t Città di Guidonia Montecelio - Comune di Guidonia Montecelio

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Città di Guidonia Montecelio
PROVINCIA DI ROMA
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FINANZIARE
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N° 80 DEL 07/10/2014
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OGGETTO:Gestione ordinaria, accertamento e
Recupero coattivo del tributo Tasi
COMUNE DI GUIDONIA MONTHP..1v
(PROVINCIA DI ROMA)
PER COPIA CONFORME ALL'ORIG:r iALE
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PREMESSO CHE:
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Con Determinazione N. 27 del 02/07/2012 da parte del Dirigente dell'Area 1- RISORSE
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FINANZIARE- veniva aggiudicata definitivamente la gara per la gestione in Concessione del
servizio di riscossione volontaria, di accertamento e riscossione coattiva deii'I.C.I. (imposta
comunale sugli immobili) e della T.A.R.S.U; (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani) o della T.I.A. (tariffa igiene ambientale) nonché' della riscossione coattiva di tutte le
altre entrate proprie dell'ente;
Il Contratto di affidamento, prima della stipula, avvenuta in data 26/09/2012 REP. N. 2307,
CODICE CIG 3190631FFA, è stato adeguato alla gestione ordinaria, all'accertamento ed alla
riscossione coattiva anche deii'IMU, in quanto il passaggio da ICI ad IMU, non è stato
ritenuto sostanziale ai fini della definizione dell'oggetto dell'affidamento;
L'adeguamento da ICI ad IMU è stato attuato, a seguito dell'anticipazione nel nostro
ordinamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in sostituzione dell'Imposta Comunale
sugli Immobili (ICIL già a partire dal 2012 anziché dal 2014;
Tale adattamento è avvenuto comunque in base alla normativa, alla giurisprudenza, alle
disposizioni del Capitolato di gara previste originariamente ed in considerazione delle
attività operative da svolgere a carico del Concessionario, identiche se non più onerose, a
quelle inizialmente previste originariamente per la gestione ICI;
Considerato che:
A partire dall'anno 2014, l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013
(Legge di stabilità per l'anno 2014) ha instituito la I.U.C. (Imposta Unica Comunale);
La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMUL di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASIL a carico sia del possessore
che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARIL destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Con l'introduzione della IUC, la Tre Esse Italia Srl, resta comunque la legittima affidataria
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per la gestione deii'IMU (mai destituita) e della TARI (in sostitu~ion~ della TARESL cos)!f:?0· t
come previsto dal comma 691 della Legge 147 del 27 /12/2013;
Visto che:
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La base imponibile della Tasi è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale
propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201,convertito,
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'le sole prime
abitazioni;
la Tasi avrà la stessa modalità di calcolo dell'Imposta Municipale Unica, limitando di fatto
l'applicazione delle aliquote IMU, in quanto, le aliquote deii'IMU e della TASI, per ciascuna
tipologia di immobile, sommate fra di esse, non potranno superare l'aliquota massima
consentita dalla legge statale per I'IMU al 31 dicembre 2013 (art. l Comma 677 della Legge
di Stabilità 2014);
la gestione della TASI si pone pertanto in forma di complementarietà e stretta
connessione aii'IMU, con il ricorso alla stessa banca dati predisposta dal concessionario;
l'art. 9 del Capitolato di gara e l'art. 15 del Contratto di Gestione REP. N._2307/2012
"Qualora nel corso del periodo
contrattua/izzato, il Comune ritenesse di richiedere all'affidatario ulteriori prestazioni
aggiuntive o complementari a quelle oggetto del presente appalto, verranno concordate le
· pattuizioni del caso con apposito atto";
"Prestazioni
aggiuntive"
testualmente
recitano:
L' art. 57 del D.lgs. 163/06 detta la normativa da seguire per affidare appalti pubblici
mediante
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Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" e,
precisamente al comma 5 dispone che,
l/negli appalti pubblici relativi a servizC la
procedura negoziata è consentita:
a) Per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel
contratto iniziale, che, a segaito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari
all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale,
purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale
opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
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a.l) Tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il
profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi
inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili
dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo
perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi
complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto
iniziale;
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· Quanto stabilito dall'art. 57 su riportato è previsto sia nel Contratto di concessione già in
essere che, all'origine, nel bando di gara, in quanto si prevedeva la possibilità di curare la
tassazione ICI nelle sue diverse forme;
Nel Capitolato d'oneri (art. 15) e nel Contratto di gestione (art. 12L oltre alla previsione
delle "prestazioni aggiuntive", è prevista anche la possibilità di gestire nuove imposte in
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sostituzione di quelle oggetto dell'appalto, qualora le stesse
imposte o tasse,
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come espressamente stabilito: " ... ave nel corso del contratto fosserorafi
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emanate norme legislative o regolamentari comunali che determinano l'abolizione delle
entrate oggetto delrappalto/ la ditta appaltatrice continuerà la gestione di altre imposte ~
comunali agli stessi patti e condizionr/;
L'art. 7 comma 2 lettera gg-septies decreto legge 70/2011 nella formulazione introdotta
dal decreto legge 16/2012, convertito in legge 44/2012, riconosce espressamente ai
comuni di affidare a soggetti terzi (e segnatamente agli iscritti all'albo ex art 53 del d.lgs.
446/97} l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate;
Il Regolamento delle Entrate consente il ricorso al concessionario della riscossione ex art.
53 del decreto legisl·ativo 446/1997 ;
Il Regolamento IUC, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.37 del 23/05/2014 e
precisamente l'art. 2 "Forma di Gestione" e l'art. 7 "Funzionario Responsabile" riportano
chiaramente che il Comune determina la forma di gestione delle Entrate Comunali,
scegliendo tra una delle forme di cui all'art. 52 d.lgs. 446/97;
Ritenuto opportuno ed indispensabile procedere a:
Organizzare la gestione della Tasi in quanto, l'attività ordinaria, l'accertamento ed il
recupero coattivo della stessa, implica il ricorso a risorse umane e strumentali di cui l'ente
non dispone al momento, ed il gettito che ne deriva diventa fondamentale
per il
mantenimento degli equilibri economico-finanziari;
Rispettare i commi 669 e segtlenti dell'art.1 della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147,
attraverso lo svolgimento delle attività e degli adempimenti previsti per la gestione del neo
tributo, riscontrabili nell'espletamento delle seguenti funzioni:
- Gestione ordinaria e coattiva del nuovo tributo inerente "il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l 1 abitazione principale come
definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché 1 di quelle
edificabili, a qualsiasi uso adibiti";
- Formazione di una banca dati relativa a "chiunque possieda o detenga a qualsiasi
titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- Costruzione di un anagrafe di ciascun contribuente
per la sua quota di
possesso/utilizzo;
-
lndividuazione dei casi di locazione finanziaria;
lndividuazione dei casi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei
mesi nel corso dello stesso anno solare, con quantificazione e verifica della TASI
dovuta dal possessore dei loèali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione e superficie;
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lndividuazione dei locali in multiproprietà e di centri cominerci~·li integrati con
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verifica che il soggetto che gestiste i servizi comuni sia
responsabile del
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locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi
restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal
rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;
Porre in essere tutte le nuove attività neWesclusivo interesse per l'ente locale evitando il
formarsi di rischi di perdite finanziarie, evitando di sostenere costi aggiuntivi;
Visto il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del TUEL
DETERMINA
Per i motivi su esposti che valgono qui come integralmente trascritti e ripetuti di:
a) Affidare alla Tre Esse Italia Srl, in forma di estensione del contratto sottoscritto in
data 26/09/2012 e fino alla data di scadenza quinquennale del rapporto in corso ,le
attività connesse alla gestione ordinaria, aWaccertamento ed al recupero coattivo
del tributo TASl;
b) Riconoscere al Concessionario gli stessi aggi, già previsti per I'IMU nel richiamato
contratto e in riferimento alle varie fasi di gestione (ordinaria, accertamento,
coattiva);
c) Approvare con successivo provvedimento "addendum al contratto in corso" senza
ulteriori oneri a carico dell'ente, data la complementarietà della TASI con I'IMU;
d) Richiedere al concessionario atto di accettazione della presente proposta.
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Dr. Gilberto Pucci
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SERVIZIO FINANZIARIO
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Visto per la regolarità·contabile
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L'impegno di spesa di €
corrente all'intervento
è stato registrato sul Bilancio
Capitolo
del P.E.G., e se ne attesta
la relativa copertura fi11:aniiaria ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del Testo
Unico Enti Locali.
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Guidonia Montecelio
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