NORME E TRIBUTI Mercoledì 2 Novembre 2016 www.ilsole24ore.com/focus I focus del Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 22. In vendita abbinata obbligatoria con Il Sole 24 ORE a € 2,00* (I focus del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 1,50) Rottamare le cartelle LA GUIDA Un condono generoso che trascura l’equità di Andrea Carinci S icuramente è una misura che sarà salutata con un inusuale entusiasmo (almeno per la materia fiscale). Del resto, la disciplina introdotta con l’articolo 6 del Dl 22 ottobre 2016 numero 193, nota come rottamazione delle cartelle, ha tutti i caratteri del condono. Forse non dei più generosi, ma sicuramente molto conveniente, soprattutto per coloro che sono riusciti a resistere a lungo senza nulla pagare al Fisco. Già questa prima notazione mette in evidenza un forte criticità della misura; ma non è l’unica. Oggetto di definizione sono i carichi iscritti nei ruoli affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015, rispetto ai quali è consentito di pagare il solo debito capitale, gli interessi per dilazione di pagamento (4%) e l’aggio (seppur ricalcolato), con lo sgravio, quindi, delle sanzioni per intero e dell’interesse di mora. Ebbene, ciò che non si comprende è il motivo per cui si sgravano le sanzioni. Se, come più volte ripetuto, il senso della misura è di rimediare all’ipertrofismo delle iscrizioni a ruolo, per cui la somma in riscossione supera grandemente quella originariamente pretesa, non si comprende la ragione di stralciare le sanzioni, dato che queste non aumentano con il ruolo. L’IMPATTO DELLA RIFORMA Tutti gli sconti in campo a chi fa pace con il fisco Richiesta di adesione entro il 23 gennaio 2017 Possibile scegliere fino a 4 rate Abbandona il contenzioso chi teme la vittoria del fisco pÈ partita l’operazione della u pagina 2 rottamazione delle cartelle del fisco. Entro l’8 novembre sono attesi i moduli per la domanda cheandràpoipresentataentroil 23 gennaio 2017. Un’operazione complessa da affrontare, ma che può essere molto interessante per i tanti contribuenti che hanno un conto aperto con il fisco, ma anche con i comuni, l’Inps e l’Inail i cui incassi contenziosi sono gestiti da Equitalia. Per agevolare il compito di professionisti e contribuenti sarà in edicola (e online per gli abbonati digitali) mercoledì prossimo 2 novembre una guida dedicata proprio alla rottamazione delle cartelle. Un percorso completo che consente di avere un’informazione adeguata all’operatività concreta che si dipana partendo proprio dalla corretta “lettura” della cartella chesidevescegliereserottamare o meno (cosa che è possibile anche se è già stato avviato un contenzioso in commissione tributaria). Sono sanabili anche gli importi residui dei ruoli solo parzialmente pagati, così come le contravvenzioni stradali e tutte le entrate dei Comuni (comprese le rette per la refezioni scolastiche e per gli asili). Sotto esame anche la possibilità di rottamare per chi si è rimesso nei termini con le rate scadute. ALL’INTERNO DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Napoletano CAPOREDATTORE Jean Marie Del Bo COORDINAMENTO Giorgio Costa INSERTO A CURA DI Luigi Illiano e Silvia Marzialetti Chiuso in redazione il 29 Ottobre 2016 60022 9 772282 452006 LA CARTELLA LA PROCEDURA ATTI PENDENTI DEBITI CON IL FISCO Rosanna Acierno u pagine 4 e 5 Salvina e Tonino Morina u pagina 6 Chiara Vanni u pagina 7 Chiara Vanni u pagina 7 LE CON DIZIONI CODICE DELLA STRADA RIMESSIONE NEI TERMINI ADDIO AD EQUITALIA Salvina e Tonino Morina u pagina 9 Caprino e Scotti u pagina 10 Luigi Lovecchio u pagina 13 Federico Aquilanti u pagina 15 Come leggere gli atti delle Entrate Prosegue la causa soltanto chi è certo di avere ragione Modulistica ad hoc per la richiesta da inviare al fisco Multe, rottamazione soltanto per interessi e maggiorazioni Fermi e ipoteche si «bloccano» solo se non sono stati iscritti Deve pagare le rate di fine anno chi vuole beneficiare degli sconti Sms personalizzato dalle Entrate su debiti e scadenze Francesca Milano Focus. Mercoledì FOCUS Semplificazioni. Il nuovo servizio attivo da ieri Sananbili gli importi residui dei ruoli Al nuove ente della riscossione l’uso di banche dati © RIPRODUZIONE RISERVATA pNon è un semplice pro- memoria generalizzato ma un messaggio personale quello che l’agenzia delle Entrate invierà ai contribuenti per ricordare loro scadenze e adempimenti. Il nuovo servizio sms è attivo da ieri ed è rivolto a tutti coloro che registrano il loro numero di telefono sul sito Fisconline. Sono cinque le tipologie di messaggi telefonici che i cittadini possono ricevere da parte delle Entrate: 7 la comunicazione al contribuente che è in pagamento un rimborso tramite poste italiane; 7 la comunicazione al contribuente che è stato accreditato un rimborso fiscale tramite accredito sul conto corrente; 7 l’avviso di scadenza del pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità successiva di un contratto di locazione pluriennale; 7 l’avviso con cui si informa il contribuente che il suo intermediario ha pagato le sue imposte con F24; 7 il messaggio che avvisa i cittadini che devono al fisco delle somme a titolo di Irpef per redditi percepiti negli anni precedenti (i redditi “a tassazione separata”), che non risulta recapitata la richiesta di pagamento inviata dall’agenzia delle Entrate tramite raccomandata. In questo caso, una volta ricevuto l’sms, il contribuente potrà contattare il call center dell’Agenzia che gli invierà via email una copia della comunicazione. Dalla data della mail decorreranno 30 giorni per pagare senza sanzioni e interessi. Mentre il servizio sms di Equitalia avviato alcuni mesi fa (prima dell’annuncio dell’abolizione) era relativo alle imposte e alle cartelle non pagate, questo dell’agenzia delle Entrate è un alert preventivo che ri- corda ai contribuenti gli adempimenti prima della loro scadenza, in modo da evitare di dover ricevere un sms di avviso del ritardo nel pagamento. Ad oggi i contribuenti iscritti a Fisconline sono 4,5 milioni, di cui 500mila già registrati al servizio di alert via sms. Chi è già iscritto a Fisconline dovrà semplicemente cliccare sul nuovo servizio e iscriversi inserendo il proprio numero di cellulare. Chi non è ancora iscritto a Fisconline, invece, dovrà farlo richiedendo il codice Pin sul sito dell’agenzia delle Entrate o presso gli sportelli, indicando il proprio profilo tra: persone fisiche; persone fisiche in possesso della Carta nazionale dei servizi; cittadini italiani residenti all’estero; società e, piú in generale, tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche. Riconoscere i messaggi del Fisco sul display del telefonino è semplice: arriveranno, infatti, con il nome del mittente in chiaro: “Ag.Entrate”. © RIPRODUZIONE RISERVATA LA PAROLA CHIAVE Fisconline 7Fisconline può essere utilizzato per monitorare il proprio cassetto fiscale che contiene le dichiarazioni fiscali presentate; i dati catastali degli immobili del contribuente; i versamenti effettuati con i modelli F23 ed F24; gli atti registrati; i dati dei rimborsi; le informazioni e i dati relativi agli studi di settore. Possono accedere a Fisconline (attraverso un Pin) tutti i contribuenti persone fisiche che non hanno i requisiti per essere abilitati a Entratel 38 Norme e tributi Il Sole 24 Ore Mercoledì 26 Ottobre 2016 - N. 295 L’effetto Con l’avvio della rottamazione vengono «congelate» le misure cautelari avviate dall’agente della riscossione GUIDA AL DECRETO FISCALE | LA SANATORIA DELLE CARTELLE La procedura Domande entro il 23 gennaio ? Il modello per l’adesione dal 7 novembre sul sito dell’agente della riscossione Rosanna Acierno pL’adesioneagevolatadeiruo- li non è automatica, ma occorre che il contribuente si attivi autonomamente e che rispetti le scadenze fissate dal decreto legge. La presentazione dell’istanza I contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione dei ruoli dovranno presentare un’istanza all’agente della riscossione, a pena di inammissibilità, entro il 23 gennaio 2017 (il 22 gennaio cade di domenica), indicando la modalità di pagamento prescelta (se in un’unica soluzione o a rate) e con l’impegno a rinunciare al ricorso, in caso di somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio. Per i ruoli affidati dagli enti impositorioperantisututtoilterritorio nazionale, ad eccezione della Sicilia, la richiesta andrà rivolta a Equitalia riscossione spa, mentre per i ruoli affidati dagli enti impositori operanti in Sicilia, la richiesta andrà rivolta a Riscossione Sicilia spa. Il facsimile dell’istanza, nonché le relative modalità di compilazione e di consegna della stessasarannopubblicatientroil7 novembre 2016, sui siti internet istituzionali di Equitalia e di Riscossione Sicilia spa. L’accoglimento dell’istanza e pagamento In caso di accoglimento dell’istanza di definizione agevolata dei ruoli,entroil24aprile2017,Equitalia riscossione spa o Riscossione Sicilia spa, ciascuna per le proprie competenze, comunicheranno al contribuente istante che ha chiestodiavvalersidellarottamazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché, in caso di richiesta di pagamento in forma dilazionata, l’importo di ciascuna delle quattro rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Il pagamento potrà essere fatto in unica soluzione o in quattro rate,sullequalisarannodovutigliin- teressi da dilazione del 4,5% annuo. In caso di pagamento rateale, inoltre, le prime due rate saranno pari ad un terzo ciascuna delle sommecomplessivamentedovute, mentre la terza e la quarta saranno pari a un sesto ciascuna e dovranno essere pagate rispettivamente entro il 15 dicembre 2017 e il 15 marzo 2018. Occorre comunque precisare che la definizione non gode delle norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia. Ne consegue che, ai fini della determinazione del numero massimo di rate concedibili, non rileva in alcun modo la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, né si applicano le disposizioni che GLI IMPORTI Entro il 24 aprile 2017 sarà comunicato l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione IN SINTESI L’istanza Entro il 7 novembre sul sito dell’agente della riscossione deve essere pubblicato il modulo per l’istanza di adesione La domanda deve essere presentata entro lunedì 23 gennaio Il pagamento Si può pagare in un’unica soluzione oppure a rate, massimo quattro Il contribuente può scegliere tra tre diverse tipologie di pagamento Azioni cautelari Con l’istanza di definizione l’agente della riscossion e non potrà avviare nuove azioni cautelaried esecutive prevedono il pagamento mensile dellerateequellechestabiliscono la decadenza dalla dilazione in caso di mancato pagamento (per i piani concessi dal 22 ottobre 2015) di cinque rate non consecutive. Per pagare e chiudere una volta per tutte i conti con l’agente della riscossione, una volta che ha ricevuto la risposta in merito all’importo dovuto, il debitore ha tre possibilità di pagamento, alternative tra loro: emediante domiciliazione bancaria (soltanto però qualora ne abbia fatto esplicita richiesta in sede di istanza di definizione, indicando le coordinate bancarie del conto corrente su cui sarà effettuato l’addebito); r medianteibollettiniprecompilatiallegatiallarispostainviatadallostesso agente;trecandosi direttamente allo sportello dell’agente della riscossione e versando contestualmente le somme dovute. Blocco delle azioni cautelari ed esecutive A seguito della presentazione della istanza di definizione, l’agente della riscossione non potrà avviare nuove azioni cautelari (come il fermo amministrativo e/o l’iscrizione di ipoteca) ed esecutive (come il pignoramento dei beni mobili anche pressoterzie/ol’espropriazioneimmobiliare), ferme restando quelle eventualmente già avviate. Al tempostesso,però,sarannosospesitutti i termini perentori di prescrizione e decadenzachelostessoagentedella riscossione è tenuto rispettare, così come previsto dalla normativa vigente (Dpr 602/73) ai fini della notificadeipropriattiedell’espletamentodelleazionicautelariedesecutive. Inoltre, il mancato o insufficiente o tardivopagamentodell’unicarata,o anchediunasoladiesse,determinerà la decadenza dalla definizione e tuttotornacomeprima,conlaripresaautomaticadellemisurecautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione da una nuovarateazione. Il calendario Il fattore tempo nell’adesione agevolata dei ruoli contenuta nel decreto legge 193 è fondamentale. Un eventuale ritardo nella presentazione dell’istanza o nel pagamento anche solo di una delle rate comporta l’uscita senza appello dalla procedura agevolata. C’è poi un altro aspetto rilevante legato al calendario che riguarda la data iniziale e finale dei ruoli che possono essere rottamati. Il periodo interessato alla sanatoria copre un arco temporale di sedici anni. Il Dl 193/2016 è operativo dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (24 ottobre 2016); lo stesso Dl prevede che i contribuenti che intendono aderire hanno novanta giorni di tempo per farlo, e dato che il novantesimo giorno cade di domenica si slitta automaticamente al lunedì successivo. Gennaio 23 2017 Gennaio 03 2000 Dicembre 31 DATA INIZIALE 2015 Lunedì 3 gennaio 2000 È il termine iniziale a decorrere dal quale tutti i ruoli affidati dagli enti impositori, quali l’agenzia delle Entrate, l’Inps, l’Inail e gli enti locali, agli agenti della riscossione possono essere definiti in maniera agevolata senza corrispondere le sanzioni in essi inclusi né gli interessi di mora. Nel caso si rottamino le contravvenzioni stradali, invece delle sanzioni ad essere “condonati” sono gli interessi di cui alla legge 689 del 1981. Di seguito le date più rilevanti della sanatoria Aprile TEMPI PER L’ISTANZA Lunedì 23 gennaio 2017 È il termine massimo entro cui il contribuente può presentare l’istanza all’agente della riscossione per poter accedere alla definizione agevolata dei ruoli Nella richiesta il contribuente deve anche indicare il numero delle rate prescelto (se una o più rate) e, comunque, entro il limite di quattro, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta, impegnandosi a rinunciarvi 24 2017 Novembre DATA FINALE Giovedì 31 dicembre 2015 È l’ultimo termine entro cui tutti i ruoli affidati dagli enti impositori, quali l'’genzia delle Entrate, l’Inps, l’Inail e gli enti locali, agli agenti della riscossione possono essere definiti in maniera agevolata senza corrispondere le sanzioni in essi inclusi né gli interessi di mora Nel caso si rottamino le contravvenzioni stradali, invece delle sanzioni ad essere “condonati” sono gli interessi di cui alla legge 689 del 1981 15 2017 Lunedì 24 aprile 2017 È il termine massimo entro cui l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato l’istanza per aderire alla definizione agevolata dei ruoli l’ammontare complessivo delle somme dovute. La norma letteralmente dice che l’agente ha tempo per rispondere 180 giorni dalla pubblicazione del Dl 193 in Gazzetta, la scadenza sarebbe sabato 22 aprile ma slitta al lunedì successivo 2016 TEMPISTICA MODELLO Lunedì 7 novembre 2016 È il termine massimo entro cui l’agente della riscossione deve pubblicare sul proprio sito internet istituzionale la modulistica necessaria per aderire alla definizione agevolata dei ruoli e le relative procedure da eseguire. La rottamazione, infatti, deve essere attivata dai soggetti interessati attraverso l’invio dell’istanza sul modello appositamente predisposto da Equitalia riscossioni spa, e per la sola regione Sicilia da Riscossioni Sicilia spa Marzo Dicembre IMPORTO TOTALE 07 TERZA RATA Venerdì 15 dicembre 2017 È il termine massimo entro cui deve essere pagata la terza rata, nella misura di un sesto delle somme dovute, qualora il contribuente abbia deciso di aderire alla procedura di definizione attraverso il pagamento rateale nella misura massima di quattro rate In caso di rateazione dovranno essere conteggiati anche gli interessi da dilazione nella misura del 4,5 per cento annuo 15 2018 QUARTA RATA Giovedì 15 marzo 2018 È il termine massimo entro cui deve essere pagata la quarta rata, nella misura di un sesto delle somme dovute, qualora il contribuente abbia deciso di aderire alla procedura di definizione attraverso il pagamento rateale nella misura massima di quattro rate In caso di rateazione dovranno essere conteggiati anche gli interessi da dilazione nella misura del 4,5 per cento annuo © RIPRODUZIONE RISERVATA LE LITI di Tonino Morina I l contribuente interessato alla definizione agevolata, cosiddetta «rottamazione cartelle», dovrà presentare entro il 23 gennaio 2017, una dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Nella dichiarazione da presentare all’agente della riscossione il debitore dovrà indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di quattro rate, nonché la pendenza di giudizi che hanno per oggetto carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Insomma, presentando la dichiarazione di definizione agevolata, il contribuente deve rinunciare al contenzioso in corso, di qualsiasi natura esso sia, tributario, previdenziale o altro, e in qualsiasi grado di giudizio sia pendente. La definizione agevolata, con la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, prescinde dal fatto che il contribuente abbia presentato ricorso ed il giudizio è ancora pendente, o se il contribuente non ha presentato ricorso contro le richieste di pagamento dell'agente della riscossione. La rottamazione prescinde anche dalle sentenze emesse nel corso del giudizio, sia per i debiti tributari, sia per i debiti di altra natura. I contribuenti dovranno però valutare la sostenibilità delle loro ragioni in sede di contenzioso. Può essere il caso di un contribuente che ha presentato ricorso contro un accertamento basato sugli studi di settore, con richiesta di maggiore imposte per 12.500 euro, contributi Inps 4.366 euro, sanzioni 12.500 euro, in totale 29.366 euro. È vero che con la rottamazione cartelle potrà fruire della cancellazione delle sanzioni, ma è altrettanto vero che dovrà pagare tutte le imposte, LA PAROLA CHIAVE Equitalia 7Il gruppo Equitalia esercita la riscossione dei tributi sul tutta Italia esclusa la Sicilia, ed è organizzato in Holding Equitalia, Equitalia Servizi di riscossione ed Equitalia Giustizia. Holding Equitalia, istituita nel 2005, è una società a capitale pubblico (51% agenzia delle Entrate e 49% Inps) e svolge il suo ruolo istituzionale tramite Equitalia Servizi di riscossione, che dal 1° luglio 2016 svolge il ruolo di agente unico della riscossione. Equitalia Giustizia, istituita nel 2008, è il gestore del Fondo unico di giustizia, dove confluiscono le somme sequestrate alla criminalità organizzata VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMyNi0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0yNlQxMToyMDoxMlojIyNWRVI= i contributi, l’aggio e gli interessi, per circa 18.000 euro in totale. È evidente, che, se il contribuente ha dichiarato quanto effettivamente incassato, non ha evaso nulla, ed è sicuro di potere ottenere giustizia presso le commissioni tributarie, lo stesso proseguirà il contenzioso, senza avvalersi della rottamazione Entro il 24 aprile 2017, l’agente della riscossione comunica ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione per la definizione agevolata l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. In questo caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato. © RIPRODUZIONE RISERVATA PH. JACKIE NICKERSON Necessario valutare quando conviene uscire dal contenzioso DOMANDE & RISPOSTE 7 La definizione agevolata dei ruoli è automatica oppure occorre attivarsi personalmente? L’adesione alla rottamazione delle cartelle avviene su richiesta del contribuente. Entro il termine massimo di lunedì 23 gennaio 2017 (perché il 22 cade di domenica) il debitore dovrà manifestare all’agente della riscossione (Equitalia riscossione spa oppure, solo in Sicilia, Riscossione Sicilia spa) la sua intenzione di avvalersi della procedura. Per farlo dovrà utilizzare un modello ad hoc che lo stesso agente della riscossione dovrà, entro il prossimo 8 novembre 2016, rendere pubblico sul proprio sito internet 7 Ai fini della definizione, è possibile effettuare il pagamento a rate? Il pagamento delle somme dovute per la rottamazione dei ruoli può avvenire in un’unica soluzione, oppure su apposita richiesta del contribuente, a rate entro il limite massimo di quattro, sulle quali saranno dovuti gli interessi da dilazione del 4,5% annuo. In caso di pagamento rateale, inoltre, le prime due rate saranno pari ad un terzo ciascuna delle somme complessivamente dovute, mentre la terza e la quarta saranno pari ad un sesto ciascuna e dovranno essere pagate al massimo, rispettivamente, entro il 15 dicembre 2017 e il 15 marzo 2018. 7 In caso di pagamento rateale, è possibile chiedere una proroga della dilazione in caso di temporanea difficoltà? No. Ai fini della definizione agevolata non si applicano le norme sull’ordinaria rateizzazione dei debiti con l’agente della riscossione, non rilevando dunque in alcun modo la temporanea situazione di obiettiva difficoltà 7 In quali modalità è possibile effettuare il pagamento delle somme dovute? Per pagare e chiudere, una volta per tutte, i conti con l’agente della riscossione, il debitore può scegliere di versare le somme dovute mediante la domiciliazione bancaria, indicando i dati bancari nell’istanza oppure di versare le stesse mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione di risposta inviata dallo stesso agente della riscossione oppure direttamente presso uno degli sportelli dell’agente della riscossione 7 Oltre ai benefici economici, quali altri vantaggi derivano dalla rottamazione dei ruoli? A seguito della presentazione dell’istanza di definizione, l’agente della riscossione non potrà avviare nuove azioni cautelari (quali, ad esempio il fermo amministrativo e/o l’iscrizione di ipoteca) ed esecutive (quali, ad esempio, il pignoramento dei beni mobili anche presso terzi e/o l’espropriazione immobiliare), fatti salvi però i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti WOOLRICH SINCE 1830 AMERICA'S OLDEST OUTDOOR CLOTHING COMPANY WOOLRICH RESERVOIR, PENNSYLVANIA woolrich.eu 7 Cosa accade in caso di mancato pagamento degli importi dovuti o anche di una sola rata? Il mancato o insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o anche di una sola di esse determinerà la decadenza dalla definizione agevolata e tutto torna come prima, con la ripresa automatica delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione da una nuova rateazione A CURA DI Rosanna Acierno 20 Norme e tributi Il Sole 24 Ore Sabato 29 Ottobre 2016 - N. 298 FISCO E LAVORO www.quotidianofisco.ilsole24ore.com Cassazione/1. I giudici di legittimità precisano i requisiti per la validità del contraddittorio preventivo Confronto senza forzature L’amministrazione non deve prevedere termini troppo stringenti Laura Ambrosi pSe è previsto il contraddit- torio preventivo per la validità dell’accertamento, il giudice di merito deve verificare anche che l’Ufficio abbia concretamente reso possibile tale adempimento, risultando irragionevole un termine troppo breve per rispondere. A fornire questo chiarimento è la Corte di cassazione con la sentenza 21822/16 depositata ieri. Ad una società veniva notificato un avviso di accertamento con il quale si rettificava induttivamente il reddito dichiarato: la pretesa era fondata sul confronto con gli stu- IL PUNTO Va riscontrata non soltanto la regolarità della notifica ma anche che non venga preteso che le richieste siano esaudite in pochi giorni di di settore. L’Ufficio, prima dell’emissione dell’atto, aveva convocato la contribuente in contraddittorio mediante notifica di un invito a comparire, chiedendo contestualmente di produrre la documentazione giustificativa del divario tra ricavo dichiarato e risultato di Gerico. Il provvedimento veniva impugnato lamentando, tra i diversi motivi, la mancanza di contraddittorio preventivo e l’illegittimità del metodo induttivo applicato. Nella specie l’invito a comparire concedeva solo quattro giorni lavorativi per rispondere e produrre la documentazione e la ristrettezza di tale termine, di fatto rendeva impossibile la concreta instaurazione del contraddittorio. La Ctp accoglieva il ricorso, ma la decisione veniva riformata dal giudice di appello, secondo cui l’operato dell’Uffi- cio era legittimo e la società con il proprio comportamento aveva dimostrato «scarsa collaborazione». La contribuente ricorreva quindi in Cassazione. I giudici di legittimità, accogliendo il ricorso sul punto, hanno precisato che mentre il collegio di prime cure aveva rilevato come i termini perentori concessi dall’Ufficio nel suddetto invito ledessero il diritto di difesa, la Ctr si era limitata a rilevare una «scarsa collaborazione» del contribuente. La Corte di legittimità evidenzia pertanto che è necessaria la verifica da parte del giudice di merito della rituale attivazione del contraddittorio con il contribuente poiché nell’ipotesi di accertamento standardizzato, come nella specie, tale fase preliminare è a pena di nullità. La decisione appare particolarmente interessante poiché dà importanza al riscontro da parte del giudice dell’effettività del contraddittorio, ossia che non sia attivato solo “cartolarmente” e soprattutto, come di sovente accade in questo periodo con riferimento all’anno di imposta 2011, che l’Ufficio non pretenda che le proprie richieste siano esaudite in pochi giorni. Si verificano peraltro frequentemente notifiche anomale dell’invito: è il caso, ad esempio, di inviti al solo legale rappresentante e non alla società, al quale, per le più diverse ragioni (dimissione dall’incarico, irreperibilità, ecc.) potrebbe essere conseguita una “mancata” risposta. Seguendo il principio affermato dalla Cassazione, dinanzi al silenzio del contribuente occorre verificare concretamente che il contraddittorio fosse attuabile e quindi va riscontrata non solo la regolarità della notifica, ma anche che i termini e le modalità indicate dall’Ufficio siano realmente possibili per il contribuente. © RIPRODUZIONE RISERVATA Agenzia delle Dogane 8 l’analisi di Luca Gaiani relativa ai QUOTIDIANO DEL FISCO Esclusioni dal gruppo Iva, maxiammortamenti e rimborsi trimestrali Continuano sul Quotidiano del fisco gli approfondimenti in esclusiva per gli abbonati sul Ddl di bilancio 2017: 8 l’articolo di Stefania Saccone dedicato alle esclusioni soggettive dal nuovo gruppo Iva; E-GOVERNMENT Sportelli unici, alle imprese serve supporto pL’utilizzo del digitale nei rapporti con la Pa rappresenta per le imprese un’evoluzione utile e positiva, ma per quanto riguarda lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) i canali telematici non sono ancora uniformente estesi. La trasformazione digitale, inoltre, dovrebbe diventare un po’ più user friendly: per sei imprenditori su 10, infatti, sarebbe utile accedere a un servizio di assistenza (via chat, telefonico o “fisico”) che aiuti a svolgere con maggior tranquillità gli adempimenti amministrativi. A dirlo è un’indagine realiz- Liti fiscali, pesano come indizi le dichiarazioni rese da terzi pValore indiziante ai fini ac- certativi per le dichiarazioni rese da terzi anche in assenza di contraddittorio congiunto con il contribuente. Intanto il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non riguarda le dichiarazioni rese dai terzi nella fase procedimentale, le quali costituiscono mere informazioni. Poi possono ugualmente assumere valore di indizio in quanto i verificatori non sono obbligati a verbalizzarle in forme dialettiche con il contribuente. Così la sentenza n. 21809-2016 della Corte di cassazione, sezione tributaria civile depositata ieri (presidente Greco, relatore La Torre). Una Spa sulla scorta di una verifica tributaria è accertata per il 1996 ai fini lrpeg ed Ilor per avere contabilizzato sia fatture per presunte operazioni inesistenti sia costi indeducibili. Secondo l’Amministrazione, infatti, la contribuente ha attuato un “carosello fiscale” per evadere le imposte. Ciò emerge dalle risultanze del procedimento penale avviato nei confronti dei propri amministratori nonché dalle dichiarazioni rese da terzi e raccolte in base al pvc in assenza di contraddittorio. La società ricorre in Ctp con IL PRINCIPIO Le affermazioni possono essere utilizzate in quanto rivestono natura di mere informazioni acquisite durante le indagini Piattaforma informatica anti-evasione contributiva Luigi Caiazza pL’attività profili critici sulla determinazione dell’esatta effettuazione degli investimenti per l’accesso ai maxi e agli iperammortamenti. In più sempre in esclusiva per gli abbonati: 8 l’approfondimento curato da Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi dedicato alla scadenza per la presentazione dei rimborsi trimestrali Iva; 8 il commento di Romina Morrone alla sentenza 21571/2016 della Cassazione sulla costituzione in giudizio nel processo tributario; 8 il commento di Dora De Marco alla sentenza 21591/2016 della Cassazione secondo cui ai fini Irap per i beni strumentali sono rilevanti le schede di ammortamento. due motivi: innanzitutto la prova testimoniale non è valida ai fini probatori in quanto non è ammessa nel processo tributario; in ogni caso essa non è utilizzabile neppure come indizio in quanto trattasi di dichiarazioni di terzi raccolte durante l’istruttoria in assenza di un contraddittorio con il contribuente. L’Amministrazione resiste argomentando che anche se non ammessa nel processo tributario, la prova testimoniale ha valore indiziante in grado di concorrere a formare il convincimento del giudice; inoltre anche se le dichiarazioni sono state rese da terzi in assenza di contraddittorio mantengono in ogni caso valore indiziario. Nonostante la rilevanza nella ricostruzione dei fatti, i giudici di merito disconoscono il valo- Sospensione giudiziale, interessi differenziati Andrea Taglioni pLa revisione del conten- re probatorio delle dichiarazioni acquisite dai terzi e danno ragione al contribuente costringendo così l’Amministrazione ad andare in Cassazione, la quale accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata per i seguenti motivi. Il divieto di prova testimoniale nel giudizio tributario - dice la sentenza - non comporta l’inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni dei terzi raccolte nella fase procedimentale. Questo in quanto esse non rivestono natura di prova testimoniale bensì di mere informazioni acquisite durante le indagini amministrative. Inoltre, proseguono i giudici di Piazza Cavour, le dichiarazioni di terzi, quali mere informazioni, anche se non raccolte in contraddittorio con il contribuente, sono comunque utilizzabili quali elementi di prova. Questo in quanto i verificatori non sono obbligati a verbalizzarle in forme dialettiche con il contribuente e dunque assumono valore di indizio. zioso tributario, attuata con il Dlgs 156/15, ha interessato anche il contenzioso degli uffici delle Dogane. A questo proposito l’Agenzia, con la nota 118196 di ieri, integrando le precedenti istruzioni diramate con la circolare 21/ D/2015, fornisce una ricognizione di alcuni aspetti delle fasi contenziose. In relazione all’assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie, estesa anche agli spedizionieri doganali, il provvedimento invita gli uffici a eccepire il difetto di jus postulandi se il contribuente dovesse essere assistito per controversie su tributi diversi da quelli prettamente doganali. Interessanti sono anche le indicazioni fornite sull’applicazione degli interessi in caso di sospensione dell’atto impugnato o dell’esecutività della sentenza in sede di appello o di ricorso in Cassazione. Se la sospensione cautelare riguarda un contenzioso avente per oggetto risorse proprie tradizionali, il tasso d’interesse è pari a quello che sarebbe applicabile nell’ipotesi in cui vengono accordate facilitazioni di pagamento diverse dalla dilazione; rimane ferma l’applicazione dell’interesse del 4,5% se la sospensione dell’esecuzione dell’atto riguarda gli altri tributi gestiti dalle Dogane. Anche la modifica che ha esteso e reso obbligatorio per tutte le liti fino a 20mila euro l’istituto del reclamo e della mediazione tributaria è stata oggettodiprecisazioni.Ildocumento conferma che i tributi costituenti risorse sovrannazionali non possono essere oggetto di mediazione, ma solo di reclamo, ad eccezione dell’Iva all’importazione che può essere oggetto di reclamo e mediazione; così come gli atti di irrogazione delle sanzioni possono essere oggetto di mediazione e reclamo. Reclamo e mediazione trovano applicazione solo per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2016. Per le sanzioni legate alla mediazione è stato precisato che la sanzione irrogabile, corrispondente al 35%, si applica sia nell’ipotesi di contestazione immediata della sanzione collegata al tributo, sia quandovienecomminatalasolasanzione. Sul tema del pagamento delle somme in favore del contribuente sulla base di una sentenza non definitiva, l’amministrazione ribadisce che per le risorse unionali e l’Iva all’importazione il rimborso, indipendentemente dall’importo o lo svincolo della garanzia, potrà avvenire solo con il passaggio in giudicato della sentenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA che le cause interne che hanno prodotto un quinquennio – l’ultimo – davvero angosciante non sono ancora state risolte. Dal quotidiano “deriva l’alto profilo del brand che caratterizza l’intera attività del gruppo” si legge nella relazione annuale. E la redazione ha dato prova di abnegazione e di spirito di sacrificio (tre piani di crisi, limitazioni alla retribuzione e prepensionamento di colleghi ancora nel pieno della carriera) senza intaccare il prodotto giornalistico, unanimemente riconosciuto per autorevolezza. Nemmeno sotto il profilo quantitativo: l’offerta ai lettori con le numerose iniziative digitali si è moltiplicata. Eppure il robusto taglio dei costi (che ha toccato tutte le altre aree di lavoro aziendale) non è bastato a riportare la gestione in carreggiata. Neanche l’aumento dei ricavi editoriali (+1,4 milioni solo per il quotidiano) è stato sinora sufficiente a invertire la rotta. Perché? Ci sono stati gravissimi errori perpetrati fino a pochi anni fa – contratti di acquisto, di fornitura e di affitto ai limiti della responsabilità civile, se non oltre – che hanno prodotto effetti tuttora perduranti, anche se attenuati; altri su cui non si è ancora intervenuto a fondo. Qualche esempio: il gruppo www.quotidianofisco.ilsole24ore.com zata dall’Osservatorio eGovernment del Politecnico di Milano su 515 Comuni italiani, alla quale Unioncamere ha affiancato un’analisi analoga focalizzata sul servizio di Sportello unico digitale, erogato sul portale impresainungiorno.gov.it. Attualmente l’81% dei Suap ha attivato almeno un canale telematico per l’avvio dei procedimenti, i quali transitano principalmente attraverso la piattaforma elettronica delle Camere di commercio (45%) e delle Regioni (18%). Per quanto concerne l’interazione tra Suap e i diversi enti coinvolti nei procedimenti, questa avviene quasi esclusivamente tramite posta elettronica certificata e solo in rari casi la condivisione dei dati o di documenti supera il 19% delle comunicazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cassazione/2. Nel processo tributario sono ammesse anche in assenza di contraddittorio con il contribuente Ferruccio Bogetti Gianni Rota Lavoro. Bozza di accordo tra Ispettorato nazionale e Inps di intelligence, per l’analisi dei fattori di rischio e la costruzione di mappe di pericolo al fine di individuare i soggetti potenzialmente a rischio di evasione contributiva, è uno dei punti costitutivi della piattaforma posta alla base della bozza del protocollo di intesa tra l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) e l’Inps. Il protocollo è previsto dall’articolo 7 del Dlgs 149/2015, al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, mediante l’individuazione di forme di coordinamento tra l’Inl e i servizi ispettivi dell’Inps. L’attività dei funzionari ispettivi dell’istituto di previdenza sarà programmata e indirizzata dall’Ispettorato e comprenderà tutte le competenze istituzionali dell’Inps, con particolare riferimento alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali, all’inquadramento e iscrizione dei lavoratori autonomi, ai falsi rapporti di lavoro. Al fine di garantire la gestione del credito da parte dell’Inps, sarà cura dell’Ispettorato, attraverso i propri organi, di procedere all’individuazione, oltre che dell’azienda datore di lavoro che viola le norme, anche dei soggetti committenti di appalti di opere e di servizi che rispondono solidalmente per il versamento dei contributi. Nell’ambito dell’attività di intelligence sarà svolta una preliminare attività di studio del mercato del lavoro e una successiva analisi mediante l’incrocio delle informazioni contenute nelle varie banche dati dell’Inps, avvalendosi della “Piattaforma attività di vigilanza” (Pav), che consentirà di effettuare l’incrocio dei dati dei vari archivi. Si fa cenno, per esempio, a quelli di Infocamere, alle comunicazioni obbligatorie al ministero del Lavoro, ai ruoli esattoriali, alle aziende agricole. Tali informazioni, GLI OBIETTIVI Incrocio di banche dati per individuare i soggetti a rischio, gestione più semplice delle pratiche, possibilità di bloccare il Durc opportunamente elaborate, costituiranno la base per la preliminare conoscenza dei fenomeni, verso cui indirizzare, con efficacia, l’azione ispettiva. L’applicazione delle banche dati consisterà nell’individuazione dei principali fenomeni di irregolarità inerenti il settore agricolo riguardanti rapporti fittizi, prestazioni indebite, aziende “fantasma”. L’istituzione di una apposita piattaforma informatica consentirà la redazione del verbale unico di accertamento in materia previdenziale, non- ché il monitoraggio della stessa attività ispettiva, anche al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La procedura in questione, oltre a gestire i verbali ispettivi, potrà garantire la gestione delle segnalazioni e delle denunce, la programmazione delle ispezioni e la loro assegnazione, l’esito delle ispezioni. Emerge, poi, la possibilità di aggiornare tempestivamente le posizioni assicurative e previdenziali dei lavoratori delle diverse gestioni previdenziali (subordinati, parasubordinati, artigiani, commercianti, gestione separata). Tale sistema consentirà anche di attivare le procedure finalizzate, se del caso, al blocco del documento unico di regolarità contributiva (Durc), nel rispetto dell’attuale quadro normativo. La bozza di protocollo prevede di dare esecuzione all’attività formativa, alla quale sarà interessato tutto il personale ispettivo dell’Inps. Tale attività sarà finalizzata alle conoscenze tecniche in materia lavoristica e previdenziale e all’utilizzo degli applicativi informatici. Poiché il personale ispettivo dell’Inps svolgerà le medesime funzioni degli ispettori del lavoro, l’attività formativa sarà mirata anche all’acquisizione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA Contratto del commercio. Variazioni da comunicare ai nuovi dipendenti Retribuzione «aggiornata» per le nuove assunzioni Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone pI consumi ristagnano, la ri- presa stenta a decollare e così saltano gli aumenti contrattuali previsti, da novembre 2016, a favore dei dipendenti operanti in aziende che applicano il Ccnl del commercio. Lo hanno deciso le parti sociali Confcommercio, Filcam Cgil e e Cisl nonché la Uiltucs Uil, in un accordo - datato 24 ottobre 2016 che integra e modifica quanto già deciso nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 30 marzo 2015. Un’importante decisione che le parti in causa hanno assunto considerando il perdurare di una serie di fattori che incidono negativamente sul fronte della spesa. Secondo i firmatari dell’intesa, l’andamento economico presenta chiari segnali di incertezza: il Pil 2016 sarà rivisto al ribasso tanto che lo stesso governo - sempre secondo le parti – sarebbe pronto a riesaminare le stime di crescita dei prossimi anni. Questo scenario ha indotto una rivisitazione delle previsioni contrattuali e il conseguente congelamento di una tranche di aumento. Entro il 5 dicembre, tuttavia, Confcommercio e i sindacati si confronteranno per decidere un nuovo calendario di decorrenza degli aumenti. Quello di novem- bre è il penultimo adeguamento retributivo. Si ritiene che, nel prossimo incontro, le parti ridisegneranno la decorrenza anche dell’ultimo aumento programmato per agosto 2017; non è escluso che nella rinegoziazione confluisca l’elemento economico di garanzia, la cui erogazione è prevista a novembre 2017. Intanto, la decisione di bloccare l’adeguamento delle retribuzioni inciderà anche sulle as- IL CASO È stato congelato l’aumento previsto per novembre: necessario segnalare la rettifica per le assunzioni formalizzate ma non «partite» sunzioni che partiranno dal 1° novembre e già formalizzate in anticipo. Le aziende che si trovano in tale circostanza potrebbero aver consegnato, ai futuri dipendenti, la lettera di assunzione. Stante l’aumento che sarebbe dovuto subentrare, la voce “paga base nazionale conglobata” , probabilmente, sarà stata esposta con il nuovo valore. Si tratta di un elemento che, viste le modifiche sopraggiunte, non corrisponde al valore reale. Nell’ottica della trasparenza del rapporto di lavoro, sulla base di quanto stabilito dal Dlgs 152/1997, il datore è tenuto a fornire al dipendente, entro trenta giorni dalla data dell’assunzione, una serie di informazioni che evidenzino le condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. Tra le varie notizie figurano l’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi. Il datore di lavoro, che abbia consegnato al lavoratore una lettera di assunzione con il dato retributivo non adeguato alle variazioni sopraggiunte, dovrà comunicarlo all’interessato, facendo riferimento all’accordo sindacale del 24 ottobre e indicando la paga base nel valore precedente. Tacere sul punto non è consigliabile. Ricordiamo che l’aumento medio congelato, parametrato al 4° livello di inquadramento contrattuale, è di 16 euro. La stagnazione delle componenti retributive previste dalla contrattazione principale rafforza ancora una volta il ruolo, sempre più rilevante, assunto dalla contrattazione aziendale o di secondo livello. Questa, laddove presente, può garantire ai lavoratori una boccata di ossigeno, resa più sensibile dall’incentivazione fiscale (detassazione), la cui regolamentazione ha ormai assunto una forma strutturale. © RIPRODUZIONE RISERVATA Comunicato sindacale N on si può dire che non l’avessimo detto, lo testimoniano gli interventi della rappresentanza sindacale della redazione all’assemblea degli azionisti nel corso degli anni. Dopo quelli dei giorni scorsi, oggi tocca al 2015. È istruttivo rileggerli oggi, perché si ritrova molto di quello che agita il nostro presente. Nella situazione di prolungata incertezza in cui ci troviamo in fatto di governance riteniamo opportuno che l’azionista di maggioranza dia visibilità e trasparenza alle scelte per il prossimo futuro, a partire dall’amministratore delegato. Sin da oggi una cosa deve essere chiara: il prezzo di questa prolungata incertezza non dovrà ricadere su una redazione che ha segnalato per tempo cosa non andava e che, tra l’altro, ha già dimostrato responsabilità sul fronte del contenimento dei costi. Torniamo inoltre a ribadire la necessità di scelte di alto profilo, in totale discontinuità anche per quanto riguarda la direzione, per il rilancio della testata. Il Cdr INTERVENTO DEL CDR ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2015 Signor presidente, signora amministratore delegato, signori consiglieri e sindaci, signori azionisti. Oggi, nel giorno in cui VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMyOC0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0zMVQxMzowNDoxMlojIyNWRVI= l’assemblea degli azionisti del Sole 24 Ore vota il bilancio 2014 e le nuove politiche di remunerazione dei top manager, gli articoli sui quotidiani del gruppo (Il Sole 24 Ore, il Sole24ore.com e i digitali specializzati) compaiono senza le firme dei redattori. Una protesta che può stupire gli azionisti alla luce dei risultati ottenuti dal Sole 24 Ore sul fronte della diffusione (primo quotidiano digitale, secondo nel combinato carta/web) e chi confrontasse i risultati del 2013 (-76,2 milioni) con quelli dello scorso anno (-10 milioni). Siamo convinti che la crisi che aveva portato il gruppo in zona da “allarme rosso” non sia affatto alle spalle e ha una gestione duale (poteri identici tra presidente e ad) che appare incomprensibile, e ha perso da tempo figure organizzative (a cominciare dal direttore generale dell’area editrice) indispensabili per un brand così focalizzato come è oggi Il Sole 24 Ore. In una parola: esiste un oggettivo problema di governance nel gruppo. In questo quadro è arrivato un segnale di incoerenza rispetto all’austerity imposta ai 1.200 dipendenti: sono stati sospesi i bonus per i top manager, a partire dall’amministratore delegato, ma in compenso è stata aumentata la parte fissa del loro stipendio. Senza parlare delle uscite “guidate” dal gruppo: un pretesto per ricontrattualizzare dirigenti a fine corsa. Lo scenario reale racconta che oggi Il Sole 24 Ore, tra i pochissimi gruppi editoriali, vede una luce in fondo al tunnel ma il presente – con una gestione caratteristica in passivo per quasi 30 milioni è ancora fonte di preoccupazione. L’azionista, troppo spesso silente se non assente nel momento più buio della storia centenaria della testata, deve sentirsi chiamato alle sue responsabilità - anche immettendo nuove risorse nel capitale del gruppo - per riportare l’azienda a ciò che ha rappresentato per decenni: un motivo di prestigio e una fonte di reddito. L’”obiettivo strategico” dichiarato dall’azienda è “mantenere il posizionamento di leader del quotidiano e massimizzare il valore strategico di questo asset nello sviluppo dei business del gruppo”. Bene. Si sappia però che per centrare questo obiettivo è indispensabile investire sulla sua risorsa più affidabile, costante e autorevole, la redazione. Attorno a cui, nella sua interezza e pienezza di diritti – a cominciare dall’integrità salariale - va costruito il rilancio definitivo della nostra gloriosa testata. 28 Norme e tributi Il Sole 24 Ore Lunedì 31 Ottobre 2016 - N. 300 FISCO E SENTENZE www.quotidianofisco.ilsole24ore.com Imposte indirette. La Ctr Lombardia boccia la prassi degli operatori che in situazioni analoghe ritengono possibile lo scomputo Fattura errata, no alla detrazione Iva Le conseguenze della scorretta applicazione del tributo a un’operazione non imponibile Matteo Balzanelli Massimo Sirri pLa fattura con cui è erronea- mente addebitata l’imposta per un’operazione che ricade in regime di non imponibilità impedisce al destinatario la detrazione. Nel caso esaminato dalla Ctr Lombardia (sentenza 5029/27/2016, presidente Secchi e relatore Candido) la questione pare riguardare il diritto di detrarre il tributo addebitato in relazione a prestazioni d’intermediazione che, invece, non sono imponibili ai fini Iva, in quanto verosimilmente relative a operazioni di esportazione di beni. Dato per scontato che si tratti di un’imposta applicata per errore, l’attenzione dei giudici si rivolge verso un aspetto cruciale per il funzionamento del tributo, cioè al rapporto che intercorre tra questi due elementi: 1 da un lato, l’addebito di un’imposta che in realtà non risulterebbe applicabile (nella fattispecie, perché si tratta di operazione non imponibile), pur restando dovuta dal soggetto che l’ha in- STRADA OBBLIGATA Chi riceve il documento è tenuto a chiedere la restituzione della somma direttamente al fornitore salvo ricorso al giudice civile debitamente fatturata (articolo 21, comma 7, Dpr 633/1972 e, “a monte”, articolo 203, direttiva 2006/112); 1 dall’altro lato, il diritto di detrarre l’imposta in capo a chi ha subito la rivalsa. La sensazione degli operatori è che, in questi casi (frodi a parte), nessuno sta facendo male a nessuno e che, pertanto, lìapplicazione dell’imposta anche se sbagliata non dovrebbe pregiudicare il diritto alla detrazione in capo al cessionario/committente del bene/servizio, salvo i casi d’indetraibilità oggettiva o soggettiva. Le cose, però, non stanno così. Il principio Il principio fissato dalla Corte di giustizia europea, fin dalla sentenza nella causa C-342/87, è che l’esercizio del diritto di detrazione non si estende all’imposta dovuta per il solo fatto di essere indicata in fattura. E tale principio è stato fatto proprio dalla Ctr lombarda, mettendo in rilievo come il destinatario della fattura errata non sia legittimato a far valere il proprio diritto di detrazione, ma debba invece agire verso il forni- tore chiedendo la restituzione dell’indebito, senza coinvolgere l’Erario. Senza contare che, per riportare in perfetto equilibrio il sistema, anche chi ha malamente applicato l’imposta può chiederne il rimborso. In pratica: 1 chi ha ricevuto la fattura errata dovrà rivolgersi in prima battuta al fornitore e, se questi non restituisce il tributo, alla giustizia ordinaria; 1 chi l’ha emessa, invece, dovrà chiedere il rimborso all’Erario e proporre l’azione davanti al giudice tributario in caso di diniego da parte delle Entrate. Le sanzioni Quanto alle sanzioni, prosegue la sentenza della Ctr lombarda, queste restano applicabili, dato che non è in gioco alcuna violazione del principio di neutralità LA PAROLA CHIAVE Detrazione Iva 7 La commissione tributaria richiama il principio enunciato dalla Corte di Giustizia Ue (causa C-342/87), in base al quale l’esercizio del diritto di detrazione è limitato alle sole imposte dovute, perché corrispondenti a un’operazione soggetta all’Iva, e non si estende all’imposta dovuta unicamente perché indicata in fattura. L’impostazione non è in contrasto col principio di neutralità visto che chi ha erroneamente indicato l’imposta può procedere con relativa istanza di rimborso. (anche se forse resta da esplorare la possibile violazione del principio di proporzionalità della pena irrogata). È proprio il profilo sanzionatorio che induce a qualche ulteriore riflessione. In base al nuovo comma 9 bis3 dell’articolo 6, Dlgs 471/97, se la fattispecie avesse riguardato l’emissione di un’autofattura con Iva per una prestazione in realtà non imponibile (si pensi al caso della sentenza, ma con un intermediario estero), l’operatore non avrebbe subito alcuna conseguenza negativa: né indetraibilità dell’imposta, né sanzioni, con un’evidente disparità di trattamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI Le sentenze commentate in pagina www.quotidianofisco.ilsole24ore.com Riscossione. Se dalla verifica automatizzata è impossibile ricostruire il credito esposto dal contribuente occorre comunicargli l’irregolarità Dichiarazione in bianco: cartella nulla senza avviso Fabrizio Cancelliere Gabriele Ferlito pLa cartella di pagamento è nulla se al contribuente non è stata preventivamente notificata una comunicazione di irregolarità (il cosiddetto avviso bonario) nel caso in cui dal controllo automatizzato emerga una discrasìa con i dati dichiarati. È quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con la sentenza 711/2/2016 (presidente Caputo, relatore Chiti). Un contribuente riceve una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo, da parte del- l’agenzia delle Entrate di Genova, di alcune somme per l’anno 2008, a seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione (effettuato in base a quanto previsto dall’articolo 36 bis del Dpr 600/1973 e dell’articolo 54 bis del Dpr 633/1972). Dal testo della sentenza emerge che gli importi a cui faceva riferimento la cartella di pagamento traevano origine dal disconoscimento di un credito Iva maturato nell’anno 2007 e riportato nella dichiarazione per l’anno 2008, in quanto la dichiarazione Iva per l’anno 2007 è stata presentata “in bianco” a causa di un errore nel sistema informatico. Il contribuente impugna la cartella di pagamento lamentandone, tra gli altri motivi, la nullità per non avere ricevuto in via preventiva la comunicazione di irregolarità che gli avrebbe consentito di fornire chiarimenti o produrre documenti, come previsto dall’articolo 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000). I giudici di primo grado rigettano il ricorso, ma il contribuente propone appello e la Ctr ribalta il verdetto. I giudici della commissione richiamano il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione (si vedano le sentenze 8154/2015, 3153/2015, 13343/2012, 8342/2012 e 17396/2010) secondo cui l’emissione della cartella di pagamento a seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione - con le modalità previste dai citati articoli 36 bis (in materia di tributi diretti) e 54 bis (in materia di Iva) - non è sempre condizionata alla preventiva comunicazione al contribuente dell’esito del controllo. L’obbligo di comunicazione vige soltanto - come recita testualmente l’articolo 6, comma 5, legge 212/2000 - «qualora sussistano incertezze su aspetti rile- vanti della dichiarazione». In altri termini è al cospetto di un risultato diverso rispetto a quello dichiarato che la legge prevede l’emissione di una apposita comunicazione di irregolarità, per consentire al contribuente di fornire i propri chiarimenti in contraddittorio con l’ufficio. Al contrario, nessuna norma impone di comunicare la “regolarità” della dichiarazione, pertanto sarebbe del tutto inutile avvisare il contribuente degli esiti del controllo automatizzato se coincidono con i dati dichiarati e se la violazione del contribuente consiste unicamente nel versamento parziale e/o tardivo delle imposte dichiarate. Secondo la Ctr, nel caso oggetto del giudizio, avendo il contribuente lasciato in bianco la dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2007, risultava impossibile riscostruire il credito Iva riportato nella dichiarazione per l’anno 2008, pertanto si era in presenza di un «errore sostanziale», che comportava l’obbligo per l’ufficio di notificare al contribuente una comunicazione di irregolarità prima di procedere con l’iscrizione a ruolo. Dato che l’ufficio non ha provveduto a tale formalità, la cartella di pagamento è stata dichiarata insanabilmente nulla. © RIPRODUZIONE RISERVATA Tributi locali. La ristrutturazione dei beni strumentali Il catasto aggiornato in ritardo esclude il diritto al rimborso Luca Benigni Ferruccio Bogetti pIl principio secondo cui per gli immobili strumentali in corso di ristrutturazione e senza rendita catastale la base imponibile è costituita dal valore contabile resta valido anche se il contribuente aggiorna il catasto con anni di ritardo senza che il Comune rilevi anomalie. Così si è espressa la Ctr Lombardia con la sentenza 4914/67/2016 (presidente Palestra, relatore Calà). Il caso riguarda l’Ici, ma il ragionamento vale anche per Imu e Tasi. Secondo i giudici, in particolare, l’obbligo di richiedere l’attribuzione di rendita catastale ricade sempre sul titolare dei diritti reali immobiliari e, al fine di definire la base imponibile corretta, non può essere invocata l’inerzia dell’ente locale che non sanziona la tardiva comunicazione di fine lavori. Nel 2000 una Spa avvia e porta a compimento nello stesso anno i lavori di ampliamento di un fabbricato di sua proprietà. Non comunica, però, al Comune la fine dei lavori e l’ente locale non le contesta poi l’omessa comunicazione. La comunicazione di fine lavori arriva così 12 anni dopo (nel 2012), quando contestualmente la società chiede all’agenzia del Territorio la conferma della rendita presunta. Dopo l’attribuzione della rendita definitiva, la contribuente - che fino a quel momento ha corrisposto l’Ici in via provvisoria in base al valore contabile dell’immobile - si rende conto di averla pagata in misura superiore e richiede al Comune un rimborso di oltre 149mila euro per gli ultimi cinque anni, dal 2007 al 2011. Il Comune rigetta l’istanza. La società aveva ultimato i lavori già nel 2000, ma ha richiesto e ottenuto solo nel 2012 la rendita definitiva. Pertanto l’Ici non può esserle rimborsata in quanto il conteggio è provvisorio, salvo conguaglio retroattivo, solo dalla richiesta di attribuzione della rendita fino alla definitiva attribuzione. Il rimborso, in pratica, avrebbe potuto esserci solamente se la società avesse presentato la richiesta di attribuzione nel 2000. La contribuente ricorre, sostenendo che non conta la data di attribuzione della rendita definitiva in quanto i conteggi sono comunque provvisori fino al momento della sua attribuzione. Inoltre, sottolinea la società, l’ente non ha contestato la tardiva comunicazione di fine lavori, pur essendone a conoscenza. In conclusione, però, sia la Ctp che la Ctr negano il rimborso. I giudici ricordano che l’Ici sui fabbricati strumentali senza rendita si conteggia così: 1 in via definitiva, in base al valore contabile dalla data di ultimazione dei lavori fino alla data di richiesta della rendita; 1 in via provvisoria, in base al valore contabile - e salvo conguaglio retroattivo per la nuova rendita - dalla data di presentazione della richiesta fino alla data di attribuzione della rendita definitiva. In pratica spetta sempre al titolare dei diritti reali richiedere l’attribuzione della rendita catastale. In caso di tardiva presentazione della comunicazione di fine lavori non può mai essere invocata a posteriori l’inerzia del Comune per motivare il rimborso dell’Ici pagata. © RIPRODUZIONE RISERVATA ColombiC&E Fisco internazionale. Sui versamenti effettuati due anni prima del rimpatrio non è precluso l’accertamento Società di gestione del risparmio Soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano Tel 02 806381 - N. verde 800.388.876 www.animasgr.it AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEL FONDO COMUNE GESTITO DA ANIMA SGR S.p.A. “Anima Iniziativa Italia” Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., nella riunione del 9 settembre 2016, ha approvato talune modifiche al regolamento del Fondo “Anima Iniziativa Italia”. Le modifiche, approvate dalla Banca d’Italia in data 4 ottobre 2016, con Provvedimento n. 1190962/16, riguardano: 1) con riferimento alla disciplina dell’”Oggetto, Politica d’investimento e altre caratteristiche”, la mera riclassificazione dell’utilizzo degli strumenti derivati senza pertanto che ciò comporti alterazione della politica d’investimento perseguita dal Fondo, al fine di adottare la formulazione standard proposta da Assogestioni per questa tipologia di strumento; 2) con riferimento alla disciplina dei “Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione”, esclusivamente per le classi a distribuzione dei proventi, l’eliminazione delle voci “Oneri finanziari” e “Oneri di gestione” del Rendiconto di periodo, prese in considerazione ai fini della distribuzione dei proventi; 3) con riferimento alle variazioni relative alle “Modalità di sottoscrizione delle quote”: • la variazione della formulazione relativa alla possibilità per l’investitore di sottoscrivere il fondo anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento. In particolare, è stato precisato che il mandato può esser conferito anche nell’ambito di un contratto per la “prestazione dei servizi di investimento e di servizi accessori” in luogo di “contratti di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari”; • l’eliminazione, tra le modalità di versamento del corrispettivo, dell’assegno circolare allo scopo di ridurre/eliminare il rischio di possibili comportamenti fraudolenti da parte di promotori finanziari disonesti. Le modifiche saranno illustrate in dettaglio nella comunicazione inviata dalla SGR a ciascun Partecipante e saranno efficaci decorsi almeno 40 giorni dall’odierna pubblicazione e comunque a far data dal 12 dicembre 2016. Il testo aggiornato del Regolamento, disponibile sul sito internet della SGR (www.animasgr.it), sarà fornito gratuitamente ai Partecipanti che ne facciano richiesta a far tempo dalla data di efficacia delle modifiche stesse. estratto Procedura Aperta n. 9345/2016 in nome e per conto di IRETI S.p.A. e di altre società del Gruppo Servizi di autoespurgo su impianti di depurazione, reti e impianti fognari, impianti di autolavaggio, centri di raccolta rifiuti (CDR) e servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nelle provincie di Torino, Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Piacenza, Parma e Reggio Emilia - CIG. n. 6827433FEE 682744168B - 6827448C50 - 6827459566 - 6827466B2B - 68274730F5 68274806BA - 6827485AD9 L’importo complessivo stimato a base di gara ammonta ad € 31.500.000 (IVA esclusa), suddiviso in 8 distinti lotti della durata di 24 mesi fino alla concorrenza di € 15.500.000,00 e di un’eventuale rinnovo contrattuale, per ulteriori 24 mesi. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica attraverso il portale al seguente indirizzo: www.gruppoiren.it/ fornitori/portaleacquisti entro le ore 12:00 del 25/11/2016. IREN S.p.A. IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI, LOGISTICA E SERVIZI (ing. Vito Gurrieri) Fallimento R.F. 66/2015 Curatore fallimentare raccoglie offerte di acquisto, cauzionate con assegno circolare pari al 10% del prezzo offerto, per il lotto unico costituito da: complesso di beni e contratti destinato all’esercizio di attività di noleggio autoveicoli a lungo termine nel suo contenuto ragionevolmente prevedibile dopo la restituzione da parte di Car Server Spa con sede in Reggio di ramo di azienda scadente il 30 novembre 2016. Prezzo base di vendita € 2.030.354,00. Le offerte di acquisto, in busta chiusa, dovranno pervenire presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Genova, entro le ore 12.00 del giorno 15 novembre 2016. In caso di più offerte, si procederà ad una gara informale fra gli offerenti, con rilancio minimo di € 10.000,00, come da ordinanza del Sig. Giudice Delegato. Per maggiori informazioni rivolgersi al Curatore dott. Federico Diomeda tel. 010 5761194 - mail [email protected] presso il quale è consultabile la relazione di stima. TRIBUNALE TARANTO DI ESEC. MOB. N. 820/14 Lotto 1 - Quota del 50% dell’intero capitale societario. Prezzo base: Euro 58.000,00 aumento minimo Euro 2.900,00. Vendita: 16/12/2016 ore 10:00, innanzi al professionista delegato Dott. Giuseppe Semeraro presso lo studio in Martina Franca, Via Madonna Piccola, 32. Deposito domande entro le ore 12:00 del 14/12/2016 presso suddetto studio. In caso di mancanza di domande, ulteriore vendita: 30/12/2016 ore 10:00: prezzo base Euro 46.400,00; aumento minimo Euro 2.320,00. Maggiori info presso il delegato tel. 0804808839 - e-mail [email protected] e su www.tribunale.taranto.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A363072). VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMzMC0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0zMVQxMzowMjowNFojIyNWRVI= L’importo complessivo stimato a base di gara, relativo alla durata contrattuale, ammonta ad € 4.645.000,00 (di cui € 45.000,00 per oneri di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica attraverso il portale al seguente indirizzo: http://www.gruppoiren.it/fornitori/ portaleacquisti entro le ore 18.00 del 22/11/2016. IREN S.p.A. IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI, LOGISTICA E SERVIZI (ing. Vito Gurrieri) ACCORDI QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI RIVELAZIONE ED ESTINZIONE INCENDIO FISSI E MOBILI – 3 LOTTI – CIG MASTER LOTTO 1: 680157553F CIG MASTER LOTTO 2: 68145990FF CIG MASTER LOTTO 3: 6814607797 TRIBUNALE DI TORINO TRIBUNALE DI GENOVA ESERCIZIO, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMOMECCANICI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA “BRUNO CACCIA” E LA SEDE DISTACCATA EX CARCERE “LE NUOVE” - TORINO CIG N. 6797854694 estratto Procedura Aperta n. 9314/2016 in nome e per conto di Iren Servizi e Innovazione S.p.a. e di altre società del Gruppo Per maggiori informazioni www.tribunale.torino.giustizia.it e www.astalegale.net INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTA IRREVOCABILE PER L’ACQUISTO DI CREDITI Il liquidatore giudiziale nella procedura di concordato preventivo Tribunale di Torino N. 78/2013, intendendo vendere un credito di nominali € 1.949.277 nei confronti di una S.A. con sede in Francia, INVITA i soggetti interessati a presentare offerta irrevocabile d’acquisto del suddetto credito. L’offerta dovrà essere deposita in busta chiusa, entro le ore 13 del 13.12.2016, in Torino c.so Duca degli Abruzzi n. 15 presso lo studio del liquidatore giudiziale che ne rilascerà ricevuta. L’offerta dovrà indicare il prezzo offerto e le relative condizioni di pagamento, dovrà essere accompagnata da cauzione mediante assegno circolare intestato a “Concordato Prevenivo N. 78/2013 Tribunale di Torino” per importo corrispondente al 20% del prezzo offerto e dovrà essere valida sino al 31 gennaio 2017. Il giorno 13.12.2016, alle ore 15,30, il liquidatore giudiziale, presso il proprio studio ed alla presenza degli offerenti, procederà all’apertura delle buste e riserva le successive fasi della procedura di vendita all’esito della disamina delle offerte pervenute. Per eventuali informazioni rivolgersi al liquidatore giudiziale dott. Andrea Grosso con studio in Torino c.so duca degli Abruzzi n. 15 (tel. 011504267) TO351789 estratto Procedura Aperta n. 9312/2016 in nome e per conto di IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.p.A. PREVINDAI FONDO PENSIONE: AVVISO DI RICERCA DI GESTORI FINANZIARI Il Fondo Pensione Previndai, con il supporto del proprio Advisor BlackRock Investment Management (UK) Limited team Client Solutions, intende selezionare gestori finanziari cui affidare, attraverso mandati multi-asset, la gestione delle risorse dei comparti finanziari del Fondo. Le candidature dovranno pervenire a Previndai, via Palermo 8, 00184 Roma entro le ore 12 (CET) del 30 novembre 2016. Tutta la documentazione relativa alla selezione è disponibile nel sito www.previndai.it L’importo stimato relativo alla durata contrattuale di 36 mesi ammonta fino alla concorrenza complessiva di € 3.800.000,00 (IVA esclusa). Per ulteriori informazioni si rinvia al sito http://www.gruppoiren.it/fornitori/ portaleacquisti area bandi e avvisi. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica attraverso il portale al seguente indirizzo: http://www.gruppoiren.it/fornitori/ portaleacquisti entro le ore 12.00 del 25/11/2016. IREN S.p.A. IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI, LOGISTICA E SERVIZI (ing. Vito Gurrieri) Scudo fiscale, stop ai controlli solo sulle somme «correlate» Marcello Maria De Vito pPer chi ha effettuato lo scu- do fiscale l’effetto preclusivo all’accertamento opera solo in presenza di una stretta correlazione temporale e quantitativa tra le somme scudate e quelle oggetto di accertamento. È questo il principio affermato dalla Ctr della Lombardia, con la sentenza 3832/1/2016 (presidente Labruna, relatore Fucci). La vicenda trae origine da un accertamento effettuato per il 2006 a carico di un contribuente, a seguito di versamenti effettuati su un conto corrente a lui riconducibile. Il contribuente impugnava l’atto, ricordando gli effetti preclusivi all’accertamento dello scudo fiscale effettuato nel 2009 relativo alle attività detenute all’estero sino al 2008. La Ctp di Milano, sul punto, respingeva il ricorso dichiarando che l’effetto preclusivo all’accertamento dello scudo non opera , in assenza di una riconducibilità temporale e quantitativa tra le somme scudate e i versamenti oggetto di accertamento. Il contribuente appellava la sentenza, eccependo che l’articolo 13-bis del Dl 78/2009 non richiede alcuna la riconducibilità temporale e quantitativa tra somme rimpatriate e quelle accertate. Secondo l’appellante, pertanto, all’ufficio era precluso notificare l’accertamento per il 2006. La Ctr rigetta l’appello ritenendo corretta l’affermazione della Ctp e afferma che la tesi del contribuente non trova supporto nella normativa (articolo 14, Dl 350/2001) che prevede la preclusione dell’accertamento limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme (o dalle altre attività detenute all’estero) oggetto di rimpatrio. Pertanto, continua il giudice d’appello, la norma pone in stretta correlazione temporale e quantitativa le somme rimpatriate con quelle per le quali è precluso l’accertamento. La Ctr conclude precisando che, nel caso di specie, il contribuente non ha né eccepito né dimostrato tale correlazione, che peraltro non può nemmeno esistere: l’accertamento, infatti, è relativo a versamenti effettuati nel 2006 su un conto corrente ricondotto al contribuente e la cui riconducibilità non è contestata; lo scudo fiscale, invece, riguarda somme detenute all’estero sino al 2008 e quindi oggettivamente non riferibili ai citati versamenti. Sul tema si era già espressa la Ctr Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 76/1/2012, secondo cui per poter opporre l’effetto preclusivo all’accertamento subito deve comunque esserci «una riconducibilità quantitativa tra le somme “rimpatriate” e l’imponibile oggetto dell’accertamento». È conforme anche il parere della Ctp di Varese, con la sentenza 17/6/2012, che afferma che «la preclusione opera solo in tutti i casi in cui sia possibile ricondurre gli imponibili accertati a somme o attività, costituite all’estero, oggetto di rimpatrio». Contraria, invece, è la Ctp di Brescia (sentenza 56/10/2012), secondo cui dalla normativa non emerge che il contribuente debba mettere a confronto gli imponibili accertati con i depositi all’estero, né è necessario che siano precisati gli anni in questione, essendo sufficiente per conseguire la tutela che siano indicate tutte le attività precedenti al 31 dicembre 2008. © RIPRODUZIONE RISERVATA Terzo settore. Il mancato rispetto dei vincoli statutari fa scattare la tassazione come attività commerciale Se gli associati non partecipano la Onlus perde le agevolazioni Marco Ligrani pIl rispetto dei vincoli statuta- ri posti a carico delle associazioni deve riguardare non soltanto gli aspetti formali, ma anche quelli sostanziali della vita dell’ente, pena la revoca dei benefici previsti dalla legge 398/91. Pertanto, l’associazione che non abbia approvato il rendiconto annuale e che sia stata inadempiente agli obblighi previsti dallo statuto va tassata come un’attività commerciale: solo la stretta osservanza dell’articolo 148 del Tuir giustifica la fruizione delle agevolazioni fiscali previste. È questa la motivazione con cui la Ctp di Milano 7424/1/16 (presidente Roggero e relatore Chiametti) ha rigettato il ricorso di un’associazione contro un avviso di accertamento con cui l’Agenzia aveva disconosciuto i benefici. La vicenda trae origine da una verifica documentale mirata a controllare la presenza nello statuto delle clausole previste dall’articolo 148 del Tuir e il corretto svolgimento della vita associativa, con particolare riguardo a: 1 redazione e approvazione del rendiconto annuale; 1 partecipazione degli associati all’attività dell’ente. I verificatori, pur avendo riscontrato la regolarità formale dello statuto, ne avevano rilevato la mancata applicazione da parte degli organi associativi, non essendo stata esclusa la partecipazione temporanea, né regolamentato il diritto di voto. Inoltre, durante il controllo erano emerse irregolarità sia nella tenuta del libro soci che nella formalizzazione delle decisioni, tanto dell’assemblea quanto del consiglio direttivo. Infine, i controllori avevano constatato la mancata redazione e approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale. In seguito l’associazione aveva impugnato l’accertamento, sostenendo come i rilievi del fisco non fossero stati provati e, nel merito, che la vita dell’ente si fosse svolta in modo adeguato. In particolare, la ricorrente aveva ricordato come il Codice civile garantisca la libertà di forme per le convocazioni assembleari e che i rimborsi spese sono connaturati con la vita associativa, così come pienamente corretta risultava la procedura di acquisizione di nuovi soci. Inoltre, l’associazione aveva evidenziato che un eventuale difetto di democraticità avrebbe potuto comportare, al più, la perdita delle sole agevolazioni previste per le attività attuative degli scopi istituzionali, ma non anche dello status di ente non commerciale. I giudici milanesi, tuttavia, hanno concordato con la tesi del fisco. In particolare, il collegio ha evidenziando come le irregolarità riscontrate nella gestione rendessero pienamente condivisibili le argomentazioni dell’Agenzia, nonostante i vincoli imposti dalla legge siano effettivamente complessi e stringenti. Secondo i giudici, infatti, i vantaggi riconosciuti dalla legge 398/91 sono sicuramente notevoli e, per questo, bilanciano ampiamente i pur numerosi adempimenti posti a carico delle associazioni, dai quali non si può prescindere; questi obblighi, inoltre, restano in capo alle associazioni nonostante la conformità delle clausole statutarie al dettato normativo debba prescindere da una impostazione eccessivamente formalistica (Cassazione 16726/15). © RIPRODUZIONE RISERVATA Il Sole 24 Ore Lunedì 31 ottobre 2016 2 IL TEMA DELLA SETTIMANA Professioni Per le dichiarazioni responsabilità a cascata del commercialista In giudizio la richiesta di risarcimento per «colpa» IL QUESITO In seguito a un controllo, ho scoperto che il mio commercialista ha dimenticato di presentare per via telematica il modello Unico 2014, relativo ai miei redditi 2013. Se l'agenzia delle Entrate dovesse sanzionarmi per la mancata presentazione, potrei dimostrare che mi ero comunque comportato in maniera corretta, avendo fornito al professionista tutti documenti necessari per la predisposizione del modello in tempo utile? Altrimenti, potrei ottenere il risarcimento dei danni dal commercialista? A.M. - BRESCIA PAGINE A CURA DI Alessandra Pacchioni L a giurisprudenza (Commissione tributaria provinciale di La Spezia sentenza 226/14, suffragata da Cassazione 23601/12 e 2813/13, nonchè Commissione tributaria regionale della Lombardia 120/13) ha recentemente affermato che, se la mancanza di trasmissione del modello Unico è imputabile unicamente al commercialista, le sanzioni irrogate a carico del contribuente sono illegittime. Occorre tuttavia che il cliente fornisca la prova dell'esistenza del rapporto con il professionista (che risulti quindi pagato per fornire quella data prestazione) ma anche di avere instaurato una causa civile per il risarcimento del danno nei confronti del professionista. Il risarcimento L'esercizio del diritto al risarcimento del danno risulta quindi elemento indispensabile per difendersi nei confronti dell'agenzia delle Entrate, e in sede giudiziale si dovrà altresì dimostrare di aver fattivamente collaborato con il professionista per metterlo in grado di adempiere alla sua prestazione. In merito a ciò che è legittimo richiedere al professionista, certamente la conoscenza delle scadenze per la presentazione del modello Unico, o di altra documentazione di tipo contabile, amministrativo o fi- scale, deve considerarsi doverosa. Questo per qualsiasi commercialista, consulente del lavoro, o consulente fiscale che pure non sia iscritto ad alcun albo. Quindi, il mancato rispetto della scadenza fiscale è certamente un presupposto sufficiente per instaurare un procedimento civile a carico del professionista per inadempimento ai sensi dell'articolo 2236 del Codice civile. Inoltre, normalmente, il commercialista viene incaricato di predisporre la dichiarazione dei redditi e non solo di inviare il relativo modello; pertanto, egli è tenuto a mettere in atto tutte le soluzioni tecniche e le conoscenze del suo campo professionale, secondo la diligenza specifica richiesta alla categoria di appartenenza. La responsabilità diretta In giudizio si farà quindi valere una responsabilità contrattuale di tipo civilistico per due obbligazioni dedotte nello stesso contratto di lavoro autonomo, che possono qualificarsi l'una come obbligazioni di mezzi, e l'altra che come obbligazione di risultato. Questa distinzione, che ha avuto una certa fortuna nel passato, oggi tende ad essere almeno in parte superata. Ora, posto che generalmente l'incarico del commercialista comprende in primo luogo quello di predisporre il modello Unico, sotto questo punto di vista il professionista è tenuto, non al raggiungimento di un risultato utile per il cliente, quanto ad adottare un comportamento “diligente” da un punto di vista professionale e quindi ad aver posto in essere tutte le soluzioni tecniche che la sua professione impone. Questo significa che l'onere della prova della responsabilità grava sul cliente; per quest’ultimo, non è sufficiente provare che il comportamento del professionista è stato causa del danno, ma si dovrà altresì dimostrare che la soluzione tecnica prospettata dal professionista è erronea o non adeguata. L'altro aspetto dell'incarico del commercialista è però quello di inviare il modello entro il termine stabilito. Tale comportamento è oggetto di un'obbligazione di risultato con la conseguenza che, se l’invio non viene effettuato, scatta la responsabilità del professionista, inadempiente, non dovendo il cliente provare nient'altro che il rapporto di consequenzialità immediato e diretto con il danno subito. Riguardo al tipo di responsabilità in cui incorre il professionista, deve riconoscersi la sua “colpa”, ovvero il mancato rispetto della diligenza professionale. VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMzMC0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0zMVQxMzowMjowNFojIyNWRVI= Sotto la lente IL CASO IL CONSULENTE PA LA DENUNCIA La responsabilità oggettiva Altro aspetto importante è la responsabilità del professionista nel caso in cui si avvalga di sostituti e di ausiliari, ossia di persone che lo sostituiscano o che collaborino con lui nell'esecuzione dell'incarico assunto. Sebbene infatti la prestazione svolta dal professionista abbia carattere strettamente personale, l'articolo 2232 del Codice civile prevede che egli possa ricorrere, sotto la propria direzione e responsabilità, all'attività di sostituti ed ausiliari, sempre che la collaborazione di altri sia consentita dal contratto o dagli usi e non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione. In questo caso è molto comune che, addirittura, il commercialista si avvalga di un'impresa collegata allo svolgimento della professione, come può essere un Ced, per il calcolo e l'invio delle dichiarazioni da lui predisposte. Pertanto, anche nel caso in cui il commercialista dimostri di aver correttamente istruito e di aver dato indicazioni corrette ai suoi ausiliari, per l'invio del modello Unico, è certamente da escludere che questi abbiano un rapporto contrattuale diretto con il cliente creditore della prestazione, che potrà correttamente agire nei confronti delprofessionista.Sitrattadiuntipodi responsabilità oggettiva, prevista dall'ordinamento a tutela del cliente e del rapporto fiduciario che sussiste con il professionista da lui incaricato. Anche la recente normativa che ha introdotto la possibilità di società di capitali tra professionisti ha confermato questa tutela che il legislatore ha adottato nei confronti della clientela, prevedendo, tra l'altro, che la forma giuridica della società tra professionisti non esclude il rapporto di tipo fiduciario e personale tra cliente e professionista, che rimane direttamente responsabile del proprio operato, nonchè obbligato a informare il cliente di possibili suoi sostituti o ausiliari, nell'esercizio dell'attività professionale, seppure di tipo societario (articoli 4 e 5, decreto ministero della Giustizia 34/2013). Nell'ambito delle professioni e delle società tra professionisti si è in attesa della riforma contenuta nel disegno di legge sulla concorrenza, che riguarda le società di avvocati, ancora in fase di approvazione in Parlamento. Tale riforma conferma la personalità della prestazione dell'avvocato nei confronti del cliente, mentre non fa riferimento agli specifici obblighi di informazione che però dovrebbero riguardare anche gli avvocati, posto che la normativa generale valida per tutti i professionisti prevede appunto tali obblighi di informativa. © RIPRODUZIONE RISERVATA LA CAUSA INFONDATA LA COLPA L’OBBLIGAZIONE LA RESPONSABILITÀ L’INFORMATIVA Sono un consigliere comunale. Vorrei sapere se il Comune può dare incarico ad un legale esterno alla sua struttura . Inoltre, qualora il consiglio del legale non si dimostrasse valido, causando danni al Comune, questo potrebbe fare causa all'avvocato? Ho appena perso una causa perché, in fase si trattative, non andate poi a buon fine, il mio legale ha condiviso alcune informazioni con l'avvocato del mio avversario. Posso rifiutarmi di pagare l'avvocato? Quali altri strumenti ho per rivalermi nei suoi confronti? In quanto avvocato, potrebbe sorgere qualche tipo di responsabilità nel caso in cui il mio assistito non volesse desistere da una causa che nel corso del processo risultasse sempre più chiaramente a rischio di esito negativo? Preciso che ho sempre messo nero su bianco che la questione era molto complessa e controversa. Per la stesura e l'invio della dichiarazione dei redditi mi affido ad un commercialista, che però questa volta si è dimenticato di inviarla. Per non dover io pagare la sanzione tributaria per omessa dichiarazione dei redditi, che cosa devo provare? E per chiedere il risarcimento dei danni? Spesso sento parlare di “responsabilità di mezzi” e “di risultato” del professionista. Che cosa significa? Ha qualche rilevanza per il cliente questa distinzione o ha solo un valore teorico? Quindi, che cosa cambia se faccio causa all'idraulico o al consulente del lavoro? Nello studio del mio avvocato lavorano molti giovani avvocati. Il mio timore è che le cause che affido a tale studio, finiscano in mani “inesperte” e che quindi ci possa andare di mezzo io. Il titolare dello studio, può affidare a chi vuole le diverse pratiche? Io e qualche collega dottore commercialista abbiamo costituito una società tra professionisti, secondo la recente normativa. Quali obblighi di informativa abbiamo nei confronti della clientela, rispetto a quella richiesta a un professionista con studio individuale?